Data di pubblicazione: 13/02/2023
Data di pubblicazione: 13/02/2023
Nome allegato: INPS_Disciplinare_(Gara JPA).pdf
CIG: 9623953142;
Nome procedura: Procedura aperta telematica di carattere comunitario, ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016, per l’affidamento dei servizi di «Sviluppo e supporto del sistema, servizio di Help Desk, manutenzione correttiva ed evolutiva dell’attuale piattaforma RINA, ed uno studio di fattibilità per una nuova architettura RINA e per un RINA As A Service ed un nuovo modello di distribuzione»
Direzione Centrale Risorse Strumentali e Centrale Unica Acquisti
ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE
DISCIPLINARE DI GARA
Procedura aperta telematica di carattere comunitario, ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs.
n. 50/2016, per l’affidamento dei servizi di «Sviluppo e supporto del sistema, servizio di Help Desk, manutenzione correttiva ed evolutiva dell’attuale piattaforma RINA, ed uno studio di fattibilità per una nuova architettura RINA e per un RINA As
A Service ed un nuovo modello di distribuzione»
Xxx Xxxx xx Xxxxxx, x. 00, XXX 00000 - XXXX C.F. 80078750587 - P.IVA 02121151001
Sommario
1. PIATTAFORMA TELEMATICA: UTILIZZO E FUNZIONAMENTO 5
1.1 IL SISTEMA DI NEGOZIAZIONE 5
2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI 10
3. OGGETTO DELL’APPALTO E IMPORTO 12
4. DURATA DELL’APPALTO, OPZIONI E ADESIONE POSTUMA 16
4.2. Opzioni e adesione postuma 16
5. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE 17
7. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA 19
7.1 Requisiti di idoneità professionale 20
7.2 Requisiti di capacità economica e finanziaria 20
7.3 Requisiti di capacità tecnica e professionale 21
7.4 Indicazioni per i raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete, GEIE 23
7.5 Indicazioni per i consorzi di cooperative e di imprese artigiane e i consorzi stabili 23
11. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL’ANAC 29
12. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI
13. REGOLE PER LA PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA 31
15. CONTENUTO DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA, TECNICA ED ECONOMICA 35
A. Documentazione amministrativa 35
A.1 Domanda di partecipazione 35
A.2 Documento di Gara Unico Europeo 36
A.3 Dichiarazioni integrative al DGUE 38
A.4 Documentazione a corredo 39
A.5 Documentazione e dichiarazioni ulteriori per i soggetti associati 39
B. Contenuto dell’offerta tecnica 41
C. Contenuto della offerta economica 42
16. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 44
17. NOMINA DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE 51
18. SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA 52
18.1 Avvio operazioni di gara ed inversione procedimentale 52
18.2 Apertura e valutazione delle offerte tecniche ed economiche 52
18.3 Verifica dell’anomalia 54
18.4 Verifica della documentazione amministrativa 54
19. AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO 55
21. OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI 57
22. CODICE DI COMPORTAMENTO 58
23. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE 58
24. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 58
PREMESSA
Con determina a contrarre n. RS.30/057/2023 del 06/02/2023, l’INPS – Istituto Nazionale Previdenza Sociale (a seguire anche «INPS» o «Istituto» o «Stazione Appaltante» o
«Amministrazione Aggiudicatrice») ha indetto una gara per l’affidamento di un contratto avente ad oggetto l’affidamento dei servizi di «Sviluppo e supporto del sistema, servizio di Help Desk, manutenzione correttiva ed evolutiva dell’attuale piattaforma RINA, ed uno studio di fattibilità per una nuova architettura RINA e per un RINA As A Service ed un nuovo modello di distribuzione» (a seguire anche «Servizio» o «Appalto»).
Nel presente affidamento INPS agisce, in virtù di quanto previsto dall’accordo di appalto congiunto ex art. 39 Direttiva 2014/24/UE (a seguire anche «Joint Procurement Agreement» o «JPA»), sottoscritto da INPS e da altri istituti previdenziali degli Stati membri (a seguire anche
«Istituti Aderenti»), in veste di centrale di committenza acquirente ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett. l), n. 1, del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, recante «Codice dei contratti pubblici» (a seguire anche «Codice»).
L’affidamento avverrà mediante procedura aperta, interamente gestita tramite sistema telematico, conformemente alle prescrizioni dell’art. 44 del D. Lgs. 50/2016, con applicazione del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi degli artt. 34, 52, 58, 60 e 95, comma 3, del Codice.
C.I.G.: 9623953142
C.U.I: 80078750587202200202
I dati identificativi e i recapiti della Stazione Appaltante sono i seguenti:
Denominazione Ufficiale | INPS – Istituto Nazionale Previdenza Sociale |
Indirizzo | Xxx Xxxx xx Xxxxxx 00, 00000 Xxxx |
Tel. | +39-06/00.00.00.00 |
Posta elettronica certificata (PEC) | xx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxx.xxxx.xxx.xx |
Profilo del Committente | xxx.xxxx.xx – Concorsi e Gare – Gare – Bandi di gara – In corso |
Codice AUSA | 0000247876 |
Il Responsabile del procedimento, ai fini della procedura di gara ai sensi dell’art. 31 del Codice, è il Xxxx. Xxxxxxx Xxxxxx, reperibile ai seguenti indirizzi: INPS - Direzione Centrale Risorse Strumentali e Centrale Unica Acquisti, Xxx Xxxx xx Xxxxxx x. 00, 00000 - Xxxx; Tel. +39- 06/00.00.00.00; e-mail: xxxxxxx.xxxxxx@xxxx.xx
La procedura si svolgerà mediante il sistema telematico descritto nel successivo paragrafo 1.1, accessibile all’indirizzo xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx, attraverso le credenziali acquisite come descritto nel paragrafo 1.3.
La procedura di gara si svolgerà in lingua italiana.
Del presente Disciplinare di Gara nonché del Capitolato Tecnico e relativi allegati, viene fornita una versione in lingua inglese di cortesia, con la precisazione che in caso di divergenze prevarrà la versione in lingua italiana.
1. PIATTAFORMA TELEMATICA: UTILIZZO E FUNZIONAMENTO
1.1 IL SISTEMA DI NEGOZIAZIONE
1. La presente procedura si svolgerà attraverso l’utilizzo di una Piattaforma telematica (a seguire anche «Sistema»).
2. Il funzionamento del Sistema avviene nel rispetto della legislazione vigente e, in particolare del Regolamento UE n. 910/2014 (a seguire anche «Regolamento eIDAS»), del Decreto Legislativo n. 82/2005 (a seguire anche «Codice dell’Amministrazione Digitale»), del Codice e dei suoi atti di attuazione, in particolare il decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 148/2021 e delle Linee Guida dell’Agenzia per l’Italia Digitale (a seguire anche
«AGID»).
3. L’INPS si avvarrà di tale Sistema in modalità ASP (Application Service Provider).
4. Il Sistema, in modalità ASP, è gestito da Consip S.p.A., che agisce quale Centrale di Committenza per le Pubbliche Amministrazioni. Tale Sistema può essere utilizzato esclusivamente in lingua italiana. Pertanto, si invitano gli operatori economici partecipanti alla gara a predisporre tutte le operazioni necessarie con congruo anticipo, al fine di evitare problemi e/o ritardi in fase di utilizzo del Sistema medesimo e di caricamento dei documenti di offerta.
5. L’utilizzo del Sistema comporta l’accettazione tacita ed incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nei documenti di gara, nel predetto documento nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite le comunicazioni sul Sistema.
6. L’utilizzo del Sistema avviene nel rispetto dei principi di auto responsabilità e di diligenza professionale, secondo quanto previsto dall’art. 1176, comma 2, del codice civile ed è regolato, tra gli altri dai seguenti principi:
▪ parità di trattamento tra gli operatori economici;
▪ trasparenza e tracciabilità delle operazioni;
▪ standardizzazione dei documenti;
▪ comportamento secondo buona fede, ai sensi dell’articolo 1375 del codice civile;
▪ comportamento secondo correttezza, ai sensi dell’articolo 1175 del codice civile;
▪ segretezza delle offerte e loro immodificabilità una volta scaduto il termine di presentazione della domanda di partecipazione;
▪ gratuità. Nessun corrispettivo è dovuto dall’operatore economico e/o dall’aggiudicatario
per il mero utilizzo del Sistema.
7. La Stazione Appaltante non assume alcuna responsabilità per la perdita di documenti e dati, danneggiamento di file e documenti, ritardi nell’inserimento di dati, documenti e/o nella presentazione della domanda, malfunzionamento, danni, pregiudizi derivanti all’operatore economico, da:
▪ difetti di funzionamento delle apparecchiature e dei sistemi di collegamento e programmi impiegati dal singolo operatore economico per il collegamento al Sistema;
▪ utilizzo del Sistema da parte dell’operatore economico in maniera non conforme al Disciplinare e a quanto previsto nel documento denominato «Regole del sistema di e- procurement della pubblica amministrazione»;
8. In caso di mancato funzionamento del sistema o di malfunzionamento della stessa, non dovuto alla predette circostanze, che impediscono la corretta presentazione delle offerte, al fine di assicurare la massima partecipazione, la stazione appaltante può disporre la sospensione del termine di presentazione delle offerte per un periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento del Sistema e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla durata del mancato o non corretto funzionamento, tenuto conto della gravità dello stesso, ovvero, se del caso, può disporre di proseguire la gara in altre modalità, dandone tempestiva comunicazione presso tutti gli indirizzi Internet disponibili di cui al punto
I.1 del Bando di gara, nella sezione dove sono accessibili i documenti di gara nonché attraverso ogni altro strumento ritenuto idoneo.
9. La Stazione Appaltante si riserva di agire in tal modo anche quando, esclusa la negligenza dell’operatore economico, non sia possibile accertare la causa del mancato funzionamento o del malfunzionamento.
10. Il Sistema garantisce l’integrità dei dati, la riservatezza delle offerte e delle domande di partecipazione. Il Sistema è realizzato con modalità e soluzioni tecniche che impediscono di operare variazioni sui documenti definitivi, sulle registrazioni di sistema e sulle altre rappresentazioni informatiche e telematiche degli atti e delle operazioni compiute nell'ambito delle procedure, sulla base della tecnologia esistente e disponibile.
11. Le attività e le operazioni effettuate nell'ambito del Sistema sono registrate e attribuite all’operatore economico e fanno piena prova nei confronti degli utenti del Sistema. Tali registrazioni di sistema hanno carattere riservato e non saranno divulgate a terzi, salvo ordine del giudice o in caso di legittima richiesta di accesso agli atti, ai sensi della Legge n. 241/1990.
12. Le attività e le operazioni effettuate nell'ambito del Sistema si intendono compiute nell’ora e nel giorno risultanti dalle registrazioni di sistema. Il sistema operativo del Sistema è sincronizzato sulla scala di tempo nazionale di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 30 novembre 1993, n. 591, tramite protocollo NTP o standard superiore.
13. L’utilizzo e il funzionamento del Sistema avvengono in conformità a quanto riportato nel documento "Regole del sistema di e-procurement della pubblica amministrazione” che costituisce parte integrante del presente disciplinare.
14. L’acquisto, l’installazione e la configurazione dell’hardware, del software, dei certificati digitali di firma, della casella di PEC o comunque di un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato, nonché dei collegamenti per l’accesso alla rete Internet, restano a esclusivo carico dell’operatore economico.
15. Il Sistema è normalmente accessibile 24 ore al giorno, sette giorni su sette. L’accesso al Sistema potrebbe comunque essere, rallentato, ostacolato o impedito per interventi di manutenzione programmati sul Sistema o problematiche tecniche, che verranno, ove possibile, segnalati agli utenti con idoneo preavviso.
16. L’accesso, l’utilizzo del Sistema e la partecipazione alla procedura comportano l’accettazione incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nel presente Disciplinare di gara, nei relativi allegati (tra cui in particolare le Regole del Sistema di e-Procurement della Pubblica Amministrazione), e le istruzioni presenti nel sito, nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite la pubblicazione nel sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx o le comunicazioni attraverso il Sistema.
17. In caso di violazione delle Regole tale da comportare la cancellazione della registrazione dell’operatore economico, l’operatore economico medesimo non potrà partecipare alla presente procedura.
18. Con la registrazione e la presentazione dell’offerta, i concorrenti manlevano e tengono indenne il MEF, la Consip S.p.A. ed il Gestore del Sistema, risarcendo qualunque pregiudizio, danno, costo e onere di qualsiasi natura, ivi comprese le eventuali spese legali, che dovessero essere sofferte da questi ultimi e/o da terzi, a causa di violazioni delle regole contenute nel presente Disciplinare di gara, dei relativi allegati, di un utilizzo scorretto od improprio del Sistema o dalla violazione della normativa vigente.
19. A fronte di violazioni di cui sopra, di disposizioni di legge o regolamentari e di irregolarità nell’utilizzo del Sistema da parte dei concorrenti, oltre a quanto previsto nelle altre parti del presente Disciplinare di gara, il MEF, la Consip S.p.A. ed il Gestore del Sistema, ciascuno per quanto di rispettiva competenza, si riservano il diritto di agire per il risarcimento dei danni, diretti e indiretti, patrimoniali e di immagine, eventualmente subiti.
1.2 Dotazioni tecniche
1. Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni operatore economico deve dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilità della strumentazione tecnica ed informatica conforme a quella indicata nel presente disciplinare e nel documento «Regole del sistema di e- Procurement della pubblica amministrazione», che disciplina il funzionamento e l’utilizzo del Sistema.
2. In ogni caso è indispensabile:
a) disporre almeno di un personal computer conforme agli standard aggiornati di mercato, con connessione internet e dotato di un comune browser idoneo ad operare in modo corretto sul Sistema;
b) disporre di un sistema pubblico per la gestione dell’identità digitale (SPID) di cui all’articolo 64 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, di altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento
eIDAS, di carta di identità elettronica (CIE) di cui all’articolo 66 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, o carta Nazionale dei Servizi (CNS) di cui all’articolo 66 del medesimo decreto legislativo, nonché delle specifiche credenziali rilasciate in sede di registrazione al Sistema;
c) avere un domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-bis e 6 ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o, per l’operatore economico transfrontaliero, un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS;
d) avere da parte del legale rappresentante dell’operatore economico (o da persona munita
di idonei poteri di firma) un certificato di firma digitale, in corso di validità, rilasciato da:
- un organismo incluso nell’elenco pubblico dei certificatori tenuto dall’Agenzia per l’Italia Digitale (previsto dall’articolo 29 del Decreto Legislativo n. 82/05);
- un certificatore operante in base a una licenza o autorizzazione rilasciata da uno Stato membro dell’Unione europea e in possesso dei requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14;
- un certificatore stabilito in uno Stato non facente parte dell’Unione europea quando
ricorre una delle seguenti condizioni:
i. il certificatore possiede i requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14 ed è qualificato in uno stato membro;
ii. il certificato qualificato è garantito da un certificatore stabilito nell’Unione
Europea, in possesso dei requisiti di cui al regolamento n. 910/14;
iii. il certificato qualificato o il certificatore, è riconosciuto in forza di un accordo bilaterale o multilaterale tra l’Unione Europea e paesi terzi o organizzazioni internazionali.
1.3 Identificazione
1. Per poter presentare offerta è necessario accedere, previa apposita Registrazione, al Sistema.
2. La Registrazione deve essere necessariamente effettuata da un operatore economico singolo, a prescindere dalla volontà di partecipare alla procedura in forma associata: tale intenzione potrà essere concretizzata nella fase di presentazione dell’offerta e non in quella di registrazione.
3. La registrazione al Sistema deve essere richiesta - necessariamente - da almeno un soggetto dotato dei necessari poteri per richiedere la Registrazione e impegnare l’operatore economico medesimo.
4. All’esito della Registrazione viene rilasciata al soggetto che ne ha fatto richiesta un userid e una password (d’ora innanzi anche “account”). L’account è strettamente personale e riservato ed è utilizzato quale strumento di identificazione informatica ai sensi del D. Lgs. n. 82/2005.
5. Il titolare dell’account è tenuto a operare nel rispetto dei principi di correttezza e buona fede, in modo da non arrecare pregiudizio al Sistema, ai soggetti ivi operanti e, in generale, a terzi, in conformità a quanto previsto dall’art. 13 delle Regole del sistema e-Procurement
6. L’account creato in sede di registrazione è necessario, fermo quanto successivamente specificato, ai fini dell’identificazione per ogni successivo accesso alle fasi telematiche della
procedura. Per poter partecipare alla gara, l’utente dovrà associarsi alla P.IVA/Xxxxx identificativo dell’operatore economico per conto del quale intende operare.
