Prot.n.35/19-na Circ.n.10/19
Prot.n.35/19-na Circ.n.10/19
Roma, 9 aprile 2019
Ai Presidenti provinciali Ai Presidenti regionali Ai Consiglieri nazionali
Ai Componenti la Segreteria nazionale
Ai Referenti regionali per il Settore gestione scuola Ai Componenti la Commissione gestionale nazionale Alle Segreterie regionali
Alle Segreterie provinciali
Oggetto: Le Scuole dell’Infanzia paritarie e gli effetti del Decreto Dignità DL 87/2018 convertito in Legge 96/2018
IL PUNTO
Le norme del contratto di lavoro a tempo determinato, in sintesi:
a) Nulla cambia per i contratti di lavoro a termine di durata inferiore ai 12 mesi, sarà quindi possibile assumere liberamente e senza dover dare giustificazione, se il rapporto avrà una durata fino ad un anno;
b) lo stesso vale per le proroghe entro i primi 12 mesi.
c) Invece già dal primo rinnovo, anche se previsto entro i primi 12 mesi, andrà necessariamente indicata la causale.
d) Le proroghe dei contratti di lavoro a tempo determinato, dopo il primo anno, dovranno indicare la causa per cui vengono stipulati. Lo stesso vale già dal primo rinnovo del contratto a termine. Quindi in linea generale il contratto a termine può avere una durata superiore ai 12 mesi (e fino ad un massimo di 24 mesi) solo in presenza di almeno una delle seguenti condizioni:
! esigenze temporanee e oggettive, estranee all’ordinaria attività;
! di sostituzione di altri lavoratori;
! esigenze connesse a incrementi temporanei, significativi e non programmabili, dell’attività ordinaria.
Lavoratori Stagionali
Nelle attività stagionali previste dal DPR 1525/1963 non è mai richiesta la presenza di una causale.
Contributo addizionale dell’1.4% + 0.5%
Altra novità del Decreto Dignità è l’ulteriore aumento dell’addizionale Naspi per i contratti a termine. Per i contratti di lavoro a tempo determinato è stata infatti introdotta una addizionale dell’1.4% rispetto ai contratti a tempo indeterminato; a questa va aggiunto lo 0.5% ad ogni rinnovo successivo al primo.
Periodo transitorio
In fase di conversione del DL Dignità in Legge è stato previsto un periodo transitorio di entrata in vigore delle norme relativamente alle proroghe e ai rinnovi. La casistica:
- Contratti a termine già in corso alla data del 14 luglio: per loro fino al 31 ottobre 2018, si continua ad applicare il regime precedentemente in vigore anche per proroghe e rinnovi;
- Per i contratti stipulati dal 14 luglio 2018 in avanti si applicano da subito le nuove regole in fatto di durata massima, limiti quantitativi e causale nel primo contratto di durata superiore ai 12 mesi; fino al 31 ottobre però si applicano le vecchie regole su proroghe e rinnovi;
- Per contratti stipulati dal 14 luglio 2018 in avanti che non siano interessati da proroghe e rinnovi fino al 31 ottobre si applicano da subito le nuove regole previste dal Decreto Dignità.
LA SITUAZIONE ANTE DECRETO DIGNITÀ NEL SETTORE SCUOLA
La contrattazione di settore (cfr. CCNL FISM/CGIL-CISL-UIL-SNALS, titolo II, articoli 21-21.11)) prevedeva per i contratti a tempo determinato:
- la durata massima a 36 mesi;
- per i docenti non abilitati la possibilità di reiterazione fino a 60 mesi per consentire loro l’acquisizione della abilitazione.
