Rep. n. 197
Rep. n. 197
Schema di Accordo quadro per la fornitura di mascherine chirurgiche monouso per le esigenze dell’Agenzia delle Entrate e dell’Agenzia delle entrate-Riscossione - CIG 8418555B59_
REPUBBLICA ITALIANA
Il giorno quattordici gennaio duemilaventuno in Roma, presso la sede della Direzione Centrale Amministrazione, Pianificazione e Logistica dell’Agenzia delle Entrate, alla Via Giorgione, 159, innanzi a me, Xxxxxxxxx Xxxxxxxx, nata a Roma il quindici dicembre millenovecentosettanta, designata con provvedimento direttoriale prot. n. 2008/100494 a ricevere, quale Ufficiale Rogante Supplente dell’Agenzia delle Entrate, gli atti in forma pubblica amministrativa senza assistenza dei testimoni per concorde rinunzia fattane dai comparenti, me consenziente, sono presenti i signori:
-Xxxxxxxxx Xxxxx, Capo Settore Approvvigionamenti ad interim della Direzione Centrale Amministrazione, Pianificazione e Logistica, nato a Mugnano del Cardinale (AV) il nove luglio millenovecentosessantuno, domiciliato per la carica ove sopra, il quale interviene in rappresentanza dell’Agenzia delle Entrate (di seguito, per brevità, “Committente” o “Agenzia”), con sede legale in Roma, alla Xxx Xxxxxxxxx 000, codice fiscale e partita Iva 06363391001, giusta delega del Direttore dell’Agenzia delle Entrate prot. n. 0009352 del 25 agosto duemilaventi, che qui si allega sub “197 a”;
-Xxxxxxx Xxxxxx, Capo Settore Acquisti dell’Agenzia delle Entrate- Riscossione, nato il ventitré agosto millenovecentosettantatre,
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AGE.AGEDC001.REGISTRO UFFICIALE.0011306.14-01-2021-U
domiciliato per la carica ove sopra, il quale interviene in rappresentanza dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione (di seguito, per brevità, “Committente”), con sede legale in Roma, alla Xxx Xxxxxxxx Xxxxxx, 00, codice fiscale e partita Iva 13756881002, giusta delega del Direttore dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione di cui alla determina n. 8 del 12/05/2020, che qui si allega sub “ 197 b”;
- G.M. FASHION GROUP S.R.L. SEMPLIFICATA (di seguito
anche solo “Fornitore 1”) con sede legale in San Xxxxxxx Xxxxxxxxx (XX), xxx Xxxxxxxx x. 00, C.F. e P.I. 08663331216, matricola INPS 5137597209-02 (sede territoriale Inps Nola), codice INAIL 201226082/79, C.C.N.L. 001 - Settore manifatturiero, in persona del Legale Rappresentante, Xxxxxxxx Xxxxx, domiciliata per la carica ove sopra;
- MABE SRL (di seguito anche solo “Fornitore 2”) con sede legale in Xxxxxxx (XX), xxx Xxxxxxxxx x. 00, C.F. e P.I. 02969620133, matricola INPS 2415723889 (sede territoriale Inps Como), codice INAIL 1848745105, C.C.N.L. Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx, in persona del signor Xxxxxx Xxxxxxxx, nato a Poviglio (RE) il 21-07-1967, residente in Xxxxxxx (XX), xxx Xxxxx Xxxxxxxx, x. 0, codice fiscale XXX XXX 00X00 X000X, il quale interviene al presente atto in qualità di procuratore speciale della società, giusta procura speciale del 16 dicembre 2020, dr. Xxxx Xxxxxxxx, notaio in Como, rep. n. 2844, qui allegata sub “ 197 c”;
-GLF S.A.S DI XXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXXX & C. (di
seguito anche solo “Fornitore 3”) con sede legale in Castrovillari
(CS), via Xxxxxxx di Scifariello snc zona P.I.P. II traversa, C.F. 03073420782, P.I. 03073420782, matricola INPS 2509060222 (sede
territoriale Inps Cosenza), codice INAIL 095701651, C.C.N.L. XXXXXXX XXXXXXXXX in persona del signor Xxxxxxxx Xxxxxxxx, nato in San Giorgio a Cremano (NA) il 7 settembre 1972, nella qualità di procuratore speciale della predetta società nominato con procura speciale del 17 dicembre 2020 a rogito del dr. Xxxxx Xxxxxxxx, notaio in Cosenza, rep. n. 89620, qui allegata sub “ 197 d” ;
Il presente atto pubblico, redatto con procedure informatiche così come previsto dall’art. 32, comma 14, del Codice dei contratti pubblici di cui al D.lgs. n. 50/2016 (di seguito, per brevità, anche Codice), si applicano le disposizioni della Legge n. 89/1913 (Legge notarile) e quelle successivamente emanate in attuazione della stessa.
I signori sopra costituiti, dei quali sono certa di identità personale, qualifica e poteri di firma, e verificata, altresì, la validità dei rispettivi certificati di firma, convengono e stipulano mediante strumenti informatici quanto segue.
Premessa
- Per far fronte all’emergenza sanitaria “COVID-19”, con determina n. 9437 del 28 agosto 2020, è stata avviata una procedura negoziata d’urgenza per la fornitura di mascherine chirurgiche monouso per le esigenze dell’Agenzia delle Entrate e dell’Agenzia delle entrate- Riscossione;
- è previsto che risulteranno aggiudicatari i primi tre operatori economici utilmente collocatisi nella graduatoria, secondo le modalità
specificate nella Lettera di invito e in ragione del criterio del prezzo più basso ai sensi dell’art. 95, comma 4, D.lgs. n. 50/2016 (di seguito Codice);
- le Committenti invieranno uno o più ordinativi di fornitura (di seguito, per brevità anche ODF), nel numero massimo indicato nel Capitolato, al Fornitore presente nella graduatoria, nel rispetto dell’ordine previsto nella stessa, che dovrà eseguire le prestazioni sulla base delle specifiche indicate nel Capitolato e secondo il dettaglio specificato nel presente Accordo.
Ciascun Fornitore verrà dunque attivato sulla base delle Richieste di Fornitura inviate dalle Committenti, contenenti tra l’altro: struttura beneficiaria destinataria, quantità, indirizzo/i di consegna, Direttore dell’esecuzione della struttura beneficiaria (nominativi e riferimenti) ed eventuali ulteriori elementi necessari per l’emissione degli Ordinativi;
- all’esito della procedura di gara le offerte presentate dai Fornitori suindicati sono risultate quelle con il prezzo più basso, ai sensi dell’art. 95, comma 4, del Codice;
- con provvedimento prot. n. 0012919 del 24-11-20-R, l’Agenzia ha disposto l’aggiudicazione definitiva dell’appalto in favore dei suindicati Fornitori;
- ai sensi dell’art. 32, comma 7 del D.lgs. n. 50 del 2016 l’aggiudicazione è divenuta efficace in quanto la Stazione appaltante ha verificato in capo ai Fornitori il possesso dei prescritti requisiti.
- come previsto dall’art. 121 del D.lgs n. 104/2010 si è proceduto alla
pubblicazione di un avviso volontario per la trasparenza preventiva ai sensi dell’art. 73, comma 4 e 98 del d.lgs. n. 50 del 2016, sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea in data 27 novembre 2020 n. 2020/S 232-571152, in cui si è dato atto dell’intenzione di concludere il contratto in parola con i fornitori summenzionati;
- sono decorsi 10 giorni dalla predetta pubblicazione, pertanto le Committenti possono procedere a stipulare, ai sensi dell’art. 63, c. 2, lett. c), del d.lgs. 50/2016, il contratto per l’affidamento della fornitura in argomento.
- I Fornitori, in sede di gara, si sono espressamente obbligati ad eseguire le prestazioni oggetto del presente Accordo alle condizioni, modalità e termini di seguito stabiliti.
- Resta inteso che in caso di mancata utilizzazione del massimale indicato nel presente Accordo nulla potrà essere preteso a qualsiasi titolo, diritto o ragione dai Fornitori nei confronti delle Committenti, atteso che in nessun caso si garantisce ai Fornitori l’erogazione di quantità minime o comunque predeterminate delle forniture di cui all’oggetto contrattuale.
- Nei contratti esecutivi/ordini di fornitura è determinata la quantità massima presunta dei prodotti da fornire, nei limiti stabiliti nel presente Accordo. Le Committenti potranno stipulare uno o più contratti esecutivi/ordine di fornitura in ragione del proprio fabbisogno, nei limiti del massimale indicato nel presente Accordo. Sulla base delle quantità e degli importi riportati nel contratto esecutivo, le Committenti, nel corso della durata del presente atto,
emetteranno appositi ordinativi di fornitura dei diversi prodotti richiesti. Le Stazioni appaltanti potranno stipulare contratti esecutivi o direttamente ordini di fornitura nei limiti dei massimali contrattuali acquisendo apposito cig derivato.
-Con provvedimento prot. n. 0013283 del 01-12-2020-R, la Stazione appaltante ha autorizzato, limitatamente al fabbisogno di Agenzia delle Entrate, l’esecuzione anticipata della fornitura in oggetto, nelle more della stipula del contratto d’appalto, secondo le specifiche tecniche dettagliate nel Capitolato Tecnico e secondo i prezzi che le Società hanno offerto in sede di gara, senza alcun onere aggiuntivo. A seguito dell’autorizzazione, con note ns. prot. nn. 0373288/0373524/0373565 del 09-12-2020-U sono stati inviati ai Fornitori e alle Direzioni Regionali/Provinciali e Uffici centrali interessati gli Ordini di Fornitura anticipata.
Art. 1 – Allegati e Definizioni
Le premesse, gli atti e i documenti richiamati, nonché gli allegati di seguito indicati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo quadro:
- Delega di firma Xxxx. Xxxxxxxxx Xxxxx sub “197 a”;
- Delega di firma Xxxx. Xxxxxxx Xxxxxx sub “197 b”;
- Procura Speciale Sig. Xxxxxx Xxxxxxxx sub “197 c”;
- Procura Speciale Sig. Xxxxxxxx Xxxxxxxx sub “197 d”;
- Offerta economica fornitori sub “197 e”;
Seppur non materialmente allegati, formano parte integrante del presente Accordo:
• Il Capitolato tecnico e suoi allegati;
• le cauzioni definitive prestate ai sensi dell’art. 103 del D.lgs. n. 50 del 2016;
• le polizze assicurative RCT/RCO;
• le schede tecniche di prodotto fornite dagli operatori economici. In caso di contrasto tra le prescrizioni contenute nel presente contratto e nei documenti sopra indicati sarà osservato il seguente ordine di prevalenza:
1. Capitolato tecnico;
2. Offerta economica del Fornitore;
3. Accordo Quadro;
4. Contratto esecutivo.
Ai fini del presente Accordo quadro, alle espressioni ed ai termini sotto indicati viene attribuito il seguente significato:
Appaltatore (o Fornitore): i tre aggiudicatari della procedura in premessa che, conseguentemente, sottoscrivono l’Accordo Quadro e si impegnano a eseguire i singoli Contratti di Fornitura;
Committenti: Agenzia delle Entrate e Agenzia delle Entrate- Riscossione.
Accordo quadro (o Accordo): l’Accordo Quadro disciplina le condizioni generali, le modalità e i termini della fornitura oggetto dell’appalto, come descritti nel Capitolato, nella misura che verrà richiesta dalle Committenti mediante la sottoscrizione del/i contratto/i esecutivo/i. Con la sottoscrizione dell’Accordo quadro il Fornitore si obbliga a fornire i prodotti indicati nel Capitolato, fino al
raggiungimento del massimale ivi indicato.
Contratto/i esecutivo/i: il contratto, avente ad oggetto la fornitura di cui al presente Accordo, con cui le Committenti determinano la quantità massima presunta della fornitura descritta nel Capitolato, che richiederanno mediante la comunicazione al Fornitore di singoli Ordinativi di fornitura. Le Committenti sono vincolate alla fornitura richiesta solo al momento dell’emissione dei singoli ordinativi di fornitura inviati al Fornitore in esecuzione del/i contratto/i esecutivo/i. Ordinativo di Fornitura (ODF): è l’apposita richiesta a consumo, ossia la singola commessa di affido, in esecuzione del/i contratto/i esecutivo/i.
Prodotto/i: mascherine chirurgiche, eventuali ulteriori dispositivi di protezione individuale e servizi connessi e quant’altro indicato nel Capitolato.
Art. 2 – Oggetto
Il presente Accordo ha ad oggetto la fornitura di mascherine chirurgiche monouso destinate alla gestione, nelle sedi delle Committenti, dell’emergenza sanitaria “Covid-19”.
In particolare, l’oggetto di fornitura è costituito dal seguente prodotto: Mascherina chirurgica ad alto potere filtrante e resistente agli schizzi, almeno 3 strati, con elastici, di tipo I, II o IIR, omologata alla EN 14683:2019+AC:2019 e dotata di marcatura CE, ovvero, in alternativa, di validazione, ai sensi dell’art. 15 del DL 17 marzo 2020 n. 18 (“Decreto Legge Cura Italia”), come dettagliatamente descritta nel Capitolato Tecnico.
Per la disciplina di dettaglio dell’oggetto contrattuale si rimanda, quindi, a quanto espresso nel Capitolato.
Le attività oggetto del presente Accordo, trattandosi di mera fornitura, non danno origine a rischi da interferenze e, pertanto, non sussiste l’obbligo di redazione del DUVRI.
La consegna dei prodotti dovrà avvenire presso le sedi delle Direzioni Centrali, Direzioni Regionali/Direzioni Provinciali di Trento e Bolzano dell’Agenzia delle Entrate e presso le sedi Regionali dell’Agenzia entrate-Riscossione, che provvederanno alla distribuzione presso i singoli Uffici ricadenti nel territorio di propria competenza, secondo le modalità descritte nel presente contratto, nel Capitolato e suoi allegati da intendersi qui integralmente recepiti, nonché in conformità alle indicazioni operative che saranno altresì impartite dai competenti Uffici delle Committenti.
La stipula del contratto non comporta di per sé alcun obbligo di fornitura e, pertanto, le obbligazioni reciproche sorgeranno solo in seguito all’emanazione dei singoli ordinativi di fornitura, per i quali non vige l’obbligo di un quantitativo minimo. Le Committenti non assumono alcun obbligo in merito al completo utilizzo del massimale contrattuale.
Le Committenti, nel rispetto di quanto previsto nel Capitolato e di seguito, affideranno a ciascun Fornitore l’esecuzione della fornitura, mediante l’inoltro di appositi ODF nel numero massimo indicato nel Capitolato.
I Fornitori prendono atto che le Committenti, nel rispetto di quanto
previsto dall’articolo 54, comma 4, lettera a), del D.lgs. n. 50/2016, procederanno alla determinazione di ciascun ODF, quindi alla definizione del numero di Prodotti per i quali ciascun Fornitore, di volta in volta, sarà tenuto a eseguire la fornitura, nel rispetto dei principi generali di rotazione e proporzionalità e della ripartizione dell’appalto nelle seguenti misure percentuali:
- G.M. FASHION GROUP S.R.L. SEMPLIFICATA (1° in
graduatoria): 40%;
- MABE SRL (2° in graduatoria): 33%;
- GLF S.A.S DI XXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXXX & C. (3°
in graduatoria): 27%.
Il quantitativo complessivo di mascherine per il periodo semestrale di durata contrattuale è pari a 4.054.710 pezzi.
Ne consegue pertanto che tale quantitativo è così suddiviso tra gli aggiudicatari:
G.M. FASHION GROUP S.R.L. SEMPLIFICATA, 40% dei volumi posti a gara:
- 1.621.884 pezzi;
Prezzo Unitario Offerto: € 0,05 cadauno;
MABE SRL, 33% dei volumi posti a gara:
-1.338.054 pezzi;
Prezzo Unitario Offerto: € 0,0548 cadauno;
GLF S.A.S DI XXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXXX & C., 27%
dei volumi posti a gara:
-1.094.772 pezzi;
Prezzo Unitario Offerto: € 0,067 cadauno.
Al fine di garantire la copertura dell’intero fabbisogno delle committenti anche in caso di impossibilità da parte di taluno dei Fornitori di fornire i quantitativi nelle percentuali di pertinenza, il massimale contrattuale per la durata semestrale è stato fissato in € 271.665,57 (pari al prodotto tra il prezzo offerto dal 3° in graduatoria -
€ 0,067 – e il totale della fornitura – pari a 4.054.710 pezzi nel semestre), fermo restando che l’Agenzia non sarà vincolata ad utilizzare per intero il massimale indicato, ma potrà ordinare i soli quantitativi che effettivamente necessiteranno.
I Fornitori prendono atto che il fabbisogno prestazionale, indicato in termini previsionali nel Capitolato, è frutto di una stima effettuata dalle Committenti e, pertanto, non deve ritenersi in alcun modo vincolante per esse, potendo subire delle variazioni, in aumento e/o diminuzione, in relazione alle effettive esigenze prestazionali connesse anche all’evoluzione della situazione di pandemia nonché ad eventuali ulteriori disposizioni normative o regolamentari che potranno essere emanate.
I Fornitori pertanto prendono atto che l’ordine di priorità come sopra definito e l’effettiva esigenza della fornitura potrà comportare che non necessariamente a ciascun Fornitore risulterà affidato, alla scadenza dell’Accordo, un identico numero complessivo di ODF.
