Schema di Accordo quadro per l’affidamento dei servizi di stampa, imbustamento/trattamento e conferimento della corrispondenza di Agenzia delle Entrate
Rep. n.
Schema di Accordo quadro per l’affidamento dei servizi di stampa, imbustamento/trattamento e conferimento della corrispondenza di Agenzia delle Entrate
(REPUBBLICA ITALIANA Lotto 1 - CIG )
Il giorno in Roma, presso la sede della Direzione Centrale Amministrazione, Pianificazione e Logistica dell’Agenzia delle Entrate, alla Via Giorgione, 159, innanzi a me,
, designata, con provvedimento direttoriale prot. n. _ del a ricevere, quale Ufficiale Rogante dell’Agenzia delle Entrate, gli atti in forma pubblica amministrativa senza assistenza dei testimoni per concorde rinunzia fattane dai comparenti, me consenziente, sono presenti i signori:
, domiciliato per la carica ove sopra, il quale interviene in rappresentanza dell’Agenzia delle Entrate (di seguito, per brevità, “Committente” o “Agenzia”), con sede legale in Roma, alla Xxx Xxxxxxxxx 000, codice fiscale e partita Iva 06363391001, giusta delega del Direttore dell’Agenzia delle Entrate , qui allegata sub “_ ”;
(di seguito anche solo “Appaltatore”)
con sede legale in _, via _ n. , C.F.
, P.I. , matricola INPS
(sede territoriale Inps ), codice INAIL _, C.C.N.L. , n. dipendenti
, in persona del rappresentante legale, _ _,
1
Allegato a AGE.AGEDC001.REGISTRO UFFICIALE.0006689.13-01-2020-U
domiciliato per la carica ove sopra (eventuale) in qualità di
mandataria dell’R.T.I./Consorzio
.
composto da
Al presente atto pubblico, redatto con procedure informatiche così come previsto dall’art. 32, comma 14, del Codice dei contratti pubblici di cui al D.lgs. n. 50/2016 (di seguito, per brevità, anche Codice), si applicano le disposizioni della Legge n. 89/1913 (Legge notarile) e quelle successivamente emanate in attuazione della stessa.
I signori sopra costituiti, dei quali sono certa di identità personale, qualifica e poteri di firma, e verificata, altresì, la validità dei rispettivi certificati di firma, convengono e stipulano mediante strumenti informatici quanto segue.
Con determina prot. n.
Premessa
del_
, l’Agenzia ha adottato,
in qualità di Stazione Unica Appaltante in nome proprio e in nome e per conto di Agenzia delle entrate-Riscossione, giusto il mandato conferito all’uopo da quest’ultima, in ragione dell’Accordo sottoscritto dalle Committenti in data 18 aprile 2018 e dell’Atto aggiuntivo sottoscritto in data 14 giugno 2019, un Appalto Specifico nell’ambito del Sistema dinamico di acquisizione della Pubblica Amministrazione (Fornitura di servizi postali, servizi di consegna plichi e pacchi tramite corriere e servizi connessi - ID 1761) avente ad oggetto i servizi di stampa, imbustamento/trattamento e conferimento della corrispondenza per le Committenti.
All’esito della procedura di gara l’offerta presentata dall’Appaltatore,
per il lotto 1, è risultata quella con il minor prezzo offerto, ai sensi dell’art. 95, comma 4, del Codice, in applicazione di quanto indicato nel Capitolato d’oneri dell’Appalto specifico.
Per il Lotto 1 con provvedimento prot. _
del _ l’Agenzia ha disposto l’aggiudicazione
definitiva dell’appalto in favore dell’Appaltatore.
Ai sensi dell’art. 32, comma 7, del D.lgs. n. 50 del 2016 l’aggiudicazione è divenuta efficace in quanto la Stazione appaltante ha verificato in capo all’Appaltatore il possesso dei prescritti requisiti. L’Appaltatore ai fini della sottoscrizione del presente Accordo, ha costituito:
• un’idonea cauzione definitiva ai sensi dell’art. 103 del D.lgs. n.50 del 2016, a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni, nessuna esclusa, previste nell’Accordo medesimo per un importo
pari ad Euro
, emessa da e valida sino al
, il
_;
• un’apposita polizza assicurativa rilasciata da …. emessa in data ….
dell’importo …….
Tali documenti, anche se non materialmente allegati al presente atto, ne costituiscono parte integrante e sostanziale.
L’Appaltatore, in sede di gara, si è espressamente obbligato ad eseguire le prestazioni oggetto del presente Accordo alle condizioni, modalità e termini di seguito stabiliti.
L’Agenzia designerà in ciascun contratto esecutivo il Responsabile del procedimento in fase di esecuzione, ai sensi dell’art. 31 del D.lgs. n.
50/2016, nonché il Direttore dell’esecuzione ai sensi dell’art. 101 del D.lgs. n. 50/2016.
Art. 1 – Premesse, Allegati e Definizioni
La documentazione di seguito indicata costituisce parte integrante e sostanziale del presente Accordo.
⮚ Allegato A – Capitolato tecnico dell’Appalto specifico elaborato dalla Stazione Appaltante e sue Appendici (d’ora innanzi, per brevità, Capitolato);
⮚ Allegato B – Offerta economica dell’Appaltatore;
⮚ Allegato C – Relazione sulla Capacità produttiva;
⮚ Allegato D – Schema contratto esecutivo;
⮚ Allegato E – Capitolato tecnico SDAPA “Servizi a Monte e a Valle del Recapito” di Consip S.p.A. (d’ora innanzi, per brevità, Capitolato SDAPA).
Ai fini del presente Accordo quadro, alle espressioni ed ai termini sotto indicati viene attribuito il seguente significato:
Stazione Appaltante: Agenzia delle Entrate;
Committente: Agenzia delle Entrate;
Appaltatore: l’Operatore economico o il Raggruppamento di Operatori economici aggiudicatario del Lotto 1 dell’Appalto specifico. Accordo quadro (o Accordo): è il presente Accordo, sottoscritto da Agenzia con l’Appaltatore, per effetto del quale quest’ultimo si obbliga ad eseguire in favore della Committente le prestazioni richieste tramite l’emissione di Contratti esecutivi.
Contratto Esecutivo: è il contratto tra la Committente e l’Appaltatore,
con il quale quest’ultimo si assume l’obbligo di eseguire le prestazioni richieste dalle Committenti medesime in conformità e alle condizioni previste nell’Accordo quadro e nel contratto esecutivo.
Art. 2 – Oggetto
Il presente Accordo ha ad oggetto l’affidamento dei servizi di stampa, imbustamento/trattamento e conferimento della corrispondenza, di Agenzia delle Entrate, che dovranno essere svolti secondo le prescrizioni contenute nel Capitolato SDAPA, nel Capitolato, nel presente Accordo e nel Contratto Esecutivo.
Le prestazioni dovranno essere eseguite relativamente alla tipologia di lavorazione del plico e/o foglio aggiuntivo richiesta e secondo le modalità, le condizioni e i termini stabiliti nel presente Accordo, nel Capitolato SDAPA, nel Capitolato e in tutte le sue Appendici.
I servizi saranno eseguiti in seguito alla successiva sottoscrizione di specifici contratti esecutivi redatti in conformità all’Allegato D al presente Accordo.
L’Appaltatore, entro 3 giorni dalla ricezione di ciascun contratto esecutivo, dovrà provvedere alla restituzione dello stesso debitamente sottoscritto.
L’Appaltatore accetta espressamente che non sussiste alcun obbligo a carico della Committente alla sottoscrizione di un numero minimo di contratti esecutivi, non sussistendo alcun corrispettivo minimo garantito in favore dell’Appaltatore. Pertanto, l’Appaltatore non potrà avanzare alcuna pretesa, di qualsivoglia natura, nei confronti dell’Agenzia, qualora il numero dei contratti esecutivi ovvero i relativi
corrispettivi risultassero inferiori rispetto all’importo complessivo previsto dal presente Accordo.
