Contract
Determina numero 13 / 2024
Concorso pubblico, per titoli ed esame, per il reclutamento di un "Ricercatore", Xxxxx Xxxxxxx Professionale, con contratto di lavoro a tempo determinato e regime di impegno a tempo pieno, della durata di 12 mesi, prorogabili, per lo svolgimento di attività avente per oggetto "Machine learning and big-data techniques for radio and (sub)mm data in view of the ALMA 2030 upgrades and its synergies with new generation
interferometers".
IL DIRETTORE DELL’INAF ISTITUTO DI RADIOASTRONOMIA
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica del 10 gennaio 1957, numero 3, con il quale è stato emanato il "Testo unico delle disposizioni concernenti lo Statuto degli impiegati civili dello Stato", e, in particolare, l'articolo 127, comma 1, lettera d);
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica del 3 maggio 1957, numero 686, che contiene le "Norme di esecuzione del testo unico delle disposizioni sullo Statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con il Decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, numero 3";
VISTA la Legge 7 agosto 1990, numero 241, e successive modifiche e integrazioni, che contiene "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi", e, in particolare gli articoli 4, 5 e 6;
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica del 12 febbraio 1991, numero 171, con il quale sono state recepite le "Norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo per il triennio 1988-1990 concernente il personale delle Istituzioni e degli Enti di Ricerca e
Sperimentazione di cui all'articolo 9 della Legge 9 maggio 1989, numero 168", e, in particolare, lo "Allegato 1";
VISTA la Legge 5 febbraio 1992, numero 104, e successive modifiche e integrazioni, che contiene le disposizioni normative in materia di "Assistenza, integrazione sociale e tutela dei diritti delle persone portatrici di handicap";
VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 7 febbraio 1994, numero 174, con il quale è stato emanato il "Regolamento che disciplina l’accesso dei cittadini degli Stati Membri della Unione Europea ai posti di lavoro presso le amministrazioni pubbliche";
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica del 9 maggio 1994, numero 487, con il quale è stato emanato il "Regolamento che disciplina l’accesso agli impieghi nelle pubbliche
amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi";
VISTA la Legge 12 marzo 1999, numero 68, e successive modifiche e integrazioni, che contiene alcune "Norme per il diritto al lavoro dei disabili";
VISTO il Decreto Legislativo 23 luglio 1999, numero 296, che prevede e disciplina la istituzione dello "Istituto Nazionale di Astrofisica" ("INAF") e contiene "Norme relative allo Osservatorio Vesuviano";
CONSIDERATO che, tra l'altro, l'articolo 1, comma 1, del Decreto Legislativo 23 luglio 1999, numero 296, definisce lo "Istituto Nazionale di Astrofisica" come "...ente di ricerca non strumentale ad ordinamento speciale, con sede in Roma e con strutture operative distribuite sul territorio, nel quale confluiscono gli osservatori astronomici e astrofisici...";
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, numero 445, e successive modifiche e integrazioni, con il quale è stato emanato il "Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa", e, in particolare, gli articoli 19, 40, comma 1, 46, 47, 48, 71, 74, 75 e 76;
VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, numero 165, e successive modifiche e integrazioni, che contiene "Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche", e, in particolare, gli articoli 2, 4, 16, 17, 35, commi 3,
4, 5, 5-ter, e 36;
VISTA la Legge 26 gennaio 2003, numero 3, che contiene alcune "Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione";
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica del 27 febbraio 2003, numero 97, con il quale è stato emanato il "Regolamento per la amministrazione e la contabilità degli Enti Pubblici di cui alla Legge 20 marzo 1975, numero 70";
VISTO il Decreto Legislativo 4 giugno 2003, numero 138, che disciplina il "Riordino dello Istituto Nazionale di Astrofisica", come modificato e integrato dallo "Allegato 2" del Decreto Legislativo 21 gennaio 2004, numero 38, che, tra l’altro, prevede e disciplina la "Istituzione dello "Istituto Nazionale di Ricerca Metrologica" ("INRIM"), a norma dell'articolo 1 della Legge 6 luglio 2002, numero 137";
VISTO il Decreto Legislativo 30 giugno 2003, numero 196, con il quale è stato adottato il "Codice in materia di protezione dei dati personali";
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica dell’11 febbraio 2005, numero 68, con il quale è stato emanato, ai sensi dell'articolo 27 della Legge 26 gennaio 2003, numero 3, il "Regolamento che disciplina l’utilizzo della Posta Elettronica Certificata", e, in particolare, l’articolo 16;
VISTO il Decreto Legislativo 7 marzo 2005, numero 82, con il quale è stato adottato il "Codice della Amministrazione Digitale";
VISTA la Legge 28 novembre 2005, numero 246, che contiene alcune disposizioni in materia di "Semplificazione e riassetto normativo per l'anno 2005", e, in particolare, l'articolo 6;
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica del 12 aprile 2006, numero 198, e successive modifiche e integrazioni, con il quale è stato adottato, ai sensi dell’articolo 6 della Legge 28 novembre 2005, numero 246, il "Codice delle pari opportunità tra uomo e donna";
VISTA la Legge 3 agosto 2007, numero 123, con la quale sono state adottate alcune "Misure in tema di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro" ed è stata conferita la "Delega al Governo per il riassetto e la riforma della normativa in materia", e, in particolare, l’articolo 1;
VISTA la Legge 27 settembre 2007, numero 165, che definisce i principi e i criteri direttivi della "Delega al Governo in materia di riordino degli Enti di Ricerca", e, in particolare, gli articoli 1, 35 e 36;
VISTO il Decreto Legislativo 9 aprile 2008, numero 81, e successive modifiche e integrazioni, emanato in "Attuazione dell’articolo 1 della Legge 3 agosto 2007, numero 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro";
VISTO il Decreto Legge 25 giugno 2008, numero 112, che contiene "Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria", convertito, con modificazioni, dalla Legge 6 agosto 2008, numero 133, e, in particolare, l’articolo 64, comma 4;
VISTO il Decreto Legge 29 novembre 2008, numero 185, con il quale sono state adottate alcune "Misure urgenti per il sostegno alle famiglie, al lavoro, alla occupazione e alle imprese e per ridisegnare, in funzione anti-crisi, il quadro strategico nazionale",
convertito, con modificazioni, dalla Legge 28 gennaio 2009, numero 2, e, in particolare, l’articolo 16-bis, comma 5;
VISTA la Legge 4 marzo 2009, numero 15, che:
disciplina la "Delega al Governo finalizzata alla ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e alla efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni";
contiene alcune "Disposizioni integrative delle funzioni attribuite al Consiglio Nazionale della Economia e del Lavoro e alla Corte dei Conti";
VISTO il Decreto Legislativo 27 ottobre 2009, numero 150, emanato in "Attuazione della Legge 4 marzo 2009, numero 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro
pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni", e, in particolare, gli articoli 18 e 23;
VISTA la "Legge di Contabilità e Finanza Pubblica" del 31 dicembre 2009, numero 196;
CONSIDERATO in particolare, che l’articolo 2 della Legge 31 dicembre 2009, numero 196, delega "…il
Governo ad adottare uno o più decreti legislativi per l’armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle amministrazioni pubbliche, ad esclusione delle regioni e degli enti locali, e dei relativi termini di presentazione e approvazione, in funzione delle esigenze di programmazione, gestione e rendicontazione della finanza pubblica…";
VISTO il Decreto Legislativo 31 dicembre 2009, numero 213, che disciplina il "Riordino degli Enti di Ricerca in attuazione dell’articolo 1 della Legge 27 settembre 2007, numero 165";
VISTO il Decreto Legislativo 15 marzo 2010, numero 66, e successive modifiche e integrazioni, con il quale è stato adottato il "Codice dell'ordinamento militare", e, in particolare, gli articoli 678 e 1014;
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica del 15 marzo 2010, numero 88, con il quale è stato emanato, ai sensi dell’articolo 64, comma 4, del Decreto Legge 25 giugno 2008, numero 112, convertito, con modificazioni, dalla Legge 6 agosto 2008, numero 133, il "Regolamento che disciplina il riordino degli istituti tecnici”;
VISTA la Circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della Funzione Pubblica, del 3 settembre 2010, numero 12, che contiene alcune indicazioni operative in merito alle "Procedure concorsuali ed alla loro informatizzazione", alle "Modalità di presentazione delle domande di ammissione ai concorsi indetti dalle pubbliche
amministrazioni" e ai "Criteri interpretativi sull’utilizzo della Posta Elettronica Certificata";
VISTO il Decreto Legislativo 31 maggio 2011, numero 91, e successive modifiche e integrazioni, che:
contiene alcune "Disposizioni in materia di adeguamento e di armonizzazione dei sistemi contabili, in attuazione dell’articolo 2 della Legge 31 dicembre 2009, numero 196";
disciplina, in particolare, la "…armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di
bilancio delle amministrazioni pubbliche, al fine di assicurare il coordinamento della finanza pubblica attraverso una disciplina omogenea dei procedimenti di programmazione, gestione, rendicontazione e controllo…";
VISTA la Direttiva del Ministro della Pubblica Amministrazione e della Semplificazione del 22 dicembre 2011, numero 14, che individua e disciplina alcuni "Adempimenti urgenti per l’applicazione delle nuove disposizioni in materia di certificati e dichiarazioni sostitutive
di cui all’articolo 15 della Legge 12 novembre 2011, numero 183";
VISTO il Decreto Legge 6 luglio 2012, numero 95, che contiene alcune "Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini", convertito, con modificazioni, dalla Legge 7 agosto 2012, numero 135, e, in particolare, l'articolo 5,
comma 9;
VISTA la Legge 6 novembre 2012, numero 190, e successive modifiche e integrazioni, che contiene le "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e della illegalità nella Pubblica Amministrazione", e, in particolare, l’articolo 1, commi 7, 8, 10,
15 e 35;
CONSIDERATO che, nel rispetto dei "principi" e dei "criteri direttivi" definiti dall’articolo 1, comma 35, della Legge 6 novembre 2012, numero 190, con il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, numero 33, sono state emanate le "Disposizioni" che hanno "riordinato" in un unico "corpo normativo" la "Disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";
CONSIDERATO altresì, che, nei due anni successivi, il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, numero 33, come richiamato nel precedente capoverso, è stato modificato e integrato da numerose disposizioni di legge, che si riportano di seguito, anche al fine di delineare, in modo esaustivo, l’intero quadro normativo di riferimento della materia:
articolo 29, comma 3, del Decreto Legge 21 giugno 2013, numero 69, con il quale sono state emanate alcune "Disposizioni urgenti per il rilancio della economia", convertito, con modificazioni, dalla Legge 9 agosto 2013, numero 98;
articolo 8, comma 1, del Decreto Legge 24 aprile 2014, numero 66, con il quale sono state adottate alcune "Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale", convertito, con modificazioni, dalla Legge 23 giugno 2014, numero 89;
articoli 19, comma 15, e 24-bis del Decreto Legge 24 giugno 2014, numero 90, con il quale sono state adottate alcune "Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per la efficienza degli uffici giudiziari", convertito, con modificazioni, dalla Legge 11 agosto 2014, numero 114;
articolo 4-bis, comma 2, del Decreto Legge 19 giugno 2015, numero 78, con il quale sono state emanate alcune "Disposizioni urgenti in materia di enti territoriali", convertito, con modificazioni, dalla Legge 6 agosto 2015, numero 125;
VISTI inoltre:
l’articolo 42, comma 1, lettera d), numero 3), del Decreto Legge 21 giugno 2013,
numero 69, convertito, con modificazioni, dalla Legge 9 agosto 2013, numero 98, come richiamato nel precedente capoverso, il quale prevede, tra l'altro, che, fermi restando "...gli obblighi di certificazione previsti dal Decreto Legislativo 9 aprile 2008, numero 81, per i lavoratori soggetti a sorveglianza sanitaria, sono abrogate le disposizioni
concernenti l'obbligo dei certificati attestanti l'idoneità psico-fisica al lavoro..." e, in particolare, l'obbligo del "...certificato di idoneità fisica per l'assunzione nel pubblico impiego, di cui all'articolo 2, comma 1, numero 3), del Regolamento emanato con Decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, numero 487…";
l’articolo 24, comma 4, del Decreto Legge 12 settembre 2013, numero 104, con il
quale sono state adottate alcune "Misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca", convertito, con modificazioni, dalla Legge 8 novembre 2013, numero 128;
l’articolo 6, comma 1, del Decreto Legge 24 giugno 2014, numero 90, convertito, con modificazioni, dalla Legge 11 agosto 2014, numero 114, come richiamato nel precedente capoverso, che ha modificato e integrato l’articolo 5, comma 9, del Decreto Legge 6 luglio 2012, numero 95, convertito, con modificazioni, dalla Legge 7 agosto 2012, numero 135, stabilendo, tra l’altro, che:
è "…fatto divieto alle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del
Decreto Legislativo 30 marzo 2001, numero 165, nonché alle pubbliche amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dallo "Istituto Nazionale di Statistica" ("ISTAT"), ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della Legge 31 dicembre 2009, numero 196, nonché alle autorità indipendenti, ivi inclusa la "Commissione Nazionale per le Società e la Borsa" ("CONSOB") di attribuire incarichi di studio e di consulenza a
soggetti già lavoratori privati o pubblici collocati in quiescenza…";
alle predette "…amministrazioni è, altresì, fatto divieto di conferire ai medesimi soggetti incarichi dirigenziali o direttivi o cariche in organi di governo delle
amministrazioni di cui al precedente periodo e degli enti e delle società da esse controllati, ad eccezione dei componenti delle giunte degli enti territoriali e dei componenti o titolari degli organi elettivi degli enti di cui all'articolo 2, comma 2-bis,
del Decreto Legge 31 agosto 2013, numero 101, convertito, con modificazioni, dalla Legge 30 ottobre 2013, numero 125…";
gli "…incarichi, le cariche e le collaborazioni di cui ai periodi precedenti sono comunque
