TESTO DIRETTIVA SCARICHI
Direttiva Tecnica Regionale: “Disciplina degli scarichi delle acque reflue”
TESTO DIRETTIVA SCARICHI
Art. 1
Ambito di applicazione
1. La presente direttiva disciplina sul territorio della Regione Umbria, ai sensi del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152: “Norme in materia ambientale” e successive modifiche e integrazioni, gli scarichi di acque reflue.
2. Resta fermo quanto stabilito dal Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio 12 giugno 2003, n. 185 concernente il riutilizzo delle acque reflue ed eventuali successive modifiche e integrazioni e quanto stabilito dalla Parte Seconda del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 in materia di Autorizzazione Integrata Ambientale e dalla Parte Quarta del medesimo Decreto.
3. La presente direttiva tecnica recepisce le disposizioni contenute nel:
- DPR 19.10.2011 n. 227 “Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle imprese, a norma dell’articolo 49, comma 4-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122” nei confronti delle categorie di imprese di cui all’articolo 2 del decreto del Ministro delle attività produttive in data 18 aprile 2005;
- DPR 13.03.2013 n. 59 “Regolamento recante la disciplina dell’autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell’articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012 n. 35.”;
- Legge regionale 21 gennaio 2015 n.1 “Testo unico governo del territorio e materie correlate.” (di seguito LR 1/2015);
- Legge regionale 2 aprile 2015 n.10 “Riordino delle funzioni amministrative regionali, di area vasta, delle forme associative di Comuni e comunali - Conseguenti modificazioni normative” (di seguito LR 10/2015).
Art. 2 Definizioni
1. Ai fini dell’applicazione della presente direttiva si intende per:
a) Abitante equivalente (A.E.): il carico organico biodegradabile avente una richiesta biochimica di ossigeno a cinque giorni (BOD5) pari a 60 g di ossigeno al giorno.
b) Acque di lavaggio delle aree esterne: le acque, comunque approvvigionate, attinte o recuperate, utilizzate per il lavaggio di superfici scolanti che si rendono disponibili al deflusso superficiale e qualsiasi altra acqua di origine non meteorica che venga ad interessare le medesime superfici direttamente o indirettamente.
c) Acque di prima pioggia: i primi 5 mm di acqua meteorica di dilavamento uniformemente distribuita su tutta la superficie scolante servita dal sistema di drenaggio che cade in un intervallo di 15 minuti e preceduta da almeno 48 ore di tempo asciutto; i coefficienti di afflusso alla rete si considerano pari ad 1 per le superfici lastricate od impermeabilizzate. Restano escluse dal computo suddetto le superfici eventualmente coltivate.
d) Acque di raffreddamento: acque utilizzate esclusivamente a scopo di raffreddamento che non entrano in contatto con la materia lavorata.
e) Acque meteoriche di dilavamento: la parte delle acque di una precipitazione atmosferica che, non assorbita o evaporata, dilava le superfici scolanti.
f) Acque reflue di dilavamento: acque prodotte dal dilavamento, da parte delle acque meteoriche e di lavaggio, di superfici impermeabili scoperte adibite all’accumulo/deposito/stoccaggio di materie prime, di prodotti o scarti/rifiuti ovvero ad altri usi, qualora da tale dilavamento si producano acque con presenza delle sostanze pericolose di cui alle tabelle 3/A, 5, 5/A e 5/B della presente direttiva, al disopra del limite di rilevabilità analitica e/o acque contenenti le altre sostanze di cui alle tabelle 3 e 4 della presente direttiva, a concentrazioni superiori ai valori limite di emissione previsti dalle stesse tabelle nel relativo recapito.
g) Acque reflue domestiche: le acque reflue provenienti da insediamenti di tipo residenziale e da servizi e derivanti prevalentemente dal metabolismo umano e da attività domestiche.
h) Acque reflue industriali: qualsiasi tipo di acque reflue scaricate da edifici o impianti in cui si svolgono attività commerciali o di produzioni di beni, diverse dalle acque reflue domestiche e dalle acque meteoriche di dilavamento. Le acque reflue derivanti da impianti sono da intendersi anche come derivanti da strutture non inserite necessariamente nell’ambito di edifici, ad esempio impianti e attrezzature mobili ricollocabili ubicati all’aperto in aree scoperte o piazzali che diano luogo a scarichi di acque reflue. Sono considerate acque reflue industriali anche quelle derivanti da attività industriali che danno luogo ad un unico scarico finale in cui confluiscono anche eventuali reflui domestici. Vengono considerate acque reflue industriali le acque reflue di cui alla lett. f) del presente comma.
i) Acque reflue urbane: acque reflue domestiche o il miscuglio di acque reflue domestiche, di acque reflue industriali ovvero meteoriche di dilavamento convogliate in reti fognarie, anche separate e provenienti da agglomerato. In mancanza dei sopracitati requisiti le acque reflue saranno inserite, a seconda dei casi, nella categoria delle “domestiche” o delle “industriali”.
j) Acque reflue industriali assimilate alle acque reflue domestiche: acque reflue provenienti dalle attività di cui all’art. 101, comma 7 del Decreto legislativo, nonché quelle individuate dall’art. 9 della presente direttiva.
k) Agglomerato: l’area in cui la popolazione, ovvero le attività produttive, sono concentrate in misura tale da rendere ammissibile, sia tecnicamente che economicamente in rapporto anche ai benefici ambientali conseguibili, la raccolta e il convogliamento delle acque reflue urbane verso un sistema di trattamento o verso un punto di recapito finale.
l) Altre condotte separate: sistema di raccolta ed allontanamento dalle superfici impermeabili delle acque meteoriche di dilavamento costituito da canalizzazioni a tenuta o condotte dedicate non collegate alla rete fognaria delle acque reflue urbane e disgiunte fisicamente e funzionalmente dagli insediamenti e dalle installazioni dove si svolgono attività commerciali o di produzione di beni. Rientrano in questo ambito, ad esempio, i sistemi a tale scopo adibiti delle reti stradali ed autostradali e delle relative opere connesse (ponti, gallerie, viadotti, svincoli, ecc.) ovvero delle pertinenze delle grandi infrastrutture di trasporto (piste aeroportuali, piazzali/banchine portuali, reti ferroviarie in galleria, ecc). Sono invece esclusi i sistemi di canalizzazione (pluviali, canali di gronda, ecc.) dediti alla raccolta e allontanamento delle acque meteoriche dalle superfici coperte degli edifici a qualunque uso destinati nonché i sistemi/canalizzazioni di scolo in aree agricole.
m) Autorità competente in materia di scarichi: la Regione Umbria per gli scarichi non recapitanti in pubblica fognatura e l’AURI per gli scarichi in pubblica fognatura; i Comuni per le certificazioni degli scarichi domestici non in pubblica fognatura.
n) AURI: Autorità Unica per i Rifiuti e Idrico, ovvero la forma di cooperazione tra Comuni e Province per l’organizzazione del Servizio Idrico Integrato.
o) Autorizzazione allo scarico o Autorizzazione: autorizzazione allo scarico rilasciata ai sensi dell’art. 124 del Decreto legislativo 3 aprile 2006,
n. 152 “Norme in materia ambientale” e successive modifiche e integrazioni.
p) Corpo idrico superficiale: un elemento distinto e significativo di acque superficiali, quale un lago, un bacino artificiale, un torrente, fiume o canale, parte di un torrente, fiume o canale. Sono assimilati ai corpi idrici superficiali i recettori, anche artificiali, nei quali solo occasionalmente sono presenti acque fluenti (canali, fossati, scoli interpoderali, scoline stradali e simili).
q) Decreto legislativo (di seguito anche “Decreto”): il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, “Norme in materia ambientale” e successive modifiche e integrazioni.
r) Effluenti di allevamento: le deiezioni del bestiame o una miscela di lettiera e di deiezione di bestiame, anche sotto forma di prodotto trasformato, ivi compresi i reflui provenienti da attività di piscicoltura.
s) Fognatura separata: la rete fognaria costituita da due canalizzazioni, la prima delle quali adibita alla raccolta ed al convogliamento delle sole acque meteoriche di dilavamento, e dotata o meno di dispositivi per la raccolta e la separazione delle acque di prima pioggia, e la seconda adibita alla raccolta ed al convogliamento delle acque reflue urbane unitamente alle eventuali acque di prima pioggia.
t) Fognatura mista: la rete fognaria destinata a canalizzare il miscuglio di acque reflue domestiche e/o acque reflue urbane e/o acque meteoriche, comprese le acque di prima pioggia.
u) Gestore del Servizio Idrico Integrato (di seguito “gestore SII”): il soggetto che gestisce il Servizio Idrico Integrato nei sub-ambiti in cui è ripartito l’ambito territoriale ottimale del territorio regionale.
v) Insediamenti, installazioni, edifici isolati: Insediamenti, installazioni ed edifici isolati ubicati in zone non servite da pubblica fognatura.
w) Nuclei abitati: insediamenti, serviti anche da pubblica fognatura, che non raggiungono la consistenza di un agglomerato di 50 AE.
x) Rete fognaria: un sistema di condotte per la raccolta e il convogliamento delle acque reflue urbane.
y) Scaricatori di piena: manufatti/dispositivi atti a deviare in tempo di pioggia verso i ricettori finali le portate meteoriche eccedenti le portate nere diluite definite come compatibili con l’efficienza degli impianti di trattamento delle acque reflue urbane e/o delle reti fognarie.
z) Scarico: qualsiasi immissione effettuata esclusivamente tramite un sistema stabile di collettamento che collega senza soluzione di continuità il ciclo di produzione del refluo con il corpo ricettore in acque superficiali, sul suolo, nel sottosuolo e in rete fognaria, indipendentemente dalla loro natura inquinante, anche sottoposte a preventivo trattamento di depurazione. Sono esclusi i rilasci di acque previsti all’art. 114 del Decreto legislativo.
aa) Scarichi esistenti: gli scarichi di acque reflue urbane che alla data del 13 giugno 1999 erano in esercizio e conformi al regime autorizzativo previgente e gli scarichi di impianti di trattamento di acque reflue urbane per i quali alla stessa data erano già state completate tutte le procedure relative alle gare di appalto e all’affidamento dei lavori, nonché gli scarichi di acque reflue domestiche che alla data del 13 giugno 1999 erano in esercizio e conformi al previgente regime autorizzativo e gli scarichi di acque reflue industriali che alla data del 13 giugno 1999 erano in esercizio e già autorizzati. Si intendono scarichi esistenti anche quelli entrati in esercizio dopo il 13 giugno 1999 e autorizzati ai sensi del D. Lgs. 152/99 e del Decreto legislativo e quelli in esercizio alla data del 13 giugno 1999 che, ancorché non autorizzati, hanno richiesto l’autorizzazione entro il 31 dicembre 2004 e l’hanno ottenuta. Vengono altresì considerati scarichi esistenti e quindi conformi al regime autorizzativo vigente, anche gli scarichi di acque reflue domestiche non recapitanti in reti fognarie provenienti da edifici isolati in possesso di licenza edilizia/concessione edilizia/permesso di costruire nel quale, alla data del 4 luglio 2012 (data di entrata in vigore della direttiva approvata con DGR 424/2012), siano state valutate le modalità di scarico dei reflui domestici.
bb) Superficie scolante: l’insieme di strade, cortili, piazzali, aree di carico e scarico e di ogni altra analoga superficie impermeabile scoperta oggetto di dilavamento meteorico o di lavaggio.
cc) Titolare dello scarico: titolare dell’attività dalla quale si origina lo scarico, ovvero consorzio, qualora i titolari di più stabilimenti abbiano deciso di consorziarsi per l’effettuazione in comune dello scarico delle acque reflue provenienti dalle singole attività, ferme restando le responsabilità dei singoli consorziati e del gestore dell’eventuale impianto di depurazione in caso di violazione delle disposizioni normative vigenti e della presente direttiva.
dd) Trattamento appropriato: il trattamento delle acque reflue urbane mediante un processo ovvero un sistema di smaltimento che, dopo lo scarico, garantisca la conformità dei corpi idrici recettori ai relativi obiettivi di qualità ovvero sia conforme alle disposizioni della presente direttiva.
ee) Trattamento primario: il trattamento delle acque reflue urbane che comporti la sedimentazione dei solidi sospesi mediante processi fisici e/o chimico/fisici e/o altri, a seguito dei quali prima dello scarico il BOD5 delle acque in trattamento sia ridotto almeno del 20% ed i solidi sospesi totali almeno del 50%.
ff) Trattamento secondario: il trattamento delle acque reflue urbane mediante un processo che in genere comporta il trattamento biologico con sedimentazione secondaria, o mediante altro processo tramite il quale vengano comunque rispettati i requisiti di cui alla Tabella 1 allegata alla presente direttiva.
gg) Valore limite di emissione: limite di accettabilità di una sostanza inquinante contenuta in uno scarico, misurata in concentrazione, oppure in massa per unità di prodotto o di materia prima lavorata, o in massa per unità di tempo. I valori limite di emissioni possono essere fissati anche per determinati gruppi, famiglie o categorie di sostanze. I valori limite di emissione delle sostanze si applicano di norma nel punto di fuoriuscita delle emissioni dall’impianto, senza tener conto dell’eventuale diluizione; l’effetto di una stazione di depurazione di acque reflue può essere preso in considerazione nella determinazione dei valori limite di emissione dell’impianto, a condizione di garantire un livello equivalente di protezione dell’ambiente nel suo insieme e di non portare carichi inquinanti maggiori nell’ambiente.
hh) Zone servite da pubbliche fognature: aree per le quali i confini degli insediamenti si trovano ad una distanza di percorso non superiore a 200 metri dall’asse della pubblica fognatura.
ii) Case di caccia di ungulati: locali destinati alle operazioni di primo trattamento (eviscerazione, iugulazione e sezionamento) di capi cacciati da soggetti autorizzati iscritti regolarmente nei registri dei vari Ambiti Territoriali di Caccia (ATC), destinati ad esclusivo autoconsumo, fino ad un massimo di 50 capi complessivi/giorno. Sono escluse dalla definizione le abitazioni civili in cui l’autoconsumo è limitato a 10 capi/giorno, per un valore pari a 2,5 Abitanti Equivalenti.
