REGIONE MOLISE
XXXXXXX XXXXXX
Xxx Xxxxxx, 00
00000 XXXXXXXXXX
P.IVA 00169440708
Lotto 2 Schema di Polizza
“All Risks”
DESCRIZIONE DEL RISCHIO DELLA COPERTURA ASSICURATIVA ALL RISKS PROPERTY
Tutte le attività del Contraente comprese tutte le attività collaterali ed accessorie presso tutte le ubicazioni sia di proprietà che in locazione, conduzione, comodato precario, custodia e deposito o in uso, o per i quali abbia un interesse assicurabile anche in virtù di impegni assunti nei confronti di Xxxxx, o sui quali l’Assicurato abbia a qualsiasi altro titolo un interesse suscettibile di valutazione economica - con i relativi valori riferiti ai rispettivi beni mobili siti sul territorio nazionale.
PATRIMONIO OGGETTO DELLA COPERTURA ASSICURATIVA ALL RISKS PROPERTY
E’ oggetto della polizza tutto quanto risulta essere patrimonio esistente nell’ambito delle competenze del Contraente e comunque ovunque esiste un interesse assicurabile dell’Assicurato.
L’Assicurazione riguarda i beni mobili ed immobili in quanto patrimonio:
▪ di proprietà o comproprietà dell’Assicurato, anche se in uso o in possesso di terzi (anche Enti Pubblici): detto titolo di proprietà o comproprietà risulta dal conto del patrimonio del Contraente, da atti di compravendita, da leggi e/o decreti ministeriali di trasferimento collegati con verbali di consegna, da qualunque atto, documento, prova sufficiente a dimostrarlo;
▪ di proprietà di terzi ma in gestione, comodato, affitto, detenzione, possesso, uso, custodia, o deposito all’Assicurato per le sue varie attività. Detti titoli risultano da contratto, qualunque atto, documento, prova sufficiente a dimostrarlo.
La garanzia è operante anche per altri immobili di varia e diversa destinazione, a qualunque titolo affidati al Contraente o dalla stessa a qualunque titolo ceduti a terzi.
DEFINIZIONI
Alle seguenti definizioni le Parti attribuiscono convenzionalmente il significato qui precisato, pertanto, nel testo che segue devono intendersi per:
Assicurato | La persona fisica o giuridica nell'interesse della quale è prestata garanzia; |
Assicurazione | Il contratto di assicurazione; |
Broker | Il Broker affidatario del servizio di cui si avvale l’Ente Contraente: Assidea & Delta Srl; |
Contraente | La Regione Molise che stipula il presente contratto assicurativo, nell’interesse proprio e/o di altri; |
Capitolato Speciale | Le norme che disciplinano il rapporto contrattuale; |
Franchigia/ Minimo non indennizzabile | L'importo pattuito che l’assicurato tiene a proprio carico; |
Garanzia | La copertura dei rischi prestata dal contratto assicurativo; |
Polizza di assicurazione | Il documento che prova l’assicurazione stipulata dal Contraente con la Società; |
Premio | La somma, comprensiva di imposte, dovuta dal contraente alla Società per la prestazione di garanzia; |
Periodo assicurativo | Il periodo compreso tra la data di effetto e la data di scadenza per il quale viene pagato il premio dal Contraente in forma anticipata; |
Prestatori di lavoro | Il personale che presta servizio presso l’Ente Contraente in una delle forme consentite dalla legislazione; |
Retribuzioni lorde | Le retribuzioni lorde sono quelle desumibili dal bilancio d’esercizio approvato dall’Ente che stipula la polizza in favore del personale dipendente con esclusione delle ritenute previdenziali e, ove non fossero già comprese, anche quelle lorde erogate in favore del personale in rapporto convenzionato e/o di servizio con l’Ente ivi compresi pure gli emolumenti percepiti dal personale abilitato all’attività intramuraria (intra moenia); |
Risarcimento | La somma che la Società eroga agli aventi diritto in caso di sinistro; |
Indennizzo | La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro |
Rischio | La possibilità che si verifichi l'evento dannoso; |
Scoperto | La percentuale del danno convenuta a carico del contraente e/o Assicurato; |
Sinistro / Danno | Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa; |
Danni diretti | I danni materiali che i beni assicurati subiscono direttamente per effetto di un evento per il quale è prestata l’assicurazione; |
Danni indiretti | Sono le spese straordinarie che l’Assicurato deve sostenere per il proseguimento dell’attività, nel caso in cui questa dovesse essere interrotta, anche parzialmente, a seguito di sinistro indennizzabile a termini di polizza ; |
Danni consequenziali | Sono danni materiali non direttamente provocati dall’evento (ad esempio: incendio, fulmine), ma imputabili a cause diverse tutte però conseguenti all’evento stesso; |
Società/ Compagnia | L'impresa o il gruppo di imprese che prestano l'assicurazione. |
Agli ulteriori termini le Parti attribuiscono il significato qui precisato:
Fabbricati: Beni immobili, come tali intendendosi tutte le costruzioni edili e le opere murarie di proprietà, in locazione, in comodato e comunque in uso all’Assicurato a qualsiasi titolo, nessuno escluso, indipendentemente dalle caratteristiche costruttive, compresa l’impiantistica di servizio; ogni infrastruttura e pertinenza considerata immobile per natura e destinazione, nulla escluso né eccettuato, inclusi impianti di segnalazione, di illuminazione, ascensori, montacarichi, scale mobili; rientrano alla voce fabbricati anche impiantistica ed opere interrate (tranne quelle fognarie e di urbanizzazione), impiantistica fissa esterna di rilevazione, illuminazione, segnalazione, compresa quella stradale, nonché i giardini ed i parchi, anche con alberi ad alto fusto e quanto possa trovarsi in tali aree o rientri nell’ambito dell’arredo urbano di pertinenza pubblica, salvo quanto previsto alle Definizioni “Contenuto” e “Cose assicurate a condizioni speciali”.
Contenuto: Si comprende ogni cosa di proprietà, in uso, in possesso, in deposito o detenuta a qualsiasi titolo presso l’Assicurato, oppure presso terzi, anche se di proprietà dei dipendenti e/o di terzi; compreso quanto possa trovarsi all’aperto per propria naturale destinazione, in spazi ed aree di pertinenza dell’Assicurato stesso o presso terzi; devono ritenersi compresi i farmaci, i presidi medici e chirurgici in genere, i dispositivi medici, gli apparecchi protesici in genere. Rientrano inoltre alla voce contenuto anche mezzi semoventi o autoveicoli in genere non registrati al P.R.A., nonché sistemi di elaborazione dati, relative unità periferiche ed apparecchiature elettroniche in genere, sempreché non assicurate con specifiche polizze; quadri, dipinti, affreschi, mosaici, arazzi, statue, raccolte scientifiche, mobili, tappeti, monete, sculture, bronzi, cere, raccolte in genere ed altri oggetti d’arte che possono essere identificati come tali, non già assicurate con specifiche polizze.
Nell’eventualità in cui una determinata cosa o un determinato oggetto non trovasse precisa descrizione in una delle “definizioni” di polizza, o che tale assegnazione fosse dubbia e controversa, la cosa o l’oggetto verrà considerata quale “Contenuto”. Manufatti e beni in rame verranno
Valori: Denaro, anche in valuta estera, libretti di risparmio, monete d’oro, medaglie auree, lingotti, metalli preziosi, gemme, pietre preziose e semipreziose, certificati azionari, azioni, obbligazioni, cartelle fondiarie, cedole o qualsiasi altro titolo nominativo o al portatore, polizze a carico, ricevute e fedi di deposito, assegni, tratte, cambiali, vaglia postali, francobolli, valori bollati, coupon, buoni pasto e buoni benzina, polizze di assicurazione e tutti gli altri titoli o contratti di obbligazioni di denaro negoziabili e non o di altri beni immobili o mobili o interessi relativi che ad essi si riferiscono e tutti gli altri documenti rappresentanti un valore, il tutto sia di proprietà dell’Assicurato, che di terzi e del quale l’Assicurato stesso sia in possesso, ne sia o non responsabile.
Cose assicurate a condizioni speciali (beni particolari) :
a) Xxxxxx, biglietti di banca, titoli di credito, di pegno e, in genere, qualsiasi carta rappresentante un valore;
b) archivi, documenti, disegni, registri, microfilm, fotocolor e simili, modelli, stampi, cartoni per telai, cliché, lastre, cilindri, fustelle e simili. Detti beni particolari si intendono compresi nella partita Fabbricati, impianti fissi e contenuto.
Beni ad impiego mobile: I beni rientranti nella partita contenuto che per natura e costruzione possono essere trasportati ed utilizzati in luoghi diversi.
Esplodenti: Sostanze e prodotti che, anche in piccola quantità:
a) a contatto con l’aria o con l’acqua, a condizioni normali danno luogo ad esplosione;
b) per azione meccanica o termica esplodono;
e comunque gli esplosivi considerati dall’art. 83 del R.D. n.635 del 6 maggio 1940 ed elencati nel relativo allegato.
Comunicazione: Quella effettuata per lettera raccomandata, alla quale sono parificati telex, telegrammi, telefax ed e-mail.
Incendio: La combustione, con fiamma, di beni materiali al di fuori di appropriato focolare, che può autoestendersi e propagarsi.
Esplosione: Lo sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica che si autopropaga con elevata velocità.
Scoppio: Il repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi non dovuto a esplosione. Gli effetti del gelo e del “colpo d’ariete” non sono considerati scoppio.
Fenomeno Elettrico: L'effetto di correnti, scariche od altre manifestazioni elettriche, qualunque sia la causa che le ha provocate (compresa l'azione del fulmine e/o dell'elettricità atmosferica), quando non ne sia derivato sviluppo di fiamma.
Dipendenti: Tutti coloro che sono in rapporto diretto di dipendenza e non, nonché coloro che partecipano in modo continuativo o saltuario allo svolgimento delle attività della Contraente. Amministratori, Revisori dei Conti, Consulenti di cui la Contraente si avvale per prestazioni professionali tutti coloro che sono considerati “tirocinanti” e “frequentatori” (studenti, medici, economi, dietisti etc) gli allievi infermieri e di laboratorio, i volontari, gli obbiettori di coscienza i consulenti medici non a rapporto di impiego che, per qualsiasi motivazione, siano chiamati a svolgere i loro compiti ed attività nell’ambito e per conto della Contraente; singoli volontari anche occasionali o propostisi spontaneamente come tali in situazioni di emergenza, durante lo svolgimento di mansioni esplicate per conto o a favore dell’Ente Contraente.
Locali: Qualsiasi fabbricato o porzione di fabbricato comunque costruito, occupato anche occasionalmente dall’Assicurato per l’esercizio della propria attività o nel quale, comunque, l’Assicurato abbia un interesse assicurabile.
Mezzi di chiusura: I serramenti di aperture verso l’esterno dei locali poste a meno di 4 metri dal suolo o da ripiani praticabili per via ordinaria dall’esterno, costituiti da:
▪ superfici continue in legno, materia plastica rigida, vetro antisfondamento, metallo o lega metallica, chiusi con serrature od analoghi congegni manovrabili esclusivamente dall’interno;
oppure
▪ inferriate fissate nel muro.
Mezzi di custodia: Armadi di sicurezza, armadi corazzati, casseforti di peso superiore a 100 Kg o, se di peso inferiore, murate ed ancorate, cassette di sicurezza, camere di sicurezza, camere corazzate.
Difese interne: Serramenti interni, armadi, mobili, cassetti, chiusi a chiave
Furto: L’impossessarsi della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri.
Furto con rottura o scasso: Il furto commesso mediante rottura, forzamento o rimozione delle serrature e dei mezzi di chiusura dei locali o dei mobili, ovvero praticando una apertura o breccia nei soffitti, nei pavimenti o nei muri dei locali.
Furto con introduzione clandestina: Il furto commesso da persona che, dopo essersi introdotta nei locali, vi si
sia fatta rinchiudere ed abbia poi asportato la refurtiva durante i periodi di chiusura e/o in assenza di persone nei locali.
