ACCORDO DI COLLABORAZIONE
Allegato A) alla Det. DPD022/04 del 01.04.2019
ACCORDO DI COLLABORAZIONE
Art. 15 della Legge 241/90
TRA
La Regione Abruzzo, in prosieguo denominata Regione Abruzzo, con sede legale in Xxx Xxxxxxxx xx Xxxxx 0 - 00000 X'Xxxxxx, C.F. n. 80003170661 in persona del legale rappresentate pro tempore Dott. Xxxxxxx Xx Xxxxx, Direttore del DPD - Dipartimento Politiche dello Sviluppo Rurale e della Pesca, per la sua carica agli effetti del presente atto domiciliato presso la sede del Dipartimento in xxx Xxxxxxx 00, Xxxxxxx,
E
Il Dipartimento di Medicina Clinica, Scienza della Vita e dell’Ambiente dell’Università degli Studi dell’Aquila con sede legale in Xxxxxx Xxxxxxxxx Xxxxxxx 0, Xxxxxxx, 00000 L’Aquila, C.F. e P. I. 01021630668, qui di seguito denominato MeSVA, in persona del Direttore e legale rappresentante pro tempore Xxxx. Xxxxx Xxxxxxxxxxxx, (di seguito indicate come “le Parti”)
PREMESSA
- La Regione Abruzzo, ai sensi dell’art. 8 del proprio Statuto, sostiene la ricerca scientifica e tecnologica in armonia con gli indirizzi dei programmi nazionali, interregionali ed europei, e promuove intese ed iniziative con il sistema universitario. Tra i suoi scopi istituzionali c’è quello di operare per la salvaguardia della Biodiversità, sia naturale, sia quella afferente al comparto agricolo, al fine di contribuire alla conservazione delle forme viventi sul Pianeta Terra e, contemporaneamente, dare supporto alle attività di valorizzazione del germoplasma autoctono di interesse agrario del proprio territorio;
- Il Dipartimento MeSVA dell’Università degli Studi dell’Aquila è un centro primario della ricerca scientifica nazionale e che, tra le altre competenze, è loro compito elaborare e trasmettere criticamente le conoscenze scientifiche, anche promuovendo forme di collaborazione con Istituti ed Enti extra-universitari pubblici o privati. Tenuto conto della legge n. 341 del 19 novembre 1990 recante Riforme degli ordinamenti didattici universitari, il Dipartimento MeSVA ha acquisito esperienze di studi condotti sul suolo e, in particolare su quelli di alcuni territori dell’Abruzzo quali alcune azienda agrarie del Fucino, varie aziende vitivinicole e orticole del Chietino e del Teramano;
- Il Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 nella Misura 7.6.1 prevede lo svolgimento di attività di studio, tutela e valorizzazione della biodiversità sul territorio regionale” e consente di avere tra i beneficiari la Regione stessa;
- La Det. DPD/549 del 21.12.2017 ha approvato il bando con “programma a titolarità”, pertanto a gestione diretta. In esso, tra gli altri, è inserito il progetto “profili tellurici della biodiversità” che prevede una collaborazione scientifica per studi di indagini, analisi chimiche, fisiche e microbiologiche, con elaborazione ed interpretazione dei dati allo scopo di acquisire maggiori conoscenze sui suoli posti in condizioni differenti di gestione (biologica e convenzionale) ed anche elementi utili di programmazione del territorio;
- Le Parti hanno un reciproco interesse ad addivenire ad una collaborazione, finalizzata al raggiungimento di obiettivi comuni ed alla promozione delle proprie attività pubbliche nei rispettivi campi di azione;
- Il D.Lgs 50/2015 prevede la deroga alla normativa sugli appalti all’art. 5, comma 6, e quindi rende possibile stipulare accordi di collaborazione tra Pubbliche Amministrazioni ai sensi dell’art. 15 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni e integrazioni, concernente lo svolgimento di attività di interesse comune e pubbliche, a determinate condizioni, quali:
• l’accordo stabilisca o realizzi una cooperazione tra le amministrazioni aggiudicatrici- partecipanti, con garanzia che i servizi pubblici siano prestati nell’ottica di conseguire gli obiettivi che essi hanno in comune;
• la cooperazione è retta esclusivamente da considerazioni inerenti all'interesse pubblico;
• le amministrazioni aggiudicatrici partecipanti svolgono sul mercato aperto meno del 20 per cento delle attività interessate dalla cooperazione.
