SCHEMA DI CONTRATTO
All. 1)
SCHEMA DI CONTRATTO
PER LA FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO E DI CANCELLERIA, MEDIANTE CATALOGO ELETTRONICO, COMPRENSIVA DI SERVIZI CONNESSI DI CONSEGNA, CONTACT CENTER E REPORTISTICA
L’AUTOMOBILE CLUB d’ITALIA (di seguito, “ACI”), con sede legale in Xxxx, xxx Xxxxxxx,
0 (Partita IVA: 00907501001), rappresentato per la stipula del presente contratto dalla Dott.ssa Xxxxxxxx Xxxxx, Dirigente il Servizio Patrimonio e Affari generali, ai sensi dell’articolo 16 del Regolamento di Organizzazione dell’ACI
E
la Società (per il seguito denominato “Società” o “Fornitore” ), con
sede in……………………, Via……………. n. …., partita IVA …………., nella persona del Sig. …. ………………………., in qualità di…………………………….……………………….
PREMESSO CHE
• L’ACI, nel quadro delle attività di semplificazione e razionalizzazione del processo di acquisto di beni e delle procedure di monitoraggio e controllo della spesa, anche mediante l’ausilio di nuove tecnologie informatiche, ha predisposto un progetto di contratto per l’individuazione di un unico operatore in grado di garantire la fornitura uniforme e capillare di materiale di consumo e cancelleria per tutte le sedi, centrali e periferiche, alle stesse condizioni di qualità e prezzo, mediante l’utilizzo di un catalogo elettronico;
• A seguito di determinazione del Segretario generale dell’Ente n…….del……….., l’ACI ha avviato l’espletamento di una procedura aperta n.60/2009, in ambito comunitario ai sensi del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. e del Regolamento di amministrazione e contabilità dell’ente, ed indetta con bando di gara spedito alla G.U.C.E in data 22/12/2009 e pubblicata sulla G.UR.I. n. 152. del 28/12/2009… ;
• La documentazione di gara, ai sensi di quanto previsto dall’art. 66 del D.Lgs 16372006 e s.m.i, è stata messa a disposizione degli operatori economici interessati mediante pubblicazione sul sito internet istituzionale dell’ACI;
• La Società è risultata aggiudicataria della suddetta procedura aperta e dichiara di possedere l’organizzazione, i mezzi e le risorse per fornire i beni ed i servizi oggetto del presente
contratto ed eseguire gli ordinativi di fornitura secondo le modalità, i termini e le condizioni di seguito stabilite;
• Il collaudo positivo sui campioni dei prodotti forniti dalla Società, ai sensi del paragrafo 2.1 del capitolato tecnico ha dato esito positivo;
• Le operazioni di verifica di funzionalità e di personalizzazione del catalogo elettronico ai sensi del paragrafo 3.1 del capitolato tecnico si sono concluse nei tempi e secondo le modalità e le specifiche concordate;
• Con determinazione del ……n….del….l’Ente ha approvato le risultanze dello svolgimento della procedura di gara e disposto l’aggiudicazione definitiva della fornitura in favore della Società………
• La Società ha documentalmente comprovato il possesso dei requisiti di capacità economico- finanziaria e tecnica richiesti nel bando e nel disciplinare di gara ed ha presentato tutta la documentazione richiesta ai fini della stipula del presente contratto;
• La Società ha prestato la cauzione sotto forma di fideiussione bancaria per un importo di €
….., 00 (………….), nonché ha stipulato una polizza assicurativa per la responsabilità civile con le modalità indicate nel disciplinare di gara e nei suoi allegati;
• La Società dichiara che quanto risulta dal presente contratto, dai suoi allegati, dal capitolato tecnico, nonché dal bando di gara e dal disciplinare di gara, definisce in modo adeguato e completo l’oggetto delle prestazioni negoziali e, che ha potuto acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione economica e tecnica delle stesse e per la formulazione della propria offerta;
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE
1. Disposizioni generali
1 Le parti convengono che le premesse, tutti gli allegati e gli atti menzionati nel presente contratto ne costituiscono parte integrante e sostanziale, anche se non materialmente allegati.
2 L'esecuzione della fornitura è regolata:
▪ dalle clausole del presente contratto;
▪ dal Capitolato tecnico e dalla Griglia dei prodotti (Allegato n…);
▪ dalle Schede tecniche dei prodotti offerti dalla Società (Allegato n….);
▪ dalle Schede dati di sicurezza dei prodotti (Allegato n…);
▪ dalla dichiarazione di offerta economica della Società (Allegato n…);
e, per quanto non previsto:
▪ dal D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.;
▪ dal Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell’ACI, emanato in attuazione dell’art. 13, 1 comma, lett. i) ed o) del D.Lgs. 419/1999 e dello Statuto ACI;
▪ dalle norme del codice civile e dalle altre disposizioni normative regolanti la materia.
3. Ogni modifica delle condizioni e dei termini del presente contratto richiede la forma scritta a pena di nullità.
2. Oggetto del contratto
1. Costituisce oggetto del presente contratto:
a) la fornitura di materiale di consumo e di cancelleria, avente le caratteristiche tecniche descritte nella “Griglia dei Prodotti” di cui al Capitolato tecnico e nelle schede tecniche di ciascun prodotto della società;
b) l’accesso e l’utilizzo di un “catalogo elettronico” dedicato, attraverso un sistema “Internet based” e dei servizi ad esso connessi;
c) la personalizzazione del catalogo in conformità alle specifiche ed alle funzionalità indicate negli articoli 6 e 7;
d) la fornitura, per ogni unità ordinante, di un catalogo cartaceo dei beni offerti completo dei dati di cui all’art. 6, comma 4; il catalogo, completo delle integrazioni ed aggiornamenti, dovrà essere realizzato anche in formato elettronico per la visione e la stampa dal portale di cui all’art. 7;
e) il servizio di formazione e l’attivazione di un servizio di call center per l’assistenza, il supporto per l’accesso, l’utilizzo del catalogo elettronico ed il riscontro degli ordinativi;
f) il servizio di consegna direttamente al/i piano/i nelle rispettive stanze presso la Sede centrale dell’Automobile Club d’Italia e gli Uffici periferici dislocati presso i capoluoghi di provincia italiani (circa 180 unità ordinanti) con le modalità e le condizioni stabilite nel presente atto;
g) l’integrazione del sistema di acquisto a catalogo elettronico con il sistema gestionale SAP ACI ( in uso dal 1° gennaio 2011), secondo le specifiche, le modalità ed i tempi del capitolato tecnico, come descritti nei successivi articoli e negli allegati;
h) l’eventuale gestione, su richiesta di ACI, del catalogo elettronico della modulistica PRA e Tasse fornita da ACI ed in uso presso gli Uffici provinciali, alle condizioni da definire tenuto conto dei parametri economici di mercato e dei costi già sostenuti dall’Ente.
come descritti nei successivi articoli.
2. Il materiale di cui alla lettera a) del 1° comma del presente articolo deve possedere i requisiti di qualità e di sicurezza indicati al paragrafo 1. del Capitolato tecnico ed è sottoposto alle necessarie verifiche di conformità come previsto al paragrafo 2. del Capitolato tecnico.