Furto con destrezza: Il furto commesso con speciale abilità, in modo da eludere l’attenzione del derubato e/o di altre persone presenti
Xxxxxx: Il furto commesso strappando la cosa di mano o di dosso alla persona che la detiene, esercitando violenza sulla cosa e non sulla persona
Rapina: L’impossessarsi della cosa mobile altrui, mediante violenza o minaccia alla persona che la detiene e/o ad altra persona, sottraendola a chi la detiene per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto
Guasti cagionati dai ladri: I danni di forzamento, rimozione, rottura dei mezzi di chiusura dei locali, ovvero aperture o brecce nei soffitti, nei pavimenti, nei muri dei locali, cagionati per perpetrare il furto o la rapina o nel tentativo di commetterli
Portavalori: Persona incaricata di trasportare valori fuori dai locali di pertinenza, per trasferirli ad uffici, banche, fornitori, clienti e/o viceversa.
Xxxxxxxx ed apparecchiature elettroniche: Anche se di proprietà di terzi, macchine ed apparecchiature a corrente debole per ufficio e/o altre attività amministrative, per attività correlate, per impianti di allarme. A puro titolo esemplificativo: personal computer ed altri elaborati di dati, fatturatrici, pese e registratori di cassa, fotocopiatrici, fax, stampanti, scanner, macchine da calcolo, telescriventi, centralini telefonici. Sono esclusi: telefoni cellulari.
SEZIONE 1 - NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE
Art. 1 (Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio)
Le dichiarazioni inesatte o le reticenze della Contraente e dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 del C.C.
Art. 2 (Modifiche dell’assicurazione)
Le eventuali modificazioni dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.
Art. 3 (Aggravamento del rischio)
La Contraente o l'Assicurato deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi dell'art. 1898 C.C.
Resta fermo il diritto della Società a percepire la differenza di premio corrispondente al maggior rischio a decorrere dal momento in cui la circostanza aggravante si è verificata.
Art. 4 (Diminuzione del rischio)
Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successivi alla comunicazione della Contraente o dell'Assicurato ai sensi dell'art. 1897 C.C. e rinuncia al relativo diritto di recesso.
Art. 5 (Denuncia di sinistro)
In caso di sinistro la Contraente invierà la denuncia alla Compagnia e/o per il tramite del Broker, entro 20 gg. dal momento in cui ne è venuta a conoscenza la Contraente. L’inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo ai sensi dell’art.1915 .c.c.
Art. 6 (Obblighi in caso di sinistro)
In caso di sinistro la Contraente o l'Assicurato deve:
a) fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno; le relative spese sono a carico della Società secondo quanto previsto dalla legge ai sensi dell'art. 1914 C.C.;
b) fare nei quindici giorni successivi, dichiarazione scritta all'Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo precisando, in particolare, il momento dell'inizio del sinistro, la causa presunta del sinistro e l'entità approssimativa del danno. Copia di tale dichiarazione deve essere trasmessa alla Società;
c) conservare le tracce ed i residui del sinistro fino a liquidazione del danno senza avere, per questo, diritto ad indennità alcuna;
d) predisporre un elenco dettagliato dei danni subiti con riferimento alla qualità, quantità e valore delle cose distrutte o danneggiate, nonché, a richiesta, uno stato particolareggiato delle altre cose assicurate esistenti al momento del sinistro con indicazione del rispettivo valore, mettendo comunque a disposizione i suoi registri, conti, fatture o qualsiasi documento che possa essere richiesto dalla Società o dai Periti ai fini delle loro indagini o verifiche.
Art. 7 (Esagerazione dolosa del danno)
La Contraente o l'Assicurato che esagera dolosamente l'ammontare del danno, dichiara distrutte cose che non esistevano al momento del sinistro, occulta, sottrae o manomette cose salvate, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce ed i residui del sinistro o facilita il progresso di questo, perde il diritto all'indennizzo.
Art. 8 (Procedura per la valutazione del danno)
L'ammontare del danno è concordato dalle Parti, direttamente oppure, a richiesta di una di esse, mediante Periti nominati uno dalla Società ed uno dalla Contraente con apposito atto unico.
I due Periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo Xxxxxx interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza.
Ciascun Xxxxxx ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo.
Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine anche su istanza di una sola delle Parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto.
Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio Perito; quelle del terzo Perito sono ripartite a metà.
Art. 9 (Mandato dei Periti)
I Periti devono:
1) indagare su circostanze, natura, causa e modalità del sinistro;
2) verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che avessero aggravato il rischio e non fossero state comunicate, nonché verificare se la Contraente o l'Assicurato ha adempiuto agli obblighi di cui a gli artt. 5 e 6;
3) verificare l'esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate, determinando il valore che le cose medesime avevano al momento del sinistro secondo criteri di valutazione previsti dall’assicurazione;
4) procedere alla stima ed alla liquidazione del danno comprese le spese di salvataggio di demolizione e sgombero. I risultati delle operazioni peritali, concretati dai Periti concordi oppure dalla maggioranza nel caso di perizia collegiale, devono essere raccolti in apposito verbale (con allegate le stime dettagliate) da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti.
I risultati delle valutazioni di cui ai punti 3) e 4) sono obbligatori per le Parti, le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errori, violenza o di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente all'indennizzabilità dei danni.
La perizia collegiale è valida anche se un Perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia. I periti sono dispensati dall’osservanza di ogni formalità di rito
Art. 10 (Valore delle cose assicurate e determinazione del danno)
Premesso che la determinazione del danno viene eseguita separatamente per ogni singola partita della polizza, l’attribuzione del valore che le cose assicurate - illese, danneggiate o distrutte – avevano al momento del sinistro è ottenuta secondo i seguenti criteri :
I) FABBRICATI si stima la spesa necessaria per l'integrale costruzione a nuovo di tutto il fabbricato assicurato, escludendo soltanto il valore dell'area, al netto di un deprezzamento stabilito in relazione al grado di vetustà, allo stato di conservazione, al modo di costruzione, all’ubicazione, alla destinazione, all’uso e ad ogni altra circostanza concomitante.
II) CONTENUTO si stima il costo di rimpiazzo delle cose assicurate con altre nuove uguali oppure equivalenti per rendimento economico, al netto di un deprezzamento stabilito in relazione al tipo, qualità, funzionalità, rendimento, stato di manutenzione ed ogni altra circostanza concomitante.
L’ammontare del danno si determina:
- per i FABBRICATI – applicando il deprezzamento di cui al punto I alla spesa necessaria per costruire a nuovo le parti distrutte e per riparare quelle soltanto danneggiate e deducendo da tale risultato il valore dei residui ;
- per il CONTENUTO – deducendo dal valore delle cose assicurate il valore delle cose illese ed il valore residuo delle cose danneggiate nonché gli oneri fiscali non dovuti all’erario.
Art. 11 (Ispezione delle cose assicurate)
La Società ha sempre il diritto di visitare le cose assicurate e la Contraente o l'Assicurato ha l'obbligo di fornire tutte le occorrenti indicazioni ed informazioni.
Art. 12 (Assicurazioni presso diversi assicuratori)
Se sulle medesime cose e per il medesimo rischio coesistono più assicurazioni, in caso di sinistro, la Contraente o l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori ed è tenuto a richiedere a ciascuno di essi l'indennizzo dovuto secondo rispettivo contratto autonomamente considerato.
Qualora la somma di tali indennizzi - escluso dal conteggio l'indennizzo dovuto dall'assicuratore insolvente - superi l'ammontare del danno, la Società è tenuta a pagare soltanto la sua quota proporzionale in ragione dell'indennizzo calcolato secondo il proprio contratto, esclusa comunque ogni obbligazione solidale con gli altri assicuratori.
Art. 13 (Pagamento dell’indennizzo)
Verificata l’operatività della garanzia e la titolarità dell’interesse dell’Assicurato, valutato il danno e ricevuta la documentazione necessaria, la Compagnia provvede al pagamento dell’Indennizzo entro 30 giorni sempre che non sia stata fatta opposizione.
Qualora, in relazione al Sinistro, sia stato avviato un procedimento giudiziario, l’Assicurato potrà ottenere il pagamento dell’Indennizzo - salvo che il Sinistro sia stato determinato con dolo del Contraente/Assicurato - solo a condizione che venga rilasciata alla Compagnia una fidejussione bancaria od assicurativa a garanzia della restituzione dell’Indennizzo pagato dalla Compagnia, maggiorato degli interessi legali, qualora all’esito del giudizio risulti che il Sinistro non è coperto dall’Assicurazione. L’obbligo di fornire la garanzia fideiussoria è prevista per i sinistri di importo superiore ad Euro 100.000,00. Per i sinistri rientranti nella successiva Sezione 3, l’obbligo di fornire la garanzia fideiussoria è prevista per i danni il cui indennizzo sia di importo superiore ad Euro 30.000,00.
Art. 14 (Recesso in caso di sinistro)
Dopo ogni sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell’indennizzo, la Società può recedere dalla presente polizza con preavviso di giorni 120 (centoventi). Entro 30 giorni dalla data di efficacia del recesso la Società rimborsa la parte di premio (escluse le imposte) relativa al periodo di rischio mai corso.
Art. 15 (Titolarità dei diritti nascenti dalla polizza)
La presente polizza è stipulata dal Contraente in nome proprio e/o nell'interesse di chi spetta. In caso di sinistro però, i terzi interessati non avranno alcuna ingerenza nella nomina dei periti da eleggersi dalla Società e dal Contraente, né azione alcuna per impugnare la perizia, convenendosi che le azioni, ragioni e diritti sorgenti dall'assicurazione stessa non possono essere esercitati che dal Contraente. L'indennità che, a norma di quanto sopra, sarà stata liquidata in contraddittorio non potrà essere versata se non con l'intervento, all'atto del pagamento, dei terzi interessati.
Si conviene tra le parti che, in caso di sinistro che colpisca beni sia di terzi che del Contraente, su richiesta di quest'ultimo si procederà alla liquidazione separata per ciascun avente diritto.
A tale scopo i Periti e gli incaricati della liquidazione del danno provvederanno a redigere per ciascun reclamante un atto di liquidazione, La Società effettuerà il pagamento del danno, fermo quant'altro previsto dalla presente polizza, a ciascun avente diritto.
Art. 16 (Pagamento del premio e decorrenza della garanzia)
La Contraente pagherà alla Società, per il tramite del broker di cui al successivo Art. 26, a ogni scadenza e per tutta la durata del contratto, il premio comprensivo di eventuali accessori e di imposte di assicurazione. Le rate di premio successive alla prima saranno uguali al premio relativo all’annualità immediatamente precedente, eventualmente modificato in funzione delle detrazioni e/o integrazioni di cui all’Art.3 della Sezione 2.
La prima rata di premio sarà versata entro 60 (sessanta) giorni dal perfezionamento del presente contratto; le rate di premio successive alla prima, nonché i premi di conguaglio di cui all’Art.3 della Sezione 2 saranno versati entro 100 (cento) giorni dalla rispettiva scadenza o emissione appendice. Trascorso tale termine l’assicurazione resta sospesa e rientra in vigore soltanto dalle ore 24 del giorno di pagamento del premio, ferme restando le scadenze contrattuali stabilite. La società assicuratrice, la società di brokeraggio assicurativo, nonché ogni altra Impresa a qualsiasi titolo interessata al presente contratto (cd filiera), sono impegnate a osservare gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari in ottemperanza a quanto previsto dalla Legge 13 agosto 2010 n.136 e s.m.i..
I soggetti di cui al paragrafo che precede sono obbligati a comunicare alla Stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, anche se in via non esclusiva, alle movimentazioni finanziarie relative al presente contratto, unitamente alle generalità e al codice fiscale dei soggetti abilitata ad operare su tali conti correnti.
Tutte le movimentazioni finanziarie di cui al presente contratto dovranno avvenire, salve le deroghe previste dalla normativa sopra citata, tramite bonifico bancario o postale (Poste Italiane SpA) e riportare, relativamente a ciascuna transazione, il Codice identificativo di Gara (CIG) o, qualora previsto, il Codice Unico di Progetto (CUP) comunicati dalla Stazione appaltante.
Il mancato assolvimento degli obblighi previsti dall’art.3 della citata Legge n.136/ 2010 costituisce causa di risoluzione del contratto, ai sensi dell’art.1456 c.c. e dell’art.3, c. 8 della Legge.
