ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE
ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE
DIREZIONE REGIONALE PER LE MARCHE
COORDINAMENTO REGIONALE TECNICO-XXXXXXXX XXXXXX
ALLEGATO F)
SCHEMA DI CONTRATTO
APPALTO INTEGRATO
DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA E REALIZZAZIONE DI OPERE EDILI E VARIE, ELETTRICHE E DI CLIMATIZZAZIONE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA
PRESSO
LA DIREZIONE PROVINCIALE I.N.P.S. DI PESARO-URBINO Via Gramsci,8-10 – 61121 PESARO
LUGLIO - 2011
INPS - DIREZIONE REGIONALE MARCHE
Area Tecnico-Edilizia Regionale. Xxx Xxxxxxx, 0 - 00000 Xxxxxx
Telefono: 000 0000000 – 000 0000000
Fax: 000 0000000
SCHEMA DI CONTRATTO
1 -Documenti che fanno parte del contratto
Fanno parte integrante del contratto:
1.1
Il progetto esecutivo di tutta l’opera composto dai seguenti elaborati:
• Quadro economico di progetto
• Riepilogo del computo metrico
• Quadro incidenza manodopera
• Cronoprogramma
• Elaborati grafici
• PSC
• Fascicolo
• Schema di contratto e Capitolato Speciale comprendente computo metrico ed elenco prezzi
1.2
Il Decreto Legislativo n. 163 del 12 Aprile 2006 denominato “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/ CE e 2004/18/CE”, il D.Lgs 152/2008 e successive modifiche e integrazioni.
1.3
Il Regolamento di attuazione DPR 207/2010;
Fanno, altresì, parte del presente contratto tutte le leggi, norme e regolamenti vigenti alla data del contratto stesso, anche se non espressamente richiamate. L’Impresa appaltatrice dei lavori dovrà, inoltre, ottemperare a tutte le leggi, disposizioni e regolamenti che dovessero entrare in vigore durante l’esecuzione dei lavori.
2 -Cauzione provvisoria
La cauzione provvisoria, di cui all’ art.75, del Decreto Legislativo n. 163 del 12 Aprile 2006 , è stabilita nella somma di €. 9.830,00# (Euro novemilaottocentotrenta/00) pari al 2% dell’importo totale dei lavori a base d’appalto e può essere costituita dall’Impresa appaltatrice come previsto nel disciplinare di gara.
Ai sensi degli articoli 40, comma 7 e 75, comma 7 del D.Lgs n. 163/2006, l'importo della cauzione provvisoria è ridotta al 50 per cento per i concorrenti in possesso della certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie Uni Cei Iso 9000 ovvero della dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra loro correlati di tale sistema, rilasciata da organismi accreditati ai sensi delle norme europee della serie Uni Cei En 45000 e delle serie Uni Cei En Iso/Iec 17000.
In caso di associazione temporanea di concorrenti le riduzioni di cui al presente articolo sono accordate qualora il possesso delle certificazioni di cui al comma 1 sia comprovato da tutte le imprese in associazione.
3 -Cauzione definitiva
Si intende integralmente riportato nel presente contratto quanto previsto dalle vigenti norme in materia di garanzie e coperture assicurative.
La cauzione definitiva prescritta dall’ art 113 del Decreto Legislativo n. 163 del 12 Aprile 2006, rimane stabilita in ragione del 10% dell’importo netto del contratto dell’appalto. In caso di ribasso d’asta superiore al 10%, detta cauzione dovrà essere aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%; ove il ribasso sia superiore al 20% l’aumento è di 2 punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%.
L’esecutore dei lavori dovrà assoggettarsi alla stipula di tutte le polizze di garanzia previste dalla normativa vigente e dagli artt.000-000-000 del DPR 207/2010. Approvato il certificato di collaudo ovvero il certificato di regolare esecuzione, la garanzia fideiussoria si intende svincolata ed estinta di diritto, automaticamente, senza necessità di ulteriori atti formali, richieste, autorizzazioni, dichiarazioni liberatorie o restituzioni.
Ai sensi degli articoli 40, comma 7 e 75, comma 7 del D.Lgs n. 163/2006, l'importo della cauzione definitiva è ridotta al 50 per cento per i concorrenti in possesso della certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie Uni Cei Iso 9000 ovvero della dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra loro correlati di tale sistema, rilasciata da organismi accreditati ai sensi delle norme europee della serie Uni Cei En 45000 e delle serie Uni Cei En Iso/Iec 17000.
In caso di associazione temporanea di concorrenti le riduzioni di cui al presente articolo sono accordate qualora il possesso delle certificazioni di cui al comma 1 sia comprovato da tutte le imprese in associazione.
4-Garanzia fideiussoria
L’Amministrazione può avvalersi della garanzia fideiussoria, parzialmente o totalmente, per le spese dei lavori da eseguirsi d’ufficio nonché per il rimborso delle maggiori somme pagate durante l’appalto in confronto ai risultati della liquidazione finale; l’incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale dell’Amministrazione senza necessità di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto dell’Appaltatore di proporre azione innanzi l’autorità giudiziaria ordinaria.
La garanzia fideiussoria è tempestivamente reintegrata qualora, in corso d’opera, sia stata incamerata, parzialmente o totalmente, dall’Amministrazione; in caso di variazioni al contratto per effetto di successivi atti di sottomissione, la medesima garanzia può essere ridotta in caso di riduzione degli importi contrattuali, mentre non è integrata in caso di aumento degli stessi importi fino alla concorrenza di un quinto dell’importo originario.
5-Coperture assicurative
L’Appaltatore è obbligato, contestualmente alla sottoscrizione del contratto, a produrre una polizza assicurativa che tenga indenne la Stazione Appaltante da tutti i rischi di esecuzione e una polizza assicurativa a garanzia della responsabilità civile per danni causati a terzi nell’esecuzione dei lavori.
La polizza assicurativa è prestata da un’impresa di assicurazione autorizzata alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l’obbligo di assicurazione.
La copertura delle predette garanzie assicurative decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione e comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato; le stesse polizze devono inoltre recare espressamente il vincolo a favore della Stazione Appaltante e sono efficaci senza riserve anche in caso di omesso o ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell’esecutore.
La polizza assicurativa contro tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati deve coprire tutti i danni subiti dalla Stazione Appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti e opere, anche preesistenti, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore, e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni causati a terzi nell’esecuzione dei lavori.
Tale polizza deve essere stipulata nella forma “Contractors All Risks” (CAR), conformemente al punto 18-d) del bando e deve:
a) prevedere la copertura dei danni delle opere, temporanee e permanenti, eseguite o in corso di esecuzione per qualsiasi causa nel cantiere, compresi materiali e attrezzature di impiego e di uso, ancorché in proprietà o in possesso dell’impresa, compresi i beni della Stazione Appaltante destinati alle opere, causati da furto e rapina, incendio, fulmini e scariche elettriche, tempesta e uragano, inondazioni e allagamenti, esplosione e scoppio, terremoto e movimento tellurico, frana, smottamento e crollo, acque anche luride e gas provenienti da rotture o perdite di condotte idriche, fognarie, gasdotti e simili, atti di vandalismo, altri comportamenti colposo o dolosi propri o di terzi;
b) prevedere la copertura dei danni causati da errori di realizzazione, omissioni di cautele o di regole dell’arte, difetti e vizi dell’opera, in relazione all’integra garanzia a cui l’impresa è tenuta, nei limiti della perizia e delle capacità tecniche da essa esigibili nel caso concreto, per l’obbligazione di risultato che essa assume con il contratto d’appalto anche ai sensi dell’art.1665 del codice civile.
La polizza assicurativa di responsabilità civile per danni causati a terzi, come da punto 18-d) del bando, deve:
a) prevedere la copertura dei danni che l’Appaltatore debba risarcire quale civilmente responsabile verso prestatori di lavoro da esso dipendenti e assicurati secondo le norme vigenti e verso i dipendenti stessi non soggetti all’obbligo di assicurazione contro gli infortuni nonché verso i dipendenti dei subappaltatori, impiantisti e fornitori per gli infortuni da loro sofferti in conseguenza del comportamento colposo commesso dall’impresa o da un suo dipendente del quale essa debba rispondere ai sensi dell’ art. 2049 del codice civile, e danni a persone dell’impresa, e loro parenti o affini, o a persone della Stazione Appaltante occasionalmente o saltuariamente presenti in cantiere e a consulenti dell’Appaltatore o della Stazione Appaltante;
b) prevedere la copertura dei danni biologici;
c) prevedere specificamente l’indicazione che tra le “persone” si intendono compresi i rappresentanti della Stazione Appaltante autorizzati all’accesso al cantiere, i componenti dell’ufficio di direzione dei lavori, i coordinatori per la sicurezza, i collaudatori.