Le attività oggetto del presente Accordo non danno origine a rischi da interferenze e, pertanto, non sussiste l’obbligo di redazione del DUVRI.
Art. 3 – Durata
Il presente Accordo ha durata di 36 mesi a decorrere dalla data della sua sottoscrizione.
L’Agenzia si riserva la facoltà di rinnovare espressamente l’Accordo quadro, alle medesime condizioni, per una durata massima pari a 24 mesi e per un importo massimo pari ad €
(_ _/ ).
In caso di esercizio da parte della Committente della facoltà di rinnovo, l’Appaltatore non potrà opporre alcun rifiuto, potendo eventualmente richiedere un adeguamento dei singoli prezzi unitari in conformità a quanto previsto dall’art. 106, comma 1 lett. a) del D.lgs.
n. 50/2016 e dalle disposizioni ivi richiamate. A seguito della richiesta di adeguamento, i prezzi unitari dovuti all’Appaltatore saranno oggetto, una sola volta, di revisione secondo quanto previsto dall’art.
106 del D.lgs. n. 50/2016 sulla base di un’istruttoria condotta in considerazione dei prezzi di riferimento pubblicati dall’ANAC ai sensi dell’art. 9, comma 7, del D.L. 66/2014 o, in mancanza di tali prezzi di riferimento, in misura pari al 90% della media delle variazioni percentuali degli indici medi dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI), registrati nella terza annualità di contratto. I
prezzi unitari così adeguati saranno applicati ai soli servizi effettivamente svolti dall’Appaltatore nel periodo di rinnovo dell’Accordo.
Ai sensi dell’art. 106, comma 11, del D.lgs. n. 50/2016, la Committente – nel corso dell’esecuzione della fornitura e dei servizi in affidamento – si riserva la facoltà di prorogare la durata del presente Accordo e dei relativi contratti esecutivi per il tempo strettamente occorrente alla conclusione delle procedure necessarie per l’individuazione di un nuovo contraente. In tal caso, l’Appaltatore sarà tenuto all’esecuzione delle prestazioni previste nel presente Accordo e nei relativi contratti esecutivi agli stessi prezzi, patti e condizioni o a quelli più favorevoli per la Committente.
Resta inteso tra le Parti che, ferme restando la validità e l’efficacia del presente Accordo e dei singoli contratti esecutivi in corso, non sarà più possibile emettere contratti esecutivi qualora, prima della scadenza del presente Accordo, sia stato esaurito il corrispettivo massimo previsto al successivo art. 4.
I singoli contratti esecutivi avranno la durata fissata dall’Agenzia, che non potrà essere comunque superiore a quella del presente Accordo.
Art. 4 – Corrispettivi
Il corrispettivo massimo spettante all’Appaltatore a fronte della corretta e completa erogazione delle prestazioni oggetto del presente Accordo è stabilito nella misura complessiva di € ( / ), oltre IVA.
La Committente potrà sottoscrivere contratti esecutivi nel limite
dell’importo stabilito al precedente comma.
I prezzi unitari di ciascun servizio sono indicati nell’Offerta economica presentata dall’Appaltatore (qui allegata sub “B”).
Il corrispettivo effettivo maturato dall’Appaltatore sarà determinato a misura, sulla base delle prestazioni regolarmente rese, come risultanti dalla contabilizzazione delle stesse effettuata dal Direttore dell’esecuzione che verrà indicato dalla Committente in ciascun contratto esecutivo.
Resta inteso che il corrispettivo di cui al presente articolo non vincola in alcun modo l’Agenzia a garantire la richiesta di una quantità minima di prestazioni determinate e non comporta, quindi, il diritto dell’Appaltatore al riconoscimento di un corrispettivo minimo garantito.
II corrispettivo sopra indicato si riferisce all’esecuzione delle prestazioni affidate a perfetta regola d’arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali ed è pertanto comprensivo di ogni onere e spesa di qualsiasi natura maturati dall’Appaltatore.
Il corrispettivo contrattuale è accettato dall’Appaltatore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, a suo esclusivo rischio, ed è pertanto invariabile ed indipendente da qualsiasi imprevisto o eventualità.
Il predetto corrispettivo copre e compensa tutti gli oneri, nessuno escluso, occorrenti alla perfetta esecuzione delle prestazioni commesse.
Art. 5 – Avvio del servizio - Modalità di esecuzione, obblighi e oneri a carico dell’Appaltatore
L’Appaltatore dovrà avviare i servizi di stampa, imbustamento/trattamento e conferimento della corrispondenza entro 35 giorni solari dalla sottoscrizione dei relativi contratti esecutivi.
Sono a carico dell’Appaltatore, intendendosi remunerati con i corrispettivi contrattuali di cui al precedente art. 4, tutti gli oneri ed i rischi relativi o connessi alla prestazione delle attività ed agli adempimenti occorrenti all’integrale esecuzione di tutte le prestazioni, nessuna esclusa, oggetto del presente Accordo.
L’Appaltatore si obbliga ad eseguire le attività a perfetta regola d’arte, secondo la migliore pratica professionale, nel rispetto delle norme, anche secondarie, deontologiche ed etiche e secondo le condizioni, le modalità ed i termini indicati nel presente Accordo e nei relativi allegati, nonché nei contratti esecutivi e nel Capitolato, da intendersi quali condizioni essenziali per l’adempimento delle obbligazioni assunte dall’Appaltatore medesimo con la sottoscrizione del presente Accordo.
L’Appaltatore si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative all’esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dalla Committente, nonché a dare immediata comunicazione a queste ultime di ogni circostanza che, direttamente o indirettamente, possa avere influenza sulla corretta esecuzione dell’Accordo.
L’Appaltatore si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne la Committente da tutte le conseguenze derivanti dall’eventuale
inosservanza, in fase di esecuzione del presente Accordo, delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza e sanitarie vigenti.
L’Appaltatore si obbliga a consentire alla Committente di procedere, in qualsiasi momento, alle verifiche previste dal paragrafo 5 del Capitolato sulla piena e corretta esecuzione delle prestazioni contrattuali previste dal presente Accordo e dai singoli Contratti esecutivi, impegnandosi ora per allora a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.
Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni tecniche, di sicurezza e sanitarie entrate in vigore o modificate successivamente alla sottoscrizione del presente Accordo resteranno ad esclusivo carico dell’Appaltatore, intendendosi in ogni caso remunerati con i corrispettivi contrattuali di cui al precedente art. 4. L’Appaltatore non potrà, pertanto, avanzare alcuna pretesa di compensi a tal titolo nei confronti della Committente.
L’Appaltatore si impegna espressamente ad impiegare, a sua cura e spese, tutte le strutture ed il personale necessario per l’esecuzione delle prestazioni contrattuali nel rispetto di quanto specificato nel presente Accordo, nei suoi allegati e negli atti della procedura di gara. L’Appaltatore prende atto ed accetta che tutte le prestazioni affidate dovranno essere eseguite con continuità. L’Appaltatore non potrà sospendere le prestazioni contrattuali, pena la risoluzione di diritto dell’Accordo e dei relativi contratti esecutivi e il risarcimento di ogni e qualsiasi danno, salvo che detta sospensione non derivi da causa allo stesso non imputabile. L’Appaltatore si obbliga ad avvalersi di
adeguati mezzi, beni e servizi necessari per l’esatto adempimento delle obbligazioni assunte con il presente Accordo, dichiarando di essere dotato di autonomia organizzativa e gestionale e di essere in grado di operare con propri capitali, mezzi ed attrezzature.
L’Appaltatore si impegna affinché, durante lo svolgimento delle prestazioni contrattuali, il proprio personale abbia un contegno corretto sotto ogni riguardo.
