CO.CO.PRO.
P.D.R.
Articolo 18
XX.XX.XXX.
R.S.U.
Contratto di prossimità Mobilità
Mini Glossario del Lavoro
Voucher
H.R.
M.B.O.
A.S.p.I.
Luddismo
C.I.G. in deroga
C.I.G.S.
Esodati
Contratto di solidarietà
Mini Glossario del Lavoro
a cura di Xxxx Xxxxxx Xxxxx
con la collaborazione di Xxxxx Xxxxxxx e Xxxx Xxxxxxxxxxx
Marzo 2012
A B C D E F G H I L
N O P Q R S T U V
Z
A
ACCORDI INTERCONFEDERALI
Accordi collettivi stipulati dalle confederazioni delle associazioni rappresentative dei lavoratori e dei datori di lavoro, aventi ad oggetto temi di interesse generale, relativi ai settori dell'intera economia o a grandi settori di essa (industria, commercio, agricoltura, ecc.).
AMMORTIZZATORE SOCIALE
Strumento dell’intervento pubblico a sostegno del reddito finalizzato ad attutire gli effetti sfavorevoli che determinate vicende hanno sulla vita (o meglio, sul reddito) dei lavoratori.
APPRENDISTATO
Contratto di lavoro a tempo indeterminato finalizzato alla formazione e alla occupazione dei giovani. Trattasi di un contratto a causa mista nel quale la prestazione del lavoratore viene scambiata, non solo con la retribuzione, ma anche con la formazione professionale.
Il contratto di apprendistato è definito secondo le seguenti tipologie:
a) apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale;
b) apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere;
c) apprendistato di alta formazione e ricerca.
Ai fini di una qualificazione o riqualificazione professionale, è possibile assumere con contratto di apprendistato anche i lavoratori in mobilità, a prescindere dall’età anagrafica.
ARTICOLO 18
Art. 18 Legge 20 maggio 1970 n. 300 – Statuto dei lavoratori.
Nel caso in cui il Giudice del Lavoro accerti l’illegittimità del licenziamento comminato dal datore di lavoro (che occupa nell’unità produttiva più di 15 dipendenti, oppure complessivamente più di 60 dipendenti in più unità produttive) il lavoratore è reintegrato in servizio. La reintegrazione "cancella" il licenziamento e comporta il diritto del lavoratore alla ricostituzione del rapporto come se esso non fosse mai stato risolto (efficacia ex tunc). Il Giudice, inoltre, condanna il datore al risarcimento del danno subito dal lavoratore (indennità commisurata alla retribuzione globale di fato dal giorno del licenziamento sino alla reintegrazione).
A.S.p.I. - ASSICURAZIONE SOCIALE PER L’IMPIEGO
Nuovo strumento di tutela contro la disoccupazione involontaria istituito nel progetto di riforma degli ammortizzatori sociali e destinato a sostituire le diverse forme di tutela oggi esistenti (indennità di mobilità, indennità di disoccupazione non agricola ordinaria, indennità di disoccupazione speciale edile).
Requisiti di accesso: 2 anni di anzianità assicurativa ed almeno 52 settimane nell’ultimo biennio.
Durata massima: 12 mesi per lavoratori con meno di 55 anni di età, elevati a 18 mesi per i lavoratori con almeno 55 anni di età.
ASSOCIAZIONE IN PARTECIPAZIONE
Contratto mediante il quale un soggetto (associante) attribuisce ad un altro soggetto (associato) una partecipazione agli utili della sua impresa o di uno o più affari in cambio di un determinato apporto, che può consistere in una prestazione di natura patrimoniale (es. conferimento di un bene o di un capitale) e/o di natura personale (es. realizzazione di un’opera o servizio oppure svolgimento di un’attività lavorativa).
L'associante ha la gestione dell'impresa o dell'affare ed è titolare della responsabilità verso i terzi. L'associato partecipa al rischio d'impresa (il suo diritto agli utili dipende dall'andamento dell'impresa ed è esposto alle eventuali perdite nei limiti del suo apporto).
B
BANCA ORE
Istituto contrattuale che consiste nell’accantonamento su un conto individuale (c.d. conto ore) di ore prestate in eccedenza rispetto all’orario normale. Nel corso dell’anno i lavoratori possono accedere alla banca ore per fruire di riposi compensativi, secondo le modalità stabilita dai CCNL.
C
CACCIATORE DI TESTE
Esperto in ricerca e selezione di personale, supporta l’impresa nella ricerca dei manager più adatti a ricoprire posizioni dirigenziali.
C.I.G.O. - CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI ORDINARIA
Consiste nell'integrazione da parte dell’INPS di una percentuale della retribuzione a favore del lavoratore subordinato il cui rapporto di lavoro, seppure in vigore, risulta sospeso o ridotto in conseguenza della temporanea interruzione ovvero riduzione dell'attività dell'impresa per cause non dipendenti dalla volontà delle parti del rapporto di lavoro.
