CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO
CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO
ACCORDO QUADRO
PER IL SERVIZIO DI CONDUZIONE, MANUTENZIONE E GESTIONE DELLA CONTABILIZZAZIONE DEL CALORE SUGLI IMPIANTI CENTRALIZZATI A GAS METANO INSTALLATI NEGLI EDIFICI DEI COMUNI DI LIVORNO E COLLESALVETTI, IN GESTIONE CASALP.
DURATA 30 MESI DALL’INIZIO DELLO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO
Premessa.
FINANZIAMENTO: FONDI DI BILANCIO CASALP SPA
Il presente accordo quadro ha lo scopo di qualificare un’impresa principale che abbia la funzione di gestione e conduzione delle centrali termiche gestite da Casa Livorno e Provincia spa, svolgere il servizio di monitoraggio mensile dei sistemi di contabilizzazione del calore presenti ed individuare più imprese per l’espletamento di tutte le attività connesse alla manutenzione straordinaria degli impianti termici volte al mantenimento in efficienza del sistema impianto tecnico a servizio dell’edificio, relativamente ai servizi energetici inseriti all’interno dello stesso.
Il presente Capitolato Speciale d’Appalto disciplina i rapporti tra Casa Livorno e Provincia spa, quale gestore degli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica della Provincia di Livorno e gli operatori aggiudicatari dell’Accordo Quadro per lo svolgimento dell’attività di cui sopra.
Prioritariamente si tratta di mantenere in esercizio gli impianti termici nella stagione del riscaldamento con interventi mirati all’eliminazione di eventuali anomalie sul funzionamento del sistema di produzione del calore e/o sul sistema di contabilizzazione del calore, sia esso un sistema a lettura diretta (tramite contabilizzatori di calore all’ingresso o all’interno dei singoli alloggi) o indiretta (ripartitori sui singoli radiatori).
Negli impianti dove i generatori di calore assolvono anche al servizio di produzione acqua calda sanitaria, il sistema dovrà essere monitorato e mantenuto in efficienza per 365 giorno all’anno.
Negli impianti dove sia presente un sistema solare termico ad integrazione della produzione di acqua calda sanitaria e/o di riscaldamento, gli impianti solari termici dovranno essere manutenuti, monitorati e gestiti al pari di un qualsiasi altro sistema di produzione del calore.
All’interno dell’accordo quadro sono inoltre inseriti interventi straordinari consistenti nella eliminazione di anomalie sugli impianti da eseguire anche in urgenza per scongiurare condizioni di pericolo o su segnalazione delle autorità competenti.
Tale attività è da svolgere per gli edifici amministrati da CASA L.P. Spa limitatamente ai comuni di Livorno e Collesalvetti.
Indice generale
CAPO 1 - OGGETTO DELL’ACCORDO QUADRO 5
1.1 OGGETTO DELL’ACCORDO QUADRO E LOCALIZZAZIONE DELLE ATTIVITA’ 6
1.2 DURATA DELL’ACCORDO QUADRO 7
1.3 INDIVIDUAZIONE DEGLI IMPIANTI 7
CAPO 2 - CARATTERISTICHE E DESCRIZIONE DELLE PRESTAZIONI DELL’ACCORDO QUADRO 8
2.2 MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI 8
2.2.1 MANUTENZIONE ORDINARIA 9
2.2.2 MANUTENZIONE PROGRAMMATA 10
2.2.3 MANUTENZIONE STRAORDINARIA 11
2.2.4 CONTABILIZZAZIONE DEL CALORE E TERMOREGOLAZIONE SUGLI IMPIANTI TECNICI 11
2.3 DEFINIZIONE DEGLI ELEMENTI E/O APPARECCHIATURE COSTITUENTI I SINGOLI IMPIANTI E INTERVENTI MINIMI PREVISTI 12
2.3.1 Impianti centralizzati di riscaldamento senza produzione di ACS 12
2.3.2 Impianti centralizzati di riscaldamento con produzione di ACS 15
2.3.3 Impianti centralizzati solari termici per sola produzione acqua calda sanitaria o anche integrazione per riscaldamento ambienti 16
2.3.4 Apparecchiature per la contabilizzazione del calore e termoregolazione 17
CAPO 3 - CARATTERISTICHE ED AMMONTARE DELL’ACCORDO QUADRO 19
3.1 CORRISPETTIVO DEI LAVORI ESEGUITI 20
CAPO 4 - NORME DI ESECUZIONE DELL’APPALTO 20
4.2 MISURAZIONE DELLE OPERE E LAVORAZIONI 21
CAPO 5 - ESECUZIONE DEL CONTRATTO E PAGAMENTO DEL CORRISPETTIVO 28
5.1 SCELTA DEI CINQUE OPERATORI ECONOMICI PER L’INSERIMENTO ALL’INTERNO DELL’ACCORDO QUADRO E DEFINIZIONE DITTA VINCITRICE
.........................................................................................................................................28 5.2 MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO...............................................29
5.3 METODI DI INCARICO ED ACCETTAZIONE 30
5.4 SOPRALLUOGHI E VERIFICHE 31
5.5 SOSPENSIONI E/O PROROGHE 32
5.6 TEMPI DI ESECUZIONE, PROVVEDIMENTI E PENALI 32
5.7 RENDICONTAZIONE DEGLI INTERVENTI ESEGUITI (RAPPORTO DI LAVORO) 33
CAPO 6 - NORME DI SICUREZZA 35
CAPO 7 - SPESE, OBBLIGHI E RESPONSABILITA’ DELL’OPERATORE ECONOMICO
...................................................................................................................................................36 7.1 SPESE ED ONERI A CARICO DELL’APPALTATORE..........................................36
7.3 OBBLIGHI A CARICO DELLA DITTA INCARICATA DEL LAVORO 37
7.5 INADEMPIENZE CONTRATTUALI 40
7.6 OSSERVANZA DI LEGGI, REGOLAMENTI E CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO 40
CAPO 1 - OGGETTO DELL’ACCORDO QUADRO
Il presente accordo quadro individua due diverse tipologie di intervento, determinando le attività di tipo :
1. Ordinario: caratterizzate dal controllo continuo dei sistemi di climatizzazione e produzione acqua calda sanitaria, nonché dei relativi sistemi di distribuzione siti all’interno dei fabbricati per il regolare funzionamento impiantistico e monitoraggio continuo dei sistemi di contabilizzazione del calore;
2. Straordinario: per fronteggiare le esigenze manutentive degli impianti segnalate dal monitoraggio continuo del sistema di cui alla voce 1.
Per l’espletamento del servizio si procederà con la qualificazione di n. 5 imprese, alle quali saranno affidati i servizi come di seguito indicato:
• All’impresa che in seguito all’espletamento della procedura di gara sarà risultata vincitrice, verranno affidati, in forma esclusiva e da eseguirsi con le modalità di cui al punto 5.2, il servizio di Reperibilità (punto 2.1), Servizio gestione delle letture relative alla contabilizzazione del calore (punto 2.1.4) e Manutenzione ordinaria (punto 2.2.1, 2.2.2, 2.2.4), relativamente agli edifici amministrati da CASA L.P. SpA, siti all’interno del presente appalto.
• In via straordinaria ed in casi di particolari necessità, dettate da eventi imprevedibili e non programmabili o qualora l’esecuzione da parte del vincitore sia ritenuta insufficiente a garantire un adeguato livello manutentivo, l’attività di cui al paragrafo precedente potrà essere affidata agli altri operatori economici secondo le esigenze e la localizzazione di volta in volta ritenute necessarie.
• Alle rimanenti imprese qualificate unitamente al vincitore, saranno affidate le attività di tipo straordinario (punto 2.2.3) da eseguirsi con le modalità di cui al punto 5.3, mediante incarichi a rotazione.