7. L’operatore economico, con la registrazione e, comunque, con la presentazione dell’offerta, dà per rato e valido e riconosce senza contestazione alcuna quanto posto in essere all’interno del Sistema dall’account riconducibile all’operatore economico medesimo; ogni azione inerente all’account all’interno del Sistema si intenderà, pertanto, direttamente e incontrovertibilmente imputabile all’operatore economico registrato.
8. L’accesso al Sistema è gratuito ed è consentito a seguito dell’identificazione online dell’operatore economico registrato.
9. L’identificazione può avvenire alternativamente o congiuntamente:
- mediante il sistema pubblico per la gestione dell’identità digitale di cittadini e imprese (SPID), o attraverso gli altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS;
- tramite l’account rilasciato in fase di registrazione;
- mediante una o più delle seguenti modalità di identificazione digitale: carta di identità elettronica (CIE) di cui all’articolo 66 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o carta Nazionale dei Servizi (CNS) di cui all’articolo 66 del medesimo decreto legislativo;
- una volta completata la procedura di identificazione, ad ogni operatore economico identificato viene attribuito un profilo da utilizzare nella procedura di gara.
10. Eventuali richieste di assistenza di tipo informatico devono essere effettuate contattando il Call Center dedicato presso i recapiti indicati nel sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx
1.4 Gestore del Sistema
1. Fermo restando che, per la presente procedura, la Stazione Appaltante ed Amministrazione aggiudicatrice è INPS, la stessa si avvale, per il tramite di Consip, del supporto tecnico del Gestore del Sistema (ovvero il soggetto indicato sul sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx risultato aggiudicatario della procedura ad evidenza pubblica all’uopo esperita) incaricato anche dei servizi di conduzione tecnica delle applicazioni informatiche necessarie al funzionamento del Sistema, assumendone ogni responsabilità al riguardo. Il Gestore del Sistema ha l’onere di controllare i principali parametri di funzionamento del Sistema stesso, segnalando eventuali anomalie del medesimo.
2. Il Gestore del Sistema è, in particolare, responsabile della sicurezza logica e applicativa del Sistema stesso ed è altresì responsabile dell’adozione di adeguate ed idonee misure tecniche ed organizzative al fine di garantire la conformità al Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (di seguito anche «Regolamento UE» o «GDPR»).
2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI
2.1. Documenti di gara
1. La documentazione di gara comprende:
a) il Bando di gara;
b) il presente Disciplinare e i documenti ad esso allegati, costituiti da:
▪ Capitolato Tecnico (Allegato 1) e relativi allegati:
o Allegato 1.1 al Capitolato Tecnico «Glossario e Definizioni»;
o Allegato 1.2 al Capitolato Tecnico «Indicatori di qualità»;
o Allegato 1.3 al Capitolato Tecnico «Profili chiave»;
o Allegato 1.4 al Capitolato tecnico «RHO CR Backlog 03-11-22»;
▪ Domanda di partecipazione (Allegato 2);
▪ Documento di Gara Unico Europeo (DGUE) (Allegato 3);
▪ Dichiarazione integrativa al DGUE e ulteriori dichiarazioni rilevanti (Allegato 4);
▪ Dichiarazione dell’impresa ausiliaria e contestuali dichiarazioni di impegno (Allegato 5);
▪ Schema di Offerta tecnica (Allegato 6), e relativi Allegati:
o Project Reference Form n. 1 (Allegato A.1 allo Schema di Offerta Tecnica);
o Project Reference Form n. 2 (Allegato A.2 allo Schema di Offerta Tecnica);
o EESSI RINA Reference Form (Allegato A.3 allo Schema di Offerta Tecnica);
▪ Schema di Offerta economica (parte 1) (Allegato 7.1);
▪ Schema di Offerta economica (parte 2) (Allegato 7.2);
▪ Schema di contratto (Allegato 8);
▪ Elenco Istituti di Credito (Allegato 9);
▪ Elenco Istituti Aderenti al Joint Procurement Agreement (Allegato 10);
▪ Regole del Sistema di e-Procurement della Pubblica Amministrazione (Allegato 11).
La documentazione di gara, firmata digitalmente è disponibile sul sito Internet xxxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx. Sul tale sito Internet è disponibile la versione elettronica della documentazione in formato PDF/Word/Excel non firmata digitalmente. In caso di discordanza tra la documentazione firmata digitalmente e quella non firmata digitalmente, prevarrà la prima. La documentazione di gara è, altresì, disponibile all’interno del Sistema, alla sezione “Area comunicazioni”. Per la lettura della documentazione firmata digitalmente è necessario dotarsi dell’apposito software per la verifica della firma digitale, rilasciato da uno dei certificatori iscritti all’Elenco di cui all’articolo 29 del Codice dell’Amministrazione Digitale e disponibile sul sito xxx.xxxx.xxx.xx. La documentazione di gara non firmata digitalmente è altresì disponibile sul sito xxxx://xxx.xxxx.xx, seguendo il seguente percorso: >Avvisi, bandi e fatturazione> Gare
>Bandi di gara>in corso, nel rispetto delle regole tecniche di cui alle Linee guida dell’AGID
approvate con deliberazione n. 157/2020.
2.2. Chiarimenti
1. É possibile ottenere chiarimenti in relazione alla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti, da inoltrare per via telematica entro e non oltre le ore 13:00 del 24 marzo 2023, attraverso la sezione del Sistema ASP riservata alle richieste di chiarimenti, previa registrazione al Sistema stesso.
2. Le richieste di chiarimenti devono essere formulate in lingua italiana.
3. Non viene fornita risposta alle richieste presentate con modalità diverse da quelle sopra indicate.
4. Ai sensi dell’art. 74, comma 4, del Codice, le risposte alle richieste di chiarimenti presentate in tempo utile verranno fornite almeno sei giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte. Tali risposte, in formato elettronico e firmate digitalmente, saranno pubblicate in forma anonima in lingua italiana all’interno del Sistema sopra citato nella medesima sezione riservata ai chiarimenti. Si invitano, pertanto, i concorrenti a visionare costantemente tale sezione, restando l’Amministrazione dispensata da ogni obbligo di ulteriore comunicazione nei confronti dei concorrenti stessi.
5. Per assicurare la simmetria, la parità di trattamento e la simultaneità delle informazioni integrative, le risposte alle richieste di chiarimenti e/o eventuali ulteriori informazioni in merito alla presente procedura sono, altresì, pubblicate in forma anonima in lingua italiana sul profilo del committente: xxxx://xxx.xxxx.xx seguendo il seguente percorso: > Avvisi, bandi e fatturazione > Gare.
6. Le risposte alle richieste di chiarimenti andranno ad integrare la lex specialis di gara.
2.3. Comunicazioni
1. Tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni di cui alla presente procedura sono eseguiti utilizzando mezzi di comunicazione elettronici in conformità con quanto disposto dal Codice, nonché dal decreto legislativo n. 82/05.
2. Le comunicazioni relative: a) all’aggiudicazione; b) all’esclusione; c) alla decisione di non aggiudicare l’appalto; d) alla data di avvenuta stipulazione del contratto con l’aggiudicatario;
e) all’attivazione del soccorso istruttorio; f) al subprocedimento di verifica dell’anomalia dell’offerta anomala; g) alla verifica di congruità ai sensi dell’art. 95, comma 10, del Codice;
h) alla richiesta di offerta migliorativa sul prezzo di cui all’art. 18.2 del presente disciplinare;
i) al sorteggio di cui al medesimo art. 18.2 del presente disciplinare; avvengono utilizzando il domicilio digitale presente negli indici di cui agli artt. 6-bis e 6-ter del d.lgs. n. 82/2005 o, per gli operatori economici transfrontalieri, attraverso un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS. Se l’operatore economico non è presente nei predetti indici, elegge domicilio digitale speciale presso il Sistema e le comunicazioni di cui sopra sono effettuate utilizzando tale domicilio digitale.
3. A tal fine, i concorrenti sono tenuti a dichiarare, in sede di offerta, il proprio indirizzo di posta elettronica certificata o, per i concorrenti transfrontalieri, l’indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato (SERC) ai sensi del Regolamento eIDAS.
4. Eventuali modifiche dell’indirizzo PEC/SERC o problemi temporanei nell’utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate alla Stazione Appaltante; diversamente, si declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.
5. Fatto salvo quanto previsto al comma 2, le comunicazioni tra stazione appaltante e operatori economici avvengono tramite il Sistema e sono accessibili nell’apposita “Area comunicazioni”. È onere esclusivo dell’operatore economico prenderne visione.
6. Nel caso di indisponibilità del Sistema, e comunque in ogni caso in cui la Stazione Appaltante lo riterrà opportuno, l’Amministrazione invierà le comunicazioni inerenti alla presente procedura per mezzo di posta elettronica certificata, all’indirizzo indicato dal concorrente.
7. Ai medesimi fini, in caso di raggruppamento temporaneo di imprese (a seguire anche «RTI») o consorzio ordinario di concorrenti, ciascuna impresa facente parte del RTI o del consorzio, con la presentazione dell’offerta, elegge automaticamente domicilio nell’apposita area del Sistema ad essa riservata.
8. In caso di raggruppamenti temporanei, gruppo economico di interesse europeo (a seguire anche «GEIE»), aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.
9. In caso di consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c), del Codice, la comunicazione recapitata al domicilio digitale del consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.
10. In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata al domicilio digitale dell’offerente si
intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.
11. In caso di subappalto, la comunicazione recapitata al domicilio digitale dell’offerente si
intende validamente resa a tutti i subappaltatori.
12. La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di effettuare comunicazioni, in alternativa alle modalità sopra citate, anche attraverso appositi avvisi pubblicati sul portale istituzionale al seguente percorso Internet: > Avvisi, bandi e fatturazione > Gare.
3. OGGETTO DELL’APPALTO E IMPORTO
1. Oggetto del presente Appalto è l’affidamento dei servizi di «Sviluppo e supporto del sistema, servizio di Help Desk, manutenzione correttiva ed evolutiva dell’attuale piattaforma RINA, ed uno studio di fattibilità per una nuova architettura RINA e per un RINA As A Service ed un nuovo modello di distribuzione».
2. I servizi, oggetto dell’Appalto, descritti nel dettaglio nel Capitolato tecnico (paragrafo 6) allegato al presente Disciplinare, si possono raggruppare nelle seguenti tipologie:
A) prestazione principale, che ricomprende:
▪ analisi e sviluppo software evolutivo, con Metodologia Tradizionale e Agile/Automazione Software Build and Deploy/Documentazione e formazione ed eLearning/Reportistica di Service Delivery (SDEA);
B) prestazione secondaria, che ricomprende:
▪ manutenzione preventiva del software/Analisi del Change Management (SPM/CMA);
▪ manutenzione correttiva del software (SCM);
▪ gestione dei problemi software - Software preesistente (SIM);
▪ risoluzione dei problemi e risoluzione dei problemi per l'implementazione, la configurazione e il funzionamento (TPRL4);
▪ service desk, gestione degli incidenti e indagini – (SDIML3);
▪ assistenza tecnica (Supporto tecnico e amministrativo specializzato) (TA);
▪ supporto per incidenti di sicurezza e protezione dei dati (SDPIS);
▪ test di garanzia della qualità del software (SQAT);
▪ installazione e manutenzione dell'infrastruttura;
▪ periodo di transizione/trasferimento di conoscenze e preparazione degli ambienti;
▪ studio di fattibilità per RINA as a Service (RaaS).
Si riporta nella tabella che segue il quadro economico generale relativo alla commessa:
Tabella n. 1 – Importo e oggetto dell’Appalto
Servizio | Modalità di pagamento | Quantità triennale | Valore a base d’asta in euro (IVA esclusa) | Importo triennale (IVA esclusa) |
a) Analisi e sviluppo software evolutivo, con Metodologia Tradizionale e Agile / Automazione Software Build and Deploy / Documentazione Formazione ed eLearning / Reportistica di Service Delivery (SDEA) (P)* | Tariffa giornaliera | n. 7.000 giornate uomo | 400,00 € /giornata uomo | € 2.800.000,00 |
b) Manutenzione preventiva del software/Analisi del Change Management (SPM/CMA) (S)* | Tariffa giornaliera | n. 2.000 giornate uomo | 400,00 €/giornata uomo | € 800.000,00 |
c) Manutenzione correttiva del software - (SCM) (S) | Canone | € 200.000,00 | € 200.000,00 |
d) Gestione dei problemi software - Software preesistente (SIM) (S) | Canone | € 315.000,00 | € 315.000,00 | |
e) Risoluzione dei problemi e risoluzione dei problemi per l'implementazione, la configurazione e il funzionamento (TPRL4) (S) | Canone | € 528.000,00 | € 528.000,00 | |
f) Service desk, gestione degli incidenti e indagini – (SDIML3) (S) | Canone | € 924.000,00 | € 924.000,00 | |
g) Assistenza tecnica (Supporto tecnico e amministrativo specializzato) (TA) (S) | Tariffa giornaliera | n. 2.000 giornate uomo | 450,00 €/ giornata uomo | € 900.000,00 |
h) Supporto per incidenti di sicurezza e protezione dei dati (SDPIS) (S) | Tariffa giornaliera | n. 800 giornate uomo | 600,00 €/ giornata uomo | € 480.000,00 |
i) Test di garanzia della qualità del software (SQAT) (S) | Tariffa giornaliera | n. 1.000 giornate uomo | 450,00 €/ giornata uomo | € 450.000,00 |
l) Installazione e manutenzione dell'infrastruttura (S) | Canone | € 600.000,00 | € 600.000,00 | |
m) Periodo di transizione/trasferiment o di conoscenze e preparazione degli ambienti (S) | Prezzo fisso | € 100.000,00 | € 100.000,00 | |
n) Studio di fattibilità per RINA as a Service (RaaS) (S) | Prezzo fisso | € 100.000,00 | € 100.000,00 | |
IMPORTO COMPLESSIVO TRIENNALE (IVA ESCLUSA) | € 8.197.000,00 |
*N.B.: Il segno (P) indica la prestazione principale; il segno (S) indica la prestazione secondaria
3. Per ciò che attiene ai servizi remunerati a canone di cui alle lettere d), e), f) ed l) della Tabella che precede, la periodicità della corresponsione del canone sarà determinata sulla base di quanto previsto dall’art. 7 dello Schema di Contratto allegato al presente Disciplinare.
4. L’Appalto non è stato suddiviso in lotti in quanto ha ad oggetto servizi integrati volti al
conseguimento di una gestione coordinata e unitaria del Servizio. La suddivisione in lotti
renderebbe l’esecuzione dell’appalto estremamente complessa dal punto di vista tecnico nonché particolarmente onerosa sul piano economico. Più nello specifico, l’esecuzione dell’Appalto da parte di un unico operatore economico risulta necessaria al fine di assicurare lo svolgimento omogeneo delle prestazioni ed uno sviluppo integrato e trasversale delle attività. In virtù di ragioni connesse all’economicità dell’esecuzione dell’appalto, alla maggior efficienza di una gestione unitaria e alla convenienza di interfacciarsi con un unico Appaltatore per l’intero Servizio, si è ritenuto opportuno non procedere alla suddivisione del Servizio medesimo in lotti funzionali o prestazionali ai sensi dell’art. 51 del Codice. In ogni caso, i requisiti stabiliti al successivo paragrafo 7 per la partecipazione alla presente procedura sono stati formulati in modo da garantire comunque l'accesso alla procedura stessa delle microimprese, piccole e medie imprese.
5. Il valore globale dell’appalto, ai sensi dell’art. 35, comma 4 del D. Lgs. n. 50/2016, è pari ad € 8.697.000,00 (ottomilioniseicentonovantasette/00 euro), comprensivo dell’importo triennale a base di gara, pari ad € 8.197.000,00 (ottomilionicentonovantasette/00 euro), e dell’opzione di adesione postuma, al netto dell’IVA.
6. Il valore posto a base di gara per il periodo di affidamento di 3 (tre) anni è stato calcolato
sulla base dei dati raccolti dall’Istituto e dagli Istituti Aderenti.
7. L’Appalto è finanziato con fondi dell’Istituto e degli Istituti Aderenti, di cui all’Allegato 10 al
presente Disciplinare.
8. Le caratteristiche tecniche del Servizio e le prestazioni delle Parti sono dettagliatamente disciplinate nel Capitolato tecnico e nello Schema di Contratto allegati al presente Disciplinare.
