ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLE VENEZIE
ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLE VENEZIE
L E G N A R O (PD)
D E L D I R E T T O R E G E N E R A L E
N. 327 del 24/10/2023
OGGETTO: Adesione alla proposta di Accordo di collaborazione tra la Direzione generale degli organi collegiali per la tutela della salute del Ministero della salute e l`Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie per le attivita` di comunicazione del rischio - CUP B23C23000520001
Atto sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa
ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLE VENEZIE
L E G N A R O (PD)
DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE
OGGETTO: Adesione alla proposta di Accordo di collaborazione tra la Direzione generale degli organi collegiali per la tutela della salute del Ministero della salute e l`Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie per le attivita` di comunicazione del rischio - CUP B23C23000520001
Si sottopone al Direttore generale la seguente relazione del Responsabile della S.S. Affari Generali, Anticorruzione e Trasparenza.
Si premette che:
- ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 1993, n. 270 gli istituti zooprofilattici sperimentali sono enti sanitari di diritto pubblico dotati di autonomia amministrativa gestionale e tecnica ed operano come strumenti tecnico-scientifici dello Stato, delle regioni e province autonome, per le materie di rispettiva competenza;
- l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie, ai sensi dell’art. 2, comma 2, dell’Accordo approvato dalla Regione del Veneto, dalla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e dalle Province Autonome di Trento e Bolzano per la gestione dell’IZSVe, rispettivamente con Leggi n. 5/2015, n. 9/2015, n. 5/2015 e n. 5/2015, “opera nell’ambito del Servizio Sanitario Nazionale, come strumento tecnico-scientifico dello Stato, della Regione del Veneto, della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, delle Province Autonome di Trento e Bolzano ed assicura agli enti cogerenti, ai dipartimenti di prevenzione ed ai servizi veterinari delle rispettive aziende unità sanitarie locali le prestazioni e la collaborazione tecnico-scientifica necessarie all’espletamento delle funzioni in materia di igiene e sanità veterinaria, sicurezza alimentare e nutrizione”;
- in particolare, tra i compiti istituzionali, ai sensi dell’art. 3, comma 3, del citato Accordo rientrano, tra gli altri, alla lett. n) “l’effettuazione di ricerche di base e finalizzate per lo sviluppo delle conoscenze nell’igiene e sanità veterinaria, nella sicurezza alimentare e
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nutrizione, secondo programmi e anche mediante convenzioni con università e istituti di ricerca italiani e stranieri, nonché su richiesta dello Stato, delle Regioni, delle Province autonome e di enti pubblici e privati”;
- l’IZSVe, per il tramite del “Laboratorio Comunicazione”, afferente alla “Direzione Generale”, cura lo sviluppo di strategie di comunicazione e si occupa della gestione di competenze professionali, strumenti e metodologie in grado di produrre comunicazione scientifica efficace;
- gli Stati membri dell’UE hanno sottoscritto con l’“Autorità Europea per la Sicurezza Alimentare” (EFSA) – ente comunitario di valutazione del rischio in sicurezza alimentare e dei mangimi, sanità e benessere animale istituito dal Regolamento CE n. 178/2002 – un accordo di cooperazione che prevede, tra le altre, l'impegno di ogni Stato ad individuare nel proprio Paese un punto di raccordo tecnico-scientifico (national focal point) con l'Autorità europea stessa;
- la “Direzione Generale degli Organi Collegiali per la Tutela della Salute” (DGOCTS) del Ministero della Salute – national focal point di EFSA per l’Italia – ha stipulato, in data 06.02.2023, con la sopracitata autorità, lo “Specific agreement for tailormade activities- Italy XX 0 Under framework partnership agreement No GP/EFSA/ENREL/2022/03” che prevede l’impegno del Ministero della Salute – DGOCTS a svolgere le attività selezionate nel “ Plan tailor-made activities” (allegato al citato Specific agreement) in un arco temporale di 12 mesi con il contributo finanziario di EFSA, relativamente alle seguenti attività dell’area 5. Risk Communication:
“5.4 Develop a guidance including roles & responsibilities and examples of best practice on how CEN and FP can best work together at MS level”;
“5.7a Develop joint communication products to increase EU audience understanding on issues of cross-cutting relevance. A didactic infographic on EU pesticide legislation to xxxxxx citizen understanding of the system”;
- con nota del Ministero della Salute prot. n. 773 del 08.04.2021 sono state designate, in qualità di esperti nazionali nel CEN (Communication expert network) – una delle reti scientifiche che supportano il funzionamento dell’EFSA -, la dott.ssa Xxxxxxx Xxxxxx e la dott.ssa Xxxxxxxx Xxxxxxx, esperte in comunicazione del rischio e in ricerca sociale del “Laboratorio comunicazione” di questo Istituto;
- in considerazione delle specifiche competenze e professionalità nell’ambito della sicurezza alimentare e della comunicazione del rischio, la DGOCTS ha inteso avvalersi della collaborazione dell’IZSVe per la realizzazione delle attività selezionate nell’ambito dell’area comunicazione del rischio “5. Risk Communication” previste dal sopra citato “Plan tailor- made activities”;
- il Ministero della Salute - DGOCTS e l’IZSVe, nel rispetto delle rispettive finalità e al fine di disciplinare le attività di comune interesse e regolamentare la reciproca collaborazione hanno, pertanto, valutato positivamente l’opportunità di avviare, ai sensi dell’art. 15 della Legge n. 241/1990, una collaborazione per la realizzazione delle attività in parola provvedendo a concordare - per le vie brevi - lo schema di “Accordo di Collaborazione per le attività di comunicazione del rischio”;
- l’art. 15 della L. n. 241/90 prevede che le amministrazioni pubbliche possano sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;
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- gli accordi tra pubbliche amministrazioni, ai sensi dell’art. 15 della Legge n. 241/1990, sono lo strumento per disciplinare lo svolgimento di attività di interesse comune e sono idonei a comporre, in un quadro unitario, gli interessi pubblici di cui ciascuna amministrazione è portatrice. Un accordo tra amministrazioni pubbliche rientra nell’ambito di applicazione dell’art. 15 della Legge n. 241/1990, ove regoli la realizzazione di interessi pubblici effettivamente comuni alle parti, con una reale divisione di compiti e responsabilità, in assenza di remunerazione ad eccezione di movimenti finanziari configurabili solo come ristoro delle spese sostenute e senza interferire con gli interessi salvaguardati dalla normativa sugli appalti pubblici;
- tale accordo viene, altresì, formalizzato nel rispetto di quanto previsto dall’art. 7, comma 4, del D.Lgs. n. 36/2023, in quanto sussistono le condizioni di cui alle lettere a), b) c) e d).