3. L’acquisto dei prodotti di cui alla lettera a) del 1° comma verrà formalizzato mediante ordinativi di fornitura (OdF) da parte delle unità ordinanti in conformità e nei limiti indicati all’articolo 8; a tal fine l’ACI si impegna a consegnare alla Società, contestualmente alla comunicazione dell’aggiudicazione definitiva, l’elenco di tutte le sedi ACI che costituiscono unità ordinanti con indicazione dell’indirizzo e del referente, nonché a comunicare ogni successiva variazione.
4. Considerato che l’indicazione dei prodotti, per i quali si richiede l’offerta, può risultare non esaustiva per tutte le tipologie effettivamente necessarie a soddisfare il completo fabbisogno degli Uffici, l’ACI si riserva la facoltà di integrare il catalogo elettronico dedicato con nuovi prodotti non quotati in sede di gara, secondo i parametri indicati all’articolo 14, comma 2.
3. Durata e periodo di prova
1. Il presente contratto ha la durata di anni quattro, a decorrere dal …… e fino al
……………….. .
2. Alla scadenza del contratto , o comunque alla cessazione per qualsiasi motivo ed in qualsiasi momento del rapporto contrattuale, alla stregua di quanto previsto dall’art. 57, co.2, lett. c) del D.Lgs. 163/06 e s.m.i., la Società sarà tenuta a garantire la prosecuzione della fornitura alle stesse condizioni tecniche ed economiche previste nel presente contratto, nelle more della procedura di individuazione del nuovo affidatario e nella misura strettamente necessaria allo svolgimento ed alla conclusione di detta procedura.
3. Per i primi tre mesi l’appalto s’intenderà conferito a titolo di prova al fine di consentire all’ACI una valutazione ampia e complessiva del rapporto; al termine del suddetto periodo, qualora la Società, nonostante i ripetuti inviti, non abbia dato prova di affidabilità e serietà, l’ACI potrà recedere dal contratto mediante semplice preavviso di quindici giorni da comunicare alla Società con lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
4. Nell’eventualità di recesso alla Società spetterà il solo corrispettivo del materiale consegnato a seguito ed in conformità agli ordinativi di fornitura emessi, con esclusione di ogni altro rimborso o indennizzo.
4. Variazioni della fornitura
1. Gli importi massimi indicati a base di gara sono meramente presuntivi ed indicativi, nonché privi di qualsiasi effetto vincolante. Il presente contratto non costituisce alcun impegno da parte dell’Automobile Club d’Italia ad acquistare i suddetti materiali e, pertanto, la Società non ha diritto ad avanzare pretese di alcun genere qualora non si proceda ad ordinativi di fornitura.
2. L’ACI si riserva di acquistare i prodotti compresi nella fornitura nelle quantità corrispondenti alle proprie esigenze e non garantisce alcun ammontare minimo, senza che la Società possa avanzare alcuna eccezione o richiesta di compensi maggiori, indennizzo o risarcimenti di sorta. L’ACI si riserva di aumentare l’importo massimo della fornitura fino ai due quinti del valore dello stesso, previa formalizzazione espressa in conformità alle procedure amministrativo-contabili dell’Ente ed alla normativa in materia di contratti pubblici.
3. Nel corso del rapporto contrattuale l’ACI e la Società provvederanno a verificare l’adeguatezza dei prodotti inseriti a catalogo, individuando eventuali necessità di restringere o ampliare la gamma dei prodotti forniti. Proposte di eliminazione e/o introduzione di prodotti potranno essere avanzate anche dalla Società., in conformità al paragrafo 4. del Capitolato tecnico
4. La Società di impegna a soddisfare gli ordinativi di fornitura generati dal sistema, sino alla cancellazione del prodotto dal catalogo; la cancellazione di articoli dal catalogo non darà luogo ad alcun rimborso per eventuali scorte.
5. Condizioni generali di fornitura
1. La Società assicura, per tutta la durata contrattuale, la fornitura e la consegna del materiale, senza soluzione di continuità e a regola d’arte e garantisce il possesso continuativo delle necessarie capacità tecniche, finanziarie ed organizzative per l’erogazione della fornitura. A tal fine la Società dovrà disporre di idonee strutture che consentano di coordinare i servizi di fornitura e consegna, garantire la loro ottimizzazione, curarne il costante monitoraggio e l’adeguamento agli standard di qualità previsti.
2. La Società non potrà apportare variazioni - pena la risoluzione di diritto del presente contratto - alle modalità di esecuzione di ogni servizio. L’ACI si riserva, tuttavia il diritto di apportare quelle variazioni e/o integrazioni che si rendessero necessarie per migliorarne l’esecuzione stessa. Tali variazioni saranno tempestivamente rese note alla Società con apposita comunicazione indicante altresì le modalità ed il termine di decorrenza.
3. La fornitura verrà eseguita sull’intero territorio nazionale, stante la natura la natura e l’ubicazione delle sedi destinatarie –unità ordinanti. La Società dà atto di essere a perfetta conoscenza della ubicazione degli uffici e delle sedi dell’ACI, della natura della fornitura e dei servizi richiesti e di essere edotta di ogni altra circostanza di luogo e di fatto inerente i servizi stessi. Conseguentemente nessuna obiezione la Società stessa potrà sollevare per qualsiasi difficoltà che dovesse insorgere nel corso dell’espletamento del servizio in relazione ad una pretesa ed eventuale imperfetta acquisizione di ogni elemento relativo alla articolazione od altre caratteristiche in genere dei servizi richiesti.
4. Faranno carico alla Società, intendendosi remunerati con i corrispettivi di cui al successivo articolo 13, salvo eventuali forniture o servizi fatturati separatamente, tutti gli oneri relativi alle attività ed agli adempimenti occorrenti all’integrale espletamento dell’oggetto contrattuale, così come definito nel contratto, ivi compresi gli oneri, appresso descritti a mero titolo indicativo, relativi:
a) al confezionamento e all’imballaggio del materiale in modo conforme al paragrafo 1.3 del Capitolato tecnico ed alle norme in vigore a seconda della natura dei prodotti;
b) al trasporto ed alla consegna al piano del materiale presso la Sede centrale dell’Automobile Club d’Italia e gli Uffici periferici (di seguito, più semplicemente “Unità Ordinanti”);
c) alle eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto all’esecuzione della fornitura.
5. La Società rinuncia espressamente, ora per allora, a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso che l’esecuzione della fornitura dovesse essere ostacolata o resa più onerosa dalle attività svolte dall’ACI e/o da imprese terze e/o da situazioni contingenti, che si venissero a determinare in ordine allo svolgimento delle attività contrattuali o per cause non imputabili all’ACI.
6. La Società si impegna ad eseguire la fornitura avvalendosi di personale addestrato, in relazione alle diverse prestazioni contrattuali. A tale personale sarà consentito l’ingresso negli Uffici limitatamente agli obblighi di consegna nel rispetto di tutte le relative prescrizioni e procedure di accesso previste per le singole strutture ACI, nonché di quanto previsto dal successivo articolo 22 in ordine al segreto d’ufficio.
7. Qualora dovessero sorgere delle contestazioni in corso di esecuzione del contratto, la Società ha l’onere di indicare, entro 5 (cinque) giorni e per iscritto all’ACI, i fatti e le ragioni poste a base della contestazione, pena la decadenza di ogni vantato diritto.
6. Catalogo elettronico
1. La Società dovrà assicurare in maniera continuativa l’accesso e l’utilizzo di un catalogo in formato elettronico, contenente il materiale e i prodotti di cui all’articolo 2 del contratto.