Si premette che tutte le operazioni derivanti dal presente Capitolato dovranno essere effettuate nel rispetto del D.M. 37/08, della Legge 9 gennaio 1991 n. 10, del D.P.R. 26 agosto 1993 n. 412 , del D.P.R. 16 aprile 2013 n. 74 e successive modifiche e/o integrazioni.
Le centrali termiche da affidare in conduzione sono realizzate con le tecnologie conosciute all’epoca di costruzione del condomino che vanno ad alimentare. Nel corso degli anni sono state eseguite le normali manutenzioni con l’esecuzione delle opere di adeguamento normativo necessario per garantire l’efficienza degli impianti stessi nel rispetto delle normative vigenti.
A seguito della realizzazione di nuovi edifici, sono entrate in gestione di questa società altre centrali via via sempre più performanti ed adeguate alle normative che nel tempo sono entrate in vigore.
Sono pertanto presenti centrali termiche realizzate dagli anni 70 ad oggi, e sinteticamente sono presenti:
• Centrali termiche di vecchia concezione, ammodernate anche alle più recenti normative in materia di contabilizzazione del calore, e quindi dotate di un sistema di lettura (in loco o da remoto);
• Centrali termiche già dotate dalla costruzione di sistemi efficienti di contabilizzazione del calore con letture sul posto e/o da remoto, sia attraverso le parti condominiali che all’interno delle singole unità immobiliari, alcune delle quali con produzione di Acqua Calda Sanitaria e sistemi solari termici in aggiunta ai classici generatori di calore.
L’affidamento delle attività di tipo ordinario e straordinario ai cinque Operatori Economici avverrà entro le quote percentuali descritte al successivo punto 5.1.
Questo documento, unitamente ai suoi allegati, è conosciuto, approvato e sottoscritto da ciascun operatore aggiudicatario, il quale dichiara la completa ed esatta conoscenza.
Nell’allegato “Elenco impianti Livorno e Collesalvetti”, parte integrante del presente capitolato speciale, sono descritti, per ogni fabbricato, i principali congegni che compongono la centrale.
1.1 OGGETTO DELL’ACCORDO QUADRO E LOCALIZZAZIONE DELLE ATTIVITA’
L’Accordo Quadro ha per oggetto la conduzione, in efficienza e sicurezza, degli impianti centralizzati a gas metano installati in edifici in gestione a CASA L.P. siti nei comuni di Livorno e Collesalvetti di seguito dettagliati nell’apposito allegato “Elenco impianti Livorno e Collesalvetti” ed il monitoraggio e ripristino dei sistemi di contabilizzazione del calore.
Il territorio oggetto dell’attività disciplinata dal presente Accordo Quadro è riconducibile ai soli comuni di Livorno e Collesalvetti. All’interno dell’inquadramento geografico, il numero degli impianti potrà aumentare o diminuire per effetto dell’entrata od uscita dalla gestione Casalp dei medesimi, fino al limite massimo del 5% in più o in meno senza che ciò comporti aumento o diminuzione del prezzo offerto.
L’accordo quadro consiste nell’espletamento delle seguenti attività:
1. “Servizio di Reperibilità”, garantito per tutte le 24 ore del giorno per 365 giorni l’anno, con esecuzione di operazioni di pronto intervento per la messa in sicurezza e in funzione dell’impianto nel breve periodo, nonché del mantenimento in esercizio, dettagliato al seguente punto 2.1 per il periodo di effettivo di esercizio della centrale termica ovvero:
- 12 mesi all’anno per gli impianti con produzione di Acqua Calda Sanitaria (9 impianti);
- 7 mesi all’anno per gli impianti privi di produzione di acqua sanitaria (51 impianti) dal 1/10 al 30/04.
2. “Servizio di manutenzione ordinaria e programmata”, garantito per il periodo di contratto, con esecuzione delle operazioni di manutenzione costante sugli impianti atta a garantire il regolare funzionamento impiantistico dettagliato al seguente punto 2.2.2 per il periodo di effettivo di esercizio della centrale termica ovvero:
- 12 mesi all’anno per gli impianti con produzione di Acqua Calda Sanitaria (9 impianti);
- 7 mesi all’anno per gli impianti privi di produzione di acqua sanitaria (51 impianti) dal 1/10 al 30/04.
3. “Interventi di Manutenzione Straordinaria” (DPR 412/93 art.1 comma 1 lettera i), consistenti in operazioni atte a ripristinare l’impianto a seguito di anomalie che pregiudicano il buon funzionamento impiantistico, limitatamente alla prestazione della sola posa degli eventuali congegni, forniti direttamente da Casalp, nei limiti di vigenza di appositi Servizi di Fornitura del materiale termoidraulico, ad esclusione di materiale minuto di consumo e raccorderie, in riferimento alle casistiche descritte al seguente punto 2.2.3
4. “Servizio di contabilizzazione del calore e termoregolazione” eseguiti nel pieno rispetto della normativa vigente in materia nonché di quanto disposto al seguente punto 2.2.4 (59 impianti);
1.2 DURATA DELL’ACCORDO QUADRO
L’accordo quadro in argomento ha la durata di 30 mesi, pari a 912 giorni naturali e consecutivi, decorrenti dalla data di firma del verbale di consegna dello stesso o comunque sarà da ritenersi il termine scaduto al raggiungimento di incarichi di lavoro per un importo pari all’importo contrattuale dei singoli operatori economici qualificati all’interno del presente Accordo Quadro.
L’accordo quadro prevede anche un periodo di “Proroga Tecnica” come previsto dall’art. 106, comma 11 del D.Lgs. 50-2016, limitatamente alle seguenti attività:
L’accordo quadro prevede anche un periodo di “Proroga Tecnica” come previsto dall’art. 106, comma 11 del D.Lgs. 50-2016, limitatamente alle seguenti attività:
- Servizio Reperibilità per un importo di € 8.735,34
n. 9 impianti x 6 mesi (Riscaldamento+ACS): € 2.846,34
n. 51 impianti (solo Riscaldamento) x 2 mesi: € 5.889,00;
- Servizio di gestione della contabilizzazione del calore
n. 59 impianti monitorati: € 21.605,06;
- Interventi di manutenzione ordinaria e programmata per un importo di € 7.917,84 Per le varie voci del CSA (controlli, impianti solari, ecc.)
TOTALE COMPLESSIVO PROROGA TECNICA € 38.258,24.
Il periodo massimo della proroga tecnica è stabilito in 180 giorni.
1.3 INDIVIDUAZIONE DEGLI IMPIANTI
Gli impianti ove sarà effettuato il servizio sono definiti attraverso l’allegato denominato “Elenco impianti Livorno e Collesalvetti” che costituisce parte integrante del presente Capitolato.
Tale elenco è cosi dettagliato:
1. n. progressivo di impianto;
2. indirizzo dell’edificio comprendente il locale centrale termica;
3. n. degli edifici serviti dal medesimo impianto;
Ogni impianto sarà illustrato inoltre da una scheda tecnica identificativa, con dettaglio dei principali congegni che lo compongono (pompe, espansione, generatore ecc..).
CAPO 2 - CARATTERISTICHE E DESCRIZIONE DELLE PRESTAZIONI DELL’ACCORDO QUADRO
o Sorveglianza continuativa per tutti i 912 giorni, sia feriali, che festivi e per tutte le 24 ore del giorno, per il periodo di effettivo esercizio della singola centrale, in funzione della produzione o meno di acqua calda sanitaria, mediante reperibilità telefonica anche da parte degli assegnatari e/o residenti del condominio, per segnalazioni di guasti e/o deficienze dell’impianto, mediante l’utilizzo dell’apparato telefonico messo a disposizione dall’operatore economico individuato, dotato di specifica scheda sim, fornita da Casalp,
o In caso di avaria degli impianti, la ditta sarà tenuta ad effettuare, dietro semplice chiamata telefonica anche del condomino, entro 2 (due) ore dalla chiamata, il sopralluogo presso l’attività e l’individuazione nel più breve tempo possibile del guasto, con gli interventi minimi necessari per le riattivazione dell’impianto;
2.2 MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI
Tutti gli interventi di manutenzione che comportano la sostituzione di alcuni componenti utili al regolare funzionamento, previa verifica e definizione da parte del Direttore per l’esecuzione del contratto, saranno eseguiti a cura dell’appaltatore che si limiterà alla posa in opera delle apparecchiature da ritirare a sua cura presso il fornitore indicato dalla stazione appaltante, nei limiti di vigenza del contratto di Servizio dedicato.