Le garanzie di cui al presente articolo, prestate dall’Appaltatore coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici.
Qualora l’Appaltatore sia un’associazione temporanea d’imprese, giusto il regime delle responsabilità disciplinato dall’art.92 del Regolamento generale e dall’art.37 del Decreto Legislativo n. 163 del 12 Aprile 2006 , le stesse garanzie assicurative prestate dalla mandataria capogruppo coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese mandanti.
DEVE ANCHE ESSERE PRESENTATA:
- La polizza assicurativa del progettista esecutivo come prescritto all’art. 269 del DPR 207/2010, per un massimale di €.25.000,00 (Euro_venticinquemila/00), non inferiore al 10% dell’importo dei lavori da progettare.
6 -Consegna dei lavori
Per ragioni di urgenza la consegna dei lavori potrà essere effettuata subito dopo l’aggiudicazione, con le riserve di cui all’art. 337 della legge 20 marzo 1865, n.2248, all.F e secondo quanto stabilito dall’art. 153, comma 1 del citato Regolamento.
Della consegna sarà redatto verbale dal quale, dovrà risultare:
a) l’eventuale nomina del rappresentante dell’Appaltatore e il deposito presso l’Istituto del relativo atto notarile;
b) la nomina del Direttore tecnico e del Capo cantiere di cui all’art. 6 del Capitolato Generale;
c) il deposito, presso la Stazione Appaltante, di copia autentica della polizza assicurativa di cui al primo capoverso dell’art. 5;
d) il deposito, presso la Stazione Appaltante, della documentazione di avvenuta denuncia di inizio lavori effettuata agli enti previdenziali, assicurativi e antinfortunistici, inclusa la Cassa Edile, ove dovuta;
e) il deposito del programma esecutivo dei lavori redatto ai sensi e nei modi di cui al punto 10 dell’art. 43 del Regolamento generale;
f) l’accettazione del piano di sicurezza con le eventuali modifiche proposte e accettate dal Coordinatore per l’esecuzione; (DECRETO LEGISLATIVO 9 aprile 2008, n. 81)
g) la trasmissione da parte di ciascuna impresa esecutrice del proprio piano operativo di sicurezza all'impresa affidataria, la quale, previa verifica della congruenza rispetto al proprio, lo trasmette al Coordinatore per l'esecuzione. (DECRETO LEGISLATIVO 9 aprile 2008, n. 81)
h) l’avvenuta verifica dell’idoneità tecnico-professionale dell’Impresa attraverso il deposito del certificato di iscrizione alla CCIAA;
i) il deposito, presso l’Istituto, della dichiarazione dell’organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate presso INPS, INAIL e Casse Edili;
j) il deposito, presso la Stazione Appaltante, della dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti;
k) la trasmissione, all’Organo di vigilanza territorialmente competente e a cura dell’Appaltatore, della notifica preliminare; delle denunce dei lavoratori effettuate presso l’INPS, presso l’INAIL e presso le Casse Edili;
l) la nomina del Responsabile del servizio di prevenzione e protezione.
Quanto prescritto ai punti d), f), g), h), i), k)e l) dovrà essere effettuato anche prima dell’inizio dei lavori di ciascun’altra impresa man mano operante in cantiere.
L’Impresa, entro e non oltre 10 (dieci) giorni solari successivi alla data del verbale di consegna, dovrà dar corso all’inizio dei lavori.
Si procederà alla consegna parziale dei lavori con successivi verbali di consegna quando ciò si renda necessario a causa della natura dei lavori stessi o per l’indisponibilità di aree e/o immobili. In caso d’urgenza l’Impresa comincerà i lavori per le sole parti già consegnate.
La data di consegna a tutti gli effetti di legge è quella dell’ultimo verbale di consegna.
La stipulazione del contratto di appalto rappresentata dalla firma per accettazione della lettera di aggiudicazione da parte del legale rappresentante dell’Appaltatore, deve avvenire entro il termine di 60 (sessanta) giorni dall’individuazione della ditta aggiudicataria (verbale di gara).
Dopo l’aggiudicazione il Responsabile del procedimento (RUP) con specifico Ordine di servizio dispone l’avvio della progettazione esecutiva, da ultimare nel termine di 15 (quindici) giorni naturali e consecutivi dal ricevimento del suddetto ordine.
Il progetto esecutivo sarà approvato dalla Stazione Appaltante entro il termine di 5 (cinque) giorni naturale e consecutivi dalla data di consegna del progetto stesso.
Da detta data di approvazione decorre il termine di 45 (quarantacinque) giorni naturale e consecutivi per la consegna dei lavori.
L’Appaltatore è tenuto ad attivare con urgenza la procedura di approvvigionamento di tutti materiali ed apparecchiature che occorrono per iniziare, eseguire ed ultimare i lavori in appalto.
L’Appaltatore è tenuto a verificare continuamente la rispondenza tra le scadenze riportate nel cronoprogramma approvato dei lavori ed i tempi previsti per la consegna dei suddetti materiali- apparecchiature completa della successiva posa in opera.
Prima della consegna dei lavori l’Appaltatore è tenuto a presentare alla Stazione Appaltante copia della prevista polizza di assicurazione per danni di esecuzione e responsabilità civile verso terzi (vedi art.4 – Garanzie assicurative) nonché i nominativi dei:
- Rappresentante dell’Appaltatore (con deposito dell’eventuale atto notarile)
- Direttore tecnico di cantiere
- Capo cantiere
I nominativi suddetti dovranno risultare nel verbale di consegna dei lavori.
Dalla data della consegna dei lavori decorrerà il tempo utile totale per la loro esecuzione che è fissato in giorni 305 (trecentocinque) naturali e consecutivi.
Per il maggior tempo impiegato dall’Appaltatore nell’esecuzione dell’appalto oltre il termine previsto è applicata la penale giornaliera stabilita dal Responsabile del procedimento in misura non superiore allo 0,1% (zerovirgolaunopercento) dell’ammontare netto contrattuale comunque complessivamente non superiore al 10% dell’ammontare dell’appalto.
Il verbale di consegna sarà redatto in doppio esemplare firmato dal direttore dei lavori e dall’Appaltatore.
Il Responsabile del procedimento rilascerà una copia conforme del verbale di consegna lavori all’Appaltatore, qualora richiesto.
L’ultimazione dei lavori, appena avvenuta, deve essere comunicata dall’Appaltatore per iscritto al direttore dei lavori, il quale procede subito alle necessarie constatazioni in contraddittorio con l’Appaltatore e rilascia il certificato di ultimazione dei lavori in doppio esemplare come per il verbale di consegna.
7 -Tempo utile per l’ultimazione dei lavori
Il tempo utile per dare ultimati tutti i lavori sarà di giorni 305 (trecentocinque) naturali, successivi e continui decorrenti dalla data del verbale di consegna.
Come previsto dal Regolamento nel tempo contrattuale di cui sopra si è tenuto conto della incidenza di giorni 10 (dieci) di andamento stagionale sfavorevole pertanto, per tali giorni, non potranno essere concesse proroghe per recuperare i rallentamenti e le soste.
L’Appaltatore si obbliga alla rigorosa ottemperanza del programma esecutivo dei lavori che potrà fissare scadenze inderogabili per l’approntamento delle opere necessarie all’inizio di forniture e lavori da effettuarsi da altre ditte per conto della Stazione Appaltante ovvero necessarie all’utilizzazione, prima della fine dei lavori e previo certificato di collaudo o certificato di regolare esecuzione, riferito alla sola parte funzionale delle opere.
8 -Penale per ritardato adempimento degli obblighi contrattuali
1. Per ogni giorno di ritardo nell’ultimazione dei lavori verrà applicata una penale pari all’ 1,00 ‰ dell’ammontare netto contrattuale.