- La variazione di bilancio regionale di cui alle DGR 737 e 739 del 28.09.2018 ha previsto un finanziamento sul Cap. di spesa 101482, art. 2, pari a € 174.889,98 per il triennio 2018-19-20;
TUTTO CIO’ PREMESSO
GLI ENTI INDICATI CONCORDANO QUANTO SEGUE ART. 1
Le premesse e ogni documento allegato alla presente convenzione costituiscono parte integrante e sostanziale dell’accordo.
ART. 2
(Oggetto)
1. Con il presente accordo le Parti si impegnano a collaborare per la realizzazione di attività di ricerca e sviluppo nel campo della caratterizzazione della Biodiversità del terreno nel suo complesso, come da Progetto “profili tellurici della biodiversità” allegato al presente accordo, inserito nel “programma a titolarità” approvato con la Det. DPD/549 del 21.12.2017;
2. Il suddetto “Progetto” è finalizzato al raggiungimento dei seguenti obiettivi:
a. caratterizzazione dei suoli di interesse agrario per l’individuazione di tutte le forme viventi in esso presenti, sia esse animali, vegetali, fungine, microbiche che dovranno essere caratterizzate dal punto di vista morfologico, agronomico e molecolare;
b. incrementare il livello di conoscenza del patrimonio genetico relativo alla Biodiversità presente nei suoli della regione, sia essi agrari che naturali, in relazione alla tipologia di agricoltura praticata ed alla loro collocazione all’interno e all’esterno dei siti della Rete natura 2000;
3. L’eventuale aggiornamento del programma di lavoro di cui al comma precedente, a seguito di esigenze sopravvenute, che non comportino una revisione sostanziale dello stesso, né dei costi previsti, è concordato tra le parti con atto aggiuntivo.
ART. 3
(Obblighi delle Parti)
Nel presente accordo di collaborazione tra Enti Pubblici le Parti sono tenute al rispetto delle condizioni previste dalla deroga di cui all’art. 5, comma 6, del D.Lgs 50/2015:
a. l’accordo stabilisce o realizza una cooperazione tra le amministrazioni aggiudicatrici partecipanti, con garanzia che i servizi pubblici siano prestati nell’ottica di conseguire gli obiettivi che essi hanno in comune;
b. la cooperazione è retta esclusivamente da considerazioni inerenti l'interesse pubblico;
c. le amministrazioni aggiudicatrici partecipanti svolgano sul mercato aperto meno del 20 per cento delle attività interessate dalla cooperazione.
- La Regione – Dipartimento Politiche dello Sviluppo Rurale e della Pesca – Servizio Promozione della Conoscenza e dell’Innovazione in agricoltura - si impegna ad individuare i siti per l’effettuazione del campionamento dei suoli rappresentativo delle diverse tipologie che si vuole studiare dal punto di vista della Biodiversità in essi presente, sia in relazione alle differenti modalità di conduzione degli stessi (agricoltura intensiva, semintensiva, biologica) che alla loro collocazione (entro o fuori aree dei Siti Natura 2000);
- Il Dipartimento MeSVA metterà a disposizione le proprie competenze scientifiche e le professionalità, nonché le attrezzature i laboratori e i locali per lo svolgimento delle attività progettuali di comune interesse.
