Contract
Accordo, ai sensi degli articoli 4 e 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, per l’attuazione dell’articolo 1, commi 100-119 della legge 4 agosto 2017, n. 124, “Legge annuale per il mercato e la concorrenza”, in materia di carburanti.
LA CONFERENZA UNIFICATA
Nell’odierna Seduta dell’8 marzo 2018
VISTO il decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 e, in particolare, gli articoli 4 e 9, comma 2, che prevedono che il Governo, le Regioni e Province autonome e gli Enti locali, in attuazione del principio di leale collaborazione e nel perseguimento di obiettivi di funzionalità, economicità ed efficacia dell’azione amministrativa, possono concludere in sede di Conferenza, appositi accordi, al fine di coordinare l’esercizio delle rispettive competenze e svolgere attività di interesse comune;
VISTA la legge 23 luglio 2009, n. 99 e, in particolare, l’articolo 51, che prevede che, al fine di favorire la più ampia diffusione delle informazioni sui prezzi dei carburanti praticati da ogni singolo impianto di distribuzione dei carburanti per autotrazione sull’intero territorio nazionale, è fatto obbligo a chiunque eserciti l’attività di vendita al pubblico di carburante per autotrazione per uso civile di comunicare al Ministero dello sviluppo economico i prezzi praticati per ogni tipologia di carburante per autotrazione commercializzato;
VISTA la legge 4 agosto 2017, n. 124, recante: “Legge annuale per il mercato e la concorrenza” e, in particolare, l’articolo 1, contenente, ai commi 98-119, norme in materia di razionalizzazione del sistema di distribuzione dei carburanti, volte ad incrementare la concorrenzialità del mercato dei carburanti e la diffusione al consumatore delle relative informazioni;
VISTO, in particolare, il comma 100 dell’art. 1 della sopracitata legge n. 124/2017, che prevede che, al fine di incrementare la concorrenzialità del mercato dei carburanti e la diffusione al consumatore delle relative informazioni, la banca dati istituita presso il Ministero dello sviluppo economico in attuazione del sopracitato art. 51 della legge n. 99/2009, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, è ampliata con l’introduzione di un’anagrafe degli impianti di distribuzione di benzina, gasolio, GPL metano della rete stradale e autostradale;
VISTO il comma 102 dell’art. 1 della sopracitata legge n. 124/2017, che dispone che, contestualmente all’iscrizione all’anagrafe i titolari degli impianti di distribuzione dei carburanti devono presentare una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, indirizzata al Ministero dello sviluppo economico, alla Regione competente, all’Amministrazione competente al rilascio del titolo autorizzativo o concessorio e all’ufficio dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, attestante che l’impianto di distribuzione dei carburanti ricade ovvero non ricade, in relazione ai soli aspetti attinenti la sicurezza della circolazione stradale, in una delle fattispecie di incompatibilità previste dalle vigenti disposizioni regionali, ovvero che pur ricadendo nella fattispecie di incompatibilità si impegnano al loro adeguamento;
VISTI, in particolare, i commi 112 e 113 dell’art. 1 della sopracitata legge n. 124/2017, che elencano le fattispecie di incompatibilità da considerare, ai fini della dichiarazione sostitutiva di cui al comma 102, in relazione agli aspetti di sicurezza della circolazione stradale;
VISTO il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante il nuovo codice della strada;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, recante regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada;
CONSIDERATO che le Regioni e le Province autonome hanno negli anni approvato norme che stabilivano le condizioni per considerare incompatibile un impianto di distribuzione su rete stradale;
CONSIDERATO che le Regioni e le Province autonome, pur richiamando le normative nazionali in materia di sicurezza stradale, hanno differenziato le proprie leggi, in materia di distribuzione di carburanti e le condizioni di incompatibilità degli impianti stradali, creando quadri normativi diversificati e che gli Enti locali a loro volta hanno individuato, sulla base dei propri ordinamenti e delle proprie competenze, un quadro di vincoli aggiuntivi che specificano e differenziano il contesto della normativa di riferimento a seconda del Comune;
CONSIDERATO che quanto previsto dai commi 98 e 99 dell’art. 1 della citata legge n. 124/2017 è stato attuato con il parere espresso dalla Conferenza Stato-Regioni in data 15 febbraio 2018, rep. atti n. 30/CSR;
CONSIDERATO che il Ministero dello sviluppo economico, le Regioni e Province autonome e gli Enti locali hanno ritenuto opportuno concludere uno specifico accordo al fine di fornire una applicazione omogenea ed coordinata nell’intero territorio nazionale alle disposizioni contenute nell’articolo 1, commi 100-119 della legge 4 agosto 2017, n.124 sopra citata;