2. Il catalogo dovrà essere consultabile attraverso l’accesso ad un portale internet, come descritto al successivo art. 7.
3. La Società è responsabile della creazione, aggiornamento e manutenzione del catalogo e della completezza delle informazioni ivi contenute.
4. Il catalogo elettronico dovrà contenere tutte le informazioni necessarie alla identificazione dei singoli articoli oggetto del contratto; a titolo esemplificativo e non esaustivo il catalogo dovrà contenere le seguenti informazioni:
▪ Immagine a colori dell’articolo;
▪ Codice articolo personalizzato ACI ;
▪ Descrizione articolo;
▪ Modello;
▪ Marca;
▪ Produttore;
▪ Unità di misura;
▪ Confezione;
▪ Caratteristiche tecniche;
▪ Prezzo;
5. La Società dovrà altresì curare la formazione del personale ACI all’uso dello strumento. La formazione dovrà essere fornita da personale individuato con specifica conoscenza e praticità d’uso delle applicazioni informatiche fornite. Detto periodo di formazione è stimato nella durata massima di 2 giorni lavorativi. L’ACI si riserva di richiedere l’estensione della formazione ad altri soggetti all’interno della struttura al fine di garantire il servizio richiesto.
6. La società dovrà elaborare apposite demo e mettere a disposizione, sia in formato cartaceo che in formato elettronico, un Manuale Operativo che descriva tutte le funzionalità necessarie per accedere al catalogo e utilizzare i servizi ad esso connessi, nonché un catalogo cartaceo da distribuire a tutti i punti ordinanti, in conformità al paragrafo 3.2. del Capitolato tecnico.
7. L’aggiornamento del catalogo nel caso di integrazione di prodotti previsti dall’art. 2 comma 3 del presente contratto dovrà avvenire entro il termine di 48 ore dalla comunicazione, anche verbale, di ACI.
7. Portale
1 Il catalogo elettronico relativo al materiale ordinabile deve essere consultabile attraverso un portale il cui accesso sia consentito ai soli utenti autorizzati per mezzo di password assegnate a ciascuno di essi.
2 Il portale per l’emissione degli ordinativi di fornitura dovrà consentire le seguenti funzionalità:
▪ consultare il catalogo dei prodotti oggetto del presente contratto, di cui all’art. 2, con visualizzazione di tutte le informazioni di cui all’art. 6;
▪ scegliere il prodotto ed indicarne le quantità;
▪ indicare le motivazioni di richiesta delle Unità ordinanti (consumo interno, corsi, concorsi, manifestazione, eventi, altro);
▪ visualizzare l’importo totale dell’Ordinativo di Fornitura;
▪ inviare al Fornitore la Richiesta di Ordinativo in formato elettronico;
▪ verificare gli impegni assunti ed il budget iniziale e residuo assegnato a ciascuna unità ordinante;
▪ creazione di una sezione “note” per la rappresentazione di informazioni ulteriori e/o esigenze particolari;
▪ creare almeno 2 livelli gerarchici di autorizzazione;
▪ gestire la sospensione temporanea degli ordini in attesa di autorizzazione;
▪ variare la password di accesso da parte dell’utente o degli utenti autorizzato/i;
▪ controllare lo stato di evasione dell’ordine, in tutte le sue fasi;
▪ monitorare la consegna e visionare eventuali righe non evase;
▪ consentire ad ACI la libertà di visione del catalogo prodotti al fine di acquisire ulteriori beni non oggetto della negoziazione di cui all’art. 2 del presente Contratto;
▪ permettere ad ACI di generare reportistica secondo più chiavi di ricerca (a titolo esemplificativo e non esaustivo: per unità ordinante, codice/articolo, data emissione ordine, motivo della richiesta), con possibilità di estrarre l’elenco degli ordini in formato Word o Excel per analisi di tipo statistico.
3 L’accesso ai prodotti di catalogo dovrà avvenire sia per navigazione gerarchica sulle pagine del catalogo tramite appositi indici tematici, sia attraverso un motore di ricerca. In particolare, dovranno essere disponibili, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le seguenti modalità e chiavi di ricerca:
▪ ricerca per codice originale di prodotto;
▪ ricerca per parola chiave;
4. L’accesso al portale dovrà essere garantito dalle ore 8.00 alle ore 17.00 di tutti i giorni lavorativi esclusi il sabato, la domenica ed i giorni festivi.
5. L’eventuale interruzione del servizio dovrà essere comunicata ad ACI entro 24 ore dalla data prevista, salvo cause di forza maggiore. Il Fornitore dovrà altresì comunicare i tempi di ripresa del servizio, che comunque non dovranno essere superiori alle 24 ore dalla stessa data.
6. Qualora i giorni di ritardo nel ripristinare il servizio risultino superiori a 5 giorni lavorativi consecutivi, ovvero a 15 su base annuale, ACI si riserva di risolvere il contratto.
7. In caso di interruzione dovute a causa di forza maggiore, per le quali non sia possibile dare comunicazione ad ACI entro i tempi sopra indicati, il Fornitore dovrà tempestivamente comunicare tale interruzione ad ACI, dandone opportuna motivazione, nonché indicare i tempi di ripresa del servizio, che, in ogni caso, non dovrà superare le 24 ore.
8. Ordinativi di fornitura e modalità di consegna
1. Il materiale, nei quantitativi e tipologie richieste, sarà ordinato dalle singole unità ordinanti attraverso specifici ordinativi di fornitura generati dal sistema attraverso la consultazione del catalogo elettronico di cui all’art. 6 mediante l’accesso al portale di cui all’articolo 7.
2. Il materiale dovrà essere consegnato nei luoghi ( piano, stanza ecc.) e secondo le modalità indicate negli ordinativi a cura e rischio della Società, franco di ogni spesa compreso imballaggio, direttamente al/i piano/i nelle rispettive stanze, entro 4 (quattro) giorni lavorativi presso tutte sedi provinciali ad eccezione di quelle ubicate in Sardegna e Sicilia i cui termini di consegna sono fissati in 6 (sei) giorni lavorativi.
3. I singoli ordinativi di fornitura per tutte le categorie merceologiche previste a catalogo potranno essere emessi per un importo complessivo minimo pari a € 50,00 (euro cinquanta/00) IVA esclusa.
4. Ciascuna unità ordinante potrà effettuare ordinativi di fornitura per un importo massimo annuo pari al budget che verrà loro assegnato per ciascun esercizio finanziario e comunicato alla Società per le funzionalità del sistema. Sarà onere della Società verificare che i singoli ordinativi di fornitura siano conformi alle provviste massime stabilite dall’ACI e risultino debitamente autorizzate secondo il processo stabilito. Sarà cura del Servizio Patrimonio e Affari Generali comunicare tempestivamente alla società le variazioni effettuate in corso d’anno.
5. La consegna dovrà essere di norma effettuata dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle 13.00, sabato, domenica e giorni festivi esclusi, salvo le diverse indicazioni presenti nella sezione
“Note”. In ogni caso la consegna si considera effettuata nel giorno e nell’ora risultanti dal documento di trasporto.
