COMUNE DI ALZANO LOMBARDO
COMUNE DI ALZANO LOMBARDO
CAPITOLATO D’ONERI
PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE E ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE COATTIVA DEL CANONE UNICO PATRIMONIALE DI ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA E DEL SERVIZIO PUBBLICHE AFFISSIONI. PERIODO 01.01.2022 – 31.12.2026
ARTICOLO 1 - OGGETTO DELLA CONCESSIONE
1. La concessione ha per oggetto la gestione, l’accertamento e l’attività di riscossione accertativa e coattiva nel territorio del Comune di Alzano Lombardo del Canone Unico per l’esposizione pubblicitaria come previsto dalla L. 27 dicembre 2019 n. 160 commi da 816 a 828.
2. L’affidamento comprende l’esecuzione del servizio delle pubbliche affissioni, inclusa la materiale affissione di manifesti.
3. Per svolgere le specifiche attività di accertamento e riscossione è necessaria l’iscrizione all’albo dei soggetti privati abilitati ad effettuare attività di liquidazione e di accertamento dei tributi e quelle di riscossione di tributi e altre entrate di Province e Comuni previsto all’art. 53 del D. Lgs. 446/1997 e xx.xx. o il possesso di equivalente autorizzazione valida per Imprese aventi sede in altro Stato membro dell’Unione Europea a norma dell’art. 52 comma 5 lett. b) n. 2 del D. Lgs. 446/1997.
ARTICOLO 2 - DURATA DELLA CONCESSIONE
1. La concessione ha durata di anni 5 (cinque), naturali successivi e continuativi, decorrenti dal 01.01.2022 o, in alternativa, se l’aggiudicazione è successiva alla predetta data, dalla data di sottoscrizione del contratto, e cesserà automaticamente alla scadenza, senza obbligo di disdetta da entrambe e parti. È escluso in ogni caso il rinnovo tacito.
2. Il Concessionario si impegna ad iniziare il servizio anche in pendenza della formale stipula del contratto.
3. Al termine della concessione, il Concessionario si impegna a fare quanto necessario affinché il passaggio della gestione al nuovo Concessionario avvenga con la massima efficienza e senza arrecare pregiudizio allo svolgimento del servizio.
4. Ai sensi di quanto previsto dall’art. 106, comma 11, D. Lgs. n. 50/2016, il Comune si riserva la facoltà di prorogare il contratto oltre il termine di scadenza, nelle more dell’affidamento del servizio al soggetto che sarà individuato mediante nuova procedura di gara. A tal fine il Concessionario si impegna a proseguire il servizio per ulteriori 6 mesi per consentire il passaggio ad altra gestione senza pregiudizio per il Comune.
5. Scaduto il termine della concessione è fatto divieto al Concessionario di emettere atti od effettuare riscossioni inerenti il tributo in oggetto, fatto salvo quanto previsto al successivo art. 17 del presente capitolato.
6. Il nuovo concessionario subentra al Concessionario uscente in tutti i diritti ed obblighi inerenti la gestione dei servizi di cui al presente capitolato, in tutti gli atti e procedimenti insoluti, compresi i ricorsi pendenti.
ARTICOLO 3 – DISPOSIZIONI PARTICOLARI RIGUARDANTI IL CONTRATTO DI AFFIDAMENTO
1. La sottoscrizione del contratto e dei suoi allegati da parte del Concessionario equivale a dichiarazione di:
• perfetta conoscenza e incondizionata accettazione della legge, dei regolamenti e di tutte le norme che regolano espressamente la materia;
• accettazione dei servizi oggetto della presente concessione per quanto attiene alla sua perfetta gestione.
ARTICOLO 4 - CORRISPETTIVO DEL SERVIZIO
1. Il corrispettivo del servizio è determinato esclusivamente dagli aggi omnicomprensivi definiti in sede di gara, oltre iva se dovuta ai termini di legge, da calcolarsi sulle somme a qualsiasi titolo riscosse inerenti al Canone Unico per l’esposizione pubblicitaria.
2. Le somme incassate a titolo di rimborso di spese rimarranno di competenza esclusiva del Concessionario.
3. Tutte le spese di qualsivoglia natura, nessuna esclusa od eccettuata, inerenti la concessione, ivi comprese le spese di contratto, sono ad esclusivo carico del Concessionario e così a titolo esemplificativo, quelle per stampati, bollettari, materiali di cancelleria, personale, tasse di ogni specie, nonché quelle derivanti da eventuali ricorsi amministrativi o procedimenti giudiziari.
4. La misura dell’Aggio contrattuale a favore del concessionario, posto a base di gara, è pari al 20%
dell’ammontare complessivo riscosso a titolo di Canone Unico per l’esposizione pubblicitaria.
5. Per la gestione del servizio oggetto della presente concessione, pertanto, il Concessionario sarà
compensato con l’Aggio nella misura risultante dall’offerta presentata in sede di gara.
6. Il valore complessivo presunto del contratto, anche ai fini della determinazione del contributo da corrispondere all’Autorità di Xxxxxxxxx dei Contratti Pubblici (comprensivo di proroga, ai sensi dell’art. 106, comma 11 del D. Lgs. 50/2016) è pari ad € 56.345,00 IVA esclusa.
7. L’importo degli oneri di sicurezza da rischi di interferenza è pari ad € 0,00 (zero) in quanto, ai sensi dell’art. 26 del D. Lgs. n. 81/2008, il servizio posto a base di gara non presenta interferenze con le attività svolte dal personale dell’Amministrazione Comunale né con il personale di imprese diverse eventualmente operanti per conto del Comune in forza di contratti differenti, fatta eccezione per le prestazioni di pubbliche affissioni, che presentano rischi tipici della lavorazione, che non comportano oneri della sicurezza connessi. L’Ente appaltante non ha, pertanto, provveduto alla redazione del DUVRI.
8. Per tutto quanto non previsto nel presente capitolato, si rinvia alle norme vigenti in materia di riscossione nonché ai vigenti Regolamenti comunali.
ARTICOLO 5 – RISCOSSIONI e VERSAMENTI
1. Il versamento delle somme dovute dai contribuenti a titolo di Canone Unico per l’esposizione pubblicitaria, ai sensi dell’art. 1, comma 844 della Legge n. 160/2019, deve essere effettuato utilizzando unicamente la piattaforma di cui all’art. 5 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (piattaforma PagoPA).
2. Il Comune di Alzano Lombardo è già attivo sulla piattaforma PagoPA attraverso un proprio partner tecnologico, del quale il concessionario si dovrà avvalere per l’emissione degli atti di pagamento e per la rendicontazione della riscossione.
3. Il Comune di Alzano Lombardo permetterà la visibilità degli incassi effettuati attraverso la piattaforma PagoPA al Concessionario, mediante consegna delle credenziali di accesso al proprio gestionale. La visibilità dei dati sarà consentita anche successivamente alla scadenza contrattuale e, comunque, fino al completamento delle operazioni di rendicontazione.
4. Nel caso in cui, per mero errore del contribuente, venissero effettuati versamenti mediante F24, il comune dovrà inviare al concessionario i relativi flussi forniti da Agenzia delle Entrate ai fini della rendicontazione.
5. Nel caso in cui, per mero errore del contribuente, venissero effettuati versamenti sui conti intestati al Concessionario, questi dovrà riversarli al Comune entro il giorno 10 del mese successivo.
6. Gli obblighi di versamento dei corrispettivi derivanti dal presente capitolato e conseguenti a Segnalazioni Qualificate proseguiranno anche successivamente alla scadenza contrattuale limitatamente agli incassi riferiti alle segnalazioni prodotte dal concessionario nel periodo in cui era in essere la concessione.