VISTO il documento approvato dalla Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome in data
15 febbraio 2018 e diramato con nota del 16 febbraio 2018, prot. DAR 2780 P-4.37.2.12, contenente una bozza di Accordo tra le Amministrazioni di cui all’articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 per l’attuazione dell’ articolo 1, commi da 98 a 119 della Legge 124/2017, “Legge annuale per il mercato e la concorrenza”, in materia di carburanti;
VISTI gli esiti della riunione tecnica del 7 marzo 2018, nel corso della quale il Ministero dello sviluppo economico ha consegnato un documento di lavoro, già concordato con le Regioni e gli Enti locali, che apporta alcune modifiche formali rispetto al precedente documento, sul quale il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e l’ANCI hanno proposto alcune integrazioni;
VISTO il nuovo testo dell’Accordo, inviato dal Ministero dello sviluppo economico e diramato con nota del 7 marzo 2018, prot. DAR 3691 P-4.37.2.12, che recepisce le richieste di modifica discusse nel corso del citato incontro tecnico;
VISTE le ulteriori osservazioni e richieste di modifica formulate dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e trasmesse con nota dell’8 marzo 2018 con prot. DAR 3749 P-4.37.2.12;
VISTO il nuovo testo predisposto dal Ministero dello sviluppo economico, concordato con le Regioni e l’ANCI, che recepisce, con alcune riformulazioni, le nuove richieste di modifica del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sopra indicate, diramato con nota DAR 3778 P-
4.37.2.12 dell’8 marzo 2018;
VISTI gli esisti dell’odierna Seduta, nel corso della quale le Regioni e gli enti locali hanno espresso l’avviso favorevole alla conclusione dell’Accordo
SANCISCE ACCORDO
ai sensi degli articoli 4 e 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il Governo, le Regioni e Province autonome e gli Enti locali, nei seguenti termini:
1. Il Ministero dello sviluppo economico, al fine di incrementare la concorrenzialità del mercato dei carburanti e la diffusione al consumatore delle relative informazioni, si impegna a ampliare nel più breve tempo possibile la banca dati prevista ai sensi dell’articolo 51 della legge 23 luglio 2009, n. 99 con un’anagrafe degli impianti di distribuzione di benzina, gasolio, GPL metano della rete stradale e autostradale;
2. Il Ministero dello sviluppo economico rende disponibili alle Regioni e Province autonome, all’Amministrazione competente al rilascio del titolo autorizzativo o concessorio, all’Agenzia delle dogane e dei monopoli e alla Cassa conguaglio GPL ora Acquirente Unico S.p.A. – OCSIT i dati dell’anagrafe di cui al punto 1, per la consultazione e la interoperabilità;
3. Le Regioni e Province autonome e gli Enti locali considerano assolti gli obblighi di comunicazione a loro indirizzate con l’effettuazione da parte dei titolari di impianti di distribuzione carburanti dell’iscrizione all’anagrafe attraverso una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, esclusivamente tramite la piattaforma informatica del Ministero dello sviluppo economico, indirizzata allo stesso Ministero dello sviluppo economico, alla Regione competente, all’amministrazione competente al rilascio autorizzativo o concessorio e all’ufficio dell’Agenzie delle dogane e dei monopoli, attestante che l’impianto di distribuzione dei carburanti ricade ovvero non ricade, in relazione ai soli aspetti attinenti la sicurezza della circolazione stradale, in una delle fattispecie di incompatibilità previste dalle vigenti disposizioni regionali ovvero che pur ricadendo nella fattispecie di incompatibilità si impegnano al loro adeguamento da completare entro 18 mesi dalla data di entrata in vigore della Legge n. 124/2017 e pertanto entro il 28 febbraio 2019. Il Ministero dello sviluppo economico, le Regioni e Province autonome e gli Enti locali concordano che l’inoltro al sistema informatico del Ministero dello sviluppo economico rappresenta a tutti gli effetti l’unica modalità di notifica alle Regioni e Province autonome, alle Amministrazioni competenti al rilascio del titolo autorizzativo o concessorio e all’Agenzia delle dogane e dei monopoli;
4. Il Ministero dello sviluppo economico, le Regioni e Province autonome e gli Enti locali, inoltre, concordano sui seguenti aspetti delle specificità indicate nella legge n. 124/2017, con particolare riferimento agli aspetti di seguito riportati:
4.1 Incompatibilità ai fini della sicurezza stradale. Le disposizioni di cui ai commi 112 e 113 dell’articolo 1 della legge n. 124/2017 superano le normative regionali, relativamente ai soli aspetti attinenti alla sicurezza della circolazione stradale, restante ferma la facoltà delle Regioni e Province autonome di individuare altre fattispecie di incompatibilità, purché non attinenti a materie sottoposte alla potestà legislativa esclusiva dello Stato.
