Contract
Contratto in addendum al contratto stipulato in data 04/5/2021 per l’anno 2020 di cui alle DGRC nn. 92/2021 e s.m.i. e al contratto stipulato in data per l’anno 2020 di cui alla DGRC 93/2021
la Società/Associazione/Fondazione ISTITUTO XXXX XXXXXX s.r.l. – Cod. 150235
Partita IVA: 06286630634 Codice Fiscale (se diverso dalla Partita IVA): con sede legale in Napoli (Prov: NA; CAP: 80131) –Via Dell’Eremo ai Camaldoli n° 58, gestore della struttura/erogatore denominata Istituto Xxxx Xxxxxx s.r.l. con sede operativa in Napoli alla Via Guerra n° 13 – Via dell’Eremo n. 58, autorizzata all'esercizio ai sensi della DGRC n. 3958/2001 e s.m.i. con provvedimento n. 23-24/17 del 16/3/2017 del Comune di Napoli, accreditata con il SSR con Decreto del Commissario ad Acta/Delibera di Giunta Regionale n. 136 del 31/10/2014 per prestazioni residenziali, e/o semiresidenziali e/o per prestazioni ambulatoriali e domiciliari rientranti nella riabilitazione estensiva ex art. 26, legalmente rappresentato/a dal/la sottoscritto/a XXXXXXX XXXX XXXXX X.X. (omissis) come da fotocopia della carta d’identità e del codice fiscale, autenticata dal funzionario della ASL che redige il presente atto;
il / la quale, consapevole delle responsabilità penali in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi dell’art. 76 T.U. 445/2000, dichiara:
• di intervenire al presente atto in qualità di rappresentate legale del soggetto contraente, come attestato dalla seguente documentazione agli atti della ASL: Certificato della C.C.I.A.A. recante la composizione del Consiglio d’Amministrazione e i poteri di rappresentanza, a data recente – oppure- copia autentica dello Statuto vigente e del verbale dell’Assemblea dei Soci di conferimento dei poteri agli Amministratori;
• che non si trova in stato di fallimento e/o di liquidazione coatta, salvi i casi in cui sia in corso un procedimento giudiziario per il risanamento e la prosecuzione dell'attività d'impresa
• che nei confronti del titolare o imprenditore o della compagine sociale non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c), del D. Lgs. n. 231/2001 e s.m.i. o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione;
• di essere in regola con la normativa in materia antinfortunistica, impiantistica e sulla tutela dell’igiene e della salute sul lavoro;
• di essere in regola con il versamento dei contributi previdenziali e infortunistici, come attestato dalla Dichiarazione Unica di Regolarità Contributiva – DURC prot. n. 33010544 del 17/05/2022.
E
L’Azienda Sanitaria Locale Napoli 1 Centro con sede in Napoli Via Comunale del Principe n.13/a, Partita IVA: 06328131211 rappresentata dal Direttore Generale Dott. Ing. Xxxx Xxxxxxxxx, nato a Castellammare di Stabia (Na) il 21/12/2019, munito dei necessari poteri come da DPGRC di nomina n.370 del 06/08/2019
PER
l’acquisito di prestazioni integrative afferenti la macroarea riabilitativa e la macroarea sociosanitaria da erogare negli anni 2021, 2022 e 2023, contratto redatto in conformità alla delibera di Giunta Regionale n. 531 del 30/11/2021 in merito agli acconti ed ai ristori previsti per le strutture che hanno inviato la propria adesione al programma “La Campania Riparte” di cui al Decreto Dirigenziale 83/2020 e che erogano prestazioni ambulatoriali,
ambulatoriali piccolo gruppo, domiciliari e semiresidenziali di riabilitazione cd ex art. 26, nonché ai Centri Diurni per anziani e disabili non autosufficienti le cui attività erano state sospese per effetto delle ordinanze n. 8 del 08/03/2020, n. 16 del 13/3/2020 n. 27 del 03/04/2020, adottate per la gestione dell'emergenza sanitaria da Covid 19;
PREMESSO CHE:
