REGIONE EMILIA-ROMAGNA
REGIONE XXXXXX-ROMAGNA
Atti amministrativi
PROTEZIONE CIVILE
Atto del Dirigente DETERMINAZIONE Num. 439 del 09/02/2018 BOLOGNA
Proposta: DPC/2018/451 del 08/02/2018
Struttura proponente: AGENZIA REGIONALE PER LA SICUREZZA TERRITORIALE E LA PROTEZIONE CIVILE
Oggetto: (CIG 73810879AC) AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA TRIENNALE DI GPL A FAVORE DELLA SOCIETÀ FRIULANAGAS S.P.A PER L'UFFICIO IDRAULICO (CASA DI GUARDIA) DI SAN XXXXXXXX IN PERSICETO- IMPEGNO DI SPESA E APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE GPL E COMODATO GRATUITO DEL SERBATOIO
Autorità emanante: IL DIRETTORE - AGENZIA REGIONALE PER LA SICUREZZA TERRITORIALE E LA PROTEZIONE CIVILE
Firmatario: XXXXXXXX XXXXXXXX in qualità di Direttore
Visto di Regolarità Contabile - SPESE: XXXXXXXXXX XXXXXX espresso in data 09/02/2018
Responsabile del procedimento:
Firmato digitalmente
Xxxxxx Xxxxxxx
Testo dell'atto
IL DIRETTORE
RICHIAMATE:
- la L.R. 1 del 7.02.2005, “Norme in materia di protezione civile e volontariato. Istituzione dell’Agenzia regionale di protezione civile” s.m ;
-la D.G.R. n. 839 del 24.06.2013 “Approvazione, ai sensi dell’art. 21, comma 6, lettera A) della L.R. n. 1/2005, del “Regolamento di organizzazione e contabilità dell’Agenzia Regionale di Protezione Civile” s.m., per quanto applicabile;
- la L.R. 13 del 30.07.2015 rubricata «Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, province, comuni e loro unioni», con la quale, in coerenza con il dettato della Legge 7.04.2014, n. 56, è stato riformato il sistema di governo territoriale a cominciare dalla ridefinizione del nuovo ruolo istituzionale della Regione, e quindi anche quello dell’Agenzia Regionale di Protezione Civile, ora Agenzia Regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile (più avanti, per brevità, Agenzia Regionale);
DATO ATTO che nell’ambito della normativa adottata, per definire i percorsi di riordino delle funzioni territoriali avviati con la precitata L.R. n. 13/2015, si rilevano le delibere n. 622 del 28.04.2016 e n. 1107 dell’11.07.2016, con le quali la Giunta Regionale ha modificato, a decorrere dalla data del 01.05.2016 e 01.08.2016, l’assetto organizzativo e funzionale dell’Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile;
EVIDENZIATO CHE la L.R. 18 del 01.08.2017
“Disposizioni collegate alla legge di assestamento e prima variazione generale al Bilancio di Previsione della Regione Xxxxxx-Romagna 2017-2019” all’art. 16 comma 1 conferma, fra l’altro, che l’Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile è dotata di autonomia patrimoniale e al comma 7 recita “Entro il 31 dicembre 2017
la Giunta regionale provvede alla revisione dei rapporti convenzionali in essere con le Agenzie regionali di cui al comma 1 ed alla definizione di nuovi rapporti, anche ai fini della riparametrazione del fondo annuale spettante alle singole Agenzie. La Regione Xxxxxx-Romagna provvederà esclusivamente alla fornitura di beni e servizi e ad eventuali locazioni di immobili previste nell'ambito di tali convenzioni”
EVIDENZIATO ALTRESI’ che, in esecuzione della predetta
disposizione normativa, la D.G.R. 2126 del 20.12.2017 ha approvato lo schema di una specifica convenzione che regolamenta l’erogazione, da parte della Regione, di beni/servizi per il funzionamento dell’Agenzia Regionale;
DATO ATTO che la predetta convenzione è stata sottoscritta, dalle parti in data 27.12.2017 e che, a decorrere da tale data, l’Agenzia Regionale deve approvvigionarsi autonomamente di tutti i beni/servizi non previsti nella convenzione medesima;
PRESO ATTO che il “Servizio approvvigionamenti, patrimonio e logistica” della Regione (più avanti, per brevità “Servizio Approvvigionamenti”), ha trasmesso all’Agenzia Regionale un elenco riepilogativo dei beni/servizi standardizzati, in uso all’Agenzia regionale, che rientrano (o rientreranno allo scadere dei contratti in corso) nella competenza dell’Agenzia medesima, e che alla voce 19 è indicato il rifornimento di GPL per l’Ufficio Idraulico sito a San Xxxxxxxx in Persiceto,
CONSIDERATO che, a seguito della modifica dell’assetto organizzativo e funzionale dell’Agenzia regionale, modifica intervenuta con le disposizioni regolamentari sopra indicate, il citato Ufficio Idraulico rientra ora nella pianta organica dell’Agenzia medesima (in particolare il relativo personale afferisce al Servizio Area Reno e Po di Volano – nota del Direttore PC.2016.7283), di conseguenza l’Agenzia Regionale deve garantire condizioni di lavoro adeguate (nello specifico ambiente di lavoro riscaldato);
PRESO ATTO che il Servizio approvvigionamenti, quando il rifornimento di combustibile per l’Ufficio Idraulico “de quo” rientrava nelle sue competenze, aveva selezionato, con DD 18074/2015, previa richiesta di tre preventivi, la Società Friulanagas S.p.a. con sede legale a Campoformido (UD) in via Xxxxxx Xxxxxxx n. 130 (C.F. e P.I. 00993270305) e, con la stessa, aveva stipulato. mediante scambio di note (PG.2015.0894524 e PG.2015.0053492), un contratto biennale di somministrazione GPL (gas propano liquido conforme alle caratteristiche energetiche stabilite dalla normativa UNI-CIG 7271) e messa a disposizione, in comodato gratuito, di un serbatoio avente una capacità di 1.000 litri (scadenza contrattuale prevista il 31.12.2017);
DATO ATTO che il Servizio approvvigionamenti per permettere all’Agenzia Regionale di assicurare, all'Ufficio Idraulico, l'erogazione del combustibile, senza soluzione di continuità, ha prorogato, con DD 20852/2017, il citato contratto sino al 31.01.2018;
LETTI:
- la L. n. 190/2012 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione” e le disposizioni operative regionali in materia;
- il D.L. n. 52/2012 convertito con modificazioni nella L. 94/2012 “Disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica” ed il D.L. n. 95/2012, convertito con modificazioni nella L. n. 135/2012 “Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario” (disposizioni note con il nome di "spending review”);
