Disciplina del rapporto di lavoro a tempo parziale
Disciplina del rapporto di lavoro a tempo parziale
1. - FINALITÀ
Roma, 21 maggio 2012
Con la presente circolare vengono definiti chiarimenti necessari per dare concreta attuazione alla disciplina in materia di rapporto di lavoro a tempo parziale, da ora definito part-time, in considerazione delle recenti modifiche legislative (1) e contrattuali.
Le disposizioni di maggior rilievo che innovano la precedente normativa, legislativa e contrattuale, trattate nel seguito della circolare, riguardano:
• la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale;
• l’orario di lavoro nel rapporto di lavoro part-time;
• servizi aziendali;
• modalità e procedure per la presentazione e valutazione delle richieste di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, o da una tipologia di tempo parziale ad un’altra, o dal tempo parziale al tempo pieno.
2. - TRASFORMAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO DA TEMPO PIENO A TEMPO PARZIALE E VICEVERSA
La riduzione dell'orario di lavoro può avvenire secondo tre modelli:
• tipo orizzontale: il lavoratore lavora tutti i giorni a orario ridotto;
• tipo verticale: il lavoratore lavora a tempo pieno, ma solo in alcuni giorni della settimana, del mese, o dell'anno;
• tipo misto: quando vi è la combinazione delle due modalità tra part-time orizzontale e verticale.
Si fa presente, fin da ora che la trasformazione del rapporto da tempo pieno a tempo parziale o viceversa, o la trasformazione da una tipologia di contratto part-time ad un altro deve risultare da atto scritto e deve contenere l’indicazione della durata della prestazione lavorativa.
2.1. - Modalità e procedure per la presentazione e valutazione delle richieste di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale
Il dipendente - titolare di un contratto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato - può presentare la domanda di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale utilizzando il modulo di cui all’All. 1, presso l’Unità Centrale del Personale (da ora definita UCP), Nella fase istruttoria UCP si avvarrà della collaborazione del Servizio Pianificazione e Gestione del Personale (da ora definito UCP-PGO).
La trasformazione viene accordata con atto del Responsabile UCP, che deve pronunciarsi entro sessanta giorni dalla ricezione della domanda. In mancanza di risposta negativa entro il termine suddetto, la domanda si intende accolta.
Un eventuale diniego deve essere adeguatamente motivato per iscritto.
È fatto divieto concedere la trasformazione del rapporto di lavoro nelle seguenti ipotesi:
a. nel caso in cui l'attività lavorativa di lavoro autonomo o subordinato comporti un conflitto di interessi con la specifica attività di servizio svolta dal dipendente;
b. nel caso in cui la trasformazione comporti, in relazione alle mansioni e alla posizione organizzativa ricoperta dal dipendente, pregiudizio alla funzionalità dell’Agenzia;
c. qualora l'attività lavorativa di lavoro subordinato debba intercorrere con un'amministrazione pubblica.
Il dipendente, nella domanda, deve indicare l’eventuale attività di lavoro subordinato o autonomo che intenderà svolgere, ed è tenuto a comunicare all’ENEA - entro quindici giorni - l’inizio o la variazione dell’attività lavorativa indicata.
Nel caso di richiesta di trasformazione del rapporto di lavoro da parte di un dipendente comandato presso altro Ente o Amministrazione, la valutazione circa la suddetta trasformazione è rimessa all'amministrazione presso la quale il dipendente presta temporaneamente servizio, mentre la formalizzazione della trasformazione è rimessa all'ENEA.
2.2. - Modalità e procedure per la presentazione e valutazione delle richieste di trasformazione del rapporto di lavoro da una tipologia di tempo parziale ad un'altra
I dipendenti titolari di un contratto di lavoro part-time a tempo indeterminato o determinato possono chiederne la trasformazione in un'altra tipologia.
Il dipendente deve presentare la domanda ad UCP attraverso il modulo di cui all'allegato 2.