- con le delibere di Giunta Regionale della Campania nn. 92/2021 e smi e 93/2021 sono stati definiti per gli esercizi 2020-2021 i limiti prestazionali e di spesa ed i relativi contratti con gli erogatori privati per regolare i volumi e le tipologie delle prestazioni rispettivamente per la macroarea riabilitazione e per la macroarea sociosanitaria: RSA, CD, Dipendenze patologiche, Salute mentale, Hospice e Suap che rappresentano pertanto la quantità di prestazioni che il SSR può erogare, ferma restando la compatibilità con la disponibilità di risorse finanziarie e con gli equilibri finanziari;
- la Delibera di Giunta Regionale n. 531 del 30/11/2021 al fine di ottemperare a quanto disposto dalle DGRCnn. 92/2021 e smi e 93/2021 in merito alle modalità di concessione del contributo una tantum, previsto dai commi 5-bis e 5-ter dell’art. 4 del DL 34/2020 in merito agli acconti ed ai ristori previsti per le strutture che hanno inviato via pec la propria adesione al programma “La Campania Riparte” di cui al Decreto Direttorile 83/2020 e che erogano prestazioni ambulatoriali, ambulatoriali piccolo gruppo, domiciliari e semiresidenziali di riabilitazione cd ex art. 26, nonché ai Centri Diurni per anziani e disabili non autosufficienti le cui attività erano state sospese per effetto delle ordinanze n. 8 del 08/03/2020, n. 16 del 13/3/2020 n. 27 del 03/04/2020, adottate per la gestione dell'emergenza sanitaria da Covid 19, ha preso atto del verbale del 12/10/2021 e ha disposto che se la produzione totale rendicontata nell’anno 2020 è tra il 90% ed il 100% del budget contrattualizzato anno 2020, la differenza tra il 90% e fino al 100% del budget assegnato sarà oggetto di contratti integrativi per l’acquisito di prestazioni da erogare nel 2021, 2022 e 2023 in aggiunta ai contratti base già stipulati o da stipulare; le prestazioni integrative potranno essere erogate nei setting assistenziali delle macroaree riabilitazione e sociosanitaria scelti dalle strutture accreditate e per cui sono accreditate con modalità da condividere con le AA.SS.LL. che tengano conto della straordinarietà dell’over produzione.
Per tutto quanto in premessa si conviene quanto segue:
Art. 1
La premessa è patto e forma parte integrante del presente contratto.
Art. 2 (Oggetto)
1. Il presente contratto ha ad oggetto la fissazione dei volumi e delle tipologie delle prestazioni di assistenza sanitaria e sociosanitaria afferenti alla macroarea della riabilitazione ex art. 26 della L. 833/78 e macroarea sociosanitaria da erogare da parte della sottoscritta struttura, che ha aderito al programma “La Campania Riparte” di cui al Decreto Direttorile 83/2020, a compensazione della differenza tra il 96,50% e il 100% del budget assegnato ai sensi delle DGRC nn. 92/2021 e s.m.i. e 93/2021 per le prestazioni ambulatoriali,
ambulatoriali piccolo gruppo, domiciliari e semiresidenziali di riabilitazione cd ex art. 26, nonché di prestazioni in Centri Diurni per anziani e disabili non autosufficienti contrattualizzate nell’anno 2020, ma non erogate a causa della pandemia da COVID 19;
2. Con la sottoscrizione del presente contratto la Struttura/Erogatore rinuncia espressamente ad ogni ulteriore pretesa economica e a eventuali contenziosi attuali e futuri aventi ad oggetto il DD 83/2020 ed i provvedimenti regionali e aziendali di assegnazione del budget per gli anni 2020 e 2021.
Art. 3 (Durata)
I volumi e le tipologie di prestazioni fissate con il presente contratto potranno essere erogate fino ad esaurimento del limite di spesa di cui al successivo art. 4 con riferimento ad un periodo massimo fino al 31/12/2023 in aggiunta ai contratti base già stipulati o da stipulare per l’anno 2020.
