AVENTE AD OGGETTO IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEI MEZZI LIEBHERR E ENERGREEN DI PROPRIETA’ DI REA IMPIANTI SRL UNIPERSONALE
PROT. 1449/18/U/C
CONTRATTO DI ACCORDO QUADRO
AVENTE AD OGGETTO IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEI MEZZI LIEBHERR E ENERGREEN DI PROPRIETA’ DI REA IMPIANTI SRL UNIPERSONALE
CIG: 7606536813
PARTE I IMPEGNO CONTRATTUALE
L’anno duemiladiciotto (2018) il giorno (n.) del mese di , PREMESSO CHE
• con determina a contrarre n. 145 prot. 1449/18/I/D del 31/07/18 è stata indetta la procedura per l'affidamento del contratto di accordo quadro avente ad oggetto il servizio di manutenzione dei mezzi Liebherr e Energreen di proprietà di Rea Impianti srl Unipersonale, ponendo a base di gara l'elenco prezzi unitari di cui all'allegato 2.a denominato “scheda tecnica prezziario” ed il corrispettivo massimo stimato di Euro , per la durata di non oltre dalla stipula;
• all'esito della procedura, con atto di aggiudicazione in data , è risultato aggiudicatario l'Operatore economico denominato , il quale ha presentato la migliore offerta non anomala avendo offerto un ribasso unico percentuale da applicare a ciascuno del prezzi a base di gara pari al %
• i prezzi unitari contrattuali, da applicare in fase di esecuzione, saranno calcolati applicando a ciascun prezzo unitario a base di gara la percentuale del ribasso di cui sopra;
• la percentuale di ribasso non sarà invece applicata all'importo del corrispettivo massimo stimato e posto a base di gara, che resterà invariato, quindi divenendo importo del corrispettivo contrattuale massimo stimato, andando a costituire limite inderogabile alla spesa massima consentita alla Committente, ma non quantificazione del corrispettivo effettivamente dovuto, in conformità alle previsioni del contratto di accordo quadro di seguito dettagliate;
• a seguito dell'aggiudicazione si è provveduto agli adempimenti di legge, ivi compresi controlli e verifiche anche sul possesso dei requisiti attestati;
• non sussistono impedimenti alla stipula
quanto sopra premesso si stipula
il presente Contratto di accordo quadro con un operatore economico ai sensi dell’art. 54 del Decreto Legislativo 18/4/2016 n. 50, mediante scambio tramite PEC di originali sottoscritti con firma digitale:
TRA
- Committente - RE.A Impianti s.r.l. Unipersonale, parte contraente di seguito denominata anche soltanto “REA Impianti” o “stazione appaltante” o “committente”, con sede in xxxxxxxx Xx Xxxxxxxxx xxx xxx, Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx 00000 Xxxxxxx, codice fiscale/partita iva 01741410490 in persona del Responsabile Area Tecnica Xxx. Xxxxxxx Xxxxx, domiciliato per la carica presso la sede di REA Impianti unipersonale, il quale interviene in questo atto non in proprio ma nella sua qualità di legale rappresentante di REA Impianti;
E
- Esecutore - , nato a
il , domiciliato come in appresso, il quale interviene ed agisce nel presente contratto non in proprio, ma nella sua qualità di [titolare/legale rappresentante/procuratore giusta procura allegata al
presente contratto] dell’Impresa
e quindi legale rappresentante con sede legale in
, Via (Cap. ), PEC
, C.F./Partita IVA e numero d’iscrizione nel Registro delle Imprese di , iscritta al n. del REA, di seguito nel presente atto denominata “Impresa” o "esecutore"
L'importo del corrispettivo contrattuale massimo stimato non costituisce ammontare dell'esatto e dovuto corrispettivo contrattuale, ma quantifica il costo corrispondente ad un fabbisogno presunto e individua il limite massimo alla spesa della Committente.
La stipula dell’Accordo Quadro non è fonte di immediata obbligazione per REA Impianti e non è impegnativa in ordine all’affidamento di servizi per un quantitativo minimo predefinito.
I servizi dovranno essere eseguiti, e se correttamente adempiuti meriteranno di essere remunerati, soltanto nel caso e nei limiti dei contratti specifici esecutivi dell'accordo quadro, che saranno adottati dalla Committente e rivolti all'Esecutore.
I singoli “contratti specifici” assumeranno la forma di Richieste di intervento, e si intenderanno conclusi con il loro ricevimento da parte dell'esecutore.