I Fornitori non potranno quindi vantare alcuna pretesa, diritto o ragione anche a titolo risarcitorio o di indennizzo nei confronti delle Committenti, nel caso in cui si sia determinato, alla scadenza del
presente Accordo, anche un sostanziale scostamento del numero di Ordini affidati rispetto al fabbisogno prestazionale riportato in termini di stima nel Capitolato.
Art. 3 – Durata
Il presente contratto ha durata di 6 mesi a far data dal giorno della stipula e fino al raggiungimento del massimale di € 271.665,57 (duecentosettantunomilaseicentosessantacinque/57), IVA esclusa .
I Fornitori saranno obbligati ad eseguire la fornitura richiesta mediante contratto/i esecutivo/i fino ad esaurimento dell’importo complessivo massimo sopra indicato, non potendo pretendere alcunché nel caso in cui, alla scadenza dei termini contrattuali, tale importo non dovesse essere completamente utilizzato.
L’Agenzia potrà esercitare il diritto di opzione, alle medesime condizioni, per un ulteriore periodo di 6 mesi e per un importo massimo pari ad € 271.665,57 (duecentosettantunomilaseicentosessantacinque/57).
In caso di esercizio della facoltà di rinnovo, i Fornitori non potranno opporre alcun rifiuto, potendo eventualmente richiedere un adeguamento dei singoli prezzi unitari in conformità a quanto previsto dall’art. 106 comma 1 lett. a) del D.lgs. n. 50/2016 e dalle disposizioni ivi richiamate.
Ai sensi dell’art. 106, comma 11 del D.lgs. n. 50/2016, l’Agenzia – nel corso dell’esecuzione dei servizi in affidamento – si riserva la facoltà di prorogare la durata del presente Accordo per il tempo strettamente occorrente alla conclusione delle procedure necessarie per
l’individuazione di un nuovo contraente. In tal caso, i Fornitori saranno tenuti all’esecuzione delle prestazioni previste nel presente Accordo e nei relativi ODF agli stessi prezzi, patti e condizioni o a quelli più favorevoli per le Committenti.
Resta inteso tra le Parti che, ferme restando la validità e l’efficacia del presente Accordo e dei singoli ODF in corso, non sarà più possibile emettere ODF qualora, prima della scadenza del presente Accordo, sia stato esaurito il corrispettivo massimo.
I singoli ODF avranno la durata fissata dalle Committenti, che non potrà essere comunque superiore a quella del presente Accordo.
L’Accordo si esaurisce al raggiungimento del quantitativo massimo previsto; di conseguenza non verranno emessi ulteriori ODF, salvo incremento dei quantitativi medesimi. Il presente Accordo, anche in caso di esaurimento del quantitativo, resta valido, efficace e vincolante per la regolamentazione degli ODF, e quindi dei Contratti di Fornitura, per tutto il tempo di vigenza e durata di questi ultimi.
In caso di mancata utilizzazione dell’Accordo da parte delle Committenti nulla potrà essere preteso a qualsiasi titolo dai Fornitori.
I Fornitori prendono atto, rinunziando ora per allora a qualsiasi pretesa di risarcimento o di indennizzo, che le Committenti hanno la facoltà di revocare l’ODF, da esercitarsi entro un giorno lavorativo dall’emissione dello stesso.
Il Contratto di Fornitura, derivante dall’ODF accettato, avrà termine con l’esaurimento del relativo quantitativo.
Resta fermo che potrà essere richiesto dalle Committenti un aumento
delle prestazioni, alle stesse condizioni previste dal presente Accordo, nei limiti di cui all’art. 106, comma 12, del decreto legislativo n. 50/2016, anche in funzione dell’attuale fase emergenziale, attualmente fissata al 30 aprile 2021, salvo eventuali proroghe da parte delle competenti autorità pubbliche.
Art. 4 – Avvio del servizio - Modalità di esecuzione, obblighi e adempimenti a carico dei Fornitori
Stipulati i singoli Contratti esecutivi ed emessi gli ordinativi, le forniture dovranno essere eseguite al piano presso le sedi indicate negli allegati al Capitolato, nel pieno rispetto di quanto indicato nel Capitolato medesimo, nell’offerta economica e nella lettera d’invito.
Per ciascuna sede di consegna, la fornitura del materiale dovrà essere eseguita in unica soluzione entro e non oltre 15 (quindici) giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data di emissione dell’ordine.
L’elenco degli Uffici, allegato al Capitolato, presso cui effettuare le forniture potrà variare a seconda delle esigenze delle Committenti, senza che i Fornitori possano eccepire nulla in merito.
Gli Ordinativi, attuativi dei Contratti esecutivi, saranno emessi, per l’Agenzia delle Entrate, per il tramite dell’Ufficio Prevenzione rischi e tutela dei lavoratori per il fabbisogno delle Direzioni Centrali, e degli Uffici Risorse Materiali/Gestione Risorse per il fabbisogno degli Uffici di ciascuna Direzione Regionale; dai corrispondenti Uffici di Agenzia delle Entrate-Riscossione.
L’ordine indicherà le tipologie di prodotti richiesti, le quantità, e la sede in cui dovrà essere eseguita la consegna.
I Fornitori dovranno provvedere all’esecuzione della fornitura a seguito della ricezione dell’Ordinativo e saranno tenuti ad accettare ordinativi di fornitura fino a concorrenza del massimale precedentemente indicato.
I Fornitori si impegnano a evadere ogni singolo ordinativo di fornitura nella sua interezza ed in unica soluzione.
Ad ogni ordinativo di fornitura dovrà corrispondere, pertanto, un unico documento di trasporto e una fattura distinta.
Per l’ordine di fornitura è tassativa la forma scritta; gli ordini saranno inviati mezzo posta elettronica agli indirizzi che saranno indicati dai Fornitori.
I Fornitori dovranno consegnare i prodotti esclusivamente presso le sedi degli Uffici interessati di volta in volta alla fornitura ed immagazzinarla, nei locali all’uopo destinati, anche se ubicati in piani diversi da quello terreno, sia nel caso di forniture in scatole che in pallet.
La consegna dei prodotti deve essere eseguita a cura, rischio e spese dei Fornitori, nel seguente orario di lavoro 9.00 – 13.00 all’interno dei locali che verranno indicati nell’ODF.
I prodotti dovranno essere consegnati, nel loro imballo, in modo da essere protetti contro qualsiasi manomissione o danno derivante da maneggiamento. Gli imballi dei prodotti offerti devono rispondere alle norme in vigore secondo la natura dei beni da consegnare e devono essere tali da garantirne la corretta conservazione anche durante le varie fasi dell’ulteriore trasporto e dello stoccaggio, fino all’utilizzo
presso i vari uffici delle Committenti.
In ogni caso, informazioni di dettaglio sulle specifiche modalità di consegna sono indicate nel Capitolato e le Committenti si riservano di fornire le opportune ulteriori indicazioni ove necessario.
All’atto della consegna i prodotti dovranno essere integri e pienamente conformi a quanto previsto nel presente Accordo, nel Capitolato e a quanto richiesto nell’ODF; ciò dovrà risultare dal documento di trasporto che verrà fatto controfirmare dalla persona delle Committenti che riceverà la merce.
Ogni confezione e imballo deve presentare all’esterno un’etichetta chiaramente e facilmente leggibile riportante:
- esatta denominazione e descrizione del prodotto;
- nome e indirizzo del produttore/fornitore;
- eventuali avvertenze o precauzioni particolari da adottare per la conservazione della fornitura oggetto del contratto.
Le singole confezioni dovranno rispettare i quantitativi di confezionamento indicati nel Capitolato.
Tutte le spese di imballaggio, trasporto, trasferimento dei prodotti al locale di destinazione indicato nell’ordine ed eventuali oneri connessi con le spedizioni sono a carico dei Fornitori.
I Fornitori possono chiedere la proroga del termine di consegna per cause di forza maggiore, debitamente comprovate da valida documentazione, ed accettate dalle Committenti. In questi casi il Fornitore dovrà darne comunicazione scritta alle Committenti entro 3 giorni dal verificarsi dell’evento. In mancanza, o per ritardo nella
comunicazione, nessuna causa di forza maggiore potrà essere addotta a giustificazione di eventuale ritardo verificatosi nella consegna da parte del Fornitore.
I Fornitori si impegnano ad effettuare la fornitura mantenendo invariate tutte le condizioni di fornitura e consegna e i prezzi offerti per i singoli prodotti per tutta la durata contrattuale o comunque fino al raggiungimento del massimale previsto.
Sono a carico dei Fornitori tutti gli oneri ed i rischi relativi alla prestazione delle forniture e dei servizi connessi nonché di ogni altro servizio, anche di natura funzionale, che si rendesse necessario per il corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste nel Capitolato, ivi compresi quelli relativi ad eventuali spese di trasporto, di viaggio per il personale addetto all’esecuzione contrattuale, ed ogni altro onere necessario alla piena riuscita dell’approvvigionamento nel suo complesso, come meglio dettagliato nel Capitolato tecnico.
I Fornitori si obbligano a consentire alle Committenti di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto degli ODF, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche. Anche per tal fine i Fornitori si impegnano a predisporre e trasmettere alle Committenti, laddove richiesto, anche in formato elettronico e/o in via telematica, tutti i dati e la documentazione di reportistica delle forniture prestate.
I Fornitori si obbligano: (a) a dare immediata comunicazione alle Committenti, per quanto di competenza, di ogni circostanza che abbia
influenza sull’esecuzione delle attività oggetto dell’Accordo e dei singoli ODF; (b) a eseguire le forniture nei luoghi indicati negli ODF;
c) a fornire prodotti identici per qualità e confezione ai prodotti offerti in sede di partecipazione alla gara.
In caso di inadempimento da parte dei Fornitori degli obblighi di cui ai precedenti commi, la Committente, fermo il diritto al risarcimento del danno, ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il Contratto di Fornitura di riferimento.
Resta fermo il diritto dell’Agenzia di risolvere l’Accordo in caso di reiterati e gravi inadempimenti del Fornitore su uno o più ODF.
Art. 5 – Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro – inadempienze contributive e retributive
I Fornitori si obbligano ad osservare scrupolosamente nei confronti del personale dipendente tutti gli obblighi ed adempimenti in materia assistenziale, previdenziale e, più in generale, in materia di lavoro, derivanti da disposizioni normative e/o regolamentari, inclusi i contratti collettivi, le circolari e gli atti amministrativi, manlevando le Committenti da ogni responsabilità in merito.
Per le prestazioni richieste i Fornitori si obbligano ad avvalersi di personale con adeguate capacità tecniche con contratto di lavoro subordinato ovvero di somministrazione di lavoro ovvero con rapporto di lavoro comunque riconducibile a una delle tipologie contrattuali ammesse dalla Legge n. 183/2014 e successivi Decreti attuativi, nonché di lavoratori autonomi (nel rispetto di quanto previsto all’art. 105, comma 3 del D.lgs. n. 50/2016), nei limiti e alle condizioni
previsti nel presente contratto e suoi allegati.
È a carico dei Fornitori l’osservanza delle norme in materia di sicurezza, prevenzione degli infortuni e dell’igiene del lavoro, per quanto di spettanza. I Fornitori adotteranno tutti i procedimenti e le cautele necessarie in tema di sicurezza sui luoghi di lavoro e di salute dei lavoratori, impegnandosi a fornire, su richiesta delle Committenti, opportuna documentazione a dimostrazione degli adempimenti effettuati e manlevando e tenendo indenni le Committenti.
In caso di inadempienza retributiva e/o contributiva le Committenti procederanno ai sensi di quanto previsto all’art. 30, commi 5 e 6 D.lgs. 50/2016.
Resta inteso che i Fornitori sono, e rimangono, responsabili in via diretta ed esclusiva delle suddette risorse e, pertanto, si impegnano sin d’ora a manlevare e tenere indenni le Committenti da qualsivoglia pretesa avanzata, a qualunque titolo, da detto personale o da terzi in relazione all’esecuzione del Contratto.
Le Committenti potranno richiedere l’allontanamento di quelle risorse che non dovessero tenere un comportamento decoroso in linea con i regolamenti delle Committenti medesime e/o dovessero non rispettare le diposizioni in materia di igiene e sicurezza sul lavoro.
I Fornitori dovranno provvedere all’immediata sostituzione delle risorse allontanate.
In caso di inadempimento da parte dei Fornitori agli obblighi del presente articolo, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, la Committente potrà dichiarare la risoluzione di diritto del Contratto ai
sensi dell’art. 1456 c.c..
Art. 6 – Ulteriori obbligazioni dei Fornitori
I Fornitori hanno l’obbligo di tenere costantemente aggiornata, per l’intera durata del presente Accordo, la documentazione richiesta e presentata per la stipula del presente atto.
In particolare, i Fornitori hanno l’obbligo, per tutta la durata dell’Accordo e degli ODF inviati dalle Committenti di:
a) comunicare alle Committenti ogni modificazione e/o integrazione relativa al possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 80, D.lgs. n. 50/2016, entro il termine perentorio di 5 (cinque) giorni lavorativi decorrenti dall’evento modificativo/integrativo;
b) comunicare alle Committenti ogni modifica negli assetti proprietari, nella struttura di impresa e negli organismi tecnici e amministrativi, anche con riferimento a quanto espresso dall’art.106 comma 1 lett. d) punto 2), entro il termine perentorio di 5 (cinque) giorni lavorativi decorrenti dall’evento modificativo.
Art. 7 – Controlli e verifiche
Le Committenti hanno facoltà di eseguire verifiche e controlli per accertare la regolare esecuzione della fornitura. Il controllo consisterà nell’accertamento della corrispondenza tra il materiale consegnato e quanto richiesto nel Capitolato e accettato in sede di consegna dei campioni.
Le Committenti hanno piena facoltà di rifiutare il materiale che, ad un primo sommario esame, risulti non rispondente a quello ordinato e di chiederne la sostituzione a spese e a carico del Fornitore.
Xxxxxxx rifiutate le forniture che risultassero difettose o, in qualsiasi modo, non rispondenti alle prescrizioni tecniche e/o non idonee all’uso.
Gli articoli che non risulteranno corrispondenti perfettamente agli ordinativi effettuati saranno protestati e non accettati, con invito a sostituirli entro sette giorni lavorativi (sabato, domenica e festivi esclusi), decorsi i quali, le Committenti potranno acquistarli presso imprese concorrenti, imputando la spesa all’inadempiente, trattenendola sui crediti del Fornitore.
Il periodo intercorrente tra la data di consegna ed il termine previsto per la sostituzione non sarà computato ai fini del calcolo di eventuali penali per ritardi.
Le spese per la sostituzione sono a totale carico dei Fornitori, ivi comprese quelle per trasporto, imballo, consegne e quant’altro inerente e conseguente.
I Fornitori dovranno ritirare, a loro spese, la merce non idonea e, in pendenza o in mancanza del ritiro, detta merce rimane a rischio e a disposizione del Fornitore stesso, senza alcuna responsabilità da parte delle Committenti per ulteriori degradamenti o deprezzamenti che il materiale possa subire.
Art. 8 – Corrispettivi e modalità di pagamento
Per la fornitura di cui al presente contratto, le parti fissano un corrispettivo massimale globale di € 271.665,57 (duecentosettantunomilaseicentosessantacinque/57) + IVA.
Le Committenti potranno emettere ODF nei limiti dell’importo sopra
indicato.
I corrispettivi unitari sono indicati nelle offerte economiche che vengono qui integralmente recepite:
PRODOTTO: Mascherina chirurgica ad alto potere filtrante e resistente agli schizzi, almeno 3 strati, con elastici, di tipo I, II o IIR, omologata alla EN 14683:2019+AC:2019 e dotata di marcatura CE, ovvero, in alternativa, di validazione, ai sensi dell’art. 15 del DL 17 marzo 2020 n. 18 (“Decreto Legge Cura Italia”)
PREZZO UNITARIO FORNITORE 1: € 0,05.
PREZZO UNITARIO FORNITORE 2: € 0,0548.
PREZZO UNITARIO FORNITORE 3: € 0,067.
Tali corrispettivi sono da intendersi al netto di IVA e comprensivi di ogni onere e spesa e rimarranno fissi ed invariati per l’intera durata contrattuale. I Fornitori dichiarano pertanto, di rinunciare, fin d’ora, ad avvalersi dei rimedi di cui agli artt. 1467 e 1664 c.c.
Resta inteso che le Committenti liquideranno ai Fornitori il corrispettivo dovuto calcolato sulla base dei prezzi da ciascuno offerti rapportati alle quantità effettivamente fornite.
Il corrispettivo massimale di cui al presente articolo non vincola in alcun modo le Committenti a garantire la richiesta di una quantità minima di forniture determinate e non comporta, quindi, il diritto dei Fornitori al riconoscimento di un corrispettivo minimo garantito.
II corrispettivo sopra indicato si riferisce alle forniture che rispettino i requisiti tecnici di cui al Capitolato, nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali ed è pertanto comprensivo di
ogni onere e spesa di qualsiasi natura maturati dai Fornitori.
Il corrispettivo contrattuale è accettato dai Fornitori in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, a loro esclusivo rischio, ed è pertanto invariabile ed indipendente da qualsiasi imprevisto o eventualità.
Il predetto corrispettivo copre e compensa tutti gli oneri, nessuno escluso, occorrenti alla perfetta esecuzione delle forniture commesse.
