CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO AZIENDALE 2016/2017
CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO AZIENDALE 2016/2017
INTEGRATIVO DEL C.C.I.A.
sottoscritto in data 5.10.2016
PERSONALE NON DIRIGENZIALE DEL COMPARTO
INDICE
ART. 1 - CAMPO DI APPLICAZIONE 4
ART. 2 - DURATA, DECORRENZA, TEMPI E PROCEDURE DI APPLICAZIONE 4
ART. 3 - RELAZIONI SINDACALI 4
ART. 4 – DISCIPLINA ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO 4
ART. 5 - MOBILITA’ INTERNA DEL PERSONALE 4
ART. 6 - SISTEMA DI INCENTIVAZIONE 5
ART. 7 – FONDO INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 D.LGS N. 50/2016 5
ART. 8 - PRONTA DISPONIBILITA’ 5
ART. 9 - FONDI CONTRATTUALI 5
ART. 10 – TERAPIA INTENSIVA, SUB INTENSIVA E MALATTIE INFETTIVE 9
ART. 11 - INCENTIVAZIONE PER RISCUOTITORI SPECIALI E CASSIERI 9
ART. 12 - INCENTIVAZIONE PER RSO 10
ART. 13 - DISAPPLICAZIONI 10
ART. 14 - TEMPI, MODALITA’ E PROCEDURE DI VERIFICA 10
ART. 15 - DISPOSIZIONI FINALI 10
PREMESSO CHE:
- ai sensi dell’art. 40 del decreto legislativo n. 165/2001, come sostituito dall'articolo 54 del decreto legislativo n. 150 del 2009, risultano escluse dalla contrattazione collettiva le materie attinenti all'organizzazione degli uffici, quelle oggetto di partecipazione sindacale ai sensi dell'articolo 9, quelle afferenti alle prerogative dirigenziali ai sensi degli articoli 5, comma 2, 16 e 17, la materia del conferimento e della revoca degli incarichi dirigenziali, nonché quelle di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), della legge 23 ottobre 1992, n. 421.
- in data 10 aprile 2008 è stato sottoscritto, tra l’Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (A.Ra.N.) e le Confederazioni e le Organizzazioni sindacali rappresentative del Comparto Sanità, il CCNL del personale non dirigenziale del comparto Sanità relativo al quadriennio normativo 2006-2009 e biennio economico 2006-2007;
- in data 31 luglio 2009 è stato sottoscritto, tra l’Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (A.Ra.N.) e le Confederazioni e le Organizzazioni sindacali rappresentative del comparto Sanità, il CCNL del personale non dirigenziale del comparto Sanità relativo al biennio economico 2008 - 2009;
- a norma dell’art. 9 comma 1 e 2 del CCNL del 7 aprile 1999, la delegazione trattante di parte pubblica, in sede decentrata, è costituita dal titolare del potere di rappresentanza dell’azienda o da un suo delegato e dai rappresentanti dei titolari degli uffici interessati; per le organizzazioni sindacali la delegazione è composta dalle RSU e dai rappresentanti delle organizzazioni sindacali di categoria firmatarie del medesimo C.C.N.L.
- tale delegazione ha concluso i propri lavori con la sottoscrizione dell’ipotesi di contratto integrativo in data 13/06/2017, da trasmettere al Collegio Sindacale ai sensi dell’art. 4 comma 3 del C.C.N.L 2002/2005;
- giusta verbale n. 17 del 23/06/2017, il Collegio Sindacale ha espresso parere favorevole in ordine alla certificazione di compatibilità economico- finanziaria, di cui all’art. 40-bis del D. Lgs 30 marzo 2001, n. 165;
- giusta nota prot. n. 64958 del 30/06/2017, si è provveduto a convocare la parte sindacale per la sottoscrizione definitiva del Contratto Collettivo Integrativo Aziendale 2016/2017 i cui effetti decorrono dal 01 gennaio 2016, fatte salve le diverse decorrenze previste nelle specifiche disposizioni del medesimo.
L’anno 2017, il giorno 17 del mese di luglio presso i locali dell’Azienda Sanitaria provinciale di Trapani, Xxx Xxxxxxx x. 0 - Xxxxxxx, le parti (Rappresentanti delle XX.XX., RSU e legale rappresentante dell’ente o suo delegato), sottoscrivono il seguente Contratto Collettivo Integrativo Aziendale per il personale non dirigenziale del comparto 2016/2017, integrativo del contratto collettivo integrativo sottoscritto in data 5.10.2016:
ART. 1 - CAMPO DI APPLICAZIONE
Il presente accordo si applica a tutto il personale non dirigenziale del comparto, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e determinato, dipendenti dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Trapani.
ART. 2 - DURATA, DECORRENZA, TEMPI E PROCEDURE DI APPLICAZIONE
Il presente accordo produce effetti a decorrere dal 01 gennaio 2016, fatte salve le diverse decorrenze previste nelle specifiche disposizioni del presente accordo.
Lo stesso entra in vigore il giorno successivo alla data di sottoscrizione, previo controllo sulla compatibilità dei costi effettuato dal Collegio Sindacale e conserva la sua efficacia fino alla stipulazione del successivo contratto integrativo.
L’individuazione e l’utilizzo delle risorse sono determinati in sede di contrattazione integrativa con cadenza annuale.
ART. 3 - RELAZIONI SINDACALI
L’Azienda si impegna a fornire annualmente, e comunque entro e non oltre il primo semestre dell’anno di riferimento, l’ammontare dei fondi contrattuali.