2. Nell’ambito del procedimento di Autorizzazione Unica Ambientale si intende per:
a) Autorizzazione unica ambientale o AUA: il provvedimento rilasciato dallo sportello unico per le attività produttive, che sostituisce gli atti di comunicazione, notifica ed autorizzazione in materia ambientale di cui all’art. 3 del DPR 13 marzo 2013 n. 59, tra cui l’autorizzazione agli scarichi di cui al capo II del titolo IV della sezione II della parte Terza del Decreto Legislativo.
b) Autorità competente: la Regione Umbria, ai sensi della LR 10/2015 quale competente ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell’autorizzazione unica ambientale, che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dallo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell’art. 7 del decreto del Presidente della repubblica 7 settembre 2010 n. 160, ovvero nella determinazione motivata di cui all’articolo 14-ter, comma 6-bis, della legge 7 agosto 1990 n. 241.
c) Soggetti competenti in materia ambientale: le pubbliche amministrazioni e gli enti pubblici che, in base alla normativa vigente, intervengono nei procedimenti sostituiti dall’autorizzazione unica ambientale. Per il procedimento di autorizzazione agli scarichi, il soggetto competente coincide con l’Autorità competente in materia di scarichi di cui al comma 1 lettera m).
d) Gestore: la persona fisica o giuridica che ha potere decisionale circa l’installazione o l’esercizio dello stabilimento e che è responsabile dell’applicazione dei limiti e delle prescrizioni disciplinate dal decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152.
e) Sportello unico per le attività produttive e l’edilizia (SUAPE): l’unico punto di accesso per il richiedente in relazione a tutte le vicende amministrative riguardanti la sua attività produttiva, che fornisce una risposta unica e tempestiva in luogo di tutte le pubbliche amministrazioni, comunque coinvolte nel procedimento dell’autorizzazione unica ambientale, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160.
f) Modifica: ogni variazione al progetto, già autorizzato, realizzato o in fase di realizzazione o dell’impianto che possa produrre effetti sull’ambiente.
g) Modifica sostanziale di un impianto: ogni modifica considerata sostanziale ai sensi delle normative di settore che disciplinano gli atti di comunicazione, notifica e autorizzazione in materia ambientale compresi nell’autorizzazione unica ambientale in quanto possa produrre effetti negativi e significativi sull’ambiente.
Art. 3 Criteri generali
1. Tutti gli scarichi sono disciplinati in funzione del rispetto degli obiettivi di qualità dei corpi idrici e devono rispettare i valori limite di emissione ed i requisiti di cui all’allegato 5 alla parte terza del Decreto, nonché quelli definiti dalla presente direttiva e/o quelli fissati dalle autorità competenti in sede di rilascio dell’autorizzazione.
2. I valori limite di emissione non possono in alcun caso essere conseguiti mediante diluizione con acque prelevate esclusivamente allo scopo. Non è comunque consentito diluire con acque di raffreddamento, di lavaggio di aree esterne o prelevate esclusivamente allo scopo gli scarichi parziali contenenti le sostanze di cui alla tabella 5 (ad eccezione delle sostanze numero 11, 13, 14) della presente direttiva, prima del trattamento degli stessi per adeguarli ai limiti previsti. L’Autorità competente in materia di scarichi, in sede di autorizzazione, prescrive che lo scarico delle acque di raffreddamento, di lavaggio, ovvero impiegate per la produzione di energia, sia separato dagli scarichi terminali contenenti le sostanze di cui sopra.
3. Tutti gli scarichi, ai sensi dell’art.124 del Decreto, devono essere preventivamente autorizzati, ad eccezione dello scarico di acque reflue domestiche in pubblica fognatura. È fatto salvo, quanto stabilito dalla LR 1/2015 in materia di certificazione degli scarichi domestici non recapitanti in pubblica fognatura di cui al successivo articolo 5 della presente direttiva ed in materia di scarichi industriali assimilati ai domestici in pubblica fognatura di cui al successivo articolo 9. La certificazione, sostitutiva dell’autorizzazione allo scarico, è ammissibile se redatta sull’apposito modello, contenente i dati minimi sulle caratteristiche dello scarico (Allegato B1).
4. L’autorizzazione è rilasciata al titolare o Gestore dell’attività da cui origina lo scarico conformemente a quanto previsto nella presente direttiva.
5. Tutte le autorizzazioni allo scarico sono gestite attraverso l’apposito “Sistema informativo e gestionale regionale per la regolazione degli scarichi civili e industriali” di cui alla misura B-20 del Piano di Tutela delle Acque – aggiornamento 2016-2021 (di seguito PTA2).
Art. 4
Scarichi di acque reflue in pubblica fognatura
1. Lo scarico di acque reflue domestiche in pubblica fognatura è sempre ammesso nell’osservanza dei regolamenti emanati dai gestori SII ed approvati dall’AURI. Tale scarico non necessita di autorizzazione.
2. Gli scarichi delle acque reflue industriali in pubblica fognatura sono sottoposti alle norme tecniche, alle prescrizioni regolamentari ed ai valori limite adottati dai gestori SII.
3. L’autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura di acque reflue industriali è rilasciata dalla Regione con l’AUA e non sostituisce il nulla osta all’allaccio del gestore SII, che deve precedere l’effettivo scarico.
4. La verifica di assimilabilità di acque reflue industriali alle acque reflue domestiche è di competenza e responsabilità del gestore SII. Il gestore accetta le dichiarazioni di assimilazione solo se redatte sull’apposito modello, contenente i dati minimi sulle caratteristiche dello scarico (Allegato B2).
5. Il gestore SII adegua, entro 120 giorni dall’approvazione della presente direttiva, il proprio regolamento e l’AURI lo approva ed aggiorna la carta dei servizi all’utenza ai contenuti della presente direttiva, fermo restando quanto segue:
a) gli eventuali valori limite sono adottati, in base alle caratteristiche dell’impianto di depurazione ed in modo che sia assicurato il rispetto della disciplina degli scarichi di acque reflue urbane. Non sono comunque possibili deroghe ai valori limite di cui alla tabella 3, allegata alla presente direttiva, in caso di reti fognarie prive di impianto di depurazione finale ed in caso di reti fognarie i cui impianti di depurazione finali non rispettano per uno o più parametri i valori limite di emissione. Permane comunque l’inderogabilità dei valori limite di emissione di cui alla tabella 3/A ed alla tabella 5 limitatamente ai parametri di cui alla nota 2, allegate alla presente direttiva;
b) le modalità di misurazione delle caratteristiche qualitative e quantitative delle acque scaricate sono stabilite con riferimento a quanto previsto all’art. 155, comma 5 del Decreto.
6. L’AURI, fatto salvo quanto previsto all’art. 15, inserisce nelle autorizzazioni le seguenti prescrizioni:
a) obbligo di richiedere una nuova autorizzazione nel caso di variazioni delle caratteristiche quali-quantitative dello scarico;
b) obbligo, nel caso di scarichi di acque reflue industriali > 500 AE o > 50 mc/giorno, di installazione di uno strumento di registrazione dei volumi delle acque utilizzate e comunque prelevate;
c) per gli scarichi di acque reflue industriali > 500 AE o > 50 mc/giorno, nei casi specifici rilevati dal gestore SII in funzione delle caratteristiche qualitative delle acque reflue scaricate e delle caratteristiche dell’impianto di depurazione a servizio della stessa rete fognaria, obbligo di installazione di uno strumento di campionamento automatico delle acque reflue, in grado di prelevare campioni con le modalità idonee alla verifica delle disposizioni previste dalla vigente normativa;
d) eventuale necessità di effettuazione autocontrolli con relativa cadenza periodica.
7. Le prescrizioni di cui al comma precedente devono adattarsi ai casi specifici tenendo conto:
a) della necessità di definire congrui tempi di installazione degli strumenti di cui al comma 6, lett. b) e c), in relazione alle caratteristiche dello scarico ed alla complessità dell’installazione;
b) della necessità che le condotte di adduzione allo strumento di registrazione e/o campionamento sino chiaramente identificabili e che lo stesso strumento sia facilmente accessibile, leggibile e correttamente mantenuto.
8. L’Autorità competente può definire, nel provvedimento di AUA, le modalità per lo svolgimento delle attività di autocontrollo, tenendo conto della dimensione dell’impresa e del settore di attività. Qualora le stesse non siano esplicitamente definite nel provvedimento unico, valgono le prescrizioni inserite nell’autorizzazione allo scarico dall’AURI ai sensi del comma 6 lettera d).
9. In presenza di scarichi di acque reflue industriali e di acque reflue industriali assimilate alle domestiche di cui al successivo art. 9, il parere di cui all’art. 129 della LR 1/2015 è rilasciato nell’ambito del procedimento di AUA, nei tempi previsti dal DPR 13 marzo 2013 n. 59. Tale parere non sostituisce il nulla osta all’allaccio del gestore SII, che deve precedere l’effettivo scarico.
10. L’AURI rilascerà il parere di cui al precedente comma 9 in funzione della reale consistenza delle reti fognarie e dei depuratori, risultante dalla relativa relazione del SII, nonché in funzione delle previsioni dei piani di investimento. Nel caso di accertata carenza infrastrutturale, il parere è subordinato alla realizzazione e gestione, da parte del titolare dello scarico, di uno dei sistemi di trattamento previsti dalle tabelle 11 e 12, allegate alla presente direttiva.
Art. 5
Scarichi di acque reflue non in pubblica fognatura
1. L’autorizzazione allo scarico non in pubblica fognatura delle acque reflue industriali assimilate alle domestiche, industriali ed urbane, nonché delle acque reflue domestiche di titolarità del Gestore all’interno dello stabilimento soggetto ad AUA, è rilasciata dalla Regione con l’AUA.
2. Ai sensi dell’art. 127 della LR 1/2015, l’ammissibilità degli scarichi sul suolo o in acque superficiali delle acque reflue domestiche, anche provenienti da impianti di fitodepurazione o depurazione, in ambiti ove non sono presenti collettori fognari pubblici, sono certificate, utilizzando l’apposito modello (Allegato B1), da professionisti abilitati competenti per materia, ai fini della documentazione da allegare all’istanza di titolo abilitativo di cui agli articoli 123 e 125 o della comunicazione di cui all’articolo 118 comma 3 della medesima Legge regionale, sulla base del contenuto della relazione geologica, idrogeologica ed idraulica allegata al progetto edilizio. La certificazione tiene conto della necessità di garantire l’ordinato assetto idrogeologico e la stabilità dei terreni e dei versanti, oltre che la tutela delle falde idriche e la corretta regimazione delle acque superficiali, attestandone la conformità ai piani di settore, salvo le verifiche successive degli organi o amministrazioni preposti.