I corrispettivi di cui al presente articolo verranno liquidati dalle Committenti previa presentazione di regolari fatture, riportanti il riferimento al numero di CIG, allo specifico Contratto Esecutivo e all’ODF cui si riferisce.
In caso di RTI ciascun componente del raggruppamento dovrà produrre la fattura per le prestazioni di competenza.
Le Committenti, a seguito della completa effettuazione di ogni ODF e dopo l’attestazione di regolare esecuzione da parte delle strutture destinatarie, provvederanno alla liquidazione del corrispettivo contrattuale, entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricezione delle fatture emesse dai Fornitori, da effettuarsi a mezzo bonifico bancario sull’Istituto di credito o su Poste Italiane S.p.a. e sul numero di conto corrente dedicato, indicato nel presente contratto.
I Fornitori forniscono i seguenti indirizzi di posta elettronica ai quali potranno essere inviate informazioni per l’esecuzione del contratto: Fornitore 1: xxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxx.xxx; Fornitore 2: xxxxxxxxxxx@xxxxxxx.xx; Fornitore 3: xxxx@xxxxxxxxx.xx.
Ai sensi dell’art. 1 del Decreto Legge 24 aprile 2017, n. 50 le fatture
emesse nei confronti delle Committenti, comprensive di XXX, dovranno contenere l’indicazione “scissione dei pagamenti”.
Per effetto di tale regime, ai Fornitori verrà liquidato l’importo della fattura al netto dell’IVA, che sarà versata secondo quanto previsto dalla normativa fiscale. Eventuali fatture elettroniche prive della citata indicazione saranno rifiutate.
Le fatture, sulle quali dovrà essere indicato il riferimento al presente contratto ed al relativo contratto esecutivo, dovranno essere intestate a:
- nel caso in cui la Committente sia l’Agenzia delle Entrate, a Agenzia delle Entrate, Via Giorgione, 106 – 00147 – Roma – CF e P.IVA 06363391001;
- nel caso in cui la Committente sia l’Agenzia delle Entrate- Riscossione, a Agenzia delle Entrate-Riscossione, Via Xxxxxxxx Xxxxxx, 14, 00142- Roma - C.F. e P.IVA 13756881002
e spedite alle Committenti attraverso il Sistema di Interscambio della fatturazione elettronica di cui al Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze 7.3.2008 avendo cura di inserire il codice IPA riportato in ciascun ODF.
Tale codice rappresenta elemento obbligatorio nella compilazione delle fatture elettroniche, in quanto presupposto indispensabile per consentire al Sistema di Interscambio il recapito dei documenti all’ufficio di destinazione.
Le fatture devono essere emesse e trasmesse esclusivamente in forma elettronica per il tramite del Sistema di Interscambio, pena la mancata accettazione delle stesse da parte dell’Amministrazione.
Restano a carico dei Fornitori tutti gli oneri fiscali, inclusi quelli eventuali relativi all’imposta di bollo, derivanti dall’emissione delle fatture.
Sull’importo netto di ciascuna fattura è effettuata una ritenuta dello 0,5% (zero virgola cinque per cento); le ritenute saranno svincolate solo in sede di liquidazione finale, dopo l’approvazione del certificato di collaudo o di verifica di conformità, previo rilascio del DURC.
In conformità alle previsioni di cui all’art. 35 comma 18 D.lgs. 50/2016, entro quindici giorni dall’effettivo inizio della prestazione prevista da ciascun Contratto Esecutivo verrà corrisposta ai Fornitori un’anticipazione del prezzo pari al 20 per cento del valore del Contratto Esecutivo medesimo, subordinatamente alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all’anticipazione, maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell’anticipazione stessa secondo il cronoprogramma della prestazione.
L’importo della garanzia sarà gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso della prestazione, in rapporto al progressivo recupero dell’anticipazione da parte della Committente. I Fornitori decadranno dall’anticipazione, con obbligo di restituzione, se l’esecuzione della prestazione non procederà, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite saranno dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione dell’anticipazione.
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 48-bis del D.P.R. n. 602/1973 e del
D.M. 18 gennaio 2008 n. 40, la Committente verificherà, prima di
procedere al pagamento di corrispettivi di importo superiore a Euro 5.000,00 (cinquemila/00) maturati dai Fornitori, la sussistenza o meno in capo ai medesimi di una o più cartelle di pagamento scadute e non saldate, aventi un ammontare complessivo pari almeno al predetto importo. In caso di esito positivo della predetta verifica, la Committente - ai sensi di quanto previsto dall’art. 3 del citato Decreto Ministeriale - procederà alla sospensione del pagamento.
I Fornitori prendono espressamente atto che le Committenti non corrisponderanno interessi per eventuali ritardi verificatisi nei pagamenti per ragioni indipendenti dalla loro volontà.
In caso di ritardo nell’effettuazione dei pagamenti, imputabile alle Committenti, verranno corrisposti gli interessi moratori ai sensi e nel rispetto di quanto previsto dal D.lgs. 9.10.2002 n. 231, novellato dal D.lgs. 9.11.2012 n. 192.
Art. 9 – Penali
Nel caso di ritardo nella consegna di tutta o di parte della fornitura la Committente avrà facoltà di applicare una penale pecuniaria per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo non giustificato, pari all’ 1 per mille dell’ammontare netto dell’ordinativo di fornitura consegnata/sostituita in ritardo, ferma restando la risarcibilità dell’ulteriore danno, ai sensi dell’art. 1382 c.c. Sono esclusi dall’applicazione della penale i casi di forza maggiore e caso fortuito. In caso di fornitura di prodotti difettosi e/o malfunzionanti e/o non conformi la Committente inoltrerà la segnalazione all’operatore, mediante posta certificata, entro 10 giorni dalla scoperta del vizio.
L’operatore è tenuto alla sostituzione del dispositivo entro 7 giorni dalla segnalazione. Decorso inutilmente tale termine si applicherà, per ogni giorno di ritardo, una penale pari all’1 per mille dell’ammontare netto dell’ordinativo di fornitura cui si riferisce il prodotto difettoso, ferma restando la risarcibilità dell’ulteriore danno, ai sensi dell’art. 1382 c.c.
Qualora i ritardi superino i 10 (dieci) giorni naturali e consecutivi, per i giorni successivi al decimo, il presente contratto potrà essere risolto unilateralmente, con facoltà di commissionare ad altre imprese, in danno della Società fornitrice, la fornitura ovvero la parte della fornitura non eseguita dalla Società stessa, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
L’irrogazione delle penali non esclude il diritto delle Committenti di agire per il ristoro del maggior danno subìto, né esonera in nessun caso il Fornitore dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha determinato l’applicazione della penale.
In riferimento a ciascun ordinativo, l’importo massimo delle penali applicate non potrà superare il 10% del valore dei corrispettivi contrattuali. In caso di superamento di detta soglia, l’Agenzia ha la facoltà di risolvere il contratto con l’Appaltatore mediante comunicazione, inviata tramite posta elettronica certificata.
Si conviene espressamente che le penali saranno applicabili, senza possibilità per il Fornitore di sollevare alcuna eccezione, anche qualora il ritardo dipenda da fatto di terzi, esclusi i casi di forza maggiore e caso fortuito.
Ai fini dell’applicazione delle penali, la Committente contesterà tramite pec all’Appaltatore le eventuali inadempienze riscontrate; l’Appaltatore, entro 7 giorni naturali e consecutivi, potrà fornire, in forma scritta tramite pec, le proprie controdeduzioni e l’eventuale documentazione a supporto; la Committente, ricevute le controdeduzioni, ne valuterà la fondatezza e adotterà le decisioni conseguenti.
In mancanza delle suddette controdeduzioni entro il termine stabilito, la Committente potrà procedere direttamente all’applicazione delle penali ed all’addebito degli eventuali danni derivanti dalle inadempienze riscontrate.
In caso di applicazione delle penali, l’importo di queste ultime sarà oggetto di emissione di nota di addebito alla Società. L’importo delle penali dovrà essere corrisposto entro 30 giorni dall’emissione della nota di addebito, ovvero mediante escussione della cauzione definitiva prestata, senza bisogno di diffida o procedimento giudiziario, fatta salva la possibilità per la Committente di detrarre gli importi per le penali direttamente dai corrispettivi fatturati dall’Appaltatore.
Art. 10 – Recesso
La Committente si riserva il diritto di recedere in qualsiasi momento, anche parzialmente, dal presente Accordo e dai contratti esecutivi dallo stesso discendenti, senza necessità di giustificazioni, ai sensi dell’art.
109 del D.lgs. n. 50/2016, dandone preventiva comunicazione a ciascun Fornitore, a mezzo posta elettronica certificata, almeno 20 giorni naturali e consecutivi prima della data in cui il recesso deve
avere esecuzione.
Alla data di efficacia del recesso, il Fornitore dovrà interrompere l’esecuzione delle forniture.
Il tal caso, le Committenti riconosceranno al Fornitore esclusivamente i corrispettivi relativi alla parte di fornitura eseguita ed alle prestazioni effettuate fino al momento di efficacia del recesso, con esclusione di ogni ulteriore compenso, indennizzo, risarcimento e rimborso delle spese a qualunque titolo.
L’Agenzia si riserva la facoltà di recedere dall’Accordo qualora per la tipologia delle forniture in argomento vengano attivate Convenzioni Consip.
Art. 11 – Risoluzione
In caso di inadempimento del Fornitore anche ad uno solo degli obblighi assunti con il presente Accordo e con i contratti esecutivi dallo stesso discendenti che si protragga oltre il termine, non inferiore comunque a 10 giorni solari, che verrà assegnato dalla Committente - a mezzo di posta elettronica certificata - per porre fine all’inadempimento, la Committente medesima ha la facoltà di considerare risolto di diritto il presente Accordo ai sensi dell’art. 1454 del cod. civ., di escutere la cauzione, nonché di procedere nei confronti dell’Appaltatore per il risarcimento di ogni danno subìto.
In ogni caso, si conviene che il presente Contratto e i contratti esecutivi dallo stesso discendenti potranno essere risolti di diritto, ai sensi dell’art. 1456 cod. civ., previa dichiarazione da inoltrare al Fornitore a mezzo posta elettronica certificata, nei casi di
inadempimento delle obbligazioni oggetto dello stesso e dei documenti di gara, che qui si intendono integralmente recepiti, nonché qualora l’ammontare delle penali maturate dal Fornitore superi il 10% dell’importo dei corrispettivi contrattuali.
La Committente, potrà, inoltre, risolvere di diritto il presente Accordo e i contratti esecutivi, ai sensi dell’art. 1456 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi all’Appaltatore - a mezzo posta elettronica certificata - nei seguenti casi:
a) qualora sia accertata la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dal Fornitore ai fini della stipula del presente Accordo;
b) in caso di mancato reintegro della cauzione;
c) stato di inosservanza del Fornitore riguardo tutti i debiti contratti per l’esercizio della propria impresa e per lo svolgimento dell’Accordo;
d) inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie delle maestranze;
e) mancato assolvimento degli obblighi previsti dall’art. 3 della Legge n. 136/2010;
f) cessione del contratto o subappalto fuori dei casi espressamente consentiti dal Capitolato, dal presente Accordo e dalla legislazione vigente;
g) reiterate situazioni di mancato rispetto delle modalità di esecuzione contrattuali o reiterate irregolarità o inadempimenti;
h) perdita di uno dei requisiti di cui all’art. 80 del D.lgs. n. 50/2016.
La Committente, inoltre, procederà alla risoluzione del presente Accordo e dei contratti esecutivi dallo stesso discendente qualora nei confronti del Fornitore e/o dei componenti la compagine sociale del Fornitore, e/o dei dirigenti dell’impresa con funzioni specifiche relative all’affidamento, alla stipula e all’esecuzione del contratto sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319-bis c.p., 319-ter c.p., 319-quater c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322-bis c.p., 346- bis c.p., 353 c.p. e 353-bis c.p..
In caso di risoluzione, la Committente ha la facoltà di escutere la cauzione per l’intero ammontare e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento del maggior danno. Con la risoluzione dell’Accordo sorge nella Committente il diritto di affidare a terzi la fornitura, o la parte rimanente di questa, in danno del Fornitore inadempiente.
Nel caso di risoluzione dell’Accordo il Fornitore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto ai sensi dell’art. 108, comma 5, del D.lgs. n. 50/2016.
In caso di risoluzione del presente Accordo, il Fornitore si impegna, sin d’ora, a fornire alle Committenti tutta la documentazione tecnica e i dati necessari al fine di provvedere direttamente o tramite terzi all’esecuzione del presente Accordo. In caso di risoluzione per
responsabilità del Fornitore, quest’ultimo è tenuto a corrispondere anche la maggiore spesa sostenuta dalla Committente per affidare ad altra impresa le prestazioni, ove la stazione appaltante non si sia avvalsa della facoltà prevista dall’art. 110 comma 1 del D.lgs. n. 50/2016.
In tutti i casi di cui ai precedenti commi, fatto salvo il maggior danno, la Committente incamererà la garanzia definitiva.
La Committente, in caso di risoluzione e comunque nei casi di cui all’art. 110, comma 1, D.lgs. n. 50/2016, potrà interpellare progressivamente gli operatori economici che hanno partecipato all’originaria procedura di gara e risultanti dalla relativa graduatoria al fine di stipulare un nuovo Accordo quadro per l’affidamento del completamento delle prestazioni contrattuali alle medesime condizioni già proposte dall’aggiudicatario originario in sede di offerta.
Resta fermo quanto previsto all’art. 108 del D.lgs. n. 50/2016.
Art. 12 – Assunzioni di responsabilità e garanzia di esecuzione
I Fornitori dovranno adottare ogni precauzione per evitare danni alle cose ed alle persone.
I Fornitori terranno indenni le Committenti da qualsiasi danno possa derivare alle stesse, ai propri dipendenti o a terzi o a cose di terzi in conseguenza di negligenze, ritardi, o inadempimenti nella fornitura.
I Fornitori si obbligano a tenere indenni e a risarcire le Committenti per ogni eventuale pregiudizio e/o danno che le stesse dovessero subire a seguito di qualsiasi azione e/o pretesa proposta o avanzata nei loro confronti da parte di terzi.
Le Parti concordemente stabiliscono che al presente Accordo si applica integralmente la garanzia per vizi nonché ogni istituto normativo a tutela dei diritti e interessi del compratore. Si conviene espressamente che le penali saranno applicabili e nessuna eccezione potrà essere sollevata dal Fornitore, anche qualora il ritardo o l’inadempimento dipendessero da fatto di terzi.
Ogni responsabilità per danni che, in relazione all’espletamento dell’appalto, derivasse alle Committenti od a terzi, si intenderà, senza riserve ed eccezioni alcune, a totale carico del Fornitore, salvi gli interventi a favore dello stesso da parte di società assicuratrici.
A tale riguardo i Fornitori hanno prodotto le polizze assicurative RCT e RCO:
- n. 1205423220 con decorrenza dal 07-12-2020 emessa da HDI Assicurazioni S.p.a. per importi massimali annuali pari ad Euro 2.000.000,00 (RCT) e 1.000.000,00 (RCO), valida sino al 07-12-2021
(Fornitore 1);
- n. 00079711000301 del 02-02-2017 emessa da Cattolica Assicurazioni Soc. coop. per importi massimali annuali pari ad Euro 2.500.000,00 (RCT) e 2.000.000,00 (RCO), valida sino al 31-12-2021
(Fornitore 2);
- n. 00050912301487 del 19-09-2020 emessa da Cattolica Assicurazioni per importi massimali annuali pari ad Euro 2.000.000,00 (RCT) ed Euro 2.000.000,00 (RCO), valida sino al 19-09-2021 (Fornitore 3).
A garanzia dell’esatto e corretto adempimento degli obblighi
contrattuali, i Fornitori hanno costituito le garanzie di esecuzione nelle forme e nei modi previsti dalla Lettera d’invito e dall’art. 103 del D.lgs. n. 50/2016 con le seguenti polizze:
- n. 1205423212 del 07-12-2020 emessa da HDI Assicurazioni S.p.a., importo garantito Euro 61.396,42 (Fornitore 1);
- n. 1027432091 del 04-12-2020 emessa da HDI Assicurazioni S.p.a., importo garantito Euro 54.111,00, successivamente integrata con Appendice n. 1 del 17-12-2021, con cui si è rettificato l’importo garantito fino ad € 54.511,00 (Fornitore 2);
- n. 003999 del 18-12-2020 emessa da ABC Asigurari Reasigurari S.A., importo garantito Euro 55.533,07, successivamente integrata con Appendice n. 1 del 07-01-2021, con cui si è specificato che la garanzia è prestata sia a favore di Agenzia delle Entrate sia a favore di Agenzia delle Entrate-Riscossione (Fornitore 3).
In caso di inesatto o mancato adempimento degli obblighi contrattuali da parte dei Fornitori, le Committenti si rivarranno, senza alcuna formalità, sulle garanzie di cui al precedente comma, incamerandole, a ristoro di ogni danno e delle penali contrattuali, salvi gli ulteriori danni subìti.
Le cauzioni prestate dai Fornitori a garanzia dell’esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni assunte con il contratto saranno svincolate, a richiesta dei Fornitori, al momento in cui tali obbligazioni saranno state adempiute nella loro totalità.