Art. 17 (Oneri fiscali)
Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico della Contraente.
Art. 18 (Foro competente)
Foro competente è esclusivamente quello ove ha luogo la sede del Contraente.
Art. 19 (Coassicurazione e delega)
In funzione degli esiti della relativa procedura concorsuale l’assicurazione è eventualmente ripartita in quote di partecipazione fra le Società appresso elencate, successivamente indicate come Coassicuratrici:
Società | Ruolo | Quota di partecipazione |
1. | Coassicuratrice Delegataria | |
2. | Coassicuratrice | |
2+n. | Coassicuratrice |
In tal caso:
a) Tutte le comunicazioni inerenti la presente polizza saranno effettuate tra le parti contraenti, anche per il tramite del broker di cui al successivo art. 26, per mezzo della Società all’uopo designata quale Coassicuratrice Delegataria. Qualsiasi comunicazione s’intende inoltrata e ricevuta dalla Delegataria prescelta in nome e per conto di tutte le Coassicuratrici.
b) La Coassicuratrice Delegataria è tenuta al pagamento dell’intero indennizzo nei confronti dell’assicurato, salva la rivalsa nei confronti degli altri coassicuratori per la rispettiva quota di partecipazione.
c) Ogni modificazione del contratto che richieda una nuova stipulazione scritta, impegna ciascuna Coassicuratrice solo dopo la firma dell’atto relativo.
d) La Coassicuratrice Delegataria è incaricata dalle altre Coassicuratrici per l’esazione dei premi o di importi comunque dovuti dall’Ente in dipendenza del contratto, contro rilascio dei relativi atti di quietanza.
e) La Coassicuratrice Delegataria può sostituire quietanze eventualmente mancanti delle Coassicuratrici con altre proprie rilasciate in loro nome.
f) Alla Coassicuratrice Delegataria è attribuita la rappresentanza processuale delle altre compagnie mandanti e pertanto, l’azione promossa contro la sola delegataria spiegherà i suoi effetti anche nei confronti delle coassicuratrici deleganti.
Art. 20 (Effetto e durata della polizza)
Il contratto assicurativo avrà durata pari a 36 mesi, a decorrere dalle ore 24:00 del 31.12.2017 alle ore 24:00 del 31.12.2020 e cesserà automaticamente alla scadenza di detto periodo senza necessità di disdetta.
Inoltre la Società si impegna, su richiesta del contraente a mantenere l’assicurazione, alle medesime condizioni contrattuali ed economiche, per un periodo di 180 giorni oltre la scadenza contrattuale, a fronte del pagamento del relativo rateo di premio. Tale rateo dovrà essere corrisposto entro 100 giorni dalla data di decorrenza della copertura.
E’ comunque facoltà di ognuna delle parti, rescindere il contratto in occasione di ciascuna scadenza anniversaria intermedia a decorrere dal 31.12.2018, mediante raccomandata a.r. inviata all’altra parte almeno 120 giorni prima della scadenza.
L’appaltatore sarà tenuto a prestare il servizio in regime di proroga, alle medesime condizioni contrattuali ed economiche pattuite, per i sei mesi successivi alla scadenza del contratto, ove richiesto dalla Stazione Appaltante.
Art. 21 (Informativa sui sinistri)
La Società si impegna a fornire, con cadenza semestrale, qualificati resoconti sullo stato dei sinistri denunciati sul presente contratto, che comprendano i seguenti elementi:
• numero assegnato alla pratica;
• data e luogo dell’accadimento;
• cognome, nome o ragione sociale del danneggiato (se diverso dall’Ente);
• ammontare del danno richiesto;
• importo liquidato e/o riservato e/o stimato;
• stato della pratica.
Art. 22 (Rinvio alle norme di legge)
Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.
Art. 23 (Validità esclusiva delle norme dattiloscritte)
Si intendono operanti solo le norme dattiloscritte. La firma apposta dalla Contraente, sui moduli a stampa vale solo quale presa d’atto del premio e della eventuale ripartizione del rischio tra le Società partecipanti alla Coassicurazione. Agli effetti dell'art. 1341 del C.C., il Contraente e l'Impresa dichiarano di conoscere, approvare ed accettare specificamente le disposizioni degli articoli del presente capitolato di polizza.
Art. 24 (Interpretazione del contratto)
Si conviene fra le Parti che verrà data l’interpretazione più estensiva e più favorevole all’Assicurato e/o Contraente su quanto contemplato dalle condizioni tutte di polizza.
Art. 25 (Buona fede)
Si conviene che, l’omissione della dichiarazione da parte dell’assicurato di una circostanza eventualmente aggravante del rischio, così come le incomplete ed inesatte dichiarazioni all’atto della stipulazione del contratto o durante il corso dello stesso non pregiudicano il diritto al risarcimento dei danni, sempreché tali omissioni od inesatte dichiarazioni siano avvenute in buona fede e con l’intesa che l’Assicurato avrà l’obbligo di corrispondere alla Società il maggior premio proporzionale al maggior rischio che ne deriva, con decorrenza dal momento in cui la circostanza si sia manifestata.
Art. 26 (Gestione del contratto)
L'Amministrazione Contraente dichiara di aver conferito incarico di brokeraggio alla Assidea & Delta Srl, in qualità di Broker di Assicurazione dell’Ente Contraente.
Ad ogni effetto di legge le parti riconoscono alla Assidea & Delta Srl, iscritta al Registro Unico degli Intermediari assicurativi e riassicurativi al n. B00010196, il ruolo di cui al D.Lgs. 209/2005 relativamente alla collaborazione e all’assistenza della presente polizza, per tutto il tempo della sua durata, incluse eventuali proroghe, rinnovi, riforme o sostituzioni.
L'Ente Contraente e la Società si danno reciprocamente atto che le comunicazioni, i rapporti amministrativi ed il versamento dei premi inerenti l'esecuzione del contratto saranno trasmessi dall'una all'altra parte per il tramite del suddetto Broker.
A tal fine, la Società delega espressamente ASSIDEA & DELTA S.r.l. all’incasso di premi ed importi dovuti in dipendenza del contratto sottoscritto, ex art. 118 del D.Lgs. n. 209/2005, con effetto liberatorio per il Contraente ai sensi e per gli effetti dell’art. 1901 del codice civile. In caso di coassicurazione di cui al precedente art. 2.12, tale delega é espressamente rilasciata, con pari effetti, oltre che dalla Coassicuratrice Delegataria da ciascuna impresa Coassicuratrice.
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SEZIONE 2 - NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE DANNI DIRETTI
Art. 1 (Delimitazione del Rischio)
La Società, in corrispettivo del premio convenuto, si obbliga ad indennizzare la Contraente o l'Assicurato dei danni materiali e diretti, anche consequenziali, ai beni assicurati causati da un qualunque evento non espressamente escluso, avvenuto durante il periodo di validità della polizza e nel rispetto delle condizioni tutte del presente contratto.
Art. 2 (Rischi e beni esclusi)
Sono esclusi dalla garanzia soltanto i danni:
a) verificatisi in occasione di guerre civili, atti di guerra, occupazione militare, atti di nemici stranieri, invasione, ribellione, insurrezione, usurpazione di potere, colpo di stato militare, salvo che la Contraente o l'Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi;
b) causati con dolo della Contraente o dell'Assicurato;
c) di smarrimento o ammanco, saccheggio, appropriazione indebita;
d) indiretti quali cambiamenti di costruzione mancanza di locazione o godimento di reddito commerciale od industriale, perdite di mercato;
e) guasti meccanici al contenuto ad esclusione del fenomeno elettrico al Contenuto e di quanto incluso nella Sezione 5 Garanzia Elettronica;
f) di deperimento, usura o logoramento che siano una conseguenza normale dell'uso o funzionamento, oppure causati dagli effetti graduali degli agenti atmosferici e tali sono considerati in ogni caso i danni provenienti da ruggine ed incrostazione, putrefazione, tarme, termiti, parassiti, insetti;
g) verificatisi durante i lavori di costruzione, modifica e trasformazione di fabbricati, in occasione di montaggi, smontaggi e revisione di macchinari;
h) di infedeltà dei dipendenti, salvo quanto espressamente incluso;
i) verificatisi in occasione di trasporto delle cose assicurate al di fuori delle aree private, ad eccezione di quanto espressamente in garanzia con apposite condizioni;
j) verificatisi in occasione di esplosione o di emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure in occasione di radiazioni provocate dall'accelerazione di particelle atomiche, salvo che l'Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi;
k) a veicoli iscritti o non iscritti al P.R.A., quando si trovano in circolazione al di fuori dell'ambito della proprietà assicurata, ad aeromobili e natanti;
l) per i quali deve rispondere, per legge o per contratto, il costruttore, venditore o locatore delle cose assicurate;
m) di natura estetica che non siano connessi con danni indennizzabili ai sensi della presente polizza
n) da furto, rapina, sottrazione, perdita appropriazione indebita o infedeltà da parte di dipendenti; saccheggio, estorsione, furto, rapina, sottrazione, perdita, appropriazione indebita o infedeltà da parte di dipendenti; saccheggio,estorsione, malversazione, scippo e i danni derivanti dal tentativo di compiere detti atti, salvo quanto previsto alla Sezione 3 della polizza
o) da inquinamento e/o contaminazione ambientale
da eruzioni vulcaniche e maremoto; bradisismo, franamento, cedimento o smottamento del terreno, valanghe e slavine, mareggiate e penetrazioni di acqua marina;
p) mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, salvo che tali circostanze siano connesse al diretto effetto di un evento non escluso dall’assicurazione.
q) crollo, assestamento, restringimento o dilatazione di impianti e strutture relative ai fabbricati;
r) reazioni termiche;
s) perdite di mercato o danni indiretti o qualsiasi danno che non riguardi la materialità di beni;
t) mancata o anormale refrigerazione, raffreddamento, riscaldamento e/o climatizzazione.
Sono esclusi dalla garanzia i seguenti Enti :
a) il valore del terreno;
b) elaboratori elettronici se assicurati con polizza separata;
c) veicoli iscritti al P.R.A., aeromobili e natanti
d) Beni in leasing, qualora siano valide ed efficaci altre polizze;
e) gioielli, pietre e metalli preziosi (se non per uso industriale); quadri, dipinti, affreschi, mosaici, arazzi, statue, se singolarmente di valore superiore a €. 10.000;
f) animali in genere;
g) beni caricati a bordo di mezzi di trasporto di terzi (se garantiti da specifica polizza);
h) linee aeree di trasmissione e/o distribuzione e relative strutture di sostegno, distanti oltre 1.000 metri dal perimetro;
Sono altresì esclusi i costi di livellamento, scavo e riempimento di terreni.
Limitatamente ai beni immobili in stato di abbandono, si prende atto che verranno indennizzati solo i danni determinati da incendio fulmine, esplosione e scoppio.
Art. 3 (Determinazione delle cose assicurate)
Premesso che le somme assicurate riguardano la totalità dei Fabbricati e del Contenuto così come indicati nelle definizioni la Società, alla scadenza di ogni annualità assicurativa, fornirà un aggiornamento delle somme assicurate di tali beni con l’indicazione del loro valore come da Art.1 della Sezione 6, precisando che:
a) la Società riterrà assicurati, senza obbligo di preventiva comunicazione da parte della Contraente, eventuali beni che siano dalla stessa acquisiti e/o alla stessa trasferiti ope legis durante il periodo di assicurazione, nel limite del 20% della somma totale per cui detti beni sono assicurati con il massimo di euro 5.000.000,00 in funzione dell’ultimo aggiornamento trasmesso dall’Ente alla Società;
b) la Società accetterà come esatte e congrue le somme assicurate sia in occasione della stipula dell’assicurazione che le somme fornite per le successive annualità e, fermo restando che tali valori non costituiscono “stima accettata”, ai sensi dell’art. 1908 del codice civile e che vale quindi, in caso di sinistro, il principio indennitario, non applicherà la regola proporzionale di cui all’art. 1907 del codice civile.
Qualora per singola partita l’incremento che derivasse da nuove acquisizione fosse superiore al 20% con il massimo di euro 5.000.000, l’Ente dovrà comunicare preventivamente tale acquisizione.
