Scheda Sintetica
Informazioni Generali
La parte “Informazioni Generali”, da consegnare obbligatoriamente all’Investitore-Contra- ente prima della sottoscrizione, è volta a illustrare le informazioni generali sull’offerta.
Per i termini utilizzati nella presente Scheda Sintetica, e non altrimenti definiti, si rinvia al Glossario contenuto nel Prospetto d’offerta.
Informazioni generali sul contratto
Impresa di assicurazione | AXA MPS Financial DAC è un’impresa di assicurazione di diritto Irlandese (l’“Impresa di Assicurazione”), appartenente al Gruppo AXA Italia. |
Contratto | Prodotto finanziario-assicurativo di tipo Unit Linked denominato Progetto Valore Welco- me Bonus - European Equity (il “Contratto”). |
Attività finanziarie sottostanti | Il Premio Unico iniziale, viene interamente investito in Quote del Fondo Interno gestito dall’Impresa di Assicurazione, denominato PV03 European Equity (di seguito il “Fondo Interno”) che investe in varie tipologie di strumenti finanziari, dal cui valore dipendono le prestazioni finanziarie e assicurative previste dal Contratto. L'impresa di Assicurazione intende investire il patrimonio del Fondo Interno: – in modo principale in un Fondo Armonizzato denominato ANIMA SOLUTION 2023-I (ISIN IE00BDVLJR28) gestito da Anima Asset Management Limited; – in modo contenuto in un Fondo Armonizzato denominato ANIMA ACTIVE SELECTION, (ISIN IE00BZCDC496) gestito da Anima Asset Management Limited; – in modo residuale in strumenti del mercato monetario. I Fondi Armonizzati intendono investire principalmente in: – in OICR obbligazionari sia governativi che corporate; – in OICR azionari ed obbligazionari; – in strumenti monetari; – in OICR diversificati. l Fondi Armonizzati potranno investire nella tipologia di strumenti finanziari in cui investe il Fondo Interno. Si precisa che la gestione attiva dei Fondi Armonizzati, da parte di Anima Asset Management Limited, risulta coerente con gli obiettivi del Fondo Interno e viene attuata mediante l'allocazione degli investimenti inclusi nei Fondi Armonizzati. In ogni caso la composizione del Fondo Interno potrebbe variare in modo significativo durante la durata dell’investimento. L’Impresa di Assicurazione ha la facoltà di modificare la composizione e l’allocazione del Fondo Interno nel corso della durata contrattuale coerentemente con il raggiungi- mento delle finalità di investimento del Contratto. In base all’andamento dei mercati, nonché per ragioni operative, il Fondo Interno potrebbe, direttamente o indirettamente, essere totalmente investito in strumenti e/o OICR monetari e/o obbligazionari in qual- siasi momento nel corso della durata contrattuale, anche fino a scadenza, non permet- tendo di beneficiare degli andamenti dei mercati obbligazionari e azionari di riferimento. Per le informazioni di dettaglio sul Fondo Interno, si rinvia alla parte “Informazioni Spe- cifiche”, alla sezione B.1 della Parte I del Prospetto d’offerta nonché al Regolamento del Fondo disponibile su richiesta dell’ Investitore-Contraente. |
Proposte d’investimento finanziario | Il Contratto prevede il versamento di un Premio Unico d’importo minimo pari a 2.500,00 euro incrementabile di importo pari o in multiplo di 50,00 euro. Non è prevista la pos- sibilità di effettuare versamenti aggiuntivi successivi. Il Contratto prevede il riconoscimento di un Bonus iniziale pari al 0.5% del premio ver- sato tramite l’assegnazione di quote aggiuntive a totale carico dell’Impresa di Assicura- zione. La proposta d’investimento finanziario di cui al presente Prospetto d’offerta è unica. Per un’illustrazione delle informazioni di dettaglio, si rinvia alle Informazioni Specifiche della presente Scheda Sintetica. |
Finalità | Il Contratto intende realizzare una crescita del Capitale Investito attraverso una gestione flessibile degli investimenti, nel rispetto del profilo di rischio e dell’orizzonte temporale del Fondo Interno, da cui dipendono la prestazione in caso di decesso dell’assicurato ed il rimborso del capitale a scadenza. Purché l’assicurato sia in vita, nel corso della durata del Contratto, il Fondo Interno mira alla corresponsione di cinque Prestazioni Periodiche. La Compagnia non presta alcuna garanzia né assume alcun impegno di risultato nella gestione del Fondo Interno. |
Opzioni contrattuali | Il Contratto non prevede opzioni contrattuali. |
Durata | Il Contratto ha una durata massima pari a 5 anni, 11 mesi e 26 giorni, sino alla data di scadenza (06/09/2023, la “data di scadenza”). Al momento della sottoscrizione del Contratto, l’Assicurato dovrà avere un’età superiore a 18 anni ed inferiore ad 85 anni. |
Le coperture assicurative per rischi demografici
Caso morte | In caso di decesso dell’Assicurato nel corso della durata contrattuale, è previsto il paga- mento ai Beneficiari di un importo pari al Controvalore delle Quote attribuite al Contrat- to, calcolato come prodotto tra il Valore Unitario della Quota rilevato alla Data di Valoriz- zazione della settimana successiva alla data in cui la notifica di decesso dell’Assicurato perviene all’Impresa di Assicurazione e il numero delle Quote attribuite al Contratto alla medesima data, maggiorato di una percentuale pari allo 0,1%. Qualora il capitale così determinato fosse inferiore al Premio pagato, sarà liquidato un ulteriore importo pari alla differenza tra il Premio pagato, al netto della parte di Premio riferita a eventuali Riscatti parziali e l’importo caso morte come sopra determinato. Tale importo non potrà essere in ogni caso superiore al 5% del Premio pagato. Pertanto, anche a fronte della suddetta integrazione, la prestazione caso morte potrà comunque risultare inferiore al Premio pagato. Si rimanda all’Art. 6.2 delle Condizioni di Assicurazione per informazioni di dettaglio. |
Altri eventi assicurati | Il Contratto non prevede altri eventi assicurati. |
Altre opzioni contrattuali | Il Contratto non prevede altre opzioni contrattuali. |
Informazioni aggiuntive
Informazioni sulle modalità di sottoscrizione | La sottoscrizione del Contratto può essere effettuata tramite l’intermediario incaricato della distribuzione mediante l’apposito Modulo di proposta, allegato al Prospetto d’offerta. Il contratto è concluso alle ore 24:00 del Lunedí della settimana successiva alla sotto- scrizione del Modulo di proposta sempreché, entro il suddetto termine, il Premio Unico sia stato pagato e che l’Impresa di assicurazione non abbia comunicato per iscritto all’Investitore-Contraente il rifiuto della proposta ovvero l’Investitore-Contraente non abbia revocato la proposta. Le prestazioni assicurative previste dal Contratto decorrono dalla Data di Conclusione del Contratto. Per ulteriori informazioni sulle modalità di sottoscrizione, si rinvia alla Parte I, Sezione D, del Prospetto d’offerta. |
Switch e versamenti aggiuntivi | Il Contratto non prevede switch e versamenti successivi. |
Rimborso del capitale a scadenza (caso vita) | Alla data di scadenza, sempre che l’Assicurato sia in vita, l’Impresa di Assicurazione cor- risponderà agli aventi diritto un ammontare risultante dal Controvalore delle Quote col- legate al Contratto alla scadenza, calcolato come prodotto tra il Valore Unitario della Quota (rilevato in corrispondenza della data di scadenza) e il numero delle Quote attri- buite al Contratto alla medesima data. Il Fondo Interno mira alla corresponsione di cinque Prestazioni Periodiche a favore del- l’Investitore-Contraente, per un ammontare proporzionale al Controvalore delle Quote assegnate al Contratto in corrispondenza delle Date di Riferimento. Le prestazioni saranno pari all’ammontare risultante dalla moltiplicazione tra il numero di Quote assegnate al Contratto il primo giorno Lavorativo della settimana successiva alla Data di Riferimento e l’1% del Valore Unitario della Quota alla Data di Riferimento. Le prestazioni indicate in tabella verranno liquidate entro trenta giorni dalle Date di Riferimento. |
Date di Riferimento | |
1a Prestazione Periodica | 05/09/2018 |
2a Prestazione Periodica | 04/09/2019 |
3a Prestazione Periodica | 09/09/2020 |
4a Prestazione Periodica | 08/09/2021 |
5a Prestazione Periodica | 07/09/2022 |
La corresponsione delle Prestazioni Periodiche non è collegata alla performance positiva o ai ricavi incassati dal Fondo Interno, pertanto, la corresponsione potrebbe comportare una riduzione del Controvalore delle Quote senza comportare alcuna riduzione del nume- ro di Quote assegnate al Contratto.
Ogni richiesta di riscatto parziale pervenuta all’Impresa di Assicurazione sino alla setti- mana precedente della Data di Riferimento, comporterà l'erogazione di un importo infe- riore delle prestazioni (c.d. Prestazione Periodica), per effetto della riduzione del Contro- valore delle Quote associate al Contratto, a fronte del riscatto parziale richiesto.
L’Impresa di Assicurazione si riserva la facoltà di interrompere l’erogazione delle Presta- zioni Periodiche qualora il Controvalore delle Quote residue non sia ritenuto adeguato a coprire il pagamento delle stesse, e/o di eventuali imposte previste per legge a carico dell’Investitore-Contraente, Assicurato o Beneficiario.
L’Impresa di Assicurazione potrà inoltre, a propria discrezione, corrispondere agli aventi diritto importi aggiuntivi e/o un ammontare maggiore rispetto a quanto indicato in tabella.
In caso di liquidazione anticipata del Fondo Interno da parte dell’Impresa di Assicurazio- ne, il Contratto s’intenderà automaticamente risolto e verrà corrisposto agli Investitori- Contraenti, per ogni Quota attribuita al Contratto, un ammontare pari al Valore Unitario delle Quote alla data di liquidazione anticipata, al netto di eventuali spese amministra- tive qualora previste.
Vi è pertanto la possibilità che, anche in caso di liquidazione anticipata del Fondo Inter- no, l’ammontare corrisposto agli Investitori-Contraenti sia inferiore al Premio pagato.
L’Impresa di Assicurazione non offre alcuna garanzia finanziaria di rimborso del Pre- mio pagato alla data di scadenza o di corresponsione di un rendimento minimo, ivi incluse le Prestazioni Periodiche. Vi è la possibilità che l’Investitore-Contraente ottenga, alla data di scadenza, un ammontare inferiore al Premio pagato, per effetto dei rischi finanziari connessi agli strumenti in cui il Fondo Interno investe diretta- mente o indirettamente incluso il rischio di controparte collegato alla solvibilità degli emittenti gli strumenti finanziari, per effetto degli altri fattori di rischio come meglio specificati nella Sez. A.2) della Parte I del Prospetto d’Offerta e per i costi applicati direttamente o indirettamente.
Inoltre, vi è la possibilità che, in corso di Contratto, l’importo delle Prestazioni Perio- diche subisca una diminuzione o che le stesse Prestazioni Periodiche non vengano corrisposte in relazione al rischio di controparte relativo agli strumenti finanziari in cui il Fondo Interno investe direttamente o indirettamente.
Rimborso del capitale
prima della scadenza (c.d. xxxxxxxx)
A condizione che siano trascorsi almeno 30 giorni dalla Data di Decorrenza (conclusione del Contratto) e fino all’ultimo Giorno Lavorativo della terzultima settimana precedente la data di scadenza, l’Investitore-Contraente può riscuotere, interamente o parzialmente, il Valore di Riscatto. In caso di Riscatto totale, la liquidazione del Valore di Riscatto pone fine al Contratto con effetto dalla data di ricezione della richiesta.
L’importo che sarà corrisposto all’Investitore-Contraente in caso di Riscatto sarà pari al Controvalore delle Quote del Fondo Interno attribuite al Contratto alla data di Riscatto, al netto dei costi di Riscatto.