Sono inoltre a carico degli esecutori tutti gli oneri connessi ai servizi da effettuare per REA
Impianti.
L’esecuzione deve essere data secondo le regole dell’arte e l'esecutore deve conformarsi alla massima diligenza nell’ademmento dei propri obblighi. Trova sempre applicazione l’articolo 1374 del Codice Civile.
Per quanto qui non contemplato, si applicano le norme di cui al d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e collegate. Per quanto con esso compatibili, si applicano anche le norme di cui al Codice civile. Quanto all'esercizio di funzioni e attività amministrative, la Committente applica le norme di cui alla legge 7 agosto 1990 n. 241.
Fanno parte integrante del contratto:
− gli atti e documenti posti a base di gara dalla Committente (nella procedura di affidamento),
− l'offerta del contraente (esecutore) che resta per lui vincolante in ogni parte, per tutta la durata di validità ed efficacia del contratt
Sarà registrato solo in caso d'uso.
PARTE II
1. OGGETTO Denominazione del contratto
Accordo quadro di servizi ex art. 54 d.lgs. 50/2016, con un solo operatore economico.
Prestazioni oggetto del contratto
Servizio di manutenzione dei mezzi Liebherr e Energreen di proprietà di Xxx Xxxxxxxx srl unipersonale
Documenti che formano parte integrante del contratto
Formano parte integrante del presente contratto i seguenti documenti (anche se non materialmente allegati):
− documenti ex d.lgs. 81/2008
− tutti gli altri documenti posti a base di gara: scheda tecnica con i relativi allegato 2.a,
− cauzione definitiva
2. DURATA
Il contratto di accordo quadro avrà validità di ventiquattro (24) mesi consecutivi dalla sottoscrizione prorogabile, a richiesta della Stazione Appaltante, di ulteriori sei (6) mesi consecutivi, e comunque terminerà con l’esaurimento dell’importo contrattuale massimo che ne forma oggetto anche se non sarà spirato detto termine temporale. La proroga sarà attivata con atto scritto e sottoscritto che la Committente comunicherà tramite PEC, almeno 30 giorni prima della scadenza del termine dei ventiquattro (24) mesi iniziali. Le parti potranno convenire di ammettere la proroga, ove disposta dalla Committente, anche se comunicata con le medesime modalità oltre detto termine, ma non
oltre i 30 giorni dopo la scadenza del predetto termine.
Il contratto cesserà di avere efficacia, senza alcuna necessità di disdetta o comunicazione equivalente, al raggiungimento del limite massimo di importo e/o alla scadenza dell'ultimo giorno del ventiquattresimo mese consecutivo, o del diverso termine eventualmente prorogato (di non oltre ulteriori 6 mesi, e comunque senza che si possa superare il limite massimo di spesa consentito, che resta pari all'importo del corrispettivo contrattuale massimo stimato).
La durata dell’accordo quadro si riferisce alla durata massima decorrente dalla sottoscrizione del medesimo da parte di entrambe le parti.
Tale durata sarà ridotta nel caso in cui anche prima della scadenza sia raggiunto l’importo massimo di spesa complessiva consentito (che non potrà mai, comprese opzioni e proroghe, superare gli € 220.000,00 oltre IVA).
I termini di esecuzione (quindi la durata) riferiti a ciascun contratto specifico applicativo dell'accordo quadro sono dedotti nel contratto specifico medesimo.
3. AMMISSIBILITA’ DI PROROGA TECNICA NELLE MORE DELL’AFFIDAMENTO.
Alla scadenza del contratto, la Committente dovrà aver affidato il servizio con le procedure di legge.
Se l’affidamento non sarà perfezionato entro tale termine, la Committente potrà prorogare la durata del contratto, nelle more dell’affidamento e della stipula, alle medesime condizioni, o più favorevoli per la Committente medesima, a condizione però che non risulti esaurito l’importo massimo spendibile.
4. CORRISPETTIVO
Importo del corrispettivo contrattuale xxxxxxx xxxxxxx, in esecuzione dell’accordo quadro
L'importo massimo che XXX Xxxxxxxx potrà spendere in totale, in esecuzione del contratto di accordo quadro, è pari ad Euro 220.000,00 oltre IVA di cui si stima circa il 2,5% per oneri della sicurezza quantificati dalla Stazione appaltante sulla base dell'incidenza presunta delle tipologie di prestazioni che saranno eseguite. La misura di tali oneri è suscettibile di variazione a consuntivo, in ragione di quelle che risulteranno le prestazioni effettivamente richieste ed eseguite con i contratti specifici applicativi dell'accordo quadro.