Deve, inoltre, allegare alla suddetta domanda il nulla osta del Responsabile di Unità al mutamento del rapporto di lavoro a tempo parziale da una tipologia all'altra o, in caso contrario, le motivazioni per le quali il Responsabile non ritiene si debba procedere a tale trasformazione. Qualora il Responsabile di Unità non fornisca tale parere al dipendete interessato, sarà cura di UCP, avvalendosi della collaborazione di UCP-PGO, richiederlo, al fine di valutare correttamente l’opportunità della suddetta trasformazione.
Il mutamento da una tipologia di part-time all'altra è autorizzato o negato con atto del Responsabile UCP e reso esecutivo dal Servizio UCP-PGO, entro il sessantesimo giorno dalla richiesta.
2.3. - Modalità e procedure per la presentazione e valutazione delle richieste di ritorno al rapporto di lavoro da tempo parziale a tempo pieno
Il dipendente che ha trasformato il rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale ha diritto di tornare a tempo pieno alla scadenza di un biennio dalla trasformazione anche in soprannumero.
L’Enea può trasformare il suddetto rapporto anche prima della scadenza del biennio a condizione che vi sia la disponibilità del posto in organico ovvero della frazione di orario corrispondente al completamento del tempo pieno.
I dipendenti assunti con rapporto di lavoro a tempo parziale hanno diritto di ottenere la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno decorso un triennio dalla data di assunzione purché vi sia disponibilità del posto in organico e della frazione corrispondente al completamento del tempo pieno.
Al fine di esercitare tale diritto, il dipendente interessato dovrà presentare apposita richiesta scritta ad UCP avvalendosi del modulo di cui all'allegato 3, entro 60 giorni dalla scadenza del primo biennio ovvero delle successive scadenze triennali.
Il Responsabile dell’Unità Centrale del Personale, valutata la ricorrenza delle condizioni richieste dalla normativa vigente, avvalendosi dell’ausilio di UCP-PGO, autorizza il passaggio al tempo pieno previo consenso del Responsabile dell’Unità di appartenenza dell’interessato.
3. - DIRITTO DI PRECEDENZA
Le fattispecie che vantano un diritto o un titolo di precedenza nella trasformazione del rapporto sono previste nell’art. 00 xxx xxx Xxxxxxx legislativo 25 febbraio 2000, n. 61 come modificato dall’art. 1 della l. n. 247 del 2007.
In particolare:
• hanno diritto alla trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in lavoro a tempo parziale misto, verticale od orizzontale i dipendenti affetti da patologie oncologiche, per i quali residui una ridotta capacità lavorativa, anche a causa degli effetti invalidanti di terapie salvavita, accertata da una commissione medica istituita presso l’azienda unità sanitaria locale territorialmente competente. Il rapporto di lavoro a tempo parziale deve essere trasformato nuovamente in rapporto di lavoro a tempo pieno a richiesta del lavoratore.
È riconosciuta la priorità della trasformazione del contratto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale:
• in caso di patologie oncologiche riguardanti il coniuge, i figli o i genitori del lavoratore o della lavoratrice, nonché nel caso in cui il lavoratore o la lavoratrice assista una persona convivente con totale e permanente inabilità lavorativa, che assuma connotazione di gravità ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, alla quale è stata riconosciuta una percentuale di invalidità pari al 100 %, con necessità di assistenza continua in quanto non in grado di compiere gli atti quotidiani della vita;
• in caso di richiesta del lavoratore o della lavoratrice, con figlio convivente di età non superiore agli anni tredici o con figlio convivente portatore di handicap ai sensi dell’articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104.
4. - CONDIZIONI E LIMITI PER LO SVOLGIMENTO DI ULTERIORE ATTIVITÀ LAVORATIVA
Ai dipendenti con rapporto di lavoro a tempo parziale con prestazione lavorativa non superiore al 50% di quella a tempo pieno, è consentito svolgere una diversa attività di lavoro subordinato o autonomo, anche mediante l'iscrizione in albi professionali, esclusa l’iscrizione nell’albo professionale degli Avvocati.