In caso di Riscatto, ai fini del calcolo del Valore Unitario della Quota, si farà riferimento alla Data di Valorizzazione della settimana successiva alla data in cui la comunicazione di Riscatto dell’Investitore-Contraente perviene all’Impresa di Assicurazione, corredata di tutta la documentazione prevista dall’art. 15 delle Condizioni di Assicurazione, al netto dei costi di Riscatto, salvo il verificarsi di Eventi di Turbativa.
L’investitore-Contraente ha inoltre la facoltà di esercitare parzialmente il diritto di Riscatto, nella misura minima di 500,00 euro, da esercitarsi con le stesse modalità previste per il Riscatto totale. In questo caso, il Contratto rimane in vigore per l’am- montare residuo, a condizione che il Controvalore delle Quote residue del Contratto non sia inferiore a 1.000,00 euro. In caso di Riscatto del Contratto (totale o parziale), l’Impresa di Assicurazione non offre alcuna garanzia finanziaria di rendimento minimo e pertanto l’Investitore-Contra- ente sopporta il rischio di ottenere un ammontare inferiore rispetto al Premio pagato in considerazione delle prestazioni eventualmente già erogate (Prestazioni Periodi- che), dei rischi connessi alla fluttuazione del valore di mercato degli attivi in cui inve- ste, direttamente o indirettamente il Fondo Interno e, in caso di Riscatto nei primi anni, in considerazione dei costi previsti dal Contratto. Per informazioni più dettagliate sulle modalità di esercizio del Riscatto si rinvia alla Sez. B.2) della Parte I del Prospetto d’offerta. | |
Revoca della proposta | L’Investitore-Contraente può revocare la proposta di assicurazione prima della conclu- sione del Contratto, mediante lettera raccomandata inviata all’Impresa di Assicurazione, al seguente indirizzo: AXA MPS Financial DAC 1 Xxxxxx’x Xxxx Xxxxx, Xxxxxx’x Xxxx, Xxxxxx, X00 XX00, Xxxxxxx Le somme eventualmente pagate dall’Investitore-Contraente verranno restituite dall’Im- presa di Assicurazione entro trenta giorni dalla data di ricevimento della comunicazione della Revoca. |
Diritto di recesso | L’Investitore-Contraente può recedere dal Contratto entro trenta giorni dalla Data di Decorrenza del Contratto, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento inviata all’Impresa di Assicurazione, al seguente indirizzo: AXA MPS Financial DAC 1 Xxxxxx’x Xxxx Xxxxx, Xxxxxx’x Xxxx, Xxxxxx, X00 XX00, Xxxxxxx L’Impresa di Assicurazione rimborsa all’Investitore-Contraente entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di Recesso - corredata della relativa documentazione indicata all’art. 15 delle Condizioni di Assicurazione - il Controvalore delle Quote del Fondo Interno attribuite al Contratto alla data di ricevimento della richiesta di recesso, al netto del bonus dello 0,5% del Premio, inizialmente riconosciuto alla polizza. |
Ulteriore informativa disponibile | Tutte le informazioni relative al Contratto sono disponibili a partire dalla data di validità del presente Prospetto d’offerta sul sito internet dell’Impresa di Assicurazione (xxx.xxx-xxxxxxxxxxxx.xx), dove possono essere acquisite su supporto duraturo. Sul medesimo sito è inoltre disponibile il Prospetto d’offerta aggiornato, il rendiconto periodico della gestione del Fondo, nonché il Regolamento del Fondo Interno. L’Impresa di Assicurazione si impegna a comunicare tempestivamente all’Investitore- Contraente le eventuali variazioni delle informazioni contenute nel presente Prospetto d’offerta concernenti le caratteristiche essenziali del prodotto, tra le quali la tipologia di gestione, il regime dei costi ed il profilo di rischio. |
Legge applicabile al contratto | Al Contratto si applica la legge italiana. |
Regime linguistico del contratto | Il Contratto e gli eventuali documenti ad esso allegati sono redatti in lingua italiana. |
Reclami | Eventuali reclami relativi ad un contratto o servizio assicurativo nei confronti dell'Impre- sa di assicurazione, nonché qualsiasi richiesta di informazioni, devono essere prelimi- narmente presentati per iscritto (posta, fax, email) a: AXA MPS Financial DAC - Ufficio Reclami 0 Xxxxxx'x Xxxx Xxxxx, Xxxxxx'x Xxxx Xxxxxx X00 XX00 - Xxxxxxx |
Fax 0000 0000000000
Numero Verde 800-029340
email: xxxxxxx@xxx-xxxxxxxxxxxx.xx
Sarà cura della Compagnia fornire riscontro entro 45 giorni dalla data di ricevimento del reclamo.
Nel caso di mancato o parziale accoglimento del reclamo, nella risposta verrà fornita una chiara spiegazione della posizione assunta dalla Compagnia in relazione al reclamo stesso ovvero della sua mancata risposta.
Qualora il reclamante non abbia ricevuto risposta oppure ritenga la stessa non soddisfa- cente, può rivolgersi all'IVASS Telefono 06.42.133.1 (Via del Xxxxxxxxx, 00 - 00000 Xxxx; fax 00.00.000.000 o 00.00.000.000, xxxxx@xxx.xxxxx.xx) fornendo copia del reclamo già inoltrato all'impresa ed il relativo riscontro anche utilizzando il modello presente nel sito dell'IVASS alla sezione "Per il Consumatore - come presentare un reclamo".
I reclami relativi ad aspetti di trasparenza devono essere inviati alla CONSOB Divisione Tute- la del Consumatore Ufficio Consumer Protection, xxx X.X. Xxxxxxx, 0 - 00000 Xxxx o Xxx Xxxxxxxx 0, 00000 Xxxxxx, Telefono 06.8477.1 / 02.72420.1.
Eventuali reclami potranno inoltre essere indirizzati all'Autorità Irlandese competente al seguente indirizzo:
Financial Services Ombudsman
0xx Xxxxx, Xxxxxxx Xxxxx, Xxxxxxx Xxxxx, Xxxxxx 0,X00 XX00 Xxxxxxx
Inoltre il reclamante può ricorrere ai sistemi alternativi per la risoluzione delle controver- sie previsti a livello normativo o convenzionale, quali:
• Mediazione per tutti i contratti assicurativi e per i diritti risarcitori derivanti da respon- sabilità medica e sanitaria;
• Arbitrato irrituale laddove espressamente previsto dalle Condizioni Generali di Assicu- razione.
Per maggiori informazioni si rimanda a quanto presente nell'area Reclami del sito xxx.xxx-xxxxxxxxxxxx.xx
Si rinvia alla Sez. A), Parte I del Prospetto d’offerta per ulteriori dettagli.
Avvertenza: La Scheda Sintetica del Prospetto d’offer- ta deve essere consegnata all’Investitore-Contraente, unitamente alle Condizioni di Assicurazione, prima della sottoscrizione.
Data di deposito in Consob della parte “Informazioni Generali”: 01/09/2017
Data di validità della parte “Informazioni Generali”: 04/09/2017
Scheda Sintetica
Informazioni Specifiche
La parte “Informazioni Specifiche”, da consegnare obbligatoriamente all’Investitore-Con- traente prima della sottoscrizione, è volta a illustrare le principali caratteristiche del Fondo Interno.
Per i termini utilizzati nella presente Scheda Sintetica, e non altrimenti definiti, si rinvia al Glossario del Prospetto d’offerta.
Informazioni generali sull’investimento finanziario
Nome | La proposta d’investimento finanziario è denominata Progetto Valore Welcome Bonus - European Equity. Il Fondo Interno cui sono collegate le prestazioni del Contratto è denominato PV03 Euro- pean Equity. Il Fondo è domiciliato in Irlanda. |
Gestore | L’Impresa di Assicurazione è il gestore del Fondo. |
Altre informazioni | Codice della proposta d’investimento finanziario e Codice del Fondo Interno: UT08 Valuta di denominazione: Euro Data di istituzione/inizio operatività: 13/09/2017 Politica di distribuzione dei proventi: a distribuzione dei proventi. Modalità di versamento del Premio: la proposta d’investimento finanziario prevede il versamento di un Premio Unico, di importo minimo pari a 2.500,00 euro incrementabile di importo pari o in multiplo di 50,00 euro. Il versamento del Premio Unico può essere effettuato mediante addebito su conto cor- rente bancario, indicato nel Modulo di Proposta, previa autorizzazione del titolare del conto corrente. Il Contratto prevede il riconoscimento di un Bonus iniziale pari al 0.5% del premio versato tramite l’assegnazione di quote aggiuntive a totale carico dell’Impresa di Assicurazione. Finalità dell’investimento finanziario: Il Contratto intende realizzare una crescita del Capitale Investito attraverso una gestione flessibile degli investimenti nel rispetto del profilo di rischio del Fondo Interno da cui dipendono la prestazione in caso di decesso dell’assicurato ed il valore di rimborso del Capitale a scadenza. |
Struttura e rischi dell’investimento finanziario
Tipologia di gestione | Tipologia di gestione: flessibile Obiettivo della gestione: Il Fondo Interno ha come obiettivo generale l’incremento del Capi- tale Investito su un orizzonte temporale massimo di 5 anni, 11 mesi e 26 giorni. Trattandosi di un Fondo flessibile non risulta possibile individuare un benchmark rappresentativo della politica di gestione adottata dall’Impresa di Assicurazione. È stato quantificato un intervallo di volatilità variabile dal 4,00% al 9,99% al fine di riflettere il profilo di rischio indicato. L’Impresa di Assicurazione non offre alcuna garanzia di rendimento minimo dell’inve- stimento finanziario. Pertanto, per effetto dei rischi finanziari dell’investimento vi è la possibilità che l’Investitore-Contraente ottenga, al momento del rimborso, un ammon- tare inferiore all’investimento finanziario. |
Orizzonte temporale d’investimento consigliato | L’orizzonte temporale massimo per l’investimento è pari a 5 anni, 11 mesi e 26 giorni. |
Profilo di rischio | Grado di rischio: L’investimento nel Fondo Interno comporta un grado di rischio medio - alto. |
Politica di investimento | Categoria: flessibile Il Fondo Interno potrà investire principalmente nelle seguenti tipologie di strumenti finanziari: a) In titoli obbligazionari denominati in Euro, emessi da Stati, da istituzioni pubbliche o locali di Paesi appartenenti prevalentemente all’Area Economica Europea, nonché titoli sovranazionali emessi o garantiti da organizzazioni internazionali alle quali appartengono uno o più Stati. Tali strumenti sono da considerarsi denominati in Euro, qualora in diversa valuta, il rischio di cambio sarà neutralizzato utilizzando strumenti derivati ai fini di copertura del suddetto rischio; |
b) In strumenti obbligazionari denominati in Euro emessi da società senza alcuna spe- cifica restrizione di area geografica e di merito creditizio. Tali strumenti sono da con- siderarsi denominati in Euro; qualora in diversa valuta, il rischio di cambio sarà ten- denzialmente neutralizzato utilizzando strumenti derivati ai fini di copertura del sud- detto rischio; c) In titoli del mercato azionario potenzialmente senza alcuna restrizione geografica e/o di valuta. d) Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio (OICR), inclusi OICR azionari, obbli- gazionari e monetari anche con medesima replicazione della strategia di investimento del presente Fondo Interno armonizzati ai sensi della Direttiva 85/611/CEE, e suc- cessive modifiche, gestiti da società appartenenti al Gruppo AXA e/o al Gruppo Monte dei Paschi di Siena, o da altre società di gestione del risparmio; e) Strumenti monetari, depositi bancari in conto corrente, certificati di deposito, com- mercial papers ed altri strumenti del mercato monetario, titoli di Stato con scadenza non superiore ad un anno, operazioni di pronti contro termine. Tali strumenti sono da considerarsi denominati in Euro; qualora in diversa valuta, il rischio di cambio sarà tendenzialmente neutralizzato utilizzando strumenti derivati ai fini di copertura del suddetto rischio; f) Strumenti derivati quotati e/o over the counter (OTC) inclusi, a titolo non esaustivo, opzioni, futures, forward e swaps, unicamente finalizzati per obiettivi di copertura. Durante la vita del Contratto, il Fondo Interno potrebbe investire l’intero patrimonio netto nelle seguenti attività: – uno o più strumenti obbligazionari governativi o corporate, di cui ai precedenti punti a) e b); – uno o più OICR armonizzati, di cui al precedente punto d); – attività finanziarie riconducibili al Gruppo AXA e/o al Gruppo Monte dei Paschi. L'impresa di Assicurazione intende investire il patrimonio del Fondo Interno: – in modo principale in un Fondo Armonizzato denominato ANIMA SOLUTION 2023-I (ISIN IE00BDVLJR28) gestito da Anima Asset Management Limited; – in modo contenuto in un Fondo Armonizzato denominato ANIMA ACTIVE SELECTION, (ISIN IE00BZCDC496)gestito da Anima Asset Management Limited; – in modo residuale in strumenti del mercato monetario. I Fondi Armonizzati intendono investire principalmente in: – in OICR obbligazionari sia governativi che corporate; – in OICR azionari ed obbligazionari; – in strumenti monetari; – in OICR diversificati. I Fondi Armonizzati potranno investire nella tipologia di strumenti finanziari in cui investe il Fondo Interno. Si precisa che la gestione attiva dei Fondi Armonizzati, da parte di Anima Asset Management Limited, risulta coerente con gli obiettivi del Fondo Interno e viene attuata mediante l'allocazione degli investimenti inclusi nei Fondi Armonizzati. In ogni caso la composizione del Fondo Interno potrebbe variare in modo significativo durante la durata dell’investimento. L’Impresa di Assicurazione ha la facoltà di modificare la composizione e l’allocazione del Fondo Interno nel corso della durata contrattuale coerentemente con il raggiungi- mento delle finalità di investimento del Contratto. In base all’andamento dei mercati, nonché per ragioni operative, il Fondo Interno potrebbe, direttamente o indirettamente, essere totalmente investito in strumenti e/o OICR monetari e/o obbligazionari in qual- siasi momento nel corso della durata contrattuale, anche fino a scadenza, non permet- tendo di beneficiare degli andamenti dei mercati obbligazionari e azionari di riferimento. Il Fondo Interno può investire in attivi non consentiti dalla normativa italiana in mate- ria di assicurazione sulla vita, ma in conformità con la normativa irlandese di riferimen- to alla quale l’Impresa di Assicurazione è sottoposta ai fini di vigilanza. | |
Garanzie | L’Impresa di Assicurazione non offre alcuna garanzia di rendimento minimo dell’investi- mento finanziario. Pertanto, per effetto dei rischi finanziari dell’investimento vi è la pos- sibilità che l’Assicurato ottenga, al momento del rimborso, un ammontare inferiore all’investimento finanziario. |
Si rinvia alla Sez. B.1), Parte I del Prospetto d’Offerta per le informazioni di dettaglio sulla struttura e sui rischi dell’investimento finanziario.