7. Le riscossioni relative ai tributi/canoni/imposte sostituite dal Canone Unico, ove già oggetto di precedente affidamento, saranno rendicontate e fatturate separatamente con le modalità previste dal contratto vigente alla data del 31/12/2020.
ARTICOLO 6 – RENDICONTI E CONTI DELLA GESTIONE
1. Entro 15 giorni dalla fine di ogni trimestre il concessionario deve presentare il Rendiconto delle riscossioni effettuate nel periodo precedente.
2. Il Rendiconto, distintamente per ciascuna entrata, deve evidenziare:
• l’importo riscosso per ciascuna entrata in concessione, specificando quanto riscosso a titolo di tributo (relativo all’anno in corso o derivante da recupero evasione), sanzioni, interessi, diritti, rimborso spese, ecc. e la modalità di incasso;
• i compensi spettanti al concessionario a titolo di aggio sulle riscossioni ed il relativo netto a favore del Comune, distintamente per ciascuna entrata;
• l’elenco degli avvisi di accertamento emessi, con il relativo esito;
• l’elenco dei rimborsi effettuati;
• l’elenco dei ricorsi pendenti.
3. Entro 15 giorni dal ricevimento del Rendiconto trimestrale (I- II e III Trimestre) l’Ufficio Tributi del Comune, dopo aver proceduto al riscontro della correttezza della rendicontazione, provvederà ad inviare la conferma o eventuali osservazioni sui dati ricevuti. Soltanto a seguito del riscontro scritto da parte dell’Ufficio Tributi in ordine alla regolarità del rendiconto trimestrale presentato, il Concessionario potrà procedere alla fatturazione del compenso che, ove non emergano eccezioni, verrà liquidato e pagato entro il termine previsto dalla normativa vigente.
4. Le fatture dovranno essere obbligatoriamente emesse in modalità elettronica e dovranno riportare tutti gli elementi ed i dati previsti dalla normativa ed in particolare il riferimento al CIG, alle determinazioni di impegno ed ai capitoli di bilancio.
5. Limitatamente al IV Trimestre, l’Ufficio Tributi potrà procedere alla liquidazione delle spettanze del concessionario, solo dopo avere analizzato le risultanze del Rendiconto finale. Il Concessionario dovrà presentare e trasmettere all’Ufficio Tributi un Rendiconto annuale riepilogativo, articolato per ogni tributo, entro il 31 gennaio dell’anno successivo, in cui sia evidenziato l’andamento delle somme riscosse.
6. Il Comune potrà comunque procedere alle contestazioni della rendicontazione in qualsiasi momento, anche con riferimento a mensilità già liquidate qualora riscontri nuovi elementi dai quali emergano errori, carenze o condotte che non hanno consentito la corretta contabilizzazione delle somme riscosse.
7. La liquidazione del corrispettivo sarà in ogni caso subordinata alla verifica della regolarità della situazione previdenziale ed assicurativa del Concessionario.
8. Il pagamento da parte del Comune, a norma di legge, sarà subordinato:
• all’acquisizione del DURC del Concessionario;
• all’assenza di pendenze con Agenzia Entrate Riscossioni S.p.A. (soltanto per importi superiori ad Euro
5.000,00).
9. In caso di ottenimento del documento unico di regolarità contributiva del Concessionario negativo per due volte consecutive, il Responsabile del procedimento propone la risoluzione del contratto, previa contestazione degli addebiti e assegnazione di un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle controdeduzioni.
10.Nell’espletamento del servizio il Concessionario sarà tenuto ad ottemperare a tutti gli adempimenti in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, prescritti dall’articolo 3 della legge 136/2010 e s.m.i.. Il mancato adempimento comporterà l’applicazione delle sanzioni previste dalla stessa legge.
ARTICOLO 7 - CAUZIONE DEFINITIVA
1. A garanzia dell’adempimento degli obblighi contrattuali, il Concessionario è tenuto a costituire, prima della stipulazione del contratto di concessione e a pena di decadenza dell’aggiudicazione stessa, una cauzione definitiva, secondo quanto definito dal combinato disposto dalla legge 10 giugno 1982, n. 348 e dall’art. 103 del D. Lgs. 50/2016, mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa, per un importo pari al 10% del valore presunto della concessione previsto dall’art. 4.
2. La mancata costituzione della garanzia determina la revoca dell’affidamento e l’acquisizione della
cauzione provvisoria da parte del Comune.
3. La garanzia fideiussoria ha durata di tre mesi superiore a quella della concessione e sarà, comunque, svincolata previo accertamento del regolare svolgimento del servizio e adempimento degli obblighi, al termine della concessione.
4. La cauzione si intenderà svincolata quando le parti avranno regolato in modo definitivo ogni conto o partita in sospeso derivante dall’esecuzione del contratto, compresa la consegna delle banche dati complete e fruibili, e la consegna degli impianti per le affissioni, in piena efficienza e in buono stato di manutenzione.
5. Nel caso il Comune accerti ogni e qualsiasi inadempienza contrattuale a carico del Concessionario, nonché per danni di qualsiasi natura provocati per effetto della gestione del servizio, si può rivalere sulla cauzione prestata, salvo ulteriori forme di tutela che ritenesse opportuno porre in atto e fatti salvi i maggiori danni.
6. Il Concessionario è tenuto, nel termine di 20 giorni dalla notifica di apposito invito da parte del Comune, al reintegro della cauzione qualora, durante la gestione del servizio, la stessa sia stata parzialmente o totalmente incamerata dall’Amministrazione Comunale.
7. In caso di mancato reintegro il Comune, previa messa in mora del Concessionario, avrà la facoltà di recedere dal contratto per colpa del Concessionario.
8. La garanzia fideiussoria deve essere presentata in originale al Comune prima della formale sottoscrizione del contratto di concessione.
9. La fideiussione deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2 del Codice Civile e l’operatività della garanzia entro 15 giorni a semplice richiesta scritta del Comune e deve essere presentata da istituti di credito o banche autorizzati all’esercizio dell’attività bancaria ai sensi del Decreto Legislativo n. 385/1993 ovvero da istituti assicurativi autorizzati o dagli intermediari finanziari di cui all’art. 106 del medesimo D. Lgs. n. 385/1993.
10. Resta salvo per il Comune l’espletamento di ogni altra azione nel caso in cui la cauzione risultasse
insufficiente.
ARTICOLO 8 – RIDUZIONE DELLA CAUZIONE DEFINITIVA
1. L'importo della cauzione definitiva, di cui al precedente articolo, s’intende ridotto al 50% per i concorrenti
in possesso della certificazione di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000.
ARTICOLO 9 - RESPONSABILITA’ E OBBLIGO DI ASSICURAZIONE
1. Il Concessionario terrà completamente sollevata e indenne l’Amministrazione Comunale e gli organi comunali da ogni responsabilità (amministrativa, civile e penale) diretta e/o indiretta verso terzi, per danni alle persone, agli animali o alle cose derivanti dalla propria attività di gestione.
2. Il Concessionario, almeno 10 giorni prima dell’inizio del servizio, è tenuto a produrre una copertura assicurativa (eventualmente rinnovabile di anno in anno), che tenga indenne l’Amministrazione dalla RCT per qualunque causa dipendente dalla concessione assunta. Tale copertura assicurativa dovrà prevedere un massimale non inferiore a € 1.000.000,00. Eventuali franchigie e/o scoperti presenti in polizza non dovranno essere opponibili a terzi. La copertura assicurativa dovrà inoltre garantire le responsabilità proprie, dirette ed indirette per i danni cagionati a terzi dal Concessionario. Il Comune dovrà infine essere ricompreso nel novero dei “terzi” per danni cagionati dal Concessionario al Comune stesso.