Art. 4 (Limiti di spesa)
1. A compensazione della differenza tra il 96,50% e il 100% del budget contrattualizzato nell’anno 2020 per prestazioni ambulatoriali, ambulatoriali piccolo gruppo, domiciliari e semiresidenziali di riabilitazione cd ex art. 26, nonché di prestazioni in Centri Diurni per anziani e disabili non autosufficienti, ma non erogate a causa della pandemia da COVID 19, l’ASL, entro il limite massimo attribuito dalle Delibere di Giunta Regionale 92/2021 e s.m.i. e 93/2021 per tali setting assistenziali, prevede di acquistare nel periodo dal 01/01/2021 e fino al 31/12/2023, dalla sottoscritta struttura privata accreditata, prestazioni di: attività di riabilitazione ex art. 26 L. 833/78 per un totale di € 60.522,23 le prestazioni domiciliari remunerate (se previste) possono essereerogate esclusivamente a cittadini residenti o comunque assistibili dalla ASL che sottoscrive il contratto, e a cittadini residenti nelle ASL confinanti territorialmente;
Art. 5
(Rapporto tra spesa sanitaria e acquisto delle prestazioni)
1. Le prestazioni di cui al precedente art. 4, sulla base dei criteri di cui al successivo art. 6, sono valorizzate e vengono remunerate, applicando la tariffa aggiornata riportata all’allegato 4 della DGRC n. 531 del 30/11/2021 fino al raggiungimento di € 60.522,23 come previsto al precedente art. 4 ; relativamente alla quota già liquidata in acconto salvo conguaglio, anche in considerazione dell’arco temporale concesso per l’erogazione delle prestazioni integrative (2021/2023), la sottoscritta ASL applicherà gli interessi legali fino al recupero integrale delle somme già erogate in acconto salvo conguaglio alla sottoscritta struttura;
2. La struttura, esclusivamente per il presente contratto in addendum, potranno avvalersi anche di personale in aggiunta a contratto libero professionale in eccedenza alla COM assegnata, riconosciuta con le modalità e le procedure definite con le DGRC n. 6757/96, 377/98, 1270 e 1272/2003, e s.m.i., se è il caso;
3. Nulla spetterà alla struttura, né a titolo di compenso, né a titolo di indennizzo o risarcimento, per il caso in cui i limiti di spesa di cui all’articolo 4 non sia stato recuperato entro il termine di durata del presente contratto.
(Criteri di remunerazione delle prestazioni)
1. Al fine inderogabile di rispettare l’equilibrio economico finanziario programmato, non è ammissibile un superamento dei limiti di spesa già concordati, a meno che non sia intervenuto anche un espresso provvedimento della Giunta Regionale, che individui i risparmi compensativi e/o le necessarie ed ulteriori coperture finanziarie aggiuntive. Pertanto, i maggiori costi conseguenti ad eventuali aumenti delle tariffe dovranno comunque essere assorbiti dall’incremento delle regressioni tariffarie derivanti dalla applicazione dei tetti di spesa e/o dalla riduzione dei volumi delle prestazioni sanitarie meno appropriate. Le parti espressamente convengono che, per le prestazioni integrative da erogare nel 2021-2022-2023, per la quota già liquidata in acconto salvo conguaglio, le AA.SS.LL. terranno conto, anche in considerazione dell’arco temporale concesso per l’erogazione delle stesse, degli interessi legali maturati fino alla concreta ed effettiva erogazione delle singole prestazioni;
2. Alla fine di ciascun trimestre solare, a partire dalla data di adozione della DGRC n. 531 del 30/11/2021, la sottoscrittastruttura fatturerà all’ASL le prestazioni erogate e rendicontate di attività di riabilitazione ex art. 26 L. 833/78;
3. Le fatture delle prestazioni erogate di cui al presente contratto dovranno riportare espressamente gli estremi della Delibera di Giunta Regionale n. 531 del 30/11/2021 con specifico riferimento ai commi5 bis e 5-ter dell’art. 4 del DL 34/2020.
Art. 7
(Modalità di accesso ed erogazione delle prestazioni)
1. L'erogazione delle prestazioni è subordinata alla redazione del progetto riabilitativo individuale (PRI) redatto dall’UVBR nel caso di prestazioni riabilitative o del progetto assistenziale individualizzato (PAI) redatto dall’UVI, nel caso di prestazioni sociosanitarie compartecipate, e autorizzazione da parte dei competenti servizi aziendali.