La Società, entro i 7 giorni successivi si impegna a comunicare la disponibilità o, in caso contrario avendone facoltà, l’indisponibilità a ritenere assicurato l’incremento della partita assicurata dalla data di acquisizione.
In caso di accettazione o, eventualmente, di accettazione a diverse condizioni, la Società, provvederà ad emettere appendice di incremento delle somme assicurate. Il pagamento del relativo premio verrà effettuato al termine dell’annualità, in occasione dell’emissione dell’appendice di conguaglio.
E’ data inoltre facoltà alla Contraente di ridurre il valore delle somme assicurate in seguito a dismissioni di parte del proprio patrimonio. In caso di riduzione provvederà ad emettere appendice di riduzione delle somme assicurate. La restituzione del relativo premio, al netto delle imposte governative, verrà effettuata al termine dell’annualità, in occasione dell’emissione dell’appendice di conguaglio.
La Società, nei 30 giorni successivi si impegna ad emettere le relative appendici di incremento/riduzione delle somme assicurate e conseguentemente dei premi/rimborsi assicurativi a conguaglio. Per gli incrementi e le riduzioni, la Contraente e la Società saranno tenuti a corrispondere o a rifondere il 50% del premio annuo relativo all’incremento o alla riduzione.
CONDIZIONI PARTICOLARI E DELIMITAZIONI DI GARANZIA RELATIVE ALLA SEZIONE 2
Art. 1 (Oneri di urbanizzazione)
Si dà atto che nella somma assicurata alla voce "Fabbricati", sono compresi i costi e/o oneri che dovessero comunque gravare sull'assicurato e/o che lo stesso dovesse pagare a qualsiasi ente e/o Autorità Pubblica in caso di ricostruzione dei fabbricati in base alle disposizioni di legge in vigore al momento della ricostruzione.
Art. 2 (Differenziale storico-artistico)
Ad integrazione della somma assicurata per la partita "Fabbricati" la Società presta la propria garanzia fino all'ulteriore importo indicato nella Sezione 7 per maggiori danni che gli enti assicurati con particolari qualità storico artistiche possano subire a seguito di sinistro e che eccedono le normali spese di ricostruzione e/o ripristino di carattere funzionale.
A titolo esemplificativo e non limitativo, tali danni possono riguardare affreschi, bassorilievi, ornamenti murari, soluzioni architettoniche e possono consistere nelle spese di ripristino e/o restauro, nonché nella perdita economica subita dall'Assicurato per la distruzione totale o parziale del manufatto storico e/o artistico.
In deroga all'art. 1907 C.C. l'importo relativo alla presente garanzia viene assicurato senza l'applicazione della regola proporzionale.
In caso di difforme valutazione circa l'opportunità e l'entità delle spese di ripristino e/o restauro, nonché in merito alla perdita economica dell'Assicurato per la distribuzione totale o parziale, le Parti convengono sin da ora di
rimettersi al parere della Sovrintendenza ai beni storici e culturali competente nel territorio ove si colloca l'ente danneggiato, cui verrà dato formale incarico di Perito comune.
Art. 3 (Parificazione dei danni da incendio)
Con riferimento a quanto previsto dall'art. 1914 del C.C., si intendono compresi sia i guasti fatti per ordine dell'Autorità sia quelli prodotti dall'Assicurato e/o da Terzi allo scopo di impedire o arrestare l'evento dannoso non escluso con la presente polizza.
Art. 4 (Terrorismo e sabotaggio)
La Società risponde delle perdite, danni, costi e/o spese di qualsivoglia natura causati, direttamente o indirettamente, da atti di terrorismo o di sabotaggio organizzato.
Agli effetti della presente clausola:
□ per atto di terrorismo si intende un atto, inclusivo ma non limitato all’uso della forza o della violenza e/o minaccia, da parte di qualsivoglia persona o gruppo di persone, sia che essi agiscano per se o per conto altrui, od in riferimento o collegamento a qualsiasi organizzazione o governo, perpetrato a scopi politici, religiosi, ideologici o similari, inclusa l’intenzione di influenzare qualsiasi governo e/o incutere o provocare uno stato di terrore o paura nella popolazione o parte di essa.
□ per atto di sabotaggio organizzato si intende un atto di chi, per motivi politici, militari, religiosi o simili, distrugge, danneggia o rende inservibili gli enti assicurati al solo scopo di impedire, intralciare, turbare o rallentare il normale svolgimento dell’attività.
Restano comunque sempre escluse le perdite, i danni, i costi e le spese direttamente o indirettamente derivanti da contaminazione chimica, nucleare o biologica a tali eventi connessi.
Nel caso di attivazione della garanzia Danni da Interruzione di Xxxxxxxxx, restano comunque sempre esclusi i danni derivanti dalle estensioni di garanzia “Fornitori e Clienti”, “Interruzione imposta da Autorità” e “Interruzione di Pubblico Servizio”, connessi alla presente garanzia.
La Società e il Contraente hanno la facoltà, in ogni momento, di recedere dalla garanzia prestata con la presente clausola con preavviso di trenta giorni, decorrenti dalla ricezione della relativa comunicazione, da farsi a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
In caso di disdetta da parte della Società, questa provvede al rimborso della parte di premio imponibile pagata e non goduta, relativa alla garanzia prestata con la presente condizione particolare, quantificata nella misura del % del premio imponibile annuo complessivo pagato.
Art. 5 (Inondazioni, alluvioni ed allagamenti)
La società risponde dei danni materiali e diretti subiti dagli enti assicurati per effetto di alluvioni, inondazioni, allagamenti in genere, compresi fango e/o corpi trasportati, anche se tali eventi sono causati da terremoto e/o frana e/o eruzioni e/o simili.
si intendono esclusi:
- beni mobili posti all'aperto, se non per loro natura e destinazione;
- le merci la cui base è posta ad altezza inferiore a 10 cm dal pavimento
La Società e il Contraente hanno la facoltà, in ogni momento, di recedere dalla garanzia prestata con la presente clausola con preavviso di trenta giorni, decorrenti dalla ricezione della relativa comunicazione, da farsi a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
In caso di disdetta da parte della Società, questa provvede al rimborso della parte di premio imponibile pagata e non goduta, relativa alla garanzia prestata con la presente condizione particolare, quantificata nella misura del % del premio imponibile annuo complessivo pagato.
Art. 6 (Eventi Atmosferici)
La società risponde dei danni materiali e diretti causati da uragano, bufera, tempesta, nubifragio, trombe d’aria/acqua grandine, pioggia, vento ed urto di cose da esso trascinate o fatte crollare o cose da esso trasportate.
La Società non risponde dei danni:
1. verificatisi all’interno dei fabbricati e loro contenuto, a meno che avvenuti a seguito di rotture, brecce o lesioni provocate al tetto, alle pareti, ai serramenti, ai lucernari o a qualsiasi altra apertura anche protetta da solo vetro, dalla violenza degli eventi atmosferici di cui sopra;
2. subiti da:
• alberi, cespugli, coltivazioni floreali ed agricole in genere;
• fabbricati e tettoie aperti da uno o più lati od incompleti nelle coperture o nei serramenti;
• recinzioni, insegne, nonché beni mobili all’aperto.
• gru, antenne
• baracche e/o costruzioni in legno o plastica, capannoni pressostatici e simili e quanto in essi contenuto;
• beni posti all'aperto, se non per loro natura e destinazione.
I danni materiali direttamente causati da bagnamento, accumulo di polvere, sabbia o quant’altro trasportato dal vento, alle cose assicurate poste sotto tetto dei Fabbricati, si intendono compresi in garanzia solo se verificatisi a seguito di rotture, brecce o lesioni provocate ai Fabbricati dalla violenza degli eventi di cui sopra.
Art. 7 (Sovraccarico da neve)
La società risponde dei danni materiali e diretti sui tetti, compresi i danni che si verificassero all’interno dei fabbricati e al loro contenuto, purché avvenuti a seguito di crollo totale o parziale del tetto, di pareti, lucernari e serramenti in genere, direttamente provocati dal peso della neve.
La Società non indennizzerà i danni ai fabbricati coinvolti nell’evento qualora gli stessi non risultassero conformi alle norme relative ai sovraccarichi di neve vigenti al momento della costruzione, ovvero violassero norme introdotte successivamente aventi effetto retroattivo.
Art. 8 (Gelo e ghiaccio)
Si intendono assicurati i danni materiali e diretti cagionati agli enti assicurati da gelo e/o ghiaccio che provochino scoppio di enti assicurati ed impianti in genere, compresa la conseguente fuoriuscita di liquidi, si intendono assicurati a condizione che i fabbricati siano stati riscaldati, oppure occupati, oppure in attività, almeno fino alle 72 ore precedenti il sinistro.
Art. 9 (Eventi sociopolitici – Xxxxxxx, scioperi, sommosse, atti vandalici e dolosi)
Si intendono assicurati i danni materiali e diretti subiti dagli enti assicurati, verificatisi in conseguenza di tumulto popolare, sciopero, atto vandalico o doloso, sommossa o causati, anche a mezzo di ordigni esplosivi, da persone (dipendenti e non del Contraente o dell'Assicurato) che prendano parte agli eventi di cui sopra o che compiano, individualmente od in associazione. La garanzia è operativa anche per i danni avvenuti nel corso di occupazione non militare della proprietà in cui si trovano gli enti assicurati, qualora l'occupazione medesima non si protragga per oltre dieci giorni consecutivi.
Art. 10 (Danni da fenomeno elettrico)
Si intendono assicurati i danni materiali e diretti da fenomeno elettrico al contenuto, ivi comprese le macchine ed apparecchiature elettriche ed elettroniche, apparecchiature ad uso mobile, apparecchi e circuiti compresi
- anche di proprietà di terzi - per effetto di correnti, scariche od altri fenomeni elettrici da qualsiasi motivo occasionati.
La garanzia è prestata a primo rischio assoluto, entro la somma prevista nella sezione 7 – limiti di indennizzo, franchigie, scoperti.
Art. 11 (Fuoriuscita di acqua condotta - spese di ricerca e riparazione rotture)
Si intendono garantite le spese sostenute per la ricerca della causa che ha provocato il danno da fuoriuscita di acqua, fluidi e liquidi condotti in genere" e per il ripristino delle parti danneggiate.
Si intendono inoltre comprese tutte le spese per la riparazione o sostituzione di parti, non direttamente interessate dal danno ma che, per motivi tecnici o logistici, sono necessarie per una corretta e completa riparazione del danno e per la totale eliminazione delle cause.
Art. 12 (Caduta ascensori e montacarichi)
Si intendono assicurati i danni materiali arrecati ai fabbricati da rovina di ascensori e montacarichi compresi i danni agli stessi a seguito di rottura accidentale dei relativi congegni.
Art. 13 (Danni da perdita pigione o mancato godimento dei fabbricati)
La Società risarcisce, purché conseguenti agli eventi garantiti con la presente polizza, i danni derivanti dalla perdita di pigione o mancato godimento dei fabbricati assicurati per il periodo necessario al loro ripristino, limitatamente ad un periodo massimo di dodici mesi.
Art. 14 (Cose assicurabili a condizioni speciali)
Col limite della somma assicurata, sono comprese nell'Assicurazione le seguenti cose:
A) Xxxxxx, biglietti di banca, titoli di credito, di pegno e, in genere, qualsiasi carta rappresentante un valore.
La Società risponde sino alla concorrenza dell’importo indicato nella Sez. 7 per sinistro indennizzabile a termini della presente polizza, senza far luogo all'applicazione del disposto di cui all'art. 1907 del C. C.
L'indennizzo, in caso di sinistro, sarà determinato nel modo seguente:
1. per i titoli, monete o banconote estere, in base al loro valore risultante dal listino di chiusura del giorno del sinistro e, se non vi è prezzo di mercato per tali titoli in tale giorno, il valore fissato concordemente tra le parti secondo le quotazioni alla Borsa Italiana SPA. Se i titoli non sono quotati alla Borsa Italiana SPA, si prenderanno per base le quotazioni ufficiali di quella Borsa ove i titoli sono quotati;
2. per i titoli per i quali è ammesso l'ammortamento, in base alla somma nominale da essi portata; l'indennizzo non sarà liquidato prima delle rispettive scadenze, nel caso di effetti cambiari; l'Assicurato deve restituire alla Società l'indennizzo per essi percepito non appena, per effetto della procedura di ammortamento, gli effetti cambiari siano divenuti inefficaci;
3. per le cose non specificate ai precedenti punti a) e b) in base al loro valore nominale.