Con nota prot. n. 1693 del 09.10.2023, tramessa a mezzo PEC e acquisita a ns. prot. n. 9715 del 09.10.2023, la Direzione generale degli Organi Collegiali per la Tutela della Salute del Ministero della Salute ha, pertanto, trasmesso l’Accordo di Collaborazione sottoscritto dal Direttore generale e legale rappresentante pro tempore della DGOCTS, Xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxxx, corredato dell’“Allegato 1. Dettaglio attività di interesse comune oggetto dell’Accordo di collaborazione” e dell’“Allegato 2. Programma di spesa”, documento che si allega al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale dello stesso (allegato n. 1) - CUP B23C23000520001.
Con Ticket intranet n. 206979 del 09.10.2023 la Dott.ssa Xxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxx – collaboratore tecnico professionale addetto alla comunicazione scientifica e istituzionale, in servizio presso il “Laboratorio Comunicazione” – in qualità di referente IZSVe per le attività previste dall’Accordo in parola, ha richiesto a questa Struttura di procedere con gli adempimenti preordinati alla sottoscrizione dell’Accordo.
Con la sottoscrizione dell’Accordo – della durata di 12 mesi, eventualmente prorogabile per ulteriori 6 mesi con atto scritto – le Parti si impegnano a collaborare per la realizzazione delle attività dettagliate all’art. 1. Per quelle di competenza dell’IZSVe, di cui all’art. 2, il Ministero della Salute riconoscerà un contributo massimo di € 12.500,00 – importo fuori campo applicazione IVA, in quanto afferente a costi rimborsati che non integrano gli estremi di esercizio di imprese ai sensi dell’art. 4 del D.P.R. n. 633/72 – previa presentazione della relazione sulle attività svolte e rendicontazione delle spese, secondo le modalità indicate all’art. 5 dell’Accordo.
Tutto ciò premesso, sulla base degli elementi riportati dal referente dell’istruttoria, si propone al Direttore generale quanto segue:
1. di aderire alla proposta di “Accordo di Collaborazione per le attività di comunicazione del rischio” – documento corredato dell’“Allegato 1. Dettaglio attività di interesse comune oggetto dell’Accordo di collaborazione” e dell’“Allegato 2. Programma di spesa”– tra la Direzione Generale degli Organi Collegiali per la Tutela della Salute (DGOCTS) del Ministero della Salute, rappresentata dal Direttore generale e Rappresentante legale pro tempore Xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxxx, e l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie, rappresentato dal Direttore Generale e legale rappresentante pro tempore, Dott.ssa Xxxxxxx Xxxxx, documento che in copia, si allega al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale (allegato n. 1) - CUP B23C23000520001;
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2. di procedere, per l’effetto, alla sottoscrizione dell’Accordo di collaborazione di cui al punto che precede - della durata di 12 mesi, eventualmente prorogabile per ulteriori 6 mesi con atto scritto - ai sensi degli artt. 15 e 16 del vigente Accordo Interregionale sulla gestione dell’IZSVe, sottoscrizione che avverrà con firma digitale ai sensi dell’art. 15, comma 2-bis della L. n. 241/1990, come modificato dall’art. 6, comma 5, del D.L. n. 145/2013, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 9/2014;
3. di autorizzare sin d’ora l’eventuale proroga dell’Accordo in parola, da effettuarsi previa valutazione favorevole dei competenti organi delle rispettive Parti;
4. di prendere atto che, per la realizzazione delle attività di competenza dell’IZSVe, dettagliate all’art. 2 dell’Accordo, il Ministero della Salute riconoscerà all’Istituto un contributo massimo di € 12.500,00 – importo fuori campo applicazione IVA, in quanto afferente a costi rimborsati che non integrano gli estremi di esercizio di imprese ai sensi dell’art. 4 del D.P.R.