Dalla fornitura dei materiali rimangono comunque escluse le minuterie e raccordi necessari per il regolare montaggio dei congegni in sostituzione. Nel caso di impossibilità al ritiro, concordata con il Direttore operativo del servizio, i materiali saranno forniti dall’appaltatore, ai quali sarà in ogni caso applicato il ribasso offerto in gara. Qualora nel corso dell’appalto si rendesse necessaria la fornitura urgente di materiali specifici, non disponibili presso il fornitore individuato dall’Azienda, questi dovranno essere approvvigionati attraverso altri fornitori, a discrezione dell’appaltatore, ai quali si applicheranno i prezzi previsti dall’Elenco Prezzi Unitari Regionale vigente, integrato con l’Elenco Prezzi unitari CASALP pubblicato sul portale della Società al momento della pubblicazione del bando di gara, ovvero, dove non presenti, il prezzo indicato nel listino del fornitore, al netto del ribasso offerto.
L’eventuale necessità di eseguire opere accessorie di natura edile od altro, atte a garantire la riparazione dell’impianto e/o alla sostituzione di alcune sue parti, trattandosi di interventi minimi, dovranno essere eseguite direttamente da operatori dipendenti dell’appaltatore se abilitati e formati, ovvero l’appaltatore dovrà preventivamente attivarsi presso la stazione appaltante nella richiesta di un subappalto limitatamente alle opere da eseguirsi.
La totalità delle operazioni dovrà svolgersi con modalità tali da scongiurare lo spreco inutile di acqua potabile, limitando il cambio di acqua all’interno dell’impianto, dando compimento ad accorgimenti quali, la programmazione degli interventi adeguatamente pubblicizzata nel condomino, chiusura solo di alcune parti d’impianto nel caso siano presenti valvole di intercettazione di zone di impianto.
Il personale addetto all’esecuzione dei servizi deve essere alle dipendenze della ditta appaltatrice, professionalmente idoneo alle mansioni assegnate, nel numero necessarie per l’esecuzione del servizio, secondo qualità e livelli professionali previsti dalle vigenti disposizioni in materia di lavoro e sicurezza per le prestazioni che tale personale viene chiamato a svolgere.
N.B. nel caso l’appaltatore debba compiere opere di manutenzione nelle immediate vicinanze o su raccorderie a corredo di vasi di espansione del tipo aperto, o comunque su tubazioni realizzate in fibrocemento potenzialmente contenente fibre di amianto, l’appaltatore, dovrà darne immediata comunicazione alla stazione appaltante che sospenderà ogni attività e darà mandato a far intervenire idonea impresa in grado di eseguire la rimozione e smaltimento ai sensi del D.Lgs. 257/06 e succ. modif. ed integraz. oltre alla sostituzione degli stessi materiali rimossi.
Tutta l’attività di manutenzione ordinaria da eseguire sugli impianti per assicurarne il regolare funzionamento sarà affidata alla ditta risultante vincitrice tra le imprese qualificate all’interno del presente Accordo Quadro.
La stessa dovrà quindi svolgere la funzione di Terzo Responsabile (riferimento normativo) delle centrali termiche assicurando l’esecuzione degli interventi di manutenzione ordinaria, individuabili nelle operazioni sotto elencate distinte per tipologia di impianto.
o Verifica ed eliminazione di eventuali fughe di combustibile gassoso nonché di acqua dal circuito, sia esso all’interno della centrale termica, dei singoli alloggi o nelle parti comuni dell’edificio servito. La riparazione dovrà comunque essere eseguita, nel caso di estrema necessità, in modo da consentire il funzionamento dell’impianto;
o Tenuta a regime del contenuto d’acqua dell’impianto tramite controllo di:
⮚ Vasi di espansione;
⮚ Serraggio flange e raccordi in centrale termica;
⮚ Raccorderie intero impianto (anche interno alloggi);
⮚ Galleggianti automatici (dove esistenti);
⮚ Congegni di autoriempiemento;
⮚ Funzionamento tubi di sicurezza/reintegro e alimentazione;
⮚ Operazioni di sfiato dell’impianto quando necessario, anche all’interno dei singoli alloggi.
o Controllo taratura sistema di termoregolazione climatica di qualsiasi tipo essa sia;
o Esecuzione del controllo di efficienza energetica di ciascun impianto secondo la periodicità stabilita dalla Regione Toscana, redigere il Rapporto di Controllo (RCEE), inserirlo nell’apposito catasto regionale degli impianti (SIERT), versamento del contributo richiesto da Regione Toscana sulla base delle caratteristiche di impianto (bollino impianto).
o Tenuta di apposito libretto di impianto, che tenga conto di ogni ingresso in centrale termica, con la descrizione degli interventi eseguiti, anche se da parte di imprese diverse, in ausilio, previa
autorizzazione della stazione appaltante, oltre alla descrizione dei congegni sostituiti o di annotazioni su deficienze o malfunzionamenti dell’impianto.
o Tenuta del giornale di andamento del servizio o report settimanale inviato a mezzo mail, dove tempestivamente l’appaltatore aggiorna gli interventi eseguiti all’intero delle singole centrali. Il giornale sarà gestito a cura del Direttore operativo del contratto e dallo stesso custodito c/o Casalp.
o Effettuazione mensile delle letture dei vari congegni ripartitori di calore, nonché verifica del regolare funzionamento anche con riscontro delle letture precedenti con trasmissione delle letture effettuate al servizio gestione utenza di Casalp, su supporto informatico predisposto dal medesimo ufficio;
o Tenuta in efficienza degli impianti solari termici, compreso controllo dei corretti livelli di glicole, di pressione e della temperatura dell’impianto e verifica del funzionamento dei circolatori e delle valvole a tre vie deviatrici;
o Tenuta in efficienza degli impianti di addolcimento dell’acqua di riempimento e reintegro, compreso controllo della presenza di sali e resine adatte all’impianto esistente dedicato;
o Lettura trimestrale del contatore generale gas di alimentazione alla centrale.
2.2.2 MANUTENZIONE PROGRAMMATA
Le operazioni di seguito elencate (in maniera esplicativa, ma non esaustiva) possono essere riconducibili ad operazioni di manutenzione programmata, da affidare alla ditta vincitrice dell’Accordo Quadro, avente funzione di Terzo Responsabile:
o Verifiche preliminari e propedeutiche all’accensione dei sistemi tecnici;
o Verifica della corretta temperatura di funzionamento in posizione Riscaldamento;
o Accensione e spegnimento degli impianti nel rispetto delle fasce orarie previste per legge, o su richiesta dell’ufficio manutenzione;
o Verifica della corretta impostazione delle temperature e degli orari sul regolatore di temperatura ambiente;
o Controllo generale della funzionalità dell’impianto termico;
o Verifica del rispetto delle normative di sicurezza;
o Eventuale ripristino della tenuta idraulica mediante il semplice serraggio del generatore di calore o dei componenti principali;
o Rilascio della Scheda di Rilevazione e Controllo con indicazione dello stato e evidenziando gli eventuali interventi necessari alle scadenze previste (1 ottobre – 30 aprile) riguardante almeno l’attività di cui ai punti 2.3.1, 2.3.2 e 2.3.3;
o Tenuta ed aggiornamento della documentazione in copia depositata in centrale.