Qualora, per ogni evenienza normativamente o contrattualmente prevista, l’ammontare della garanzia si dovesse ridurre, la garanzia
dovrà essere reintegrata entro il termine di dieci giorni da quello in cui la Committente avrà reso nota, ai Fornitori, l’avvenuta riduzione. In caso di mancata reintegrazione nel termine suddetto, la Committente ha facoltà di considerare risolto di diritto il contratto, fatto salvo il risarcimento del danno subìto.
Art. 13 – Subappalto
Non essendo stato richiesto in sede di offerta, è fatto divieto ai Fornitori di subappaltare le prestazioni oggetto del presente Contratto. Ai fini del presente articolo non costituisce subappalto l’affidamento, da parte della Società, dell’attività di trasporto e consegna. È fatta, comunque, salva la responsabilità diretta della Società nei confronti delle Committenti.
Per tutto quanto non previsto nel presente articolo, trovano completa applicazione le disposizioni di cui all’art. 105 del D.lgs. 50/2016 così come modificato dal D.L. 32/2019.
In caso di inadempimento da parte dei Fornitori agli obblighi di cui ai precedenti commi, la Committente potrà dichiarare la risoluzione di diritto del presente Accordo, ai sensi dell’art. 1456 cod. civ., salvo il diritto al risarcimento del danno
Art. 14 – Divieto di cessione del contratto
Fatto salvo quanto previsto all’art. 106, comma 1, lett. d) n. 2 del Codice in materia di vicende soggettive dell’esecutore del contratto, è fatto assoluto divieto ai Fornitori di cedere, a qualsiasi titolo, il presente Accordo, a pena di nullità della cessione stessa.
In caso di inosservanza, da parte dei Fornitori, degli obblighi di cui al
precedente comma, la Committente, fermo restando il diritto al risarcimento di ogni danno e spesa, avrà facoltà di risolvere immediatamente il contratto e di commissionare a terzi l’esecuzione delle residue prestazioni contrattuali in danno dei Fornitori.
Art. 15 – Cessione del credito
Con riferimento alla cessione dei crediti da parte dei Fornitori, si applica il disposto di cui all’art. 106, comma 13, del D.lgs. n. 50/2016 e le disposizioni di cui alla Legge 21 febbraio 1991 n. 52.
Più precisamente, ai sensi dell’art. 106, comma 13, del Codice, è ammessa la cessione dei crediti maturati dai Fornitori nei confronti delle Committenti a seguito della regolare e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del presente Accordo effettuata nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni di cui alla legge n. 52/1991.
Qualora al momento della notifica della cessione del credito i Fornitori risultassero, ai sensi dell’art. 48 bis del D.P.R. 29.9.1973 n. 602, inadempienti all’obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari ad almeno € 5.000,00 le Committenti si riservano il diritto, e i Fornitori espressamente accettano, di opporsi alla cessione la quale resterà inefficace nei suoi confronti.
L’opposizione potrà essere esercitata mediante semplice comunicazione scritta ai Fornitori.
Art. 16 – Cessione d’azienda e/o mutamento della specie giuridica del Fornitore
Qualora intendano cedere l’intera azienda o il ramo di attività che assicura le prestazioni contrattuali o mutare specie giuridica, i Fornitori devono darne comunicazione alle Committenti con un preavviso di almeno trenta giorni, allegando tutta la documentazione riguardante l’operazione. Le Committenti hanno facoltà di proseguire il rapporto contrattuale con il soggetto subentrante ovvero recedere dall’Accordo. Il mancato preavviso di cui al periodo precedente fa sorgere in capo alle Committenti la facoltà di recedere dal presente Accordo e dai relativi contratti esecutivi, relativamente al Fornitore che ha ceduto l’azienda o il ramo di attività.
Art. 17 – Riservatezza
I Fornitori hanno l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso o comunque a conoscenza nel corso dell’esecuzione del contratto e di non divulgarli in alcun modo e di non farne oggetto di utilizzazione se non per le esigenze strettamente connesse all’esecuzione delle prestazioni contrattuali.
I Fornitori sono, inoltre, responsabili dell’osservanza degli obblighi di riservatezza di cui al presente articolo da parte dei propri dipendenti e/o dei consulenti di cui dovesse avvalersi.
A tal proposito i Fornitori dovranno prevedere ogni misura atta a garantire i requisiti di sicurezza delle informazioni trattate, con riferimento a riservatezza, integrità e disponibilità dei dati, nel rispetto degli adempimenti previsti dal Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016.
In caso di inadempimento alle obbligazioni di cui al presente articolo
le Committenti potranno dichiarare la risoluzione di diritto del presente Contratto e dei contratti esecutivi ai sensi dell’art. 1456 cod. civ..
Art. 18 – Disposizioni antimafia
I Fornitori prendono atto che l’affidamento delle attività, oggetto del presente Accordo, è subordinato all’integrale e assoluto rispetto della vigente normativa antimafia, inclusi la Legge 13 agosto 2010, n. 136 e il D.lgs. del 6 settembre 2011, n. 159 e s.m.i.
In particolare, i Fornitori garantiscono che nei propri confronti e nei confronti di tutti i soggetti indicati nell’art. 85 del citato D.lgs. n. 159/2011, non sono stati emessi provvedimenti definitivi o provvisori che dispongano misure di prevenzione o divieti, sospensioni o decadenze di cui alla predetta normativa, né sono pendenti procedimenti per l’applicazione delle medesime disposizioni, ovvero condanne che comportino l’incapacità di contrarre con la Pubblica Amministrazione.
I Fornitori si impegnano a comunicare immediatamente ogni modificazione intervenuta nel proprio assetto proprietario, nella struttura, negli organismi tecnici e/o amministrativi, nonché, pena la risoluzione di diritto del presente Accordo: a) eventuali procedimenti o provvedimenti, definitivi o provvisori, emessi a carico del Fornitore ovvero nei confronti di tutti i soggetti indicati nell’art. 85 del D.lgs. n. 159/2011, anche successivamente alla stipula dell’Accordo; b) ogni variazione della propria composizione societaria eccedente il 2% (due percento); c) ogni altra situazione eventualmente prevista dalla legislazione emanata successivamente alla stipula del presente
Accordo.
Le Amministrazioni si riservano, inoltre, il diritto di verificare la permanenza, per tutta la durata del Contratto, dei requisiti previsti dalle disposizioni antimafia relativamente a tutti i soggetti di cui ai commi precedenti.
Le Parti convengono espressamente che, nel caso fossero emanati i provvedimenti di cui sopra nell’arco della durata dell’Accordo, esso si intenderà immediatamente risolto, fatta salva la facoltà delle Committenti di richiedere il risarcimento dei danni subìti. Parimenti, l’Accordo si risolverà di diritto nei confronti del Fornitore che non ottemperi agli impegni assunti ai sensi del presente articolo.
Art. 19 – Struttura organizzativa
Ciascun Fornitore individua sin d’ora quali Referenti della fornitura per ciascuna direzione destinataria:
• la sig.ra Xxxxxxxx Xxxxx (email: xxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxx.xxx – tel. 0818655076-3924376313) - Fornitore 1.
• il sig. Xxxxxx Xxxxxx (email: xxxxxxx@xxxxxxxxx.xx/xxxxxxxxxxx@xxxxxxx.xx– tel: +39/0000000000)
- Fornitore 2.
• la sig.ra Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxxxx, (email: xxxx@xxxxxxxxx.xx – tel: 0000 000000) - Fornitore 3).
Agli stessi Referenti sono assegnati i compiti e le responsabilità previste dal Capitolato.
Tutte le attività dovranno essere svolte in collaborazione con i referenti
che saranno nominati dalle Committenti e comunicati ai Fornitori.
Art. 20 – Tracciabilità dei flussi finanziari
I Fornitori, per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi dell’art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136, sono obbligati ad utilizzare uno o più conti bancari o postali dedicati alle commesse pubbliche. Ai sensi dell’art. 3, comma 7, della citata Xxxxx, i Fornitori dichiarano che il conto corrente bancario/postale dedicato è il seguente:
Fornitore 1 - IBAN: XX00X0000000000000000000000.
I soggetti abilitati ad eseguire movimentazioni sul predetto conto sono: Xxxxxxxx Xxxxx, nata a Nola (NA) il 19-04-1976, residente a Xxx Xxxxxxx Xxxxxxxxx (XX), xxx Xxxxxx, 000, codice fiscale: XXX XXX 00X00 X000X.
Fornitore 2 - IBAN: XX00X0000000000000000000000.
I soggetti abilitati ad eseguire movimentazioni sul predetto conto sono: Xxxxxx Xxxxxx, nato il 19-10-1968 a Como ed ivi residente, xxx Xxxxxxxxxx Xxxxxx, x. 00, codice fiscale: XXX XXX 00X00 X000X. Fornitore 3 - IBAN: XX00X0000000000000000000000.
I soggetti abilitati ad eseguire movimentazioni sul predetto conto sono: Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxxxx, nata a Santa Sofia d’Epiro (CS) il 09-05- 1970, residente a Castrovillari, via dell’Artigianato, 40, codice fiscale: XXX XXX 00X00 X000X.
Ciascun Fornitore si impegna a comunicare alle Committenti, entro 7 giorni, ogni eventuale variazione relativa al predetto conto corrente ed ai soggetti autorizzati ad operare su di esso. Ciascun Fornitore si
obbliga, inoltre, ad inserire nei contratti sottoscritti con i propri subappaltatori e/o subcontraenti un’apposita clausola, a pena di nullità assoluta, con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità finanziaria prescritti dalla citata Xxxxx. Ciascun Fornitore si impegna, altresì, a trasmettere i predetti contratti alla Committente, stante l’obbligo di verifica imposto alla medesima dal predetto art. 3, comma 9, Legge n. 136/2010. I Fornitori si impegnano a dare immediata comunicazione all’Agenzia ed alla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo della provincia di Roma della notizia dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria. Ai sensi di quanto previsto dal comma 9-bis dell’art. 3 della Legge n. 136/2010, il presente Accordo potrà essere risolto dalle Committenti in tutti i casi in cui venga riscontrata in capo ai Fornitori una violazione degli obblighi di tracciabilità previsti dall’art. 3, Legge n. 136/2010. In tale ipotesi, le Committenti provvederanno a dare comunicazione dell’intervenuta risoluzione alle Autorità competenti.
Art. 21 – Trattamento dei dati personali e designazione del Responsabile esterno
I Fornitori dichiarano di aver ricevuto prima della sottoscrizione del presente Contratto le informazioni di cui all’art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 circa il trattamento dei dati personali, conferiti per la sottoscrizione e l’esecuzione dell’Accordo e di essere a conoscenza dei diritti riconosciuti ai sensi della predetta normativa. Tale informativa è contenuta nell’ambito della Lettera di invito che deve intendersi in
quest’ambito integralmente trascritta.
Le Committenti trattano i dati forniti dai Fornitori, ai fini della stipula dell’Accordo, per l’adempimento degli obblighi legali ad esso connessi, oltre che per la gestione ed esecuzione economica ed amministrativa dell’Accordo stesso in adempimento di precisi obblighi di legge derivanti dalla normativa in materia di appalti e contrattualistica pubblica.
I Fornitori prendono atto ed acconsentono che la ragione sociale dell’operatore economico ed il prezzo di aggiudicazione siano pubblicati e diffusi tramite il sito internet delle Committenti. Oltre a quanto sopra, in adempimento agli obblighi di legge che impongono la trasparenza amministrativa (art. 1, comma 16, lett. b e comma 32 L. 190/2012; art. 35 D.lgs. n. 33/2012; nonché art. 29 D.lgs. n. 50/2016 s.m.i.), i Fornitori prendono atto ed acconsentono a che i dati e/o la documentazione, che la legge impone di pubblicare, siano pubblicati e diffusi tramite il sito internet delle Committenti, nella sezione “Amministrazione trasparente”.
Con la sottoscrizione del presente Accordo, i Fornitori si obbligano ad adottare le misure di sicurezza di natura fisica, logica, tecnica e organizzativa idonee a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, ivi comprese quelle specificate nel presente Accordo.
In ragione dell’oggetto dell’Accordo, ove i Fornitori siano chiamati ad eseguire attività di trattamento di dati personali, gli stessi saranno nominati “Responsabili del trattamento” dei dati personali ai sensi dell’art. 28 del Regolamento UE; a tal fine, si impegnano ad
improntare il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto della normativa nazionale vigente in materia di trattamento dei dati personali, limitandosi ad eseguire i soli trattamenti funzionali, necessari e pertinenti all’esecuzione delle prestazioni contrattuali e, in ogni modo, non incompatibili con le finalità per cui i dati sono stati raccolti.
Nel caso in cui i Fornitori violino gli obblighi previsti dalla normativa in materia di protezione dei dati personali, o agiscano in modo difforme o contrario alle legittime istruzioni impartitegli dal Titolare, oppure adottino misure di sicurezza inadeguate rispetto al rischio del trattamento, risponderanno integralmente del danno cagionato agli “interessati”. In tal caso, le Committenti potranno risolvere l’Accordo ed escutere la garanzia definitiva, salvo il risarcimento del maggior danno.
I Fornitori si impegnano ad osservare le vigenti disposizioni in materia di sicurezza e riservatezza e a farle osservare ai propri dipendenti e collaboratori che, opportunamente istruiti, saranno autorizzati trattamento dei Dati personali.
Art. 22 – Xxxxxxxxx eletto
A tutti gli effetti del presente Accordo le Parti convengono di eleggere il proprio domicilio come segue:
- il Fornitore 1: Xxx Xxxxxxx Xxxxxxxxx (XX), xxx Xxxxxxxx x. 00; PEC: xxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxx.xx;
- il Fornitore 2: Xxxxxxx (XX), xxx Xxxxxxxxx x. 00; PEC xxxxxxx@xxxxxxxxx.xx;
- il Fornitore 3: Xxxxxxxxxxxxx (XX), xxx Xxxxxxx xx Xxxxxxxxxxx xxx xxxx
X.X.X. XX xxxxxxxx; PEC: xxx@xxxxxxx.xx;
- Agenzia delle Entrate: Direzione Centrale Amministrazione, Pianificazione e Logistica - Settore Approvvigionamenti - Xxx Xxxxxxxxx, 000 - 00000 Xxxx;
- Agenzia delle Entrate-Riscossione: via Grezar, 14 – 00142 – Roma. Resta, pertanto, inteso che ogni comunicazione alla Committente relativamente al presente Accordo dovrà essere indirizzata al domicilio di cui al presente articolo.
Art. 23 – Foro competente
Le Parti convengono che per qualsiasi controversia derivante:
- dall’interpretazione e/o esecuzione del presente Accordo;
- dall’interpretazione, applicazione ed esecuzione dei contratti esecutivi;
il Foro competente sia esclusivamente quello di Roma.
Art. 24 – Spese
Sono a carico dei Fornitori tutti gli oneri tributari e le spese contrattuali, ivi compreso il rimborso alla Stazione Appaltante delle spese relative alla pubblicità legale della procedura, ad eccezione di quelli che fanno carico alla Committente per legge.
Il presente Accordo è soggetto all’imposta di bollo fin dall’origine, ai sensi del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 – Allegato A – Tariffa parte I
– articolo 1.L’imposta di xxxxx, inclusa quella eventualmente dovuta sulle fatture emesse, ai sensi del combinato disposto dell’art. 8 del
D.P.R. 642/1972 e dell’art. 1, comma 295 della legge n. 296/2006, è a
carico dell’operatore economico. I Fornitori dichiarano che le prestazioni oggetto del presente Accordo costituiscono operazioni soggette all’Imposta sul Valore Aggiunto; conseguentemente, al presente Accordo dovrà essere applicata l’imposta di registro in misura fissa.
Inoltre, ai sensi del richiamato art. 1 comma 295 della L. 296/2006 alle Agenzie fiscali continuano ad applicarsi le disposizioni riguardanti le Amministrazioni dello Stato di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131 e, segnatamente, in esso, dell’art 57
comma 7.
I comparenti mi chiedono di omettere la lettura degli allegati, dichiarando di averne conoscenza. Ai sensi dell’art. 47ter, comma 2 della Legge notarile, il presente atto pubblico informatico redatto in modalità elettronica, così come previsto dall’art. 32 del Codice dei contratti pubblici, e come sostituito dal D.L. 179/2012, è stato da me Ufficiale Rogante letto ai comparenti, i quali lo approvano, mediante l’uso ed il controllo personale degli strumenti informatici, occupa quarantacinque pagine di quarantacinque mezzi fogli ed è stato scritto a macchina da persona di mia fiducia e da me.
AGE.AGEDC001.REGISTRO INTERNO.0009352.25-08-2020-R
Divisione Risorse
Direzione Centrale Amministrazione, Pianificazione e Logistica
Settore Approvvigionamenti Ufficio Gestione Gare
Al Direttore dell’Agenzia
Oggetto: procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara finalizzata alla sottoscrizione di accordi quadro per la fornitura di mascherine chirurgiche monouso, guanti monouso e gel disinfettante mani e relativi dispenser erogatori per le esigenze dell’Agenzia delle Entrate e dell’Agenzia delle entrate Riscossione - PROPOSTA DI REVOCA E DI INDIZIONE DI UNA NUOVA PROCEDURA - RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE ALLA SPESA
Con determina prot. n. 6085 dell’11 maggio 2020 e lettera d’invito prot. n. 196379 del 12 maggio 2020 è stata avviata dall’Agenzia delle Entrate una procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara, ai sensi dell’art. 63 secondo comma lettera c) del D.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 (Codice dei contratti pubblici – di seguito anche solo “Codice”), suddivisa in tre lotti, per selezionare gli operatori economici ai quali affidare, stante l’emergenza sanitaria da Covid-19, la fornitura di mascherine chirurgiche monouso, guanti monouso e gel disinfettante mani e relativi dispenser erogatori per le esigenze dell’Agenzia delle Entrate e dell’Agenzia delle entrate- Riscossione.
