VERBALE DI DELIBERAZIONE
deliberazione n. 2
VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
OGGETTO:
Art. 2, c. 2, lett n) del ROF: autorizzazione alla sottoscrizione della seconda convenzione attuativa alla convenzione quadro stipulata tra Università degli Studi di Trento e Fondazione Xxxxxx Xxxx per l’istituzione di un Centro denominato “Centro Agricoltura Alimenti Ambiente” (C3A).
Il giorno 26 gennaio 2017 ad ore 14:40, nella sala delle sedute in seguito a regolamentare convocazione, si è riunito
I L C O N S I G L I O DI A M M I N I S T R A Z I O N E
sotto la presidenza del presidente: Presenti:
PRESIDENTE XXXXXX XXXXX’
VICEPRESIDENTE XXXXXXXX XXXXXXXX CONSIGLIERE XXXXX XXXXXX CONSIGLIERE XXXXXXXXX XXXXXX CONSIGLIERE XXXXXXX XXXXXXXX CONSIGLIERE XXXXXXXX XXXXXXXX CONSIGLIERE XXXXXX XXXXX CONSIGLIERE XXXXXXX XXXXXXXXX
CONSIGLIERE XXXXXXXXX XXXX assente CONSIGLIERE XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX assente CONSIGLIERE XXXX XXXXXX
CONSIGLIERE XXXX XXXXXXX
REVISORE XXXXX XXXXXX XXXXXXXX
XXXXXXXX XXXXXXX DI XXXXX
XXXXXXXX XXXXX XXXXXX
Funge da segretario verbalizzante il xxxx. Xxxxxx Xxxxxxxx.
Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.
PREMESSE:
- visto che l’art. 3 (Finalità e attività), commi 1 e 3, dello Statuto della Fondazione Xxxxxx Xxxx (d’ora innanzi FEM) permettono alla stessa di promuovere, realizzare e sviluppare attività di istruzione e formazione, di ricerca e di sperimentazione scientifica, finalizzate al miglioramento delle capacità produttive e allo sviluppo del sistema agro-alimentare, ambientale e forestale, con particolare riferimento alle loro interconnessioni e in armonia con la tutela e la valorizzazione del territorio trentino; nonché di svolgere e promuovere anche le attività di formazione a carattere universitario e post-universitario;
- visto che il sopraccitato articolo, al comma 5, consente alla FEM di stipulare accordi, convenzioni o contratti con enti, istituti pubblici e privati per svolgere la propria attività;
- preso atto che Università degli Studi di Trento (d’ora innanzi UNITN) e FEM, nell’ambito dei compiti e delle funzioni attribuite dai rispettivi statuti e regolamenti, hanno stipulato in data 22 dicembre 2015 una convenzione quadro finalizzata all’istituzione di un Centro (di cui all’art. 26, comma 1, lett. c) dello Statuto di Ateneo) denominato ‘Centro Agricoltura, Alimentazione, Ambiente’ (d’ora innanzi C3A) al fine di dare vita ad un’area di lavoro comune in cui sviluppare le seguenti attività:
a) incremento della produzione scientifica nei settori dell’agro-alimentare, e nei connessi settori dell’ambiente e delle foreste;
b) partecipazione congiunta a progetti di ricerca, di sviluppo e di alta formazione, in sede nazionale, comunitaria ed internazionale, favorendo le opportune collaborazioni e sinergie anche con altri enti ed agenzie operanti nei settori comuni e/o nel medesimo territorio;
c) attivazione congiunta di corsi di studio e/o corsi di dottorato nelle aree di comune interesse;
d) sviluppo di proposte e modalità, anche innovative, per valorizzare i risultati tecnico- scientifici delle ricerche svolte congiuntamente, sia in termini brevettuali e di trasferimento tecnologico alle aziende produttive sia di divulgazione alla comunità scientifica e agli operatori del settore;
e) condivisione, nelle aree di comune interesse, di risorse umane, finanziarie, e tecnologiche e di spazi fisici;
- considerato che con detta convenzione quadro, al fine di realizzare le attività di cui sopra, FEM si è impegnata:
a) ad ospitare presso la propria struttura sita in San Xxxxxxx all’Adige il C3A e le relative attività in modo da consentirne l’integrazione con quelle già in essere presso FEM;
b) a sostenere i costi per la ricerca e il funzionamento del C3A ed in particolare, per la durata della Convenzione quadro, a finanziare integralmente posizioni per personale docente e ricercatore presso UNITN nei settori di comune interesse (quantificazione e settori da definire all’interno dei piani biennali ai sensi dell’ art. 4 della Convenzione quadro);
UNITN si è impegnata:
a) ad attivare, in collaborazione con FEM, il C3A il cui funzionamento verrà disciplinato da apposito Regolamento;
b) a sostenere i costi per la didattica e la gestione degli studenti;
c) ad acquisire il parere positivo della FEM prima di deliberare in merito a:
I. la nomina del Direttore del C3A;
II. il regolamento del Centro;
III. le procedure attuative del Centro e del suo funzionamento;
IV. le afferenze e le quote di impegno dei docenti e ricercatori UNITN nelle attività del C3A;
V. le affiliazioni dei ricercatori FEM impiegati nelle attività del C3A;
- preso atto che il 6 ottobre 2016 è stata sottoscritta tra UNITN e FEM la prima convenzione attuativa della convenzione quadro, per procedere alla tempestiva costituzione del C3A, con particolare riguardo all’organico docenti ed in particolare le posizioni per personale docente e ricercatore finanziate dalla FEM in modo da consentire ad UNITRENTO l’attivazione delle procedure selettive in tempo utile per garantirne la sua piena operatività a partire dall’anno accademico 2017/2018;
- si rende ora necessario autorizzare la stipulazione di una seconda convenzione attuativa – denominata convenzione operativa – per disciplinare alcuni aspetti di funzionamento del C3A che ha assunto la denominazione ufficiale di Centro Agricoltura, Alimenti, Ambiente (C3A), in lingua inglese Center Agricolture Food Enviroment (CAFE), e permettere di avviare l’attività per l’anno accademico 2017/18;
- il testo è stato proposto da FEM e condiviso con UNITN; è composto di un articolato (16 articoli) e da cinque allegati. In parziale deroga a quanto previsto dagli articoli 5, comma 5, e 6, comma 1, della convenzione quadro, che rinviano al regolamento del C3A per la disciplina, relativa alla costituzione e al funzionamento delle Unità Miste di Ricerca e relativa alla titolarità, gestione e valorizzazione dei risultati conseguiti nell’ambito delle attività del C3A, si è previsto di disciplinare tali aspetti convenzionalmente. La convenzione ha una durata di anni sei a partire dalla formale attivazione del C3A da parte di UNITN;
- l’allegato 1 riguarda le risorse umane a disposizione del C3A, come individuate dai pubblici concorsi espletati da UNITN nella seconda metà del 2016; l’allegato 2 individua gli spazi logistici (uffici, aule, laboratori), principalmente presso il cd Palazzo della ricerca e della conoscenza, nel campus di San Xxxxxxx, che FEM rende disponibile per consentire l’attività didattica, a fronte di un rimborso delle spese di gestione di detti spazi da parte di UNITN; l’allegato 3 che descrive le modalità di gestione di rifiuti nei laboratori; l’allegato 4 che disciplina il regime delle affiliazioni di sei docenti del C3A alla FEM, per consentire loro di proseguire anche nell’attività di ricerca già avviate e proporne di nuove; l’allegato 5 che disciplina la titolarità, protezione e valorizzazione della proprietà intellettuale che sarà prodotta dal C3A;
- visto il combinato disposto tra l’art. 8 c. 1 lett. l) dello Statuto, e l’art. 2, c. 2 lett. n) del Regolamento di organizzazione e funzionamento (ROF) della FEM, che stabiliscono la competenza del Consiglio di amministrazione a deliberare l’autorizzazione alla stipulazione di accordi e convenzioni quadro di interesse generale per la FEM.
Tutto ciò premesso:
- visti gli atti sopraccitati;
all’unanimità dei voti legalmente espressi
d e l i b e r a
1) di approvare la seconda convenzione attuativa – denominata convenzione operativa - della Convenzione quadro tra UNITN e FEM per l’istituzione del C3A come illustrato nelle premesse e come allegata alla presente deliberazione formandone parte integrante e sostanziale;
2) di autorizzare il Direttore generale della FEM, in base alla procura, alla sottoscrizione
dell’atto di cui al punto 1) apportandovi tutte le modifiche ed integrazioni di natura formale, tecnica e giuridica che si rendessero necessarie ed opportune;
3) di dichiarare la convenzione di cui al punto 1) riservata in toto fino all’approvazione da parte della controparte ed alla sua sottoscrizione, fatto salvo comunque il diritto di accesso ai sensi dell’art. 32 bis della Legge provinciale n. 23/1992;
4) di dare atto che i costi/ricavi derivanti dalla stipula della presente convenzione sono previsti nel bilancio di previsione annuale 2017 e pluriennale 2017-2019, integrato con variazione di data odierna.
=== o O o ===
Adunanza chiusa ad ore 19:05. Verbale letto, approvato e sottoscritto.