Ferma la possibilità per REA Impianti di spendere complessivamente una somma inferiore al totale massimo consentito, che potrebbe essere anche pari a zero.
Prezzi unitari contrattuali
I prezzi unitari contrattuali, da sottoporre al ribasso unitario offerto dall'Impresa ai fini dell'aggiudicazione, sono indicati nella scheda tecnica allegato 2.a scheda tecnica prezziario.
Importo dei servizi oggetto delle Richieste di intervento
Il corrispettivo dovuto all'esecutore per ciascun Contratto specifico nel periodo di validità ed efficacia dell'accordo quadro sarà determinato moltiplicando per le quantità richieste i prezzi unitari contrattuali (determinati applicando ai prezzi unitari a base di gara il ribasso offerto).
Prestazioni comprese nel corrispettivo.
Il corrispettivo riconosciuto per ciascun servizio comprende e remunera l’esecutore anche per tutto quanto segue, senza che possano essere da esso richieste somme aggiuntive a qualunque titolo.
5. INVIARIABILITA’ DEL PREZZO UNITARIO.
I prezzi saranno invariabili per tutta la durata dell’accordo quadro.
Salva la facoltà per la committente di ricorrere all'eventuale concordamento nuovi prezzi secondo le vigenti previsioni legislative e regolamentari, per tipologie di servizi analoghi e non contemplati, secondo il fabbisogno effettivo, nel rispetto dei limiti di legge.
6. LUOGHI DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO
Presso la sede operativa della committente Discarica Lo Scapigliato sita in Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx 00000 (LI) S.S. 206 KM 16,5 - SP Orcianese km 1,2 o salvi casi eccezionali presso l’officina dell’esecutore.
Luogo di esecuzione
Il luogo di esecuzione del servizio costituisce elemento essenziale dell’obbligazione dell’esecutore, che dovrà garantirlo, senza addebitare alcun conseguente costo aggiuntivo a REA Impianti e senza poter beneficiare di alcuna proroga dei termini di adempimento.
7. TEMPI DI ESECUZIONE Termini
Ciascun servizio dovrà essere eseguito secondo il “Contratto applicativo – Richiesta di intervento” inviato a mezzo PEC/email presso l'Esecutore. I termini sono sempre essenziali, ai fini dell'esatto adempimento e dell'eventuale applicazione di penali e sanzioni contrattuali, come indicato nell’art 2 della scheda tecnica.
Le proroghe potranno essere accordate da REA Impianti soltanto in forma scritta e sottoscritta, ricorrendo presupposti di comprovata sussistenza di cause di forza maggiore, e/o eventi insuperabili imprevisti ed imprevedibili, che non siano in alcun modo riconducibili a comportamenti attivi o omissivi dell'esecutore.
8. AVVIO DELL'ESECUZIONE
Efficacia dell’accordo quadro: immediata dalla sottoscrizione del contratto.
Efficacia dei contratti specifici applicativi: dal momento in cui saranno inviati presso l'esecutore tramite e-mail/pec.
Esecuzione dei servizi: solo a richiesta di REA Impianti, nei termini indicati nei contratti specifici, nel rispetto di quanto previsto nella scheda tecnica
Non sarà autorizzata, e se eseguita non sarà pagata, alcuna prestazione che non sia stata richiesta da REA Impianti con richieste di intervento scritte.
9. ESECUZIONE Modalità
Secondo le prescrizioni di cui ai contratti applicativi/richieste di intervento scritti, Secondo le regole dell'arte.
Nel rispetto delle prescrizioni imposte dalla legge nonché dalla committente ai fini della tutela della sicurezza nei luoghi di lavoro.
Nel rispetto delle previsioni di cui alla scheda tecnica e degli ulteriori allegati e atti che ne formano parte integrante..
Responsabilità anche per qualità, quantità, modalità e termini di esecuzione
A cura e rischio dell’esecutore.
Adempimento e inadempimento
Prestazioni assoggettate ad espressa accettazione da parte di REA Impianti.
Decorrenza dei termini per l'esecuzione
L'esecuzione è autorizzata a seguito di specifico Contratto specifico applicativo (o Richiesta di intervento). Da esso iniziano altresì a decorrere i termini per l'adempimento.