9. Ai sensi dell’art. 106 comma 12 del Codice, la Stazione Appaltante, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell’importo del Contratto, potrà imporre all’Appaltatore l’esecuzione alle stesse condizioni previste nel Contratto originario. In tal caso l’Appaltatore non potrà far valere il diritto alla risoluzione del Contratto.
10. Qualsiasi richiesta di modificazione dei termini della prestazione del servizio da parte dell’operatore economico dovrà essere preventivamente comunicata in forma scritta dalla Direzione Centrale e da essa accettata, così come la richiesta di servizi da rendere con periodicità anche maggiore da quella indicata nelle schede allegate sarà preventivamente comunicata dalla Struttura all’operatore economico.
11. Non sono previsti ulteriori oneri remunerativi a carico dell’Istituto. Le prestazioni non indicate nel presente Disciplinare e nel Capitolato Tecnico si intendono ad esclusivo carico dell’Appaltatore.
12. All’Aggiudicatario verrà corrisposta, ove ne faccia richiesta, un’anticipazione del prezzo pari al 20% (venti percento) dell’importo previsto per il primo anno di contratto, secondo le modalità di cui all’art. 7 dello Schema di Contratto (Allegato 8 al presente Disciplinare).
13. La Stazione Appaltante stipulerà con l’Aggiudicatario un Contratto con cui verrà regolamentato l’affidamento dei Servizi oggetto dell’Appalto.
4. DURATA DELL’APPALTO, OPZIONI E ADESIONE POSTUMA
4.1. Durata
1. La durata dell’Appalto è di 3 (tre) anni, naturali e consecutivi, a partire dall’approvazione dei Piani di cui al paragrafo 12.2 del Capitolato tecnico (Allegato 1 al presente Disciplinare di gara).
4.2. Opzioni e adesione postuma
1. È consentita l’adesione, in corso di esecuzione, di altre Istituzioni di previdenza sociale di Stati Membri dell’Unione europea («social security»). Gli importi relativi a ciascuna adesione saranno definiti a seconda della tipologia di servizi.
2. L’adesione di cui al comma precedente ha ad oggetto le prestazioni individuate all’art. 3, comma 2, del presente Disciplinare, fino alla concorrenza dell’importo complessivo massimo di € 500.000,00 (cinquecentomila/00 euro), al netto di IVA, da intendersi quale plafond massimo non superabile.
3. La durata dell’atto di adesione postuma non potrà comunque superare la durata complessiva
del contratto.
4. L’Istituto si riserva di chiedere all’Appaltatore, in corso d’appalto, l’effettuazione di maggiori o minori prestazioni fino alla concorrenza di un quinto dell’importo contrattuale alle medesime condizioni di aggiudicazione pattuite nel contratto. L’Istituto potrà apportare modifiche al contratto qualora ricorrano i presupposti previsti nell’art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016 e nei limiti ivi previsti.
5. L’Appaltatore riconoscendo fin dall’origine tale facoltà, rinuncia espressamente ad ogni diritto, compenso o indennizzo di qualsiasi natura derivante dalla diminuzione dell’importo dell’appalto.
6. In ragione del principio di continuità dell’azione amministrativa, la Stazione Appaltante si riserva, in via del tutto eventuale e opzionale, previa insindacabile valutazione interna, la facoltà di prorogare la durata del contratto in corso di esecuzione per il tempo strettamente alla conclusione delle procedure per l’individuazione di un nuovo contraente, ai sensi dell’art. 106 comma 11 del Codice. In tal caso, il contraente è tenuto all’esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi- o più favorevoli- prezzi, patti e condizioni.
7. È in ogni caso escluso il rinnovo tacito del contratto.
8. La Stazione Appaltante si riserva di dare avvio all’esecuzione del contratto in via d’urgenza, anche ai sensi dell’art. 32 comma 8, del Codice.
4.3. Revisione prezzi
1. A partire dalla seconda annualità contrattuale, i prezzi sono aggiornati, in aumento o in diminuzione, in misura non superiore alla differenza tra l’indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (c.d. Indice FOI “00 – Indice Generale”) disponibile al momento del pagamento del corrispettivo e quello corrispondente al mese/anno di sottoscrizione del contratto.
2. La revisione dei prezzi può essere richiesta una sola volta per ciascuna annualità.
5. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
1. Gli operatori economici di cui all’art. 3, lettera p), del Codice possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell’art. 45 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli e previa registrazione presso il Sistema.
2. Sono ammessi alla gara gli operatori economici con sede in altri Stati membri dell’Unione europea, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi, nonché gli operatori economici di Paesi terzi firmatari degli accordi di cui all’art. 49 del Codice, alle condizioni di cui al presente Disciplinare.
3. Ai soggetti costituiti in forma associata, si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice.
4. È vietato ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (a seguire anche «aggregazione di imprese di rete»).
5. È vietato al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di partecipare anche in forma individuale.
6. È vietato al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di imprese di rete, di partecipare anche in forma individuale. Le imprese retiste non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata.
7. I consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c), del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; qualora il consorziato designato sia, a sua volta, un consorzio di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c), quest’ultimo indicherà il consorziato o i consorziati per il quale o per i quali concorre. In assenza di tale dichiarazione, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio. Ai Consorzi designati è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto, si applica l'articolo 353 del codice penale.
8. Nel caso di consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c), del Codice, le consorziate designate dal consorzio per l’esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l’esecuzione.
9. Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all’art. 45, comma 2, lett. f) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare:
a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete-soggetto), l’aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell’organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria. L’organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara, ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto), l’aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell’organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L’organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara, ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l’aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr., Determinazione X.X.XX. n. 3 del 23 aprile 2013).
10. Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell’Appalto (cfr., Determinazione X.X.XX. n. 3 del 23 aprile 2013).
11. Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lett. b), c) del Codice, ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito, oppure di un’aggregazione di imprese di rete.
12. Ai fini di cui al precedente comma, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandatario della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub- associazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell’art. 48, comma 12, del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.
13. È consentita la presentazione di offerta da parte dei soggetti di cui all’articolo 45, comma 2, lett. d) ed e), del Codice, anche se non ancora costituiti. I concorrenti di cui all’art. 45, comma 2, lett. d), e) del Codice concorrono necessariamente per tutte le proprie raggruppate/consorziate.
14. Salvo quanto disposto all’art. 48, commi 17, 18 e 19, del Codice, in fase di gara e in corso di esecuzione è vietata qualsiasi modificazione alla composizione dei soggetti di cui all’art. 45, comma 2, lett. b), c), d) ed e), rispetto a quella risultante dall’impegno presentato in sede di offerta.
15. Salvo quanto previsto dall’art. 105, comma 20, del Codice, in materia di subappalto, è vietata l’associazione in partecipazione ai sensi dell’art. 48, comma 9, del Codice, sia durante la procedura di gara, sia successivamente all’aggiudicazione.
16. Ai sensi dell’art. 186 bis, comma 6, del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267, l’impresa ammessa al concordato preventivo ovvero l’impresa che abbia depositato la domanda di cui all’art. 161 del X.X. 00 marzo 1942, n. 267, può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo di imprese purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre
imprese aderenti al raggruppamento temporaneo di imprese non siano assoggettate ad una procedura concorsuale. Dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 14/2019 il riferimento all’art. 186 bis, comma 6 del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267, deve intendersi effettuato all’art. 95 del D.Lgs. n. 14/2019. Alle imprese in crisi si applicano le disposizioni di cui all’art. 110 del Codice.
6. REQUISITI GENERALI
1. Gli operatori economici devono essere in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti generali di cui all’art. 80 del Codice. In caso di partecipazione di consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c), del Codice la sussistenza dei requisiti di cui all’art. 80 del Codice è attestata e verificata in relazione sia al consorzio che ai consorziati indicati quali esecutori.
2. Sono esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell’art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. n. 165/2001. Ai sensi dell’art. 21, del D.Lgs. n. 39/2013, ai fini dell’applicazione del divieto di cui all’art. 53, comma 16-ter, del D.lgs. n. 165/2001, devono considerarsi dipendenti delle pubbliche amministrazioni anche i soggetti titolari di uno degli incarichi di cui al D.Lgs. n. 39/2013 medesimo, ivi compresi i soggetti esterni con i quali le pubbliche amministrazioni, gli enti pubblici o gli enti privati in controllo pubblico abbiano stabilito un rapporto di lavoro, subordinato o autonomo.
3. Sono comunque esclusi gli operatori economici che siano incorsi, ai sensi della normativa vigente, in ulteriori divieti a contrattare con la pubblica amministrazione.
7. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA
1. I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei seguenti paragrafi 7.1, 7.2 e 7.3.
2. Ai sensi dell’art. 59, comma 4, lett. b) del Codice, sono inammissibili le offerte prive della
qualificazione richiesta dal presente disciplinare.
3. In sede di procedura, il possesso dei suddetti requisiti dovrà essere dichiarato mediante il DGUE (Allegato 3).
4. La verifica del possesso dei requisiti avviene, ai sensi dell’art. 81, commi 1, 2 e 4, del Codice e della delibera X.X.XX. n. 464 del 27 luglio 2022, pubblicata in Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (a seguire anche «G.U.R.I.») n. 249 del 24 ottobre 2022, attraverso l’utilizzo della Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici (a seguire anche «BDNCP») e, nello specifico, mediante il Fascicolo Virtuale dell’Operatore Economico (a seguire anche
«FVOE»).
6. Si segnala che, nel caso di partecipazione alla presente procedura da parte di concorrenti non registrati presso il FVOE, la Stazione Appaltante provvederà, con apposita
comunicazione, ad assegnare loro un termine congruo per l’effettuazione della predetta
registrazione.
7. Per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia, l’acquisizione della documentazione relativa al possesso dei requisiti di cui sopra è effettuata ai sensi dell’articolo 40, comma 1, del d.P.R. n. 445/2000 e la relativa verifica è svolta con le modalità previste dall’articolo 71, comma 2, del medesimo decreto.
7.1 Requisiti di idoneità professionale
1. I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere iscritti nel registro della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura per attività coerenti con quelle oggetto di Appalto.
2. Ai sensi dell’art. 83, comma 3 del Codice, al concorrente di altro Stato membro che non abbia sede in Italia, è richiesta la prova dell'iscrizione, secondo le modalità vigenti nello Stato di residenza, in uno dei registri professionali o commerciali di cui all'allegato XVI, mediante dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato membro nel quale è stabilito ovvero mediante attestazione, sotto la propria responsabilità, che il certificato prodotto è stato rilasciato da uno dei registri professionali o commerciali istituiti nel Paese in cui è residente.
3. Per la comprova del requisito, la Stazione Appaltante acquisisce d’ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell’operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.
7.2 Requisiti di capacità economica e finanziaria
1. I requisiti di capacità economica e finanziaria sono rappresentati da:
a) fatturato globale complessivo riferito agli ultimi tre esercizi finanziari disponibili, ossia approvati, alla data di pubblicazione del Bando di gara, non inferiore all’importo complessivo posto a base di gara (importo di cui all’art. 3, comma 2, al netto di IVA e dell’opzione di adesione postuma);
b) fatturato specifico complessivo in servizi analoghi a quelli oggetto di affidamento, riferito agli ultimi tre esercizi finanziari disponibili ossia approvati, alla data di pubblicazione del Bando di gara, non inferiore all’importo complessivo posto a base di gara (importo di cui all’art. 3, comma 2, al netto di IVA e dell’opzione di adesione postuma).
2. Si precisa che la richiesta di un fatturato globale e di un fatturato specifico complessivi è stata determinata dalla necessità di consentire la partecipazione alla gara ad operatori economici in possesso di adeguata solidità economico/finanziaria. Sotto tale profilo, occorre evidenziare che la complessità dell’Appalto, articolato nei servizi di cui all’art. 3, comma 2 del presente Disciplinare, impone di selezionare, attraverso la presente procedura, un operatore economico dotato di una esperienza idonea a garantire un livello di servizio adeguato, assicurando che lo stesso venga espletato in modo funzionale.
3. La comprova del requisito di cui al precedente punto 1, lett. a) è fornita, ai sensi dell’art.
86, comma 4 e Allegato XVII parte I, del Codice, mediante uno dei seguenti documenti:
- per le società di capitali, incluse le società cooperative sociali, mediante i bilanci, o estratti di essi, approvati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte corredati della nota integrativa;
- per gli operatori economici costituiti in forma d’impresa individuale ovvero di società di
persone, mediante il Modello Unico o la Dichiarazione IVA;
- dichiarazione resa, ai sensi e per gli effetti dell’art. 47 del d.P.R. n. 445/2000, dal soggetto o organo preposto al controllo contabile della società ove presente (sia esso il Collegio sindacale, il revisore contabile o la società di revisione), attestante la misura (importo) e la tipologia (causale della fatturazione) del fatturato dichiarato in sede di partecipazione.
4. La comprova del requisito di cui al precedente punto 1, lett. b) è fornita, ai sensi dell’art.
86, comma 4 e Allegato XVII parte I, del Codice mediante uno o più dei seguenti documenti:
- dichiarazione resa, ai sensi e per gli effetti dell’art. 47 del d.P.R. n. 445/2000, dal soggetto o organo preposto al controllo contabile della società ove presente (sia esso il Collegio sindacale, il revisore contabile o la società di revisione), attestante la misura (importo) e la tipologia (causale della fatturazione) del fatturato specifico dichiarato in sede di partecipazione;
- copia delle fatture da cui si ricava il fatturato specifico realizzato, corredate da dichiarazione di conformità all’originale, ai sensi dell’art. 19 del d.P.R. 445/2000, sottoscritta dal legale rappresentante o da altro soggetto munito del potere di impegnare l’operatore economico;
- copia dei contratti relativi agli specifici servizi svolti nel periodo di riferimento corredati dai certificati di regolare esecuzione rilasciati dall’amministrazione/ente pubblico contraente o dal committente privato, con l’indicazione dell’oggetto, dell’importo e del periodo di esecuzione, provvisti di dichiarazione di conformità all’originale, ai sensi dell’art. 19 del d.P.R. 445/2000, sottoscritta dal legale rappresentante o da altro soggetto munito del potere di impegnare l’operatore economico.
5. Ove le informazioni sui fatturati globali e sui fatturati specifici medi annui non siano disponibili, per le imprese che abbiano iniziato l’attività da meno di tre anni, i requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo di attività.
6. Ai sensi dell’art. 86, comma 4, del Codice, l’operatore economico che, per fondati motivi, non è in grado di presentare le referenze richieste, può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante un qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla Stazione Appaltante.
7.3 Requisiti di capacità tecnica e professionale
1. I requisiti di capacità tecnica e professionale sono rappresentati da:
a) elenco relativo ai servizi analoghi a quelli oggetto di affidamento, come indicati
all’art. 3, comma 2, del presente Disciplinare, effettuati negli ultimi tre anni
antecedenti alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte, con indicazione della denominazione dei committenti (pubblici o privati), dell’oggetto del contratto svolto, dei relativi importi contrattuali, delle date di inizio e di fine delle prestazioni;
b) possesso di apposita certificazione conforme alla norma UNI CEI ISO/IEC 27001 idonea, pertinente e proporzionata, riguardante i servizi oggetto di affidamento, in corso di validità, rilasciata da un organismo indipendente accreditato;
c) possesso di apposita certificazione di qualità conforme alla norma UNI EN ISO 9001:2015 e anni successivi idonea, pertinente e proporzionata, riguardante i Servizi oggetto del presente affidamento di cui all’art. 3 del Disciplinare di gara in corso di validità, rilasciata da un organismo indipendente accreditato (Codice EA/IAF n. 33).
2. Per le certificazioni di cui alle precedenti lett. b) e c), sono riconosciuti anche i certificati equivalenti rilasciati da organismi stabiliti in altri Stati membri.
3. La comprova del requisito di cui al precedente punto 1, lett. a) è fornita mediante uno dei seguenti documenti:
A) in caso di servizi prestati verso soggetti pubblici da:
▪ certificati rilasciati dal committente pubblico, con l’indicazione del committente, dell’oggetto, degli importi contrattuali e delle date di inizio e di fine delle prestazioni, corredati da dichiarazione di conformità all’originale, ai sensi dell’art. 19 del d.P.R. n. 445/2000, sottoscritta dal legale rappresentante o da altro soggetto munito del potere di impegnare l’operatore economico;
▪ e/o copia dei contratti stipulati con soggetti pubblici negli ultimi tre anni, completi di copia delle fatture quietanzate ovvero dei documenti bancari attestanti il pagamento delle stesse, corredati da dichiarazione di conformità all’originale, ai sensi dell’art. 19 del d.P.R. n. 445/2000, sottoscritta dal legale rappresentante o da altro soggetto munito del potere di impegnare l’operatore economico.
