ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLE VENEZIE
ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLE VENEZIE
L E G N A R O (PD)
D E L I B E R A Z I O N E
D E L D I R E T T O R E G E N E R A L E
N. 295 del 04/08/2021
OGGETTO: Approvazione dello schema di convenzione per l`erogazione di prestazioni a pagamento tra l`IZSVe e la societa` Ceva Salute Animale SpA, con sede in Agrate Brianza (MB), per l`esecuzione di esami di laboratorio con sconto a Tariffario.
Atto sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa
ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLE VENEZIE
L E G N A R O (PD)
DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE
OGGETTO: Approvazione dello schema di convenzione per l`erogazione di prestazioni a pagamento tra l`IZSVe e la societa` Ceva Salute Animale SpA, con sede in Agrate Brianza (MB), per l`esecuzione di esami di laboratorio con sconto a Tariffario.
Si sottopone al Direttore generale la seguente relazione del Responsabile della S.S. Affari Generali, Anticorruzione e Trasparenza.
Si premette che:
- l’IZSVe si occupa di diagnosi e di ricerca sulle malattie infettive del bestiame e delle zoonosi, di controllo di qualità degli alimenti di origine animale destinati al consumo umano, di controllo di alimenti per animali, di sorveglianza epidemiologica e monitoraggio, di pianificazione di programmi per la salute degli animali, di formazione del personale in ambito veterinario e di produzione di biofarmaci;
- l’articolo 1, comma 6, del Decreto Legislativo n. 270/1993, confermato dall’art. 9, comma 2, del Decreto Legislativo n. 106/2012, consente agli Istituti Zooprofilattici Sperimentali di “[…] stipulare convenzioni o contratti di consulenza per la fornitura di servizi e per l’erogazione di prestazioni ad enti, associazioni, organizzazioni pubbliche e private, sulla base di disposizioni regionali, fatte salve le competenze delle unità sanitarie locali”;
- l’articolo 5, comma 1 – rubricato “Attività verso terzi” – dell’Accordo per la gestione dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie approvato dalla Regione del Veneto, dalla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e dalle Province Autonome di Trento e Bolzano, rispettivamente, con Leggi n. 5/2015, n. 9/2015, n. 5/2015 e n. 5/2015, prevede del pari che “Fermo restando l’assolvimento dei propri compiti istituzionali, l'istituto può fornire prestazioni a terzi a titolo oneroso, stipulando convenzioni o contratti di consulenza per la fornitura di servizi e per l'erogazione di prestazioni a enti,
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associazioni, organizzazioni pubbliche e private sulla base di disposizioni regionali, fatte salve le competenze delle aziende unità sanitarie locali. […]”;
- con riferimento a tali prescrizioni, l’art. 5, comma 1, dello Statuto dell’Istituto – adottato con DCA n. 16 del 3/8/2015 e approvato con DGRV n. 1320 del 9/10/2015 – prevede che l’Istituto “[…]può fornire prestazioni a terzi a titolo oneroso, stipulando convenzioni o contratti di consulenza per la fornitura di servizi e per l'erogazione di prestazioni a soggetti privati, ad imprese, enti, associazioni, organizzazioni pubbliche e private sulla base di disposizioni degli enti cogerenti […]”; il comma 2 del citato art. 5 stabilisce che “Nelle more delle disposizioni di cui al punto precedente, l’Istituto continua ad applicare le modalità in atto”;
- l’art. 6, comma 2, lett. e) del D. Lgs. n. 270/1993, ripreso dall’art. 3, comma 2, lett. e) della Legge della Regione Veneto n. 5 del 18.3.2015, prevede che il finanziamento degli Istituti Zooprofilattici Sperimentali sia, inoltre, assicurato “dagli introiti per la fornitura di servizi e per l’erogazione di prestazioni a pagamento”;
- i vigenti documenti di programmazione dell’IZSVe prevedono – tra gli indirizzi approvati – la promozione e l’incentivazione di attività progettuali finanziate da soggetti terzi ad integrazione del finanziamento istituzionale;
- l’art. 5, comma 2, del predetto Accordo statuisce che “La Regione del Veneto, di concerto con gli enti cogerenti, approva le tariffe delle prestazioni erogate dall’istituto per le quali è prevista la corresponsione di un corrispettivo, sulla base dei criteri stabiliti con decreto del Ministero della Salute d’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome ai sensi dell’articolo 9, comma 4, del d. lgs. n. 106/2012”;
- la Giunta Regionale del Veneto – su proposta del Consiglio di Amministrazione di cui alla deliberazione n. 2 del 21.1.2015 – con proprio provvedimento n. 1066 dell’11.8.2015 ha approvato il Tariffario delle prestazioni a pagamento erogate dall’Istituto, comprensivo delle variazioni ed aggiornamenti apportati e delle “Procedure applicative al Tariffario dell’IZSVe”;
- con successive deliberazioni del Consiglio di Amministrazione, esecutive, sono state approvate le variazioni al Tariffario, allegato ai suddetti provvedimenti, e le relative Procedure applicative. Il Tariffario e le variazioni sono approvati dagli Enti cogerenti ai sensi degli artt. 11, comma 2, lett. m) dell’Accordo e 9, comma 2, lett. m) dello Statuto.
Nel Tariffario approvato con DCA n. 16/2019 è prevista la possibilità di stipulare convenzioni o contratti per la fornitura di servizi e per l’erogazione di prestazioni di cui all’art. 5, comma 1, dell’Accordo interregionale e dello Statuto dell’Istituto, con applicazione dello sconto del 25%, “con enti pubblici, organizzazioni, associazioni ed altri soggetti che operano nell’interesse della collettività e che abbiano come finalità il miglioramento della qualità igienico sanitaria degli allevamenti, della salubrità e qualità delle produzioni animali e degli alimenti e con veterinari liberi professionisti, che possano fornire informazioni epidemiologiche utili per l’ente pubblico per la conoscenza del territorio e per una rapida predisposizione di piani di emergenza o di monitoraggio”.