I contratti applicativi si intendono inviati ed accettati dall’esecutore nel momento in cui la pec/e-mail trasmessa da REA Impianti risulta pervenuta all’esecutore. Da tale momento corrono i termini per l’adempimento dell’esecutore, senza necessità che pervenga sua espressa accettazione, essendosi l’esecutore impegnato ad eseguirli già con la sottoscrizione del contratto di accordo quadro.
In ogni caso hanno forma scritta e sono trasmessi tramite e-mail da REA Impianti all'esecutore, utilizzando i recapiti indicati in sede di aggiudicazione e stipula.
10. RESPONSABILITÀ
Regime di responsabilità come per legge (d. lgs. 50/2016, Codice civile, leggi collegate).
Penali
Applicazione di penali per inadempimento e/o ritardo.
Sanzioni contrattuali
REA Impianti applicherà le seguenti sanzioni contrattuali per eventuali inadempimenti dei contraenti
− riduzione del prezzo
− sospensione dei pagamenti
− esecuzione in danno
− recesso
− risoluzione in danno
secondo le previsioni del successivo art. 23 (PARTE III).
11. VARIAZIONI/VARIANTI
Ammesse solo se richieste o accettate dalla committente e comunque nei limiti di legge. Si applica l'art. 106 del d.lgs. 50/2016
12. FATTURAZIONE E PAGAMENTO Accettazione dell'esecuzione
Le fatture potranno essere emesse soltanto previa accettazione dei servizi da parte di REA Impianti.
L'accettazione sarà comprovata dal certificato di regolare esecuzione.
Emissione della fattura
L'esecutore emetterà fatture con cadenza mensile, il cui importo sarà determinato dalla somma degli importi dei corrispettivi dei contratti specifici effettivamente affidati e regolarmente eseguiti nel mese di competenza e formalmente accettati da REA Impianti.
Ciascuna fattura recherà obbligatoriamente gli estremi del Contratto specifico applicativo, il CIG dell'accordo quadro con il relativo CIG derivato.
Termini di pagamento.
Entro 60 giorni dal ricevimento della fattura con bonifico bancario.
13. MODALITA’ E TERMINI DI PAGAMENTO DEL CORRISPETTIVO. OBBLIGHI DI TRACCIABILITA’ EX ARTT. 3 E 6 L. 136/2010
Ai sensi della Legge 136/2010, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, gli strumenti di pagamento devono riportare il codice identificativo di gara (CIG). I pagamenti saranno effettuati soltanto mediante bonifico bancario o postale su conto corrente dedicato (o strumento equivalente, ammesso dalla legge). Di tale conto corrente l'appaltatore indicherà tutto quanto previsto dagli artt. 3 e 6 della legge 136/2010 ed esso assume tutti gli obblighi da questa previsti, consapevole delle relative sanzioni e conseguenze, di cui alla Legge 136/2010, artt. 3 e 6.
In particolare, ai sensi dell’art. 3 co. 7, della Legge 136/2010 l’Esecutore è tenuto a comunicare alla Stazione Appaltante gli estremi identificativi (nonché i dati anagrafici e fiscali dell’intestatario e di tutte le persone delegate ad operare) dei conti correnti dedicati entro sette giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate a operare su di essi. L’Esecutore provvede, altresì, a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi. Il tutto, mediante atto redatto nelle forme della dichiarazione sostitutiva di cui al DM 445/2000.
L’Esecutore si impegna a dare immediata comunicazione alla Stazione Appaltante e alla Prefettura
– Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Livorno della notizia dell’inadempimento della propria controparte (subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
14. PAGAMENTI DIRETTI
La committente effettuerà i pagamenti diretti, in conformità alle previsioni di cui all'art. 105 del d.lgs. 50/2016.
PARTE III PATTI E CONDIZIONI
15. CONOSCENZA DELLE CONDIZIONI CONTRATTUALI
La sottoscrizione del contratto di accordo quadro implica per l’esecutore:
− dichiarazione espressa di piena conoscenza e accettazione di tutte le condizioni contrattuali
− assoggettamento a tutte le norme di legge e regolamentari applicabili, e connessa conseguente assunzione dei relativi obblighi.
L’esecutore dichiara di conoscere e di accettare tutte le condizioni contrattuali (ivi comprese quelle contenuti nei relativi allegati) con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione, riserva, domanda, azione. È onere dell’esecutore portare i predetti documenti ed ogni prescrizione esecutiva, ivi comprese e specialmente quelle a tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, a conoscenza del personale impiegato per assicurare l'esatta esecuzione.