B) in caso di servizi prestati verso soggetti privati da:
▪ dichiarazioni, ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. n. 445/2000, rilasciate dal committente privato, con l’indicazione del committente, dell’oggetto, degli importi contrattuali e delle date di inizio e di fine delle prestazioni;
▪ e/o copia dei contratti stipulati con privati negli ultimi tre anni, completi di copia delle fatture quietanzate ovvero dei documenti bancari attestanti il pagamento delle stesse, corredati da dichiarazione di conformità all’originale, ai sensi dell’art. 19 del d.P.R. n. 445/2000, sottoscritta dal legale rappresentante o da altro soggetto munito del potere di impegnare l’operatore economico.
4. La comprova dei requisiti di cui al precedente punto 1, lett. b) e c), è fornita mediante presentazione di copia delle certificazioni richieste o equivalenti, o comunque mediante prove relative all'impiego di misure equivalenti, corredate da dichiarazione di conformità
all’originale, ai sensi dell’art. 19 del d.P.R. 445/2000, sottoscritte digitalmente dal legale
rappresentante o da altro soggetto munito del potere di impegnare l’operatore economico.
5. Al ricorrere delle condizioni di cui all’articolo 87, comma 1 e comma 2, del Codice, la Stazione Appaltante accetta anche altre prove relative all’impiego di misure equivalenti, valutando l’adeguatezza delle medesime agli standard sopra indicati.
7.4 Indicazioni per i raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete, GEIE
I soggetti di cui all’art. 45 comma 2, lett. d), e), f) e g) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.
1. Alle aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE, si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. Nei consorzi ordinari, la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila, da assimilarsi alla mandataria.
2. Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese sia una sub-associazione, nelle forme di un RTI costituito oppure di un’aggregazione di imprese di rete, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.
3. Il requisito relativo all’iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura di cui al paragrafo 7.1, comma 1, deve essere posseduto, con riferimento alle attività che saranno svolte da:
a) ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande o GEIE;
b) ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.
4. I requisiti relativi al fatturato di cui al paragrafo 7.2, punto 1, lett. a) e lett. b), devono essere soddisfatti dal raggruppamento temporaneo di imprese/consorzio ordinario/aggregazione di imprese di rete/GEIE nel suo complesso, nel rispetto delle norme di legge, nonché della sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea del 28 aprile 2022, resa nell’ambito del procedimento C-642/20.
5. Il requisito relativo all’elenco dei servizi analoghi di cui al precedente paragrafo 7.3, punto 1, lettera a) deve essere posseduto dal raggruppamento temporaneo di imprese nel suo complesso.
6. Il requisito relativo al possesso della certificazione di qualità di cui al precedente paragrafo 7.3, punto 1, lett. b) e c) deve essere posseduto dai componenti del raggruppamento temporaneo di imprese che eseguiranno le attività oggetto di certificazione.
7.5 Indicazioni per i consorzi di cooperative e di imprese artigiane e i consorzi stabili
I soggetti di cui all’art. art. 45 comma 2, lett. b) e c), del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.
1. Il requisito relativo all’iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura di cui al paragrafo 7.1, comma 1, deve essere posseduto dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici.
2. Ai sensi dell’art. 47 del Codice, i requisiti di capacità economica e finanziaria, nonché tecnica e professionale devono essere posseduti e comprovati direttamente dal consorzio medesimo, salvo che per quelli relativi alla disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d’opera, nonché all’organico medio annuo, che sono computati cumulativamente in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate.
3. Per i consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. c) del Codice, i requisiti economico-finanziari e tecnico organizzativi devono essere posseduti dal consorzio, che può spendere, oltre ai propri requisiti, anche quelli delle consorziate, i quali vengono computati cumulativamente in capo al consorzio.
4. I requisiti relativi alle certificazioni di qualità e alle attestazioni SOA sono attestati e verificati in relazione al consorzio e ai consorziati indicati quali esecutori delle attività relative alle certificazioni richieste.
8. AVVALIMENTO
1. Ai sensi dell’art. 89 del Codice, l’operatore economico, singolo o associato ai sensi dell’art. 45 del Codice, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all’art. 83, comma 1, lett. b) e c), del Codice avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento.
2. Non è consentito l’avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità
professionale.
3. Il ricorso all’avvalimento per le certificazioni di cui al paragrafo 7.3, punto 1, lett. b) e c), comporta che l’ausiliaria metta a disposizione dell’ausiliata, ai fini dell’esecuzione dell’appalto, le proprie risorse e il proprio apparato organizzativo in tutte le parti che giustificano l’attribuzione del requisito di qualità.
4. L’ausiliaria deve possedere i requisiti previsti dall’art. 80 del Codice e dichiararli in gara mediante presentazione di un proprio DGUE, redatto in conformità all’Allegato n. 3 al presente Disciplinare, della Dichiarazione Integrativa al DGUE, redatta in conformità all’Allegato n. 4 del presente Disciplinare, nonché della Dichiarazione dell’impresa ausiliaria di cui all’Allegato n. 5 al presente Disciplinare, da compilare nelle parti pertinenti.
5. Ai sensi dell’art. 89, comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall’ausiliaria. Tale contratto deve essere allegato dall’operatore economico.
6. Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all’esclusione del concorrente e all’escussione della garanzia ai sensi dell’art. 89, comma 1, ferma restando l’applicazione dell’art. 80, comma 12, del Codice.
7. Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l’ausiliaria
sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di
selezione, la Stazione Appaltante impone al concorrente, ai sensi dell’art. 89, comma 3, del Codice, di sostituire l’ausiliaria.
8. Il concorrente e l’ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della Stazione Appaltante
in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.
9. Ai sensi dell’art. 89, comma 5, del Codice, gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a
carico del concorrente si applicano anche nei confronti del soggetto ausiliario.
10. È ammesso l’avvalimento di più ausiliarie. L’ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro
soggetto.
11. Ai sensi dell’art. 89, comma 7, del Codice, a pena di esclusione, non è consentito che
l’ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente.
12. Il contratto è in ogni caso eseguito dall’impresa che partecipa alla gara, alla quale è rilasciato il certificato di esecuzione, e l’impresa ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.
13. In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell’ausiliaria, la commissione, ovvero il seggio di gara istituito ad hoc, comunica l’esigenza al RUP, il quale richiede per iscritto al concorrente la sostituzione dell’ausiliaria, assegnandogli un termine congruo per l’adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell’ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento da parte del concorrente, il DGUE della nuova ausiliaria, la Dichiarazione Integrativa al DGUE della nuova ausiliaria, nonché il nuovo contratto di avvalimento). In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la Stazione Appaltante procede all’esclusione del concorrente dalla procedura.
14. È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell’offerta.
15. La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall’impresa
ausiliaria non è sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.
16. Ai sensi dell’art. 110, comma 4, del Codice, per le imprese che hanno depositato la domanda di ammissione al concordato preventivo, ma al momento della partecipazione alla gara non è stato ancora depositato il decreto di cui all’art. 163 del X.X. 00 marzo 1942, n. 267, è sempre necessario l’avvalimento dei requisiti di un altro soggetto.
9. SUBAPPALTO
1. Il subappalto è concesso nei limiti di quanto previsto dall’art. 105 del Codice e dal presente Disciplinare.
2. Il concorrente indica, all’atto dell’offerta, le parti e le percentuali del Servizio che intende subappaltare o concedere in cottimo, in conformità a quanto previsto dall’art. 105 del Codice. In caso di mancata indicazione delle parti da subappaltare il subappalto è vietato.
3. L’aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante dell’esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.
4. Il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale, inclusa l'applicazione dei medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto ovvero riguardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti e siano incluse nell'oggetto sociale del contraente principale.
5. Il soggetto affidatario del contratto potrà affidare in subappalto parte del Servizio previa
autorizzazione della Stazione Appaltante, nei limiti di cui all’art. 105, comma 4, del Codice.
6. Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all’art. 105, comma 3,
del Codice.
7. L’affidatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di Xxxxxxx, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all’art. 105, comma 3, lett. c-bis), del Codice.
10. GARANZIA PROVVISORIA
1. L’offerta è corredata da:
a) una garanzia provvisoria, come definita dall’art. 93 del Codice, pari al 2% del valore a base di gara, e precisamente per un importo pari a € 163.940,00 (centosessantatremilanovecentoquaranta/00 euro), salvo quanto previsto dall’art. 93, comma 7, del Codice;
b) una dichiarazione di impegno, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all’art. 93, comma 3, del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva ai sensi dell’articolo 93, comma 8, del Codice, qualora il concorrente risulti affidatario. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti.
2. Ai sensi dell’art. 93, comma 6, del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto, dopo l’aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all’affidatario o all’adozione di informazione antimafia interdittiva, emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del D.Lgs. n. 159/2011. Sono fatti riconducibili all’affidatario, tra gli altri, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali e la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula del contratto. L’eventuale esclusione dalla gara prima dell’aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all’art. 89, comma 1, del Codice, non comporterà l’escussione della garanzia provvisoria.
3. La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente:
a) fermo restando il limite all’utilizzo del contante di cui all’articolo 49, comma 1, del
decreto legislativo 21 novembre 2007 n. 231, in contanti, con bonifico, in assegni
circolari, con versamento presso le agenzie o filiali degli istituti di credito di cui
all’Allegato 9 al presente Disciplinare;
b) in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della stazione appaltante; il valore deve essere al corso del giorno del deposito;
c) da fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che: risponde ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata da un intermediario finanziario iscritto nell’albo di cui all’art. 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385; svolge in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie; è sottoposta a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell’albo previsto dall’articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; ha i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa; rispondano ai requisiti di cui all’art. 93, comma 3, del Codice. Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell’autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:
i) xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxxxxxxxx/xxxxx.xxxx
ii) xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxx-xxx/xxxxxxxx-xxxxxxxxxxx/
iii) xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxx-xxx/xxxxxxxx-xxx- legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf
iv) xxxx://xxx.xxxxx.xx/xxxxx/xxxxxxx_xxx/XxxxXxxx.xxx
4. In caso di prestazione di garanzia fideiussoria, questa dovrà:
▪ avere quale beneficiaria l’INPS;
▪ contenere espressa menzione dell’oggetto del contratto di appalto e del soggetto
garantito (stazione appaltante);
▪ essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/costituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all’art. 45, comma 2 lett. b) e c), del Codice, al solo consorzio;
▪ essere conforme agli schemi di polizza tipo di cui al Decreto del Ministero dello sviluppo economico del 19 gennaio 2018, n. 31;
▪ avere validità per 270 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell’offerta;
▪ prevedere espressamente:
a) la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui
all’art. 1944 del codice civile;
b) la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all’art. 1957 del codice civile;
c) l’operatività della stessa entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante;
▪ essere corredata dall’impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell’art. 93, comma 5, del Codice, su richiesta della Stazione Appaltante, per il tempo necessario alla conclusione delle operazioni di gara, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l’aggiudicazione.
5. La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere sottoscritte, oltre che dall’operatore garantito, da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere inserite sulla Piattaforma in una delle seguenti forme:
i) originale informatico, ai sensi dell’art. 1, lett. p), del D.Lgs. n. 82/2005, sottoscritto con
firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante;
ii) copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall’art. 22, commi 1 e 2, del D.Lgs. n. 82/2005. In tali ultimi, casi la conformità del documento all’originale dovrà esser attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale (art. 22, comma 1, del D.Lgs. n. 82/2005) ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale (art. 22, comma 2 del D.Lgs. n. 82/2005);
iii) in duplicato informatico dell’originale informatico conforme alle disposizioni dell’articolo
23-bis del D.Lgs. n. 82/2005.
6. In caso di bonifico, dovrà essere presentata a Sistema una copia in formato elettronico del versamento, con indicazione del codice IBAN del soggetto che ha operato il versamento stesso.
7. In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell’offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell’offerta.
8. Per fruire delle riduzioni di cui all’art. 93, comma 7, del Codice, il concorrente dichiara nella
domanda di partecipazione il possesso dei relativi requisiti.
9. In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della
certificazione del sistema di qualità di cui all’articolo 93, comma 7, si ottiene:
a) in caso di partecipazione dei soggetti di cui all’art. 45, comma 2, lett. d), e), f), g), del Codice, solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della predetta certificazione;
b) per i consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, se il Consorzio ha dichiarato in fase di offerta che intende eseguire con risorse proprie, solo se il Consorzio possiede la predetta certificazione; se il Consorzio ha indicato in fase di offerta che intende assegnare parte delle prestazioni a una o più consorziate individuate nell’offerta, solo se sia il Consorzio sia la consorziata designata posseggono la predetta certificazione, o in alternativa se il solo Xxxxxxxxx possiede la predetta certificazione e l’ambito di certificazione del suo sistema gestionale include la verifica che l’erogazione della prestazione da parte della consorziata rispetti gli standard fissati dalla certificazione .
10. Le altre riduzioni previste dall’art. 93, comma 7, del Codice, si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c), del Codice, da parte del consorzio e/o delle consorziate.
11. È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell’impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costituiti nella loro integrità prima della presentazione dell’offerta. È onere dell’operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione dell’offerta. Ai sensi dell’art. 20 del D.Lgs. n. 82/2005, la data e l’ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es.: marcatura temporale).
12. Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.
11. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL’ANAC
1. I concorrenti effettuano, a pena di esclusione, il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell’X.X.XX., per un importo pari a € 200,00, secondo le modalità di cui alla deliberazione dell’X.X.XX. 830 del 21 dicembre 2021, pubblicata sul sito dell’X.X.XX. nella sezione “Gestione Contributi Gara”.
2. A comprova dell’avvenuta contribuzione all’ X.X.XX., il partecipante presenta la ricevuta del pagamento, da effettuare con una delle seguenti modalità:
a) "Pagamento on line", mediante il nuovo Portale dei pagamenti dell’X.X.XX., scegliendo
tra i canali di pagamento disponibili sul sistema pagoPA;
b) "Pagamento mediante avviso", utilizzando le infrastrutture messe a disposizione da un Prestatore dei Servizi di Pagamento (PSP) abilitato a pagoPA (sportelli ATM, applicazioni di home banking - servizio CBILL e di mobile payment, punti della rete di vendita dei generi di monopolio - tabaccai, SISAL e Lottomatica, casse predisposte presso la Grande Distribuzione Organizzata, ecc.). Si precisa che il nuovo servizio non consente il pagamento presso i PSP senza l’avviso di pagamento ovvero con la sola indicazione del CIG e del codice fiscale dell’operatore economico.
3. In caso di mancata presentazione della ricevuta, la Stazione Appaltante accerta il pagamento mediante consultazione del FVOE.
4. Qualora il pagamento non risulti registrato nel FVOE, la mancata presentazione della ricevuta potrà essere sanata ai sensi dell’art. 83, comma 9, del Codice, a condizione che il pagamento sia stato già effettuato prima della scadenza del termine di presentazione dell’offerta.
5. In caso di mancata dimostrazione dell’avvenuto pagamento, la Stazione Appaltante esclude il concorrente dalla procedura di gara, ai sensi dell’art. 1, comma 67, della legge 266/2005.
12. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI
DOCUMENTI DI GARA
1. Tutti documenti relativi alla presente procedura, devono essere presentati esclusivamente attraverso il Sistema, ove non diversamente previsto.
2. Non sono considerate valide le offerte presentate attraverso modalità diverse da quelle previste nel presente disciplinare.
3. Tutti documenti relativi alla presente procedura devono essere sottoscritti, ove previsto a pena di esclusione, con firma digitale di cui all’art. 1, comma 1, lett. s) del D. Lgs. n. 82/2005 o altra firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata.
4. Si precisa che ciascun operatore economico, per la presentazione dell’offerta, ha a disposizione una capacità pari alla dimensione massima di 20 MB per singolo file, oltre la quale non è garantita la tempestiva ricezione. Nel caso fosse necessario l’invio di file di dimensioni maggiori si suggerisce il frazionamento degli stessi in più file. Per quanto concerne, invece, l’area comunicazioni del Sistema, ciascun operatore ha a disposizione una capacità pari alla dimensione massima di 20 MB per comunicazione. Nel caso fosse necessario inviare comunicazioni con allegati file di dimensioni superiori si suggerisce l’invio di più comunicazioni.