GF/x.xx Xxxxxxxx Xxxxx AB/x.xx Xxxxxxxxxx Xxxxxxx MT/x.xx Xxxxxxx Xxxxxxx FC/x.xx Xxxxx Xxxxxxxx AP/x.xx Xxxxxx Xxxxxxx
IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE
- xxxx. Xxxxxx Xxxxxxxx - x.xx Xxxxxxxx
IL PRESIDENTE
- xxxx. Xxxxxx Xxxxx - x.xx Segrè
Allegato parte integrante e sostanziale
alla deliberazione del Consiglio di amministrazione
n. 2 di data 26 gennaio 2017 composto complessivamente da n. 26 facciate.
IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE
- xxxx. Xxxxxx Xxxxxxxx - x.xx Xxxxxxxx
IL PRESIDENTE
- xxxx. Xxxxxx Xxxxx - x.xx Segrè
Imposta di bollo assolta in modo virtuale giusta autorizzazione della FEM n. 32433/00 del 28/06/2000 della Direzione delle Entrate di
SCHEMA DI CONVENZIONE OPERATIVA
Trento per l’importo complessivo di Euro
,00 *
La presente Convenzione operativa sul funzionamento del Centro Agricoltura Alimenti Ambiente (di seguito per brevità definita anche soltanto “Convenzione”) è stipulata,
TRA
A. Fondazione Xxxxxx Xxxx, con sede legale in xxx X. Xxxx, 0 - 00000 X. Xxxxxxx xxx'Xxxxx (XX), P.IVA 02038410227, in persona del suo Direttore Generale nonché legale rappresentante, xxxx. Xxxxxx Xxxxxxxx, autorizzato alla stipula del presente atto giusta deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. del 26 gennaio 2017 (di seguito, per brevità, indicato come “FEM”),
da una parte,
E
B. Università degli Studi di Trento, con sede legale in xxx Xxxxxxxx, 00 - 00000 Xxxxxx, C.F./P.IVA 00340520220 in persona del Direttore Generale, xxxx. Xxxx Xxxxxxxxx (di seguito, per brevità, indicato come “UNITN”),
dall’altra,
di seguito denominati individualmente come la “Parte” e congiuntamente come le “Parti”.
PREMESSO CHE
a) FEM e UNITN, nell’ambito dei compiti e delle funzioni attribuite dai rispettivi statuti e regolamenti, hanno stipulato in data 22 dicembre 2015 una convenzione quadro finalizzata alla istituzione di un Centro di cui all’art. 26, comma 1, lett. c) dello Statuto di Ateneo, nel quale sviluppare attività di interesse comune nell’ambito della ricerca e della didattica descritte nella Convenzione quadro medesima. In base a tale Convenzione quadro, a fronte dell’impegno da parte di UNITN a procedere con l’attivazione del Centro, FEM si è impegnata a finanziare integralmente posizioni per personale docente e ricercatore da assegnare al Centro medesimo;
b) Il Centro istituito con la convenzione quadro di cui al punto precedente è stato denominato di comune accordo tra le Parti: in italiano, “Centro Agricoltura Alimenti Ambiente” – acronimo “C3A”; in inglese, “Center Agriculture Food Environment” – acronimo “CAFE”;
c) In attuazione della convenzione quadro di cui ai punti precedenti, le Parti hanno stipulato in data 6 ottobre 2016 una convenzione finalizzata a definire i primi aspetti concernenti le modalità di collaborazione reciproca in relazione, fra l’altro, al finanziamento dell’organico docenti del Centro Agricoltura Alimenti Ambiente, alla sua sede, alla attivazione delle relative procedure selettive, alla gestione del personale docente, alla attivazione delle unità miste di ricerca e al regime di titolarità dei risultati di ricerca conseguiti nell’ambito delle attività di ricerca di tale Centro;
d) FEM e UNITN intendono ora concordare più in dettaglio le condizioni, i termini e le modalità che disciplineranno le attività del Centro Agricoltura Alimenti Ambiente (di seguito, per brevità, indicato come “C3A”) con particolare riferimento ai seguenti aspetti: individuazione degli spazi da destinare alle attività del C3A; ulteriori risorse umane a disposizione del C3A e trattamento
economico aggiuntivo dei docenti; regime di affiliazione dei docenti del C3A a FEM; regole attuative in tema di titolarità dei risultati della ricerca, gestione e valorizzazione;
e) Dando seguito agli intendimenti di cui alla lettera precedente, le Parti intendono derogare a quanto previsto dagli articoli 5, comma 5, e 6, comma 1, della convenzione di cui alla lettera c) delle premesse, che rinviano al regolamento del C3A per la disciplina, rispettivamente, relativa alla costituzione e al funzionamento delle Unità Miste di Ricerca e relativa alla titolarità, gestione e valorizzazione dei risultati conseguiti nell’ambito delle attività del C3A, disciplinando nella presente Convenzione tali aspetti.
Tutto ciò premesso, si conviene e si stipula quanto segue Art. 1 – Oggetto
1. FEM e UNITN, nell’ambito delle finalità previste dai rispettivi ordinamenti e statuti, si impegnano reciprocamente a consolidare i rapporti di collaborazione istituzionale e scientifica, già avviati con l’attivazione del C3A a seguito delle convenzioni citate in premessa, secondo le modalità di cui alla presente Convenzione.
2. In particolare, le Parti dichiarano e riconoscono i propri reciproci impegni in relazione alle attività da realizzare per l’inizio e lo svolgimento delle attività di didattica e ricerca del C3A – come previsti dagli articoli seguenti e dagli allegati di cui alla presente Convenzione – con particolare riferimento a: spazi per la didattica e la ricerca del C3A; conferimento di risorse umane a disposizione del C3A e trattamento economico aggiuntivo dei docenti C3A; regime di reciproca affiliazione del personale docente e di ricerca, anche in formazione; regole attuative in tema di titolarità dei risultati della ricerca, gestione e valorizzazione.
Art. 2 – Impegni di FEM
1. FEM si impegna ad adempiere agli obblighi in materia di finanziamento dei costi del personale afferente al C3A, come stabiliti in dettaglio nell’ “Allegato 1 – Risorse umane a disposizione del C3A e fondi a disposizione per il trattamento economico aggiuntivo dei docenti in relazione alla realizzazione di programmi di ricerca”, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.
2. FEM si impegna a consentire al personale docente, di ricerca e in formazione del C3A l’accesso ai propri spazi e servizi di uso comune alle condizioni stabilite dal Regolamento della Fondazione Xxxxxx Xxxx sulle affiliazioni, che – sia pure non allegato alla presente Convenzione – ne costituisce parte integrante e sostanziale.
3. FEM, per la durata della convenzione quadro di cui alla lett. a ) delle premesse, concede a UNITN la disponibilità di porzioni di immobili insistenti nel proprio campus, consistenti in prima applicazione in uffici da destinare ai docenti del C3A, con annessa fruizione dei servizi di approvvigionamento idrico, energia elettrica e gas afferenti ai medesimi, il tutto come meglio specificato nell’ “Allegato 2 – Spazi del C3A”, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente Convenzione, ai fini della conduzione delle attività didattiche e di ricerca del C3A.
4. FEM si impegna, altresì, a consentire al personale scientifico operante presso il C3A e preventivamente comunicato al Dirigente del Centro Ricerca e Innovazione di FEM dal Direttore del C3A, l’accesso temporaneo a strutture, facilities e strumentazione di FEM compatibilmente con le loro capacità tecniche
di utilizzo e con il loro impiego in attività di ricerca, il tutto secondo le modalità operative che verranno stabilite dal progetto programmatico del C3A, come elaborato di comune accordo tra le Parti nonché nel pieno rispetto delle condizioni e delle modalità stabilite dai regolamenti e dalle procedure interne di FEM. FEM garantisce, sin d’ora, che tale strumentazione scientifica è pienamente conforme alle norme vigenti in materia di sicurezza e igiene sui luoghi di lavoro e che sarà sua esclusiva responsabilità provvedere alla loro manutenzione ordinaria e straordinaria, salvo quanto previsto dall’articolo 3, comma 3.
Art. 3 – Impegni di UNITN
1. UNITN si impegna a fare uso dei locali, delle strutture, delle facilities e delle strumentazioni messi a disposizione da FEM, di cui all’articolo precedente, esclusivamente per le finalità istituzionali di didattica e ricerca scientifica del C3A, con espresso divieto di svolgimento di attività di tipo prevalentemente commerciale, e nel rispetto della normativa vigente.
2. UNITN assume i seguenti ulteriori obblighi riguardanti i locali di cui trattasi:
a) allocarvi i laboratori o studi/uffici del C3A;
b) osservare tutte le prescrizioni di leggi in tema di tutela ambientale;
c) conoscere, osservare e far rispettare i regolamenti e le procedure di FEM nonché le disposizioni in materia di sicurezza, mantenendo comunque comportamenti sempre improntati agli usi di civile educazione e convivenza.
3. Qualora nei suddetti locali si rendessero necessarie migliorie, addizioni e manutenzioni utili alla conservazione degli stessi o allo svolgimento delle attività scientifiche, FEM e UNITN ne valuteranno concordemente l’opportunità. Tali migliorie, addizioni e manutenzioni resteranno acquisite gratuitamente a FEM senza che UNITN possa asportarle o pretendere compensi al termine dell’efficacia del presente atto. UNITN è obbligata al rimborso delle spese derivanti dagli interventi realizzati da FEM in base al presente comma, ove tali interventi riguardino locali, strutture, facilities e strumentazioni dedicati, anche solo in via parziale, alla didattica.
