SCHEMA DI CONTRATTO
ALLEGATO D
SCHEMA DI CONTRATTO
PER LA FORNITURA IN NOLEGGIO DI PERSONAL COMPUTER DESKTOP
TRA
- SERIT SICILIA S.p.A. – Agente della riscossione per le province siciliane, con Sede legale in Palermo, Xxx Xxxxxxxx Xxxxxxxx x. 0 (xxxxxxxx sociale € 10.400.000,00 I.V.), Codice Fiscale e numero d’iscrizione del Registro delle Imprese di Palermo 00833920150, Partita IVA 04739330829, Società soggetta all’attività di direzione e coordinamento di Riscossione Sicilia S.p.A., in persona del Direttore Generale pro-tempore, Dott. Xxxxxxx Xxxxxxx (di seguito, per brevità, denominata “Stazione appaltante”),
E
- , con Sede legale in , Via , capitale
sociale Euro , iscritta al Registro delle Imprese n. , Partita IVA
, domiciliata ai fini del presente atto in , Via
, in persona del Legale rappresentante , giusti i poteri
allo stesso conferiti da
aggiudicataria”),
(di seguito, per brevità, denominata “Ditta
PREMESSO CHE
1. Il presente Contratto ha per oggetto “la fornitura in noleggio di n.900 (novecento) “Personal computer desktop” di Fascia Alta, consegna ed installazione, manutenzione ed assistenza on site sia hardware che software di base (“Garanzia” )”;
2. La “Stazione appaltante”, ha indetto una gara comunitaria con il sistema della procedura aperta a favore dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi degli artt. 55 e 83 del D.Lgs. n. 163/06 e s.m.i..
3. La Ditta , avendo presentato l’offerta economicamente più
vantaggiosa, è risultata aggiudicataria della gara bandita dalla “Stazione appaltante”.
Xxxxx quanto premesso tra le parti come in epigrafe rappresentate e domiciliate si conviene e stipula quanto segue:
Articolo 1
Valore delle premesse e norme regolatrici
1. Le premesse di cui sopra, gli atti ed i documenti richiamati nel presente atto, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Contratto, così come il Capitolato Tecnico, il Disciplinare di Gara, l’Offerta Tecnica, l’Offerta Economica, la polizza di assicurazione R.C.T., oltre allo schema di nomina della “Ditta aggiudicataria” a Responsabile del trattamento dei dati personali allegato al presente schema di contratto.
2. L’esecuzione del Contratto è regolata, in via gradata, dalle clausole dettate dal presente atto dal Codice Civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto privato.
Articolo 2 Oggetto
- La “Stazione appaltante” affida alla “Ditta aggiudicataria”, che accetta, la fornitura in noleggio di n.900 (novecento) “Personal computer desktop” di Fascia Alta (sia hardware sia software), i servizi di consegna ed installazione ed i servizi di manutenzione ed assistenza on site sia hardware che software di base (“Garanzia” ) da eseguirsi conformemente alle prescrizioni contenute nel Capitolato Tecnico con i relativi Allegati 1 e 2 , nonché in base alle condizioni e termini previsti nel presente Contratto.
Articolo 3
Durata ed erogazione del servizio
1. Il presente Contratto decorre dalla data di stipula del medesimo.
Le forniture ed i servizi di cui al presente Contratto dovranno essere erogati per 36 mesi a decorrere dalla data di redazione del verbale di collaudo.
2. La “Stazione appaltante” si riserva la facoltà di esercitare l’opzione di riacquisto dell’intera fornitura sia hardware che software, incluse le relative licenze d’uso, esclusi i servizi di
manutenzione ed assistenza, ad un valore pari all’1% dell’importo aggiudicato per l’intera fornitura (esclusi gli oneri di sicurezza). In tal caso la “Stazione appaltante” dovrà dare comunicazione alla “Ditta aggiudicataria” della propria determinazione di volersi avvalere del diritto di riscatto almeno tre mesi prima della scadenza contrattuale, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o equipollenti ed il relativo corrispettivo sarà corrisposto nei modi e termini previsti dall’ultimo comma dell’art. 22 del Capitolato Tecnico. Nel caso in cui la “Stazione appaltante” , a suo insindacabile giudizio, non ritenga di dovere esercitare l’opzione di riacquisto, la “Ditta aggiudicataria” resta obbligata, alla scadenza contrattuale e, comunque, senza ritardo, al ritiro ed allo smaltimento di tutte le apparecchiature informatiche, da effettuarsi con le modalità e nei termini previsti dell’art.4 del Capitolato Tecnico.
3. Tutte le attività pianificate all’inizio e durante il periodo di efficacia del presente Contratto dovranno concludersi entro la data di scadenza dello stesso, salvo diverso espresso accordo tra le parti. Resta fermo che tutte le prestazioni richieste prima della scadenza di questo ultimo, dovranno essere espletate secondo quanto previsto nel presente Contratto, nel Capitolato Tecnico e nel Disciplinare di gara, ancorché perverranno a definizione successivamente alla
naturale scadenza del presente Contratto.
Articolo 4 Consegna ed installazione
Le attività di consegna e installazione dei “Personal computer desktop” devono iniziare subito dopo la sottoscrizione del presente contratto con l’obbligo della Ditta aggiudicataria di rispettare i seguenti tempi di consegna:
- entro 60 giorni di calendario dalla data di sottoscrizione del contratto devono essere consegnati almeno 300 (trecento) “Personal computer desktop”;
- entro 90 giorni di calendario dalla data di sottoscrizione del contratto devono essere consegnati altri 300 (trecento) “Personal computer desktop”;
- entro 120 giorni di calendario dalla data di sottoscrizione del contratto i restanti 300 (trecento) “Personal computer desktop”.
Pertanto, la “Ditta aggiudicataria” dovrà completare tutte le operazioni di consegna e messa in opera entro 120 giorni di calendario dalla data di sottoscrizione del presente contratto.
Il termine di consegna si intende compiuto quando tutti i “Personal computer desktop” e i software
saranno consegnati, installati, configurati e resi operativi in ogni loro parte. Della avvenuta consegna di tutti i “Personal computer desktop” la “Ditta aggiudicataria” dovrà darne atto con apposito verbale di consegna.