Le parti confermano a livello aziendale il sistema delle relazioni sindacali previsto dalla disciplina vigente in materia.
In relazione all’accesso agli atti deliberativi, fatta eccezione per gli atti interdetti all’accesso per motivi di riservatezza, ai sensi della vigente normativa in materia di privacy, l’Ufficio URP, provvederà direttamente, senza una preventiva autorizzazione e senza oneri a carico, entro 7 giorni ove possibile, e comunque entro i termini di legge, al rilascio della documentazione richiesta esclusivamente dai dirigenti sindacali formalmente accreditati per la partecipazione alle trattative aziendali ivi compresi i componenti la RSU Aziendale.
In ogni caso, in materia di accesso agli atti inerenti procedimenti di interesse sindacale, rimangono ferme ed impregiudicate le disposizioni in materia di cui alla L. 241/90 e ss.mm.ii. nonché dei relativi regolamenti attuativi.
ART. 4 – DISCIPLINA ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO
Dall’entrata in vigore dell’art. 14 delle legge 30 ottobre 2014 n. 161 si intende disapplicata in materia ogni diversa disciplina concordata nel tempo a livello di contrattazione integrativa decentrata.
ART. 5 - MOBILITA’ INTERNA DEL PERSONALE
Le parti confermano il vigente Regolamento aziendale sulla mobilità interna adottato con Deliberazione n. 5126 del 28/12/2015.
ART. 6 - SISTEMA DI INCENTIVAZIONE
Le parti confermano il vigente Regolamento aziendale “Sistema di Misurazione e valutazione della Performance organizzativa ed individuale e sistema premiante” adottato con Deliberazione n. 5126 del 28/12/2015.
ART. 7 – FONDO INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 D.LGS N. 50/2016
Con riferimento all’istituto di cui trattasi, si rinvia alle modalità e criteri di ripartizione del fondo di cui al “Regolamento per la ripartizione del fondo incentivi per funzioni tecniche di cui all’art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016” - Allegato 1 – parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
La presente disposizione produce effetti a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo.
ART. 8 - PRONTA DISPONIBILITA’
Le parti confermano il vigente regolamento aziendale sulla continuità assistenziale turni di guardia, pronta disponibilità e piano delle emergenze di cui al C.C.I.A. per il personale non dirigenziale del comparto sottoscritto in data 2.7.2013, e comunque solo nelle more della copertura dei posti vacanti in grado di assicurare sia l’efficienza dell’organizzazione del lavoro, sia la guardia attiva h12.
Si confermano i restanti articoli del succitato regolamento, così come integrato dall’art. 14 del
C.C.I.A. sottoscritto in data 15.10.2015, fatto salvo quanto previsto dalla disciplina di cui al precedente art. 4.
Con riferimento all’attività non programmabile, le parti confermano che l’espletamento della stessa potrà aver luogo previo consenso del dipendente a parteciparvi
ART. 9 - FONDI CONTRATTUALI
FONDI CONTRATTUALE - ANNO 2015
A rettifica dell’art. 8 del C.C.I.A. sottoscritto i data 15.10.2015, l’utilizzo del Fondo ex art. 8 del CCNL sottoscritto il 31.07.2009 è così rimodulato:
Ammontare fondo consolidato al 31.12.2010 | € 2.139.026,88 |
Riduzione ex D. L. 78/2010 – Anno 2014 - | - € 109.732,07 |
Ammontare del Fondo determinato al 01.01.2015 Utilizzazione risorse del Fondo | € 2.029.294,81 |
Incentivazione per disagio | € 106.000,00 |
Incentivazione per riscuotitori cassa | € 88.000,00 |
Incentivazione per RSO | € 3.000,00 |
Incentivazione per sala oper., terapia intens. e subint. personale ruolo tecnico | € 155.000,00 |
Progetti Specifici (3% quota del fondo) | € 60.878,84 |
Produttività collettiva aggiuntiva 3% D.Lgs. 150/2009 | € 60.878,84 |
Produttività collettiva | € 1.555.537,13 |
FONDI CONTRATTUALI - ANNO 2016
la Legge del 28.12.2015 n. 208 (Legge di stabilità 2016) all’art. 1, comma 236, ha disposto che “Nelle more dell’adozione dei decreti legislativi attuativi degli art. 11 e 17 della Legge 7 agosto 2015, n. 124, con particolare riferimento all’omogeneizzazione del trattamento economico fondamentale e accessorio della dirigenza, tenuto conto delle esigenze di finanza pubblica, a decorrere dal 1° gennaio 2016, l’ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, .... non può superare il
corrispondente importo determinato per l’anno 2015 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio, tenendo conto del personale assumibile ai sensi della normativa vigente.”
Pertanto i fondi per il 2016 sono stati fissati, in via preliminare nella STESSA misura determinata per l’anno 2015, con la sola previsione dell'incremento del fondo per le fasce con il risparmio della Retribuzione Individuale di Anzianità (R.I.A.) (l’art. 3 del C.C.N.L. 20.09.2001 - 2° biennio economico 200/2001) del personale cessato negli anni 2014-2015, nelle quote di competenza dell’anno 2015, giusta delibera n. 559 del 21.02.2017.
