BOZZA CONTRATTO DI LOCAZIONE TRANSITORIA AD USO DIVERSO DA QUELLO DI ABITAZIONE DELLA EX BORSA VALORI
BOZZA CONTRATTO DI LOCAZIONE TRANSITORIA AD USO DIVERSO DA QUELLO DI ABITAZIONE DELLA EX BORSA VALORI
TRA
la Camera di commercio industria artigianato e agricoltura di Torino (di seguito Camera di commercio), in qualità di proprietario e locatore, codice fiscale 80062130010, partita IVA 02506470018, rappresentata in questo atto dal xxxx. Xxxxx Xxxxxxx, domiciliato per la carica in via Xxxxx Xxxxxxx, 16 – Torino, nella sua veste di Segretario Generale, autorizzato alla presente stipulazione con delibera di Giunta n. xx del xxxxxx
E
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, in qualità di locatario/conduttore, codice fiscale xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx e partita IVA xxxxxxxxxxxxx, rappresentato in questo atto da xxxxxxxxx nella sua veste di xxxxxxxxx, domiciliato per la carica in xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
PREMESSO CHE
• la Camera di commercio è proprietaria dell’edificio denominato Borsa Valori, sito in Xxxxxx, xxx Xxx Xxxxxxxxx xx Xxxxx 00, censito attualmente al Catasto Urbano Fabbricati al Foglio 1281, particella 139, subalterni 1,2,3,5,6 e 7;
• la Camera di commercio ha concesso in comodato gratuito alla propria azienda speciale “Torino Incontra” l’omonimo centro congressi, contiguo al fabbricato dell’ex Borsa Valori, di cui cura la manutenzione del relativo giardino. Il comodato è stato registrato a Torino (Ufficio territoriale 1) il 26 aprile 2018 n.302215 SERIE 3;
• la Camera di commercio con deliberazione della Giunta dell’Ente n.188 del 19 dicembre 2016 ha dato indirizzo di predisporre un contratto di locazione tipo per rendere disponibile transitoriamente l’ex Borsa Valori, per un periodo massimo di sei mesi, con l’obbligo a carico del locatario di ottenere tutti i permessi per l’esercizio della propria attività in sicurezza, con le limitazioni e prescrizioni di cui alla successiva deliberazione n.132 del 17 settembre 2018;
• la Camera di commercio ha individuato le destinazioni d’uso di seguito riportate per l’utilizzo dell’immobile: culturale, turistico, promozionale, di rappresentanza, sportivo o uffici, tutte destinazioni coerenti con la propria funzione istituzionale di promozione e sostegno delle potenzialità locali;
• la Camera di commercio ha pubblicato un avviso permanente di possibile locazione dell’immobile in oggetto, sul proprio sito internet;
• il locatario ha manifestato l’interesse a locare l’ex Borsa Valori, con nota del xxxxxx, precisando la natura transitoria dell’utilizzo dell’immobile destinato ad ospitare xxxxxxxxxxxxxx;
• la Camera di commercio con provvedimento di Giunta n. xx del xxxxx ha deliberato di concedere in locazione xxxxxxxxx;
VIENE STABILITO QUANTO SEGUE
Art. 1 - Parti e Oggetto -
La Camera di commercio concede in locazione transitoria a xxxxxxxx l’immobile cosiddetto ex Borsa Valori, comprensivo del giardino.
Le planimetrie dell’immobile concesso in locazione sono allegate al contratto e ne costituiscono parte integrante.
Art. 2 – Destinazione e natura transitoria -
L’immobile viene concesso per essere destinato ad ospitare transitoriamente il
xxxxx (DOVRÀ ESSERE INSERITO IL FINE DELLA LOCAZIONE CHE NE ESPLICITI OGGETTIVAMENTE DELLA NATURA TRANSITORIA).