Tabella dell’investimento finanziario
Descrizione dei costi
Costi
La seguente tabella illustra l’incidenza dei costi sull’investimento finanziario riferita sia al momento della sottoscrizione sia all’orizzonte temporale d’investimento consigliato. Con riferimento al momento della sottoscrizione, il Premio versato al netto dei costi delle coperture assicurative dei rischi demografici e delle spese di emissione previste dal Con- tratto rappresenta il Capitale Nominale; quest’ultima grandezza al netto dei costi di cari- camento e di altri costi iniziali rappresenta il Capitale Investito.
Tabella dell’investimento finanziario | |||
Orizzonte | |||
MOMENTO | TEMPORALE D’INVESTIMENTO | ||
DELLA SOTTOSCRIZIONE | CONSIGLIATO (VALORI SU BASE ANNUA) | ||
VOCI DI COSTO | |||
A | Costi di caricamento | 0,000% | 0,000% |
B | Commissioni di gestione1 | - | 1,850% |
C | Costi delle garanzie e/o immunizzazione | - | |
D | Altri costi contestuali al versamento | - | - |
E | Altri costi successivi al versamento | - | - |
F | Bonus, premi e riconoscimenti di quote | 0,500% | 0,084% |
G | Costi delle coperture assicurative | - | - |
H | Spese di emissione | - | - |
COMPONENTI DELL’INVESTIMENTO FINANZIARIO | |||
I | Premio Versato | 100,000% | |
L=I–(G + H) | Capitale Nominale | 100,000% | |
M=L–(A+C+D-F) | Capitale Investito | 100,500% |
1 Si evidenzia che sul Fondo Interno gravano indirettamente commissioni di gestione applicate dai gestori degli OICR esterni nei quali il Fondo Interno può investire. Si rimanda alla sezione Commissioni di gestione degli OICR per i dettagli.
Avvertenza: la tabella dell’investimento finanziario rappresenta un’esemplificazione realizzata con riferimento ai soli costi la cui applicazione non è subordinata ad alcuna condizione. Per un’illustrazione completa di tutti i costi applicati si rinvia alla Sez. C), Parte I del Prospetto d’offerta.
a) Costi direttamente a carico dell’Investitore-Contraente
Spese fisse di emissione – Il contratto non prevede spese fisse di emissione.
Costi di caricamento – Il Contratto non prevede nessun costo di caricamento.
Costi delle coperture assicurative - Il Contratto prevede un costo per la prestazione assicurativa in caso di decesso. L’impresa di assicurazione si fa direttamente carico di tale costo, che quindi non è prelevato dal premio versato.
Costi di rimborso del capitale prima della scadenza - In caso di Riscatto totale o parziale durante le prime sei annualità di Contratto, saranno applicati i seguenti costi:
Anno dalla data di decorrenza | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Costo di riscatto in % | 3,50% | 3,00% | 2,50% | 2,00% | 1,50% | 0,50% |
Costi di switch – Il Contratto non prevede la possibilità di effettuare switch.
b) Costi addebitati al Fondo Interno
Commissione di gestione del Fondo Interno – Il Contratto prevede una commissione di gestione annuale pari a 1,85% del patrimonio netto a partire dal 20/12/2017. Prima di tale data sarà applicata una commissione pari al 0,00%. La commissione di gestione è calcolata su base settimanale ed è prelevata mensilmen- te dal Fondo Interno. Commissioni di gestione degli OICR – Al momento di redazione del presente Prospetto d’Offerta: I. I Fondi Armonizzati prevedono una commissione di gestione annua massima pari allo 0,60% del patrimonio netto dei Fondi Armonizzati stessi, quale remunerazione del gestore Anima Asset Management Limited; II. I Fondi Armonizzati prevedono l'investimento in OICR sottostanti, sui quali gravano commissioni di gestione stabilite dalle SGR che variano a seconda degli investimenti effettuati ed in misura non superiore al 2,50%; III. Gli OICR sottostanti i Fondi Armonizzati potrebbero prevedere commissioni di incen- tivo non superiori al 10% dell'extra-rendimento del patrimonio netto investito nei sin- goli OICR, rispetto al massimo rendimento fino a quel momento realizzato, quale remunerazione addizionale. Alla data di redazione del presente Prospetto d’offerta, gli OICR inclusi direttamente nel Fondo Interno non prevedono il riconoscimento di rebates all’Impresa di Assicurazione. In ogni caso, qualora gli OICR inclusi nel Fondo Interno dovessero prevedere il riconosci- mento di rebates, l’Impresa di Assicurazione li attribuirà al patrimonio del Fondo Interno. c) Altri costi Oltre agli oneri di gestione indicati al precedente punto b), sono a carico del Fondo Inter- no anche i seguenti oneri: – le spese di pubblicazione del Valore Unitario della Quota; – le spese degli avvisi relativi alle modifiche regolamentari richieste da mutamenti della legge o delle disposizioni di vigilanza; – le spese di revisione e di certificazione; – gli oneri di intermediazione inerenti alla compravendita dei valori mobiliari e le relative imposte e tasse; – le spese di amministrazione e custodia. | |
Si rinvia alla Sez. C), Parte I del Prospetto d’offerta per le informazioni di dettaglio sui costi, sulle agevolazioni e sul regime fiscale | |
Dati periodici
Rendimento storico | Il Fondo Interno è di nuova costituzione e non è quindi possibile, alla data di redazione della presente Scheda Sintetica, rappresentarne graficamente l’andamento storico. |
Total Expense Ratio (TER) | Il Fondo Interno è di nuova istituzione e pertanto non è possibile evidenziare l’indicatore sintetico dei costi effettivi (TER) che fornisce la misura su base annua dei costi che mediamente gravano sul patrimonio del Fondo Interno stesso. |
Retrocessioni ai distributori | La quota-parte, stimata in base agli accordi di distribuzione, del totale dei costi dell’in- vestimento finanziario retrocessi ai distributori è pari al 47,26%. Il totale dei costi fa rife- rimento al costo di caricamento e alla commissione di gestione applicata dall’impresa di assicurazione. |
Si rinvia alla Parte II del Prospetto d’Offerta per le informazioni di dettaglio sui dati periodici. |
Valorizzazione dell’investimento
Informazioni ulteriori
Il Valore Unitario delle Quote del Fondo Interno viene determinato settimanalmente, con riferimento a ciascuna Data di Valorizzazione, al netto delle spese e delle commissioni di gestione, salvo il verificarsi di Eventi di Turbativa del Fondo Interno.
Il valore delle Quote, così determinato, viene pubblicato giornalmente sul quotidiano “Il Sole 24 Ore” e sul sito internet dell’Impresa di Assicurazione all’indirizzo: www.axa- xxxxxxxxxxxx.xx
Avvertenza: La Scheda Sintetica del Prospetto d’offer- ta deve essere consegnata all’Investitore-Contraente, unitamente alle Condizioni di Assicurazione, prima della sottoscrizione.
Data di deposito in Consob della parte “Informazioni Specifiche”: 01/09/2017
Data di validità della parte “Informazioni Specifiche”: 04/09/2017
Il Fondo Interno PV03 European Equity è offerto dal 04/09/2017 al 15/12/2017.
DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITÀ
L’Impresa di Assicurazione AXA MPS Financial DAC si assume la responsabilità della veridicità e della completezza delle informazioni contenute nella presente Scheda Sintetica, nonché della loro coerenza e comprensibilità.
Il Rappresentante legale
PROGETTO VALORE WELCOME BONUS -
EUROPEAN EQUITY - Prodotto finanziario-assi- curativo di tipo Unit Linked
SEZIONE 1: DISPOSIZIONI GENERALI
Le definizioni utilizzate nelle presenti Condizioni di Assi- curazione, e non altrimenti definite, sono riportate nella Scheda Sintetica e nel Glossario contenuto nell’Appen- dice al Prospetto d’Offerta. Per ulteriori informazioni sul Contratto, si rimanda al Prospetto d’Offerta.
Art. 1 – Caratteristiche del Contratto
Progetto Valore Welcome Bonus - European Equity è un contratto di assicurazione sulla vita di tipo Unit Linked a Premio Unico (di seguito, il “Contratto”), emesso da AXA MPS Financial DAC, un’impresa di assicurazione di diritto Irlandese (l’“Impresa di Assicurazione”), appartenente al Gruppo AXA Italia, a sua volta parte del Gruppo AXA.
Le prestazioni previste dal Contratto sono direttamente collegate al valore delle Quote del Fondo Interno del- l’Impresa di Assicurazione, di diritto Irlandese, denomi- nato PV03 European Equity (il Fondo Interno). Il Fondo Interno, investe in varie tipologie di strumenti finanziari negoziati su mercati regolamentati.
L'impresa di Assicurazione intende investire il patrimo- nio del Fondo Interno:
– in modo principale in un Fondo Armonizzato denomi- nato ANIMA SOLUTION 2023-I (ISIN IE00BDVLJR28)
gestito da Anima Asset Management Limited;
– in modo contenuto in un Fondo Armonizzato denomi- nato ANIMA ACTIVE SELECTION (ISIN
IE00BZCDC496), gestito da Anima Asset Manage- ment Limited;
– in modo residuale in strumenti del mercato monetario. I Fondi Armonizzati intendono investire principalmente in:
– in OICR obbligazionari sia governativi che corporate;
– in OICR azionari ed obbligazionari;
– in strumenti monetari;
– in OICR diversificati.