3. Qualora la realizzazione dell’impianto fognario delle acque reflue domestiche costituisca opera pertinenziale compresa tra le opere libere ai sensi dell’art.118, comma 1, della LR 1/2015 e non sia connessa o contestuale alla realizzazione di interventi edilizi per i quali è richiesto il titolo abilitativo o la comunicazione, la certificazione di cui al precedente comma 2 è comunque inviata al Comune territorialmente competente.
4. Ai sensi dell’articolo 138 della LR 1/2015 il Direttore dei Lavori assevera, con apposita dichiarazione, la conformità dell’opera rispetto agli adempimenti relativi alla certificazione sugli scarichi di cui all’art.127 della medesima legge regionale, quest’ultima sostitutiva dell’autorizzazione allo scarico.
5. Qualora la realizzazione dell’impianto fognario delle acque reflue domestiche non sia connessa o contestuale alla realizzazione di interventi edilizi per i quali è richiesta l’agibilità, la dichiarazione di conformità di cui al comma 4 è comunque inviata al Comune territorialmente competente.
6. La documentazione di cui all’art.127 della LR 1/2015 relativa agli scarichi delle acque reflue domestiche è trasmessa da parte del Comune alla Regione ai fini dei controlli, inclusa la trasmissione dei dati conoscitivi minimi richiesti per la predisposizione dei reporting di cui alla Direttiva 91/271/CEE e 2000/60/CE. Alle certificazioni e alle dichiarazioni in materia di scarichi, disciplinate dalla LR 1/2015, si applicano le disposizioni di cui all’articolo 19 della Legge 7 agosto 1990 n. 241.
7. Lo scarico di acque reflue in corpo idrico superficiale, come definito al precedente articolo 2, comma 1, lett.p), oltre che al rispetto delle normative in materia di tutela della acque dall’inquinamento, non deve provocare inconvenienti igienico-sanitari quali lo sviluppo di odori, il ristagno di acqua e la proliferazione di insetti.
8. La Regione inserisce nelle autorizzazioni allo scarico non in pubblica fognatura le seguenti prescrizioni:
a) obbligo di richiedere una nuova autorizzazione nel caso di variazioni delle caratteristiche quali-quantitative dello scarico;
b) obbligo, nel caso di scarichi di acque reflue industriali > 500 AE o > 50 mc/giorno, di installazione di uno strumento di registrazione dei volumi delle acque utilizzate e comunque prelevate;
c) obbligo, nel caso di scarichi di acque reflue urbane provenienti da impianti > 2.000 AE, di installazione di uno strumento di registrazione dei volumi dello scarico e di conservazione biennale delle registrazioni;
d) obbligo, nel caso di scarichi di acque reflue urbane provenienti da impianti a servizio di agglomerati > 10.000 AE e/o da impianti > 10.000 AE, di installazione di uno strumento di campionamento automatico delle acque reflue in ingresso ed in uscita all’impianto di depurazione, in grado di prelevare campioni con le modalità idonee alla verifica delle disposizioni previste dalla vigente normativa;
e) Gli impianti di potenzialità ≥ 10000 AE devono essere dotati di uno strumento di registrazione dei volumi in entrata e degli eventuali by-pass e devono essere conservate per almeno due anni le registrazioni;
f) Gli impianti di potenzialità ≥ 10000 AE, devono essere dotati di sistemi di allarme 24 ore che indichino l’attivazione incongrua del by-pass al fine di consentire l’intervento tempestivo del personale addetto alla manutenzione;
g) per gli scarichi di acque reflue industriali > 500 AE o > 50 mc/giorno, nei casi specifici rilevati dalla Regione in funzione delle caratteristiche qualitative delle acque reflue scaricate, obbligo di installazione di uno strumento di campionamento automatico delle acque reflue, in grado di prelevare campioni con le modalità idonee alla verifica delle disposizioni previste dalla vigente normativa. Dovrà essere inoltre previsto di effettuare autocontrolli con periodicità almeno semestrale;
h) eventuale necessità di effettuazione autocontrolli con relativa cadenza periodica.
9. Le prescrizioni di cui al comma precedente devono adattarsi ai casi specifici tenendo conto:
a) della necessità di definire congrui tempi di installazione degli strumenti di registrazione e/o campionamento in relazione alle caratteristiche dello scarico ed alla complessità dell’installazione;
b) della necessità che le condotte di adduzione allo strumento di registrazione e/o campionamento siano chiaramente identificabili e che lo stesso strumento sia facilmente accessibile, leggibile e correttamente mantenuto.
Art. 6
Regime autorizzatorio degli scarichi
1. Per gli scarichi di acque reflue domestiche in pubblica fognatura dovrà essere prodotta la sola richiesta di allaccio alla rete fognaria secondo le modalità previste dai regolamenti dei gestori SII. L’AURI è obbligata ad accettare le richieste di xxxxxxxx esclusivamente se redatte sull’apposito
modello (Allegato B3), pena invalidità dell’intero procedimento di assenso all’allaccio. Rimane salvo quanto previsto all’articolo 9 della presente direttiva in merito alla dichiarazione di assimilazione.
2. Nelle more dell’entrata a regime del sistema informativo di cui all’articolo 3, comma 5, ed in assenza di specifici strumenti comunali redatti in collaborazione con l’AURI che identifichino le zone servite da pubblica fognatura, le stesse sono quelle definite dall’articolo 2, comma 1, lett. hh).
3. Dalla data di entrata in vigore della presente direttiva, nelle zone servite da pubbliche fognature, non possono essere attivati nuovi scarichi, o mantenuti scarichi esistenti, aventi recapito diverso dalle fognature medesime, salvo deroga concessa caso per caso dal gestore SII, qualora vi siano comprovate ragioni tecniche a non ricevere il refluo, ovvero per impossibilità tecnica dell’utente. Tale deroga deve essere acquisita preventivamente ed allegata all’istanza di AUA o alla certificazione di cui all’art.127 della L.R. 1/2015.
4. Gli scarichi esistenti nelle zone già servite da fognature pubbliche ed aventi recapito sul suolo o corpo idrico superficiale, devono essere allacciati alla pubblica fognatura entro il termine di 180 giorni dall’entrata in vigore della presente direttiva. È fatta salva l’acquisizione della deroga di cui al comma 3.
5. Gli scarichi esistenti in zone servite da fognature pubbliche di nuova realizzazione devono essere allacciati entro il termine di 180 giorni dal collaudo delle fognature medesime, salvo acquisizione della deroga di cui al comma 3. Il gestore SII dovrà emettere idonei avvisi al fine di informare gli utenti di quanto stabilito al presente comma.
6. Qualora la pubblica fognatura non possa essere raggiunta per impossibilità tecnica o eccessiva onerosità a fronte dei benefici ambientali conseguibili o per ragioni tecniche del gestore SII a non ricevere il refluo, il titolare dello scarico dovrà dotarsi di uno dei sistemi di trattamento previsti dalle tabelle 11 e 12, allegate alla presente direttiva.
7. Per gli scarichi nuovi di acque reflue domestiche con recapito diverso dalla rete fognaria l’autorizzazione allo scarico prevede la forma del rinnovo tacito della stessa. Il tacito rinnovo è valido esclusivamente in caso di possesso di atto autorizzativo che lo preveda; nei casi di cui all’art. 127 della legge regionale 1/2015, non è previsto il rinnovo della certificazione.
8. Per gli scarichi esistenti di acque reflue domestiche non in pubblica fognatura, qualora non in possesso di autorizzazione allo scarico con esplicito rinnovo tacito, dovrà essere richiesto il rinnovo entro il 30/06/2019. La nuova autorizzazione rilasciata dovrà riportare le prescrizioni tecnico- amministrative per rendere esplicito il rinnovo tacito. Il rinnovo dell’autorizzazione allo scarico può essere sostituito dalla certificazione di cui all’art. 127 della Legge regionale 1/2015, redatta sull’apposito modello (Allegato B1).
9. Per le autorizzazioni di scarichi industriali assimilati ai domestici, industriali ed urbani, rilasciate in forma espressa ai sensi della X.000/00, xxxxxxx di valere alla data del 30/06/2019. I titolari degli scarichi sono tenuti a richiedere, entro il suddetto termine, il rinnovo dell’autorizzazione allo scarico mediante presentazione al SUAPE dell’istanza di AUA.
10. Per le autorizzazioni rilasciate ai sensi del Decreto, con validità quattro anni senza rinnovo tacito, i titolari degli scarichi industriali assimilati ai domestici, industriali ed urbani, sono tenuti a richiedere il rinnovo entro i termini dalle stesse indicate, mediante presentazione al SUAPE dell’istanza di AUA.
11. La Regione, l’AURI ed i Comuni provvedono alla realizzazione di adeguate campagne informative sul rinnovo dell’autorizzazione allo scarico di cui al presente articolo, sentite le associazioni di categoria e dei consumatori.
12. Per gli insediamenti la cui attività sia trasferita in altro luogo ovvero per quelli soggetti a diversa destinazione d’uso, ad ampliamento o ristrutturazione da cui derivi uno scarico avente caratteristiche quali-quantitative diverse dal precedente, deve essere richiesta una nuova autorizzazione allo scarico; in tal caso si determina la condizione di “scarico nuovo” che sin dall’attivazione verrà assoggettato alle nuove disposizioni.
13. Qualora si intenda effettuare delle modificazioni che non producono variazioni quali-quantitative dello scarico, il titolare dello scarico è comunque tenuto a darne comunicazione all’autorità competente in materia di scarichi. La stessa autorità, verificata la compatibilità dello scarico con il corpo recettore, adotta, se del caso, i provvedimenti necessari.
14. Nel caso in cui il Gestore dello stabilimento è in possesso di provvedimento di AUA in corso di validità, lo stesso è tenuto a dare comunicazione delle modifiche che intende effettuare secondo le modalità di cui all’art. 6 del DPR 59/2013.
15. Con riferimento e con le limitazioni a quanto previsto all’art.101, comma 2 del Decreto, l’Autorità competente in materia di scarichi può fissare nell’atto autorizzativo, sentita ARPA e previa verifica della compatibilità complessiva degli scarichi insistenti sul corpo idrico recettore e del raggiungimento degli obiettivi di qualità ambientale dello stesso al 2015, ovvero, nel caso di regime di proroga o di esenzione di cui all’art.4 della Direttiva 2000/60/CE, con i tempi e modalità previste nel PTA2, valori limite di emissione diversi da quelli previsti dall’Allegato 5 alla Parte Terza del Decreto, sempre comunque in relazione alle migliori tecniche disponibili per i casi in cui per comprovata impossibilità tecnica o eccessiva onerosità a fronte dei benefici ambientali conseguibili i valori limite previsti dallo stesso Allegato 5 non possano essere rispettati.
16. Al fine del conseguimento degli obiettivi ambientali previsti dal PTA2 e dei Piani di gestione di Distretto Idrografico, per gli impianti di acque reflue urbane con potenzialità > 2.000 AE, e per gli impianti > 10.000 AE recapitanti in aree sensibili così come definite dalla Deliberazione di Giunta Regionale 24 aprile 2012 n.423 e successive modifiche e integrazioni, in sede di autorizzazione allo scarico l’Autorità competente in materia di scarichi fisserà il sistema di riferimento per il controllo degli scarichi per ciascun parametro delle tabelle 1 e 2 per il rispetto della concentrazione media annua.
Per gli scarichi di impianti di depurazione aventi capacità depurativa ≥ a 2000 AE recapitanti in corpi idrici aventi necessità di particolare protezione (corpi idrici intesi a scopo ricreativo, comprese le aree designate come acque di balneazione a norma della Direttiva 76/160/CEE, ovvero per i corpi idrici designati per la vita dei pesci o in altre determinate aree regionali indicate con apposito atto della Giunta Regionale) è possibile applicare, in alternativa o in aggiunta ai limiti di concentrazione, l’obbligo del rispetto della percentuale di abbattimento, secondo quanto stabilito nelle singole autorizzazioni.
17. Per gli scarichi di acque reflue industriali recapitanti in bacini drenanti delle aree sensibili e nei bacini idrografici soggetti a specifici valori limite di fosforo e azoto così come definite con Deliberazione di Giunta Regionale 24 aprile 2012 n.423, e successive modifiche e integrazioni, in sede di autorizzazione allo scarico l’Autorità competente in materia di scarichi fisserà i valori limite previsti, rispettivamente, dalla Tabella 3 nota 2 o dalla Tabella 6. Per gli scarichi esistenti nei casi di non rispetto dei valori limite di emissione per uno o entrambi i parametri azoto e fosforo di cui alla nota 2 alla tabella 3, il titolare dello scarico di acque reflue industriali recapitante in area sensibile deve presentare all’autorità competente, un
piano di risanamento con relative cadenze temporali che consenta il rispetto dei limiti di cui sopra per entrambi i parametri entro il termine del 30.06.2019.