consentiti a titolo gratuito…";
per "…i soli incarichi dirigenziali e direttivi, ferma restando la gratuità, la durata non può essere superiore a un anno, non prorogabile né rinnovabile, presso ciascuna amministrazione…";
VISTA la Circolare del Ministro per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione del 4 dicembre 2014, numero 6, che:
contiene alcune indicazioni finalizzate a garantire la corretta "Interpretazione e applicazione dell'articolo 5, comma 9, del Decreto Legge 6 luglio 2012, numero 95,
come modificato dall'articolo 6 del Decreto Legge 24 giugno 2014, numero 90";
chiarisce, tra l'altro, che "...tutte le ipotesi di incarico o di collaborazione non rientranti nelle categorie indicate dalle predette disposizioni normative sono da ritenersi sottratte ai divieti di cui alla disciplina in esame…";
VISTA la Legge 7 agosto 2015, numero 124, con la quale sono state conferite alcune "Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche", e, in particolare:
l’articolo 1, che disciplina la "Carta della cittadinanza digitale";
l’articolo 7, che disciplina la "Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza";
l’articolo 13, che contiene alcune disposizioni in materia di "Semplificazione delle attività degli enti pubblici di ricerca";
l’articolo 16, che definisce "Procedure e criteri comuni per l'esercizio di deleghe legislative di semplificazione";
l’articolo 17, che contiene alcune disposizioni in materia di "Riordino della disciplina del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";
VISTA la Circolare del Ministro per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione del 10 novembre 2015, numero 4, che:
contiene ulteriori indicazioni finalizzate a garantire la corretta "Interpretazione e applicazione dell'articolo 5, comma 9, del Decreto Legge 6 luglio 2012, numero 95,
come modificato dall’articolo 6 del Decreto Legge 24 giugno 2014, numero 90, e
dall'articolo 17, comma 3, della Legge 7 agosto 2015, numero 124";
integra, a tal fine, la "Circolare del Ministro per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione del 4 dicembre 2014, numero 6";
chiarisce, tra l'altro, che "...gli incarichi, le cariche e le collaborazioni a titolo gratuito, con
il limite annuale per gli incarichi dirigenziali e direttivi, possono essere conferiti a soggetti in quiescenza indipendentemente dalla finalità, quindi anche al di fuori dell'ipotesi di affiancamento al nuovo titolare dell'incarico o della carica…";
VISTO il Decreto Legislativo 25 maggio 2016, numero 97, che ha modificato e integrato, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 7 della Legge 7 agosto 2015, numero 124, le disposizioni contenute nella Legge 6 novembre 2012, numero 190, e nel Decreto Legislativo 14 marzo 2013, numero 33, ai fini della "Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza";
VISTO il Decreto Legislativo 26 agosto 2016, numero 179, con il quale sono state apportate alcune "Modifiche e integrazioni al Codice della Amministrazione Digitale di cui al Decreto Legislativo 7 marzo 2005, numero 82, ai sensi dell'articolo 1 della Legge 7 agosto 2015,
numero 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche";
VISTO il Decreto Legislativo 25 novembre 2016, numero 218, che disciplina la "Semplificazione delle attività degli Enti Pubblici di Ricerca ai sensi dell’articolo 13 della Legge 7 agosto 2015, numero 124", e, in particolare, gli articoli 2, 3, 4, 6, 7, 9 e 11;
VISTA la Circolare del 13 aprile 2017, numero 18, con la quale il Ministero della Economia e delle Finanze, Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, ha fornito alcune indicazioni operative per il calcolo dell’indicatore delle spese di personale e per la individuazione delle "facoltà assunzionali" degli Enti di Ricerca, nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 9 del Decreto Legislativo 25 maggio 2016, numero 218;
VISTO il Decreto Legislativo 25 maggio 2017, numero 74, con il quale sono state apportate alcune "Modifiche al Decreto Legislativo 27 ottobre 2009, numero 150, in attuazione dell’articolo 17, comma 1, lettera r), della Legge 7 agosto 2015, numero 124";
VISTO il Decreto Legislativo 25 maggio 2017, numero 75, con il quale sono state apportate alcune "Modifiche e integrazioni al Decreto Legislativo 30 marzo 2001, numero 165, ai
sensi degli articoli 16, commi 1, lettera a), e 2, lettere b), c), d) ed e), e 17, comma 1, lettere a), c), e), f), g), h), l) m), n), o), q), r), s) e z), della Legge 7 agosto 2015, numero 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche";
VISTA inoltre, la Circolare del 18 dicembre 2017, numero di protocollo 6138, con la quale la Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della Funzione Pubblica, Ufficio per la Organizzazione ed il Lavoro Pubblico, di concerto con il Ministero della Economia e delle Finanze, Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, ha definito, ai sensi dell’articolo 9, comma 6, del Decreto Legislativo 25 novembre 2016, numero 218, il costo medio annuo del personale degli Enti di Ricerca, distinto per profili e livelli;
VISTO il "Regolamento del Parlamento e del Consiglio Europeo del 27 aprile 2016, numero UE
2016/679, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, che abroga la Direttiva della
Unione Europea del 24 ottobre 1995, numero 95/46/CE", denominato anche
"Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati" ("RGPD"), in vigore dal 24 maggio 2016 e applicabile nell’ordinamento giuridico nazionale a decorrere dal 25 maggio 2018;
VISTO il Decreto Legislativo 10 agosto 2018, numero 101, che contiene alcune "Disposizioni
per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento del Parlamento e del Consiglio Europeo del 27 aprile 2016, numero UE 2016/679, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché
alla libera circolazione di tali dati, che abroga la Direttiva della Unione Europea del 24 ottobre 1995, numero 95/46/CE", denominato anche "Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati" ("RGPD");
VISTA la Legge del 27 dicembre 2019, numero 160, con la quale sono stati approvati il "Bilancio Annuale di Previsione dello Stato per l’Anno Finanziario 2020" e il "Bilancio Pluriennale dello Stato per il Triennio 2020-2022", e, in particolare, l’articolo 1, commi 147 e 149;
VISTO il Decreto Legge 19 maggio 2020, numero 34, con il quale sono state adottate alcune "Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica causata dal Virus denominato COVID-19", convertito, con modificazioni, dalla Legge 17 luglio 2020, numero 77, e, in particolare, l’articolo 238;
VISTA la Legge 30 dicembre 2020, numero 178, con la quale sono stati approvati il "Bilancio Annuale di Previsione dello Stato per l’Anno Finanziario 2021" e il "Bilancio Pluriennale dello Stato per il Triennio 2021-2023", e, in particolare, l’articolo 1, comma 514;
VISTO il Decreto Legge 1° aprile 2021, numero 44, con il quale sono state adottate alcune "Misure urgenti per il contrasto dell’epidemia causata dal Virus denominato COVID-19, in
materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici", convertito, con modificazioni, dalla Legge 28 maggio 2021, numero 76, e, in particolare, l’articolo 10;
VISTO il Decreto Legge 22 aprile 2021, numero 52, con il quale sono state adottate alcune "Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia causata dal Virus denominato
COVID-19", convertito, con modificazioni, dalla Legge 17 giugno 2021, numero 87, e, in particolare, l’articolo 10-bis;
VISTO il Decreto Legge 24 marzo 2022, numero 24, che contiene alcune "Disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell'epidemia causata dal Virus denominato COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza", convertito, con modificazioni, dalla Legge 19 maggio 2022, numero 52;
VISTO il Decreto Legge 30 aprile 2022, numero 36, con il quale sono state adottate "Ulteriori misure urgenti per l'attuazione del "Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza" ("PNRR")", convertito, con modificazioni, dalla Legge 29 giugno 2022, numero 79, e, in particolare, l’articolo 3, che disciplina la "Riforma delle procedure di reclutamento del personale delle pubbliche amministrazioni";
CONSIDERATO che l’articolo 3, comma 7, del Decreto Legge 30 aprile 2022, numero 36, convertito, con modificazioni, dalla Legge 29 giugno 2022, numero 79, come richiamato nel precedente capoverso, prevede che, con "…le ordinanze di cui all'articolo 10-bis del Decreto Legge 22
aprile 2021, numero 52, convertito, con modificazioni, dalla Legge 17 giugno 2021, numero 87, il Ministro della Salute, su proposta del Ministro per la Pubblica Amministrazione, può aggiornare i protocolli per lo svolgimento dei concorsi pubblici in condizioni di sicurezza, nel rispetto dei principi di adeguatezza e proporzionalità…";
VISTA la Ordinanza del 25 maggio 2022, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, del 31 maggio 2022, numero 126, con la quale il Ministero della Salute, in conformità a quanto previsto dall’articolo 3, comma 7, del Decreto Legge 30 aprile 2022, numero 36, ha disposto lo "Aggiornamento del Protocollo dei Concorsi Pubblici";
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica del 16 giugno 2023, numero 82, con il quale è stato emanato il "Regolamento che modifica il Decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, numero 487, che disciplina l'accesso agli impieghi nelle pubbliche
amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi";
VISTO in particolare, l’articolo 1, comma 1, lettera f), del Decreto del Presidente della Repubblica del 16 giugno 2023, numero 82, il quale dispone che:
al fine di "…garantire l'equilibrio di genere nelle pubbliche amministrazioni, il bando indica,
per ciascuna delle qualifiche messe a concorso, la percentuale di rappresentatività dei generi nell'amministrazione che lo bandisce, calcolata alla data del 31 dicembre dell'anno
precedente…";
qualora "…il differenziale tra i generi sia superiore al 30 per cento, si applica il titolo di preferenza di cui all'articolo 5, comma 4, lettera o), in favore del genere meno rappresentato…";
VISTA la Legge 6 agosto 2013, numero 97, che contiene alcune "Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alla Unione Europea (Legge Europea 2013)" e, in particolare, l’articolo 7;
VISTO il "Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del personale non dirigente del Comparto delle Istituzioni e degli Enti di Ricerca e Sperimentazione per il Quadriennio Normativo 1994- 1997 e il Biennio Economico 1994-1995", sottoscritto il 7 ottobre 1996, e, in particolare, l’articolo 15, comma 4, lettera a);
VISTO il "Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del personale non dirigente del Comparto delle Istituzioni e degli Enti di Ricerca e Sperimentazione per il Quadriennio Normativo 2006- 2009 ed il Biennio Economico 2006-2007", sottoscritto il 3 maggio 2009, e, in
particolare, l’articolo 24;
VISTO il "Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del Personale del Comparto Istruzione e Ricerca per il Triennio Normativo 2016-2018", sottoscritto il 19 aprile 2018, e, in particolare, gli articoli 83 e 84;
VISTO il "Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro sui principali aspetti del trattamento economico del Personale del Comparto Istruzione e Ricerca per il Triennio Economico 2019-2021", sottoscritto il 6 dicembre 2022, e, in particolare, gli articoli 9, 10 e 11;
VISTA la Delibera del 25 maggio 2018, numero 42, con la quale, a seguito della conclusione, con esito positivo, del procedimento di controllo, sia di legittimità che di merito, previsto e disciplinato dall’articolo 4 del Decreto Legislativo 25 novembre 2016, numero 218, il
Consiglio di Amministrazione ha approvato, in via definitiva, il nuovo "Statuto" dello "Istituto Nazionale di Astrofisica";
VISTO il nuovo "Statuto" dello "Istituto Nazionale di Astrofisica", definitivamente approvato dal Consiglio di Amministrazione con la Delibera del 25 maggio 2018, numero 42, pubblicato sul "Sito Web Istituzionale" in data 7 settembre 2018 ed entrato in vigore il 24 settembre 2018;
VISTI in particolare, gli articoli 1, 2, 5, 6, 7, 13, 14, 15 e 16 del predetto "Statuto";
VISTO il "Regolamento di Organizzazione e Funzionamento dell’Istituto Nazionale di Astrofisica", approvato dal Consiglio di Amministrazione con la Delibera del 5 giugno 2020, numero 46, modificato dal medesimo Organo di Governo con la Delibera del 29 aprile 2021, numero 21, pubblicato in data 24 giugno 2021 ed entrato in vigore il 9 luglio 2021;
VISTO il "Regolamento sulla amministrazione, sulla contabilità e sulla attività contrattuale dell’Istituto Nazionale di Astrofisica", predisposto ai sensi dell’articolo 18, commi 1 e 3, del Decreto Legislativo 4 Giugno 2003, numero 138, approvato dal Consiglio di Amministrazione con la Delibera del 2 dicembre 2004, numero 3, e pubblicato nel Supplemento Ordinario della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, del 23 dicembre 2004, numero 300;
VISTA la Delibera del 2 luglio 2009, numero 46, con la quale il Consiglio di Amministrazione ha modificato l’articolo 14 del predetto "Regolamento";
VISTO il "Regolamento del Personale dell’Istituto Nazionale di Astrofisica", approvato dal Consiglio di Amministrazione con la Delibera dell’11 maggio 2015, numero 23, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, del 30 ottobre 2015, numero 253, ed entrato in vigore il 1° novembre 2015, e, in particolare, il "Capo II", che disciplina il "Reclutamento di personale a tempo determinato";
VISTA la Delibera del 25 febbraio 2021, numero 8, con la quale il Consiglio di Amministrazione ha modificato l’articolo 21 del predetto "Regolamento";
CONSIDERATO che il "Regolamento del Personale dell’Istituto Nazionale di Astrofisica", con la modifica innanzi specificata, è stato pubblicato in data 24 giugno 2021 ed è entrato in vigore il 9 luglio 2021;
VISTA la Delibera del 3 maggio 2012, numero 34, con la quale il Consiglio di Amministrazione dello "Istituto Nazionale di Astrofisica" ha approvato i "Principi e gli elementi giuridici e procedurali relativi alle assunzioni di personale a tempo determinato con oneri a carico di finanziamenti esterni", stabilendo, in particolare, che:
per "...la esecuzione di progetti di ricerca o di attività con oneri a carico di finanziamenti
esterni possono essere assunte, previa pubblica selezione, unità di personale di qualsiasi profilo, purché previste dal piano di spesa dei progetti finanziati e quindi rimborsabili...";
attesa "...la necessità di utilizzare immediatamente il personale assunto per far fronte a