Per l'ipotesi di futura abrogazione del D. Lgs. 50/2016, le norme dello stesso richiamate, nel presente Contratto, nonché nei loro allegati, a disciplina del rapporto tra le parti, si intendono integralmente trascritte e comunque ad esso applicabili. Ferme le previsioni di legge inderogabili che dovessero sopravvenire sull'eventuale regime transitorio e/o sul necessario adeguamento degli atti contrattuali.
L’osservanza di tutte le norme sopra indicate si intende estesa a tutte quelle già in vigore, o che dovessero entrare in vigore durante l’esecuzione dell'accordo quadro, se applicabili, ancorché qui non richiamate.
La sottoscrizione del presente contratto equivale inoltre a dichiarazione dell’esecutore:
• di avere attentamente vagliato tutte le indicazioni e clausole del presente Contratto e tutte le circostanze di tempo, di luogo e contrattuali relative al contratto stesso che possano influire sull'esecuzione dell'accordo quadro;
• di aver giudicato, i xxxxxx equi e remunerativi, sia in considerazione degli elementi che influiscono sul costo dei materiali e dei trasporti, sia in considerazione che in essi si intendono compresi e remunerati gli oneri ed obblighi generali indicati nel presente Contratto.
L’esecutore non potrà quindi eccepire, durante l'esecuzione dell'accordo quadro, la mancata conoscenza di condizioni o la sopravvenienza di elementi ulteriori, a meno che tali nuovi elementi appartengano alla categoria delle cause di forza maggiore di cui all’apposito articolo.
Ciascuna Richiesta di intervento (contratto specifico, esecutivo del contratto di accordo quadro), è costituita e regolata dal presente contratto nonché da:
− la Richiesta medesima
− eventuali atti di determinazione o concordamento nuovi prezzi.
L’esecutore dovrà provvedere essi stessi all'esecuzione delle Richieste di intervento che XXX Xxxxxxxx vorrà rivolgergli.
16. OBBLIGHI GENERALI E SPECIFICI DELL’ESECUTORE
L’esecutore assume verso REA Impianti tutti gli obblighi generali che formano oggetto del presente contratto di accordo quadro.
Assume altresì tutti gli obblighi specifici che saranno prescritti dalle richieste di intervento che REA Xxxxxxxx potrà rivolgergli.
Nel caso di contrasto tra essi, ferme le previsioni normative cogenti, avranno prevalenza gli obblighi specifici.
L’esecutore si obbliga in via generale, e per tutta la durata dell'accordo quadro, ad accettare le richieste di intervento che gli verranno eventualmente rivolte da REA Impianti ed a darvi esatto adempimento nei termini da essa indicati, che si intendono sempre (salve contrarie indicazioni scritte di XXX Xxxxxxxx) termini essenziali ed inderogabili.
17. OBBLIGHI PRELIMINARI E CONTINUATIVI.
L’esecutore garantisce di disporre di tutte le coperture assicurative e previdenziali cui sono tenuti per legge, anche e specialmente a tutela dei lavoratori impiegati nell'esecuzione dell'accordo quadro e degli contratti applicativi che vi danno esecuzione, e si obbligano a produrre, a semplice richiesta del DEC, tutta la relativa documentazione.
Prima della stipula del contratto di accordo quadro e, all'occorrenza, anche prima e/o durante l'esecuzione di ciascun eventuale contratto applicativo, l’esecutore è obbligato a fornire a REA Impianti tutta la documentazione aziendale inerente le misure adottate a tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori nell'esecuzione, nonché a prestare ogni forma di collaborazione utile alla integrazione della predetta documentazione con quella fornita da REA Impianti secondo le previsioni di cui al d.lgs. 81/2008. In nessun caso eventuali variazioni nelle modalità di esecuzione dei contratti applicativi consentiranno modifiche o adeguamento dei prezzi, restando a carico dell’esecutore le spese aziendali ai predetti fini.
In caso di avvio dell'esecuzione anticipato, nelle more della sottoscrizione del contratto, ai fini dell'esecuzione dei contratti applicativi si applicheranno le previsioni dell'accordo quadro e restano a carico dell’esecutore ogni rischio ed ogni conseguenza, anche ai fini dell'eventuale ripristino o
risarcimento verso REA Impianti e verso terzi, che dovessero derivare da dichiarazioni mendaci incomplete o errate dell’esecutore medesimo.
18. SUBAPPALTO
L'esecutore esegue direttamente tutte le prestazioni oggetto del contratto. Il subappalto è ammesso nei limiti di legge: si applica l'art. 105 del d.lgs. 50/2016.