In caso di inadempimento dell’Appaltatore agli obblighi di cui al presente articolo, la Committente, oltre al risarcimento del danno, avrà facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente Accordo e i relativi contratti esecutivi.
Art. 6 – Obblighi derivanti dai rapporti di lavoro
L’Appaltatore si obbliga ad ottemperare nei confronti del personale dipendente, ovvero nei confronti del personale legato da rapporto di collaborazione, a tutti gli obblighi derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, nonché previdenza e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri. In particolare, l’Appaltatore si impegna a rispettare, nell’esecuzione delle obbligazioni derivanti dal presente Accordo, le norme di cui al D.lgs.
n. 81/2008 e s.m.i. e quelle specifiche previste dal D.lgs. n. 50 del 2016.
L’Appaltatore si obbliga, altresì, ad applicare nei confronti dei dipendenti occupati nelle attività contrattuali le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi ed
integrativi di lavoro applicabili alla data di sottoscrizione del presente Accordo, alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.
L’Appaltatore si obbliga, altresì, a continuare ad applicare i suindicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.
Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano l’Appaltatore anche nel caso in cui questo non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del presente Accordo.
Il personale incaricato dall’Appaltatore nell’esecuzione del presente Accordo dipenderà solo ed esclusivamente dall’Appaltatore medesimo, con esclusione di qualsivoglia potere direttivo, disciplinare e di controllo da parte della Committente, la quale si limiterà ad impartire direttive di massima per il raggiungimento del migliore risultato operativo.
Resta inteso che l’Appaltatore è, e rimane, responsabile in via diretta ed esclusiva del personale impiegato nell’esecuzione delle prestazioni e, pertanto, s’impegna sin d’ora a manlevare e tenere indenne la Committente da qualsivoglia pretesa avanzata, a qualunque titolo, da detto personale o da terzi in relazione all’esecuzione del presente Accordo.
In caso di inadempimento dell’Appaltatore agli obblighi di cui al presente articolo, la Committente, oltre al risarcimento del danno, avrà
facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente Accordo quadro e i relativi contratti esecutivi.
Art. 7 – Requisiti di sicurezza e integrità del Sistema Informatico dell’Appaltatore
L’Appaltatore dovrà prevedere ogni misura atta a garantire i requisiti di sicurezza delle informazioni trattate, con riferimento a riservatezza, integrità e disponibilità dei dati, nel rispetto degli adempimenti previsti dal Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (di seguito Regolamento).
Nella conservazione dei documenti trasmessi dalla Committente, nonché nella conservazione dei dati contenuti nei flussi scambiati - consentite, rispettivamente, sino a conclusione del processo di fatturazione ovvero sino a 9 (nove) mesi dalla data di conferimento degli invii postali risultante dalla distinta di spedizione - l’Appaltatore sarà tenuto a rispettare le procedure e le misure previste dalla Certificazione UNI CEI EN ISO/IEC 27001:2017.
Art. 8 – Struttura organizzativa
(all’atto della stipula sarà indicata la specifica composizione della struttura organizzativa indicata dall’aggiudicatario)
L’Appaltatore individua sin d’ora quale Responsabile del Servizio e del Team operativo la sig.ra/il sig. _ . Allo stesso Responsabile sono assegnati i compiti e le responsabilità previste al paragrafo 3.5 del Capitolato.
L’Appaltatore, inoltre, indica quale vice Responsabile che sostituisca il Responsabile in caso di impedimento la sig.ra/il
sig. .
L’Appaltatore indica i Sigg.ri quali Esperti del servizio. Agli stessi Xxxxxxx sono assegnati i compiti e le responsabilità previste al paragrafo 3.5 del Capitolato. L’Appaltatore indica la sig.ra/il
sig. quale Referente Operativo. Agli stessi Referenti sono
assegnati i compiti e le responsabilità previste al paragrafo 3.5 del Capitolato. L’Appaltatore indica, quale Referente Commerciale, la sig.ra/il sig. _. Agli stessi Referenti sono assegnati i compiti e le responsabilità previste al paragrafo 3.5 del Capitolato.
L’Appaltatore indica la sig.ra/il sig.__ quale Referente Amministrativo-Contabile, allo stesso sono assegnati i compiti e le responsabilità previste al paragrafo 3.5 del Capitolato.
L’Appaltatore mette a disposizione della Committente un call- center/centro di assistenza dedicato, che sarà attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle 17.30, per la risoluzione di eventuali problematiche afferenti al servizio in questione. Di seguito i nominativi dei referenti e i relativi recapiti:
1. _ e-mail: telefono: ;
2. _ e-mail: telefono: _;
3. e-mail: _
telefono: .
La Committente avrà, comunque, la facoltà di richiedere la sostituzione o l’integrazione dei componenti la struttura organizzativa con altri aventi comunque le medesime specifiche competenze.
Le eventuali sostituzioni di personale durante l’esecuzione del servizio dovranno essere concordate preventivamente con la Committente, previa presentazione e approvazione dei curricula, ferma restando la necessità di un adeguato periodo di affiancamento per la risorsa entrante, il cui costo sarà interamente a carico dell’Appaltatore.
Tutte le attività dovranno essere svolte in collaborazione con i referenti nominati dall’Agenzia e comunicati all’Appaltatore.
Tutti i componenti del team dedicato dovranno assicurare riservatezza sulla gestione dei dati e sul contenuto delle comunicazioni, nonché su ogni elemento/informazione di cui vengano a conoscenza in virtù dell’esecuzione del presente Accordo.
In caso di inadempimento da parte dell’Appaltatore agli obblighi del presente articolo, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, la Committente potrà dichiarare la risoluzione di diritto del contratto esecutivo ai sensi dell’art. 1456 c.c..
Art. 9 – Responsabilità dell’Appaltatore
L’Appaltatore resta responsabile, in relazione ai servizi svolti in esecuzione del presente Accordo, per i danni arrecati, anche a terzi, derivanti dalla inesatta esecuzione delle prestazioni contrattuali da parte dell’Appaltatore medesimo, che dovessero emergere anche successivamente alla data di scadenza dell’Accordo.
Per l’effetto, indipendentemente dal rilascio del certificato di regolare esecuzione e dell’intervenuto pagamento delle fatture, l’Appaltatore si impegna a tenere integralmente indenne ed a manlevare la Committente a fronte di qualsivoglia richiesta di pagamento e/o di risarcimento danni, avanzata da terzi e a fronte di qualsivoglia pretesa pecuniaria in generale, in relazione diretta od indiretta con l’esecuzione delle attività affidate in ragione del presente Accordo.
Il termine prescrizionale di dieci anni ai fini dell’attivazione del meccanismo della manleva e garanzia decorrerà, in conformità alle norme di legge, dalla data in cui la Committente riceverà la richiesta di pagamento e/o di danni e/o il diniego di discarico da parte dei suddetti terzi.
La manleva e garanzia così prestata obbligherà l’Appaltatore a tenere sollevata l’Agenzia da ogni responsabilità e/o perdita e/o obbligo di pagamento, di risarcimento e/o di indennizzo a qualsivoglia titolo richiesti, sia in sede contrattuale che extracontrattuale.
Nel caso in cui la Committente, o i propri dipendenti o amministratori, dovessero essere chiamati a rispondere per responsabilità da danno erariale in relazione a fattispecie dannose conseguenti o derivanti da inadempimenti dell’Appaltatore agli obblighi dallo stesso assunti con il presente Accordo, l’Appaltatore si impegna altresì a tenere del tutto indenni i predetti soggetti, manlevandoli da ogni pregiudizio economico che dovessero subire per effetto dell’esercizio dell’azione da parte della Procura della Corte dei Conti e di eventuali condanne comminate all’esito dei giudizi dinanzi alla Corte dei Conti.