-il D.Lgs. n. 50/2016 “Codice dei contratti pubblici”, come modificato dal D.lgs. n. 56/2017 “Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50” (c.d. decreto correttivo);
LETTI, altresì, per quanto compatibili con il suddetto decreto:
- la L.R. n. 28/2007 “Disposizioni per l’acquisizione di beni e servizi”;
- le D.G.R. n. 999/2008 e n. 2416/2008, come successivamente modificata dalla D.G.R. n. 1662/2012, in tema di attività contrattuale;
- la D.D. n. 4751/2008 “Regolamentazione delle procedure per l’acquisizione di beni e servizi dell’Agenzia Regionale di Protezione Civile – D.lgs 163/2006 - L.R. 28/2007”, successivamente modificata con DD n.126/2009;
VISTO IN PARTICOLARE l'art. 1, comma 7, del D.L. 95 del 06.07.2012 convertito con modificazioni nella L. 135 del 07.08.2012, in virtù del quale, per determinate categorie merceologiche, tra le quali il "combustibile per riscaldamento", le Amministrazioni Pubbliche sono "tenute ad approvvigionarsi attraverso convenzioni o accordi quadro messi a disposizione da Consip S.p.a. e dalle centrali di committenza regionali, ovvero ad esperire autonome procedure nel rispetto della normativa vigente, utilizzando i sistemi telematici di negoziazione messi a disposizione dai soggetti sopra indicati";
DATO ATTO che il Servizio Affari Giuridici Volontariato e Contratti, in qualità di Servizio competente in materia di acquisizioni di beni/servizi, in riferimento alla normativa sopra indicata, ha verificato preliminarmente:
- l’assenza di Convenzioni o accordi quadro Intercent- ER/Consip, attivi o in via di attivazione, aventi ad oggetto (anche) la fornitura di cui trattasi (GPL);
- la presenza, sul MePA (mercato elettronico di Consip) del bando "Beni- carburante, combustibili, lubrificanti e liquidi funzionali" attraverso il quale è possibile acquistare la fornitura di interesse;
CONSIDERATO che il contratto tra la Regione e la Friulanagas S.p.a., sopra richiamato, ha ad oggetto non solo la fornitura di GPL, ma anche la messa a disposizione di un serbatoio, di proprietà della Società e che tale serbatoio è stato installato presso l’ufficio idraulico citato;
CONSIDERATO ALTRESI’ che la Società “de qua” si è resa disponibile a:
- mantenere le stesse condizioni contrattuali offerte nel 2015, in particolare a mantenere fissa, per tutta la durata della commessa, la quotazione del GPL pari a 0,6511 Euro/litro (nota acquisita agli atti con prot PC.2018.2243 del 18.01.2018);
- assicurare la manutenzione ordinaria e straordinaria del serbatoio, garantendone l’idoneità ai sensi di legge, ed assumendo “in toto”, tramite apposita polizza assicurativa, la responsabilità per eventuali danni cagionati a persone e/o a cose dal serbatoio e/o dal suo contenuto (nota di accettazione condizioni contrattuali acquisita agli atti con prot PC.2018.5255 del 07.02.2018);
DATO ATTO che la Società è iscritta al Mercato elettronico gestito da Consip (MePA) ed è abilitata al bando “Beni- carburante, combustibili, lubrificanti e liquidi funzionali”, sopra indicato;
DI CONSEGUENZA, per le considerazioni sopra esposte e tenuto conto dell’importo imponibile della fornitura triennale stimato in 5.859,90 Euro (consumo stimato, in relazione agli anni precedenti, di circa 3.000 litri all’anno per un totale di 9.000,00 litri per il triennio 2018-2020 ossia 0,6511 Euro/litro x 9.000,00 litri= 5.859,90 Euro), con il presente atto si formalizza l'affidamento della fornitura di GPL, per il triennio 2018-2020, alla Società Friulanagas S.p.a., tramite MePA (strumento telematico di acquisto/negoziazione), ai sensi del combinato disposto di cui agli art. 1, comma 7, del D.L. 95/2012 convertito con modificazioni nella L. 135/2012 e art. 36, comma 2, lett. a), D.lgs. n. 50/2016 s.m.;
EVIDENZIATO che la quantificazione di combustibile, sopra riportata, è solo stimata e che la stessa potrà variare a seconda delle circostanze contingenti ed in particolare a seconda delle condizioni metereologiche;
PRECISATO che il relativo contratto ha ad oggetto la fornitura (stimata) di 9.000 litri di GPL e la messa a disposizione di un serbatoio tipo ORREST (capacita mille litri) matricola 12MC1050480 numero fabbrica 704217MC12, già installato presso l'Ufficio Idraulico di cui trattasi, per la durata minima di tre anni;
PRECISATO ALTRESI’ che qualora quota parte delle risorse economiche, impegnate con il presente atto, residuino alla scadenza naturale del contratto (31.12.2020), il contratto medesimo verrà prorogato (alle medesime condizioni), stante il consenso scritto della Società Friulanagas S.p.a., sino ad esaurimento delle risorse residue;
EVIDENZIATO che l’Agenzia ritiene opportuno avvalersi della facoltà prevista dall’art. 103, comma 11, D.lgs. 50/2016 e s.m., ossia di non richiedere la costituzione di una garanzia definitiva, tenuto conto delle condizioni economiche particolarmente vantaggiose offerte dalla Società e tenuto conto altresì del modesto importo contrattuale e della natura del bene erogato;
VISTI:
- il D.Lgs. n. 118 del 23.06.2011 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro organismi, a norma degli artt. 1) e 2) della Legge 05.05.2009, n. 42” e s.m.;
- la D.D. n. 4073 del 06.12.2017 di adozione del piano delle attività dell'Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la Protezione Civile per l'anno 2018;
- la D.D. n. 4083 del 07.12.2017 di adozione del bilancio di previsione 2018-2020 dell'Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la Protezione Civile;
- la D.G.R. n. 2135 del 20.12.2017 di approvazione del bilancio di previsione 2018-2020 e del piano annuale delle attività 2018 dell'Agenzia Regionale per la sicurezza territoriale e la Protezione Civile;
RITENUTO pertanto, con la presente determinazione, di formalizzare l’acquisto della fornitura di 9.000 litri di GPL, di durata triennale, nei confronti della Società
Friulanagas S.p.a. con sede legale a Campoformido (UD) in via Xxxxxx Xxxxxxx n. 130 (C.F. e P.I. 00993270305) per un importo complessivo di 5.859,90 Euro (oneri di legge esclusi);
RILEVATO che l’art. 1, comma 2, della L. 205 del 17.12.2017 (c.d. manovra finanziaria 2018 - pubblicato sulla