5. Le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 19, 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000. Per gli operatori economici non aventi sede legale in uno stato membro dell’Unione europea, le dichiarazioni sostitutive sono rese mediante documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.
6. La documentazione, ove non richiesta espressamente in originale, potrà essere prodotta in copia autentica o in copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19 del D.P.R. 445/2000, nonché degli artt. 22, 23-bis, 23-ter e 71 del Decreto Legislativo 7 marzo 2005,
n. 82. Ove non diversamente specificato è ammessa la copia semplice.
7. In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; si applicano gli articoli 83, comma 3, 86 e 90 del Codice.
8. L’offerta dovrà essere fatta pervenire dal concorrente all’Amministrazione, attraverso il Sistema ASP, entro e non oltre il termine perentorio delle ore 13:00 del giorno 13 aprile 2023, pena l’irricevibilità dell’offerta.
9. Il Sistema non accetta:
- offerte presentate dopo la data e l’orario stabiliti come termine ultimo di presentazione dell’offerta;
- offerte carenti di uno o più documenti la cui presenza è obbligatoria per il Sistema.
Della data e dell’ora di arrivo dell’offerta fa fede l’orario registrato dal Sistema.
Il Sistema invierà, altresì, al concorrente, una ricevuta, in formato pdf, come allegato ad una comunicazione automatica attestante la data e l’orario di invio dell’offerta e contenente il codice identificativo dell’offerta e i riferimenti del suo contenuto. Le operazioni di inserimento sul Sistema di tutta la documentazione richiesta rimangono ad esclusivo rischio del concorrente. Si invitano pertanto i concorrenti ad avviare tali attività con congruo anticipo rispetto alla scadenza prevista onde evitare la non completa e quindi mancata trasmissione dell’offerta entro il termine previsto. Qualora si verifichi un mancato funzionamento o un malfunzionamento del Sistema si applica quanto previsto al paragrafo 2.1.
I file inviati attraverso il sistema dovranno necessariamente essere prodotti in formato pdf.
13. REGOLE PER LA PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA
1. Fermo restando le indicazioni tecniche riportate al paragrafo 1 e nelle Regole del sistema di e-procurement della pubblica amministrazione di seguito sono indicate le modalità di caricamento dell’offerta a Sistema.
2. L’ “Offerta” è composta da:
A – Documentazione amministrativa; B – Offerta tecnica;
C – Offerta economica.
L’operatore economico ha facoltà di inserire a Sistema offerte successive che sostituiscono la precedente, ovvero ritirare l’offerta presentata, nel periodo di tempo compreso tra la data e ora di inizio e la data e ora di chiusura della fase di presentazione delle offerte, il Sistema invierà all’operatore economico una comunicazione nell’area riservata del Sistema contenente un report con data certa riepilogativo dell’offerta; la Stazione Appaltante considera esclusivamente l’ultima offerta presentata.
3. Si precisa inoltre che:
- l’offerta è vincolante per il concorrente;
- con la trasmissione dell’offerta, il concorrente accetta tutta la documentazione di gara,
allegati e chiarimenti inclusi.
4. Il Sistema consente al concorrente di visualizzare l’avvenuta trasmissione della domanda.
5. Il concorrente dovrà produrre la documentazione di cui sopra a Sistema nelle varie sezioni.
6. Si raccomanda di inserire i documenti richiesti nella sezione pertinente ed in particolare, di non indicare o comunque fornire i dati dell’offerta economica in sezione diversa da quella relativa alla stessa, pena l’esclusione dalla procedura.
7. Sul sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx, nell’apposita sezione relativa alla presente procedura, la presentazione dell’Offerta dovrà avvenire attraverso l’esecuzione di una procedura che consente di predisporre ed inviare i documenti di cui l’Offerta si compone (ossia: Documentazione amministrativa, Offerta tecnica e Offerta economica).
8. Si precisa che, prima dell’invio, tutti i file che compongono l’offerta, che non siano già in
formato .pdf, devono essere tutti convertiti in formato .pdf.
9. La preparazione dell’Offerta e il relativo invio avvengono esclusivamente attraverso la procedura guidata prevista dal Sistema che può essere eseguita in fasi successive, attraverso il salvataggio dei dati e delle attività effettuate, fermo restando che l’invio dell’Offerta deve necessariamente avvenire entro la scadenza del termine perentorio di presentazione sopra stabilito. I passi devono essere completati nella sequenza stabilita dal Sistema.
10. Si raccomanda al concorrente di verificare la rispondenza tra i dati imputati a Sistema e quelli riportati nella documentazione prodotta in Offerta.
11. È sempre possibile modificare le informazioni inserite: in tale caso si consiglia di prestare la massima attenzione, in quanto le modifiche effettuate potrebbero invalidare fasi della procedura già completate. È in ogni caso onere e responsabilità del concorrente aggiornare costantemente il contenuto dell’Offerta.
12. L’invio dell’Offerta, in ogni caso, avviene solo con la selezione dell’apposita funzione di “invio” della medesima.
13. All’invio dell’offerta il concorrente riceverà una comunicazione nell’area riservata del Sistema contenente un report in allegato che riepilogherà i dati di offerta e certificherà la data e l’ora di avvenuto invio dell’offerta medesima.
14. La presentazione dell’Offerta mediante il Sistema è a totale ed esclusivo rischio del procedente, il quale si assume qualsiasi rischio in caso di mancata o tardiva ricezione dell’Offerta medesima, dovuta, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, a malfunzionamenti degli strumenti telematici utilizzati, a difficoltà di connessione e trasmissione, a lentezza dei collegamenti, o a qualsiasi altro motivo, restando esclusa qualsivoglia responsabilità della Consip S.p.A. ove per ritardo o disguidi tecnici o di altra natura, ovvero per qualsiasi motivo, l’Offerta non pervenga entro il previsto termine perentorio di scadenza.
15. In ogni caso, fatti salvi i limiti inderogabili di legge, il concorrente esonera Consip S.p.a. e il Gestore del Sistema da qualsiasi responsabilità per malfunzionamenti di qualsiasi natura, mancato funzionamento o interruzioni di funzionamento del Sistema. Consip S.p.A. si riserva, comunque, di adottare i provvedimenti che riterrà necessari nel caso di malfunzionamento del Sistema.
16. Il concorrente è consapevole, ed accetta con la presentazione dell’Offerta, che il Sistema può rinominare in sola visualizzazione i file che il medesimo concorrente presenta attraverso il Sistema; detta modifica non riguarda il contenuto del documento, né il nome originario che restano, in ogni caso, inalterati.
17. Oltre a quanto previsto nel presente documento, restano salve le indicazioni operative ed esplicative presenti a Sistema, nelle pagine internet relative alla procedura di presentazione dell’offerta.
18. Il concorrente che intenda partecipare in forma associata (es. RTI/Consorzi, sia costituiti che costituendi) indica in sede di presentazione dell’Offerta la forma di partecipazione e gli operatori economici riuniti o consorziati. Il Sistema genera automaticamente un PIN dedicato esclusivamente agli operatori associati, che servirà per consentire ai soggetti indicati di prendere parte (nei limiti della forma di partecipazione indicata) alla compilazione dell’Offerta.
19. L’operatore economico inserisce a Sistema la documentazione indicata nella seguente
tabella.
Documento | Sezione del Sistema |
Documentazione Amministrativa | Sezione |
Domanda di partecipazione | Amministrativa |
Procure | Amministrativa |
DGUE concorrente - Dichiarazione integrativa al DGUE e ulteriori dichiarazioni rilevanti | Amministrativa |
DGUE dell’ausiliaria - Dichiarazione integrativa al DGUE e ulteriori dichiarazioni rilevanti | Amministrativa |
Dichiarazione sostitutiva dell’ausiliaria –contratto di avvalimento | Amministrativa |
Atto costitutivo di RTI (in caso di RTI costituito) o di Consorzio ordinario – Impegno alla costituzione di RTI (in caso di RTI costituendo) | Amministrativa |
Documentazione attestante il pagamento del bollo | Amministrativa |
Garanzia provvisoria e impegno | Amministrativa |
Certificazioni e documenti per la riduzione della garanzia provvisoria | Amministrativa |
Passoe Concorrente – (Ausiliaria) | Amministrativa |
Documento attestante il pagamento del contributo CIG | Amministrativa |
Eventuale Documentazione Amministrativa Aggiuntiva | Amministrativa |
Offerta tecnica | Sezione |
Schema di offerta tecnica e relativi Allegati | Tecnica |
Curricula Vitae (in formato europeo) | Tecnica |
Dichiarazioni per segreti tecnici | Tecnica |
Offerta economica | Sezione |
Offerta economica (generata dal Sistema) | Economica |
Schema di offerta economica – Parte 1 | Economica |
Schema di offerta economica – Parte 2 | Economica |
20. Tutta la documentazione deve essere prodotta in lingua italiana. In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione dei documenti contenuti nella Documentazione amministrativa, si applica l’art. 83, comma 9, del Codice.
21. L’offerta vincolerà il concorrente ai sensi dell’art. 32, comma 4, del Codice per 270 giorni
dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell’offerta.
22. Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, la Stazione Appaltante potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell’art. 32, comma 4, del Codice, di confermare la validità dell’offerta sino alla data che sarà indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.
23. Il mancato riscontro alla richiesta della Stazione Appaltante sarà considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.
14. SOCCORSO ISTRUTTORIO
1. Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l’incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti al contenuto sostanziale dell’offerta economica e dell’offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all’art. 83, comma 9, del Codice.
2. L’irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l’esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell’offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole:
- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante
soccorso istruttorio e determina l’esclusione dalla procedura di gara;
- l’omessa o incompleta, nonché irregolare, presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell’offerta;
- la mancata presentazione di elementi a corredo dell’offerta (ad es., garanzia provvisoria e impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione alla gara (ad es., mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell’offerta;
- il difetto di sottoscrizione della domanda di partecipazione, del DGUE, delle dichiarazioni
richieste e dell’offerta della stessa è sanabile.
3. Ai fini del soccorso istruttorio, la Stazione Appaltante assegna al concorrente un congruo termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.
4. In caso di inutile decorso dei suddetti termini, la Stazione Appaltante procede all’esclusione
del concorrente dalla procedura.
5. Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la Stazione Appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, limitate alla documentazione presentata in fase di soccorso istruttorio fissando un termine a pena di esclusione.
6. Al di fuori delle ipotesi di cui all’articolo 83, comma 9, del Codice, è facoltà della Stazione Appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.
15. CONTENUTO DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA, TECNICA ED ECONOMICA
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA
A. Documentazione amministrativa
1. Con riferimento alla documentazione amministrativa, il concorrente dovrà far pervenire, attraverso il Sistema ASP, la domanda di partecipazione, il DGUE, la “Dichiarazione integrativa al DGUE e ulteriori dichiarazioni rilevanti”, la documentazione a corredo, nonché documentazione e dichiarazioni ulteriori per i soggetti associati in relazione alle diverse forme di partecipazione.
2. I documenti contenuti nella documentazione amministrativa non potranno fare alcun
riferimento all’Offerta economica, a pena di esclusione.
3. La documentazione amministrativa è fornita in lingua italiana.
A.1 Domanda di partecipazione
1. La domanda dovrà essere caricata a Sistema.
2. La domanda di partecipazione è redatta secondo il modello di cui all’Allegato 2 al presente Disciplinare e contiene tutte le seguenti informazioni e dichiarazioni.
3. Nella domanda di partecipazione, il concorrente indica i propri dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede), la forma singola o associata con la quale partecipa alla gara e il CCNL applicato con l’indicazione del relativo codice alfanumerico unico di cui all’articolo 16 quater del decreto legge n. 76/2020.
4. In caso di partecipazione in RTI, consorzio ordinario, aggregazione di imprese di rete e GEIE, il concorrente fornisce per ciascuna impresa i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale/partita IVA, sede legale), il ruolo (mandataria/mandante; capofila/consorziata), le parti della prestazione che saranno eseguite nonché le quote di partecipazione e di esecuzione.
5. Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c), del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara; qualora il consorziato designato sia, a sua volta, un consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lettera b), è tenuto anch’esso a indicare, in sede di offerta, i consorziati per i quali concorre. Qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che
6. La domanda è sottoscritta con firma digitale:
▪ dal concorrente che partecipa in forma singola;
▪ nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti, dalla mandataria/capofila;
▪ nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;
▪ nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. In particolare:
a) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con
soggettività giuridica, ai sensi dell’art. 3, comma 4-quater, del D.L. 10 febbraio 2009,
n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
b) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di
soggettività giuridica, ai sensi dell’art. 3, comma 4-quater, del D.L. 10 febbraio 2009,
n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall’impresa che riveste le funzioni di organo comune, nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;
c) se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall’impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla gara.
▪ nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all’art.
45, comma 2, lett. b) e c), del Codice, la domanda è sottoscritta dal consorzio medesimo.
7. La domanda e le relative dichiarazioni sono firmate dal legale rappresentante o da un suo procuratore munito della relativa procura. In tal caso, il concorrente allega alla domanda copia conforme all’originale della procura. In caso di sottoscrizione a mezzo di soggetto diverso dal legale rappresentante, dovrà essere prodotta anche copia conforme all’originale, da rendersi con le modalità di cui all’art. 19 del d.P.R. 445/2000, della fonte dei poteri del soggetto sottoscrivente.
8. La domanda di partecipazione deve essere presentata nel rispetto di quanto stabilito dal
d.P.R. n. 642/1972 in ordine all’assolvimento dell’imposta di bollo. Il pagamento della suddetta imposta, del valore di € 16,00 viene effettuato o tramite il servizio @e.bollo dell'Agenzia delle Entrate o per gli operatori economici esteri tramite il pagamento del tributo con bonifico utilizzando il codice Iban XX00X0000000000000000000000 e specificando nella causale la propria denominazione, codice fiscale (se presente) e gli estremi dell'atto a cui si riferisce il pagamento. A comprova del pagamento, il concorrente allega la ricevuta di pagamento elettronico rilasciata dal sistema @e.bollo ovvero del bonifico bancario.
9. In caso di partecipazione di operatori plurisoggettivi il bollo è dovuto:
- in caso di RTI e consorzi ordinari costituiti/costituendi solo dalla mandataria capogruppo;
- nel caso di consorzi stabili di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c), del Codice, dal
consorzio medesimo;
- nel caso di aggregazioni di rete, dall’organo comune/mandataria.
A.2 Documento di Gara Unico Europeo
1. Il concorrente compila il DGUE (Allegato 3) di cui allo schema allegato al D.M. del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 18 luglio 2016, secondo quanto di seguito indicato.
Parte I – Informazioni sulla procedura di appalto e sull’amministrazione
aggiudicatrice o ente aggiudicatore
Il concorrente rende tutte le informazioni richieste relative alla procedura di gara.
Parte II – Informazioni sull’operatore economico
Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.
In caso di ricorso all’avvalimento, si richiede la compilazione della sezione C. Il concorrente indica la denominazione dell’operatore economico ausiliario e i requisiti oggetto di avvalimento.
Per ciascuna ausiliaria, il concorrente allega:
- DGUE, firmato digitalmente da soggetto munito di idonei poteri dell’ausiliaria, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, alla parte IV, in relazione ai requisiti oggetto di avvalimento, e alla parte VI;
- Dichiarazione integrativa al DGUE e ulteriori informazioni rilevanti (Allegato 4), firmata digitalmente da soggetto munito di idonei poteri dell’ausiliaria, nei termini di cui al paragrafo 15.A.3, punto 2 del presente Disciplinare;
- Dichiarazione sostitutiva di cui all’art. 89, comma 1, del Codice, resa preferibilmente secondo il modello dell’Allegato 5 (Dichiarazione impresa ausiliaria e contestuali dichiarazioni di impegno) e sottoscritta con firma digitale da soggetto munito di idonei poteri dell’ausiliaria, con la quale quest’ultimo si obbliga verso il concorrente e verso la Stazione Appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell’Appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
- Dichiarazione sostitutiva di cui all’art. 89, comma 7, del Codice resa preferibilmente secondo il modello dell’Allegato 5 (Dichiarazione impresa ausiliaria e contestuali dichiarazioni di impegno) e sottoscritta con firma digitale da soggetto munito di idonei poteri dell’ausiliaria, con la quale quest’ultimo attesta che l’impresa ausiliaria non partecipa alla gara in proprio o come associata o consorziata;
- originale del contratto di avvalimento o copia autentica del medesimo, sottoscritto digitalmente da soggetti muniti di poteri idonei a rappresentare il concorrente e l’impresa ausiliaria, in virtù del quale l’ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata dell’Appalto. A tal fine, il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, ai sensi dell’art. 89 comma 1, del Codice, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall’ausiliaria;
- PASSOE dell’ausiliaria.