Tuttavia, l’Assessorato Regionale della Salute con la Direttiva per la chiusura del bilancio 2016, prot. n. 35077 del 27 Aprile 2017, al punto 11 ha disposto che, con riferimento alla RIA, è consentito l’incremento del fondo esclusivamente per il personale cessato nell’anno 2015. Pertanto l’ammontare del fondo per le fasce NON può tener conto della RIA pagata ai cessati nel 2014 (pari ad € 15.296,82), che nella delibera n. 559/2017 era stata inserita tra gli incrementi del fondo fasce per l’anno 2015.
Viceversa resta sospesa, nelle more di apposito quesito da parte dell'Assessorato alla Salute, l'applicazione dell'art. 40 del CCNL/1999 che prevede un incremento dl fondo per le fasce calcolato sulle ex indennità infermieristiche con gli importi delle indennità della professione infermieristica che sarebbero state maturate dal personale interessato al raggiungimento delle anzianità, previste dall’art. 49, commi 1 secondo periodo, 2 e 4, primo periodo, del D.P.R. n. 384/1990, che affluiscono al fondo per il finanziamento dei percorsi economici orizzontali e delle posizioni organizzative.
Alla luce delle indicazioni emanate dall’Assessorato Regionale della Salute con la Direttiva per la chiusura del bilancio 2016, prot. n. 35077 del 27 Aprile 2017, e verificata a consuntivo la percentuale di riduzione dei fondi contrattuali pari al - 0,12 %, derivante dal rapporto tra assunti e cessati nell’anno 2016 rispetto all’anno precedente,
i fondi contrattuali per l’anno 2016 sono determinati come segue:
Art. 7 del CCNL sottoscritto il 31.07.2009
Fondo per i compensi di lavoro straordinario e per la remunerazione di particolari condizioni di disagio, pericolo o danno
Costituito con delibera n. 553 del 21.02.2017, da rideterminare come segue:
Ammontare fondo Consolidato al 31.12.2014 | € 6.003.180,87 |
Riduzione ex L.208/2015 | - € 7.203,82 |
Fondo rideterminato per l’anno 2016 | € 5.995.977,05 |
Utilizzazione risorse del Fondo
Indennità di Reperibilità | € 1.250.000,00 |
Indennità varie | € 3.600.000,00 |
Straordinario | € 1.145.977,05 |
Art. 8 del CCNL sottoscritto il 31.07.2009
Fondo della produttività collettiva per il miglioramento dei servizi e per il premio della qualità delle prestazioni individuali
Costituito con delibera n. 550 del 21.02.2017, da rideterminare come segue:
Ammontare fondo Consolidato al 31.12.2014 | € 2.029.294,81 |
Riduzione ex L.208/2015 | - € 2.435,15 |
Fondo rideterminato per l’anno 2016 | € 2.026.859,66 |
Utilizzazione risorse del Fondo
Incentivazione per riscuotitori cassa Incentivazione per Terapia Intensiva, Sub Intensiva e | € 100.000,00 |
Malattie Infettive | € 150.000,00 |
Incentivazione per RSO | 3.000,00 |
Progetti Specifici (3% quota per la produttività collettiva) | € 60.805,79 |
Produttività collettiva aggiuntiva 3% D.Lgs. 150/2009 | € 60.805,79 |
Produttività collettiva | € 1.652.248,08 |
La retribuzione di risultato, ivi compresa la quota del 3% ex D.Lgs. 150/2009, verrà corrisposta secondo i criteri generali fissati nel regolamento sul sistema premiante.
Art. 9 del CCNL sottoscritto il 31.07.2009
Fondo per il finanziamento delle fasce retributive, delle posizioni organizzative, del valore comune dell’ex indennità di qualificazione professionale e dell’indennità professionale specifica
Costituito con delibera n. 559 del 21.02.2017, da rideterminare come segue:
Ammontare fondo Consolidato al 31.12.2014 | € 11.398.362,18 |
Retribuzione Individuale di Anzianità (cessati 2015) | € 15.296,80 |
Riduzione ex L.208/2015 | - € 13.696,39 |
Fondo rideterminato per l’anno 2016 | € 11.399.962,59 |
Utilizzazione risorse del Fondo
quota per valore comune e ind. profes. specifica quota posizioni organizzative e ind. coord. – parte fissa | € 2.633.432,57 |
e variabile | € 888.220,32 |
quota per finanz. art. 12 CCNL/2001, artt. 18 e 19 CCNL/2004 (valore al 31.12.2016) | € 565.068,12 |
quota per le fasce retributive | € 7.313.241,58 |
FONDI CONTRATTUALI - ANNO 2017
In considerazione dell’evoluzione normativa già esposta per i fondi contrattuali 2016
i fondi contrattuali per l’anno 2017 sono determinati come segue:
Art. 7 del CCNL sottoscritto il 31.07.2009
Fondo per i compensi di lavoro straordinario e per la remunerazione di particolari condizioni di disagio, pericolo o danno
Costituito con delibera n. 639 del 28.02.2017, da rideterminare come segue:
Ammontare fondo Consolidato al 31.12.2014 | € 6.003.180,87 |
Riduzione ex L.208/2015 (da determinare a consuntivo) | - € 0,00 |
Fondo determinato per l’anno 2017 | € 6.003.180,87 |
Utilizzazione risorse del Fondo
Indennità di Reperibilità | € 1.250.000,00 |
Indennità varie | € 3.600.000,00 |
Straordinario | € 1.153.180,87 |
Art. 8 del CCNL sottoscritto il 31.07.2009
Fondo della produttività collettiva per il miglioramento dei servizi e per il premio della qualità delle prestazioni individuali
Costituito con delibera n. 640 del 28.02.2017, da rideterminare come segue:
Ammontare fondo Consolidato al 31.12.2014 | € 2.029.294,81 |
Riduzione ex L.208/2015 (da determinare a consuntivo) | - € 0,00 |
Fondo determinato per l’anno 2017 | € 2.029.294,81 |
Utilizzazione risorse del Fondo
Incentivazione per riscuotitori cassa Incentivazione per Terapia Intensiva, Sub Intensiva e | € 100.000,00 |
Malattie Infettive | € 150.000,00 |
Incentivazione per RSO | € 3.000,00 |
Progetti Specifici (3% quota per la produttività collettiva) | € 60.878,84 |
Produttività collettiva aggiuntiva 3% D.Lgs. 150/2009 | € 60.878,84 |
Produttività collettiva | € 1.654.537,13 |
La retribuzione di risultato, ivi compresa la quota del 3% ex D.Lgs. 150/2009, verrà corrisposta secondo i criteri generali fissati nel regolamento sul sistema premiante.