I commi 112 e 113 dell’art. 1 della legge n. 124/2017 elencano le fattispecie di incompatibilità da considerare, ai fini della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di cui al comma 102, in relazione agli aspetti di sicurezza della circolazione stradale. Conseguentemente, il Ministero dello sviluppo economico, le Regioni e Province autonome e gli Enti locali concordano che la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, viene prodotta dai titolari degli impianti di carburanti ai sensi dei soli commi 112 e 113, così come indicato al comma 102.
4.2 Disciplina delle deroghe. Rientrano nella fattispecie di deroga formale alle incompatibilità previste ai commi 112 e 113 dell’articolo 1 della citata legge n. 124/2017 gli impianti per i quali è stata dichiarata la pubblica utilità prima del 29 agosto 2017, l’impianto ricade nelle fattispecie previste da una normativa regionale derogante alle incompatibilità di cui ai citati commi 112 e 113, efficace alla data di entrata in vigore della legge 124/2017 e per i quali la deroga alle specifiche incompatibilità di cui ai commi 112 e 113 è esplicitamente riportata nel titolo concessorio o autorizzativo prima del 29 agosto 2017. In questi casi il titolare è tenuto a indicare e ad allegare la pertinente documentazione ai fini dell’accertamento da parte delle autorità competenti. Il Ministero dello sviluppo economico, le Regioni e Province autonome e gli Enti locali concordano che qualora ricorrano una o più fattispecie di deroga formale sopra descritte, la incompatibilità dell’impianto alle previsioni della Legge n. 124/2017 è da ritenersi esclusa.
4.3 Impianti oggetto dell’iscrizione all’anagrafe. L’iscrizione degli impianti riguarda tutti gli impianti delle rete ordinaria e autostradale, anche in sospensiva ai sensi delle normative regionali di riferimento in materia di distribuzione dei carburanti. Sono invece esclusi gli impianti di uso privato, avio e per natanti in quanto non ricompresi nell’anagrafe.
4.4 Impianti oggetto della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà. La dichiarazione è prodotta per gli impianti oggetto di iscrizione all’anagrafe ed è rilasciata dal titolare dell’impianto di distribuzione carburanti;
4.5 Centri abitati. Le incompatibilità previste ai commi 112 e 113 dell’art. 1 della legge n. 124/2017 sono distinte altresì sulla base dell’ubicazione dell’impianto, che può essere localizzato all’interno o al di fuori del centro abitato, come definito dall’art. 4 del Codice della Strada. Nei casi in cui il centro abitato non sia delimitato da appositi segnali o che i segnali apposti siano discordanti con quanto previsto nella cartografia allegata alla deliberazione comunale di riferimento, fa sempre fede, ai fini amministrativi, quanto previsto dalla stessa deliberazione. Qualora il Comune interessato non avesse ancora adottato la delibera di Giunta di delimitazione del centro abitato, il medesimo Ente locale deve rendersi disponibile a convenire con l’interessato ai fini della collocazione dell’impianto se dentro o fuori il centro abitato anche tenendo conto di quanto previsto nell’ultimo periodo del comma 3 dell’art. 5 del Reg. C.d.S., oltre alle altre norme ivi contenute, nonché la circolare del Ministero LL.PP. del 29/12/1997, n. 6709/97 (in G.U. 16/2/1998, n. 38) recante Direttive in ordine all’individuazione delle strade all’interno dei centri abitati.