In ogni caso la composizione del Fondo Interno potrebbe variare in modo significativo durante la durata dell’inve- stimento.
Inoltre, i Fondi Armonizzati potranno investire nella tipo- logia di strumenti finanziari in cui investe il Fondo Inter- no. Si precisa che la gestione attiva dei Fondi Armoniz- zati, da parte di Anima Asset Management Limited, risulta coerente con gli obiettivi del Fondo Interno e viene attuata mediante l'allocazione degli investimenti inclusi nei Fondi Armonizzati.
L’Impresa di Assicurazione ha la facoltà di modificare la composizione e l’allocazione del Fondo Interno nel corso della durata contrattuale coerentemente con il raggiungi- mento delle finalità di investimento del Contratto. In base all’andamento dei mercati, nonché per ragioni ope- rative, il Fondo Interno potrebbe, direttamente o indiretta- mente, essere totalmente investito in strumenti e/o OICR monetari e/o obbligazionari in qualsiasi momento nel corso della durata contrattuale, anche fino a scaden- za, non permettendo di beneficiare degli andamenti dei mercati obbligazionari e azionari di riferimento.
Le prestazioni assicurative sono descritte al successi- vo Art. 6. Il capitale varia in funzione dell’andamento del valore delle Quote e pertanto non vi è alcuna garan- zia di restituzione del Premio pagato o di correspon- sione di un rendimento minimo.
Il Contratto intende realizzare una crescita del Capitale Investito attraverso una gestione flessibile degli investi- menti, nel rispetto del profilo di rischio del Fondo Inter- no, da cui dipendono la prestazione in caso di decesso dell’assicurato ed il valore di rimborso del Capitale a scadenza.
Purché l’assicurato sia in vita, nel corso della durata del Contratto, il Fondo Interno mira alla corresponsione di cinque Prestazioni Periodiche come previsto dall’Art.6.3.
Si rinvia al Prospetto d’offerta, Parte I, sezione B.1), nonché al Regolamento del Fondo Interno per le infor- mazioni di dettaglio circa la politica d’investimento e di gestione del Fondo Interno.
Art. 2 – Premio
Il Contratto prevede il pagamento di un Premio Unico il cui ammontare minimo è pari a 2.500,00 euro, incre- mentabile di importo pari o in multiplo di 50,00 euro, da corrispondersi in un’unica soluzione prima della con- clusione del Contratto.
Non è prevista la possibilità di effettuare versamenti aggiuntivi successivi.
Il versamento del Premio Unico può essere effettuato mediante addebito su conto corrente bancario, indicato nel Modulo di Proposta, previa autorizzazione del titola- re del conto corrente.
Il Premio Unico viene investito in Quote del Fondo Inter- no. La data di investimento del Premio Unico nel Fondo Interno coincide con la Data di Conclusione del Contrat- to, come definita al successivo Art. 4.
Il Contratto prevede il riconoscimento di un Bonus ini- ziale pari allo 0.5% del Premio Versato dall’Investitore- Contraente tramite l’assegnazione di quote aggiuntive a totale carico dell’Impresa di Assicurazione.
Art. 3 – Durata del Contratto
Il Contratto ha una durata massima pari a 5 anni, 11 mesi e 26 giorni, sino alla data di scadenza (06/09/2023, la “data di scadenza”).
Al momento della sottoscrizione del Contratto, l’Assicu- rato dovrà avere un’età superiore a 18 anni ed inferiore ad 85 anni.
In aggiunta al decesso dell’Assicurato, il Contratto si estingue nei seguenti casi:
a) Riscatto totale;
b) Annullamento del numero di Quote attribuite al Con- tratto, come indicato al successivo Art. 9;
c) Recesso dal contratto e/o Revoca della Proposta;
d) Scadenza della polizza.
Art. 4 – Conclusione del Contratto ed entrata in vigore La sottoscrizione del Contratto può essere effettuata presso l’intermediario incaricato della distribuzione mediante l’apposito Modulo di Proposta, allegato al Prospetto d’offerta.
Il Contratto è concluso alle ore 24:00 del Lunedí della settimana successiva alla sottoscrizione del Modulo di proposta sempreché, entro il suddetto termine, il Pre- mio Unico sia stato pagato e che l’Impresa di Assicura- zione non abbia comunicato per iscritto all’Investitore- Contraente il rifiuto della proposta ovvero l’Investitore- Contraente non abbia revocato la proposta.
Le prestazioni assicurative previste dal Contratto decor- rono dalla Data di Conclusione del contratto.
Per ulteriori informazioni si rinvia alla Parte III del Pro- spetto d’offerta, Sezione C, par. 9.
L’Investitore-Contraente esprime sul Modulo di Propo- sta la propria preferenza in merito alla modalità con la quale intende ricevere comunicazioni scritte da parte della Compagnia di Assicurazione. Pertanto, nel corso dell’esecuzione del contratto, la Compagnia di Assicu- razione provvederà ad inviare comunicazioni scritte via posta ordinaria, mediante pubblicazione nell’area riser- vata disponibile sulla homepage della Compagnia di Assicurazione e/o mediante mezzi elettronici (ovvero e- mail, SMS), a seconda della preferenza espressa in fase di sottoscrizione dall’Investitore-Contraente.
Resta, comunque, ferma la possibilità per l’Investitore- Contraente di modificare, in qualsiasi momento duran- te la vita del contratto, la modalità prescelta ovvero richiedere alla Compagnia di Assicurazione l’invio del- l’informativa su supporto cartaceo, contattando la Compagnia di Assicurazione ai riferimenti riportati di seguito:
AXA MPS Financial DAC
1 Xxxxxx’x Xxxx Plaza, Xxxxxx’x Xxxx Xxxxxx X00 XX00 – Ireland
Numero Verde: 000-000000
Fax: 0000 00 00000000
Email: xxxx@xxx-xxxxxxxxxxxx.xx
Art. 5 – Diritto di Revoca e Recesso
La proposta di assicurazione può essere revocata fino alle ore 24:00 del giorno in cui il Contratto deve consi- derarsi concluso, ai sensi del precedente Art. 4. In tal caso, l’Impresa di Assicurazione restituirà all’Investito- re-Contraente il Premio pagato entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di revoca.
L’Investitore-Contraente può, inoltre, recedere dal Con- tratto entro trenta giorni dalla sua conclusione.
Il Recesso dovrà essere comunicato all’Impresa di Assi- curazione mediante lettera raccomandata, con avviso di ricevimento, contenente i documenti indicati al successi- vo Art. 15 ed indirizzata al seguente indirizzo:
AXA MPS Financial DAC
1 Xxxxxx’x Xxxx Plaza, Xxxxxx’x Xxxx Xxxxxx X00 XX00 – Ireland
Ai fini dell’efficacia del Recesso fa fede la data di rice- vimento della raccomandata da parte dell’Impresa di Assicurazione.
L’Impresa di Assicurazione rimborsa all’Investitore-Con- traente entro trenta giorni dal ricevimento della comuni- cazione relativa al Recesso, il Controvalore delle Quote del Fondo Interno attribuite al Contratto al Mercoledì successivo alla data di ricevimento della richiesta di recesso. In caso di esercizio del diritto di recesso, deca- de il riconoscimento del bonus iniziale attribuito con l’assegnazione di Quote al Contratto.
Art. 6 – Prestazioni previste dal Contratto
6.1 Prestazione prevista alla scadenza del Contratto Alla data di scadenza, sempre che l’Assicurato sia in vita, l’Impresa di Assicurazione corrisponderà agli aventi diritto un ammontare risultante dal Controvalore delle Quote collegate al Contratto alla scadenza, calcolato come prodotto tra il Valore Unitario della Quota (rilevato in corrispondenza della data di scadenza) e il numero delle Quote attribuite al Contratto alla medesima data.
In caso di liquidazione anticipata del Fondo Interno da parte dell’Impresa di Assicurazione, il Contratto s’intenderà automaticamente risolto e verrà corri- sposto agli Investitori-Contraenti, per ogni Quota attribuita al Contratto, un ammontare pari al Valore Unitario delle Quote alla data di liquidazione antici- pata, al netto di eventuali spese amministrative. Vi
è pertanto la possibilità che, anche in caso di liqui- dazione anticipata del Fondo Interno, l’ammontare corrisposto agli Investitori-Contraenti sia inferiore al Premio pagato.
L’Impresa di Assicurazione non offre alcuna garanzia finanziaria di rimborso del Premio pagato a scadenza o di corresponsione di un rendimento minimo, ivi incluse le Prestazioni Periodiche. Vi è la possibilità che l’Investitore-Contraente ottenga, a scadenza, un ammontare inferiore al Premio pagato, per effetto dei rischi finanziari connessi ai titoli/strumenti in cui il Fondo Interno investe direttamente o indiretta- mente incluso il rischio di controparte collegato alla solvibilità degli emittenti di titoli/strumenti finanzia- ri, per effetto degli altri fattori di rischio come meglio specificati nella Sez. A.2) della Parte I del Prospetto d’Offerta e per i costi applicati diretta- mente o indirettamente.
6.2 Prestazione assicurativa in caso di decesso del- l’Assicurato
In caso di decesso dell’Assicurato nel corso della durata contrattuale, è previsto il pagamento ai Benefi- ciari di un importo pari al Controvalore delle Quote attribuite al Contratto, calcolato come prodotto tra il Valore Unitario della Quota rilevato alla Data di Valo- rizzazione della settimana successiva alla data in cui la notifica di decesso dell’Assicurato perviene all’Im- presa di Assicurazione e il numero delle Quote attri- buite al Contratto alla medesima data, maggiorato di una percentuale pari allo 0,1%.
Qualora il capitale così determinato fosse inferiore al Premio pagato, sarà liquidato un ulteriore importo pari alla differenza tra il Premio pagato, al netto della parte di Premio riferita a eventuali Riscatti parziali, e l’importo caso morte come sopra determinato. Tale importo non potrà essere in ogni caso superiore al 5% del Premio pagato. Pertanto, anche a fronte della suddetta integrazione, la prestazione caso morte potrà comunque risultare inferiore al Premio pagato.
Il pagamento ai Beneficiari sarà effettuato a seguito della ricezione, da parte dell’Impresa di Assicurazione, di tutta la documentazione indicata all’Art. 15 delle pre- senti Condizioni di Assicurazione.
Il rischio di decesso dell’Assicurato è coperto qualun- que sia la causa, senza limiti territoriali e senza tenere conto dei cambiamenti di professione dell’Assicurato, ad eccezione dei seguenti casi:
– il decesso sia dovuto alla sindrome da immunodefi- cienza acquisita (AIDS) o ad altra patologia ad essa associata;
– dolo dell’Investitore-Contraente o del Beneficiario;
– partecipazione attiva dell’Assicurato a delitti dolosi;
– partecipazione dell’Assicurato a fatti di guerra, salvo che non derivi da obblighi verso lo Stato Italiano: in questo caso la garanzia può essere prestata su
richiesta dell’Investitore-Contraente, alle condizioni stabilite dal competente Ministero;
– incidente di volo, se l’Assicurato viaggia a bordo di un aeromobile non autorizzato al volo o con pilota non titolare di brevetto idoneo e, in ogni caso, se viaggia in qualità di membro dell’equipaggio;
– suicidio, se avviene nei primi due anni dalla Data di Decorrenza del Contratto.
6.3 Prestazione in corso di Contratto
Il Fondo Interno mira alla corresponsione di cinque Pre- stazioni Periodiche a favore dell’Investitore-Contraente, per un ammontare proporzionale al Controvalore delle Quote assegnate al Contratto in corrispondenza delle Date di Riferimento.
Le prestazioni saranno pari all’ammontare risultante dalla moltiplicazione tra il numero di Quote assegnate al Contratto il primo giorno Lavorativo della settimana successiva alla Data di Riferimento e l’1% del Valore Unitario della Quota alla Data di Riferimento.