Intervento finalizzato a supportare ipotesi di crisi aziendale assolutamente contingenti e di breve durata.
C.I.G.S. - CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI STRAORDINARIA
Consiste nell'integrazione da parte dell’INPS di una percentuale della retribuzione a favore del lavoratore subordinato il cui rapporto di lavoro, seppure in vigore, risulta sospeso o ridotto in conseguenza della interruzione ovvero riduzione dell'attività dell'impresa per cause non dipendenti dalla volontà delle parti del rapporto di lavoro.
Intervento finalizzato a supportare ipotesi di gravi crisi prolungate nel tempo ovvero in ipotesi di ristrutturazioni aziendali legate al ridimensionamento produttivo.
C.I.G. IN DEROGA - CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI IN DEROGA
Intervento di integrazione salariale, concesso e finanziato dalla Regione, a sostegno di imprese e lavoratori non destinatari della normativa sulla cassa integrazione guadagni ordinaria e straordinaria.
CLAUSOLE ELASTICHE
Nell’ambito di un contratto di lavoro a tempo parziale, clausola che consente al datore di lavoro di variare in aumento la durata della prestazione lavorativa originariamente stabilita. In relazione a quanto le parti avranno stabilito, potrebbe trattarsi di un incremento a titolo definitivo o solamente provvisorio.
CLAUSOLE FLESSIBILI
Nell’ambito di un contratto di lavoro a tempo parziale, clausola che consente al datore di lavoro di variare la collocazione temporale della prestazione la quale, quindi, resta identica per quanto attiene alla misura (non cambia il numero delle ore complessivamente rese dal lavoratore) ma viene spostata in altra fascia temporale. La clausola flessibile può riguardare l'intero svolgimento del rapporto o essere concordata "a termine".
XX.XX.XX. - COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA
Rapporto di lavoro parasubordinato, non qualificabile come subordinato né come autonomo, con il quale il collaboratore si impegna a compiere un’opera o un servizio a favore del committente.
Requisiti: assenza di subordinazione dal committente, continuità della collaborazione, prevalente personalità e coordinamento con committente.
Non necessita di specifico progetto ed è tipico dei componenti dei C.d.A., Revisori e Sindaci, professionisti iscritti agli albi e pensionati di vecchiaia.
XX.XX.XXX. - LAVORO A PROGETTO
Rapporto di lavoro parasubordinato, non qualificabile come subordinato né come autonomo, con il quale il collaboratore si impegna a compiere un progetto a favore del committente.
Requisiti: assenza di subordinazione dal committente, continuità della collaborazione, prevalente personalità e coordinamento con committente nella realizzazione del progetto.
Progetto: attività produttiva ben identificabile e funzionalmente collegata ad un determinato risultato finale.
CONGEDI PARENTALI
Sono dei permessi retribuiti per astensione dall’attività lavorativa concessi alle madri e ai padri (anche adottivi ed affidatari) a condizione che per tutto il periodo richiesto il rapporto di lavoro sia in essere. Ciascun genitore ha diritto ad astenersi dal lavoro nei primi otto anni di vita del bambino, con un limite complessivo massimo di 10 mesi.
CONTRATTO DI INSERIMENTO
Contratto di lavoro a tempo determinato diretto a realizzare l'inserimento ovvero il reinserimento nel mercato del lavoro di determinate categorie di soggetti (giovani tra i 18 e i 29 anni e lavoratori a vario titolo svantaggiati come disoccupati di lunga data tra i 29 e i 32 anni di età o ultracinquantenni ecc.), mediante un progetto individuale di adattamento delle competenze professionali del lavoratore a un determinato contesto lavorativo.
CONTRATTO DI LAVORO A CHIAMATA
Contratto mediante il quale un lavoratore si pone a disposizione di un datore di lavoro che ne può utilizzare la prestazione lavorativa. Si caratterizza per il fatto che associa alla subordinazione la discontinuità della prestazione lavorativa, richiesta dal datore di lavoro.
CONTRATTO DI LAVORO FULL TIME
Rapporto di lavoro subordinato, a tempo determinato o indeterminato, caratterizzato dallo svolgimento di attività per un orario previsto dalla legge e dalla contrattazione collettiva. Di norma 40 ore settimanali.
CONTRATTO DI LAVORO RIPARTITO
Contratto di lavoro subordinato mediante il quale due lavoratori assumono in solido l'adempimento di un'unica ed identica obbligazione lavorativa.
Oggetto del contratto è un'unica ed identica prestazione lavorativa che accomuna due lavoratori uniti fra loro da un vincolo di solidarietà.
CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO
Rapporto di lavoro che si caratterizza per la preventiva determinazione della sua durata, estinguendosi automaticamente allo scadere del termine inizialmente fissato. La legge premette che “il contratto di lavoro subordinato è stipulato di regola a tempo indeterminato”, e, successivamente, consente l'apposizione del termine purché sussistano ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo, anche se riferibili alla ordinaria attività del datore di lavoro.
CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO
Rapporto di lavoro che si caratterizza per l’indeterminatezza della sua durata.
CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO PARZIALE
Rapporto di lavoro subordinato, a tempo determinato o indeterminato, caratterizzato dallo svolgimento di attività per un orario, stabilito dal contratto individuale di lavoro, inferiore rispetto a quello normale previsto dalla legge e dalla contrattazione collettiva per i lavoratori a tempo pieno.
CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO PIENO
Vedi CONTRATTO DI LAVORO FULL TIME.
CONTRATTO AZIENDALE
Accordo fra Direzione Aziendale e Rappresentanze dei Lavoratori.
Oggetto della contrattazione: materie delegate dalla contrattazione nazionale, materie specifiche aziendali inerenti il rapporto di lavoro e l’organizzazione dell’impresa, definizione del Premio di Risultato.
La contrattazione aziendale può derogare alla contrattazione nazionale.
CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO - CCNL
Contratto che disciplina a livello nazionale i trattamenti economici e normativi minimi comuni per tutti i lavoratori dello stesso settore merceologico.
CONTRATTO DI PRIMO LIVELLO
Vedi CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO.
CONTRATTO DI PROSSIMITA'
Contratto Collettivo Aziendale o Territoriale.
Attori della contrattazione aziendale: Direzione Aziendale e Rappresentanze dei Lavoratori.
Attori della contrattazione territoriale: Associazioni dei Datori di Lavoro territoriali e Organizzazioni/Associazioni dei Lavoratori territoriali.
Oggetto della contrattazione: materie delegate dalla contrattazione nazionale, materie specifiche aziendali o territoriali inerenti il rapporto di lavoro e l’organizzazione delle imprese, definizione del Premio di Risultato.
La contrattazione di prossimità può derogare alla contrattazione nazionale.
CONTRATTO DI SECONDO LIVELLO
Vedi CONTRATTO DI PROSSIMITA'.
CONTRATTO DI SOLIDARIETA' DIFENSIVO
Accordo collettivo aziendale stipulato con i sindacati maggiormente rappresentativi avente ad oggetto una diminuzione dell'orario di lavoro finalizzata ad evitare in tutto o in parte l’esubero del personale.
Ai lavoratori spetta un trattamento di integrazione salariale, a carico dell’INPS, pari al 60% della retribuzione persa a seguito di detta riduzione (per il 2012 l’integrazione salariale è pari all’80%).
CONTRATTO DI SOLIDARIETA' ESPANSIVO
Accordo collettivo aziendale stipulato con i sindacati maggiormente rappresentativi avente ad oggetto una diminuzione dell'orario di lavoro (e della retribuzione) finalizzata a favorire nuove assunzioni.
Le aziende che stipulano contratti di solidarietà espansivi hanno diritto ad un beneficio contributivo.
CONTRATTO DI LAVORO PART-TIME
Vedi CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO PARZIALE.
CONTRATTO DI LAVORO PART-TIME ORIZZONTALE
Forma di contratto a tempo parziale per la quale la riduzione dell'orario di lavoro rispetto al tempo pieno è prevista in relazione all'orario normale giornaliero di lavoro.
CONTRATTO DI LAVORO PART-TIME VERTICALE
Forma di contratto a tempo parziale per la quale l'attività lavorativa viene svolta a tempo pieno, ma limitatamente a periodi predeterminati nel xxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxx o dell'anno.
CONTRATTO DI LAVORO PART-TIME MISTO
Forma di contratto a tempo parziale per la quale l'attività lavorativa viene svolta secondo una combinazione delle modalità del part-time orizzontale con quello verticale.
CONTRATTO TERRITORIALE
Attori della contrattazione territoriale: Associazioni dei Datori di Lavoro territoriali e Organizzazioni/Associazioni dei Lavoratori territoriali.
Oggetto della contrattazione: materie delegate dalla contrattazione nazionale, tematiche specifiche a livello territoriale inerenti il rapporto di lavoro e l’organizzazione delle imprese.
La contrattazione territoriale può derogare alla contrattazione nazionale.
CONTRIBUTO DI LICENZIAMENTO
Contributo a carico del datore di lavoro - istituito nel progetto di riforma degli ammortizzatori sociali - da versare all’INPS all’atto del licenziamento di un lavoratore con contratto di lavoro a tempo indeterminato.
Entità: 0,5 mensilità di indennità per ogni 12 mensilità di anzianità aziendale negli ultimi tre anni.
La contribuzione prevista nel progetto di riforma degli ammortizzatori sociali sostituirà le aliquote oggi a carico dei datori di lavoro (disoccupazione involontaria 1,31%, aliquota aggiuntiva per disoccupazione settore edile 0,80%, mobilità 0,30%).
CONVERSIONE
Trasformazione di contratto di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato, disposta dal giudice nell’ipotesi di contratto a termine dichiarato illegittimo.