In conclusione, la ditta aggiudicataria dovrà garantire la messa in opera, nei tempi stabiliti, delle apparecchiature oggetto della fornitura, e dovrà quindi porre in essere, a sua cura e spese, ogni atto o intervento tecnico necessario.
Un eventuale comportamento contrario a tali doveri potrà costituire causa di risoluzione del contratto, salvi gli eventuali danni causati alla società appaltante da tale illegittimo comportamento.
Articolo 5
Obbligazioni specifiche della “Società aggiudicataria”
1. Sono a carico della “Ditta aggiudicataria” , intendendosi ricompresi nel corrispettivo di cui al successivo art. 11, tutti gli oneri, i rischi relativi e/o connessi, nonché le spese - anche di trasferta - relativi alle attività ed agli adempimenti occorrenti all’integrale esecuzione di tutte le attività oggetto del presente Contratto.
2. La “Ditta aggiudicataria” si obbliga a:
• rispettare tutte le indicazioni relative all’esecuzione contrattuale impartite dalla “Stazione appaltante”, così come dettagliate nel Capitolato Tecnico, che è parte integrante del presente Contratto, nonché a dare immediata comunicazione a quest’ultima di ogni circostanza che abbia influenza sull’esecuzione del Contratto;
• consentire alla “Stazione appaltante” di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche sulla piena e corretta esecuzione del presente Contratto ed a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche;
• manlevare e tenere indenne la “Stazione appaltante” da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza, nell’esecuzione del presente Contratto, delle norme e prescrizioni anche tecniche e di sicurezza vigenti;
• eseguire le attività oggetto del presente Contratto a perfetta regola d’arte, secondo la migliore pratica professionale, nel rispetto delle norme, anche deontologiche ed etiche, vigenti e secondo le condizioni, le modalità ed i termini indicati nel presente Contratto;
• avvalersi esclusivamente di personale proprio dipendente ovvero legato da un rapporto di
collaborazione esclusiva con la “Ditta aggiudicataria”, tecnicamente specializzato in relazione alle prestazioni contrattuali dovute; nonché di adeguati mezzi, beni e servizi necessari per l’esatto adempimento delle obbligazioni assunte con il presente Contratto;
• assicurare che il proprio personale abbia un contegno corretto sotto ogni riguardo, nonché a
vietare tassativamente allo stesso di eseguire attività diverse da quelle oggetto del presente Contratto presso i luoghi di prestazione del servizio.
3. La “Ditta aggiudicataria”, ai sensi dell’Art. 20 del Capitolato Tecnico, produce la polizza
assicurativa n. opportunamente sottoscritta in data / / , con la
Compagnia di Assicurazione : e si impegna a mantenerla per tutta la durata del contratto. Detta Polizza, totalmente esente da franchigia, con le seguenti coperture e relativi massimali:
Polizza R.C.T.
- | € 2.000.000,00 | per ogni sinistro; |
- | € 2.000.000,00 | per ogni danno a cose; |
- | € 2.000.000,00 | per ogni persona infortunata o deceduta; |
viene allegata al presente Contratto costituendone parte integrante.
La “Ditta aggiudicataria” si assume, altresì, la responsabilità per tutti i rischi di perdita e danni alle apparecchiature ed a terze persone e cose, durante il trasporto ed il montaggio delle apparecchiature stesse, e ciò fino al collaudo delle stesse.
4. La “Ditta aggiudicataria” dichiara, altresì, che l’attività oggetto del presente Xxxxxxxxx rientra fra quelle previste nel proprio oggetto sociale, di disporre di propria autonomia organizzativa e gestionale, di essere capace di operare, come di fatto opera, nel settore dei servizi in oggetto, con propri capitali, mezzi ed attrezzature.
5. La “Ditta aggiudicataria” prende atto ed accetta che la sostituzione delle unità di personale addetto alle prestazioni contrattuali potrà avvenire esclusivamente nelle seguenti ipotesi:
a) su richiesta della “Stazione appaltante”, qualora la risorsa impiegata sia ritenuta dalla medesima non adeguata alla perfetta esecuzione del presente Contratto;
b) su iniziativa della “Ditta aggiudicataria” , qualora ricorrano cause di forza maggiore o giustificati motivi.
Le eventuali sostituzioni di unità di personale, non comporteranno alcun onere aggiuntivo per la “Stazione appaltante” e dovranno essere realizzate assicurando la continuità delle prestazioni contrattuali.
6. In caso di inadempimento da parte della “Ditta aggiudicataria” degli obblighi di cui ai precedenti commi, la “Stazione appaltante”, fermo il diritto al risarcimento del danno, ha la facoltà di avvalersi della risoluzione del Contratto ai sensi del successivo art. 16.
Articolo 6
Attività di controllo e verifica di regolare esecuzione
1. La “Stazione appaltante”, nell’arco della durata del Contratto, effettuerà l’attività di controllo circa il rispetto di quanto richiesto e prescritto nel presente Contratto e nel Capitolato Tecnico, nonché di quanto indicato nell’Offerta Tecnica della “Società aggiudicataria”.
2. Detta attività di controllo potrà essere effettuata direttamente dal personale della “Stazione appaltante” o da esperti esterni da essa incaricati. In ogni caso, la “Ditta aggiudicataria” si obbliga a fornire alla “Stazione appaltante” o agli esperti esterni dalla stessa incaricati, i dati relativi alle prestazioni contrattuali ed a prestare piena collaborazione per rendere possibile la menzionata attività di controllo.
3. Le prestazioni eseguite verranno sottoposte a Verifica di regolarità, in relazione alle condizioni, prescrizioni e specifiche tecniche contenute nel presente Contratto, nel Capitolato Tecnico e nel Disciplinare di Gara nonché nell’Offerta tecnica.
4. Dalle attività di verifica verrà redatto apposito verbale a firma congiunta della “Stazione appaltante” e della “Ditta aggiudicataria” .