precisi obblighi ed impegni contrattuali nei confronti di xxxxx, pubblici o privati, le connesse selezioni pubbliche, nel garantire comunque la piena trasparenza, imparzialità e concorrenzialità, prevedono, oltre la valutazione dei titoli mirati alla competenza ed esperienza dei candidati nel settore relativo al progetto interessato, anche lo svolgimento di un’unica prova (scritta, teorico-pratica o orale)...";
VISTA la Delibera del 19 luglio 2016, numero 72, con la quale il Consiglio di Amministrazione ha approvato il "Documento" che modifica e integra la disciplina delle "Procedure di assunzione, tramite chiamata diretta, di personale ricercatore e tecnologo a tempo
determinato con oneri a carico di finanziamenti esterni", come approvata dal medesimo Organo di Governo con la Delibera del 3 maggio 2012, numero 34;
CONSIDERATO che:
con il Decreto del Ministro della Istruzione, della Università e della Ricerca del 30 dicembre 2019, numero 1201:
a) il Professore Xxxxxx X’XXXXX è stato nominato Presidente dello "Istituto Nazionale di Astrofisica", a decorrere dal 30 dicembre 2019 e per la durata di un quadriennio;
b) il Professore Xxxxxxx XXXXXXX e la Dottoressa Xxxxx Xxxxxxxx XX XXXXXXX sono stati nominati Componenti del Consiglio di Amministrazione per il medesimo periodo;
con il Decreto del Ministro della Università e della Ricerca del 31 gennaio 2020, numero 32, l’Ingegnere Xxxxxxx XXXXXXXXXX e la Dottoressa Xxxxxx Xxxxx Xxxxxx UMANA sono stati nominati Componenti del Consiglio di Amministrazione a decorrere dal 31 gennaio 2020 e per la durata di un quadriennio;
nella seduta del 3 febbraio 2020, il Consiglio di Amministrazione si è insediato nella sua composizione integrale;
con la Delibera del 3 febbraio 2020, numero 6, il Consiglio di Amministrazione ha:
approvato la proposta del Presidente di rinnovare gli incarichi di Direttore Generale e di Direttore Scientifico, conferiti, rispettivamente, al Dottore Xxxxxxx XXXXXXX e al Dottore Xxxxxxx Xxxxx XXXXX con le Delibere del Consiglio di
Amministrazione del 2 agosto 2016, numero 83, e del 21 marzo 2016, numero
9;
autorizzato il rinnovo dei predetti incarichi, a decorrere dalla data della sottoscrizione dei relativi contratti individuali di lavoro subordinato a tempo determinato e per una durata coincidente con quella del mandato del Presidente, fatti salvi i casi di risoluzione anticipata degli stessi espressamente previsti dalle vigenti disposizioni legislative e statutarie;
autorizzato il Professore Xxxxxx X’XXXXX, nella sua qualità di Presidente dello "Istituto Nazionale di Astrofisica", a stipulare con i Dottori Xxxxxxx XXXXXXX e Xxxxxxx Xxxxx XXXXX i contratti individuali di lavoro a tempo determinato di diritto privato per il conferimento, rispettivamente, degli incarichi di Direttore Generale e di Direttore Scientifico, per la durata innanzi specificata e nel rispetto:
a) dei trattamenti economici determinati dal Consiglio di Amministrazione con le Delibere del 23 novembre 2011, numeri 27 e 28;
b) delle "...modalità di verifica dei risultati raggiunti e di attribuzione delle rispettive retribuzioni di risultato...", come:
disciplinate dall’articolo 7 del Decreto Legislativo 27 ottobre 2009, numero 150, modificato e integrato dall’articolo 5 del Decreto Legislativo 25 maggio 2017, numero 74, e dal nuovo "Sistema di Misurazione e di Valutazione della Performance" dello "Istituto Nazionale di Astrofisica", approvato dal Consiglio di Amministrazione con Delibera del 27 settembre 2019, numero 62;
definite dallo "Organismo Indipendente di Valutazione della Performance" ("OIV") dello "Istituto Nazionale di Astrofisica" nella riunione del 15 gennaio 2019;
recepite dal Presidente "pro-tempore" dell’Ente con la nota del 15 febbraio 2019, numero di protocollo 1742;
in conformità a quanto stabilito dal Consiglio di Amministrazione con la Delibera del 3 febbraio 2020, numero 6:
con contratto individuale di lavoro a tempo determinato di diritto privato del 9 marzo 2020, numero di repertorio 1, al Dottore Xxxxxxx XXXXXXX è stato nuovamente conferito l’incarico di Direttore Generale dello "Istituto Nazionale di Astrofisica", per una durata coincidente con quella del mandato del Presidente, fatti salvi i casi di risoluzione anticipata espressamente previsti dalle vigenti disposizioni legislative e statutarie;
con contratto individuale di lavoro a tempo determinato di diritto privato del 18 marzo 2020, numero di repertorio 2, al Dottore Xxxxxxx Xxxxx XXXXX è stato nuovamente conferito l’incarico di Direttore Scientifico dello "Istituto Nazionale di Astrofisica", per una durata coincidente con quella del mandato del Presidente,
fatti salvi i casi di risoluzione anticipata espressamente previsti dalle vigenti disposizioni legislative e statutarie;
pertanto, sia l’incarico di Direttore Generale dello "Istituto Nazionale di Astrofisica" conferito al Dottore Xxxxxxx XXXXXXX che l’incarico di Direttore Scientifico dello "Istituto Nazionale di Astrofisica" conferito al Dottore Xxxxxxx Xxxxx XXXXX scadranno il 30 dicembre 2023;
CONSIDERATO inoltre, che:
in data 14 settembre 2020, il Professore Xxxxxx X’XXXXX è xxxxxxx, per cause naturali, dall’incarico di Presidente dello "Istituto Nazionale di Astrofisica", che gli era stato conferito con Decreto del Ministro della Istruzione, della Università e della Ricerca del 30 dicembre 2019, numero 1201, come innanzi richiamato;
con il Decreto del Ministro della Università e della Ricerca del 9 ottobre 2020, numero 772, il Dottore Xxxxx XXXXXX è stato nominato Presidente dello "Istituto Nazionale di Astrofisica", a decorrere dal 9 ottobre 2020 e "...per la restante durata
del mandato conferito al Professore Xxxxxx X’XXXXX con il Decreto Ministeriale del 30 dicembre 2019, numero 1201... ", ovvero fino al 30 dicembre 2023;
con il predetto Decreto, il Ministro della Università e della Ricerca ha, in effetti,
manifestato la espressa volontà di conferire al nuovo Presidente dello "Istituto Nazionale di Astrofisica" un mandato che rappresenta la continuità di quello conferito al precedente Presidente, atteso che il termine di scadenza dei due mandati è perfettamente coincidente;
secondo le norme statutarie attualmente in vigore, gli incarichi sia del Direttore Generale che del Direttore Scientifico devono avere un termine di durata coincidente con quello del Presidente;
con la Delibera del 29 ottobre 2020, numero 81, il Consiglio di Amministrazione ha, pertanto:
confermato gli "…incarichi di Direttore Generale e di Direttore Scientifico, conferiti rispettivamente ai Dottori Xxxxxxx XXXXXXX e Xxxxxxx Xxxxx XXXXX con la Delibera del
6 febbraio 2020, numero 6, e con i contratti individuali di lavoro a tempo determinato di diritto privato del 9 marzo 2020, numero di repertorio 1, e del 18 marzo 2020, numero di repertorio 2, fino alla loro naturale scadenza, ovvero fino al 30 dicembre
2023…";
stabilito che "…restano ferme tutte le disposizioni contenute sia nella Delibera che nei contratti individuali di lavoro, con specifico riguardo allo status giuridico, al trattamento economico ed alla disciplina del rapporto di lavoro…";
VISTO il Decreto del Presidente del 3 luglio 2023, numero 28, con il quale il Dottore Xxxxxxxxxx Xxxxxxxx è stato nominato Direttore dello "Istituto di Radioastronomia", che ha Sede a Bologna, a decorrere dal 1° luglio 2023 e per la durata di un triennio;
VISTA la Determina Direttoriale del 3 luglio 2023, numero 76, con il quale, ai sensi dell’articolo 14, comma 3, dello Statuto dello "Istituto Nazionale di Astrofisica", è stato conferito al Dottore Xxxxxxxxxx Xxxxxxxx, a decorrere dal 1° luglio 2023 e per la durata di un triennio, l'incarico di Direzione dello " Istituto di Radioastronomia", che ha Sede a Bologna;
VISTA la Delibera del Consiglio di Amministrazione del 15 maggio 2020, numero 40, con la quale è stata definita la nuova "Policy per il conferimento di assegni per lo svolgimento di attività di ricerca e per il reclutamento di personale con rapporto di lavoro a tempo
determinato";
VISTA la Delibera del Consiglio di Amministrazione del 5 giugno 2020, numero 54, con la quale è stata approvata la "Disciplina per la razionalizzazione delle procedure di reclutamento di personale con rapporto di lavoro a tempo determinato e per il conferimento di assegni
per lo svolgimento di attività di ricerca";
VISTO in particolare, l’articolo 2, comma 1, della predetta "Disciplina", il quale stabilisce che le procedure di reclutamento innanzi specificate "…sono concepite per offrire opportunità a giovani che abbiano conseguito il titolo di dottore di ricerca, ad assegnisti di ricerca o a titolari
di rapporti di lavoro a tempo determinato, che vogliano cimentarsi nel circuito nazionale e internazionale della ricerca, in un’ottica di rotazione e di mobilità, o per arruolare professionalità specifiche nell’ambito di progetti o attività a termine e, pertanto, sono tutte al di fuori della programmazione di posizioni a tempo indeterminato e non costituiscono alcun
presupposto vincolante per l’immissione nei ruoli a tempo indeterminato…";
VISTA la nota del 17 gennaio 2024, numero di protocollo 133, con la quale la Dottoressa Xxxxxxxx XXXXXXXX, nella sua qualità di titolare dei fondi derivanti dal progetto "ARI-L Collaboration Agreement n. 86930/ESO/19/93418/ASP Additional Representative
Images for Legacy in the Science Archive", ha richiesto al Dottore Xxxxxxxxxx XXXXXXXX, nella sua qualità di Direttore dello "Istituto di Radioastronomia", l’attivazione di una procedura di reclutamento di una unità di personale con il Profilo di "Ricercatore", Xxxxx Xxxxxxx Professionale, con contratto di lavoro a tempo determinato e regime di impegno a tempo pieno, per la durata di 12 mesi, prorogabili, ai fini dello svolgimento delle seguenti attività:
a) sviluppo e implementazione di nuove tecniche di produzione e gestione di big-data ed immagini interferometriche nell'ambito di progetti di sviluppo secondo la roadmap ALMA 2030;
b) implementazione in contesto ALMA delle tecniche sviluppate, per il miglioramento dell'archivio dati e lo sviluppo di nuove pipeline e verifica dell'applicabilità in contesti più ampi (e.g. SKA pathfinders e SKA Data challenges) per rafforzare le sinergie tecnologiche tra strumenti di nuova generazione;
CONSIDERATO che:
a) al momento, non sono attive graduatorie di merito in corso di validità legale di procedure concorsuali da utilizzare per il reclutamento, con rapporto di lavoro a tempo determinato, di unità di personale con il Profilo di "Ricercatore" per lo svolgimento di attività analoghe a quelle innanzi specificate;
b) la spesa prevista per il reclutamento della predetta unità di personale graverà sul finanziamento destinato alla realizzazione del Progetto innanzi specificato, che sarà iscritto nel Bilancio Annuale di Previsione dello "Istituto Nazionale di Astrofisica" per l’Esercizio Finanziario 2024;
c) il vincitore della procedura di selezione attivata con il presente "Bando di Concorso" svolgerà la propria attività lavorativa presso lo "Istituto di Radioastronomia – Sede di Bologna";
VISTA la nota del 19 gennaio 2024, numero di protocollo 155, con la quale il Dottore Xxxxxxxxxx Xxxxxxxx, nella sua qualità di Direttore dello "Istituto di Radioastronomia" ha informato la Direzione Generale e la Direzione Scientifica dello "Istituto Nazionale di Astrofisica" che il "Responsabile Scientifico" e titolare dei fondi derivanti dal progetto "ARI-L Collaboration Agreement n. 86930/ESO/19/93418/ASP Additional Representative Images for Legacy in the Science Archive", ha richiesto l’attivazione di una procedura di reclutamento di una unità di personale con il Profilo di "Ricercatore", Xxxxx Xxxxxxx Professionale, con contratto di lavoro a tempo determinato e regime di impegno a tempo pieno, per la durata di 12 mesi, prorogabili, ai fini dello svolgimento delle attività innanzi specificate;
ACCERTATO che il costo annuo di una unità di personale da inquadrare nel Profilo di "Ricercatore", Xxxxx Xxxxxxx Professionale, comprensivo degli oneri a carico dell'Ente, è pari a € 52.108,00;
CONSIDERATO che, alla data del 31 dicembre 2023, risultano in servizio numero 20 unità di personale inquadrate nel Profilo di "Ricercatore", Terzo Livello Professionale, di cui numero 9 appartenenti al genere maschile e numero 11 appartenenti al genere femminile;
ACCERTATO che:
ai sensi dell’articolo 6, comma 1, del Decreto del Presidente della Repubblica del 9 maggio 1994, numero 487, come modificato dall’articolo 1, comma 1, lettera f), del Decreto del Presidente della Repubblica del 16 giugno 2023, numero 82, il differenziale tra i generi è inferiore al 30%;
alla procedura concorsuale disciplinata dalla presente Determina si non si applica, pertanto, il titolo di preferenza di cui all’articolo 5, comma 4, lettera o), del Decreto del Presidente della Repubblica del 16 giugno 2023, numero 82;
VISTO il Bilancio Annuale di Previsione dello "Istituto Nazionale di Astrofisica" per l’Esercizio Finanziario 2024, approvato dal Consiglio di Amministrazione con la Delibera del 29 dicembre 2023, numero 94;
ACCERTATA la disponibilità finanziaria sui pertinenti capitoli di spesa del predetto Bilancio e, in particolare, sul "Centro di Responsabilità Amministrativa" 1.19 “Istituto di Radioastronomia” Codice "Funzione Obiettivo"
1.05.03.14 “ARI-L Collaboration Agreement n. 86930/ESO/19/93418/ASP Additional Representative Images for Legacy in the Science Archive”
0.00.00.00.00 “Fondi relativi a progetti esterni scaduti e rendicontati istituzionali”
0.00.00.00.00 “Alma Centro Regionale”
DETERMINA
Articolo 1 Posti da coprire
1. Lo "Istituto Nazionale di Astrofisica" indice, ai sensi degli articoli 83 e 84 del "Contratto Collettivo
Nazionale di Lavoro del Personale del Comparto Istruzione e Ricerca per il Triennio Normativo 2016- 2018", sottoscritto il 19 aprile 2018, e dell’articolo 11, comma 1, lettera a), del "Regolamento del Personale", approvato dal Consiglio di Amministrazione con la Delibera dell’11 maggio 2015, numero
23, un concorso pubblico, per titoli ed esame, ai fini del reclutamento di una unità di personale da
inquadrare nel Profilo di "Ricercatore", Xxxxx Xxxxxxx Professionale, con contratto di lavoro a tempo determinato e regime di impegno a tempo pieno, per lo svolgimento di attività avente per oggetto "Machine learning and big-data techniques for radio and (sub)mm data in view of the ALMA 2030 upgrades and its synergies with new generation interferometers", come di seguito elencate e specificate:
a) sviluppo e implementazione di nuove tecniche di produzione e gestione di big-data ed immagini interferometriche nell'ambito di progetti di sviluppo secondo la roadmap ALMA 2030;
b) implementazione in contesto ALMA delle tecniche sviluppate, per il miglioramento dell'archivio dati e lo sviluppo di nuove pipeline e verifica dell'applicabilità in contesti più ampi (e.g. SKA pathfinders e SKA Data challenges) per rafforzare le sinergie tecnologiche tra strumenti di nuova generazione.