Art. 7
Xxxxxx e rinnovo dell’autorizzazione allo scarico
1. L’autorizzazione allo scarico, rilasciata, ovvero, rinnovata nell’ambito del provvedimento AUA, è valida per quindici anni a decorrere dalla data di rilascio dell’AUA medesima da parte del SUAPE territorialmente competente.
2. Il rinnovo dell’AUA avviene secondo le modalità previste dall’art. 5 del DPR 59/2013.
3. In tutti gli altri casi, ai sensi dell’art.124 del Decreto, l’autorizzazione ha una durata di quattro anni dalla data del rilascio e la domanda di rinnovo deve essere presentata almeno un anno prima della scadenza; lo scarico può essere provvisoriamente mantenuto in funzione, nel rispetto delle prescrizioni contenute nella precedente autorizzazione, fino all’adozione di un nuovo provvedimento, se la domanda di rinnovo è stata tempestivamente presentata.
4. Fermo restando quanto previsto dal comma precedente, ai fini del rinnovo dell’autorizzazione allo scarico industriale o industriale assimilato al domestico, il titolare dello scarico appartenente alla categoria delle piccole e medie imprese di cui all’art. 2 del DM 18 aprile 2005, almeno sei mesi prima della scadenza, qualora non si siano verificate modificazioni rispetto ai presupposti della autorizzazione già concessa, presenta all’autorità competente l’istanza di rinnovo semplificata, mediante procedura di AUA, corredata di una dichiarazione sostitutiva ai sensi dell’art.47 del DPR 28.12.2000 n.445, che attesti che sono rimaste immutate:
a) le caratteristiche quali-quantitative dello scarico intese come volume annuo scaricato, massa e tipologia di sostanze scaricate, in relazione a quanto previsto nella precedente autorizzazione o se, non esplicitato in questa ultima, nella relativa istanza;
b) le caratteristiche del ciclo produttivo compresa la capacità di produzione;
c) le sostanze impiegate nel ciclo produttivo e le relative quantità;
d) gli impianti aziendali di trattamento delle acque reflue e le relative caratteristiche tecniche
e) la localizzazione dello scarico.
5. La modalità di rinnovo semplificata di cui al precedente comma 4 non si applica agli scarichi contenenti sostanze pericolose di cui all’articolo 15.
6. Per gli scarichi contenenti le sostanze pericolose di cui all’articolo 15, la domanda di rinnovo dell’autorizzazione deve essere presentata almeno un anno prima della scadenza ed il rinnovo deve avvenire in modo espresso entro e non oltre sei mesi dalla data di scadenza della precedente autorizzazione. Trascorso inutilmente tale termine lo scarico dovrà cessare immediatamente.
Art. 8
Monitoraggio e controllo degli scarichi
1. La Regione, l’AURI e ARPA Umbria, in riferimento a quanto riportato nel Sistema Informativo e Gestionale di cui all’articolo 25, definiscono il programma di monitoraggio degli scarichi che l'ARPA è tenuta ad attuare.
2. Il programma di monitoraggio di cui al comma 1 assicura, in via prioritaria, il controllo degli scarichi in relazione all'impatto, diretto o indiretto, degli stessi rispetto al raggiungimento o mantenimento degli obiettivi di qualità ambientale o per specifica destinazione dei corpi idrici.
3. L'ARPA Umbria annualmente elabora un rapporto sul risultato dei programmi di controllo sulle acque reflue urbane e gli agglomerati identificati sul territorio regionale, nonché sulle attività produttive, quantificando carichi collettati/depurati e livello di miglioramento raggiunti a scala di unità territoriale/corpo idrico, conformemente ai criteri di valutazione nazionali, di reporting comunitari (WISE ecc.) e lo invia alla Regione, all’AURI e al nodo nazionale SINTAI presso ISPRA.
4. La Regione può concordare forme di controllo degli scarichi domestici, industriali e urbani, stipulando appositi protocolli interforze nell’ambito della L.4 aprile 2012 n. 35.
5. I controlli sono integrati dagli autocontrolli della conformità degli scarichi, eseguiti dai gestori SII, seguendo le specifiche contenute nell'apposito protocollo per il controllo degli scarichi delle acque reflue urbane.
Art. 9
Criteri per l’assimilabilità delle acque reflue industriali a quelle domestiche
1. Gli scarichi delle acque reflue di attività di produzione di beni e prestazione di servizi, provenienti esclusivamente dal metabolismo umano e da servizi igienici, cucine e mense, sono assimilati agli scarichi di acque reflue domestiche e, qualora in pubblica fognatura, ai sensi del precedente articolo 3 comma 3, non necessitano di dichiarazione di assimilazione e di autorizzazione allo scarico. Nel caso di recapito non in pubblica fognatura è necessaria la domanda di autorizzazione allo scarico contenente la dichiarazione di assimilazione dello scarico.
2. Sono assimilate alle acque reflue domestiche le acque reflue industriali derivanti da:
A. Imprese dedite esclusivamente alla coltivazione del terreno e/o alla silvicoltura.
Sono da ritenersi assimilate le acque reflue derivanti dalle strutture (magazzini, vasche, piazzali, ecc.) dove vengono svolte le operazioni strettamente legate alla coltivazione del fondo quali, ad esempio, la pulizia saltuaria di locali adibiti al deposito materiali/magazzino nonché di mezzi/attrezzature.
B. Imprese dedite all'allevamento del bestiame.
Sono da ritenersi assimilate le acque reflue derivanti dal lavaggio delle attrezzature zootecniche connesse con l’allevamento (ad esempio sale di mungitura). Sono esclusi dall’assimilazione i reflui zootecnici, in quanto disciplinati dal D.M. 25.02.2016.
C. Imprese dedite oltre che alla coltivazione del fondo o all’attività di allevamento anche all’attività di trasformazione/valorizzazione della
produzione agricola.
Per tali imprese sono previsti i seguenti criteri di assimilazione:
a) L’attività di trasformazione o di valorizzazione della produzione agricola deve essere inserita con carattere di normalità e complementarietà nel ciclo produttivo aziendale;
b) la materia prima lavorata deve provenire in misura prevalente dall’attività di coltivazione dei terreni di cui si abbia a qualunque titolo la disponibilità. È esclusa dall’assimilazione l’impresa che oltre a trasformare i prodotti provenienti dalla coltivazione dei propri fondi, trasformi/valorizzi anche prodotti conferiti da terzi in misura prevalente rispetto alla materia prima complessivamente lavorata.
In questa tipologia di imprese rientrano anche le acque reflue da caseifici e dalle cantine vitivinicole derivanti dal lavaggio delle attrezzature e dei locali di lavorazione con esclusione di reflui/residui che possono essere suscettibili di riutilizzo (ad esempio siero, salamoia, fecce, vinacce). Oltre alle acque reflue dei settori suddetti sono assimilate anche le acque di lavaggio connesse con la preparazione/commercializzazione dei prodotti ortofrutticoli e le acque di lavaggio delle olive.
Ai sensi dell’articolo 65 della L.28 dicembre 2015 n.221 “Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali”, in deroga ai criteri di cui alle lettere a) e b), le acque reflue di vegetazione dei frantoi oleari sono assimilate alle acque reflue domestiche ai soli fini dello scarico in pubblica fognatura. Al fine di assicurare la tutela del corpo idrico ricettore e il rispetto della disciplina degli scarichi delle acque reflue urbane, lo scarico di acque di vegetazione in pubblica fognatura è ammesso, a condizione che il gestore SII non ravvisi criticità nel sistema di depurazione, esclusivamente per le acque dei frantoi che trattano olive provenienti esclusivamente dal territorio regionale e da aziende agricole i cui terreni insistono in aree scoscese o terrazzate ove i metodi di smaltimento tramite fertilizzazione e irrigazione non siano agevolmente praticabili, previo idoneo trattamento che garantisca il rispetto delle norme tecniche, delle prescrizioni regolamentari e dei valori limite adottati dal gestore SII in base alle caratteristiche e all'effettiva capacità di trattamento dell'impianto di depurazione.
D. Impianti di acquacoltura e di piscicoltura.
I criteri da valutare per l’assimilazione sono la densità dell’allevamento, che deve essere pari o inferiore a 1 kg per metro quadrato di specchio d’acqua, o la portata d’acqua utilizzata che deve essere pari o inferiore a 50 l/s.
X. Xxxxx reflue provenienti da attività termali.
Per le acque termali che presentano all'origine parametri chimici con valori superiori a quelli limite di emissione, è ammessa la deroga ai valori stessi a condizione che le acque siano restituite con concentrazioni non superiori rispetto a quelle prelevate ovvero che le stesse, nell'ambito massimo del 10%, rispettino i parametri batteriologici e non siano presenti le sostanze pericolose di cui alle tabelle 3/A, 5, 5/A e 5/B allegate alla presente direttiva.
Gli scarichi termali sono ammessi:
a) in corpi idrici superficiali, purché la loro immissione nel corpo ricettore non comprometta gli usi delle risorse idriche e non causi danni alla salute ed all'ambiente;
b) sul suolo o negli strati superficiali del sottosuolo, previa verifica delle situazioni geologiche;
c) in reti fognarie, purché vengano osservati i regolamenti emanati dal Gestore;
d) in reti fognarie di tipo separato previste per le acque meteoriche.
F. Acque reflue con caratteristiche qualitative equivalenti a quelle domestiche:
a) le acque che prima di ogni trattamento depurativo presentano le caratteristiche qualitative e quantitative di cui alla tabella 10;
b) le acque reflue provenienti da insediamenti in cui si svolgono le attività di cui alla tabella 7A con le limitazioni indicate nella stessa tabella;
c) le acque reflue provenienti dalle categorie di attività elencate nella tabella 7B, con le limitazioni indicate nella stessa tabella.
3. Gli scarichi delle acque reflue, provenienti dalle attività di cui al comma 2, punti A, B, C, D ed E, che recapitano in pubblica fognatura sono sempre ammessi e non necessitano di dichiarazione di assimilazione e di autorizzazione ma solo della richiesta di xxxxxxxx (Allegato B3).
4. Per gli scarichi delle acque reflue, provenienti dalle attività di cui al comma 2, punti A, B, C, D ed E, che non recapitano in pubblica fognatura è necessaria la domanda di autorizzazione allo scarico contenente la dichiarazione di assimilazione dello scarico sull’apposito modello (Allegato B2).
5. Per gli scarichi delle acque reflue provenienti dalle attività di cui al comma 2, punto F, lettera a), che prima di ogni trattamento depurativo rispettano i criteri di cui alla tabella 10, deve essere presentata la dichiarazione di assimilazione sull’apposito modello (Allegato B2) in cui si attesti che le acque reflue prodotte presentano le caratteristiche qualitative e quantitative di cui alla tabella 10 e, per i restanti parametri o sostanze, qualora presenti nello scarico, quelle di cui alla tabella 3, prima di ogni preventivo trattamento depurativo. La dichiarazione di assimilazione deve essere corredata da apposite analisi che attestino la conformità ai valori di tabella 10 e, se ricorrenti, di tabella 3. Nel caso di nuovi scarichi potrà essere fatto riferimento ai dati ed alla documentazione riferita agli scarichi provenienti dai processi produttivi e dagli stabilimenti industriali analoghi o alla più aggiornata letteratura tecnica di settore. In tale caso il titolare dello scarico ha l’obbligo di presentare, entro 180 giorni dall’effettiva attivazione dello scarico, pena la decadenza dell’assimilabilità e, se lo scarico non è in pubblica fognatura anche del provvedimento autorizzativo, certificato analitico per la caratterizzazione definitiva delle acque reflue prodotte. Nel caso di scarichi che recapitano in pubblica fognatura non è necessaria la domanda di autorizzazione, nel caso di scarichi non in pubblica fognatura la dichiarazione di assimilazione deve essere contenuta nella domanda di autorizzazione allo scarico.
6. Gli scarichi delle acque reflue provenienti dalle attività di cui al comma 2, punto F, lettera b), derivanti dalle attività di cui alla tabella 7A, che recapitano in pubblica fognatura, sono sempre ammessi e non necessitano di dichiarazione di assimilazione e della domanda di autorizzazione ma solo della richiesta di xxxxxxxx (Allegato B3).
7. Gli scarichi delle acque reflue provenienti dalle attività di cui al comma 2, punto F, lettera b), derivanti dalle attività di cui alla tabella 7A, che non recapitano in pubblica fognatura, necessitano di domanda di autorizzazione contenente la dichiarazione di assimilazione redatta sull’apposito modello (Allegato B2).