n. 633/72 - che sarà erogato, previa presentazione della relazione sulle attività svolte e rendicontazione delle spese, secondo le modalità indicate all’art. 5 dell’Accordo medesimo;
5. di dare atto che, sono designate, quali referenti scientifiche dell’Accordo, la Dott.ssa Xxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxx, collaboratore tecnico professionale addetta alla comunicazione scientifica e istituzionale e la Dott.ssa Xxxxxxxx Xxxxxxx, collaboratore amministrativo sociologo, entrambe in servizio presso il “Laboratorio Comunicazione”;
6. di affidare la gestione finanziaria e la rendicontazione del progetto all’“U.O. Ricerca e Cooperazione internazionale”;
7. di rilevare l’importo massimo di € 12.500,00 derivante dal presente provvedimento al sottoconto 610010050 “Contributi da Ministero per ricerca” attribuito pro quota a ciascun esercizio finanziario secondo il criterio di competenza economica.
ESAMINATA la proposta di deliberazione del Responsabile della S.S. Affari Generali, Anticorruzione e Trasparenza che attesta la regolarità della stessa in ordine ai contenuti sostanziali, formali e di legittimità dell’atto, attestazione allegata al presente provvedimento.
VISTO il decreto del Presidente della Giunta regionale del Veneto n. 102 del 22 settembre 2020 con il quale è stata nominata la dott.ssa Xxxxxxx Xxxxx quale Direttore generale dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie.
VISTA la delibera del Direttore generale n. 141 del 19 aprile 2023 con la quale il xxxx.
Xxxxxxxx Xxxxxxx è stato nominato Direttore sanitario dell’Istituto.
VISTA la delibera del Direttore generale n. 101 del 10 marzo 2021 con la quale il xxxx.
Xxxxxxx Xxxxxx è stato nominato Direttore amministrativo dell’Istituto.
ACQUISITO il parere favorevole del Direttore amministrativo e del Direttore sanitario per quanto di competenza, espresso ai sensi dell’art. 15 dello Statuto dell’Istituto, adottato con delibera del CdA n. 12 del 24 maggio 2021 e approvato con delibera della Giunta regionale del Veneto n. 1308 del 28 settembre 2021.
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VISTO l’Accordo per la gestione dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie tra la Regione del Veneto, la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e le Province Autonome di Trento e Bolzano, approvato dai suddetti Enti, rispettivamente, con leggi n. 5/2015, n. 9/2015, n. 5/2015 e n. 5/2015.
1. di aderire alla proposta di “Accordo di Collaborazione per le attività di comunicazione del rischio” – documento corredato dell’“Allegato 1. Dettaglio attività di interesse comune oggetto dell’Accordo di collaborazione” e dell’“Allegato 2. Programma di spesa”– tra la Direzione Generale degli Organi Collegiali per la Tutela della Salute (DGOCTS) del Ministero della Salute, rappresentata dal Direttore generale e Rappresentante legale pro tempore Xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxxx, e l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie, rappresentato dal Direttore Generale e legale rappresentante pro tempore, Dott.ssa Xxxxxxx Xxxxx, documento che in copia, si allega al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale (allegato n. 1) - CUP B23C23000520001;
2. di procedere, per l’effetto, alla sottoscrizione dell’Accordo di collaborazione di cui al punto che precede - della durata di 12 mesi, eventualmente prorogabile per ulteriori 6 mesi con atto scritto - ai sensi degli artt. 15 e 16 del vigente Accordo Interregionale sulla gestione dell’IZSVe, sottoscrizione che avverrà con firma digitale ai sensi dell’art. 15, comma 2-bis della L. n. 241/1990, come modificato dall’art. 6, comma 5, del D.L. n. 145/2013, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 9/2014;
3. di autorizzare sin d’ora l’eventuale proroga dell’Accordo in parola, da effettuarsi previa valutazione favorevole dei competenti organi delle rispettive Parti;
4. di prendere atto che, per la realizzazione delle attività di competenza dell’IZSVe, dettagliate all’art. 2 dell’Accordo, il Ministero della Salute riconoscerà all’Istituto un contributo massimo di € 12.500,00 – importo fuori campo applicazione IVA, in quanto afferente a costi rimborsati che non integrano gli estremi di esercizio di imprese ai sensi dell’art. 4 del D.P.R.
n. 633/72 - che sarà erogato, previa presentazione della relazione sulle attività svolte e rendicontazione delle spese, secondo le modalità indicate all’art. 5 dell’Accordo medesimo;
5. di dare atto che, sono designate, quali referenti scientifiche dell’Accordo, la Dott.ssa Xxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxx, collaboratore tecnico professionale addetta alla comunicazione scientifica e istituzionale e la Dott.ssa Xxxxxxxx Xxxxxxx, collaboratore amministrativo sociologo, entrambe in servizio presso il “Laboratorio Comunicazione”;
6. di affidare la gestione finanziaria e la rendicontazione del progetto all’“U.O. Ricerca e Cooperazione internazionale”;
7. di rilevare l’importo massimo di € 12.500,00 derivante dal presente provvedimento al sottoconto 610010050 “Contributi da Ministero per ricerca” attribuito pro quota a ciascun esercizio finanziario secondo il criterio di competenza economica.