2. I relativi oneri graveranno sui pertinenti capitoli di spesa del Bilancio Annuale di Previsione dello "Istituto Nazionale di Astrofisica" per l’Esercizio Finanziario 2024 e, in particolare, sul "Centro di Responsabilità Amministrativa" 1.19 “Istituto di Radioastronomia” Codice "Funzione Obiettivo":
1.05.03.14 “ARI-L Collaboration Agreement n. 86930/ESO/19/93418/ASP Additional Representative Images for Legacy in the Science Archive”;
0.00.00.00.00 “Fondi relativi a progetti esterni scaduti e rendicontati istituzionali”;
0.00.00.00.00 “Alma Centro Regionale”
3. La Sede di Servizio e di Lavoro del vincitore della procedura di selezione disciplinata dal presente "Bando" è la “Sede di Bologna” dello "Istituto di Radioastronomia", sito in Xxx Xxxxx Xxxxxxx xxxxxx 000.
4. Il contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, stipulato con il vincitore della procedura concorsuale disciplinata dal presente "Bando", avrà la durata di 12 mesi e sarà eventualmente prorogabile.
5. Nel rispetto delle disposizioni normative vigenti in materia, delle linee generali di indirizzo definite dal Consiglio di Amministrazione, come richiamate nelle premesse del presente "Bando", e, comunque, dei limiti all'uopo fissati dal legislatore, il termine di durata del contratto di cui al comma 4 del presente articolo potrà essere prorogato nel caso in cui, alla sua scadenza:
a) permangano le esigenze che hanno motivato l’attivazione della procedura di selezione;
b) venga accertata la necessaria copertura finanziaria.
6. La procedura di selezione disciplinata dal presente "Bando" è, contestualmente, finalizzata:
a offrire una opportunità di crescita professionale a giovani in possesso del titolo di dottore di ricerca, ad assegnisti di ricerca o a titolari di rapporto di lavoro a tempo determinato, che intendano cimentarsi nel circuito nazionale e internazionale della ricerca, in un’ottica di rotazione e di mobilità, ovvero ad arruolare specifiche professionalità nell’ambito di progetti e/o attività a termine;
a coprire, quindi, posizioni che si collocano al di fuori della programmazione del fabbisogno di personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e che, conseguentemente, non costituiscono alcun presupposto vincolante per l’immissione nei servizi di ruolo a tempo indeterminato dell'Ente.
Articolo 2
Requisiti di ammissione alla procedura di selezione
1. Per l’ammissione alla procedura di selezione disciplinata dal presente "Bando" è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:
a) Diploma di Laurea in "Astronomia" o "Fisica" o "Astrofisica" conseguito secondo l'ordinamento didattico anteriore alla riforma introdotta dal Decreto Ministeriale del 3 novembre 1999, numero 509, ovvero della Laurea conseguita nell’ambito delle classi delle lauree specialistiche (LS), secondo l’ordinamento didattico previsto e disciplinato dal predetto Decreto Ministeriale, o nell’ambito delle
classi delle lauree magistrali (LM), secondo l’ordinamento didattico previsto e disciplinato dal Decreto Ministeriale 22 ottobre 2004, numero 270, alla quale i Diplomi di Laurea innanzi specificati sono stati equiparati dal Decreto Interministeriale del 9 luglio 2009 ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi;
b) Dottorato di Ricerca in "Astronomia" o "Fisica" o "Astrofisica", ovvero documentata esperienza, di durata almeno triennale, maturata presso Università, Istituti, Organismi o Centri di Ricerca o altri Enti qualificati, pubblici o privati, anche stranieri, in attività di ricerca post-laurea su temi attinenti le attività progettuali per le quali è stato indetto il concorso, ai sensi dell’articolo 1, comma 1, del presente "Bando".
2. Ai sensi dell’articolo 38, comma 3, del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, numero 165, e successive modifiche e integrazioni, sono, altresì, ammessi a partecipare alla procedura di selezione disciplinata dal presente "Bando" i candidati che abbiano conseguito in uno Stato Estero titoli di studio analoghi a quelli indicati nel precedente comma 1, lettere a) e b), purché:
a) il titolo di studio sia stato dichiarato equivalente o equipollente con provvedimento del "Dipartimento della Funzione Pubblica" della "Presidenza del Consiglio dei Ministri", sentito il "Ministero della Università e della Ricerca";
ovvero
b) i predetti candidati abbiano attivato, entro il termine di scadenza fissato per la presentazione delle domande di partecipazione alla procedura di selezione, la procedura finalizzata al riconoscimento della equivalenza o della equipollenza del titolo di studio conseguito in uno Stato Estero con l’invio al "Dipartimento della Funzione Pubblica" della "Presidenza del Consiglio dei Ministri" di apposita istanza.
3. I candidati che attivano la procedura di equivalenza o di equipollenza del titolo di studio conseguito in uno Stato Estero, ai sensi del precedente comma 2, lettera b), sono ammessi a partecipare alla procedura di selezione disciplinata dal presente "Bando" con riserva.
4. Il "Dipartimento della Funzione Pubblica" della "Presidenza del Consiglio dei Ministri" conclude il procedimento di riconoscimento della equivalenza o della equipollenza del titolo di studio conseguito in uno Stato Estero, ai sensi del comma 2 del presente articolo, limitatamente al vincitore della procedura di selezione, che ha, pertanto, l’onere, a pena di decadenza, di dare comunicazione dell’avvenuta pubblicazione della "graduatoria finale di merito" della predetta procedura al "Ministero della Università e della Ricerca" o al "Ministero della Istruzione" entro i quindici giorni successivi.
5. La modulistica e la documentazione necessaria per la richiesta di equivalenza o di equipollenza del titolo di studio conseguito in uno Stato Estero sono reperibili sul "Sito Web" del "Dipartimento della Funzione Pubblica" della "Presidenza del Consiglio dei Ministri" o sul "Sito Web" del "Ministero della Università e della Ricerca", ai seguenti link:
a) xxxxx://xxx.xxx.xxx.xx/xx/xxxx-xxxxxxxxx/xxxxxxxxxx/xxxxxxxxxxxx-xxxxxxxxxxx-xx-xxxxxxxxxxxxx-xxx- titoli-di-studio/titoli-1
b) xxxxx://xxx.xxx.xxx.xx/xx/xxxx-xxxxxxxxx/xxxxxxxxxx/xxxxxxxxxxxx-xxxxxxxxxxx-xx-xxxxxxxxxxxxx-xxx- titoli-di-studio/titoli-3
6. I candidati che intendono partecipare alla procedura di selezione disciplinata dal presente "Bando" devono essere necessariamente:
a) cittadini italiani o di uno Stato Membro della Unione Europea;
ovvero
b) familiari dei cittadini di Stati membri dell’Unione Europea che non hanno la cittadinanza di uno Stato Membro, ma che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente;
ovvero
c) cittadini di Paesi Terzi, che siano titolari del permesso di soggiorno rilasciato dalla Unione Europea a soggiornanti di lungo periodo o che siano titolari dello status di rifugiato o dello status di protezione sussidiaria, ai sensi dell’articolo 38 del Decreto legislativo 30 marzo 2001, numero 165, come modificato dall’articolo 7 della Legge 6 agosto 2013, numero 97.
7. I candidati che intendono partecipare alla procedura di selezione disciplinata dal presente "Bando" devono, inoltre, possedere i seguenti requisiti:
a) iscrizione nelle liste elettorali del comune di residenza (requisito richiesto esclusivamente ai cittadini italiani);
b) età non inferiore a diciotto anni e non superiore al limite massimo di età previsto dalla legge per il collocamento a riposo;
c) godimento dei diritti civili e politici;
d) idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato all’impiego, fermo restando che:
la capacità lavorativa dei soggetti portatori di handicap è accertata dalla Commissione prevista dall'articolo 4 della Legge 5 febbraio 1992, numero 104, e successive modifiche e integrazioni;
la Amministrazione ha, comunque, la facoltà di sottoporre a visita medica di controllo il vincitore/i vincitori della procedura concorsuale;
e) posizione regolare nei confronti dell’obbligo di leva;
f) non avere riportato condanne penali, passate in giudicato, per reati che comportano l’interdizione dai pubblici uffici;
g) non essere stato licenziato da un altro impiego alle dipendenze di una pubblica amministrazione per giusta causa o giustificato motivo soggettivo;
h) non essere stato dispensato e/o destituito da un altro impiego alle dipendenze di una pubblica amministrazione per persistente, insufficiente rendimento;
i) non essere stato dichiarato decaduto da un altro impiego alle dipendenze di una pubblica amministrazione, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, lettera d), del Decreto del Presidente della Repubblica del 10 gennaio 1957, numero 3, per averlo conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile ovvero con mezzi fraudolenti;
l) non essere stato licenziato per motivi disciplinari, a norma dei Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro stipulati per i vari comparti della Pubblica Amministrazione;
m) buona conoscenza della lingua inglese, sia scritta che parlata.
8. Ai sensi dell'articolo 3 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 7 febbraio 1994, numero 174, sia i cittadini degli Stati Membri della Unione Europea che i cittadini degli Stati non appartenenti alla Unione Europea debbono:
a) possedere tutti i requisiti richiesti dal presente "Bando", fatta eccezione per la cittadinanza italiana;
b) godere dei diritti civili e politici anche nello stato di appartenenza e/o di provenienza;
c) avere una adeguata conoscenza della lingua italiana.
9. Tutti i requisiti richiesti dal presente "Bando" devono essere posseduti sia alla data di scadenza del termine fissato per la presentazione delle domande di partecipazione alla procedura di selezione che ne forma oggetto sia all’atto della sottoscrizione del contratto individuale di lavoro.
10. I candidati verranno ammessi alla procedura di selezione con la riserva del successivo accertamento del possesso dei requisiti richiesti dal presente "Bando" e dichiarati nelle domande di partecipazione alla medesima procedura.