Art. 9 del CCNL sottoscritto il 31.07.2009
Fondo per il finanziamento delle fasce retributive, delle posizioni organizzative, del valore comune dell’ex indennità di qualificazione professionale e dell’indennità professionale specifica
Costituito con delibera n. 641 del 28.02.2017, da rideterminare come segue:
Ammontare fondo Consolidato al 31.12.2014 | € 11.398.362,18 |
Retribuzione Individuale di Anzianità (cessati 2015) | € 15.296,80 |
Riduzione ex L.208/2015 (da determinare a consuntivo) | - € 0,00 |
Fondo rideterminato per l’anno 2017 | € 11.413.658,98 |
Utilizzazione risorse del Fondo
quota per valore comune e ind. profes. specifica quota posizioni organizzative e ind. coord. – parte fissa | € 2.633.432,57 |
e variabile | € 888.220,32 |
quota per finanz. art. 12 CCNL/2001, artt. 18 e 19 CCNL/2004 (valore al 31.12.2016) | 565.068,12 |
quota fasce retributive | € 7.326.937,97 |
Si dà atto che tutti i fondi contrattuali relativi all’anno 2017 potranno essere ridotti per effetto dell’applicazione dell’art. 1, comma 236 della L. n. 208/2015.
ART. 10 – TERAPIA INTENSIVA, SUB INTENSIVA E MALATTIE INFETTIVE
Le parti confermano, in materia, l’indennità di cui all’art. 10 e l’incentivazione di cui all’art. 11 del CCIA 2012/2015 per il “Personale non dirigenziale del comparto” sottoscritto in data 15 ottobre 2015.
ART. 11 - INCENTIVAZIONE PER RISCUOTITORI SPECIALI E CASSIERI
A decorrere dall’ 1.1.2016 si conferma la presente incentivazione da destinare al personale che ha effettivo maneggio di denaro contante e formalmente individuato con delibera.
Essa è corrisposta al personale avente diritto (titolari / supplenti) per giorno di effettiva presenza in servizio con un importo mensile massimo pari a € 120 (lordi).
Al finanziamento di tali compensi si provvederà con le risorse di cui al fondo ex art. 8 CCNL 31/07/2009, produttività collettiva.
Alla luce del Sistema incentivante di cui al precedente art. 7, le parti stabiliscono che, anche per l’erogazione delle incentivazioni di cui alla presente disposizione, la competente struttura provvederà in modo proporzionale agli esiti del processo di valutazione e verifica condotto dall’OIV in relazione alla performance della struttura di appartenenza. Tali incentivazioni, pertanto, saranno espressamente collegate ad obiettivi rientranti nel ciclo della performance, il cui conseguimento dovrà essere accertato dall’O.I.V.
La corresponsione di tali somme incentivanti avrà luogo esclusivamente nel limite massimo di €. 100.000,00 di cui al predetto Fondo ex art. 8 (Produttività collettiva).
La presente disposizione si applica nelle more della piena attivazione del pagamento tramite adozione di un sistema informatizzato
Il presente articolo sostituisce ogni altro precedente accordo in materia.
ART. 12 - INCENTIVAZIONE PER RSO
Alla luce del parere ARAN codificato 795-37D1, le parti confermano, a decorrere dal 01/01/2016, al personale del ruolo tecnico addetto alla RSO e Disinfettori compete il trattamento economico aggiuntivo e, con le medesime modalità di cui all’art. 27 del CCNL 2002/2005 per il personale non dirigenziale del comparto, quale incentivazione connessa alle peculiarità delle attività svolte. Tale incentivazione spetta per le giornate di effettiva presenza.
Al finanziamento di tali compensi si provvederà, pertanto, con le risorse di cui al fondo ex art. 8 CCNL 31/07/2009, produttività collettiva.
Alla luce del vigente sistema incentivante, le parti stabiliscono che, anche per l’erogazione delle incentivazioni di cui alla presente disposizione, l’U.O.S. Trattamento Economico del Settore Personale, Contratti e Convenzioni provvederà in modo proporzionale agli esiti del processo di valutazione e verifica condotto dall’OIV in relazione alla performance della struttura di appartenenza e performance individuale.