2.2.3 MANUTENZIONE STRAORDINARIA
Le operazioni di seguito elencate (in maniera esplicativa, ma non esaustiva) possono essere riconducibili ad operazioni di manutenzione fuori dall’ordinario da affidare a rotazione alle aziende partecipanti all’Accordo Quadro (compresa la ditta vincitrice):
o Riparazioni urgenti in seguito a rotture impreviste di componenti impiantistici;
o Sostituzione dei congegni di lettura, controllo e sicurezza;
o Riparazione di perdite localizzate su tratti di tubazione della distribuzione in centrale termica ed opere di ripristino della coibentazione;
o Sostituzione di pompe di circolazione, bruciatore, valvole miscelatrici, congegni di programmazione ed ogni altro componente della centrale termica;
o Sostituzione del corpo caldaia compreso l’adeguamento della componentistica ed allaccio all’impianto di distribuzione e alimentazione a servizio della stessa.
La Società si riserva la facoltà di valutare l’opportunità di procedere con incarichi specifici estranei al presente Accordo Quadro per l’esecuzione di interventi riconducibili a lavori di Manutenzione Straordinaria sopra indicati.
Si richiede inoltre disponibilità per interventi extracontratto su richiesta dell’ufficio manutenzione ed in particolar modo per lo svuotamento/abbassamento impianto e successivo reintegro.
Tutti gli interventi di manutenzione straordinaria derivanti da segnalazione di anomalie del sistema individuate nelle operazioni manutentive ordinarie o eventuali manomissioni del sistema, dovranno essere svolte mediante incarichi a rotazione dalle ditte qualificate nel presente Accordo Quadro.
Per interventi straordinaria sugli impianti tecnici (Centrali termiche, sistemi di contabilizzazione, solare termico si intendono tutte le operazioni da effettuare sull’impianto per il ripristino di anomalie di funzionamento causate da guasti e/o manomissioni del sistema non riconducibili alle operazioni descritte ai precedenti punti 2.3 - 2.3.1
2.2.4 CONTABILIZZAZIONE DEL CALORE E TERMOREGOLAZIONE SUGLI IMPIANTI TECNICI
Le operazioni di seguito elencate (in maniera esplicativa, ma non esaustiva) possono essere riconducibili ad operazioni di gestione dei sistemi di contabilizzazione del calore e termoregolazione, da affidare alla ditta vincitrice dell’Accordo Quadro, avente funzione di Terzo Responsabile:
o Controllo di regolare funzionamento del sistema ad inizio di ogni stagione di riscaldamento con comunicazione immediata di eventuali anomalie del sistema non adeguabili (e risolvibili mediante successivo punto 2.3.4);
o Lettura periodica dei contacalore/ripartitori con cadenza mensile attraverso raccolta delle letture mediante la raccolta sul posto dei dati da parte del concentratore dati delle singole centrali termiche, oppure attraverso la telelettura da remoto;
o Analisi delle letture rilevate anche tramite l’ausilio di software necessari per l’estrapolazione dei dati provenienti da trasmissione dati criptata;
o Invio dei prospetti di lettura, sia riferiti al singolo alloggio che in forma condominiale per gli impianti serviti dalla centrale termica su supporto informatico predisposto dal servizio gestione contabile utenza.
o Comunicazione mensile sulle verifiche di funzionamento di tutti i contabilizzatori/ripartitori;
o Comunicazione mensile di eventuali opere eseguite specificando ubicazione, codice alloggio, nominativo assegnatario, data d’intervento, tipologia di intervento per ripristino sistema se rientrante nelle casistiche esplicitate al punto 2.3.4 (contabilizzazione del calore) del presente capitolo;
o Invio file di riepilogo dei consumi contabilizzati inerenti l’impianto di riscaldamento/acqua calda sanitaria entro il 30 maggio successivo allo spegnimento degli impianti termici. Questa voce è dunque valida per tutti gli impianti tecnici a servizio dei condomini elencati nel file “Elenco impianti Livorno e Collesalvetti”.
Nell’ambito della gestione dell’Accordo Quadro il Terzo Responsabile dell’impianto avrà il compito di informare tempestivamente l’Azienda del malfunzionamento del sistema.
Qualora il monitoraggio del sistema di contabilizzazione di tipo diretto o indiretto a servizio del singolo fabbricato facesse emergere che sussistono dei malfunzionamenti/manomissioni al sistema riconducibili ad errori di comunicazione di letture o esaurimento delle batterie dei contatori di calore o ripartitori sui radiatori, la Stazione Appaltante affiderà incarichi a rotazione alle ditte qualificate all’interno dell’Accordo Quadro per intervenire per il ripristino del sistema.
o La sostituzione delle apparecchiature che pregiudicano il sistema di ripartizione/contabilizzazione, dovrà avvenire con le stesse condizioni operative dettate dagli interventi di manutenzione.
o I nuovi congegni dovranno necessariamente essere identici a quelli rimossi o comunque compatibili al sistema di contabilizzazione e termoregolazione esistente.
Al Terzo Responsabile rimarranno comunque in carico i servizi di
o taratura e settaggio dei nuovi congegni rispetto al resto dell’impianto
o inserimento delle matricole dei nuovi contabilizzatori/ripartitori all’interno del software di gestione del sistema a seconda delle modalità specificate dalla casa costruttrice del sistema di contabilizzazione del condominio.
2.3 DEFINIZIONE DEGLI ELEMENTI E/O APPARECCHIATURE COSTITUENTI I SINGOLI IMPIANTI E INTERVENTI MINIMI PREVISTI
2.3.1 Impianti centralizzati di riscaldamento senza produzione di ACS
Descrizione elemento | Verifiche periodiche ordinarie | Cadenza temporale |
Locale caldaia | - Consistenza murature; - Stato consistenza protezioni passive presenti (vernici intumescenti, cartongessi REI, collari | 15 gg |
e/o mastici punti di attraversamento) - Infissi; - Aerazione; - Presenza estintore; - Accessori vari (molla di autochiusura, serratura, portachiavi etc..); - Eventuale materiale in centrale termica da rimuovere | ||
Bruciatore e relativi accessori (interventi previsti dalla normativa) | - Pulizia; - Taratura combustione; - Efficienza sicurezze; - Tenuta idraulica; - Accoppiamento corpo caldaia; - Pressacavi vari; - Revisione straordinaria | 15 gg stagionale |
Corpo caldaia (interventi previsti dalla normativa) | - Pulizia; - Controllo e prova congegni sicurezza; - Tenuta idraulica - Verifica accessori di manovra e controllo; - Verifica sistema termoregolazione; - Efficienza strumentazione di lettura controllo e sicurezza; | 15 gg stagionale |
Impianto di circolazione (circolatori, anticondensa e ricircolo) | - Pulizia; - Pulizia filtri; - Pulizia defangatore/deareatore; - Verifica funzionamento jolly di sfiato; - Verifica efficienza; - Tenuta idraulica; - Verifica valvole di intercettazione; - Verifiche dispersioni elettriche; - Manovre di funzionamento; | 15 gg |
Canne fumarie/tubo fumi | - Pulizia; - Verifica efficienza mediante misurazione; - Accoppiamento corpo caldaia; - Allaccio tubo fumi/canna fumaria; - Tenuta idraulica condotto di evacuazione; - Ispezione camera di raccolta; | Stagionale |
Tubazioni generiche | - Tenuta idraulica; - Livello di ossidazione; - Efficienza valvolame; - Collegamento equipotenziale terra; - Strumentazioni di controllo, lettura e sicurezza; - Consistenza coibente di rivestimento; | 15 gg |
Vasi di espansione a pressione | - Efficienza membrana; - Controllo pressione; - Tenuta idraulica; | 15 gg |
Vasi di espansione aperti | - Galleggiante di riempimento; - intercettazione; - Tenuta idraulica; - Coperchio; - Livello di riempimento; | 15 gg |
Tubi di sicurezza e riempimento | - Prova di efficienza della tubazione di sicurezza; - Assenza ostruzioni, strozzature, intercettazione; | semestrale |
Impianto distribuzione gas metano | - Controllare lo stato generale e l’integrità con particolare attenzione allo stato delle tubazioni, ai giunti e ai raccordi; - Verificare che i dispositivi indicatori dei consumi girino regolarmente e che non ci siano perdite del fluido soprattutto in prossimità degli attacchi tubazioni-contatore; - Controllare che non ci siano fenomeni di corrosione in atto e che lo strato di protezione sia a tenuta - Verificare e registrare gli attacchi delle tubazioni al contatore per evitare perdite; - Verificare il corretto funzionamento dei rubinetti di intercettazione; - Verificare la perfetta tenuta delle tubazioni; - Pulire le tubazioni e i filtri dell’impianto; - Eseguire il serraggio delle connessioni di tenuta delle valvole; - Eseguire lo sgrassaggio delle valvole prima della messa in funzione; | Stagionale |
Impianto elettrico | - Pressacavo su apparecchiature; - Efficienza interruttori di emergenza; - Chiusura scatole di contenimento; | 15gg |
Impianti di addolcimento acque tecniche | - Verifica dell’efficienza dell’impianto; - Adozione degli accorgimenti utili ed essenziali al regolare funzionamento dell’impianto; - Verifica effettuazione della rigenerazione delle resine. - Divieto di accantonamento dei sali eventualmente necessari all’impianto all’interno del locale caldaia | 15gg |
Quant’altro non citato che rientri negli obblighi del Terzo Responsabile ai sensi delle disposizioni di legge sopra citate.
