Condizioni particolari
Allianz Suisse Società di Assicurazioni sulla Vita SA
Condizioni particolari
Assicurazione collettiva con tariffazione per classi ed empirica
per il rischio di invalidità (CP AC TClEsp INV) Edizione 01.2020
Art.1 Campo di applicazione
1 Le presenti condizioni si applicano alle assicurazioni collettive per le quali, come stabilito dalla tariffa dell’assicurazione vita collettiva per la previdenza professionale (tariffa PP), per il rischio di invalidità è prevista la tariffazione per classi oppure la tariffazione per classi più la tariffazione empirica.
2 Il calcolo dei premi per il rischio di invalidità si basa, secondo la tariffa PP, sulla tariffazione per classi di
4 Nel quadro della tariffa PP, la tariffa empirica minore considera come sinistrosità il numero di sinistri mentre la tariffa empirica maggiore l’importo dei sinistri verificatisi durante il periodo di osservazione.
5 Da ciascuna sinistrosità si calcola ogni anno un fattore di sinistrosità. Il fattore applicabile ai tassi di premio si applica all'anno assicurativo successivo e viene ricalcolato annualmente. Tale fattore è dato dal fattore della classe di rischio valido per il contratto e dal corrispondente fattore di sinistrosità.
rischio e, per i contratti a partire da un determinato
volume, sulla tariffazione per classi di rischio più la tariffazione empirica. La scelta della tariffazione da applicare dipende dal fatto che il contraente e il collettivo assicurato in base al contratto soddisfino o meno le condizioni fondamentali definite nella tariffa PP. Tali condizioni vengono definite nella tariffa collettiva.
3 Qualora la situazione del collettivo assicurato dovesse cambiare in modo tale che il collettivo non soddisfi più le condizioni fondamentali per l'applicazione del modello tariffario in vigore fino a quel momento, si avrà un cambio del modello tariffario per il collettivo assicurato in base al contratto con effetto a partire dall'anno d'assicurazione successivo alla variazione.
Art. 2 Tariffazione per classi di rischio
1 Con la tariffazione per classi di rischio, il collettivo assicurato in base al singolo contratto verrà assegnato alle classi di rischio sulla base di fattori tariffari previsti nella tariffa PP per il rischio di invalidità.
2 L'assegnazione a una determinata classe di rischio avviene in modo uniforme per l'intero collettivo assicurato nel contratto e, nei limiti della tariffa PP, può essere determinata da fattori legati all'azienda o all'impresa e al settore economico di appartenenza.
3 Nel caso di modifiche che comportino l’assegnazione ad un’altra classe di rischio, la nuova assegnazione avviene ogni volta con effetto dall’inizio del successivo anno assicurativo. Per quanto riguarda le modifiche a livello dell’impresa, la nuova assegnazione avviene con effetto dall’inizio del mese successivo alla presa di conoscenza delle modifiche da parte di Allianz.
Art. 3 Tariffazione empirica
1 L’applicazione della tariffazione empirica presuppone che Allianz Suisse Vita disponga dei dati necessari sulla sinistrosità del collettivo degli assicurati nel quadro della tariffa PP.
2 Per i contratti in cui il collettivo degli assicurati comprende almeno 20 persone all’inizio dell’anno, si applica la tariffa empirica minore (modello di sinistrosità). Se all'inizio dell'anno il collettivo degli assicurati comprende almeno 50 persone ed è costituito mediamente da 45 persone all'anno per tutta la durata del periodo d'osservazione, si applica anche la tariffa empirica maggiore (modello credibility).
3 Il periodo di osservazione deve coprire ininterrottamente gli ultimi cinque anni. Se gli anni per i quali è disponibile la sinistrosità sono meno di cinque, vengono presi in considerazione solo questi anni.
Art. 4 Adeguamento dei premi
1 Durante il periodo contrattuale Allianz Suisse Vita può ridefinire l'assegnazione alla classe di rischio e assegnare il collettivo assicurato a un'altra classe tariffaria all'inizio di ogni anno di assicurazione qualora vengano ridefiniti i fattori tariffari o le classi di rischio nella tariffa PP. Qualora dovessero cambiare le caratteristiche determinanti per l'assegnazione a una classe del collettivo assicurato o dell'azienda di cui il collettivo assicurato fa parte, Allianz Suisse Vita può procedere alla corrispondente riassegnazione.
2 Se tali cambiamenti determinano una modifica sostanziale del contratto aumentando il premio per il rischio invalidità di almeno il 10 percento in tre anni, il contraente deve esserne informato per iscritto sei mesi prima della data di effetto della modifica. Il contraente può, con un preavviso di trenta giorni, disdire il contratto con effetto dal giorno in cui entrerebbe in vigore l’aumento.
3 Nel caso di un contratto di assicurazione collettiva con assicurazione completa per la cassa di previdenza di un istituto collettivo, il contratto relativo alla cassa di previdenza può essere disdetto solo integralmente. Per un contratto di questo genere è esclusa la disdetta della sola parte interessata dall'aumento del premio
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