La corresponsione di tali somme incentivanti avrà luogo esclusivamente nel limite massimo dell’importo fissato all’art. 8 per l’utilizzazione delle risorse del Fondo della produttività collettiva per il miglioramento dei servizi e per il premio della qualità delle prestazioni individuali.
ART. 13 - DISAPPLICAZIONI
A decorrere dall’1.1.2016 è disapplicato l’art. 12 “Incentivazione per disagio” del C.C.I.A. 2012/2015 per il “Personale non dirigenziale del comparto” sottoscritto in data 15 ottobre 2015
ART. 14 - TEMPI, MODALITA’ E PROCEDURE DI VERIFICA
Le parti concordano di procedere con apposite riunioni con cadenza semestrale, alla verifica dello stato di attuazione del presente contratto con particolare riferimento alla verifica sullo stato delle Economie annuali risultanti sui fondi per l’anno di riferimento.
ART. 15 - DISPOSIZIONI FINALI
Dal 1 gennaio 2016 sono disapplicati tutti gli istituti, oggetto di precedente contrattazione integrativa, non confermati con il presente accordo, ferme restando le disposizioni nazionali e regionali, legislative e contrattuali, vigenti in materia, ancorché non richiamate dal presente CCIA.
LETTO, CONFERMATO E SOTTOSCRITTO
Per l’Azienda Sanitaria di Trapani
nella persona del Commissario Straordinario Dr. FIRMATO
Per le seguenti Organizzazioni sindacali: CGIL FP FIRMATO .
CISL FP FIRMATO UIL FPL FIRMATO FIALS
FSI NURSING UP FIRMATO
Per la R.S.U.
XXXXX XXXXXXXX FIRMATO__ _ _ _. DITTA XXXX
ASTA XXXXXXX XXXXXX XXXXXXXX
XXXXXXX XXXXXXXXX _FIRMATO PER DELEGA_ XXXXXXXXX XXXXXXXXX
XXXXXXXX XXXXXXX FIRMATO___ _ _ . XXXXXXXXX XXXXXXXXX FIRMATO__ _ __
XXXXXXXX XXXXXXX FIRMATO__ _ __ . XXXXXXXXX XXXXXXXX FIRMATO __ _ _
XXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXX’ FIRMATO__ __ __
XXXXXXXXXX XXXX LOTTA XXXX
XXXXXXX SALVATORE XXXXXXX XXXXXXXX FIRMATO _.
XXXXXXXX XXXXXXXXX _FIRMATO PER DELEGA_ XXXXXXX XXXXX
XXXXXXXX A. M. XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX
XXXXXXXXX XXXXXX FIRMATO__ _ _ _. XXXXXX XXXXXXXX X.
XXXXXXX XXXXXX XXXXX _FIRMATO PER DELEGA_ XXXXXXXXXX XXXXXX XXXXXXX_ _ .
XXXXXXX XXXXXX _FIRMATO PER DELEGA_ XXXXXXXX XXXXXXX
XXXXXXXX XXXXX X. _FIRMATO PER DELEGA_ XXXXXXXX XXXXX
D'XXXXXX XXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXX FIRMATO__ __
D'XXXX XXXXXXXX _FIRMATO PER DELEGA_ STABILINO F.SCO U. FIRMATO PER DELEGA
DI XXXXXXXX XXXXXXXX M. XXXXXX XXXXXXX G.
DI XXXXXXX XXXXX X. _FIRMATO PER DELEGA_ VIRTUOSO XXXXXX X. _FIRMATO PER DELEGA_
ALLEGATO 1
Servizio Sanitario Nazionale Xxxxxxx Xxxxxxxxx
XXX XXXXXXX, 0 – 91100 TRAPANI
TEL.(0923) 000000 - XXX (0923)
873745
Codice Fiscale – P. IVA 02363280815
REGOLAMENTO PER LA RIPARTIZIONE DEL FONDO INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE DI CUI ALL’ART. 113 DEL D.LGS. N. 50/2016
Articolo 1
Oggetto del Regolamento e Ambito d’applicazione
Il presente Regolamento disciplina l’istituto del fondo incentivante per l’espletamento delle funzioni tecniche di cui all’articolo 113, comma 2 secondo le modalità previste ai commi 2, 3 e 4, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50, inerenti appalti di lavori, servizi e forniture il cui importo, a base di gara, sia pari o superiore a € 40.000,00.
In particolare con il presente regolamento sono stabiliti i criteri e le modalità per la costituzione, ripartizione e corresponsione, al personale dipendente avente titolo avanti indicato, del fondo “Incentivi per funzioni tecniche” previsto ai commi 2 e 3 dell’art. 113 del citato D.Lgs. n. 50/2016 .
Articolo 2 Definizioni
Ai fini del presente Regolamento si intende:
• Per "Codice" il D.Lgs. n. 50/2016 ;
• Per "Incentivo" il fondo di cui all’art. 113,commi 2 e 3 del D. Lgs n. 50/2016 ;
• Per "ASP" l’Azienda Sanitaria Provinciale di Trapani;
• Per "RUP" il Responsabile Unico del Procedimento;
• Per "Gara" qualsiasi procedura - sia essa negoziata che ad evidenza pubblica - di aggiudicazione e/o di affidamento di cui al D.Lgs. n. 50/2016 .
Articolo. 3
Costituzione e accantonamento del fondo
Il fondo “Incentivi per funzioni tecniche” è determinato nel limite massimo del 2% dell’importo posto a base di gara al netto dell’IVA ed è comprensivo degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell’Amministrazione e dell’eventuale quota spettante, se richiesta, alla Centrale Unica di Committenza regionale in caso di procedure di gara dalla stessa espletate anche per conto dell’ASP di Trapani.