6. La Società, in ogni caso a fronte di situazioni di urgenza e necessità dell’ACI, si obbliga ad assolvere alle richieste di fornitura trasmesse dalle varie unità ordinanti attraverso via fax e/o e-mail ai numeri e/o indirizzi comunicati dal fornitore, provvedendo nel contempo all’aggiornamento del sistema in merito agli ordinativi di fornitura non generati a sistema.
7. Al materiale dovrà essere allegato idoneo documento di trasporto, compilato secondo la legislazione vigente, che riporti gli estremi del contratto e delle tipologie e quantità dei beni dei singoli ordinativi di fornitura, l’unità ordinante, il numero e la data di richiesta, il nome del Vettore; il documento di trasporto dovrà essere sottoscritto, in forma chiara e leggibile, dal vettore o dal personale della Società incaricato della consegna e controfirmato dal personale della sede destinataria. La sottoscrizione del documento di trasporto da parte del personale della sede destinataria non equivale ad accettazione dei prodotti.
8. La consegna della merce a indirizzi errati o diversi rispetto a quanto indicato nei singoli ordinativi di fornitura, non darà luogo al pagamento della relativa fattura, fermo restando l’obbligo del Fornitore di effettuare in ogni caso la consegna all’indirizzo esatto e fatta salva l’applicazione delle penali.
9. I beni consegnati saranno sottoposti a verifiche dalle varie Unità ordinanti entro il termine di 10 giorni lavorativi dalle consegne, trascorsi i quali i prodotti si intenderanno accettati. In deroga a quanto previsto dall’art. 1495 del codice civile, l’ACI, in ogni caso, potrà denunciare vizi e difetti dei beni oggetto degli ordinativi entro il termine di 10 gg. lavorativi dalla data di scoperta, mediante comunicazione via fax e/o e-mail ai numeri ed indirizzi di posta elettronica forniti dall’impresa.
10. Qualora il quantitativo di merce consegnata sia inferiore al quantitativo ordinato la consegna si considera parziale; in questo caso, fermo restando l’applicazione delle penali stabilite in caso di ritardo di cui all’articolo 16, il Fornitore è comunque tenuto a completare la consegna entro i termini previsti, senza alcun onere aggiuntivo, e ad indicare sul documento accompagnatorio della merce che completa la fornitura, il riferimento al numero del contratto applicativo e dell’ordine assegnato in origine dal Fornitore.
11. In caso di difformità qualitativa dell’articolo consegnato (mancata corrispondenza per marca, modello, formato, tipologia rispetto all’articolo richiesto), ovvero presenza di vizi e difetti) e/o difformità in eccesso rispetto alla quantità richiesta, dell’articolo ordinato anche se accertata successivamente alla consegna, l’unità ordinante ne darà comunicazione al
fornitore via fax, o via e-mail; il fornitore provvederà a ritirare la merce entro 5 giorni dalla comunicazione dell’errata consegna della stessa senza alcun addebito. In ogni caso è facoltà dell’Unità ordinante accettare per iscritto consegne per quantitativi differenti, inferiori o superiori.
12. La mancata sostituzione dei prodotti contestati da parte della Società equivarrà a mancata consegna, ai fini contrattuali.
13. I prodotti contestati saranno prontamente messi e resteranno nella disponibilità della Società, la quale dovrà ritirarli a proprie spese. Il rischio del perimento o del deterioramento dei prodotti sarà a carico della società stessa. I prodotti non ritirati entro quindici giorni lavorativi dalla comunicazione potranno essere inviati alla società dall’ACI con addebito delle spese sostenute a valere sulla prima fattura utile.
9. Reporting e Contact Center
1. La Società, sulla base e delle esigenze rappresentate e delle informazioni fornite dall’ACI, si obbliga a tenere una contabilità separata, per unità ordinante e centri di costo, relativamente agli ordinativi di fornitura emessi delle varie unità ordinanti scaturenti dal presente contratto, documentata ai sensi di legge.
2. A tal fine si obbliga a trasmettere ad ACI report mensili, per il corretto controllo dei consumi e della spesa, che costituiranno a tutti gli effetti, documenti probatori per misurare e verificare lo svolgimento dei servizi di cui al presente contratto e per il pagamento delle fatture di cui al successivo art. 15.
3. I report mensili di cui al precedente 2° comma verranno trasmessi all’ACI, su supporto cartaceo a corredo delle fatture.
4. La società si obbliga a trasmettere entro 48 ore dalla richiesta di ACI la documentazione attestante l’avvenuta consegna del materiale di cui all’art. 7, comma 7.
5. La società si obbliga comunque a fornire ad ACI, entro il termine massimo di 5 giorni lavorativi dalla richiesta, i report che ACI riterrà opportuno richiedere per le proprie verifiche ed accertamenti.
6. Come previsto al paragrafo 6 del Capitolato tecnico, la Società contestualmente all’avvio del catalogo dovrà rendere operativo un Contact center, non necessariamente dedicato in via esclusiva all’ACI, al quale le unità ordinanti possano rivolgersi per qualsiasi problematica inerente l’esecuzione del contratto.
7. Il Contact center sarà competente a ricevere e/o rilasciare informazioni su tutti gli aspetti di esecuzione della fornitura e dovrà osservare un orario operativo continuativo dalel h. 8.30 alle h. 14.00 nei giorni feriali, dal lunedì al venerdì.
10. Rapporti tra le parti
1. La Società, in conformità a quanto previsto nel paragrafo 5 del Capitolato tecnico, provvederà a designare un proprio rappresentante al quale l’ACI potrà rivolgersi per ogni esigenza connessa all’espletamento del servizio e per qualsiasi richiesta in tema di esecuzione degli adempimenti previsti nel presente contratto allorché ravvisi a proprio giudizio la necessità e l’opportunità di una immediata evasione della richiesta stessa.
2. Per l’ACI, i rapporti relativi alla gestione del contratto verranno intrattenuti con il Servizio Patrimonio e Affari Generali, mentre quelli inerenti gli aspetti logistici relativi al prelievo e alla consegna del materiale verranno tenuti con i responsabili incaricati presso ogni sede e con l’incaricato presso il Servizio Patrimonio e Approvvigionamenti.
11. Impegni specifici della Società
1. Qualora l’ACI ravvisasse la necessità dell’esecuzione di ulteriori forniture o specie di servizio, la Società si impegna sin d’ora ad effettuare tali forniture e servizi aggiuntivi ai corrispettivi che verranno concordati tra le parti mediante appositi atti aggiuntivi al presente contratto.
2. La Società si impegna ad offrire ai singoli Automobile Club Provinciali ed alle società del gruppo ACI, che ne facciano richiesta, i prodotti ed i servizi oggetto del presente contratto, alle stesse condizioni contrattuali ed economiche qui convenute, nonché a quelle di maggior favore che eventualmente fossero concordate nel corso della durata contrattuale. I singoli accordi saranno formalizzati separatamente dalla società con le strutture interessate.
3. La società espressamente ed irrevocabilmente dichiara, pena la risoluzione del contratto, che non vi è stata mediazione od altra opera di terzi per la conclusione del presente contratto e che non ha in xxxxx xxxxxx x/x xxxxxxxx restrittive della concorrenza e del mercato ai sensi della normativa applicabile, ivi inclusi, gli art. 81 e seguenti del Trattato CE seguenti e gli articoli 2 e seguenti della legge 287/90 e che l’offerta è stata predisposta nel rispetto di tale normativa.