11. Il mancato possesso di anche uno solo dei requisiti richiesti dal presente "Bando", come espressamente indicati nei precedenti commi 1, 6 e 7, comporterà l’esclusione dalla procedura di selezione.
12. Le esclusioni dalla procedura di selezione, qualunque ne sia la causa, potranno essere disposte, in ogni momento, con provvedimento motivato del Direttore dello "Istituto di Radioastronomia", su proposta del "Responsabile del Procedimento".
Articolo 3
Termine di presentazione delle domande di partecipazione alla procedura di selezione
1. Il presente "Bando di Concorso", con i relativi allegati, sarà pubblicato sul "Sito Web":
del "Portale del Reclutamento" del "Dipartimento della Funzione Pubblica", al seguente indirizzo "xxx.xxxx.xxx.xx";
dello "Istituto Nazionale di Astrofisica", al seguente indirizzo "xxx.xxxx.xx ", Sezione "Lavora con noi", Sottosezione "Ricercatori a Tempo determinato";
dello "Istituto di Radioastronomia", al seguente indirizzo “xxxxx://xxxx.xxx.xxxx.xx/xxxxxxxxxxxxx/”.
2. La domanda di ammissione alla procedura di selezione, corredata di tutta la documentazione necessaria, dovrà essere trasmessa unicamente per via telematica, a pena di esclusione, utilizzando l’applicazione informatica prevista dall’articolo 35-ter del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, numero 165, e successive modifiche e integrazioni, disponibile sul "Portale del Reclutamento" del "Dipartimento della Funzione Pubblica" al seguente indirizzo: xxxxx://xxx.xxxx.xxx.xx, entro e non oltre le ore 23:59 del 9 febbraio 2024, che coincide con il 10° giorno successivo a quello di pubblicazione del relativo "Avviso" sul predetto "Portale".
3. In caso di malfunzionamento, parziale o totale, dell’applicazione informatica che deve essere utilizzata per la presentazione delle domande di partecipazione alla procedura di selezione disciplinata dal presente "Bando", il Direttore dello "Istituto di Radioastronomia", a seguito di apposito accertamento che confermi il malfunzionamento:
a) dispone, con proprio provvedimento, la proroga del termine di scadenza inizialmente fissato per la presentazione delle predette domande per un periodo temporale pari a quello del malfunzionamento;
b) pubblica sia sul "Portale del Reclutamento" del "Dipartimento della Funzione Pubblica" che sul "Sito Web" della predetta "Struttura di Ricerca" un "Avviso" che comunica l’accertato malfunzionamento e il nuovo termine di scadenza fissato per la presentazione delle domande di partecipazione alla procedura di selezione.
4. Ai fini della presentazione delle domande di partecipazione alla procedura di selezione disciplinata dal presente "Bando di Concorso" è necessario procedere, in xxx xxxxxxxxxxx, xxxx "xxxxxxxxxxxxxxxxx" xx sistema, che può essere effettuata mediante l’accesso al "Portale del Reclutamento" del "Dipartimento della Funzione Pubblica" al seguente indirizzo: xxxxx://xxx.xxxx.xxx.xx ovvero direttamente mediante l’accesso al seguente indirizzo: xxxxx://xxxx.xxxxxx.xx/xxxxx e può essere perfezionata secondo le istruzioni riportate al seguente indirizzo: xxxxx://xxxx.xxxxxx.xx/xxxxx.
5. I candidati possono effettuare la "autoregistrazione" prevista dal comma precedente solo se sono in possesso di un indirizzo di posta elettronica ovvero della identità digitale denominata "SPID".
6. Per accedere all’applicazione informatica denominata "PICA", con le modalità definite nel precedente comma 4, i candidati sono, inoltre, tenuti a riportare il seguente "codice concorso" 2024/INAF/IRA/ARI- L/RIC/Posizione01.
7. Una volta concluse le operazioni descritte nei precedenti commi, il candidato deve inserire tutti i dati richiesti per la presentazione della domanda e allegare alla stessa i documenti ritenuti necessari, utilizzando il formato elettronico "PDF/ZIP".
8. La domanda di partecipazione alla procedura di selezione deve essere debitamente compilata dal candidato in tutte le sue parti, a pena di esclusione, secondo le indicazioni contenute nell’applicazione informatica resa disponibile dall’Amministrazione ai sensi del precedente comma 4.
9. Alla domanda di partecipazione alla procedura di selezione disciplinata dal presente "Bando di Concorso" il candidato deve, altresì, allegare, sempre a pena di esclusione, la copia di un documento di riconoscimento in corso di validità legale.
10. Non sono ammesse, anche in questo caso a pena di esclusione, altre forme o modalità di invio delle domande di partecipazione alla procedura di selezione diverse da quella prevista e disciplinata dal presente articolo.
11. Entro la scadenza del termine fissato dal precedente comma 2 la piattaforma informatica denominata "PICA" consente ai candidati di procedere al salvataggio delle domande di partecipazione alla procedura di selezione in modalità "bozza".
12. La data di presentazione della domanda di partecipazione alla procedura di selezione è certificata dall’applicazione informatica mediante il rilascio di apposita ricevuta, che verrà inviata, automaticamente, all’indirizzo di posta elettronica del candidato che ha presentato la domanda.
13. Alla scadenza del termine fissato per la presentazione delle domande di partecipazione alla procedura di selezione che forma oggetto del presente "Bando", la piattaforma informatica denominata "PICA"
non consentirà più ai candidati di accedere al sistema, né di inviare altri atti o documenti, in aggiunta, a modifica o in sostituzione di quelli già trasmessi.
14. Ad ogni domanda di partecipazione alla procedura di selezione verrà attribuito un numero identificativo che, unitamente al "codice concorso", dovrà essere specificatamente indicato dal candidato per qualsiasi successiva comunicazione relativa alla medesima procedura.
15. La domanda di partecipazione alla procedura di selezione dovrà essere sottoscritta e trasmessa dal candidato nel rispetto delle seguenti modalità:
a) il candidato appone sulla domanda la "firma digitale", rilasciata dai certificatori qualificati all’uopo autorizzati dalla "Agenzia per l’Italia Digitale" e trasmette la stessa secondo le indicazioni contenute nei precedenti commi del presente articolo;
b) in alternativa alla modalità indicata nella precedente lettera a), il candidato procede al salvataggio sul proprio "personal computer" del "file" in formato elettronico "PDF" generato dal sistema, che contiene la predetta domanda, appone sullo stesso la "firma autografa", in forma estesa e leggibile, e carica il documento sull’applicazione informatica, allegando allo stesso un proprio documento di riconoscimento in corso di validità legale.
16. Nel rispetto di quanto previsto dal "Codice della Amministrazione Digitale" attualmente in vigore, qualora il candidato abbia effettuato l’accesso all’applicazione informatica denominata "PICA" tramite "SPID", non è richiesta la sottoscrizione della domanda di partecipazione alla procedura di selezione con le modalità stabilite dal precedente comma.
17. Ogni comunicazione ai candidati che riguarda la procedura di selezione disciplinata dal presente "Bando", ivi comprese quelle relative al calendario della prova di esame e al loro esito, è pubblicata sul "Portale del Reclutamento" del "Dipartimento della Funzione Pubblica" e sul "Sito Web" dello "Istituto Nazionale di Astrofisica", al seguente indirizzo: xxx.xxxx.xx Sezione "Lavora con noi", Sottosezione "Ricercatori a Tempo determinato", nonché sul "Sito Web" dello "Istituto di Radioastronomia", al seguente indirizzo: “xxxxx://xxxx.xxx.xxxx.xx/xxxxxxxxxxxxx/”.
Articolo 4
Modalità di redazione delle domande di partecipazione alla procedura di selezione
1. Nella domanda di partecipazione alla procedura di selezione il candidato deve dichiarare, ai sensi degli articoli 46, 47, 75 e 76 del Decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, numero 445, e successive modifiche e integrazioni, sotto la propria responsabilità:
a) il cognome, il nome, il luogo e la data di nascita, la residenza e il codice fiscale;
b) il possesso della cittadinanza, secondo le indicazioni contenute nell'articolo 2, comma 4, lettera a), del presente "Bando";
c) il godimento dei diritti civili e politici, indicando il Comune nelle cui liste elettorali è iscritto ovvero i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle predette liste;
d) il possesso dei titoli di studio richiesti dall’articolo 2, comma 1, lettere a) e b) del presente "Bando", specificando:
gli anni accademici in cui sono stati conseguiti e le istituzioni universitarie che li hanno rilasciati;
nel caso siano stati conseguiti in uno Stato Estero, gli estremi del provvedimento con il quale il titolo di studio è stato riconosciuto equivalente e/o equipollente al corrispondente titolo di studio italiano ovvero la dichiarazione che attesti la presentazione della relativa istanza, nel rispetto di quanto disposto dall’articolo 2, commi 2, 3 e 4, del presente "Bando";
nel caso di documentata esperienza, di durata almeno triennale, in attività di ricerca post-laurea su temi attinenti le attività progettuali per le quali è stato indetto il concorso, ai sensi dell’articolo 1, comma 1, del presente "Bando", i relativi periodi temporali e le Università, gli Istituti, gli Organismi o Centri di Ricerca o gli altri Enti qualificati, pubblici e privati, anche stranieri, presso i quali la predetta esperienza è stata maturata;
e) di non aver riportato condanne penali con sentenza passata in giudicato per reati che comportano l’interdizione dai pubblici uffici;
f) le eventuali condanne penali, anche se sia stato concesso l’indulto, il condono o il perdono giudiziale ovvero sia stata applicata la pena su richiesta delle parti, ai sensi degli articoli 444 e seguenti del Codice di Procedura Penale (a pena di esclusione dalla procedura di selezione, la dichiarazione deve essere resa anche se negativa);
g) gli eventuali procedimenti penali pendenti (a pena di esclusione dalla procedura di selezione, la dichiarazione deve essere resa anche se negativa);
h) di non essere stato licenziato da un altro impiego alle dipendenze di una pubblica amministrazione per giusta causa o giustificato motivo soggettivo, ovvero per motivi disciplinari, a norma dei Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro stipulati per i vari comparti della Pubblica Amministrazione;
i) di non essere stato dispensato e/o destituito da un altro impiego alle dipendenze di una pubblica amministrazione per persistente, insufficiente rendimento;
j) di non essere stato dichiarato decaduto da un altro impiego alle dipendenze di una pubblica amministrazione, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, lettera d), del Decreto del Presidente della Repubblica del 10 gennaio 1957, numero 3, per averlo conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile ovvero con mezzi fraudolenti;
k) di avere assolto gli obblighi di leva militare (la dichiarazione deve essere resa soltanto dai candidati soggetti a tale obbligo);
l) il possesso della idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato all’impiego;
m) gli eventuali servizi prestati alle dipendenze di altre amministrazioni pubbliche e le cause di cessazione degli stessi (a pena di esclusione dalla procedura di selezione, la dichiarazione deve essere resa anche se negativa);
n) la necessità, in relazione alla propria eventuale disabilità, di fruire di ausili e/o tempi aggiuntivi per l’espletamento della prova di esame, ovvero la necessità che vengano adottate le misure previste dall’articolo 3, comma 2, lettera f), del Decreto del Presidente della Repubblica del 9 maggio 1994, numero 487, e successive modifiche e integrazioni, per i soggetti con "disturbi specifici dell'apprendimento" ("DSA");
o) il possesso di una buona conoscenza della lingua inglese, sia parlata che scritta;
p) di avere adeguata conoscenza della lingua italiana (a pena di esclusione dalla procedura di selezione, la dichiarazione deve essere resa solo dai cittadini stranieri);
q) il possesso, secondo quanto previsto dalla normativa vigente, di eventuali titoli di preferenza a parità di merito.
2. I titoli di preferenza di cui al comma 1, lettera q), del presente articolo devono essere posseduti alla data di scadenza del termine fissato per la presentazione delle domande di partecipazione alla procedura di selezione.
3. Nel caso di superamento della prova di esame, i titoli di preferenza che non siano stati espressamente dichiarati e/o indicati nella domanda di partecipazione alla procedura di selezione non potranno essere prodotti, ovvero, nel caso in cui vengano prodotti, non verranno considerati validi ai fini indicati dall’articolo 9 del presente "Bando".
4. I cittadini degli Stati Membri della Unione Europea debbono dichiarare anche il possesso dei requisiti previsti dall’articolo 3 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 febbraio 1994, numero 174, nel rispetto di quanto disposto dall’articolo 2, comma 8, del presente "Bando".
5. I candidati in possesso di cittadinanza non italiana sono tenuti, comunque, a redigere la domanda di partecipazione alla procedura di selezione in lingua italiana e nel rispetto di modalità e termini stabiliti dal presente "Bando".
6. Tutti i candidati sono, altresì, tenuti:
a) a indicare i recapiti presso i quali dovranno essere inviate eventuali comunicazioni relative alla procedura di selezione, ivi compresi i recapiti telefonici e gli indirizzi di posta elettronica ordinaria e/o di posta elettronica certificata;
b) a segnalare, tempestivamente, le eventuali, successive variazioni dei predetti recapiti con le stesse modalità con le quali è stata presentata la domanda di partecipazione alla predetta procedura.
