CONTRATTO DI COMODATO PER UNA PORZIONE DELL’IMMOBILE DI VIA BETTINELLI, 2 ALL’ASSOCIAZIONE “LA MENSA DEL PADRE NOSTRO – Onlus”
COMUNE DI CASTELLANZA
Provincia di Varese
CONTRATTO DI COMODATO PER UNA PORZIONE DELL’IMMOBILE DI XXX XXXXXXXXXX, 0 ALL’ASSOCIAZIONE “LA MENSA DEL PADRE NOSTRO – Onlus”
L’anno addì del mese di , nella residenza municipale di Castellanza,
TRA
il COMUNE DI CASTELLANZA – COMODANTE P.I. 00252280128, di seguito per brevità chia- mato Comune, con sede a Xxxxxxxxxxx (XX), Xxxxx Xxxxxxxxxxx x. 0, rappresentato dalla dr.ssa Xxxxxxx Xxxxxxx, nata a Pinerolo (TO) il 24/4/1966, nella sua qualità di responsabile del settore Istruzione / Cul- tura / Sport, domiciliata per la carica nella casa comunale, la quale interviene nel presente atto, non in nome proprio, ma in forza di decreto sindacale n. del _/_/20 , in attuazione di quanto stabili- to dall’art. 107 punto 3, lettera c) della D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000
E
L’Associazione La Mensa del Padre Nostro - onlus – COMODATARIO legalmente rappresentata dal Presidente sig. Xxxxxxx Xxxxxxx nato a Castellanza il 17/05/1949, domiciliato per la carica in xxx Xxxxxxxx Xxxxxx 0/x - C.F.90045010122 che interviene quale rappresentante della medesima, si stipula quanto segue:
PREMESSO CHE
• L'Associazione La Mensa del Padre Nostro - Onlus, nata nel 2013, per iniziativa dei volontari del- la Caritas della Comunità Pastorale di San Xxxxxx e San Xxxxxxxx in Castellanza, trae le sue origini e i
suoi ideali ispiratori dall'educazione alla carità cristiana, collocandosi nel solco della Caritas Ambro- siana. L'Associazione opera in modo completamente gratuito, senza alcun fine di lucro;
• L’associazione La Mensa del Padre Nostro – onlus è dotata di statuto registrato a Busto Arsizio il
25/10/2013 al numero 2536/3 ; è iscritta al Registro Generale Regionale delle Organizzazioni di vo- lontariato al numero VA – 370 (sezione sociale A) ;
• L'attività della Mensa del Padre Nostro – onlus è rivolta ai bisognosi e consiste nella distribuzione
quotidiana di cibo fresco raccolto dai volontari dell'Associazione presso i centri commerciali, le men- se scolastiche, le ditte di prodotti alimentari, i panifici del territorio comunale o limitrofo; gli approv- vigionamenti e la distribuzione avvengono ogni giorno feriale, sabato compreso. L’individuazione dei beneficiari (la persona o la famiglia) è effettuata dai Centri d'Ascolto delle Caritas locali anche in si- nergia con i Servizi Sociali del Comune;
• L’Associazione opera in un locale della Caritas parrocchiale San Xxxxxx in via Xxxxxxxx Veneto 4 posta
al piano primo senza ascensore con conseguente disagio nello stoccaggio della quantità di cibi freschi raccolti quotidianamente e con spazi ridotti per l’accoglienza e la distribuzione ai bisognosi;
• La situazione di crisi economica generale ha incrementato, anche a Castellanza, il numero di persone
in condizioni di povertà e il servizio prestato dalla Mensa del Padre Nostro – onlus consente di se- guire quotidianamente 100 nuclei familiari ovvero circa 300 persone (dati marzo 2014) pertanto il suo operato ha una funzione sociale rilevante per la città;
• L’Associazione La Mensa del Padre Nostro - onlus ha richiesto, con nota del 12/11/2015 prot.
21.715 ,all’Amministrazione comunale la possibilità di utilizzare dei locali dismessi adibiti a cucina presenti nella Biblioteca civica, in considerazione di due fattori: da un lato, la disagevole collocazione della sede in cui opera l’Associazione per la presenza di scale senza ascensore ed in spazi ridotti; d’altro lato la centralità della struttura comunale e la presenza di attrezzature quali le celle frigorifere;
• Tali locali di proprietà comunale sono idonei all’uso richiesto, inoltre i locali sono facilmente raggiun-
gibili, adatti alla distribuzione dei pacchi giornalieri e pertanto consoni allo svolgimento in condizioni
dignitose del servizio sociale prestato dall’Associazione;
• L’art. 6 dello Statuto comunale prevede che nello svolgimento delle proprie funzioni nell’erogazione di servizi di solidarietà sociale valorizzi le associazioni di volontariato e no profit sostenendone con- cretamente le attività;
• L’art 9 del “Regolamento dei criteri e delle modalità per la concessione di contributi economici a per- sone e ad Enti pubblici e privati” – approvato con delibera CC n.38 del 10.4.2000 e n. 58 del 26.5.2000 il quale stabilisce che “l’Amministrazione comunale può concedere gratuitamente o in for-
ma agevolata immobili o strutture comunali per un periodo di tempo continuativo a favore di Enti, Associazioni, Gruppi e Cooperative e simili senza scopo di lucro aventi sede nel territorio del comune e/o ivi operanti”.