3. Il Concessionario si impegna a mantenere valida ed efficace la copertura assicurativa di cui al precedente comma 2 per l’intera durata della concessione. A tal proposito, su richiesta, dovrà fornire idonea documentazione.
ARTICOLO 10 – OBBLIGHI DELL’ENTE
1. L’Amministrazione comunale si impegna a cooperare con il Concessionario e, in particolare, ad adottare tempestivamente tutti i provvedimenti necessari per l’efficiente esecuzione del servizio affidato in concessione.
2. L’amministrazione comunale si impegna ad emettere adeguate delibere di posticipo dei termini di versamento delle entrate ove necessario alla gestione della tassazione.
3. L’amministrazione comunale rimane responsabile per il rilascio di autorizzazioni e/o concessioni
qualora necessarie al completamento dell’iter procedurale.
4. In particolare:
- metterà a disposizione del Concessionario le banche dati necessarie per la corretta gestione dei servizi fornendo altresì tutti gli aggiornamenti che interverranno;
- comunicherà con sollecitudine gli aggiornamenti e le modifiche dei regolamenti comunali che possano
incidere sull’erogazione del servizio in concessione;
- promuoverà il coordinamento tra i servizi comunali interessati e il Concessionario;
ARTICOLO 11 – OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO
1. Il servizio oggetto della presente concessione è da considerarsi a ogni effetto servizio pubblico e per nessuna ragione, pertanto, può essere sospeso o abbandonato.
2. Il Concessionario subentra al Comune in tutti i diritti e gli obblighi previsti dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia ed è tenuto a provvedere, in modo diligente e costante, al miglior funzionamento del servizio.
3. Il Concessionario, nelle veci del Legale Rappresentante dell’ente, ai sensi delle disposizioni vigenti in materia, assume la completa responsabilità del servizio.
4. Il Concessionario ha l’obbligo di organizzare il servizio con tutto il personale e i mezzi che si rendessero necessari a garantirne la corretta e tempestiva esecuzione, nel rispetto delle norme vigenti in materia e, comunque, nel rispetto delle modalità di organizzazione e gestione del servizio.
5. Al fine di garantire che il servizio venga svolto con prontezza, efficienza e senza impedimenti alcuni, il concessionario, per tutta la durata della concessione, ha l’obbligo di predisporre e mantenere una sede operativa individuata come unità locale regolarmente iscritta alla CCIAA, posta ad una distanza massima di 30 km dal comune di Alzano Lombardo e regolarmente aperta al pubblico per 5 (cinque) giorni la settimana per almeno 12 ore settimanali, in grado di ricevere ed evadere tutte le comunicazioni e le richieste concernenti il servizio di concessione.
6. Il concessionario garantisce, nell’arco della durata dell’affidamento, la fornitura di due bacheche,
modello, tipologia e tempistiche da concordare con l’ente e comunque non oltre il 30.04.2021.
7. Il Concessionario deve conservare presso la propria sede o filiale tutta la documentazione amministrativa e contabile relativa alla gestione del servizio. Tale documentazione deve essere a disposizione dell’Ente per tutta la durata della concessione.
8. Il Concessionario è tenuto ad inviare ai contribuenti un preavviso, almeno 30 giorni prima della scadenza per il pagamento annuale, in cui siano indicati gli elementi identificativi della fattispecie imponibile, la tariffa, l’importo dovuto, le modalità di versamento con allegato il modello di pagamento. In tale preavviso devono essere indicate anche le sanzioni applicabili in caso di ritardato pagamento, inoltre va indicata l’ubicazione degli uffici dell’affidatario, con il recapito telefonico e telematico, compreso l’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC).
9. Il Concessionario è obbligato a farsi rappresentare, nei rapporti con l’Amministrazione Comunale, da persona idonea, munita di procura, che non versi nei casi d’incompatibilità previsti dalla legge.
10. La designazione del responsabile di cui al comma 3, deve essere comunicata tempestivamente
all’Amministrazione Comunale.
11. Il Concessionario dovrà garantire l’efficienza e la perfetta funzionalità del servizio su tutto il territorio comunale, provvedendo a tutte le spese pertinenti. In particolare, il Concessionario dovrà:
a. applicare il D. Lgs. 160/2019 e tutte le disposizioni legislative e regolamentari in materia di Canone Unico per l’esposizione pubblicitaria;
b. applicare il regolamento e le tariffe Canone Unico per l’esposizione pubblicitaria deliberate
dall’Amministrazione Comunale;
c. gestire i servizi con sistemi informatici idonei a costruire una banca dati completa, dettagliata e flessibile, al fine di consentire una rapida rendicontazione sia per quanto attiene alla gestione contabile di cui al D.M. 26.04.1994, sia per quanto riguarda la gestione operativa del Canone Unico per l’esposizione pubblicitaria, sia per soddisfare la necessità di estrapolazione di dati statistici dell’Ente. A tal fine il sistema informativo deve consentire a titolo puramente indicativo e non esaustivo:
−l’acquisizione delle autorizzazioni/concessioni/dichiarazioni originarie e di variazione
−la stampa schede contribuenti con tutte le informazioni relative agli oggetti di tassazione e alla situazione storica dei versamenti
−la gestione dell’evasione e dell’elusione con la stampa delle liste dei contribuenti
−la gestione degli avvisi di accertamento e di liquidazione
−la gestione dei rimborsi e del contenzioso
−la gestione del programma di recupero dell’abusivismo
−il dettaglio dell’utilizzo impianti
−la pianificazione dell’utilizzo spazi;
d. mettere a disposizione degli utenti del servizio, a proprie spese, la modulistica necessaria per la denuncia e il pagamento delle imposte. Il Concessionario deve avere un sito internet al quale il cittadino possa accedere per avere tutte le informazioni e i documenti necessari per il pagamento dei tributi e tariffe oggetto della concessione. Il sito Internet dovrà altresì consentire ai contribuenti di poter effettuare il pagamento dei tributi on-line;
e. consentire gli accessi al personale dell’Amministrazione Comunale per verificare la regolarità della gestione. A tal scopo il Concessionario fornisce al Responsabile dell’Ufficio Tributi Comunale le credenziali di acceso al sistema informatico di gestione dei tributi gestiti in concessione;
f. curare il contenzioso e l’attività di riscossione coattiva dell’entrata affidata;
g. eseguire, presso sedi centrali o periferiche, l’elaborazione di tutti gli atti utilizzando apposita modulistica che dovrà essere vidimata in uno dei modi previsti dalle vigenti norme in materia fiscale e, comunque, sottoposta a controllo dei competenti uffici comunali.
12. Sono a carico del Concessionario tutte le spese inerenti la gestione dei servizi, comprese quelle derivanti dalla gestione del contenzioso.
13. Saranno ripetibili a carico del destinatario le spese di spedizione e notifica di atti impositivi e di atti di contestazione e irrogazione di sanzioni nei limiti di quanto definito con D.M. 12 settembre 2012 o con eventuali successivi decreti sostitutivi o modificativi dello stesso nonché quelle derivanti da eventuali procedimenti giudiziari, tanto per legittimazione attiva quanto per legittimazione passiva, conseguenti l'espletamento del servizio di accertamento e di riscossione. Non sarà ripetibile alcuna spesa nel caso di notifica a mezzo PEC.