7. La domanda di partecipazione alla procedura di selezione deve essere corredata:
a) da un "Curriculum Vitae et Studiorum", sottoscritto dal candidato ai sensi degli articoli 46 e 47 del Decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, numero 445, e successive modifiche e integrazioni, che deve essere redatto utilizzando il formato "Europass" o, comunque, un formato che abbia impostazione e contenuti analoghi, fermo restando che, in calce al predetto "curriculum" deve essere riportata la seguente dichiarazione: "Le informazioni contenute nel presente "curriculum
vitae et studiorum" sono rese sotto la personale responsabilità del sottoscritto, ai sensi degli articoli 46 e 47 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, numero 445, e successive modifiche e integrazioni, consapevole della responsabilità penale prevista dall'articolo 76 del medesimo Decreto per
le ipotesi di falsità in atti e/o dichiarazioni mendaci";
b) dall’elenco, firmato in calce dal candidato, dei titoli valutabili dalla "Commissione Esaminatrice" ai sensi dell'articolo 9 del presente "Bando";
c) dalla documentazione che comprova il possesso dei titoli indicati nell'elenco di cui alla precedente lettera b), secondo le modalità definite dall’articolo 9 del presente "Bando";
d) da una copia del documento di riconoscimento in corso di validità legale.
8. L’Amministrazione non assume alcuna responsabilità:
a) nei casi di smarrimento, di mancato recapito di comunicazioni dirette ai candidati o di ritardi e disguidi imputabili ai servizi postali o telegrafici;
b) nei casi di smarrimento o mancato recapito di comunicazioni imputabili ad omessa o tardiva segnalazione da parte dei candidati di variazioni del domicilio e/o dell’indirizzo indicato nelle domande di partecipazione alla procedura di selezione, ivi compresi gli indirizzi di posta elettronica certificata e/o di posta elettronica ordinaria;
c) nei casi di eventuali disguidi o ritardi comunque imputabili a fatti di terzi, a casi fortuiti o a casi di forza maggiore.
9. L’Amministrazione utilizzerà, per le comunicazioni relative alla procedura di selezione che forma oggetto del presente "Bando", unicamente gli indirizzi di posta elettronica certificata o di posta elettronica ordinaria indicati dai candidati nelle domande di partecipazione alla predetta procedura.
10. Nel caso in cui venga indicato, per le comunicazioni, un indirizzo di posta elettronica ordinaria o, comunque, non certificata, il candidato è tenuto a dare necessariamente la conferma di ricezione della comunicazione.
Articolo 5
Disposizioni in favore di alcune categorie di candidati protette dalla legge
1. I candidati diversamente abili che, ai sensi dell’articolo 20 della Legge 5 febbraio 1992, numero 104, e successive modifiche e integrazioni, richiedano, nella domanda di partecipazione alla procedura di selezione disciplinata dal presente "Bando", la fruizione di ausili e/o tempi aggiuntivi per l’espletamento della prova di esame, sono tenuti a documentare il proprio stato di disabilità con apposita dichiarazione resa dalla "Commissione Medico-Legale" della "Azienda Sanitaria Locale" competente o da una struttura pubblica equivalente.
2. La dichiarazione di cui al precedente comma deve esplicitare, in particolare, le limitazioni che la disabilità comporta in relazione alla prova di esame.
3. I candidati con "disturbi specifici dell'apprendimento" ("DSA") che richiedano, nella domanda di partecipazione alla procedura di selezione disciplinata dal presente "Bando", l’adozione delle misure previste dall’articolo 3, comma 2, lettera f), Decreto del Presidente della Repubblica del 9 maggio 1994, numero 487, e successive modifiche e integrazioni, sono tenuti, invece, a produrre la certificazione rilasciata dalla competente "Struttura Medico-Sanitaria", che attesti i predetti "disturbi".
4. La documentazione di cui ai precedenti commi 1, 2 e 3 deve essere trasmessa dai candidati interessati all’indirizzo di "Posta Elettronica Certificata" dello "Istituto di Radioastronomia" e al "Responsabile del Procedimento" nominato ai sensi del successivo articolo 14 entro e non oltre i venti giorni successivi alla data di scadenza del termine fissato per la presentazione della domanda di partecipazione alla
procedura di selezione, unitamente alla specifica autorizzazione al trattamento dei dati sensibili.
5. Ai fini di cui ai precedenti commi del presente articolo, i candidati interessati devono espressamente richiedere, nella domanda di partecipazione alla procedura di selezione, l’adozione delle misure previste dall’articolo 20 della Legge 5 febbraio 1992, numero 104, e successive modifiche e integrazioni, o
dall’articolo 3, comma 2, lettera f), Decreto del Presidente della Repubblica del 9 maggio 1994, numero 487, e successive modifiche e integrazioni.
6. L’eventuale concessione di ausili e/o tempi aggiuntivi ai candidati che ne abbiano fatto richiesta ai sensi del precedente comma 1, è rimessa alla valutazione discrezionale della "Commissione Esaminatrice" nominata ai sensi del successivo articolo 6.
7. In ogni caso, i tempi aggiuntivi eventualmente concessi ai candidati che ne hanno diritto non potranno eccedere il 50% del tempo assegnato agli altri candidati per l’espletamento della prova di esame.
8. Eventuali gravi limitazioni fisiche sopravvenute successivamente alla data di scadenza del termine fissato per la presentazione della domanda di partecipazione alla procedura di selezione, che potrebbero giustificare la concessione di ausili e/o tempi aggiuntivi ai sensi del precedente comma 1, dovranno essere tempestivamente comunicate con le stesse modalità specificate nel precedente comma 4 e documentate con certificazione medica rilasciata dalla struttura pubblica competente.
9. Anche nel caso contemplato nel precedente comma 7, la eventuale concessione di ausili e/o tempi aggiuntivi è rimessa, nel rispetto di quanto stabilito dai commi 5 e 6 del presente articolo, alla valutazione discrezionale della "Commissione Esaminatrice" nominata ai sensi del successivo articolo 6.
10. Le candidate che siano impossibilitate a rispettare il calendario fissato per la prova di esame a causa dello stato di gravidanza o di allattamento possono richiedere, con istanza trasmessa all’indirizzo di "Posta Elettronica Certificata" dello "Istituto di Radioastronomia" e al "Responsabile del Procedimento" nominato ai sensi del successivo articolo 14 almeno quindici giorni prima della data fissata per l’espletamento della prova, l’adozione di misure di carattere organizzativo idonee a garantire, senza pregiudizio alcuno, la loro partecipazione alla procedura di selezione.
11. Nel caso contemplato dal precedente comma, il Direttore dello "Istituto di Radioastronomia", di concerto con il "Responsabile del Procedimento" nominato ai sensi del successivo articolo 14, adotterà le misure richieste dalle candidate, prevedendo, eventualmente, lo svolgimento di prove asincrone, e individuando, in ogni caso, appositi spazi per consentire l'allattamento.
Articolo 6 Commissione Esaminatrice
1. La "Commissione Esaminatrice" è composta da tre membri ed è nominata con provvedimento del
Direttore dello "Istituto di Radioastronomia", nel rispetto di quanto previsto dai "Principi ed elementi giuridici e procedurali relativi alle assunzioni di personale a tempo determinato con oneri a carico di finanziamenti esterni", definiti dal Consiglio di Amministrazione con la Delibera del 3 maggio 2012, numero 34, e modificati e integrati dal medesimo Organo di Governo con la Delibera del 19 luglio 2016,
numero 72.
2. Con il provvedimento di nomina della "Commissione Esaminatrice":
a) viene individuato il componente con le funzioni di "Presidente";
b) viene nominato il Segretario della "Commissione Esaminatrice", che può coincidere con la figura del "Responsabile del Procedimento", come individuato nel successivo articolo 14.
3. La nomina di almeno un terzo dei componenti della "Commissione Esaminatrice", fatta salva motivata impossibilità, deve essere riservata alle donne, nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 57, comma 1, lettera a), del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, numero 165, e successive modificazioni e integrazioni.
4. La composizione della "Commissione Esaminatrice" potrà essere eventualmente integrata con la nomina:
a) di componenti esperti in informatica e/o nella lingua inglese;
b) di altri componenti esperti, qualora sia necessario accertare le conoscenze dei candidati in materie tecniche di tipo specialistico;
c) di esperti per la verifica delle capacità logico-tecniche e comportamentali dei candidati.
5. Le riunioni della "Commissione Esaminatrice" potranno essere svolte in via telematica.
6. In particolare, nella prima riunione, la "Commissione Esaminatrice" stabilisce:
a) la tipologia della prova di esame che, secondo la disciplina dettata dal Consiglio di Amministrazione con la Delibera del 3 maggio 2012, numero 34, che definisce "Principi ed elementi giuridici e procedurali relativi alle assunzioni di personale a tempo determinato con oneri a carico di
finanziamenti esterni", come modificata e integrata dal medesimo Organo di Governo con la Delibera del 19 luglio 2016, numero 72, può consistere in una "prova scritta", in una "prova teorico-pratica" o in una "prova orale";
b) i criteri e le modalità di valutazione dei titoli e della prova di esame, ai fini della corretta assegnazione dei rispettivi punteggi;
c) il calendario fissato per la prova di esame.
7. La Commissione Esaminatrice può attribuire complessivamente ad ogni candidato non più di 90 punti, così articolati:
a) 30 punti, per i titoli valutabili ai sensi dell'articolo 8 del presente "Bando";
b) 60 punti, per la prova di esame.
Articolo 7 Prova di esame
1. La prova di esame verrà svolta con le modalità stabilite dalla "Commissione Esaminatrice" ai sensi
dell’articolo 6, comma 6, lettera a), del presente "Bando" e verterà sulla conoscenza dei seguenti argomenti:
a) proprietà riduzione, imaging e analisi di dati interferometrici;
b) tecniche di detezione di segnali spettro-fotometrici in mappe radio;
c) tecniche di gestione di big-data.
2. La prova di esame sarà diretta anche ad accertare la conoscenza della lingua inglese.
3. La prova di esame si intende superata qualora il candidato abbia riportato un punteggio non inferiore ai 42/60.
4. Il punteggio complessivo attribuito a ciascun candidato è determinato sommando al punteggio attribuito alla prova di esame il punteggio attribuito dalla "Commissione Esaminatrice" ai titoli valutabili ai sensi dell’articolo 9 del presente "Bando".
Articolo 8 Svolgimento della prova di esame
1. Con "Avviso" pubblicato sul "Portale del Reclutamento" del "Dipartimento della Funzione Pubblica", sul
"Sito Web" dello "Istituto Nazionale di Astrofisica", al seguente indirizzo “www.inaf,it”, Sezione "Lavora con noi", Sottosezione "Ricercatori a Tempo determinato", e sul "Sito Web" dello "Istituto di Radioastronomia", al seguente indirizzo “xxxxx://xxxx.xxx.xxxx.xx/xxxxxxxxxxxxx/” verrà data comunicazione ai candidati:
a) della tipologia di prova di esame scelta dalla "Commissione Esaminatrice";
b) del giorno, dell'ora e del luogo in cui la prova di esame verrà espletata.
2. Lo "Avviso" con la comunicazione relativa alla prova di esame, che ha valore di notifica a tutti gli effetti di legge, sarà pubblicato, con le modalità definite nel precedente comma 1, almeno venti giorni prima della data stabilita per lo svolgimento della prova.
3. I candidati che non abbiano ricevuto un provvedimento di esclusione dalla procedura di selezione dovranno, pertanto, presentarsi, senza alcun ulteriore preavviso, nel giorno, nell’ora e nel luogo indicati nella comunicazione di cui al precedente comma 1 per sostenere la prova di esame.
4. Eventuali rinvii della prova di esame verranno comunicati ai candidati con le stesse modalità stabilite dai commi 1 e 2 del presente articolo.
5. Per essere ammessi a sostenere la prova di esame i candidati dovranno essere muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento in corso di validità legale:
a) fotografia recente applicata su carta legale, con la firma autografa del candidato;
b) carta di identità o patente di guida o porto d’armi o passaporto.
6. L’eventuale assenza del candidato alla prova di esame sarà considerata come automatica rinuncia a partecipare alla procedura di selezione, qualunque ne sia la causa.
7. Qualora la prova di esame consista in una "prova scritta" o in una "prova teorico-pratica", la stessa sarà svolta in "modalità digitale", nel rispetto di quanto disposto dall’articolo 13 del Decreto del Presidente della Repubblica del 9 maggio 1994, numero 487, e successive modifiche e integrazioni.
8. In particolare, nella ipotesi contemplata dal precedente comma:
a) non è permesso ai candidati di comunicare tra loro verbalmente o per iscritto, ovvero di relazionare con altri soggetti, fatta eccezione per gli addetti al "Servizio di Vigilanza" e per i componenti della "Commissione Esaminatrice";
b) i candidati devono redigere gli elaborati in "modalità digitale", utilizzando, a tal fine, la strumentazione resa disponibile dallo "Istituto di Radioastronomia" per lo svolgimento della prova di esame;
c) nel caso in cui il malfunzionamento della strumentazione resa disponibile ai sensi della precedente lettera b) provochi ritardi e/o impedisca ad uno o più candidati di svolgere la prova di esame, la
"Commissione Esaminatrice" concederà ai predetti candidati, ai fini dell’espletamento della prova, un tempo aggiuntivo pari alla durata del malfunzionamento;
d) la "Commissione Esaminatrice" è tenuta, inoltre, ad assicurare che i documenti salvati dai candidati al termine della prova di esame non siano modificabili;
e) la strumentazione resa disponibile per lo svolgimento della prova di esame deve essere disabilitata alla connessione "internet";
f) i candidati non possono portare carta da scrivere, appunti manoscritti, libri o pubblicazioni di qualunque specie;
g) i candidati possono consultare soltanto dizionari e testi di legge non commentati, qualora la "Commissione Esaminatrice" ne autorizzi l’uso;
h) i candidati, durante lo svolgimento della prova di esame, non possono utilizzare telefoni cellulari e non possono comunicare, in alcun modo, con l’esterno.