G.U. n. 302 del 29.12.2017) ha modificato l’art. 1, comma 718, della L. 190/2014 (Finanziaria 2015) rimodulando le aliquote IVA, in particolare l’aliquota del 22% passerà al 24,2% nel 2019 e al 24,9% nel 2020, (come espressamente indicato anche dalla Regione – Servizio Gestione della Spesa, con Circolare PG.2018.25413 del 16.01.2018);
DATO ATTO che la spesa, per l’acquisto di cui trattasi, risulta così articolata:
RIFORNIMENTO GPL (anno di esigibilità della spesa in riferimento ai rifornimenti effettuati) | IMPONIBILE (costo annuo in relazione al consumo stimato di 3.000 litri e al prezzo di 0,6511 Euro/litro) | ALIQUOTA IVA | IMPORTO IVA INCLUSA | Importo arrotondato con due decimali |
2018 | 1.953,30 | 22% | 2.383,0260 | 2.383,03 |
2019 | 1.953,30 | 24,2% | 2.439,6717 | 2.439,67 |
2020 | 1.953,30 | 24,9% | 2.425,9986 | 2.426,00 |
TOTALE | 5.859,90 | 7.248,6963 | 7.248,70 |
PRECISATO che, se al momento di esigibilità della spesa (rifornimento combustibile) e relativa fatturazione, le aliquote IVA dovessero essere, per intervenuta modifica legislativa, inferiori o maggiori rispetto a quelle attualmente indicate dal L.205/2017, sopra richiamata, l’Agenzia Regionale provvederà a versare all’Erario quanto effettivamente dovuto, in base alle aliquote vigenti al momento (istituto “split payment” - art. 17ter D.P.R. 633/1972);
Verificato che:
- la procedura “de quo” non necessita dell’acquisizione del
CUP (codice unico di progetto) secondo le modalità e le procedure definite dal CIPE, non trattandosi e/o non essendo correlato ad un progetto d’investimento pubblico, secondo quanto prescritto dall’art.11 della L. n. 3 del 16.01.2003;
- il codice identificativo di gara (CIG) della presente procedura d’acquisizione è il 73810879AC (si precisa che è stato acquisito un CIG da SIMOG e non uno SmartCIG, in quanto la piattaforma ANAC, per il rilascio del codice in modalità semplificata, nelle date del 07.02.2018 e 08.02.2018 non risultava operativa a causa di un numero eccessivo di collegamenti alla stessa);
- l’attività in oggetto ricade nel campo di applicazione del comma 3 bis dell’articolo 26 del D.Lgs. n. 81/2008 in quanto si configura come mera fornitura, pertanto il servizio verrà eseguito in assenza di interferenze con le attività lavorative (non è necessaria la redazione del DUVRI) ed il costo per la sicurezza ai fini della riduzione dei rischi interferenti è pari a 0 € (zero euro), come espressamente dichiarato dal Responsabile del Servizio di prevenzione e protezione dell’Agenzia Regionale (acquisito agli atti con prot.PC.2018.5316);
CONSIDERATO che il fornitore verrà richiesto, in fase di sottoscrizione del contratto, la comunicazione degli estremi identificativi del conto corrente dedicato nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso, ai sensi dell’artt. 3 della Legge 136/2010 e xx.xx.
DATO ATTO che l’affidamento della fornitura verrà perfezionato tramite ODA/TD sul mercato elettronico di Consip che il Servizio Approvvigionamenti ha proceduto positivamente alla verifica dei requisiti (ossia non sono emerse cause ostative alla possibilità di contrarre con la P.A);
DATO ATTO che:
- la Responsabile del Servizio Affari Giuridici Volontariato e contratti dell’Agenzia (dott.ssa Xxxxxx Xxxxxxx), con il presente atto è individuata quale RUP del procedimento in oggetto, ai sensi dell'art. 31 D.lgs 50/2016 s.m.;
- la responsabile del procedimento ha dichiarato di non trovarsi in situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi;
- la presente determinazione contiene, in modo semplificato, tutti gli elementi (oggetto dell’affidamento, importo, fornitore, ragioni della scelta del fornitore, il possesso
dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali) prescritti dall’art. 32, comma 2, D.lgs n. 50/2016 s.mi., per valere come “determina a contrarre;
CONSIDERATO che per l'acquisizione della fornitura “de qua” è necessario impegnare, a favore della Società Friulanagas S.p.a. con sede legale a Campoformido (UD) in via Xxxxxx Xxxxxxx n. 130 (C.F. e P.I. 00993270305) un importo complessivo di 7.248,70 Euro (oneri di legge inclusi) e che la relativa spesa può essere assunta sul capitolo U12005 “Spese per carburanti e combustibili” del Bilancio finanziario gestionale per gli anni dal 2018 al 2020, che presenta la necessaria disponibilità;
RITENUTO che ricorrano gli elementi di cui al D.Lgs. n. 118/2011 s.m., in relazione anche all’esigibilità della spesa negli esercizi 2018, 2019 e 2020 (la spesa diventa esigibile con i rifornimenti che si succedono durante i tre anni di vigenza del contratto di somministrazione), e che, pertanto, si possa procedere all’assunzione degli impegni di spesa (sotto declinati), a favore della Società Friulanagas S.p.a., sul richiamato capitolo U12005;
- 2.383,03 Euro sull’esercizio | (IVA 2018; | al | 22% | inclusa) | a | valere |
- 2.439,67 Euro sull’esercizio | (IVA 2019; | al | 24,2% | inclusa) | a | valere |
- 2.426,00 Euro sull’esercizio | (IVA 2020; | al | 24,9% | inclusa) | a | valere |
ATTESO che: |
- la spesa di cui al presente atto è esigibile negli esercizi 2018,2019 e 2020, con riferimento all’imputazione della spesa, secondo i termini di realizzazione e previsioni di pagamento, ai sensi del comb. disp. di cui all'art. 56, comma 1 e del punto 5.2 dell’allegato 4.2 del più volte menzionato X.Xxx.118/2011 s.m.i;
- è stato accertato che i predetti termini e previsioni di pagamento a valere per l’anno di previsione 2018 sono compatibili con le prescrizioni previste all’art. 56, comma 6, del citato X.Xxx. n.118/2011 s.m.i. e che analoga attestazione dovrà essere resa nei successivi provvedimenti nei quali si articolerà la procedura di spesa per gli anni di previsione 2019 e 2020;
PRESO ATTO che la procedura del conseguente pagamento, disposto in attuazione del presente atto, è compatibile con
le prescrizioni previste all’art. 56, comma 6, del citato X.Xxx. n. 118/2011;
RICHIAMATI:
- D.lgs. n. 159 del 06.09.2011 “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136”, come modificato dal D.lgs 218/2012, in particolare l’art. 83, comma 3, lett. e), che prevede che la documentazione antimafia non sia richiesta per i contratti pubblici di servizi e forniture il cui valore complessivo non supera i 150.000,00 Euro;