L’ENEA non può conferire incarichi professionali ai propri dipendenti con rapporto di lavoro a tempo parziale che siano iscritti in albi professionali e che esercitino attività professionale. Gli stessi dipendenti non possono assumere il patrocinio in controversie nelle quali sia parte una pubblica amministrazione.
5. - ORARIO DI LAVORO PART-TIME
5.1. Durata dell'orario di lavoro
Possono essere costituiti rapporti di lavoro a tempo parziale - orizzontale, verticale, misto - con prestazione lavorativa fissata al 40%, 50% , 60%, 70%, 80% del normale orario di lavoro.
5.2. Part-time orizzontale
La durata dell'orario di lavoro per il personale operante con rapporto di lavoro a tempo parziale orizzontale è fissata nelle seguenti misure:
• part-time al 40%: 14 ore e 24 minuti settimanali, suddivise in cinque giornate con una durata di 2 ore e 58 minuti dal lunedì al giovedì e di 2 ore e 32 minuti il venerdì;
• part-time al 50%: 18 ore settimanali, suddivise in cinque giornate con una durata di 3 ore e 43 minuti dal lunedì al giovedì e di 3 ore e 08 minuti il venerdì;
• part-time al 60%: 21 ore e 36 minuti settimanali, suddivise in cinque giornate con una durata di 4 ore e 27 minuti dal lunedì al giovedì e di 3 ore e 48 minuti il venerdì;
• part-time al 70%: 25 ore e 12 minuti settimanali, suddivise in cinque giornate con una durata di 5 ore e 12 minuti dal lunedì al giovedì e di 4 ore e 24 minuti il venerdì;
• part-time al 80%: 28 ore e 48 minuti settimanali, suddivise in cinque giornate con una durata di 5 ore e 56 minuti dal lunedì al giovedì e di 5 ore e 4 minuti il venerdì.
L'orario di lavoro può essere di tipo flessibile secondo le vigenti disposizioni normative in materia di rapporto di lavoro a tempo pieno.
5.3. Part-time misto
La durata dell'orario di lavoro per il personale operante con il rapporto di lavoro a tempo parziale misto è fissata nelle seguenti misure:
• part-time al 40%: 14 ore e 24 minuti settimanali, suddivise rispettivamente in una giornata ad orario pieno di 7 ore 25 minuti e una giornata con una durata di 6 ore e 59 minuti.
• part-time al 60%: 21 ore e 36 minuti settimanali, suddivise rispettivamente in due giornate ad orario pieno 7 ore e 25 minuti e una, la terza, da 6 ore e 46 minuti;
• part-time al 70%: 50 ore e 24 minuti bisettimanali (=25:12 x 2), suddivise rispettivamente in sei giornate ad orario pieno 7 ore e 25 minuti e una, la settima, di 5 ore e 54, di cui almeno tre a settimana;
• part-time al 80%: 28 ore e 48 minuti settimanali, suddivise rispettivamente in tre giornate ad orario pieno 7 ore e 25 minuti e una, la quarta, da 6 ore e 33 minuti.
5.4. Part-time verticale
• Part-time al 50%: 36 ore bisettimanali, suddivise in cinque giornate ad orario pieno tenendo presente che il venerdì può essere indicato solo per una delle due settimane.
5.5. Precisazione sulla disciplina del part-time misto e verticale
La variazione delle giornate lavorative previste nel contratto di part-time misto e/o verticale, è ammesso, in via eccezionale, unicamente con l'espresso consenso del Responsabile dell'Unità che può negarlo solo in presenza di obiettive e motivate esigenze di servizio.
Tale richiesta dovrà essere presentata in forma scritta ad UCP-PGO.
L'orario di lavoro può essere di tipo flessibile secondo le vigenti disposizioni normative in materia di rapporto di lavoro a tempo pieno.