9. Qualora la prova di esame consista in una "prova orale", la stessa sarà svolta secondo le modalità definite dall’articolo 7, commi 3 e 4, del Decreto del Presidente della Repubblica del 9 maggio 1994, numero 487, e successive modifiche e integrazioni.
10. In particolare, nella ipotesi contemplata dal precedente comma:
a) la prova orale dovrà essere svolta in un’aula aperta al pubblico, di capienza idonea ad assicurare la massima partecipazione possibile;
b) in caso di impossibilità a procedere secondo quanto stabilito dalla precedente lettera a), lo svolgimento della prova potrà' avvenire in videoconferenza, purché sia garantita comunque l'adozione di soluzioni tecniche che assicurino l'identificazione dei partecipanti, la regolarità e integrità della prova, la sicurezza delle comunicazioni e la loro tracciabilità, nel rispetto della normativa in materia di trattamento dei dati personali e, in ogni caso, la pubblicità della prova attraverso modalità digitali.
c) in ogni caso di accertato malfunzionamento della piattaforma digitale che impedisca la partecipazione ad uno o più candidati alle prove svolte in modalità telematica la cui causa tecnica non sia imputabile al candidato, le amministrazioni prevederanno, su istanza dell'interessato, ad apposite prove di recupero nel rispetto delle garanzie relative al trattamento dei dati personali;
d) al termine di ogni seduta riservata alla prova orale, la "Commissione Esaminatrice" è tenuta a predisporre l’elenco dei candidati esaminati con l’indicazione del punteggio attribuito a ciascuno di essi;
e) il predetto elenco, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario della "Commissione Esaminatrice", verrà affisso all’ingresso dell’aula scelta per l’espletamento della prova orale, in caso di prova svolta in presenza, e comunque pubblicato sul "Portale del Reclutamento" del "Dipartimento della Funzione Pubblica", sul "Sito Web" dello "Istituto Nazionale di Astrofisica", al seguente indirizzo "xxx.xxxx.xx", Sezione "Lavora con noi", Sottosezione "Ricercatori a Tempo determinato", e sul "Sito Web" dello "Istituto di Radioastronomia", al seguente indirizzo “xxxxx://xxxx.xxx.xxxx.xx/xxxxxxxxxxxxx/”.
Articolo 9
Modalità di presentazione e di valutazione dei titoli
1. La valutazione dei titoli è effettuata dalla "Commissione Esaminatrice" entro trenta giorni dall’espletamento della prova di esame, limitatamente ai candidati che abbiano superato la prova.
2. In conformità a quanto previsto dall'articolo 6, comma 6, lettera b), del presente "Bando", la "Commissione Esaminatrice", nella riunione preliminare, deve stabilire, con apposito verbale, i criteri e le modalità di valutazione, oltre che della prova di esame, anche dei titoli prodotti dai candidati, secondo le modalità definite dal presente articolo.
3. Ai fini della valutazione dei titoli la "Commissione Esaminatrice" dispone complessivamente, per ciascun candidato, di un punteggio non superiore a 30.
4. Sono valutabili esclusivamente i titoli che rientrano nelle tipologie di seguito elencate, documentati e/o comprovati mediante dichiarazioni sostitutive di certificazioni e/o atti di notorietà, rese ai sensi degli articoli 19, 46 e 47 del Decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, numero 445, e successive modifiche e integrazioni:
a) il "curriculum vitae et studiorum" del candidato, corredato da una relazione descrittiva delle proprie attività (max 5 pagine, carattere 12, interlinea 1);
b) l’elenco della produzione scientifica del candidato;
c) tre pubblicazioni individuate all’interno della produzione scientifica di cui al precedente punto b);
d) altri titoli.
5. I titoli devono essere posseduti alla data di scadenza del termine fissato per la presentazione della domanda di partecipazione alla procedura di selezione e devono essere allegati alla predetta domanda, nel rispetto delle modalità stabilite dall’articolo 4 del presente "Bando".
6. Per ciascuna delle tipologie indicate nel comma 4 del presente articolo, la "Commissione Esaminatrice" dispone, ai fini della valutazione dei titoli presentati dai candidati, dei seguenti punteggi massimi:
a) "curriculum vitae et studiorum": fino ad un massimo di 12 punti;
b) "produzione scientifica", che viene valutata in relazione all’impatto scientifico complessivo, secondo i parametri di valutazione di impatto del settore specifico per il quale è stato indetto il concorso, alla sua originalità, al comprovato, effettivo contributo del candidato e alla sua attinenza al posto da coprire: fino a un massimo di 8 punti;
c) "prodotti", non superiori a tre, presentati dal candidato con le modalità specificate nel comma 4 del presente articolo, che saranno valutati in relazione al loro impatto, secondo i parametri di valutazione del settore specifico per il quale è stato indetto il concorso, al comprovato, effettivo contributo del candidato alla loro realizzazione e alla loro attinenza al posto da coprire: fino a un massimo di 6 punti;
d) "altri titoli" valutabili: fino ad un massimo di 4 punti.
7. In sede di valutazione del "curriculum vitae et studiorum", la "Commissione Esaminatrice" dovrà tenere conto anche:
a) di eventuali, comprovati periodi di attività di ricerca ulteriori rispetto a quelli richiesti come requisito di ammissione alla procedura di selezione;
b) delle seguenti competenze, considerate preferenziali:
esperienza di gestione di dati ALMA o di pathfinders SKA;
conoscenza di procedure di riduzione, imaging e analisi di dati interferometrici;
conoscenza di tecniche di detezione di segnali spettro-fotometrici in mappe radio;
esperienza nell’impiego di tecniche di machine learning;
conoscenza di tecniche di gestione di big-data.
8. La "produzione scientifica" di cui al precedente comma 6, lettera b), deve essere prodotta dal candidato nella forma di elenco di:
a) pubblicazioni;
b) partecipazioni a congressi;
c) libri e monografie;
d) rapporti tecnici;
e) elaborati;
f) comunicazioni e telegrammi.
9. Gli "altri titoli" valutabili di cui al precedente comma 6, lettera d), devono essere prodotti dal candidato nella forma di elenco di:
a) premi, encomi, menzioni;
b) incarichi di ricerca, di responsabilità, di gestione fondi, di leadership;
c) incarichi di servizio e didattici debitamente documentati;
d) attività documentate di divulgazione, di terza missione, di organizzazione di eventi e di trasferimento tecnologico;
e) "Pl-ship" o "coPI-ship" in proposte su base competitiva;
f) brevetti o prodotti tecnologici debitamente documentati;
g) altro.
10. Per i titoli redatti non in lingua italiana o inglese, i candidati devono allegare una traduzione in lingua italiana autenticata dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare italiana ovvero da un traduttore ufficiale che ne attesti la conformità al testo originale in lingua straniera, ferme restando le sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia nei casi di falsità in atti e/o di dichiarazioni mendaci.
11. I candidati che non appartengono a Stati Membri della Unione Europea e che hanno comunque il diritto di soggiornare in Italia, possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive di certificazioni e/o di atti di notorietà limitatamente ai casi in cui debbano comprovare il possesso di titoli che possono essere certificati o attestati da soggetti pubblici italiani, ovvero nei casi in cui le dichiarazioni stesse vengano rese in applicazione di convenzioni internazionali tra l'Italia e i Paesi di provenienza dei candidati.
12. Nelle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e/o di atti di notorietà rese per le finalità specificate nei due commi precedenti, il candidato è tenuto a specificare in modo analitico ogni elemento che consenta alla "Commissione Esaminatrice" di valutare correttamente i titoli prodotti.
13. Nel caso in cui il candidato non dichiari e/o non comprovi il possesso dei titoli con le modalità specificate nel presente articolo, la "Commissione Esaminatrice" non procederà alla loro valutazione, specificandone i motivi.
14. In ogni caso, non saranno valutati i titoli prodotti successivamente alla data di scadenza del termine fissato per la presentazione delle domande di partecipazione alla procedura di selezione.
15. Resta salva la possibilità per l’Amministrazione, anche su specifica richiesta della "Commissione Esaminatrice", di procedere ad idonei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese dai candidati ai sensi del presente articolo.
Articolo 10 Titoli di preferenza
1. Nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 5, comma 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 9
maggio 1994, numero 487, e successive modifiche e integrazioni, le riserve di posti in favore di particolari categorie di cittadini, comunque denominate, non possono complessivamente superare la metà dei posti messi a concorso.
2. Nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 5, comma 5, del Decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, numero 487, e successive modifiche e integrazioni, hanno diritto alla preferenza, a parità di titoli e di merito, in ordine decrescente, i candidati dichiarati idonei dalla "Commissione Esaminatrice" che appartengono ad una delle categorie di seguito elencate:
a) gli insigniti di medaglia al valore militare e al valore civile, qualora cessati dal servizio;
b) i mutilati e gli invalidi per servizio nel settore pubblico e privato;
c) gli orfani dei caduti e i figli dei mutilati, degli invalidi e degli inabili permanenti al lavoro per ragioni di servizio nel settore pubblico e privato, ivi inclusi "…i figli degli esercenti le professioni sanitarie, degli esercenti la professione di assistente sociale e degli operatori socio-sanitari deceduti in seguito alla infezione da "SarsCov-2" contratta nell’esercizio della propria attività…";
d) coloro che hanno prestato lodevole servizio a qualunque titolo, per non meno di un anno,
nell’amministrazione che ha indetto il concorso, laddove non fruiscano di altro titolo di preferenza in ragione del servizio prestato;
e) maggior numero di figli a carico;
f) gli invalidi e i mutilati civili che non rientrano nella fattispecie di cui alla precedente lettera b);
g) i militari volontari delle Forze armate congedati senza demerito al termine della ferma o della rafferma;
h) gli atleti che hanno intrattenuto rapporti di lavoro sportivo con i gruppi sportivi militari e dei corpi civili dello Stato;
i) coloro che hanno svolto, con esito positivo, l’ulteriore periodo di perfezionamento presso l’ufficio per il processo, ai sensi dell’articolo 50, comma 1-quater, del Decreto Legge 24 giugno 2014, numero 90, convertito, con modificazioni, dalla Legge 11 agosto 2014, numero 114;
j) coloro che hanno completato, con esito positivo, il tirocinio formativo presso gli uffici giudiziari, ai sensi dell’articolo 37, comma 11, del Decreto Legge 6 luglio 2011, numero 98, convertito, con
modificazioni, dalla Legge 15 luglio 2011, numero 111, pur non facendo parte dell’ufficio per il processo, ai sensi dell’articolo 50, comma 1-quinques, del Decreto Legge 24 giugno 2014, numero 90, convertito con modificazioni, dalla Legge 11 agosto 2014, numero 114;
k) coloro che hanno svolto, con esito positivo, lo stage presso gli uffici giudiziari, ai sensi dell’articolo 73, comma 14, del Decreto Legge 21 giugno 2013, numero 69, convertito, con modificazioni, dalla Legge 9 agosto 2013, numero 98;
l) coloro che sono titolari o che hanno svolto incarichi di collaborazione conferiti dalla "ANPAL Servizi Società per Azioni", in attuazione di quanto disposto dall’articolo 12, comma 3, del Decreto Legge 28 gennaio 2019, numero 4, convertito, con modificazioni, dalla Legge 28 marzo 2019, numero 26;
m) minore età anagrafica.
3. Sul "Portale del Reclutamento" del "Dipartimento della Funzione Pubblica" sarà pubblicato uno specifico avviso con l’indicazione del termine perentorio entro il quale i candidati che hanno superato la prova d’esame dovranno far pervenire all'Amministrazione la documentazione digitale che attesta il possesso dei titoli di preferenza.
4. Il candidato non è tenuto a produrre la documentazione di cui al precedente comma o, comunque, la predetta documentazione non può essere richiesta, qualora l'Amministrazione ne sia già in possesso o è in grado di acquisirla inoltrando apposita richiesta ad altre Amministrazioni.
5. I titoli di preferenza saranno considerati validi soltanto nel caso in cui siano stati espressamente dichiarati nella domanda di partecipazione alla procedura di selezione e risulti che gli stessi siano effettivamente posseduti dal candidato alla data di scadenza del termine fissato per la presentazione della domanda.
6. I documenti che comprovano il possono dei titoli di preferenza possono essere sostituiti, nei casi previsti dagli articoli 46 e 47 del Decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, numero 445, e successive modifiche e integrazioni, da dichiarazioni sostitutive di certificazioni e/o di atti di notorietà, prodotte unitamente ad una copia fotostatica non autenticata di un documento di riconoscimento in corso di validità legale del candidato che le sottoscrive.
Articolo 11 Approvazione della graduatoria
1. Ai sensi dell’articolo 11 del Decreto del Presidente della Repubblica del 9 maggio 1994, numero 487, e
successive modifiche e integrazioni, la "Commissione Esaminatrice, entro quindici giorni dalla conclusione della valutazione dei titoli, formula la "graduatoria finale di merito" dei candidati secondo l’ordine decrescente del punteggio complessivo riportato da ciascun candidato, che viene calcolato sommando i punteggi attribuiti alla prova di esame e ai titoli valutabili ai sensi dell'articolo 9 del presente "Bando".
2. Con provvedimento del Direttore dello "Istituto di Radioastronomia" dello "Istituto Nazionale di Astrofisica":
a) vengono approvati gli atti della procedura di selezione e la "graduatoria finale di merito" dei candidati dichiarati idonei;
b) viene dichiarato vincitore della procedura di selezione il candidato collocato al primo posto della predetta "graduatoria".