Comunque laddove non sia previsto il centro abitato ed il Comune non decida in proposito, l’impianto, ai soli fini della dichiarazione sostitutiva di cui al comma 102 della legge n. 124/2017, è da ritenersi fuori dal centro abitato.
4.6 Schede di iscrizione all’anagrafe. Le schede di iscrizione all’anagrafe da parte dei titolari degli impianti di distribuzione dei carburanti e le relative autocertificazioni da rendere nella forma della dichiarazione dell’atto di notorietà sono quelle riportate in allegato (modello A e modello B), che costituisce parte integrante del presente atto e sono pubblicate sui siti istituzionali del Ministero dello sviluppo economico, delle Regioni e Province autonome e degli Enti locali.
5. Le Regioni e le Province autonome e l’ANCI si impegnano a indicare congiuntamente elementi aggiuntivi in applicazione del sistema sanzionatorio previsto dall’articolo 1, commi 100-119 della legge n. 124/2017.
Il Segretario Il Presidente
Xxxxxxx Xxxxxx Sottosegretario Xxxxxxxxxxx Xxxxxx
Modello A
Iscrizione impianto di carburanti all’Anagrafe di cui all’art. 1, commi 100 e 101, della Legge n.
124/2017
TITOLARE AUTORIZZAZIONE / CONCESSIONE …………………………………………………....................:
RAGIONE SOCIALE …………………………………………………………………………………….…………..
SEDE LEGALE …………………………………………………………………………………………….…………
CODICE FISCALE ………………………………………………………………………..…………………………
PARTITA IVA ………………………………………………………………………………………………………...
PEC
Indirizzo (Via, Comune) Indicare almeno il Comune | Provincia | Regione | Tipologia | Codice ditta assegnato dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli | Sospensiva | ||
Stradale | Autostradale | Si (se in sospensiva indicare la data di cessazione1) | No | ||||
IL LEGALE RAPPRESENTANTE
(Firma digitale)
1 Campo note:
In caso non sia possibile indicare la data di cessazione, indicare le motivazioni.
Modello B
Al Ministero dello Sviluppo Economico
Alla Regione …/ Alla Provincia Autonoma Al Comune…
All’Ufficio dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli PER IL TRAMITE DELLA PIATTAFORMA INFORMATICA
AUTOCERTIFICAZIONE RESA NELLA FORMA DELLA DICHIARAZIONE DELL’ATTO DI NOTORIETA’ (Art. 47 DPR 445/2000), AI FINI DELL’ADEMPIMENTO PREVISTO ALL’ART. 1, COMMA 102, DELLA LEGGE N. 124/2017 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI
Il sottoscritto …………………… nato a …………….. il codice fiscale
(…………………………….. ) in qualità di ……………della società con sede in
………….,
P.IVA ………………………………………………………………...
Titolare dell’impianto di carburanti della rete stradale sito a …………………... in via
…………………………………………….
Titolare pro tempore, in virtù del contratto di affitto di azienda sottoscritto con
………………………..…. P.IVA /CF, dell’impianto di carburanti della rete stradale sito a
………………………. in via ………………………………………………….
Titolare pro tempore dell’impianto di carburanti sito sulla viabilità autostradale
…………………………….. al Km …………………….., relativamente all’area di servizio…………………………….. in virtù dell’affidamento del punto vendita/del
servizio carbo lubrificanti da parte del concessionario autostradale competente
…………………………..
ai sensi dell’articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 28 dicembre 2000, sulla base di quanto previsto all’articolo 1, commi 112 e 113, della Legge n. 124 del 4 agosto 2017, e con riferimento a quanto attestato nella scheda/perizia giurata allegata,
DICHIARA
che detto impianto di distribuzione carburanti (barrare la casella scelta)
RICADE NON RICADE
in relazione ai soli aspetti attinenti alla sicurezza della circolazione stradale, in una delle fattispecie di incompatibilità di cui all’articolo 1, commi 112 e 113, della Legge 124/2017.