Il presente provvedimento non è soggetto al controllo previsto dall’Accordo per la gestione dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie approvato dagli Enti cogerenti con le leggi regionali e provinciali citate nelle premesse.
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IL DIRETTORE GENERALE
dott.ssa Xxxxxxx Xxxxx
Sul presente atto deliberativo ha espresso parere favorevole
Il Direttore amministrativo Il Direttore sanitario
xxxx. Xxxxxxx Xxxxxx xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxx
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ATTESTAZIONI ALLEGATE ALLA DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE
Il Responsabile della Struttura proponente attesta la regolarità della proposta di deliberazione, presentata per l’adozione, in ordine ai contenuti sostanziali, formali e di legittimità dell’atto e che la stessa:
Comporta spesa 🞏 su Finanziamento istituzionale 🞏
Finanziamento vincolato 🞏
Altri finanziamenti 🞏
Non comporta spesa 🗷
ATTESTAZIONE DI COPERTURA ECONOMICA DELLA SPESA
Il Responsabile del Budget attesta l’avvenuto controllo sulla disponibilità di budget
Evidenziato infine che il responsabile della Struttura proponente, con la sottoscrizione della proposta di cui al presente atto, dichiara, sotto la propria responsabilità ed ai sensi e agli effetti degli artt. 47 e 76 del dPR 28 dicembre 2000, n. 445, che, in relazione alla presente procedura, non si trova in condizioni di incompatibilità di cui all’art. 35 bis del d.lgs. n. 165/2001, né sussistono conflitti di interesse di cui all’art. 6 bis della legge n. 241/1990 e agli artt. 6, 7 e 14 del dPR n. 62/2013.
dott.ssa Xxxxxx Xxxxxxxx
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ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLE VENEZIE
Viale dell’Università 10 – 00000 XXXXXXX (XX)
DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE X. 327 del 24/10/2023
OGGETTO: Adesione alla proposta di Accordo di collaborazione tra la Direzione generale degli organi collegiali per la tutela della salute del Ministero della salute e l`Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie per le attivita` di comunicazione del rischio - CUP B23C23000520001
Pubblicata dal 24/10/2023 al 08/11/2023 Atto immediatamente esecutivo
Il Responsabile della Pubblicazione Xxxxxxxx Xxxxxxx
Elenco firmatari
Questo documento è stato firmato da:
Dott.ssa Xxxxxx Xxxxxxxx - Servizio Affari generali, anticorruzione e trasparenza Xxxx. Xxxxxxx Xxxxxx - Direzione Amministrativa
Xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxx - Direzione Sanitaria Dott.ssa Xxxxxxx Xxxxx - Direzione Generale Xxxxxxxx Xxxxxxx - Xxxxxxxx Atti
Ministero della Salute
DIREZIONE GENERALE DEGLI ORGANI COLLEGIALI PER LA TUTELA DELLA SALUTE
ACCORDO DI COLLABORAZIONE
PER LE ATTIVITA’ DI COMUNICAZIONE DEL RISCHIO
TRA
Il Ministero della Salute - Direzione Generale degli Organi Collegiali per la Tutela della Salute, di seguito denominato “Ministero”, con sede in Roma, cap. 00144, Xxxxx Xxxxxxx Xxxxxxx 0, CF - 80242370585, rappresentato per la stipula del presente atto dal Direttore Generale e rappresentante legale pro tempore, xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxxx
E
L’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie (IZSVe), di seguito denominato “Istituto”, con sede legale in Padova, Viale dell’Università 10, 35020 Legnaro (PD), rappresentato per la stipula del presente atto dal Direttore Generale e rappresentante legale pro tempore, dott.ssa Xxxxxxx Xxxxx;
Di seguito per brevità anche le “Parti”
VISTO
il regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio del 28 gennaio 2002 che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare;
il regolamento (UE) 2019/1381 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 giugno 2019 relativo alla trasparenza e alla sostenibilità dell'analisi del rischio dell'Unione nella filiera alimentare, e che modifica i regolamenti (CE) n. 178/2002, (CE) n. 1829/2003, (CE) n. 1831/2003, (CE) n. 2065/2003, (CE) n. 1935/2004, (CE) n. 1331/2008, (CE) n. 1107/2009, (UE) 2015/2283, e la direttiva
2001/18/CE;
il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante “Codice dell'amministrazione digitale” e successive modificazioni;
PREMESSO CHE
- ai sensi dell'art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, le Pubbliche Amministrazioni, "Possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune";
- le convenzioni fra Amministrazioni pubbliche costituiscono lo strumento per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune per comporre in un quadro unitario gli interessi pubblici di cui ciascuna Amministrazione è portatrice;
- ai sensi dell’articolo 19, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni, con d.P.C.M. 6 settembre 2023 è stato conferito al xxxx. Xxxxxxxx XXXXXXXX, dirigente di prima fascia del ruolo dirigenziale del Ministero della salute, l’incarico di funzione dirigenziale di livello generale di direttore della Direzione generale degli organi collegiali per la tutela della salute nell’ambito del Ministero della salute;