4. La Società si impegna a curare, mediante personale dedicato, il costante accertamento delle prestazioni contrattuali effettuate e da effettuare, nonché a controllare la loro buona esecuzione in conformità a quanto richiesto nell’art. 12.
5. La Società si impegna a consentire e agevolare l’esercizio, da parte dell’ACI, dei controlli sullo svolgimento del servizio e sull’osservanza degli obblighi assunti con il presente contratto, fornendo tutte le informazioni richieste e predisponendo gli opportuni interventi idonei allo scopo.
6. Per nessun motivo, neppure in caso di controversia, la Società potrà sospendere o rinviare di sua iniziativa il servizio, salvo i casi di comprovata forza maggiore per i quali la società si obbliga a dare tempestiva comunicazione.
7. La Società prende atto che i termini stabiliti per l’esecuzione delle prestazioni, oggetto del contratto, sono da considerarsi essenziali, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1457c.c .
12. Controllo qualità (Sistema di SLA management)
1. Al fine di monitorare costantemente la qualità del servizio erogato, l’ACI misurerà la fornitura per il rispetto dei seguenti obiettivi di SLA (Service Level Agreement):
• Rispetto dei termini di consegna concordati; (per i termini si farà riferimento alla data di trasmissione degli ordinativi di fornitura generati dal sistema e, per i termini di consegna, alla data del documento di trasporto controfirmato da ACI).
• Livello di difettosità o non conformità dei prodotti; (si farà riferimento al numero complessivo delle singole unità di prodotti difettosi e/o non conformi contestati da ACI)
• Tempestività nella consegna dei prodotti difettosi; (si farà riferimento esclusivamente alla data del documento di trasporto conseguente alla notifica del reintegro del bene difettoso).
• Completezza nell’evasione dei singoli ordinativi di fornitura.
2. La Società dovrà semestralmente verificare presso campioni rappresentativi di Unità ordinanti, previ accordi con il Servizio Patrimonio e Affari Generali, il livello di soddisfazione della qualità del servizio offerto ad ACI (Customer Satisfaction Survey), sulla base del suddetto sistema di misurazione, al fine di verificare eventuali scostamenti rispetto agli standard definiti ed intervenire mediante azioni correttive immediate.
3. I risultati verranno comunicati all’ACI – Servizio Patrimonio e Affari General entro il mese successivo a quello della conclusione della rilevazione mediante una relazione che evidenzi le eventuali situazioni critiche, le relative cause, le azioni intraprese e/o pianificate per ripristinare il servizio in modo conforme ai parametri contrattuali, nonché le eventuali proposte di miglioramento delle attività e dell’organizzazione.
4. La Società si impegna ad informare periodicamente l’ACI sull’evoluzione dei servizi, della normativa e delle possibili variazioni da apportare al servizio, oggetto del presente contratto, definendo, di comune accordo, quelle modifiche che fossero valutate da ACI opportune.
13. Corrispettivi
1. I corrispettivi dovuti da ACI per le prestazioni oggetto del presente contratto sono indicati nell’offerta economica (Allegato n…), e si intendono qui integralmente trascritti.
2. Il prezzo unitario di ciascun prodotto è comprensivo e, quindi, remunerativo della prestazione dei servizi connessi di consegna, catalogo elettronico, portale internet, reportistica, contact center e comunque di ogni attività contrattuale eseguita a regola d’arte ed in conformità a quanto stabilito nel presente contratto, nel Capitolato tecnico e nei suoi allegati.
3. I corrispettivi sono stati determinati a proprio rischio dalla Società in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime e sono, pertanto, fissi ed invariabili per il primo anno contrattuale, salvo quanto stabilito all’art. 14, indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità, facendosi carico la Società di ogni relativo rischio e/o alea.
4. La Società non potrà vantare diritto ad altri compensi, ovvero ad adeguamenti, revisioni o aumenti dei corrispettivi sopra indicati.
14. Variazione e trasparenza dei prezzi – clausola Consip
1. Alla scadenza di ogni anno contrattuale i prezzi offerti saranno aggiornati (in aumento e/o diminuzione), in conformità a quanto disposto dall’articolo 115 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., sulla base delle variazioni in percentuale dei prezzi risultanti dai listini ufficiali delle case produttrici che dovranno essere esibiti dal Fornitore. In particolare, in caso di variazioni inferiori o uguali al 3% tra il listino presentato in sede di gara e l’ultimo in vigore alla data di scadenza contrattuale, i prezzi offerti non subiranno variazioni; in caso di variazioni superiori al 3% si procederà ad un adeguamento dei prezzi nei limiti nelle medesime variazioni percentuali rilevate.
2. I prezzi dei beni, oggetto di integrazione del catalogo elettronico ai sensi dell’art. 2, comma 3 del presente contratto, dovranno essere offerti con una percentuale minima di sconto pari alla media ponderata degli sconti applicati dal fornitore in sede di gara per i beni oggetto del presente contratto sui listini ufficiali di cui al precedente comma.
3. In ogni caso, periodicamente verrà effettuata la verifica di congruità del prezzo offerto, tenendo conto dei prezzi per prodotti analoghi quotati nei listini delle convenzioni di mercato elettronico Consip o di altre società. Qualora il prezzo offerto dall’impresa fosse più alto
rispetto al mercato di riferimento per prodotti analoghi, la società si impegna a ridurli a quelli inferiori vigenti.
4. Qualora la Società non accetti la riduzione dei prezzi o qualora, ed in ogni caso, l’ACI intenda procedere all’espletamento di una nuova gara di appalto, è facoltà dell’Ente recedere dal contratto ai sensi e per gli effetti dell’articolo 26. .
15. Fatturazione e modalità di pagamento
1. Ai fini del pagamento del corrispettivo dovuto, la società dovrà emettere distinte fatture mensili relative al materiale di consumo e cancelleria ordinato dalle varie unità ordinanti e consegnato nel corso del mese di riferimento, da inoltrare all’indirizzo di ogni unità ordinante, che provvederà al pagamento della fattura.
2. Per il materiale richiesto dalle unità ordinanti della Sede centrale ACI e consegnato presso gli uffici di Roma la società dovrà emettere un’unica fattura da inoltrare al Servizio Patrimonio e Affari Generali, corredata di un report con indicazione separata delle consegne effettuate per ogni unità ordinante .
3. A ciascuna fattura dovrà essere allegato un report indicativo dei singoli ordinativi di fornitura effettuati nel periodo di riferimento, con indicazione degli articoli e delle quantità richieste, ordinati per unità ordinante e corredate dalle copie dei documenti di trasporto controfirmati per presa di consegna.
4. Per la corretta gestione contabile, la Società si impegna ad inoltrare le fatture all’Automobile Club d’Italia – presso le specifiche sedi di ubicazione degli Uffici ACI - riportando sulle stesse il numero di repertorio del contratto, la causale del pagamento, nonché il riferimento contabile che verrà comunicato dall’ACI contestualmente alla stipula del contratto.
5. La Società prende atto che i riferimenti e la documentazione richiesta si intendono requisiti essenziali perché l’ACI provveda, nei tempi di cui al successivo comma 5, al pagamento delle fatture.