Il subappalto, oltre ad essere preventivamente autorizzato deve essere gestito in conformità all'art. 26 D. Lgs. 81/2008 o, in alternativa, secondo quanto disposto dal titolo IV sempre del D. Lgs. 81/2008.
19. OBBLIGHI DI REA Impianti
XXX Impianti non garantisce un minimo di Richieste di intervento, quindi non assume alcun obbligo verso l’esecutore, se non quelli che deriveranno dalle eventuali richieste di intervento che vorrà rivolgere loro nel periodo di validità del contratto di accordo quadro.
XXX Xxxxxxxx si obbliga, per il caso in cui dovesse rivolgere richieste di intervento all’esecutore, ad attenersi alla disciplina del presente contratto di accordo quadro.
Non è riconosciuto all'esecutore alcun diritto di esclusiva, riguardo alle prestazioni oggetto del contratto, potendo la committente rivolgersi anche a esecutori terzi, purché nel rispetto della normativa vigente e comunque dei principi di correttezza e buona fede, impegnandosi ad astenersi da comportamenti immotivati in tal senso, idonei a pregiudicare i diritti e gli interessi legittimi dell'esecutore.
20. OGGETTO DELLE RICHIESTE DI INTERVENTO/CONTRATTI APPLICATIVI
Servizi, come da definizioni Parte I e Parte II, con le specifiche tecniche di cui all'allegata scheda tecnica.
21. ACCETTAZIONE
L'accettazione dei servizi compete a REA Impianti, che comunicherà di conseguenza all’esecutore l’autorizzazione all’emissione della relativa fattura.
In caso di mancata accettazione la relativa comunicazione dovrà precisare i servizi per i quali è contestato l’inesatto adempimento o il ritardo o l’inadempimento. La precisazione potrà anche seguire rispetto all’invio di una prima comunicazione sintetica di mancata accettazione.
Soltanto a seguito dell'atto di accettazione l'esecutore sarà autorizzato a emettere fattura.
La fattura potrà essere emessa soltanto per i servizi accettati e limitatamente alla parte di essi per le quali non siano stati contestati ritardi e inadempimento e non siano state applicate riduzioni del prezzo o altre sanzioni contrattuali. Xxx invece ricorrano tali circostanze, si applicano le previsioni di cui all’art. 23 che le disciplinano specificamente.
Qualora in sede di accertamento di conformità si evidenzino vizi e difformità, l'esecutore è tenuto
ad eliminarli a sue spese entro il termine fissato e con le modalità prescritte dalla REA Impianti, fatti salvi il risarcimento dei danni eventualmente subiti da XXX Xxxxxxxx e/o da terzi e la applicazione della penale prevista, in caso di ritardo.
22. PENALI E SANZIONI CONTRATTUALI.
Il ritardo nell'esecuzione è considerato grave inadempimento e può condurre alla risoluzione del contratto di accordo quadro.
In ogni caso, REA Impianti potrà applicare una penale pari al 1 per mille dell'importo della Richiesta di intervento cui è riferita per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione, nonché una riduzione automatica del prezzo per i casi di inesatto adempimento. E nel caso di mancata esecuzione potrà provvedere all'esecuzione in danno dell'esecutore inadempiente, addossandogli i costi del servizio eseguito da altro esecutore e/o imputandogli gli eventuali conseguenti costi aggiuntivi.
In ogni caso è fatto salvo a favore di REA Impianti il diritto al risarcimento per il maggior danno e sono e restano a carico dell’esecutore tutte le conseguenze (anche verso terzi) che dovessero derivare dall’inadempimento, e/o inesatto adempimento, e/o ritardo nell'esecuzione.
L'applicazione delle sanzioni disciplinate nel presente articolo è decisa secondo discrezionalità dal RUP o su proposta del DEC e, ricorrendone i presupposti qui dedotti, fermo il necessario rispetto della misura massima qui indicata per tipologia di violazione, non è soggetta ad eventuale riserva o contestazione dell'esecutore.
In caso di grave danno conseguente a grave violazione dell'esecutore, REA Xxxxxxxx potrà procedere alla risoluzione del contratto in danno di detto esecutore con semplice atto unilaterale, compensando automaticamente le somme da esigere con i corrispettivi da corrispondere a detto esecutore, senza che ciò possa costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta. Qualora siano indette da REA Impianti nuove procedure a invito, per l'aggiudicazione di contratti di appalto, l'esecutore che abbia subito tale sanzione ne sarà escluso in quanto l’inadempimento è considerato grave negligenza accertata e potrà essere segnalato all'Osservatorio sui contratti pubblici e/o all’ANAC ai fini delle conseguenti annotazioni.