In caso di conversione del contratto, il giudice condanna il datore di lavoro al risarcimento del lavoratore stabilendo un'indennità onnicomprensiva nella misura compresa tra un minimo di 2,5 ed un massimo di 12 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto.
D
DECONTRIBUZIONE
Esclusione dalla retribuzione imponibile ai fini previdenziali, assistenziali e pensionistici delle erogazioni previste da contratti collettivi di secondo livello (aziendali o territoriali) delle quali siano incerti la corresponsione o l'ammontare e la cui struttura sia correlata alla misurazione di incrementi di produttività qualità ed altri elementi di competitività assunti come indicatori dell'andamento economico dell'impresa e dei suoi risultati. Si tratta di un agevolazione contributiva in vigore ante gennaio 2008.
L’esclusione dalla retribuzione imponibile era totale per i lavoratori mentre le erogazioni erano assoggettate a un contributo di solidarietà del 10% a carico del datore di lavoro.
DETASSAZIONE
Diminuzione della pressione fiscale applicata ai lavoratori dipendenti del settore privato relativa alle somme erogate in attuazione di quanto previsto da accordi o contratti collettivi territoriali o aziendali e correlate a incrementi di produttività, qualità, redditività, innovazione, efficienza organizzativa, collegate ai risultati riferiti all'andamento economico o agli utili della impresa o a ogni altro elemento rilevante ai fini del miglioramento della competitività aziendale.
Aliquota del 10%.
E
ESODATI
Lavoratori che, a seguito di una procedura di mobilità correttamente svoltasi secondo le norme all’epoca vigenti, si trovano scoperti sotto il profilo retributivo e contributivo per il periodo intercorrente dalla fine della mobilità all’inizio del pensionamento (ciò a seguito della recente riforma pensionistica).
F
FLESSIBILITA'
Istituto di natura contrattuale che consiste nella possibilità per l’azienda di far fronte a variazioni cicliche delle esigenze produttive mediante la programmazione di orari settimanali superiori e inferiori all’orario normale, a condizione che la media delle ore di lavoro prestate corrisponda all’orario contrattuale (generalmente 40 ore settimanali) con riferimento ad un periodo non superiore all’anno.
Il lavoratore viene comunque retribuito sulla base dell’orario contrattuale previsto sia quando effettua prestazioni superiori a tale orario, sia quando effettua prestazioni inferiori.
Di norma, quando vi è una prestazione aggiuntiva vi è una maggiorazione contrattualmente prevista.
FLESSIBILITA’ IN ENTRATA
Ricorso a forme contrattuali flessibili mirato ad agevolare l'ingresso nel mercato del lavoro, a fronteggiare in modo efficiente le fluttuazioni economiche e i processi di riorganizzazione aziendale.
FLESSIBILITA’ IN USCITA
Insieme di strumenti in base ai quali le imprese possono mettere in atto riduzioni di personale, collettive o individuali.
FOI
Indice dei prezzi al consumo per le famiglie che fanno capo a un lavoratore dipendente operaio o impiegato, utilizzato per adeguare periodicamente dati valori monetari (es. importo ASpI).
FONDI DI SOLIDARIETA’ BILATERALI
Il Disegno di Legge di riforma del mercato del lavoro, approvato dal Consiglio dei Ministri il 23 marzo 2012, prevede l’istituzione, presso l’INPS, di Fondi di solidarietà volti a finanziare la prestazione di trattamenti di integrazione salariale per i casi di riduzione o sospensione dell’attività lavorativa, anche a settori oggi non coperti dalla normativa in materia di CIGO/CIGS.
I fondi - con efficacia erga omnes - saranno istituiti sulla base di accordi collettivi e contratti collettivi, anche intersettoriali, stipulati dalle organizzazioni comparativamente rappresentative a livello nazionale
FONDO DI SOLIDARIETA’ RESIDUALE
Il Disegno di Legge di riforma del mercato del lavoro, approvato dal Consiglio dei Ministri il 23 marzo 2012, prevede l’istituzione, con decreto interministeriale, di un Fondo di solidarietà residuale per i settori per i quali non siano stipulati accordi collettivi volti all’attivazione di fondi di solidarietà bilaterali.
FONDI INTERPROFESSIONALI PER LA FORMAZIONE CONTINUA
Fondi, costituiti dalle Associazioni di rappresentanza datoriale e dai Sindacati dei lavoratori su base settoriale, aventi la finalità di promuovere lo sviluppo della formazione continua dei lavoratori attraverso il finanziamento di Piani formativi aziendali, settoriali, territoriali e individuali presentati dalle imprese aderenti ai Fondi stessi.
La legge n. 388/2000 consente alle imprese di destinare la quota dello 0,30% dei contributi versati all’INPS (c.d. “contributo obbligatorio per la disoccupazione involontaria”) ad uno dei Fondi Paritetici Interprofessionali, che provvederà a finanziare le attività formative per i lavoratori delle imprese aderenti.