6. Il pagamento degli importi di cui ai precedenti commi verrà effettuato a 60 gg. data ricevimento fattura, presso gli istituti di credito indicati a mezzo di bonifico bancario, sui conti correnti intestati alla società, previa verifica, da parte dell’ACI, che le attività siano state eseguite regolarmente e la trasmissione dei documenti relativi sia stata svolta nel rispetto dei termini contrattuali. Per tale verifica verranno utilizzati i report di cui al precedente comma 2, nonché le segnalazioni di eventuali inadempienze e/o omissioni in ordine all’esattezza degli obblighi contrattuali.
7. La Società si impegna a rendere noto, con apposita comunicazione scritta indirizzata all’ACI, eventuali variazioni del numero di conto corrente o dell’istituto di credito sul quale effettuare i pagamenti. Fino a quando tale comunicazione non sarà pervenuta all’ACI, i pagamenti effettuati sul numero di conto corrente di cui al precedente comma avranno effetto liberatorio.
8. In ottemperanza a quanto previsto dall’art. 2 del DL 210/2002, convertito in Legge 266/2002, l’ACI procederà al pagamento del corrispettivo previa verifica della documentazione attestante la regolarità dell’impresa nei pagamenti e negli adempimenti previdenziali, assistenziali ed assicurativi di natura obbligatoria.
9. Nel caso in cui, a seguito delle verifiche effettuate, emerga l’inadempimento o l’inesatto adempimento degli obblighi contributivi e previdenziali, l’ACI procederà alla contestazione scritta degli addebiti alla Società, fissando un congruo termine per la regolarizzazione della posizione contributiva.
10. Qualora la Società, non provveda entro il termine medesimo, l’ACI potrà procedere alla risoluzione del contratto e trattenere una ritenuta fino al massimo del 20% nei pagamenti, che sarà svincolata appena i predetti obblighi siano stati integralmente adempiuti.
16. Penali ed Esecuzione in danno
1 Per ogni giorno lavorativo di ritardo, non imputabile all’ACI, rispetto ai termini di consegna indicati all’articolo 8, comma 2, l’ACI si riserva, per ogni ordinativo di fornitura, il diritto di applicare una penale fino ad un massimo del 20% (venti percento) del valore dell’ordinativo, con un minimo di €. 5,00 (cinque) al giorno, fatto salvo comunque il risarcimento del maggior danno.
2 Per ogni giorno lavorativo di ritardo, non imputabile all’ACI, rispetto ai termini stabiliti per il ritiro dei prodotti differenti, difettosi ovvero consegnati in eccedenza rispetto all’ordinativo di fornitura di cui all’articolo 8 comma 9, l’ACI, per ogni ordinativo di fornitura, si riserva il diritto di applicare una penale giornaliera fino ad un massimo di €. 20,00 (venti/00), salvo espressa accettazione per iscritto dell’unità ordinante e fatto salvo comunque il risarcimento del maggior danno.
3 Nel caso in cui ciascuna Unità ordinante, per fatto non imputabile all’amministrazione, sia nell’impossibilità di accedere al portale ed eseguire ordinativi di fornitura, L’ACI si riserva il
diritto di applicare, per ogni mancato accesso, una penale giornaliera di €. 50,00 (cinquanta/00), fatto salvo comunque il risarcimento del maggior danno.
4 Per ogni giorno lavorativo di ritardo nell’esecuzione delle eventuali variazioni al catalogo rispetto ai termini indicati al paragrafo 4 del Capitolato tecnico per gli aggiornamenti a seguito di sostituzione degli articoli non aventi le specifiche e/o i requisiti di qualità richiesti, L’ACI si riserva il diritto di applicare una penale di €. 50,00 (cinquanta).
5 Per ogni giorno lavorativo di ritardo rispetto ai termini indicati nel capitolato tecnico nell’aggiornamento del catalogo elettronico a seguito di sostituzione e/o inserimento di nuovi articoli, l’ACI si riserva il diritto di applicare una penale di €. 50,00 (cinquanta/00).
6 Per ogni giorno lavorativo di ritardo rispetto ai termini indicati nell’art. 9, commi 2 e 4, nella trasmissione della reportistica richiesta, l’ACI si riserva il diritto di applicare una penale di €. 30,00 (trenta/00).
7. Qualora la Società manchi ad una qualsiasi delle attività contrattuali in ordine all’esecuzione delle prestazioni convenute, nel caso in cui le contestazioni per le vie brevi si rivelassero inutili e venisse verificata la mancata esecuzione delle prestazioni di cui al presente contratto, l’ACI potrà procedere alla contestazione scritta degli addebiti alla Società, fissando un congruo termine per l’adempimento in relazione alla natura delle prestazioni non eseguite.
8. Nell’ipotesi in cui la Società, scaduto il termine assegnatoLe, rimanga inadempiente, l’ACI, ove lo ritenga opportuno, potrà chiedere l’esecuzione in danno della fornitura sospesa, oltre all’applicazione delle penali per inadempimento.
17. Applicazione delle penali
1 La penale sarà applicata con semplice comunicazione e senza formalità particolari. La Società potrà eventualmente presentare istanza motivata di non accettazione delle stesse entro sette giorni a decorrere dal giorno successivo alla ricezione della notifica da parte dell’ACI.
2 Trascorso tale termine, le penalità si intenderanno accettate definitivamente e, pertanto, la Società decadrà da qualsiasi diritto di impugnare la predetta applicazione.
3 L’applicazione delle penali non esonera la Società dall’obbligo del risarcimento del danno ulteriore.
18. Garanzie e Responsabilità della Società
1. La Società garantisce espressamente che le applicazioni messe a disposizione per l’accesso e l’utilizzo del catalogo elettronico sono esenti da vizi dovuti a progettazione o errata esecuzione o altre deficienze od impedimenti, che li rendano inidonei, anche solo parzialmente, all’uso cui sono destinati.
2. Le suddette garanzie sono prestate in proprio dalla Società, anche per il fatto del terzo, intendendo l’ACI restare estranea ai rapporti tra la Società e le ditte fornitrici dei vari prodotti o degli altri supporti necessari allo svolgimento delle prestazioni contrattuali.
3. Per tutta la durata del rapporto contrattuale, la Società assume l’obbligo di sollevare l’ACI da ogni responsabilità per tutti i rischi di perdite e di danni subiti non imputabili all’ACI o a persone del cui operato l’ACI risponda per legge.
4. Contestualmente alla stipula del presente contratto, la Società si impegna a consegnare all’ACI una polizza assicurativa con massimale unico di €…………….. (Euro ),
a copertura della sua attività e degli obblighi assunti con il presente contratto.
5. In particolare, sono a carico della Società le assicurazione per i rischi relativi ad ogni collo non consegnato, deteriorato o consegnato a diverso destinatario e per responsabilità civile terzi.
6. La Società da atto che il massimale unico di €………….. (Euro… ) della polizza, di
cui al comma precedente, non costituirà un limite al risarcimento di eventuali danni.
7. L’ACI non assume alcuna responsabilità nel caso che la Società abbia usato, nell’esecuzione della fornitura oggetto del presente contratto, dispositivi o soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui:
8. Qualora venga promossa nei confronti dell’ACI azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti sui beni acquisiti, la Società sosterrà i costi della difesa contro qualsiasi azione per violazione in Italia o all’Estero di brevetti (per invenzione, modelli industriali e marchi),incluse le spese per danni verso terzi, quelle giudiziali e quelle sostenute per la difesa in giudizio. In questa ipotesi l’ACI informerà prontamente per iscritto la Società delle suddette iniziative giudiziarie.