5. All’esito positivo della Verifica di regolarità, la data del relativo verbale costituirà “Data di accettazione” da parte della “Stazione appaltante” di quanto eseguito.
6. In caso di esito negativo della fase della Verifica di regolarità, la “Ditta aggiudicataria” è obbligata ad apportare all’attività svolta le modifiche e/o integrazioni ritenute opportune dalla “Stazione appaltante”, entro il termine che sarà da quest’ultima indicato. Apportate le
menzionate modifiche e/o integrazioni da parte della “Ditta aggiudicataria”, sarà ripetuta la Verifica di regolarità.
Articolo 7 Responsabile del Servizio
1. Il Responsabile del Servizio è individuato nella persona di , nominato dalla “Ditta aggiudicataria” quale referente responsabile nei confronti della “Stazione appaltante” per l’esecuzione del presente Contratto; il Responsabile del Servizio è il responsabile delle attività contrattuali a cui la “Stazione appaltante”, nella persona del proprio responsabile delle attività, farà riferimento per ogni aspetto riguardante l’esecuzione delle attività contrattuali.
2. La “Stazione appaltante” può chiedere alla “Ditta aggiudicataria” (che è obbligata ad adempiere alla richiesta) la sostituzione del Responsabile del Servizio, ove ritenuto opportuno.
Articolo 8
Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro
1. La “Ditta aggiudicataria” dichiara e garantisce che il proprio personale preposto all’esecuzione del presente Contratto dipenderà solo ed esclusivamente dalla “Ditta aggiudicataria” medesima, con esclusione di qualsivoglia potere direttivo, disciplinare e di controllo da parte della “Stazione appaltante”;
2. La “Ditta aggiudicataria” si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, previdenza, assicurazione e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.
3. La “Ditta aggiudicataria” si obbliga altresì ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili, alla data di stipula del presente Contratto, alla categoria - previste nelle località di svolgimento delle attività - nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.
4. La “Ditta aggiudicataria” si obbliga, altresì, a continuare ad applicare i citati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.
5. Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai comma precedenti vincolano la “Ditta aggiudicataria” anche nel caso in cui questa non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del presente Contratto.
6. Nell’ipotesi di inadempimento anche a uno solo degli obblighi di cui ai commi precedenti, la “Stazione appaltante”, previa comunicazione alla “Ditta aggiudicataria” delle inadempienze denunciate dalle Autorità competenti, si riserva di effettuare, sulle somme da versare (corrispettivo) o restituire (cauzione) alla medesima “Ditta aggiudicataria” , una ritenuta forfettaria di importo pari al 10% del corrispettivo contrattuale complessivo; tale ritenuta verrà restituita, senza alcun onere aggiuntivo, quando l’Autorità competente avrà dichiarato che la “Ditta aggiudicataria” abbia svolto la propria attività in conformità a quanto previsto.
Articolo 9
Sicurezza sul lavoro e responsabilità civile
1. La “Ditta aggiudicataria” garantisce di adempiere a tutti gli obblighi vigenti in materia di assicurazioni sociali, assumendosene tutti gli oneri relativi;
2. La “Ditta aggiudicataria” si obbliga ad attuare le prescrizioni in materia di sicurezza e salute sul luogo di lavoro, ad osservare ed a far osservare scrupolosamente al proprio personale le norme antinfortunistiche ed a dotarlo di tutto quanto necessario per la prevenzione degli infortuni, in conformità alle vigenti norme di legge in materia ( D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 – Attuazione dell’art. 1 della Legge 3 agosto 2007, n. 173 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro). (In caso di subappalto, la Ditta aggiudicataria è responsabile in solido dell’osservanza delle norme anzidette da parte del subappaltatore nei confronti del personale da questi impiegato per le prestazioni rese nell’ambito del subappalto).
3. La “Ditta aggiudicataria” si impegna espressamente a tenere indenne la “Stazione appaltante” da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie di lavoro vigenti.
4. La “Ditta aggiudicataria” si impegna a consentire che la “Stazione appaltante” possa procedere in qualsiasi momento, anche senza preavviso, alle verifiche della piena e corretta esecuzione del servizio, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali
verifiche.
5. La“Ditta aggiudicataria” si impegna, altresì, ad osservare le norme vigenti in materia di sicurezza ed ad adottare tutte le misure preventive e protettive necessarie per la riduzione dei rischi.
6. La“Ditta aggiudicataria” è responsabile dei danni derivanti e/o connessi all’esecuzione del presente Contratto e, comunque, dei danni di qualsiasi natura, materiali o immateriali, diretti e indiretti, che dovessero essere causati a persone o cose – ad esempio a beni mobili o immobili, anche condotti in locazione – tanto della “Stazione appaltante” che dei terzi, in virtù dell’esecuzione delle prestazioni contrattuali, ovvero in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all’esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili, anche se eseguite da parte di propri dipendenti, consulenti, collaboratori e/o eventuali subappaltatori.
Articolo 10 Riservatezza
1. Le informazioni, i concetti, le idee, i procedimenti, i metodi e/o i dati, anche tecnici - ivi compresi quelli che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati - relativi all’esecuzione del presente Contratto, sono considerati riservati e coperti da segreto. Pertanto, la “Ditta aggiudicataria” assume l’obbligo di mantenere riservati tali dati e/o informazioni, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, nell’esecuzione del presente Contratto, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma, nonché di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione del Contratto.
2. L’obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del presente Contratto; tale obbligo, tuttavia, non sussiste per i dati:
a) che siano o divengano di pubblico dominio;
b) che la “Stazione appaltante” abbia espressamente autorizzato a comunicare a specifici soggetti.
3. La “Ditta aggiudicataria” è responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, degli obblighi di segretezza anzidetti; pertanto, la “Ditta
aggiudicataria” dovrà imporre l’obbligo di riservatezza a tutte le persone che, per ragioni del loro ufficio, verranno a conoscenza delle informazioni riservate. Tale obbligo di riservatezza permarrà per il periodo di cinque anni successivi alla scadenza del Contratto o alla sua eventuale risoluzione anticipata.