6. - TRATTAMENTO RETRIBUTIVO - INDENNITÀ E COMPETENZE ACCESSORIE
Al dipendente con rapporto di lavoro a tempo parziale spetta la retribuzione complessiva mensile prevista per il rapporto di lavoro a tempo pieno, ridotta proporzionalmente al ridotto orario prestato.
Con il rapporto di lavoro a tempo parziale è compatibile l'erogazione delle competenze accessorie e delle indennità previste dalla contrattazione collettiva. Devono essere corrisposte per intero od in proporzione alla durata della prestazione di lavoro in ragione della natura dell'indennità stessa, fatta esclusione delle indennità connesse alla particolarità delle modalità di svolgimento dell'attività. In particolare sono incompatibili le chiamate fuori orario, le indennità di responsabilità, di reperibilità e di turno.
Qualora ricorrano le condizioni di legge spettano per intero le aggiunte di famiglia anche al lavoratore a tempo parziale.
7. - SERVIZI AZIENDALI
I dipendenti con rapporto di lavoro a tempo parziale potranno fruire dei servizi aziendali compatibilmente con le strutture e gli strumenti attualmente previsti dall'Enea per i dipendenti con rapporto di lavoro a tempo pieno.
I dipendenti con rapporto di lavoro part-time orizzontale con prestazione lavorativa pari al 40%, 50%, 60% e 70% non hanno diritto alla fruizione del servizio mensa o del relativo servizio sostitutivo.
I dipendenti con rapporto di lavoro part-time orizzontale con prestazione lavorativa pari all’80%, all’atto della richiesta o successivamente, potranno scegliere con richiesta scritta se fruire del servizio mensa o del relativo servizio sostitutivo. Qualora scelgano di farne uso, dovranno osservare le medesime norme previste per i dipendenti con rapporto di lavoro a tempo pieno con particolare riferimento al punto 2 della lettera circolare UCP del 7 dicembre 2011.
Il dipendente con rapporto di lavoro part-time misto e/o verticale - nelle giornate in cui presta la propria attività lavorativa - segue l’orario previsto comprensivo dell’intervallo mensa. In materia si applicano le medesime norme previste per i dipendenti con rapporto di lavoro a tempo pieno.
8. - ALTRI ISTITUTI CONTRATTUALI – TRASFERTE
In ordine agli istituti contrattuali non richiamati nella presente circolare (es.: malattia e infortunio, sviluppo professionale, trattamenti assistenziali e previdenziali, etc.) trovano applicazione, in quanto compatibili con il rapporto di lavoro a tempo parziale, le stesse norme previste per i dipendenti con rapporto di lavoro a tempo pieno.
Con particolare riguardo all'istituto della trasferta si fa presente che di norma il personale con rapporto di lavoro a tempo parziale non può essere inviato in missione. Eventuali deroghe a tale previsione potranno essere autorizzate in casi del tutto eccezionali dal Responsabile di Unità, fermi restando i suddetti limiti:
• la trasferta non può superare i 3 giorni;
• nel caso di part-time misto o verticale le giornate di missione devono coincidere con le giornate settimanali lavorate;
• le eccedenze lavorative rispetto al ridotto orario di lavoro dovranno essere fruite a titolo di flessibilità o di R22 o di permessi orari a recupero nel caso di dipendenti con livello da IV a VIII.
9. - PERMESSI
I dipendenti con rapporto di lavoro a tempo parziale hanno diritto a fruire dei permessi per la partecipazione ad esami o di permessi a recupero (PSR) nelle seguenti misure:
Durata part-time | Permessi per partecipazione a concorsi e/o esami | PMP | Permessi orari a Recupero - PSR |
part-time 40% | 23 ore e 3 minuti | 7 ore e 12 minuti | 14 ore e 24 minuti |
part-time 50% | 28 ore e 48 minuti | 9 ore | 18 ore |
part-time 60% | 34 ore e 34 minuti | 10 ore 48 minuti | 21 ore e 36 minuti |
part-time 70% | 40 ore e 20 minuti | 12 ore e 36 minuti | 25 ore e 12 minuti |
part-time 80% | 46 ore e 5 minuti | 14 ore e 24 minuti | 28 ore e 48 minuti |
I dipendenti con rapporto di lavoro part-time hanno diritto, indipendentemente dalla tipologia e dalla durata della prestazione lavorativa, ai permessi previsti dall’art. 8 del CCNL EPR 1998-2001, salvo quanto espressamente riparametrato nella tabella su indicata.