E
(barrare la casella scelta solo nel caso in cui l’impianto sia stato dichiarato incompatibile)
di impegnarsi all’adeguamento di detto impianto, per la o le incompatibilità dichiarate, da completare nei tempi previsti all’art. 1, comma 102, della Legge 124/2017 e di presentare una nuova dichiarazione di compatibilità entro 15 giorni dalla conclusione dei lavori di adeguamento, ai sensi del comma 102 dell’art. 1
di aver ottenuto da parte dell’Amministrazione competente, sulla base della specifica disciplina regionale, deroga formale, che si allega, disposta antecedentemente al 29 agosto 2017 ed esattamente in data , secondo quanto previsto all’art. 1, comma
102, della Legge 124/2017, rientrante in una delle seguenti casistiche (barrare la casella scelta)
è stata dichiarata la pubblica utilità prima del 29 agosto 2017;
l’impianto ricade nelle fattispecie previste da una normativa regionale derogante alle incompatibilità di cui ai citati commi 112 e 113, efficace alla data dell’entrata in vigore della legge 124/2017 e ciò al 29 agosto 2017;
la deroga alle specifiche incompatibilità di cui ai citati commi 112 e 113 è esplicitamente riportata nel titolo concessorio o autorizzativo.
(eventualmente far presente che è in corso un contenzioso, con pendenza di giudizio, con l’Amministrazione competente relativamente alle specifiche fattispecie oggetto di
autocertificazione)
FIRMA DIGITALE
SCHEDA oppure PERIZIA GIURATA allegata alla autodichiarazione di cui al Modello B
Il sottoscritto …………………………………………………..
ATTESTA
che detto impianto (barrare la casella scelta)
è ubicato all’interno del centro abitato, delimitato dal Comune ai sensi
dell’articolo 4 del Codice della strada, di cui al D.lgs. 285/1992 o (in mancanza della deliberazione di giunta comunale) comunque delimitato1 …
non è ubicato all’interno del centro abitato, delimitato dal Comune …. ai sensi dell’articolo 4 del Codice della strada, di cui al D.lgs. 285/1992 (in mancanza della deliberazione di giunta comunale) o comunque delimitato1 …
Nel caso in cui l’impianto sia ubicato all’interno del centro abitato,
SIA NON SIA
impianto privo di sede propria per il quale il rifornimento, tanto all’utenza quanto all’impianto stesso, avviene sulla carreggiata, come definita all’articolo 3, comma 1, numero 7), del Codice della strada di cui al D.lgs. 285/1992, secondo quanto previsto all’articolo 1, comma 112, lettera a), della Legge n. 124/2017
SIA NON SIA
impianto situato all’interno di area pedonale, ai sensi dell’articolo 3, comma 1, numero 2), del Codice della strada di cui al D.lgs. 285/1992, secondo quanto previsto all’articolo 1, comma 112, lettera b), della Legge n. 124/2017
Nel caso in cui l’impianto non sia ubicato all’interno del centro abitato,
RICADE NON RICADE
in corrispondenza di biforcazioni di strade di uso pubblico (incroci ad Y) e ubicato sulla cuspide degli stessi, con accessi su più strade pubbliche, secondo quanto previsto all’articolo 1, comma 113, lettera a), della Legge n. 124/2017
RICADE NON RICADE
all’interno di curve aventi raggio minore o uguale a metri cento secondo quanto previsto all’articolo 1, comma 113, lettera b), della Legge 124/2017
ma si tratta di unico impianto in Comune montano
E’ PRIVO NON E’ PRIVO
di sede propria per il quale il rifornimento, tanto all’utenza quanto all’impianto stesso, avviene sulla carreggiata, come definita all’articolo 3, comma 1, numero 7), del Codice della strada di cui al D.lgs. 285/1992, secondo quanto previsto all’articolo 1, comma 113, lettera c), della Legge 124/2017
1 Ai sensi di quanto previsto all’art. 3, paragrafo 3.5 dell’Accordo tra Amministrazioni di cui all’articolo 9 del Decreto Legislativo 28 agosto 1997, n. 281 per l’attuazione dell’articolo 1, commi da 100 a 119 della Legge 124/2017