14. Il Concessionario ha in particolare i seguenti obblighi, cui dovrà adempiere a proprie cura e spese:
- indicare un Referente del Servizio;
- indicare un recapito telefonico presso il quale sia reperibile il Referente del Servizio di cui al punto precedente; qualora il Comune per qualsiasi motivo, necessiti della presenza del Referente del servizio, il medesimo dovrà presentarsi entro 24 ore dalla chiamata, che potrà avvenire via e-mail o altro mezzo idoneo;
- indicare un indirizzo di posta elettronico ed una PEC a cui poter inviare le comunicazioni inerenti il servizio;
- non ricaricare nei confronti dei contribuenti costi non previsti da norme di legge o da provvedimenti del Comune, pena la risoluzione del contratto ai sensi del successivo articolo 27;
- provvedere a dare la massima pubblicità agli adempimenti che la legge pone a carico dei contribuenti, anche a mezzo di circolari e manifesti il cui testo dovrà essere preventivamente concordato con l’Amministrazione Comunale;
- mantenere il segreto d’ufficio sulle notizie e informazioni conosciute in dipendenza dell’esecuzione del
servizio di che trattasi;
- consentire al Comune in ogni momento l’accesso gratuito alle banche dati relative ai tributi di cui all’art.
1 del presente Capitolato;
- a semplice richiesta del Comune, formalizzata attraverso e-mail od altro mezzo idoneo, produrre nel termine di dieci giorni dal ricevimento della medesima, la documentazione necessaria per eventuali controlli anche periodici, pena la risoluzione del contratto ai sensi del successivo articolo 27;
00.Xx Concessionario è responsabile dell’esatto adempimento del contratto e della perfetta esecuzione del servizio e risponderà nei confronti dei terzi e del Comune per inadempimento alle obbligazioni contrattuali.
ART. 12 - GESTIONE DEL SERVIZIO
1. Il servizio comprende tutte le attività gestionali a tal fine necessarie, comprese le prestazioni connesse che si dovessero rendere necessarie per l’esecuzione a regola d’arte del servizio in oggetto, il tutto nel pieno rispetto delle normative di sicurezza e, più in generale, di quanto previsto dalla normativa vigente nazionale e comunitaria applicabile.
2. La concessione ha per oggetto l’organizzazione e la gestione dei servizi per le suddette attività di riscossione coattiva ed all'attività di accertamento riferite al Canone Unico per l’esposizione pubblicitaria, nonché dei tributi connessi soppressi confluiti nel Canone Unico (I.C.P.) per tutti gli anni non prescritti come previsto al successivo art. 17.
3. Le attività oggetto del presente contratto si articoleranno come di seguito riportato:
a) gestione ordinaria, consistente nello svolgimento dell’attività istruttoria e nella predisposizione di tutti
gli atti amministrativi attinenti l’applicazione dell’entrata adottata;
b) censimento di tutte le posizioni soggette al Canone Unico per l’esposizione pubblicitaria in questione;
c) accertamento di tutte le aree di evasione e/o elusione del Canone Unico per l’esposizione
pubblicitaria con conseguente recupero delle somme dovute ed emissione dei relativi atti;
d) rendicontazione mensile puntuale e fatturazione competenze;
e) attività di riscossione coattiva di detta entrata. Gestione ordinaria
- ricezione delle denunce/autorizzazioni da parte dei contribuenti/comune;
- calcolo del Canone Unico per l’esposizione pubblicitaria;
- emissione di avviso di pagamento e del documento necessario per il pagamento dovuto;
- formazione elenchi dettagliati per contribuente, contenenti l’indicazione delle somme da pagare in
relazione alle dichiarazioni effettuate, previa verifica dei dati anagrafici;
- gestione attività di front e back office. Attività di accertamento/censimenti/ contenzioso
- verifica della correttezza formale delle dichiarazioni/autorizzazioni ricevute;
- riscontro dei pagamenti effettuati dai contribuenti;
- emissione e notifica di “avvisi di accertamento esecutivo” in caso di errori formali per ritardati od
insufficienti pagamenti;
- verifica, attraverso controlli mirati sul posto integrati dalle notizie reperite nelle banche dati, della corrispondenza delle dichiarazioni/richieste autorizzazioni e concessioni presentate dai contribuenti (recupero elusione);
- ricerca, almeno annuale, con le stesse modalità sopra specificate, dei cespiti imponibili sottratti alla tassazione (recupero evasione);
- emissione e notifica di “avvisi di accertamento esecutivi” nei casi riscontrati di elusione ed evasione
entro i termini previsti per legge;
- gestione del contenzioso e attivazione di strumenti deflattivi;
- insinuazione al passivo in caso di procedure concorsuali;
- gestione del front e back office nei confronti dei cittadini interessati. Attività di Riscossione Coattiva
- riscontro dei mancati o parziali pagamenti degli atti di accertamento esecutivi emessi dal Concessionario stesso;
- attivazione delle procedure cautelari ed esecutive possibili in base alla valutazione della situazione patrimoniale e reddituale, contingente ed attuale rispetto allo stato della riscossione, secondo tempi e modalità previste dalla normativa vigente;
- le fasi individuate come necessarie al recupero del credito sono sostanzialmente ricondotte alle seguenti 3 azioni: fermo amministrativo del mezzo di proprietà, pignoramento presso terzi, iscrizione ipoteca qualora se ne ravvisassero i presupposti.
4. Il Concessionario deve assicurare la gestione del servizio con sistemi informatici idonei a costruire una banca dati completa, dettagliata e flessibile, al fine di consentire una rapida rendicontazione, sia per quanto attiene alla gestione contabile di cui al D.M. 26.4.1994, sia per quanto riguarda le posizioni dei singoli contribuenti, sia per soddisfare la necessità di estrapolazione di dati statistici e per apportare modifiche dovute a cambi di normativa e tariffarie. I programmi informatici dovranno quindi essere adattati al soddisfacimento delle esigenze del Comune.
5. Il concessionario s’impegna ad applicare le riduzioni di tariffa e le esenzioni previste dai Regolamenti Comunali e dalle normative in vigore.
6. Il concessionario non può esentare né accordare riduzioni del pagamento del Canone Unico per l’esposizione pubblicitaria, se non nei casi espressamente stabiliti dalla legge e dai regolamenti comunali.
ARTICOLO 13 – RESPONSABILITÀ DEL SERVIZIO
1. Il Concessionario subentra al Comune in tutti i diritti e obblighi e assume la veste di Funzionario Responsabile anche ai fini dello svolgimento del processo tributario.
2. Il Concessionario può farsi rappresentare, davanti alle Commissioni Tributarie e alla Corte di Cassazione, da un procuratore speciale, resistere in sede contenziosa in tutti i gradi del giudizio, nel rispetto delle disposizioni e dei termini del D. Lgs. 546/1992 e s.m.i., facendosi carico di tutte le spese giudiziali in caso di soccombenza.
3. Il Concessionario subentra al Comune in tutti i diritti e obblighi inerenti il contenzioso ancora in essere
derivante dall’operato del precedente concessionario.
4. Il Concessionario provvederà a nominare un Funzionario Responsabile del tributo a cui attribuire le funzioni e i poteri per l’esercizio dell’attività organizzativa e gestionale della tassa, come previsto dalla normativa vigente.
5. Il nominativo del funzionario responsabile dovrà essere comunicato al comune entro 10 giorni dall’avvio
del servizio e comunque entro 10 giorni dalla nomina, in caso intervengano variazioni successive.