4. UNITN è altresì obbligata al rimborso delle spese, come quantificate negli Allegati 1 e 2, che sarà effettuato dietro presentazione da parte di FEM, entro il 28 febbraio di ciascun anno, di apposita nota di debito relativa all’anno precedente.
Art. 4 – Ulteriori impegni delle Parti in merito agli spazi del C3A.
1. Le Parti convengono di rinviare la definizione delle ulteriori porzioni di immobili da destinare anche solo in parte alla didattica del C3A (consistenti in aule, laboratori e spazi comuni), da individuarsi fra i locali rappresentati nelle planimetrie riportate nell’Allegato 2, nel progetto programmatico del C3A, che sarà elaborato di comune accordo tra le Parti medesime.
2. Sin d’ora, FEM si impegna nei confronti di UNITN a concedere la disponibilità delle porzioni di immobili di cui al precedente comma, con annessa fruizione dei servizi di approvvigionamento idrico, energia elettrica e gas afferenti, per la durata della convenzione quadro di cui alla lett. a ) delle premesse.
3. Sin d’ora, UNITN si impegna nei confronti di FEM al rimborso delle spese che saranno concordate tra le Parti in relazione alla concessione da parte di FEM della disponibilità delle porzioni di immobili di cui al precedente comma; spese che saranno quantificate nel rispetto del coefficiente di costo per le strutture
in vigore presso FEM e che saranno corrisposte a questìultima con le modalità di cui all’art. 3, comma 4, della presente Convenzione.
4. In relazione alle porzioni di immobili di cui al presente articolo, UNITN si impegna al rispetto di quanto previsto dall’art. 3 della presente Convenzione.
Art. 5 – Attività conto terzi, progetti comuni e Unità Miste di Ricerca
1. Le Parti convengono di rinviare la dettagliata definizione dei reciproci ruoli ed impegni in merito alle attività del C3A nel relativo progetto programmatico, disponendo sin d’ora – quale regola di default e fatti salvi eventuali e diversi accordi stipulati per iscritto – che FEM svolgerà il ruolo di capofila nei contratti e nelle convenzioni per attività conto terzi relative al C3A, mentre UNITN svolgerà il ruolo di capofila nei progetti di ricerca nazionali, europei ed internazionali, relativi al C3A, da presentare tramite le Unità Miste di Ricerca – UMR di cui al seguente comma.
2. Le Parti convengono di rinviare la definizione della disciplina generale relativa alla costituzione e al funzionamento delle Unità Miste di Ricerca – UMR nel progetto programmatico del C3A.
3. Sin d’ora, tuttavia, le Parti stabiliscono che i progetti di ricerca svolti nell’ambito delle attività del C3A dovranno mirare il più possibile alla comune soddisfazione e al reciproco beneficio delle Parti, sia in termini di acquisizione dei fondi esterni che in termini di effetti sui processi di valutazione della ricerca delle Parti medesime.
Art. 6 – Sicurezza, responsabilità e assicurazioni
1. Le Parti si impegnano a promuovere e realizzare azioni di coordinamento atte ad assicurare la piena attuazione di quanto disposto dalla vigente normativa in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, mediante la collaborazione tra i rispettivi RSPP, anche mediante la costituzione di una commissione congiunta sulla sicurezza.
2. L’ente ospitante è responsabile, ai fini della sicurezza, dei locali e degli impianti di fornitura; UNITN si impegna, sulla base delle attività svolte presso la sede di FEM dal proprio personale o equiparato afferente al C3A, agli adempimenti previsti dalla vigente normativa, ed in particolare dal D.Lgs. 81/2008 e successive modifiche, in relazione ai processi e alle attrezzature di proprietà o direttamente gestiti; la valutazione dei rischi relativa ai locali in cui è installata strumentazione di UNITN verrà effettuata dalle due Parti ciascuna per quanto di propria competenza. Tale valutazione costituirà la base delle azioni comuni e di coordinamento da concordare fra le Parti.
A tal fine le Parti si impegnano ad avvalersi dei rispettivi RSPP che congiuntamente, nell’ambito della commissione di cui al comma 1, dovranno stabilire:
a) protocolli di sicurezza di accesso ai luoghi a rischio specifico (senza pretesa di esaustività, training formativi, formazione-informazione-addestramento);
b) protocolli di sicurezza per l’uso di sostanze, attrezzature e strumentazioni nonché sui processi lavorativi;
c) di riconoscere, negli spazi comuni, i servizi emergenziali (antincendio e primo soccorso) resi, già ora, da FEM in via esclusiva;
d) l’organigramma delle responsabilità nei singoli laboratori (luoghi, attrezzature, sostanze e processi lavorativi) tenendo conto delle indicazioni fornite dai dirigenti dei rispettivi enti.
3. In applicazione delle norme vigenti in materia di igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro, ed in particolare del D.Lgs. 81/2008 e successive modifiche, i lavoratori di UNITN afferenti al C3A ed equiparati, devono attenersi alle norme e regolamenti di UNITN nonché ai regolamenti e alle procedure di FEM in vigore presso i propri locali.
4. Le Parti si impegnano a fornire ai propri dipendenti e/o equiparati, nel rispetto della normativa sull'igiene e la sicurezza sui luoghi di lavoro, i dispositivi di protezione individuale (DPI) idonei ed adeguati alle attività lavorative, l’informazione e la formazione conformemente alle norme applicabili in materia di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori.
5. UNITN provvede direttamente ad assolvere ai propri obblighi relativi alla sorveglianza sanitaria del proprio personale o ad esso equiparato. A tal fine può anche avvalersi del medico competente e degli eventuali altri professionisti utilizzati da FEM, senza oneri e responsabilità per quest’ultima.
6. UNITN garantisce, negli spazi di FEM utilizzati per le attività del C3A, la sicurezza antincendio delle proprie attrezzature e della strumentazione scientifica; si attiene altresì alle disposizioni in materia antincendio ed evacuazione messe a punto da FEM. I dipendenti di UNITN e equiparati, afferenti al C3A, sono coinvolti e coordinati, al pari dei dipendenti di FEM, per quel che riguarda le procedure e l’organizzazione previste dal vigente Piano di Gestione delle Emergenze ed Antincendio di FEM.
7. Per quanto riguarda la gestione dei residui derivanti dall’utilizzo di materiali, sostanze o preparati in genere la presente convenzione rimanda all’ “Allegato 3 – Disciplina in materia ambientale”, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.
8. Ciascuna Parte si impegna a manlevare e tenere indenne l’altra Parte da ogni azione, pretesa o istanza promossa da terzi per ottenere il risarcimento di danni provocati da propri dipendenti e collaboratori ed equiparati, o da persone comunque ad essa legate, indipendentemente dal luogo in cui sia avvenuto il fatto produttivo di danno, fatte salve eventuali corresponsabilità.
9. FEM garantisce che il proprio personale, dipendente e/o parasubordinato e/o in formazione, nonché i propri studenti, che eventualmente svolgano le attività di comune interesse in collaborazione con il C3A, saranno soggetti a copertura assicurativa a esclusivo onere e carico di FEM in relazione a infortuni, morte, malattia professionale, danno biologico e responsabilità civile verso terzi.
10. UNITN garantisce che il proprio personale, dipendente e/o in formazione, i propri studenti, che afferiscano al C3A e svolgano le attività di comune interesse presso i locali di FEM saranno soggetti a copertura assicurativa a esclusivo onere e carico di UNITN in relazione a infortuni, morte, malattia professionale, danno biologico e responsabilità civile verso terzi.
11. Ciascuna delle Parti, inoltre, dichiara e garantisce che svolgerà la propria attività in conformità con tutte le normative vigenti, nessuna esclusa e/o eccettuata, e si impegna sin d’ora a tenere indenne e manlevata l’altra Parte per ogni danno o pregiudizio quest’ultima abbia a subire in connessione e/o in dipendenza con eventuali violazioni, poste in essere dall’altra e/o dai suoi dipendenti e/o collaboratori, di qualsivoglia legge e/o normativa vigente.
12. Le Parti si impegnano, ciascuna per quanto di propria competenza, ad integrare le coperture assicurative di cui al precedente comma con quelle ulteriori che si rendessero eventualmente necessarie in relazione alle particolari esigenze poste dalle specifiche attività che verranno di volta in volta
realizzate, previa verifica di sostenibilità finanziaria.
Art. 7 – Regime delle affiliazioni
L’ “Allegato 4 – Regime delle affiliazioni”, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente Convenzione, definisce l’accordo tra le Parti relativamente alle affiliazioni reciproche di proprio personale, dipendente e/o in formazione, volta a consentire e disciplinare, fra l’altro, lo svolgimento delle attività di comune interesse nell’ambito del C3A.