Date di Riferimento | |
1a Prestazione Periodica | 05/09/2018 |
2a Prestazione Periodica | 04/09/2019 |
3a Prestazione Periodica | 09/09/2020 |
4a Prestazione Periodica | 08/09/2021 |
5a Prestazione Periodica | 07/09/2022 |
Le prestazioni indicate in tabella verranno liquidate entro trenta giorni dalle Date di Riferimento.
La corresponsione delle Prestazioni Periodiche non è collegata alla performance positiva o ai ricavi incassati dal Fondo Interno, pertanto, la corresponsione potreb- be comportare una riduzione del Controvalore delle Quote senza comportare alcuna riduzione del numero di Quote assegnate al Contratto.
Ogni richiesta di riscatto parziale pervenuta all’Impresa di Assicurazione sino alla settimana precedente della Data di Riferimento, comporterà l’erogazione di un importo inferiore delle prestazioni (c.d. Prestazione Periodica), per effetto della riduzione del Controvalore delle Quote associate al Contratto, a fronte del riscatto parziale richiesto.
L’Impresa di Assicurazione si riserva la facoltà di inter- rompere l’erogazione delle Prestazioni Periodiche qualo- ra il Controvalore delle Quote residue non sia ritenuto adeguato a coprire il pagamento delle stesse, e/o di eventuali imposte previste per legge a carico dell’Inve- stitore-Contraente, Assicurato o Beneficiario.
L’Impresa di Assicurazione potrà inoltre, a propria discrezione, corrispondere agli aventi diritto importi aggiuntivi e/o un ammontare maggiore rispetto a quan- to indicato in tabella.
L’Impresa di Assicurazione non presta alcuna garanzia di rendimento minimo, di conservazione del capitale o di rimborso del Premio pagato, pertanto vi è la possibi-
lità che l’Investitore-Contraente ottenga un ammontare inferiore al Premio pagato, per effetto dei rischi finan- ziari connessi al presente Contratto. L’Investitore-Con- traente assume il rischio dell’andamento negativo del Controvalore delle Quote. I rischi finanziari connessi alla sottoscrizione del presente Contratto sono ricon- ducibili alle possibili variazioni del valore delle Quote del Fondo Interno, le quali a loro volta dipendono dal- l’andamento delle attività sottostanti al Contratto, di cui le Quote sono rappresentative. L’entità della presta- zione può essere, quindi, inferiore ai Premi pagati.
Inoltre, vi è la possibilità che, in corso di Contratto, l’im- porto delle Prestazioni Periodiche subisca una diminu- zione o che le stesse Prestazioni Periodiche non venga- no corrisposte in relazione al rischio di controparte rela- tive agli strumenti finanziari in cui il Fondo Interno inve- ste direttamente o indirettamente.
Art. 7 – Dichiarazioni dell’Investitore-Contraente e del- l’Assicurato
Le dichiarazioni dell’Investitore-Contraente e dell’Assi- curato devono essere esatte e veritiere. In caso di dichiarazioni inesatte e reticenti relative a circostanze tali che l’Impresa di Assicurazione non avrebbe dato il suo consenso alla conclusione del Contratto, o non lo avrebbe dato alle medesime condizioni se avesse cono- sciuto il vero stato delle cose l’Impresa di Assicurazio- ne ha diritto:
a) in caso di dolo o colpa grave:
– di impugnare il Contratto dichiarando all’Investito- re-Contraente di voler esercitare tale diritto entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l’inesattez- za della dichiarazione o le reticenze;
– di trattenere il Premio relativo al periodo di assicu- razione in corso al momento dell’impugnazione e, in ogni caso, il Premio corrispondente al primo anno;
– di restituire, in caso di decesso dell’Assicurato, solo il Controvalore delle Quote acquisite al momento della comunicazione relativa al decesso, se l’evento si verifica prima che sia decorso il ter- mine dianzi indicato per l’impugnazione;
b) ove non sussista dolo o colpa grave:
– di recedere dal Contratto, mediante dichiarazione da farsi all’Assicurato entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l’inesattezza della dichiarazione o le reticenze;
– se il decesso di verifica prima che l’inesattezza della dichiarazione o la reticenza sia conosciuta dall’Impresa di Assicurazione, o prima che l’Impre- sa abbia dichiarato di recedere dal Contratto, di ridurre la somma dovuta in proporzione alla diffe- renza tra il Premio convenuto e quello che sarebbe stato applicato se si fosse conosciuto il vero stato delle cose.
L’Impresa di Assicurazione decade da tali diritti trascor- si tre mesi dal giorno in cui l’Impresa di Assicurazione ha conosciuto l’inesattezza della dichiarazione o della
reticenza, salvo il caso che la verità sia stata alterata o taciuta in malafede.
L’inesatta indicazione dell’età dell’Assicurato compor- ta in ogni caso la rettifica, in base all’età reale, delle somme dovute.
Art. 8 – Valore Unitario delle Quote e informativa in corso di Contratto
Il Premio pagato dall’Investitore-Contraente sarà impie- gato per acquistare Quote del Fondo Interno. Il numero di Quote assegnate al Contratto si ottiene dividendo il Premio pagato, incrementato del bonus iniziale pari allo 0,5% del premio versato, per il Valore Unitario della Quota relativo al Fondo Interno.
Il riconoscimento del bonus sopraindicato comporta quindi un aumento, a totale carico della Impresa di Assicurazione, del numero di Quote attribuite al Con- tratto. In caso di esercizio del diritto di recesso, decade il riconoscimento di tali Quote al Contratto.
Il Valore Unitario delle Quote del Fondo Interno viene determinato settimanalmente, con riferimento a ciascu- na Data di Valorizzazione, al netto delle spese e delle commissioni di gestione, salvo il verificarsi di Eventi di Turbativa del Fondo Interno.
Il Valore Unitario delle Quote, così determinato, viene pubblicato giornalmente sul quotidiano “Il Sole 24 Ore” e sul sito internet dell’Impresa di Assicurazione all’indi- xxxxx xxx.xxx-xxxxxxxxxxxx.xx.
Le operazioni di conversione dei Premi in Quote sono effettuare il Mercoledì della settimana in cui l’Impresa di Assicurazione ha la disponibilità del premio.
L’Impresa di Assicurazione comunicherà per iscritto all’Investitore-Contraente, entro dieci Xxxxxx Xxxxxxxxxx dalla Data di Valorizzazione delle Quote, mediante la lettera di conferma dell’investimento: l’ammontare del premio versato e di quello investito, la Data di Decor- renza, il numero delle Quote attribuite, il loro Valore Uni- tario, nonché la relativa Data di Valorizzazione.
Eventi di Turbativa del Fondo Interno, indica qualunque evento, inclusi a titolo non esaustivo gli eventi di segui- to indicati, con riferimento agli strumenti finanziari inclusi nel Fondo Interno, che impedisca, sospenda, alteri o renda altrimenti impossibile la valorizzazione delle quote del Fondo Interno da parte dell’Impresa di Assicurazione in una o più Date di Valorizzazione di Riferimento:
a) Illiquidità degli attivi sottostanti il Fondo Interno Nel caso in cui l’Impresa di Assicurazione sospen- da la valorizzazione del Fondo Interno a causa della sopravvenuta “illiquidità” (vedi Parte I, Sezio- ne a), par. 2 del Prospetto d’Offerta) di uno o più degli attivi sottostanti, il termine contrattualmente previsto per il pagamento delle prestazioni dovute in dipendenza del presente Contratto resterà sospeso fino al momento in cui non verrà ripristi- nata la valorizzazione del Fondo Interno. Il conse- guente ritardo nei pagamenti delle predette pre-
stazioni non è imputabile all’Impresa di Assicura- zione.
In ogni caso, l’Impresa di Assicurazione provvederà appena possibile a determinare il valore del Fondo Interno secondo le condizioni di mercato disponi- bili. Dalla predetta data inizierà a decorrere nuova- mente il termine entro cui l’Impresa di Assicura- zione è obbligata a eseguire i pagamenti;
b) Assenza della valorizzazione degli attivi sottostan- ti il Fondo Interno
Nel caso in cui l’Impresa di Assicurazione sospen- da la valorizzazione del Fondo Interno a causa del- l’indisponibilità del valore di uno o più degli attivi sottostanti dovuta ad una sospensione e/o sostanziale limitazione dell’attività dei mercati o dei gestori degli OICR che abbiano come effetto una turbativa sul valore del Fondo Interno, il termi- ne contrattualmente previsto per il pagamento delle prestazioni dovute in dipendenza del presen- te Contratto resterà sospeso fino al momento in cui non verrà ripristinata la valorizzazione del Fondo Interno. Il conseguente ritardo nei paga- menti delle predette prestazioni non è imputabile all’Impresa di Assicurazione. In ogni caso, l’Impre- sa di Assicurazione provvederà appena possibile a determinare il valore del Fondo Interno secondo le condizioni di mercato disponibili. Dalla predetta data inizierà a decorrere nuovamente il termine entro cui l’Impresa di Assicurazione è obbligata a eseguire i pagamenti;
c) Ritardo della valorizzazione degli attivi sottostanti
il Fondo Interno.
Nel caso in cui l’Impresa di Assicurazione sospenda la valorizzazione del Fondo Interno a causa di un ritardo nella ricezione del valore di uno o più degli attivi sotto- stanti rispetto al momento del calcolo del Valore Unita- rio di Quota non dovuto ad una sospensione e/o sostanziale limitazione dell’attività dei mercati o dei gestori degli OICR che abbiano come effetto una turba- tiva sul valore del Fondo Interno, il termine contrattual- mente previsto per il pagamento delle prestazioni dovu- te in dipendenza del presente Contratto resterà sospe- so fino al momento in cui non verrà ripristinata la valo- rizzazione del Fondo Interno. Il conseguente ritardo nei pagamenti delle predette prestazioni non è imputabile all’Impresa di Assicurazione. In ogni caso, l’Impresa di Assicurazione potrà decidere a sua discrezione di determinare il valore del Fondo Interno appena possibi- le prendendo a riferimento per l’attivo oggetto del ritar- do il valore rilevato il primo Xxxxxx Xxxxxxxxxx utile pre- cedente la data di sospensione. Dalla predetta data ini- zierà a decorrere nuovamente il termine entro cui l’Im- presa di Assicurazione è obbligata a eseguire i paga- menti. L’Impresa di Assicurazione si impegna a dare comunicazione per iscritto all’Investitore-Contraente qualora in corso di Contratto si sia verificata una ridu- zione del Controvalore delle Quote complessivamente detenute, tenuto conto di eventuali Riscatti, superiore al 30% del capitale investito e a comunicare ogni ulte- riore riduzione pari o superiore al 10%. La comunicazio-
ne sarà effettuata entro dieci Giorni Lavorativi dalla data in cui si è verificato l’evento.
In caso di trasformazione del Contratto che comporti la modifica delle prestazioni maturate, l’Impresa di Assicu- razione è tenuta a fornire all’Investitore-Contraente i necessari elementi di valutazione in modo da porlo nella condizione di confrontare le caratteristiche del nuovo contratto con quelle del contratto preesistente. A tal fine, prima di procedere alla trasformazione, le imprese con- segnano all’Investitore-Contraente un documento infor- mativo, redatto secondo la normativa vigente in materia di assicurazioni sulla vita, che mette a confronto le carat- teristiche del contratto offerto con quelle del contratto originario, nonché il Prospetto d’offerta del nuovo con- tratto, conservando prova dell’avvenuta consegna.
L’Impresa di Assicurazione trasmette inoltre, entro 60 giorni dalla chiusura di ogni anno solare, l’estratto conto annuale della posizione assicurativa contenente almeno le seguenti informazioni:
a) cumulo dei Premi versati dalla Data di Decorrenza al 31 dicembre dell’anno precedente, numero e Contro- valore delle Quote assegnate al 31 dicembre dell’an- no precedente;
b) dettaglio dei Premi versati, di quelli investiti, del numero e del Controvalore delle Quote assegnate nell’anno di riferimento;
c) numero e Controvalore delle Quote rimborsate a seguito di Riscatto parziale nell’anno di riferimento;
d) numero delle Quote complessivamente assegnate al Contratto e relativo Controvalore alla fine dell’anno di riferimento.