ARTICOLO 14 – IMPIANTI AFFISSIONI- SOSTITUZIONE E MANUTENZIONE
1. Il Concessionario, per tutta la durata della concessione, assumerà in consegna gli impianti destinati alle affissioni pubbliche (quadri, tabelloni, stendardi, poster, ecc.) e dovrà conservarli procedendo, a propria cura e spese, ad un’accurata e costante manutenzione.
2. A tal fine, entro il termine di 30 giorni dall’attivazione della concessione, ed in contraddittorio con il Comune, provvederà ad effettuare una ricognizione generale di tutti gli impianti destinati alle pubbliche affissioni collocati sul territorio comunale e a redigere un elenco contenente:
a) ubicazione degli impianti (via, numero civico o altezza strada);
b) dimensioni;
c) stato di conservazione;
d) tipologia di affissioni a cui è destinato (commerciale, istituzionale, ecc.);
3. L’atto di ricognizione, redatto in duplice originale sottoscritto dal Responsabile dell’Area Tecnica del Comune e dal Concessionario, terrà luogo a tutti gli effetti quale verbale di consegna e di presa in carico degli impianti medesimi.
4. Il Concessionario si impegna, per tutta la durata della concessione, a provvedere a propria cura e spese:
a) alla manutenzione ordinaria degli impianti esistenti necessaria a garantirne la funzionalità;
b) alla sostituzione delle tabelle ed impianti ritenuti fatiscenti ad insindacabile giudizio del Comune;
c) a tenere una mappa generale aggiornata, con l’indicazione di tutti gli impianti destinati al servizio
delle pubbliche affissioni, distinti per tipologia di impianto e di utilizzazione.
5. Entro il 31 gennaio di ogni anno, il Concessionario invierà al Comune, su supporto informatico, l’elenco analitico degli interventi di manutenzione effettuati entro il 31 dicembre dell’anno precedente.
6. Nel caso in cui il concessionario non adempia agli obblighi di manutenzione e implementazione degli impianti il Comune, previa diffida, provvederà autonomamente, ponendo a carico del concessionario il relativo onere.
7. Il Concessionario dovrà informare annualmente il Comune, con una relazione tecnica, sullo stato di tutta
l’impiantistica di affissione ed indicare gli interventi effettuati nonché quelli da effettuare.
8. Il Comune potrà in qualsiasi momento ed a proprio insindacabile giudizio disporre variazioni al programma degli interventi di manutenzione degli impianti.
9. Il Concessionario deve provvedere alla rimozione dei mezzi pubblicitari esposti abusivamente, addebitando ai trasgressori le spese sostenute per la rimozione. Deve, inoltre, provvedere alla copertura dei manifesti che durante le consultazioni elettorali o referendarie siano collocati al di fuori degli appositi spazi assegnati.
10. Il Concessionario risponde direttamente dei danni in qualsiasi modo causati a terzi dagli impianti affissionistici affidati alla sua concessione, sollevando il Comune da ogni responsabilità. A tal fine, prima dell’inizio del servizio stipulerà una polizza assicurativa, di cui al precedente art. 9, da consegnare in copia al Comune.
11. Al termine della concessione tutti gli impianti passeranno nella proprietà e disponibilità comunale e il passaggio deve intendersi a titolo gratuito.
ART. 15 – SERVIZIO DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI
1. Il Concessionario provvederà all’effettuazione delle affissioni dei manifesti negli spazi ad esse
appositamente riservati, nel rispetto delle vigenti normative nonché dei Regolamenti Comunali.
2. L’attività si articolerà in:
a. ricezione delle prenotazioni e commissioni per l’effettuazione delle affissioni tramite il servizio
pubblico e riscossione dei relativi diritti;
b. materiale affissione dei manifesti consegnati con cadenza settimanale;
c. invio, dietro richiesta, della nota posizioni delle affissioni effettuate (nota posizioni);
d. deaffissione ovvero copertura dei manifesti scaduti e/o abusivamente affissi;
e. emissione accertamenti per recupero diritti per le affissioni abusivamente effettuate nonché segnalazione al Comune.
3. Al fine di evitare il verificarsi di un uso esclusivo degli spazi per le pubbliche affissioni da parte di alcuni, è cura del Concessionario controllare che le richieste di affissione siano complete di ogni parte essenziale e non siano indeterminate nella identificazione del messaggio pubblicitario e del relativo periodo di esposizione. Qualora la commissione venga fatta da soggetto diverso da quello per cui l’affissione viene eseguita, la bolletta dovrà contenere gli elementi necessari per individuare anche la ditta direttamente interessata. Il Concessionario procede alla pubblicazione in presenza di tutti i dati necessari.
4. Nessun manifesto deve essere affisso se non munito di apposito bollo a calendario, leggibile, indicante
l’ultimo giorno nel quale il manifesto deve restare esposto al pubblico.
5. Il Concessionario non può prolungare l’affissione oltre la data apposta con il timbro a calendario pertanto deve rimuovere i manifesti scaduti o ricoprirli entro tre giorni dalla scadenza con nuovi manifesti o con fogli di carta che non consentano di mostrare il messaggio contenuto nel manifesto ricoperto.
6. Il Concessionario deve inoltre adottare i provvedimenti previsti dalle norme vigenti relativamente alle affissioni abusive, procedendo alla rimozione o alla copertura dei manifesti tempestivamente e comunque non oltre tre giorni dal riscontro dell’abusivismo. In mancanza vi provvederà il Comune con spese a carico del Concessionario, che provvederà a riversarle all’ente.
7. Le affissioni d’urgenza devono essere prestate su richiesta scritta dell’interessato e previa informazione verbale delle relative maggiorazioni tariffarie. A tal proposito il concessionario è tenuto ad esporre all’interno dell’ufficio apposita nota informativa.
8. Il Concessionario deve dotarsi degli strumenti adeguati per effettuare il servizio delle pubbliche affissioni.
ART. 16 – SERVIZI GRATUITI
1. Il concessionario si impegna a provvedere a suo carico e in modo gratuito, a tutte le affissioni dei manifesti, locandine, avvisi comunali, compresi quelli inerenti alle attività artistiche, culturali, teatrali e sportive patrocinate dal Comune, nonché dei manifesti e degli avvisi delle autorità la cui affissione sia resa obbligatoria ai sensi delle normative e regolamenti in vigore.
2. Le affissioni del Comune saranno eseguite negli appositi spazi a tale scopo destinati.
ART. 17 – ATTI SUCCESSIVI ALLA SCADENZA DELLA CONCESSIONE
1. Il Concessionario, alla scadenza del contratto o al momento della risoluzione anticipata del medesimo, non potrà più emettere nuovi documenti di pagamento, salvo quanto previsto al comma successivo.
2. Il Concessionario rimane il soggetto titolato a portare a termine tutte le iniziative necessarie alla realizzazione del credito, anche tramite l’attività di riscossione coattiva, per partite attivate e notificate durante il periodo contrattuale riconducibili al suo operato, nonché a portare a compimento l’attività giudiziale iniziata prima del termine del contratto. Qualora l’attività di riscossione coattiva richieda invio di atti e/o comunicazioni all’utenza, sarà cura del Concessionario, con oneri a suo carico, provvedere a tali attività, incluse le procedure di postalizzazione e/o notifica. L’Amministrazione Comunale assicura l’aggiornamento periodico dello stato delle riscossioni.
3. Qualora le iniziative attivate per il recupero degli insoluti risultassero infruttuose, antieconomiche e/o inesigibili, il concessionario presenterà motivato documento di discarico.