Art. 8 – Proprietà intellettuale
1. L’ “Allegato 5 – Titolarità, protezione e valorizzazione della proprietà intellettuale”, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente Convenzione, definisce l’accordo tra le Parti in merito alla titolarità, gestione e valorizzazione di tutti i risultati conseguiti nell’ambito delle attività di ricerca del C3A da personale C3A o equiparato ovvero da gruppi congiunti formati da dipendenti e/o assegnisti e/o dottorandi afferenti al C3A e da dipendenti e/o collaboratori di FEM, nonché dei diritti di proprietà industriale ed intellettuale ad essi relativi. Tale Allegato dà concreta attuazione ai principi stabiliti dall’art. 6 della convenzione attuativa di cui alla lett. c) delle premesse.
2. Le Parti si danno reciprocamente atto e convengono che – affinché un risultato delle attività di ricerca del C3A possa intendersi conseguito congiuntamente da entrambe le Parti ai sensi dell’art. 6, comma 1, lett. b) della convenzione attuativa di cui alla lett. c) delle premesse e, di conseguenza, possa essere assoggettato al regime di cui all’Allegato richiamato dal presente articolo, in piena conformità con quanto previsto dall’art. 65, comma 5, del d.lgs. 30/2015 “Codice della proprietà industriale, a norma dell’articolo 15 della legge 12 dicembre 2002, n. 273” nonché con quanto previsto dall’art. 5 (“Ricerca finanziata da terzi”) del Regolamento Brevetti dell’Università degli Studi di Trento – è altresì sufficiente che tale risultato sia stato conseguito con risorse e mezzi destinati a tal uopo da FEM, con ciò intendendosi anche soltanto il contributo finanziario erogato da FEM ai fini della attivazione di rapporti di lavoro di personale e collaboratori del C3A.
3. Le Parti si danno reciprocamente atto e convengono che dal regime di cui all’Allegato sopra richiamato sono esclusi i risultati dei progetti di ricerca e dei contratti di ricerca elencati al punto A.6 dell’Allegato 4, i quali restano di titolarità esclusiva di FEM, non potendo UNITN vantare alcun diritto e/o pretesa di qualsivoglia genere sugli stessi.
4. Le Parti si danno reciprocamente atto e convengono che ricadono nell’ipotesi dell’art. 6, comma 1, lett. c) della convenzione attuativa di cui alla lett. c) delle premesse – e restano, pertanto, nella titolarità esclusiva della Parte che li ha conseguiti – tutti i risultati generati da ciascuna Parte al di fuori ed indipendentemente dalle attività del C3A.
Art. 9 – Durata
1. La durata della presente Convenzione è concordata tra le Parti in 6 (sei) anni a partire dalla data di formale attivazione del C3A. La Convenzione cesserà di produrre effetti alla scadenza, salve le previsioni di cui agli articoli _, _, , nonché quelle di cui all’Allegato 1 le cui disposizioni hanno validità triennale e quelle di cui all’Allegato 5, le cui disposizioni hanno validità tra le Parti fino alla scadenza dell’ultimo titolo di privativa industriale concernente eventuali invenzioni di titolarità congiunta.
2. La Convenzione potrà essere rinnovata su iniziativa di una o entrambe le Parti, motivata in funzione
degli sviluppi del C3A, mediante contratto scritto e sottoscritto dai legali rappresentanti delle Parti. Il nuovo accordo potrà altresì prevedere eventuali revisioni e/o modifiche delle condizioni previste dalla presente Convenzione.
Art. 10 – Risoluzione anticipata e recesso
1. Le Parti avranno facoltà di risolvere la presente Convenzione, in caso di inadempimento alle obbligazioni assunte con il medesimo e salvo il risarcimento del danno, qualora tale inadempimento possa considerarsi essenziale avuto riguardo agli interessi delle Parti. L’inadempimento dovrà essere contestato per iscritto dalla Parte adempiente a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, con la quale si intima l’altra Parte a cessare l’inadempimento totale o parziale e a rimuoverne gli effetti entro il termine di 30 (trenta) giorni lavorativi, con l’avvertimento che, decorso inutilmente il detto termine, la Convenzione si intenderà immediatamente risolta.
2. La presente Convenzione potrà altresì essere risolta di diritto ai sensi dell’art. 1456 c.c. qualora una Parte non abbia adempiuto ad una o più delle obbligazioni assunte ai sensi degli articoli (“ ”), _ (“ ”), _ (“ ”), _ (“ ”), 12 (“Uso dei segni distintivi”). La Parte adempiente potrà avvalersi della presente clausola risolutiva espressa, dandone comunicazione alla Parte inadempiente con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, che avrà effetto decorsi 15 (quindici) giorni dal suo ricevimento.
Ciascuna delle Parti potrà comunque recedere dalla presente Convenzione, con preavviso scritto di 90 (novanta) giorni da inviare all’altra Parte con lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
Art. 11 – Osservanza del MOG, dei codici etici e di comportamento
1. UNITN è consapevole che FEM ha implementato un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex d.lgs. n. 231/2001 ed è pertanto tenuta al rispetto dei principi generali e specifici in esso contenuti.
2. UNITN è altresì consapevole che FEM ha adottato un codice dei valori e dei comportamenti e ne è pertanto tenuta al rispetto e a non porre in essere alcun comportamento che induca in qualsiasi modo FEM o i suoi amministratori, dirigenti, e dipendenti o collaboratori, a violare i principi in esso contenuti.
3. FEM è consapevole che UNITN ha adottato un codice etico ed un codice di comportamento e ne è pertanto tenuta al rispetto e a non porre in essere alcun comportamento che induca in qualsiasi modo UNITN o i suoi amministratori, dirigenti, e dipendenti o collaboratori, a violare i principi ivi contenuti.
4. Il MOG e il codice dei valori e dei comportamenti di FEM sono pubblicati sul proprio sito internet (xxxx://xxx.xxxxx.xx/Xxxxxxxxxxxxxxx-Xxxxxxxxxxx/Xxxxxxxxxxxx-xxxxxxxx/Xxxx-xxxxxxxx).
5. Il codice etico ed il codice di comportamento di UNITN sono pubblicati sul proprio sito internent (xxxx://xxx.xxxxx.xx/xxxxx-xxxxxxxxxxx/0000/xxxxxx-xxxxx-x-xxxxxx-xx-xxxxxxxxxxxxx).
6. L’inosservanza degli impegni di cui ai commi precedenti da parte di una delle Parti costituisce grave inadempimento contrattuale e legittima l’altra Parte a risolvere la presente Convenzione con effetto immediato, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 c.c., salvo il diritto al risarcimento dei danni derivanti dall’inadempimento.
7. UNITN è altresì consapevole che tale Convenzione potrà essere oggetto di pubblicazione sulla pagina web “Amministrazione trasparente” di FEM, ad eccezione dei contenuti su cui le Parti convengono espressamente e per iscritto di mantenere la riservatezza, fatto salvo in ogni caso quanto previsto dall’art. 32 bis della Legge provinciale n. 23/1992, in materia di diritto di accesso.
Art. 12 – Uso dei segni distintivi
1. Ad eccezione di quanto previsto dal comma seguente, a ciascuna delle Parti è fatto espresso divieto di utilizzare i marchi, denominazioni, loghi e altri segni distintivi dell’altra Parte senza la sua preventiva autorizzazione rilasciata per iscritto.
2. La doppia affiliazione per tutte le attività relative al C3A è invece obbligatoria in ambiti scientifici nonché in documentazioni tecniche, divulgazioni scientifiche e articoli stampa, nel rispetto di un protocollo operativo che le Parti si impegnano sin d’ora ad elaborare di comune accordo, anche con riferimento a tutti gli aspetti connessi alla valutazione della ricerca ed alla rendicontazione dell’attività scientifica.
3. Le Parti si impegnano ad individuare, di comune accordo, il logo distintivo del C3A che comprenda al suo interno elementi distintivi di entrambe, da utilizzare per tutte le attività di promozione e divulgazione del C3A. Le Parti si impegnano altresì a cooperare – coinvolgendo i rispettivi uffici comunicazione – in tutte le attività di comunicazione relative al C3A.
Art. 13 – Trattamento dei dati personali
1. Le Parti dichiarano di essersi reciprocamente informate e di acconsentire espressamente che i dati personali forniti, anche verbalmente, per l’attività contrattuale o comunque raccolti in conseguenza e nel corso dell’esecuzione della presente Convenzione vengano trattati esclusivamente per le finalità dello stesso, nel rispetto della normativa vigente di cui al D.Lgs. 30/06/2003 n. 196 (“Codice in materia di protezione dei dati personali”), consapevoli che il mancato conferimento può comportare la mancata o la parziale esecuzione della presente Convenzione.
2. Le Parti dichiarano di essere informate sui diritti sanciti dall’art. 7 del Codice sopra menzionato.
Art. 14 - Foro esclusivo competente
Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra le Parti in relazione all’interpretazione, all’esecuzione e/o alla validità della presente Convenzione, la legge applicabile è quella italiana e il Foro esclusivo competente è quello di Trento, con ciò intendendosi derogata ogni altra competenza anche concorrente.
Art. 15 - Comunicazioni
Le Parti stabiliscono che le comunicazioni reciproche relative all’esecuzione della presente Convenzione dovranno essere effettuate mediante raccomandata ovvero posta elettronica certificata (PEC) diretta alle persone sotto indicate e presso i relativi domicili:
- Se diretta a FEM: xxxx. Xxxxxx Xxxxxxxx Fondazione Xxxxxx Xxxx Xxx X Xxxx 0
00000 Xxx Xxxxxxx all’Adige (TN)
PEC: xxxxxxxxx.xxxxxxxx@xxx.xxxxx.xx.