La Società Ceva Salute Animale S.p.A., con sede in Agrate Brianza (MB) – società sotto la direzione e coordinamento della Ceva Santè Animale S.A. di Libourne (FR) – di seguito per brevità denominata CEVA, è un’azienda leader nel settore della Salute Animale, vocata alla
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ricerca, sviluppo, produzione e commercializzazione di prodotti farmaceutici e vaccini per animali da compagnia e da reddito.
Con nota trasmessa via Pec in data 29.04.2021 ed acquisita con protocollo n. 4090 del 29.04.2021 – avente ad oggetto “Richiesta stipula di convenzione con sconto a Tariffario”, CEVA ha richiesto a questo Istituto l’instaurazione di un rapporto convenzionale di durata biennale, eventualmente prorogabile per ulteriori 12 mesi, avente ad oggetto prestazioni dell’IZSVe a Tariffario con applicazione dello sconto del 25%, consistenti in:
- rilevazione di virus dell’influenza suina mediante metodi molecolari (RT-PCR);
- tipizzazione di virus influenzali suini mediante metodi molecolari (RT-PCR);
- isolamento virale su colture cellulari di virus influenzali suini;
- ricerca di anticorpi per influenza suina mediante test ELISA e test di inibizione dell’emoagglutinazione (HI);
ovvero altre tipologie di esami eventualmente richieste e concordate.
Al fine di dare seguito alla suddetta richiesta, la dott.ssa Xxxxx Xxxxxx Xxxxx, Dirigente Veterinario in servizio presso la “SCT3 – Diagnostica in Sanità Animale, Lab. di Virologia Diagnostica”, ha inserito – in qualità di referente scientifico – la richiesta intranet ticket n. 162672/2021, allegando la propria dichiarazione nella quale esprime parere favorevole alla stipula di un contratto per prestazioni a tariffario con applicazione dello sconto del 25%, riportando quanto segue: “le attività scientifiche da svolgere hanno ottenuto l’autorizzazione del Direttore Sanitario; l’’attività richiesta sarà svolta in subordine ai compiti istituzionali; sulla base delle caratteristiche qualitative e quantitative delle prestazioni di laboratorio richieste, la stipula di un contratto di durata biennale permette di: - accedere ad un maggior numero di dati epidemiologici, utili all’Istituto per la conoscenza del territorio e per una rapida predisposizione di piani di emergenza o di monitoraggio; - aumentare l’efficacia e l’efficienza nell’azione di tutela della salute del consumatore e, contestualmente, diminuire il rischio di avere prodotti non idonei sul mercato; - fidelizzare il cliente”.
L’IZSVe si rende disponibile ad eseguire le prestazioni richieste in quanto le considera uno strumento utile a soddisfare il fabbisogno informativo per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, allo scopo di assicurare e garantire la salute pubblica e la sicurezza alimentare e promuovere la ricerca scientifica a beneficio della collettività. L’attività in parola permette, altresì, all’Istituto di utilizzare tutte le informazioni di carattere tecnico scientifico - in forma anonima - e i dati che derivano dall’esecuzione del contratto per scopi di ricerca, pubblicazioni scientifiche, analisi dei dati, valutazione del rischio e, comunque, per l’assolvimento delle proprie finalità istituzionali.
Questa Struttura – verificata la posizione contabile di CEVA con il Servizio Economico Finanziario, acquisita dalla dott.ssa Beato la dichiarazione di assenza conflitti di interessi in relazione alla gestione dell’accordo di cui trattasi e acquisita l’autorizzazione del Direttore generale del 03.05.2021 con la quale ritiene di accogliere la richiesta di stipula di un contratto di durata biennale con applicazione dello sconto a tariffario del 25%, documentazione conservata agli atti – ha provveduto a condividere con CEVA lo schema di convenzione per prestazioni a tariffario con applicazione dello sconto del 25%, documento allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale dello stesso (allegato 1).
All’art. 5 della convenzione in parola è previsto, inoltre, un servizio di deposito campioni presso l’Istituto, per il quale è stato stabilito un prezzo forfettario pari a € 2.000,00 (I.V.A. esclusa) sulla base del quadro economico predisposto dal Responsabile Scientifico che evidenzia sinteticamente i costi a carico dell’Istituto per le attività da eseguire, documento conservato agli atti presso questa Struttura.
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Con la stipula della sopracitata convenzione – la cui durata è fissata in 24 mesi con decorrenza dall’1.05.2021 fino al 30.04.2023, eventualmente prorogabile per ulteriori 12 mesi previo accordo scritto tra le Parti – l’Istituto si impegna ad eseguire le prestazioni a tariffario indicate in premessa, il cui pagamento sarà effettuato da CEVA in rate posticipate trimestrali su presentazione di fattura elettronica da parte dell’IZSVe per le prestazioni effettivamente eseguite e sulla base dei corrispettivi previsti dal Tariffario in vigore al momento dell’emissione della fattura stessa, ai quali sarà applicato uno sconto del 25% oltre IVA come per legge; inoltre, per il servizio di deposito campioni di cui all’art. 5 della convenzione, CEVA si impegna a riconoscere all’Istituto l’importo forfettario di € 2.000,00 (I.V.A. esclusa), il cui pagamento sarà effettuato in unica soluzione alla sottoscrizione della convenzione in parola, previa emissione di relativa fattura elettronica da parte dell’IZSVe.
