CONTRATTO PER L’AFFIDAMENTO DI
CONTRATTO PER L’AFFIDAMENTO DI
DELEGAZIONE INDIRETTA DELL’A.C. PADOVA
***
TRA
L’AUTOMOBILE CLUB …………………….. (anche AC), di seguito indicato come Ente concedente, con sede in ………………………., Via …………………………….., COD. FISC./P.IVA ……………………….., in persona del Direttore pro tempore
…………………………………..., che sottoscrive il presente atto secondo la delibera adottata dal Consiglio Direttivo in data ………………., e come tale abilitato ad impegnarlo e di seguito indicato, ove il contesto lo consente, anche come concedente
E
la società , di seguito indicata come Concessionario, con
sede in ………………………………….., Via ……………………………., P. IVA , iscritta alla C.C.I.A.A. di Padova al n. PD-249282 del
registro economico amministrativo, rappresentata dal Sig. in qualità
di legale rappresentante pro tempore, e di seguito indicata, ove il contesto lo consenta, anche come concessionario;
premesso
• che il concedente, Automobile Club Padova, è Ente di Diritto Pubblico ex L. n. 70/75, e risulta federato all’Automobile Club d’Italia;
• che il concedente svolge, oltre alle funzioni pubbliche al cui compimento è tenuto in via esclusiva e diretta, molteplici attività utili a perseguire i propri fini istituzionali e gli interessi dei propri associati;
• che il concedente persegue le finalità di cui agli artt. 1 e 38 dello Statuto ACI, fornendo propri soci
i benefici ed i servizi di cui agli artt. 4 e 5 del menzionato Statuto;
• che gli Automobile Club federati all’ ACI hanno sviluppato e utilizzano nell’esercizio della propria attività un sistema per la distribuzione capillare dei propri prodotti connotati dal marchio ACI, che presuppone la creazione e l’utilizzo di una rete distributiva di esercizi affiliati e si fonda su un patrimonio di conoscenza, di ritrovati tecnici e commerciali nonché di organizzazione, che andranno applicati e utilizzati in modo uniforme e costante dalla suddetta rete distributiva;
• che pertanto il concedente a ha interesse a delegare, in ambito territoriale, alcune delle proprie
funzioni di carattere privatistico, al fine di rendere i propri servizi più facilmente accessibili ai soci ed in genere all’utenza automobilistica;
• che gli articoli 4 e 38 dello Statuto ACI e della Legge n. 264/1991 e successive modificazioni,
consentono agli Automobile Club di delegare tali attività, non costituenti funzione pubblica, utili agli interessi generali dell’automobilismo;
• che il concedente nell’ottica di favorire l’associazionismo, dispone di prodotti esclusivi contraddistinti da marchi di cui il concedente stesso è proprietario;
• che il concedente è in possesso di tecnologie di vendita e di gestione adattate alla propria immagine;
• che obiettivo del concedente è allargare la propria rete di vendita mantenendo uniforme l’immagine e lo stile della stessa attraverso una costante e reciproca collaborazione con i partecipanti alla rete stessa;
• che il concessionario è titolare ex art. 1, comma 4, Legge n. 11/94, così come modificato dal D.L.
n. 501/95 convertito in Legge 11/96, dell’attestato all’esercizio dell’attività di Consulenza per la circolazione dei Mezzi di Trasporto, rilasciato dall’Ufficio Provinciale della M.C.T.C. di …….. –
n. ……./Provincia Padova n. , ai sensi della Legge 264/91;
• che il concessionario è interessato allo svolgimento di tali attività nell’ambito del territorio del Comune di …………………………., presso i locali siti in via
………………………………………
1) detenuti dal concessionario inforza di contratto di locazione e ritenuti dalle parti consoni all’ottimale esercizio delle attività infra descritte;
2) di proprietà del concessionario e ritenuti dalle parti consoni all’ottimale esercizio delle attività infra descritte;
3) concessi in locazione/sublocazione con separato contratto di locazione/sublocazione e ritenuti dalle parti consoni all’ottimale esercizio delle attività infra descritte;
• che il concessionario, nella sua distinta autonomia e responsabilità, ha manifestato il proprio
interesse ad aderire al sistema di diffusione di prodotti e servizi ACI/ACL, escludendo la propria partecipazione a qualsiasi altro sistema di affiliazione e di distribuzione di beni commerciali;
• che il concessionario, nella sua distinta autonomia e responsabilità, ha manifestato la volontà di
svolgere l’attività attribuita dall’ACL con impegno –osservando in particolare gli obiettivi di vendita di volta in volta stabiliti– e con professionalità, avvalendosi del supporto formativo, tecnico ed operativo fornito direttamente o indirettamente dall’AC Padova e osservando tutte le indicazioni che saranno comunicate direttamente o indirettamente dalla Direzione dell’Ente;
• che il concessionario condivide strategie e orientamenti del concedente e dichiara di voler
impegnarsi al massimo per il conseguimento dell’obiettivo proposto;
• che il concedente ed il concessionario sono distinti e diversi soggetti giuridici indipendenti ed autonomi, ciascuno dei quali è dotato di propria autonomia gestionale e, conseguentemente, fanno capo a ciascuna delle parti contraenti distinte e separate responsabilità gestionali, finanziarie e legali,
• che l’Automobile Club d’Italia (ACI) è titolare del marchio ACI, il cui certificato di registrazione reca il n. 010468213 in data 5/12/2011;
• che l’ultimo certificato di registrazione per i marchi comunitari relativo al Marchio ACI reca il n. 010468213 in data 5/12/2011;
• che l’A.C. è autorizzato all’utilizzo del marchio ACI, ai sensi dell’art. 3, comma 2 del Regolamento Interno della Federazione ACI e dell’art. 5 comma 1 del Regolamento d’uso del Marchio ACI, approvato dal Consiglio Generale in data 27/10/2004;
• che, ai sensi dell’art. 6 comma 1, del Regolamento d’uso del Marchio ACI, l’A.C. può concedere in licenza a titolo oneroso l’uso del marchio ACI alle Ditte del territorio di competenza con atto scritto;
• che, in particolare, la licenza d’uso del marchio dovrà uniformarsi ai principi fissati al
comma 2 dell’art. 6 del citato Regolamento;
• che l’A.C. Padova è titolare del marchio A.C. Padova, il cui certificato di registrazione reca il n.
……………………………………..;
• che l’A.C. ha un fondamentale interesse ad una sempre maggiore diffusione tra gli automobilisti dei marchi ACI e A.C. Padova nonché dei servizi e prodotti da essi contraddistinti, ampliando la propria rete di vendita mantenendo uniformi l’immagine e lo stile della stessa attraverso una costante e reciproca collaborazione con i partecipanti alla rete stessa, in particolare per quanto concerne:
- i servizi attinenti alle pratiche si assistenza amministrativa e fiscale per gli autoveicoli, per i motocicli e per i natanti;
- la promozione e la vendita di prodotti assicurativi e/o finanziari;
- la promozione e la vendita dei prodotti associativi;
- la promozione e la vendita di prodotti legati alla mobilità in generale.