Art. 10 – Verifiche di conformità e certificato di ultimazione delle prestazioni
Il Direttore dell’esecuzione di ciascuna Committente, anche avvalendosi di assistenti e di strutture di supporto, verificherà, ai sensi dell’art. 111 del D.lgs. n. 50/2016 e degli artt. 17, 18 e 26 del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 7 marzo 2018 n. 49, la corretta esecuzione dei servizi affidati, anche in contraddittorio con l’Appaltatore, con le modalità e i termini dettagliatamente previsti nel paragrafo 5 del Capitolato e ne darà comunicazione al Responsabile del procedimento.
Ai fini del pagamento dei corrispettivi, con cadenza mensile, il Direttore dell’esecuzione della Committente, verificata la corretta esecuzione delle prestazioni rese secondo quanto previsto dal presente Accordo, dai suoi allegati e dal contratto esecutivo di riferimento, trasmetterà all’Appaltatore il documento recante il certificato di regolare esecuzione, comunicato al Responsabile del Procedimento, come dettagliato nel paragrafo 5 del Capitolato.
Sulla base del predetto certificato l’Appaltatore potrà emettere la fattura relativa alle prestazioni ivi richiamate. Al termine dell’Accordo, la Committente rilascerà il certificato di ultimazione delle prestazioni e provvederà allo svincolo della cauzione prestata dall’Appaltatore.
Art. 11 – Pre-fatturazione, fatturazione e modalità di pagamento Prima dell’emissione di ciascuna fattura, l’Appaltatore seguirà un processo di cd. “pre-fatturazione” secondo quanto specificato
nell’Appendice 11AdE (Procedura sul processo di pre-fatturazione e la fatturazione e nel paragrafo 6 del Capitolato.
Ai sensi dell’art. 1 del Decreto Legge 24 aprile 2017, n. 50 le fatture emesse nei confronti della Committente, comprensive di IVA, dovranno contenere l’indicazione “scissione dei pagamenti”.
Per effetto di tale regime, all’Appaltatore verrà liquidato l’importo della fattura al netto dell’IVA, che sarà versata secondo quanto previsto dalla normativa fiscale. Eventuali fatture elettroniche prive della citata indicazione saranno rifiutate.
In caso di RTI ciascun componente del raggruppamento dovrà produrre la fattura per le prestazioni di competenza.
Sull’importo netto progressivo delle prestazioni l’Appaltatore dovrà operare in fattura una ritenuta dello 0,50 per cento, di cui dovrà dare evidenza nella fattura stessa; le ritenute saranno svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l’emissione del certificato di ultimazione delle prestazioni, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.
Le fatture dovranno essere intestate e trasmesse secondo quanto indicato in ciascun contratto esecutivo. L’Appaltatore si impegna ad attenersi per la predisposizione e la trasmissione delle fatture elettroniche alle modalità indicate dalla Committente, in conformità a quanto previsto dalla normativa in materia.
Il pagamento delle fatture sarà effettuato entro trenta giorni dalla data di ricevimento delle stesse. In caso di ritardo nel pagamento per fatti imputabili alla Committente, l’Appaltatore avrà diritto al pagamento
degli interessi moratori.
In conformità alle previsioni di cui all’art. 35, c. 18 D.lgs. 50/2016, entro quindici giorni dall’effettivo inizio della prestazione prevista da ciascun Contratto Esecutivo verrà corrisposta all’Appaltatore un’anticipazione del prezzo pari al 20 per cento del valore del Contratto Esecutivo medesimo, subordinatamente alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all’anticipazione, maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell’anticipazione stessa secondo il cronoprogramma della prestazione.
L'importo della garanzia sarà gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso della prestazione, in rapporto al progressivo recupero dell’anticipazione da parte della Committente. L’Appaltatore decadrà dall’anticipazione, con obbligo di restituzione, se l’esecuzione della prestazione non procederà, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite saranno dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione dell’anticipazione.
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 48-bis del D.P.R. n. 602/1973 e del
D.M. 18 gennaio 2008 n. 40, la Committente verificherà, prima di procedere al pagamento di corrispettivi di importo superiore a Euro 5.000,00 (cinquemila/00) maturati dall’Appaltatore, la sussistenza o meno in capo al medesimo di una o più cartelle di pagamento scadute e non saldate, aventi un ammontare complessivo pari almeno al predetto importo. In caso di esito positivo della predetta verifica, la Committente - ai sensi di quanto previsto dall’art. 3 del citato Decreto
Ministeriale - procederà alla sospensione del pagamento.
Art. 12 – Penali
In caso di ritardato adempimento e di qualsiasi altro inadempimento nell’esecuzione dei servizi oggetto del presente Accordo e suoi Allegati, non imputabile a forza maggiore o caso fortuito, la Committente potrà applicare nei confronti dell’Appaltatore le penali previste nella Tabella allegata al presente Accordo con le modalità di seguito indicate, fermo il diritto al risarcimento di ogni ulteriore danno conseguente al pregiudizio subìto.
Si specifica che l’Agenzia al verificarsi di un evento che comporti più inadempienze potrà applicare tutte le penali previste.
Ai fini dell’applicazione delle penali, la Committente contesterà tramite posta elettronica certificata all’Appaltatore le eventuali inadempienze riscontrate; l’Appaltatore, entro 7 giorni, potrà fornire, in forma scritta tramite posta elettronica certificata, le proprie controdeduzioni e l’eventuale documentazione a supporto; la Committente, ricevute le controdeduzioni, ne valuterà la fondatezza e adotterà le decisioni conseguenti.
In mancanza delle suddette controdeduzioni entro il termine stabilito, la Committente potrà procedere direttamente all’applicazione delle penali ed all’addebito degli eventuali danni derivanti dalle inadempienze riscontrate.
L’importo delle penali dovrà essere corrisposto entro 30 giorni dall’emissione della nota di addebito, ovvero mediante escussione della cauzione definitiva prestata, senza bisogno di diffida o
procedimento giudiziario, fatta salva la possibilità per la Committente di detrarre gli importi per le penali direttamente dai corrispettivi maturati dall’Appaltatore e non ancora fatturati.
L’irrogazione delle penali non esclude il diritto della Committente di agire per il ristoro del maggior danno subìto, né esonera in nessun caso l’Appaltatore dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha determinato l’applicazione della penale. In riferimento a ciascun contratto esecutivo, l’importo massimo delle penali applicate non potrà superare il 10% del valore dei corrispettivi contrattuali. In caso di superamento di detta soglia, l’Agenzia ha la facoltà di risolvere il contratto esecutivo con l’Appaltatore mediante comunicazione, inviata tramite posta elettronica certificata.
Art. 13 – Recesso
La Committente si riserva il diritto di recedere in qualsiasi momento, anche parzialmente, dal presente Accordo e dai contratti esecutivi dallo stesso discendenti, senza necessità di giustificazioni, ai sensi dell’art. 109 del D.lgs. n. 50/2016, dandone preventiva comunicazione all’Appaltatore a mezzo posta elettronica certificata.
Alla data di efficacia del recesso l’Appaltatore dovrà interrompere l’esecuzione delle prestazioni.
L’Appaltatore avrà diritto unicamente al pagamento degli importi che saranno determinati ai sensi del predetto art. 109, con esclusione di ogni ulteriore compenso, indennizzo, risarcimento e rimborso delle spese a qualunque titolo.
L’Agenzia si riserva, inoltre, la facoltà di recedere dall’Accordo
qualora per la tipologia dei servizi in argomento vengano attivate Convenzioni Consip.