2. La penale, nella stessa misura percentuale di cui al comma 1, trova applicazione anche in caso di ritardo:
a) nell’inizio dei lavori rispetto alla data fissata dal Direttore dei lavori per la consegna degli stessi;
b) nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata dal Direttore dei lavori;
c) nel rispetto dei termini imposti dal Direttore dei lavori per il ripristino di lavori non accettabili o danneggiati;
d) nel rispetto delle soglie temporali fissate a tale scopo nel cronoprogramma dei lavori.
3. La penale irrogata ai sensi del precedente comma 2, lettera a), è disapplicata e, se, già addebitata, è restituita, qualora l’Appaltatore, in seguito all’andamento imposto ai lavori, rispetti la prima soglia temporale successiva fissata nel programma dei lavori di cui all’art. 9 del presente contratto.
4. La penale di cui al comma 2, lettera b) e lettera d), è applicata all’importo dei lavori ancora da eseguire; la penale di cui al comma 2, lettera c) è applicata all’importo dei lavori di ripristino o di nuova esecuzione ordinati per rimediare a quelli non accettabili o danneggiati.
5. Tutte le penali di cui al presente articolo sono contabilizzate in detrazione in occasione del pagamento immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione di ritardo.
6. L’importo complessivo delle penali irrogate ai sensi dei commi precedenti non può superare il 10% dell’importo contrattuale; qualora i ritardi siano tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale trova applicazione l’art.12 in materia di risoluzione del contratto.
7. L’applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione Appaltante a causa dei ritardi.
9 -Programma di esecuzione dei lavori
Prima della data del verbale di consegna, l’Appaltatore consegna alla Direzione lavori un proprio programma esecutivo dei lavori, elaborato nel rispetto del piano operativo di sicurezza e relazionato alle proprie tecnologie, alle proprie scelte imprenditoriali e alla propria organizzazione lavorativa; tale programma deve riportare per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione nonché l’ammontare presunto, parziale e progressivo, dell’avanzamento dei lavori alle date contrattualmente stabilite per la liquidazione dei certificati di pagamento deve essere coerente con i tempi contrattuali di ultimazione e deve essere approvato dalla Direzione lavori, mediante apposizione di un visto, entro cinque giorni dal ricevimento.
Trascorso il predetto termine senza che la Direzione lavori si sia pronunciata il programma esecutivo dei lavori si intende accettato, fatte salve palesi illogicità o indicazioni erronee palesemente incompatibili con il rispetto dei termini di ultimazione.
Il programma esecutivo dei lavori dell’Appaltatore può essere modificato o integrato dalla Stazione Appaltante, mediante ordine di servizio, ogni volta che sia necessario alla miglior esecuzione dei lavori e in particolare:
a) per il coordinamento con le prestazioni o le forniture di imprese o altre ditte estranee al contratto;
b) per l’intervento o il mancato intervento di società concessionarie di pubblici servizi le cui reti siano coinvolte in qualunque modo con l’andamento dei lavori, purché non imputabile a inadempimenti o ritardi della Stazione committente;
c) per l’intervento o il coordinamento con autorità, enti o altri soggetti diversi dalla Stazione Appaltante, che abbiano giurisdizione, competenze o responsabilità di tutela sugli immobili, i siti e le aree comunque interessate dal cantiere; a tal fine non sono considerati soggetti diversi le società o aziende controllate o partecipate dalla Stazione Appaltante o soggetti titolari di diritti reali sui beni in qualunque modo interessati dai lavori intendendosi, in questi casi, ricondotta la fattispecie alla responsabilità gestionale della Stazione Appaltante;
d) per la necessità o l’opportunità di eseguire prove sui campioni, prove di carico e di tenuta e funzionamento degli impianti, nonché collaudi parziali o specifici;
e) qualora sia richiesto dal Direttore dei lavori. In ogni caso il programma esecutivo dei lavori deve essere coerente con il piano di sicurezza e di coordinamento del cantiere, eventualmente integrato e aggiornato.
10 -Sospensione e ripresa dei lavori
Ai fini dell’applicazione delle penali di cui all’art.8, comma 2, lettera d), si tiene conto del quanto indicato nel verbale di consegna dei lavori.
11 -Indifferibilità del termine di esecuzione dei lavori
Non costituiscono motivo di proroga dell’inizio dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione:
a) il ritardo nell’installazione del cantiere e nell’ allacciamento alle reti tecnologiche necessarie al suo funzionamento, per l’approvvigionamento dell’energia elettrica e dell’acqua;
b) l’adempimento di prescrizioni, o il rimedio a inconvenienti o infrazioni riscontrate dal Direttore dei lavori o dagli organi di vigilanza in materia sanitaria e di sicurezza, ivi compreso il Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, se nominato;
c) l’esecuzione di accertamenti integrativi che l’Appaltatore ritenesse di dover effettuare per la esecuzione degli impianti, salvo che siano ordinati dalla Direzione Lavori o espressamente approvati da questa;
d) il tempo necessario per l’esecuzione di prove sui campioni, di sondaggi, analisi e altre prove assimilabili;
e) il tempo necessario per l’espletamento degli adempimenti a carico dell’Appaltatore comunque previsti dal capitolato speciale d’appalto;
f) le eventuali controversie tra l’Appaltatore e i fornitori, subappaltatori, affidatari, altri incaricati;
g) le eventuali vertenze a carattere aziendale tra l’Appaltatore e il proprio personale dipendente.
12 -Risoluzione del contratto per mancato rispetto del termine di esecuzione
1. L’eventuale ritardo dell’Appaltatore rispetto ai termini per l’ultimazione dei lavori o sulle scadenze esplicitamente fissate allo scopo dal programma temporale superiore a 20 (venti) giorni naturali consecutivi produce la risoluzione del contratto, a discrezione della Stazione Appaltante e senza obbligo di ulteriore motivazione, ai sensi dell’art. 340 della legge 2248/1865, e del Regolamento generale.
2. La risoluzione del contratto viene applicata dopo la formale messa in mora dell’Appaltatore con assegnazione di un termine per ultimare i lavori e in contraddittorio con il medesimo Appaltatore.
3. Nel caso di risoluzione del contratto la penale di cui all’art. 8, comma 1, del presente contratto è computata sul periodo determinato sommando il ritardo accumulato dall’Appaltatore rispetto al programma esecutivo dei lavori e il termine assegnato dal Direttore dei lavori per ultimare i lavori con la messa in mora di cui al comma 2.
4. Sono dovuti dall’Appaltatore i danni subiti dalla Stazione Appaltante in seguito alla risoluzione del contratto.
13 -Oneri e obblighi diversi a carico dell’Appaltatore - Responsabilità dell’Appaltatore
Oltre agli oneri già previsti nel Regolamento e nel Capitolato Generale e agli altri meglio indicati nel presente contratto, sono altresì compresi e compensati nel prezzo a corpo e/o nei prezzi unitari applicati per i lavori da compensare a misura, i seguenti oneri elencati a puro titolo esemplificativo e non esaustivo:
1. La fornitura degli operai e tecnici qualificati occorrenti per rilievi, tracciamenti e misurazioni relativi alle operazioni di consegna, verifica e contabilità dei lavori.
2. La fornitura degli strumenti metrici e topografici occorrenti per dette operazioni, nel numero e tipo che saranno indicati dalla DL.
3. Le segnalazioni, diurne e notturne, mediante appositi cartelli e fanali, nei tratti stradali interessati dai lavori, lungo i quali tratti il transito debba temporaneamente svolgersi con particolari cautele; nonché le spese per gli occorrenti guardiani, pilotaggi e ripari che potessero occorrere.
(Le suddette segnalazioni corrisponderanno ai tipi prescritti dal “Nuovo Codice della Strada” e dal Regolamento di esecuzione, nonché ai tipi previsti dalle circolari del Ministero LLPP per lavori eseguiti su autostrade e strade con analoghe caratteristiche, purché non in contrasto con la segnaletica prevista dal Regolamento di attuazione del Nuovo Codice della Strada).
4. La custodia del cantiere, dei materiali in esso contenuti anche se di proprietà della Stazione Appaltante affidata a persone provviste della qualifica di “guardia particolare giurata” (art.22 della legge 13 settembre 1982, n.646).
5. L’effettuazione nel corso dell’esecuzione dei lavori, delle indagini di controllo e verifica che la DL riterrà necessarie ai sensi del DM 11 marzo 1988 (SO alla GU del 1° giugno 1988, n.127).