Tutto ciò premesso, sulla base degli elementi riportati dal referente dell’istruttoria, si propone al Direttore generale quanto segue:
1. di approvare lo schema di “Convenzione per prestazioni a tariffario” tra l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie, nella persona del Direttore generale e legale rappresentante pro tempore dott.ssa Xxxxxxx Xxxxx e la società Ceva Salute Animale S.p.A. con sede in Agrate Brianza (MB) - società sotto la direzione e coordinamento della Ceva Santè Animale S.A. di Libourne (FR) - nella persona della Dott.ssa Xxxxxxxx Xxxxxxxxx in qualità di legale rappresentante, documento che si allega al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale (allegato n. 1), la cui durata è fissata in 24 mesi con decorrenza dall’1.05.2021 fino al 30.04.2023, eventualmente prorogabile per ulteriori 12 mesi, previo accordo scritto tra le Parti;
2. di procedere, per l’effetto, alla sottoscrizione dell’accordo di cui al punto che precede, ai sensi degli artt. 15 e 16 dell’Accordo interregionale sulla gestione dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie, sottoscrizione che avverrà con firma digitale ai sensi dell’art. 15, comma 2–bis della L. n. 241/1990, come modificato dall’art. 6, comma 5, del D.L. n. 145/2013, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 9/2014;
3. di dare atto che, per le prestazioni effettivamente eseguite, l’Istituto applicherà i prezzi unitari previsti dal tariffario vigente al momento dell’emissione della fattura elettronica, con uno sconto del 25%, oltre IVA come per legge, il cui pagamento sarà effettuato da CEVA in rate posticipate trimestrali, secondo le modalità previste all'art. 7 della convenzione in parola;
4. di dare atto, inoltre, che per il servizio di deposito campioni di cui all’art. 5 della convenzione, CEVA si impegna a riconoscere all’Istituto l’importo forfettario di € 2.000,00 (I.V.A. esclusa), il cui pagamento sarà effettuato in unica soluzione alla sottoscrizione della convenzione in parola, previa emissione di relativa fattura elettronica da parte dell’IZSVe;
5. di autorizzare sin d’ora l’eventuale proroga della convenzione, da effettuarsi secondo le modalità di cui all’art. 19 della stessa;
6. di rilevare il ricavo di € 2.000,00, oltre che il ricavo per prestazioni effettivamente eseguite a tariffario, derivanti dal presente provvedimento, al sottoconto 620011003 “Ricavi per prestazioni sanitarie erogate a soggetti privati – convenzioni per attività analitica”, attribuito pro quota a ciascun esercizio finanziario secondo il criterio di competenza economica.
IL DIRETTORE GENERALE
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ESAMINATA la proposta di deliberazione del Responsabile della S.S. Affari Generali, Anticorruzione e Trasparenza, che attesta la regolarità della stessa in ordine ai contenuti sostanziali, formali e di legittimità dell’atto, attestazione allegata al presente provvedimento.
VISTO il decreto del Presidente della Giunta regionale del Veneto n. 102 del 22 settembre 2020 con il quale è stata nominata la dott.ssa Xxxxxxx Xxxxx quale Direttore generale dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie.
VISTA la delibera del Direttore generale n. 372 del 14 ottobre 2020 con la quale la dott.ssa Xxxxx Xxxxxxx è stata nominata Direttore sanitario dell’Istituto.
VISTA la delibera del Direttore generale n. 101 del 10 marzo 2021 con la quale il xxxx.
Xxxxxxx Xxxxxx è stato nominato Direttore amministrativo dell’Istituto.
ACQUISITO il parere favorevole del Direttore amministrativo e del Direttore sanitario per quanto di competenza, espresso ai sensi dell’art. 15, comma 3, dello Statuto dell’Istituto, adottato con delibera del CdA n. 16 del 3 agosto 2015 e approvato con delibera della Giunta regionale del Veneto n. 1320 del 9 ottobre 2015.
VISTO l’Accordo per la gestione dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie tra la Regione del Veneto, la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e le Province Autonome di Trento e Bolzano, approvato dai suddetti Enti, rispettivamente, con leggi n. 5/2015, n. 9/2015, n. 5/2015 e n. 5/2015.
D E L I B E R A
1. di approvare lo schema di “Convenzione per prestazioni a tariffario” tra l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie, nella persona del Direttore generale e legale rappresentante pro tempore dott.ssa Xxxxxxx Xxxxx e la società Ceva Salute Animale S.p.A. con sede in Agrate Brianza (MB) - società sotto la direzione e coordinamento della Ceva Santè Animale S.A. di Libourne (FR) - nella persona della Dott.ssa Xxxxxxxx Xxxxxxxxx in qualità di legale rappresentante, documento che si allega al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale (allegato n. 1), la cui durata è fissata in 24 mesi con decorrenza dall’1.05.2021 fino al 30.04.2023, eventualmente prorogabile per ulteriori 12 mesi, previo accordo scritto tra le Parti;
2. di procedere, per l’effetto, alla sottoscrizione dell’accordo di cui al punto che precede, ai sensi degli artt. 15 e 16 dell’Accordo interregionale sulla gestione dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie, sottoscrizione che avverrà con firma digitale ai sensi dell’art. 15, comma 2–bis della L. n. 241/1990, come modificato dall’art. 6, comma 5, del D.L. n. 145/2013, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 9/2014;
3. di dare atto che, per le prestazioni effettivamente eseguite, l’Istituto applicherà i prezzi unitari previsti dal tariffario vigente al momento dell’emissione della fattura elettronica, con uno sconto del 25%, oltre IVA come per legge, il cui pagamento sarà effettuato da CEVA in rate posticipate trimestrali, secondo le modalità previste all'art. 7 della convenzione in parola;
4. di dare atto, inoltre, che per il servizio di deposito campioni di cui all’art. 5 della convenzione, CEVA si impegna a riconoscere all’Istituto l’importo forfettario di € 2.000,00 (I.V.A. esclusa), il cui pagamento sarà effettuato in unica soluzione alla sottoscrizione della convenzione in parola, previa emissione di relativa fattura elettronica da parte dell’IZSVe;
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5. di autorizzare sin d’ora l’eventuale proroga della convenzione, da effettuarsi secondo le modalità di cui all’art. 19 della stessa;
6. di rilevare il ricavo di € 2.000,00, oltre che il ricavo per prestazioni effettivamente eseguite a tariffario, derivanti dal presente provvedimento, al sottoconto 620011003 “Ricavi per prestazioni sanitarie erogate a soggetti privati – convenzioni per attività analitica”, attribuito pro quota a ciascun esercizio finanziario secondo il criterio di competenza economica.