Art. 14 – Risoluzione dell’Accordo
In caso di inadempimento dell’Appaltatore anche ad uno solo degli obblighi assunti con il presente Accordo e i contratti esecutivi dallo stesso discendenti che si protragga oltre il termine, non inferiore comunque a 15 giorni, che verrà assegnato dalla Committente - a mezzo di posta elettronica certificata - per porre fine all’inadempimento, la Committente medesima ha la facoltà di considerare risolto di diritto il presente Accordo e i contratti esecutivi dallo stesso discendenti ai sensi dell’art. 1454 del cod. civ., di ritenere definitivamente la cauzione, nonché di procedere nei confronti dell’Appaltatore per il risarcimento di ogni danno subìto.
In ogni caso, si conviene che il presente Accordo e i contratti esecutivi dallo stesso discendenti potranno essere risolti di diritto, ai sensi dell’art. 1456 cod. civ., previa dichiarazione da inoltrare all’Appaltatore a mezzo posta elettronica certificata, nei casi di inadempimento alle obbligazioni di cui agli articoli 5, 6, 7, 14, 15, 16, 17, 18, 19 e 20 e, altresì, qualora l’ammontare delle penali di cui al precedente art. 11 maturate dall’Appaltatore superi il 10% dell’importo dei corrispettivi contrattuali.
L’Agenzia potrà, inoltre, risolvere di diritto il presente Accordo e i contratti esecutivi dallo stesso discendenti, ai sensi dell’art. 1456 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi all’Appaltatore - a mezzo posta elettronica certificata - nei seguenti casi:
a) qualora sia accertata la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dall’Appaltatore ai fini della stipula del presente Accordo;
b) mancato reintegro della cauzione;
c) stato di inosservanza dell’Appaltatore riguardo tutti i debiti contratti per l’esercizio della propria impresa e per lo svolgimento dell’Accordo;
d) inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie delle maestranze;
e) mancato assolvimento degli obblighi previsti dall’art. 3 della Legge n. 136/2010;
f) cessione del contratto o subappalto fuori dei casi espressamente consentiti dal Capitolato d’Oneri, dal presente Accordo e dalla legislazione vigente;
g) reiterate situazioni di mancato rispetto delle modalità di esecuzione contrattuali o reiterate irregolarità o inadempimenti;
h) perdita di uno dei requisiti di cui all’art. 80 del D.lgs. n. 50/2016.
L’Agenzia, inoltre, procederà alla risoluzione del presente Accordo e dei contratti esecutivi dallo stesso discendenti qualora nei confronti dell’Appaltatore e/o dei componenti la compagine sociale dell’Appaltatore, e/o dei dirigenti dell’impresa con funzioni specifiche relative all’affidamento, alla stipula e all’esecuzione dell’Accordo e/o dei contratti esecutivi sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317
c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319-bis c.p., 319-ter c.p., 319-quater c.p., 320
c.p., 322 c.p., 322-bis c.p., 346-bis c.p., 353 c.p. e 353-bis c.p..
In caso di risoluzione, l’Agenzia ha la facoltà di escutere la cauzione per l’intero ammontare e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti dell’Appaltatore per il risarcimento del maggior danno. Con la risoluzione dell’Accordo sorge nell’Agenzia il diritto di affidare a terzi il servizio, o la parte rimanente di questo, in danno dell’Appaltatore inadempiente.
Nel caso di risoluzione dell’Accordo l’Appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto ai sensi dell’art. 108, comma 5, del D.lgs. n. 50/2016.
In caso di risoluzione del presente Accordo, l’Appaltatore si impegna, sin d’ora, a fornire alla Committente tutta la documentazione tecnica e i dati necessari al fine di provvedere direttamente o tramite terzi all’esecuzione del presente Accordo. In caso di risoluzione per responsabilità dell’Appaltatore, l’Appaltatore è tenuto a corrispondere anche la maggiore spesa sostenuta dalla Committente per affidare ad altra impresa le prestazioni, ove la stazione appaltante non si sia avvalsa della facoltà prevista dall’art. 110 comma 1 del D.lgs. n. 50/2016.
In tutti i casi di cui ai precedenti commi, fatto salvo il maggior danno, la Committente incamererà la garanzia definitiva.
La Committente, in caso di risoluzione e comunque nei casi di cui all’art. 110, comma 1, D.lgs. n. 50/2016, potrà interpellare
progressivamente gli operatori economici che hanno partecipato all’originaria procedura di gara e risultanti dalla relativa graduatoria al fine di stipulare un nuovo Accordo quadro per l’affidamento del completamento delle prestazioni contrattuali alle medesime condizioni già proposte dall’aggiudicatario originario in sede di offerta.
Resta fermo quanto previsto all’art. 108 del D.lgs. n. 50/2016.
Art. 15 – Assicurazioni e cauzioni
L’Appaltatore terrà indenne l’Agenzia da qualsiasi danno le possa derivare in conseguenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all’esecuzione delle prestazioni contrattuali ad essa riferibili.
Al riguardo l’Appaltatore ha stipulato una polizza assicurativa per Responsabilità Civile verso Terzi (RCT) per i danni materiali che lo stesso potrà arrecare - nell’ambito delle prestazioni contrattuali - a terzi, nonché una polizza assicurativa per Responsabilità Civile verso prestatori di lavoro (RCO) per eventuali infortuni subiti dai propri prestatori di lavoro, accese con la compagnia
assicurativa che prevedono
rispettivamente un massimale annuo RCT non inferiore a Euro 2.000.000,00 ed RCO non inferiore a Euro 1.000.000,00.
Resta inteso che eventuali franchigie o scoperti previsti nelle suddette polizze restano a carico dell’Appaltatore, assumendosi quest’ultimo l’obbligo dell’integrale risarcimento del danno arrecato alla Committente e/o a Terzi.
L’Appaltatore è inoltre responsabile per i danni non coperti dall’assicurazione o eccedenti il massimale previsto.
Le predette polizze assicurative devono essere dedicate esclusivamente ai servizi oggetto del presente Accordo, avere validità dalla data di stipula dell’Accordo fino al completamento delle prestazioni previste nell’Accordo medesimo - con efficacia della garanzia anche in caso di omesso o ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio.
Resta inteso che l’esistenza e, quindi, la validità ed efficacia delle polizze assicurative di cui al presente articolo sono condizioni essenziali per la Committente e che, pertanto, qualora l’Appaltatore non sia in grado di provare in qualsiasi momento nel corso della durata dell’Accordo la copertura assicurativa di cui al presente articolo, il presente Accordo si risolverà di diritto, con conseguente incameramento della cauzione e fatto salvo l’obbligo di risarcimento di ogni danno subìto.
Resta in ogni caso inteso che l’Appaltatore è, comunque, responsabile in proprio di quanto l’assicurazione presentata – ancorché accettata dalla Committente – non dovesse garantire al momento del sinistro (per cause quali, a mero titolo esemplificativo, la manifesta - iniziale ovvero sopravvenuta - inadeguatezza della struttura del contratto assicurativo, il mancato pagamento dei premi, l’incapacità economica dell’assicuratore, etc.).
La cauzione definitiva prestata dall’Appaltatore copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento delle prestazioni oggetto del presente Accordo e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato finale di regolare esecuzione e di ultimazione delle
prestazioni.
Qualora l’ammontare della garanzia dovesse ridursi per effetto di qualsiasi causa, l’Appaltatore dovrà provvedere al reintegro.
La cauzione è progressivamente svincolata a misura dell’avanzamento dell’esecuzione delle prestazioni contrattuali, nel limite massimo del 80% dell’iniziale importo garantito. L’ammontare residuo, pari al 20% dell’iniziale importo garantito, è svincolato secondo normativa vigente.
Ai sensi dell’art. 103 comma, 6, d.lgs. 50/2016 l’operatore economico è tenuto a prestare una cauzione o garanzia fideiussoria bancaria assicurativa per il pagamento della rata di saldo.