Ogni attività prevista nel presente accordo si esplicherà nel rispetto della normativa che disciplina il funzionamento della Regione Abruzzo e dell’Università degli Studi dell’Aquila. Le attività programmate potranno formare oggetto di accordi di collaborazione tra ciascuna delle Parti, altri Enti per tesi di laurea e tirocini formativi di cui le Parti si impegnano a darsi reciprocamente tempestiva notizia.
ART. 4
(Referenti)
I responsabili designati dalle Parti per la gestione delle attività oggetto del presente accordo sono:
1) Per la Regione Abruzzo – Dipartimento Politiche dello Sviluppo Rurale e della Pesca - Servizio Promozione della Conoscenza e dell’Innovazione in Agricoltura – DPD022;
- il Xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxx, responsabile dell’Ufficio Promozione e sostegno della sperimentazione per la valorizzazione qualitativa delle produzioni locali, della biodiversità, coordinamento funzionale del catasto viticolo;
- la Dott.ssa Xxxxxxx Xxxxxx funzionario dell’Ufficio suddetto;
- il Xxxx. Xxxxxx Xxxxxxxxx funzionario dell’Ufficio suddetto;
2) Per il Dipartimento di Medicina Clinica, Scienza della Vita e dell’Ambiente la Prof.ssa Xxxxxxxxx Xxx Xxxxx, responsabile scientifico, e il Xxxx. Xxxxx Xxxxx;
Ciascuna Parte si riserva il diritto di sostituire il responsabile come sopra individuato, dandone tempestiva comunicazione alla controparte.
I responsabili formuleranno con cadenza semestrale un rapporto relativo alle attività svolte.
ART. 5
(Responsabilità)
• Ciascuna Parte è esonerata da ogni responsabilità derivante da rapporti di lavoro che venissero istaurati dall’altra nell’ambito delle attività di cui al presente accorto.
• Ciascuno dei contraenti garantisce che i propri dipendenti ed incaricati sono coperti da forme di assicurazione valide.
• Il personale di entrambi le Parti è tenuto ad uniformarsi ai regolamenti disciplinari e di sicurezza in vigore nelle sedi di esecuzione delle attività attinenti al presente accordo, nel rispetto della normativa per la sicurezza dei lavoratori di cui al Decreto Legislativo n. 81/2008 e successive modificazioni e integrazioni.
ART. 6
(Oneri)
La Regione Abruzzo si impegna a sostenere gli oneri economici derivanti dall’esecuzione delle attività previste nel progetto allegato al presente Accordo, pari a € 173.238,80, che saranno oggetto di rendicontazione, quindi a rimborso spese, da parte del Dipartimento Universitario. L’erogazione della somma avverrà con il versamento, pari a 1/3 dell’importo, dopo la sottoscrizione del presente accordo, per un altro terzo dietro presentazione di una prima parte di documentazione di rendicontazione delle spese, pari almeno al 50% del totale, e la liquidazione a saldo al termine delle attività, a seguito della presentazione della documentazione di rendicontazione dettagliata di tutte spese sostenute e ammesse, entro l’importo stabilito. Le risorse finanziarie sono state iscritte nel bilancio regionale con le DGR 737 e 739 del 28.09.2018 sul Cap. di spesa 101482, art.2, per € 173.238,80 nel triennio 2019-20-21. La liquidazione avverrà con accredito sul conto indicato dall’Università.
ART. 7
(Attività speciali)
Qualora siano individuate dai Referenti da cui all’art. 4, “Attività speciali” non previste nel Progetto e nel presente accordo, le medesime “Attività”, possono essere inserite, ai sensi dell’art.2 comma 3, in appositi Atti aggiuntivi al presente Accordo, senza che possono determinare incrementi di costo.
ART. 8
(Utilizzo del logo)
Le Parti si danno atto dell’esigenza di tutelare e promuovere l’immagine dell’iniziativa comune e quella di ciascuna di esse.