8. Gli scarichi delle acque reflue provenienti dalle attività di cui al comma 2, punto F, lettera c), provenienti dalle categorie di attività elencate nella tabella 7B, necessitano di dichiarazione di assimilazione redatta sull’apposito modello (Allegato B2), in cui si attesti che l’attività svolta rientra
tra quelle elencate nella tabella 7B e rispetta le limitazioni indicate nella stessa tabella. Nel caso di scarichi che recapitano in pubblica fognatura non è necessaria la domanda di autorizzazione ma solo della richiesta di allaccio (Allegato B3); nel caso di scarichi non in pubblica fognatura la dichiarazione di assimilazione deve essere contenuta nella domanda di autorizzazione allo scarico.
9. I Gestori tenuti alla dichiarazione di assimilazione, che si avvalgono dell’AUA, presentano la medesima al SUAPE del Comune territorialmente competente nell’ambito dell’istanza di AUA.
10. L’assimilazione di scarichi non in pubblica fognatura è automaticamente confermata con il rinnovo dell’autorizzazione allo scarico, a condizione che siano rimaste immutate tutte le condizioni di fatto e di luogo che hanno consentito l’assimilazione.
11. Il titolare dello scarico, che non si avvale dell’AUA, presenta la dichiarazione di assimilazione al gestore SII per il tramite del SUAPE. Il gestore SII provvede alla verifica della dichiarazione di assimilazione entro 60 giorni dalla presentazione della dichiarazione stessa, al SUAPE territorialmente competente. In tal caso la dichiarazione non necessita di rinnovo.
12. Tutti gli scarichi industriali assimilati alle acque reflue domestiche, recapitanti non in pubblica fognatura e quelli recapitanti in pubblica fognatura di cui al comma 2, punto F lettere a) e c), devono essere resi accessibili per il controllo, da parte dell’Autorità competente al controllo, mediante la predisposizione di un apposito punto di controllo prima dell’allaccio alla pubblica fognatura. Per le situazioni esistenti, ove sia accertata l’impossibilità tecnica di realizzare il punto di controllo, dovrà essere garantito un sistema alternativo di controllo dello scarico, avente caratteristiche permanenti ed adeguate alle necessità di controllo dell’Autorità competente al controllo. Sulla dichiarazione di assimilazione deve essere riportata l’ubicazione del punto di controllo.
13. L’assimilazione alle acque reflue domestiche non è comunque consentita nel caso di scarichi provenienti da stabilimenti nei quali si svolgono attività che comportano la produzione, la trasformazione o l’utilizzazione delle sostanze pericolose di cui all’art.15 e nei cui scarichi sia accertata la presenza di tali sostanze in quantità o concentrazioni superiori ai limiti di rilevabilità.
14. Qualora vengano a mancare le condizioni di fatto e di luogo che hanno consentito l’assimilazione lo scarico diviene a tutti gli effetti uno scarico industriale.
15. La Regione e l’AURI promuovono adeguate campagne informative, sentite le associazioni di categoria e dei consumatori, sul contenuto del presente articolo.
Art. 10
Scarichi delle acque reflue domestiche e industriali assimilate a quelle domestiche provenienti da insediamenti, installazioni e edifici isolati
1. Gli scarichi nuovi di acque reflue domestiche o industriali assimilate a quelle domestiche non in pubblica fognatura, provenienti da insediamenti, installazioni e edifici isolati, devono essere sottoposti ai sistemi di trattamento di cui alla tabella 11 allegata alla presente direttiva secondo i criteri fissati alla tabella 12 allegata alla stessa direttiva, in relazione alla natura dell’insediamento ed alla tipologia del recettore. Le indicazioni suddette sono relative sia ai sistemi individuali che agli altri sistemi pubblici e privati di cui all’articolo 100, comma 3 del Decreto.
2. Gli scarichi nuovi ed esistenti in acque superficiali di acque reflue domestiche derivanti da insediamenti, installazioni e edifici sono soggetti ai valori limite di emissione previsti alla tabella 13 allegata alla presente direttiva. Gli scarichi nuovi ed esistenti di acque reflue industriali assimilate a quelle domestiche derivanti da insediamenti, installazioni e edifici isolati sono soggetti ai valori limite di emissione previsti alla tabella 13 e agli altri parametri previsti dalle tabelle 3 e 4 allegate alla presente direttiva, a seconda del recapito.
3. Le disposizioni di cui al comma 2 non si applicano agli scarichi nuovi ed esistenti di acque reflue domestiche ed industriali assimilate alle domestiche derivanti dagli insediamenti, installazioni e edifici isolati di consistenza < 50 AE.
4. I titolari degli scarichi nuovi ed esistenti di consistenza inferiore a 50 AE dovranno comunque garantire nel tempo il corretto stato di conservazione, manutenzione e funzionamento degli impianti ed il rispetto di ogni altra condizione prevista dal provvedimento di autorizzazione.
5. Per gli scarichi di consistenza compresa tra 50 e 199 AE, è obbligatoria l’effettuazione di almeno un autocontrollo annuale sulle caratteristiche del refluo in ingresso ed in uscita dall’impianto nonché la tenuta di un apposito registro nel quale saranno annotate le operazioni di manutenzione e le verifiche delle condizioni di funzionamento.
6. Per gli scarichi di consistenza > 200 AE, è obbligatoria l’effettuazione di almeno due autocontrolli annuali sulle caratteristiche del refluo in ingresso ed in uscita dall’impianto nonché la tenuta di un apposito registro nel quale saranno annotate le operazioni di manutenzione e le verifiche delle condizioni di funzionamento.
7. Al fine di dimensionare correttamente i sistemi di trattamento dei reflui si adottano i seguenti valori per il calcolo degli abitanti equivalenti: 8.
Casa di civile abitazione | 1 AE per posto letto o 1 AE per camera con superficie fino a 14mq e 2 AE ogni camera sopra i 14 mq |
Albergo, complesso ricettivo o residenze socio-sanitarie con soli posti letto | Come per le abitazioni civili ma oltre i 14 mq aggiungere 1 AE ogni 6 mq in più |
Fabbriche e laboratori artigianali | 1 AE ogni 2 dipendenti, fissi o stagionali, durante la massima attività |
Ditte e uffici commerciali | 1 AE ogni 3 dipendenti, fissi o stagionali, durante la massima attività |
Ristoranti e trattorie | 1 AE ogni 3 posti (massima capacità ricettiva delle sale da pranzo 1,20 mq per persona) |
Bar, circoli, club | 1 AE ogni 7 persone con riferimento alla massima capacità dei locali |
Scuole | 1 AE ogni 10 posti banco |
Cinema, stadi, teatri | 1 AE ogni 30 posti |
Case di caccia di ungulati | 1 AE ogni 4 capi |
Art. 11
Scarichi di acque reflue industriali
1. Fermo restando quanto previsto all’articolo 15 della presente direttiva, gli scarichi di acque reflue industriali in rete fognaria sono sottoposti alle norme tecniche, alle prescrizioni regolamentari e ai valori limite di emissione adottati dal gestore SII.
2. Per gli scarichi di acque reflue industriali che recapitano in reti fognarie con impianto finale di trattamento che consente di rispettare i valori limite di cui alle tabelle 1, 2 e 3 allegate alla presente direttiva, si applicano le disposizioni previste dalle norme tecniche, prescrizioni regolamentari e valori limite di emissione adottati dal gestore SII ed in assenza di queste, le disposizioni normative nazionali e regionali vigenti.
3. Per gli scarichi esistenti di acque reflue industriali in rete fognaria non dotata di impianto finale di trattamento in grado di rispettare i limiti di emissione dello scarico finale, le acque reflue industriali dovranno rispettare i limiti di cui alla tabella 3 allegata alla presente direttiva, relativamente allo scarico in pubblica fognatura, ad eccezione dei parametri di cui alla tabella 5 per i quali dovranno essere rispettati i valori limite per lo scarico in acque superficiali. Per i nuovi scarichi di acque reflue industriali in rete fognaria non dotata di impianto finale di trattamento in grado di rispettare i limiti di emissione dello scarico finale, le acque reflue industriali dovranno rispettare i limiti per tutti i parametri di cui alla tabella 3 allegata alla presente direttiva, relativamente allo scarico in corpo idrico superficiale.
4. Per gli scarichi esistenti di cui al comma 3, primo periodo, dovranno essere previsti dei tempi di adeguamento alle disposizioni del presente articolo da esplicitare nell’atto autorizzativo.
5. Gli scarichi di acque reflue industriali che scaricano in corpo idrico superficiale, devono rispettare i limiti di cui alla tabella 3 allegata alla presente direttiva relativamente allo scarico in acque superficiali e, qualora recapitanti in aree sensibili, ovvero in aree soggette a specifica protezione, anche i limiti specifici stabiliti per dette aree.
6. Gli scarichi di acque reflue industriali che recapitano sul suolo, limitatamente alle fattispecie di cui all’art. 103 comma 1 lett. c) del Decreto, devono rispettare i limiti di cui alla Tabella 4 allegata alla presente direttiva.
7. È comunque vietato lo scarico sul suolo in presenza delle sostanze pericolose di cui all’articolo 15, comma 2.
8. Ai sensi dell’art.104, comma 2, del Decreto l’autorità competente in materia di scarichi può autorizzare lo scarico nella stessa falda delle acque utilizzate per scopi geotermici, nel rispetto delle indicazioni tecniche di cui alla DGR 08 marzo 2010, n. 386.
Art. 12
Scarichi delle acque reflue urbane provenienti da agglomerati e nuclei abitati con popolazione inferiore a 2.000 AE
1. Gli scarichi di acque reflue urbane, provenienti da agglomerati e nuclei abitati con popolazione < a 2.000 AE e che recapitano in acque superficiali, debbono essere sottoposti ad un trattamento appropriato secondo quanto disposto nei diversi casi dalla tabella 8 allegata alla presente Direttiva; gli stessi dovranno essere conformi ai valori limite fissati alla tabella 9 allegata alla stessa Direttiva.
2. Gli scarichi di acque reflue urbane, provenienti da agglomerati e nuclei abitati con popolazione < a 2.000 AE, che per impossibilità tecnica o eccessiva onerosità, a fronte dei benefici ambientali conseguibili, recapitano sul suolo, debbono essere sottoposti ad un trattamento appropriato secondo quanto disposto nei diversi casi dalla tabella 8 allegata alla presente Direttiva e, per il combinato degli articoli 103 comma 1 lettera c) e 101 comma 2, del Decreto, devono rispettare i limiti fissati dalla tabella 9 allegata alla stessa Direttiva.
3. È comunque vietato lo scarico sul suolo in presenza delle sostanze pericolose di cui all’articolo 15, comma 2.
4. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano agli scarichi provenienti da impianti di depurazione aventi potenzialità > a 2000 AE.
Art. 13
Scarichi delle acque reflue urbane provenienti da agglomerati con popolazione > a 2.000 AE
1. Gli scarichi di acque reflue urbane, provenienti da agglomerati con popolazione equivalente > a 2.000 AE e che recapitano in acque superficiali, sono soggetti alle disposizioni di cui ai successivi commi del presente articolo.
2. Le acque reflue urbane devono essere sottoposte, prima dello scarico, ad un trattamento secondario o ad un trattamento equivalente in conformità con quanto previsto dalla normativa statale e regionale di riferimento.
3. Gli scarichi debbono rispettare i valori limite di emissione di cui alla tabella 1 allegata alla presente direttiva e, per gli impianti > 10.000 AE, nel caso di recapito in aree sensibili, anche quelli indicati alla Tabella 2, ovvero in aree soggette a specifica protezione anche quelli indicati alla Tabella 6, allegate alla stessa direttiva. Gli stessi limiti di emissione di Tabella 2 valgono anche per impianti di dimensione inferiore a 10.000 AE a servizio di agglomerati di consistenza > 10.000 AE, insistenti in aree sensibili. Qualora le fognature raccolgano gli scarichi di acque reflue industriali, devono essere rispettati anche i limiti degli altri parametri previsti alla Tabella 3 allegata alla presente direttiva.
Art. 14
Scarichi di reti fognarie provenienti da agglomerati a forte fluttuazione stagionale degli abitanti
1. Le modalità di scarico delle reti fognarie provenienti da agglomerati a forte fluttuazione stagionale degli abitanti verranno valutate nei singoli casi dall’Autorità competente in materia di scarichi prevedendo la possibilità di deroghe ai valori limite nel periodo di messa a regime degli impianti. Rimane salvo quanto previsto all’art.105 del Decreto.