2.3.2 Impianti centralizzati di riscaldamento con produzione di ACS
Oltre le attività descritte al precedente paragrafo si aggiungono per questa tipologia le seguenti operazioni
Descrizione apparecchiatura | Interventi | Cadenza temporale |
Accumulo | - Verificare la pressione dell’acqua, la temperatura dell’acqua di accumulo e le valvole di sicurezza; - Verificare il corretto funzionamento del termostato o della sonda di temperatura; - verificare l’integrità del manto di coibente di rivestimento; - Verificare lo stato generale e l’integrità del serbatoio; - Controllo congegni di lettura, controllo e sicurezza; - Controllo valvole di chiusura ed intercettazione; - Controllo temperature in/out scambiatore per verificare salto termico; | mensile |
Scambiatore di calore | - Eseguire la disincrostazione dei circuiti primari e secondari; - Verificare lo stato degli scambiatori e controllare che il premistoppa sia funzionante e che le valvole siano ben serrate; - Verificare che i valori di temperatura del fluido in entrata e in uscita siano quelli di esercizio; - Tenuta idraulica circuiti; | 15gg stagionale |
Circuito acqua calda sanitaria - | Verificare il funzionamento e la risposta degli apparati di regolazione in relazione alla variazione dei parametri impostati e delle letture effettuate dalle sonde di regolazione e/o impostate sulla valvola a tre vie; - Verificare la funzionalità dei servocomandi effettuando una serie di manovre di chiusura e di apertura; - Verificare che non ci siano segni di degrado intorno agli organi di tenuta delle valvole; - Effettuare una pulizia con ingrassaggio delle valvole; - Pulire le morsettiere, controllare il serraggio dei morsetti e l’integrità dei conduttori; - Eseguire una registrazione dei servocomandi quando si riscontrano differenze tra i valori di temperatura erogata e quelli di esercizio; - Eseguire una calibrazione delle sonde; - Verificare lo stato di funzionalità della pompa accertando che non ci sia stazionamento d’aria e che la pompa ruoti nel senso giusto (rif. pompa di | semestrale |
ricircolo ove presente); - Verificare il livello di rumorosità (rif. pompa di ricircolo ove presente); - Controllare l’assorbimento elettrico rapportato all’assorbimento standard da curva di funzionamento (rif. pompa di ricircolo ove presente); - Eseguire una pulizia dei filtri mediante asportazione dei materiali di deposito e lavaggio con acqua a pressione; - Eseguire una disincrostazione meccanica della pompa e della girante nonché una lubrificazione dei cuscinetti; |
2.3.3 Impianti centralizzati solari termici per sola produzione acqua calda sanitaria o anche integrazione per riscaldamento ambienti
Descrizione apparecchiatura | Interventi | Cadenza temporale |
Pannelli solari termici – collettore solare termico | - Controllare i sistemi di tenuta e fissaggio dei collettori; - Verificare lo stato dei pannelli in seguito ad eventi meteorici eccezionali quali temporali, grandinate, etc…; - In caso di temperature troppo rigide, effettuare lo spurgo del fluido dei pannelli per evitare congelamenti e conseguenti rotture dei pannelli stessi. - Integrità e pulizia ed eventuale lavaggio della superficie riflettente; - Effettuare la pulizia dei pannelli stessi; | controllo bimestrale o al verificarsi dell’evento |
Pannelli solari termici – Accumulo | - Verificare il corretto funzionamento dell’anodo anticorrosione; - Integrità manto di coibente di rivestimento; - Verificare lo stato generale e l’integrità del serbatoio; - Controllo congegni di lettura, controllo e sicurezza; - Valvole di chiusura ed intercettazione; - controllo temperature in/out scambiatore per verificare salto termico; | bimestrale |
Pannelli solari termici – fluido termovettore | - Controllare il valore del pH della miscela acqua e glicole; - Controllare la concentrazione dell’antigelo; | semestrale |
- Sostituire il fluido termovettore quando i valori di pH diventano troppo bassi; | ||
Pannelli solari termici – gruppo di circolazione | - Verificare il corretto funzionamento e stato del circolatore, delle valvole di non ritorno, del misuratore/regolatore di portata, dei rubinetti di carico e scarico - Verificare il corretto switch della valvola tre vie tra funzionamento invernale ed estivo dell’impianto | mensile |
Pannelli solari termici – componentistica varia | - Regolatore differenziale di temperatura – verificare la funzionalità dei dispositivi indicatori dei valori di temperatura; - Regolatore solare – verificare le connessioni dei regolatori, la carica della batteria ausiliaria e la funzionalità del display e della pulsantiera; - Regolatore solare – Registrare e regolare tutti i morsetti delle connessioni e/o fissaggi; - Sfiato - Verificare l’integrità della guarnizione e dei galleggianti. Controllare inoltre che il premistoppa sia funzionante e che le valvole siano ben serrate; - Circuito solare - Controllare la tenuta idraulica, verificare ed eventualmente sostituire le guarnizioni. - Circuito solare - Controllare gli organi di sicurezza e i vasi di espansione; - Valvole tre vie deviatrice funzionamento estate/inverno | mensile |
Considerato che gli eventuali pannelli solari per produzione di acqua calda sanitaria sono di norma posizionati sulle coperture o appendici degli edifici in ragione della loro esposizione, l’impresa dovrà adottare tutti gli accorgimenti necessari per l’accesso a tali zone, compreso quelle prescritte dal fascicolo della copertura che sarà eventualmente fornito a cura della stazione appaltante.