L’affollamento massimo consentito all’interno dell’edificio è pari a 240 persone, per eventi non equiparabili a pubblico spettacolo e pari a 150 persone per eventi equiparabili a pubblico spettacolo (con prescrizioni ed indicazioni di cui al successivo art. 5), come indicato nel certificato di idoneità statica consegnato al conduttore.
È fatto divieto al conduttore di utilizzare l’immobile per un’attività o destinazione diversa da quella convenuta.
In caso ciò avvenga è facoltà del locatore di risolvere il contratto con effetto immediato.
L’immobile viene concesso nello stato di fatto in cui si trova, come visto e riconosciuto dal locatario, ovvero privo degli impianti e delle condizioni di sicurezza, igiene e salubrità.
Il locatore ha consegnato al conduttore il progetto elettrico di base al fine di ottemperare all’art.5.
Per lo stato dell’immobile il locatore non consegna documentazione sulla sicurezza degli impianti e sulla certificazione energetica.
La Camera di commercio dispone di coperture assicurative dell’immobile per i rischi della proprietà.
Ogni altra forma di assicurazione è onere del locatario, come precisato anche all’articolo 7.
Art. 3 - Durata e revoca del contratto -
Il contratto decorrerà dal xxxxxx al xxxxxxx, (INSERIRE IL PERIODO DI LOCAZIONE CHE NON PUÒ ESSERE SUPERIORE A SEI MESI).
Per la natura transitoria della locazione non è ammesso il rinnovo tacito.
La consegna dei locali al locatario e la restituzione degli stessi alla Camera di commercio dovrà risultare da apposito verbale.
Il locatario restituirà l’immobile alle medesime condizioni di consegna, risultanti dal verbale, entro la scadenza contrattuale.
È facoltà della Camera di commercio richiedere a titolo di penale un importo di Euro 150,00 per ogni giorno di ritardo rispetto al termine di restituzione.
È facoltà del conduttore di risolvere anticipatamente il contratto, in qualsiasi momento e senza indennizzo, con preavviso di un mese da comunicarsi all’indirizzo di posta elettronica certificata del locatore.
Art. 4 – Canone locativo -
Il canone di locazione è stabilito in Euro netti 1.500,00 al giorno oltre IVA ad aliquota ordinaria.
Il pagamento dovrà essere effettuato in un’unica soluzione entro 5 giorni dalla stipula del contratto nel caso di locazioni di durata fino ad un mese ed in rate mensili anticipate, entro il giorno 5 di ogni mese, nel caso di locazioni di durata superiore, mediante bonifico bancario sul conto corrente IBAN XX00 X000 0000 0000 0000 0000 000, acceso presso la Banca Alpi Marittime Credito Cooperativo Carrù S.c.p.a., intestato a Camera di commercio industria artigianato e agricoltura di Torino.
Art. 5 - Oneri –
Ogni onere attinente l’allestimento, il disallestimento, la messa in sicurezza, la fruizione degli spazi durante la durata contrattuale sarà interamente sostenuto dal locatario.
Il locatario dovrà rispettare tutte le normative vigenti, comprese quelle inerenti
all’inquinamento acustico.
Tutte le eventuali opere eventualmente imposte da ordinanza della pubblica autorità per adeguamento dell’immobile alla normativa antinfortunistica, antincendi e di sicurezza del lavoro, in relazione alla specifica attività svolta dal locatario, saranno esclusivamente a carico dello stesso.