Il presente provvedimento non è soggetto al controllo previsto dall’Accordo per la gestione dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie approvato dagli Enti cogerenti con le leggi regionali e provinciali citate nelle premesse.
IL DIRETTORE GENERALE
dott.ssa Xxxxxxx Xxxxx
Sul presente atto deliberativo ha espresso parere favorevole
Il Direttore amministrativo Il Direttore sanitario
xxxx. Xxxxxxx Xxxxxx dott.ssa Xxxxx Xxxxxxx
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ATTESTAZIONI ALLEGATE ALLA DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE
Il Responsabile della Struttura proponente attesta la regolarità della proposta di deliberazione, presentata per l’adozione, in ordine ai contenuti sostanziali, formali e di legittimità dell’atto e che la stessa:
Comporta spesa 🞏 su Finanziamento istituzionale 🞏
Finanziamento vincolato 🞏
Altri finanziamenti 🞏
Non comporta spesa ⌧
ATTESTAZIONE DI COPERTURA ECONOMICA DELLA SPESA
Il Responsabile del Budget attesta l’avvenuto controllo sulla disponibilità di budget
Evidenziato infine che il responsabile della Struttura proponente, con la sottoscrizione della proposta di cui al presente atto, dichiara, sotto la propria responsabilità ed ai sensi e agli effetti degli artt. 47 e 76 del dPR 28 dicembre 2000, n. 445, che, in relazione alla presente procedura, non si trova in condizioni di incompatibilità di cui all’art. 35 bis del d.lgs. n. 165/2001, né sussistono conflitti di interesse di cui all’art. 6 bis della legge n. 241/1990 e agli artt. 6, 7 e 14 del dPR n. 62/2013.
dott.ssa Xxxxxx Xxxxxxxx
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ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLE VENEZIE
Viale dell’Università 10 – 00000 XXXXXXX (XX)
DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 295 del 04/08/2021
OGGETTO: Approvazione dello schema di convenzione per l`erogazione di prestazioni a pagamento tra l`IZSVe e la societa` Ceva Salute Animale SpA, con sede in Agrate Brianza (MB), per l`esecuzione di esami di laboratorio con sconto a Tariffario.
Pubblicata dal 05/08/2021 al 20/08/2021 Atto immediatamente esecutivo
Il Responsabile della Pubblicazione Xxxxx Xxxxxxx
Elenco firmatari
Questo documento è stato firmato da:
Dott.ssa Xxxxxx Xxxxxxxx - Servizio Affari generali, anticorruzione e trasparenza Xxxx. Xxxxxxx Xxxxxx - Direzione Amministrativa
Dott.ssa Gioia Capelli - Direzione Sanitaria Dott.ssa Xxxxxxx Xxxxx - Direzione Generale Xxxxx Xxxxxxx - Xxxxxxxx Atti
CONVENZIONE PER PRESTAZIONI A TARIFFARIO
TRA
L’ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLE VENEZIE con sede in Legnaro (PD),
Viale dell'Università n. 10, Codice fiscale e Partita IVA 00206200289, PEC: xxxxxxxxxx@xxxxxxxxx.xx rappresentato dal Direttore Generale e legale rappresentante pro tempore, Dott.ssa Xxxxxxx Xxxxx, Xxxxxx Xxxxxxx: XXXXXX00X00X000X, in seguito denominato “Istituto” o “IZSVe”
E
CEVA SALUTE ANIMALE S.p.A. – società sotto la direzione e coordinamento della Ceva Santè Animale
S.A. di Libourne (FR) – con sede legale in Xxxxxx Xxxxxxx (XX), Xxxxx Xxxxxxxx, x. 00, Codice Fiscale 09032600158 e Part. IVA 02789350960, PEC: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxx.xx, nella persona del Legale Rappresentante Dott.ssa Xxxxxxxx Xxxxxxxxx, Codice Fiscale: XXXXXX00X00X000X, in seguito per brevità denominata “Cliente” o “Ceva”,di seguito denominate separatamente anche la “Parte” e congiuntamente le “Parti”;
PREMESSO CHE
- l’IZSVe si occupa di diagnosi e di ricerca sulle malattie infettive del bestiame e delle zoonosi, di controllo di qualità degli alimenti di origine animale destinati al consumo umano, di controllo di alimenti per animali, di sorveglianza epidemiologica e monitoraggio, di pianificazione di programmi per la salute degli animali, di formazione del personale in ambito veterinario e di produzione di biofarmaci;
- l’art. 1, comma 6, del D. Lgs. 30 giugno 1993 n. 270 e s.m.i. consente agli Istituti Zooprofialttici di stipulare convenzioni o contratti di consulenza per la fornitura di servizi e per l’erogazione di prestazioni a enti, associazioni, organizzazioni pubbliche e private, sulla base delle disposizioni regionali, fatte salve le competenze delle unità sanitarie locali;
- l’art. 5, comma 1, dell’Accordo Interregionale di disciplina dell’Istituto approvato con leggi della Xxxxxxx xxx Xxxxxx x. 0/0000, xxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxx Xxxxxx n. 9/2015, della Provincia Autonoma di Trento n. 5/2015 e della Provincia Autonoma di Bolzano n. 5/2015 stabilisce che “Fermo restando l’assolvimento dei propri compiti istituzionali, l’istituto può fornire prestazioni a terzi a titolo oneroso, stipulando convenzioni o contratti (….) per l'erogazione di prestazioni a enti, associazioni, organizzazioni pubbliche e private (…)”;
- l’art. 5, comma 2, del predetto Accordo statuisce, inoltre, che “La Regione del Veneto, di concerto con gli enti cogerenti, approva le tariffe delle prestazioni erogate dall’istituto per le quali è prevista la corresponsione di un corrispettivo, sulla base dei criteri stabiliti con decreto del Ministero della Salute d’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome ai sensi dell’articolo 9, comma 4, del d. lgs. n. 106/2012”;
- l’art. 6, comma 2, lett. e) del D.Lgs. n. 270/1993 – ripreso dall’art. 3, comma 2, lett. e) delle citate leggi della Regione Veneto n. 5/2015 e della Provincia Autonoma di Bolzano n. 5/2015 e richiamato dall’art. 2, comma 1, delle citate leggi della Provincia Autonoma di Trento n. 5/2015 e della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia n. 9/2015 – prevede, infine, che il finanziamento dell’Istituto è inoltre assicurato “… dagli introiti per la fornitura di servizi e per l’erogazione di prestazioni a pagamento”;