Art. 16 – Subappalto
(da inserire solo nel caso in cui non sia stato dichiarato il subappalto in sede di Offerta)
Non essendo stato richiesto in sede di offerta, è fatto divieto all’Appaltatore di subappaltare le prestazioni oggetto del presente Accordo quadro.
(da inserire solo nel caso in cui sia stato dichiarato il subappalto in sede di Offerta)
L’Appaltatore, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta, può affidare in subappalto, nel rispetto delle condizioni, modalità e termini previsti dall’art. 105 del D.lgs. n. 50/2016, in misura pari al XXX% (non superiore al 40%) dell’importo massimo complessivo del presente Accordo le seguenti prestazioni contrattuali:
a. ……………………………………………………………………..
b. ……………………………………………………………………….
A tale fine, l’Appaltatore dovrà trasmettere alla Committente la documentazione di cui all’art. 105, comma 7, del D.lgs. n. 50/2016 e
s.m.i. nel rispetto delle modalità e dei termini ivi indicati. In caso di mancata presentazione dei documenti sopra richiesti nel termine previsto, la Committente non autorizzerà il subappalto. In caso di non completezza dei documenti presentati, la Committente procederà a richiedere all’Appaltatore l’integrazione della suddetta documentazione, assegnando all’uopo un termine essenziale, decorso inutilmente il quale il subappalto non verrà autorizzato. Resta inteso che la suddetta richiesta di integrazione sospende il termine per la definizione del procedimento di autorizzazione del subappalto. L’Appaltatore è, altresì, obbligato ad acquisire nuova autorizzazione integrativa qualora l’oggetto del subappalto subisca variazioni e l’importo dello stesso sia incrementato nonché siano variati i requisiti di cui al comma 7 del citato art. 105.
L’Agenzia rilascerà l’autorizzazione al subappalto, previa verifica della documentazione presentata ai sensi dell’art. 105 del D.lgs. n. 50/2016 e previo accertamento della sussistenza dei requisiti di qualificazione, nonché l’assenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del Codice in capo al subappaltatore.
L’eventuale affidamento in subappalto della fornitura e dei servizi di cui al presente Accordo e suoi Allegati non comporta alcuna modifica agli obblighi e agli oneri contrattuali dell’Appaltatore, che rimane pienamente responsabile nei confronti della Committente per
l’esecuzione di tutte le attività contrattualmente previste.
I corrispettivi maturati dal subappaltatore, ad eccezione di quanto previsto dall’art 105, comma 13 del D.lgs. n. 50/2016, saranno corrisposti direttamente dall’Appaltatore il quale si obbliga a rispettare nei confronti dei propri subappaltatori gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della legge n. 136/2010.
L’Appaltatore si obbliga, inoltre, a manlevare e tenere indenne la Committente da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al subappaltatore o ai suoi ausiliari.
L’Appaltatore dovrà dimostrare per tutta la durata del Accordo l’assenza in capo al subappaltatore dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.lgs. n. 50/2016.
In caso ricorrano motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.lgs. n. 50/2016 in capo al subappaltatore, la Committente revocherà l’autorizzazione al subappalto.
L’Appaltatore si obbliga a trasmettere alla Committente entro 20 (venti) giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso via via corrisposti al subappaltatore con l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Qualora non vengano trasmesse dette fatture quietanzate nei termini previsti, la Committente sospenderà il successivo pagamento a favore dell’Appaltatore.
L’Appaltatore si obbliga a risolvere tempestivamente il contratto di subappalto, qualora durante l’esecuzione dello stesso vengano accertati dalla Committente inadempimenti del subappaltatore; in tal
caso, l’Appaltatore non avrà diritto ad alcun indennizzo da parte della Committente né al differimento dei termini di esecuzione del contratto.
Per tutto quanto non previsto nel presente articolo trovano completa applicazione le disposizioni di cui all’art. 105 del D.lgs. n. 50/2016 così come modificato dal d.l. 32/2019, convertito con legge 14 giugno 2019, n. 55.
In caso di inadempimento da parte dell’Appaltatore agli obblighi di cui ai precedenti commi, la Committente potrà dichiarare la risoluzione di diritto del presente Accordo, ai sensi dell’art. 1456 cod. civ., salvo il diritto al risarcimento del danno.
Art. 17 – Divieto di cessione del Contratto - Cessione dei crediti Fatto salvo quanto previsto all’art. 106 comma 1 lett. d) n. 2 del Codice in materia di vicende soggettive dell’esecutore del contratto, è fatto assoluto divieto all’Appaltatore di cedere, a qualsiasi titolo, il presente Accordo, a pena di nullità della cessione stessa.
In caso di inadempimento da parte dell’Appaltatore degli obblighi di cui al precedente comma, il presente Accordo s’intenderà risolto di diritto ai sensi dell’art. 1456 cod. civ..
Con riferimento alla cessione dei crediti da parte dell’Appaltatore, si applica il disposto di cui all’art. 106, comma 13, del D.lgs. n. 50/2016 e le disposizioni di cui alla Legge 21 febbraio 1991, n. 52.
Più precisamente, ai sensi dell’art. 106, comma 13, del Codice, è ammessa la cessione dei crediti maturati dall’Appaltatore nei confronti della Committente a seguito della regolare e corretta esecuzione delle
prestazioni oggetto del presente Accordo effettuata nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni di cui alla legge n. 52/1991.
Ai sensi dell’art. 48-bis del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 602, qualora al momento della notifica della cessione del credito l’Appaltatore risultasse inadempiente agli obblighi di versamento, la Committente si riserva il diritto, e l’Appaltatore espressamente accetta, di opporsi alla cessione la quale resterà inefficace nei suoi confronti.
L’opposizione potrà essere esercitata mediante semplice comunicazione scritta all’Appaltatore.
Art. 18 – Cessione d’azienda e/o mutamento della specie giuridica dell’Appaltatore
Qualora intenda cedere l’intera azienda o il ramo di attività che assicura le prestazioni contrattuali o mutare specie giuridica, l’Appaltatore deve darne comunicazione alla Committente con un preavviso di almeno trenta giorni, allegando tutta la documentazione riguardante l’operazione. La Committente ha facoltà di proseguire il rapporto contrattuale con il soggetto subentrante ovvero recedere dall’Accordo. Il mancato preavviso di cui al primo comma fa sorgere in capo alla Committente la facoltà di recedere dal presente Accordo e dai relativi contratti esecutivi.
Art. 19 – Disposizioni antimafia
L’Appaltatore prende atto che l’affidamento delle attività, oggetto del presente Accordo, è subordinato all’integrale e assoluto rispetto della vigente normativa antimafia, inclusi la Legge 13 agosto 2010, n. 136 e
il D.lgs. 06 settembre 2011, n. 159 e s.m.i.
In particolare, l’Appaltatore garantisce che nei propri confronti e nei confronti di tutti i soggetti indicati nell’art. 85 del citato D.lgs. n. 159/2011, non sono stati emessi provvedimenti definitivi o provvisori che dispongano misure di prevenzione o divieti, sospensioni o decadenze di cui alla predetta normativa, né sono pendenti procedimenti per l’applicazione delle medesime disposizioni, ovvero condanne che comportino l’incapacità di contrarre con la Pubblica Amministrazione.
L’Appaltatore si impegna a comunicare immediatamente alla Committente ogni modificazione intervenuta nel proprio assetto proprietario, nella struttura, negli organismi tecnici e/o amministrativi, nonché, pena la risoluzione di diritto del presente Accordo: a) eventuali procedimenti o provvedimenti, definitivi o provvisori, emessi a carico dell’Appaltatore ovvero nei confronti di tutti i soggetti indicati nell’art. 85 del D.lgs. n. 159/2001, anche successivamente alla stipula dell’Accordo; b) ogni variazione della propria composizione societaria eccedente il 2% (due percento); c) ogni altra situazione eventualmente prevista dalla legislazione emanata successivamente alla stipula del presente Accordo.