4. È fatto espresso divieto alla “Ditta aggiudicataria” di procedere, nell’interesse proprio o di terzi, a pubblicità di qualsiasi natura che faccia riferimento all’incarico oggetto del presente Contratto e/o alle prestazioni effettuate nell’ambito contrattuale, salvo espressa autorizzazione della “Stazione appaltante”; ciò anche nel caso in cui la “Ditta aggiudicataria” dovrà citare i termini essenziali del presente Contratto per la partecipazione a gare e appalti.
5. I predetti obblighi di riservatezza verranno rispettati dalla “Ditta aggiudicataria” anche dopo la cessazione del rapporto con la “Stazione appaltante”.
6. In caso d’inosservanza degli obblighi di riservatezza, la “Stazione appaltante” ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente Contratto, fermo restando l’obbligo della “Ditta aggiudicataria” di risarcire tutti i danni che da tale inadempimento dovessero derivare alla “Stazione appaltante”. La “Ditta aggiudicataria” si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal Codice della privacy in materia di riservatezza.
Articolo 11 Corrispettivi
1. Il corrispettivo complessivo massimo, onnicomprensivo, fisso ed invariabile, relativo alle prestazioni oggetto del Contratto (con l’esclusione dell’onere relativo all’eventuale opzione di riscatto), determinato in sede di aggiudicazione, è pari ad Euro , =, ( / ), I.V.A. esclusa.
2. Il corrispettivo contrattuale si riferisce all’esecuzione delle prestazioni a perfetta regola d’arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali. Esso, è pertanto comprensivo di ogni onere e spesa di qualsiasi natura e maturato dalla “Ditta aggiudicataria” .
3. Il corrispettivo contrattuale è accettato dalla “Ditta aggiudicataria” in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, a suo esclusivo rischio, ed è pertanto invariabile ed indipendente da qualsiasi imprevisto o eventualità, fatti salvi gli adeguamenti ISTAT.
4. Tutti gli obblighi ed oneri derivanti alla “Ditta aggiudicataria” dall’esecuzione del Contratto e dall’osservanza di leggi, capitolati e regolamenti, sono compresi nel corrispettivo contrattuale.
5. Il corrispettivo complessivo, onnicomprensivo, fisso ed invariabile relativo all’eventuale esercizio da parte della “Stazione appaltante” dell’opzione di riacquisto dell’intera fornitura, incluse le licenze d’uso del software e dell’hardware ed esclusi i servizi di manutenzione ed assistenza, viene fissato in Euro , =, ( / ), I.V.A. esclusa, valore pari all’1% dell’importo aggiudicato per l’intera fornitura (esclusi gli oneri di sicurezza).
6. La “Ditta aggiudicataria” non potrà vantare diritto ad altri compensi.
Articolo 12 Pagamenti
1. La “Stazione appaltante” effettuerà il pagamento relativo ai servizi oggetto del presente Contratto, con l’esclusione dell’onere relativo all’eventuale opzione di riscatto, a seguito di emissione, da parte della “Ditta aggiudicataria”, di n.12 fatture di pari importo con cadenza trimestrale. La “Stazione appaltante” effettuerà il pagamento entro 30 gg. dalla data di ricevimento di ciascuna fattura. La prima fattura potrà essere emessa dalla “Ditta aggiudicataria” al termine delle operazioni di collaudo previste all’art.15 del Capitolato Tecnico.
2. Il pagamento delle fatture è subordinato alla verifica del rispetto, da parte della “Ditta aggiudicataria”, di tutte le condizioni contrattuali ed all’esito positivo delle verifiche che potranno essere effettuate. In caso di esito negativo, il termine si intende sospeso fino al completo adempimento, salvo e riservato ogni altro provvedimento da parte della “Stazione appaltante” .
3. Nel caso in cui la “Stazione appaltante” decidesse di esercitare il diritto di riscatto previsto all’art. 4 del Capitolato Tecnico, la “Ditta aggiudicataria” alla scadenza del presente Contratto, emetterà fattura di importo pari a quanto previsto al comma 5 dell’ art.11 del
presente Contratto; la “Stazione appaltante” provvederà al relativo pagamento entro 30 gg. dalla data di ricevimento della fattura stessa.
4. Tutti i documenti di spesa - contenenti il riferimento al presente Contratto - dovranno essere intestati e spediti a SERIT SICILIA S.p.A., Xxx Xxxxxxxx Xxxxxxxx x. 0, 00000, Xxxxxxx, X. XXX 00000000000.
5. La liquidazione delle fatture sarà effettuata mediante bonifico sul conto corrente n.
, intestato alla “Ditta aggiudicataria” presso , Agenzia o Filiale , in , Via , Codice IBAN
.
6. La “Ditta aggiudicataria” , sotto la propria esclusiva responsabilità, renderà tempestivamente noto alla “Stazione appaltante” le eventuali variazioni delle modalità di accredito di cui sopra; in difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni venissero pubblicate nei modi di legge, la “Ditta aggiudicataria” non potrà sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.
7. Resta tuttavia espressamente inteso che in nessun caso la “Ditta aggiudicataria” potrà sospendere la prestazione dei servizi e, comunque, delle attività oggetto del presente Contratto. Qualora la “Ditta aggiudicataria” si rendesse inadempiente a tale obbligo, il presente Contratto potrà essere risolto di diritto dalla “Stazione appaltante” ex art. 1456 cod. civ. mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da comunicarsi con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.
Articolo 13 Spese contrattuali
1. Tutte le spese inerenti alla registrazione del presente Contratto sono a carico della “Ditta aggiudicataria” .
Articolo 14 Cauzione
1. La “Ditta aggiudicataria” garantisce l’esatto adempimento delle obbligazioni contrattuali
assunte con la stipula del presente atto, xxx comprese quelle future ex art. 1938 cod. civ.,
producendo la polizza fideiussoria n. opportunamente sottoscritta, in data
/ / , con l’Istituto bancario/assicurativo .
2. Tale cauzione - estesa a tutti gli accessori del debito principale - è rilasciata a prima e semplice richiesta, incondizionata, irrevocabile, con la previsione di tutte le ulteriori clausole prescritte nella documentazione della procedura per la scelta del contraente di cui alle premesse.