L’Agenzia delle Entrate ha avviato la procedura in nome proprio nonché in nome e per conto di Agenzia delle entrate-Riscossione, in qualità di Stazione Unica Appaltante, giusto mandato all’uopo conferito in ragione dell’atto aggiuntivo all’accordo di committenza sottoscritto in data 6 maggio 2020.
Al fine di perseguire una razionalizzazione delle procedure e dei costi di acquisizione delle forniture, aggregando i fabbisogni comuni, è stato, infatti, stipulato un accordo
con cui Agenzia delle entrate-Riscossione ha conferito all’Agenzia delle Entrate, ai sensi e per gli effetti dell’art. 37 e 38 del D.lgs. n. 50/2016, le funzioni di Stazione appaltante e di Centrale di committenza per l’individuazione e la selezione degli Operatori Economici ai quali affidare la fornitura in argomento.
L’avvio della procedura in argomento è stato autorizzato, per l’Agenzia delle Entrate, con atto del Direttore dell’Agenzia prot. n. 6052 dell’11 maggio 2020 e, per l’Agenzia delle entrate-Riscossione, con determinazione del Presidente dell’Agenzia prot. n. 2016154 - Rep. n. 8/2020 del 12 maggio 2020.
La procedura di gara è stata avviata utilizzando un Sistema telematico in modalità ASP conforme all’art. 40 e alle prescrizioni di cui all’art. 58 del D.lgs. n. 50/2016 (di seguito anche solo “Codice”), nonché nel rispetto delle disposizioni di cui al D.lgs. n. 82/2005. Gli operatori economici hanno presentato le loro offerte mediante il predetto Sistema; conseguentemente l’intera gestione della procedura di gara, ivi compresa l’analisi della documentazione amministrativa e delle offerte, si è svolta utilizzando la predetta piattaforma telematica.
Il criterio di aggiudicazione prescelto è quello del minor prezzo ai sensi dell’art. 95, comma 4 del Codice.
La durata prevista degli accordi quadro è pari a sei mesi dalla data di sottoscrizione con un possibile rinnovo alle medesime condizioni per un ulteriore periodo di sei mesi. I massimali contrattuali complessivi per il semestre di efficacia degli Accordi Quadro sono pari ad € 1.965.082,00 (lotto 1), € 426.865,65 (lotto 2) ed € 395.135,72 (lotto 3), al netto dell’IVA, per un totale complessivo pari ad € 2.787.083,37, al netto dell’IVA; i massimali contrattuali per il periodo di opzione semestrale sono pari ad € 1.965.082,00 (lotto 1), € 426.865,65 (lotto 2) ed € 282.995,72 (lotto 3), al netto dell’IVA, per un totale complessivo pari ad € 2.674.943,37, al netto dell’IVA.
Il valore complessivo dell’appalto, comprensivo dell’opzione di rinnovo, è pari ad un totale di € 5.462.026,74, al netto dell’IVA, così suddiviso per lotti: € 3.930.164,00 (lotto 1), € 853.731,30 (lotto 2) ed € 678.131,44 (lotto 3), al netto dell’IVA.
La procedura è stata articolata nei seguenti lotti:
• Lotto 1 - mascherine chirurgiche monouso per un prezzo unitario di € 0,50;
• Lotto 2 - guanti monouso per un prezzo unitario di € 0,05;
• Lotto 3 - gel disinfettante per un prezzo unitario al litro di € 8,98 e relativi dispenser erogatori per un prezzo unitario pari ad € 60,00.
Per il lotto 2 (fornitura di guanti monouso) non sono state presentate offerte.
Per i lotti 1 e 3 hanno presentato offerte gli Operatori Economici di seguito indicati.
# | Denominazione concorrente | Lotti a cui ha partecipato |
1 | BENEFIS S.R.L. | Lotto 1 |
2 | BRANDART IMAGE PACKAGING SRL | Lotto 1 |
3 | CAR ABBIGLIAMENTO SRL | Lotto 1 |
4 | CLEAN ENERGY SRL | Lotto 1 |
5 | GDA SRL | Lotto 1 |
6 | GLF S.A.S DI XXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXXX & C. | Lotto 1 |
7 | ICR SPA | Lotto 1 |
8 | KLINICOM S.R.L. | Lotto 1 |
9 | LA CASALINDA | Lotto 1 |
10 | LA LUNA SRL | Lotto 1 Lotto 3 |
11 | PEFIM SRL A SOCIO UNICO | Lotto 3 |
12 | S.I.R.F. CONSULTING SRL | Lotto 3 |
13 | SEA MARCONI MATERIALS S.R.L | Lotto 3 |
Il Seggio di gara ha proceduto, nella seduta del 5 giugno 2020 (verbale prot. n. 7004/2020), all’esame della documentazione amministrativa presentata dalle Società partecipanti.
Con verbale del 16 giugno 2020, prot. 7272/2020, il RUP ha rappresentato le risultanze dell’attività di soccorso istruttorio finalizzato all’integrazione delle carenze documentali nei confronti degli operatori economici la cui documentazione amministrativa risultava incompleta. All’esito di tale attività tutte le Società sono state ammesse alla fase successiva della procedura, ad eccezione di BRANDART IMAGE PACKAGING SRL (provvedimento esclusione prot. n. 7274 del 17-06-2020) e
S.I.R.F. CONSULTING SRL (provvedimento esclusione prot. n. 7275 del 17-06- 2020).
Il 19 giugno 2020 (verbale prot. 7570/2020), il Seggio di gara ha proceduto all’apertura e all’esame delle offerte economiche e ha provveduto a trasmettere al RUP le schede tecniche dei prodotti ad esse allegate per verificare la rispondenza dei prodotti offerti a quanto richiesto.
Il RUP (cfr. verbale prot. n. 8571/2020), esaminate le schede tecniche, ha ritenuto che i prodotti offerti fossero rispondenti a quanto previsto nella documentazione di gara e ha, pertanto, proposto al Seggio di gara di accettare tutte le offerte economiche presentate, fermo restando che l’efficacia dell’aggiudicazione sarà subordinata all’accettazione dei campioni forniti (cfr. lettera d’invito, par. 22 aggiudicazione e stipula del contratto; Capitolato tecnico, par. 9. campionatura, controlli e verifiche).
Di seguito si riportano le graduatorie provvisorie per il lotto 1 ed il lotto 3.
LOTTO 1
Posizione | Società | Prezzo Unitario | Valore Complessivo |
1 | GDA Srl | 0,3484 | 1.369.269,1376 |
2 | ICR Spa | 0,3870 | 1.520.973,4680 |
3 | CAR ABBIGLIAMENTO Srl | 0,4200 | 1.650.668,8800 |
3 | KLINICOM Srl | 0,4200 | 1.650.668,8800 |
5 | BENEFIS Srl | 0,4280 | 1.682.110,1920 |
5 | GLF Sas di Xxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx & c. | 0,4280 | 1.682.110,1920 |
7 | LA CASALINDA Srl | 0,4300 | 1.689.970,5200 |
8 | LA LUNA Srl | 0,4476 | 1.759.141,4064 |
9 | CLEAN ENERGY Srl | 0,4600 | 1.807.875,4400 |
LOTTO 3
Posiz. | Società | Prezzo Unitario | Valore Complessivo |
1 | LA LUNA SRL | Gel igienizzante € 3,7459 | Gel igienizzante € 118.048,2926 |
Dispenser erogatori € 43,89 | Dispenser erogatori € 82.030,41 | ||
Valore complessivo offerto € 200.078,7026 | |||
2 | PEFIM SRL | Gel igienizzante € 4,75 | Gel Igienizzante € 149.691,50 |
Dispenser erogatori € 57,00 | Dispenser Erogatori € 106.533,00 | ||
Valore complessivo offerto € 256.224,50 | |||
3 | SEA MARCONI MATERIALS S.R.L | Gel igienizzante € 6,00 | Gel igienizzante € 189.084,00 |
Dispenser erogatori € 55,00 | Dispenser erogatori € 102.795,00 | ||
Valore complessivo offerto € 291.879,00 |
Nella documentazione di gara, per ciascun Lotto, si è prevista la possibilità di sottoscrivere un accordo quadro con i primi tre operatori economici utilmente
collocatisi nella graduatoria e con le seguenti percentuali di ripartizione della fornitura: 1° aggiudicatario: 40%; 2° aggiudicatario: 33%; 3° aggiudicatario: 27%.
Considerato che, per il Lotto 1, le Società CAR ABBIGLIAMENTO Srl e KLINICOM Srl hanno presentato offerte uguali, collocandosi entrambe al terzo posto, ai sensi dell’art. 77 del X.X. x. 000/0000 (Xxxxxxxxxxx per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato) si è proceduto, il 24 luglio 2020, all’esperimento del tentativo di miglioria delle offerte uguali (cfr. verbale prot. n. 8710/2020).
La Società KLINICOM Srl ha offerto un prezzo unitario pari ad € 0,18 oltre Iva per un totale dell’offerta pari ad € 707.429,52; la Società CAR ABBIGLIAMENTO Srl ha offerto un prezzo unitario pari ad € 0,23 oltre Iva per un totale pari ad € 903.937,72.
Quindi, risulta provvisoriamente collocata al terzo posto una società che, di fatto, ha offerto un prezzo nettamente inferiore a quello offerto dalla prima e dalla seconda graduata. Questa circostanza si spiega col cambiamento delle condizioni di mercato, che sono più favorevoli rispetto a quelle di inizio emergenza; a dimostrazione della congruità del prezzo offerto, la suddetta Società ha allegato una fattura del 18 luglio 2020 relativa ad un ordine di 12 milioni di mascherine, acquistate al prezzo unitario di
$ 0,09 (al tasso di cambio odierno all’incirca € 0,07).
L’aver verificato il mutamento delle condizioni economiche ha portato a valutare di non aggiudicare il lotto 1, ritenendosi non più congruo, stante le mutate condizioni di mercato, il prezzo offerto dai primi due graduati provvisori.
Né si ritiene legittimo procedere alla richiesta di prezzi migliorativi a tutti coloro che hanno presentato offerta in quanto, non avendo previsto la fase di rilancio per migliorare l’offerta economica nella lettera d’invito, si determinerebbe una potenziale lesione dei principi di trasparenza e par condicio tra i concorrenti.
Con riferimento al lotto 2 andato deserto si è valutato di non bandire una nuova procedura e, quindi, di non dar corso all’acquisizione di guanti monouso in nitrile, coerentemente con le posizioni assunte al riguardo dall’Organizzazione Mondiale della Sanità, dall’Istituto Superiore di Sanità e dal Ministero della Salute che, rivedendo la loro posizione iniziale, hanno dichiarato che l’uso di guanti può “aumentare il rischio di infezione, dal momento che può portare alla auto-contaminazione o alla trasmissione ad altri quando si toccano le superfici contaminate e quindi il viso”.
Per il lotto 3, di contro, si è proceduto con l’aggiudicazione della procedura.
Revoca procedura di gara lotto 1
Tanto premesso, si ritiene necessario proporre la revoca della gara avviata con determina prot. n. 6085 dell’11 maggio 2020.
Sulla revoca di una procedura di gara è necessario distinguere i casi, come quello in esame, in cui la revoca sia disposta prima dell’aggiudicazione da quelli in cui l’analogo provvedimento sia assunto successivamente.
Solo a seguito dell’aggiudicazione, infatti, sorge in capo all’operatore economico che l’ha conseguita una posizione giuridica solida e qualificata. In mancanza di tale atto conclusivo della procedura di scelta del contraente, deve riconoscersi a ciascun concorrente una mera aspettativa di fatto alla conclusione del procedimento, non suscettibile di ingenerare un affidamento qualificato e sempre soggetta al potere di revoca e/o annullamento in autotutela della stazione appaltante.
Nello specifico, quindi, sebbene non possano in astratto escludersi possibili profili di responsabilità precontrattuale della stazione appaltante anche prima dell'aggiudicazione (cfr. Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria, sentenza 5 maggio 2018, n. 5, secondo cui "nell’ambito del procedimento di evidenza pubblica, i doveri di correttezza e buona fede sussistono, anche prima e a prescindere dell’aggiudicazione, nell’ambito in tutte le fasi della procedura ad evidenza pubblica, con conseguente possibilità di configurare una responsabilità precontrattuale da comportamento scorretto nonostante la legittimità dei singoli provvedimenti che scandiscono il procedimento"; cfr. anche Consiglio di Stato, Sez. V, sentenza 10 aprile 2020, n. 2358), un provvedimento di revoca adeguatamente motivato, assunto tempestivamente dall'amministrazione e determinato da mutamenti della situazione di fatto o di diritto, ovvero giustificato da un sopravvenuto motivo di interesse pubblico, concreto e attuale, sarebbe difficilmente censurabile.
È, infatti, principio fermo in giustizia amministrativa che l'amministrazione resta pur sempre "titolare del potere, riconosciuto dall'art. 21- quinquies della L. n. 241 del 1990, di revocare per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, ovvero nel caso di mutamento della situazione di fatto o di una nuova valutazione dell'interesse pubblico
originario, un proprio precedente provvedimento amministrativo e che, con riguardo ad una procedura di evidenza pubblica, deve ritenersi legittimo il provvedimento di revoca di una gara di appalto, disposta prima del consolidarsi delle posizioni delle parti e quando il contratto non è stato ancora concluso, motivato anche con riferimento al risparmio economico che deriverebbe dalla revoca stessa, ciò in quanto la ricordata disposizione ammette un ripensamento da parte della Amministrazione (Consiglio di Stato, III sezione, n. 4026, 30 luglio 2013). In un caso come quello in esame, in cui per le ragioni anzidette non vi è stata alcuna aggiudicazione, nessun ristoro spetta per le spese di partecipazione sostenute, rientrando esse nella normale alea di partecipazione a gare ad evidenza pubblica, per loro natura caratterizzate dall'esito incerto, compresa la possibilità che l'Amministrazione cambi motivatamente idea e prenda altra legittima strada in luogo di completare la gara" (cosi' T.A.R. Puglia, Lecce, Sez. II, sentenza 20 gennaio 2020, n. 62).
Sull’esercizio legittimo del potere di revoca e l’onere motivazionale gravante sulla stazione appaltante si è espressa anche l’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) che, a conferma di quanto sinora osservato, con delibera n. 400 del 5 aprile 2017 ha affermato che “alle pubbliche amministrazioni è sempre riconosciuto il potere di sospendere, revocare e/o annullare le procedure di gara in presenza di determinate condizioni previste dalla legge e seguendo uno specifico procedimento che ne garantisca la correttezza e la trasparenza. Pertanto, non può ritenersi preclusa alla stazione appaltante la possibilità di procedere alla revoca o annullamento di una gara allorché questa non risponda più alle esigenze dell’Ente e sussista un interesse pubblico, concreto e attuale all’eliminazione degli atti divenuti inopportuni, idoneo a giustificare il sacrificio del contrapposto interesse dei partecipanti nei confronti dell’Amministrazione; tale potere, già previsto dalla disciplina di contabilità generale dello Stato, che consente il diniego di approvazione per motivi di interesse pubblico (art. 113 X.X. 00 maggio 1924 n. 827), trova il proprio fondamento nel principio generale dell’autotutela della Pubblica amministrazione, che rappresenta una delle manifestazioni tipiche del potere amministrativo, direttamente connesso ai criteri costituzionali di imparzialità e buon andamento della funzione pubblica (così, ex multis, TAR Toscana-Firenze, Sent. n. 1372/2011). Parimenti indiscutibile è che
l’amministrazione, xxxxxxx decidesse di adottare un provvedimento in autotutela, lo dovrà fare fondando il proprio giudizio non sulla mera esigenza di ripristino della legalità, ma dando conto, nella motivazione, della sussistenza di un interesse pubblico concreto ed attuale alla rimozione dell’atto’’.