6. Le spese, anche di certificazione, per eventuali ulteriori campionature, prove, misure e verifiche per il controllo della qualità delle opere, ancorchè non previste nel presente contratto, ma ritenute necessarie per stabilire l’idoneità dei materiali e dei componenti anche relativamente al controllo sulla qualità delle opere, svolte direttamente o con l’uso di ditte specializzate.
7. La verifica di tutte le previsioni progettuali sia di ordine tecnico che economico contabile, rimanendo responsabile della esecuzione di tutte le opere per l’importo contrattuale secondo quanto definito nel medesimo progetto esecutivo allegato al presente contratto. Tutte le verifiche di ordine statico, geotecnico, geometrico, topografico ecc. e tutte quelle necessarie per l’esatta ubicazione delle opere sui luoghi, quelle per controlli, nonché per l’organizzazione e le spese relative alle prove di carico.
8. Le spese per la fornitura di fotografie delle opere in corso e nei vari periodi dell’appalto, nel numero e dimensioni che saranno volta per volta fissati dalla direzione dei lavori.
9. L’osservanza delle norme derivanti dalle vigenti leggi e decreti relativi alla prevenzione degli infortuni e all’igiene sul lavoro, alle assicurazioni sociali contro gli infortuni sul lavoro, alle assicurazioni sociali obbligatorie, derivanti da leggi o da contratti collettivi (invalidità, vecchiaia, disoccupazione, turbercolosi, malattia), nonché il pagamento dei contributi messi a carico dei datori di lavoro, come assegni familiari e le indennità ai richiamati alle armi.
- Nell’esecuzione dei lavori in oggetto l’impresa si obbliga ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle Imprese Edili, impiantistiche e aziende industriali e negli accordi locali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori anzidetti. I suddetti obblighi vincolano l’Appaltatore anche se non sia aderente alle associazioni di categoria stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura e dimensioni dell’Appaltatore stesso e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica e sindacale.
- L’Appaltatore è responsabile rispetto alla Stazione Appaltante dell’osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali sub-appaltatori nei confronti dei rispettivi loro dipendenti.
- Al fine del rispetto degli obblighi di cui sopra, l’impresa esecutrice dei lavori è tenuta allo scrupoloso rispetto delle norme contenute all’art.9 del Regolamento di cui al DPCM 10 gennaio 1991, n.55 (pubblicato sulla GU n.49 del 27 febbraio 1991) e a osservare le norme previste per la prevenzione degli infortuni e per la tutela della salute nei luoghi di lavoro sia per il proprio personale che per il personale addetto alla DL, in applicazione delle leggi e dei regolamenti vigenti, in particolare quelli previsti dal DPR 27 aprile 1955 (SO alla GU n.158 del 12 luglio 1955) e dal DPR 19 marzo 1956, n.303 (SO alla GU n.105 del 30 aprile 1956) e dal DLgs 15 agosto 1991, n.277 (SO alla GU n.200 del 27 marzo 1991). In particolare l’impresa è tenuta alla scrupolosa e puntuale osservanza delle disposizioni di legge e della relativa normativa in ordine ai Piani di Sicurezza di cui all’art.131 del Decreto Legislativo n. 163 del 12 Aprile 2006.
- Tali piani formano parte integrante del contratto d’Appalto. In caso di inottemperanza agli obblighi precisati nel presente punto segnalata alla Stazione Appaltante dall’Ispettorato competente, la Stazione Appaltante medesima comunicherà all’Impresa, nonché all’Ispettorato suddetto, l’infrazione accertata e, in caso di mancato tempestivo adempimento, procederà a una detrazione del 20% sui pagamenti in acconto se i lavori sono in corso di esecuzione, ovvero alla sospensione del pagamento del saldo se i lavori sono ultimati, destinando le somme così accantonate a garanzia dell’adempimento degli obblighi di cui sopra.
- Il pagamento all’Appaltatore delle somme come sopra accantonate non sarà effettuato fino a quando dall’Ispettorato del Lavoro non sia stato accertato che gli obblighi predetti sono stati integralmente adempiuti.
- Per le detrazioni e sospensioni dei pagamenti di cui sopra l’Impresa non può opporre alcuna eccezione alla Stazione Appaltante, né ha titolo ad alcun risarcimento di danni. Sulle somme accantonate e/o detratte non saranno per qualsiasi titolo corrisposti interessi.
10. A fornire alla DL la prova di avere ottemperato alla legge 2 aprile 1968, n.482 sulle assunzioni obbligatorie, nonché alle disposizioni previste: dalla legge 27 febbraio 1958, n.130 e sue successive proroghe e modifiche; dalla legge 19 ottobre 1970, n.744 sulle assunzioni dei profughi e successive modificazioni; dalla legge 26 dicembre 1981, n.763 e successive modificazioni; nonché dalla legge 23 marzo 1999, n.68.
11. Ad assicurare il transito lungo le strade e i passaggi pubblici e privati, che venissero intersecati e comunque disturbati nella esecuzione dei lavori, provvedendo all’uopo, a sue spese, con opere provvisionali e con le prescritte segnalazioni comunicando a puro titolo informativo alla direzione dei lavori eventuali deviazioni di traffico su strade adiacenti esistenti, dopo l’acquisizione dei permessi degli Enti proprietari.
12. A consentire la contemporanea esecuzione di lavori complementari condotti da diverse imprese previo accordi con la DL per i tempi e i modi di esecuzione degli stessi.
13. A osservare le norme in applicazione della legge sulla Polizia mineraria, nonché a osservare tutte le prescrizioni, leggi e regolamenti in vigore per l’uso delle mine.
14. A osservare le disposizioni in materia di smaltimento dei rifiuti derivanti dai lavori di costruzione o di demolizione di cui al DL 5 febbraio 1997, n.22 (decreto Ronchi).
15. A espletare, salvo l’acquisizione del decreto Prefettizio d’occupazione temporanea, tutte le pratiche e sostenere tutti gli oneri per l’occupazione temporanea e definitiva delle aree pubbliche o private occorrenti per le strade di servizio per l’accesso ai vari cantieri, per l’impianto dei cantieri stessi, per cave di prestito, per discariche di materiali di risulta dichiarati inutilizzabili dalla direzione dei lavori, per cave e per tutto quanto occorre all’esecuzione dei lavori.
16. L’Appaltatore sarà inoltre obbligato a garantire, contro eventuali danni prodotti da terzi, le opere eseguite, restando a suo carico le spese occorrenti per riparare i guasti avvenuti prima della consegna dell’opera alla Stazione Appaltante.
17. L’Appaltatore è anche obbligato a mantenere e conservare tutte le servitù attive e passive esistenti sull’area oggetto dell’appalto, rimanendo responsabile di tutte le conseguenze che la Stazione Appaltante, sotto tale rapporto, dovesse sopportare per colpa di esso Appaltatore.
18. L’Appaltatore, è tenuto a comunicare nei giorni che verranno stabiliti dalla DL tutte le notizie relative all’impiego della mano d’opera. Per ogni giorno di ritardo, rispetto alla data fissata dalla DL, per l’inoltro delle suddette notizie, verrà applicata una multa pari al 10% della penalità prevista dall’art.8 del presente contratto restando salvi i più gravi provvedimenti che potranno essere adottati a suo carico secondo quanto previsto dal Regolamento e dal Capitolato Generale per l’irregolarità di gestione e per inadempienze contrattuali.
19. L’Appaltatore dovrà apprestare, nei pressi dei cantieri di lavoro, dei locali a uso alloggio e ufficio del personale della Stazione Appaltante per la direzione e assistenza dei lavori completamente arredati, illuminati e funzionali. Tutti i costi inerenti il funzionamento e la manutenzione di detti uffici sono a carico dell’Appaltatore.
20. L’Appaltatore che non conduce i lavori personalmente deve conferire mandato ai sensi dell’art.4 del Capitolato Generale a soggetto idoneo presente sul luogo dei lavori per tutta la durata dell’appalto. Tale soggetto, ove ne ricorrano i requisiti, potrà coincidere con il responsabile della disciplina e buon ordine dei cantieri secondo le previsioni dell’art.6 del Capitolato Generale d’Appalto.
21. Il subappalto è regolato dalle leggi: 19 marzo 1990, n.55 modificata, al comma 12 dell’art.18, dalla legge 12 luglio 1991 n.203, dal Decreto Legislativo n. 163 del 12 Aprile 2006 nonché dalle norme in vigore al momento dell’aggiudicazione dei lavori.