-l'art.12 del decreto del Ministro della salute 8 aprile 2015, concernente individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale, stabilisce che l'Ufficio 3 - EFSA e Focal point collabora con l'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) ai fini dell'espletamento delle sue funzioni; partecipa e supporta le attività del foro consultivo presso EFSA; individua, indirizza e coordina il Focal point italiano dell'EFSA e le attività Relative; aggiorna la lista nazionale degli organismi scientifici da sottoporre ad EFSA e la lista degli esperti nazionali e dei relativi networks;
-secondo la nota del Capo di Gabinetto del Ministero della salute, protocollo n. 0010052-P- 26/10/2018, il Focal point nazionale è istituito presso il Ministero della salute - Direzione generale degli organi collegiali per la tutela della salute;
-secondo la nota del Segretario Generale, protocollo n. 0004416-P-31/10/2018, la funzione di Focal point nazionale, dal 31 ottobre 2018, è svolta dal Ministero della salute, per il tramite della Direzione generale degli organi collegiali per la tutela della salute (DGOCTS);
- il decreto dirigenziale 11 marzo 2019, registrato all’Ufficio Centrale di Bilancio con Prot. 276 del 21 marzo 2019, istituisce il Focal point italiano di EFSA presso l’ufficio 3 della DGOCTS;
- la tematica oggetto del presente accordo rientra nelle finalità dello “Specific agreement for tailor- made activities- Italy XX 0 Under framework partnership agreement No GP/EFSA/ENREL/2022/03”, stipulato tra l’Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) ed il Ministero della salute- DGOCTS, sottoscritto dai rispettivi rappresentanti il 02/02/2023 ed il 06/02/2023, che prevede l’impegno del Ministero della salute-DGOCTS di svolgere le attività selezionate nell’allegato “Plan tailor-made activities” (ID. 570470430 24/02/2023), sottoscritto dal Direttore dell’Ufficio 3-Efsa e Focal point DGOCTS, in un arco temporale di 12 mesi con il contributo finanziario erogato da EFSA relativamente alle seguenti attività dell’area 5. Risk Communication:
“5,4 Develop a guidance including roles & responsibilities and examples of best practice on how CEN and FP can best work together at MS level”;
5.7a Develop joint communication products to increase EU audience understanding on issues of cross-cutting relevance. A didactic infographic on EU pesticide legislation to xxxxxx citizen understanding of the system”;
- il Ministero della salute intende avvalersi della collaborazione dell'IZSVe per le attività selezionate nell’ambito dell’area comunicazione del rischio “5. Risk Communication” previste dal “Plan tailor- made activities”;
- ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 270, concernente il riordinamento degli istituti zooprofilattici sperimentali, a norma dell'art. 1, comma 1, lettera h) della legge 23 ottobre 1992, n. 421, gli Istituti zooprofilattici sperimentali sono enti di diritto pubblico, nonché organi tecnico- scientifici dei quali si avvale, nell'esercizio delle proprie funzioni, il Ministero della salute, che ne esercita al contempo la vigilanza;
- con nota: Prot. 0000773-08/04/2021-DGOCTS-MDS-A - Allegato Utente 1 (A01) dell’IZSVe, sono stati designati, in qualità di esperti nazionali nel CEN (Communication expert network) dell’Autorità Europea per la Sicurezza Alimentare (EFSA), la dott.ssa Xxxxxxx Xxxxxx e la dott.ssa Xxxxxxxx Xxxxxxx, esperte in comunicazione del rischio e in ricerca sociale del Laboratorio comunicazione dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie (IZSVe);
- il Communications Experts Network (CEN) è una delle reti scientifiche che supportano il funzionamento dell’EFSA;
CONSIDERATO CHE
le Parti intendono disciplinare gli aspetti operativi e finanziari della suddetta collaborazione. Tanto ciò premesso
LE PARTI CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE
Articolo 1
(Oggetto e scopo dell’Accordo)
1. Il presente Accordo è concluso per disciplinare lo svolgimento di attività di interesse comune, rientranti nell’area 5. Risk Communication del Plan tailor-made activities, dettagliate nell’allegato tecnico che costituisce parte integrante del presente accordo (Allegato 1).
2. Oggetto del presente accordo è la collaborazione tra il Ministero della salute e l'IZSVe, in relazione:
a. alla tailor made activity (TMA) 5.4 “Develop a guidance including roles and responsibilities and examples of best practices on how CEN and FP can best work together at MS level (e.g. structured exchanges) and at EFSA level (e.g. annual joint meeting/workshop)” nell'ambito della comunicazione del rischio, per sviluppare un documento di orientamento (linea guida) che spieghi ruoli e responsabilità, nonché esempi di buone pratiche su come CEN e FP possano collaborare al meglio a livello di Stati membri e EFSA. Tale linea guida permetterà ai membri CEN e FP di contribuire fattivamente, per le rispettive competenze, e in modo coordinato, alla creazione di una comunità di professionisti della comunicazione in grado di comunicare i rischi alimentari in modo accurato, chiaro, completo, coerente, appropriato e tempestivo, come indicato nel Regolamento Trasparenza;
b. alla tailor made activity (TMA) 5.7a “Develop joint communication products to increase EU audience understanding on issues of cross-cutting relevance” nell'ambito della comunicazione del rischio, per sviluppare un prodotto di comunicazione (infografica) che crei consapevolezza in un pubblico non esperto sui residui di pesticidi nelle matrici alimentari.