• che il concessionario dichiara di possedere i requisiti di Legge per l’esercizio commerciale sito in
…………………………., Via ;
• che a sottoscrizione avvenuta del presente contratto, l’A.C. si impegna a presentare
domanda per il rilascio dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività di consulenza automobilistica ai sensi della Legge 8 Agosto 1991 n. 264 e successive modifiche ed integrazioni, a nome dell’Automobile Club ………………. medesimo ex art. 22 del Regolamento in materia della Provincia di ,
• che il concessionario dichiara di impegnarsi inoltre all’integrale rispetto della normativa citata alla
precedente punto);
• che il concessionario, qualora sia titolare di autoscuola, si impegna sin da ora ad aderire entro tre mesi dalla sottoscrizione del presente contratto alla rete ACI di autoscuole denominata “Ready2go”;
• che il concessionario dichiara:
1) di essere dotato di idonea organizzazione, nonché di tutte le autorizzazioni amministrative necessarie allo svolgimento delle predette attività;
2) di avere preso visione, impegnandosi a sottoscriverlo, il “Mandato per i servizi di riscossione ed assistenza in materia di tasse automobilistiche” e l’allegata “Appendice Operativa”, contenente
l’esplicazione delle attività e dei servizi da svolgere a cura della Delegazione, nonché i principi e le regole cui attenersi nel relativo espletamento, secondo le direttrici di seguito indicate;
3) di avere preso visione, impegnandosi ad osservare le disposizioni ivi contenute, del “Regolamento d’uso del Marchio Aci” e l’allegata “Guida di applicazione dell’immagine coordinata”, in coerenza con quanto disposto dagli artt. 2 e 36 dello Statuto;
4) di avere preso visione delle “Condizioni e modalità per il versamento del corrispettivo, relative alla vendita dei prodotti associativi e del canone marchio mediante modulo SEPA e di accettarle;
5) di avere preso visione delle “Modalità per l'attribuzione del corrispettivo per la promozione e riscossione delle quote sociali” contenute nell’allegato “A” del contratto;
• che il concessionario condivide strategie e orientamenti del concedente e dichiara di voler
impegnarsi al massimo per il conseguimento dell’obiettivo preposto;
• che, ad esito della selezione pubblica espletata in data ………… il concessionario è risultato la migliore offerente;
Tanto premesso, dal momento che per la realizzazione di tali obiettivi comuni, che comportano reciproche limitazioni sull’autonomia delle rispettive iniziative commerciali, occorre definire con chiarezza le obbligazioni di ciascuna parte che regoleranno il rapporto, fermo restando inteso che le presenti premesse formano parte integrante del contratto qui di seguito trascritto, tra le parti,
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE
Art. 1 - Premesse
1. Tutto quanto indicato in premessa e negli allegati costituisce parte integrante ed essenziale del presente contratto.
2. L’Ente potrà estendere la licenza d’uso dei marchi anche ad ulteriori servizi e prodotti, che lo stesso intendesse promuovere, e che costituiranno oggetto di apposita integrazione.
Art. 2 – Oggetto del contratto
1. Il concedente concede al concessionario, che accetta, in licenza l’uso dei marchi ACI e A.C. Padova, secondo le modalità ed indicazioni stabilite nel presente contratto, per l’erogazione e la commercializzazione dei servizi e prodotti che saranno forniti dall’Ente, ai sensi dell’art. 6 del Regolamento d’Uso del Marchio ACI., fornendo, oltre ai citati prodotti, un insieme di servizi di assistenza e consulenza con le modalità in appresso indicate. Il presente contratto non dà, pertanto, luogo a rapporto di rappresentanza, associativo o societario tra le parti. Resta quindi inteso che il concessionario non avrà alcun diritto o potere di assumere impegni ed obbligazioni in nome e per conto del concedente.
2. La licenza d’uso del marchio è concessa non in esclusiva.
3. Il concedente ha facoltà di concedere ad altri delegati/licenziatari l’uso non in esclusiva dei marchi ACI e A.C. Padova e parimenti, conserva per sé il diritto di utilizzare i marchi ACI e A.C. Padova nella commercializzazione degli stessi servizi e prodotti e nello svolgimento delle proprie attività.
4. Il concedente e il concessionario si impegnano reciprocamente a rispettare ed osservare tutte le
condizioni ed i termini indicati nella presente convenzione.
Art. 3 – Territorio
1. La licenza d’uso dei marchi ACI e A.C. Padova si intende conferita nei limiti del territorio dei Comuni di , fatta salva diversa ripartizione stabilita dall’Ente concedente.
2. In tale zona il concedente l’Ente si impegna a non attribuire il proprio marchio a terzi né ad organizzare altri uffìci/negozi per tutta la durata del presente contratto, fatta salva l'eventualità di insolvenza contrattuale da parte del concessionario o di mancato adempimento anche di una sola delle clausole del presente contratto.
Art. 4 – Durata del contratto e caratteristiche della licenza
1. La durata del presente contratto viene convenuta in 3 (tre) anni a decorrere dal …………………..
al Alla scadenza il contratto cesserà di produrre i propri effetti.
Art. 5 - Licenza dei segni distintivi
1. Il concessionario si impegna ad usare i marchi ACI e A.C. Padova in modo da non arrecare pregiudizio all’immagine e al nome di ACI e dell’Ente concedente, e comunque nel rispetto dei principi fissati all’art. 6 del Regolamento dell’Uso del Marchio ACI.
2. In considerazione del vincolo di esclusiva, il concessionario si impegna ad esporre, ben visibile al di sopra dell’ingresso del proprio locale di vendita e impegnandosi a conservarla in perfetto stato di funzionamento, l’insegna “A.C.I. - Delegazione A.C. ” e gli altri eventuali segni
distintivi che gli saranno forniti dall’Ente a titolo di comodato d’uso gratuito, con esonero dell’A.C. ……………….da ogni responsabilità per eventuali danni derivanti dall’uso di tale marchio o segni distintivi. Le spese di installazione e di conservazione dell’insegna in perfetto stato di manutenzione sono a totale carico delil concessionario .
3. Le modalità con le quali il concessionario potrà utilizzare il marchio e gli altri segni distintivi dell’affiliante dovranno essere di volta in volta preventivamente approvate dall’affiliante, fermo restando la possibilità, per l’concessionario, di apporre sulla carta intestata la dicitura “ACI - Delegazione Automobile Club Padova di ……………….” ”,
con l’obbligo dell’indicazione specifica oltre che della propria denominazione anche dei propri dati fiscali, secondo il modello che verrà fornito dal concendente, parimenti dicasi per i timbri da utilizzare durante la durata del presente contratto. Il concessionario si impegna altresì ad indicare nei rapporti con i terzi la sua qualità di impresa commerciale indipendente dall’ACI e dall’A.C. concedente, operante in piena autonomia, con propria organizzazione e a proprio rischio.
4. Il concessionario è obbligato in via esclusiva a tutti gli adempimenti e obblighi sia di carattere amministrativo che fiscale, anche futuri, in ordine all’utilizzo della predetta insegna e segni distintivi. In particolare grava in misura esclusiva sull’concessionario il pagamento della tassa di pubblicità e pubbliche affissioni.
5. Il concessionario dà atto che nome, marchio, logotipo e relativi diritti, come pure ogni caratteristica che permette l’identificazione come Concessionario licenziatario ACI e A.C. Padova, sono e
resteranno di proprietà esclusiva ACI e dell’A.C. Padova, e che dunque ogni diritto derivante dall’uso di tali elementi spetta ad ACI stesso e all’Ente concedente. Il concessionario si impegna, dunque, a non utilizzare il marchio ACI e A.C. Padova come proprio nome commerciale, e a non registrare e/o utilizzare marchi simili o confondibili e/o nomi simili o confondibili.
6. Al fine di consentire al concedente di controllare che dall'uso del marchio non derivi alcun nocumento alla sua immagine ed al marchio stesso, il concessionario sottoporrà all'autorizzazione del concedente, prima della sua diffusione, tutto il materiale pubblicitario da essa eventualmente predisposto in aggiunta al materiale direttamente fornito dal concedente, impegnandosi ad apportare quelle modifiche che il concedente ritenesse opportune per la salvaguardia dei propri diritti.