- la determinazione dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (ora X.X.XX) n. 4 del 07.07.2011 “Linee guida sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell’art. 3 della L. 13 agosto 2010, n. 136”;
RICHIAMATE ALTRESI’:
- il D.Lgs. n. 33 del 14.03.2013 s.m. “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, ed in particolare l’art. 37, comma 1, lett. a) e b);
- la D.G.R. n. 93 del 29.01.20178 “Approvazione del piano triennale di prevenzione della corruzione 2018-2020”;
- DATO ATTO che a seguito dell’adozione della presente determinazione si provvederà alla sua pubblicazione sul portale istituzionale ai sensi degli artt. 23 e 37 del richiamato D.lgs. n. 33/2013 s.m.;
VISTE:
- la L.R n. 40/2001 «Ordinamento contabile della Regione Xxxxxx-Romagna, abrogazione delle L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e 27.03.1972, n. 4» per quanto applicabile;
- la L.R. n. 43/2001, «Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavori nella Regione Xxxxxx- Romagna» s.m.i ;
- la D.G.R. n. 2416/2008 «Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull’esercizio delle funzioni dirigenziali» e s.m., per quanto applicabile;
- la D.G.R. n. 468 del 10 aprile 2017 “Il sistema dei controlli interni nella Regione Xxxxxx-Romagna”;
- la D.D. n. 286 del 29.04.2016 con la quale è stato
conferito, alla dott.ssa Xxxxxx Xxxxxxx ed alla dott.ssa Xxxxxx Xxxxxxxxxx, rispettivamente, l'incarico di Responsabile del «Servizio Affari Giuridici, Volontariato e Contratti» e del «Servizio Bilancio, Pianificazione Finanziaria e Risorse per lo sviluppo», sino al 30.06.2018;
-la D.G.R. n. 702 del 16.05.2016 «Approvazione incarichi Dirigenziali conferiti nell'ambito delle Direzioni Generali - Agenzie - Istituto, e nomina dei Responsabili della Prevenzione della Corruzione, della Trasparenza e Accesso civico, della Sicurezza del Trattamento dei Dati personali, e Dell'anagrafe per la Stazione Appaltante;
- la D.G.R. n. 1129 del 24.07.2017 con la quale è stato rinnovato, al xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxxx, l’incarico di Direttore dell’Agenzia Regionale, sino al 31.12.2020
Attestata, ai sensi della D.G.R. 468/2017, la regolarità amministrativa del presente atto;
Dato atto dell’allegato visto di regolarità contabile; D E T E R M I N A
1) di richiamare tutte le considerazioni espresse in premessa;
2) di dare atto che, con la riorganizzazione dell’assetto strutturale e funzionale della Regione, l’Ufficio Idraulico di San Xxxxxxxx in Persiceto rientra attualmente nella pianta organica dell’Agenzia regionale (in particolare il relativo personale afferisce al Servizio Area Reno e Po di Volano), di conseguenza l’Agenzia Regionale deve provvedere al rifornimento di GPL per riscaldamento per assicurare condizioni di lavoro adeguate ai collaboratori del predetto Ufficio (nello specifico ambiente di lavoro riscaldato);
3) di dare atto che, in base al consumo pregresso, si stima un fabbisogno di 3.000 litri di combustibile all’anno per un totale di 9.000 litri di GPL per triennio;
4) di dare atto che, al momento, non sono attive o in via di attivazione convenzioni o accordi quadro Intercenter/CONSIP aventi ad oggetto GPL (gas propano liquido);
5) di dare atto che sul Xx.XX. è attivo il Bando Beni- carburante, combustibili, lubrificanti e liquidi funzionali” all'interno del quale è possibile negoziare la fornitura “de qua”;
6) di affidare (CIG 73810879AC) la fornitura di 9.000 litri di GPL per il riscaldamento dell’Ufficio Idraulico, di cui trattasi, alla Società Friulanagas S.p.a. con sede legale a Campoformido (UD) in via Xxxxxx Xxxxxxx n. 130 (C.F. e P.I. 00993270305) per un importo complessivo di 5.859,90 Euro (oneri di legge esclusi ) ovvero 7.248,70 Euro (oneri di legge inclusi), ai sensi del combinato disposto di cui agli art. 1, comma 7, del D.L. 95/2012 convertito con modificazioni nella L. 135/2012 e art. 36, comma 2, lett. a), D.lgs. n. 50/2016 s.m.;
7)di dare che il predetto contratto di somministrazione comprende sia la fornitura di GPL che la messa a disposizione a favore dell’Agenzia Regionale, in comodato d’uso gratuito, di un serbatoio tipo ORREST (capacità mille litri) matricola 12MC1050480 numero fabbrica 704217MC12;
8) di dare atto che la Società Friulanagas S.p.a. assicura la manutenzione ordinaria e straordinaria del predetto serbatoio, garantendone l’idoneità ai sensi di legge, ed assume “in toto”, tramite apposita polizza assicurativa, la responsabilità per eventuali danni cagionati a persone e/o a cose dal serbatoio e/o dal suo contenuto;
9) di approvare, ai sensi dell’art. 12 del “Regolamento di Organizzazione e contabilità” (D.G.R 839/2013 s.m.) lo schema di contratto di somministrazione/comodato, allegato alla presente determinazione quale parte integrante e sostanziale, dando atto che il Dirigente competente provvederà alla relativa sottoscrizione;
10) di precisare che il contratto “de quo” ha ad oggetto la fornitura (stimata) di 9.000 litri di GPL e la messa a disposizione del relativo serbatoio per la durata di tre anni (salvo anticipata risoluzione), dando atto che, alla scadenza naturale del contratto (31.12.2020), qualora le risorse economiche, impegnate con il presente atto, non siano esaurite, il contratto verrà prorogato (a parità di condizioni), stante il consenso scritto della Società Friulanagas S.p.a., sino ad esaurimento delle risorse residue;
11) di dare atto che la spesa di 7.248,70 Euro (oneri di legge inclusi) risulta così ripartita
- 2.383,03 Euro (IVA al 22% inclusa) a valere sull’esercizio 2018;
- 2.439,67 Euro (IVA al 24,2% inclusa) a valere sull’esercizio 2019;
- 2.426,00 Euro (IVA al 24,9% inclusa) a valere sull’esercizio 2020;
12) di impegnare, a favore della società FriulanaGas S.p.a., la somma complessiva di 7.248,70 Euro (oneri di legge inclusi) nel modo seguente:
- quanto a 2.383,03 Euro (IVA al 22% inclusa), registrandola al n. 144 di impegno, a favore della società Friulanagas S.p.a., a valere sul capitolo U12005 “Spese per carburanti e combustibili” relativo al Bilancio finanziario gestionale 2018-2020, anno di previsione 2018, che presenta la necessaria disponibilità;