- L’IZSVe considera, pertanto, l’erogazione di prestazioni uno strumento utile a soddisfare il fabbisogno informativo per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, allo scopo ultimo di assicurare e garantire la salute pubblica e la sicurezza alimentare e promuovere la ricerca scientifica a beneficio della collettività;
- Ceva, con nota del 29.04.2021 - acquisita a protocollo IZSVe n. 4090 del 29.04.2021 - ha richiesto l’instaurazione di un rapporto convenzionale di durata pari a 24 mesi, per poter usufruire delle prestazioni previste dal Tariffario (“Servizi”), erogate dall’IZSVe in subordine ai propri compiti istituzionali – secondo i termini e le condizioni del presente contratto – consistenti in:
▪ rilevazione di virus dell’influenza suina mediante metodi molecolari (Real time PCR);
▪ tipizzazione di virus influenzali suini mediante metodi molecolari (Real time PCR);
▪ isolamento virale su colture cellulari di virus influenzali suini;
▪ ricerca di anticorpi per influenza suina mediante test ELISA e test di inibizione dell’emoagglutinazione (HI);
▪ altre tipologie di xxxxx eventualmente richieste e concordate;
- la fornitura delle prestazioni richieste dal Cliente, consente all’IZSVe di acquisire informazioni epidemiologiche per la conoscenza del territorio e per una rapida predisposizione di piani di emergenza o di monitoraggio;
- in considerazione delle suesposte premesse le Parti, individualmente e/o tramite i loro rispettivi agenti e rappresentanti,
CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE
ART. 1. PREMESSE
1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto.
ART. 2. OGGETTO
1. IZSVe si impegna ad erogare al Cliente le prestazioni previste a Tariffario, nel periodo di durata del presente contratto, dietro pagamento dei corrispettivi ivi previsti, di cui al successivo art. 7.
2. Le prestazioni erogate dall’IZSVe nonché le risultanze degli esami effettuati in esecuzione del presente contratto sono totalmente indipendenti dalle attività ispettive e di controllo che l’IZSVe effettua per conto delle Autorità Sanitarie e non potranno essere addotti dal Cliente in opposizione a contestazioni ufficiali dell’Autorità competente.
3. E’ esclusa l’erogazione di prestazioni di laboratorio ovvero l’esecuzione di prestazioni da parte dell’IZSVe a favore del Cliente avente ad oggetto materiale per il quale l’IZSVe ha effettuato controlli ufficiali su richiesta e per conto delle Autorità Sanitarie competenti.
4. IZSVe rende disponibile la consultazione delle prestazioni offerte, relative metodiche di analisi e tariffe tramite pubblicazione della Carta dei servizi sul sito web dell’Istituto (xxx.xxxxxxxxxx.xx).
ART. 3. CONFERIMENTO DEI CAMPIONI PER LE PROVE DI LABORATORIO
1. Ogni attività di campionamento si intende prestata od espletata a carico e sotto la responsabilità del Cliente, compresi l’imballaggio, il trasposto e la consegna del campione.
2. IZSVe rende disponibile sul proprio sito web apposite linee guida per il campionamento. A richiesta, IZSVe assicura disponibilità a fornire indicazioni su procedure, tecniche e/o metodi di campionamento e di conservazione. Ulteriori informazioni sulle modalità di conferimento dei campioni ad IZSVe sono indicate nella “Carta dei Servizi” e nel documento “Condizioni generali di contratto per la fornitura di prestazioni e servizi offerti dall’IZSVe”, pubblicati nella sezione “Carta dei servizi e tariffario” del sito web istituzionale.
3. Ove non diversamente convenuto in maniera espressa, il materiale da sottoporre ad analisi viene conferito presso l’Accettazione Centralizzata dell’IZSVe con modalità diretta a cura del Cliente o di suo incaricato. Sono possibili anche invii di campioni tramite posta ordinaria (ove possibile) o tramite
corriere. Ciascun conferimento dovrà essere corredato da idoneo documento di accompagnamento all’interno del quale dovranno essere specificate di volta in volta le prove richieste.
4. Se il campione non risulta idoneo al proseguimento dell’iter analitico, IZSVe ne fa tempestiva comunicazione scritta al Cliente. I campioni non idonei vengono eliminati dopo 10 giorni dal conferimento.
5. Terminate le analisi e convalidate dal dirigente, salvo termini di legge (es. revisioni di analisi) o requisiti normativi o diversi accordi scritti con il richiedente (previsti in contratto o in sede di riesame dello stesso) – sempre che il trattamento del campione e/o i risultati non implichino rischio sanitario – i campioni oggetto di analisi sono eliminati. In alcuni casi di particolare interesse ai fini di ricerca, il responsabile di laboratorio può decidere di analizzare il campione direttamente oppure conservarlo in condizioni idonee per successivi utilizzi; in questi casi i risultati sono trattati ed eventualmente pubblicati garantendo nell’espressione dei risultati l’anonimato del Cliente, fatti salvi i casi convenuti e sottoscritti tra le Parti.
6. Xxxxx quanto disposto al successivo comma 7, IZSVe acquisisce la proprietà del campione consegnato. Il Cliente non può pretendere la restituzione dello stesso o di quanto ne residua dopo l’analisi, ad eccezione dei casi esplicitati nelle citate “Condizioni generali di contratto per la fornitura di prestazioni e servizi offerti dall’IZSVe”.