3. Ai fini della redazione della "graduatoria finale di merito" della procedura di selezione verranno presi in considerazione anche i titoli di preferenza di cui all'articolo 10 del presente "Bando".
4. La "graduatoria finale di merito" della procedura di selezione di cui al comma 1 del presente articolo è contestualmente pubblicata sul "Sito Web":
del "Portale del Reclutamento" del "Dipartimento della Funzione Pubblica" al seguente indirizzo "xxx.xxxx.xxx.xx";
dello "Istituto Nazionale di Astrofisica", al seguente indirizzo "xxx.xxxx.xx", Sezione "Lavora con noi", Sottosezione "Ricercatori a Tempo determinato";
dello "Istituto di Radioastronomia", al seguente indirizzo "xxxxx://xxxx.xxx.xxxx.xx/xxxxxxxxxxxxx/".
5. Qualora il vincitore della procedura di selezione dichiari espressamente, entro i 15 giorni successivi alla pubblicazione della "graduatoria finale di merito", redatta, approvata e pubblicata con le modalità previste dai commi 2, 3 e 4 del presente articolo, di rinunciare alla assunzione in servizio, ovvero nel caso in cui, per una qualsiasi altra causa, non sia possibile stipulare con il predetto vincitore il contratto individuale di lavoro, lo "Istituto di Radioastronomia" si riserva di procedere allo scorrimento della predetta "graduatoria".
Articolo 12
Stipula del contratto individuale di lavoro e assunzione in servizio del vincitore della procedura concorsuale
1. Il vincitore della procedura di selezione è invitato a mezzo di posta elettronica certificata, entro i trenta
giorni successivi a quello della ricezione dell'invito:
a) a stipulare il contratto individuale di lavoro subordinato a tempo determinato e con regime di impegno a tempo pieno;
b) a far pervenire, a mezzo di posta elettronica certificata:
la documentazione che attesti il possesso dei requisiti richiesti dal presente "Bando" per l’ammissione alla procedura di selezione o, in alternativa, apposite dichiarazioni sostitutive di certificazioni e/o di atti di notorietà, rese ai sensi degli articoli 19, 46 e 47 del Decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, numero 445, e successive modifiche e integrazioni;
la dichiarazione di insussistenza di situazioni di incompatibilità e di cumulo di impieghi, ai sensi dell'articolo 53 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, numero 165, e successive modifiche e integrazioni.
2. Nel caso in cui il vincitore della procedura di selezione sia cittadino di uno Stato non appartenente alla Unione Europea e sia stato comunque autorizzato a soggiornare regolarmente in Italia, il possesso dei requisiti richiesti dal presente "Bando" può essere comprovato mediante il ricorso alle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e/o di atti di notorietà rese ai sensi degli articoli 19, 46 e 47 del Decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, numero 445, e successive modifiche e integrazioni,
limitatamente a stati, fatti e qualità personali che possono essere certificati o attestati da soggetti pubblici italiani, fatte salve le speciali disposizioni legislative e regolamentari che disciplinano la immigrazione e la condizione di straniero.
3. Al di fuori dei casi previsti e disciplinati dal precedente comma, il vincitore della procedura di selezione che sia cittadino di uno Stato non appartenente alla Unione Europea e sia stato comunque autorizzato a soggiornare regolarmente in Italia, può comprovare, mediante le dichiarazioni sostitutive di certificazioni e/o di atti di notorietà rese ai sensi degli articoli 19, 46 e 47 del Decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, numero 445, e successive modifiche e integrazioni, il possesso dei requisiti richiesti dal presente "Bando" esclusivamente nei casi in cui il loro uso sia espressamente previsto da convenzioni internazionali stipulate dall’Italia e dallo Stato al quale il predetto vincitore appartiene.
4. I soggetti che abbiano conseguito i titoli di studio all’estero sono tenuti, ai fini del riconoscimento della loro equivalenza o equipollenza secondo le vigenti disposizioni normative, a produrre, entro il termine fissato dal comma 1 del presente articolo, i documenti, in originale o in copia autentica all'originale, che riconoscano la loro equivalenza o equipollenza, ovvero, in alternativa, una dichiarazione sostitutiva di certificazione e/o di atto di notorietà resa ai sensi degli articoli 19, 46 e 47 del Decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, numero 445, e successive modifiche e integrazioni, che attesti la comunicazione dell’avvenuta pubblicazione della "graduatoria finale di merito" al "Ministero della Università e della Ricerca" o al "Ministero della Istruzione", nel rispetto di quanto disposto dall’articolo 3 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, numero 165, e successive modifiche e integrazioni.
5. Nel caso in cui la documentazione prevista dal presente articolo ai fini della assunzione in servizio del vincitore della procedura di selezione non venga prodotta, venga prodotta fuori termine o venga prodotta in modo parziale e/o incompleto, non sarà possibile procedere alla stipula del contratto individuale di lavoro.
6. Nel caso di comprovato impedimento, l’Amministrazione può, su richiesta dell’interessato, prorogare, per una sola volta, il termine di scadenza fissato per la presentazione della documentazione richiesta ai fini della assunzione in servizio.
7. Con la stipula del contratto individuale di lavoro il vincitore della procedura di selezione viene assunto in servizio, per un periodo di prova, con inquadramento nel Profilo di "Ricercatore", Xxxxx Xxxxxxx Professionale, e con l'attribuzione del corrispondente trattamento economico, sia fondamentale che accessorio, previsto dai vigenti Contratti Collettivi di Lavoro di Comparto, sia nazionali che integrativi.
8. La durata e le modalità di svolgimento del periodo di prova sono disciplinate dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro di Comparto vigente al momento della assunzione in servizio del vincitore della procedura di selezione.
9. Il periodo di prova non può essere rinnovato, né prorogato alla sua scadenza.
10. Una volta decorsa la metà del periodo di prova, nel periodo rimanente ciascuna delle parti può recedere, in qualsiasi momento, dal rapporto di lavoro senza obbligo di preavviso né di indennità sostitutiva del preavviso.
11. Il recesso di cui al precedente comma produce i suoi effetti dal momento della sua comunicazione alla controparte.
12. Il recesso della Amministrazione deve essere adeguatamente motivato.
13. Decorso il periodo di prova senza che il rapporto di lavoro sia stato risolto da una delle parti, il dipendente è confermato in servizio e la relativa anzianità gli viene riconosciuta, a tutti gli effetti, dal giorno della sua assunzione.
14. In caso di mancata assunzione in servizio entro il termine stabilito ai sensi del presente articolo, fatti salvi comprovati e giustificati motivi di impedimento o qualora si verifichino le ipotesi contemplate dall'articolo 11, comma 5, del presente "Bando", il vincitore della procedura di selezione decade dal relativo diritto.
Articolo 13
Accertamento della veridicità di dichiarazioni sostitutive di certificazioni e/o di atti di notorietà
1. Ai sensi dell'articolo 71 del Decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, numero 445, e successive modifiche e integrazioni, l’Amministrazione potrà procedere in qualsiasi momento ad idonei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e/o di atti di notorietà rese dai candidati.
2. Nel caso di falsità in atti e/o di dichiarazioni mendaci, i candidati, oltre ad essere esclusi dalla procedura di selezione e/o a decadere dall'impiego, saranno puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, secondo quanto previsto dall’articolo 76 del Decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, numero 445, e successive modifiche e integrazioni.
Articolo 14 Responsabile del procedimento
1. Il Signor Xxxx Xxxxxxx è nominato "Responsabile del Procedimento", con il compito di accertare e di
garantire la regolarità formale della procedura di selezione che forma oggetto del presente "Bando" ed il rispetto dei termini previsti, per ogni sua fase, dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia.
Articolo 15 Trattamento dei dati personali
1. Ai sensi del Decreto Legislativo del 30 giugno 2003, numero 196, come modificato ed integrato dal
Decreto Legislativo 10 agosto 2018, numero 101, e del "Regolamento del Parlamento e del Consiglio Europeo del 27 aprile 2016, numero UE 2016/679, relativo alla protezione delle persone fisiche con
riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, che abroga la Direttiva della Unione Europea del 24 ottobre 1995, numero 95/46/CE", denominato anche "Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati" ("RGPD"), in vigore dal 24 maggio 2016 e applicabile
nell’ordinamento giuridico nazionale a decorrere dal 25 maggio 2018, l’Amministrazione si impegna a
rispettare il carattere riservato dei dati personali forniti dai candidati e ad utilizzarli esclusivamente per
le finalità connesse alla procedura di selezione oggetto del presente "Bando", alla stipula dei contratti individuali di lavoro ed alla gestione dei relativi rapporti.
2. Il trattamento dei dati personali, che verrà effettuato con modalità analogica e digitale, oltre ad essere obbligatorio, è anche necessario, al fine di consentire all’Amministrazione di accertare il possesso dei requisiti richiesti per l'ammissione alla predetta procedura di selezione e di garantire, pertanto, il suo corretto e regolare espletamento.
3. In ogni caso, i candidati potranno esercitare i diritti previsti dagli articoli 15 e seguenti del "Regolamento del Parlamento e del Consiglio Europeo del 27 aprile 2016, numero UE 2016/679, relativo alla protezione
delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, che abroga la Direttiva della Unione Europea del 24 ottobre 1995, numero 95/46/CE", denominato anche "Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati" ("RGPD"), tra i quali il diritto di accesso ai dati
che li riguardano, il diritto di rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei e/o incompleti,
nonché il diritto di opporsi, per motivi legittimi, al loro trattamento.
4. Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti dello "Istituto Nazionale di Astrofisica", senza alcuna formalità, contattando il "Responsabile della Protezione dei Dati Personali" del predetto "Istituto" al seguente indirizzo: xxx@xxxx.xx
5. Il "Titolare del Trattamento" è lo "Istituto Nazionale di Astrofisica", con Sede Legale in Roma, al Viale del Parco MELLINI, numero 84, Codice di Avviamento Postale 00136.
6. Il "Responsabile del Trattamento" è individuato nella persona del "Responsabile del Procedimento".
Articolo 16 Norme di rinvio
1. Per tutto quanto non sia espressamente previsto e disciplinato dal presente "Bando" si fa espresso
rinvio:
a) alla normativa vigente in materia di accesso al rapporto di lavoro alle dipendenze della pubblica amministrazione, ove compatibile e/o applicabile, e, in particolare, alle disposizioni contenute nel Decreto Legislativo 30 marzo 2001, numero 165, e successive modificazioni e integrazioni, e nel Decreto del Presidente della Repubblica del 9 maggio 1994, numero 487, come modificato e integrato dal Decreto del Presidente della Repubblica del 16 giugno 2023, numero 82;
b) alle disposizioni contenute negli articoli 83 e 84 del "Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del Personale del Comparto Istruzione e Ricerca per il Triennio Normativo 2016-2018", sottoscritto il 19 aprile 2018;
c) alle disposizioni contenute nel "Regolamento del Personale dello Istituto Nazionale di Astrofisica", approvato dal Consiglio di Amministrazione con la Delibera dell’11 maggio 2015, numero 23, e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, del 30 ottobre 2015, numero 253, e, in particolare, a quelle contenute nel "Capo II" del "Titolo II", che disciplina, nell'ambito delle "Procedure di Reclutamento", le "Procedure per il Reclutamento di Personale a Tempo determinato";
d) alle disposizioni contenute nello "Allegato" alla Delibera del 3 maggio 2012, numero 34, con la quale il Consiglio di Amministrazione dello "Istituto Nazionale di Astrofisica" ha approvato "Principi e elementi giuridici e procedurali relativi alle assunzioni di personale a tempo determinato con oneri a carico di finanziamenti esterni";
e) alle disposizioni contenute nella Delibera del 19 luglio 2016, numero 72, con la quale il Consiglio di
Amministrazione ha approvato il "Documento" che modifica e integra la disciplina delle "Procedure di assunzione, tramite chiamata diretta, di personale ricercatore e tecnologo a tempo determinato con oneri a carico di finanziamenti esterni", come approvata dal medesimo Organo di Governo con la Delibera del 3 maggio 2012, numero 34;
f) alle disposizioni contenute nella "Disciplina per la razionalizzazione delle procedure di reclutamento
di personale con rapporto di lavoro a tempo determinato e per il conferimento di assegni per lo
svolgimento di attività di ricerca", approvata dal Consiglio di Amministrazione con la Delibera del 5 giugno 2020, numero 54;
g) alle previsioni contenute nel "Piano Integrato di Attività e Organizzazione dell’Istituto Nazionale di Astrofisica per il Triennio 2022-2024", approvato dal Consiglio di Amministrazione con la Delibera del 28 aprile 2022, numero 33, e aggiornato dal medesimo Organo di Governo con la Delibera del 1° dicembre 2022, numero 110, e nel "Piano Integrato di Attività e Organizzazione dell’Istituto Nazionale di Astrofisica per il Triennio 2023-2025", approvato dal Consiglio di Amministrazione con la Delibera del 31 marzo 2023, numero 19.
Articolo 17 Disposizioni finali
1. Qualsiasi informazione relativa al presente "Bando" potrà essere richiesta al "Responsabile del
Procedimento" indicato nel precedente articolo 14, inviando un messaggio di posta elettronica al seguente indirizzo: xxxx.xxxxxxx@xxxx.xx
Bologna, 19 gennaio 2024
Il Direttore dell’INAF Istituto di Radioastronomia Dottore Xxxxxxxxxx XXXXXXXX
Firmato digitalmente da: XXXXXXXXXX XXXXXXXX