In caso di ricorso al subappalto, si richiede la compilazione della sezione D del DGUE, fatta eccezione per la parte in cui è richiesta l’indicazione della terna di cui all’art. 105, comma 6, del Codice.
Parte III – Motivi di esclusione
Il concorrente dichiara di non trovarsi nelle condizioni previste dal paragrafo 6 del presente disciplinare (Sez. A-B-C-D del DGUE).
Parte IV – Criteri di selezione
Il concorrente dichiara di possedere tutti i requisiti richiesti dai criteri di selezione, barrando
direttamente la sezione «α» ovvero compilando quanto segue:
- la sezione A, per dichiarare il possesso del requisito relativo all’idoneità professionale di
cui par. 7.1 del presente Disciplinare;
- la sezione B, per dichiarare il possesso dei requisiti relativi alla capacità economico- finanziaria di cui al par. 7.2 del presente Disciplinare;
- la sezione C, per dichiarare il possesso dei requisiti relativi alla capacità professionale e tecnica di cui al par. 7.3 del presente Disciplinare;
- la sezione D, per dichiarare il possesso del requisito relativo ai sistemi di garanzia della qualità cui al par. 7.3 del presente Disciplinare.
Parte VI – Dichiarazioni finali
1. Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.
2. Il DGUE deve essere presentato e sottoscritto digitalmente, oltre che dall’impresa ausiliaria
in caso di avvalimento:
- nel caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti, consorzio ordinario di concorrenti, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta, ciascuno dei quali dovrà compilare il proprio DGUE con le informazioni richieste dalle parti da II a VI, ponendo particolare attenzione alla Parte II, Informazioni sull'operatore economico, Sezione A – Forma della partecipazione, specificando il tipo di raggruppamento, consorzio o altro;
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete, da ognuna delle imprese retiste, se l’intera rete partecipa, ovvero dall’organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
- nel caso di consorzi di cooperative, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dalle imprese consorziate designate esecutrici.
3. In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d’azienda, le dichiarazioni di cui all’art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. l) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all’art. 80, comma 3, del Codice che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l’azienda nell’anno antecedente la data di pubblicazione del Bando di gara.
A.3 Dichiarazioni integrative al DGUE
1. Ciascun operatore, obbligato ai sensi del paragrafo precedente a compilare il DGUE, è tenuto altresì a rendere le dichiarazioni contenute nell’Allegato 4 (Dichiarazione integrativa al DGUE e ulteriori dichiarazioni rilevanti), ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. 445/2000.
2. In caso di ricorso all’avvalimento, l’ausiliaria è tenuta a rendere tutte le dichiarazioni contenute nell’Allegato 4 e, limitatamente alla Sezione C “Ulteriori informazioni rilevanti”, quelle relative ai punti 1, 2, 5, 7, 16, 22, 23, e 26.
A.4 Documentazione a corredo
1. Il concorrente allega la seguente documentazione:
a) PASSOE di cui all’art. 2, comma 3, lett. b), della Delibera X.X.XX. n. 464/2022; in aggiunta, nel caso in cui il concorrente ricorra all’avvalimento ai sensi dell’art. 89 del Codice, anche il PASSOE relativo all’ausiliaria, di cui all’art. 2, comma 3, lett. c), della medesima Delibera;
b) ricevuta di avvenuto versamento dell’imposta di bollo;
c) documento attestante la garanzia provvisoria con allegata dichiarazione di impegno di un
fideiussore di cui all’art. 93, comma 8 del Codice.
Per gli operatori economici che presentano la cauzione provvisoria in misura ridotta, ai sensi dell’art. 93, comma 7 del Codice, copia conforme alla certificazione di cui all’art. 93, comma 7 del Codice che giustifica la riduzione dell’importo della cauzione;
d) ricevuta di pagamento del contributo a favore dell’ANAC.
A.5 Documentazione e dichiarazioni ulteriori per i soggetti associati Per i raggruppamenti temporanei già costituiti:
- copia autentica del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza, conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata;
- dichiarazione in cui si indicano, ai sensi dell’art. 48, comma 4, del Codice, le parti del Servizio, ovvero la percentuale in caso di Servizi indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.
Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti:
- copia autentica dell’atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE, con indicazione del soggetto designato quale capofila;
- dichiarazione in cui si indicano, ai sensi dell’art. 48, comma 4, del Codice, le parti del Servizio, ovvero la percentuale in caso di Servizi indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.
Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti:
- dichiarazione resa da ciascun concorrente, attestante:
a. l’operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
b. l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell’art. 48, comma 8, del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all’impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
c. dichiarazione in cui si indicano, ai sensi dell’art. 48, comma 4, del Codice, le parti del Servizio, ovvero la percentuale in caso di Servizi indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.
Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica:
- copia autentica o copia conforme del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del D.Lgs. 82/2005, con indicazione dell’organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
- dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell’organo comune, che indichi per
quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione che indichi le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di Servizi indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.
Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica:
- copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del D.Lgs. n. 82/2005, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata, ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell’art. 25 del D.Lgs. n. 82/2005;
- dichiarazione che indichi le parti del Servizio, ovvero la percentuale in caso di Servizi indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.
Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del RTI costituito o costituendo:
- in caso di RTI costituito: copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del D.Lgs. n. 82/2005, con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l’indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del Servizio, ovvero della percentuale in caso di Sevizi indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005, il mandato deve avere la forma dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell’art. 25 del D.Lgs. n. 82/2005;
- in caso di RTI costituendo: copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del D.Lgs. n. 82/2005, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:
a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
b. l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di
raggruppamenti temporanei;
c. le parti del Servizio, ovvero la percentuale in caso di Servizi indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.
Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla mandataria con scrittura privata.
Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005, il mandato dovrà avere la forma dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell’art. 25 del D.Lgs. n. 82/2005.
L’Amministrazione ha predisposto una domanda di partecipazione (Allegato 2) che contiene anche le dichiarazioni di cui al presente paragrafo, che il concorrente potrà utilizzare e sottoscrivere con le modalità di cui al paragrafo 15.A.1. del presente Disciplinare.
B. Contenuto dell’offerta tecnica
1. Il concorrente deve, a pena di esclusione dalla gara, inviare e fare pervenire
all’Amministrazione un’offerta tecnica contenente:
a) una Relazione Tecnica, firmata digitalmente, suddivisa in capitoli, redatta in lingua italiana, con un numero massimo di n. 50 pagine (per pagina si intende una facciata di un foglio A4), complessive tra lo Schema di offerta tecnica (Allegato 6 al presente Disciplinare) e gli Allegati allo Schema di offerta tecnica (Allegati A.1, A.2, A.3), copertina esclusa ed indice compreso, utilizzando un carattere non inferiore a 10 ed interlinea singola, margini ”normale” (superiore a 2,5 cm, inferiore/destra/sinistra 2 cm). La Relazione Tecnica dovrà essere redatta:
− secondo lo Schema di offerta tecnica (Allegato 6 al presente Disciplinare) per i criteri sub B e C di cui alla Tabella n. 2 del successivo paragrafo 16;
− secondo i Reference Form di cui agli Allegati A.1, A.2 e A.3 allo Schema di offerta tecnica per i criteri sub A di cui alla Tabella n. 2 del successivo paragrafo 16.
Lo Schema di offerta tecnica e i relativi Allegati devono contenere lo sviluppo, in modo chiaro e conciso, degli argomenti trattati con riferimento ai criteri e sub-criteri previsti dalla Tabella n. 2 di cui al successivo paragrafo 16, punto 4.
b) i CV, in formato europeo, delle figure professionali richieste per l’attribuzione dei punteggi tecnici di cui ai criteri da D.1 a D.5 della successiva tabella n. 2 del presente Disciplinare.
I suddetti CV dovranno essere muniti della dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. 445/2000, secondo la formula che segue:
“Il/La sottoscritto/a […], ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del d.P.R. 445/200, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del d.P.R. 445/2000 nelle ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, dichiara che le informazioni riportate nel presente curriculum vitae, redatto in formato europeo, corrispondono a verità”.
2. L’offerta tecnica deve essere sottoscritta digitalmente e deve rispettare le caratteristiche minime stabilite nel presente Disciplinare e nei relativi allegati, pena l’esclusione dalla procedura di gara, nel rispetto del principio di equivalenza di cui all’art. 68 del Codice.
3. L’operatore economico allega una dichiarazione firmata contenente i dettagli dell’offerta coperti da riservatezza, argomentando in modo congruo le ragioni per le quali eventuali parti dell’offerta siano da segretare. Il concorrente a tal fine allega anche una copia firmata della relazione tecnica adeguatamente oscurata nelle parti ritenute costituenti segreti tecnici e commerciali. Resta ferma la facoltà della stazione appaltante di valutare la fondatezza delle motivazioni addotte e di chiedere al concorrente di dimostrare la tangibile sussistenza di eventuali segreti tecnici e commerciali.
4. L’offerta tecnica deve essere sottoscritta con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di cui al paragrafo 15.A.1.
5. In caso di sottoscrizione della documentazione contenuta nella “Busta B” a mezzo di soggetto diverso dal legale rappresentante, qualora non già prodotta nell’ambito della “Busta A”, dovrà essere prodotta nella medesima “Busta B” anche copia conforme all’originale, da rendersi con le modalità di cui all’art. 19, del d.P.R. 445/2000, della fonte dei poteri del soggetto sottoscrivente.
6. L’offerta tecnica non potrà fare alcun riferimento a valori economici offerti, a pena di esclusione.
C. Contenuto della offerta economica
1. Con riferimento alla presente procedura, il concorrente dovrà, a pena di esclusione, inserire a Sistema nell’apposita sezione, la propria offerta economica, secondo la procedura e le modalità che seguono:
- inserimento, nell’apposita sezione del Sistema ASP, del valore complessivamente offerto, al netto dell’IVA, solo in cifre, dato dalla sommatoria dei valori unitari offerti; tale valore verrà riportato su una dichiarazione d’offerta generata dal Sistema in formato
.pdf “Offerta economica”, che il concorrente dovrà inviare e fare pervenire alla Stazione Appaltante attraverso il Sistema dopo averla: i) scaricata e salvata sul proprio PC; ii) sottoscritta digitalmente;
- inserimento dell’offerta economica redatta mediante lo Schema di Offerta Economica di cui agli Allegati 7.1 e 7.2, firmati digitalmente, compilati con i valori unitari offerti. I valori unitari offerti dovranno essere al netto dell’IVA ed espressi in cifre. Il concorrente dovrà: i) scaricare e salvare sul proprio PC gli Allegati 7.1 e 7.2; ii) compilare gli Allegati
7.1 e 7.2; iii) una volta compilati, trasformare gli Allegati 7.1 e 7.2 in formato .pdf; iv)
firmare digitalmente gli Allegati 7.1 e 7.2; v) inserire gli Allegati 7.1 e 7.2 a Sistema.
2. Si precisa che il valore complessivamente offerto a Sistema dovrà essere uguale al valore riportato nello Schema di offerta economica, come risultante dalla colonna “H” n. 14.
3. In caso di discordanza tra il valore complessivo espresso nello Schema di offerta economica e il valore complessivo indicato a Sistema, prevarrà il valore espresso nello Schema di Offerta economica.
4. Lo Schema di Offerta Economica dovrà essere compilato come segue:
▪ Servizio di cui alla lett. A, xxxxxxx “A” dello Schema di offerta economica (parte 2): indicazione, nella colonna “G”, della tariffa giornaliera offerta, IVA esclusa, e indicazione, nella colonna “H”, dell’importo triennale offerto, IVA esclusa, come risultante dalla tariffa giornaliera offerta moltiplicata per il numero delle giornate uomo indicate nella colonna “D”;
▪ Servizio di cui alla lett. B, colonna “A” dello Schema di offerta economica (parte 2): indicazione, nella colonna “G”, della tariffa giornaliera offerta, IVA esclusa, e indicazione, nella colonna “H”, dell’importo triennale offerto, IVA esclusa, come risultante dalla tariffa giornaliera offerta moltiplicata per il numero delle giornate uomo indicate nella colonna “D”;
▪ Servizio di cui alla lett. C, colonna “A” dello Schema di offerta economica (parte 2):
indicazione, nella colonna “H”, dell’importo triennale offerto, XXX xxxxxxx;
▪ Servizio di cui alla lett. D, xxxxxxx “A” dello Schema di offerta economica (parte 2): indicazione, nella colonna “H”, dell’importo triennale offerto, IVA esclusa;
▪ Servizio di cui alla lett. E, xxxxxxx “A” dello Schema di offerta economica (parte 2): indicazione, nella colonna “H”, dell’importo triennale offerto, IVA esclusa;
▪ Servizio di cui alla lett. F, xxxxxxx “A” dello Schema di offerta economica (parte 2): indicazione, nella colonna “H”, dell’importo triennale offerto, IVA esclusa;
▪ Servizio di cui alla lett. G, colonna “A” dello Schema di offerta economica (parte 2): indicazione, nella colonna “G”, della tariffa giornaliera offerta, IVA esclusa, e indicazione, nella colonna “H”, dell’importo triennale offerto, IVA esclusa, come risultante dalla tariffa giornaliera offerta moltiplicata per il numero delle giornate uomo indicate nella colonna “D”;
▪ Servizio di cui alla lett. H, xxxxxxx “A” dello Schema di offerta economica (parte 2): indicazione, nella colonna “G”, della tariffa giornaliera offerta, IVA esclusa, e indicazione, nella colonna “H”, dell’importo triennale offerto, IVA esclusa, come risultante dalla tariffa giornaliera offerta moltiplicata per il numero delle giornate uomo indicate nella colonna “D”;
▪ Servizio di cui alla lett. I, colonna “A” dello Schema di offerta economica (parte 2): indicazione, nella colonna “G”, della tariffa giornaliera offerta, IVA esclusa, e indicazione, nella colonna “H”, dell’importo triennale offerto, IVA esclusa, come risultante dalla tariffa giornaliera offerta moltiplicata per il numero delle giornate uomo indicate nella colonna “D”;
▪ Servizio di cui alla lett. L, xxxxxxx “A” dello Schema di offerta economica (parte 2): indicazione, nella colonna “H”, dell’importo triennale offerto, IVA esclusa;
▪ Servizio di cui alla lett. M, xxxxxxx “A” dello Schema di offerta economica (parte 2):
indicazione, nella colonna “H”, dell’importo triennale offerto, XXX xxxxxxx;
▪ Servizio di cui alla lett. N, xxxxxxx “A” dello Schema di offerta economica (parte 2): indicazione, nella colonna “H”, dell’importo triennale offerto, IVA esclusa.
L’importo complessivo triennale, sub colonna “H” “Importo triennale offerto, IVA esclusa”,
n. 14 “Importo complessivo triennale (XXX xxxxxxx)”, cui sarà attribuito il punteggio economico, è dato dalla sommatoria dei valori triennali offerti nella medesima colonna.
5. Si specifica che, in caso di indicazione di valori recanti un numero di cifre decimali dopo la virgola superiore a due si procederà a troncare le cifre alla 2^(seconda) cifra decimale.
6. Sono inammissibili le offerte economiche che non siano formulate nel rispetto di quanto indicato al paragrafo 3 del presente disciplinare.
7. Nel caso di concorrenti associati, l’offerta dovrà essere sottoscritta con le modalità indicate
per la sottoscrizione della domanda di cui al paragrafo 15.A.1.
8. In caso di sottoscrizione della documentazione contenuta nella “Busta C” a mezzo di soggetto diverso dal legale rappresentante, qualora non già prodotta nell’ambito della “Busta A” o della “Busta C”, dovrà essere prodotta nella medesima “Busta C” anche copia conforme all’originale, da rendersi con le modalità di cui all’art. 19, del d.P.R. 445/2000, della fonte dei poteri del soggetto sottoscrivente.
9. Saranno escluse le Offerte plurime, condizionate, tardive, alternative o espresse in aumento relativamente all’importo posto a base di gara.
16. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
1. Il contratto è aggiudicato in base al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 3, del Codice.
2. La valutazione dell’offerta tecnica e dell’offerta economica sarà effettuata in base ai seguenti
punteggi:
PUNTEGGIO MASSIMO | |
Offerta tecnica | 70 |
Offerta economica | 30 |
TOTALE | 100 |
3. In particolare, la migliore offerta sarà determinata dal punteggio complessivo (Ptotale) più alto, che sarà ottenuto sommando il “Punteggio Tecnico riparametrato” (PTr) e il “Punteggio Economico” (PE):
Ptotale= PTr + PE
4. Vengono di seguito indicate le modalità di attribuzione dei punteggi ai singoli criteri relativi al merito tecnico:
Tabella n. 2 – Criteri di attribuzione del punteggio tecnico
Codice criterio | Descrizione | Modalità di attribuzione del punteggio (T o D) | Punteggio |
A | Competenza del concorrente | 8 | |
A.1 | Referenza rilevante n. 1 Descrizione dettagliata di un’esperienza pregressa, già svolta o in corso di esecuzione, nell’ambito di servizi analoghi a quelli oggetto del presente appalto. In particolare, il concorrente dovrà riportare: ▪ la descrizione dei servizi e delle metodologie; ▪ la descrizione delle tecnologie (hardware, software, linguaggi di programmazione, strumenti); ▪ la descrizione dei profili professionali coinvolti nell’esecuzione dell’attività. | D | 2 |
A.2 | Referenza rilevante n. 2 Descrizione dettagliata di un’esperienza pregressa, già svolta o in corso di esecuzione, nell’ambito di servizi analoghi a quelli oggetto del presente appalto. In particolare, il concorrente dovrà riportare: ▪ la descrizione dei servizi e delle metodologie; ▪ la descrizione delle tecnologie (hardware, software, linguaggi di programmazione, strumenti); ▪ la descrizione dei profili professionali coinvolti nell’esecuzione dell’attività. | D | 2 |
A.3 | Referenza EESSI o RINA Descrizione dettagliata di un’esperienza pregressa, già svolta o in corso di esecuzione, riferita ad EESSI o RINA. Eventuali ulteriori esperienze pregresse riferite ad EESSI o RINA saranno valutate come referenze rilevanti sub A.1 e sub A.2. In particolare, il concorrente dovrà riportare: ▪ la descrizione dei servizi e delle metodologie; ▪ la descrizione delle tecnologie (hardware, software, linguaggi di programmazione, strumenti); ▪ la descrizione dei profili professionali coinvolti nell’esecuzione dell’attività. | D | 4 |
B | DESCRIZIONE DEI SERVIZI | 40 | |
B.1 | Sviluppo evolutivo del software e manutenzione correttiva Il concorrente dovrà descrivere la soluzione proposta in termini di metodologia, strumenti e soluzioni tecnologiche per lo sviluppo evolutivo del SW (SDEA) e il relativo mantenimento correttivo (SCM). | D | 8 |
B.2 | Manutenzione preventiva e Change management Il concorrente dovrà descrivere la soluzione proposta in termini di metodologia, strumenti e soluzioni tecnologiche per l’erogazione del servizio di manutenzione preventiva, nonché di analisi del change management (SPM/CMA). | D | 6 |
B.3 | Service Desk Il concorrente dovrà descrivere la soluzione proposta in termini di metodologia, strumenti e soluzioni tecnologiche per l’erogazione del servizio di Service Desk – Incident management and investigation – Help Desk (L3). | D | 6 |
B.4 | Security and Data Protection Il concorrente dovrà descrivere le soluzioni per l’identificazione dei rischi e il rafforzamento delle misure di sicurezza. | D | 4 |
B.5 | Testing and Quality Assurance Il concorrente dovrà descrivere la soluzione proposta in termini di metodologia, strumenti e soluzioni tecnologiche per l’erogazione del servizio di Testing and Quality Assurance. | D | 4 |
B.6 | Service Transition Il concorrente dovrà descrivere: ▪ il piano di presa in carico delle attività e le tempistiche dell’esecuzione; ▪ i criteri generali e le metodologie per l’esecuzione delle attività; ▪ le sotto-attività. | D | 5 |
B.7 | Configurazione e Manutenzione dell’infrastruttura Il concorrente dovrà descrivere la soluzione proposta in termini di metodologia, strumenti e soluzioni tecnologiche con riferimento al servizio di configurazione e manutenzione dell’infrastruttura. | D | 4 |
B.8 | Studio di fattibilità Il concorrente dovrà descrivere la soluzione proposta in termini di metodologia, strumenti e soluzioni tecnologiche con riferimento allo studio di fattibilità dell’infrastruttura. | D | 3 |
C | ORGANIZZAZIONE E PIANIFICAZIONE DEL SERVIZIO | 12 | |
C.1 | Organizzazione del servizio Descrizione dettagliata delle soluzioni organizzative che il concorrente si impegna ad adottare. In particolare, il concorrente dovrà riportare: ▪ l’assetto organizzativo dei gruppi di lavoro (ad es., indicazione del numero, ruolo, compiti, funzioni e responsabilità dei soggetti coinvolti per ciascun profilo professionale); ▪ le modalità di coordinamento tra le diverse figure professionali e/o i diversi team coinvolti nella gestione dei servizi; ▪ le modalità di interazione e collaborazione con le Amministrazioni destinatarie del servizio. | D | 4 |
C.2 | Pianificazione | D | 4 |
Descrizione della pianificazione progettuale con riferimento all’articolazione e al coordinamento delle divere fasi progettuali. | |||
C.3 | Flessibilità nell’organizzazione e nella pianificazione Descrizione delle modalità di ridefinizione dell’assetto organizzativo e delle fasi progettuali in seguito al verificarsi di eventi imprevisti e/o in caso di situazioni di aumento del carico di lavoro. | D | 4 |
D | PROFILI PROFESSIONALI | 10 | |
D.1 | Project Manager Anni di esperienza ulteriori rispetto al minimo richiesto: ▪ 0,5 punti in caso di esperienza da 11 a 15 anni di esperienza compresi; ▪ 1 punto in caso di esperienza superiore a 15 anni. | T | 1 |
D.2 | Project Manager Requisiti “Should have” ulteriori rispetto ai requisiti “Must have” di cui al par. 1.1 dell’Allegato 1.3 al Capitolato tecnico: ▪ 1 punto in caso di possesso da 1 a 3 requisiti compresi; ▪ 2 punti in caso di possesso da 4 a 6 requisiti compresi; ▪ 3 punti in caso di possesso da 7 a 9 requisiti compresi. | T | 3 |
D.3 | Solution Architect Requisiti “Should have” ulteriori rispetto ai requisiti “Must have” di cui al par. 1.4 dell’Allegato 1.3 al Capitolato tecnico: ▪ 1 punto in caso di possesso da 1 a 3 requisiti compresi; ▪ 2 punti in caso di possesso da 4 a 5 requisiti compresi. | T | 2 |
D.4 | Product/Technology Specialist Requisiti “Should have” ulteriori rispetto ai requisiti “Must have” di cui al par. 1.5 dell’Allegato 1.3 al Capitolato tecnico: ▪ 0,5 punti in caso di possesso da 1 a 3 requisiti compresi; ▪ 1 punto in caso di possesso da 4 a 7 requisiti compresi; ▪ 1,5 punti in caso di possesso da 8 a 11 requisiti compresi; ▪ 2 punti in caso di possesso da 12 a 14 requisiti compresi. | T | 2 |
Security Expert Requisiti “Should have” ulteriori rispetto ai requisiti “Must have” di cui al par. 1.17 dell’Allegato 1.3 al Capitolato tecnico: |
D.5 | A) Per il requisito “Should have” riguardante le “Required Certifications”: ▪ 0,5 punti in caso di possesso da 1 a 3 certificazioni comprese; ▪ 1 punto in caso di possesso di 4 o più certificazioni. B) Per i restanti requisiti “Should have”: ▪ 0,5 punti in caso di possesso da 1 a 6 requisiti compresi; ▪ 1 punto in caso di possesso da 7 a 13 requisiti compresi. | T | 2 |
TOTALE PUNTEGGIO TECNICO = 70 |
Con riferimento ai sub-criteri A.1 (Referenza rilevante n. 1) e A.2 (Referenza rilevante
n. 2), ai fini dell’attribuzione del punteggio, la Commissione si baserà sui seguenti elementi
riferiti alle esperienze nel loro complesso:
▪ complessità delle esperienze e aderenza rispetto ai servizi oggetto del presente appalto;
▪ possibilità di riutilizzo delle best practices descritte e valore aggiunto derivante dalla loro applicazione;
▪ periodo contrattuale di almeno 24 mesi durante il quale l’offerente ha fornito i servizi
descritti;
▪ ultimazione del servizio nei 36 mesi precedenti il presente affidamento o, se si tratta di
un incarico in corso, l’affidamento deve essere comunque durato almeno 24 mesi.
Con riferimento al sub-criterio A.3 (Referenza EESSI o RINA), ai fini dell’attribuzione del punteggio, la Commissione si baserà sui seguenti elementi riferiti alle esperienze maturata con EESSI RINA:
▪ complessità delle esperienze e aderenza rispetto ai servizi oggetto del presente appalto;
▪ possibilità di riutilizzo delle best practices descritte e valore aggiunto derivante dalla loro applicazione;
▪ periodo contrattuale di almeno 24 mesi durante il quale l’offerente ha fornito i servizi
descritti;
▪ ultimazione del servizio nei 36 mesi precedenti il presente affidamento o, se si tratta di
un incarico in corso, l’affidamento deve essere comunque durato almeno 24 mesi.
Con riferimento ai sub-criteri B.1 (Sviluppo evolutivo del software), B.2 (Mantenimento del software) e B.3 (Service Desk), la Commissione valuterà i seguenti aspetti:
▪ aderenza ed esaustività rispetto a quanto richiesto dal Capitolato tecnico;
▪ efficacia delle soluzioni e delle metodologie proposte.
Con riferimento al sub-criterio B.4 (Security and Data Protection), la Commissione valuterà i seguenti aspetti:
▪ adeguatezza ed efficacia delle metodologie e degli strumenti proposti per garantire la rilevazione iniziale delle caratteristiche di sicurezza delle soluzioni applicative, in linea con le linee guida AgID per lo sviluppo sicuro del software, per la predisposizione di un piano di interventi di mitigazione e il monitoraggio e l'aggiornamento dello stesso nel corso del contratto;
▪ fruibilità e grado di flessibilità della reportistica in termini di personalizzazioni, accessibilità, gestione della riservatezza delle informazioni e periodicità di aggiornamento;
▪ valutazione d’impatto sulla protezione dei dati («Data Protection Impact Assessment» o
«DPIA») richiesta dal Regolamento UE 679/2016 (GDPR);
▪ strategia di difesa contro le minacce cibernetiche.
Con riferimento al sub-criterio B.5 (Testing and Quality Assurance), la Commissione valuterà i seguenti elementi:
▪ aderenza ed esaustività rispetto a quanto richiesto dal Capitolato tecnico;
▪ efficacia delle soluzioni e delle metodologie proposte.
Con riferimento al sub-criterio B.6 (Service Transition), la Commissione valuterà i seguenti elementi:
▪ adeguatezza ed efficacia del piano delle attività proposto;
▪ idoneità delle tempistiche di esecuzione del Service Transition previste nel piano delle attività.
Con riferimento al sub-criterio B.7 (Configurazione e Manutenzione
dell’infrastruttura), la Commissione valuterà i seguenti elementi:
▪ aderenza ed esaustività rispetto a quanto richiesto dal Capitolato tecnico;
▪ efficacia delle soluzioni e delle metodologie proposte.
Con riferimento al sub-criterio B.8 (Studio di fattibilità), la Commissione valuterà i seguenti elementi:
▪ esaustività e chiarezza dell’esposizione.
Con riferimento al sub-criterio C.1 (Organizzazione del servizio), la Commissione valuterà i seguenti aspetti:
▪ idoneità delle soluzioni organizzative riguardanti il gruppo di lavoro e delle modalità di coordinamento interno tra profili professionali e/o team di lavoro;
▪ adeguatezza delle soluzioni organizzative proposte con riferimento alle modalità di interazione e collaborazione con le Amministrazioni coinvolte.
Con riferimento al sub-criterio C.2 (Pianificazione), la Commissione valuterà i seguenti elementi:
▪ adeguatezza e solidità del piano progettuale e del coordinamento delle diverse fasi rispetto al contesto del progetto.
Con riferimento al sub-criterio C.3 (Flessibilità nell’organizzazione e nella
pianificazione), la Commissione valuterà:
▪ adeguatezza ed efficacia delle soluzioni proposte in termini di flessibilità nell’ambito dell’organizzazione e della pianificazione.
5. Il concorrente è escluso dalla gara nel caso in cui consegua un punteggio minimo inferiore alla soglia minima di sbarramento pari a 40 punti dei complessivi 70 attribuibili per l’offerta tecnica.
Il superamento della soglia di sbarramento è calcolato prima della riparametrazione dei punteggi di cui ai commi successivi.
6. Con riferimento ai sub-criteri di natura discrezionale, ciascun commissario attribuisce la valutazione di “ottimo”, “buono”, “discreto”, “sufficiente”, “insufficiente”, in base a quanto proposto dal concorrente. Ad ogni valutazione corrisponde un coefficiente come riportato di seguito:
Valutazione | Descrizione | Coefficiente |
OTTIMO | Il criterio è trattato in modo completamente esauriente e quanto proposto risponde in modo assolutamente soddisfacente alle attese | 1 |
BUONO | Il criterio è trattato in modo esauriente e quanto proposto risponde pienamente alle attese | 0,75 |
DISCRETO | Il criterio è trattato in modo accettabile e quanto proposto risponde alle attese | 0,5 |
SUFFICIENTE | Il criterio è trattato in modo appena sufficiente e quanto proposto è appena adeguato alle attese | 0,25 |
INSUFFICIENTE | Il criterio è trattato in modo insufficiente e quanto proposto non risponde alle attese | 0 |
7. Una volta che ciascun commissario ha attribuito il suo giudizio, e quindi il coefficiente a ciascun concorrente, si calcola la media dei coefficienti attribuiti dai singoli commissari (Cij). Ottenuta la media dei coefficienti di ogni concorrente (Cij), si procede all’attribuzione del punteggio del sub-criterio con la seguente formula:
Pijd = Pjmax * Cij
Dove:
Pijd = punteggio assegnato al Concorrente i-esimo per ogni sub-criterio j-esimo discrezionale;
Pjmax = punteggio massimo attribuibile per il sub-criterio j-esimo;
Cij = coefficiente medio assegnato al Concorrente i-esimo per il sub-criterio j-esimo.
8. Con riferimento ai sub-criteri di natura tabellare D.1 (Project Manager), D.2 (Project Manager), D.3 (Solution Architect), D.4 (Product/Technology Specialist) e D.5 (Security Expert) il punteggio tecnico sarà attribuito con le modalità previste nella tabella
n. 2, di cui al precedente comma 5.
9. Il “Punteggio Tecnico” (PT) sarà calcolato secondo la seguente formula:
PTi= ΣPijd+ΣPijT
Dove:
PTi = punteggio tecnico complessivo per ogni concorrente;
ΣPij: sommatoria dei Punteggi Tecnici assegnati all’operatore i-esimo per ogni sub-criterio j-esimo discrezionale (D);
ΣPijT: sommatoria dei Punteggi Tecnici assegnati all’operatore i-esimo per ogni sub-criterio j-esimo tabellare (T).
10. Si procederà poi alla riparametrazione del Punteggio Tecnico complessivo, con la seguente formula:
PTri = 1 * PTi/max(PTi)
Dove:
PTri = punteggio complessivo riparametrato per l’operatore i-esimo;
PTi =punteggio dell’operatore i-esimo;
xxx(PTi) = punteggio massimo conseguito tra gli operatori economici.
11. Il “Punteggio Economico” (PE) sarà determinato secondo la seguente formula:
𝑷𝒎𝒊𝒏
𝑷𝑬 = 𝑷𝑬𝒎𝒂𝒙 ∗
𝐏
Dove:
PEmax= punteggio massimo attribuibile;
P = prezzo offerto dal concorrente;
Pmin = prezzo più basso tra quelli offerti in gara.
12. Per l’attribuzione dei punteggi tecnici ed economici saranno utilizzate 2 (due) cifre decimali.
Si procederà pertanto ad arrotondare le cifre alla 2^(seconda) cifra decimale.
13. Ai sensi dell’art. 95, comma 15, del Codice, ogni variazione che intervenga, anche in conseguenza di una pronuncia giurisdizionale, successivamente alla fase di ammissione, regolarizzazione o esclusione delle offerte, non rileva ai fini del calcolo di medie nella procedura, né per l’individuazione della soglia di anomalia delle Offerte.