L’Impresa di Assicurazione si impegna a dare comuni- cazione per iscritto all’Investitore-Contraente per iscrit- to le variazioni delle informazioni contenute nel Pro- spetto d’offerta, concernenti le caratteristiche essen- ziali del prodotto, tra le quali la tipologia di gestione, il regime dei costi e il profilo di rischio.
L’Impresa di Assicurazione comunicherà annualmente all’Investitore-Contraente, entro il mese di marzo la Parte II del presente Prospetto e la Scheda Sintetica, contenente l’aggiornamento dei dati storici di rischio/rendimento, dei costi effettivi e del turnover di portafoglio del Fondo Interno cui sono collegate le pre- stazioni del Contratto.
È inoltre a disposizione dell’Investitore-Contraente il sito internet dell’Impresa di Assicurazione www.axa- xxxxxxxxxxxx.xx, dal quale è possibile acquisire su sup- porto duraturo la versione aggiornata del Prospetto d’offerta, i rendiconti periodici della gestione del Fondo Interno, nonché il Regolamento del Fondo Interno.
Art. 9 – Annullamento del numero di Quote del Fondo Interno attribuite al Contratto
Nel caso in cui le Quote del Fondo Interno attribuite al Contratto dovessero essere tutte annullate, il Contratto si intenderà automaticamente risolto e si applicheran-
no le previsioni relative al Riscatto totale, alle quali si rinvia, quanto alla valorizzazione delle Quote e alla liqui- dazione della prestazione.
In caso di annullamento solamente di alcune delle Quote del Fondo Interno attribuite al Contratto, l’Impre- sa di Assicurazione ne darà tempestiva comunicazione all’Investitore-Contraente, richiedendo istruzioni. In caso di mancata comunicazione da parte dell’Investito- re-Contraente all’Impresa di Assicurazione nei 30 giorni successivi alla data di ricezione, da parte dell’Investito- re-Contraente, della richiesta di istruzioni, l’Impresa di Assicurazione provvederà a investire l’eventuale Con- trovalore delle Quote risultante dall’annullamento negli OICR selezionati dall’Investitore-Contraente, secondo le percentuali di investimento originariamente indicate.
Si segnala che vi è la possibilità che, anche in caso di annullamento del numero di Quote del Fondo Interno attribuite al Contratto, l’ammontare corrisposto agli Investitori-Contraenti sia inferiore al Premio pagato.
Art. 10 – Fondo Interno
Il Fondo Interno abbinato al presente Contratto è deno- minato PV03 European Equity.
La disciplina del Fondo Interno è contenuta nell’apposi- to Regolamento, che sarà consegnato all’Investitore- Contraente gratuitamente su richiesta.
Art. 11 – Opzioni contrattuali
Non sono previste opzioni in corso di Contratto.
Art. 12 – Riscatto totale e Riscatto parziale
A condizione che siano trascorsi almeno 30 giorni dalla Data di Decorrenza (conclusione del Contratto) e fino all’ultimo Giorno Lavorativo della terzultima settimana precedente la data di scadenza, l’Investitore-Contraen- te può riscuotere, interamente o parzialmente, il valore di Riscatto.
12.1 Riscatto totale
L’importo che sarà corrisposto all’Investitore-Contraen- te in caso di Riscatto totale sarà pari al Controvalore delle Quote del Fondo Interno attribuite al Contratto alla data di Riscatto al netto dei costi di Riscatto.
In caso di Riscatto, ai fini del calcolo del Valore Unitario della Quota, si farà riferimento alla prima Data di Valo- rizzazione utile dalla data in cui la comunicazione di Riscatto dell’Investitore-Contraente perviene all’Impre- sa di Assicurazione, corredata di tutta la documentazio- ne prevista al successivo Art. 15, al netto dei costi di Riscatto, salvo il verificarsi di Eventi di Turbativa.
In caso di Riscatto totale, la liquidazione del valore di Riscatto pone fine al Contratto con effetto dalla data di ricezione della richiesta, purché l’Assicurato sia in vita.
12.2 Riscatto parziale
L’investitore-Contraente ha inoltre la facoltà di esercita-
re parzialmente il diritto di Xxxxxxxx, nella misura mini- ma di 500,00 euro, da esercitarsi con le stesse moda- lità previste per il Riscatto totale. In questo caso, il Contratto rimane in vigore per l’ammontare residuo, a condizione che il Controvalore delle Quote residue del Contratto non sia inferiore a 1.000,00 euro.
In caso di Riscatto del Contratto (totale o parzia- le), l’Impresa di Assicurazione non offre alcuna garanzia finanziaria di rendimento minimo e pertan- to l’Investitore-Contraente sopporta il rischio di ottenere un ammontare inferiore rispetto al Premio pagato in considerazione delle prestazioni eventual- mente già erogate (Prestazioni Periodiche), dei rischi connessi alla fluttuazione del valore di mer- cato degli attivi in cui investe, direttamente o indi- rettamente, il Fondo Interno e, in caso di Riscatto nei primi anni, in considerazione dei costi previsti dal Contratto.
I rischi finanziari connessi alla sottoscrizione del pre- sente Contratto sono riconducibili alle possibili variazioni del valore delle Quote del Fondo Interno, le quali, a loro volta, dipendono dall’andamento delle attività di cui le Quote sono rappresentative. L’entità della prestazione può essere, quindi, inferiore al Pre- mio pagato.
Art. 13 – Costi
13.1 Spese di emissione
Il Contratto non prevede spese fisse di emissione.
13.2 Costi di caricamento
Il Contratto non prevede nessun costo di caricamento.
13.3 Commissioni di Gestione
Il Fondo Interno prevede una commissione di gestio- ne annuale pari a 1,85% del patrimonio netto, calco- lata settimanalmente e prelevata mensilmente. Tale commissione sarà applicata a partire dal 20/12/2017. Prima di tale data sarà applicata una commissione pari allo 0,00%. Il Fondo Interno investe più del 10% del patrimonio in parti di OICR. Pertanto sul patrimonio degli OICR in cui il Fondo Interno inve- ste gravano commissioni di gestione stabilite dalle SGR che variano a seconda degli investimenti effet- tuati. Per il dettaglio vedi il punto 13.7 del presente documento.
13.4 Costi delle coperture assicurative
Il Contratto prevede un costo per la prestazione assicu- rativa in caso di decesso. L’Impresa di assicurazione si fa direttamente carico di tale costo, che quindi non è prelevato dal premio versato.
13.5 Costi di rimborso del capitale prima della sca- denza (c.d. Costi di Riscatto)
In caso di esercizio del Riscatto prima della scadenza del Contratto, applicabili sia in caso di Riscatto totale e parziale, secondo la data di richiesta si applica il costo percentuale indicato nella seguente tabella:
Anno dalla data di decorrenza | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Costo di riscatto in % | 3,50% | 3,00% | 2,50% | 2,00% | 1,50% | 0,50% |
13.6 Costi di switch
Il Contratto non prevede la possibilità di effettuare switch.
13.7 Costi addebitati al Fondo Interno (c.d. costi indi- retti)
Al momento di redazione delle presenti Condizioni di Polizza, sul Fondo Interno gravano indirettamente com- missioni come indicato di seguito:
13.7.1
Commissioni di gestione degli OICR:
I I Fondi Armonizzati prevedono una commissione di gestione annua massima pari allo 0,60% del patri- monio netto dei Fondi Armonizzati, quale remunera- zione del gestore Anima Asset Management Limited;
II I Fondi Armonizzati prevedono l'investimento in OICR sottostanti, sui quali gravano commissioni di gestione stabilite dalle SGR che variano a secon- da degli investimenti effettuati ed in misura non superiore al 2,50%;
III Gli OICR sottostanti i Fondi Armonizzati potrebbero prevedere commissioni di incentivo non superiore al 10% dell'extra-rendimento del patrimonio netto investito nei singoli OICR, rispetto al massimo ren- dimento fino a quel momento realizzato, quale remunerazione addizionale.
13.7.2
Oltre agli oneri di gestione indicati al precedente punto 13.7.1, sono a carico del Fondo Interno anche i seguenti oneri:
– le spese di pubblicazione del Valore Unitario della Quota;
– le spese degli avvisi relativi alle modifiche regolamen- tari richieste da mutamenti della legge o delle dispo- sizioni di vigilanza;
– le spese di revisione e di certificazione;
– gli oneri di intermediazione inerenti alla compravendi- ta dei valori mobiliari e le relative imposte e tasse;
– le spese di amministrazione e custodia.
Gli OICR inclusi direttamente nel Fondo Interno non pre- vedono il riconoscimento di rebates all’Impresa di Assi- curazione. In ogni caso, qualora gli OICR inclusi nel Fondo Interno dovessero prevedere il riconoscimento di rebates, l’Impresa di Assicurazione li attribuirà al patri- monio del Fondo Interno.
Si rinvia al Prospetto d’offerta, Parte I, Sezione C, par. 19 per le informazioni di dettaglio sui costi.
Art. 14 – Bonus di fedeltà
Non sono previsti bonus di fedeltà.
Art. 15 – Documentazione da consegnare all’Impresa di Assicurazione per la liquidazione delle prestazioni – Modalità di pagamento delle prestazioni
Con riferimento alla liquidazione delle prestazioni
dedotte in Contratto, l’Investitore-Contraente o, se del caso, il Beneficiario, sono tenuti a recarsi presso la sede dell’intermediario presso il quale il Contratto è stato sottoscritto ovvero ad inviare preventivamente, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimen- to al seguente recapito:
AXA MPS Financial DAC
1 Xxxxxx’x Xxxx Plaza, Xxxxxx’x Xxxx Xxxxxx X00 XX00 – Ireland
Fax: 0000 00 00000000
Numero Verde: 800-029340 email: xxxx@xxx-xxxxxxxxxxxx.xx
i documenti di seguito elencati per ciascuna prestazione, al fine di consentire all’Impresa di Assicurazione di veri- ficare l’effettiva esistenza dell’obbligo di pagamento.
Per le prestazioni:
a) in caso di Revoca della proposta:
– la richiesta di Revoca firmata dall’Investitore-Con- traente con l’indicazione del conto corrente banca- rio sul quale effettuare il pagamento;
– copia di un valido documento di identità dell’In- vestitore-Contraente, o di un documento atte- stante i poteri di legale rappresentante, nel caso in cui l’Investitore Contraente sia una persona giuridica;
b) in caso di Recesso, l’Investitore-Contraente deve inviare all’Impresa di Assicurazione:
– la richiesta di Recesso firmata dall’Investitore-Con- traente con l’indicazione del conto corrente banca- rio sul quale effettuare il pagamento;
– copia di un valido documento di identità dell’In- vestitore-Contraente o di un documento attestan- te i poteri di legale rappresentante, nel caso in cui l’Investitore Contraente sia una persona giu- ridica;
c) a scadenza l’Investitore-Contraente o il Beneficiario/ i caso vita (se persona diversa dall’Investitore- Con- traente) deve/devono inviare all’Impresa di Assicura- zione:
– la richiesta di pagamento per scadenza firmata dal- l’Investitore-Contraente o dal Beneficiario/i caso vita (se persona diversa dall’Investitore-Contraente);
– certificato di esistenza in vita dell’Assicurato;
– copia di un valido documento di identità del Xxxx- xxxxxxxx/i o di un documento attestante i poteri di legale rappresentante, nel caso in cui il Beneficia- rio/i sia/siano una persona giuridica;
– decreto del Giudice Tutelare nel caso di Beneficiari di minore età, con l’indicazione della persona desi- gnata alla riscossione;
– Dichiarazione di cittadinanza e/o residenza ai fini fiscali negli U.S.A., ed in caso allegare copia del Codice Fiscale statunitense (TIN).