2. Predispone e monitora il progetto riabilitativo individuale la UVBR (Unità di Valutazione del Bisogno Riabilitativo) di cui alla Delibera n. 482 del 2004, o, nei casi previsti da specifici atti regionali quali il DCA
n. 99/2016, altro organismo di valutazione multidimensionale aventi le funzioni di valutazione del bisogno riabilitativo e redazione e monitoraggio di progetto riabilitativo, in particolare per l'età evolutiva i Nuclei territoriali per la neuropsichiatria infantile. I competenti servizi aziendali della ASL sottoscritta autorizzano la erogazione delle prestazioni previste dal PRI, anche per cittadini provenienti da altre ASL, ai fini del rispetto dei tetti di spesa e conseguenti limiti prestazionali di cui al presente contratto.
3. Per procedere all'erogazione delle prestazioni la struttura erogatrice è tenuta a verificare preliminarmente la completezza e regolarità del progetto riabilitativo/assistenziale e dell'autorizzazione, segnalando tempestivamente alla ASL eventuali irregolarità o anomalie. La mancata segnalazione alla ASL comporta la non remunerazione della prestazione.
Art. 8
(Obblighi della struttura erogatrice)
1. La struttura erogatrice sottoscritta, accreditata con il SSR, concorre al raggiungimento e rispetto di obiettivi di sanità pubblica, favorendo le condizioni di maggiore appropriatezza erogativa.
2. Pertanto, essa si impegna a svolgere le attività e a erogare le prestazioni nel rispetto delle indicazioni e degli obiettivi indicati nel PRI/PAI, relazionando o riferendo al competente servizio aziendale che ha in carico il paziente circa l'andamento del progetto e, nel caso di prestazioni di riabilitazione, anche proponendo aggiornamenti o revisioni del PRI o, in caso di inefficacia del trattamento, le dimissioni del paziente. Nel caso di prestazioni di riabilitazione la struttura riferisce anche circa il grado di adesione del paziente al PRI, in particolare comunicando alla ASL che ha in carico il paziente i casi in cui la percentuale di partecipazione al progetto riabilitativo non superi il 90% delle prestazioni previste nel periodo di trattamento previsto dal PRI e che comprometta la possibilità di raggiungere gli obiettivi del PRI, comunicando la dimissione del paziente. L'UVBR o altro organismo di valutazione multidimensionale specificamente individuato dalla ASL può esprimere parere contrario alla dimissione entro e non oltre 7 giorni dalla comunicazione della dimissione.
3. La struttura, con riferimento alle prestazioni di riabilitazione, mantiene registri cronologici con numeri d'ordine progressivi distinti per i soggetti in età evolutiva e per gli altri pazienti.
4. La struttura comunica bimestralmente al distretto sanitario di appartenenza le proprie liste d'attesa.
5. La sottoscritta struttura è impegnata ad entrare nel circuito della rete informatica denominata “SINFONIA” (Sistema INFOrmativo saNità CampanIA di cui al DCA n. 34 del 29.03.2019 e s.m.i.) e adempiere con diligenza e costanza ai propri debiti informativi secondo i tempi e le modalità stabiliti dalla normativa nazionale ( NSIS- FAR – SISM – STS) dalla Regione o dall'Azienda, anche attraverso il puntuale, completo e corretto conferimento delle informazioni richieste attraverso i sistemi informatici individuati dalla Regione e dall'ASL, anche con riferimento alla alimentazione del File H secondo le indicazioni fornite dalla Regione e dalla ASL.
6. La struttura erogatrice si obbliga a collaborare con i programmi regionali e aziendali di verifica dell’appropriatezza, congruità e legittimità delle prestazioni, predisponendo e mantenendo condizioni organizzative necessarie e utili al corretto e regolare svolgimento dell’attività di controllo.
Art. 9 (Tavolo Tecnico)
1. Le parti si danno atto che per monitorare e garantire la compiuta e corretta applicazione del presente contratto è istituito un tavolo tecnico composto esclusivamente da n. ….. membri di cui n. …… designati congiuntamente dalle Associazioni di categoria maggiormente rappresentative, e di n…….membri nominati dalla ASL. Il Tavolo viene convocato ogni due mesi.
2. Non possono fare parte del tavolo tecnico i rappresentanti delle Associazioni di categoria titolari (legali rappresentanti) di strutture erogatrici accreditate ubicate nell’ambito territoriale della ASL.