Il Disegno di Legge di riforma del mercato del lavoro, approvato dal Consiglio dei Ministri il 23 marzo 2012, prevede, altresì, la facoltà per le aziende di devolvere il gettito dello 0,30% al Fondo di solidarietà (vedi FONDI DI SOLIDARIETA’ BILATERALI e FONDO DI SOLIDARIETA’ RESIDUALE), con l’obbligo di vincolarne una quota al finanziamento di formazione continua durante i periodi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa.
G
GESTIONE SEPARATA
Fondo pensionistico istituito con la L. n. 335 del 1995 e volto ad assicurare la tutela previdenziale ai lavoratori parasubordinati (xx.xxx.xx., xx.xx.xxx.), professionisti senza cassa e altre categorie residuali.
GIUSLAVORISTA
Esperto in materia di diritto del lavoro e relazioni sindacali.
H
HEAD HUNTER
Vedi CACCIATORE DI TESTE.
H.R. - HUMAN RESOURCE
Termine utilizzato per designare il personale operante in azienda. Con questa espressione si evidenzia il valore insito nel personale, nella sua professionalità e nelle sue competenze e, quindi, il fatto che le spese per lo sviluppo di tali risorse devono essere considerate investimenti volti al potenziamento della competitività.
L'espressione è utilizzata anche per designare la funzione aziendale che si occupa del sistema di gestione e sviluppo delle risorse umane, nel quale rientrano i seguenti processi: pianificazione, reclutamento, selezione ed inserimento in azienda, formazione, valutazione, carriera e mobilità del personale, politica retributiva, relazioni sindacali e rapporti con il personale.
I
INFORTUNIO IN ITINERE
Infortunio subito dal lavoratore:
- durante il normale percorso di andata e ritorno dall'abitazione al posto di lavoro;
- durante il normale percorso che il lavoratore deve fare per recarsi da un luogo di lavoro ad un altro, nel caso di rapporti di lavoro plurimi;
- durante l'abituale percorso per la consumazione dei pasti qualora non esista una mensa aziendale.
J
JOB SHARING
Vedi CONTRATTO DI LAVORO RIPARTITO.
L
LAVORATORI ANZIANI
Lavoratori che, sulla base della normativa vigente, raggiungono i requisiti per il pensionamento nei 4 anni successivi la perdita del posto di lavoro.
LAVORO INTERMITTENTE
Vedi CONTRATTO DI LAVORO A CHIAMATA.
LAVORO OCCASIONALE ACCESSORIO
Prestazione di lavoro autonomo a carattere discontinuo ed occasionale.
Un’attività è qualificabile come lavoro occasionale quando il compenso per il suo svolgimento non supera il limite massimo di € 5.000,00 - da intendersi al netto dei contributi a carico lavoratore - nel corso di ciascun anno solare con riferimento al medesimo committente.
LAVORO STRAORDINARIO
Lavoro prestato oltre l'orario normale di lavoro (40 ore settimanali).
La legge prevede che il lavoro straordinario debba essere contenuto e che debba svolgersi secondo le modalità ed i limiti previsti dalla contrattazione collettiva. In assenza di definizione da parte della contrattazione, la legge fissa la durata massima del lavoro straordinario in 250 ore annue, salvo specifiche ipotesi derogatorie.
Normalmente il lavoro straordinario viene retribuito attraverso una maggiorazione della retribuzione ordinaria previste da CCNL.
LAVORI USURANTI
Lavorazioni faticose e pesanti che garantiscono ai lavoratori dipendenti interessati un accesso anticipato al pensionamento.
Tipologie di lavoratori interessati:
a) lavoratori impegnati in mansioni particolarmente usuranti (lavori in galleria, cava o miniera; lavori in cassoni ad aria compressa; lavori svolti dai palombari; lavori ad alte temperature; lavorazione del vetro cavo; lavori espletati in spazi ristretti; lavori di asportazione dell'amianto);
b) lavoratori notturni, così definiti e ripartiti
b1) lavoratori a turni che prestano la loro attività per almeno 6 ore consecutive, comprendenti l’intervallo tra le ore 24:00 e le ore 5:00 del mattino, per un numero minimo di giorni lavorativi all'anno;
b2) lavoratori che prestano la loro attività per almeno 3 ore consecutive nell'intervallo tra la le ore 24:00 e le ore 5:00 del mattino per periodi di lavoro di durata pari all'intero anno lavorativo;
c) lavoratori per le quali operano particolari voci di tariffa INAIL e addetti a lavorazioni su linea a catena;
d) conducenti di veicoli, adibiti a servizio pubblico di trasporto collettivo.
LEGGE BIAGI
Legge 14 febbraio 2003, n. 30 di delega al Governo a legiferare in materia di occupazione e mercato del lavoro. Si tratta di una riforma organica del mercato del lavoro che concentra la propria attenzione sui rapporti di lavoro atipici e sul decentramento produttivo.