22. L’Appaltatore è obbligato a fornire e collocare le tabelle indicative del cantiere delle dimensioni di 1 x 1 m su telaio metallico e scritte in appropriate dimensioni e materiali a termine della circolare del Ministero dei lavori pubblici, Direzione Generale degli Affari Generali e del Personale n.3127/129 in data 19 febbraio 1959, nel rispetto delle prescrizioni di cui all’art.18 della legge 19 marzo 1990, n.55.
23. L’Appaltatore è obbligato a espletare le verifiche e gli accertamenti necessari presso gli Enti gestori di pubblici servizi (Comuni, ENEL, ACEA, Italgas, Società Telefoniche ecc.) per la presenza nella zona dei lavori di canalizzazioni interrate e/o aeree e dovrà adottare tutte le cautele e gli accorgimenti tecnici che saranno indicati dai predetti Enti. Nel caso di danneggiamenti o guasti l’Appaltatore resta l’unico responsabile.
24. Per quanto concerne l’approvvigionamento di tutti i materiali necessari alla realizzazione dei lavori oggetto del presente appalto, è fatto obbligo all’Appaltatore di osservare le norme dettate dalla legge 6 ottobre 1950, n.835 e successive modificazioni, relative alla riserva del 30% di forniture e lavorazioni per gli stabilimenti ubicati nelle aree del Mezzogiorno. Lo stesso Appaltatore dovrà comunque verificare se è ancora valida la legge 6 ottobre 1950 in relazione all’art.16 del CGA 19 aprile 2000, n.145 e s.m..
25. L’Appaltatore è tenuto a dettagliare il programma lavori, a pianificare i lavori di esecuzione, al fine di ottimizzare le tecniche di intervento con la minimizzazione degli effetti negativi sull’ambiente connessi all’interferenza dei cantieri e della viabilità di servizio, con il personale degli uffici. Inoltre, al termine dei lavori, l’Appaltatore dovrà provvedere alla rimessa in pristino delle aree interessate dai cantieri e dalle viabilità di servizio.
26. Gli oneri tutti sopra specificati a puro titolo esemplificativo e non esaustivo, si intendono compensati nei prezzi unitari dei singoli lavori a misura e nel prezzo offerto per l’esecuzione dei lavori a corpo.
27. Con riferimento al progetto l’impresa dovrà attenersi alle disposizioni di cui al DM Ambiente 8 maggio 2003, n.203 (GU 5 agosto 2003) in materia di installazione di manufatti e beni ottenuti da materiale riciclato.
14 -Pagamenti in acconto
1. I pagamenti avvengono per stati di avanzamento, mediante emissione di certificato di pagamento ogni volta che i lavori eseguiti, contabilizzati ai sensi dell’articolo 20, al netto del ribasso d’asta, comprensivi della relativa quota degli oneri per la sicurezza, al netto delle trattenute e delle ritenute operate a qualsiasi titolo, nonché della ritenuta di cui al seguente comma 2, raggiungano un
importo non inferiore al 30% dell’importo netto contrattuale Schema di Contratto/Capitolato Speciale d’Appalto.
2. A garanzia dell’osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori, sull’importo netto progressivo dei lavori è operata una ritenuta dello 0,50 per cento ai sensi dell’art. 7 comma 2 del Capitolato Generale di Appalto, da liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto finale.
3. Entro i 45 giorni successivi all’avvenuto raggiungimento dell’importo dei lavori eseguiti di cui al comma 1, il direttore dei lavori redige la relativa contabilità e il Responsabile del procedimento emette, entro lo stesso termine, il conseguente certificato di pagamento il quale deve recare la dicitura: «lavori a tutto il » con l’indicazione della data.
4. La Stazione Appaltante provvede al pagamento del predetto certificato entro i successivi 30 giorni, mediante emissione dell’apposito mandato e alla successiva erogazione a favore dell’Appaltatore, previa presentazione di regolare fattura fiscale.
5. Qualora i lavori rimangano sospesi per un periodo superiore a 90 giorni, per cause non dipendenti dall’Appaltatore, si provvede alla redazione dello stato di avanzamento e all’emissione del certificato di pagamento, prescindendo dall’importo minimo di cui al comma 1.
6. L'emissione di ogni certificato di pagamento da parte del Responsabile Unico del Procedimento, è subordinata all’acquisizione del DURC. In caso di DURC regolare con mancata indicazione dell’INPS la Ditta si obbliga alla verifica diretta presso l’Istituto e subordina in ogni caso il pagamento dell’acconto all’eventuale regolarizzazione di debiti contributivi.
7. Tutti i pagamenti sono altresì subordinati alla indicazione del conto dedicato avente tutte le caratteristiche e modalità indicate dalla L. 13 agosto 2010 n° 136 e s.m..
14 bis - Determinazione ed approvazione dei nuovi prezzi
In particolare i nuovi prezzi si valutano desumendoli dai prezziari di riferimento della Stazione Appaltante secondo l’ordine di seguito elencato:
1. PREZZIARIO REGIONALE PER I LAVORI PUBBLICI pubblicato su bollettino ufficiale della Regione Marche – ultimo vigente.
2. PREZZIARIO DEI, ultimo vigente.
3. Qualora le opere necessarie non fossero comunque contemplate nel predetto elenco-prezzi si provvederà alla formazione di nuovi prezzi determinati a norma dell’art.51 del Capitolato Generale e s.m. ovvero infine vi si provvederà in economia con operai, mezzi d’opera e provviste fornite o da terzi.
15 -Conto finale -Rata di saldo
1. Il conto finale dei lavori è redatto entro il primo trimestre successivo alla data della loro ultimazione, accertata con apposito verbale; è sottoscritto dal direttore di lavori e trasmesso al Responsabile del procedimento. Col conto finale è accertato e proposto l’importo della rata di saldo, qualunque sia il suo ammontare, la cui liquidazione definitiva ed erogazione è soggetta alle verifiche di collaudo o di regolare esecuzione ai sensi del comma 3.
2. Il conto finale dei lavori deve essere sottoscritto dall’Appaltatore, su richiesta del Responsabile del procedimento, entro il termine perentorio di 30 giorni; se l'Appaltatore non firma il conto finale nel termine indicato, o se lo firma senza confermare le domande già formulate nel registro di contabilità, il conto finale si ha come da lui definitivamente accettato. Il Responsabile del procedimento formula in ogni caso una sua relazione al conto finale.
3. La rata di saldo, unitamente alle ritenute di cui all’articolo 14, comma 2, nulla ostando, è pagata entro 90 giorni dopo l’avvenuta emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, previa presentazione di regolare fattura fiscale.
4. Il pagamento della rata di saldo è disposto previa garanzia fideiussoria ai sensi dell'articolo 141, comma 9, del D.L.vo n. 163/2006 e dal regolamento generale e non costituisce presunzione di accettazione dell’opera, ai sensi dell’articolo 1666, secondo comma, del codice civile.
5. Ai sensi del regolamento generale, la garanzia fideiussoria di cui al comma 4 deve avere validità ed efficacia fino a due anni dopo l’emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione e alle seguenti condizioni:
a) importo garantito almeno pari all’importo della rata di saldo, maggiorato dell’I.V.A. all’aliquota di legge, maggiorato altresì del tasso legale di interesse applicato al periodo di due anni;
b) la garanzia ha efficacia dalla data di erogazione della rata di saldo e si estingue due anni dopo l’emissione del certificato di collaudo provvisorio;
c) la garanzia deve essere prestata mediante presentazione di atto di fideiussione rilasciato da una banca o da un intermediario finanziario autorizzato o polizza fideiussoria rilasciata da impresa di assicurazione, conforme alla scheda tecnica 1.4, allegata al decreto ministeriale 12 marzo 2004, n. 123, in osservanza delle clausole di cui allo schema tipo 1.4 allegato al predetto decreto.
6. Il pagamento della rata di saldo è subordinato all’acquisizione del DURC.
7. Salvo quanto disposto dall’articolo 1669 del codice civile, l’Appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell’opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dal soggetto appaltante prima che il certificato di collaudo o il certificato di regolare esecuzione assuma carattere definitivo.