In particolare, il conduttore rispetterà le seguenti indicazioni/prescrizioni minime:
• dovrà garantire un affollamento massimo pari a 240 persone, per eventi non equiparabili a pubblico spettacolo (esposizioni, mostre, ecc..);
• dovrà garantire un affollamento massimo pari a 150 persone, per eventi equiparabili a pubblico spettacolo;
• dovrà presentare la SCIA, su modello 1033 della Città di Torino, completa della documentazione richiesta, per eventi equiparabili a pubblico spettacolo, dandone copia al locatore prima dell’inizio dell’evento;
• dovrà interdire la fruizione dell’immobile qualora sia previsto che il carico in copertura ecceda il valore di 80 daN/mq a causa di eventi atmosferici o di qualunque altro tipo;
• dovrà interdire una fascia di larghezza 2 metri intorno al perimetro interno dell’edificio;
• dovrà adottare un piano di gestione delle emergenze, a firma di un professionista abilitato, che preveda almeno due addetti alle emergenze in possesso di attestato di formazione non inferiore a “rischio incendio medio”, dandone copia al locatore prima dell’inizio dell’evento;
• dovrà presentare, prima dell’inizio dell’evento, una dichiarazione di conformità ex D.M. 37/2008 s.m.i. degli impianti elettrici e speciali
previsti, realizzati sulla scorta del progetto elettrico di base, che gli è stato consegnato, dandone copia al locatore prima dell’inizio dell’evento;
• dovrà presentare al locatore, prima dell’inizio dell’evento, una dichiarazione di corretto montaggio degli apprestamenti (es. palco, americane, ecc..).
Sono altresì a carico del locatario gli oneri relativi ad eventuali imposte, tasse, tariffe, dovute in base alla normativa vigente per la fruizione dell’immobile, come per esempio, senza carattere di esaustività, eventuali canoni di occupazione suolo pubblico o spese per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti.
Sono a carico del conduttore le piccole riparazioni previste dagli artt.1576 e 1609 c.c..
Il locatario dovrà consentire in qualunque momento l’accesso ai locali ai dipendenti della Camera di commercio (o ad altro personale dalla stessa individuato), previa comunicazione, anche telefonica.
E’ inoltre a carico del conduttore la messa in funzione del cancello d’ingresso all’ex Borsa Valori, per la relativa apertura e chiusura.
Art.6 – Divieto di sublocazione e cessione del contratto –
Il conduttore non potrà sublocare né concedere in comodato l’immobile.
Ai sensi dell’art.36 della legge 392/1978 il conduttore può cedere il contratto di locazione anche senza il consenso del locatore, purché venga ceduta o locata l’azienda, dandone comunicazione al locatore mediante posta certificata.
Il locatore può opporsi, per gravi motivi, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione.
Art.7 - Custodia dell’immobile -
Il locatario si impegna a custodire l’immobile osservando la diligenza del buon
padre di famiglia e a servirsene per l’uso determinato dal contratto.
Il locatario sarà responsabile di eventuali danni all’immobile oggetto della presente contratto ed alle persone presenti nello stesso, durante la durata contrattuale di cui all’articolo 3, manlevando la Camera di commercio per qualsiasi responsabilità.
A tale scopo, il locatario dovrà comprovare il possesso delle seguenti coperture assicurative stipulate con primarie compagnie, aventi validità per l’intera durata contrattuale:
1) Responsabilità Civile verso terzi (RCT), con massimale non inferiore a 5 milioni di Euro; la copertura dovrà risultare estesa ai danni alle persone e alle cose, compreso l’immobile oggetto del contratto. L’assicurazione RCT dovrà espressamente estendere il novero degli “Assicurati” alla Camera di commercio e dovrà, inoltre, prevedere l’estensione “Danni a terzi a seguito di incendio” con massimale non inferiore a 1 milione di Euro;
2) Incendio e altri danni ai beni, con partita “Rischio locativo” non inferiore a 15 milioni di euro.
Le polizze dovranno essere presentata alla Camera di commercio, almeno dieci giorni prima della decorrenza del contratto, debitamente quietanzate .
Art.8 – Modifiche e migliorie ai locali –
Il conduttore non potrà eseguire addizioni, innovazioni (anche migliorative), né eseguire lavori di sorta senza il previo consenso scritto del locatore.
Art. 9 – Deposito cauzionale
Per locazioni di durata superiore ad un mese, a garanzia dell’esatto adempimento di tutti gli obblighi contrattuali il conduttore versa, unitamente alla prima rata del canone, una cauzione pari ad una mensilità.