3. Le Parti dichiarano, ciascuna per la propria competenza, che il presente accordo non è soggetto all'applicazione del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, in quanto sussistono le condizioni di cui alle lettere a), b), c) e d) dell’art. 7, comma 4, del medesimo decreto legislativo.
Articolo 2
(Attività ed obblighi dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie)
1. L’IZSVe si impegna a fornire il proprio contributo, in collaborazione con il Ministero della salute, attraverso:
- riunioni virtuali, con cadenza mensile, organizzate da EFSA con i membri FP e CEN del gruppo di lavoro istituito nell'ambito della TMA 5.4 per discutere e approvare i progressi nella stesura della linea guida;
- riunioni virtuali, con cadenza mensile, organizzate da EFSA con i membri FP e CEN del gruppo di lavoro istituito nell'ambito della TMA 5.7a per discutere e approvare i progressi nella stesura dell’infografica;
- riunioni fisiche e/o virtuali, indette e organizzate all’occorrenza dal membro FP o dal membro CEN da tenersi nei periodi di intervallo tra una riunione e l’altra dei gruppi di lavori al fine di svolgere in comune accordo le attività richieste nell’ambito delle succitate riunioni mensili dei gruppi di lavoro internazionali per le TMA 5.4 e TMA 5.7a;
- predisposizione di reportistica varia (verbali, contributo alla stesura dei documenti progettuali), anche in lingua inglese, per la condivisione delle informazioni tra IZSVe e Ministero.
2. L’IZSVe si impegna a svolgere le attività di propria competenza in conformità agli obiettivi, ai contenuti e ai tempi indicati nell’allegato tecnico (Allegato 1) che costituisce parte integrante del presente Accordo;
3. La realizzazione degli output finali previsti nell’ambito delle menzionate TMA (linea guida - infografica) dipende dalla collaborazione fattiva di tutti gli Stati membri appartenenti ai gruppi di lavoro istituiti per ciascuna TMA (cfr. Allegato 1) e, in ultima istanza, dalle decisioni di EFSA. Pertanto, il raggiungimento di tali obiettivi richiede il lavoro congiunto dei gruppi di lavoro che al loro interno vedono rappresentati IZSVe e Ministero della Salute, fatte salve, in ogni caso, le attività propriamente di competenza dell’IZSVe finanziate secondo le modalità di cui all’art. 5 del presente Accordo.
Articolo 3
(Attività ed obblighi del Ministero della salute)
Il Ministero della salute, in particolare, l’ufficio 3 DGOCTS, in qualità di Focal Point, fornirà il proprio supporto all’IZSVe per la stesura della linea guida nell’ambito della TMA 5.4 e, con la collaborazione dell’Ufficio 7- Sicurezza e regolamentazione dei prodotti fitosanitari- DGISAN, fornirà il proprio supporto all’IZSVe per la stesura dell’infografica nell'ambito della TMA 5.7a.
Il Ministero della salute - Ufficio 3 DGOCTS, in qualità di Focal Point si impegna a partecipare fattivamente alle riunioni previste all’art. 2 del presente Accordo.
Articolo 4 (Referenti)
1. I referenti delle attività oggetto del presente accordo sono:
• Per il Ministero: la dott.ssa Xxxxxxx Xxxxx, Dirigente sanitario- Ufficio 3: Rapporti con EFSA e focal point;
• per l'IZSVe: la dott.ssa Xxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxx, collaboratore tecnico professionale addetto alla comunicazione scientifica e istituzionale, e la dott.ssa Xxxxxxxx Xxxxxxx, collaboratore amministrativo sociologo, entrambe in servizio presso il Laboratorio comunicazione della Direzione generale e membri per l’Italia del Communications experts network (CEN) di EFSA.
Articolo 5 (Finanziamento)
1. I costi derivanti dal presente Accordo sono a carico della contabilità speciale Fondo IGRUE conto
n. 23211 - contabilità speciale n. 5842, SALUTEEFSA_ACC Progetto Focal Point nazionale di EFSA, fino ad un massimo di Euro 12.500,00 (euro dodicimilacinquecento/00), di cui:
a) Euro 2.500,00 (euro duemilacinquecento/00), per le attività svolte dall’IZSVe nell’ambito della tailor made activity (TMA) 5.4, che saranno versati con le seguenti modalità:
a1) una prima quota del 30% pari ad un massimo di Euro 750,00 (euro settecentocinquanta/00) ad avvenuta registrazione del provvedimento di approvazione del presente Accordo da parte degli organi di controllo;
a2) una seconda quota del 70% pari ad un massimo di Euro 1.750,00 (euro millesettecentocinquanta/00) alla consegna della relazione finale sulle attività svolte e della rendicontazione delle spese sostenute;
b) Euro 10.000,00 (euro diecimila/00), per le attività svolte dall’IZSVe in relazione alla tailor made activity (TMA) 5.7a, che saranno versati con le seguenti modalità:
b1) una prima quota del 30% pari ad un massimo di Euro 3.000,00 (euro tremila/00) ad avvenuta registrazione del provvedimento di approvazione del presente Accordo da parte degli organi di controllo;
b2) una seconda quota del 70% pari ad un massimo di Euro 7.000,00 (euro settemila/00) alla consegna della relazione finale sulle attività svolte e della rendicontazione delle spese sostenute;
2. Gli importi di cui sopra saranno erogati mediante versamento sulla contabilità speciale: BANCA D’ITALIA – TESORERIA DELLO STATO Sezione di Padova, Ente: 0034278 (IT-68-A-01000- 03245-221300034278);
3. Si allega al presente accordo il prospetto con l’indicazione del programma di spesa (Allegato 2);
4. La relazione finale nonché i rendiconti finanziari sono inviati tramite posta elettronica certificata al Ministero, Direzione Generale degli Organi Collegiali per la Tutela della Salute– Viale Xxxxxxx Xxxxxxx 5 – Roma al seguente indirizzo Pec: xxxxxx@xxxxxxxxx.xxxxxx.xx
La richiesta di pagamento deve contenere il Codice Unico di Progetto.