L’Agenzia si riserva, inoltre, il diritto di verificare la permanenza, per tutta la durata dell’Accordo, dei requisiti previsti dalle disposizioni antimafia relativamente a tutti i soggetti di cui ai commi precedenti.
Le Parti convengono espressamente che, nel caso fossero emanati i provvedimenti di cui sopra nell’arco della durata dell’Accordo, esso si
intenderà immediatamente risolto, fatta salva la facoltà della Committente di richiedere il risarcimento dei danni subìti. Parimenti, l’Accordo si risolverà di diritto ove l’Appaltatore non ottemperi agli impegni assunti ai sensi del presente articolo.
Art. 20 – Tracciabilità dei flussi finanziari
L’Appaltatore, per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell’art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136, è obbligata ad utilizzare uno o più conti bancari o postali dedicati alle commesse pubbliche. Ai sensi dell’art. 3, comma 7, della citata Xxxxx, l’Appaltatore dichiara che il conto corrente bancario/postale dedicato è il seguente:
IBAN: _intestato a _ _.
I soggetti abilitati ad eseguire movimentazioni sul predetto conto sono:
_
L’Appaltatore si impegna a comunicare alla Committente, entro 7 giorni, ogni eventuale variazione relativa al predetto conto corrente ed ai soggetti autorizzati ad operare su di esso. L’Appaltatore si obbliga, inoltre, ad inserire nei contratti sottoscritti con i propri subappaltatori e/o subcontraenti un’apposita clausola, a pena di nullità assoluta, con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità finanziaria prescritti dalla citata Xxxxx. L’Appaltatore si impegna, altresì, a trasmettere i predetti contratti alla Committente, stante l’obbligo di verifica imposto alla Stazione appaltante dal predetto art. 3, comma 9,
Legge n. 136/2010. L’Appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione all’Agenzia ed alla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo della provincia di Roma della notizia dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
Ai sensi di quanto previsto dal comma 9-bis dell’art. 3 della Legge n. 136/2010, il presente Accordo potrà essere risolto dalla Committente in tutti i casi in cui venga riscontrata in capo all’Appaltatore una violazione degli obblighi di tracciabilità previsti dall’art. 3, Legge n. 136/2010. In tale ipotesi, la Committente provvederà a dare comunicazione dell’intervenuta risoluzione alle Autorità competenti.
Art. 21 – Trattamento dei dati personali
Lo svolgimento delle attività dedotte in Accordo implica un trattamento di dati personali – in specie riferibili a nome e cognome e codice fiscale – dei contraenti, dei referenti per l’assistenza tecnico- commerciale dell’Appaltatore e dei soggetti richiamati ai sensi della legge n. 136/2010.
Con la sottoscrizione del presente Accordo e per la durata del medesimo, l’Appaltatore assume la qualifica di Responsabile del trattamento dei dati, ai sensi dell’art. 28 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (di seguito Regolamento), come meglio dettagliato nell’articolo seguente “Designazione del Responsabile del trattamento”.
Le Parti si impegnano a trattare i dati personali relativi al presente Accordo secondo i principi di liceità, necessità, correttezza, pertinenza
e non eccedenza, esclusivamente per le finalità del presente Accordo e nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali di cui al Regolamento e al D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196.
Le Parti si impegnano a collaborare fra loro al fine di consentire, nella maniera più agevole possibile, l’esercizio del diritto di accesso ai propri dati e degli ulteriori diritti in materia di protezione dei dati personali da parte dei soggetti interessati.
Le Parti si impegnano a non comunicare i dati personali a soggetti terzi, se non ai fini dell’esecuzione del presente Accordo o nei casi espressamente previsti dalla legge, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di protezione dei dati personali, ovvero per adempiere ad un ordine dell’Autorità giudiziaria.
Le Parti si impegnano, altresì, ad adottare tutte le misure tecniche ed organizzative richieste dall’ articolo 32 del Regolamento, necessarie a garantire la correttezza e sicurezza del trattamento dei dati personali, nonché la conformità di esso agli obblighi di legge e al Regolamento. Le Parti provvedono, per il tramite dei rispettivi rappresentanti, ciascuna per la propria parte, a fornire al rappresentante dell’altro contraente l’informativa di cui all’art. 13 del Regolamento.
I dati personali necessari per la stipulazione e l’esecuzione del presente Accordo verranno trattati esclusivamente ai fini della conclusione e dell’esecuzione del presente atto, nonché per gli adempimenti strettamente connessi alla gestione dello stesso e degli obblighi legali e fiscali ad esso correlati, in ottemperanza agli obblighi
di legge.
I dati potranno essere comunicati ai soggetti designati dal Titolare in qualità di Responsabili ovvero alle persone autorizzate al trattamento dei dati personali che operano sotto l’autorità diretta del titolare o del responsabile, in quanto dipendenti e/o consulenti.
L’Agenzia potrà procedere alla diffusione delle informazioni di cui al presente accordo tramite il sito internet xxx.xxxxxxxxxxxxxx.xxx.xx, in ottemperanza degli obblighi espressamente previsti dalla legge.
L’Agenzia si avvale di Sogei S.p.a., con sede in Roma, quale “Responsabile del trattamento” dei dati conferiti per la gestione e l’esecuzione del presente accordo.
I Responsabili della protezione dei dati personali sono:
• per l’Agenzia, il xxxx. Xxxxxx Xxxxxxx, il cui dato di contatto è: xxxxxxx.xxx@xxxxxxxxxxxxxx.xx;
• per Sogei, la/il dott.ssa/dott. ………………….. , il cui dato di contatto è: ……………………………….. .
Art. 22 – Designazione del Responsabile del trattamento
L’Appaltatore è designato dall’Agenzia Responsabile del trattamento ai sensi dell’art. 28 del Regolamento UE 679/2016. Di seguito sono fornite le istruzioni che il Responsabile è tenuto ad osservare per le finalità strettamente legate all’esecuzione del presente Accordo.
Il Responsabile, accettando la designazione, conferma la sua diretta ed approfondita conoscenza degli obblighi che si assume e si impegna a procedere al trattamento dei dati attenendosi alle istruzioni che seguono e a quanto, in generale, imposto dalla vigente normativa e dai
provvedimenti del Garante per la protezione dei dati personali.
Il Responsabile è autorizzato, per conto del Titolare, a trattare tutti i dati personali necessari per l’esecuzione delle prestazioni contrattuali per le sole finalità connesse allo svolgimento delle attività oggetto dell’Accordo ed all’adempimento degli obblighi legali e fiscali ad esso correlati, in ottemperanza alle prescrizioni di legge con divieto di qualsiasi altra diversa utilizzazione.
I dati personali debbono essere protetti in maniera conforme a quanto disposto dalla normativa vigente e in conformità a quanto riportato nell’Accordo.
Il Responsabile non produce copie dei dati personali e non esegue nessun altro tipo di trattamento che non sia attinente allo scopo dei servizi offerti; non può, inoltre, diffondere né comunicare dati, oltre ai casi previsti nell’Accordo o necessari per l’adempimento dello stesso. In nessun caso il Responsabile acquisisce la proprietà intellettuale di dati e informazioni trattati nell’ambito dello svolgimento del presente Accordo.
Il Responsabile si impegna a osservare e far osservare ai propri dipendenti, autorizzati al trattamento dei dati, le disposizioni in materia di protezione dei dati personali al fine di ridurre i rischi di distruzione o perdita - anche accidentale - dei dati, di accesso ai dati non autorizzato, di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta ed, in tal senso, si impegna a formare adeguatamente i propri dipendenti in materia di protezione dei dati personali. Il Responsabile si impegna a mantenere riservati i dati e le
informazioni di cui venga in possesso o comunque a conoscenza nel corso dell’esecuzione dell’Accordo e a non divulgarli in alcun modo e a non farne oggetto di utilizzazione se non per le esigenze strettamente connesse all’esecuzione delle prestazioni contrattuali.