La medesima autorità, di recente, si è nuovamente espressa sulla legittimità di revoca a fronte di mutate condizioni (delibera ANAC n. 79 del 29 gennaio 2020 -PREC 201/19/S-PB) e, pronunciandosi sul tema dell’esercizio della facoltà di non procedere all’aggiudicazione di una gara di appalto pubblico, ha ribadito che “…secondo consolidata giurisprudenza, la facoltà di non aggiudicare una gara, in caso di ritenuta non convenienza economica o di idoneità tecnica dell’offerta, risponde ad un’immanente valutazione dell’interesse pubblico attuale da parte del committente che trova fondamento nel principio generale di buon andamento, che impegna le Pubbliche Amministrazioni all’adozione di atti quanto più possibile coerenti e proporzionali alle esigenze effettive di provvista per i loro compiti”, …..(cfr. TAR Veneto, sez. I, 7 gennaio 2019, n. 20; Cons. Stato, sez. V, 27 novembre 2018, n. 6725;
Cons. Stato, Sez. V, 25 novembre 2009 n. 1986; Sez. IV, 31 maggio 2007 n. 2838) (…) rilevato che il potere in esame ha “carattere amplissimo” ed altamente discrezionale, sindacabile solo qualora sia manifestamente illogico o viziato da travisamento dei fatti, in quanto è conseguenza di un apprezzamento di merito ri- servato alla stazione appaltante (cfr. Cons. Stato, sez. V, 27 novembre 2018, n. 6725; Cons. Stato, sez. IV, 26 marzo 2012, n. 1766; TAR Lazio, sez. III, 1 febbraio 2010, n. 1258; Cons. Stato, sez. IV, 31 maggio 2007, n. 2838; Id., sez. IV, 31 maggio 2007, n. 2838). È stato, in particolare, evidenziato che la facoltà in esame non è riconducibile all’esercizio del potere di autotutela da parte della stazione appaltante, in quanto la mancata aggiudicazione non deriva dai vizi che inficiano gli atti di gara né da una rivalutazione dell’interesse pubblico che con essi si voleva perseguire, ma dipende da una negativa valutazione delle offerte presentate che, pur rispondendo formalmente ai requisiti previsti dalla lex specialis di gara, non sono ritenute dall’organo decidente idonee a soddisfare gli obiettivi perseguiti con la gara (cfr., ex plurimis, Cons. Stato, sez. V, 18 luglio 2017, n. 3553; Cons. Stato, sez. V, 28 luglio 2015, n. 3721; Cons.
Stato, sez. III, 16 ottobre 2012, n. 5282; Cons. Stato, sez. IV, 17 maggio 2012, n. 2848;
Cons. Stato, sez. IV, 26 marzo 2012, n. 1766; TAR Xxxxxx Xxxxxxx, Bologna, sez. II, 29 novembre 2017, n. 791; TAR Lombardia, Milano, sez. I, 30 maggio 2013, n. 1427). Si tratta di un giudizio di convenienza sul futuro contratto che, come rilevato in diversi precedenti giurisprudenziali, “consegue, tra l’altro, ad apprezzamenti sull’inopportunità economica del rapporto negoziale per specifiche ed obiettive ragioni di interesse pubblico ed anche alla luce, se del caso, di una generale riconsiderazione dell’appalto, nell’esercizio ampio di poteri in funzione di controllo, non condizionati, quindi, dalle valutazioni tecniche del seggio di gara” (cfr. Consiglio di Stato, III, 4 settembre 2013 n. 4433; nonché TAR Lombardia, Milano, sez. I, 3 novembre 2011, n. 2611)”.
Autorizzazione avvio nuova procedura di gara
Se si condividono le considerazioni suesposte, permanendo la necessità della fornitura, si chiede il benestare ad indire una nuova procedura di gara, limitatamente all’acquisizione di mascherine chirurgiche monouso.
Si rende necessario predisporre una nuova procedura “in urgenza” in quanto - a seguito delle modifiche apportate all’articolo 263 (recante “disposizioni in materia di flessibilità del lavoro pubblico e di lavoro agile”) del decreto legge n. 34/2020 dalla Legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77, entrata in vigore il 19 luglio 2020, la modalità del lavoro agile non è più quella ordinaria di prestazione del servizio; di conseguenza, la presenza del personale nei luoghi di lavoro non viene più limitata alle sole attività ritenute indifferibili ed urgenti
Sul punto sono intervenute, inoltre, le prime linee guida di Agenzia sul graduale rientro in sicurezza dei lavoratori negli uffici (prot. 0281915 del 5 agosto 2020).
Conseguentemente, in previsione della progressiva ripresa dell’attività lavorativa in presenza, è necessario provvedere con urgenza all’acquisto di mascherine per il personale che si recherà negli uffici.
Caratteristiche della nuova procedura da bandire
Al fine di assicurare il fabbisogno omogeneo di tutti gli uffici di Agenzia, si ritiene opportuno avviare, anche in questa occasione, una gara centralizzata a beneficio di
tutte le Direzioni Centrali, Regionali e degli Uffici Provinciali di Trento e Bolzano e, nello spirito di reciproca collaborazione, anche a beneficio di Agenzia delle entrate- Riscossione, che ha conferito mandato, sopra meglio emarginato, ad Agenzia delle Entrate ad agire in qualità di stazione appaltante, in nome e per proprio conto, per l’avvio della procedura di gara in questione.
Pertanto la presente gara verrà avviata nell’interesse di Agenzia delle Entrate e di Agenzia delle entrate-Riscossione.
Analisi del fabbisogno
Si è proceduto, medio tempore, ad una nuova analisi del fabbisogno verso Agenzia delle Entrate Riscossione, che ha confermato i volumi indicati in occasione della gara avviata in precedenza, nonché verso le Direzioni Regionali, le Direzioni Provinciali di Trento e Bolzano e il competente Ufficio per le Direzioni Centrali, alcuni dei quali, alla luce delle nuove disposizioni normative e delle prime linee guida di Agenzia, hanno rimodulato a rialzo il loro fabbisogno.
E’ stato, quindi, stimato il fabbisogno annuale (ossia 6 mesi di durata contrattuale + 6 mesi di opzione di rinnovo) dei prodotti oggetto della fornitura in argomento.
All’esito della suddetta indagine, sono stati rilevati i fabbisogni di cui alla seguente tabella.
TABELLA DEI FABBISOGNI SEMESTRALI ADE
Uffici Agenzia Entrate | Mascherine chirurgiche monouso |
Direzioni Centrali | 207.060 |
DR Abruzzo | 62.800 |
DR Basilicata | 40.000 |
DP Bolzano | 42.000 |
DR Calabria | 48.000 |
DR Campania | 250.000 |
DR Xxxxxx Xxxxxxx | 240.000 |
DR Friuli Venezia Giulia | 100.000 |
DR Lazio | 350.000 |
DR Liguria | 110.000 |
DR Lombardia | 470.000 |
DR Marche | 66.000 |
DR Molise | 15.000 |
DR Piemonte | 312.000 |
DR Puglia | 170.000 |
DR Sardegna | 100.000 |
DR Sicilia | 150.000 |
DR Toscana | 180.000 |
DP Trento | 35.000 |
DR Umbria | 51.850 |
DR Valle d’Aosta | 10.000 |
DR Veneto | 275.000 |
Totale complessivo per tutti gli Uffici dell’Agenzia delle Entrate | 3.284.710 |
Agenzia delle entrate-Riscossione, con comunicazione del 7 agosto 2020, ha manifestato il proprio fabbisogno come di seguito riportato.
TABELLA DEI FABBISOGNI SEMESTRALI ADER
Uffici Agenzia Entrate – Riscossione | Mascherine chirurgiche monouso |
Totale complessivo | 770.000 |
Di seguito si riportano i fabbisogni complessivi delle due Agenzie per il periodo di durata contrattuale di 6 mesi.
TABELLA DEI FABBISOGNI SEMESTRALI ADER + ADE
Mascherine chirurgiche mo- nouso | |
Totale ADER | 770.000 |
TOTALE ADE | 3.284.710 |
TOTALE COMPLESSIVO ADE + ADER SEMESTRALE | 4.054.710 |
TABELLA DEI FABBISOGNI SEMESTRALI + OPZIONE RINNOVO ADER + ADE
Volumi semestrali contratto ADE + ADER | Xxxxxx complessivi semestrali + | |
Opzione rinnovo ADE + ADER | ||
Mascherine chirurgiche monouso | 4.054.710 | 8.109.420 |
Per il periodo opzionale di rinnovo semestrale si è tenuto conto di volumi stimati nella misura pari a quelli previsti per il periodo di durata contrattuale semestrale
Valori di gara e base d’asta
Il massimale contrattuale, per il semestre di efficacia dell’Accordo Quadro, è pari ad € 1.419.148,50 al netto dell’IVA. Il massimale contrattuale per il periodo di opzione semestrale, è pari ad € 1.419.148,50, al netto dell’IVA.
Ai sensi dell’art. 35 del Codice il valore complessivo dell’appalto, comprensivo dell’opzione di rinnovo, è pari ad un totale di € 2.838.297,00, al netto dell’IVA.
La base d’asta unitaria delle mascherine chirurgiche monouso, in considerazione delle mutate condizioni di mercato, sarà pari ad € 0,35 oltre Iva se dovuta.
Mascherine chirurgiche | opzione rin- novo seme- strale | base d'asta | valore appalto semestrale | valore opzione rinnovo | valore comples- sivo 6 mesi + 6 mesi | |
quantitativi | quantitativi | |||||
Totale ADER | 770.000 | 770.000 | 0,35 € | 269.500,00 € | 269.500,00 € | 539.000,00 € |
TOTALE ADE | 3.284.710 | 3.284.710 | 1.149.648,50 € | 1.149.648,50 € | 2.299.297,00 € | |
TOTALE | 4.054.710 | 4.054.710 | 1.419.148,50 € | 1.419.148,50 € | 2.838.297,00 € |
QUADRO ECONOMICO DI APPALTO
A | fornitura | Importi dati in € | |
A1 | Importo comprensivo del rinnovo | 2.838.297,00 € | |
A2 | Costi per l'eliminazione delle interferenze comprensivi del rin- novo | - € | |
Totale A | 2.838.297,00 € | ||
B | SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE | ||
B1 | |||
B2 | Spese per le commissioni giudicatrici | - € | |
B3 | Pagamento contributo per procedura di gara ANAC1 | - € | |
B4 | Spese per pubblicità legale | - € | |
B5 | Altri costi eventuali riferibili all'appalto (eventuali spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche obbligatorie, ecc) | ||
Totale B | - € | ||
Totale (A+B) | 2.838.297,00 € | ||
C | IVA (*) | ||
C1 | IVA sulla fornitura (% indetraibile)%2 | 266.397,67 € | |
C2 | IVA su costi per la sicurezza di natura interferenziali | - € | |
C3 | IVA sulle somme a disposizione dell'Amministrazione | - € | |
Totale C | 266.397,67 € | ||
TOTALE COMPLESSIVO DELL'APPALTO (A+B+C) | 3.104.694,67 € |
Le somme da destinare all’incentivo, ai sensi del citato art. 113
D.Lgs. n. 50/2016 saranno determinate solo a seguito NB dell’adozione di apposito regolamento, nel quale saranno stabiliti i parametri per il calcolo, nonché i criteri e le modalità
di ripartizione degli stessi.
STRATEGIA DI APPROVVIGIONAMENTO
Attualmente non risultano convenzioni Consip attive per la fornitura in oggetto che non può essere, altresì, acquisita mediante il ricorso al Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione, atteso il valore superiore alla soglia comunitaria
1 * L’art 65 del dl 34/2020: “Le stazioni appaltanti e gli operatori economici sono esonerati dal versamento dei
contributi di cui all’articolo 1, comma 65, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 all’Autorità nazionale anticorru- zione per tutte le procedure di gara avviate dalla data di entrata in vigore della presente norma e fino al 31 di- cembre 2020.
2 L'articolo 124 del “decreto rilancio” (Dl 34/2020) dispone il regime di esenzione da Iva per le cessioni di alcuni beni tassativamente individuati, quali le “mascherine chirurgiche” e le “mascherine Ffp2 e Ffp3” fino al 31 di- cembre 2020. Per la fornitura del primo semestre la fornitura è stata calcolata con IVA esente, per il periodo di
rinnovo semestrale l’Iva è stata calcolata al 22% per ADE e 5% (IVA indetraibile) per Agenzia delle Entrate Ri- scossione
dell’appalto, o mediante il Sistema Dinamico di Acquisizione della Pubblica Amministrazione o Accordi Quadro, in assenza di idoneo bando.
Anche in questo caso si ritiene di dover predisporre una nuova procedura “in urgenza” in quanto, come sopra riferito, in previsione della ripresa dell’attività lavorativa in presenza è necessario approvvigionarsi in tempi rapidi delle mascherine.
L’art. 63, comma 6 del Codice, con riferimento alla procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, richiede che vengano invitati a presentare offerta almeno cinque operatori economici.
L’appalto avrà durata di 6 mesi decorrenti dalla data di sottoscrizione dell’Accordo Quadro con più operatori economici. La scelta di addivenire alla sottoscrizione di un Accordo Quadro con più operatori economici, nel numero massimo di 3, è dettata dalla necessità di avere più aggiudicatari al fine di massimizzare la capacità di risposta al fabbisogno in caso di difficoltà di reperimento sul mercato del materiale (difficoltà nella quale potrebbe incorrere un singolo operatore economico).
L’Accordo Quadro sarà stipulato con i primi tre graduati, prevedendo le seguenti percentuali di ripartizione della fornitura: 1° aggiudicatario: 40%; 2° aggiudicatario: 33%; 3° aggiudicatario: 27%. Trattandosi di un fabbisogno stimato, dette percentuali saranno applicabili al quantitativo effettivamente ordinato e non ai volumi massimi previsti in gara, al cui esaurimento l’Agenzia non sarà vincolata. In caso di mancanza del terzo aggiudicatario la percentuale di sua spettanza sarà attribuita proporzionalmente ai fornitori risultati primo e secondo aggiudicatario.
L’Agenzia si riserva la facoltà di rinnovare il contratto, alle medesime condizioni, per una durata massima pari a 6 mesi.
La durata semestrale con opzione di rinnovo, in luogo di quella annuale, è finalizzata a consentire all’Amministrazione di svincolarsi dal contratto senza impedimenti qualora le
condizioni di mercato dovessero rendere non più conveniente l’approvvigionamento o l’emergenza epidemiologica dovesse cessare.
All’esito della stipula dell’accordo quadro, verranno stipulati dei contratti esecutivi, cui faranno seguito gli ordinativi di fornitura.
I prodotti saranno consegnati presso le sedi delle Direzioni Regionali/Direzioni Provinciali di Trento e Bolzano e le Direzioni Centrali, nonché presso gli Uffici di Agenzia Entrate Riscossione, che provvederanno alla distribuzione presso i singoli Uffici ricadenti nel territorio di propria competenza.
Ciascun Aggiudicatario sarà obbligato ad eseguire le prestazioni richieste, fino ad esaurimento degli importi massimali previsti, nel rispetto delle condizioni, dei termini e delle modalità prescritte nei contratti e dovrà garantire l’esecuzione delle prestazioni richieste nei singoli ordinativi di fornitura, non potendo pretendere alcunché nel caso in cui, alla scadenza dei termini contrattuali, la fornitura non dovesse avere raggiunto l’importo massimale previsto.
L’Agenzia si riserva la facoltà di procedere all’esecuzione anticipata dell’appalto al ricorrere dei presupposti di cui all’art. 32, comma 8, del Codice, senza che l’Aggiudicatario possa pretendere alcun onere aggiuntivo rispetto al pagamento della fornitura richiesta.
BENI OGGETTO DI FORNITURA
La prestazione oggetto dell’appalto prevede la fornitura di mascherine chirurgiche monouso (Codice CPV 18143000-3) con le seguenti caratteristiche:
• Mascherina chirurgica ad alto potere filtrante e resistente agli schizzi, almeno 3 strati, con elastici, di tipo I, II o IIR, omologata alla EN 14683:2019+AC:2019 e dotata di marcatura CE, ovvero, in alternativa, di validazione, ai sensi dell’art. 15 del DL 17 marzo 2020 n. 18 (“Decreto Legge Cura Italia”);
• Presenza della scheda tecnica di prodotto;
• Presenza di istruzioni d’uso e manutenzione;
• Presenza di dichiarazione del produttore/importatore che il prodotto comunque non arreca danni e/o determina rischi aggiuntivi per l’utilizzatore;
• Posizionamento del dispositivo a mezzo di idonei elastici;
• Materiale con caratteristiche di flessibilità e adattabilità tali da consentire un adeguato posizionamento;
• Atossicità dei materiali e accessori costituenti (anche di eventuali inchiostri di stampa);
• Uso di materiali non irritanti;
• Materiali cuciti o con tessuti termosaldati e non incollati;
• Nasello in alluminio (se previsto) a bordi arrotondati e regolabile;
• Confezionate singolarmente (non verrà richiesto in caso di confezionamento singolo un prodotto sterile) o in scatola contenente al massimo 50 pezzi;
• certificazioni rilasciate dagli enti certificatori inseriti nell’elenco della European Commision, consultabile al link xxxxx://xx.xxxxxx.xx/xxxxxx/xxxxx- databases/nando/.
COSTO DELLA MANODOPERA, ONERI DELLA SICUREZZA E DA RISCHI INTERFERENZIALI
Posto che al presente appalto viene applicata la disciplina della fornitura senza posa in opera, come espressamente previsto dall’art. 95, comma 10 del Codice, non è dovuta la quantificazione dei costi della manodopera, né degli oneri aziendali concernenti l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro (cfr. art. 95, comma 10 cit. secondo cui “nell’offerta economica l’operatore deve indicare i propri costi della manodopera e gli oneri aziendali concernenti l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro ad esclusione delle forniture senza posa in opera …”).
Alla quantificazione dei costi della manodopera è parimenti sottratta la stazione appaltante, in linea con quanto precisato anche dall’ANAC (secondo cui “così come non può essere tenuto l’offerente ad una simile operazione, vista o la totalizzante presenza di manodopera nel servizio intellettuale o la totale assenza dello stesso nelle forniture prive di posa in opera, parimenti non deve ritenervisi obbligata la stazione appaltante”: cfr. Nota Illustrativa Bando tipo 1/2017, pag. 10, ultimo periodo).