B) Archivi, documenti, disegni, registri, microfilms, fotocolor. Schede, dischi, nastri e fili per macchine meccanografiche, per elaboratori elettronici.
Modelli, stampati, garbi, messe in carta, cartoni per telai, cliché, pietre litografiche, lastre o cilindri, tavolette stereotipe, rami per incisioni e simili.
La Società risponde sino alla concorrenza dell’importo indicato nella Sez. 7 per sinistro indennizzabile a termine della presente Polizza; l'indennizzo, in caso di sinistro, sarà pari al costo di riparazione o rimpiazzo a nuovo, escluso qualsiasi riferimento al loro valore di affezione od artistico o scientifico.
L'indennizzo di cui sopra sarà ridotto in relazione allo stato, uso ed utilizzabilità delle cose medesime se le cose distrutte o danneggiate non saranno state riparate o rimpiazzate a nuovo.
La Società rimborserà anche il costo delle spese effettivamente sostenute per le operazioni manuali e meccaniche di rifacimento; al riguardo, l'indennizzo verrà corrisposto dalla Società soltanto dopo che le cose distrutte o danneggiate saranno state riparate o ricostruite e ciò entro 24 mesi dalla data del sinistro.
In deroga all'art.1907 del c.c. l'importo relativo alla presente garanzia viene assicurato senza applicazione della regola proporzionale.
Art. 15 (Vetri e cristalli)
La Società si obbliga a indennizzare i danni materiali e diretti comprese le spese di trasporto e di installazione derivanti da rottura dovuta a causa accidentale o fatto di terzi compresi i dipendenti o collaboratori della Contraente, delle lastre di cristallo, mezzo cristallo, specchio e vetro anche con iscrizioni e decorazioni e delle insegne anche in materiale plastico o luminose e relative intelaiature, pertinenti ai fabbricati assicurati installati sia all'interno che all'esterno degli stessi.
La Società indennizza altresì le rotture:
□ determinate da dolo e colpa grave delle persone di cui il Contraente debba rispondere a norma di Xxxxx.
□ verificatisi in occasione di scioperi, tumulti popolari, sommosse, di atti di terrorismo, di sabotaggio, di vandalismo e atti dolosi di terzi.
□ causate da cicloni, uragani, trombe d'aria, tempeste, bufere, grandine, turbine di vento, neve, allagamento, alluvione, inondazione, caduta di alberi o rami.
□ verificatisi in occasione di furto e rapina o nel tentativo di commettere tali atti. Le scheggiature, le rigature non costituiscono rotture indennizzabili.
La garanzia non comprende le rotture:
□ liquidabili in base alle altre garanzie della presente polizza tranne per l'importo che fosse eventualmente scoperto.
□ verificatisi in occasione di traslochi, riparazioni o lavori in genere.
La presente garanzia viene prestata a primo rischio assoluto e cioè senza l'applicazione della regola proporzionale di cui all'art. 1907 del Codice Civile e fino alla concorrenza di quanto previsto nella Sez. 7.
Art. 16 (Terremoto)
Relativamente ai danni causati da terremoto, intendendosi per tale un sommovimento brusco e repentino della crosta terrestre dovute a cause endogene, si precisa che per singolo sinistro si intendono i danni subiti dagli enti assicurati per effetto del fenomeno tellurico e del suo proseguimento limitatamente alle 72 ore successive all’evento che ha dato luogo al sinistro indennizzabile ai sensi della presente garanzia.
Art. 17 (Maggiori spese per ricostruzione dei fabbricati)
Qualora a seguito di sinistro indennizzabile con la presente polizza risultasse necessario dover ricostruire, per effetto della normativa vigente al momento del sinistro, in modo difforme alle caratteristiche originarie – anche se le stesse non siano state direttamente interessate dal sinistro – la Società si impegna a risarcire il costo derivante da tale intervento.
Art. 18 (Innovazione del rischio)
Nell’ambito delle strutture in uso all’Assicurato possono essere eseguite nuove costruzioni, demolizioni, modificazioni, trasformazioni, ampliamenti, aggiunte e manutenzioni ai fabbricati ed contenuto per esigenze dell’Assicurato in relazione alle sue attività. L’Assicurato è esonerato da darne avviso alla Società, fermo restando quanto disposto dall’Art. 1898 del C.C.
Art. 19 (Dispersione sostanze)
La Società risponde dei danni di dispersione dei sostanze liquide e/o gassose contenute in serbatoi ed impianti, compresi gli impianti di estinzione, a seguito di guasto o rottura dei suddetti.
Limitatamente alla presente garanzia, in aggiunta a quanto stabilito dall’art.5, la Società non risponde dei danni:
• dei danni di stillicidio dovuti a corrosione, usura od imperfetta tenuta strutturale dei contenitori;
• dei danni di dispersione da contenitori di capacità inferiore a 300 litri; delle spese sostenute per la ricerca della rottura e della sua riparazione.
Art. 20 (Merci in refrigerazione)
La Società risponde dei danni subiti dalle merci in refrigerazione a causa di:
□ mancata o anormale produzione e distribuzione del freddo;
□ fuoriuscita del fluido frigorigeno; xxxxxxxxxxx:
□ ad un qualsiasi evento assicurato;
□ all’accidentale verificarsi di guasti o rotture nell’impianto frigorifero o nei relativi dispositivi di controllo e di sicurezza, nonché nei sistemi di adduzione dell’acqua e di produzione o distribuzione dell’energia elettrica direttamente pertinenti all’impianto stesso.
La garanzia ha effetto se la mancata od anormale produzione del freddo ha avuto durata continuativa non minore di 6 ore.
Art. 21 (Franamento, smottamento e cedimento del terreno)
La Società risponde dei danni materiali e diretti subiti dagli enti assicurati in seguito a cedimento, franamento, bradisismo, smottamento del terreno comprese le spese sostenute dal Contraente Assicurato per le operazioni di ripristino del terreno circostante necessarie per la riparazione della rete.
L’assicurazione è prestata senza applicazione dell’art.1907 c.c., fino alla concorrenza di quanto previsto nella Sez. 7
Art. 22 (Quadri, dipinti, xxxxxx, statue, tappeti e collezioni)
La Società risponde dei danni materiali e diretti subiti da quadri, dipinti, arazzi, statue, tappeti e collezioni posti e custoditi nei locali delle ubicazioni assicurate, si intendono assicurati ed indennizzabili dalla Società fino alla concorrenza, per ciascun sinistro che avvenga nel corso del periodo di assicurazione
L’assicurazione è prestata senza applicazione dell’art.1907 c.c., fino alla concorrenza di quanto previsto nella Sez. 7
Art. 23 (Crollo e collasso strutturale)
A parziale deroga di quanto previsto dall’art. 2 commi g) ed l) della Sezione 2, la Società risponde dei danni materiali e diretti subiti dagli enti assicurati per effetto di cedimenti nelle strutture dei fabbricati o degli impianti attivi causati da cedimento delle fondazioni o delle strutture del fabbricato, fermo il diritto di surroga nei confronti di eventuali terzi responsabili.
La Compagnia non risponde dei danni conseguenti a ristrutturazioni, sopraelevazioni, modifiche strutturali e manutenzioni straordinarie non autorizzate dalla competente Autorità.
Dalla presente estensione di garanzia s’intendono esclusi i fabbricati e/o loro porzioni edificati da meno di 10 anni, quelli costruiti e/o modificati abusivamente - ancorché condonati – e quelli costruiti in legno o plastica, e quanto in essi contenuto.
SEZIONE 3 – NORME CHE REGOLANO LA GARANZIA FURTO, RAPINA ED ESTORSIONE
Art. 1 (Primo rischio assoluto e determinazione del danno)
L’assicurazione è prestata a primo rischio assoluto e cioè senza applicare il disposto dell’art. 1907 del Codice Civile, e pertanto l’ammontare del danno è dato dal valore che le cose sottratte avevano al momento del sinistro o dal costo di riparazione delle cose danneggiate, col limite del valore che le stesse avevano al momento del sinistro.
Art. 2 (Oggetto dell’assicurazione)
A parziale deroga dell’Art. 2 della Sez. 2, a termini di quanto previsto dalla presente Sezione 3, Società risponde dei danni materiali e diretti subiti dall’Assicurato in conseguenza di furto e rapina delle cose assicurate.
La Società pertanto si obbliga ad indennizzare l'Assicurato dei danni materiali e diretti dovuti a perdita o danneggiamento del contenuto e di parti dei fabbricati (vedere definizione) dell’Assicurato e/o di contenuto dell’Assicurato presso mostre e fiere , causati da furto, rapina, estorsione ed altri reati contro il patrimonio, anche se solo tentati, a condizione che l'Assicurato sia il proprietario dei beni o sia responsabile per la loro eventuale perdita o danneggiamento.
Art. 3 (Mezzi di chiusura dei locali)
La garanzia Furto è prestata subordinatamente alla condizione che i “mezzi di chiusura” di ogni apertura verso l'esterno dei luoghi dove i beni si trovano, siano conformi alla definizione.
Qualora il furto venga commesso in luoghi sprovvisti delle misure di protezione/sicurezza di cui sopra o con le misure stesse non attive, la Compagnia rimborserà all'Assicurato l’80% della somma indennizzabile, restando il rimanente 20% con il minimo previsto alla sezione 7 a carico dell'Assicurato, senza che egli possa, sotto pena di decadenza da ogni diritto al risarcimento, farlo assicurare da altri.
In presenza di altri scoperti la presente scopertura si somma a quelle esistenti, in presenza di franchigie, le stesse saranno considerate quali minimo dello scoperto.
Art. 4 (Recupero delle cose rubate)
Se le cose rubate vengono recuperate in tutto o in parte, la Contraente o l'Assicurato deve darne avviso alla Società appena ne ha avuto notizia.
Le cose recuperate divengono di proprietà della Società, se questa ha risarcito integralmente il danno, salvo che la Contraente o l'Assicurato rimborsi alla Società l'importo riscosso a titolo di indennizzo per le cose medesime.
Se invece la Società ha risarcito il danno solo in parte, la Contraente o l'Assicurato ha facoltà di conservare la proprietà delle cose recuperate previa restituzione dell'importo dell'indennizzo riscosso dalla Società per le stesse, o di farle vendere, ripartendosi il ricavo della vendita in misura proporzionale tra la Società e la Contraente o l'Assicurato.
Per le cose rubate che siano recuperate prima del pagamento dell'indennizzo e prima che siano trascorsi due mesi dalla data di avviso del sinistro, la Società è obbligata soltanto per i danni eventualmente subiti dalle cose stesse in conseguenza del sinistro.
Art. 5 (Reintegro delle somme assicurate)
In caso di sinistro la somma assicurata si ritiene ridotta, con effetto immediato e fino al termine del periodo di assicurazione in corso, di un importo uguale a quello del danno rispettivamente risarcibile.
Resta inteso che tale importo si intenderà però reintegrato previo benestare della Società e con effetto dalla data dell’accettazione della Società fermo l'obbligo da parte dell’Assicurato di corrispondere il rateo di premio entro 30 giorni dalla presentazione della relativa appendice.
Resta però inteso che tale impegno di reintegro automatico, per uno o più sinistri, è valido fino al raggiungimento di una somma complessiva pari a quella originariamente fissata per la sezione colpita.
Art. 6 (Furto con destrezza)
Furto commesso con destrezza all'interno dei locali, durante le ore di apertura degli stessi, purché constatato e denunciato entro 48 ore da quando è avvenuto.
Limitatamente ai “beni ad impiego mobile” la garanzia è estesa al furto con destrezza avvenuto all’esterno dei locali.
In caso di sinistro la Società risponderà fino alla concorrenza dell'importo indicato in polizza, col limite di Euro 2.000,00 per sinistro e per anno.