La previsione del CCNL si basava su condivise valutazioni datoriali e sindacali in relazione:
- alla particolarità delle scuole dell’infanzia paritarie, in larga misura di medio-piccola dimensione, radicate su uno specifico territorio, caratterizzate da una organizzazione fondata sui bisogni locali e sulle variabili socio-economiche (effetti della crisi economica, della denatalità,) nonché della “concorrente” presenza della rete delle scuole statali;
- all’impiego dei docenti di sostegno alla disabilità che, in un settore contraddistinto da enti gestori di medio-piccola dimensione operanti in un servizio limitato ad un triennio (bambini 3/6 anni), non possono oggettivamente essere incardinati nell’organico degli enti stessi;
- alla capacità dei suddetti enti, assolutamente pregevole e socialmente importante, di erogare servizi integrativi alle famiglie come gli anticipi e i posticipi, i doposcuola, eccetera, i quali, per loro natura, non possono essere strutturati e permanenti per i quali vengono impiegati operatori qualificati. (Mentre i centri xxxxxx xxxxxxxxxx inseriti tra i lavori stagionali).
Tutto ciò con l’esigenza primaria di assicurare la “continuità pedagogico didattica ed educativa” come elemento imprescindibile per una buona scuola altrimenti retrocessa a luogo di assistenza; esigenza garantita dalla possibilità di ricorrere ai contratti a tempo determinato con i medesimi docenti nei limiti delle soglie già fissate dal CCNL.
CONSIDERAZIONI
La materia è particolarmente importante e urgente perché sono numerose le scuole dell’infanzia paritarie che si vedranno costrette a interrompere attività e progetti di continuità pedagogico didattica nel nuovo anno scolastico 2019/2020, soprattutto per i docenti di sostegno ai disabili, o a non poter svolgere le preziose attività “stagionali” estive, arrecando disagio all’utenza e disappunto dei lavoratori che devono interrompere una prospettiva di lavoro che, seppure non strutturata, aveva la sua dignità e validità.
La FISM:
1) conferma che i contratti a tempo determinato così come regolamentati dal CCNL FISM/XX.XX. si sono rivelati un buono strumento di gestione dei servizi socio educativi all’infanzia soprattutto per gli enti gestori di media-piccola dimensione, caratterizzati da una organizzazione fondata sui bisogni delle comunità locali, in un contesto socio economico complesso (vedi sopra);
2) conferma che le nuove norme del Decreto Dignità sul contratto a tempo determinato recano nel settore dei servizi socio educativi 0/6 anni, in particolare nelle scuole dell’infanzia paritarie, oggettive difficoltà con il concreto rischio dell’indebolimento della qualità dei servizi;
3) segnala alcune connesse problematiche:
a) va chiarito, in caso di rinnovo del contratto a tempo determinato, da quando vengono computate le eventuali precedenti discontinue esperienze lavorative ai fini del superamento delle soglie; (nel CCNL
delle Agenzie di Somministrazione è previsto che i contratti a tempo determinato conclusi prima del 31.12.2018 valgono per un massimo di 12 mesi a prescindere dalla loro durata);
b) si auspica che andrebbe applicato anche al nostro settore l’istituto della stagionalità per specifiche prestazioni, consolidate negli anni, erogate in alcuni periodi dell’anno, in particolare nei mesi estivi: centri estivi, grest, ludoteche, altro; in questo senso è opportuna la revisione e l’aggiornamento del DPR 1525/1963.
4) segnala altresì che l’applicazione del decreto farà emergere la irrealizzabilità del diritto di precedenza nelle assunzioni a tempo determinato previsto dall’art. 22 del CCNL FISM con l’inevitabile insorgere di pesanti contenziosi (in sostanza: il diritto di precedenza della dipendente nella assunzione a temine confligge con il divieto di assunzione della dipendente stessa per superamento delle soglie del decreto).
RICHIESTA DELLA FISM
La FISM si è attivata presso il Ministero del Lavoro perché l’argomento sia urgentemente riconsiderato con un adeguato intervento normativo di modifica delle disposizioni in vigore, oppure disponga che la materia sia rinviata alla contrattazione di settore, come peraltro previsto nell’agricoltura, nel turismo e nel commercio.
Cordiali saluti.
dott. Xxxxxxx
Il Segretario nazionale aggiunto Responsabile del Settore gestione scuola Il Segretario nazionale Trani xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxx xxxx. Xxxxx Xxxxxxx