3. La garanzia opera nei confronti della “Stazione appaltante”, a far data dalla sottoscrizione del presente Contratto e per tutta la durata del medesimo e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni che scaturiscono dallo stesso. Pertanto, la garanzia potrà essere svincolata, su richiesta della “Ditta aggiudicataria” , a seguito della piena ed esatta esecuzione delle obbligazioni contrattuali. Pertanto, detta cauzione deve intendersi pienamente operante e non potrà essere svincolata fino alla dichiarazione attestante il puntuale ed esatto adempimento delle obbligazioni contrattuali che sarà rilasciata dalla “Stazione appaltante” al soggetto obbligato.
4. Qualora l’ammontare della garanzia prestata dovesse ridursi per qualsiasi causa, la “Ditta aggiudicataria” dovrà provvedere al suo reintegro entro il termine di 10 (dieci) giorni, senza che per ciò si renda necessaria un’apposita richiesta della “Stazione appaltante”.
5. In caso di inadempimento alle obbligazioni previste nel presente articolo, ciascuna delle quali riveste carattere essenziale ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 c.c., la “Stazione appaltante” ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente Contratto, fornendone idonea comunicazione
- senza alcun preavviso - mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
Articolo 15 Inadempienze e Penali
1. Le inadempienze eventualmente riscontrate, non imputabili a forza maggiore o a caso fortuito, saranno contestate dalla “Stazione appaltante” - a mezzo raccomandata A.R. - alla“Ditta aggiudicataria”.
2. La “Ditta aggiudicataria” dovrà comunicare le proprie controdeduzioni nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla ricezione della raccomandata di cui al precedente comma 1.
3. Qualora le suddette controdeduzioni non venissero formulate nel termine suddetto o non fossero accolte, ad insindacabile giudizio della “Stazione appaltante”, saranno definitivamente applicate le seguenti penali:
A) Penalità riferite ai termini di Consegna ed Installazione :
Qualora la consegna venga effettuata in ritardo rispetto al termine ultimo di cui all’art.10 del Capitolato Tecnico (120 giorni dalla data di stipula del contratto), verrà applicata una penalità pari a € 10,00 al giorno per ciascun “Personal computer desktop”, fino ad un massimo di 30 giorni. Al superamento dei 30 giorni l’importo della penale raddoppierà (€ 20,00) al giorno per ciascun “Personal computer desktop”.
B) Penalità riferite ai servizi di Manutenzione e Assistenza :
Nel caso in cui una richiesta di assistenza tecnica, produca un intervento tecnico effettuato con materiale non compatibile o tecnologicamente inferiore a quello guasto verrà applicata una penale di € 50,00 al giorno fino alla sostituzione dello stesso.
Nel caso di non conformità dell’erogazione dei servizi di manutenzione e assistenza on site verranno applicate le seguenti penali:
o Per il “tempo di ripristino”, il mancato rispetto degli SLA minimi o di quelli migliorativi offerti produrrà l’applicazione di una penale di € 5,00 per ogni richiesta non evasa entro i termini;
o Per il “tempo di risposta” il mancato rispetto degli SLA minimi o di quelli migliorativi offerti produrrà l’applicazione di una penale di € 10,00 per ogni richiesta non evasa entro i termini.
C) Penalità nel caso in cui la “Stazione appaltante” non eserciti l’opzione di riacquisto:
Il mancato rispetto del termine di cui all’art.4 del Capitolato Tecnico per la completa dismissione delle apparecchiature comporterà l’applicazione di una penale giornaliera per ciascun “Personal computer desktop” non ritirato, pari ad € 10,00.
4. La “Stazione appaltante” potrà compensare crediti derivanti dall’applicazione delle penali, con quanto dovuto alla “Ditta aggiudicataria” a qualsiasi titolo, ovvero rivalendosi sulla cauzione definitiva, senza necessità di diffida, di ulteriore accertamento o procedimento giudiziario.
5. Ove l’ammontare delle penali applicate superi la somma complessiva del 10% del corrispettivo globale del valore dell’appalto aggiudicato, la “Stazione appaltante” ha la facoltà di risolvere il contratto con le modalità di cui al successivo art. 16 del presente Contratto, fermo restando il risarcimento del danno e di quant’altro dovuto ai sensi del Capitolato Tecnico ed ai sensi di legge.
6. La “Ditta aggiudicataria” non può sospendere o interrompere il servizio con sua decisione unilaterale, in nessun caso, nemmeno quando siano in atto controversie con la “Stazione appaltante”.
7. Restano a carico della stessa “Ditta aggiudicataria”, tutti gli oneri e le conseguenze derivanti dalla suddetta risoluzione contrattuale.
8. Resta inteso che, ferma restando l’applicazione delle penali previste nel precedente comma 3, la “Stazione appaltante” si riserva di richiedere il risarcimento di ogni ulteriore danno, sulla base di quanto disposto all’articolo 1382 cod. civ., nonché la risoluzione del presente Contratto nell’ipotesi di grave e/o reiterato inadempimento.
9. La “Stazione appaltante” per i crediti derivanti dall’applicazione delle penali di cui al presente articolo, potrà, a sua insindacabile scelta, avvalersi della cauzione di cui al precedente art. 14, senza bisogno di diffida o procedimento giudiziario, ovvero compensare il credito con quanto dovuto alla “Ditta aggiudicataria” a qualsiasi titolo.
10. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso la “Ditta aggiudicataria” dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale.
Articolo 16 Risoluzione
1. In caso di inadempimento della“Ditta aggiudicataria” anche a uno solo degli obblighi assunti con il presente Contratto, la “Stazione appaltante” ai sensi degli artt. 1453 e 1454 c.c. potrà diffidare, a mezzo raccomandata AR, la “Ditta aggiudicataria” ad eseguire la prestazione entro un termine non superiore a 10 (dieci) giorni, decorrenti dalla data di ricezione della medesima raccomandata.
Qualora l’inadempimento persista, la “Stazione appaltante” potrà considerare risolto di diritto il presente Contratto .