Art. 7 (Estensione danni agli archivi)
La garanzia di cui alla presente sezione è estesa, nel limite del 5% del massimo di indennizzo fissato per la Sezione stessa, ai danni direttamente causati dalla mancanza/sottrazione temporanea o definitiva nonché dalla copia, a seguito degli eventi garantiti con la presente Sezione, di dati, registri, documenti, schede e nastri incisi per il Centro Elaborazione Dati (escluso quanto assicurato con specifica polizza) comprese le spese necessarie per la ricostruzione di essi e gli indennizzi eventualmente dovuti per legge a terzi.
Art. 8 (Effetti personali dei dipendenti)
Si precisa che tra i beni oggetto dell’Assicurazione di cui alla presente sezione devono ritenersi compresi indumenti ed effetti personali di normale uso di proprietà dei dipendenti, esclusi preziosi e valori.
Art. 9 (Garanzia portavalori)
Limitatamente a denaro, carte valori e titoli di credito in genere fermo l'importo indicato in polizza l'assicurazione è prestata anche contro:
1. il furto avvenuto in seguito ad infortunio od improvviso malore della persona incaricata del trasporto dei valori;
2. il furto con destrezza, limitatamente ai casi in cui la persona incaricata del trasporto ha indosso od a portata di mano i valori stessi;
3. lo scippo;
4. la rapina.
La presente garanzia opera se la persona incaricata del trasporto e detentore dei valori è il Contraente, l'Assicurato o suoi dipendenti addetti al trasporto dei suddetti valori, mentre si trovano nell'esercizio delle loro funzioni relative al servizio esterno, che si svolge entro i confini della Repubblica Italiana, della Repubblica di San Marino e dello Stato Città del Vaticano.
L’Assicurazione è operante esclusivamente qualora i dipendenti incaricati del trasporto:
- non abbiano minorazioni fisiche che li rendano inadatti al servizio di portavalori;
- abbiano una età non inferiore ai 18 anni né superiore ai 65 anni;
- non siano altrimenti assicurati contro i rischi del furto e della rapina per il trasporto dei valori. L'assicurazione vale soltanto durante l'orario di servizio tra le ore 5 e le ore 21.
Ai soli effetti del presente articolo, sono parificati ai dipendenti gli Amministratori dell’Assicurato, i Carabinieri, i
Vigili Urbani, gli appartenenti alle Forze dell’Ordine e agli Istituti di Polizia privata.
Art. 10 (Guasti cagionati dai ladri)
L'assicurazione è estesa ai guasti cagionati dai ladri alle parti del fabbricato e costituenti i locali che contengono le cose assicurate ed agli infissi posti a riparo e protezione degli accessi e le rispettive porte, nonché al contenuto, in occasione di furto o rapina consumati o tentati.
La garanzia è prestata a primo rischio assoluto e quindi senza applicare la regola proporzionale di cui all'art. 1907 C.C.
Art. 11 (Atti vandalici)
L’Assicurazione è estesa ai danni conseguenti ad atti vandalici che gli autori del furto e della rapina, consumati e/o tentati, perpetrino sulle cose assicurate e/o sui fabbricati contenenti le stesse e/o su parti di fabbricati. La garanzia è prestata a primo rischio assoluto e quindi senza applicare la regola proporzionale di cui all'art. 1907 C.C.
Art. 12 (Rapina iniziata dall’esterno - Estorsione)
L'Assicurazione è estesa:
a) alla rapina avvenuta nei locali in vi sono custoditi i valori quand'anche le persone sulle quali viene fatta violenza o minaccia vengano prelevate dall'esterno e siano costrette a recarsi nei locali stessi;
b) al caso in cui l'Assicurato e/o i suoi dipendenti vengano costretti a consegnare le cose assicurate mediante minaccia o violenza, diretta sia verso l'Assicurato stesso e/o suoi dipendenti sia verso altre persone. La garanzia è
operante sempreché la consegna delle cose assicurate deve essere posta in atto nell'ambito degli insediamenti assicurati.
La garanzia opera al riguardo indistintamente sia che le cose assicurate si trovino all'interno che all'esterno di eventuali mezzi di custodia.
Art. 13 (Furto commesso da dipendenti)
La Società presta la garanzia contro i furti avvenuti nei modi previsti in polizza anche se l'autore del furto sia un dipendente dell'Assicurato e sempre che si verifichino le seguenti circostanze:
a) che l'autore del furto non sia incaricato della custodia delle chiavi dei locali, né di quelle dei particolari mezzi di difesa interni previsti dalla polizza o dalla sorveglianza interna dei locali stessi;
b) che il furto sia commesso a locali chiusi ed in ore diverse da quelle durante le quali il dipendente adempie le sue mansioni nell'interno dei locali stessi.
Art. 14 (Furto con introduzione clandestina)
La Società presta la garanzia contro i furti avvenuti con introduzione clandestina nei modi previsti in polizza.
Art. 15 (Esclusioni)
Sono esclusi dall'Assicurazione i danni:
a) verificatisi in occasione di: Incendio, Esplosione anche nucleare, Scoppi, contaminazioni radioattive, trombe d’aria, uragani, terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni ed altri sconvolgimenti della natura, atti di guerra anche civile, invasioni, occupazioni militari, ostilità (con o senza dichiarazione di guerra), Terrorismo o Sabotaggio, rivolte, insurrezioni, scioperi, tumulti popolari, sommosse, confische, requisizioni, distruzioni o danneggiamenti per ordine di qualsiasi autorità governativa od altra autorità;
b) agevolati o commessi dall'Assicurato o dal Contraente con dolo o colpa grave, ovvero:
□ da persone che abitano con l'Assicurato o con il Contraente od occupano i locali dove i Beni si trovano od i locali con questi comunicanti;
□ da incaricati della sorveglianza dei Beni stessi o dei locali dove essi si trovano;
□ da persone legate all'Assicurato od al Contraente da vincoli di parentela od affinità che rientrino nella previsione dell'art. 649 del Codice Penale (n. 1, 2, 3) anche se non coabitanti;
c) causati ai Beni da Incendio, Esplosione o Scoppi provocati dall'autore del Sinistro;
d) avvenuti in luoghi rimasti per più di 45 giorni consecutivi disabitati o incustoditi.
e) derivanti da perdite di mercato o danni indiretti o qualsiasi danno che non riguardi la materialità dei Beni.
Art. 16 (Determinazione del danno)
L’ammontare del danno sarà dato dalla differenza tra il valore di rimpiazzo al momento del sinistro di cose nuove, uguali, o in mancanza, di cose equivalenti per uso, qualità e funzionalità, e il valore di ciò che, determinato con lo stesso criterio, ne rimane dopo il sinistro.
SEZIONE 4 - NORME CHE REGOLANO LA GARANZIA DI RESPONSABILITA’ CIVILE
Art. 1 (Ricorso terzi)
La Società si obbliga a tenere indenne la Contraente o l'Assicurato, fino alla concorrenza dell'importo indicato in polizza, delle somme che egli sia tenuto corrispondere per capitale, interessi e spese - quale civilmente responsabile ai sensi di legge - per danni materiali diretti cagionati alle cose di terzi da sinistro indennizzabile a termini di polizza.
Il sinistro si considera indennizzabile anche se causato da colpa grave della Contraente o dell'Assicurato. L'Assicurazione è estesa ai danni derivanti da interruzioni o sospensioni - totali o parziali - dell'utilizzo di beni, nonché di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi, entro il massimale stabilito e sino alla concorrenza del 10% del massimale stesso.
L'Assicurazione non comprende i danni:
a) a cose che la Contraente o l'Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo, salvo i veicoli dei dipendenti della Contraente o dell'Assicurato ed i mezzi di trasporto sotto carico e scarico, ovvero in sosta nell'ambito delle anzidette operazioni, nonché le cose sugli stessi mezzi trasportate;
b) di qualsiasi natura, conseguenti ad inquinamento dell'acqua dell'aria e del suolo.
La Contraente o l'Assicurato deve immediatamente informare la Società delle procedure civili o penali promosse contro di lui, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa e la Società avrà la facoltà di assumere la direzione della causa e la difesa dell’Assicurato. L’Assicurato deve astenersi da qualunque transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza il consenso della Società. Quanto alle spese giudiziali si applica l’Art. 1917 del Codice Civile.
SEZIONE 5 – NORME CHE REGOLANO LA GARANZIA ELETTRONICA
Art. 1 (Primo rischio assoluto e determinazione del danno)
L’assicurazione è prestata a primo rischio assoluto e cioè senza applicare il disposto dell’art. 1907 del Codice Civile, e pertanto l’ammontare del danno è dato dal valore che le cose danneggiate avevano al momento del sinistro o dal costo di riparazione delle cose danneggiate, col limite del valore che le stesse avevano al momento del sinistro.
Art. 2 (Oggetto dell’assicurazione)
La Società indennizza, nel limite della somma assicurata alla relativa partita ed ai limiti d’indennizzo previsti nella sezione 7 i danni derivanti alle macchine, alle apparecchiature elettroniche, ai sistemi, agli impianti ed alle apparecchiature elettromedicali da rottura e/o guasti originati da cause interne, quali, a titolo esemplificato e non limitativo: mancato funzionamento di dispositivi di protezione, fenomeno elettrico per quanto eventualmente non coperto a termini dell’Art.10 della Sezione 0, xxxxxx xx xxxxxxx, xxxxxx manipolazione, caduta accidentale.
Art. 3 (Rischi esclusi e beni esclusi)
Ad integrazione di quanto già contrattualmente previsto come esclusioni all’Art. 2 Sezione 2, si intendono esclusi i danni:
a) a tubi e valvole elettronici nonché lampade ed altre fonti di luce salvo che siano connessi a danni indennizzabili verificatisi ad altre parti delle cose assicurate;
b) dovuti all’inosservanza delle prescrizioni per la manutenzione e l’esercizio indicate dal costruttore e/o fornitore delle cose assicurate;
c) attribuiti a difetti noti al Contraente o all’Assicurato all’atto della stipulazione della polizza, indipendentemente da fatto che la Società ne fosse a conoscenza;
d) verificatisi in conseguenza di montaggi e smontaggi non connessi a lavori di pulitura, manutenzione e revisione, nonché i danni verificatisi in occasione di trasporti e trasferimenti e relative operazioni di carico e scarico al di fuori delle ubicazioni assicurate.
e) causati con dolo dell'assicurato o del contraente;
f) derivanti da deperimento, logoramento, corrosione, ossidazione che siano conseguenza naturale dell'uso o funzionamento o degli effetti di agenti atmosferici;
g) di natura estetica che non siano connessi con danni indennizzabili ai sensi della presente polizza;
h) derivanti da smarrimento od ammanco accertati in sede di inventario;
i) verificatisi in occasione di atti di guerra, insurrezioni, occupazioni, sequestri, invasioni;
j) causati da terremoti, maremoti, eruzioni vulcaniche;
k) verificatisi in occasione di esplosione o di emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo come pure in occasione di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche.
l) da terrorismo e sabotaggio
m) i danni meccanici ed elettrici, i difetti o disturbi di funzionamento nonché i danni a moduli e componenti elettronici del Contraente (ivi compresi i costi della ricerca e l’identificazione di difetti) la cui eliminazione è prevista dalle prestazioni normalmente comprese nei contratti di assistenza tecnica e cioè:
1. Controlli idi funzionalità
2. Manutenzione preventiva
3. Eliminazione dei disturbi e difetti a seguito di usura;
4. eliminazione dei danni e disturbi (parti di ricambio e costi di manodopera) verificatisi durante l’esercizio, senza concorso di cause esterne.
I danni imputabili a variazione di tensione nella rete a monte degli enti assicurati sono indennizzabili a condizione che gli stessi siano alimentati con adeguati sistemi di protezione e stabilizzazione e che il danno sia conseguente al danneggiamento di dette apparecchiature.
In caso di danno a fonti di luce (emesse con qualsiasi lunghezza d’onda), ai tubi ed alle valvole elettroniche, l’indennizzo verrà calcolato in base alla percentuale di degrado risultante dai parametri indicati dalla casa costruttrice o, in mancanza, dalla percentuale di degrado risultante in rapporto al tempo trascorso dalla installazione, alle ore di lavoro o di colpi effettuati o altri parametri rispetto alla durata presunta delle fonti di luce, dei tubi o delle valvole stesse.