d) in caso di Riscatto totale, l’Investitore-Contraente deve inviare all’Impresa di Assicurazione:
– la richiesta di Riscatto totale firmata dall’Investito-
re-Contraente, con l’indicazione del conto corrente bancario sul quale effettuare il pagamento;
– copia di un valido documento di identità dell’Inve- stitore-Contraente o di un documento attestante i poteri di legale rappresentante, nel caso in cui l’In- vestitore Contraente sia una persona giuridica;
– copia del certificato di polizza;
– Dichiarazione di cittadinanza e/o residenza ai fini fiscali negli U.S.A., ed in caso allegare copia del Codice Fiscale statunitense (TIN)
e) in caso di Riscatto parziale, l’Investitore-Contraente deve inviare all’Impresa di Assicurazione:
– la richiesta di Xxxxxxxx firmata dall’Investitore-Con- traente, contenente l’indicazione dell’ammontare che intende riscattare, nonché l’indicazione del conto corrente bancario sul quale effettuare il pagamento;
– copia di un valido documento di identità dell’Inve- stitore-Contraente, o di un documento attestante i poteri di legale rappresentante, nel caso in cui l’In- vestitore-Contraente sia una persona giuridica;
– Dichiarazione di cittadinanza e/o residenza ai fini fiscali negli U.S.A., ed in caso allegare copia del Codice Fiscale statunitense (TIN)
f) in caso di decesso dell’Assicurato, il Beneficiario/i deve/devono inviare all’Impresa di Assicurazione:
– la richiesta di pagamento sottoscritta da tutti i Beneficiari, con l’indicazione del conto corrente bancario sul quale effettuare il pagamento;
– copia di un valido documento di identità del/i Beneficiario/i o di un documento attestante i pote- ri di legale rappresentante, nel caso in cui il/i Beneficiario/i sia/siano una persona giuridica;
– il certificato di morte dell’Assicurato;
– la relazione medica sulle cause del decesso;
– copia autenticata del testamento accompagnato da dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà con l’indicazione (i) della circostanza che il testamento è l’ultimo da considerarsi valido e non è stato impugnato e (ii) degli eredi testamentari, le relative età e capacità di agire;
– in assenza di testamento, atto notorio (o dichiara- zione sostitutiva di atto di notorietà) attestante che il decesso è avvenuto senza lasciare testa- mento e che non vi sono altri soggetti cui la legge riconosce diritti o quote di eredità;
– decreto del Giudice Tutelare nel caso di Beneficiari di minore età, con l’indicazione della persona desi- gnata alla riscossione, e copia di un valido docu- mento di identitá dello stesso.
L’Impresa di Assicurazione si riserva il diritto di richiede- re tempestivamente l’integrazione della documentazione prodotta nel caso di particolari esigenze istruttorie.
L’Impresa di Assicurazione esegue i pagamenti richiesti entro trenta giorni dal ricevimento della documentazio- ne completa all’indirizzo sopra indicato.
Decorso tale termine sono dovuti gli interessi moratori, a partire da tale termine, a favore degli aventi diritto. L’art. 2952 del codice civile dispone che, se non è stata avanzata richiesta di pagamento, i diritti derivanti dal Contratto si prescrivono in dieci anni da quando si è verificato l’evento su cui il diritto si fonda.
Qualora l’Investitore-Contraente o gli aventi diritto omettano di richiedere gli importi dovuti entro il sud- detto termine di prescrizione, l’Impresa di Assicurazio- ne è obbligata a versare tali somme al Fondo per le vittime delle frodi finanziarie così come disposto dalla legge n. 266/2005 e successive modifiche ed inte- grazioni.
Salvo diversa indicazione degli aventi diritto, i pagamen- ti verranno eseguiti a mezzo accredito in conto corrente bancario indicato dagli aventi diritto.
In caso di richiesta di Xxxxxxxx totale, parziale o decesso dell’Assicurato non corredata dalla sopra elencata documentazione, l’Impresa di Assicurazione effettuerà il disinvestimento delle Quote collegate al Contratto alla data di ricezione della relativa richie- sta. L’Impresa di Assicurazione provvederà tuttavia alla liquidazione delle somme unicamente al momento di ricezione della documentazione mancante.
Art. 16 – Beneficiari delle prestazioni in caso di morte dell’Assicurato
L’Investitore-Contraente designa i Beneficiari e può, in qualsiasi momento, revocare o modificare tale designa- zione.
La designazione dei Beneficiari non può essere revoca- ta o modificata nei seguenti casi (previsti dall’art. 1921 del codice civile):
a) dopo che l’Investitore-Contraente ed i Beneficiari abbiano dichiarato per iscritto all’Impresa di Assicu- razione, rispettivamente, la rinuncia al potere di revo- ca e l’accettazione del beneficio;
b) dagli eredi, dopo la morte dell’Investitore-Contra- ente;
c) dopo che, verificatosi l’evento, il Beneficiario abbia comunicato per iscritto all’Impresa di Assicurazione di volersi avvalere del beneficio.
Ove si verifichi una delle ipotesi di cui sopra e il bene- ficio sia diventato irrevocabile, le operazioni di Riscatto, pegno o vincolo del Contratto, nonché ogni variazione che abbia un effetto sui diritti del Beneficiario, richiedo- no il previo consenso scritto dello stesso.
La designazione dei Beneficiari, e l’eventuale revoca o modifica degli stessi, debbono essere comunicate per iscritto all’Impresa di Assicurazione, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, invia- ta al recapito indicato al precedente Art. 15. La desi- gnazione e l’eventuale revoca o modifica dei Benefi- ciari possono essere disposte per testamento o con successiva dichiarazione scritta comunicata all’assi- curatore.
Ai sensi dell’articolo 1920 del Codice Civile, i Beneficia- ri acquistano, per effetto della designazione, un diritto proprio nei confronti dell’Impresa di Assicurazione: per- tanto le somme corrisposte a seguito del decesso dell’Assicurato non rientrano nell’asse ereditario.
Art. 17 – Variazioni contrattuali
L’Impresa di Assicurazione comunicherà per iscritto all’Investitore-Contraente qualunque modifica dovesse intervenire nel corso del Contratto, con riferimento ai seguenti elementi:
– variazioni legislative o disposizioni degli organi di vigi- xxxxx, che comportino delle variazioni alle previsioni contrattuali;
– variazioni della disciplina fiscale applicabile al Con- tratto, all’Impresa di Assicurazione o al Fondo Interno che comporti una modifica delle norme contrattuali;
– variazione della misura dei costi, di cui al precedente Art. 13;
– variazione della misura delle commissioni di gestione del Fondo Interno, di cui all’Art.36 del Regolamento del Fondo Interno;
– variazioni del Regolamento del Fondo Interno. L’Investitore-Contraente che non intenda aderire alle modifiche apportate potrà chiedere, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione della variazione, tramite raccomandata con ricevuta di ritorno, la risolu- zione del Contratto. In tal caso, l’Impresa di Assicura- zione provvederà al pagamento del Controvalore delle Quote assegnate al Contratto.
Il valore delle Quote da prendere a riferimento sarà quel- lo rilevato alla Data di Valorizzazione della settimana successiva alla data in cui la comunicazione di risoluzio- ne del Contratto perviene all’Impresa di Assicurazione.
In mancanza di tale comunicazione, il Contratto resterà in vigore alle nuove condizioni.
Art. 18 – Cessione del Contratto
L’Investitore-Contraente può cedere a terzi il Contratto e trasferire, a qualsiasi titolo, il credito derivante dal presente Contratto, previa comunicazione e consenso scritto da parte dell’Impresa di Assicurazione.
Art. 19 – Pegno e vincolo del Contratto
L’Investitore-Contraente può dare in pegno i crediti deri- vanti dal Contratto, ovvero vincolare il Contratto a favo- re di terzi. Tali atti diventano efficaci dal momento in cui l’Impresa di Assicurazione ne ha avuto conoscenza mediante comunicazione scritta.
L’Impresa di Assicurazione ne effettuerà la relativa annotazione sull’originale del Certificato di polizza o su apposita appendice della polizza, previo invio, da parte dell’Investitore-Contraente all’Impresa di Assicurazio- ne, della documentazione attestante la costituzione del pegno o del vincolo, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, firmata dall’Investitore-Contraen- te e, laddove esistenti, dai Beneficiari la cui designazio-
ne sia irrevocabile. In caso di pegno o vincolo, le ope- razioni di Riscatto richiederanno l’assenso scritto del creditore pignoratizio o vincolatario. Il creditore pignora- tizio o il soggetto in favore del quale è costituito il vin- colo, potranno esigere dall’Impresa di Assicurazione il pagamento dei crediti derivanti dal Contratto, nei limiti di quanto garantito o vincolato, previa esibizione del mandato irrevocabile ad esso conferito dall’Investitore- Contraente e laddove esistenti, dai Beneficiari la cui designazione sia irrevocabile.
In conformità a quanto disposto dall’art. 2805 del codi- ce civile, l’Impresa di Assicurazione può opporre al cre- ditore pignoratizio e al vincolatario le eccezioni derivanti dal Contratto che avrebbe potuto eccepire nei confronti dell’Investitore-Contraente.
Art. 20 – Prestiti
Il presente Contratto non prevede la concessione di prestiti.
Art. 21 – Non pignorabilità e non sequestrabilità
Ai sensi, per gli effetti e nei limiti di cui all’articolo 1923 del Codice Civile, le somme dovute dall’Impresa di Assicurazione all’Investitore-Contraente o al Benefi- ciario non possono essere sottoposte ad azione esecu- tiva o cautelare.
Art. 22 – Tasse e imposte
Xxxxx e imposte relative al Contratto sono a carico del- l’Investitore-Contraente o dei Beneficiari e aventi diritto.
Le seguenti informazioni sintetizzano alcuni aspetti del regime fiscale applicabile al Contratto, ai sensi della legislazione tributaria italiana e della prassi vigente alla data di pubblicazione delle presenti Condizioni di Assi- curazione, fermo restando che le stesse rimangono sog- gette a possibili cambiamenti che potrebbero altresì avere effetti retroattivi. Quanto segue non intende esse- re un’analisi esauriente di tutte le conseguenze fiscali del Contratto. Gli Investitori-Contraenti sono tenuti a consultare i loro consulenti in merito al regime fiscale proprio del Contratto. Sono a carico dell’Investitore-Con- traente le imposte e tasse presenti e future per legge applicabili come conseguenza dell’investimento e non è prevista la corresponsione all’Investitore-Contraente di alcuna somma aggiuntiva volta a compensare eventuali riduzioni dei pagamenti relativi al Contratto.
Detrazione fiscale dei premi
Il Premio corrisposto, nei limiti della quota del premio afferente la copertura assicurativa avente ad oggetto il rischio di morte e per un importo massimo di Euro 530 a decorrere dal 2014, dà diritto ad una detrazione di imposta sul reddito delle persone fisiche dichiarato dal- l’Investitore-Contraente nella misura del 19%, alle con- dizioni e nei limiti previsti dalla legge.
Ai fini dell’applicazione della detrazione d’imposta, laddo- ve il Contratto preveda la copertura di più rischi aventi un
regime fiscale differenziato, nel Contratto viene evidenzia- to l’importo del Premio afferente a ciascun rischio.
Se l’Assicurato è diverso dall’Investitore-Contraente, per poter beneficiare della detrazione è necessario che l’Assicurato risulti fiscalmente a carico dell’Investitore- Contraente.
Tassazione delle somme corrisposte a soggetti non esercenti attività d’impresa
1. In caso di decesso dell’Assicurato
Le somme corrisposte dall’Impresa di Assicura- zione in caso di decesso dell’Assicurato non sono soggette a tassazione IRPEF in capo al per- cettore e sono esenti dall’imposta sulle succes- sioni. Si segnala altresì che, per effetto della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (c.d. “Legge di Stabilità”), i capitali percepiti – a decorrere dal 1 gennaio 2015 - in caso di morte in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita, a copertura del rischio demografico, sono esenti dall’imposta sul reddito delle persone fisiche.