16 -Ritardo nei pagamenti delle rate di acconto
1. Non sono dovuti interessi per i primi 45 giorni intercorrenti tra il verificarsi delle condizioni e delle circostanze per l’emissione del certificato di pagamento ai sensi dell’articolo 14 e la sua effettiva emissione e messa a disposizione della Stazione Appaltante per la liquidazione; trascorso tale termine senza che sia emesso il certificato di pagamento, sono dovuti all’Appaltatore gli interessi legali per i primi 60 giorni di ritardo; trascorso infruttuosamente anche questo termine spettano all’Appaltatore gli interessi di mora nella misura stabilita con apposito decreto ministeriale di cui all’articolo 133 comma 1 del D.L.vo n. 163/2006
2. Non sono dovuti interessi per i primi 30 giorni intercorrenti tra l’emissione del certificato di pagamento e il suo effettivo pagamento a favore dell’Appaltatore; trascorso tale termine senza che la Stazione Appaltante abbia provveduto al pagamento, sono dovuti all’Appaltatore gli interessi legali per i primi 60 giorni di ritardo; trascorso infruttuosamente anche questo termine spettano all’Appaltatore gli interessi di mora nella misura stabilita con apposito decreto ministeriale di cui all’articolo 133 comma 1 del D.L.vo n. 163/2006.
3. Il pagamento degli interessi di cui al presente articolo avviene d’ufficio in occasione del pagamento, in acconto o a saldo, immediatamente successivo, senza necessità di domande o riserve; il pagamento dei predetti interessi prevale sul pagamento delle somme a titolo di esecuzione dei lavori.
4. E’ facoltà dell’Appaltatore, trascorsi i termini di cui ai commi precedenti, ovvero nel caso in cui l'ammontare delle rate di acconto, per le quali non sia stato tempestivamente emesso il certificato o il titolo di spesa, raggiunga il quarto dell'importo netto contrattuale, di agire ai sensi dell'articolo 1460 del codice civile, rifiutando di adempiere alle proprie obbligazioni se la Stazione Appaltante non provveda contemporaneamente al pagamento integrale di quanto maturato; in alternativa, è facoltà dell’Appaltatore, previa costituzione in mora della Stazione Appaltante, promuovere il giudizio arbitrale per la dichiarazione di risoluzione del contratto, trascorsi 60 giorni dalla data della predetta costituzione in mora, in applicazione dell'articolo 133 comma 1 del D.L.vo n. 163/2006.
17 -Ritardo nei pagamenti della rata di saldo
Per il pagamento della rata di saldo in ritardo rispetto al termine stabilito all’art.133 del Decreto Legislativo n. 163 del 12 Aprile 2006, per causa imputabile all’Amministrazione, sulle somme dovute decorrono gli interessi legali.
Qualora il ritardo nelle emissioni dei certificati o nel pagamento delle somme dovute a saldo si protragga per ulteriori 60 giorni, oltre al termine stabilito all’art.16 comma 1, sulle stesse somme sono dovuti gli interessi di mora.
18 -Revisione prezzi
Ai sensi dell’art. 133 del Decreto Legislativo n. 163 del 12 Aprile 2006, è esclusa qualsiasi revisione dei prezzi e non trova applicazione l’art.1664, comma 1, del codice civile.
19 -Cessione del contratto e cessione dei crediti
È vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto. È ammessa la cessione dei crediti, ai sensi della normativa vigente, a condizione che il cessionario sia un istituto bancario o un intermediario finanziario iscritto nell’apposito Albo presso la Banca d’Italia e che il contratto di cessione, in originale o in copia autenticata, sia trasmesso alla Stazione Appaltante prima o contestualmente al certificato di pagamento sottoscritto dal Responsabile del procedimento.
20 -Lavori a misura
La contabilità è a misura sulla base dei prezzi unitari riportati nella Lista delle Categorie di lavorazioni e forniture-ALL-D) e le quantità effettive realizzate.
Anche gli oneri per la sicurezza sono valutati a misura in base a quanto eseguito.
21 -Valutazione dei manufatti e dei materiali a piè d’opera
1. Non sono valutati i manufatti ed i materiali a pié d’opera, ancorché accettati dalla Direzione dei lavori.
2. In sede di contabilizzazione delle rate di acconto di cui all’articolo 14, all'importo dei lavori eseguiti è aggiunta la metà di quello dei materiali provvisti a piè d'opera, destinati ad essere impiegati in opere definitive facenti parte dell'appalto ed accettati dal direttore dei lavori, da valutarsi a prezzo di contratto o, in difetto, ai prezzi di stima.
3. I materiali e i manufatti portati in contabilità rimangono a rischio e pericolo dell'Appaltatore, e possono sempre essere rifiutati dal direttore dei lavori.
22 -Norme di sicurezza
I lavori appaltati devono svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro e in ogni caso in condizione di permanente sicurezza e igiene.
L’Appaltatore è altresì obbligato a osservare scrupolosamente le disposizioni del vigente Regolamento locale di igiene, per quanto attiene la gestione del cantiere.
L’Appaltatore predispone, per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni, gli appositi piani per la riduzione del rumore, in relazione al personale e alle attrezzature utilizzate.
L’Appaltatore non può iniziare o continuare i lavori qualora sia in difetto nell’applicazione di quanto stabilito nel presente articolo.
23 -Sicurezza del luogo di lavoro
L’Appaltatore è obbligato a fornire alla Stazione Appaltante, entro 30 giorni dall’aggiudicazione, l’indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e una dichiarazione in merito al rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti in vigore.
L’Appaltatore è obbligato a osservare le misure generali di tutela di cui al Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81, nonché le disposizioni dello stesso decreto applicabili alle lavorazioni previste nel cantiere.
24-Piano di sicurezza
Secondo quanto disposto dal Decreto Legislativo 9 aprile 2008 , n. 81,in attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, la Stazione Appaltante è tenuta a nominare il coordinatore per la progettazione ed il coordinatore per l’esecuzione dei lavori. Il coordinatore per la progettazione dovrà redigere il piano di sicurezza e di coordinamento. L’Appaltatore è tenuto a trasmettere alla Stazione Appaltante il Piano Operativo di Sicurezza.
Le gravi o ripetute violazioni del piano stesso da parte dell’Appaltatore, comunque accertate, previa formale costituzione in mora dell’interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto.
La Stazione Appaltante sulla base del progetto definitivo, ha predisposto un piano di sicurezza e coordinamento. L’Appaltatore ha la possibilità, in sede di redazione del progetto esecutivo, di introdurre integrazioni al piano di sicurezza predisposto dall’Ente appaltante.
Ai sensi dell’art. 131 del D.Lgs 163/2006, l’Appaltatore dovrà predisporre un piano operativo di sicurezza che dovrà essere consegnato prima della stipula del contratto, il quale, insieme con il piano di sicurezza e coordinamento forma parte integrante del contratto di appalto.
L'Impresa dovrà porre in atto durante l'esecuzione dei lavori tutte le misure per la sicurezza fisica dei lavoratori previste nel piano di sicurezza e coordinamento, predisposto dalla Stazione Appaltante, ed eventualmente integrato in sede di progetto esecutivo.
L'impresa dovrà altresì attenersi alle indicazioni del Coordinatore per l'esecuzione dei lavori. Nel caso di affidamento a terzi in subappalto o con altri contratti dell'esecuzione di opere dovrà curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere.
Si fa presente che in relazione all’importanza che riveste la sicurezza nei cantieri, la Ditta è tenuta al più rigoroso rispetto delle norme antinfortunistiche.
E’ onere ed obbligo dell’Appaltatore comunicare giornalmente al personale di assistenza della D.L. il nominativo, nonché le ditte di appartenenza degli operai presenti in cantiere.