Art. 4 (Beni a impiego mobile)
Il beni ad impiego mobile, intendendosi per tali quelli i beni rientranti nella partita Contenuto che per loro natura e costruzione possono comunque essere trasportate ed usate anche all’aperto in luogo diverso dalle ubicazioni assicurate, sono assicurati a parziale deroga dell’Art.2 lett. i) Sezione 2 anche durante il trasporto con qualsiasi mezzo (esempio: veicoli servizio 118), compreso il trasporto a mano entro o il Territorio dello Stato Italiano, Repubblica di San Marino e Città del Vaticano purché per la loro particolare natura possano essere utilizzate in luoghi diversi.
La garanzia opera anche per tutti i rischi coperti dalla Sezione 3; relativamente ai danni da furto con destrezza assicurati all’Art.6 della Sezione 3, l’operatività dell'assicurazione durante le ore notturne dalle ore 22,00 alle ore 6,00, è subordinata alla prova che il veicolo sul quale si trovano le cose assicurate "ad impiego mobile" sia chiuso a chiave e si trovi in una rimessa privata chiusa a chiave, oppure in una rimessa pubblica custodita od in un cortile chiuso, oppure in parcheggio custodito; i veicoli devono essere provvisti di tetto rigido, qualora invece le cose assicurate si trovino giacenti presso Terzi, le stesse debbono essere conservate in un luogo adeguato alla loro salvaguardia.
Art. 5 (Supporti di dati)
La Società, nei limiti stabiliti in polizza, si obbliga a risarcire l’Assicurato dei danni materiali e diretti causati da un Sinistro accaduto durante il Periodo di Assicurazione a nastri o dischi magnetici, schede perforate od altri supporti di dati. Per "supporti di dati" s'intende il materiale intercambiabile per la memorizzazione di informazioni leggibili da un sistema informatico.
Per "dati" s'intendono le informazioni leggibili da un sistema informatico, memorizzati dall'Assicurato, con esclusione quindi dei dati su supporti fissi, dei dati contenuti in memorie operative di unità centrali nonché qualsiasi altro dato non modificabile dall'Assicurato.
In caso di Sinistro la Compagnia indennizzerà i costi necessari ed effettivamente sostenuti per il riacquisto dei supporti di dati distrutti, danneggiati o sottratti nonché per la ricostruzione dei dati contenuti nei supporti stessi.
Non sono indennizzabili i costi dovuti ad errata registrazione, cancellazione od eliminazione.
Qualora la ricostituzione non sia necessaria o non avvenga entro 1 (un) anno dal Sinistro, saranno indennizzati i soli costi per il riacquisto dei supporti di dati privi di informazioni.
L'Assicurazione è prestata a Primo Rischio Assoluto.
Per ogni Sinistro resta a carico dell'Assicurato la Franchigia indicata nella Scheda.
In nessun caso la Compagnia risarcirà somme superiori a quelle indicate nella Scheda di Polizza.
In caso di danno indennizzabile a termini della presente sezione si intendono assicurati anche:
a) i costi necessari per il riacquisto dei supporti di dati intercambiabili e per la ricostruzione dei dati ivi contenuti;
b) i maggiori costi sostenuti dal Contraente rispetto a quelli normali necessari alla prosecuzione delle funzioni svolte dagli enti danneggiati;
c) i costi necessari effettivamente sostenuti per la duplicazione o per il riacquisto dei programmi di licenza d’uso in caso di danno ai supporti dati su cui sono memorizzati i programmi in licenza.
L’indennizzo sarà limitato ai costi effettivamente sostenuti entro 12 mesi dalla data del sinistro.
SEZIONE 6 - CONDIZIONI SPECIALI VALIDE PER TUTTE LE SEZIONI
Art. 1 (Assicurazione del costo di ricostruzione o di rimpiazzo)
Premesso che per “valore a nuovo” s’intende convenzionalmente:
- per i fabbricati, la spesa necessaria per l’integrale costruzione a nuovo, anche con le previsioni di cui alla Sovrintendenza delle Belle Arti per gli immobili sottoposti a vincolo, di tutto il fabbricato assicurato, escludendo soltanto il valore dell’area;
- per il contenuto, il costo di rimpiazzo delle cose assicurate con altre nuove eguali oppure equivalente per rendimento economico, ivi comprese le spese di trasporto, montaggio e fiscali;
le Parti convengono di stipulare l’assicurazione in base al suddetto “valore a nuovo” nei limiti dei capitali assicurati in polizza e alle seguenti condizioni:
1. in caso di sinistro si determina per ogni partita separatamente:
a) l’ammontare del danno e della rispettiva indennità come se questa assicurazione “valore a nuovo” non esistesse;
b) il supplemento che, aggiunto all’indennità di cui ad a), determina l’indennità complessiva calcolata in base al “valore a nuovo”;
In riferimento all’Art. 1907 C.C. il supplemento dell’indennizzo per ogni partita, qualora la somma assicurata risulti:
a) superiore od uguale al rispettivo “valore a nuovo”, è dato dall’ammontare del supplemento medesimo;
b) inferiore al rispettivo “valore a nuovo”, ma superiore al valore al momento del sinistro,
per cui risulta assicurata solo una parte dell’intera differenza occorrente per l’integrale “assicurazione a nuovo”, viene proporzionalmente ridotto nel rapporto esistente tra detta parte e l’intera differenza;
c) eguale o inferiore al valore al momento del sinistro, diventa nullo.
La garanzia del valore a nuovo” non si applica al contenuto non più utilizzato dall’Ente.
2. in caso di coesistenza di più assicurazioni agli effetti della determinazione del supplemento di indennità si terrà conto della somma complessivamente assicurata dalle assicurazioni stesse;
3. il pagamento del supplemento di indennità è eseguito entro 30 giorni da quando è terminata la ricostruzione o il rimpiazzo secondo il preesistente tipo e genere e sulla stessa area nella quale si trovano le cose colpite o su altra area del territorio nazionale escluso il risarcimento di eventuali aggravi che ne derivino all’Assicuratore, purché ciò avvenga, salvo comprovata forza maggiore, entro 24 mesi dalla data dell’atto di liquidazione amichevole o del verbale definitivo di perizia, salvo comprovate cause di forza maggiore e o comprovate circostanze che obiettivamente ritardino i lavori. Resta altresì convenuto che la Società accorderà degli acconti di quanto dovuto per il supplemento di indennità a termine di detta clausola. Tali acconti saranno commisurati allo stato di avanzamento dei lavori di rimpiazzo, ripristino e ricostruzione. Se la ricostruzione o il ripristino del fabbricato dovrà rispettare le “norme tecniche per le ricostruzioni in zone sismiche” vigenti al momento della ricostruzione, si conviene che il supplemento di indennità sarà comprensivo di tali maggiori costi.
4. L’assicurazione in base al "valore a nuovo” riguarda :
- i fabbricati in stato di attività, oppure in inattività ma in attesa di essere attivati entro 6 mesi;
- il contenuto in stato di attività.
5. per quanto non derogato restano ferme le condizioni tutte di polizza;
6. A parziale deroga di quanto indicato al punto 3) della presente estensione è facoltà dell’Assicurato di ricostruire i fabbricati anche con caratteristiche diverse da quelle preesistenti e/o su altra area del territorio nazionale esclusi eventuali ulteriori aggravi conseguenti per l’Assicuratore.
Art. 2 (Beni in leasing – D.I.C./ D.I.L.)
Qualora i beni in uso all’Assicurato a titolo di locazione finanziaria fossero già assicurati dal Locatore, a norma delle presenti condizione particolare la Società garantisce i beni medesimi:
per il loro intero valore contro gli eventi garantiti dalla presente polizza e non previsti da altre eventuali assicurazioni;
per l’eccedenza a completamento del loro intero valore contro gli eventi garantiti sia dalla presente polizza che da altre eventuali assicurazioni.
Art. 3 (Beni fissati sui veicoli)
I beni fissati stabilmente su veicoli che ha in uso l’Assicurato, sono assicurati anche durante la circolazione entro i territori della Repubblica Italiana, Repubblica di San Marino e Stato del Vaticano, purché fissati stabilmente, salvo che la loro particolare natura ne consenta l’impiego in punti diversi del veicolo stesso.
Non vengono indennizzati i danni da rottura dei filamenti di valvole o tubi di apparecchiature elettroniche ed elettromedicali.
La garanzia viene prestata con i limiti di indennizzo, franchigie e scoperti, ove previsti, stabiliti in polizza. Sono esclusi gli apparecchi audio – fono – visivi di pertinenza dei vedili stessi.
Art. 4 (Spese extra)
La Società si impegna ad indennizzare la Contraente o l'Assicurato, in caso di danno risarcibile a termini della presente polizza, delle eventuali "spese extra" fino alla concorrenza della somma assicurata a tale titolo.
Per spese extra si intendono unicamente quelle spese che la Contraente o l'Assicurato potrebbe ragionevolemente sostenere allo scopo di continuare la propria attività, quale descritta in polizza, in seguito a sinistro indennizzabile a termini di polizza.
Il termine "spese extra" si riferisce alla eccedenza del costo totale sostenuto durante il periodo di ripresa dell'attività in rapporto al costo totale che la Contraente o l'Assicurato avrebbe comunque sostenuto in relazione all'attività svolta, se il rischio non si fosse verificato.
In nessun caso la Società sarà responsabile:
□ per la perdita di profitti e guadagni in seguito alla riduzione del volume di affari;
□ per danni materiali e diretti alle cose assicurate e le spese sostenute per la loro riparazione, costruzione, sostituzione;
□ per le "spese extra" derivanti da qualsiasi ordinanza locale o statale o da disposizioni legali che regolano la costruzione o la ripartizione dei fabbricati o delle loro strutture, né da spese derivanti dalla sospensione, scadenza o annullamento di contratti di affitto e/o locazione, contratti o commesse in genere o per maggiorazioni delle spese causate da scioperi del personale addetto ai lavori di rimpiazzo di impianti, macchinari ed attrezzature ricostruzione e/o riparazioni di fabbricati o degli addetti alla continuazione dell'attività stessa.
La Società inoltre non sarà responsabile per qualsiasi perdita consequenziale e remota.
E' condizione essenziale di questa garanzia che la Contraente o l'Assicurato riprenda la propria attività, dopo il verificarsi del danno, al più presto e comunque entro i sei mesi dall'evento che ha determinato l'interruzione totale o parziale dell'attività. Tale periodo di indennizzo non sarà limitato dalla data di scadenza della polizza.
La somma assicurata complessivamente a titolo di spese extra potrà essere usufruita dalla Contraente o dall'Assicurato con il limite indicato nella Sez. 7 di Polizza.
Art. 5 (Spese di demolizione e sgombero dei residui del sinistro)
La Società risponde delle spese necessarie per demolire, sgomberare, trasportare e smaltire i residuati del sinistro e sino alla concorrenza dell'importo indicato in polizza. Sono compresi i residuati rientranti nella categoria “tossici e nocivi” di cui al D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni ed integrazioni, ed esclusi comunque quelli radioattivi disciplinati dal D. Lgs. 17 marzo 1995, n. 230 e successive modificazioni ed integrazioni. La presente estensione di garanzia è prestata entro il limite massimo per sinistro indicato in polizza e si intende coperta nella forma a Xxxxx Xxxxxxx Assoluto.
Art. 6 (Ricollocamento impianti, macchinari ed attrezzature)
La Società risarcisce le spese necessarie per rimuovere, trasportare, conservare e ricollocare impianti, macchinari ed attrezzature (inclusi i costi per demolire fabbricati o loro parti illese o per smontare impianti, macchinari e/o attrezzature illese) qualora tali operazioni fossero indispensabili per eseguire le riparazioni di enti danneggiati in conseguenza di un sinistro sino alla concorrenza del limite previsto in polizza.
Art. 7 (Oneri ai periti)
La Società rimborserà, in caso di danno risarcibile a termini di polizza, le spese e gli onorari di competenza del Perito che la Contraente o l'Assicurato avrà scelto e nominato conformemente al disposto delle Norme che regolano l'Assicurazione in generale, nonché la quota parte di spese ed onorari a carico della Contraente o dell'Assicurato a seguito di nomina del terzo Perito.
La presente estensione di garanzia è prestata entro il limite massimo per sinistro indicato in polizza.