- Se diretta a UNITN:
Xxxx. Xxxx Xxxxxxxxx
Università degli Studi di Trento Xxx Xxxxxxxx 00, 00000 Xxxxxx E-mail: @xxxxx.xx PEC: xxxxxx@xxx.xxxxx.xx
Art. 16 - Disposizioni generali
1. La presente Convenzione può essere modificata solo per iscritto, previa sottoscrizione dei rappresentanti delle Parti.
2. Le Parti espressamente dichiarano che la presente Convenzione costituisce contratto discusso, negoziato e valutato in ogni sua singola clausola e liberamente e consapevolmente sottoscritto a seguito di esauriente trattativa.
3. La presente Convenzione ed i diritti da essa derivanti non potranno essere ceduti a terzi, in mancanza di preventivo consenso dell’altra Parte.
4. Lo scioglimento della Convenzione, a qualunque causa dovuta, non comporterà il venire meno degli obblighi e responsabilità che per espressa previsione contrattuale o per loro stessa natura debbano essere considerati come aventi efficacia ultrattiva, né potrà avere come effetto quello di liberare la Parte, che vi sia tenuta, dall’adempimento di obbligazioni a quella data maturate e non ancora eseguite.
5. Le premesse e gli Allegati costituiscono parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.
Art. 17 - Registrazione e spese
La presente Convenzione sarà perfezionata mediante sottoscrizione digitale e invio a mezzo posta elettronica certificata. La presente Convenzione sarà registrata in caso d’uso e tassa fissa ai sensi delle disposizioni applicabili del D.P.R. n. 131 del 26/04/1986 a carico della Parte interessata. Le spese di bollo sono a carico di FEM, che vi assolverà in modo virtuale.
IL DIRETTORE GENERALE DELLA FONDAZIONE XXXXXX XXXX
- Xxxx. Xxxxxx Xxxxxxxx -
IL DIRETTORE GENERALE DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRENTO
- Xxxx. Xxxx Xxxxxxxxx -
Allegato 1
Risorse umane a disposizione del C3A e fondi a disposizione per il trattamento economico aggiuntivo dei docenti in relazione alla realizzazione di programmi di ricerca
A. Messa a disposizione di personale FEM.
1. In attuazione dell’art. 4, comma 2, della convenzione attuativa di cui alla lett. c) delle premesse, non disponendo UNITN del personale necessario per coprire le necessità di segreteria del C3A, FEM si impegna ad effettuare una ricognizione interna al fine di eventualmente individuare all’interno del proprio personale una risorsa da distaccare presso UNITN per la durata della presente Convenzione.
2. Dal suo canto, UNITN si impegna a rimborsare a FEM il costo corrispondente alla Categoria C1 del vigente CCNL Comparto Università (costo annuo stimato di euro 32.400) relativo alla risorsa eventualmente distaccata di cui al punto precedente.
3. Le Parti si impegnano altresì a valutare la possibilità che un dipendente della Provincia Autonoma di Trento messo a disposizione di FEM cessi di essere messo a disposizione di FEM e venga comandato dalla Provincia presso UNITN.
B. Trattamento economico dei docenti C3A.
In relazione al finanziamento del trattamento economico dei docenti C3A, ai sensi dell’art. 2 della convenzione attuativa di cui alla lett. c) delle premesse, FEM si impegna a corrispondere a UNITN l’importo di euro 477.585,00 per ciascun anno, nel primo triennio, oltre le maggiorazioni economiche previste da disposizioni normative.
C. Trattamento economico aggiuntivo dei docenti C3A.
In relazione alla realizzazione di particolari programmi di ricerca e il raggiungimento di particolari obiettivi la FEM si impegna a proporre a UNITN, ai sensi dell’art. 4, comma 6, della convenzione attuativa di cui alla lett. c) delle premesse, compensi aggiuntivi da attribuire al personale docente nel limite del fondo disponibile, stabilito per il primo triennio in euro 74.000,00 annui.
STIMA COSTO CARRIERA PROFESSORE ASSOCIATO (PA) L. 240/2010 | STIMA COSTO CARRIERA PROFESSORE ORDINARIO (PO) L. 240/2010 | |||||||||
ANNO | PROF. ASSOCIATO LEGGE 240/10 (tempo pieno) | TOTALE LORDO ANNUALE | ONERI A CARICO ENTE | TOTALE COSTO COMPLESSIVO | ANNO | PROF. ORDINARIO LEGGE 240/10 (tempo pieno) | TOTALE LORDO ANNUALE | ONERI A CARICO ENTE | TOTALE COSTO COMPLESSIVO | |
1 | classe 0 | 50.831,42 | 18.886,29 | 69.717,71 | 1 | classe 0 | 72.430,64 | 26.926,19 | 99.356,83 | |
2 | classe 0 | 50.831,42 | 18.886,29 | 69.717,71 | 2 | classe 0 | 72.430,64 | 26.926,19 | 99.356,83 | |
3 | classe 0 | 50.831,42 | 18.886,29 | 69.717,71 | 3 | classe 0 | 72.430,64 | 26.926,19 | 99.356,83 | |
4 | classe 1 | 54.034,47 | 20.063,30 | 74.097,77 | 4 | classe 1 | 79.734,71 | 29.679,67 | 109.414,38 | |
5 | classe 1 | 54.034,47 | 20.063,30 | 74.097,77 | 5 | classe 1 | 79.734,71 | 29.679,67 | 109.414,38 | |
6 | classe 1 | 54.034,47 | 20.063,30 | 74.097,77 | 6 | classe 1 | 79.734,71 | 29.679,67 | 109.414,38 | |
7 | classe 2 | 58.598,54 | 21.814,99 | 80.413,53 | 7 | classe 2 | 84.702,46 | 31.486,65 | 116.189,11 | |
8 | classe 2 | 58.598,54 | 21.814,99 | 80.413,53 | 8 | classe 2 | 84.702,46 | 31.486,65 | 116.189,11 | |
9 | classe 2 | 58.598,54 | 21.814,99 | 80.413,53 | 9 | classe 2 | 84.702,46 | 31.486,65 | 116.189,11 | |
10 | classe 3 | 62.722,55 | 23.293,16 | 86.015,71 | 10 | classe 3 | 91.836,37 | 34.224,65 | 126.061,02 | |
11 | classe 3 | 62.722,55 | 23.293,16 | 86.015,71 | 11 | classe 3 | 91.836,37 | 34.224,65 | 126.061,02 | |
12 | classe 3 | 62.722,55 | 23.293,16 | 86.015,71 | 12 | classe 3 | 91.836,37 | 34.224,65 | 126.061,02 | |
13 | classe 4 | 67.788,67 | 25.237,54 | 93.026,21 | 13 | classe 4 | 95.403,32 | 35.593,64 | 130.996,96 | |
14 | classe 4 | 67.788,67 | 25.237,54 | 93.026,21 | 14 | classe 4 | 95.403,32 | 35.593,64 | 130.996,96 | |
15 | classe 4 | 67.788,67 | 25.237,54 | 93.026,21 | 15 | classe 4 | 95.403,32 | 35.593,64 | 130.996,96 | |
16 | classe 5 | 70.321,72 | 26.209,72 | 96.531,44 | 16 | classe 5 | 102.537,22 | 38.331,63 | 140.868,85 | |
17 | classe 5 | 70.321,72 | 26.209,72 | 96.531,44 | 17 | classe 5 | 102.537,22 | 38.331,63 | 140.868,85 | |
18 | classe 5 | 70.321,72 | 26.209,72 | 96.531,44 | 18 | classe 5 | 102.537,22 | 38.331,63 | 140.868,85 | |
19 | classe 6 | 75.387,81 | 28.154,09 | 103.541,90 | 19 | classe 6 | 106.104,16 | 39.700,62 | 145.804,78 | |
20 | classe 6 | 75.387,81 | 28.154,09 | 103.541,90 | 20 | classe 6 | 106.104,16 | 39.700,62 | 145.804,78 | |
21 | classe 6 | 75.387,81 | 28.154,09 | 103.541,90 | 21 | classe 6 | 106.104,16 | 39.700,62 | 145.804,78 | |
22 | classe 7 | 77.920,87 | 29.126,28 | 107.047,15 | 22 | classe 7 | 113.238,06 | 42.438,61 | 155.676,67 | |
23 | classe 7 | 77.920,87 | 29.126,28 | 107.047,15 | 23 | classe 7 | 113.238,06 | 42.438,61 | 155.676,67 | |
24 | classe 7 | 77.920,87 | 29.126,28 | 107.047,15 | 24 | classe 7 | 113.238,06 | 42.438,61 | 155.676,67 | |
Docenti C3A | ||||||||||
n. 4 associati n. 2 ordinari | 278.870,86 | |||||||||
198.713,67 | ||||||||||
totale 477.584,52 | ||||||||||
costo tabellare annuale docenti | 477.585 | |||||||||
compensi aggiuntivi per le partecipazioni a programmi e obiettivi specifici | 74.000 |
IL DIRETTORE GENERALE DELLA FONDAZIONE XXXXXX XXXX
- Xxxx. Xxxxxx Xxxxxxxx -
IL DIRETTORE GENERALE DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRENTO
- Xxxx. Xxxx Xxxxxxxxx -
Allegato 2 Spazi del C3A
Riferimento spazio | Spazi a disposizione | mq | % utilizzo | mq netti |
Ufficio 6123 | Direttore Centro3A + Coordinatore Corso di Laurea V&E | 28,98 | 50% | 14,49 |
Ufficio 6125 | Segreteria Centro3A e corso di laurea | 23,01 | 100% | 23,01 |
Ufficio 6126 | Disponibilità docente | 17,22 | 50% | 8,61 |
Ufficio 6127 | Disponibilità docente | 17,28 | 50% | 8,64 |
Ufficio 6128 | Disponibilità docente | 16,97 | 50% | 8,49 |
Ufficio 6129 | Disponibilità docente | 15,76 | 50% | 7,88 |
Palazzina Difesa 3115 | Disponibilità docente | 14,93 | 50% | 7,47 |
Palazzina Difesa 3117 | Disponibilità docente | 14,93 | 50% | 7,47 |
TOTALE | 149,08 | 86,05 | ||
€/mq (calcolato su costo storico) | 166,00 | |||
TOTALE COMPLESSIVO STIMATO ANNUALE A CARICO UNITN DAL 2017 | 14.283 |
Planimetrie:
IL DIRETTORE GENERALE DELLA FONDAZIONE XXXXXX XXXX
- Xxxx. Xxxxxx Xxxxxxxx -
IL DIRETTORE GENERALE DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRENTO
- Xxxx. Xxxx Xxxxxxxxx -
Allegato 3
Disciplina in materia ambientale
X. Xxxxx reflue dei laboratori.
1. Le attività di ricerca, condotte nei locali concessi ad UNITN per lo svolgimento delle attività del C3A, prevedono l’uso delle infrastrutture appartenenti a FEM. Le acque di scarico derivanti dalle attività di laboratorio (scarichi dei lavandini) vengono convogliate nella rete idrica asservita ai laboratori dello stabile stesso. FEM si fa carico della corretta gestione degli scarichi idrici e ne rende edotta UNITN.
2. Il personale UNITN o equiparato, afferente al C3A, si impegna, dal canto suo, a seguire le procedure interne di FEM di immissione negli scarichi idrici e di gestione degli stessi nel rispetto della normativa vigente.
3. Qualora si rendessero necessarie misure di gestione più restrittive, FEM comunicherà tali procedure ad UNITN, che si impegnerà al rispetto più rigoroso delle medesime.
B. Emissioni in atmosfera.
1. UNITN, per quanto di propria competenza, si impegna ad osservare tutte le prescrizioni normative in merito alle emissioni atmosferiche derivanti dalle proprie strumentazioni scientifiche.
UNITN si impegna a seguire le procedure interne di FEM per la gestione e l’uso dei dispositivi di aspirazione – cappe chimiche, aspirazioni localizzate ed armadi aspirati – nel rispetto della normativa vigente.
2. Quanto di pertinenza agli impianti tecnici (ad esempio, senza pretesa di esaustività, riscaldamento, condizionamento, energia elettrica) asserviti ai locali sarà gestito da FEM nel pieno e completo rispetto delle normative in essere.
C. Gestione rifiuti.
1. FEM e UNITN operano congiuntamente per perseguire gli obiettivi comuni della ricerca utilizzando sinergicamente le reciproche risorse e valorizzando lo scambio di conoscenze e professionalità. Ne consegue che il personale di entrambe le Parti utilizza indistintamente locali ed attrezzature di reciproca competenza e risulta di difficile discernimento il rifiuto speciale prodotto singolarmente da ciascuna delle Parti in quanto le tipologie di rifiuti prodotti da attività di FEM ed UNITN, tramite il C3A, sono del tutto analoghe.
2. Obiettivo comune e prioritario di FEM e UNITN è la corretta gestione dei rifiuti speciali prodotti dalle attività di ricerca congiunta. Per garantire ciò, FEM si fa carico, della loro gestione, assumendo la qualità di “Produttore dei Rifiuti” e, quindi, assumendo in toto la titolarità dei rifiuti prodotti nei propri spazi e negli spazi di lavoro congiunto assegnati al C3A. UNITN ed il suo personale afferente al C3A o equiparato si impegnano ad effettuare la qualificazione e la quantificazione dei rifiuti secondo la legislazione vigente; si impegnano inoltre a utilizzare la classificazione interna dei rifiuti stabilita da FEM, seguendo le procedure circa l’utilizzo di imballaggi idonei ed etichettatura degli stessi, circa il conferimento al deposito temporaneo e le comunicazioni con l’Addetto locale ed il Referente per la gestione rifiuti.
UNITN e il suo personale afferente al C3A o equiparato si impegnano a fornire a FEM tutte le indicazioni eventualmente richieste circa il processo produttivo che ha dato origine al rifiuto: a titolo esemplificativo ma non esaustivo, le schede di sicurezza dei prodotti e le concentrazioni di questi.
3. UNITN ed il suo personale afferente al C3A o equiparato si impegnano a partecipare alle attività di formazione, sensibilizzazione e aggiornamento periodico promosse da FEM riguardo le modalità di gestione interna dei rifiuti.
4. Resta onere di UNITN e del suo personale afferente al C3A o equiparato rispettare la normativa applicabile e le procedure di gestione rifiuti speciali, attualmente in essere ed eventualmente adottate nel corso della collaborazione tra FEM e UNITN, all’interno delle aree e dei laboratori destinati da FEM alle attività del C3A e collaborare attivamente nel raggiungimento dell’obiettivo comune di corretta gestione.
5. UNITN si impegna a trasmettere a FEM copia dei documenti di trasporto e delle fatture di acquisto dei prodotti in uso nei laboratori comuni.
6.FEM darà evidenza dell’avvenuto smaltimento dei rifiuti trasmettendo copia del Formulario di Identificazione dei Rifiuti e della Scheda SISTRI ad UNITN.
D. Disposizioni generali.
Ciascuna delle Parti dichiara e garantisce che svolgerà le attività previste nel presente Allegato nel rispetto delle sue previsioni e della normativa vigente in materia, nessuna esclusa e/o eccettuata, e si impegna sin d’ora a tenere indenne e manlevata l’altra Parte per ogni danno o pregiudizio, comprese le sanzioni pecuniarie, quest’ultima e/o i suoi dipendenti e/o collaboratori abbiano a subire, anche dopo la scadenza dell’efficacia della Convenzione, in connessione e/o in dipendenza con eventuali violazioni, poste in essere dall’altra e/o dai suoi dipendenti e/o collaboratori, del presente Allegato e/o della normativa vigente.
IL DIRETTORE GENERALE DELLA FONDAZIONE XXXXXX XXXX
- Xxxx. Xxxxxx Xxxxxxxx -
IL DIRETTORE GENERALE DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRENTO
- Xxxx. Xxxx Xxxxxxxxx -
Allegato 4 Regime delle affiliazioni
A. Modalità di reciproca affiliazione.
1. Ciascuna Parte individuerà all’interno del proprio personale i ricercatori e/o tecnologi e/o assegnisti di ricerca e/o dottorandi che possano essere interessati a partecipare all’esecuzione delle attività di cui al progetto programmatico del C3A e che, di conseguenza, possa essere affiliato all’altra Parte.
2. Le Parti si danno atto e convengono che l’individuazione di tali soggetti deve essere compiuta da ciascuna di esse secondo criteri trasparenti, riferiti esclusivamente alle doti intellettuali e pratiche manifestate, al curriculum scientifico e alla capacità di inserirsi con successo nell’organizzazione e nel progetto programmatico del C3A.
3. L’affiliazione sarà predisposta per programmi scientifici specifici e per un periodo determinato comunque non superiore alla durata del progetto programmatico del C3A.
4. L’affiliazione sarà riconosciuta dalla Parte affiliante secondo la procedura prevista dal proprio regolamento di affiliazione.
5. Le Parti si danno reciprocamente atto di aver già individuato, nell’ambito del personale di UNITN afferente al C3A, sei docenti da affiliare a FEM, e precisamente:
Xxxx. Xxxxxx Xxxxxxx | Professore ordinario |
Prof.ssa Xxxxxx Xxxxxx | Professore ordinario |
Xxxx. Xxxxxxx Xxxxxxxxx | Professore associato |
Prof.ssa Xxxxxx Xxxxxx | Professore associato |
Prof. Xxxxxxxxxx Xxxxxx | Professore associato |
Xxxx. Xxxxxx Xxxxxxxx | Professore associato |
FEM procederà tempestivamente ad affiliare i sopra richiamati docenti.