- quanto a 2.439,67 Euro (IVA al 24,2% inclusa), registrandola al n. 19 di impegno, a favore della società Friulanagas S.p.a., a valere sul capitolo U12005 “Spese per carburanti e combustibili” relativo al Bilancio finanziario gestionale 2018-2020, anno di previsione 2019, che presenta la necessaria disponibilità;
- quanto a 2.426,00 Euro (IVA al 24,9% inclusa), registrandola al n. 3 di impegno, a favore della società Friulanagas S.p.a., a valere sul capitolo U12005 “Spese per carburanti e combustibili” relativo al Bilancio finanziario gestionale 2018-2020, anno di previsione 2020, che presenta la necessaria disponibilità;
13) di dare atto che in attuazione del D.lgs. n. 118/2011 e
s.m. e dell’allegato 7 del medesimo D. Lgs, la stringa concernente la codificazione della Transazione elementare, come definita dal citato decreto, risulta essere la seguente:
Missione | Programma | Codice economico | COFOG | |
11 | 01 | U.1.03.01.02.002 | 03.2 | |
Transazioni U.E. | SIOPE | CODICE C.U.P. | C.I spesa | Gestione ordinaria |
8 | 1030102002 | 3 | 3 |
14) di dare atto che, con la presente determinazione, viene individuata la Responsabile del Servizio affari giuridici, volontariato e contratti (dott.ssa Xxxxxx Xxxxxxx), quel
R.U.P. (Responsabile unico del procedimento), ex art. 31 D.lgs. 50/2016 s.m.;
15)di dare atto che il Dirigente competente procederà all’acquisto della fornitura “de qua” secondo le procedure di e-procurement stabilite da Consip, e che il contratto verrà stipulato tramite scrittura privata, che, nel caso di specie, consiste nello scambio dei documenti di offerta e accettazione (con relativo allegato “ad hoc”) firmati dal fornitore e dalla stazione appaltante, ai sensi dell'art. 32, comma 14, D.lgs 50/2016 s.m.i.;
16)di dare atto che la presente determinazione è oggetto di pubblicazione ai sensi dell’art. 23 e 37 del D.lgs. 33/2013
«Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni», nonché ai sensi della D.G.R. n. 93/2018 che ha approvato il piano triennale per la prevenzione della corruzione anni 2018-2020;
17)di dare atto che ad esito positivo della verifica di conformità dei singoli rifornimenti il beneficiario emetterà fattura, nel rispetto della disciplina vigente in materia e che il Dirigente competente procederà alla relativa liquidazione della spesa nel rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010 s.m., nel rispetto della vigente normativa contabile.
18) di dare atto, infine, che si provvederà agli adempimenti previsti dall’art. 56, 7° comma, del citato X.Xxx. n. 118/2011 e s.m.
Xxxxxxxx Xxxxxxxx
Allegato parte integrante - 1
Imposta di bollo assolta virtualmente
SCHEMA CONTRATTUALE
Schema di contratto tra l’Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile e la Società Friulanagas S.p.a. per la fornitura stimata di 9.000 litri di GPL e la messa a disposizione di un serbatoio con capacità di 1.000 litri (C.I.G. 73810879AC).
SI STIPULA TRA
l’Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile, rappresentata dalla Responsabile del “Servizio Affari Giuridici, Volontariato e Contratti”, dott.ssa Xxxxxx Xxxxxxx, domiciliata per la carica a Bologna, Xxxxx Xxxxxxx 0 (xxx avanti, per brevità, “Agenzia Regionale”)
E
La società Friulanagas S.p.a. con sede legale a Campoformido (UD) in via Xxxxxx Xxxxxxx n. 130 (C.F. e I.V.A. 00993270305) (più avanti, per brevità “Società”) rappresentata dal xxxx. Xxxx Xxxxx Xxxxxxx. in qualità legale rappresentante della Società medesima
IL SEGUENTE CONTRATTO
Art. 1 – Oggetto
Il presente contratto ha per oggetto la somministrazione di circa 9.000 litri di GPL da riscaldamento nonché la messa a disposizione, in comodato d’uso gratuito, del serbatoio, avente una capacità di mille litri, già installato presso l’Ufficio Idraulico sito a Xxx Xxxxxxxx xx Xxxxxxxxx (XX) xx xxx Xxxxxxxx x. 0 (come meglio identificato al successivo art. 8)
Si precisa che il predetto quantitativo è riferito ad un periodo di tre anni ed è solo stimato, in quanto è stato calcolato su base statistica, in relazione ai consumi degli anni precedenti.
Art. 2 - Importo massimo della fornitura
L'importo massimo della fornitura ammonta a 5.859,90 Euro (IVA esclusa) e comprende tutte le spese per le attività connesse alla fornitura stessa, senza alcuna eccezione (a titolo esemplificativo e non esaustivo: oneri per il trasporto e la consegna del GPL, oneri per la sicurezza, manutenzione ordinaria e straordinaria del serbatoio, ecc.)
Art. 3 – Ordini GPL e tempi di consegna fornitura
La Società si impegna, per tutta la durata del presente contratto, a rifornire il serbatoio, di cui al successivo art. 8, sulla base delle quantità di GPL indicate dall’Agenzia Regionale, in relazione al fabbisogno dell’Ufficio Idraulico.
Gli ordini di GPL emessi dall’Agenzia Regionale dovranno pervenire alla società, con un preavviso minimo di 72 ore, esclusi sabato, domenica e festività infrasettimanali.
La fornitura di GPL dovrà essere consegnata entro 3 giorni dalla data di invio, tramite PEC, dell’ordine.
Art.4 verbale di consegna fornitura
La consegna della fornitura (rifornimento di GPL) dovrà essere formalizzata da apposito Verbale di consegna redatto dalla Società, a tal fine rappresentata dall’autotrasportatore, in contraddittorio con il delegato dell’Agenzia Regionale (di cui al successivo art. 23 o, in caso di assenza/impedimento da un suo sostituto).
Il Verbale di consegna dovrà contenere :
-i dati identificativi della Società (denominazione e C.F./P.I.);
-il protocollo o/e i dati contenuti nella “RICHIESTA DI FORNITURA”;
-la data di avvenuta consegna.
- l’attestazione (da parte de delegato dell’Agenzia Regionale) della corrispondenza rispetto a quanto richiesto oppure i motivi della mancata corrispondenza
Qualora, durante le fasi di consegna, si verificassero sversamenti di prodotto causati dal personale della Società, quest’ultima sarà obbligata a procedere all’immediata rimozione del prodotto sversato e alla bonifica del punto di consegna.