Art. 15
Scarichi di sostanze pericolose
1. Sono considerati scarichi di sostanze pericolose quelli che recapitano in rete fognaria o in corpi idrici superficiali derivanti dagli stabilimenti nei quali si svolgano attività che comportano la produzione, la trasformazione o l’utilizzazione delle sostanze indicate nelle tabelle 3/A, 5, 5/A e 5/B, allegate alla presente direttiva e nei cui scarichi sia stata accertata la presenza di tali sostanze in quantità o in concentrazioni superiori ai limiti di rilevabilità delle metodiche di rilevamento vigenti. Qualora dagli accertamenti effettuati dall’Autorità di controllo o dagli autocontrolli effettuati
dal titolare dello scarico, emerga la presenza di sostanze pericolose al disopra del limite di rilevabilità ed entro i valori limite di emissione, il titolare dello scarico dovrà presentare, entro 60 giorni dall’accertamento della presenza di sostanze pericolose, all’Autorità competente, tramite il SUAPE del Comune territorialmente competente, l’istanza di AUA, per lo scarico di sostanze pericolose. Tale richiesta non deve essere presentata per tutti quei casi in cui la sostanza pericolosa rilevata sia già presente nelle acque di approvvigionamento a concentrazioni confrontabili con quelle rilevate nello scarico.
2. È fatto divieto di scaricare nel suolo, sottosuolo e nelle acque sotterranee le sostanze pericolose indicate al punto 2.1 dell’Allegato V alla Parte III del Decreto.
3. Gli scarichi contenenti le sostanze pericolose di cui al comma 1 sono assoggettati alle seguenti prescrizioni:
a) Tenendo conto della tossicità, della persistenza e della bioaccumulazione della sostanza considerata nell'ambiente in cui è effettuato lo scarico, l'autorità competente in materia di scarichi in sede di rilascio dell'autorizzazione fissa, nei casi in cui risulti accertato che i valori limite definiti impediscano o pregiudichino il conseguimento degli obiettivi di qualità previsti nel Piano di tutela delle Acque, anche per la compresenza di altri scarichi di sostanze pericolose, valori limite di emissione più restrittivi di quelli fissati.
b) Per le sostanze di cui alla tabella 3/A allegata alla presente direttiva, derivanti dai cicli produttivi indicati nella medesima tabella, le autorizzazioni stabiliscono altresì la quantità massima della sostanza espressa in unità di peso per unità di elemento caratteristico dell'attività inquinante e cioè per materia prima o per unità di prodotto, in conformità con quanto indicato nella stessa Tabella. Gli scarichi contenenti le sostanze pericolose di cui al comma 1, sono assoggettati alle prescrizioni di cui al punto 1.2.3. dell'Allegato 5 alla parte terza del Decreto.
c) Per le acque reflue industriali contenenti le sostanze delle tabelle 5, 5/A e 5/B, allegate alla presente direttiva, il punto di misurazione dello scarico è fissato secondo quanto previsto dall'AIA di cui alla Parte seconda del Decreto e, nel caso di attività non rientranti nel campo di applicazione del suddetto decreto, subito dopo l'uscita dallo stabilimento o dall'impianto di trattamento che serve lo stabilimento medesimo. L'Autorità competente in materia di scarichi può richiedere che gli scarichi parziali contenenti le sostanze delle tabelle 5, 5/A e 5/B, allegate alla presente direttiva siano tenuti separati dallo scarico generale e disciplinati come rifiuti. Qualora, come nel caso dell’art. 124, comma 2, secondo periodo del Decreto, l’impianto di trattamento di acque reflue industriali che tratta le sostanze pericolose, di cui alle tabelle 5, 5/A e 5/B, della presente Direttiva, riceva, tramite condotta, acque reflue provenienti da altri stabilimenti industriali o acque reflue urbane, contenenti sostanze diverse non utili ad una modifica o ad una riduzione delle sostanze pericolose, in sede di autorizzazione l'autorità competente in materia di scarichi ridurrà opportunamente i valori limite di emissione indicati nella tabella 3 allegata alla presente direttiva per ciascuna delle predette sostanze pericolose indicate nelle più volte citate tabelle 5, 5/A e 5/B, tenendo conto della diluizione operata dalla miscelazione delle diverse acque reflue.
d) L'autorità competente in materia di scarichi per le sostanze di cui alle tabelle 3/A, 5, 5/A e 5/B, allegate alla presente direttiva, derivanti dai cicli produttivi indicati nelle tabelle medesime, redige un elenco delle autorizzazioni rilasciate, degli scarichi esistenti e dei controlli effettuati, ai fini del successivo inoltro alla Commissione europea.
4. I Gestori in possesso di AUA contenente l’autorizzazione allo scarico di sostanze pericolose devono presentare, almeno ogni quattro anni, una comunicazione contenente gli esiti delle attività di autocontrollo all’Autorità competente in materia di AUA, la quale potrà procedere
all’aggiornamento delle condizioni autorizzative qualora dalla comunicazione emerga che l’inquinamento provocato dall’attività e dall’impianto è tale da renderlo necessario. Tale aggiornamento non modifica la durata dell’autorizzazione unica ambientale.
Art. 16
Trattamento di rifiuti presso impianti di trattamento delle acque reflue urbane
1. È vietato l’utilizzo degli impianti di trattamento delle acque reflue urbane per lo smaltimento di rifiuti, fatte salve le deroghe previste ai commi 3, 4, 5 e 6.
2. La rete fognaria o condotta dedicata che raccoglie uno o più scarichi di acque reflue derivanti da attività di smaltimento/recupero di rifiuti inviandoli agli impianti di trattamento delle acque reflue urbane, dà luogo a “scarichi di acque reflue industriali" ovvero a "scarichi di sostanze pericolose", da disciplinarsi secondo le disposizioni previste per gli scarichi in rete fognaria, richiamate all’art. 11.
3. L’Autorità competente può autorizzare, ai sensi e con le procedure previste dalla vigente normativa in materia di rifiuti, il gestore di un impianto di trattamento di acque reflue urbane a svolgere attività di smaltimento di rifiuti liquidi non pericolosi nel medesimo impianto in relazione a particolari esigenze e nei limiti della capacità residua di trattamento dello stesso. Resta inteso, in ogni caso, che l’impianto di trattamento delle acque reflue urbane, per le sue caratteristiche dimensionali e tecniche, deve avere capacità depurativa adeguata e deve garantire allo scarico finale il rispetto dei valori limite di emissione di cui alle tabelle 1, 2 e 3, allegate alla presente direttiva. Rientrano in questa fattispecie gli impianti di trattamento delle acque reflue urbane dotati di una o più sezioni per il pretrattamento dei rifiuti liquidi provenienti da mezzi mobili, inserite funzionalmente nel complesso dell'impianto stesso, rispetto alle quali il gestore sia autorizzato, ai sensi della vigente normativa in materia di rifiuti, ad esercitare operazioni di smaltimento/recupero di rifiuti. L’Autorità competente, ai fini del rilascio della predetta autorizzazione, si attiene alle seguenti disposizioni:
a) I rifiuti liquidi per essere ammessi nell’impianto di trattamento di acque reflue urbane devono essere compatibili con il processo depurativo.
b) Dovrà essere verificato il soddisfacimento delle condizioni di cui al punto 1.1 dell’Allegato 5 alla parte terza del Decreto ed il raggiungimento ed il mantenimento degli obiettivi di qualità dei corpi idrici recettori interessati dagli scarichi dei predetti impianti. Tali valutazioni dovranno avere a riferimento anche le sostanze pericolose di cui all’articolo 15.
c) Al trattamento biologico possono essere ammessi solo i rifiuti liquidi non pericolosi con concentrazioni inferiori ai limiti previsti dalla normativa vigente per lo scarico delle acque reflue in rete fognaria per i seguenti parametri: metalli pesanti, oli minerali, solventi organici azotati ed aromatici, composti organici alogenati, pesticidi fosforati e clorurati.
d) Il trattamento e l’immissione dei rifiuti liquidi nell’impianto devono avvenire attraverso sistemi dedicati tali da garantire, in ogni condizione, le operazioni di ispezione e campionamento da parte degli enti di controllo.
e) I fanghi liquidi o semiliquidi derivanti dalla depurazione delle acque reflue possono essere trattati negli impianti di depurazione delle acque reflue urbane solo se compatibili con il processo depurativo; la compatibilità in questo caso è determinata dalla natura biologica. La loro immissione, da attuarsi di norma nella "linea di trattamento fanghi" degli impianti medesimi, ed all’idoneo dimensionamento della stessa linea. Le operazioni di conferimento dei rifiuti liquidi dovranno essere realizzate in modo da garantire le esigenze di cui alla lett. d).
f) Al fine di migliorare l’efficienza depurativa dell’impianto, è ammesso l’inoculo di fanghi attivi, provenienti da altri impianti di depurazione. Tale conferimento non necessita di alcuna autorizzazione.
g) L'autorizzazione, rilasciata ai sensi della vigente normativa in materia di rifiuti, si configura come autorizzazione al gestore ad esercitare operazioni di recupero/smaltimento di rifiuti. Al riguardo si precisa quanto segue:
I) Il Gestore dell'impianto di trattamento delle acque reflue urbane è autorizzato ad esercitare le operazioni di smaltimento dei rifiuti liquidi in relazione a particolari esigenze e nei limiti della capacità residua di trattamento. Ferme restando le condizioni di cui alla lett. a) e seguenti, l'autorizzazione, deve contemplare, fra l'altro, le condizioni e le prescrizioni attinenti i requisiti tecnici e la compatibilità delle attrezzature utilizzate ai tipi ed alla quantità massima di rifiuti liquidi da smaltire, nonché i metodi di trattamento previsti.
II) Qualora si renda necessario eseguire interventi, ovvero realizzare opere ovvero installare attrezzature per l’esercizio delle operazioni di smaltimento dei rifiuti di cui al punto I), il titolare dell’impianto è tenuto ad acquisire l’autorizzazione prevista dalla vigente normativa in materia di rifiuti riferita soltanto alle opere medesime e non al complesso dell'impianto delle acque reflue urbane.
4. Il Gestore è comunque autorizzato ad accettare i seguenti materiali:
a) rifiuti costituiti da acque reflue che rispettano i valori limite per lo scarico in rete fognaria;
b) rifiuti costituiti dal materiale proveniente dalla manutenzione ordinaria dei sistemi di trattamento di acque reflue domestiche derivanti da insediamenti, installazioni o edifici isolati di cui all’art. 10;
c) materiali derivanti dalla manutenzione ordinaria delle reti fognarie, nonché quelli derivanti da altri impianti di trattamento delle acque reflue urbane, nei quali l’ulteriore trattamento delle medesime non risulti realizzabile sotto il profilo tecnico o economico. In quest'ambito, pertanto, rientrano i “fanghi biologici di supero” derivanti dagli impianti di depurazione dei reflui urbani privi anche temporaneamente di linee di digestione/disidratazione dei fanghi in quanto non giustificabili in termini tecnico-economici, di norma conferiti negli impianti di potenzialità medio grandi dotati delle linee complete di trattamento fanghi.
5. Il rispetto dei valori limite per lo scarico in rete fognaria è previsto soltanto per i rifiuti costituiti da acque reflue di cui al comma 4, lett. a). Ai materiali di cui al comma 4, lett. b) e c) non si applicano i predetti valori limite. Resta fermo, in ogni caso, che l’impianto di trattamento delle acque reflue urbane, per le sue caratteristiche dimensionali e tecniche, deve avere capacità depurativa adeguata e deve garantire allo scarico finale il rispetto dei valori limite di emissione.
6. Per il trattamento dei rifiuti di cui al comma 4, lettere a), b) e c), il gestore è tenuto ad effettuare una “comunicazione preventiva” alla Regione contenente le informazioni sulla capacità residua di trattamento dell’impianto, sulle modalità di immissione dei rifiuti e dei materiali nell'impianto delle acque reflue urbane, sui metodi di pretrattamento adottati, sulle caratteristiche e sulla quantità dei rifiuti da trattare. La Regione può vietare il trattamento di alcune categorie di rifiuti o ridurne i quantitativi. Ai fini delle predette valutazioni, finalizzate, se del caso, a fissare condizioni e prescrizioni sulle diverse operazioni svolte, la Regione tiene conto delle indicazioni di cui al comma 3 lett. b).
7. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 3, 4, 5 e 6 si precisa quanto segue:
a) I gestori degli impianti di trattamento delle acque reflue urbane in esercizio, qualora in possesso dell'autorizzazione allo smaltimento di rifiuti liquidi, ai sensi delle previgenti disposizioni regionali, si adeguano alla presente disciplina allo scadere dell’autorizzazione in essere;
per le nuove autorizzazioni la stessa disciplina trova immediata applicazione.
b) I gestori, qualora in possesso dell’autorizzazione al trattamento dei rifiuti liquidi, compresi i materiali di cui alle lettere a), b) e c) del comma 4, non sono soggetti a nessun nuovo obbligo fino alla scadenza dell’autorizzazione. Successivamente a tale data si applicano le nuove disposizioni secondo le indicazioni procedurali dettate dalla Regione.
c) I gestori degli impianti di trattamento rifiuti liquidi non in possesso dell’autorizzazione prevista dalla vigente normativa in materia di rifiuti, qualora intendano trattare i soli materiali di cui alle lettere a), b) e c) del comma 4, sono tenuti a presentare la comunicazione di cui al comma 6 entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente direttiva completa delle relative informazioni. La Regione ne verifica la coerenza secondo le nuove disposizioni e definisce, se del caso, le prescrizioni e le limitazioni alle quali condizionare l’attività ovvero il divieto di trattamento di specifiche categorie di rifiuti.
8. In ogni caso l’attività di trattamento di cui ai commi 3, 4, 5 e 6 può essere consentita quando la stessa non comprometta il riutilizzo delle acque reflue.
9. È vietata l'immissione di rifiuti liquidi tramite mezzi mobili in altre parti della rete fognaria.
Art. 17
Scarichi delle acque reflue di dilavamento
1. I titolari delle sotto riportate attività hanno l’obbligo di gestire le acque reflue di dilavamento, così come definite all’articolo 2, comma 1, lett. f), della presente direttiva:
a) attività di cui all’allegato VIII alla Parte seconda del Decreto;
b) stazioni di distribuzione di carburanti;
c) depositi all’ingrosso di sostanze pericolose non ricomprese nelle attività di cui alla lett. a);
d) stabilimenti di lavorazione di oli minerali non ricompresi nelle attività di cui alla lett. a);
e) centri di raccolta, deposito e trattamento di veicoli fuori uso;
f) depositi e impianti soggetti ad autorizzazione o comunicazione ai sensi della vigente normativa in materia di gestione dei rifiuti e non rientranti nelle attività di cui alla lett. a).
2. Le acque reflue di dilavamento, come definite all’articolo 2, comma 1, lett. f), provenienti dalle attività di cui al comma 1 sono considerate a tutti gli effetti acque reflue industriali e quindi sottoposte ad autorizzazione. In tale ambito ciascun titolare valuterà i quantitativi di acque reflue di dilavamento prodotti verificando se gli stessi sono limitati alle acque di prima pioggia o relativi ad una durata superiore nel corso dell’evento meteorico. Sempre in tale ambito, con riferimento al recapito finale, verranno definite le eventuali modalità di trattamento.
3. Sono escluse dall’applicazione del presente articolo le superfici impermeabili scoperte delle attività di cui al comma 1, adibite esclusivamente a parcheggio o transito di veicoli non direttamente connesse all’attività svolta.
4. I nuovi insediamenti di cui al comma 1 sono adeguati alle disposizioni del presente articolo fin dalla loro attivazione. I titolari degli insediamenti esistenti soggetti alle disposizioni del presente articolo, provvedono a presentare, entro il 30 giugno 2019, istanza di autorizzazione per lo scarico di acque reflue di dilavamento e gli impianti dovranno essere adeguati entro 12 mesi dall’ottenimento dell’autorizzazione fermo restando specifiche prescrizioni temporali impartite con l’atto autorizzativo.
Art. 18
Scaricatori di piena a servizio delle reti fognarie miste
1. Per le reti fognarie miste le portate di supero da recapitare nei ricettori finali, in periodo di pioggia, sono definite sulla base delle esigenze idrauliche e ambientali del recettore, in accordo con gli obiettivi di qualità dei corpi idrici definiti dal Piano di Tutela delle Acque (PTA).
2. Nella progettazione delle reti fognarie miste i parametri di riferimento, per quanto possibile, dovranno essere validati da studi specifici. In via generale le portate nere diluite devono essere commisurate a 3÷5 volte le portate nere medie; ne consegue che nell’impianto di trattamento saranno convogliate portate di pioggia pari a 2÷4 volte le portate nere medie.
3. Al fine di evitare lo sfioro degli scolmatori delle reti unitarie in condizioni di tempo secco, il valore della portata di sfioro dovrà comunque essere maggiore almeno del 30% della portata massima.
4. Le portate di soglia devono essere definite avendo a riferimento i seguenti coefficienti:
a) maggiore o uguale a 3 per gli scaricatori/scolmatori posizionati lungo la rete fognaria;
b) compreso nell'intervallo 2÷4 per gli scaricatori ubicati in testa agli impianti di trattamento.
5. La gestione degli scaricatori di piena è a carico del gestore SII che è tenuto ad inviare alla Regione un elenco con relativo posizionamento georeferenziato, per l’inserimento nel catasto di cui al successivo art.25, degli scaricatori di piena esistenti; per ogni scaricatore dovranno essere indicate le condizioni di funzionamento e gestionali. L’aggiornamento dell’elenco avviene a cadenza biennale e comunque in occasione dell’aggiornamento dell’analisi pressioni. Per i nuovi scaricatori di piena installati dovrà essere inviata una comunicazione alla Regione allegando le informazioni di cui sopra. Agli scarichi occasionali, in caso di pioggia, in corpo idrico superficiale non si applicano i valori limite di emissione previsti dalla tabella 3 allegata alla presente direttiva.
6. Ai fini del conseguimento/mantenimento degli obiettivi di qualità dei corpi idrici superficiali, gli agglomerati di dimensione > a 10.000 AE forniti da reti fognarie unitarie, devono essere dotati di dispositivi per la gestione delle acque di prima pioggia derivanti dagli scaricatori di piena. La progettazione, realizzazione e gestione verranno definite in opportuni accordi tra Regione, AURI e Comuni. I sistemi progettati dovranno avere a riferimento il contenimento delle acque di prima pioggia attraverso la realizzazione di sistemi di accumulo (ad esempio vasche di prima pioggia). Ad evento meteorico esaurito deve essere attivato il loro successivo svuotamento nell'ambito delle 48/72 ore successive all'ultimo evento piovoso con l’invio delle acque all'impianto di trattamento.
7. Gli scarichi degli scaricatori di piena a servizio delle reti fognarie miste possono avere recapito sul suolo o negli strati superficiali del sottosuolo, quando sia accertata la non disponibilità di altri corpi recettori. I nuovi scarichi sul suolo degli scaricatori di piena sottesi ad aree a prevalente
destinazione commerciale/industriale connessi ad agglomerati di qualunque consistenza, sono di norma vietati. Lo scarico sul suolo è subordinato all'adozione delle misure per la gestione delle acque di prima pioggia anche attraverso la realizzazione di sistemi di accumulo (ad esempio vasche di prima pioggia). Agli scarichi sul suolo di cui al presente comma non si applicano i valori limite di emissione previsti alla tabella 4 allegata alla presente direttiva.
8. I punti di scarico degli sfioratori di piena delle condotte fognarie miste non devono essere autorizzati, a condizione che la loro realizzazione sia inserita nel sistema informativo regionale di cui al successivo articolo 25.
Art. 19
Scarichi di acque meteoriche di dilavamento provenienti da reti fognarie separate e da altre condotte separate
1. Per gli scarichi delle acque meteoriche di dilavamento provenienti da reti fognarie separate a servizio di agglomerati > 2.000 AE, il Comune dovrà provvedere, entro 18 mesi dalla data di entrata in vigore della presente direttiva, ad inviare alla Regione un elenco degli stessi, indicando per ogni scarico le caratteristiche tecnico-costruttive della rete fognaria, comprese quelle degli eventuali dispositivi per la gestione delle acque di prima pioggia, la delimitazione, la superficie e le caratteristiche del bacino scolante afferente alla fognatura stessa nonché l’ubicazione dello scarico, da esprimersi di norma anche come coordinate geografiche. A tali scarichi non si applicano i valori limite di emissione previsti dalla tabella 3 allegata alla presente direttiva.
2. Qualora i dispositivi per le acque di prima pioggia prevedano il convogliamento delle stesse nella "rete nera", il Comune dovrà richiedere il relativo parere al gestore SII.
3. Ai fini del conseguimento/mantenimento degli obiettivi di qualità dei corpi idrici superficiali, gli agglomerati con popolazione > a 10.000 AE forniti da reti fognarie separate, devono essere dotati di dispositivi per la gestione delle acque di prima pioggia. La progettazione, realizzazione e gestione verranno definite in opportuni accordi tra Regione, AURI e Comuni. I sistemi progettati dovranno avere a riferimento il contenimento delle acque di prima pioggia attraverso la realizzazione di sistemi di accumulo (ad esempio vasche di prima pioggia). Ad evento meteorico esaurito deve essere attivato il loro successivo svuotamento nell'ambito delle 48/72 ore successive all'ultimo evento piovoso con l’invio delle acque all'impianto di trattamento.
4. Le acque meteoriche di dilavamento provenienti da “altre condotte separate” così come definite all’articolo 2, comma 1, lett. l), vengono disciplinate esclusivamente per le nuove infrastrutture nell’ambito del procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA). La VIA potrà contenere le prescrizioni specifiche, da parte dell’Autorità competente in materia di scarichi, per l’immissione delle acque meteoriche di dilavamento, compresa la eventuale necessità di gestione delle acque di prima pioggia, tenendo a riferimento quanto previsto nel Piano di Tutela delle Acque al fine del conseguimento/mantenimento degli obiettivi di qualità dei corpi idrici interessati dall’immissione.
Art. 20
Scarichi di emergenza e fermo impianto
1. I punti di scarico a servizio di stazioni di sollevamento di acque reflue urbane che si attivano solo in casi eccezionali dovuti alla rottura di tutte le pompe, comprese quelle di riserva di analoga portata che dovranno essere sempre presenti, o di altri eventi non prevedibili, ovvero per interruzione della fornitura di energia elettrica da parte del gestore elettrico, non devono essere autorizzati. In tal caso il gestore SII è però obbligato a comunicare tempestivamente all’ARPA l’eventuale attivazione dello scarico.
2. Nei casi in cui gli impianti di depurazione di acque reflue urbane e di acque reflue industriali abbiano degli arresti temporanei di trattamento per effettuare manutenzioni straordinarie o per interruzione della fornitura di energia elettrica da parte del gestore elettrico, il gestore SII ha l’obbligo di comunicare, anticipatamente qualora possibile, tale evento all’ARPA. Le manutenzioni ordinarie che prevedono il fermo impianto, dovranno essere sempre comunicate all’ARPA, al fine della eventuale adozione di misure di attenuazione. I tempi tecnici dell’arresto dovranno essere quelli strettamente necessari all’effettuazione delle suddette operazioni e comunque minimizzati il più possibile. Nel periodo di interruzione della funzionalità di tali impianti non può essere introdotto nel processo di depurazione alcun tipo di rifiuto compresi quelli di cui all’articolo 16.
3. Ai casi di cui ai commi 1 e 2 agli scarichi non si applicano i valori limite di emissione di cui alle tabelle allegate alla presente direttiva e gli eventuali valori limite di emissione previsti nell’autorizzazione allo scarico.
Art. 21
Scarichi di acque di raffreddamento
1. Le acque di raffreddamento, come definite all’articolo 2, comma 1, lett. d), ai fini della loro classificazione sono da ritenersi comprese nella definizione di “acque reflue industriali” in quanto diverse dalle acque reflue domestiche e da quelle meteoriche di dilavamento e pertanto il loro scarico deve essere sempre autorizzato.
2. È fatto obbligo di riciclo delle acque utilizzate esclusivamente a scopo di raffreddamento ed è ammesso un reintegro massimo del 20% al netto della frazione evaporata, a meno di impossibilità tecnica o eccessiva onerosità a fronte dei benefici ambientali conseguibili da dimostrare mediante perizia tecnica.
3. La scelta del recettore idoneo per lo scarico delle acque di raffreddamento dovrà essere effettuata dal titolare dello scarico congiuntamente alla Regione.
4. Non è comunque consentito diluire con acque di raffreddamento, di lavaggio o prelevate esclusivamente allo scopo, gli scarichi parziali che contengono le sostanze di cui alla tabella 5 allegata alla presente direttiva (ad eccezione delle sostanze numero 11, 13, 14) prima del loro trattamento per adeguarli ai limiti previsti dalla presente direttiva.