7. Resta inteso che il diritto ad esporre ed utilizzare detti segni distintivi verrà meno alla cessazione del rapporto, per qualsivoglia motivo, da parte del concedente ed indipendentemente da eventuali contestazioni sulla cessazione stessa. In tale caso il concessionario si obbliga a cessare immediatamente di fare uso del Marchio ACI quale insegna e dei marchi ACI e A.C. Padova.. all’interno di qualsiasi supporto, e di identificare il proprio esercizio con il marchio ACI e A.C. Padova. Il concessionario si impegna altresì a restituire al concedente, entro il termine di giorni 10 (dieci) dalla cessazione del rapporto, l’insegna e gli altri segni distintivi utilizzati, timbri inclusi, oltre a tutta la modulistica e carta intestata non utilizzata riportante tali segni distintivi. In caso di ingiustificato ritardo del concessionario ad osservare quanto stabilito nel presente comma, il concedente è autorizzato a provvedervi direttamente, respinta fin d’ora ogni contraria eccezione, addebitando le spese al concessionario.
8. E’ fatto divieto al concessionario licenziatario di concedere sotto qualsiasi forma ed a qualsiasi titolo l’uso del marchio, o di parte di esso, in sub-licenza a terzi.
9. Qualsiasi uso del marchio ACI e A.C. Padova non conforme a quanto previsto nel presente articolo costituisce clausola risolutiva espressa ai sensi del successivo art. 19.
10. Resta inteso che ogni riferimento al marchio ACI e A.C. Padova all’interno del presente contratto si riferisce, fino alla scadenza del medesimo, ai marchi specificati nelle premesse.
Art. 6 – Attività svolte dalil concessionario
Il concessionario si impegna a svolgere le seguenti attività:
- attività associativa
Il concessionario nello svolgimento dell’attività associativa, si impegna a perseguire gli obiettivi di vendita fissati di anno in anno dall’Automobile Club Padova ed a partecipare alle iniziative di formazione commerciale eventualmente attivate. Nonché a perseguire gli eventuali obiettivi di vendita fissati dall’Automobile Club d’Italia.
- attività di consulenza
Il concessionario si impegna a svolgere l’attività di consulenza di cui alla Legge 264/91 praticando ai Soci agevolazioni tariffarie sui corrispettivi ad essa spettanti per lo svolgimento di attività di
consulenza per la circolazione dei mezzi. In particolare ai Soci A.C.I. verrà praticato uno sconto del 20 % sulla tariffa che dovrà essere idoneamente pubblicizzata e comunicata al concedente.
- attività di intermediazione assicurativa e/o finanziaria
Il concessionario, ove in possesso dei requisiti di legge, con separato mandato può ricevere l’incarico a svolgere attività di promozione e vendita di prodotti assicurativi e/o finanziari in via esclusiva in qualità di subagente dell’Automobile Club Padova o dell’Agenzia capo della Sara Assicurazioni compente territorialmente.
- attività di esazione tasse automobilistiche
L’concessionario espleterà negli stessi locali, il servizio di riscossione delle tasse automobilistiche ed eventuali altri servizi affidati all’Automobile Club Padova .con facoltà di subdelega con il seguente distinguo:
a) L’attività del predetto servizio di riscossione viene espletata, in caso di affidamento del servizio da parte della Amministrazioni Regionali interessate all’Automobile Club d’Italia sulla base di separato contratto stipulato tra l’Ente, l’ACI e il concessionario , che quest’ultima si impegna sin d’ora a sottoscrivere. L’concessionario si impegna a che il servizio di riscossione delle tasse automobilistiche e tutte le attività ad esso collegate abbiano svolgimento in piena conformità a tutte le disposizioni, nessuna esclusa, contenute nel predetto accordo. Per i servizi resi in adempimento del contratto di mandato per la riscossione delle tasse automobilistiche, l’ammontare del corrispettivo spettante all’concessionario è quello previsto dal predetto accordo.
b) In tutti quei casi in cui all’Automobile Club d’Italia non sia affidata la citata attività esattoriale la stessa è espletata, ai sensi dell’art.31, comma 42, L. n. 448/98, su base della apposita convenzione tipo di cui all’art.11, comma 17 L. n. 449/97, approvata con Decreto Ministero Finanze del 13 settembre 1999, che il concessionario si impegna sin da ora a sottoscrivere.
Il concessionario garantisce, nell’ipotesi che precede, che il servizio di esazione delle tasse automobilistiche e tutte le attività ad esso collegate, di cui al comma precedente, abbiano svolgimento in piena conformità a tutte le disposizioni normative vigenti, nessuna esclusa, oltre a quelle contenute nella predetta convenzione. Per i servizi resi in adempimento della convenzione per la riscossione delle tasse automobilistiche l’Concessionario si obbliga a sottoscrivere separato contratto da stipularsi tra l’Ente, l’ACI e il concessionario stessa. L’concessionario si impegna a che il servizio di riscossione delle tasse automobilistiche e tutte le attività ad esso collegate di cui al presente comma abbiano svolgimento in piena conformità a tutte le disposizioni, nessuna esclusa, contenute nel predetto accordo. Per i servizi resi in adempimento del contratto di mandato per la riscossione delle tasse automobilistiche, l’ammontare del corrispettivo spettante all’concessionario è quello previsto dal predetto accordo.
- attività diverse
L’concessionario non potrà intraprendere attività diverse da quelle sopra indicate senza aver ottenuto preventiva autorizzazione scritta dall’Automobile Club Padova. Il concessionario
comunque si impegna sin da ora a svolgere quelle ulteriori attività che in futuro potranno esserle delegate dall’Ente.
Art.7 - Obblighi dell’Ente
1. L’Ente concedente, nei termini stabiliti dalla Legge 6 Maggio 2004, n. 129, ha provveduto a consegnare all'aspirante Concessionario copia completa del presente contratto corredata dei seguenti allegati:
- elenco completo dei dati del concedente;
- lista degli concessionari affiliati operanti nel sistema e dei Punti Vendita diretti del concedente, con l'indicazione delle variazioni annuali del numero e delle ubicazioni avvenute nell'ultimo triennio;
- indicazione del marchio utilizzato, con gli estremi della relativa registrazione;
- dichiarazione, resa ai sensi dell'art. 4, n. 1, lett. f) della Legge 6 Maggio 2004, n. 129, (che non si sono concluse negli ultimi tre anni controverse giudiziarie, arbitrali o amministrative che concernano il sistema di affiliazione in cui l'concessionario entra con la sottoscrizione del presente atto e/o il rispetto della privacy);
2. L'Ente concedente fornirà al concessionario il proprio know how: a tale scopo contribuirà alla formazione de concessionario attraverso i corsi di aggiornamento che saranno reputati utili o necessari dall'Ente, sia per l'aspetto commerciale sia per l'utilizzo del software gestionale, ed ai quali il concessionario si obbliga a partecipare. Le parti convengono che le eventuali spese di trasferta, vitto e alloggio eventualmente necessari per formazione e aggiornamento, saranno esclusivamente a carico del concessionario , fatta salva diversa determinazione dell’Ente.
3. l'Ente concedente svilupperà tutte le attività di comunicazione e promozione da questi ritenute utili o necessarie per un proficuo sviluppo dell'attività della rete in franchising.
4. l’Ente concedente avrà cura di esaminare su base continuativa la possibilità di promuovere nuovi servizi. Suggerimenti in questo senso provenienti dal concessionario ed intesi a migliorare la redditività e l'efficienza dell'intera organizzazione saranno esaminati dall'Ente con la dovuta attenzione, con riserva di accoglierli o meno.