Articolo 6
(Efficacia e durata)
1. L’Accordo della durata di un anno è efficace dalla ricezione della comunicazione del Ministero di avvenuta registrazione del provvedimento di approvazione da parte degli organi di controllo e potrà eventualmente essere prorogato per soli sei mesi con atto scritto. Non è ammesso il suo rinnovo tacito.
Articolo 7 (Clausola risolutiva espressa)
1. Ai sensi del terzo comma dell’articolo 2 del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, gli obblighi di condotta previsti dal medesimo decreto sono estesi, per quanto compatibili, al presente Accordo.
2. Nel caso in cui in sede di esecuzione del presente Accordo si realizzi una violazione dei suddetti obblighi da parte di una delle parti, opera l’immediata risoluzione dell’Accordo medesimo.
Art. 8 (Risoluzione dell'Accordo)
l. È espressamente convenuto che in caso di mancato completamento delle attività di competenza dell’Istituto, entro il termine di cui all’art. 7 comma 2 del presente Accordo, lo stesso si intende risolto e l’Istituto ha l'obbligo di provvedere, entro sessanta giorni dal ricevimento della relativa richiesta, alla restituzione delle somme corrisposte sino alla data di risoluzione.
Articolo 9 (Riservatezza)
1.Le Parti si impegnano a garantire il rispetto, da parte del personale preposto, della massima riservatezza sui dati, informazioni e sui risultati dell’attività oggetto del presente Accordo, di cui siano venuti, in qualsiasi modo, a conoscenza.
Articolo 10 (Trattamento dei dati)
Le Parti contraenti provvedono al trattamento dei dati personali relativi al presente accordo unicamente per le finalità inerenti all’esecuzione dello stesso e all’adempimento degli obblighi legali e contrattuali derivanti dall’accordo, in conformità al Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento e alla libera circolazione dei dati personali e al D. Lgs. n. 196/2003 (“Codice in materia di protezione dei dati personali”), come novellato dal D.lgs. 101/2018.
Articolo 11 (Foro competente)
1. Per gli eventuali giudizi relativi all’applicazione ed esecuzione della presente Convenzione, si rimanda alla giurisdizione esclusiva del T.A.R. Lazio, sede di Roma, ai sensi del combinato disposto degli artt. 13 e 133, comma 1, lett. A, n. 2 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 sul riordino del processo amministrativo.
Articolo 12 (Rinvio)
1.Per quanto non espressamente previsto dal presente Accordo, si fa rinvio alla normativa vigente in materia.
Letto, approvato e sottoscritto con firma digitale
Il Rappresentante del Ministero della salute Il Rappresentante
Direzione generale degli organi collegiali dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale per la tutela della salute delle Venezie
xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxxx dott.ssa Xxxxxxx Xxxxx
ACCORDO DI COLLABORAZIONE PER LE ATTIVITÀ DI COMUNICAZIONE DEL RISCHIO TRA MINISTERO DELLA SALUTE E ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLE VENEZIE
Allegato 1. Dettaglio attività di interesse comune oggetto dell’Accordo di
collaborazione
Tailor Made Activity 5.4 “Develop a guidance including roles and responsibilities and examples of best practices on how CEN and FP can best work together at MS level (e.g. structured exchanges) and at EFSA level (e.g. annual joint meeting/workshop)”
Obiettivi
L'obiettivo della tailor made activity (TMA) 5.4 “Develop a guidance including roles and responsibilities and examples of best practices on how CEN and FP can best work together at MS level (e.g. structured exchanges) and at EFSA level (e.g. annual joint meeting/workshop)” nell'ambito della comunicazione del rischio, che fa parte dell'accordo quadro di partenariato 2023-2027 del Focal Point dell'EFSA, è collaborare e sviluppare un documento di orientamento (linea guida) che spieghi ruoli e responsabilità, nonché esempi di buone pratiche su come CEN e FP possano collaborare al meglio a livello di Stati membri e EFSA. Tale linea guida permetterà ai membri CEN e FP di contribuire fattivamente, per le rispettive competenze, e in modo coordinato, alla creazione di una comunità di professionisti della comunicazione in grado di comunicare i rischi alimentari in modo accurato, chiaro, completo, coerente, appropriato e tempestivo, come indicato nel Regolamento Trasparenza.