L’attività, inoltre, non comporta rischi di interferenze trattandosi di mera fornitura (cfr. art. 26, comma 5 del D.lgs. 81/2008 e Determinazione dell’AVCP n. 3/2008).
SOGGETTI AMMESSI E REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla procedura, in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell’art. 45 del Codice, purché in possesso dei requisiti generali di cui all’art. 80 del Codice stesso e dell’iscrizione nel Registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato (o in uno dei registri professionali o commerciali dello Stato di residenza se si tratta di uno Stato dell’UE in conformità con quanto previsto dall’art. 83, comma 3 del Codice) per attività inerenti l’oggetto degli Accordi Quadro.
È richiesto agli operatori economici di non aver concluso contratti di lavoro o attribuito incarichi ad ex dipendenti della stazione appaltante che hanno cessato il loro rapporto di lavoro da meno di tre anni e che negli ultimi tre anni di servizio hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della stessa stazione appaltante nei confronti del medesimo operatore economico (art. 53, comma 16-ter, del D.lgs n. 165 del 2001).
Si ritiene di non dover richiedere i requisiti di capacità economica-finanziaria e tecniche-professionali di cui all’art. 83 del Codice in quanto, valutato il momento emergenziale nel quale sussistono oggettive difficoltà nell’approvvigionamento dei beni oggetto dell’appalto, la richiesta di tali requisiti restringerebbe oltremodo la concorrenza escludendo dalla partecipazione operatori economici medio-piccoli o in fase di riconversione della produzione a beneficio dell’emergenza Covid-19, che potrebbero, invece, utilmente partecipare alla procedura ed assicurare un adeguato livello di fornitura.
CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
La gara sarà aggiudicata sulla base del minor prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 4 del Codice. In merito alla scelta del criterio di aggiudicazione, si ritiene di aggiudicare la gara sulla base del suindicato criterio, posto che la tipologia della fornitura richiesta non comporta specifiche valutazioni di ordine tecnico, conformemente al disposto normativo succitato. Trattasi, infatti, di un appalto con caratteristiche analiticamente definite “a monte”, rispondenti alle dinamiche aziendali di tutte le imprese operanti nel mercato di
riferimento, e tali da non richiedere offerte migliorative sul piano qualitativo, dovendo le stesse attenersi ai puntuali parametri definiti dalla stazione appaltante.
SVOLGIMENTO DELLA GARA
La procedura di gara si svolgerà attraverso l’utilizzazione del sistema informativo di negoziazione in modalità ASP (Application Service Provider), conforme all’art. 40 del Codice e alle prescrizioni di cui all’art. 58 del Codice e nel rispetto delle disposizioni di cui al D.lgs. n. 82/2005, mediante il quale verranno gestite le fasi di pubblicazione della lettera d’invito estesa alla totalità degli operatori presenti sul mercato, di presentazione delle offerte, di analisi delle offerte stesse e di aggiudicazione, oltre che le comunicazioni e gli scambi di informazioni.
SEGGIO DI GARA
Conformemente alle Linee Guida ANAC n. 3/2016 e al Bando Tipo n. 1/2017, la stazione appaltante nominerà un Seggio di gara istituito ad hoc che procederà, nella prima seduta pubblica, che si svolgerà in modalità telematica mediante collegamento da remoto alla Piattaforma messa a disposizione da Consip, a verificare la tempestiva presentazione delle offerte da parte dei concorrenti e a controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata. Per la valutazione delle offerte, trattandosi di procedura di gara da aggiudicare con il criterio del minor prezzo, anche la fase di apertura delle offerte economiche sarà rimessa al Seggio; l’analisi congiunta della documentazione avverrà mediante collegamento da remoto e mediante sistemi di videoconferenza.
La verifica di congruità delle offerte anomale è rimessa al Responsabile del Procedimento con il supporto del Seggio di gara.
ADEMPIMENTI PRELIMINARI ALLA STIPULA DEGLI ACCORDI QUADRO
A ciascun aggiudicatario verrà richiesta, oltre alla garanzia definitiva di cui all’art. 103 del Codice, anche idonea copertura assicurativa per un massimale annuo RCT non inferiore a € 2.000.000,00 e RCO non inferiore a € 1.000.000,00.
CONCLUSIONI
Alla luce di quanto sopra, si rende necessario disporre la revoca del lotto n. 1 (fornitura di mascherine chirurgiche) della gara autorizzata con provvedimento del Direttore dell’Agenzia in data 11 maggio 2020 (prot. 6052/2020), successivamente ratificata dal Comitato di Gestione nella seduta del 6 agosto 2020 in ragione del valore della spesa superiore ad € 2.600.000.
La nuova procedura negoziata d’urgenza, per l’affidamento della fornitura in oggetto, viene sottoposta alla S.V. in quanto la quota di spettanza dell’Agenzia è inferiore alla soglia di € 2.600.000 Iva compresa.
Ciò posto, si chiede di volere autorizzare, ai sensi del punto A.b.3.1 del Manuale Interattivo delle Procedure:
1) la revoca della procedura, limitatamente al lotto 1, autorizzata con provvedimento prot. n. 6052 dell’11 maggio 2020, con riserva di fornire nella prima seduta utile la dovuta informativa al Comitato di Gestione, posto che la relativa procedura era stata autorizzata, in ragione della competenza per valore, dal predetto organo;
2) l’avvio della procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara (ex art. 63, comma 2, lett. c del D.lgs. 18 aprile 2016 n. 50) per la fornitura dei dispositivi sopra indicati, con importo complessivo, per la durata contrattuale di 6 mesi oltre il periodo di rinnovo per ulteriori 6 mesi, pari ad € 3.104.694,67 IVA compresa. La spesa di pertinenza di Agenzia è pari ad € 2.552.219,67 incluso IVA.
3) delegare il Direttore Centrale, Amministrazione Pianificazione e Logistica e, disgiuntamente, il Capo Settore Approvvigionamenti ad interim all’adozione dei successivi atti per la revoca del Lotto 1 della procedura di gara in parola e alla sottoscrizione degli atti di gara per l’avvio della procedura negoziata d’urgenza per la fornitura di mascherine chirurgiche, inclusa la sottoscrizione del relativo accordo quadro e del contratto esecutivo di competenza della Direzione Centrale, nonché i relativi Direttori Regionali e Provinciali alla sottoscrizione dei contratti esecutivi discendenti dall’accordo quadro di pertinenza delle Direzioni Regionali e delle Direzioni Provinciali di Trento e Bolzano.
Visto,
IL VICEDIRETTORE CAPO DIVISIONE
Xxxxx Xxxxxxx
“Firmato digitalmente”
Visto, si autorizza
IL DIRETTORE DELL’AGENZIA
Xxxxxxx Xxxxx Xxxxxxx “firmato digitalmente”
IL DIRETTORE CENTRALE
Xxxxxxxx Xxxxxxx
“Firmato digitalmente”
L’originale è archiviato presso l’Ufficio emittente
Il Presidente
Xxx Xxxxxxxx Xxxxxx, x. 00 00000 Xxxx
Tel. 00 00 0000 xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxx.xx
Prot. n. 2020/2016154 Rep. N. 8/2020
DETERMINAZIONE DEL PRESIDENTE
N. 8 del 12 maggio 2020
OGGETTO: Fornitura di mascherine chirurgiche monouso, guanti monouso e gel disinfettante mani e relativi dispenser erogatori per le esigenze dell’Agenzia delle entrate–Riscossione - Determina a contrarre ex art. 32, comma 2 D.lgs. n. 50/2016
PREMESSO CHE
L’Agenzia delle entrate- Riscossione (di seguito anche AdeR), al fine di fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19, nel mese di febbraio 2020 ha formalizzato con gli operatori che effettuano il servizio di pulizia delle sedi aziendali un incremento delle prestazioni contrattualmente previste al fine di ridurre il più possibile il rischio di contagio per il personale interno e per gli utenti del servizio al pubblico attraverso una maggiore disinfezione delle principali superfici di contatto (maniglie, porte e area di front office in generale).
A tal fine, ha provveduto all’approvvogionamento di dispositivi di protezione individuale per coprire il fabbisogno della c.d “Fase 1” (visiere schermanti, tute in Tyvek, mascherine chirurgiche monouso, guanti monouso e Xxx disinfettante).
In considerazione dell’avvio della c.d. “Fase 2” che prevede una graudale ripresa delle attività e la riapertura delle sedi aziendali e degli sportelli, l’Ufficio Sicurezza sul lavoro della Direzione Risorse Umane, con progetto tecnico redatto ai sensi art. 23, comma 15, D.lgs. N. 50/2016 (di seguito anche Codice) a firma del Responsabile della Direzione Risorse Umane (allegato 1), ha rilevato la necessità di un incremento delle quantità originariamente previste di guanti monouso, mascherine chirurgiche e gel disinfettante e relativi dispenser.
Agenzia delle entrate-Riscossione
Agente della riscossione per tutti gli ambiti provinciali nazionali ad esclusione del territorio della Regione Siciliana Sede legale Via Xxxxxxxx Xxxxxx, 14 – 00000 Xxxx
Iscritta al registro delle imprese di Roma, C. F. e P. IVA 13756881002
Stante l’imprevedibilie evoluzione dell’epidemia in atto nonché l’imposibilità di stimare con precisione il protrarsi della stessa, al momento appare necessario provvedere all’acquisto dei prodotti e dei quantitativi di seguito riportati:
- mascherina chirurgica ad alto potere filtrante e resistente agli schizzi, almeno 3 strati, con elastici, omologata alla EN 14683:2019+AC:2019 e dotata di marcatura CE, ovvero, in alternativa, di validazione, ai sensi dell’art. 15 del DL 17 marzo 2020 n. 18 (“Decreto Legge Cura Italia”);
- guanti monouso in nitrile marchiati CE o per i quali sia stato ottenuto o avviato il processo di deroga previsto dall’art. 15 del D.L. n. 18 del 17/03/2020;
- gel disinfettante mani con caratteristiche dettate dal Ministero della Salute (disinfettante a base di alcool con concentrazione di alcool di almeno il 60%).
L’importo complessivo massimo stimato di competenza dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione, per il fabbisogno di un periodo pari a sei mesi e per l’eventuale opzione di rinnovo del medesimo per un ulteriore semestre, è pari a Euro 1.077.780,00 al netto di IVA e/o di altre imposte e contributi di legge. In considerazione della tipologia dell’affidamento, non sono previsti costi per oneri
della sicurezza per rischi interferenziali. Ai sensi dell’art. 26, comma 3 bis, del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i. e della determinazione dell’ANAC nr. 3 del 05 marzo 2008, si esclude la predisposizione del DUVRI. La stima dei prezzi tiene conto delle analisi effettuate dall’Agenzia delle Entrate (di seguito anche AdE) per gli approvvigionamenti di sua competenza. Per la determinazione degli oneri complessivi della procedura acquisitiva alla stima della spesa sopra indicata, si deve aggiungere l’IVA indetraibile per l’Ente pari ad € 11.855,58 (5% del valore dell’IVA), per cui il valore complessivo risulta essere pari ad € 1.089635,58.
QUADRO ECONOMICO DEGLI ONERI COMPLESSIVI DELLA GARA | |||
A | SERVIZI | Importi dati in € | |
A1 | Importo comprensivo del rinnovo | 1.077.780,00 € | |
A2 | Costi per l'eliminazione delle interferenze comprensivi del rinnovo | - € | |
Totale A | 1.077.780,00 € | ||
B | SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE | ||
B1 | |||
B2 | Spese per le commissioni giudicatrici | - € | |
B3 | Pagamento contributo per procedura di gara ANAC | - € | |
B4 | Spese per pubblicità legale | - € | |
B5 | Altri costi eventuali riferibili all'appalto (eventuali spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche obbligatorie, ecc) | ||
Totale B | - € | ||
Totale (A+B) | 1.077.780,00 € | ||
C | IVA (*) | ||
C1 | IVA sul servizio (5% indetraibile) | 11.855,58 € | |
C2 | IVA su costi per la sicurezza di natura interferenziali (5% indetraibile) | - € | |
C3 | IVA sulle somme a disposizione dell'Amministrazione (5%) (voci B4 e B5) | - € | |
Totale C | 11.855,58 € | ||
TOTALE COMPLESSIVO DELL'APPALTO (A+B+C) | 1.089.635,58 € |
Il pro rata di detrazione dell'IVA è indicato in base al dato definitivo del 2019. La percentuale potrebbe variare negli anni seguenti.
CONSIDERAZIONI
Agenzia delle entrate-Riscossione, in virtù della sua natura di organismo di diritto pubblico, è soggetta, in fase di affidamento ed esecuzione dei contratti, alle disposizioni di cui al D.Lgs. n.50/2016.
Ai sensi dell’art. 32, comma 2, del D.Lgs. 50/2016, le Amministrazioni aggiudicatrici, prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, determinano di contrarre individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte.
Per quanto attine alla scelta della procedura acquisitiva da espletare per l’approvvigionamento dei servizi in oggetto, ai sensi dell’articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, Agenzia delle entrate-Riscossione e Agenzia delle Entrate hanno sottoscritto, in data 18 aprile 2018, un protocollo d’intessa avente durata triennale con la finalità di definire iniziative e modalità operative congiunte, attraverso cui realizzare sinergie in ambiti di interesse comune nel settore non afferente alla riscossione nazionale, al fine di incrementare l’efficacia, l’efficienza e l’economicità nello svolgimento delle rispettive funzioni istituzionali.
In data 5 maggio 2020, l’AdeR e l’AdE hanno sottoscritto, ai sensi dell’articolo 8 del citato Protocollo, un atto aggiuntivo ad aggiornamento dell’allegato 2 del medesimo Protocollo d’intesa (Prot. N 1949313/2020) inserendo, tra le procedure da espletarsi congiuntamente, anche quella relativa alla fornitura di mascherine chirurgiche monouso, guanti monouso e gel disinfettante mani (e relativi dispenser erogatori esclusivamente per il fabbisogno di Agenzia delle Entrate), destinata a contrastare e contenere la diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro (allegato 2).
Agenzia delle entrate–Riscossione, in ragione dell’accordo di cui ai precedenti punti, ha conferito all’Agenzia delle Entrate, ai sensi e per gli effetti dell’art. 37 del D. Lgs 50/2016, le funzioni di stazione appaltante e centrale di committenza per avviare - in forza del predetto accordo di committenza per la fase di aggiudicazione - una procedura conforme alle previsoni di cui al D.lgs. 18
aprile 2016 n. 50. L’ Agenzia delle Entrate svolgerà, pertanto, l’indicata procedura in nome proprio e in nome e per conto di AdeR.
Relativamente alla scelta della procedura da espletare - stante l’attuale indisponibilità di Convenzioni CONSIP per soddisfare il fabbisogno in oggetto nonché l’impossibilità di fare riferimento al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) - considerato il valore complessivo da porre a base della procedura di gara superiore al limite di soglia comunitaria - oppure al Sistema Dinamico di Acquisizione della Pubblica Amministrazione (SDAPA), per assenza di bando idoneo – la Stazione appaltante selezionerà, tra le procedure acquisitive previste dal Codice degli applati, quella più confacente all’approvvigionamento del richiesto fabbisogno. Il criterio di aggiudicazione prescelto sarà, in ogni caso, quello del prezzo più basso trattandosi di beni aventi caratteristiche standardizzate ai sensi dell’art. 95, comma 4 lett b) del D.lgs. n. 50/2016.
La procedura di gara si svolgerà attraverso l’utilizzazione del Sistema telematico in modalità ASP, conforme all’art. 40 e alle prescrizioni di cui all’art. 58 del Codice e nel rispetto delle disposizioni di cui al D.lgs. n. 82/2005, mediante il quale verranno gestite le fasi di pubblicazione della lettera d’invito, di presentazione delle offerte, di analisi delle offerte stesse e di aggiudicazione, oltre che le comunicazioni e gli scambi di informazioni.
Per l’approvvigionamento dei prodotti oggetto dell’appalto, la procedura è stata strutturata in 3 lotti merceologici, così da agevolare la partecipazione delle PMI e da consentire la partecipazione di imprese specializzate nella fornitura solo di uno dei tre prodotti oggetto della presente procedura.
Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, potranno partecipare alla procedura, in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell’art. 45 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dalla Stazione appaltante.
Requisiti generali: sono esclusi dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all’art. 80 del Codice.
È richiesto agli operatori economici di non aver concluso contratti di lavoro o attribuito incarichi ad ex dipendenti della stazione appaltante che hanno cessato il loro rapporto di lavoro da meno di tre anni e che negli ultimi tre anni di servizio hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della stessa stazione appaltante nei confronti del medesimo operatore economico (art. 53, comma 16-ter, del D Lgs. del 2001 n. 165).
Requisiti ex art. 83 del D.lgs. n. 50/2016: per ciascun lotto di gara è ammessa la partecipazione dei soggetti di cui all’art. 45 del D.lgs n. 50/2016 con le modalità di cui agli artt. 47 e 48 del D.lgs n. 50/2016, secondo le indicazioni della documentazione di gara.
In particolare è richiesta l’iscrizione nel Registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato (o in uno dei registri professionali o commerciali dello Stato di residenza se si tratta di uno Stato dell’UE in conformità con quanto previsto dall’art. 83 comma 3 del D.lgs. n.50/2016) per attività inerenti l’oggetto degli Accordi Quadro.