5. l'Ente concedente fornirà la manualistica e/o circolari contenente il percorso, i documenti, le procedure, i rilievi e l'immagine coordinata per la creazione della Delegazione A.C.
………………., il manuale operativo, i moduli, gli standard grafici ad immagine coordinata, gli standard di insegna ed ogni altro materiale e/o metodologia predisposta; ben inteso che modifiche ed integrazioni dei medesimi potranno intervenire in qualsiasi momento a insindacabile giudizio del concedente
6. L’Ente concedente per il tramite di società dell’ACI ha predisposto e manterrà attivo un servizio telematico su rete Internet per la conduzione comune del database e lo scambio di dati tra i concessionari e la sede centrale. Questi servizi si perfezionano con l'assegnazione di password di accesso al software, inserimento nell'elenco delle Delegazioni. Verrà altresì fornita direttamente o
tramite società dell’ACI assistenza nelle problematiche quotidiane di utilizzo sia telefonicamente che direttamente o via web della nuova Delegazione. Tale servizio potrà essere utilizzato dal concessionario limitatamente alla durata del presente contratto.
7. L’Ente concedente rende disponibile al concessionario un servizio di assistenza legale e fiscale condotta tramite professionisti di fiducia dell'Ente, unicamente per problematiche di carattere generale. Resta inteso che attività ulteriori a quella informativa saranno a carico del concessionario stessa ed a questa fatturate direttamente dai professionisti incaricati. Per problemi specifici il concessionario potrà, qualora lo ritenga opportuno, avvalersi di professionisti di sua scelta restando il rapporto professionale concluso tra il concessionario ed il professionista.
Art.8 - Obblighi delil concessionario
Fatti salvi gli ulteriori obblighi derivanti dal presente contratto:
1. Il concessionario si obbliga a raggiungere e mantenere livelli di elevata qualità nell’erogazione dei servizi e nella commercializzazione dei prodotti contraddistinti dal marchio ACI e A.C. Padova, garantendo nei rapporti con la clientela il rispetto delle procedure, la professionalità del proprio personale e il decoro degli ambienti, nonché l’applicazione delle tariffe / prezzi stabiliti.
2. Il concessionario si impegna ad osservare, ed a far osservare ai propri collaboratori e dipendenti le direttive commerciali e di marketing ricevute dall’Ente. Per tutta la durata del presente contratto, infatti, il concessionario agirà nel pieno rispetto delle politiche di comunicazione e promozione definite dall'ACI e dall’AC Padova, predisponendo tutti gli allestimenti pubblicitari e promozionali inviati da ACI/dall’AC Padova presso i locali del concessionario, e attenendosi alle istruzioni fornite di volta in volta da ACI e /o dall’AC Padova. Quest’ultimo, dal canto proprio, renderà partecipe la Delegazione di ogni iniziativa pubblicitaria relativa alle attività del presente contratto, garantendo che la Delegazione ne benefici pienamente e senza esclusioni.
3. Il concessionario si impegna ad astenersi dallo stipulare con terzi ulteriori contratti di affiliazione per la gestione dell'esercizio;
4. Il concessionario, si obbliga ad intestarsi tutte le utenze (acqua, luce, gas, telefono, linee adsl, ecc.) sostenendone il relativo onere. A carico delil concessionario sono altresì le spese condominiali e le eventuali ulteriori spese inerenti la gestione dell’immobile sede dell’attività svolta dal concessionario.
5. Il concessionario si impegna ad attivare il proprio punto vendita secondo gli standard di qualità e servizio prescritti per la presentazione e la vendita dei prodotti dall’Ente, mantenendolo in buono stato, curandone le riparazioni e le sostituzioni che si rendono necessarie. Qualora si rendesse necessario rinnovare l’arredo esistente nei locali, Il concessionario si impegna ad adeguare i locali secondo le indicazioni fornite dall’Ente.
6. Il concessionario si impegna ad aprire al pubblico per giorni settimanali, in tutta la durata dell'anno, secondo l'orario stabilito dalle ordinanze comunali o da altre fonti normative e regolamentari, e/o da altri provvedimenti, anche di natura autorizzativa rilasciati dalle competenti Amministrazioni
Pubbliche e/o da convenzioni. Qualsiasi variazione degli orari dovrà avvenire nel rispetto di quanto sopra dandone comunicazione all’Ente con congruo anticipo. Il concessionario dovrà inoltre dare comunicazione con congruo anticipo della chiusura per ferie.
7. Il concessionario si impegna, nei rapporti con il proprio personale, a:
• osservare puntualmente ogni norma ed ogni contratto collettivo in materia di rapporti di lavoro, anche sotto i profili della previdenza, dell’assistenza, dell’assicurazione contro infortuni, fiscalità e sicurezza sui luoghi di lavoro, come pure in materia di disciplina igienico-sanitaria, di sicurezza degli impianti e di esercizio delle attività di commercio al dettaglio;
• ancor prima dell'assunzione o entro dieci giorni dalla firma del presente atto per il personale già assunto, trasmettere all'AC PadovaL una dichiarazione sottoscritta dall'interessato/a, così strutturata: "Il Responsabile della Delegazione mi ha chiaramente informato, all'atto della mia assunzione, che il mio rapporto di lavoro è esclusivamente intercorrente con il medesimo ed allego in fotocopia domanda di assunzione e nulla-osta dell'Ufficio di Collocamento con mia sottoscrizione".
8. Il concessionario consentirà a rappresentanti e/o dipendenti dell’Ente di accedere in tutti i locali dell'esercizio così da mettere in grado l’A.C. Padova di verificare, anche sotto il profilo contabile, l'adempimento da parte sua agli obblighi assunti con il presente contratto, compreso il corretto uso del marchio ACI e A.C. Padova da parte del concessionario, al fine di evitare distorsioni nell’uso del marchio ACI e A.C. Padova ed adotta tutte le iniziative idonee alla tutela dei marchi stessi. Altresì, il concessionario consentirà all’Ente di svolgere presso i locali in cui vengono erogati i servizi e commercializzati i prodotti contrassegnati con il marchio ACI e A.C. Padova, le verifiche necessarie e/o opportune per controllare che gli stessi siano arredati in maniera conveniente e decorosa, indicando le modifiche o i cambiamenti da apportare ai quali il concessionario dovrà conformarsi.
9. Il concessionario, al fine di salvaguardare l'identità comune e l'immagine della struttura predisposta dall'Ente, si impegna ed obbliga a tutelare ed a valorizzare la propria immagine ed i diritti del concedente e della rete in franchising applicando correttamente le procedure operative indicate dall'Ente ed esercitando l'attività scrupolosamente, rispettando le indicazioni contrattuali, e le norme vigenti.
10. Il concessionario si impegna alla massima collaborazione con tutti gli altri concessionari affiliati all’Automobile Club Padova in generale e con specifico riferimento all’ambito associativo, impegnandosi rendere i servizi anche a Soci del portafoglio di altri concessionari agendo nel comune interesse. Il concessionario si impegna quindi a non svolgere attività alcuna che possa creare interferenze dannose, con l'attività di altri concessionari: in caso di contrasto e/o concorrenza sleale si impegna ad osservare le disposizioni impartite dall’Ente in merito.
11 Il concessionario è tenuto a garantire oltre all’elevata qualità dei servizi erogati e dei prodotti commercializzati, la certezza e la rapidità delle prestazioni nonché a mantenere i propri locali commerciali funzionali ed accoglienti per i clienti.