LIBRETTO FORMATIVO DEL CITTADINO
E' un libretto personale del lavoratore - in formato cartaceo ed elettronico - in cui vengono registrate le competenze acquisite durante la formazione in apprendistato, la formazione in contratto di inserimento, la formazione specialistica e la formazione continua svolta durante l'arco della vita lavorativa e le competenze acquisite in modo non formale e informale.
Raccoglie e documenta informazioni, dati e attestazioni relativi alle esperienze effettuate in ambito educativo/formativo, lavorativo, sociale, ricreativo o familiare.
Responsabili del rilascio del Libretto sono le Regioni, che possono delegare ad altri soggetti, mentre responsabile dell'aggiornamento del Libretto è l'individuo che ne è titolare.
LIBRO BIANCO SUL MERCATO DEL LAVORO IN ITALIA
Documento programmatico, redatto nell’ottobre 2001 da un gruppo di lavoro coordinato da Xxxxx Xxxxx e Xxxxxxxx Xxxxxxx, che propone una rivisitazione a tutto campo del diritto del lavoro, suggerendo alcuni percorsi/proposte per una società attiva e per un lavoro di qualità (regionalizzazione, privatizzazione, individualizzazione e flessibilizzazione) e configurando alcune soluzioni.
LICENZIAMENTO COLLETTIVO
Licenziamento collettivo nel corso di intervento CIGS: licenziamento di almeno un lavoratore nell’ambito di un programma di Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria.
Licenziamento collettivo per riduzione di personale: licenziamento di almeno 5 lavoratori nell’arco di 120 giorni.
Ambito di applicazione: aziende che occupano più di 15 dipendenti.
La procedura di riduzione di personale consta di una fase sindacale, eventualmente seguita da una fase amministrativa, nella quale il datore di lavoro e le organizzazioni sindacali tentano di trovare soluzioni alternative al licenziamento dei lavoratori in esubero.
A prescindere dal raggiungimento di un accordo il datore di lavoro potrà comunque procedere con il recesso e la messa in mobilità dei lavoratori.
LICENZIAMENTO DISCIPLINARE
Licenziamento volto a sanzionare un comportamento colposo, o comunque manchevole, del lavoratore, non collegato a esigenze organizzative e produttive dell’azienda. Il licenziamento disciplinare è espressione dell’esercizio del potere disciplinare del datore di lavoro e come tale è sottoposto ad oneri formali molto incisivi.
LICENZIAMENTO DISCRIMINATORIO
Licenziamento attuato a fini di discriminazione politica, religiosa, razziale, di lingua, di sesso, di handicap, di età o basato sull’orientamento sessuale o sulle condizioni personali.
L’art. 15 dello Statuto dei lavoratori ne stabilisce la nullità.
LICENZIAMENTO PER RAGIONI ECONOMICHE
Risoluzione del rapporto di lavoro subordinato mediante recesso unilaterale del datore di lavoro determinato da ragioni inerenti l’attività produttiva, l’organizzazione del lavoro e il regolare funzionamento di essa.
LICENZIAMENTO PER GIUSTA CAUSA
Risoluzione del rapporto di lavoro subordinato mediante recesso unilaterale del datore di lavoro a fronte di un comportamento del lavoratore talmente grave da non consentire la prosecuzione anche provvisoria del rapporto di lavoro.
LICENZIAMENTO PER GIUSTIFICATO MOTIVO SOGGETTIVO
Risoluzione del rapporto di lavoro subordinato mediante recesso unilaterale del datore di lavoro determinato da un notevole inadempimento degli obblighi contrattuali del lavoratore, non così grave da rendere impossibile la prosecuzione provvisoria del rapporto.
LICENZIAMENTO PER GIUSTIFICATO MOTIVO OGGETTIVO
Risoluzione del rapporto di lavoro subordinato mediante recesso unilaterale del datore di lavoro determinato da ragioni inerenti l’attività produttiva, l’organizzazione del lavoro e il regolare funzionamento di essa.
LUDDISMO
1) Movimento popolare sviluppatosi in Inghilterra all'inizio del XIX secolo caratterizzato dalla lotta all'introduzione delle macchine. Il movimento prende il nome da Xxx Xxxx che nel 1779 spezzò un telaio in segno di protesta.
2) Atteggiamento di chi si oppone all’automatizzazione industriale.
M
MANAGEMENT BUY OUT
Operazione di acquisizione di azienda da parte di un gruppo di manager interni all'azienda che assumono la figura di manager/imprenditori. Il gruppo di manager acquirenti viene generalmente affiancato da un financial sponsor (di norma un fondo di private equity) che fornisce gran parte delle risorse finanziarie per l'operazione.
MANAGEMENT BY OBJECTIVES
Metodo di valutazione del personale che si basa sui risultati raggiunti a fronte di obiettivi prefissati, al conseguimento dei quali è legato un riconoscimento economico di natura premiale.
M.B.O.
Vedi MANAGEMENT BUY OUT.
M.b.O.
Vedi MANAGEMENT BY OBJECTIVES.