Art. 8 (Xxxxxxx Xxxxxxxxx, architetti e professionisti)
La Società rimborserà, in caso di sinistro risarcibile a termini di polizza, le spese e gli onorari di competenza di architetti, ingegneri e consulenti che la Contraente o l'Assicurato avrà scelto o nominato per stime, piante, descrizioni, misurazioni e ispezioni necessarie sostenute per il ripristino delle perdite e/o danni a fabbricati, impianti, macchinari e attrezzature, giusta la tabella degli onorari dei loro ordini, ma con esclusione delle competenze e onorari per la preparazione di qualsiasi reclamo.
Art. 9 (Cose di proprietà di Xxxxx/ assicurazione per conto di chi spetta)
L'assicurazione è prestata in nome proprio e nell'interesse di chi spetta. In caso di sinistro i terzi interessati non avranno ingerenza nella nomina di eventuali periti o arbitri, ne legittimazione per impugnare le perizie o le decisioni arbitrali, rimanendo convenuto che in tal caso le azioni, ragioni e diritti sorgenti dall'assicurazione stessa non possono essere esercitati che dalla Contraente o dall'Assicurato e dalla Società.
L'indennizzo che a norma di quanto sopra sarà liquidato in contraddittorio, non potrà essere versato se non con l'intervento all'atto del pagamento dei terzi interessati.
Art. 10 (Beni presso terzi)
L’assicurazione è prestata per il contenuto ubicato presso terzi in genere purche nel territorio dello stato Italiano, della repubblica di San Marino e dello stato del Vaticano
Art. 11 (Operazioni peritali)
Si conviene che in caso di sinistro che colpisca uno o più parti, le operazioni peritali verranno imposte e condotte in modo da non pregiudicare, per quanto possibile, l'attività - anche se ridotta - svolta nelle aree non direttamente interessate dal sinistro o nelle stesse porzioni utilizzabili dei reparti danneggiati.
Art. 12 (Liquidazione separata per partita)
Si conviene fra le Parti che, in caso di sinistro, dietro richiesta della Contraente o dell’Assicurato, sarà applicato tutto quanto previsto dall'art.13 Sezione 1 a ciascuna partita come se, ai soli effetti di detto art. 13 per ognuna di tali partite fosse stata stipulata una polizza distinta.
A tale scopo i Periti incaricati della liquidazione del danno provvederanno a redigere per ciascuna partita un atto di liquidazione amichevole od un processo verbale di perizia.
I pagamenti effettuati a norma di quanto previsto saranno considerati come acconti, soggetti quindi a conguaglio, di quanto risulterà complessivamente dovuto dalla Società a titolo di indennizzo per il sinistro.
Art. 13 (Denuncia circostanziata dei sinistri)
A parziale modifica di quanto disposto dall'articolo 6 Sezione 1, in generale si stabilisce che l'obbligo della denuncia circostanziata da effettuare da parte della Contraente o dell'Assicurato viene limitato alla presentazione di uno stato particolareggiato degli enti colpiti o comunque danneggiati dal sinistro con l'indicazione del loro valore e della perdita subita.
Art. 14 (Anticipo indennizzi)
La Contraente o l'Assicurato ha il diritto di ottenere, prima della liquidazione del sinistro, il pagamento di un acconto pari al 50% dell'importo minimo che dovrebbe essere pagato in base alle risultanze acquisite, a condizione che non siano sorte contestazioni sull'indennizzabilità del sinistro stesso e che l'indennizzo complessivo sia prevedibile in almeno Euro 250.000,00
L'obbligazione della Società avrà validità dopo 90 giorni dalla data di denuncia del sinistro, sempre che siano trascorsi almeno 30 giorni dalla richiesta dell'anticipo.
L'acconto non potrà comunque essere superiore a Euro 2.500.000,00, qualunque sia l'ammontare stimato del sinistro.
Nel caso che l'assicurazione sia stipulata in base al valore a nuovo, la determinazione dell'acconto di cui sopra dovrà essere effettuata come se tale condizione non esistesse.
Art. 15 (Movimentazione contenuto)
La Società indennizzerà i danni materiali e diretti causati da errori di manovra e movimentazione dei beni assicurati dovuti ad errori di manovra e movimentazione esclusivamente di mezzi mobili non iscritti al PRA all’interno delle aree di pertinenza delle ubicazioni assicurate.
Art. 16 (Rinuncia alla rivalsa)
La Società rinuncia - salvo il caso di dolo - al diritto di surroga derivante dall'art. 1916 C.C. verso le persone delle quali l'Assicurato deve rispondere a norma di legge, le Società controllate, consociate e collegate,ed i clienti, purché la Contraente o l'Assicurato, a sua volta, non eserciti l'azione verso il responsabile.
Art. 17 (Dolo e colpa grave dell’Assicurato e delle persone delle quali l’Assicurato deve rispondere)
A parziale deroga dell’Art.1910 c.c., la Società risponde dei danni derivanti dagli eventi per i quali è prestata la garanzia anche se determinati da colpa grave dell’Assicurato e/o dolo o colpa grave delle persone delle quali l’Assicurato deve rispondere.
Relativamente alle garanzie assicurate con la Sezione 3, deve intende efficace quanto regolamentato nella predetta sezione previsto.
Art. 18 (Forma delle comunicazioni)
Ogni comunicazione tra Società e Contraente deve avvenire per iscritto, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, pec, telegramma, telefax.
L’ENTE CONTRAENTE | LA SOCIETA’ |
SEZIONE 7 – SOMME ASSICURATE - LIMITI DI INDENNIZZO – FRANCHIGIE E SCOPERTI
Beni assicurati | Somma Assicurata |
Fabbricati | Euro 55.000.000,00 |
Contenuto | Euro 18.000.000,00 |
EVENTO | LIMITE DI INDENNIZZO | FRANCHIGIA, SCOPERTO |
SEZIONI 1 - 2 | ||
Per sinistro, salvo limiti inferiori di seguito riportati | € 30.000.000,00 | |
Per ogni causa, salvo quanto diversamente previsto | Euro -------------- | |
Terremoto | 50% della somma assicurata per singola ubicazione con il massimo di Euro 5.000.000 | 20% del danno con il minimo di Euro 25.000,00 |
Inondazione, alluvione allagamento | 50% della somma assicurata per singola ubicazione con il massimo di Euro 5.000.000,per sinistro/anno | 20% del danno con il minimo di Euro 25.000,00 |
Sovraccarico da neve | Euro 500.000,00 per sinistro/Anno | 20% del danno con il minimo di Euro 5.000,00 |
Eventi atmosferici | 70% della somma assicurata per singola ubicazione | 10% del danno con il minimo di Euro 10.000,00 |
Franamento, smottamento, bradisismo e cedimento terreno | Euro 500.000,00 per sinistro/Anno | 10% del danno con il minimo di Euro 10.000,00 |
Fuoriuscita di acqua condotta | Euro 100.000 per sinistro/anno | Euro 1.500,00 |
Spese di ricerca e riparazione di rotture | Euro 50.000 per sinistro/anno | Euro 1.500,00 |
Eventi sociopolitici | 50% della somma assicurata per singola ubicazione | 10% del danno con il minimo di Euro 5.000,00 |
Terrorismo e sabotaggio | 50% della somma assicurata per singola ubicazione con il massimo di Euro 7.000.000,00 per sinistro/anno di polizza | 10% del danno con il minimo di Euro 10.000,00 |
Fenomeno Elettrico | Euro 100.000,00 per sinistro ed Euro 200.000,00 per anno | Euro 2,500,00 |
Danni da perdita pigione o mancato godimento dei fabbricati | Euro 100.000,00 per sinistro/Anno | Euro 0 |
Vetri e cristalli | Euro 50.000,00 per sinistro/Anno, con il limite di Euro 5.000,00 per singola lastra | 250 per singola lastra |
Beni ad impiego mobile | Euro 150.000,00 per sinistro/Anno | 10% del danno con il minimo di Euro 2,500,00 |
Beni fissati su veicoli | Euro 150.000,00 per sinistro/Anno | 10% del danno con il minimo di Euro 2,500,00 |
Quadri, dipinti, arazzi, statue, tappeti e collezioni | Euro 50.000,00 per sinistro/Anno, con il limite di Euro 10.000,00 per singola opera | Euro 5.000,00 |
Cose assicurabili a condizioni speciali comma A) Art.14 | Euro 50.000,00 per sinistro/Anno | Euro 5.000,00 |
Cose assicurabili a condizioni speciali comma B) Art.14 | Euro 50.000,00 per sinistro/Anno | Euro 5.000,00 |
Oneri di urbanizzazione | Euro 250.000,00 per sinistro/Anno | Euro 5.000,00 |
Differenziale storico | Euro 500.000,00 per sinistro/Anno | Euro 0 |
Merci in refrigerazione | Euro 100.000,00 per anno con il limite di Euro 50.000,00 per sinistro | Euro 2.000,00 |
Dispersione sostanze | Euro 100.000,00 per sinistro/Anno | Euro 5.000,00 |
Spese extra | Euro 150.000,00 per sinistro/Anno | Euro 0 |
Onorari ai periti | 5% del danno con il massimo di Euro 75.000,00 per sinistro/anno | Euro 0 |
Onorari Ingegneri, architetti e professionisti | 5% del danno con il massimo di Euro 75.000,00 per sinistro/anno | Euro 0 |
Crollo e collasso strutturale | 50% della somma assicurata per singola ubicazione con il massimo di Euro 500.000,00 per sinistro/anno di polizza | 10% del danno con il minimo di Euro 5.000,00 |
Gelo e ghiaccio | Euro 100.000,00 per sinistro/Anno | 10% del danno con il minimo di Euro 5.000,00 |
Grandine su fragili | Euro 100.000,00 per sinistro/Anno | 10% del danno con il minimo di Euro 5.000,00 |
Maggiori spese per ricostruzione fabbricati | Euro 100.000,00 per sinistro/Anno | 10% del danno con il minimo di Euro 5.000,00 |
Spese di demolizione e sgombero | Euro 300.000,00 per sinistro | Euro 0 |
Spese di ricollocamento impianti, macchinari e attrezzature | Euro 150.000,00 per sinistro | Euro 0 |
Beni presso terzi | Euro 50.000,00 per singola ubicazione, con il limite di Euro 200.000,00 per sinistro/Anno | Euro 0 |
Movimentazione contenuto | Euro 100.000,00 per sinistro | Euro 2.500,00 |
SEZIONE 3 | ||
Art. 2 - Furto, rapina e/o estorsione, furto con destrezza | Euro 100.000,00 per sinistro | Scoperto 15% minimo Euro 2.500,00 |
Art. 3 - Mezzi di chiusura non conformi / non attivi | 80% della somma assicurata | Scoperto 20% minmo 2.500,00 |
Garanzia portavalori | Euro 20.000,00 per sinistro | Scoperto 10% minimo Euro 500,00 |
Guasti cagionati dai ladri/Atti vandalici | Euro 10.000,00 per sinistro | Euro2.500,00 |
Danni agli archivi | Euro 5.000,00 per sinistro/anno | |
Farmaci, dispositivi / presidi medici e chirurgici | Euro 50.000,00 per sinistro/Anno | Scoperto 15% minimo Euro 2.500,00 |
Beni e manufatti in rame | Euro 15.000,00 per sinistro/anno | Scoperto 15% minimo Euro 2.500,00 |
Beni presso mostre e fiere | Euro 10.000,00 per sinistro/anno | Euro 2.500,00 |
Furto con destrezza | Euro 5.000,00 per sinistro/anno | Euro 2.500,00 |
Effetti personali dipendenti/tenti | Euro 5.000,00 per sinistro/anno | Euro 2.500,00 |
Beni all'aperto | Euro 5.000,00 per sinistro/anno | Euro 2.500,00 |
SEZIONE 4 | ||
Ricorso Terzi | € 10.000.000,00 | |
SEZIONE 5 | ||
Elettronica | € 100.000,00 | Scoperto 10% minimo Euro 500,00 |
Beni a Impiego mobile | € 10.000,00 | € 500,00 |
Supporti di dati | € 20.000,00 | € 1.500,00 |
L’ENTE CONTRAENTE | LA SOCIETA’ |