12. Il concessionario si obbliga a partecipare ai corsi dì formazione di volta in volta organizzati dall'AC Padova o dall’ACI per sé e/o per i propri collaboratori al fine di assicurare un progressivo e costante aggiornamento alle normative ed alle metodologie operative della rete.
13. Il concessionario si impegna a comunicare all’Ente concessionario, entro il termine di tre giorni dal suo ricevimento, qualsiasi reclamo o lamentela ricevuta da parte di clienti.
Art. 9 - Dotazione informatica
1. Il concessionario riconosce che, per operare quale esercizio a marchio ACI, è necessario utilizzare le specifiche applicazioni informatiche e telematiche prescelte da ACI per la gestione dei servizi nei rapporti con la clientela e per la gestione dei relativi archivi centrali e periferici.
2. Nel contesto del precedente comma il concessionario si impegna quindi, a proprie spese, a dotarsi esclusivamente degli applicativi software e telematici attraverso l’infrastruttura messa a disposizione da ACI o dall'AC Padova per lo svolgimento delle attività di cui al presente contratto. La fornitura di tali applicativi verrà effettuata o dall'AC Padova o da ACI Informatica S.p.A.
3. Il concessionario dovrà inoltre attenersi agli standard di dotazione informatica minima (hardware, software, sistemi di connettività e terminali POS) necessaria per la funzionalità operativa in relazione agli applicativi di cui sopra, che saranno resi noti con separato documento, fermo restando che gli stessi potranno subire modifiche in base alle politiche commerciali di ACI o dell’AC Padova.
4. L’Ente concedente fornisce inoltre al concessionario, direttamente o mediante società di suo gradimento, le attività di formazione e addestramento all’utilizzo, nonché di aggiornamento assistenza e manutenzione con riferimento agli applicativi di cui al precedente comma (know how informatico).
5. Dotazione e manutenzione delle apparecchiature hardware restano a carico del concessionario.
6. Qualora il concessionario non dovesse conformarsi alle disposizioni dei commi precedenti, connessi all’uso del marchio ACI e A.C. Padova, troverà applicazione il contenuto dell’art. 19 (clausola risolutiva espressa).
Art. 10 - Royalty / canone
1. Quale corrispettivo (royalty) per la licenza dell’uso dei marchi ACI e A.C. , il concessionario
licenziatario si impegna a pagare all’Ente concedente una royalty annuale fissa, che viene determinata in € ……………….* oltre IVA (euro /00), e, per tutta la restante durata
del rapporto di affiliazione commerciale, la stessa comincerà a corrispondere la predetta somma per la causale di cui sopra.
2. L’importo determinato verrà corrisposto trimestralmente secondo le modalità e condizioni indicate dall’Ente concedente anche tramite procedura RID/SEPA se richiesto, con obbligo del
concessionario a sottoscrivere il relativo modello specificando in modo corretto tutti i dati richiesti dall’Ente al fine di permetterne la presentazione per l'incasso.
3. Il concessionario non potrà in nessun caso rifiutare, sospendere o ritardare i pagamenti dovuti. Nel caso in cui anche un solo pagamento attraverso RID/SEPA non dovesse andare a buon fine a causa di insoluto per mancanza e/o insufficienza fondi e dovesse pertanto essere fatto ricorso alla polizza fideiussoria di copertura, ciò sarà motivo di risoluzione in tronco del presente contratto di affidamento di Delegazione e del collegato contratto di locazione o sublocazione dell’immobile che si intenderà anch’esso risolto immediatamente, contestualmente alla comunicazione della Direzione dell’Ente, che dovrà avvenire comunque con un preavviso di giorni 15 (quindici).
4. Le Parti prevedono fin da ora l’adeguamento annuale dell’importo delle royalties, sulla base dell’indice istat.
Art. 11 – Obbligo di non concorrenza ed esclusiva merceologica.
1. Fatta salva diversa ed espressa autorizzazione, il concessionario si impegna a non utilizzare il marchio ACI ed A.C. Padova di cui al presente contratto per l’erogazione di servizi e la commercializzazione di prodotti diversi da quelli forniti dall’Ente concedente.
2. Nell’ambito di una generale promozione del marchio ACI e A.C. Padova il concessionario licenziatario si impegna a commercializzare esclusivamente tutti i prodotti e i servizi contrassegnati dal marchio ACI o A.C. Padova o comunque prescelti dall’Ente concedente, e a rivenderli secondo le indicazioni prestabilite. Nello svolgimento di questa attività, il concessionario si atterrà alle istruzioni operative e logistiche impartite, come pure alle politiche commerciali predefinite dall’Ente concedente, assicurando il massimo impegno nello sviluppo dell’associazionismo e nel raggiungimento degli obiettivi di vendita relativi ai prodotti commercializzati con il marchio ACI e A.C. Padova. L’Ente concedente, con cadenza annuale, provvederà a fissare gli obiettivi di vendita che verranno comunicati al concessionario licenziatario.
3. D’altro canto, la Delegazione prende atto di quanto segue:
a)che lo stesso ACI/l’AC può istituire delegazioni virtuali centralizzate (accessibili via Internet, telefonicamente o mediante ulteriori canali multimediali e diretti);
b) che l’AC può operare, direttamente o tramite proprie società partecipate, in azioni di telemarketing, promozioni commerciali, vendita o fornitura di prodotti e servizi in centri commerciali della grande distribuzione, fatta eccezione per le attività di cui alla Legge 8 Agosto 1991 N. 264 e successive modificazioni. Qualora tali iniziative si riferiscano a tessere associative vendute anche in delegazione, i soci acquisiti saranno di spettanza della Delegazione a partire dal primo anno di rinnovo del Socio, con previsione del relativo trattamento economico a favore della Delegazione.
4. Alla scadenza presente contratto, il concessionario si impegna a non commercializzare prodotti e/o servizi in concorrenza con quelli contrassegnati dal marchio ACI e A.C. Padova. In particolare, il concessionario non potrà commercializzare direttamente o indirettamente prodotti e servizi in
concorrenza con quelli contrassegnati dal marchio ACI, A.C. Padova o dal marchio di aziende controllate o collegate dallo stesso ACI o ad A.C. Padova, o comunque indicati dall’Ente concedente, che per le loro caratteristiche di qualità, immagine e livello di prezzo possano essere considerati concorrenti con i prodotti e/o servizi contrassegnati con il marchio concesso in uso con il presente contratto. Nel caso di giacenze in magazzino di prodotti in conflitto merceologico (secondo quanto disposto nel presente comma), il concessionario provvederà a smaltirli, in base a modalità e termini concordati dalle Parti.
5. Il concessionario si impegna a non si impegna a non rivelare o pubblicare in alcun modo i contenuti del sistema di vendita dell’Ente.
6. Al termine, per qualsiasi causa, del presente contratto, il concessionario si obbliga a non attivare altre imprese commerciali che possano indurre il pubblico a pensare che tra le parti sussista ancora il rapporto di franchising di cui al presente contratto.
7. In caso di inadempimento al divieto di concorrenza come sopra disciplinato, il concessionario verserà all’Ente concedente, a titolo di penale, la somma di € 20.000,00 (ventimila/00), salvo il risarcimento del maggior danno.
Art. 12 – Politiche di comunicazione e pubblicitarie.
1. L’Ente concedente includerà il concessionario in qualsiasi documentazione pubblicitaria che riporti le Ditte licenziatarie della provincia di appartenenza, edita e riedita successivamente alla sottoscrizione del presente contratto: in tale documentazione, l’Ente concedente si impegna a non fare alcuna differenza tra le Ditte concessionarie.