L'esecutore non può sospendere o rallentare l'esecuzione dei contratti applicativi che gli siano rivolti da REA Impianti in nessun caso, nemmeno quando siano in atto controversie con REA Impianti. Ove si verificasse tale suo comportamento, anche se dipendente da suoi personale/subcontraenti/cottimisti, lo si intenderà grave inadempimento contrattuale e REA Xxxxxxxx potrà agire di conseguenza in suo danno, anche per la risoluzione del contratto o l'esecuzione d'ufficio. Salvo il diritto di REA Impianti al conseguente risarcimento per i danni eventualmente subiti.
In ogni caso di risoluzione o esecuzione in danno dell'esecutore restano a carico di esso stesso tutti gli oneri e le conseguenze derivanti da tale risoluzione.
L'esecutore che ritenga di aver ingiustamente subito l'applicazione di una sanzione contrattuale, ha la possibilità di presentare le proprie deduzioni con istanza indirizzata al RUP e consegnata o
inviata per posta elettronica, anche per il tramite del DEC, corredata dalla documentazione ritenuta necessaria a comprovare le ragioni addotte a giustificazione, entro e non oltre 10 giorni dall'applicazione della sanzione stessa.
L’applicazione delle penali e delle altre sanzioni contrattuali non solleva l’esecutore dalle responsabilità civili e penali a suo carico.
La compensazione automatica fonderà il diritto per REA Impianti di trattenere tutte le somme che riterrà che le spettino in ragione di applicazione di penali o altre sanzioni, anche nel caso in cui l'esecutore le contesti ed anche nelle more del giudizio, ove la contestazione avvenga in sede giudiziale, fino ad eventuale decisione anche giudiziale definitiva.
23. TUTELA DEI LAVORATORI
L’esecutore è obbligato ad eseguire i servizi oggetto dell'accordo quadro, nel rispetto delle norme dettate a tutela dei lavoratori. Sono a carico dell'esecutore tutti i conseguenti oneri e costi.
L'esecutore deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi nazionali e di zona stipulati tra le parti sociali firmatarie di contratti collettivi nazionali comparativamente più rappresentative, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione assistenza, contribuzione e retribuzione dei lavoratori. A richiesta di XXX Xxxxxxxx, l'appaltatore sarà tenuto a fornire idonea documentazione dalla quale risulti comprovato il rispetto dei predetti obblighi e norme.
Nel caso di mancato rispetto dei predetti obblighi e prescrizioni REA Impianti potrà agire come per legge, anche in via sostitutiva.
XXX Xxxxxxxx è tenuta ad avviare le procedure, anche di intervento sostitutivo, disciplinate dall'art. 30 del D. Lgs. 50/2016 in conformità alle relative previsioni di legge e regolamentari. Nel caso di esperimento di tali procedure, sulle somme il cui pagamento fosse eventualmente sospeso nei confronti degli esecutori, non correranno interessi legali o moratori a favore di questi ultimi, fino a positiva definizione delle procedure medesime.
XXX Xxxxxxxx potrà in ogni momento chiedere all'esecutore prova dell'adempimento agli obblighi retributivi, contributivi e di sicurezza, a tutela dei lavoratori impiegati nell'esecuzione.
XXX Xxxxxxxx provvederà ai pagamenti solo a seguito di esito positivo della verifica periodica, nei termini e modi di legge, circa la sussistenza e permanenza del requisito di regolarità contributiva e retributiva dell’esecutore.
Tutte le violazioni della tutela retributiva ovvero previdenziale e assicurativa e comunque le violazioni ai predetti obblighi menzionati nel presente articolo, saranno segnalate alle competenti Autorità, ivi compresi e specialmente: l’Ispettorato del Lavoro, i competenti Enti previdenziali ed assicurativi, l'ANAC.
Per le sospensioni di pagamento di cui sopra l’Appaltatore non può opporre eccezioni a REA Impianti né richiedere il pagamento di interessi e/o il risarcimento danni.
24. RECESSO UNILATERALE DEL COMMITTENTE
REA Impianti ha il diritto di recedere in qualunque tempo dal contratto previo il pagamento dei servizi eseguiti.