7. I precedenti commi 4, 5 e 6 sono validi per tutti i campioni conferiti dal Cliente, ad esclusione dei campioni (e/o di quanto residua dopo le analisi) codificati con il codice “SIV 01/21” relativi ad un progetto di monitoraggio dell’influenza suina, che rimarranno di proprietà del Cliente e che saranno conservati e restituiti allo stesso secondo le modalità previste dal successivo art. 5.
ART. 4. GARANZIE E RESPONSABILITA’
1. Il Cliente ha l’obbligo di informare IZSVe sui rischi inerenti il materiale da sottoporre ad analisi identificando i pericoli ad esso connessi. Il Cliente è responsabile ad ogni effetto di legge per danni a persone e cose derivanti dall’inadempimento degli obblighi di informazione sopra citati, riguardo la salute e la sicurezza dei soggetti che operano all’interno dei locali di IZSVe e per clienti eventualmente presenti al momento della consegna dei campioni.
2. La segnalazione degli esiti non conformi ai sensi della vigente normativa in materia di salute pubblica e sanità animale alle autorità competenti è a carico del Cliente. L’IZSVe si riserva comunque la facoltà di comunicare direttamente alle autorità competenti gli esiti non conformi quando questo è previsto dalle disposizioni normative vigenti e nei casi in cui si renda necessaria la tempestiva comunicazione alle autorità stesse ai fini della salvaguardia della salute umana e della sanità degli animali.
ART. 5. DEPOSITO CAMPIONI “SIV 01/21”
1. I campioni conferiti dal Cliente e codificati con il codice “SIV 01/21” (o di quanto ne residua dopo le analisi) saranno conservati e custoditi dall’IZSVe per un periodo massimo di 12 mesi a decorrere dal primo conferimento, a fronte del pagamento del corrispettivo forfettario pattuito tra le Parti di cui al successivo art. 7.
2. Scaduto il termine di cui al comma precedente, i campioni saranno restituiti al Cliente o, in alternativa, previa comunicazione scritta al Cliente al fine dell’ottenimento del suo eventuale consenso, conservati da IZSVe per successivi utilizzi - qualora tali campioni presentino caratteristiche di particolare interesse ai fini di ricerca, in tali ipotesi IZSVe ne acquisisce la proprietà - ovvero eliminati.
3. Resta inteso che, trascorsi 30 giorni dal ricevimento della comunicazione al Cliente, IZSVe sarà libero di decidere della destinazione finale dei campioni ovvero eliminarli o utilizzarli per scopi di ricerca anche senza aver ricevuto alcuna approvazione espressa.
4. Le spese di trasporto per la restituzione dei campioni sono a carico del Cliente.
5. Per quanto non espressamente pattuito, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del codice civile in materia.
ART. 6. RITIRO DEL RAPPORTO DI PROVA
1. I rapporti di prova (RdP) vengono consegnati al Cliente tramite il servizio on-line IZIWEB oppure tramite modalità alternative concordate con il Cliente (es: fax, posta ordinaria, brevi manu).
2. Le modalità di accesso al portale sono rinvenibili nel sito web dell’IZSVe nella sezione “Servizi/servizi diagnostici/referti/Iziweb”. Le credenziali di accesso sono rilasciate dalle Accettazioni delle strutture dell’IZSVe. In caso di invio tramite fax, posta ordinaria o posta elettronica, IZSVe non si assume responsabilità per la perdita, alterazione o diffusione non controllata dei dati a causa di eventi esterni non governabili da IZSVe.
3. E’ vietata qualsiasi alterazione del rapporto di prova. È vietata la riproduzione parziale dello stesso, senza la preventiva autorizzazione scritta di IZSVe. I Rapporti di Prova non possono essere utilizzati, in tutto o in parte, a scopo pubblicitario o promozionale senza esplicita autorizzazione da parte di IZSVe.
ART. 7. CORRISPETTIVO
1. Il Cliente dichiara di aver preso completa visione del Tariffario e di accettare i corrispettivi in esso previsti per ciascuna singola prestazione. Il Tariffario è pubblicato e costantemente aggiornato ad ogni sua variazione sul sito web istituzionale xxxxx://xxx.xxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxx-xxx-xxxxxxx-xxxxxxxxxx/.
2. Per le prestazioni eseguite, l’Istituto applicherà i prezzi unitari previsti nel Tariffario, oltre I.V.A. nella misura vigente, ai quali sarà applicato uno sconto del 25% previa comunicazione all’IZSVe del “Codice Destinatario” o della “PEC Destinatario”. Sono escluse dallo sconto tutte le analisi che devono essere eseguite per legge, nonché quelle opportunamente segnalate con la lettera N nell’apposita colonna del Tariffario.
3. Per il servizio di deposito campioni codificati con il codice “XXX 00/00”, Xxxx xx impegna a riconoscere all’IZSVe un importo forfettario di € 2.000,00 (duemila/00) I.V.A. esclusa.
4. Il pagamento delle prestazioni di cui al precedente comma 2 sarà effettuato da Ceva in rate posticipate trimestrali, su presentazione di fattura elettronica da parte dell’IZSVe relativa agli esami effettivamente eseguiti e sulla base dei corrispettivi (oltre I.V.A. come per legge) previsti in Tariffario in vigore al momento della emissione della fattura.
5. Il pagamento per il servizio di deposito campioni, di cui al precedente comma 3, sarà effettuato da Ceva in unica soluzione alla sottoscrizione del presente Accordo, su presentazione di fattura elettronica da parte dell’IZSVe.
6. Il pagamento dovrà essere effettuato entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricezione della fattura elettronica attraverso il sistema “PagoPA” (xxxxx://xxx.xxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxx/).
7. In caso di ritardato pagamento da parte del Cliente, maturano gli interessi moratori sull’importo dovuto dal termine originale di pagamento fino al saldo.
8. In caso di ritardo nel pagamento superiore a centoventi (120) giorni, l’IZSVe potrà risolvere il presente contratto ai sensi del successivo art. 10, fatto salvo il diritto al risarcimento dei danni.