25 – Subappalto
I lavori sono subappaltabili nel rispetto di quanto stabilito dall’articolo 118 del D.Lgs 163/2006;
1. L’affidamento in subappalto o in cottimo è consentito, previa autorizzazione della Stazione Appaltante, alle seguenti condizioni:
a) che l’Appaltatore abbia indicato all’atto dell’offerta i lavori o le parti di opere che intende subappaltare o concedere in cottimo; l’omissione delle indicazioni sta a significare che il ricorso al subappalto o al cottimo è vietato e non può essere autorizzato;
b) che l’Appaltatore provveda al deposito di copia autentica del contratto di subappalto presso la Stazione Appaltante almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio dell’esecuzione delle relative lavorazioni subappaltate, unitamente alla dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento, a norma dell’articolo 2359 del codice civile, con l’impresa alla quale è affidato il subappalto o il cottimo; in caso di associazione temporanea, società di imprese o consorzio, analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuna delle imprese partecipanti all’associazione, società o consorzio.
c) che l’Appaltatore, unitamente al deposito del contratto di subappalto presso la Stazione Appaltante, ai sensi della lettera b), trasmetta alla stessa Stazione Appaltante la documentazione attestante che il subappaltatore è in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per la partecipazione alle gare di lavori pubblici, in relazione alla categoria e all’importo dei lavori da realizzare in subappalto o in cottimo, nonché in possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’articolo 38 del D.Lgs n. 163/2006;
d) che non sussista, nei confronti del subappaltatore, alcuno dei divieti previsti dall’articolo 10 della legge n. 575 del 1965, e successive modificazioni e integrazioni; a tale scopo, qualora l’importo del contratto di subappalto sia superiore ad euro 154.937,07, l’Appaltatore deve produrre alla Stazione Appaltante la documentazione necessaria agli adempimenti di cui alla vigente legislazione in materia di prevenzione dei fenomeni mafiosi e lotta alla delinquenza organizzata, relativamente alle imprese subappaltatrici e cottimiste, con le modalità di cui al
d.P.R. n. 252 del 1998; resta fermo che, ai sensi dell’articolo 12, comma 4, dello stesso d.P.R.
n. 252 del 1998, il subappalto è vietato, a prescindere dall’importo dei relativi lavori, qualora per l’impresa subappaltatrice sia accertata una delle situazioni indicate dall'articolo 10, comma 7, del citato d.P.R.
2. Il subappalto e l’affidamento in cottimo devono essere autorizzati preventivamente dalla Stazione Appaltante in seguito a richiesta scritta dell'Appaltatore; l’autorizzazione è rilasciata entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta per non più di 30 giorni, ove ricorrano giustificati motivi; trascorso il medesimo termine, eventualmente prorogato, senza che la Stazione Appaltante abbia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa a tutti gli effetti qualora siano verificate tutte le condizioni di legge per l’affidamento del subappalto. Per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2% dell’importo contrattuale o di importo inferiore a
100.000 Euro, i termini per il rilascio dell’autorizzazione da parte della Stazione Appaltante sono ridotti della metà.
3. L’affidamento di lavori in subappalto o in cottimo comporta i seguenti obblighi:
a) l’Appaltatore deve praticare, per i lavori e le opere affidate in subappalto, i prezzi risultanti dall’aggiudicazione ribassati in misura non superiore al 20 per cento;
b) nei cartelli esposti all’esterno del cantiere devono essere indicati anche i nominativi di tutte le imprese subappaltatrici, completi dell’indicazione della categoria dei lavori subappaltati e dell’importo dei medesimi;
c) le imprese subappaltatrici devono osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono i lavori e sono responsabili, in solido con l’Appaltatore, dell’osservanza delle norme anzidette nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell’ambito del subappalto;
d) le imprese subappaltatrici, per tramite dell’Appaltatore, devono trasmettere alla Stazione Appaltante, prima dell’inizio dei lavori, la documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali assicurativi ed antinfortunistici, inclusa la Cassa edile, ove dovuta; devono altresì trasmettere, l’originale o la copia autenticata del DURC, attestante la regolarità contributiva.
4. Le presenti disposizioni si applicano anche alle associazioni temporanee di imprese e alle società anche consortili, quando le imprese riunite o consorziate non intendono eseguire direttamente i lavori scorporabili.
5. Ai fini del presente articolo è considerato subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività ovunque espletate che richiedano l'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2 per cento dell'importo dei lavori affidati o di importo superiore a 100.000 euro e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50 per cento dell'importo del contratto di subappalto.
6. I sub affidamenti effettuati direttamente dall’Appaltatore, in quanto ritenuti non rientranti nella categoria del subappalto ai sensi del precedente comma 5, devono essere obbligatoriamente comunicati alla Stazione Appaltante, unitamente alla documentazione attestante i requisiti del sub affidatario, con almeno 10 giorni di preavviso.
7. I lavori affidati in subappalto non possono essere oggetto di ulteriore subappalto pertanto il subappaltatore non può subappaltare a sua volta i lavori. Fanno eccezione al predetto divieto le fornitura con posa in opera di impianti e di strutture speciali individuate con apposito regolamento; in tali casi il fornitore o il subappaltatore, per la posa in opera o il montaggio, può avvalersi di imprese di propria fiducia per le quali non sussista alcuno dei divieti di cui al comma 1, lettera d). È fatto obbligo all'Appaltatore di comunicare alla Stazione Appaltante, per tutti i sub-contratti, il nome del sub-contraente, l'importo del sub-contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati.
26 – Responsabilità in materia di subappalto
1. L'Appaltatore resta in ogni caso responsabile nei confronti della Stazione Appaltante per l'esecuzione delle opere oggetto di subappalto, sollevando la Stazione Appaltante medesima da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all’esecuzione di lavori subappaltati.
2. Il Direttore dei Lavori e il R.U.P., nonché il Coordinatore per l’esecuzione in materia di sicurezza di cui all’articolo 92 del Decreto n. 81 del 2008, provvedono a verificare, ognuno per la propria competenza, il rispetto di tutte le condizioni di ammissibilità e di esecuzione dei contratti di subappalto.
3. Il subappalto non autorizzato, ovvero il sub affidamento non comunicato ai sensi del precedente art. 25 comma 6, comporta inadempimento contrattualmente grave ed essenziale anche ai sensi dell’articolo 1456 del codice civile con la conseguente possibilità, per la Stazione Appaltante, di risolvere il contratto in danno dell’Appaltatore, ferme restando le sanzioni penali previste dall’articolo 21 della legge 13 settembre 1982, n. 646, come modificato dal decreto-legge 29 aprile 1995, n. 139, convertito dalla legge 28 giugno 1995, n. 246 (ammenda fino a un terzo dell’importo dell’appalto, arresto da sei mesi ad un anno).
Art. 27– Pagamento dei subappaltatori
1. La Stazione Appaltante non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori e dei cottimisti e l’Appaltatore è obbligato a trasmettere alla stessa Stazione Appaltante, tempestivamente e comunque entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato a proprio favore, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti ai medesimi subappaltatori o cottimisti, con l’indicazione delle eventuali ritenute di garanzia effettuate.
2. I pagamenti al subappaltatore, comunque effettuati, sono subordinati all’acquisizione del DURC del subappaltatore e all’accertamento che lo stesso subappaltatore abbia effettuato il versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e il versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti a cui è tenuto il subappaltatore.
3. Qualora l’Appaltatore non provveda nei termini agli adempimenti di cui ai commi 1 e 2, la Stazione Appaltante può imporgli di adempiere alla trasmissione degli atti entro 10 (dieci) giorni, con diffida scritta e, in caso di ulteriore inadempimento, comunicare la sospensione dei termini per l’erogazione delle rate di acconto o di saldo fino a che l’Appaltatore non provveda a quanto richiesto.
4. Ai sensi dell’articolo 17, ultimo comma, del D.P.R. n. 633 del 1972, aggiunto dall’articolo 35, comma 5, del decreto-legge n. 223 del 4/7/2006, convertito con modificazioni dalla legge n. 248 del 4/8/2006 gli adempimenti in materia di I.V.A. relativi alle fatture quietanziate di cui al comma 1, devono essere assolti dall’Appaltatore principale.
5. L’aggiudicatario è comunque tenuto al rispetto degli adempimenti previsti all’art. 35, comma 28 e seguenti del decreto legge n. 223 del 4/7/2006, convertito con modificazioni dalla legge n. 248 del 4/8/2006 e s.m..
28-Contenzioso e definizione delle controversie
1. Qualora, a seguito dell’iscrizione di riserve sui documenti contabili, l’importo economico dell’opera possa variare in misura sostanziale in ogni caso non inferiore al 10% dell’importo contrattuale, il Responsabile del procedimento promuove la costituzione di apposita commissione perché formuli, acquisita la relazione del Direttore dei lavori e, ove costituito, dell’organo di collaudo, entro novanta giorni dalla apposizione dell’ultima delle predette riserve, proposta motivata di accordo bonario.