4. Il Concessionario, nei 30 giorni successivi alla scadenza della concessione, è obbligato a consegnare al Comune di Alzano Lombardo le banche dati aggiornate relative all’ultima gestione, su supporto informatico, secondo il tracciato record indicato dal Comune, degli atti relativi alla gestione effettuata. È tenuto, inoltre, alla consegna dell’elencazione delle procedure di riscossione coattiva iniziata, o da
iniziare, relativamente agli atti notificati o azioni intraprese in sede esecutiva, che è obbligato a proseguire fino a recupero effettuato o all’acclarata inesigibilità delle imposte ed accessori dovuti dagli utenti morosi. Si impegna inoltre ad attivare con modalità internet un accesso per la consultazione online del gestionale utilizzato per la gestione delle entrate affidate, disponibile 24h su 24.
Ogni onere relativo all’attuazione del presente punto è a carico del Concessionario.
ART. 18 - ANNUALITA’ PREGRESSE
1. È onere del Concessionario portare a compimento l’attività accertativa e coattiva nonché ogni onere inerente alla procedura esecutiva, fino a riscossione del credito o a dichiarazione di inesigibilità, relativamente all’ I.C.P. confluita nel Canone Unico ed oggetto di affidamento alla data del 31/12/2020.
2. Le riscossioni di cui al comma 1 del presente articolo saranno rendicontate e di conseguenza fatturate separatamente con le modalità vigenti alla data del 31/12/2020, come indicato al precedente articolo 5 comma 8.
3. Le riscossioni di cui al presente articolo, saranno rendicontate e fatturate secondo le modalità di cui agli artt. 5 e 6 del presente capitolato.
ARTICOLO 19 - PERSONALE
1. Il Concessionario adotta inoltre, nella gestione del servizio, tutti gli accorgimenti ed i dispositivi di protezione per la tutela della sicurezza dei lavoratori, con particolare riferimento agli addetti alle affissioni pubbliche e agli addetti alla manutenzione degli impianti, nel rispetto della normativa dettata dal D. Lgs. 81/2008.
2. Il Concessionario deve disporre di personale e mezzi adeguati a garantire il regolare e corretto funzionamento del servizio, attraverso l’impiego delle necessarie figure professionali, così come indicato all’art. 8 del D.M. 289/2000, obbligandosi ad attuare nei confronti dei lavoratori dipendenti le condizioni previste dai contratti collettivi di lavoro di categoria e dagli eventuali accordi integrativi vigenti nel luogo ove si svolge il servizio.
3. Il Comune è estraneo ai rapporti giuridici ed economici che intercorrono tra il Concessionario e i suoi dipendenti, per cui nessun diritto potrà essere fatto valere verso il Comune.
4. Tutto il personale addetto al servizio deve essere munito di apposito tesserino di riconoscimento e deve attenersi, nello svolgimento delle proprie mansioni, per quanto applicabile, a quanto stabilito nel codice di comportamento dei dipendenti della pubblica amministrazione.
5. Il Concessionario è integralmente responsabile dell’operato dei propri dipendenti.
6. Poiché il servizio di cui trattasi viene svolto dal Concessionario in totale autonomia e al di fuori degli uffici comunali, vista anche la Deliberazione dell’AVCP n. 3/2008, non è previsto il DUVRI. Sono fatti salvi gli obblighi di collaborazione ed informazione tra Concedente e Concessionario ai sensi del D. Lgs. 81/2008.
ARTICOLO 20 - SUBAPPALTO E CESSIONE DEL CONTRATTO
1. È vietato il subappalto totale o parziale del servizio.
2. In caso di violazione di tale divieto, la cessione o il subappalto saranno nulli e non produrranno effetti nei confronti del Comune, il quale potrà esercitare il diritto di recedere dal contratto e chiedere il risarcimento del danno.
ARTICOLO 21 – PENALITÀ E MODALITÀ DI APPLICAZIONE
1. In caso di infrazione degli obblighi contrattualmente assunti, concernenti la corretta applicazione del presente capitolato e delle obbligazioni assunte attraverso l’offerta, accertata e contestata da parte del Comune al Concessionario attraverso l’invio di una e-mail (o altro mezzo idoneo), a cui non verrà posto rimedio entro 48 ore dalla contestazione, si procederà attraverso l’applicazione di una penalità pari ad Euro 100,00 per ogni infrazione. Nel caso del perdurare o del reiterarsi dell’infrazione degli obblighi
contrattualmente assunti (la stessa infrazione contestata per la seconda volta nel corso dello stesso anno) a cui non verrà posto rimedio dal Concessionario entro 48 ore dalla contestazione, la penalità aumenterà ad Euro 300,00.
2. Nel caso in cui sia rilevata, documentata e segnalata attraverso e-mail (o altro mezzo idoneo) da parte del Comune una sistematicità delle inadempienze degli obblighi contrattualmente assunti, tale da pregiudicare il regolare svolgimento del servizio (cinque inadempienze dello stesso tipo accertate e formalmente contestate attraverso e-mail o altro mezzo idoneo nel corso dello stesso anno costituiscono una “sistematicità delle inadempienze”) l’Amministrazione Comunale considererà il contratto risolto di diritto ai sensi del successivo articolo 27, e conseguentemente procederà, senza bisogno di messa in mora, all’incameramento del deposito cauzionale definitivo, salva l’azione di risarcimento del maggior danno subito. In tal caso l’Ente si riserva la facoltà di segnalare il fatto al Ministero delle Finanze ai fini dell’eventuale sospensione, cancellazione o decadenza ai sensi degli artt. 11, 12 e 13 del DM 11.9.2000, n. 289 e s.m.i..
3. In caso di segnalazione di una situazione di pericolo (es. impianto che cade) il Concessionario dovrà intervenire tempestivamente e comunque entro e non oltre 24 ore dalla segnalazione scritta. Farà fede la data di invio della segnalazione scritta. Per ogni giorno di ritardo nell’esecuzione degli interventi richiesti è prevista una penalità di € 500,00.
4. Qualora il Concessionario prolunghi l'affissione oltre il tempo per il quale fu concessa e non copra i manifesti scaduti con nuovi manifesti o con fogli di carta, incorre nella penale di € 10,00 per ogni manifesto e per ogni giorno di ritardo, a partire dal terzo giorno successivo a quello della scadenza.
5. Il Concessionario è pure passibile della penalità di € 20,00 per ogni manifesto non affisso, senza pregiudizio dell'azione di danni che venisse fatta dai privati e con obbligo di tenere sollevato il Comune da ogni responsabilità.
6. Per ogni manifesto affisso fuori dagli appositi spazi senza speciale autorizzazione del Comune, la penale
è pari ad € 30,00.
7. Per la mancata presentazione delle situazioni riepilogative di cui all’articolo 4 del D. M. 26 aprile 1994 (G. U. n. 130 del 6 giugno 1994) o per la mancata consegna al Comune degli archivi di cui all'articolo 17, il Concessionario è passibile della penale di € 1.000,00.
8. Per tutti i casi non contemplati nel presente capitolato, di constatata negligenza nell'esecuzione del servizio o di inosservanza degli obblighi portati dal capitolato stesso o dal Regolamento Comunale, il Concessionario è passibile della penalità fino a € 1.000,00 elevabili al doppio in caso di recidiva.
9. Qualora le inadempienze si ripetessero tre volte in un anno è facoltà del Comune di dichiarare la decadenza del Concessionario ai sensi del successivo art. 22.