2. Fermo restando la possibilità per l’Ente concedente di promuovere campagne marketing a sostegno delle attività del concessionario, questa potrà promuovere iniziative e campagne pubblicitarie locali a proprie spese, in ogni caso previo esame ed autorizzazione scritta da parte dell’Ente concedente, in difetto di risposta entro 10 giorni dalla richiesta, il programma promozionale del concessionario dovrà ritenersi approvato ad ogni effetto. A tal fine il concessionario si impegna ed obbliga ad utilizzare, per uniformità di immagine, modelli, esecutivi, filmati, spot radiofonici e televisivi e materiali approvati dall'Ente.
3. L’Ente concedente fornirà, materiale promozionale e pubblicitario di volta in volta prodotto per le campagne pubblicitarie.
4. Il concessionario si impegna a pubblicizzare la propria attività in quanto concessionario all’AC Padova sulla Guida Telefonioca della propria zona, il cui costo sarà a carico del concessionario, fermo restando l’obbligo di conformarsi alla veste grafica determinata dall’Ente, che eventualmente per economia di gruppo l’Ente potrà curare la trattativa con la società Seat.
Art.13 - Prezzo di vendita e promozioni
1. L’Ente fornirà, mediante invio periodico di apposito listino, i prezzi di vendita al pubblico dei prodotti associativi che il concessionario sarà tenuta ad applicare. I prezzi di listino sono rigidamente vincolanti.
2. Il concessionario è tenuto ad aderire alle iniziative promozionali promosse dall’Ente o dall’ACI solo a partire dalla data che gli sarà comunicata dall’A.C. Padova, ciò per omogeneità di comportamento dei vari esercizi della catena. L’entità dei ribassi è stabilita dall’ACI o dall’AC Padova e sarà a loro totale carico.
3. Fermo restando quanto disposto al comma 1 è comunque facoltà del concessionario di promuovere iniziative promozionali autonome, previo assenso dell’Ente concedente, limitatamente al territorio assegnato per lo svolgimento della sua attività. In tale caso l’entità dei ribassi è stabilita dall’concessionario e sarà a suo totale carico, fermo restando che non dovrà discostarsi dal listino ufficiale in modo talmente sensibile da ledere l'unicità dell'immagine del marchio "ACI" o da indurre in confusione la clientela.
Art. 14 – Pagamento quote associative e raccolta dati associativi
1. Il concessionario si impegna a versare il corrispettivo incassato nella vendita dei prodotti associativi contrassegnati dal marchio ACI, secondo termini, modalità e condizioni indicate dall’Ente concedente, anche tramite procedura RID/SEPA se richiesto, con obbligo delil concessionario a sottoscrivere il relativo modello specificando in modo corretto tutti i dati richiesti dall’Ente al fine di permetterne la presentazione per l'incasso. Il concessionario non potrà in nessun caso rifiutare, sospendere o ritardare i pagamenti dovuti. Nel caso in cui anche un solo pagamento attraverso RID/SEPA non dovesse andare a buon fine a causa di insoluto per mancanza e/o insufficienza fondi e dovesse pertanto essere fatto ricorso alla polizza fideiussoria di copertura, ciò sarà motivo di risoluzione in tronco del presente contratto di affidamento di Delegazione e del collegato contratto di locazione o sublocazione dell’immobile che si intenderà anch’esso risolto immediatamente, contestualmente alla comunicazione della Direzione dell’Ente, che dovrà avvenire comunque con un preavviso di giorni 15 (quindici).
2. Il concessionario dovrà inoltre osservare le precise disposizioni dell’Ente concedente in ordine al caricamento dei dati di vendita ed associativi (Banca Dati Soci), dedicando particolare cura all’inserimento completo ed esatto dei dati stessi, compilando tutti i quadri che l’Ente riterrà necessari.
Art. 15 - Obblighi di informazione
1. All’atto della sottoscrizione della presente convenzione, il concessionario dovrà consegnare tutta la documentazione societaria, finanziaria, amministrativa comprensiva di quella relativa al possesso dei requisiti di Legge per il rilascio dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività di consulenza automobilistica ai sensi della Legge 8 Agosto 1991 n. 264 e successive modifiche nonché i documenti di seguito elencati:
- visura ordinaria C.C.I.A.A;
- certificato di attribuzione numero di partita I.V.A.;
- atto costitutivo.
Art. 16 – Compensi per il concessionario - Politiche di incentivo e Obiettivi di vendita.
1. Con riferimento alla commercializzazione di associazioni con il marchio ACI, al concessionario verranno riconosciuti i compensi, nella misura e con le modalità indicate in apposita appendice operativa, differenziati per tipologia di associazione venduta. Resta inteso che tali valori potranno cambiare al termine di ogni anno solare in relazione alle politiche di prodotto adottate dal titolare del marchio stesso. Tali variazioni verranno comunicate al concessionario con il mezzo ritenuto più idoneo tra lettera ordinaria, fax, e.mail.
2. In relazione a promozione e sviluppo dei prodotti associativi contrassegnati dal marchio ACI, le parti stabiliscono, per il triennio di validità contrattuale, che gli obiettivi di commercializzazione, per numero e tipologia di associazione, vengano determinati nei piani commerciali annuali determinati dall’Ente concedente. L’Ente, sempre con cadenza annuale, fisserà specifici obiettivi di vendita relativamente a tutti o parte dei prodotti e servizi commercializzati con i marchi ACI e
A.C. Padova e concessi in uso con il presente contratto, e ne darà comunicazione al concessionario.
3. In vigenza del presente contratto, le parti potranno inoltre stipulare apposite convenzioni per la commercializzazione di determinati diversi prodotti e servizi definendone in apposita appendice modalità, condizioni, compensi ed obiettivi di vendita.
Art. 17 – Cessione del contratto – sublicenze - divieto trasferimento sede
1. Il contratto è stipulato in considerazione delle conoscenze e dell’esperienza del concessionario licenziatario: resta dunque inteso che la presente convenzione non potrà essere ceduta o trasferita senza il consenso scritto dell’Ente concedente. In caso di decesso di uno o più soci o del legale rappresentante dell’impresa licenziatario, il contratto sarà risolto di diritto se l’Ente concedente non comunicherà – entro 60 giorni dalla conoscenza dell’evento - la propria volontà di proseguire il rapporto con gli aventi causa che ne abbiano fatto tempestiva richiesta mediante raccomandata A.R..
2. Allo stesso modo le parti, dato atto che la convenzione è stipulata intuitu personae e cioè in considerazione della compagine sociale e della persona del legale rappresentante delil concessionario , convengono che in caso di qualsiasi modificazione della compagine sociale e della persona con funzione di legale rappresentante del concessionario, il contratto si risolverà di diritto qualora l’Ente non comunicherà – entro 60 giorni dalla conoscenza dell’evento – la propria volontà di proseguire comunque il rapporto con il concessionario .
3. Al concessionario licenziatario è vietato concedere sublicenze.
4. Il concessionario non può trasferire la sede senza il preventivo consenso del concedente affiliante
Art. 18 – Tutela dei dati personali e obblighi a carico del Licenziatario
1. Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt.. 13 e 14 del Regolamento UE 20167676 (GDPR, il concessionario dichiara di essere informato in modo pieno ed esaustivo circa le finalità e le modalità di trattamento dei propri dati personali nonché dei diritti, con particolare riguardo alla possibilità
di integrazione, modificazione, cancellazione dei predetti dati o di opposizione in tutto o in parte al relativo utilizzo, inoltrando specifica formale richiesta all’Ente concedente.