Il fondo di cui sopra è rideterminato in caso di ricorso ad eventuali opzioni di proroga, rinnovo, estensione o variante ai sensi dell’art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016, per ciascun appalto interessato.
L’importo del fondo così determinato non è soggetto a riduzione in funzione del ribasso d’asta
offerto in sede di gara o di negoziazione.
Le somme occorrenti alla corresponsione del fondo devono essere accantonate, prevendendo nella delibera o determina a contrarre l’apposito impegno e/o riserva su apposito conto per le “Spese tecniche ex art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016”, e devono essere previste all’interno del quadro economico dell’appalto.
L’ottanta per cento (80%) delle risorse finanziarie del fondo “Incentivi per funzioni tecniche” costituisce l’incentivo per il personale ed è ripartito, per ciascun lavoro, servizio o fornitura al personale avente diritto.
Il restante venti per cento è destinato, all’acquisto di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali al progetto di innovazione e a quanto specificamente previsto all’art.113, comma 4 del D.Lgs. n. 50/2016.
Articolo 4
Percentuale effettiva per la determinazione del fondo
La percentuale effettiva per la determinazione dell’ammontare del fondo è individuata nella delibera d’indizione o del provvedimento di autorizzazione in relazione all’importo a base di gara dei lavori, servizi o forniture da affidare, come indicato nella tabella che segue ed alle disposizioni del presente articolo:
Valore dell’appalto (al netto dell’ IVA) | Percentuale del fondo (art. 113, c.2) | Quota (80%) da ripartire al personale (art. 113, c.3) | Quota (20%) da destinare all’innovazione (art. 113, c.4) |
Importo < € 1.000.000,00 | 2,00 % | 1,60 % | 0,40 % |
Importo ≥ € 1.000.000,00 e < € 5.000.000,00 | 1,80 % | 1,44 % | 0,36 % |
Importo ≥ € 5.000.000,00 e < € 25.000.000,00 | 1,70 % | 1,36 % | 0,34 % |
Importo ≥ € 25.000.000,00 | 1,60 % | 1,28 % | 0,32 % |
In base alla complessità tecnica (ad esempio: appalto misto di servizi, forniture e lavori; appalto con pluralità di lotti con criteri di aggiudicazione differenziati) e/o alla complessità della procedura di aggiudicazione (ad esempio: appalto con un notevole numero di lotti; appalto a mezzo procedura competitiva con negoziazione) e/o alla complessità della procedura di esecuzione (ad esempio: appalto a mezzo accordo quadro con pluralità di aggiudicatari; appalto in cui sono necessari molteplici interventi di modificazione contrattuale nel periodo di durata), nel provvedimento di autorizzazione a contrarre può essere disposto un incremento della percentuale indicata in tabella, ferma restando l’invalicabilità del tetto massimo del 2%.
Articolo 5
Individuazione delle attività e dei soggetti che hanno diritto all’incentivo
L’incentivo compete al personale dell’ASP per lo svolgimento delle attività indicate nell’art. 113, comma 2, del Codice, qualunque sia il livello di inquadramento giuridico dei dipendenti coinvolti. Resta escluso - ai sensi di quanto previsto dall’art. 113, comma 3, del Codice - il solo personale inquadrato nella qualifica Dirigenziale.
L’incentivo è ripartito tra le varie figure professionali partecipanti alla realizzazione dell’appalto di lavoro, servizio o fornitura, secondo le attività e le percentuali - distinte per “Forniture e Servizi” e “Lavori” - di cui alla seguente Tabella:
Attività | Forniture e Servizi | Lavori |
A) Programmazione della spesa per gli investimenti | 5,00% | 5,00% |
B) Verifica preventiva dei progetti (ex art. 26 D.Lgs. n. 50/2016) | 5,00% | |
C) Predisposizione e controllo delle procedure di gara e di esecuzione dei contratti pubblici | 37,00% | 15,00% |
D) RUP - Responsabile Unico del procedimento | 38,00% | 25,00% |
E) Direzione dell’Esecuzione | 15,00% | |
F) Direzione dei Lavori | 25,00% | |
G) Verifica di conformità/Collaudo tecnico amministrativo | 5,00% | 15,00% |
H) Collaudo statico | 10,00% |
Di conseguenza i soggetti, di qualifica non dirigenziale, che hanno diritto ad essere retribuiti per lo svolgimento di funzioni tecniche con somme a valere sul fondo sono i seguenti:
a) Il RUP (attività di cui all’art. 31 del Codice e altre norme di riferimento);
b) Coloro che effettuano attività di programmazione della spesa per investimenti (quali a titolo esemplificativo e non esaustivo: verifica fabbisogni, accertamento sul patrimonio disponibile e ogni altra attività occorrente alla programmazione di nuove acquisizioni);
c) Coloro che effettuano attività per la verifica preventiva dei progetti (per i soli lavori pubblici ai sensi dell’art. 26 del D.lgs. n. 50/2016 );
d) Coloro che effettuano attività per la predisposizione delle procedure di gara (quali a titolo esemplificativo e non esaustivo: individuazione della procedura di scelta del contraente più idonea, predisposizione degli atti di gara, incluse tutte le attività eventualmente necessarie per la costituzione delle unioni d’acquisto e/o per l’adesione a convenzioni stipulate dai Soggetti Aggregatori o dalle Centrale Unica di Committenza regionale);
e) Coloro che effettuano attività di espletamento delle procedure di acquisizione (quali a titolo esemplificativo e non esaustivo: pubblicazioni dei bandi di gara, caricamento delle procedure sul sistema aziendale, predisposizione di tutti gli atti e i provvedimenti finalizzati all’aggiudicazione dell’appalto, attività necessaria in fase di eventuale contenzioso, reportistica verso soggetti esterni quali ANAC, Ministero della Salute, MEF, Regione e Corte dei Conti);
f) Coloro che effettuano attività nella fase di esecuzione del contratto (DEC e DL);
g) Coloro che effettuano la verifica di conformità ovvero il collaudo tecnico amministrativo;
h) Coloro che effettuano i collaudi statici.