2.3.4 Apparecchiature per la contabilizzazione del calore e termoregolazione
Descrizione apparecchiatura | Interventi | Cadenza temporale |
Contatore di energia – riscaldamento | - Verificare la funzionalità dei dispositivi indicatori dei consumi in centrale termica e nelle cassette di contabilizzazione; - Verificare e registrare gli attacchi delle tubazioni al contatore per evitare perdite; - Eseguire la taratura del contatore; | mensile |
- Verificare l’efficienza della valvola di zona in apertura e chiusura nella cassetta di contabilizzazione; - Verificare l’alimentazione elettrica/lo stato delle batterie ed i collegamenti equipotenziali della valvola di zona; - Cronotermostato dell’alloggio: verifica dell’alimentazione elettrica/stato delle batterie; - Cronotermostato dell’alloggio: collegamento elettrico alla valvola di zona; - Cronotermostato dell’alloggio: Taratura temperature; | ||
Contatore di energia – acqua calda sanitaria | - Verificare che i dispositivi in centrale termica e nelle cassette di contabilizzazione girino regolarmente; - Verificare e registrare gli attacchi delle tubazioni al contatore per evitare perdite; - Eseguire la taratura del contatore; | mensile |
Ripartitore di calore | - Verifica funzionamento; | mensile |
Valvole termostatiche | - Tenuta idraulica; - Livello di ossidazione metallica; - Funzionamento apertura/chiusura; | stagionale |
Sistema trasmissione dati e lettura | - Verifica funzionamento congegni elettrici/elettronici di trasmissione dati e/o lettura; - Verifica mappatura contacalore; - Funzionamento centrale di lettura; | mensile |
Considerato che la contabilizzazione del calore è strettamente legata al regolare funzionamento dei congegni che compongono il sistema di distribuzione, contabilizzazione e termoregolazione è necessario ed essenziale che tutte le precauzioni necessarie a garantire il regolare funzionamento siano adottate nel periodo di spegnimento dell’impianto di riscaldamento o nel caso di impianti utili alla produzione di acqua calda, programmati ed eseguiti con la massima scrupolosità.
Al Terzo Responsabile, all’atto dell’affidamento del servizio di contabilizzazione del calore e termoregolazione, verranno consegnati su supporto informatico, idonei files di calcolo che riportino per ogni condominio associazione tra alloggio e matricole del sistema di contabilizzazione presente, al fine di poter compilare, al termine della stagione di riscaldamento, il file del condominio associato e poter permettere all’Azienda la comunicazione dei consumi all’utente.
CAPO 3 - CARATTERISTICHE ED AMMONTARE DELL’ACCORDO QUADRO
L’ammontare complessivo dell’appalto è stabilito in euro 507.669,27 di cui euro 3.000,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, considerando che:
Alle singole attività sono assegnati i seguenti importi, oggetto di contabilità per le prestazioni effettivamente svolte:
“Reperibilità”: dettagliato al punto 2.1, per un ammontare massimo di euro 65.760,45 cosi definito:
• N.9 impianti con un corrispettivo mensile di euro 474,39 per 30 mensilità (€ 14.231,70/30)
• N.51 impianti con un corrispettivo mensile di euro 2.944,50 per 7 mensilità annue dal 1/10 al 30/04 (€ 51.528,75/17,5);
“Contabilizzazione” dettagliato al punto 2.2.4, per un ammontare massimo di euro 108.025,31 per 59 impianti, considerando il costo a lettura di ogni singola lettura pari a 61,03 euro, così definito:
• N. 59 impianti con un corrispettivo mensile di euro 3.600,84 per 30 mensilità (€. 108.025,31/30)
• Interventi di “Manutenzione Ordinaria e Programmata” per un ammontare massimo di euro € 93.560,90 (interventi di cui ai punti 2.2.1 e 2.2.2)
• Interventi di “Manutenzione Straordinaria” per un ammontare massimo di euro 237.322,61 oltre ad euro 3.000,00 per oneri di sicurezza, compensati a misura, secondo quanto stabilito al punto 3.1 del presente capitolato; le opere di manutenzione straordinaria riguarderanno tutte le attività specificate al capitolo 2.2.3.
Considerando i lavori più frequenti eseguiti sugli impianti come la sostituzione dei vasi di espansione, lo sfiato aria presente nel circuito, la sostituzione di valvole miscelatrici, termostati, orologi accensione e di pompe di circolazione, la percentuale d’incidenza della manodopera è pari al 45,27 %.
I prezzi sopra dettagliati si intendono comprensivi di tutti i costi connessi all’erogazione delle prestazioni ivi inclusi quelli relativi all’organizzazione, coordinamento e verifica delle attività, ai mezzi impiegati per l'espletamento del servizio, agli adempimenti in tema di sicurezza di cui al D.Lgs. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni.
NOTA - La particolare tipologia del servizio da espletare, si ritiene eseguibile in sicurezza tramite l'utilizzo delle ordinarie procedure lavorative e dei D.P.I. in dotazione agli addetti. Qualora si presentassero tipologie di opere la cui esecuzione richieda particolari apprestamenti o dotazioni inerenti la sicurezza, questi verranno contabilizzati e liquidati all'Impresa sulla base dei prezzi unitari presenti in Elenco, sui quali non verrà applicato il ribasso contrattuale.
Gli adempimenti normativi attinenti l’attività di manutenzione e controllo degli impianti termici sono a | |
carico del terzo responsabile il quale ha l’obbligo di provvedere e trasmettere all’Agenzia Regionale | |
Recupero Risorse (ARRR) il rapporto di controllo di efficienza energetica (RCEE) ai sensi del DPGR n. | |
25/R del 03.03.2015, rispettando le relative cadenze temporali ed il versamento del bollino in funzione della | |
potenzialità nominale dell’impianto. |
Ai soli fini del rilascio del certificato di esecuzione i suddetti lavori si intendono appartenenti alle Categorie SOA “OS3” e “OS28”.
Tali opere devono essere eseguite direttamente da una delle 5 imprese aggiudicatarie dell’Accordo Quadro, e sono subappaltabili, secondo le specifiche di cui al punto 4.6, ad imprese in possesso delle qualificazioni relative alle rispettive lavorazioni subappaltate, secondo le modalità previste dall’art.105 del Dlgs. 50/2016 e
s.m.e i.
L’Amministrazione appaltante si riserva l’insindacabile facoltà di introdurre nelle opere, modifiche e varianti in corso d’opera nei casi previsti dall'articolo 106 del D.Lgs. 50/2016. In ogni caso l’Appaltatore non può derivarne motivo per pretese di compensi ed indennizzi che non siano stabiliti nel presente Capitolato.
3.1 CORRISPETTIVO DEI LAVORI ESEGUITI
Gli incarichi di tipo straordinario saranno valutati a misura e compensati secondo l’Elenco Xxxxxx, di cui al successivo punto 4.1
In seguito alla registrazione della fattura emessa dall’impresa, per ogni tipo di intervento (ordinario e/o straordinario) completa, rispondente ed in conformità alla lettera di congruità, l’Amministrazione appaltante provvederà al pagamento del compenso dovuto entro i successivi 45 giorni.
Le fatture relative ai pagamenti in oggetto saranno intestate con le modalità indicate da CASALP nella lettera di congruità.
La società provvederà al pagamento dei vari interventi incaricati, con i fondi di bilancio o derivanti da finanziamenti pervenuti da enti e/o amministrazioni comunali, regionali o ministeriali allo scopo dedicati.
La Stazione Appaltante provvederà inoltre ai pagamenti solo a seguito di apposita verifica della permanenza della regolarità contributiva dell’appaltatore, dell’eventuale subappaltatore o cottimista mediante acquisizione del documento unico di regolarità contributiva (DURC).
CAPO 4 - NORME DI ESECUZIONE DELL’APPALTO
Gli interventi richiesti saranno compensati secondo l’Elenco Prezzi denominato “Prezzario 2022 dei Lavori della Toscana”, approvato dalla Xxxxxxx Xxxxxxx xxx Xxxxxxxx xx Xxxxxx xxxxxxxxx x. 00 del 21/01/2022, integrato con le voci pubblicate sul sito aziendale anch’esso vigente al momento della pubblicazione del presente bando (vedi riferimento sul portale Web dell’Azienda al link xxxxx://xxx.xxxxxx.xx/xxxxxx000_xxxxxxxxx-xxxxxxxxx.xxxx).