9. Nel periodo di durata della presente convenzione, l’IZSVe potrà modificare sia i corrispettivi previsti nel Tariffario sia le condizioni per l’applicazione di sconti. In quest’ultimo caso ne darà comunicazione a mezzo PEC almeno 60 (sessanta) giorni prima dell’entrata in vigore di dette modifiche. In tal caso, il Cliente avrà facoltà di proseguire nel rapporto contrattuale, accettando le modifiche ed aderendo alle nuove condizioni, oppure potrà recedere dal contratto dandone comunicazione a mezzo PEC entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione inviata dall’IZSVe.
ART. 8. DURATA
1. Il presente contratto avrà durata di 24 mesi, con decorrenza dall’1.05.2021 e potrà essere prorogato per ulteriori 12 mesi con il consenso scritto delle Parti.
2. In ogni caso è escluso ogni tacito rinnovo.
3. Il presente contratto decade di diritto qualora risulti incompatibile con disposizioni normative successive. In tal caso, l’IZSVe comunicherà al Cliente tempi e modalità di cessazione degli effetti di cui al presente accordo, nonché le diverse condizioni per l’eventuale stipula di un nuovo contratto.
ART. 9. SOSPENSIONE DELL’ESECUZIONE
1. IZSVe si riserva la facoltà di sospendere l’esecuzione delle prestazioni, per ragioni di pubblico interesse e/o esigenze di carattere istituzionale, per interventi di pubbliche autorità o istituzionali, ovvero in caso di mancato o ritardato pagamento nei termini di cui all’art. 7, comma 8, senza che ciò comporti per il Cliente alcun diritto a indennizzi, rimborsi o risarcimenti.
ART. 10. CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA
1. Le Parti convengono espressamente che il presente contratto deve intendersi risolto di diritto ai sensi dell’art 1456 c.c. nel caso di mancato pagamento del corrispettivo decorsi 120 (centoventi) giorni dalla data di ricezione della fattura o nell’ipotesi di comportamenti che integrino violazione dei divieti di cui al comma 3, art. 2, e al comma 3, art. 6. In tal caso la risoluzione si verifica di diritto quando l’IZSVe, con comunicazione a mezzo PEC o lettera raccomandata con ricevuta di ritorno dichiara al Cliente che intende avvalersi della presente clausola.
2. In ogni caso, IZSVe si riserva il diritto di agire per richiedere il risarcimento dei danni subiti per inadempimento contrattuale.
3. Fatte salve le disposizioni di cui al presente contratto, ciascuna Parte può risolvere ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 c.c. il presente accordo per giusta causa tramite invio di nota scritta con preavviso minimo di 30 (trenta) giorni, per una delle seguenti fattispecie:
a) qualsiasi violazione sostanziale dei termini del presente contratto. La violazione degli obblighi contrattuali può essere considerata violazione sostanziale, se tale violazione si ripete, nonostante la richiesta della controparte di adempiere agli obblighi contrattuali;
b) se una delle Parti del presente contratto cessa la propria attività, ovvero in caso di sentenza di fallimento o di qualsiasi altro provvedimento dell’autorità competente che non comporti prosecuzione dell’attività di azienda. La parte che intende risolvere il contratto ai sensi della presente xxxxxxxx comunica la sua intenzione all’altra Parte, a mezzo PEC o lettera raccomandata con ricevuta di ritorno. La risoluzione sarà effettiva a 30 (trenta) giorni dal momento del ricevimento della comunicazione.
4. L’adempimento della Parte inadempiente dei propri obblighi nel periodo intercorrente dalla data di ricevimento della comunicazione di risoluzione fino alla risoluzione effettiva del contratto - di cui ai termini riportati nei commi 1 e 3 del presente articolo - non pregiudica il diritto dell’altra Parte al risarcimento dei danni.
5. In caso di risoluzione del presente contratto, l’effetto della risoluzione non pregiudica le prestazioni eseguite dalle Parti e non compromette i diritti acquisiti da ciascuna Parte fino alla data di risoluzione. I campioni ricevuti da IZSVe prima della ricezione della comunicazione di risoluzione, che non sono stati utilizzati, devono essere restituiti al Cliente a costi e spese della Parte che esercita il diritto di risoluzione. In questo caso, l’IZSVe comunicherà al Cliente i risultati generati fino alla data di risoluzione.
ART. 11. RECESSO UNILATERALE
1. L’IZSVe si riserva la facoltà di recedere dal presente accordo, prima della naturale scadenza, nel caso entrino in vigore nuove disposizioni a livello nazionale o regionale, che intervengano a modificare l’attuale disciplina in materia di prestazioni a pagamento. In tal caso l’IZSVe darà comunicazione al
Cliente delle data e delle modalità di cessazione dell’esecuzione della prestazione, nonché delle diverse condizioni per l’eventuale stipula di un nuovo accordo.
2. Ciascuna Parte, inoltre, potrà recedere unilateralmente dal presente contratto, in qualsiasi momento, con preavviso minimo di 30 (trenta) giorni decorrenti dalla ricezione della comunicazione scritta a mezzo PEC o raccomandata con ricevuta di ritorno. Dette comunicazioni dovranno avvenire con le modalità previste al successivo art. 19 “Modifiche e comunicazioni”.
3. Il recesso non avrà effetto per le prestazioni già eseguite o in corso di esecuzione.
ART. 12. FORZA MAGGIORE
1. L’IZSVe non sarà ritenuto responsabile del proprio mancato, ritardato o inesatto adempimento delle obbligazioni previste dal presente contratto, qualora lo stesso sia causato, in via diretta o indiretta, da caso fortuito, cause di forza maggiore o altra causa allo stesso non imputabile. Per gli effetti di questa clausola, a titolo esemplificativo e non esaustivo, sono considerati “Evento di Forza Maggiore” calamità naturali, incendi, inondazioni, guerre (dichiarate o non dichiarate), insurrezioni civili, sommosse, embarghi, sabotaggi, incidenti, vertenze sindacali, scioperi, provvedimenti di qualsiasi autorità pubblica o governativa, ivi inclusi leggi, ordinanze, norme e regolamenti applicabili.