5. L’Autorità competente in materia di scarichi, in sede di autorizzazione di nuovi impianti, prescrive che lo scarico delle acque di raffreddamento sia separato dagli scarichi terminali contenenti le sostanze di cui al comma 4. Per gli impianti pre-esistenti, le acque di raffreddamento possono essere convogliate verso il corpo idrico recettore tramite un unico scarico, a condizione sia posto in essere un sistema di sorveglianza dello scarico che consenta la sistematica rilevazione e verifica dei limiti a monte del punto di miscelazione.
6. I nuovi insediamenti sono adeguati alle disposizioni del presente articolo fin dalla loro attivazione. Per i titolari degli insediamenti esistenti soggetti alle disposizioni del presente articolo, nell’atto autorizzativo allo scarico verranno definiti i tempi di adeguamento che non potranno essere superiori a 180 giorni dalla data del rinnovo.
Art. 22
Approvazione progetti impianti di depurazione per acque reflue urbane
1. Fatte salve le disposizioni in materia di impatto ambientale, l’AURI provvede all’approvazione dei progetti di nuovi impianti di trattamento delle acque reflue urbane relativi al Servizio Idrico Integrato previa convocazione di apposita conferenza di servizi a cui partecipano almeno i rappresentanti di Regione, Comune/i, gestore SII, ARPA, Azienda Sanitaria Locale.
2. L’approvazione dei progetti conforme alla determinazione conclusiva della conferenza di servizi sostituisce ad ogni effetto nulla osta, pareri, assensi, autorizzazioni e concessioni di organi regionali e comunali compresa l’autorizzazione provvisoria allo scarico che decorre dal momento dell’attivazione dello stesso.
3. Nell’atto di approvazione dovranno essere indicate, tra l’altro, specifiche prescrizioni per la gestione della fase provvisoria prima della messa a regime dell’impianto. In tale periodo è consentita la concessione di deroghe ai valori limite previsti per legge.
4. Per gli impianti di trattamento di acque reflue urbane oggetto di adeguamento e/o potenziamento, durante la fase di adeguamento è consentita la concessione di deroghe ai valori limite previsti per legge.
5. Durante la fase di adeguamento di cui al precedente comma 4, qualora non vengano rispettati i valori limite previsti dalle tabelle 1 e 2 allegate alla presente direttiva, è fatto divieto di conferimento all’impianto di rifiuti di cui all’articolo 16, ad eccezione dei rifiuti di cui al comma 4, lett.
b) e c) del medesimo articolo, ed è fatto divieto all’AURI di concedere nuove deroghe per lo scarico in pubblica fognatura.
Art. 23
Utilizzo delle acque reflue domestiche a scopo irriguo presso lo stesso impianto che le ha prodotte
1. Il riutilizzo delle acque reflue domestiche a scopo irriguo, nel sito di produzione, è consentito alle seguenti condizioni:
a) siano state preventivamente sottoposte ad un trattamento appropriato tale da garantire il rispetto dei valori limite previsti dalla tabella 4 allegata alla presente direttiva per lo scarico sul suolo;
b) siano riutilizzate esclusivamente sui terreni di proprietà del titolare dello scarico;
c) non siano utilizzate su colture da consumarsi crude o dopo trattamento fisico o chimico, pascoli di bestiame, spazi pubblici o comunque aperti al pubblico.
2. Qualora non venga effettuato il riutilizzo dell’intera portata trattata, l’impianto deve prevedere uno scarico alternativo delle acque reflue trattate. Lo scarico alternativo deve essere conforme alle disposizioni contenute nella presente direttiva.
3. Lo stoccaggio delle acque reflue dovrà avvenire in contenitori a tenuta interrati.
Art. 24
Disposizioni specifiche relative ai Xxxxx Xxxxxxxx
1. È fatto salvo quanto riportato nei piani stralcio del lago Trasimeno e del lago di Piediluco, ricompresi nel Piano di Gestione Distretto Idrografico Appennino Centrale, e in tutte le norme e le disposizioni specifiche in materia, laddove contenenti indicazioni più restrittive di quelle previste dalla presente direttiva.
Art. 25
Sistema Informativo e Gestionale Regionale per la regolazione degli scarichi civili e industriali
1. È istituito il “Sistema Informativo e Gestionale Regionale per la regolazione degli scarichi civili e industriali”.
2. Il Sistema è la banca dati utile ai fini autorizzativi, di controllo e per le attività di reporting, di tutti gli scarichi civili e industriali in pubblica fognatura e non; lo strumento integrerà le potenzialità dell’attuale “catasto scarichi” con il sistema cartografico “data mapping system”.
3. Il Sistema si interfaccia con la procedura di rilascio delle Autorizzazioni Ambientali.
4. Il Sistema informativo è operante in rete.
5. Il Sistema deve contenere le informazioni relative agli scarichi di:
a) acque reflue urbane;
b) acque reflue industriali;
c) acque reflue industriali assimilate alle domestiche;
d) acque reflue domestiche ;
e) scaricatori di piena.
6. Le informazioni base previste nel sistema sono le seguenti:
• anagrafica del soggetto autorizzato e data di autorizzazione/xxxxxxx;
• localizzazione georeferenziata dello scarico;
• sistemi di trattamento esistenti;
• natura ed entità dello scarico;
• pareri e prescrizioni;
• limiti di emissione autorizzati;
• punti di ispezione e campionamento georeferenziati;
• sistemi di controllo e campionamento (portate, autocampionatori, ecc.);
• controlli e sopralluoghi.
7. Il Sistema si compone di sezioni principali ed ausiliarie:
I) Sezioni principali:
- Sezione anagrafica in cui sono riportate le informazioni anagrafiche del soggetto che richiede l’autorizzazione, e le informazioni di base riferibili all’autorizzazione;
- Sezione impianti in cui sono riportate le informazioni riguardanti i depuratori di acque reflue urbane, industriali e domestiche e i riferimenti alla sezione anagrafica;
- Sezione scarichi in cui sono riportate le informazioni riguardanti gli scarichi autorizzati di acque reflue urbane, industriali, industriali assimilate alle domestiche e domestiche, oltre ai riferimenti alla sezione anagrafica ed eventualmente alla sezione degli impianti.
II) Sezioni ausiliarie:
- Sezione qualità scarico in cui è contenuta la caratterizzazione qualitativa dello scarico così come riportata nella documentazione relativa all’autorizzazione;
- Sezione sostanze pericolose in cui vengono riportate in dettaglio le informazioni sulle sostanze pericolose così come riportate nella documentazione relativa all’autorizzazione;
- Sezione smaltimento fanghi in cui sono riportate le informazioni essenziali sullo smaltimento di eventuali fanghi di depurazione;
- Sezione rifiuti liquidi in cui sono riportate le informazioni essenziali sullo smaltimento di eventuali rifiuti liquidi.
III) Sezione di dialogo con il sistema “agglomerati”. In questa sezione i gestori dei servizi idrici integrati sono obbligati ad aggiornare il quadro cartografico dei sistemi fognari-depurativi.
8. Il Sistema è lo strumento unico operativo per la gestione ed il controllo delle pratiche autorizzative di tutti i soggetti titolari della funzione di rilascio delle autorizzazioni e concorre alla semplificazione amministrativa e all’innovazione tecnologica, con riduzione degli adempimenti amministrativi e dei tempi di rilascio.
9. L’autorità competente in materia di scarichi è obbligata all’utilizzo del Sistema provvedendo al popolamento e continuo aggiornamento dello stesso per quanto attiene alle informazioni di propria competenza.
10. Il Sistema è strutturato per garantire la compatibilità e dialogare con il Centro Documentazione Acque.
11. Il Sistema è, altresì, lo strumento di informazione all’utente sullo stato della pratica autorizzativa, secondo il principio della trasparenza cui devono ispirarsi tutte le Pubbliche Amministrazioni.
Art. 26 Sanzioni
1. La competenza all’irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie prevista dall’art.135 del Decreto legislativo è attribuita alla Regione, o all’AURI nel caso di scarichi in pubblica fognatura.
2. Nelle more dell’emanazione del Regolamento regionale di cui all’articolo 4, comma 1, lettera a) della legge regionale 10 dicembre 2009, n. 25, i proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie sono versati all’entrata del bilancio regionale e riassegnati alle unità previsionali di base destinate alle opere di risanamento e riduzione dell’inquinamento dei corpi idrici.
3. In caso di inosservanza delle prescrizioni dell’autorizzazione allo scarico si applicano le misure previste dall’art.130 del Decreto legislativo, ferma restando l’applicazione delle sanzioni previste dallo stesso decreto.
Art. 27 Norma transitoria
1. Nelle more dell’entrata in vigore del Sistema informativo e gestionale regionale per la regolazione degli scarichi civili e industriali” di cui alla misura B-20 del Piano di Tutela delle Acque – aggiornamento 2016-2021:
- le domande di autorizzazione allo scarico, ovvero il loro rinnovo, sono ritenute valide ai sensi del Decreto esclusivamente se presentate e correttamente compilate sui modelli allegati alla presente Direttiva Tecnica e devono essere corredate della documentazione integrativa richiesta per lo specifico scarico di cui si chiede l’autorizzazione. Il mancato utilizzo della modulistica e degli allegati comporta l’invalidità di qualsiasi autorizzazione non correttamente rilasciata. Per le autorizzazioni contenute in procedura AUA è fatto obbligo della trasmissione all’Autorità competente in materia di scarichi di copia del provvedimento di rilascio dell’AUA da parte del SUAPE, pena la decadenza dell’autorizzazione allo scarico;
- ai fini dei controlli, inclusa l’attività di reporting imposta dalle Direttive comunitarie 91/271/CEE e 2000/60/CE copia di tutte le autorizzazioni allo scarico, le AUA e le certificazioni sostitutive in materia di scarichi cui alla LR 1/15 sono trasmesse in copia, da parte dell’autorità depositaria delle medesime, ad ARPA Umbria, per le finalità di legge (reporting UE, analisi pressioni, aggiornamento agglomerati).
2. I procedimenti finalizzati al rilascio dell’autorizzazione allo scarico non in pubblica fognatura di acque reflue domestiche, avviati prima della entrata in vigore della LR 1/2015, possono essere conclusi ai sensi delle norme vigenti al momento dell’avvio dei procedimenti stessi. È fatta comunque salva la facoltà dei titolari degli scarichi di avvalersi, secondo quanto stabilito dalla LR 1/15, della certificazione di cui all’art. 127 della suddetta Legge regionale.
3. Le istanze di rinnovo presentate, entro il 30 giugno 2019, ai sensi dell’art.6 comma 8 della presente direttiva, possono essere avviate ai sensi delle norme previgenti all’entrata in vigore della LR 1/2015. È fatta comunque salva la facoltà dei titolari degli scarichi di avvalersi, secondo quanto stabilito dalla LR 1/15, della certificazione di cui all’art. 127 della suddetta Legge regionale.
4. I procedimenti finalizzati al rilascio dell’autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali assimilate alle domestiche, industriali e urbane, avviati prima della entrata in vigore del DPR 13 marzo 2013 n. 59, sono conclusi ai sensi delle norme vigenti al momento dell’avvio dei procedimenti stessi.
5. L’AUA è richiesta alla scadenza del primo titolo abilitativo da essa sostituito.
6. Per le attività esistenti che generano acque reflue industriali assimilate alle acque reflue domestiche ai sensi dell’articolo 9, comma 2, lett. F, punti b) e c), non più comprese nelle tabelle 7A e 7B allegate alla presente direttiva, in quanto eliminate per effetto di precisazioni giuridiche al DPR 227/2011, il titolare dell’attività provvede ad adeguare l’autorizzazione allo scarico entro 18 mesi dall’entrata in vigore della presente direttiva. L’autorità competente in materia di scarichi provvede a darne comunicazione alle associazioni di categoria.
Art. 28 Disposizioni finali
1. Per quanto non disciplinato dalla presente direttiva si applica il Decreto e il DPR 13 marzo 2013 n.59.
2. Le prescrizioni relative agli impianti di depurazione di acque reflue urbane ed agli scarichi di acque reflue industriali di cui alla presente direttiva si intendono automaticamente integrate nelle autorizzazioni già rilasciate, fermo restando i tempi di adeguamento previsti dalla presente direttiva.
3. Le disposizioni contenute nella presente direttiva entrano in vigore decorsi 15 giorni dalla data di pubblicazione della stessa nel Bollettino Ufficiale della Regione Umbria.