TUTTO CIÒ PREMESSO SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE
Art. 1 (premesse)
Le premesse formano parte integrante del presente atto.
Art. 2 (descrizione dell’immobile in comodato)
Il Comodante dà e concede in temporaneo comodato al Comodatario, che accetta, i locali individuati nella planimetria allegata in colore giallo (uso esclusivo) e rosso (uso promiscuo) siti nel comune di Castellanza, via Bettinelli, n°2, al piano terra, cucina e annessi servizi (2 bagni, 1 bagno h, 2 docce 1 locale spogliatoio) per complessivi mq. 70, (settanta).
Quanto concesso in comodato costituisce minor porzione dell’intero immobile censito al Nuovo Catasto Edilizio Urbano come segue: sezione CG così distinto: foglio n°7, mappale n° 59, subalterno 536.
All’interno dei locali sono conservate le seguenti attrezzature funzionanti:
• Lavastoviglie
• Xxxxx xxxxxxxxxxx x. 0
• Frigorifero
• Piano di lavoro in acciaio inox
• Lavello in acciaio inox (n.2)
• N. 2 carrelli portavivande 3 piani con ruote
• N. 1 carrello in acciaio con ruote
• N. 1 tavolo appoggio aperto in acciaio
• N. 2 tavoli lavoro 2 ante in acciaio
• N. 1 piano lavoro 2 ante – 3 cassetti in acciaio
• N. 1 bagnomaria
• N. 1 armadio 4 ante in acciaio
Tutto quanto concesso in comodato e sopra descritto si trova in buono stato di manutenzione.
Art. 3 (destinazione dei locali)
Il Comodatario dovrà utilizzare gli spazi concessi esclusivamente per la distribuzione giornaliera (con rela- tiva sistemazione) di eccedenze alimentari fresche ai bisognosi individuati dalle Caritas locali.
E’ fatta espressa esclusione di ogni attività politica, partitica e sindacale. L’attività del Comodatario non deve in alcun modo interferire o intralciare il servizio al pubblico della Biblioteca civica collocata nello stesso immobile; il Comodatario ha l'obbligo di garantire un comportamento rispettoso, anche da parte dei fruitori, delle finalità formativo-educative della suddetta Biblioteca. Il Comodatario si obbliga ad os- servare e a fare osservare dai suoi volontari o collaboratori le regole concordate con il Comune e gli altri utilizzatori dello stabile.
E’ fatto espresso divieto al Comodatario di concedere a terzi senza il consenso del Comodante l’uso di tutti o anche solo di parte dei locali avuti in comodato. La mancata osservanza degli obblighi di cui sopra potrà comportare l’immediata restituzione del bene concesso in comodato.
Art. 4 (gratuità)
In considerazione del fatto che il Comodatario non ha fini di lucro, non esercita attività economica ed opera nell’interesse della comunità cittadina nell’esercizio di attività sociale a vantaggio dei residenti biso- gnosi, il presente contratto di comodato d’uso dei locali di cui al precedente art. 2 è a titolo gratuito.
Art. 5 (durata, restituzione, risoluzione)
La durata del presente contratto di comodato d’uso gratuito è stabilita in quattro anni, con decorrenza dalla sottoscrizione e scadenza al 31/08/2018, senza necessità alcuna di disdetta da inviarsi da parte del Comodante. Alla scadenza del termine sopra convenuto il Comodatario è obbligato a restituire il bene e le attrezzature concesse in comodato.
In caso di cessazione di vita dell’Associazione comodataria è prevista la revoca immediata del presente contratto.
L’inadempienza anche ad uno solo degli obblighi previsti dall’art.3 comporterà l’immediata risoluzione del contratto. Il mancato pagamento reiterato delle spese di cui al successivo art.6 così come il mutamento di destinazione dell’uso dei locali produrranno la risoluzione del contratto per colpa del Comodatario, fer- mo restando l’obbligo di corrispondere il dovuto e il risarcimento dell’eventuale danno a favore del Co- modante. La contestazione degli inadempimenti alle clausole contrattuali sarà comunicata al Comodatario per mezzo A/R; il Comodatario avrà la facoltà di presentare le controdeduzioni entro 10 giorni dalla ri- cezione della comunicazione.