L’Agenzia, in qualità di Titolare, autorizza il Responsabile alla nomina di altri Responsabili del trattamento che presentino garanzie sufficienti per metter in atto misure tecniche ed organizzative adeguate in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti del Regolamento UE 679/2016. Qualora il sub-responsabile del trattamento ometta di adempiere ai propri obblighi in materia di protezione dati, l’Appaltatore conserva nei confronti della Committente l’intera responsabilità dell’adempimento degli obblighi dell’altro Responsabile.
Ove il Responsabile rilevi la sua impossibilità a rispettare le istruzioni impartite dal Titolare, anche per fatti imprevisti (danneggiamenti, anomalia di funzionamento delle protezioni e controllo accessi, ecc.), è suo dovere avvertire immediatamente il Titolare ed attuare, comunque, le possibili e ragionevoli misure di salvaguardia, nonché concordare eventuali ulteriori misure di protezione.
Il Responsabile si impegna ad attuare la protezione dei dati personali sin dal momento della progettazione e per impostazione predefinita, adottando le misure di sicurezza previste dall’art. 32 del Regolamento UE 679/2016 e mettendo in atto misure tecniche e organizzative adeguate al trattamento dei dati.
Il Responsabile dichiara di adottare, nella progettazione, sviluppo e
gestione di tutti i servizi informatici, tutti gli accorgimenti di sicurezza informatica in linea con i più elevati standard e best practice, idonei a garantire i più elevati livelli di protezione delle informazioni (per gli aspetti di riservatezza, integrità e disponibilità), ivi incluso il livello di trasporto dei dati, nel loro intero ciclo di vita: invio, acquisizione e memorizzazione, trattamento ed elaborazione e di tutte le eventuali ulteriori operazioni.
Il Responsabile dichiara di aver posto in essere idonee procedure tecniche per la verifica di eventuali vulnerabilità del sistema in tutte le sue componenti e di avere attuato tutte le misure tecniche necessarie al loro superamento.
Il Responsabile dichiara di aver adottato specifiche procedure tecniche e organizzative al fine di garantire: a) che i dati siano accessibili al solo personale specificatamente incaricato ed esplicitamente autorizzato; b) il monitoraggio e mantenimento del livello di sicurezza del servizio (rilevazione di vulnerabilità, patching, rilevazione di intrusioni, ecc.).
Il Responsabile mette a disposizione del Titolare la documentazione necessaria per dimostrare il rispetto dei propri obblighi e per contribuire alla relativa attività di verifica.
La Committente, in qualità di Titolare, comunica che i Responsabili della protezione dati personali sono: .
Il Responsabile comunica al Titolare che Responsabile della protezione dei dati è la sig.ra/il sig. .
Il Responsabile comunica al Titolare ogni violazione di dati personali
senza ingiustificato ritardo (data breach). Tale comunicazione è accompagnata da ogni documentazione utile a permettere al Titolare, se necessario, di notificare la violazione al Garante per la Protezione dei Dati Personali.
Al fine di soddisfare l’obbligo del Titolare di dare seguito alle richieste per l’esercizio dei diritti dell’interessato, il Responsabile deve assistere il Titolare con misure tecniche organizzative adeguate. Il Responsabile dichiara di tenere per iscritto un Registro di tutte le categorie di attività di trattamento effettuate per conto del Titolare e le relative misure di sicurezza tecniche-organizzative adottate.
Le Parti sono tenute ad adempiere, in data antecedente la stipula del Contratto, agli obblighi in materia di Valutazione d’Impatto sulla Protezione dei Dati di cui agli artt. 35 e 36 del Regolamento UE 679/2016, secondo le modalità specificate nel capitolato d’oneri allegato alla lettera di invito per la partecipazione all’Appalto Specifico indetto per l’affidamento dei servizi di cui al presente Accordo.
Il Responsabile è tenuto a prestare assistenza al Titolare nel garantire il rispetto, per quanto di relativa competenza, degli obblighi in tema di sicurezza, degli obblighi di valutazione d’impatto sulla protezione dati ed eventuale consultazione preventiva, ai sensi degli articoli 32, 35 e
36 del GDPR, tenendo conto della natura del trattamento e delle informazioni a disposizione dello stesso Responsabile, nonché delle documentate istruzioni via via impartite dal Titolare in relazione all’adempimento dei suddetti obblighi.
Art. 23 – Xxxxxxxxx eletto
A tutti gli effetti del presente Accordo le Parti convengono di eleggere il proprio domicilio come segue:
- l’Appaltatore: _;
- Agenzia delle Entrate: Direzione Centrale Amministrazione, Pianificazione e Logistica - Ufficio Gestione Gare - Xxx Xxxxxxxxx, 000 - 00000 Xxxx.
Resta, pertanto, inteso che ogni comunicazione alla Committente relativamente al presente Accordo dovrà essere indirizzata al domicilio di cui al precedente articolo.
Art. 24 – Foro competente
Le Parti convengono che per qualsiasi controversia derivante dall’interpretazione e/o esecuzione del presente Accordo, il Foro competente sia esclusivamente quello di Roma.
Le eventuali controversie che dovessero sorgere tra l’Agenzia e l’Appaltatore in relazione alla interpretazione, applicazione ed esecuzione del contratto esecutivo sono devolute alla competenza esclusiva del Foro dove ha sede legale la Committente.
Art. 25 – Spese
Sono a carico dell’Appaltatore tutti gli oneri tributari e le spese contrattuali, ivi compreso il rimborso alla Stazione Appaltante delle spese relative alla pubblicità legale della procedura, ad eccezione di quelli che fanno carico alla Committente per legge.
Il presente Accordo è soggetto all’imposta di bollo fin dall’origine, ai sensi del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 – Allegato A – Tariffa parte I
– articolo 1.
L’imposta di bollo, ai sensi del combinato disposto dell’art. 8 del
D.P.R. 642/1972 e dell’art. 1, comma 295 della legge n. 296/2006, è a carico dell’operatore economico.
L’Appaltatore dichiara che le prestazioni oggetto del presente Accordo costituiscono operazioni soggette all’Imposta sul Valore Aggiunto; conseguentemente, al presente Accordo dovrà essere applicata l’imposta di registro in misura fissa.
Inoltre, ai sensi del richiamato art. 1 comma 295 della L. 296/2006 alle Agenzie fiscali continuano ad applicarsi le disposizioni riguardanti le Amministrazioni dello Stato di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131 e, segnatamente, in esso, dell’art 57 comma 7.
I comparenti mi chiedono di omettere la lettura degli allegati, dichiarando di averne conoscenza.
Ai sensi dell’art. 47ter, comma 2, della Legge notarile, il presente atto pubblico informatico redatto in modalità elettronica, così come previsto dall’art. 32 del Codice dei contratti pubblici, e come sostituito dal D.L. 179/2012, è stato da me Ufficiale Rogante letto ai comparenti, i quali lo approvano, mediante l’uso ed il controllo personale degli strumenti informatici, occupa pagine di
mezzi fogli ed è stato scritto a macchina da persona di mia fiducia e da me
L’Appaltatore dichiara di conoscere ed espressamente approva, ai
sensi degli artt. 1341 e 1342 c.c., le clausole di cui all’Art. 12 (Penali), Art. 13 (Recesso), Art. 14 (Risoluzione dell’Accordo), Art. 15 (Assicurazioni e cauzioni), Art. 17 (Divieto di cessione del Contratto - Cessione dei crediti), Art. 18 (Cessione d’azienda e/o mutamento della specie giuridica dell’Appaltatore), Art. 21 (Trattamento dei dati personali), Art. 22 (Designazione del Responsabile del trattamento), e Art. 24 (Foro competente) del presente Accordo.