17. NOMINA DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE
1. La commissione giudicatrice è nominata, ai sensi dell’art. 216, comma 12, del Codice, dopo
la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero
dispari pari a n. 3 membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l’oggetto del contratto. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina, ai sensi dell’art. 77, comma 9, del Codice. A tal fine i medesimi rilasciano apposita dichiarazione alla Stazione Appaltante.
2. La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti e fornisce ausilio al RUP nella valutazione della congruità delle offerte e di regola, lavora a distanza con procedure telematiche che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni.
3. La Stazione Appaltante pubblica, sul profilo di committente, nella sezione “Amministrazione trasparente”, la composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti, ai sensi dell’art. 29, comma 1, del Codice.
4. Il Seggio di gara è l’organo nominato per gli adempimenti di natura amministrativa ed è presieduto dal RUP.
5. Il Direttore responsabile della Stazione appaltante, su proposta del responsabile unico del procedimento, adotta la determinazione di nomina del Seggio di gara, dopo la scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte. Tale atto si perfeziona successivamente alla presa visione dell’elenco delle offerte pervenute da parte dei candidati individuati e sempreché non sussistano cause di incompatibilità/conflitto d’interesse. Il provvedimento di nomina viene pubblicato sul profilo del committente, nella sezione “Amministrazione trasparente”.
6. Nei casi di aggiudicazione dei contratti sulla base del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, la costituzione del Seggio di gara viene formalizzata con il provvedimento di nomina della Commissione giudicatrice.
18. SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA
18.1 Avvio operazioni di gara ed inversione procedimentale
1. La procedura di aggiudicazione sarà avviata il giorno 20 aprile 2023, alle ore 10,30, esclusivamente in modalità dematerializzata su piattaforma ASP. La partecipazione alle sedute avviene mediante collegamento da remoto al Sistema nei giorni ed orari che saranno comunicati ai concorrenti (ad eccezione delle date già indicate in Bando di gara), almeno 24 (ventiquattro) ore prima della data fissata.
2. La Stazione Appaltante intende avvalersi della facoltà cosiddetta di inversione procedimentale, e pertanto procede prima alla valutazione dell’offerta tecnica, poi alla valutazione dell’offerta economica, di tutti i concorrenti, nonché all’eventuale sub- procedimento di verifica dell’anomalia ed infine, alla verifica della documentazione amministrativa nei confronti del concorrente primo in graduatoria.
18.2 Apertura e valutazione delle offerte tecniche ed economiche
1. La data e l’ora della seduta pubblica in cui si procede all’apertura delle offerte tecniche sono comunicate tramite il Sistema ai concorrenti che hanno presentato la domanda di partecipazione nei termini previsti dal bando di gara.
2. La commissione giudicatrice, in seduta pubblica, tramite il Sistema, procede allo sblocco ed
all’apertura della busta concernente l’offerta tecnica ed alla verifica della presenza dei
documenti richiesti dal presente Disciplinare.
3. In una o più sedute riservate, la commissione procederà, tramite il Sistema, all’esame ed alla valutazione delle offerte tecniche e all’assegnazione dei relativi punteggi, applicando i criteri e le formule indicati nel Bando e nel presente Disciplinare. Gli esiti della valutazione sono registrati dal Sistema.
4. In seduta pubblica, tramite il Sistema, la commissione rende visibili ai concorrenti, con le
modalità di cui all’art. 19:
- i “punteggi tecnici” (PT) attribuiti alle singole offerte tecniche, già riparametrati;
- le eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti.
Nella medesima seduta, o in una seduta pubblica successiva, la commissione procede allo
sblocco e all’apertura delle Offerte economiche, e rende visibile ai concorrenti i ribassi offerti.
5. Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, sarà collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull’offerta tecnica.
6. Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l’offerta tecnica, si procederà in conformità a quanto previsto dall’articolo 77, del X.X. x. 000/00 a richiedere ai concorrenti di operare un rilancio sulle voci di offerta economica, da presentare entro un termine perentorio, con le modalità che saranno successivamente definite dalla Stazione Appaltante. Qualora anche a seguito del rilancio sulle voci di offerta economica le offerte dovessero risultare identiche si procederà mediante sorteggio in seduta pubblica, ad individuare il concorrente che verrà collocato primo nella graduatoria.
7. All’esito delle operazioni di cui sopra, la commissione, in seduta pubblica redige la graduatoria.
8. Fatta salva l’ipotesi di cui all’art. 97, comma 3, ultimo periodo del Codice, la Commissione, procede a calcolare la soglia di anomalia. Qualora individui offerte che superano la soglia di anomalia di cui all’art. 97, comma 3, del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l’offerta appaia anormalmente bassa, la commissione chiude la seduta pubblica dando comunicazione al RUP, che procede secondo quanto indicato al successivo paragrafo 19.3.
9. In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte tecniche ed economiche, la commissione proporrà tempestivamente alla Stazione Appaltante di procedere, ai sensi dell’art. 76, comma 5, lettera b), del Codice all’esclusione nei casi di:
a) mancata separazione dell’offerta economica dall’offerta tecnica, ovvero l’inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti contenuti nella documentazione amministrativa e nell’offerta tecnica;
b) presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative, nonché irregolari, ai sensi dell’art. 59, comma 3, lett. a), del Codice, in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche;
c) presentazione di offerte inammissibili, ai sensi dell’art. 59, comma 4, lett. a) e c), del
Xxxxxx, in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all’importo a base di gara.
18.3 Verifica dell’anomalia
1. Al ricorrere dei presupposti dell’art. 97, comma 3, del Codice e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l’offerta appaia anormalmente bassa, il RUP, avvalendosi, se ritenuto, della Commissione, valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità dell’offerta che appaia anormalmente bassa.
2. Si procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte risultate anomale, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala.
3. Il RUP:
- richiede per PEC/SERC al concorrente la presentazione, sempre a mezzo PEC/SERC, delle spiegazioni, se del caso indicando le componenti specifiche dell’offerta ritenute anomale. A tal fine, assegna un termine non inferiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta;
- esamina in seduta riservata, con l’ausilio della Commissione, le spiegazioni fornite dall’offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l’anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo per il riscontro;
- segnala, alla Stazione Appaltante, per i successivi provvedimenti di esclusione, ai sensi degli articoli 59, comma 3 lett. c) e 97, commi 5 e 6 del Codice, le offerte che, in base all’esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili e procede ai sensi del seguente paragrafo 20.
18.4 Verifica della documentazione amministrativa
1. Il Seggio di Gara procede in seduta pubblica, mediante la Piattaforma, a scaricare dal Sistema, la Documentazione amministrativa dei primi due graduati provvisori. Provvede poi, in seduta riservata ed in relazione al soggetto che ha presentato la migliore offerta a:
- controllare la completezza della documentazione amministrativa;
- verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare attivando ove necessario il subprocedimento del soccorso istruttorio di cui al precedente paragrafo 15;
- redigere apposito/i verbale/i relativo/i alle attività svolte.
2. Nel caso in cui la verifica della documentazione amministrativa dell’operatore primo graduato non risulti positiva, anche a seguito di eventuale soccorso istruttorio, il RUP procederà a segnalare alla Stazione Appaltante, per il successivo provvedimento di esclusione, che la documentazione non è conforme, provvedendo altresì agli adempimenti di cui all’art. 76 comma 2 bis, del Codice.
3. Successivamente, nei casi di cui al comma 2, il Seggio di Gara procederà, in seduta riservata, alla verifica della documentazione amministrativa del concorrente che segue in graduatoria e la cui offerta risulti non anomala. Allo stesso modo si procederà nei confronti del
concorrente che segue in graduatoria e la cui offerta risulti non anomala, in caso di esito negativo delle verifiche sul secondo graduato.
4. A seguito dell’analisi della documentazione amministrativa, il RUP provvede a comunicare alla Commissione il positivo esito.
5. La Commissione, in seduta pubblica, redige la graduatoria e comunica al RUP la proposta di aggiudicazione in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta non anomala.
6. Ai sensi dell’art. 85, comma 5, primo periodo, del Codice, la Stazione Appaltante si riserva di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.
19. AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO
1. All’esito della chiusura delle operazioni di gara, la Stazione Appaltante provvederà all’approvazione di tutti gli atti della gara, a seguito della proposta di aggiudicazione di cui al precedente paragrafo 19.4 punto 5, in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta non anomala.
2. Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto, la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di non procedere all’aggiudicazione ai sensi dell’art. 95, comma 12, del Codice.
3. Prima dell’aggiudicazione, l’Amministrazione, ai sensi dell’art. 85, comma 5, del Codice, richiede al concorrente cui ha deciso di aggiudicare l’Appalto di presentare i documenti di cui all’art. 86 del Codice, ai fini della prova dell’assenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 e del rispetto dei criteri di selezione di cui all’art. 83 del medesimo Codice.
4. Sempreché l’Istituto non sia già in possesso dei documenti complementari in corso di validità, il medesimo procederà alle predette verifiche attraverso l’utilizzo del FVOE, salvo nei casi di cui all’art. 9, commi 2 e 3, della Delibera X.X.XX. n. 464/2022, nonché in tutti gli altri casi in cui non fosse possibile ricorrere a tale Sistema.
5. In via transitoria, fino alla completa operatività del FVOE, qualora la documentazione relativa alla comprova dei requisiti di carattere generale non sia disponibile nel FVOE, l’Istituto, ai sensi dell’art. 9, comma 2, della Delibera X.X.XX. n. 464/2022, potrà acquisire la documentazione necessaria secondo le modalità di cui all’art. 40, comma 1, del d.P.R. n. 445/2000.
6. In via transitoria, fino alla completa operatività del FVOE, qualora la documentazione relativa alla comprova dei requisiti di carattere tecnico-professionale ed economico-finanziario non sia disponibile nel FVOE, l’operatore economico, ai sensi dell’art. 9, comma 3, della Delibera X.X.XX. n. 464/2022, inserirà nel FVOE la documentazione necessaria.
7. La documentazione a comprova dei requisiti fornita dagli Operatori dovrà essere prodotta in lingua italiana.
8. Qualora la verifica di anomalia non sia stata effettuata, ricorrendo l’ipotesi di cui all’art. 97, comma 3, ultimo periodo del Codice, il RUP, ai sensi dell’art. 95, comma 10, del Codice procede, prima dell’aggiudicazione, a verificare, a pena di esclusione, che il costo del
personale non sia inferiore ai minimi salariali retributivi indicati nelle tabelle redatte annualmente dal Ministero del Lavoro e delle politiche sociali.
9. La Stazione Appaltante previa verifica ed approvazione della proposta di aggiudicazione ai
sensi degli artt. 32, comma 5 e 33, comma 1, del Codice, aggiudica l’Appalto.
10. L’aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell’art. 32, comma 7, del Codice, all’esito positivo
della verifica del possesso dei requisiti prescritti.
11. In caso di esito negativo delle verifiche, la Stazione Appaltante procederà alla revoca dell’aggiudicazione, alla segnalazione all’ X.X.XX., nonché all’incameramento della garanzia provvisoria. La Stazione Appaltante aggiudicherà, quindi, al secondo graduato, procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati.
12. Nell’ipotesi in cui l’Appalto non possa essere aggiudicato neppure a favore del concorrente collocato al secondo posto nella graduatoria, lo stesso verrà aggiudicato, nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.
13. Ai sensi dell’art. 93, commi 6 e 9, del Codice, la garanzia provvisoria verrà svincolata, all’aggiudicatario automaticamente al momento della stipula del contratto; agli altri concorrenti, verrà svincolata tempestivamente e comunque entro trenta giorni dalla comunicazione dell’avvenuta aggiudicazione.
20. STIPULA DEL CONTRATTO
1. La stipula del contratto è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia.
2. Ai sensi di quanto disposto dall’articolo 3 del decreto-legge n. 76/20, convertito in legge n. 120/20, si procede alla stipulazione e all’esecuzione del contratto previa acquisizione dell’informativa liberatoria provvisoria, anche quando l’accertamento è eseguito nei confronti di un soggetto che non risulti censito, salvo il successivo recesso dal contratto, laddove sia accertata dopo la stipulazione del contratto la sussistenza di una delle cause interdittive di cui al D.lgs. 159/11.
3. Il contratto, ai sensi dell’art. 32, comma 9, del Codice, non potrà essere stipulato prima di 35 giorni dall’invio dell’ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione.
4. La stipula avrà luogo entro 60 giorni dall’intervenuta efficacia dell’aggiudicazione ai sensi dell’art. 32, comma 8, del Codice, salvo il differimento espressamente concordato con l’aggiudicatario.
5. Prima della stipula del contratto, l’aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull’importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall’art. 103 del Codice.
6. Il contratto relativo sarà stipulato in modalità elettronica, mediante scrittura privata.
7. Nei casi di cui all’art. 110, comma 1, del Codice, la Stazione Appaltante interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l’affidamento dell’esecuzione o del completamento del Servizio.
8. Le spese relative alla pubblicazione del Bando di gara e dell’avviso sui risultati della procedura di affidamento, ai sensi dell’art. 216, comma 11 del Codice e del D.M. 2 dicembre 2016 (G.U. del 25 gennaio 2017, n. 20), sono a carico dell’aggiudicatario e dovranno essere rimborsate alla Stazione Appaltante entro il termine di sessanta giorni dall’aggiudicazione, con le modalità che saranno indicate.
9. La Stazione Appaltante, su richiesta dell'aggiudicatario, consente il rimborso rateizzato delle spese di pubblicazione.
10. L’importo presunto delle spese di pubblicazione è pari a € 20.000,00. La Stazione Appaltante comunicherà all’aggiudicatario l’importo effettivo delle suddette spese, nonché le relative modalità di pagamento.
11. Sono a carico dell’aggiudicatario anche tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali, quali
imposte e tasse, xxx comprese quelle di registro ove dovute, relative alla stipula del contratto.
12. Ai sensi dell’art. 105, comma 2, del Codice, l’affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l’importo e l’oggetto del medesimo, nonché il nome del sub- contraente, prima dell’inizio della prestazione.
13. L’affidatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di Xxxxxxx, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all’art. 105, comma 3, lett. c bis), del Codice.
21. OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI
1. Il contratto d’appalto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 13 agosto 2010, n. 136.
2. L’affidatario deve comunicare alla stazione appaltante:
- gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione dell'opera/servizio/fornitura alla quale sono dedicati;
- le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;
- ogni modifica relativa ai dati trasmessi.
3. La comunicazione deve essere effettuata entro sette giorni dall'accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. In caso di persone giuridiche, la comunicazione de quo deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un soggetto munito di apposita procura. L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro.
4. Il mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi
all’appalto comporta la risoluzione di diritto del contratto.
5. In occasione di ogni pagamento all’appaltatore o di interventi di controllo ulteriori si procede
alla verifica dell’assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.
6. Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.a. o anche senza strumenti diversi dal bonifico bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del presente contratto.
22.CODICE DI COMPORTAMENTO
1. Nello svolgimento delle attività oggetto del contratto di appalto, l’aggiudicatario deve uniformarsi ai principi e, per quanto compatibili, ai doveri di condotta richiamati nel Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 62 e nel codice di comportamento di questa stazione appaltante e nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza.
2. In seguito alla comunicazione di aggiudicazione e prima della stipula del contratto, l’aggiudicatario ha l’onere di prendere visione dei predetti documenti pubblicati sul sito della stazione appaltante xxxxx://xxx.xxxx.xx/xxxxxxxxxxxxxxx-xxxxxxxxxxx/xxxxx- contenuti/prevenzione-della-corruzione/piani-triennali-di-prevenzione-della-corruzione-e- della-trasparenza.
23. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE
1. Tutte le controversie derivanti da contratto sono deferite alla competenza dell’Autorità Giudiziaria Ordinaria del Foro di Roma, restando in ogni caso esclusa la competenza arbitrale.
24. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
1. I dati raccolti saranno trattati e conservati ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati), e del D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i., del decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri
n. 148/2021 e dei relativi atti di attuazione, esclusivamente nell’ambito della gara regolata
dal presente Disciplinare.
2. L’informativa e i dati di contatto del Responsabile della protezione dei dati personali designato dell’INPS ai sensi dell’art. 37 del suddetto Regolamento (UE) 2016/679, sono disponibili all’indirizzo xxxxx://xxx.xxxx.xx/xx/xxxxxxxx/xxxxxxxxxx/xxxxxxx.xxxx
Il Direttore centrale