In caso di ulteriore assenza del prezzo corrispondente alla tipologia di lavoro, lo stesso sarà ricavato totalmente o parzialmente da nuove analisi effettuate avendo a riferimento i prezzi elementari di mano d’opera, materiali, noli e trasporti alla data di formulazione dell’offerta, attraverso un contraddittorio tra il Direttore dell’Esecuzione del Contratto e l’esecutore, e approvati dal RUP .
Qualora nel corso dell’appalto si rendesse necessaria la fornitura urgente di materiali specifici, non disponibili presso il fornitore individuato dall’azienda, questi dovranno essere approvvigionati attraverso altri fornitori, a discrezione dell’appaltatore, e compensato secondo quanto espresso precedentemente.
In caso di intervento effettuato in ore notturne (dalle ore 21.00 alle ore 8.00) e/o festive, il prezzo della manodopera, previsto nel succitato Elenco Prezzi Unitari, sarà incrementato del 30%.
I prezzi di appalto sono da considerarsi escluso I.V.A.
L’appaltatore dichiara di avere preso conoscenza di tutte le circostanze generali, particolari e causali (nessuna esclusa ed eccettuata) che possono avere influito o influire sia sulla esecuzione del servizio che sulla determinazione della propria offerta giudicandola pertanto remunerativa.
I prezzi sono stati determinati ai sensi dell'articolo 26, comma 2 della Legge del 15/07/2022 n. 91 di conversione, con modificazioni, del D.L. del 17/05/2022 n. 50 (c.d. "Decreto Aiuti").
Le eventuali variazioni dei prezzi in aumento o in diminuzione saranno disciplinate secondo quanto previsto dalla L. 25/2022 (c.d. “Decreto Sostegni-Ter”).
4.2 MISURAZIONE DELLE OPERE E LAVORAZIONI
Per la misurazione del servizio svolto e degli interventi effettuati, si procederà secondo mediante contabilità a misura, applicando l’Elenco Prezzi Unitari di cui al punto 4.1 alle quantità desunte dal contradditorio tra il DEC e l’esecutore.
Per quanto si riferisce alla mano d'opera, i relativi prezzi saranno desunti dall’Elenco Prezzi Unitari di cui al punto 4.1. Gli stessi, al netto del ribasso d’asta offerto, si intendono comprensivi: di ogni spesa per fornire gli operai di attrezzi e di utensili vari; delle spese relative alle assicurazioni sociali e previdenziali; degli oneri relativi alla prevenzione infortuni ed all'assistenza, in ottemperanza a quanto previsto dalle normative vigenti; indennità di trasferta per lavori fuori zona; indennità per lavori speciali e/o disagiati o in orari fuori dalla normale fascia oraria lavorativa.
Per quanto si riferisce ai Xxxx, i prezzi indicati si intendono comprensivi di tutte le spese per dare i macchinari le attrezzature o apprestamenti in cantiere pronti all'uso, inclusi trasporto, conducente, consumi, manutenzione, assicurazioni e quant'altro necessario.
Tutti i materiali impiegati nelle lavorazioni dovranno essere di prima scelta, rispondenti alle normative vigenti ed alle norme UNI ove esistenti ed in linea con la Decisione della Commissione del 28 maggio 2014
n. 2014/314/UE (EcoLabel). Dovranno comunque essere campionati ed espressamente accettati da un Tecnico CASALP che si riserva, in caso contrario, il diritto di farli sostituire a suo insindacabile giudizio, senza che per questo spetti all'Impresa compenso di alcun genere.
Restano comunque a carico della medesima Impresa le garanzie previste dal Codice Civile, compresa quella decennale sui materiali forniti e messi in opera.
I prezzi riferiti ai "Materiali a piè d'opera" secondo l’Elenco Prezzi Unitari di cui al punto 4.1, si intendono forniti sul cantiere di esecuzione dell’intervento e comprensivi di tutti gli oneri relativi a carico, trasporto, scarico, accantonamento, spese generali ed utili di impresa.
Il subappalto è disciplinato secondo quanto previsto dall’art. 105 del D. Lgs. 50/2016.
L’appaltatore esegue in proprio le opere o i lavori, i servizi, le forniture compresi nel contratto. A pena di nullità, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 106, comma 1, lettera d), il contratto non può essere ceduto, non può essere affidata a terzi l’integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative al complesso delle categorie prevalenti e dei contratti ad alta intensità di manodopera. E' ammesso il subappalto secondo le disposizioni previste dall’art. 105 del D.Lgs. 50/2016.
Il contraente principale ed il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.
Il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale, inclusa l’applicazione dei medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l’oggetto dell’appalto ovvero riguardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti e siano incluse nell’oggetto sociale del contraente principale.
L’affidamento in subappalto o in cottimo è consentito previa autorizzazione dell’Amministrazione appaltante alle seguenti condizioni:
a. che l’Appaltatore all'atto dell'offerta abbia indicato i lavori o le parti di opere ovvero i servizi e le for - niture o parti di servizi e forniture che intende subappaltare;
b. che il concorrente dimostri l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'artico- lo 80 del Dlgs 50/2016. L'affidatario deve provvedere a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali apposita verifica abbia dimostrato la sussistenza dei suddetti motivi di esclusione di cui all'arti- colo 80;
c. che il subappaltatore sia qualificato nella relativa categoria;
d. che l’appaltatore provveda al deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni, unitamente alla dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento, a nor - ma dell’articolo 2359 del C.C., con l’Impresa alla quale è affidato il subappalto o il cottimo; in caso di Raggruppamento temporaneo, Società di imprese o Consorzio, analoga dichiarazione deve essere ef- fettuata da ciascuna delle Imprese partecipanti al Raggruppamento, Società o Consorzio. Il contratto di subappalto, corredato della documentazione tecnica, amministrativa e grafica direttamente derivata da- gli atti del contratto affidato, indica puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini pre- stazionali che economici;
f. che l’Appaltatore depositi apposita dichiarazione del legale rappresentante dell’impresa subappaltatri- ce che attesti di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, accom- pagnata da apposita certificazione rilasciata dagli uffici competenti dalla quale risulti l’ottemperanza alle norme della Legge 68/1999 e succ. mod. ed int.;
g. che non sussista, nei confronti del subappaltatore, alcuno dei divieti previsti dall’art. 10 della legge 575/1965, e successive modificazioni ed integrazioni; a tale scopo qualora l’importo di contratto di su- bappalto sia superiore a € 154.937,07, l’Amministrazione appaltante procederà alla verifica della do- cumentazione necessaria agli adempimenti di cui alla vigente legislazione in materia di prevenzione dei fenomeni mafiosi e lotta alla delinquenza organizzata, relativamente alle Imprese subappaltatrici o cottimiste, con le modalità di cui al D.P.R. 252/1998; resta fermo che, ai sensi dell’art. 12, comma 4, dello stesso D.P.R., il subappalto è vietato, a prescindere dall’importo dei relativi lavori, qualora per l’Impresa subappaltatrice sia accertata una delle situazioni indicate dall’art. 10,comma 7 del citato D.P.R.
h. che, ai sensi della L.n.136/2010, il subappaltatore o il subcontraente assuma tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari con le modalità previste all’art. 3 della medesima Legge.
Il subappalto e l’affidamento in cottimo devono essere autorizzati preventivamente dall’Amministrazione appaltante in seguito a richiesta scritta dell’Appaltatore; l’autorizzazione è rilasciata entro trenta giorni dalla richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta per non più di trenta giorni, ove ricorrano giustificati motivi; trascorso il medesimo termine, eventualmente prorogato, senza che l’Amministrazione appaltante abbia provveduto, l’autorizzazione si intende concessa a tutti gli effetti qualora siano verificate tutte le condizioni di legge per l’affidamento del subappalto.