2. In ogni caso si conviene che la “Stazione appaltante” potrà risolvere di diritto il presente Contratto, ai sensi dell’art. 1456 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi alla “Ditta aggiudicataria” con raccomandata A.R., in uno dei seguenti casi:
a) qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dalla
“Ditta aggiudicataria” nel corso della procedura di gara;
b) qualora gli accertamenti antimafia effettuati presso la Prefettura competente risultassero positivi;
c) in caso di mancato adempimento delle prestazioni contrattuali a perfetta regola d’arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente Contratto, anche secondo quanto stabilito nel precedente articolo 6;
d) in caso di mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento della relativa richiesta da parte della “Stazione appaltante”, ai sensi del precedente articolo 14;
e) qualora sia intentata un’azione giudiziaria per violazioni di diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui, contro la “Stazione appaltante”, ai sensi del successivo articolo 18;
f) negli altri casi di cui agli articoli: 4 (Consegna ed installazione), 5 (Obbligazioni specifiche della “Società aggiudicataria”), 8 (Sicurezza sul lavoro e responsabilità civile), 9 (Riservatezza), 11 (Pagamenti), 13 (Cauzione), 14 (Inadempienze e Penali), 19 (Brevetti
industriali e diritti d’autore), 20 (Divieto di cessione del contratto e del credito), 23 (Trasparenza).
3. La dichiarazione di risoluzione del Contratto è comunicata dalla “Stazione appaltante” con lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
4. In caso di risoluzione del Contratto, la “Stazione appaltante” procederà all’incameramento integrale della cauzione ove essa non sia stata restituita ovvero, nel caso in cui sia stata restituita, ad applicare una penale equivalente, nonché a procedere nei confronti della “Ditta aggiudicataria” per il risarcimento dell’ulteriore danno.
Articolo 17 Recesso
1. Salvo i casi di cui al successivo articolo, la “Stazione appaltante” ha diritto, a suo insindacabile giudizio e senza necessità di giustificazioni, di recedere dal presente Contratto in qualsiasi momento, con preavviso di almeno 15 (quindici) giorni solari, da comunicarsi alla “Ditta aggiudicataria” con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.
2. Dalla data di efficacia del recesso, la “Ditta aggiudicataria” dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno alla “Stazione appaltante”.
3. In caso di recesso della “Stazione appaltante”, la “Ditta aggiudicataria” ha diritto al pagamento di quanto correttamente eseguito a regola d’arte secondo il corrispettivo e le condizioni di Contratto, nonché di un indennizzo pari al 10% (dieci per cento) del corrispettivo relativo alle residue prestazioni da eseguirsi.
4. La “Ditta aggiudicataria” rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria, ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese.
Articolo 18 Recesso per giusta causa
1. La “Stazione appaltante” ha diritto, nei casi di giusta causa, ovvero di reiterati inadempimenti della “Ditta aggiudicataria” , anche se non gravi, di recedere unilateralmente dal presente Contratto, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, con un preavviso di almeno 5 (cinque)
giorni solari, da comunicarsi alla “Ditta aggiudicataria” con lettera raccomandata a.r..
2. A titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, si conviene che ricorre un’ipotesi di giusta causa:
a) qualora sia stato depositato contro la “Ditta aggiudicataria” un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell’indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, commissario giudiziale, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari della “Ditta aggiudicataria”;
b) qualora taluno dei componenti l’organo di amministrazione o l’amministratore delegato o il direttore generale o il responsabile tecnico della “Ditta aggiudicataria” siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l’ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia;
c) in ogni altra fattispecie che faccia venire meno il rapporto di fiducia sottostante il presente Xxxxxxxxx.
3. Dalla data di efficacia del recesso, la “Ditta aggiudicataria” dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando tuttavia che tale cessazione non comporti danno alcuno alla “Stazione appaltante”.
4. In caso di recesso per giusta causa della “Stazione appaltante”, la “Ditta aggiudicataria” ha diritto al pagamento delle prestazioni eseguite, purché correttamente ed a regola d’arte, secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa anche di natura risarcitoria ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto previsto dall’articolo 1671 cod. civ..
Articolo 19
Xxxxxxxx industriali e diritti d’autore
1. La “Ditta aggiudicataria” assume ogni responsabilità conseguente all’uso di dispositivi o
all’adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino i diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui.
2. Qualora venga promossa nei confronti della “Stazione appaltante” azione giudiziaria da parte di terzi, i quali vantino diritti sui dispositivi ovvero sulle soluzioni tecniche o di altra natura utilizzati per l’esecuzione contrattuale, la “Ditta aggiudicataria” si obbliga a manlevare e tenere indenne la “Stazione appaltante”, assumendo a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, incluse le spese eventualmente sostenute per la difesa in giudizio; in questa ipotesi, la “Stazione appaltante” è tenuta ad informare prontamente la “Ditta aggiudicataria” delle suddette iniziative giudiziarie.
3. Nell’ipotesi di azione giudiziaria per le violazioni di cui al comma precedente intentata nei confronti della “Stazione appaltante”, quest’ultima - fermo restando il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui la pretesa azionata sia fondata - ha facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del presente Contratto, recuperando e/o ripetendo il corrispettivo versato, detratto un equo compenso per i servizi erogati.
Articolo 20
Divieto di cessione del Contratto e del credito
1. È fatto espresso divieto alla “Ditta aggiudicataria” di cedere, a qualsiasi titolo, il presente Contratto, a pena di nullità della cessione stessa.
2. È fatto divieto alla “Ditta aggiudicataria” di cedere a terzi, in qualsiasi forma, i crediti derivanti alla stessa dal presente Contratto, nonché di conferire procure all’incasso.
3. In caso di inosservanza degli obblighi di cui ai precedenti commi, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, la “Stazione appaltante” avrà facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente Contratto.
Articolo 21 Avvalimento
1. L’avvalimento è regolato dall’art. 49 del D.Lgs. n. 163/06 e s.m.i..
Articolo 22 Subappalto
1. Il subappalto è consentito nei limiti tassativi e secondo le disposizioni di cui all’art. 118 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i..