L’incarico di RUP è conferito, nel rispetto delle disposizioni del D.lgs. n. 50/2016 e delle linee guida ANAC n. 3/2016, se non in sede di definizione e approvazione del programma biennale degli acquisti di beni e servizi o del programma triennale dei lavori pubblici ai sensi dell’art. 21 del D.Lgs. n.50/2016 o da un successivo provvedimento, comunque nel primo atto relativo ad ogni singolo intervento, anche quando si ricorra a sistemi di acquisto e di negoziazione delle Centrali di Committenza e a gare centralizzate tramite Azienda capofila.
L’ASP nel valutare a chi conferire incarico di RUP, tiene conto del livello di inquadramento giuridico e delle competenze professionali degli addetti all’unità organizzativa ragguagliati all’incarico da
conferire.
I soggetti destinatari dell’incentivo sono quindi individuati nei dipendenti di ruolo dell’ASP di Trapani che partecipano o collaborano allo svolgimento delle attività nelle sue componenti tecniche e amministrative. In particolare si tratta:
del personale in servizio presso il Settore Provveditorato ed Economato; del personale in servizio presso il Settore Gestione Tecnica;
del personale in servizio presso le direzioni amministrative dei Distretti/Presidi Ospedalieri che si occupa esclusivamente delle procedure di acquisto di lavori, beni o servizi;
del personale in servizio presso le Unità Operative competenti che rileva e verifica i fabbisogni di lavori, beni e servizi per lo svolgimento delle attività istituzionali ordinarie e straordinarie e che predispone il programma delle acquisizioni dell’ASP ai sensi dell’art. 21 del D.Lgs. n. 50/2016, nonché ogni altra attività occorrente per la programmazione di nuove acquisizioni.
Il personale in servizio presso le unità sopra citate, individuato dal Responsabile delle rispettive Unità Operative (semplici o complesse), partecipa direttamente all’elaborazione degli atti amministrativi a corredo delle attività inerenti le funzioni tecniche in collaborazione con il RUP.
Articolo 6 Corresponsione
La corresponsione della quota di incentivo è disposta, dai Responsabili delle competenti Unità Operative interessate, con propri singoli atti, previo accertamento positivo da parte del RUP delle specifiche attività svolte dal personale interessato; l’importo corrisposto nel corso dell’anno a ciascun dipendente, anche da diverse amministrazioni, non può superare il limite massimo del 50% (cinquanta per cento) del trattamento economico complessivo annuo lordo, ex art. 113 comma 3 del Codice.
La quota parte del fondo destinata alle attività di “Programmazione della spesa per gli investimenti” (punto A) e di “Predisposizione e controllo delle procedure di bando e di esecuzione dei contratti pubblici” (punto C) è ripartita fra tutto il personale in servizio presso le rispettive Unità Operative che espletano la specifica attività per ogni singola procedura di gara e in relazione alla categoria di appartenenza, nel rispetto delle percentuali e dei correlati rapporti (pesi) meglio specificati nella tabella di seguito riportata:
Qualifica personale dipendente (categoria) | Percentuale | Peso | |
a | Ds/D* (Competenza professionale specifica > 10 anni) | 30,00% | 15 |
b | D* (Competenza professionale specifica > 3 anni e < 10 anni) | 26,00% | 13 |
c | D [Competenza professionale specifica < 3 anni] | 22,00% | 11 |
e | C | 15,00% | 7,5 |
f | Bs/B | 5,00% | 2,5 |
g | A | 2,00% | 1 |
(*) ivi compresi i titolari di Posizione Organizzativa | 100,00% |
L’incentivo così determinato è soggetto a riduzione proporzionalmente alle giornate di assenza eventualmente effettuate da ciascun operatore interessato. Il compenso non dovuto per le decurtazioni effettuate sarà ridistribuito fra il rimanente personale coinvolto.
La corresponsione dell’incentivo ha luogo, per ciascun appalto, con l’approvazione della deliberazione di aggiudicazione e in relazione alle attività già espletate. Con l’aggiudicazione definitiva dell’appalto (lavori, servizi o forniture) sarà corrisposto il 50% del fondo “Incentivi per funzioni tecniche” costituito per ogni singolo intervento. Il restante 50% sarà corrisposto in base all’avanzamento dell’esecuzione dell’appalto (graduali liquidazioni proporzionali al prezzo sul totale del contratto fino a conclusione dell’appalto: pubblicazioni e certificazioni di legge, chiusura pratica in ANAC, chiusura fascicolo ex art. 99 comma 4 del Codice, archiviazione). Per gli appalti di durata pluriennale il restante 50% dell’incentivo per funzioni tecniche sarà corrisposto gradualmente in base
all’avanzamento dell’esecuzione dell’appalto e comunque con cadenza semestrale.