Metodologia
Il gruppo di lavoro istituito nell'ambito della TMA 5.4 si riunisce virtualmente una volta al mese per discutere e approvare i progressi nella stesura della linea guida. Le riunioni saranno registrate e pubblicate sulla piattaforma di scambio digitale dell'EFSA (Teams/SharePoint). Tra una riunione e l'altra è possibile organizzare ulteriori incontri bilaterali / condivisione via email per facilitare il lavoro di discussione e definizione dei contenuti della linea guida. L'inglese sarà la lingua di lavoro e del documento finale. L’attività è coordinata dal FP della Croazia, facilitata da EFSA.
Membri
Sono membri del gruppo di lavoro gli Stati membri che hanno firmato con EFSA uno specifico accordo per la TMA 5.4: Xxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxx. La linea guida descriverà come CEN e FP possono collaborare al meglio e ogni Stato membro contribuirà per quanto possibile.
Risultati e calendario
Per quanto riguarda le tempistiche di esecuzione della TMA 5.4, si fa riferimento a quanto presente nell’accordo quadro di partenariato EFSA-FP 2023-2027, attivo fino a gennaio 2024. Nel dettaglio, sono stati previsti i seguenti deliverable (DL)
− DL1: stesura dei ToR, definizione della metodologia e delle tempistiche di realizzazione (scadenza: giugno 2023)
− DL2: prima bozza di linee guida per consultazione con tutti i membri FP e CEN (scadenza: fine settembre 2023)
− DL3: report conclusivo, che accoglie l’esito della consultazione (DL2) e risponde ai ToR
(DL1) (scadenza: massimo primi di dicembre 2023)
Tailor Made Activity 5.7a “Develop joint communication products to increase EU audience understanding on issues of cross-cutting relevance”
Obiettivi
L'obiettivo della tailor made activity (TMA) 5.7a “Develop joint communication products to increase EU audience understanding on issues of cross-cutting relevance” nell'ambito della comunicazione del rischio, che fa parte dell'accordo quadro di partenariato 2023-2027 del Focal Point dell'EFSA, è collaborare e sviluppare un prodotto di comunicazione (infografica) che crei consapevolezza in un pubblico non esperto sui residui di pesticidi nelle matrici alimentari.
Metodologia
Il gruppo di lavoro istituito nell'ambito della TMA 5.7a si riunisce virtualmente una volta al mese per discutere e approvare i progressi nella stesura dell’infografica. Nel dettaglio, è stata condivisa la seguente metodologia:
- Definizione degli obiettivi di comunicazione
- Individuazione del target
- Definizione dei messaggi chiave
- Progettazione e realizzazione grafica dell’infografica e traduzione nelle lingue nazionali
- Predisposizione di un piano di disseminazione dell’infografica
Le riunioni saranno registrate e pubblicate sulla piattaforma di scambio digitale dell'EFSA (Teams/SharePoint). Tra una riunione e l'altra è possibile organizzare ulteriori incontri bilaterali
/ condivisione via email per facilitare il lavoro di discussione e definizione dei contenuti della linea guida. L'inglese sarà la lingua di lavoro e del documento finale. L’attività è coordinata dal FP della Francia, facilitata da EFSA.
Membri
Sono membri del gruppo di lavoro gli Stati membri che hanno firmato con EFSA uno specifico accordo per la TMA 5.7a: Francia, Italia, Repubblica Ceca e Romania.
Risultati e calendario
Per quanto riguarda le tempistiche di esecuzione della TMA 5.7a, si fa riferimento a quanto presente nell’accordo quadro di partenariato EFSA-FP 2023-2027, attivo fino a gennaio 2024. Nel dettaglio, sono stati previsti i seguenti deliverable (DL)
− DL1: stesura dei ToR, definizione della metodologia e delle tempistiche di realizzazione (scadenza: giugno 2023)
− DL2: prima bozza di infografica per consultazione con tutti i membri FP e CEN (scadenza: fine settembre 2023) | presentazione dell’infografica al meeting CEN di ottobre e al meeting FP di novembre
− DL3: pubblicazione dell’infografica nella sua versione finale e approvata (scadenza: ottobre 2023)
ACCORDO DI COLLABORAZIONE PER LE ATTIVITÀ DI COMUNICAZIONE DEL RISCHIO TRA MINISTERO DELLA SALUTE E ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLE VENEZIE
Allegato 2. Programma di spesa
Per la realizzazione delle attività d’interesse comune oggetto dell’Accordo di collaborazione tra Ministero della Salute e Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie (IZSVe) e dettagliate all’Allegato 1 dell’Accordo in parola, si prevede il seguente programma di spesa:
Tailor made activity 5.4
VOCI DI SPESA | DETTAGLIO | TOTALE SPESA |
Missioni | es.: trasferte da/per Roma – Parma, altro ITA/UE, partecipazione convegni attinenti alla comunicazione del rischio | 2.500 € |
Totale | 2.500 € |
Tailor made activity 5.7a
VOCI DI SPESA | DETTAGLIO | TOTALE SPESA |
Personale | es.: personale tempo indeterminato / membri CEN per partecipazione a riunioni e attività di follow up; personale borsista di supporto | 6.000 € |
Missioni | es.: trasferte da/per Roma – Parma, altro ITA/UE, partecipazione convegni attinenti alla comunicazione del rischio | 1.500 € |
Servizi / Materiale di consumo / Altre voci | es. traduzioni/revisioni linguistiche, servizi di supporto all’attività di comunicazione | 2.500 € |
Totale | 10.000 € |