Con riguardo alle altre tipologie di permessi, i dipendenti con rapporto di lavoro part-time orizzontale hanno diritto ad un numero di giorni di permessi retribuiti pari a quello previsto per il personale con rapporto di lavoro a tempo pieno, mentre i dipendenti con rapporto di lavoro part- time verticale hanno diritto ad un numero di giorni di permessi retribuiti proporzionale alle ridotte giornate di lavoro prestate nel corso dell'anno.
10. - LAVORATRICI MADRI
Ferme restando le vigenti disposizioni di legge, in base a quanto previsto dall’art. 39 decreto legislativo 26 marzo 2001 n. 151, le lavoratrici madri con rapporto di lavoro a tempo parziale orizzontale hanno diritto a fruire, durante il primo anno di vita del bambino, di un’ora di riposo giornaliero.
11. – FERIE
I dipendenti con rapporto di lavoro a tempo parziale orizzontale hanno diritto allo stesso numero di ferie dei dipendenti con rapporto di lavoro a tempo pieno.
I dipendenti con rapporto di lavoro a tempo parziale misto e verticale hanno diritto ad un numero di giorni di ferie proporzionale alle giornate di lavoro prestate nel corso dell'anno ed in particolare:
• part-time al 40%: 13 giorni di ferie;
• part-time al 50%: 16 giorni di ferie;
• part-time al 60%: 19 giorni e mezza giornata di ferie;
• part-time al 70%: 22 giorni e mezza giornata di ferie;
• part-time al 80%: 26 giorni di ferie.
I dipendenti che trasformano il rapporto di lavoro a tempo parziale orizzontale in rapporto di lavoro a tempo pieno o viceversa ritornano al tempo pieno dal tempo parziale, mantengono lo stesso numero di ferie residue al momento della trasformazione.
Ai dipendenti che trasformano il rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale misto o verticale nonché ai dipendenti che trasformano il rapporto di lavoro da part-time orizzontale a part- time verticale, le ferie residue saranno riparametrate al ridotto orario o alla diversa articolazione dello stesso e conseguentemente saranno proporzionalmente ridotte.
Inversamente, nel caso di ritorno dal rapporto di lavoro a tempo parziale, misto o verticale all’orario a tempo pieno ovvero di passaggio dal part-time misto o verticale al part-time orizzontale, i giorni di ferie residue da usufruire verranno ad essere ricalcolati.
La presente Circolare Commissariale sostituisce e abroga la precedente normativa interna, riguardante la medesima materia.
La diffusione della presente circolare sarà assicurata attraverso la sua pubblicazione sul sito INTRAENEA.
(1) Si indicano i provvedimenti legislativi contrattuali e regolamentari in materia di part-time di maggior rilievo:
• art. 1, commi 56-65, legge 23 dicembre 1996, n. 662;
• decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 61;
• art. 73 decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, trasformato con modificazioni in legge 6 agosto 2008, n. 133;
• legge 24 dicembre 2007, n. 247;
• art. 46, decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276;
• Art. 6, decreto legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito in legge 28 maggio 1997, n. 140
• art. 19 del CCNL del Comparto EPR 1998-2001
• Circolare Dipartimento Funzione Pubblica n. 9/2011
ENEA
Unità Centrale Personale Il Responsabile
(Avv. Xxxxx Xxxxxx)
Allegati:
Allegato 1 - Domanda part time
Allegato 2 - Domanda trasformazione tipologia part time Allegato 3 - Domanda di ritorno a tempo pieno