2. In ogni caso, l’indicazione dell’intenzione di avvalersi di subappaltatori lascia impregiudicata la responsabilità della “Ditta aggiudicataria”.
3. La quota subappaltabile non può essere superiore al 30% dell’importo complessivo del presente contratto.
4. L’esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può assolutamente formare oggetto di ulteriore subappalto.
Articolo 23 Trasparenza
1. La“Ditta aggiudicataria” espressamente ed irrevocabilmente:
a) dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione del presente Xxxxxxxxx;
b) dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le imprese collegate o controllate, somme di denaro o altra utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione del presente Contratto;
c) dichiara di non avere in corso intese e/o pratiche restrittive della concorrenza e del mercato vietate ai sensi della normativa applicabile, ivi inclusi gli articoli 81 e seguenti del Trattato CE e gli articoli 2 e seguenti della Legge 287/1990, e che l’offerta è stata predisposta nel pieno rispetto di tale normativa;
d) si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di danaro o altra utilità finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa l’esecuzione e/o la gestione del presente Contratto rispetto agli obblighi con lo stesso assunti né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini.
2. Qualora anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del precedente comma non risultasse conforme al vero, ovvero la “Ditta aggiudicataria” non rispettasse gli impegni e gli obblighi ivi assunti per tutta la durata del presente Contratto, quest’ultimo si intenderà risolto di diritto, ai sensi dell’articolo 1456 cod. civ., per fatto e colpa della “Ditta aggiudicataria” , che sarà conseguentemente tenuto al risarcimento di tutti i danni derivanti dalla risoluzione.
Articolo 24 Foro competente
1. Per tutte le controversie che dovessero insorgere tra le parti in relazione alla interpretazione, esecuzione e risoluzione del presente Contratto sarà competente in via esclusiva il Foro di Palermo.
Articolo 25
Trattamento dei dati, consenso al trattamento.
1. Ai sensi di quanto previsto dal Xxxxxx sulla privacy in tema di trattamento di dati personali, le parti dichiarano di acconsentire alla comunicazione ed alla utilizzazione dei propri dati personali e di essersi preventivamente e reciprocamente informate prima della sottoscrizione del presente Contratto circa le modalità e le finalità dei trattamenti di dati personali che verranno effettuati per l’esecuzione del Contratto medesimo.
2. Ai fini della suddetta normativa, le parti dichiarano che i dati personali forniti con il presente atto sono esatti e corrispondono al vero, esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da una inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei.
3. La “Stazione appaltante” esegue i trattamenti dei dati necessari alla esecuzione del presente Contratto, in ottemperanza ad obblighi di legge.
4. I trattamenti dei dati saranno improntati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e nel rispetto delle misure di sicurezza.
5. Con la sottoscrizione del presente Contratto, le parti dichiarano di essersi reciprocamente comunicate verbalmente tutte le informazioni previste dalla medesima normativa, xxx comprese quelle relative ai nominativi del responsabile e del titolare del trattamento e le modalità di
esercizio dei diritti dell’interessato previste dalla predetta normativa.
Art. 26 Protezione dei dati
1. La “Stazione appaltante”, ai sensi e per gli effetti del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n.196
– Codice in materia di protezione dei dati personali, conferisce alla “Ditta aggiudicataria”
l’incarico di Responsabile del trattamento dei dati.
2. La “Ditta aggiudicataria” accetta tale nomina e s’impegna ad operare attenendosi alle istruzioni ed ai principi meglio specificati nell’allegato atto di designazione (Cfr. allegato n. 4).
3. La “Ditta aggiudicataria” s’impegna, per sé e per il proprio personale, a conservare la più assoluta riservatezza in ordine ai dati, le informazioni, notizie e quant’altro di cui verrà a conoscenza in dipendenza e/o in occasione dell’esecuzione del presente Contratto.
4. La “Ditta aggiudicataria” s’impegna, altresì, per sé e per il proprio personale, a non fare copia dei dati di cui verrà a conoscenza e/o in possesso, in dipendenza e/o in occasione dell’esecuzione del presente accordo, per fini estranei a quelli in esso contemplati.
5. I suddetti obblighi della “Ditta aggiudicataria” permarranno anche dopo la cessazione, per qualsiasi causa, del rapporto instaurato con il presente Contratto.
Articolo 27 Clausola finale
1. Qualunque modifica al presente atto non potrà aver luogo e non potrà essere provata che mediante atto scritto, inoltre, l’eventuale invalidità o l’inefficacia di una delle clausole del presente Contratto non comporta l’invalidità o l’inefficacia del Contratto nel suo complesso.
2. Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento del presente Contratto da parte della “Stazione appaltante” non costituisce, in nessun caso, rinuncia ai diritti spettanti, i quali possono essere fatti valere nei limiti della prescrizione ordinaria.
3. Con il presente atto si intendono regolati tutti i termini generali del rapporto tra le parti, i quali non potranno essere sostituiti o superati; da eventuali taciti accordi operativi, attuativi o
integrativi. In caso di contrasti, le previsioni del presente atto prevarranno su quelle degli atti di sua esecuzione, salvo diversa espressa volontà derogativa delle parti manifestata per iscritto.
Palermo,
La Ditta Aggiudicataria La Stazione Appaltante
Il Legale Rappresentante Il Direttore Generale
Le parti dichiarano di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati..
Le parti, dopo aver attentamente riletto e ponderato quanto stabilito e convenuto, dichiarano di approvare specificamente, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ., gli articoli qui di seguito indicati:
Articolo 4 (Consegna ed installazione,) Articolo 5 (Obbligazioni specifiche della “Ditta aggiudicataria” ), Articolo 6 (Attività di controllo e verifica di regolare esecuzione), Articolo 8 (Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro), Articolo 9 (Sicurezza sul lavoro e responsabilità civile), Articolo 10 (Riservatezza), Articolo 11 (Corrispettivi), Articolo 12 (Pagamenti), Articolo 14 (Cauzione), Articolo 15 (Inadempienze e Penali), Articolo 16 (Risoluzione), Articolo 17 (Recesso), Articolo 18 (Recesso per giusta causa), Articolo 19 (Brevetti industriali e diritti d’autore), Articolo 20 (Divieto di cessione del Contratto e del credito), Articolo 23 (Trasparenza), Articolo 24 (Foro competente), Articolo 25 (Trattamento dei dati, consenso al trattamento), Articolo 26 (Protezione dei dati), Articolo 27 (Clausola finale).