2. Con la sottoscrizione del presente contratto, il concessionario rilascia il proprio consenso a trattare i propri dati personali per tutte le finalità imposte dagli obblighi legislativi, regolamentari e provvedimentali e necessarie e/o utili per l’esecuzione del presente contratto, nonché per tutte le attività e finalità comunque correlate.
Art. 19 – Risoluzione del contratto.
Obblighi derivanti dalla cessazione del contratto
1. l’Ente concedente potrà risolvere unilateralmente il presente contratto con effetto immediato ai sensi dell’art.1456 del Codice Civile, mediante comunicazione a mezzo raccomandata a.r., con cui dichiari di volersi avvalere della presente clausola risolutiva espressa:
a) nel caso in cui il concessionario licenziatario si renda inadempiente agli obblighi previsti dal presente contratto agli artt 5, 6, 8, 9, 10, 11, 15, 17, 21, 22 e 23;
b) nel caso di ritardo del concessionario licenziatario nel pagamento delle royalties all’Ente;
c) nel caso di ritardo del concessionario licenziatario nel pagamento delle quote associative e/o altre somme a qualunque titolo dovute all’Ente o all’ACI o ad altre pubbliche amministrazioni in relazione al presente contratto;
d) nel caso di assoggettamento del concessionario a protesti cambiari, sequestri, pignoramenti, iscrizione di ipoteche giudiziarie preesistenti o sopravvenute, fallimento o ad altra procedura concorsuale ovvero quando la stessa, ad insindacabile giudizio dell’Ente concedente, non sia più in grado di fornire sufficienti garanzie in merito alla propria solidità economica;
e) nel caso in cui il comportamento del concessionario licenziatario o dei suoi dipendenti possa nuocere gravemente all’immagine e al buon andamento del concedente e dei titolari dei marchi ACI e A.C Padova;
f) nel caso di impiego illecito o sottrazione delle somme riscosse nell’erogazione dei servizi e/o nella vendita dei prodotti forniti dall’Ente concedente o degli altri diversi prodotti e/o servizi con il marchio ACI e A.C. Padova di cui al presente contratto;
g) nel caso che, per qualsiasi motivo, venissero sospese o revocate dalle competenti autorità le autorizzazioni o gli attestati di cui alla Legge 8 Agosto 1991 n. 264 e successive modificazioni.
h) nel caso di risoluzione, revoca, recesso o non accettazione del mandato trilaterale per il servizio di riscossione e gestione delle tasse automobilistiche da parte dell’ACI. Nel caso di sospensione, revoca, recesso o mancato rinnovo del servizio di riscossione delle tasse automobilistiche da parte degli Enti titolari del tributo o da parte dell’ACI. In entrambe le suddette fattispecie la Delegazione non potrà avanzare alcuna pretesa in ordine al risarcimento per i costi, a qualsiasi titolo sostenuti.
2. Nel caso di risoluzione del contratto per giusta causa, l’Ente potrà esigere, oltre al risarcimento del danno sofferto, anche il pagamento immediato di tutti i crediti non ancora scaduti.
3. Il concessionario licenziatario dà atto e riconosce espressamente che costituisce motivo di risoluzione di diritto del presente contratto, l’esistenza a proprio carico o a carico dei propri congiunti, conviventi, membri della compagine sociale, dell’organo amministrativo, ecc., di condanne penali passate in giudicato, nonché di provvedimenti provvisori e/o definitivi di prevenzione ai sensi del Decreto Legislativo n.490/94 e precedenti normative antimafia.
4. Il concessionario dà altresì atto che in dipendenza della risoluzione del presente contratto, per qualsivoglia causa, essa non avrà diritto a risarcimento, indennità od altro, a titolo di avviamento o di incremento della clientela.
5. In ogni caso di cessazione del rapporto contrattuale, Il concessionario licenziatario sarà tenuto a restituire all’Ente concedente tutto quanto da questi eventualmente fornito in esecuzione del presente contratto, senza diritto a compensi né ad indennizzi di sorta.
6. Il concessionario cesserà, nell’immediata contestualità di epilogo del rapporto, qualsiasi ulteriore uso del marchio e dell’insegna, e di quanto altro concessole e trasferitole dall’Ente concedente.
Art. 20 - Recesso delil concessionario
1. Il concessionario ha facoltà di recedere dal contratto in qualsiasi momento previa disdetta da comunicarsi, mediante raccomandata a.r., all’Ente con un preavviso di almeno 6 (sei) mesi e pagamento di tutti i crediti maturati e maturandi fino al termine del preavviso.
Art. 21 – Protezione e tutela del marchio ACI e A.C. Padova.
1. Il concessionario licenziatario riconosce formalmente che ogni e qualsiasi diritto connesso al marchio ACI e A.C. Padova appartiene esclusivamente al Titolare degli stessi nonché all’Ente concedente.
2. Il concessionario licenziatario si impegna a tutelare i marchi ACI e A.C. Padova contro ogni violazione od uso non autorizzato. In particolare, ma non esclusivamente, il concessionario comunicherà prontamente all’Ente concedente ogni violazione od uso non autorizzato del marchio ACI e A.C. Padova e assumerà, non appena venga a conoscenza di tali abusi, tutte le iniziative necessarie ad attenuare le conseguenze negative di detti abusi., conformandosi alle indicazioni fornite dall’Ente concedente.
3. Fermo quanto sopra, il concessionario si impegna a prestare all’Ente concedente l’assistenza di volta in volta da questi richiesta e necessaria per la promozione di procedimenti legali e giudiziali contro terzi che facciano indebitamente uso dei marchi ACI e A.C. ………….
4. Nel caso in cui il concessionario contesti o si opponga alla validità del marchio ACI e A.C. Padova, fatta salva ogni azione esperibile, l’Ente concedente avrà diritto di risolvere il contratto ai sensi dell’art.19 dello stesso.
5. Fermo quanto sopra, il concessionario licenziatario si obbliga:
a) a non contestare od opporsi in alcun modo alla proprietà del marchi, alla titolarità di tutti i diritti ad essi connessi, a non contestare le informazioni riservate;
b) a non registrare e/o utilizzare direttamente o indirettamente marchi e/o nomi simili ai marchi e a non fare uso di marchi e/o di altri segni distintivi che in qualunque modo possano essere confusi con i marchi;
c) a non riconoscere a favore di nessuno, ivi compresi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, creditori, finanziatori, etc., alcun onere, peso, servitù od altro diritto sui Marchi, che possa pregiudicare, soppiantare o prevalere sui diritti ed interessi dell’Ente o di un suo avente causa;
d) a non compiere alcuna azione od attività sui marchi che possa pregiudicarne il trasferimento o la concessione a terzi o la protezione prevista in loro favore da leggi o trattati, se non nei limiti espressamente consentiti dal presente contratto.
6. In ogni caso il concessionario licenziatario si impegna a collaborare con l’Ente concedente al fine di prevenire ogni violazione dei marchi, da chiunque realizzata.
Art. 22 – Garanzie
1. Il concessionario licenziatario, contestualmente alla stipula del presente contratto, si impegna a rilasciare a favore dell’Ente concedente idonea garanzia (polizza fideiussoria) a prima richiesta, emessa da primario istituto di credito o da primaria compagnia assicurativa, a garanzia del pagamento delle royalties, del pagamento delle quote associative, e del pagamento di altre somme a qualunque titolo dovute all’Ente o all’ACI, con l’obbligo di provvedere al rinnovo della stessa ogni anno per l’intera durata della presente convenzione.