Si precisa che la consegna di ciascuna fornitura si intende comprensiva di ogni relativo onere e spesa, ivi compresi a titolo esemplificativo e non esaustivo:
a) il trasporto con propri mezzi o, comunque, con mezzi di terzi, in ogni caso idonei all’esatto adempimento della fornitura presso il serbatoio in uso all'Agenzia Regionale;
b) tutte le spese di trasporto, viaggio e di missione per il personale addetto all’esecuzione della fornitura
Art. 5 Verifiche di conformità
Al momento della fornitura del GPL il delegato dell’Agenzia Regionale effettua la verifica di conformità del rifornimento effettuato con le modalità previste dall’art. 102 D.Lgs. n. 50/2016 s.m.
Il Delegato dell’Agenzia Regionale, al fine di determinare la quantità di combustibile/carburante consegnata, dovrà rilevare:
a) nelle autocisterne chilolitriche, il volume (litri/m3) per ogni scomparto in consegna sulla sommità della cisterna, dopo aver posizionato il veicolo in piano;
b) nelle autocisterne dotate di contalitri (tarati e verificati nel rispetto del D.M. n.
182 del 28 marzo 2000 e s.m.i. e muniti di apposita etichetta autoadesiva corrispondente alle caratteristiche indicate nell'allegato II al citato D.M. n. 182/00), il volume (litri/m3) rilevato dalla testina di misurazione e stampato sul cartellino che dovrà essere controfirmato in contraddittorio con l’autista dell’autocisterna.
Art.6 – Obbligo di rifornimento a carico dell’Agenzia Regionale e durata del contratto.
L’Agenzia Regionale s’impegna ad acquistare il combustibile GPL necessario, per far fronte al fabbisogno dell’Ufficio Idraulico citato, esclusivamente dalla Società, sino a quando non intervengano cause di recesso ex legge (ai sensi dell’art. 1, comma 13, D.L. 95/2012, convertito con modificazioni nella L. 135/2012).
Il contratto ha efficacia dalla data di sottoscrizione e avrà la durata di tre anni dalla data del primo rifornimento, salvo sopraggiunte cause di recesso/risoluzione.
Art. 7 – Responsabilità e obblighi a carico della Società
La Società assume la responsabilità completa della fornitura (salvo quanto disposto dall'art. 1229 C.C.) e di ogni danno cagionato a persone o a cose nel corso dell'esecuzione o a causa della stessa.
Sono a carico della Società, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui sopra, tutti gli oneri e i rischi relativi alla fornitura del GPL, nonché ogni attività che si rendesse necessaria o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi gli oneri fiscali, le imposte e le tasse, gli oneri per la sicurezza (compreso il certificato
antincendio per il serbatoio rilasciato dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Bologna)
La Società si obbliga ad osservare, nell’esecuzione della fornitura tutte le norme e le prescrizioni legislative e regolamentari applicabili siano esse di carattere generale o specificamente inerenti alle forniture di carburanti, combustibili, ed in particolare quelle di carattere tecnico, di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti, incluse quelle che dovessero essere emanate successivamente alla conclusione del Contratto.
La Società si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne l’Agenzia Regionale da tutte le conseguenze derivanti dall’eventuale inosservanza delle prescrizioni di cui al presente articolo, incluse, tra l’altro, quelle derivanti dagli infortuni e dai danni arrecati all’Agenzia Regionale o a terzi in relazione alla mancata osservanza delle vigenti norme tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie.
La Società si obbliga a dare immediata comunicazione all’Agenzia Regionale di ogni circostanza che abbia influenza sull’esecuzione delle obbligazioni contrattuali. In particolare, la Società si impegna a mantenere i requisiti richiesti dall’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 s.m., al momento della conclusione del Contratto fino alla completa e perfetta esecuzione dello stesso. La Società si impegna, altresì, a dare immediata comunicazione all’Agenzia Regionale della sopravvenuta perdita dei requisiti in parola.
La Società si impegna ad avvalersi di personale specializzato che potrà accedere agli uffici dell’Agenzia Regionale nel rispetto di tutte le prescrizioni di sicurezza e di accesso, fermo restando che sarà cura ed onere della Società verificare preventivamente le relative procedure.
La Società si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in materia di igiene e sicurezza, nonché la disciplina previdenziale ed infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri e spese. In particolare, la Società si impegna a rispettare, nell’esecuzione delle obbligazioni derivanti dal Contratto, le disposizioni di cui al D. Lgs. n. 81/2008 s.m. La Società, si impegna a assumere ogni responsabilità conseguente alla violazione di diritti di brevetto, di marchio, di autore e in genere di privativa altrui, manlevando e tenendo indenne l’Agenzia Regionale da tutti gli oneri conseguenti, incluse le spese eventualmente sostenute per la difesa in giudizio, qualora venga promossa nei confronti della stessa azione giudiziaria da parte di terzi.
La Società metterà a disposizione dell’Agenzia Regionale, una casella di posta elettronica e un numero di telefono attivo nella fascia oraria compresa tra le 8.30 e le 17.30 in tutti i giorni lavorativi dell’anno esclusi sabati, domeniche, festivi ed eventuali chiusure aziendali, dedicati a fornire informazioni circa le modalità di ordine e di consegna, lo stato degli ordini in corso e delle consegne.
Art. 8 – Messa a disposizione di un serbatoio in comodato d’uso gratuito
La Società mette a disposizione dell’Agenzia Regionale, per tutta la durata del presente contratto, in comodato d’uso gratuito, un serbatoio tipo ORREST, di capacità mille litri, identificato con matricola 12MC1050480 e numero fabbrica 704217MC12 ,' già installato presso l’Ufficio Idraulico sito a San Xxxxxxxx in Persiceto (BO) in via Samoggia n.1.
La Società (comodante)s’impegna ad assicurare la manutenzione ordinaria e straordinaria del predetto serbatoio o di altro serbatoio qualora lo stesso venga sostituito.
La Società s‘impegna, altresì, a sollevare l’Agenzia Regionale (comodatario) da qualsiasi danno cagionato a persone e/o a cose dal predetto serbatoio o dal suo contenuto, nonché dal mancato rispetto della normativa di settore.
L’Agenzia Regionale s’impegna a mettere a disposizione, per la restituzione, il serbatoio “de quo” e i relativi accessori, nella stessa condizione di fatto in cui si trovano attualmente, fatto salvo lo stato di usura, entro 15 giorni dalla termine del rapporto contrattuale.