Detta cauzione sarà restituita all’atto della riconsegna dei locali in buono stato locativo.
La cauzione sarà del pari restituita verificandosi la risoluzione contrattuale di cui al precedente art.3.
Art. 10 – Tutela dei dati e delle informazioni ed obbligo di riservatezza Le parti si impegnano a trattare i reciproci dati personali, di cui entreranno in possesso nel corso dell’esecuzione contrattuale, nel pieno rispetto delle disposizioni stabilite dal regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio (Regolamento generale sulla protezione dei dati), ponendo in essere tutti gli adempimenti necessari al fine di garantire la sicurezza di tali dati.
Il trattamento dei dati personali, forniti dal conduttore o acquisiti d’ufficio dalla Camera di commercio per lo svolgimento del contratto, è finalizzato unicamente alle attività amministrative necessarie allo svolgimento del rapporto contrattuale. In relazione a tali finalità il conferimento dati è obbligatorio.
Il trattamento dei dati potrà avvenire sia su supporto cartaceo che con l’utilizzo di procedure informatizzate.
I dati saranno trattati dai settori dell’Ente coinvolti nell’esecuzione contrattuale fino alla conclusione del rapporto contrattuale. Successivamente saranno archiviati secondo la normativa pubblicistica in materia di archiviazione per interesse pubblico o in base alle normative fiscali e contabili.
I dati non saranno oggetto di comunicazione o diffusione, ad eccezione degli obblighi informativi e di trasparenza a cui sono sottoposte le pubbliche amministrazioni da disposizioni normative.
Il titolare del trattamento è la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Torino, il Responsabile Protezione dati (RPD) è l’Unione Regionale
delle Camere di commercio del Piemonte (URCC) contattabile all’indirizzo xxx0@xxx.xxxxxx.xx
Il conduttore garantisce che il personale dipendente mantenga riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso, non li divulghi e non ne faccia oggetto di sfruttamento. Tale obbligo permane anche successivamente alla conclusione del contratto. Il locatario risponderà per ciascun evento nel caso di danno causato, o ad esso direttamente riconducibile, per mancata applicazione o adempimento delle prescrizioni di sicurezza, riservatezza e tutela dei dati personali.
Art. 11 – Elezione di domicilio –
Ai fini del presente contratto le parti dichiarano di eleggere domicilio come segue: locatore: xxx Xxxxx Xxxxxxx 00, 00000 Xxxxxx xxxxxxxx.xxxxxxxx@xx.xxxxxxxxx.xxx
locatario:XXXXXXXXXXX
Art. 12 - Modifiche al contratto -
Qualunque modifica al presente contratto potrà essere apportata ed approvata esclusivamente con il consenso di entrambe le parti, mediante atto scritto.
Art. 13 - Codice Civile -
Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente atto, si rinvia agli artt. 1803 e seguenti del Codice Civile ed alla raccolta degli usi e delle consuetudini della Provincia di Torino, in riferimento alla locazione.
Art. 14 - Foro competente -
Per ogni controversia derivante dal presente contratto è esclusivamente competente il Foro di Torino.
Art.15 – Registrazione
Le spese di registrazione e di bollo della presente scrittura privata sono a carico del locatario. Alla registrazione provvederà la Camera di commercio.
Le prestazioni oggetto del presente contratto di locazione sono tutte soggette ad IVA a carico del locatario.
Art.16 – Allegati
Si allegano al presente contratto le planimetrie dei locali. Letto, confermato e sottoscritto.
Camera di commercio di Torino
………………… IL SEGRETARIO GENERALE
………………… Xxxxx Xxxxxxx
(documento firmato digitalmente) (documento firmato digitalmente) Ai sensi dell’art.1341 del codice civile le parti approvano espressamente le clausole contenute negli articoli 2,3,4,5,6,7, 9.
Camera di commercio di Torino
………………… IL SEGRETARIO GENERALE
……………… Xxxxx Xxxxxxx
(documento firmato digitalmente) (documento firmato digitalmente)