2. Detta polizza fideiussoria dovrà essere rilasciata per un importo di Euro ………………..
( ) e mantenuta vigente per tutta la durata del contratto. La polizza assicurativa
xxxx stipulata non potrà essere soggetta a recesso o cancellazione o variazione da parte del concessionario se non previa autorizzazione dell’Ente.
3. Il concessionario si impegna altresì a stipulare, con primaria compagnia assicurativa, polizza assicurativa contro i rischi del furto, incendio, rapina e trasporto valori, in relazione agli importi riscossi a titolo di quote associative e tasse auto, secondo i massimali minimi di cui alla tabella allegata al presente contratto di cui fa parte integrante, e che dovrà essere mantenuta vigente per tutta la durata contrattuale.
4. Il concessionario , per l’ipotesi di svolgimento dell’attività di riscossione delle tasse automobilistiche, è tenuta a prestare altresì le garanzie richieste dall’accordo disciplinante detta attività e dalla medesima sottoscritto, dalle previsioni normative di settore e/o secondo le prescrizioni fissate dal titolare del tributo
5. Resta inteso che i valori di cui ai punti 2 e 3 del presente articolo potranno cambiare al termine di ogni anno solare in relazione al volume di incassi sviluppato dal concessionario licenziatario.
Art. 23 – Obbligo di riservatezza
1. Il concessionario , per tutta la durata della presente convenzione e per il periodo successivo alla sua cessazione indipendentemente dalla causa, si impegna espressamente a non divulgare segreti commerciali, ogni informazione riservata concernente l’Ente e/o i marchi, documenti e
informazioni di cui potrebbe avere conoscenza, direttamente o indirettamente, nell’esecuzione del presente contratto, e che gli vengono forniti a titolo strettamente personale e confidenziale.
Art. 24 – Informazione sui dati dell’Ente concedente
1. Il concessionario dichiara di avere piena conoscenza che la licenza d’uso del marchio ACI e A.C. Padova di cui alla presente convenzione è concessa non in esclusiva
Art. 25 - Diritto di prelazione
1. Nel caso in cui il concessionario decida di cedere la sua licenza commerciale, ovvero di affittare l’azienda commerciale di cui al presente contratto, è tenuta ad informare preventivamente l’Ente ed a preferire quest’ultimo, a parità di prezzo, rispetto agli altri interessati, per la cessione di quanto sopra.
Art. 26 - Mancata rinuncia ai diritti
1 L’eventuale tolleranza dell’Ente verso comportamenti del concessionario costituenti violazioni delle disposizioni del presente contratto non costituirà rinuncia ai diritti che derivano dalle disposizioni violate, né al diritto di esigere il corretto adempimento di tutti i termini e le condizioni stabilite dal contratto.
Art.27 – Ammontare degli investimenti e spese di ingresso.
1. Per l'allestimento dei locali per kit posto lavoro, arredamento, attrezzature, hardware, software ed installazione insegne è prevista una spesa globale a carico del concessionario oscillante tra € 5.000,00* ed € 10.000,00* al netto di eventuali opere murarie, impiantistiche, soffitti, serramenti interni ed esterni, pavimento, porte interne, espositori, decorazione, quantificabili esclusivamente in base ai locali in utilizzo.
2. Le parti danno atto che nulla è dovuto dal concessionario all’Ente a titolo di spese di ingresso quale corrispettivo di affiliazione.
Art. 28 - Subentro nella gestione delle attività dell'AC Padova
1. In presenza di una società di servizi costituita dall’A.C. Padova per la gestione dei servizi commerciali e amministrativi dell’AC medesimo, il concessionario, con la firma del presente contratto, presta sin d’ora il proprio consenso al subentro di tale società nella gestione dei servizi commerciali e amministrativi riguardanti il presente contratto, come pure alla cessione totale o parziale alla medesima società del contratto stesso, riservandosi peraltro la facoltà di recederne qualora tale eventualità ne comportasse una oggettiva modificazione rispetto alle attuali pattuizioni.
Art. 29 – Norme di Chiusura
1. Il presente contratto costituisce la manifestazione degli accordi raggiunti tra le parti, e annulla e sostituisce qualsiasi eventuale e precedente pattuizione, anche verbale.
2. Le parti danno atto che l’eventuale nullità di una o più clausole non comporterà la nullità o lo scioglimento dell’intero contratto, né della restante parte della clausola stessa, e si impegnano a sostituire, secondo buona fede, le clausole invalide o inefficaci con altre che realizzino per quanto possibile la stessa funzione.
Art. 30 – Modifiche al contratto
1. Ogni modifica o integrazione alla presente convenzione sarà valida e vincolante solo se risulterà da atto scritto, debitamente controfirmato per accettazione dalla parte nei cui confronti detta modifica o emendamento dovrà essere fatto valere.
2. Le parti si danno atto che, in aggiunta alla presente convenzione, potranno essere rispettivamente inseriti nuovi documenti. Per essere valide, tali integrazioni e modifiche dovranno fare espresso riferimento alla presente convenzione ed essere debitamente sottoscritte da entrambe le parti.
Art. 31 – Rinvii normativi
1. Per tutto quanto non espressamente previsto nella presente convenzione, si applicano le norme vigenti.
Art.32 - Annullamento del contratto
0.Xx sensi dell'art. 1439 c.c. una parte può chiedere l'annullamento del contratto, nonché il risarcimento del danno, se dovuto, nel caso in cui l'altra parte abbia fornito false informazioni
Art.33 – Comunicazioni
1. Ogni comunicazione riguardante l’attuazione, la modifica o la risoluzione del presente contratto, fino a nuova contraria disposizione scritta, dovrà essere effettuata a mezzo pec come segue:
- se all’Ente : Automobile Club Padova : ……………………………………
- se al concessionario: ………………..
Art.34 – Arbitrato
1. Tutte le controversie che dovessero insorgere tra le parti in ordine alla validità, efficacia, interpretazione ed esecuzione del presente contratto e successivi patti e comunque ad esso connesse, saranno decise da un arbitro unico nominato dal Presidente della Camera Arbitrale di Padova.
0.Xx giudizio dell’Arbitro unico sarà inappellabile ed egli deciderà con i poteri di arbitro rituale e secondo diritto, con lodo destinato ad assumere efficacia di titolo esecutivo ai sensi e per gli effetti dell’art. 825 c.p.c., in conformità al Regolamento di Arbitrato Nazionale della Camera Arbitrale di Padova, che le parti dichiarano di conoscere e accettare.
Art.35 – Registrazione ed oneri fiscali
1. Ai fini fiscali le parti dichiarano che l’operazione di affiliazione commerciale oggetto del presente contratto è effettuata nell’esercizio di una attività d’impresa commerciale e, quindi, è soggetta ad Iva ex art. 3 Dpr 26 ottobre 1972, n. 633.
2. Le spese della presente convenzione e gli oneri fiscali conseguenti sono ripartite tra le parti in misura del 50%. L’assolvimento dell’imposta di registro avrà luogo in caso di registrazione del presente contratto che verrà effettuata in caso d’uso. L’imposta di bollo viene assolta alla data di sottoscrizione del presente contratto.
Letto, confermato e sottoscritto in Padova addì
L’Automobile Club …………. Il Direttore (…………………..) | …………………… Snc Il Socio Amministratore ( ) |
Ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile, dopo integrale e attenta lettura, il concessionario dichiara di approvare tutte le clausole del presente contratto nessuna esclusa: artt.
, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30,
31, 32, 33, 34, 35.
Letto, confermato e sottoscritto in Padova addì
…………………… Snc
Il Socio Amministratore (… )
allegati:
1) tabella compensi provviggionali;
2) tabella massimali minimi copertura assicurativa.
3) dichiarazione Direttore A.C. ……………...