2. In caso di permanenza in vita dell’Assicurato alla scadenza di Contratto, di Riscatto totale o di Riscatto parziale
Le somme corrisposte dall‘Impresa di Assicura- zione in caso di permanenza in vita dell’Assicura- to alla scadenza del Contratto o di Riscatto totale sono soggette ad un’imposta sostitutiva dell’im- posta sui redditi nella misura prevista di volta in volta dalla legge. Tale imposta, al momento della redazione del presente documento, è pari al 26% sulla differenza (plusvalenza) tra il Capitale Matu- rato maggiorato dalle Prestazioni Periodiche even- tualmente giá erogate e l'ammontare del Premio pagato (al netto di eventuali riscatti parziali), con l'eccezione dei proventi riferibili ai titoli di stato italiani ed equiparati (Paesi facenti parte della white list), per i quali l'imposta è pari al 12,5%. In caso di Riscatto parziale, ai fini del computo del reddito di capitale da assoggettare alla pre- detta imposta sostitutiva, l’ammontare dei Premi va rettificato in funzione del rapporto tra il capita- le erogato ed il valore economico della polizza alla data del Riscatto parziale.
3. In caso di Recesso
Le somme corrisposte in caso di Recesso sono soggette all’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura e con gli stessi criteri indicati per il Riscatto totale del Contratto.
Tassazione delle somme corrisposte a soggetti eser- centi attività d’impresa
Le somme corrisposte a soggetti che esercitano l’atti- vità d’impresa non costituiscono redditi di capitale, bensì redditi d’impresa. Su tali somme l’Impresa non applica l’imposta sostitutiva di cui all’art. 26-ter del
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600.
Se le somme sono corrisposte a persone fisiche o enti
non commerciali in relazione a contratti stipulati nel- l’ambito dell’attività commerciale, l’Impresa non appli- ca l’imposta sostitutiva, qualora gli interessati presen- tino una dichiarazione in merito alla sussistenza di tale requisito.
Art. 23 – Legge applicabile, foro competente e proce- dura di mediazione
Al presente Contratto si applica la legge italiana.
Per le controversie relative al Contratto è esclusiva- mente competente l’Autorità Giudiziaria del Comune di residenza o di domicilio dell’Investitore-Contraente o degli aventi diritto, previo esperimento del tentativo obbligatorio di conciliazione di cui al D.Lgs 28/2010. Pertanto ai sensi e per gli effetti di cui al D.Lgs 28/2010, tutte le controversie che dovessero insorge- re, relative o comunque connesse anche indirettamen- te al presente Contratto, saranno trattate, ai fini del suddetto esperimento, avanti agli Organismi di Conci- liazione costituiti presso le Camere di Commercio ter- ritorialmente competenti (iscritti al Registro di cui al medesimo Decreto) conformemente alla procedura di mediazione prevista dalla legge ed alle disposizione delle Camere di Commercio di riferimento.
Le parti espressamente dichiarano di conoscere ed accettare integralmente la normativa e gli effetti di cui al D.Lgs. 28/2010 e la presente clausola. Si appliche- ranno, in ogni caso, il Regolamento e la modulistica al momento dell’attivazione della procedura.
Si potrà reperire ogni ulteriore informazione afferente al menzionato tentativo obbligatorio di conciliazione sul sito internet dell’Unioncamere (Unione della Came- re di Commercio d’Italia).
Art. 24 – Reclami, richieste di informazioni, gestione del Contratto
Eventuali reclami relativi ad un contratto o servizio assicurativo nei confronti dell'Impresa di assicurazio- ne o dell'Intermediario assicurativo con cui si entra in contatto, nonché qualsiasi richiesta di informazioni, devono essere preliminarmente presentati per iscritto (posta, fax, email) ad AXA MPS Financial DAC - Ufficio Reclami secondo le seguenti modalità:
Email: xxxxxxx@xxx-xxxxxxxxxxxx.xx
Posta: AXA MPS Financial DAC - Ufficio Reclami 1 Xxxxxx'x Xxxx Xxxxx, Xxxxxx'x Xxxx
Xxxxxx X00 XX00 - Xxxxxxx Fax 00000000000000
Numero Verde 800-029340
avendo cura di indicare:
• nome, cognome, xxxxxxxxx completo e xxxxxxxx xxxxxx- xxxx del reclamante;
• numero della polizza e nominativo del contraente;
• breve ed esaustiva descrizione del motivo di lamen- tela;
• ogni altra indicazione e documento utile per descri- vere le circostanze.
Sarà cura della Compagnia fornire risposta entro 45 giorni dalla data di ricevimento del reclamo, come pre- visto dalla normativa vigente.
Nel caso di mancato o parziale accoglimento del recla- mo, nella risposta verrà fornita una chiara spiegazione della posizione assunta dalla Compagnia in relazione al reclamo stesso ovvero della sua mancata risposta. Qualora il reclamante non abbia ricevuto risposta oppu- re ritenga la stessa non soddisfacente, prima di rivol- gersi all'Autorità Giudiziaria, può scrivere all'IVASS (Via del Xxxxxxxxx, 00 - 00000 Xxxx; fax 00.00.000.000 o
00.00.000.000, Telefono 06.42.133.1
xxxxx@xxx.xxxxx.xx) fornendo copia del reclamo già inol- trato all'impresa ed il relativo riscontro anche utilizzan- do il modello presente nel sito dell'IVASS alla sezione “per il Consumatore - come presentare un reclamo”. Eventuali reclami potranno inoltre essere indirizzati all'Autorità Irlandese competente al seguente indirizzo: Financial Services Ombudsman
0xx Xxxxx, Xxxxxxx Xxxxx,
Xxxxxxx Xxxxx, Xxxxxx 0,X00 XX00 Xxxxxxx
Inoltre il reclamante può ricorrere ai sistemi alternativi per la risoluzione delle controversie previsti a livello normativo o convenzionale, quali:
• Mediazione: per controversie relative a contratti assicurativi e a diritti al risarcimento derivanti da responsabilità medica e sanitaria, le Parti, ai sensi dell'art. 5, comma 1- bis, del d.lgs. n. 28/2010 sono tenute a tentare di risolvere la questione avanti un Organismo di Mediazione (compreso tra gli Enti o le persone fisiche abilitati, in quanto iscritti nel regi- stro ufficiale del Ministero della Giustizia).
Per attivare la procedura, il contraente, l'assicurato o il danneggiato dovranno rivolgersi ad un Organi- smo di Mediazione del luogo del Giudice territorial- mente competente per la controversia, che provve- derà a trasmettere alla Compagnia la domanda di attivazione, con indicazione della data fissata per il primo incontro.
La Compagnia provvederà a rispondere almeno 7 giorni lavorativi prima della data prevista per il primo incontro.
• Arbitrato irrituale: laddove espressamente previsto dalle Condizioni Generali di Assicurazione, per con- troversie relative alla determinazione del valore del danno o alle conseguenze di natura medica di un sinistro, che verranno devolute ai consulenti tecnici nominati da ciascuna delle Parti.
Per attivare la procedura è necessario comunicare alla Compagnia la volontà di dare avvio alla stessa. La Compagnia provvederà a dare riscontro al xxxxxx- xxxxx indicando il nominativo del proprio consulente tecnico e la Procedura seguirà le modalità espressa- mente indicate nella relativa previsione di Polizza.
Per maggiori informazioni si rimanda a quanto presen- te nell'area Reclami del sito xxx.xxx-xxxxxxxxxxxx.xx.
Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all'IVASS o direttamente al siste- ma estero http:/ xx.xxxxxx.xx/xxxxxxxx_xxxxxx/xxx- net/ members_en.htm competente chiedendo l'attiva- zione della procedura FIN-NET.
Eventuali reclami relativi la mancata osservanza da parte della Compagnia, degli intermediari e dei periti assicurativi, delle disposizioni del Codice delle assicu- razioni, delle relative norme di attuazione nonché delle norme sulla commercializzazione a distanza dei pro- dotti assicurativi possono essere presentati diretta- mente all'IVASS, secondo le modalità sopra indicate. I reclami relativi ad aspetti di trasparenza devono essere inviati alla CONSOB Divisione Tutela del Consu- matore Ufficio Consumer Protection, xxx X.X. Xxxxxxx, 0
- 00000 Xxxx o Xxx Xxxxxxxx 0, 00000 Xxxxxx, Telefo- no 06.8477.1 / 02.72420.1.
Art. 25 – Provenienza dei premi versati: divieto di uti- lizzo di somme derivanti da attività di riciclaggio di denaro o di evasione fiscale.
Il Contraente, mediante sottoscrizione del Modulo di Proposta, dichiara, garantisce e certifica ad AXA MPS FINANCIAL DAC, con sede a Dublino (Irlanda), che:
(i) tutti i premi versati a fronte della presente proposta di assicurazione sono stati o saranno debitamente dichiarati alle competenti Autorità Fiscali aventi com- petenza nel luogo dove il Contraente ha la propria resi- denza abituale ai fini fiscali e/o in qualsivoglia altro ambito territoriale qualora ciò si rendesse necessario o appropriato ai sensi delle regolamentazioni e delle leggi applicabili;
(ii) nessuno dei premi versati deriva, direttamente o indirettamente, da attività o fonti illegali e/o da xxxxxx- ne fiscale.
Art. 26 – Politica di collaborazione con le Autorità Fiscali e Governative: consenso al rilascio di informa- zioni alle Autorità Fiscali e Governative.
Il Gruppo AXA Italia e l’Impresa di Assicurazione colla- borano con le Autorità Fiscali e Governative allo scopo di combattere i fenomeni di riciclaggio di denaro, eva- sione fiscale o altre attività illegali. Nel caso in cui l’In- vestitore-Contraente non fosse fiscalmente residente nella giurisdizione in cui il presente Contratto assicura- tivo è stato sottoscritto (c.d. “transazione cross-bor- der”), il Gruppo AXA Italia potrebbe, ai sensi delle rego- lamentazioni e delle leggi applicabili, comunicare alle Autorità Fiscali e Governative del Paese di appartenen- za dell’Investitore-Contraente l’identità dello stesso e alcune informazioni relative al Contratto assicurativo.
Art. 27 – Violazione delle dichiarazioni dell’Investito- re- Contraente; Clausola risolutiva espressa e penali da Riscatto; Blocco dei rimborsi.
L’Investitore-Contraente riconosce e accetta che, in caso di violazione delle dichiarazioni che precedono, AXA MPS FINANCIAL DAC, nell’ambito di quanto previ- sto dalla legge e dalla regolamentazione applicabili, avrà il diritto di:
(I) risolvere immediatamente il Contratto
(II) a prescindere dall’effettiva data di risoluzione ai sensi del punto (I) che precede, addebitare il mas- simo delle penali di Xxxxxxxx previste dal Contrat- to assicurativo come se tale Contratto fosse stato riscattato immediatamente dopo la relativa sotto- scrizione;
(III) notificare alle rilevanti Autorità Governative tutte le informazioni ritenute necessarie o opportune;
(IV) se ritenuto appropriato a seguito di una consulta- zione con le Autorità Governative ed i propri con- sulenti legali, (a) rimborsare all’Investitore-Contra- ente i premi versati e le eventuali altre somme pagate fino alla data di risoluzione del Contratto assicurativo, al netto delle penali di Riscatto e
degli altri costi sostenuti ai sensi del punto (II) che precede (cd. “ammontare rimborsato”), oppu- re (b) se richiesto o preteso dalle competenti Autorità Governative, bloccare o versare alle rela- tive Autorità Governative l’Ammontare Rimborsa- to, in tutto o in parte, oppure intraprendere even- tuali altre azioni che le competenti Autorità Gover- native dovessero richiedere o pretendere.
Art. 28 – Rinvio
Per tutto quanto non è espressamente regolato al Con- tratto, valgono le disposizioni della legge italiana, in quanto applicabili. Si precisa che l’Impresa di Assicura- zione e il Fondo Interno sono soggetti alla legge Irlan- dese.
PAGINA BIANCA PER ESIGENZE TIPOGRAFICHE
PAGINA BIANCA PER ESIGENZE TIPOGRAFICHE