Art. 6 (spese per utenze e manutenzione ordinaria)
Sono a carico del Comodatario le spese per consumi di energia elettrica, acqua. Le spese sono da rimbor- sare al Comune con un versamento annuo della quota pari a 84 millesimi per l’energia elettrica e pari al 50% della spesa per l’acqua esclusivamente presso la Tesoreria Comunale. Sono altresì a carico del Como- datario i seguenti oneri: spese per tributi locali di competenza, manutenzione ordinaria e pulizia dei locali, manutenzione ordinaria e pulizia dello spazio esterno antistante i locali concessi individuati in colore ver-
de nella planimetria allegata (in particolare l’area rifiuti, il sottoscala antistante la cucina, il terrazzino di accesso alla distribuzione). L’apertura e chiusura dei locali per lo svolgimento dei compiti propri
dell’Associazione nei confronti dei fruitori sono a esclusivo carico del Comodatario.
Art. 7 (stato dei locali e custodia)
Il Comodatario dichiara di aver visitato i locali, di averli trovati idonei all’uso convenuto e in buono stato di manutenzione, e - così - di prenderli in consegna ad ogni effetto con il ritiro delle chiavi, costituendosi da quel momento dei medesimi custode.
Il Comodante consegna al Comodatario, contestualmente alla stipula del presente contratto, i locali de- scritti al precedente art. 2, nello stato di fatto in cui questi oggi si trovano. Per tutta la durata del presente contratto saranno in capo al Comodatario gli obblighi di custodia, diligente uso e conservazione degli spa- zi diventandone direttamente responsabile verso il Comodante e verso i terzi, con ciò sollevando, di fatto,
il Comune da ogni e qualsiasi responsabilità in merito.
Il Comodatario si impegna a riconsegnare la cosa comodata nello stato in cui viene attualmente consegna- ta salvo il deperimento d’uso.
Art. 8 (Responsabilità del Comodatario)
Il Comodatario è responsabile civilmente e penalmente dei danni arrecati, alla struttura o a terzi, per fatto a lui imputabile, nel periodo di durata del comodato.
E’ fatto obbligo al Comodatario di predisporre una relazione scritta annuale sulla attività svolta a favore dei cittadini bisognosi.
Art. 9 (Riserva d’uso)
In considerazione dell’uso a cui i locali sono destinati, in deroga a quanto previsto dall’art. 1809 c.c. il Comodante non potrà richiedere la restituzione dell’immobile prima della scadenza.
Il Comune si riserva l’uso dei locali concessi per i propri scopi istituzionali fino a un massimo di 5 gior-
ni/anno (con modalità concordate in forma scritta tra le parti) con obbligo di preavviso scritto di n° 10
giorni, salvo assenso del legale rappresentante dell’Associazione in caso di preavviso inferiore.
Il Comodatario si impegna a semplice richiesta del Comune a consentire l’accesso ai locali concessi in co- modato per le necessità conseguenti alla manutenzione degli impianti.
Art. 10 (allestimenti e migliorie)
Qualora sia necessaria l’installazione di arredi e attrezzature ulteriori rispetto agli esistenti, il Comodatario dovrà preventivamente verificare, di concerto con l’Ufficio Tecnico Comunale, la compatibilità con arredi, strutture preesistenti e carichi di potenza elettrica . Tutti gli elementi dovranno essere in regola con le vigenti norme di sicurezza.
Eventuali modifiche o integrazioni dei locali concessi in comodato potranno essere concordati previa au- torizzazione scritta dell’Ufficio Tecnico comunale che procederà al collaudo degli stessi. Eventuali opere realizzate rimarranno di esclusiva proprietà del Comune senza nulla dovere al Comodatario al termine del
presente contratto.
Art. 11 (forma scritta e foro competente)
Qualunque modifica del presente contratto deve risultare da atto scritto.
La presente convenzione (esente da bollo in base all’articolo 16 tab. B del D.P.R n. 642/1972) sarà regi- strata in caso d’uso ai sensi dell’articolo 5, comma 2, del D.P.R n. 131/1986.
Per qualunque contestazione relativa al presente contratto Foro competente sarà quello di Busto Arsizio.
Art. 12 (privacy)
In ordine alla finalità e modalità del trattamento dei dati personali si fa rinvio alle disposizioni dell’art. 18 del D.Lgs. 30/06/2003 n. 196 codice materia di protezione dei dati personale.
Letto, confermato e sottoscritto. Castellanza, ………………………
per COMUNE di CASTELLANZA – Comodante - :
Dott. ……………
per l’Associazione “LA MENSA DEL PADRE NOSTRO - Onlus” – Comodatario - :
Sig. Xxxxxxx Xxxxxxx - Presidente