La Società si obbliga, per tutta la durata del presente contratto, ad essere in regola:
- con il certificato antincendio dei serbatoi GPL, rilasciato dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Bologna, come prescritto dalla normativa di settore (D.P.R. 151 DEL 01.08.2011 S.M.);
- con la polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi con un massimale unico non inferiore a dieci milioni di Euro.
Art. 9 - Penali
L'Agenzia Regionale si riserva la facoltà di applicare una penale pari 1‰. (uno per mille) dell'importo netto contrattuale, per ogni giorno di ritardo, qualora la Società non consegni la fornitura entro il termine indicato dall'art. 3, salvo che il ritardo non sia determinato da caso fortuito o forza maggiore (o non sia stato autorizzato dall'Agenzia medesima).
L'Agenzia Regionale si riserva, altresì, la facoltà di applicare una penale pari 1‰. (uno per mille) dell'importo netto contrattuale qualora la Società esegua le prestazioni in modo anche solo parzialmente difforme a quanto indicato nel presente contratto; in tal caso la penale sarà calcolata sino a quando la prestazione non venga eseguita in modo conforme.
L'importo complessivo delle penali irrogate, ai sensi dei commi precedenti, non può superare il 10% (dieci per cento) dell'importo netto contrattuale; superata tale percentuale l'Agenzia Regionale si riserva la facoltà di risolvere il contratto in danno della Società inadempiente.
Nel caso che l'Agenzia Regionale ritenga che sussista un inadempimento contrattuale lo contesterà, per iscritto (tramite PEC), alla Società che dovrà comunicare le proprie deduzioni entro il termine perentorio di cinque giorni dalla ricezione della contestazione.
Qualora l'Agenzia Regionale ritenga che le deduzioni della Società non siano accoglibili ovvero la Società non abbia dato risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, l'Agenzia Regionale potrà applicare alla Società le penali come sopra indicate a decorrere dall’inizio dell’inadempimento
L'applicazione delle penali, di cui al presente articolo, non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dall'Agenzia Regionale a causa dei ritardi/inadempimenti contrattuali.
Art. 10 - Corrispettivo e modalità di pagamento
L’Agenzia Regionale provvede al pagamento a seguito di presentazione di regolari fatture.
Ogni singola fattura, in formato elettronico, deve:
- essere intestata all’Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile con sede a Bologna in viale Silvani n. 6 (C.F. 91278030373);
- riportare l'indicazione del CIG 73810879AC;
- riportare la “S” (SPLIT), in quanto all'Agenzia Regionale applica l’istituto dello “split payment”;
- riportare l’indicazione della ritenuta dello 0,50% ai sensi dell’art. 30, comma 5, D.lgs 50/2016 s.m.;
- essere trasmessa all'UFE EYMGY4.
Le indicazioni, di cui al comma precedente, devono essere rispettate pena la non accettazione della fattura.
Sono a carico della Società le spese del bonifico bancario relative ai singoli pagamenti.
La Società, per poter emettere fattura, deve preventivamente ricevere, dall'Agenzia Regionale, un certificato di verifica di conformità/certificato di pagamento; l'Agenzia Regionale trasmette il predetto certificato entro 30 giorni lavorativi a decorrere dal rifornimento di GPL di cui si chiede il pagamento.
Il pagamento del corrispettivo verrà effettuato con versamento sul conto dedicato di cui al successivo art. 16, entro il termine di trenta (30) giorni lavorativi dal ricevimento di regolare fattura.
Art. 11 ritenuta 0,50%
La Società dovrà operare sull’importo netto progressivo delle prestazioni, la ritenuta dello 0,50% come prescritto dall’ art. 30, comma 5, D.Lgs. n. 50/2016, a garanzia dell’osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori
La società, di conseguenza, in fase di emissione di ogni fattura (ad eccezione dell’ultima fattura a saldo), dovrà decurtare, dal corrispettivo di propria spettanza, lo 0,50% e sull’importo così ottenuto calcolare IVA dovuta per legge.
L’importo trattenuto sarà svincolato, in sede di liquidazione finale, previo verifica della conformità della prestazione nel suo complesso ed acquisizione di DURC
Art. 12 - Osservanza delle disposizioni in materia di anticorruzione
La Società si impegna a rispettare tutte le leggi in materia di anticorruzione; in particolare le prescrizioni contenute nel D.Lgs. n. 190/2012, nel D.P.R. n. 62/2013 e nel Piano triennale di prevenzione della corruzione della Regione Xxxxxx-Romagna (D.G.R. n. 67/2014, n. 56/2015 e 66/2016).
La Società, inoltre, dichiara di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti dell’Agenzia Regionale che abbiano esercitato, per conto di quest’ultima, nei confronti della Società medesima, poteri autoritativi o negoziali nel triennio successivo alla cessazione del rapporto di lavoro con l’Agenzia Regionale. La mancata osservanza di detta prescrizione comporterà la risoluzione di diritto del presente contratto con applicazione delle conseguenze di legge, salvo in ogni caso il risarcimento dei danni.
In tutti gli altri casi, l’Agenzia Regionale valuterà il mancato rispetto delle norme in materia di anticorruzione da parte della Società, riservandosi la facoltà di risolvere il contratto, fatto salvo in ogni caso il risarcimento del danno.
Art. 13 - Comportamento richiesto a collaboratori e/o dipendenti della società
La Società si obbliga, nell’esecuzione del contratto, a rispettare, e a far rispettare dai propri dipendenti o collaboratori, quando operano presso le strutture della Agenzia regionale, il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici approvato con D.P.R. n. 62/2013 e il Codice di comportamento della Regione Xxxxxx-Romagna approvato con D.G.R. n. 421/2014, di cui dichiara di avere ricevuto copia.
La violazione dei predetti gli obblighi di comportamento, dà diritto all’Agenzia regionale di risolvere il contratto, qualora, in ragione della gravità o della
reiterazione, la stessa sia ritenuta grave, previo espletamento di una procedura che garantisca il contraddittorio.
Art. 14 - Rispetto del patto di integrità
La Società dichiara di aver sottoscritto il “Patto di integrità in materia di contratti pubblici regionali” trasmesso contestualmente al presente contratto .
La Società s’impegna al rispetto degli obblighi derivanti dal suddetto “Patto d’integrità”, da considerarsi parte integrate del presente contratto; l’Agenzia si riserva la facoltà di risolvere il contratto nel caso di mancata osservanza dei detti obblighi.
Art. 15 - Obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari
La Società s’impegna ad adempiere agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010 s.m. avente ad oggetto “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia”.