L’incentivo per lo svolgimento delle funzioni tecniche nella misura del 40% della somma accantonata per singolo intervento è corrisposto anche in caso di gara andata deserta.
L’Area Risorse Umane, per assicurare il rispetto della previsione del comma 3 dell’art. 113 del Codice:
- fornisce ai Responsabili dei Settori ed Unità Operative interessate e al Dirigente apicale di ogni altra struttura che abbia personale coinvolto nelle funzioni incentivabili a gravare sul fondo, ad inizio anno o al momento in cui un dipendente precedentemente impiegato in altri servizi o in altre funzioni inizia attività remunerabile a gravare sul fondo, il prospetto del trattamento economico annuo lordo stimato del dipendente, al netto di quanto egli potrebbe percepire a gravare sul fondo;
- monitora con periodicità trimestrale l’effettivo andamento del trattamento economico lordo del dipendente e, in caso di scostamento dal reddito previsto, ne dà immediata comunicazione scritta al dirigente cui è tenuto ad inviare la prima comunicazione;
- annota le autorizzazioni date al dipendente a svolgere funzioni, per conto di amministrazioni terze, incentivate a gravare sui fondi di quelle amministrazioni ex art. 113 del Codice e gli incentivi effettivamente erogati da quelle amministrazioni;
- contabilizza gli incentivi percepiti dal dipendente ai sensi dell’art. 113 del Codice, anche corrisposti da altre amministrazioni;
- interrompe i pagamenti ed avvisa immediatamente il Responsabile della struttura competente alla liquidazione degli incentivi a gravare sul fondo nel caso di raggiungimento della quota del 50% del trattamento economico complessivo annuo lordo.
Qualora il dipendente raggiunga nel corso dell’anno solare/fiscale il 50% del trattamento economico complessivo annuo lordo e svolga comunque nell’anno solare/fiscale ulteriori prestazioni incentivabili a gravare sul fondo, esse saranno pagate non oltre l’anno solare/fiscale successivo, fermo restando che le stesse concorrono al raggiungimento della quota del 50% riferita al medesimo anno solare/fiscale.
Il 50% del trattamento economico complessivo annuo lordo è computato al netto degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell’Amministrazione, gravanti comunque sul fondo.
Articolo 7
Norme Finali e Transitorie
Qualora, in corso di svolgimento di una gara che includa prestazioni incentivabili a gravare sul fondo, la stessa debba essere sospesa (art. 107 comma 7 del Codice) per un tempo superiore ad un mese, saranno liquidati gli incentivi a gravare sul fondo erogabili per le prestazioni effettivamente rese fino al momento della sospensione; le ulteriori prestazioni saranno pagabili dopo la conclusione del periodo di sospensione.
Qualora, in corso di svolgimento di una procedura che includa prestazioni incentivabili a gravare sul fondo, la stessa debba essere interrotta, revocata, annullata o si abbia risoluzione o recesso dal contratto saranno liquidati gli incentivi a gravare sul fondo erogabili per le prestazioni effettivamente rese fino al momento dell’interruzione, della revoca, dell’annullamento, del recesso o della risoluzione; in tal caso, la quota di fondo non più erogabile incrementerà, nell’ordine:
- eventuali ulteriori prestazioni necessarie pagabili a gravare sul fondo (ad esempio accertamento dell’utilità della prestazione resa dall’appaltatore fino al momento dell’interruzione, della revoca, dell’annullamento, del recesso, della risoluzione e relative verifiche di conformità – collaudi);
- la quota di fondo di cui al comma 4 dell’art. 113 del Codice.
Non può essere disposto il pagamento di prestazioni a gravare sul fondo nel caso in cui sia accertato che il dipendente, per dolo o colpa grave, abbia commesso azioni che abbiano cagionato interruzioni, revoca, annullamento, recesso o risoluzione del contratto d’appalto o della procedura in
corso d’aggiudicazione. Nel caso in cui alcune prestazioni siano state pagate a gravare sul fondo prima dell’accertamento dell’evento ascrivibile al dolo o colpa grave del dipendente che ne avrebbe impedito il pagamento, la relativa somma è recuperata sui pagamenti successivi o, qualora il rapporto di lavoro non sia più in corso, in ogni altro modo consentito dall’ordinamento.
Successivamente all’approvazione del presente regolamento i responsabili dei Settori ed Unità Operative interessate alle funzioni effettuano una ricognizione delle attività pagabili a gravare sul fondo relative alle procedure di acquisizioni di beni e servizi espletate dall’entrata in vigore del D.Lgs. n.50/2016. Effettuata la ricognizione e verificato che negli atti deliberativi autorizzativi dell’intervento sia stato disposto l’apposito stanziamento previsto dall’art. 113 comma 2 del Codice, dispone la corresponsione dell’incentivo agli aventi diritto secondo le modalità stabilite nel presente regolamento.
Annualmente, in occasione dell’adozione del programma biennale delle acquisizioni di beni e servizi o del programma triennale dei lavori pubblici la Direzione Generale dispone l’utilizzo degli accantonamenti sul fondo per le finalità previste all’art. 113 comma 4 del Codice, ricavati da procedure di acquisizioni/concessioni di beni e servizi e lavori.