19. Cauzione
1 La cauzione di € …..,00 (……../00) di cui alle premesse, prestata dalla Società a garanzia dell’esatto adempimento di tutte le obbligazioni assunte con il presente contratto, sarà svincolata al momento in cui tali obbligazioni saranno state tutte esattamente adempiute.
2 Qualora l’ammontare della garanzia si dovesse ridurre per effetto di incameramento della cauzione, quest’ultima dovrà essere reintegrata entro il termine di 10 (dieci) giorni da quello in cui l’ACI avrà reso noto alla Società l’avvenuta riduzione. In caso di mancata reintegrazione nel termine suddetto, il contratto si intenderà risolto di diritto in danno della Società, salvo il risarcimento del danno subito dall’ACI.
20. Responsabilità
1 La Società è responsabile verso ACI per ogni anomalia e per tutti i rischi di perdite e di danni subiti, sia durante il periodo in cui gli articoli rimangono depositati nei locali a ciò destinati dalla Società stessa, sia durante le operazioni di trasporto, anche se effettuato da terzi, e fino alla avvenuta consegna, a meno che non provi che la perdita o l’avaria degli stessi derivi dalla loro natura, loro vizi e/o da cause di forza maggiore.
2 La Società assume in proprio ogni responsabilità, impegnandosi a tenere indenne l’ACI anche in sede giudiziale, per infortuni o danni subiti da persone, cose e locali tanto dell’ACI che di terzi, in dipendenza dell’esecuzione del servizio oggetto del presente contratto.
3 La Società si impegna espressamente a tenere indenne l’ACI da qualunque pretesa e/o addebito e/o risarcimento richiesti all’ACI stesso a qualsiasi titolo a causa di fatti e/o atti ascrivibili alla Società o al personale di cui la Società risponda per legge e relativi al presente contratto.
21. Cessione del contratto
1 E’ fatto divieto alla Società di cedere il presente contratto o di far eseguire in tutto o in parte ad altre imprese il presente contratto ad eccezione del solo servizio di trasporto del materiale.
2 In caso di inadempienza da parte della Società agli obblighi di cui al precedente comma 1, xxxxx restando l’inefficacia dell’avvenuta cessione del contratto per l’ACI ed il suo diritto al risarcimento di ogni danno, l’ACI potrà risolvere il presente contratto ai sensi e per gli effetti del successivo art. 27.
22. Obblighi di segretezza
1 La Società si impegna, pena la risoluzione del contratto e fatto salvo in ogni caso il diritto al risarcimento dei danni subiti dall’ACI, a non divulgare - anche successivamente alla scadenza del contratto - notizie relative all’attività svolta dall’ACI di cui sia venuta a conoscenza nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali, nonché a non eseguire ed a non permettere che altri eseguano copia, estratti, note od elaborazioni di qualsiasi genere degli atti e documenti di cui sia eventualmente venuta in possesso in ragione dell’incarico affidatole con il presente contratto.
2 La Società si impegna, inoltre, ad adottare tutte le misure volte a garantire la massima riservatezza sulle informazioni di cui venisse a conoscenza nell’espletamento dell’oggetto contrattuale.
3 La Società si impegna, pertanto, a diffidare tutti i dipendenti e tutti coloro che comunque collaborino all’esecuzione dei servizi, di cui al presente contratto, alla più rigorosa osservanza del segreto d’ufficio, richiamando l’attenzione del personale operante su quanto disposto dall’articolo 326 del codice penale che punisce la violazione, l’uso illegittimo e lo sfruttamento di notizie riservate.
23. Riservatezza e trattamento dei dati
1 Ai sensi di quanto previsto dal D.Lgs. 196/2003 in tema di trattamento di dati personali, le parti dichiarano di essersi preventivamente e reciprocamente comunicate oralmente tutte le informazioni previste dall’articolo 13 della medesima normativa, ivi comprese quelle relative ai nominativi del responsabile e del titolare del trattamento, nonché alle modalità di esercizio dei diritti dell’interessato previste dall’art. 7 del D.Lgs. 196/2003.
2 Ai fini della suddetta normativa, le parti dichiarano che i dati personali forniti con il presente atto sono esatti e corrispondono al vero esonerandosi reciprocamente da qualsiasi responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei.
3 I trattamenti dei dati saranno improntati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e nel rispetto delle misure di sicurezza.
4 La Società è obbligata al rispetto del D.Lgs. 196/2003, con ciò impegnandosi a non utilizzare dati personali di cui venisse a conoscenza nell’espletamento delle attività di cui al presente atto e ad attenersi alle eventuali direttive ed istruzioni impartite dall’ACI, sollevando quest’ultimo da eventuali conseguenze dannose che dovessero verificarsi.
24. Osservanza delle norme sul lavoro e la sicurezza
1 La Società nell’esecuzione della fornitura è tenuta all’osservanza di tutte le norme e di tutte le prescrizioni tecniche in materia di sicurezza e salute dei lavoratori previste dalla normativa vigente, nonché quelle che dovessero essere emanate nel corso della durata del presente contratto.
2 La Società dichiara e garantisce che, nell’ambito della propria organizzazione e nella gestione a proprio rischio delle prestazioni oggetto del contratto, si atterrà a tutte le prescrizioni vigenti in materia di sicurezza del lavoro, con particolare riferimento agli obblighi posti a suo carico ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 81/08 ed eventuali modifiche ed integrazioni.
3 La Società si obbliga a provvedere, a propria cura e spese e sotto la propria responsabilità, a tutte le opere occorrenti per garantire la completa sicurezza durante l’esecuzione dei servizi e per evitare incidenti o danni materiali di qualsiasi natura a persone o cose, esonerando, di conseguenza l’ACI da ogni responsabilità.
4 L’ACI assicura che nei propri luoghi siano osservate le disposizioni di legge in materia di sicurezza ed igiene dei luoghi di lavoro e si obbliga a fornire alla Società dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell’ambiente in cui la stessa è destinata ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività.
5 Resta espressamente convenuto che gli eventuali maggiori oneri, derivanti dall’osservanza delle norme e prescrizioni tecniche di cui sopra, resteranno ad esclusivo carico della Società che non potrà, pertanto, avanzare pretese di compensi, ad alcun titolo, nei confronti di ACI.
6 La Società si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne l’ACI da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche predette nonché da ogni controversia o vertenza che dovesse insorgere con i dipendenti propri ed , in caso di appalto, con quelli del subappaltatore, in ordine alla normativa in tama di lavoro, previdenza o sicurezza.
7 La Società è l’unica responsabile dell’osservanza di ogni obbligo derivante dalle normative vigenti e segnatamente di quelle attinenti allo svolgimento del servizio in oggetto, normative delle quali la Società dichiara di essere e si impegna a mantenersi ben edotta.
25. Obblighi nei confronti dei dipendenti
1 La Società si impegna assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi compresi quelli assicurativi e previdenziali e ad ottemperare nei confronti del proprio personale dipendente a
tutti gli obblighi derivanti da disposizioni legislative, regolamentari ad amministrative in materia di lavoro e di assicurazioni sociali, nonché da contratti collettivi di lavoro.