10. Le penalità sono comminate con provvedimento del Responsabile del servizio tributi e notificate al Concessionario, il quale dovrà rispondere per iscritto le proprie controdeduzioni entro otto giorni dalla data di ricevimento della notifica. Trascorso inutilmente tale termine si intenderà riconosciuta da parte del Concessionario la mancanza accusatagli e saranno applicate le penalità previste dal presente capitolato.
11. Il pagamento delle penali deve avvenire entro 20 giorni dalla conclusione della procedura di contestazione. In caso contrario l’importo delle penali verrà trattenuto dal corrispettivo dovuto per il servizio reso. L’importo complessivo delle penali non potrà superare il 10% dell’importo contrattuale (inteso come minimo garantito). Qualora gli inadempimenti siano tali da comportare l’applicazione di penali in misura superiore a tale percentuale, il Comune dichiarerà risolto il contratto per colpa del concessionario, ai sensi del successivo articolo 27.
12. Resta salva la facoltà dell’Ente di agire anche per la risoluzione del contratto ex artt. 1453 e 1455
c.c.
13. Nel caso di risoluzione del contratto per colpa del Concessionario, il Comune ha il diritto di incamerare la cauzione e di dare tutte le disposizioni occorrenti per la regolare continuazione dei servizi, e, quindi, di prendere possesso di tutti gli impianti, magazzini e uffici attinenti al servizio stesso.
ARTICOLO 22 - DECADENZA – RISOLUZIONE ANTICIPATA DELLA CONCESSIONE
1. Il Comune si riserva la facoltà di dichiarare la decadenza della concessione nei seguenti casi (clausola risolutiva espressa):
• cancellazione del Concessionario dall’albo dei gestori delle attività di accertamento e riscossione dei tributi e delle entrate previsto dall’art. 53 del D.Lgs. 446/1997 stabilito con D.M. 11.09.2000, n. 289;
• dichiarazione di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo del Concessionario e salvo il caso di cui all'articolo 186-bis del Regio Decreto 16.03.1942, n. 267;
• abbandono del servizio da parte del Concessionario;
• grave negligenza o frode nell’esecuzione degli obblighi contrattuali;
• mancato reintegro della cauzione eventualmente escussa nel termine di quindici giorni dalla richiesta del Comune;
• ogni altra inadempienza o fatto, non espressamente contemplati nel presente articolo, che rendano impossibile la prosecuzione della concessione;
2. Il Concessionario incorre inoltre nella decadenza della presente concessione al verificarsi di uno dei casi previsti dall’art. 13 del D.M. 11.09.2000 n. 289.
3. Ai sensi dell’articolo 3 della Legge n. 136 del 13.08.2010 è altresì causa di risoluzione di diritto del presente contratto l’effettuazione, da parte del Concessionario, di transazioni senza rispettare gli obblighi di tracciabilità sanciti dalla stessa legge.
4. Sono causa di risoluzione del contratto per grave inadempimento e grave irregolarità:
• continue irregolarità, continui disservizi o reiterati abusi commessi nella conduzione dei servizi;
• mancata ripetuta inosservanza degli obblighi previsti dal presente Capitolato;
• mancato rispetto degli obblighi di trasparenza e riservatezza, ai sensi della normativa vigente.
5. La decadenza e la risoluzione anticipata della concessione non attribuiscono al Concessionario alcun diritto ed indennizzo.
ARTICOLO 23 – TRACCIABILITA’ DEI PAGAMENTI
1. Nell’espletamento del servizio il Concessionario sarà tenuto ad ottemperare a tutti gli adempimenti in
materia di tracciabilità dei flussi finanziari, prescritti dalla legge n. 136/2010 e s.m.i..
2. Il mancato adempimento comporterà l’applicazione delle sanzioni previste dalla stessa legge.
ARTICOLO 24 – DISPOSIZIONI PARTICOLARI E PRESTAZIONI AGGIUNTIVE
1. Qualora nel periodo di durata dell’incarico dovessero intervenire disposizioni normative atte a prevedere l’abolizione, la modifica o la sostituzione dei servizi, dei tributi e dell’entrata dati in concessione, ovvero qualora intervenissero variazioni normative o circostanze impreviste tali da modificare sostanzialmente lo svolgimento del servizio, il Comune ed il Concessionario secondo i reciproci interessi, addiverranno al perfezionamento di un nuovo accordo per mantenere inalterato l’originario sinallagma, che potrà riguardare sia le condizioni economiche che la durata dell’affidamento, per la continuazione della Concessione che dovrà, comunque, tenere conto degli effetti che avranno le nuove disposizioni e/o circostanze, sia sugli adempimenti contrattuali, sia sull’entità degli importi da riscuotere.
2. A norma dell’art. 63 e 125 del D. Lgs. 50/2016, l’Amministrazione Comunale potrà richiedere alla società concessionaria di svolgere prestazioni aggiuntive, correlate o estensioni di altri servizi, per il conseguimento del pubblico interesse in materia di entrate, concordandone i termini e le condizioni contrattuali.
ARTICOLO 25 – SOSPSENSIONE DEL SERVIZIO DA PARTE DEL CONCESSIONARIO
1. In caso di arbitraria sospensione del servizio da parte del Concessionario, il Comune, oltre all’applicazione delle penali di cui al precedente articolo 22, provvederà ove lo ritenga opportuno, a far eseguire a terzi i lavori sospesi, addebitando al Concessionario la spesa eccedente la quota già trattenuta come penale, salvo restando ogni altra azione di risarcimento del maggior danno subito.
2. Qualora l’arbitraria sospensione del servizio dovesse protrarsi per un periodo continuativo della durata superiore a cinque giorni lavorativi, il Committente riterrà il contratto risolto di diritto ai sensi del successivo articolo 26.
ARTICOLO 26 – CLAUSOLE RISOLUTIVE ESPRESSE
1. Ai sensi dell’art. 1456 del c.c. il contratto si intenderà risolto di diritto, salvo in ogni caso il diritto al
risarcimento dei danni arrecati al Committente, nei seguenti casi:
• cancellazione dall’Albo (art. 11 D.M. 289/2000 e s.m.i..) del Concessionario;
• mancato avvio del servizio nei termini indicati al precedente articolo 2;
• mancata presentazione del conto giudiziale e mancato rispettato delle modalità di riscossione, come indicate al precedente articolo 5;
• DURC negativo per due volte consecutive, come indicato al precedente art. 6;
• mancato reintegro della cauzione definitiva di cui al precedente articolo 7 in caso di incameramento parziale o totale della medesima;
• mancata stipula della polizza assicurativa di responsabilità civile di cui al precedente articolo 9;
• subappalto o cessione del contratto in violazione del disposto di cui all’art. 21;
• xxxxxxxx nei confronti dei contribuenti di costi non previsti da norme di legge o da provvedimenti del Comune, come previsto dal precedente articolo 11;
• mancata produzione della documentazione necessaria per eventuali controlli periodici da parte del Comune, come previsto dal precedente art. 11;
• documentata “sistematicità delle inadempienze” e degli obblighi contrattualmente assunti, segnalata attraverso e-mail (o altro mezzo idoneo) da parte del Comune, tale da pregiudicare il regolare svolgimento del servizio (cinque inadempienze dello stesso tipo accertate e formalmente contestate attraverso e-mail o altro mezzo idoneo nel corso dello stesso anno costituiscono una “sistematicità delle inadempienze”), come previsto dal precedente art. 22;
• contestati inadempimenti al Concessionario tali da comportare l’applicazione di penali in misura superiore al 10% dell’importo contrattuale, come previsto dal precedente art. 22;
• arbitraria sospensione del servizio da parte del Concessionario protrattasi per più di cinque giorni continuativi, ai sensi del precedente articolo 26;
• inosservanza delle disposizioni in materia di trattamento economico del personale impiegato nel servizio.