- In merito alla proposta si pronunciano, nei successivi 30 giorni, l’Appaltatore e il soggetto committente. La procedura per la definizione dell’accordo bonario può essere reiterata per una sola volta. La costituzione della commissione è altresì promossa dal Responsabile del procedimento, indipendentemente dall’importo economico delle riserve ancora da definirsi, al ricevimento da parte dello stesso del certificato di collaudo o di regolare esecuzione di cui all’art.28. Nell’occasione la proposta motivata della commissione è formulata entro 90 giorni dal predetto ricevimento.
1-bis. La commissione di cui al comma 1 è formata da tre componenti in possesso di specifica idoneità, designati, rispettivamente, il primo dal Responsabile del procedimento, il secondo dall’impresa appaltatrice o concessionaria e il terzo, di comune accordo, dai componenti già designati contestualmente all’accettazione congiunta del relativo incarico.
- In caso di mancato accordo, alla nomina del terzo componente provvede su istanza della parte più diligente, per le opere di competenza delle amministrazioni statali e degli enti pubblici nazionali e dei loro concessionari, il Presidente del tribunale del luogo dove è stato stipulato il contratto. Qualora l’impresa non provveda alla designazione del componente di sua elezione nel termine di 30 giorni dalla richiesta dei Responsabile del procedimento, questi provvede a formulare direttamente la proposta motivata di accordo xxxxxxx, acquisita la relazione del Direttore dei lavori e, ove costituito, dell’organo di collaudo. Gli oneri connessi ai compensi da riconoscere ai commissari sono posti a carico dei fondi stanziati per i singoli interventi.
1-ter. L’accordo bonario, definito con le modalità di cui ai commi 1 e 1-bis e accettato dall’Appaltatore, ha natura transattiva. Le parti hanno facoltà di conferire alla commissione il potere di assumere
decisioni vincolanti, perfezionando, per conto delle stesse, l’accordo bonario risolutivo delle riserve.
Ove non si proceda all’accordo bonario ai sensi del precedente e l’Appaltatore confermi le riserve, la definizione delle controversie è svolta come previsto dal l’art. 239 del Decreto Legislativo n. 163 del 12 Aprile 2006.
Non è prevista la competenza arbitrale .
Sulle somme contestate e riconosciute in sede amministrativa o contenziosa, gli interessi legali cominciano a decorrere 30 (trenta) giorni dopo la data di sottoscrizione dell’accordo bonario, successivamente approvato dalla Stazione Appaltante, ovvero dall’emissione del provvedimento esecutivo con il quale sono state risolte le controversie.
Nelle more della risoluzione delle controversie l’Appaltatore non può comunque rallentare o sospendere i lavori, né rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dalla Stazione Appaltante.
29 -Risoluzione del contratto
La Stazione Appaltante ha facoltà di risolvere il contratto mediante semplice lettera raccomandata con messa in mora di 15 giorni, senza necessità di ulteriori adempimenti, nei seguenti casi:
a) frode nell’esecuzione dei lavori;
b) inadempimento alle disposizioni del Direttore dei lavori riguardo ai tempi di esecuzione o quando risulti accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli, nei termini imposti dagli stessi provvedimenti;
c) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell’esecuzione dei lavori;
d) inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;
e) sospensione dei lavori o mancata ripresa degli stessi da parte dell’Appaltatore senza giustificato motivo;
f) rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei lavori nei termini previsti dal contratto;
g) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto o violazione di norme sostanziali regolanti il subappalto;
h) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell’opera;
i) nel caso di mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al DLgs 81/08 o ai piani di sicurezza di cui agli artt. 27 e 28 del presente Capitolato speciale, integranti il contratto, e delle ingiunzioni fattegli al riguardo dal Direttore dei lavori e/o, dal Responsabile del procedimento.
Il contratto è altresì risolto qualora, per il manifestarsi di errori o di omissioni del progetto esecutivo che pregiudicano, in tutto o in parte, la realizzazione dell’opera ovvero la sua utilizzazione, come definite dall’art.132, comma 6 del Decreto Legislativo n. 163 del 12 Aprile 2006, si rendano necessari lavori suppletivi che eccedano il quinto dell’importo originario del contratto. In tal caso, proceduto all’accertamento dello stato di consistenza ai sensi del successivo art. 31 comma 3, si procede alla liquidazione dei lavori eseguiti, dei materiali utili e del 10% dei lavori non eseguiti, fino a 4/5 dell’importo del contratto.
Nei casi di rescissione del contratto o di esecuzione di ufficio, la comunicazione della decisione assunta dalla Stazione Appaltante è fatta all’Appaltatore nella forma dell’ordine di servizio o della raccomandata con avviso di ricevimento, con la contestuale indicazione della data alla quale avrà luogo l’accertamento dello stato di consistenza dei lavori.
In relazione a quanto sopra, alla data comunicata dalla Stazione Appaltante si fa luogo, in contraddittorio fra il Direttore dei lavori e l’Appaltatore o suo rappresentante ovvero, in mancanza di questi, alla presenza di due testimoni, alla redazione dello stato di consistenza dei lavori, all’inventario
dei materiali, delle attrezzature dei mezzi d’opera esistenti in cantiere, nonché, nel caso di esecuzione d’ufficio, all’accertamento di quali di tali materiali, attrezzature e mezzi d’opera debbano essere mantenuti a disposizione della Stazione Appaltante per l’eventuale riutilizzo e alla determinazione del relativo costo.
Il contratto è altresì risolto in caso di perdita da parte dell’Appaltatore, dei requisiti per l’esecuzione dei lavori, quali il fallimento o l’irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione.
30-Ultimazione dei lavori
Al termine dei lavori e in seguito a richiesta scritta dell’impresa appaltatrice il Direttore dei lavori redige, entro 10 giorni dalla richiesta, il certificato di ultimazione; entro trenta giorni dalla data del certificato di ultimazione dei lavori il Direttore dei lavori procede all’accertamento sommario della regolarità delle opere eseguite.
In sede di accertamento sommario, senza pregiudizio di successivi accertamenti, sono rilevati e verbalizzati eventuali vizi e difformità di costruzione che l’impresa appaltatrice è tenuta a eliminare a sue spese nel termine fissato e con le modalità prescritte dal Direttore dei lavori, fatto salvo il risarcimento del danno della Stazione Appaltante. In caso di ritardo nel ripristino, si applica la penale per i ritardi prevista dall’apposito articolo del presente contratto, proporzionale all’importo della parte di lavori che direttamente e indirettamente traggono pregiudizio dal mancato ripristino e comunque all’importo non inferiore a quello dei lavori di ripristino.
La Stazione Appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere con apposito verbale immediatamente dopo l’accertamento sommario se questo ha avuto esito positivo, ovvero nel termine assegnato dalla Direzione lavori ai sensi dei commi precedenti.
31 -Collaudo
1. Il certificato di collaudo è emesso entro il termine perentorio di sei mesi dall’ultimazione dei lavori e ha carattere provvisorio; esso assume carattere definitivo trascorsi 2 (due) anni dalla data dell’emissione.
2. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato anche se l’atto formale di approvazione non sia intervenuto entro i successivi 2 mesi. Qualora il certificato di collaudo sia sostituito dal certificato di regolare esecuzione, questo deve essere emesso entro 3 mesi dall’ultimazione dei lavori.
3. Durante l’esecuzione dei lavori la Stazione Appaltante può effettuare operazioni di collaudo volte a verificare la piena rispondenza delle caratteristiche dei lavori in corso di realizzazione a quanto richiesto negli elaborati progettuali, nel capitolato speciale o nel contratto.
32 -Consegna dei lavori ultimati
La Stazione Appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere appaltate anche subito dopo l’ultimazione dei lavori.
Qualora la Stazione Appaltante si avvalga di tale facoltà, che viene comunicata all’Appaltatore per iscritto, lo stesso Appaltatore non può opporvisi per alcun motivo, né può reclamare compensi di sorta. Egli può però richiedere che sia redatto apposito verbale circa lo stato delle opere, onde essere garantito dai possibili danni che potrebbero essere arrecati alle opere stesse.
La presa di possesso da parte della Stazione Appaltante avviene nel termine perentorio fissato dalla stessa per mezzo del Direttore dei lavori o per mezzo del Responsabile del procedimento, in presenza dell’Appaltatore o di due testimoni in caso di sua assenza.