Non vengono richiesti requisiti di capacita economica-finanziaria e tecniche-professionali in quanto, valutato il momento emergenziale nel quale sussistono oggettive difficoltà nell’approvvigionamento dei beni oggetto dell’appalto, la richiesta di tali requisiti restringerebbe oltremodo la concorrenza escludendo dalla partecipazione operatori economici medio-piccoli o in fase di riconversione della produzione a beneficio dell’emergenza Covid-19, che potrebbero, invece, utilmente partecipare alla procedura ed assicurare un adeguato livello di fornitura.
Preventivamente alla stipula di ciascun accordo quadro verrà richiesto agli aggiudicatari di fornire un congruo campione di ciascun prodotto sul quale saranno effettuate le opportune verifiche di rispondenza alle caratteristiche minime previste nel Capitolato. Tale verifica assume valore di requisito di efficacia dell’aggiudicazione. A ciascun aggiudicatario verrà richiesta idonea copertura
assicurativa per un massimale annuo RCT non inferiore a Euro 2.000.000,00 ed RCO non inferiore a Euro 1.000.000,00.
Nei documenti di gara non sarà inserita la “clausola sociale” di assorbimento del personale attualmente impiegato previsto dall’art. 50 del D. Lgs. 50/2016, in quanto le attività oggetto di affidamento non possono definirsi ad alta intensità di manodopera in ragione del costo della manodopera che risulta inferiore (per ciascun lotto) al 50% dell'importo totale del contratto.
Le committenti stipuleranno per ciascun lotto un accordo quadro con i primi tre aggiudicatari. Gli Accordi Quadro saranno stipulati con i primi tre graduati di ciascun lotto di gara, prevedendo le seguenti percentuali di ripartizione della fornitura: 1° aggiudicatario: 40%; 2° aggiudicatario: 33%; 3° aggiudicatario: 27%. Trattandosi di un fabbisogno stimato, dette percentuali saranno applicabili all’effettivamente ordinato e non ai volumi massimi previsti in gara, per i quali l’Agenzia non si vincola all’acquisto fino a concorrenza dei quantitativi massimi stimati. In caso di mancanza del terzo aggiudicatario la percentuale di sua spettanza sarà attribuita proporzionalmente ai fornitori aggiudicatari.
L’Agenzia delle Entrate - Riscossione, a seguito della stipula dei contratti esecutivi, di durata pari a quella dell’Accordo quadro, emetterà per ciascun aggiudicatario al massimo n. 2 ordinativi di fornitura per ciascuna delle sedi di consegna indicate nel Progetto tecnico. Il primo dei due ordinativi, per un quantitativo pari al 40% del fabbisogno totale, sarà emesso con immediatezza una volta conclusa la fase di verifica della campionatura e stipula. Il secondo ordinativo verrà, presumibilmente, inoltrato a distanza di due mesi dal primo. Il fabbisogno complessivo e i relativi ordinativi verranno suddivisi tra gli aggiudicatari secondo le regole e modalità “a cascata” descritte in ciascun Accordo Quadro e dettagliate nei Contratti esecutivi. L’ordine indicherà le tipologie di prodotti richiesti, le quantità, e la sede in cui dovrà essere eseguita la
consegna. Ad ogni ordinativo di fornitura dovrà corrispondere, pertanto, un unico documento di trasporto e una fattura distinta.
Per tutto quanto sopra premesso e considerato, con il presente atto, ai sensi dell’art. 32, comma 2 del D.lgs. n. 50/2016 e, conformemente a a quanto disposto nel citato Allegato 2 del Protocollo di intesa del 18 aprile 2018, aggiornato in data 5 maggio 2020 (prot. N 1949313/2020),
Il Presidente dell’Agenzia delle Entrate- Riscossione
sulla base dei poteri conferiti dallo Statuto approvato con il D.P.C.M. 5 giugno 2017 (in G.U. n. 150 del 29 giugno 2017)
DETERMINA
- di procedere all’espletamento di una procedura di affidamento congiunta con l’Agenzia delle Entrate per la fornitura di mascherine chirurgiche monouso, guanti monouso e gel disinfettante mani e relativi dispenser erogatori per un impegno di spesa complessivo pari a Euro 1.089.635,58, iva inclusa, comprensivo dell’eventuale rinnovo. In considerazione della tipologia dell’affidamento, non sono previsti costi per oneri della sicurezza per rischi interferenziali. Le funzioni di stazione appaltante e centrale di committenza saranno espletate dall’Agenzia delle Entrate che svolgerà, pertanto, la presente procedura in nome proprio e in nome e per conto di Agenzia delle Entrate-Riscossione.
A tal riguardo si stabilisce che:
- la procedura sarà articolata in tre lotti funzionali:
• Lotto 1 - mascherine chirurgiche monouso per un prezzo unitario di
€ 0,50;
• Lotto 2 - guanti monouso per un prezzo unitario di € 0,05;
• Lotto 3 - gel disinfettante per un prezzo unitario al litro di € 8,98 e relativi dispenser erogatori per un prezzo unitario pari ad € 60,00;
- ciascun operatore economico potrà partecipare ad uno o più lotti e per ciascun lotto dovrà offrire un prezzo unitario inferiore ai prezzi unitari indicati dalla Stazione appaltante;
- la procedura sarà aggiudicata secondo il criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 95, comma 4, D.lgs. n. 50/2016;
- per ciascun Lotto sarà sottoscritto un accordo quadro;
- all’esito della stipula dell’accordo quadro, verranno stipulati dei contratti esecutivi, cui faranno seguito ordinativi di fornitura;
- la durata prevista degli accordi quadro è pari a sei mesi dalla data di sottoscrizione e si prevedrà un possibile rinnovo alle medesime condizioni per un ulteriore periodo di sei mesi;
- sarà possibile, ai sensi dell’art 106, comma 11, del Codice, una eventuale proroga limitata al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l’individuazione di un nuovo contraente. In tal caso il contraente sarà tenuto all’esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la stazione appaltante;
- la consegna dei prodotti dovrà avvenire presso le sedi indicate nell’allegato n. 1 del Progetto tecnico;
- il corrispettivo effettivo maturato dall’appaltatore sarà determinato a misura sulla base delle prestazioni concretamente rese, come risultanti dalla contabilizzazione delle stesse effettuate dal Direttore dell’esecuzione. Resta naturalmente inteso che l’indicato corrispettivo non vincola in alcun modo Agenzia delle entrate-Riscossione alla richiesta di prestazioni minime determinate, non comportando, quindi, il diritto del Fornitore al riconoscimento di un corrispettivo minimo garantito;
- il contratto di appalto di ciascun lotto verrà sottoscritto digitalmente nella forma della scrittura privata, previa verifica del possesso dei requisiti di
ordine generale e di capacità professionale, economico-finazanziaria e tecnico- professionali di cui alle superiori premesse;
- il Responsabile del Procedimento è il Sig. Xxxxxxxx Xxxxxxxx il quale è in possesso delle competenze di cui alle Linee guida dell’ANAC n. 3 e il Direttore dell’Esecuzione del Contratto sarà nominato al momento della sottoscrizione dei singoli contratti esecutivi;
- di dare mandato disgiunto al Direttore dell’Area Innovazione e Servizi Operativi, Sig. Xxxxx Xxxxxxx, e al Responsabile del settore Acquisti, Sig. Xxxxxxx Xxxxxx, per porre in essere ogni atto necessario e conseguente, nessuno escluso, per la sottoscrizione degli atti contrattuali relativi alla presente procedura e di tutti gli atti modificativi ed esecutivi che si rendessero necessari durante l’esecuzione delle prestazioni, compreso l’eventuale recesso o risoluzione del rapporto contrattuale stesso nonché per apportare le eventuali modifi in diminuzione alla stima dei fabbisogni che dovessero rendersi necessarie. Il tutto con l'obbligo di dare notizia al Presidente sul risultato dell’iniziativa.
Il Presidente
Avv. Xxxxxxx Xxxxx Xxxxxxx [firmato digitalmente]
Allegati:
- All. 1: Progetto tecnico redatto ai sensi art. 23, comma 15, D.lgs. n. 50/2016
- All. 2: Atto aggiuntivo al protocollo d’intesa tra Ade e AdeR del 5 maggio 2020 e relativo allegato 2/C “Acquisizione dei beni e servizi 2020 attraverso l’indizione di procedure aperte, ai sensi dell’Art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016”.
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Offerta economica relativa a: | |
Numero Gara | 2628433 |
Nome Gara | Fornitura di mascherine chirurgiche monouso |
Criterio di Aggiudicazione | Gara al prezzo più basso |
Lotto | 1 (Mascherine chirurgiche monouso) |
AMMINISTRAZIONE TITOLARE DEL PROCEDIMENTO | |
Amministrazione | AGENZIA DELLE ENTRATE - DIREZIONE CENTRALE AMMINISTRAZIONE PIANIFICAZIONE E LOGISTICA |
Partita IVA | 06363391001 |
Indirizzo | XXX XXXXXXXXX 000 - XXXX (XX) |
CONCORRENTE | |
Ragione Sociale | GLF S.A.S DI XXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXXX & C. Società in Accomandita Semplice |
Partita IVA | 03073420782 |
Codice Fiscale Impresa | 03073420782 |
Provincia sede registro imprese | CS |
Numero iscrizione registro imprese | 03073420782 |
Codice Ditta INAIL | 209055 |
n. P.A.T. | 021257073 |
Matricola aziendale INPS | 2507329448 |
CCNL applicato | Produzione DM |
Settore | Fabbricazione di Altre attrezzature ed altre articoli di sciurezza |
Indirizzo sede legale | XXX XXXXXXX XX XXXXXXXXXXX XXXX X.X.X. XX XXXXXXXX - XXXXXXXXXXXXX (XX) |
Telefono | 0000000000 |
Fax | 0000000000 |
PEC Registro Imprese | |
Offerta sottoscritta da | XXXXXXX XXXXXXXX |
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ALESSANDRA |
3/4
Scheda di Offerta | |
Descrizione | Copia di lotto 1 - Mascherine chirurgiche monouso |
Offerta Economica | |
Parametro Richiesto | Valore Offerto |
Mascherine chirurgiche Monouso | 0,067 |
Valore totale offerto | 271665,5700 |
4/4
Il Concorrente, nell'accettare tutte le condizioni specificate nella documentazione del procedimento, altresì dichiara:
che la presente offerta è irrevocabile ed impegnativa sino al termine di conclusione del procedimento, così come previsto nella lex specialis;
che la presente offerta non vincolerà in alcun modo la Stazione Appaltante/Ente Committente;
di aver preso visione ed incondizionata accettazione delle clausole e condizioni riportate nel Capitolato Tecnico e nella documentazione di Xxxx, nonché di quanto contenuto nel Capitolato d'oneri/Disciplinare di gara e, comunque, di aver preso cognizione di tutte le circostanze generali e speciali che possono interessare l'esecuzione di tutte le prestazioni oggetto del Contratto e che di tali circostanze ha tenuto conto nella determinazione dei prezzi richiesti e offerti, ritenuti remunerativi;
di non eccepire, durante l'esecuzione del Contratto, la mancata conoscenza di condizioni o la sopravvenienza di elementi non valutati o non considerati, salvo che tali elementi si configurino come cause di forza maggiore contemplate dal codice civile e non escluse da altre norme di legge e/o dalla documentazione di gara;
che i prezzi/sconti offerti sono omnicomprensivi di quanto previsto negli atti di gara;
che i termini stabiliti nel Contratto e/o nel Capitolato Tecnico relativi ai tempi di esecuzione delle prestazioni sono da considerarsi a tutti gli effetti termini essenziali ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1457 cod. civ.;
che il Capitolato Tecnico, così come gli altri atti di gara, ivi compreso quanto stabilito relativamente alle modalità di esecuzione contrattuali, costituiranno parte integrante e sostanziale del contratto che verrà stipulato con la stazione appaltante/ente committente.
ATTENZIONE: QUESTO DOCUMENTO NON HA VALORE SE PRIVO DELLA SOTTOSCRIZIONE A MEZZO FIRMA DIGITALE
1/4
Offerta economica relativa a: | |
Numero Gara | 2628433 |
Nome Gara | Fornitura di mascherine chirurgiche monouso |
Criterio di Aggiudicazione | Gara al prezzo più basso |
Lotto | 1 (Mascherine chirurgiche monouso) |
AMMINISTRAZIONE TITOLARE DEL PROCEDIMENTO | |
Amministrazione | AGENZIA DELLE ENTRATE - DIREZIONE CENTRALE AMMINISTRAZIONE PIANIFICAZIONE E LOGISTICA |
Partita IVA | 06363391001 |
Indirizzo | XXX XXXXXXXXX 000 - XXXX (XX) |
CONCORRENTE | |
Ragione Sociale | MABE SRL Società a Responsabilità Limitata |
Partita IVA | 02969620133 |
Codice Fiscale Impresa | 02969620133 |
Provincia sede registro imprese | CO |
Numero iscrizione registro imprese | CO-288580 |
Codice Ditta INAIL | 1848745105 |
n. P.A.T. | 20661589 |
Matricola aziendale INPS | 2415723839 |
CCNL applicato | TERZIARIO CONFCOMMERCIO |
Settore | COMMERCIO |
Indirizzo sede legale | XXX XXXXXXXXX 00 - XXXXXXX (XX) |
Telefono | 0000000000 |
Fax | 000000000 |
PEC Registro Imprese | |
Offerta sottoscritta da | XXXXXX XXXXXX |
2/4
3/4
Scheda di Offerta | |
Descrizione | Copia di lotto 1 - Mascherine chirurgiche monouso |
Offerta Economica | |
Parametro Richiesto | Valore Offerto |
Mascherine chirurgiche Monouso | 0,0548 |
Valore totale offerto | 222198,1080 |
4/4
Il Concorrente, nell'accettare tutte le condizioni specificate nella documentazione del procedimento, altresì dichiara:
che la presente offerta è irrevocabile ed impegnativa sino al termine di conclusione del procedimento, così come previsto nella lex specialis;
che la presente offerta non vincolerà in alcun modo la Stazione Appaltante/Ente Committente;
di aver preso visione ed incondizionata accettazione delle clausole e condizioni riportate nel Capitolato Tecnico e nella documentazione di Xxxx, nonché di quanto contenuto nel Capitolato d'oneri/Disciplinare di gara e, comunque, di aver preso cognizione di tutte le circostanze generali e speciali che possono interessare l'esecuzione di tutte le prestazioni oggetto del Contratto e che di tali circostanze ha tenuto conto nella determinazione dei prezzi richiesti e offerti, ritenuti remunerativi;
di non eccepire, durante l'esecuzione del Contratto, la mancata conoscenza di condizioni o la sopravvenienza di elementi non valutati o non considerati, salvo che tali elementi si configurino come cause di forza maggiore contemplate dal codice civile e non escluse da altre norme di legge e/o dalla documentazione di gara;
che i prezzi/sconti offerti sono omnicomprensivi di quanto previsto negli atti di gara;
che i termini stabiliti nel Contratto e/o nel Capitolato Tecnico relativi ai tempi di esecuzione delle prestazioni sono da considerarsi a tutti gli effetti termini essenziali ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1457 cod. civ.;
che il Capitolato Tecnico, così come gli altri atti di gara, ivi compreso quanto stabilito relativamente alle modalità di esecuzione contrattuali, costituiranno parte integrante e sostanziale del contratto che verrà stipulato con la stazione appaltante/ente committente.
ATTENZIONE: QUESTO DOCUMENTO NON HA VALORE SE PRIVO DELLA SOTTOSCRIZIONE A MEZZO FIRMA DIGITALE
1/4
Offerta economica relativa a: | |
Numero Gara | 2628433 |
Nome Gara | Fornitura di mascherine chirurgiche monouso |
Criterio di Aggiudicazione | Gara al prezzo più basso |
Lotto | 1 (Mascherine chirurgiche monouso) |
AMMINISTRAZIONE TITOLARE DEL PROCEDIMENTO | |
Amministrazione | AGENZIA DELLE ENTRATE - DIREZIONE CENTRALE AMMINISTRAZIONE PIANIFICAZIONE E LOGISTICA |
Partita IVA | 06363391001 |
Indirizzo | XXX XXXXXXXXX 000 - XXXX (XX) |
CONCORRENTE | |
Ragione Sociale | G.M. FASHION GROUP S.R.L. SEMPLIFICATA Società a Responsabilità Limitata |
Partita IVA | 08663331216 |
Codice Fiscale Impresa | 08663331216 |
Provincia sede registro imprese | NA |
Numero iscrizione registro imprese | 08663331216 |
Codice Ditta INAIL | 20126082/79 |
n. P.A.T. | N95149073/01 |
Matricola aziendale INPS | 5137597209-02 |
CCNL applicato | 001 |
Settore | Abbigliamento |
Indirizzo sede legale | XXX XXXXXXXX 00 - XXX XXXXXXX XXXXXXXXX (XX) |
Telefono | 0000000000 |
Fax | 0000000000 |
PEC Registro Imprese | |
Offerta sottoscritta da | XXXXX XXXXXXXX |
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Scheda di Offerta | |
Descrizione | Copia di lotto 1 - Mascherine chirurgiche monouso |
Offerta Economica | |
Parametro Richiesto | Valore Offerto |
Mascherine chirurgiche Monouso | 0,05 |
Valore totale offerto | 202735,5000 |
4/4