2. Per l’intero periodo in cui l’evento di forza maggiore o i suoi effetti permangano, la Parte inadempiente non sarà considerata responsabile per la sua incapacità di eseguire le proprie obbligazioni, fermo restando che dette obbligazioni verranno adempiute non appena possibile dopo il venire meno dell’evento di forza maggiore. Le Parti concorderanno le possibili azioni necessarie a minimizzare gli eventi della causa di forza maggiore, ivi comprese le eventuali modifiche del presente contratto, qualora le Parti non raggiungano un’intesa, trascorsi tre mesi dal verificarsi dell’evento di forza maggiore, ciascuna delle Parti potrà risolvere il presente contratto dandone comunicazione scritta all’altra Parte.
ART. 13. UTILIZZO DEI DATI E DELLE INFORMAZIONI
1. L’IZSVe ha il diritto di utilizzare tutte le informazioni ed i dati che deriveranno dall’esecuzione del presente contratto in forma anonima e garantendo l’anonimato del Cliente per scopi di ricerca, pubblicazioni scientifiche, analisi dei dati, valutazione del rischio e comunque per l’assolvimento delle proprie finalità istituzionali.
ART. 14. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
1. In ottemperanza alle condizioni previste dal Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati UE 2016/679 (GDPR), le Parti si impegnano reciprocamente a trattare ed eventualmente a comunicare a terzi i dati personali contenuti nel presente contratto, ovvero, comunque acquisiti durante la sua esecuzione, al solo scopo di adempiere agli impegni con la stessa assunti o per gli adempimenti alla stessa connessi. Ciascuna Parte presta il proprio consenso al trattamento dei propri dati, direttamente o, eventualmente, indirettamente attraverso terzi, secondo quanto previsto dalla predetta normativa, per le finalità necessarie alla gestione della presente convenzione.
ART. 15. CESSIONE DEL CONTRATTO
1. E’ fatto divieto al Cliente di cedere a terzi, in tutto o in parte, il presente contratto.
ART. 16. RISERVATEZZA
1. Le Parti si obbligano a non divulgare a terzi la documentazione oggetto della prestazione e ogni altra informazione di cui venissero a conoscenza in occasione della presente convenzione e ciò anche dopo la cessazione per qualsiasi motivo della stessa. Resta salvo l’obbligo di segnalazione all’Autorità sanitaria competente nei casi previsti dalla legge o nei casi in cui l’esito possa rappresentare un rischio sanitario.
Per quanto non espressamente indicato, si applica quanto disposto nelle citate “Condizioni generali di contratto per la fornitura di prestazioni e servizi offerti dall’IZSVe”.
ART. 17. PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E CODICE ETICO E DI COMPORTAMENTO DELL’IZSVE
1. L’IZSVe opera come terza parte indipendente da qualsiasi interesse e garantisce che il proprio personale operi senza alcuna pressione o sollecitazione esterna che possa influenzare i risultati o i giudizi tecnici delle proprie attività.
2. Il Cliente si impegna, per quanto ad esso applicabile, a rispettare:
- Il codice etico e di comportamento dell’IZSVe pubblicato sul sito web istituzionale: xxxxx://xxx.xxxxxxxxxx.xx/xxxxxxxxxxxxxxx-xxxxxxxxxxx/XX00/xxxxxxxxxx.xxx.
- Il vigente PTPCT adottato dall’IZSVe e pubblicato sul sito web istituzionale: xxxxx://xxx.xxxxxxxxxx.xx/xxxxxxxxxxxxxxx-xxxxxxxxxxx/XX00/xxxxxxxxxxxxxxx.xxx.
3. La violazione da parte del Cliente dei principi di cui ai succitati documenti è causa di risoluzione del presente contratto.
ART. 18. IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO, ONERI PER LA STIPULA E SOTTOSCRIZIONE
1. Le Parti convengono che il presente contratto è soggetto all’imposta sul valore aggiunto ai sensi del
D.P.R. n. 633/1972 e s.m.i..
2. Il presente contratto è soggetto a registrazione solo in caso d’uso ai sensi del D.P.R. n. 131/1986 e le spese saranno a carico dello Parte richiedente. Tutti gli ulteriori oneri fiscali di qualsiasi genere relativi al presente contratto, incluse le spese per l’imposta di bollo, saranno a carico delle Parti per metà.
3. Il presente atto viene sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, con firma elettronica avanzata, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera q-bis) del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, o con altra firma elettronica qualificata come disposto dalla L. n. 221 del 17/12/2012.
ART. 19. MODIFICHE E COMUNICAZIONI
1. Il presente contratto potrà essere modificato e derogato solamente per accordo tra le Parti mediante comunicazione scritta da effettuarsi secondo le modalità di cui al successivo comma 2.
2. Tutte le modifiche, deroghe, integrazioni e tutte le ulteriori notifiche o comunicazioni relative al presente contratto dovranno essere effettuate mediante posta raccomandata con avviso di ricevimento ai recapiti sopra indicati (o a diverso recapito successivamente comunicato per iscritto) ovvero esclusivamente mediante posta elettronica certificata, laddove l’utilizzo di tale strumento sia obbligatorio per legge.
ART. 20. LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE
1. Tutte le controversie che dovessero insorgere tra le Parti relative all’interpretazione e/o esecuzione del presente contratto saranno di competenza esclusiva del Foro di Padova, Italia.
ART. 21. NORME DI RINVIO
1. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente contratto, le Parti faranno esclusivo riferimento alla normativa vigente nell’ordinamento giuridico italiano, in particolare alle disposizioni del Codice Civile e alle “Condizioni generali di contratto” disponibili sul sito web dell’Istituto (xxx.xxxxxxxxxx.xx) e successive modificazioni e/o integrazioni.
***
Il presente atto viene letto, confermato e sottoscritto digitalmente.
Per l’IZSVe
Il Direttore Generale
Dott.ssa Xxxxxxx Xxxxx
Per Ceva Salute Animale S.p.A. Il Legale Rappresentante
Dott.ssa Xxxxxxxx Xxxxxxxxx