3. Al tavolo tecnico spettano, in particolare, i seguenti compiti:
a) monitoraggio congiunto dei volumi delle prestazioni erogate dalle singole strutture private, in modo da
acquisire elementi utili a favorire il rispetto dei limiti prestazionali e di spesa di cui all’art. 3 e 4;
b) esame dei conteggi e delle determinazioni assunte dalla ASL ai fini della applicazione dei criteri di remunerazione stabiliti nei precedenti art. 4 e 5, con possibilità di formulare proposte di correzione e/o miglioramenti tecnici.
c) In caso di valutazione della ASL non concorde con quella della maggioranza degli altri componenti del tavolo tecnico, il parere di questi ultimi non è vincolante per la ASL, che motivatamente procederà ai conseguenti adempimenti in difformità dal parere dei rappresentanti delle associazioni di categoria, dandone comunicazione alla Direzione Generale per la Tutela della Salute.
d) Per le finalità di cui ai commi precedenti la sottoscritta struttura privata si impegna a fornire alla ASL tutti i dati relativi ai volumi ed ai fatturati entro e non oltre il giorno 10 del mese successivo all’erogazione delle prestazioni; l’omissione di tali comunicazioni comporterà l’esclusione della struttura dal pagamento delle fatture relative agli acconti di cui al successivo articolo 10.
Art. 10
(Modalità di pagamento delle prestazioni)
1. A fronte delle prestazioni erogate e rendicontate, la sottoscritta struttura privata fatturerà alla Asl un acconto pari al 95% della produzione mensile, oltre Iva se dovuta.
2. Il diritto al pagamento dei suddetti mensili acconti maturerà entro sessanta giorni dalla fine del mese cui si riferiscono.
3. Il saldo mensile, pari al 5%, oltre Iva se dovuta, sarà fatturato nel modo seguente a partire dalla data di adozione della DGRC n. 531 massimo fino al 31/12/2023:
a) entro il 28 febbraio dell’anno successivo per le fatture relative al quarto trimestre (ottobre- novembre-dicembre).
b) entro il 31 maggio per le fatture del primo trimestre (gennaio-febbraio-marzo)
c) entro il 31 agosto per le fatture relative al secondo trimestre (aprile-maggio-giugno)
d) entro il 30 novembre per le fatture relative al terzo trimestre (luglio-agosto-settembre)
e) Il diritto al pagamento dei suddetti saldi maturerà entro sessanta giorni dalla data della fattura;
4. La ASL entro trenta giorni prima dei termini di cui al comma 3, al completamento dei controlli di regolarità delle prestazioni, comunica alla struttura quanto liquidabile a saldo; ed eventualmente richiede alla sottoscritta struttura privata eventuali note credito, sia con riguardo ad eventuali contestazioni delle prestazioni rese, sia per assicurare il rispetto dei limiti di spesa e di fatturato fissati al precedente art. 4;
5. A fini di regolarità contabile, la liquidazione ed il pagamento di ciascuno dei saldi di cui al precedente comma 3 è subordinato al ricevimento da parte della ASL della/e suddetta/e (eventuale/i) nota/e di credito.
6. Senza che sia necessaria la costituzione in mora, e sempre che la ASL non dimostri che il ritardo nel pagamento è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa ad essa non imputabile, dal giorno successivo alla scadenza del termine di pagamento maturano in favore della struttura privata gli interessi di mora, convenzionalmente stabiliti nella misura del tasso di riferimento di cui agli art. 2 e 5 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, come modificato dal decreto legislativo 9 novembre 2012, n. 192, maggiorato come segue:
a) per i primi due mesi di ritardo: maggiorazione di due punti percentuali;
b) per i successivi due mesi di ritardo: maggiorazione di quattro punti percentuali;
c) per ulteriori due mesi di ritardo: maggiorazione di sei punti percentuali;
d) a decorrere dall’inizio del settimo mese di ritardo: maggiorazione di otto punti percentuali.
7. La struttura privata esprime il proprio consenso ai sensi dell’art. 1194 del Codice Civile ad imputare i pagamenti ricevuti dalla ASL al capitale, prima che agli interessi, alle spese ed al risarcimento previsto dall’art. 6 del Dlgs 231/2002 e s.m.i., salvo diversa indicazione scritta da parte della ASL medesima.