6. Le Parti si danno altresì atto che i docenti citati al punto precedente – oltre ad essere affiliati per consentire il corretto svolgimento delle attività del C3A presso i locali di FEM – dovranno svolgere e/o continuare a svolgere, nell’interesse di FEM e in qualità di responsabili scientifici, i progetti ed i contratti di ricerca di FEM, come di seguito elencati, e precisamente:
Progetto di ricerca/Contratto di ricerca | Responsabile scientifico |
SCOPAZZI CRI (parte APOT) | ANFORA XXXXXXXXXX |
FP7 DROSMELL CE contr.n.627755 | XXXXXX XXXXXXXXXX/CRAVA XXXXX XXXXXXXX |
VITISMART | XXXXXX XXXXX XXXXXX |
CAVIT 2014 | XXXXXXX XXXXXX |
FOODBALL | XXXXXXX XXXXXX |
ENPADASI | XXXXXXX XXXXXX |
AGRIRIVA XXXXXXX | XXXXXXX XXXXXX |
AGRIRIVA GRANDO | XXXXXX XXXXX XXXXXX |
NATURALIA | XXXXXXX XXXXXX |
PRIN ENOLOGIA | XXXXXXX XXXXXX |
H2020-ITN-INTERFUTURE_GA N. 722642 | XXXXXX XXXXXX |
BIPA2016 | XXXXXX XXXXXX |
FP7 EUBON - CE contr. n. 308454 | XXXXXXXX XXXXXX |
CAVIT 2016-2017 | XXXXXX XXXXX XXXXXX |
PROGETTI SOTTOMESSI DA FEM ENTRO IL 31-01-2017 | DOCENTI C3A/FEM |
PROGETTI DI RICERCA ISTITUZIONALI PREVISTI NEI DOCUMENTI PROGRAMMATICI 2017-2019 FINANZIATI DA ACCORDO DI PROGRAMMA FEM-PAT | DOCENTI C3A/FEM |
PROGETTI FEM CONCLUSI ENTRO IL 31 GENNAIO 2017 DI CUI È NECESSARIO PRODURRE LA RENDICONTAZIONE/RELAZIONE FINALE | DOCENTI C3A/FEM |
B. Status, diritti e doveri dell’affiliato.
1. La qualità di affiliato non implica un cambiamento di status o l’insorgere di alcun vincolo contrattuale con la Parte affiliante. Ai fini dell’affiliazione, è onere dei soggetti individuati richiedere alle proprie strutture di appartenenza la relativa autorizzazione.
2. Gli affiliati hanno pieno titolo a partecipare alle attività di ricerca in condizioni di parità con il personale dipendente e collaboratore della Parte affiliante.
3. Gli affiliati avranno accesso all’uso dei servizi tecnico-scientifici, degli strumenti e delle apparecchiature dela Parte affiliante secondo le modalità stabilite dal relativo regolamento di affiliazione, che dovranno essere coerenti con il più efficace svolgimento delle attività del C3A.
4. L’attività degli affiliati è a titolo gratuito e gli stessi hanno diritto esclusivamente al rimborso delle spese di viaggio, vitto e alloggio, qualora la trasferta sia effettuata per finalità connesse allo svolgimento del programma di ricerca per cui è stata attribuita l’affiliazione, nel rispetto del regolamento di affiliazione della Parte affiliante nonché del regolamento missioni dell’ente di provenienza.
5. Gli affiliati conformano la loro condotta, al pari dei dipendenti e collaboratori della Parte affiliante, ai codici di comportamento e alle disposizioni contenute nei regolamenti e nelle procedure della Parte affiliante.
6. Come richiesto dal D.Lgs. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni, la Parte affiliante fornirà agli affiliati tutte le informazioni relative ai rischi sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro nonché sui rischi specifici attinenti alle loro attività e sulle misure di prevenzione e protezione previste.
C. Assicurazioni.
Ciascuna Parte dà atto che il proprio personale dipendente, collaboratore e in formazione, chiamato in qualità di affiliato a svolgere attività presso i locali dell’altra Parte, quale ente affiliante, è in regola con le coperture assicurative previste dalla vigente normativa, per infortuni, morte, malattia professionale, danno biologico e responsabilità civile terzi.
D. Proprietà intellettuale e pubblicazioni.
In tema di proprietà intellettuale e pubblicazioni, le Parti rinviano a quanto stabilito dall’Allegato 5 e dai rispettivi regolamenti di affiliazione.
X. Xxxxxx.
Resta inteso tra le Parti che, per quanto qui non espressamente previsto e/o richiamato, restano ferme le previsioni contenute nella Convenzione e nei rispettivi regolamenti di affiliazione.
IL DIRETTORE GENERALE DELLA FONDAZIONE XXXXXX XXXX
- Xxxx. Xxxxxx Xxxxxxxx -
IL DIRETTORE GENERALE DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRENTO
- Xxxx. Xxxx Xxxxxxxxx -
Allegato 5
Titolarità, protezione e valorizzazione della proprietà intellettuale
A. Definizioni.
1. Per “Contratto di Trasferimento di Tecnologie” si intende qualsiasi accordo di trasferimento di tecnologie concernente l’Invenzione (senza pretesa di esaustività, contratti di licenze d’uso, contratti di cessione, contratti di opzione) stipulato tra le Parti ed un terzo contraente, avente ad oggetto la valorizzazione e lo sfruttamento dell’Invenzione.
2. Per “Inventore” si intende una persona fisica afferente al personale dipendente nonché al personale a contratto di FEM e/o del C3A che ha fornito il suo contributo inventivo nella realizzazione dell’Invenzione.
3. Per “Invenzione” si intende ciascun risultato inventivo che sia stato generato a seguito e/o nell’ambito dell’attività di ricerca del C3A, che abbia un valore patrimoniale e/o sia suscettibile di un diritto di esclusiva, come le invenzioni industriali, il software, i procedimenti o i prodotti microbiologici, i disegni e modelli industriali, il know how, i marchi.
4. Per “Parte Operativa” si intende la Parte che sarà responsabile della gestione operativa delle fasi di Protezione e Valorizzazione dell’Invenzione.
5. Per “Parte Non Operativa” si intende la Parte che delegherà alla Parte Operativa la gestione operativa delle fasi di Protezione e Valorizzazione dell’Invenzione.
6. Per “Protezione dell’Invenzione” o anche soltanto “Protezione” si intende la tutela dell’Invenzione, realizzabile in diversi modi quali, fra gli altri, i brevetti per invenzione, le registrazioni di disegni e modelli, i marchi, nonché le relative domande. Per brevetti si intendono, inoltre, quelli previsti da convenzioni internazionali, dal diritto comunitario, dalla legislazione nazionale o di ogni altro Stato.
7. Per “Quota di Gestione” si intende la percentuale dei ricavi a cui la Parte Operativa avrà ulteriore diritto in ragione della gestione delle attività di Protezione e Valorizzazione dell’Invenzione, nonché al netto delle Spese sostenute dalla Parte Operativa stessa per la Protezione e la Valorizzazione dell’Invenzione.
8. Per “Spese” si intendono tutti i costi vivi e documentabili sostenuti dalla Parte Operativa per la preparazione, il deposito, la prosecuzione, il mantenimento dei titoli di privativa industriale concernenti l’Invenzione, nonché tutti i costi vivi e documentabili legati ad un eventuale affidamento in co-esclusiva della Valorizzazione dell’Invenzione a soggetti professionali esterni.
9. Per “Valorizzazione dell’Invenzione” o anche soltanto “Valorizzazione” si intende qualsiasi attività di sfruttamento dell’Invenzione, realizzabile direttamente ad opera della Parte Operativa, ovvero tramite affidamento di specifico incarico a soggetti professionali esterni individuati dalla Parte Operativa, e consistente nella negoziazione e stipulazione di Contratti di Trasferimento di Tecnologie.
B. Titolarità delle Invenzioni e dei diritti ad esse relativi.
1. Fermo restando il diritto delle Parti di utilizzare in modo gratuito per le proprie attività di ricerca scientifica e di didattica i risultati inventivi frutto delle attività di ricerca del C3A, il presente Allegato ha
ad oggetto la disciplina dei diritti di proprietà intellettuale e industriale sulle Invenzioni, la cui quota di titolarità è convenzionalmente stabilita – in applicazione dei principi di cui all’art. 6 della convenzione attuativa di cui alla lett. c) delle premesse e fatti salvi eventuali e diversi accordi stipulati per iscritto – come segue:
- 90% (novanta per cento) a favore di FEM;
- 10% (dieci per cento) a favore di UNITN.
In particolare, UNITN riconosce come pienamente satisfattiva la quota di titolarità del 10% sulle Invenzioni, stabilita a proprio favore, in ragione degli oneri a proprio carico relativamente alle attività di ricerca del C3A.
2. È fatto salvo in ogni caso il diritto morale di ciascun Inventore ad essere riconosciuto coautore dell’Invenzione.
C. Designazione della Parte Operativa.
1. Le Parti designano di comune accordo, quale Parte Operativa, FEM che possiede la quota maggiore di titolarità sull’Invenzione e che, in ragione del suo ruolo di Parte Operativa, sarà responsabile della gestione operativa delle fasi di Protezione, nonché della Valorizzazione dell’Invenzione. Di conseguenza, UNITN è designata dalle Parti, di comune accordo, quale Parte Non Operativa.
2. La Parte Operativa potrà in ogni momento rimettere il mandato, comunicando la sua decisione per iscritto alla Parte Non Operativa con un preavviso di 30 (trenta) giorni.
3. La Parte Operativa tratterrà una somma pari al 5% (cinque per cento) dei ricavi generati dalla Valorizzazione dell’Invenzione, al netto delle Spese sostenute, quale Quota di Gestione.
D. Interesse alla Protezione e alla Valorizzazione dell’Invenzione.
1. Le Parti si danno reciprocamente atto circa il proprio interesse alla Protezione e alla Valorizzazione dell’Invenzione secondo le modalità previste dal presente Allegato.