Art. 16 - Conto corrente dedicato - Clausola risolutiva espressa
La Società s’impegna, pena la risoluzione di diritto del presente contratto, ad effettuare tutte le transazioni, relative alla fornitura in oggetto, avvalendosi esclusivamente di Banche o della società Poste S.p.a, attraverso apposito conto bancario/postale dedicato (anche non esclusivo), ai sensi dell’art. 3, comma 1, L. 136/2010 s.m. e dell’art. 1456 X.X.,
Xxx. 00 - Xxxxxxxx del contratto
È vietata la cessione, anche parziale, del contratto da parte della Società, fatti salvi casi di cessione di azienda e atti di trasformazione, fusione e scissione di imprese. Art. 18 - Cessione dei crediti
La Società può cedere i crediti derivanti dal presente contratto, ai sensi dell’art. 106, comma 13, D.lgs 50/2016, a condizione che il cessionario sia un Istituto
bancario o un intermediario finanziario, iscritto nell’apposito Albo presso la Banca d’Italia, e che il contratto di cessione, in originale, o copia autenticata, sia notificato tempestivamente all’Agenzia Regionale (ossia prima che l’Agenzia Regionale abbia attivato l’iter di liquidazione della fattura di cui si chiede la cessione del relativo credito) e che sia da questa accettato con nota scritta.
Art. 19 Sospensione delle prestazioni e recesso
Per la disciplina della sospensione del contratto si applica l’art. 107 del d.lgs. 50/2016 s.m.., in quanto compatibili, ai contratti di servizi e forniture.
Per la disciplina del recesso del contratto si applica l’art. 109 del d.lgs. 50/2016 e s.m.
Art. 20 Risoluzione del contratto
L'Agenzia Regionale si riserva la facoltà di risolvere il contratto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 del c.c., a rischio della Società, con riserva di risarcimento danni, nei seguenti casi:
a) frode, a qualsiasi titolo, da parte della società nell’esecuzione delle prestazioni affidate;
b) ingiustificata sospensione della fornitura;
c) mancato grave rispetto degli obblighi di legge in materia di tutela della privacy;
d) in caso di cessione dell’Azienda, di cessazione dell’attività o in caso di concordato preventivo, di fallimento, di stati di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell’affidatario;
e) perdita dei requisiti soggettivi richiesti alla Società per l’esecuzione di prestazioni connesse allo svolgimento del servizio;
f) ogni altra grave inadempienza ai termini dell’articolo 1453 del Codice Civile
I casi elencati saranno contestati dall'Agenzia Regionale alla Società per iscritto previamente o contestualmente alla dichiarazione di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa di cui al presente articolo.
Nel caso di risoluzione, l'Agenzia Regionale si riserva ogni diritto al risarcimento dei danni subiti ed in particolare si riserva di esigere dalla Società il rimborso di eventuali spese incontrate in più rispetto a quelle che avrebbe sostenuto in presenza di un regolare adempimento del contratto; in tal caso alla Società può essere corrisposto il compenso pattuito in ragione della parte di prestazione regolarmente eseguita.
Si applica altresì in tema di risoluzione del contratto quanto disposto dall'art. 108 Dlgs 50/2016 s.m.
Art. 21 Controversie e Foro competente
Le controversie eventualmente insorte in relazione al contratto, comprese quelle inerenti l’interpretazione, l’esecuzione e la risoluzione dello stesso sono risolte in via amministrativa o conciliativa. In particolare le parti s’impegnano ad esperire il tentativo di conciliazione, davanti alla C.C.I.A. di Bologna, in base al regolamento adottato dalla stessa, prima di adire l’Autorità Giudiziaria Ordinaria. Per qualsiasi controversia è esclusivamente competente il Foro di Bologna.
Art. 22 Tutela della riservatezza e trattamento dei dati
La Società ha l’obbligo:
- di mantenere riservati i dati e tutte le informazioni di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza;
- di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione del contratto, e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale.
La Società è responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, degli obblighi di segretezza sopra indicati.
In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, l’Agenzia Regionale avrà la facoltà di dichiarare risolto per grave inadempimento il contratto, fermo restando che la Società sarà tenuta a risarcire tutti i danni che me dovessero derivare.
La Società si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal d.lgs. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e s.m.i.. e si impegna, altresì, ad imporre l’obbligo di riservatezza a tutte le persone che, direttamente e/o indirettamente, per ragioni del loro ufficio verranno a conoscenza di informazioni riservate
Art. 23. indicazione RUP/DEC e delegato del DEC
La dott.ssa Xxxxxx Xxxxxxx è RUP (Responsabile Unico del Procedimento) e DEC (Direttore Esecuzione Contratto); il sig. Xxxxxxxx Xxxxxxxx è il delegato dell’Agenzia Regionale.
Art. 24 PEC destinataria e PEC mittente
Tutte le comunicazioni trasmesse tramite Posta Elettronica Certificata avranno come PEC destinataria l’indirizzo PEC che risulta dalla visura camerale della Società (ossia: xxxxxxxxxxxxxx@xxx.xx) e come PEC mittente i seguenti indirizzi (in alternativa) xxxx.xxx@xxxxxxxxx.xxxxxxx.xxxxxx-xxxxxxx.xx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxx.xxxxxxx.xxxxxx-xxxxxxx.xx)
Art. -25 Spese di bollo e di registro
Tutte le imposte, tasse e spese relative e conseguenti al relativo contratto sono a carico della Società; il contratto è registrato solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5, comma 2, D.P.R. 131/1986, a cura e spese della parte che ne ha interesse.
Art. 26 Rinvio e prevalenza contratto
Per tutto quanto non specificato nel presente contratto si rinvia, per quanto compatibili, alle norme contenute nel Codice Civile e alle disposizioni vigenti in materia
In caso di discordanza tra il contenuto del presente contratto e ulteriori accodi/moduli/materiali/ecc, prevarrà il presente contratto.
Xxxxx, approvato e sottoscritto.
Per l’Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la protezione Civile
La Responsabile del Servizio Affari Giuridici, Volontariato e Contratti (dott.ssa Xxxxxx Xxxxxxx)
Per la società Costruzioni Fontana S.r.l.
Il legale Rappresentante (xxxx. Xxxx Xxxxx Xxxxxxx)
Sottoscritto con firma digitale ex D.lgs 82/2005 s.m.
Allegato visto di regolarità contabile - SPESE
REGIONE XXXXXX-ROMAGNA
Atti amministrativi PROTEZIONE CIVILE
Xxxxxx Xxxxxxxxxx, Responsabile del SERVIZIO BILANCIO, PIANIFICAZIONE FINANZIARIA E RISORSE PER LO SVILUPPO esprime, ai sensi della deliberazione della Giunta Regionale n. 2416/2008 e s.m.i., visto di regolarità contabile nella procedura di spesa in relazione all'atto con numero di proposta DPC/2018/451
IN FEDE
Xxxxxx Xxxxxxxxxx