MEF
Ministero dell'Economia e delle Finanze.
MINI-ASpI
Assicurazione sociale per l’Impiego – trattamenti brevi.
Nuovo strumento di tutela contro la disoccupazione involontaria, istituito nel progetto di riforma degli ammortizzatori sociali, e destinato a sostituire l’indennità di disoccupazione con requisiti ridotti.
Requisiti di accesso: almeno 13 settimane di contribuzione nei 12 mesi precedenti la disoccupazione. L’indennità viene pagata nel momento in cui il lavoratore resta disoccupato e il trattamento avrà una durata massima pari alla metà delle settimane di contribuzione negli ultimi 12 mesi.
MOBILITA'
Procedura tramite la quale viene attivato l’iter di un licenziamento collettivo.
Indennità di mobilità: trattamento economico a sostegno del reddito erogato da parte dell’INPS a favore del lavoratore subordinato il cui rapporto di lavoro sia cessato a seguito della procedura di mobilità.
Liste di mobilità: liste speciali nelle quali vengono iscritte le persone licenziate in particolari fattispecie. Le aziende che assumono personale da queste liste beneficiano di agevolazioni contributive.
MOBILITA’ IN DEROGA
La mobilità in deroga è uno strumento, concesso e finanziato dalla Regione, a sostegno del reddito dei lavoratori che non hanno diritto alla mobilità ordinaria.
Il sostegno economico per i beneficiari di mobilità in deroga è accompagnato da un pacchetto di servizi finalizzati ad aiutare i lavoratori disoccupati a trovare un nuovo lavoro.
O
OMNICOMPRENSIVITA’
1) Indennità risarcitoria riconosciuta dal giudice a fronte di un contratto a termine illegittimo qualora la stessa sia da intendersi a copertura di tutte le conseguenze retributive e contributive.
2) Retribuzione da intendesi comprensiva dell’incidenza sugli istituti retributivi diretti e indiretti.
ONNICOMPRENSIVITA’
Vedi OMNICOMPRENSIVITA’.
XX.XX. – ORGANIZZAZIONI SINDACALI
Associazioni/Organizzazioni che perseguono la tutela degli interessi collettivi dei lavoratori o dei datori di lavoro.
ORARIO MULTI-PERIODALE
Possibilità per l’azienda di organizzare il lavoro mediante programmazione di orari settimanali superiori o inferiori all’orario normale, ferma restando la media complessiva delle ore contrattualmente previste.
P
P.A.R. - PERMESSI ANNUI RETRIBUITI
Permessi annui retribuiti riconosciuti ai lavoratori a titolo di riduzione di orario e a compensazione delle festività abolite. Quantità e modalità di fruizione sono regolate dai contratti collettivi nazionali di lavoro.
PARTI SOCIALI
Le parti sociali sono le associazioni di rappresentanza del mondo del lavoro.
Sono gli interlocutori delle istituzioni pubbliche nelle situazioni di negoziazione, concertazione o consultazione in materia di lavoro.
PAYROLL
Foglio Paga, Cedolino.
P.D.R. - PREMIO DI RISULTATO
Emolumento premiale integrativo della retribuzione di base, istituito a livello aziendale e correlato a parametri di produttività, redditività, qualità, efficienza, efficacia ed altri elementi rilevanti al fine del miglioramento della competitività.
PENSIONE DI ANZIANITA'
Xxxxxxx trattamento pensionistico legato all’anzianità contributiva maturata dal lavoratore.
PENSIONE DI VECCHIAIA
È una prestazione economica erogata in favore dei lavoratori che hanno raggiunto l'età stabilita dalla legge e perfezionato l'anzianità contributiva e assicurativa richiesta.
PREMIO DI STABILIZZAZIONE
Il Disegno di Legge di riforma del mercato del lavoro, approvato dal Consiglio dei Ministri il 23 marzo 2012, prevede un maggior onere contributivo a carico del datore di lavoro in caso di assunzione a termine (1,4%), destinato al finanziamento dell’ASpI.
Se il contratto di lavoro a termine viene convertito in contratto a tempo indeterminato, il datore di lavoro ha diritto ad un “premio di stabilizzazione” a parziale ristoro del maggior onere contributivo sostenuto (fino ad un massimo di 6 mensilità).
R
RAPPRESENTANZE SINDACALI AZIENDALI - R.S.A.
Organismo sindacale costituito dalle associazioni sindacali che siano firmatarie dei contratti collettivi di lavoro applicati nell’unità produttiva.
RAPPRESENTANZE SINDACALI UNITARIE - R.S.U.
Organo collettivo rappresentativo di tutti i lavoratori, senza alcun riferimento alla loro iscrizione ad un sindacato, che sono occupati in una stessa realtà lavorativa, pubblica o privata.
Hanno competenze generali di tutela collettiva dei lavoratori in azienda, compresa la titolarità contrattuale. Sono costituite unitariamente nell’unità produttiva mediante elezioni aperte a tutti i lavoratori, condotte sulla base di liste sindacali.