2. Nel caso in cui una Parte non abbia più interesse alla Protezione dell’Invenzione, lo comunicherà tempestivamente all’altra Parte. In tal caso, l’altra Parte avrà ogni diritto su tale Invenzione e sarà libera di procedere alla sua Protezione e alla relativa Valorizzazione senza nulla dovere all'altra Parte, fatto salvo il diritto morale degli Inventori ad esserne riconosciuti autori.
E. Disciplina delle modalità di Protezione dell’Invenzione.
1. La Parte Operativa avrà competenza esclusiva sulla predisposizione delle domande di brevetto, o di altra forma di privativa industriale, concernenti l’Invenzione, sul loro deposito e sulla prosecuzione del procedimento di protezione, sulla scelta dello studio legale-mandatario a cui affidare la gestione della procedura di brevettazione nonché sugli Stati e/o le organizzazioni presso i quali depositare le domande di brevetto e/o altra forma di privativa industriale in questione. Tali depositi dovranno indicare la Parte Non Operativa come contitolare. La Parte Non Operativa si impegna a cooperare con la Parte Operativa durante le procedure di protezione di cui sopra, fornendo – anche tramite il proprio personale – il supporto scientifico e la documentazione scientifica necessari.
2. In ragione della competenza esclusiva di cui al punto precedente, la Parte Operativa sosterrà in via esclusiva le Spese che si riferiscono al deposito della domanda di brevetto o di altra forma di privativa industriale, al mantenimento del medesimo, alla sua eventuale estensione internazionale e alle eventuali
spese dirette legate alle procedure di valorizzazione dell’Invenzione in relazione alle rispettive quota di titolarità.
3. Qualora la Parte Operativa decida di rinunciare al sostenimento degli oneri relativi al mantenimento del brevetto o altra forma di privativa industriale e/o all'estensione internazionale, dovrà informare tempestivamente la Parte Non Operativa entro un termine ragionevole, comunque non inferiore a 30 (trenta) giorni precedenti al decorrere dell'atto previsto dalla procedura brevettuale e al relativo impegno di pagamento. In caso di mancata tempestiva comunicazione, la Parte rinunciataria sarà comunque tenuta al sostenimento dell’impegno di pagamento. La Parte ricevente la comunicazione avrà un diritto di opzione sulla acquisizione, a titolo gratuito, della piena titolarità del brevetto o altra forma di privativa industriale concernente l’Invenzione in quei Paesi non di interesse, o non più di interesse, della Parte rinunciataria. Resta inteso che la Parte rinunciataria non potrà vantare alcun diritto patrimoniale sullo sfruttamento delle privative industriali in quei Paesi nei quali abbia rinunciato.
F. Valorizzazione dell’Invenzione e Contratti di Trasferimento di Tecnologie.
1. Fatto salvo quanto previsto dai commi seguenti, ciascuna Parte potrà condurre, anche autonomamente, le attività che verranno ritenute da essa opportune per la promozione dell’Invenzione. In tale caso, ciascuna Parte si impegna a tenere informata con tempestività e con diligenza l’altra Parte sulle azioni di promozione che intraprende e sui risultati da essa raggiunti.
2. Le Parti stabiliscono sin da ora che la Parte Operativa avrà competenza esclusiva riguardo alle attività negoziali concernenti la Valorizzazione dell’Invenzione e alla gestione dei Contratti di Trasferimento di Tecnologie concernenti l’Invenzione, dovendo operare secondo le regole di buon comportamento in uso nel settore di riferimento. Nello svolgimento di tali attività, la Parte Operativa – che potrà, se del caso, avvalersi anche di servizi di intermediazione nella valorizzazione forniti in co-esclusiva da soggetti professionali esterni – comunicherà tempestivamente all’altra Parte i nominativi dei terzi con i quali è in corso una negoziazione, tenendola costantemente aggiornata sugli sviluppi di tali negoziazioni. La Parte Non Operativa si impegna sin da ora a sottoscrivere i Contratti di Trasferimento di Tecnologie concernenti l’Invenzione, alle condizioni concordate dalla Parte Operativa – ovvero, se del caso, dal soggetto professionale esterno incaricato per la Valorizzazione – con il contraente individuato.
3. La Parte Non Operativa non ha facoltà di negoziare autonomamente alcun Contratto di Trasferimento di Tecnologie concernente l’Invenzione. Pertanto, nel caso in cui tale Parte venga contattata da terzi interessati alla stipulazione di un Contratto di Trasferimento di Tecnologie riguardante l’Invenzione, dovrà riferire tempestivamente alla Parte Operativa in proposito.
4. Le Parti stabiliscono sin da ora che tutti i proventi (sia fissi che variabili) derivanti dai Contratti di Trasferimento di Tecnologie concernenti l’Invenzione, al netto delle Spese e della Quota di Gestione, saranno suddivisi tra le Parti medesime in proporzione delle rispettive quote di titolarità.
5. In caso di scioglimento della Convenzione, a qualunque causa dovuta, l’eventuale cessione di diritti sull’Invenzione sarà regolata come segue: nel caso in cui una Parte intenda trasferire la propria quota di titolarità deve darne comunicazione all’altra Parte che godrà di un diritto di prelazione. Nella comunicazione devono essere indicati il corrispettivo proposto (ovvero quello offerto da un eventuale terzo interessato), nonché le altre condizioni alle quali la cessione dovrebbe essere conclusa e l’invito ad
esercitare o meno il diritto di prelazione. L’altra Parte deve esercitare il diritto di prelazione entro il termine di trenta giorni dalla ricezione della comunicazione, offrendo condizioni equivalenti a quelle oggetto di comunicazione.
G. Distribuzione di proventi agli Inventori.
1. Ciascuna Parte si impegna a distribuire gli eventuali utili e premi inventivi spettanti ai propri Inventori in ottemperanza a quanto previsto dai propri regolamenti interni vigenti in materia.
2. Ai fini di cui al punto precedente, ciascuna Parte esonera e tiene indenne l’altra da qualsiasi richiesta, pretesa o azione, diretta o indiretta che, a qualunque titolo, possa derivare dal proprio personale, dipendente o collaboratore, comunque impegnato nelle attività di ricerca del C3A, anche ulteriore rispetto agli Inventori, in relazione ai compensi concernenti eventuali attività inventive ai sensi delle norme vigenti.
H. Riservatezza e pubblicazioni.
1. Le Parti si danno atto che qualunque informazione di carattere tecnico-scientifico comunicata da una delle Parti all’altra e relativa alla Invenzione ha carattere confidenziale; pertanto, si impegnano a non utilizzarle né comunicarle a terzi, né in tutto né in parte, né direttamente né indirettamente, per fini diversi dall'esecuzione di quanto previsto dal presente Allegato.
2. Le Parti si impegnano, altresì, a sottoscrivere appositi accordi di riservatezza nel caso in cui, prima della Protezione dell’Invenzione, sottopongano l’Invenzione stessa a terzi possibili interessati alla stipulazione di un Contratto di Trasferimento di Tecnologie.
3. Tutte le attività di diffusione dei risultati concernenti l’Invenzione (che includono ma non si limitano a pubblicazioni e presentazioni) dovranno avvenire senza compromettere la tutela dei diritti di proprietà intellettuale e industriale, gli obblighi di riservatezza ed i legittimi interessi delle Parti medesime. A tal fine, le Parti si impegnano a subordinare il procedimento di pubblicazione o disseminazione al previo espletamento della procedura di deposito della domanda di privativa industriale e ad evitare qualsiasi condotta divulgativa che possa, più in generale, pregiudicare la Protezione dell’Invenzione e la sua Valorizzazione.
H. Contraffazione.
1. Le Parti si obbligano reciprocamente a darsi comunicazione per iscritto in merito a possibili contraffazioni dell’Invenzione e dei diritti di proprietà intellettuale e industriale ad essa relativi, qualora ne vengano a conoscenza, fornendo ove ne siano in possesso ragionevoli prove della contraffazione.
2. Le Parti si impegnano al massimo dello sforzo a cooperare per reprimere eventuali contraffazioni ad opera di terzi, cercando di evitare il contenzioso giudiziale. Ove ciò non sia possibile, ciascuna Parte potrà agire per la difesa dei diritti di proprietà intellettuale e industriale concernenti l’Invenzione, sia congiuntamente all’altra sia disgiuntamente e in via autonoma previa comunicazione scritta all’altra Parte, la quale entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento dovrà decidere se aderire o meno, attraverso apposita comunicazione scritta alla Parte che intende agire. I costi saranno ripartiti in proporzione alle rispettive quote di titolarità sull’Invenzione; solo nel caso in cui l’altra Parte decida di non essere interessata nella difesa dei diritti sopra richiamati, i costi della stessa saranno a carico della Parte che ha iniziato l'azione. Parimenti eventuali risarcimenti ottenuti saranno della sola Parte che ha iniziato
l'azione.
IL DIRETTORE GENERALE DELLA FONDAZIONE XXXXXX XXXX
- Xxxx. Xxxxxx Xxxxxxxx -
IL DIRETTORE GENERALE DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRENTO
- Xxxx. Xxxx Xxxxxxxxx -