Palermo,
La Società aggiudicataria La Stazione appaltante
Il Legale Rappresentante Il Direttore Generale
NOMINA A RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
In riferimento al Contratto di , col presente atto, SERIT SICILIA S.p.A. nomina la . - in persona del Legale rappresentante - quale Responsabile del trattamento dei dati personali, ai sensi e per gli effetti dall’articolo 29 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali).
La Società (di seguito denominata “Responsabile”), nell’accettare la predetta nomina, si obbliga ad attenersi alle istruzioni fornite da SERIT SICILIA S.p.A. (di seguito denominata “Titolare”), così come di seguito analiticamente specificate, in ottemperanza a quanto disposto dalla normativa in materia di protezione dei dati personali.
1 - Notifiche al Garante
1.1 Il Responsabile dovrà fornire al Titolare tutte le informazioni, da questi richieste, eventualmente necessarie per effettuare la notificazione al Garante, prevista dall’articolo 37 del Codice.
1.2 Il Responsabile dovrà comunicare tempestivamente al Titolare ogni cambiamento intervenuto nei dati necessari per effettuare la suddetta notificazione.
2 - Modalità di trattamento dei dati e requisiti dei dati personali
2.1 In relazione alle operazioni di trattamento poste in atto per l’esecuzione dei compiti previsti dagli accordi, il Responsabile dovrà provvedere affinché i dati personali siano utilizzati in modo lecito, secondo correttezza e per le sole finalità connesse allo svolgimento delle attività che gli sono state affidate.
3 - Informativa agli interessati
3.1 Il Responsabile dovrà fornire al Titolare tutte le informazioni in suo possesso, per consentirgli di adempiere all’obbligo di informativa degli interessati.
4 - Diritti degli interessati
4.1 L’accesso ai dati personali da parte degli interessati, effettuato ai sensi dell’articolo 13 del Codice, sarà gestito direttamente dal Titolare.
4.2 Il Responsabile dovrà prontamente collaborare con il Titolare, fornendo le necessarie informazioni, per consentirgli di soddisfare le richieste degli interessati.
5 – Cessazione del trattamento
5.1 In caso di cessazione, per qualsiasi causa, del trattamento dei dati, il responsabile dovrà fornire al Titolare le informazioni utili per consentirgli di notificare al garante, in via preventiva, la loro destinazione.
5.2 Il Responsabile dovrà provvedere affinché, nel tempo necessario al trasferimento dei dati personali, nessuno, all’infuori del destinatario specificato dal titolare, possa avere accesso ai dati stessi.
6 - Nomina degli incaricati
6.1 Il Responsabile dovrà individuare, ai sensi dell’articolo 30 del Codice, i propri incaricati del trattamento ed impartire loro, per iscritto, istruzioni coerenti rispetto alle disposizioni in materia di privacy ed alle finalità per le quali i dati sono stati raccolti.
6.2 Il Responsabile dovrà vigilare sull’operato degli incaricati, avendo cura, in particolare, che vengano osservate le istruzioni loro impartite e siano garantite la riservatezza e la sicurezza delle informazioni trattate.
7 - Misure di sicurezza
7.1 Il Responsabile dovrà adottare idonee e preventive misure di sicurezza atte ad eliminare o, comunque, a ridurre al minimo i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati personali trattati, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme, nel rispetto delle disposizioni contenute nell’articolo 31 del Codice.
7.2 Il Responsabile dovrà osservare tutte le disposizioni, inerenti le misure minime di sicurezza da adottare per il trattamento dei dati personali, dettate dagli articoli 33, 34, 35 e 36, nonché quanto disposto dal disciplinare tecnico contenuto nell’allegato B) dello stesso Xxxxxx.
7.3 Il Responsabile dovrà adottare ogni altra misure di sicurezza in relazione all’evoluzione tecnica del settore ed all’esperienza maturata nello svolgimento delle singole operazioni di trattamento.
8 - Obblighi nei confronti del Titolare
8.1 Al termine del rapporto il Responsabile dovrà restituire, senza averne tratto copia, la documentazione trasmessa dal Titolare, impegnandosi a non divulgare a terzi, per nessuna ragione ed in nessun momento, presente o futuro, le notizie ed i dati pervenuti a sua conoscenza, se non previa espressa autorizzazione scritta del Titolare stesso.
8.2 Il Responsabile è tenuto a dare immediata comunicazione scritta al Titolare di tutte le iniziative che intende porre in essere e che comportano una gestione dei dati non prevista in Contratto.
8.3 Il Responsabile dovrà informare prontamente il Titolare di ogni episodio o fatto rilevante che intervenga e che riguardi l’applicazione del Codice (ad es. richieste del Garante, esito delle ispezioni svolte dalle Autorità, ecc.), anche ai fini di eventuali ulteriori istruzioni che si rendano necessarie a seguito dei particolari casi sopravvenuti.
9 - Ulteriori istruzioni
9.1 Ogni ulteriore istruzione che il Titolare intenderà impartire dovrà essere comunicata per iscritto al Responsabile e da questi accettata, sempre per iscritto.
9.2 Il Responsabile dovrà consentire al Titolare, sulla base di accordi preventivi, periodiche verifiche circa il rispetto del Codice e l’adeguatezza delle misure di sicurezza adottate.
In relazione a quanto sopra, la sottoscrizione del presente atto vale come accettazione, da parte della , della nomina a Responsabile del trattamento dei dati personali effettuata da SERIT SICILIA S.p.A. e di tutto ciò che detta nomina comporta.
Palermo,
La Società SERIT SICILIA S.p.A.
Il Legale Rappresentante Il Direttore Generale