Il recesso sarà comunicato per iscritto fissandone il termine di operatività e che non potrà essere inferiore a 20 giorni lavorativi dalla data di comunicazione del recesso stesso.
25 . INTERPRETAZIONE E DISCORDANZE NEGLI ATTI DI CONTRATTO
L'interpretazione delle clausole contrattuali è fatta in conformità alle norme relative di cui al Codice Civile. Ogni eventuale discordanza anche interna al contratto o al capitolato eventualmente rilevata dall'aggiudicatario, e non superabile con l'applicazione dei criteri ermeneutici dettati dal Codice civile e relative disposizioni attuative, sarà interpretata a favore della Stazione Appaltante.
26. CONTROVERSIE
Per la definizione delle controversie che potranno insorgere nel presente accordo quadro si stabilisce che, nel caso in cui non si proceda alla loro risoluzione per via amministrativa, la competenza sarà deferita al Tribunale di Livorno. Resta in ogni caso esclusa la competenza del collegio arbitrale.
27. RISERVATEZZA
Ciascun soggetto coinvolto a qualunque titolo nell'esecuzione dall'esecutore che venga a conoscenza di fatti e/o dati inerenti la Committente o le sue attività, o il suo personale o le sue funzioni istituzionali, è obbligato a rispettare tutti gli obblighi di legge, anche riguardo alla tutela della privacy, dei segreti industriali, degli interessi commerciali e professionali. Ciascuno risponderà direttamente ed in via esclusiva dell’eventuale uso improprio di dette informazioni, anche ove la violazione sia determinata da comportamenti di dipendenti ausiliari collaboratori subcontraenti o persone comunque coinvolte nell’esecuzione.
Ai sensi del Decreto Legislativo del 30 giugno 2003, n. 196, i dati personali acquisiti saranno trattati dalla Committente esclusivamente per le finalità inerenti al relativo procedimento amministrativo.
L'esecutore li potrà conservare e trattare unicamente ai fini del suo esatto adempimento agli obblighi contrattuali ed a nessun altro scopo. La violazione a questa prescrizione comporta responsabilità secondo quanto previsto al primo comma.
28. REGISTRAZIONE
Il presente contratto verrà registrato solo in caso d’uso. Essendo le prestazioni di cui al presente atto soggette ad IVA, si renderà dovuta, in caso di registrazione a carico del richiedente, la sola imposta fissa ai sensi degli artt. 5 e 40 del D.P.R. del 26 aprile 1986, n°131.
29. SPESE GENERALI
Tutti gli oneri inerenti e conseguenti alla sottoscrizione dell’Accordo quadro faranno carico all'esecutore. Xxx quali gravano altresì le imposte e gli altri oneri, che, direttamente o indirettamente gravino sui servizi eventualmente ordinati.
30. OBBLIGHI ANTICORRUZIONE
L’appaltatore con la sottoscrizione del presente Contratto dichiara di essere a conoscenza delle norme di legge e degli atti adottati da REA Impianti ai fini del rispetto del Piano di prevenzione della corruzione (PPC) disponibile sul sito istituzionale di REA Impianti: xxx.xxxxxxxxxxx.xx.
SI OBBLIGA:
a non porre in essere - e a far sì, ai sensi dell’art. 1381 codice civile, che anche i propri amministratori, dipendenti e/o collaboratori non pongano in essere - atti o comportamenti tali da determinare una violazione delle norme e regole contenute nei Regolamenti e nel Piano anticorruzione adottati da REA Impianti e nelle norme cogenti del Piano di prevenzione della corruzione (PPC) segnatamente in merito all’assenza di conflitto di interessi, così come disciplinato dalla normativa vigente, nonché, più in generale, comportamenti che potrebbero determinare la commissione dei reati e ad adottare e attuare, ove necessario, procedure idonee a prevenire dette violazioni.
PRENDE ATTO E PER QUANTO OCCORRE AUTORIZZA
- che in caso di violazione degli obblighi previsti dalla presente clausola, REA Impianti avrà diritto, in qualsiasi momento e senza alcun preavviso, di sospendere, per verifiche, l’esecuzione del presente contratto o di risolvere lo stesso ai sensi dell’art. 1456 del codice civile, con facoltà di richiedere il risarcimento di tutti i danni, derivanti o conseguenti all’inadempimento; l’esercizio dei diritti indicati dovrà essere comunicato all'esecutore mediante lettera raccomandata contenente l’indicazione delle circostanze di fatto o dei procedimenti giudiziari da cui possa ragionevolmente desumersi l’inadempimento.