2. Ai sensi dell’art. 3, comma 9 bis, della Legge 13.08.2010 n. 136 e s.m.i., costituisce altresì causa di risoluzione del contratto il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri mezzi idonei a determinare la piena tracciabilità delle operazioni finanziarie, disposto dal Concessionario per approvvigionamenti od altro e relativi al servizio.
3. La risoluzione verrà comunicata dal Comune tramite PEC entro 30 gg dal verificarsi o dall’avvenuta conoscenza della condizione risolutiva. Il Concessionario entro 15 gg dal ricevimento della comunicazione scritta da parte del Comune che intende avvalersi della facoltà di recedere, potrà presentare le proprie controdeduzioni.
4. In caso di risoluzione la cauzione definitiva verrà incamerata a titolo di penale e/o di indennizzo, salvo il dovere da parte del Concessionario del risarcimento di maggiori ulteriori danni, diretti ed indiretti ed alla corresponsione delle maggiori spese alle quali il Committente dovrà andare incontro per il rimanente periodo contrattuale.
5. Resta salva la facoltà del Comune di avvalersi della risoluzione giudiziale del contratto per inadempimento, ai sensi dell’art. 1453 del c.c. e degli altri rimedi previsti dalla legge in caso di inadempimento, salvo in ogni caso il risarcimento dei danni.
ARTICOLO 27 – RECESSO DAL CONTRATTO
1. Il Comune avrà facoltà di recedere dal contratto in qualsiasi momento per giusta causa con un preavviso di 30 giorni, comunicato attraverso PEC, senza corresponsione al Concessionario d’indennizzo o corrispettivo alcuno per il recesso. In tal caso verranno pagate solamente le prestazioni svolte sino al momento del recesso, alle condizioni del presente capitolato.
2. Il Comune può inoltre recedere dal contratto nei seguenti casi:
• per motivi di pubblico interesse;
• in qualsiasi momento dell'esecuzione, avvalendosi delle facoltà concesse dal codice civile.
3. Il Concessionario può richiedere il recesso dal contratto in caso di impossibilità ad eseguire la prestazione per causa non imputabile allo stesso, secondo le disposizioni degli artt. 1218, 1256 e 1463 cc.
4. Il Comune procederà al pagamento delle prestazioni correttamente svolte dal Concessionario fino al momento del recesso.
5. In caso di risoluzione anticipata del contratto il Comune si riserva la possibilità di procedere allo scorrimento della graduatoria formatasi in sede di gara.
6. In conformità a quanto disposto dall’art. 110 del D. Lgs. n. 50/2016, il Committente si riserva la facoltà, in caso di fallimento, di liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione del Concessionario, o di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 108 del
D. Lgs. n. 50/16 ovvero di recesso dal contratto ai sensi dell'art. 88, comma 4-ter, del D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, di interpellare progressivamente gli operatori economici che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l’affidamento del completamento dell’appalto.
7. Il Comune provvederà ad interpellare gli operatori economici in graduatoria, a partire da quello che ha formulato la prima migliore offerta dopo l’aggiudicatario; l'affidamento verrà effettuato alle condizioni già proposte dall’originario aggiudicatario in sede di offerta.
ARTICOLO 28 - NORMA RISOLUTIVA
1. Il Comune si riserva la facoltà di procedere unilateralmente alla risoluzione del contratto qualora il legislatore dovesse emanare norme legislative o regolamentari non compatibili con l’attuale provvedimento di concessione.
2. Per esercitare la suddetta facoltà, il Comune dovrà comunicare almeno 30 giorni prima, con lettera raccomandata A/R o Posta Elettronica Certificata, la volontà di recedere con l’indicazione della normativa in contrasto con l’affidamento in concessione del servizio.
ARTICOLO 29 - CONTROVERSIE
1. Per eventuali controversie che dovessero insorgere fra le parti in ordine all’interpretazione, applicazione, esecuzione, recesso o risoluzione del contratto relativo al presente servizio e per le quali si faccia ricorso all’Autorità Giudiziaria il foro territorialmente competente è quello di Bergamo.
ARTICOLO 30 – PRIVACY, SEGRETO D’UFFICIO E SICUREZZA BANCA DATI
1. Il concessionario adotta tutte le misure idonee ad assicurare la riservatezza delle informazioni acquisite a seguito della gestione dei servizi, la pertinenza delle informazioni raccolte e la correttezza del trattamento e sicurezza delle banche dati.
2. Il concessionario assume l’incarico di responsabile del trattamento dei dati in conformità e nel rispetto della normativa prevista in materia dei dati personali dal D.Lgs. 196/2003 e successive modifiche e integrazioni.
3. Tutte le notizie, informazioni e i dati in possesso del concessionario in ragione dell’attività affidategli in concessione sono coperti da segreto d’ufficio in analogia a quanto prescritto dall’art. 35 del D. Lgs. 112/1999.
4. Il concessionario è tenuto a predisporre tutte le misure tecnologiche e processi organizzativi atti a ripristinare sistemi dati e le infrastrutture necessarie all’erogazione di servizi a fronte di gravi emergenze, assicurando la riattivazione funzionale dei sistemi nei tempi previsti dalla predetta normativa.
5. Ai sensi e per gli effetti dell’art.13, comma 1, del D. Lgs. 196/2003 si informa che:
– la richiesta di dati in sede di acquisizione delle offerte è finalizzata alla verifica della sussistenza dei requisiti necessari per la partecipazione alla procedura di gara e per l’eventuale stipula e gestione del contratto;
– il conferimento dei dati ha natura obbligatoria nel senso che l’interessato deve rendere le
dichiarazioni e la documentazione richieste;
– l’eventuale rifiuto di ottemperare a quanto sopra implica l’esclusione dalla partecipazione alla procedura di gara e l’impossibilità di procedere alla stipula del contratto;
– i soggetti o le categorie cui possono essere comunicati i dati sono: il personale del Comune di Bonate Sora coinvolto nel procedimento; i partecipanti alla procedura di gara; ogni altro soggetto interessato ai sensi della Legge 241/1990 e s.m.i.; altri soggetti della Pubblica Amministrazione.
6. Il trattamento dei dati verrà effettuato dal Comune di Alzano Lombardo in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza nel rispetto delle regole di sicurezza previste dalla legge.
7. Acquisite, ai sensi del citato art. 13 del D. Lgs. n. 196/2003 e s.m.i., le sopra riportate informazioni con la presentazione dell’offerta e/o la sottoscrizione del contratto, il concorrente acconsente espressamente al trattamento dei dati personali come sopra indicato.
8. I diritti dell’interessato sono quelli previsti dall’art. 7 del D. Lgs. n. 196/2003 e s.m.i..
ARTICOLO 31 - SPESE CONTRATTUALI
1. Tutte le spese inerenti e conseguenti al contratto di concessione disciplinato dal presente capitolato, comprese quelle per la stipula del contratto/scrittura privata, sono a carico del Concessionario, senza alcuna possibilità di rivalsa nei confronti dell’Amministrazione Comunale. Il contratto / scrittura privata è esente da registrazione ai sensi dell’art. 5 della tabella allegata al D.P.R. n° 131 del 26.04.1986 trattandosi di atto relativo alla concessione di imposte e tasse.
ARTICOLO 32 - NORME FINALI
1. Per quanto non previsto dal presente capitolato, sono espressamente richiamate tutte le norme vigenti in materia incluse quelle regolamentari, nessuna esclusa.