8. Il pagamento da parte della ASL di interessi moratori e spese, nonché dell’indennizzo di cui all’art. 6 del Dlgs 231/2002, avverrà a seguito della emissione da parte del creditore di apposita e regolare fattura (che avrà anche valore di formale richiesta di pagamento, stante l’automatismo della costituzione in mora). In tal caso la ASL emetterà una specifica disposizione di pagamento, che dichiari espressamente e per iscritto l’imputazione dello stesso agli interessi, alle spese e/o all’indennizzo.
9. Ai fini del rispetto della normativa sulla tracciabilità dei pagamenti, la sottoscritta struttura privata indica il seguente conto corrente bancario di cui è intestataria, sul quale la ASL effettuerà ogni pagamento dovuto in esecuzione del presente contratto:
codice IBAN ;
presso , generalità dei soggetti autorizzati ad operare su detto conto ; impegnandosi a comunicare tempestivamente, con apposita lettera firmata dal legale rappresentante, eventuali modifiche.
Art. 11 (Efficacia del contratto)
1. Il presente contratto esplica efficacia fino ad esaurimento del limite di spesa di cui all’art. 4 del presente contratto con riferimento ad un periodo massimo fino al 31/12/2023 e non è prorogabile né rinnovabile.
Art. 12 (Norme finali)
1. Per ogni controversia riguardo all’attuazione del presente contratto le parti potranno adire esclusivamente il Foro competente per il territorio in cui ha sede legale la sottoscritta ASL.
2. Per qualsiasi controversia tra la sottoscritta struttura privata e la ASL e/o la Regione, anche non inerente al presente contratto, è espressamente escluso il ricorso ad eventuali clausole compromissorie contenutein precedenti atti sottoscritti tra le parti.
3. La sottoscritta struttura privata dichiara espressamente di conoscere la delibera di Giunta Regionale n. 531 del 30/11/2021, sopra citata.
Art. 13 (Clausola di salvaguardia)
1. Con la sottoscrizione del presente contratto la sottoscritta struttura privata accetta completamente ed incondizionatamente il contenuto e gli effetti dei provvedimenti di determinazione dei tetti di spesa, di determinazione delle tariffe e ogni altro atto agli stessi collegato o presupposto, in quanto atti che
determinano il contenuto del contratto per il periodo di efficacia dello stesso.
2. In considerazione dell'accettazione dei provvedimenti indicati al comma 1 (provvedimenti di determinazione dei tetti di spesa, delle tariffe ed ogni altro atto agli stessi collegato o presupposto) con la sottoscrizione del presente contratto, la struttura privata rinuncia alle azioni/impugnazioni già intraprese avverso i predetti provvedimenti ovvero ai contenziosi instaurabili contro i provvedimenti già adottati e conoscibili, aventi effetti temporalmente circoscritti alle annualità di erogazione delle prestazioni, regolate con il presente contratto.
Napoli, il 5 luglio 2022
Timbro e firma della ASL Napoli 1 Centro Timbro e firma del Legale Rappresentante per delega del Direttore Generale della struttura privata
Il Direttore Responsabile DSB28 Il Procuratore
Dr. Xxxxxxxxx Xxxxxxxx Xxxx Xxxxx Xxxxxxx
FIRMATO FIRMATO
Tutte le clausole del presente contratto hanno carattere essenziale e formano, unitamente allo stesso, unico ed inscindibile contesto. Sono da intendersi specificamente approvate, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 del
C.C. le clausole di cui all’art. 9, comma 6: (“A fini di regolarità contabile, la liquidazione ed il pagamento di ciascuno dei saldi di cui al precedente comma 3 è subordinato al ricevimento da parte della ASL della/e suddetta/e (eventuale/i) nota/e di credito”); art. 11, comma 1: (“Per ogni controversia riguardo all’attuazione del presente contratto le parti potranno adire esclusivamente il Foro competente per il territorio in cui ha sede legale la sottoscritta ASL”); e l'intero art. 12 (Clausola di salvaguardia) del presente contratto, che si ripete integralmente per l’espressa accettazione:
Napoli, il 5 luglio 2022
Timbro e firma della ASL Napoli 1 Centro Timbro e firma del Legale Rappresentante per delega del Direttore Generale della struttura privata
Il Direttore Responsabile DSB28 Il Procuratore
Dr. Xxxxxxxxx Xxxxxxxx Xxxx Xxxxx Xxxxxxx
FIRMATO FIRMATO