In particolare, il logo della Regione Abruzzo e quello del Dipartimento potranno essere utilizzati nell’ambito delle attività comuni oggetto del presente accordo.
L’utilizzazione del logo della Regione Abruzzo e del Dipartimento MeSVA in ambito diverso del presente accordo, richiederà il consenso della parte interessata.
ART. 9
(Risultati)
I risultati delle attività svolte in comune saranno di proprietà della Regione Abruzzo e del Dipartimento, che potranno utilizzarli nell’ambito dei propri compiti istituzionali, comunque resi pubblici.
I dati utilizzati per le attività di studio e di sperimentazione non possono, comunque, essere comunicati a terzi, se non previo accordo delle Parti e, qualora si tratti di dati forniti da altre pubbliche amministrazioni, non possono essere comunicati a terzi, in mancanza di autorizzazione scritta dall’Amministrazione interessata.
Le parti si impegnano reciprocamente a dare atto, in occasione di presentazioni pubbliche dei risultati conseguiti o in caso di redazione e pubblicazioni di documenti di qualsiasi tipo, che quanto realizzato consegue alla collaborazione instaurata con il presente Accordo.
ART. 10
(Informativa trattamento dati)
Ai sensi di quanto previsto del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, le Parti dichiarano di essere state informate circa le modalità e le finalità dell’utilizzo dei dati personali nell’ambito di trattamenti autorizzati o cartacei di dati ai fini della esecuzione del presente atto. Le parti dichiarano, altresì, che i dati forniti con il presente atto sono esatti e corrispondono al vero, esonerandosi reciprocamente da ogni qualsiasi voglia e responsabilità per errori materiali di compilazioni ovvero per errori derivanti da un’inesatta imputazione negli archi elettronici o cartacei di detti dati.
Ai sensi della normativa sopra citata, tali trattamenti saranno improntati ai principi di correttezza liceità e trasparenza e nel rispetto di norme di sicurezza.
Sottoscrivendo il presente atto le Parti dichiarano di essersi reciprocamente comunicate oralmente tutte le informazioni previste dall’art.13 della richiamata normativa, ivi comprese quelle relative ai nominativi del titolare e del responsabile del trattamento.
ART.11
(Durata)
Il presente atto entra in vigore a decorrere dalla data di sottoscrizione dell’accordo, ha la scadenza prevista entro massimo 3 anni, salvo anticipo regolamentato in particolare dai rapporti con Agea.
Potrà essere rinnovato, in caso di giustificata necessità, con atto aggiuntivo che richiami gli stessi contenuti e termini riportati nel presente accordo, previo specifico provvedimento dei rispettivi Organi competenti.
ART.12
(Recesso)
Ciascuna delle parti ha facoltà di recedere dal presente accordo, in qualsiasi momento, previa comunicazione scritta da inviare via pec con preavviso di tre mesi. La parte che esercita tale facoltà deve, contestualmente, comunicare che intende recedere anche dagli accordi attuativi in corso. In caso di recesso da parte del Dipartimento Universitario, lo stesso dovrà rendicontare le spese sostenute alla data ed eventualmente restituire le somme già percepite in eccesso.
ART.13
(Foro competente)
Ai sensi e per gli effetti dell’art.15, comma 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, le eventuali controversie che dovessero insorgere in merito all’esecuzione del presente accordo sono riservate alla giurisdizione esclusiva del Tribunale Amministrativo Regionale dell’Abruzzo.
Quanto sopra letto, approvato e sottoscritto dalle Parti.
Data ………………. Data …………………
Per il Dipartimento Politiche dello Sviluppo Rurale e della Pesca Il Direttore | Per | il Dipartimento di Medicina Clinica, Scienza della Vita e dell’Ambiente Il Direttore |
Firmato digitalmente Dott. Xxxxxxx Xx Xxxxx | Firmato digitalmente Xxxx. Xxxxx Xxxxxxxxxxxx |