RISORSE UMANE
Vedi H.R..
R.O.L. - RIDUZIONE ORARIO DI LAVORO
Istituto contrattuale che consiste nel riconoscimento al lavoratore di un monte ore annuo di permessi retribuiti da fruire individualmente ovvero collettivamente secondo modalità definite in azienda.
S
SGRAVI CONTRIBUTIVI
Agevolazione contributiva in vigore da gennaio 2008 da applicarsi - su richiesta del datore di lavoro - alle erogazioni previste dai contratti collettivi di secondo livello (aziendali o territoriali), delle quali siano incerti la corresponsione e l'ammontare oppure la cui struttura sia correlata, dal contratto collettivo medesimo, alla misurazione di incrementi di produttività, qualità e altri elementi di competitività assunti come indicatori dell'andamento economico dell'impresa e dei suoi risultati.
Lo sgravio è fissato nella misura di 25 punti percentuali sui contributi previdenziali dovuti dai datori di lavoro, mentre è pari all’intero ammontare dei contributi previdenziali per la quota a carico dei lavoratori.
STAGE
Forma d'inserimento temporaneo dei giovani all'interno dell'azienda, al fine di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro ed agevolare le scelte professionali attraverso la conoscenza diretta del mondo produttivo.
Dal 13 agosto 2011 (DL n. 138/2011) sono state introdotte rilevanti modifiche alla disciplina dei tirocini:
1) Promotori: soggetti in possesso di specifici requisiti preventivamente determinati dalle normative regionali;
2) Tirocinanti: neo-diplomati o neo-laureati entro e non oltre dodici mesi dal conseguimento del relativo titolo di studio;
3) Durata: non superiore a sei mesi.
Non rientrano nella nuova disciplina i tirocini “curriculari”, cioè quelli inclusi nei piani di studio delle università e delle scuole con lo scopo di affinare il processo di apprendimento e formazione.
STATUTO DEI LAVORATORI
Legge n. 300 del 20 maggio 1970 recante "Norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e dell'attività sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento".
Lo Statuto dei Lavoratori introdusse significative modifiche sia sul piano delle condizioni di lavoro che su quello dei rapporti fra i datori di lavoro, i lavoratori e le loro rappresentanze sindacali, costituendo la base di molte previsioni ordinamentali in materia di diritto del lavoro in Italia.
STATUTO DEI LAVORI
Progetto di Testo Unico della normativa in materia di lavoro, promosso da Xxxxx Xxxxx nel "Libro bianco sul mercato del lavoro in Italia” e oggetto di una bozza di disegno di legge delega presentata l’11 novembre 2010 dall’allora Ministro Xxxxxxxx Xxxxxxx, avente come obiettivo la razionalizzazione e la semplificazione del complesso di provvedimenti e leggi che si sono stratificati in materia di lavoro.
La delega si propone di identificare, sulla base della Costituzione e della Carta dei diritti fondamentali U.E., un nucleo di diritti universali e indisponibili per tutti i lavoratori dipendenti, compresi i lavoratori a progetto e le monocommittenze. Le tutele non comprese tra i diritti universali potranno altresì essere affidate e rimodulate grazie alla contrattazione collettiva e potranno essere definite nelle aziende e nei territori con intese anche in deroga alle norme di legge e valorizzando il ruolo degli organismi bilaterali.
STOCK OPTION
Facoltà riconosciuta ai lavoratori di esercitare una cd. opzione di acquisto di azioni della società presso la quale sono impiegati ad un prezzo bloccato ed entro una determinata scadenza.
T
TEMPORARY MANAGEMENT - T.M.
Affidamento della gestione temporanea di un’impresa o di una sua parte a manager altamente qualificati, al fine di garantire continuità all’organizzazione, accrescendone le competenze manageriali già esistenti, e risolvendone al contempo alcuni momenti critici, sia negativi (tagli, riassestamento economico e finanziario) che positivi (crescita, sviluppo di nuovi business).
Il Temporary Mangement va a soddisfare due specifiche esigenze aziendali: coprire un vuoto temporaneo nell'organizzazione e gestire un cambiamento.
TEMPORARY MANAGER
E’ un manager esterno all'azienda a cui viene affidata la gestione di un’impresa o di una sua parte per periodi di tempo definiti, al fine di risolvere problemi gravi e contingenti.
TIROCINIO FORMATIVO
Vedi STAGE.
TUTORE
Il tutore aziendale è un lavoratore esperto che opera nello stesso contesto in cui l'apprendista è stato inserito. È nominato dal datore di lavoro e ha il compito di supportare il giovane nell'apprendimento in azienda per tutta la durata del periodo di apprendistato.
V
VOUCHER
Compenso per prestazioni di lavoro accessorio: trattasi di buoni il cui valore nominale lordo per l’anno 2012 è pari a €10, comprensivi di contribuzione e premio assicurativo.
GFM-MP-LB/mp-lb marzo 2012 /4