2 La Società si obbliga altresì ad applicare nei confronti del proprio personale condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili alla categoria e nella località in cui si svolgono le prestazioni oggetto del contratto e, in genere, da ogni altro contratto collettivo successivamente stipulato per la categoria, applicabile nella località, ciò anche nel caso che la Società non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda o comunque non sia più ad esse associata.
3 La Società garantisce all’ACI - esibendo, a richiesta, la relativa documentazione probatoria - tutti i controlli necessari ad accertare l’osservanza degli obblighi di cui ai commi precedenti.
26. Recesso
1 L’ACI ha diritto di recedere unilateralmente dal contratto in tutto o in parte, in qualsiasi momento, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi alla Società con lettera raccomandata A/R, nei seguenti casi:
▪ giusta causa;
▪ mutamenti di carattere organizzativo, quali, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, accorpamento o soppressione o trasferimento di uffici;
▪ reiterati inadempimenti della Società, anche se non gravi.
▪ e nel caso di cui all’articolo 14 comma 4.
2. L’ACI ha altresì la facoltà di rinunciare parzialmente all’oggetto contrattuale. Tale facoltà di recesso parziale potrà essere esercitata in qualsiasi momento e senza alcun onere al riguardo, dandone comunicazione alla Società con preavviso di almeno 30 giorni.
3. L’esercizio di tale facoltà non comporta comunque alcuna variazione nelle condizioni tutte del contratto, salvo la riduzione del corrispettivo convenuto per le tariffe e gli importi dovuti per l’esecuzione di ciascun servizio.
4. In entrambe le citate ipotesi di recesso, sia totale che parziale, all’ACI non fa carico – in deroga a quanto previsto dall’articolo 1671 c.c. – alcun onere aggiuntivo oltre a quanto dovuto per le prestazioni effettivamente rese fino alla data di efficacia del recesso né alcun obbligo di risarcimento danni, né di corresponsione di somme o indennizzi ad alcun titolo.
27. Clausola risolutiva espressa
1 Qualora la Società manchi ad una qualsiasi delle attività contrattuali o si dimostri non tempestiva, negligente o inadempiente, ovvero in casi di reiterati inadempimenti contrattuali in ordine all’esecuzione delle prestazioni convenute agli articoli 2, 4, 5, 6, 7 o non sia più in grado di assicurare con immediatezza ed efficacemente lo svolgimento del servizio, nel caso in cui le contestazioni per le vie brevi si rivelassero inutili e venisse verificata la mancata esecuzione delle prestazioni di cui al presente contratto, l’ACI potrà procedere alla contestazione scritta degli addebiti alla Società, fissando un congruo termine per l’adempimento in relazione alla natura delle prestazioni non eseguite.
2 Nell’ipotesi in cui la Società, scaduto il termine assegnatoLe, rimanga inadempiente, il contratto si intenderà senz’altro risolto di diritto, salvo il risarcimento del danno subito dall’ACI.
3 Nel caso di risoluzione del contratto, l’ACI, senza bisogno di messa in mora e con semplice provvedimento amministrativo, procederà all’incameramento – a titolo di penale – della cauzione, nonché al risarcimento del maggior danno subito, salvo l’esperimento di ogni altra azione che ritenesse opportuno intraprendere a tutela dei propri diritti.
4 In ogni caso, si conviene che l’ACI potrà risolvere di diritto, ai sensi dell’art.1456 c.c. il contratto, previa dichiarazione da comunicarsi alla Società con raccomandata A/R nei seguenti casi:
a) qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dalla Società nel corso di vigenza contrattuale;
b) qualora gli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente risultino positivi;
c) mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento della relativa richiesta da parte dell’ACI, ai sensi del precedente art. 19;
d) xxxxxxx, in capo alla Società, della capacità generale a stipulare con la Pubblica amministrazione, ai sensi dell’art. 38 del D.Lgs. 163/06 e s.m.i. e delle altre norme che stabiliscono forme di incapacità a contrattare con la pubblica amministrazione;
e) mancato subappalto non autorizzato;
f) mancata regolarizzazione delle posizioni contributive e previdenziali nel caso di cui al comma 8 dell’art.15 del presente contratto;
g) in tutti i casi espressamente previsti nel presente contratto.
28. Foro competente
1 Per tutte le eventuali controversie che dovessero insorgere in relazione alla interpretazione, esecuzione e risoluzione del presente è competente il Tribunale di Roma.
29. Disposizioni antimafia
1 La Società assume espressamente l’obbligo di comunicare all’ACI l’eventuale istruzione di procedimenti, successiva alla stipula del presente contratto o l’eventuale emanazione di provvedimenti provvisori o definitivi nei riguardi della Società stessa ovvero del suo rappresentante legale, nonché dei componenti del proprio organo di amministrazione, nonché di ogni altra situazione eventualmente prevista dalla legislazione antimafia emanata successivamente alla stipula del presente contratto.
2 La Società prende atto, rinunciando espressamente ad ogni eccezione al riguardo, che ove nel corso di durata del presente contratto, fossero emanati i provvedimenti di cui al precedente comma 1, il contratto stesso si risolverà di diritto, fatta salva la facoltà per l’ACI di richiedere il risarcimento dei danni subiti.
30. Oneri fiscali e spese contrattuali
1 Sono a carico della Società tutti gli oneri e le spese contrattuali, comprese quelle per la registrazione del contratto, ad eccezione di quelle che per legge competono all’ACI.
2 A tal fine, la Società dichiara che le prestazioni contrattuali sono effettuate nell’esercizio delle imprese e che trattasi di operazioni imponibili non esenti dall’imposta sul valore aggiunto che la Società è tenuta a versare con diritto di rivalsa, ai sensi del D.P.R. 26 Ottobre 1972 n.633 e successive modificazioni.
Data
L’AUTOMOBILE CLUB d’ITALIA LA SOCIETA’
Postilla
La Società dichiara di conoscere ed espressamente approva ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 del codice civile tutte le clausole e condizioni di seguito elencate:
Art. 2 - | Oggetto del contratto, comma 4; |
Art. 3 - | Durata, rinnovo e periodo di prova, commi 3 e 4; |
Art. 4 - | Variazioni della fornitura; |
Art. 5 - | Condizioni generali di fornitura |
Art. 6 - | Catalogo elettronico, commi 5,6,7,8 e 9; |
Art. 7 - | Portale; |
Art. 8 - | Ordinativi di fornitura e modalità di consegna; |
Art. 9 - | Reporting, commi 4 e 5; |
Art. 11 - | Impegni specifici della Società; |
Art. 12 - | Controllo qualità; |
Art. 14 - | Variazione e trasparenza dei prezzi |
Art. 15 - | Fatturazione e modalità di pagamento |
Art. 16 - | Penali ed esecuzione in danno; |
Art. 17 - | Applicazione delle penali |
Art. 18 - | Garanzie e responsabilità della società |
Art. 19 - | Cauzione; |
Art. 20 - | Responsabilità; |
Art. 21 - | Cessione del contratto; |
Art. 22 - | Obblighi di riservatezza e segretezza; |
Art. 23 - | Riservatezza e trattamento dei dati; |
Art. 24 - | Osservanza delle norme antinfortunistiche e previdenziali |
Art. 25 - | Obblighi nei confronti dei dipendenti; |
Art. 26 - | Recesso; |
Art. 27 - | Risoluzione; |
Art. 28 | Foro competente; |
Allegato 2 | Capitolato tecnico |
Roma
LA SOCIETA’