Prima dell’autorizzazione al subappalto la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di verificare l'idoneità tecnico-professionale di cui all'articolo 90, comma 9, lett. a) del D. Lgs. 81/2008. A tale fine, ai sensi dell’art. 16, comma 1 della L.R.T. 38/2007 e succ. modif. ed integr., sentiti i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (RLS) di cui all'articolo 47 del D. Lgs. 81/2008, provvedono a controllare il rispetto da parte dell'impresa dei seguenti adempimenti:
a) la nomina del responsabile del servizio di prevenzione e protezione aziendale di cui all'articolo 2, comma 1, lett. f) e all’art. 32 del Decreto sopracitato;
b) la nomina del medico competente di cui all'articolo 2, comma 1, lett. h) del D. Lgs. 81/2008, nei casi previsti dall'articolo 41 del decreto stesso;
c) la redazione del documento di valutazione dei rischi ai sensi dell'articolo 28 del Decreto medesimo;
d) adeguata e documentata formazione dei propri lavoratori in materia di sicurezza e di salute, ai
sensi dell'articolo 37 del D. Lgs. sopraindicato.
L’affidamento di lavori in subappalto o in cottimo comporta i seguenti obblighi:
- l’Appaltatore deve praticare, per i lavori e le opere affidati in subappalto, i prezzi risultanti dall’aggiudicazione ribassati in misura non superiore al 20%;
- Gli oneri relativi alla sicurezza non sono soggetti a riduzione in sede di subappalto; a tale fine, essi devono essere evidenziati separatamente nel relativo contratto. Sugli importi previsti dal contratto di subappalto è effettuata la verifica dell'incidenza dei costi della manodopera, che non può collocarsi al di sotto dei costi risultanti dai CCNL di comparto sottoscritti dalle rappresentanze sindacali comparativamente più rappresentative e dagli accordi integrativi territoriali, comprensivi degli oneri connessi; tengono conto altresì dei costi di gestione e dell'utile di impresa.
- nei cartelli esposti all’esterno del cantiere devono essere indicati anche i nominativi di tutte le Imprese subappaltatrici;
- le Imprese subappaltatrici devono osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono i lavori e sono responsabili, in solido con l’Appaltatore, nell’osservanza delle norme anzidette nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell’ambito del subappalto;
- le Imprese subappaltatrici, per tramite dell’Appaltatore, devono trasmettere all’Amministrazione appaltante, prima dell’inizio dei lavori, la documentazione di avvenuta denunzia agli Enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, assicurativi e antinfortunistici; devono altresì trasmettere, a scadenza quadrimestrale, copia dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi;
- Nei contratti di servizi e forniture con posa in opera il subappaltatore:
a) deve predisporre un documento integrativo del documento di valutazione dei rischi ai sensi dell’art.28 del D. Lgs. 81/2008, presentato dall'appaltatore sulle prestazioni oggetto di subappalto, ai sensi dell’art. 20, comma 5, lett. a) della L.R.T. 38/2007;
b) è tenuto ad osservare gli obblighi di informazione, formazione e collaborazione in materia di sicurezza e regolarità del lavoro previsti dalla normativa vigente, ai sensi dell’art. 20, comma 5, lett.
b) della L.R. suddetta.
Le presenti disposizioni si applicano anche ai Raggruppamenti temporanei di Imprese ed alle Società anche Consortili, quando le Imprese riunite o Consorziate non intendono eseguire direttamente i lavori scorporabili, nonché ai Concessionari di lavori pubblici.
E’ considerato subappalto, qualsiasi contratto avente ad oggetto attività ovunque espletate che richiedano l’impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera, i noli a caldo, se singolarmente superiore al 2% dell’importo dei lavori affidati o superiore a 100.000 euro e qualora l’incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50% dell’importo del contratto di subappalto.
I lavori affidati in subappalto non possono essere oggetto di ulteriore subappalto; pertanto il subappaltatore non può subappaltare a sua volta i lavori; E’ fatto obbligo all’Appaltatore di comunicare all’Amministrazione appaltante, per tutti i sub-contratti il nome del sub-contraente, l’importo del sub-contratto, l’oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati.
1) Documenti da produrre per l’autorizzazione del subappalto
Per tutte le ditte:
5. Dichiarazione relativa a quanto previsto dal D.p.c.m. n° 187 dell’11/5/91 per le Società nel medesimo richiamate;
6. Dichiarazione dell’Impresa appaltatrice circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell’art. 2359 del C.C., con l’Impresa affidataria del subappalto. Analoga dichiarazione deve essere resa da ciascuna delle Imprese partecipanti in caso di raggruppamento temporaneo, società o consorzio.
7. Certificato di iscrizione alla CCIAA in data non anteriore a sei mesi, in originale o copia conforme;
8. Dichiarazione di cui 90, comma 9, lett. b) del D. Lgs. 81/2008, nella quale deve essere indicato l’organico medio annuo, distinto per qualifica, i contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti, deve essere richiamato il rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti, e devono essere riportati gli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all’INPS, INAIL e Cassa Edile.
9. Contratto di subappalto nel quale sia specificato, tra l’altro, l’importo dei lavori, la durata presunta dei medesimi e la dichiarazione che i prezzi applicati non siano inferiori di oltre il 20% rispetto a quelli di aggiudicazione. Dovranno inoltre essere evidenziati separatamente gli oneri relativi alla sicurezza non sono soggetti a riduzione in sede di subappalto. Nel contratto di subappalto, a pena di nullità assoluta, dovrà essere inserita apposita clausola in cui, ai sensi della L.n.136/2010, il subappaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari con le modalità previste all’art. 3 della medesima Legge.
10. Denuncia di nuovo lavoro all’I.N.A.I.L., I.N.P.S. e Cassa Edile;
11. Ai sensi del D.P.R. 3/6/98 n° 252 la Stazione Appaltante procederà alla verifica della seguente documentazione:
- Per subappalti di importo inferiore a € 154.937,07, nessuna documentazione;
- Per appalti di importo compreso tra € 154.937,07 e 5 milioni di €, la certificazione di cui agli artt. 6 e 9 del detto DPR;
12. Per quanto concerne il rispetto delle norme che disciplinano l’accesso al lavoro dei disabili:
(Nel caso di impresa che occupa non più di 15 dipendenti, oppure da 15 a 35 dipendenti qualora non abbia effettuato nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 2000)
Dichiarazione del Legale rappresentante attestante la propria condizione di non assoggettabilità agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla L.68/99;
(Nel caso di impresa che occupa più di 35 dipendenti, oppure da 15 a 35 dipendenti qualora abbia effettuato nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 2000)
Certificazione in data non anteriore a sei mesi, di cui all’art.17 della Legge 68/99 dalla quale risulti l’ottemperanza alle norme della suddetta Legge, accompagnata da una dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR 445/2000 nella quale il legale rappresentante conferma la persistenza, ai fini degli obblighi di cui alla Legge 68/99, della situazione certificata dalla originaria attestazione dell’ufficio competente.
Sono inoltre richiesti i seguenti documenti:
Per tutti i subappalti:
13. Dichiarazione (resa nei modi di cui alla legge 127/97 e s.m. e i.) dell’Impresa subappaltatrice indicante di non trovarsi in alcuna delle condizioni di esclusione previste dall’art. 80 del Dlgs 50/2016;
14. Dichiarazione (resa nei modi di cui alla legge 127/97 e s.m. e i.) attestante l'idoneità tecnico- professionale di cui all'articolo 26, comma 1, lett. a) del D. Lgs. 81/2008. La dichiarazione, sottoscritta anche dai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (RLS) di cui all'articolo 47 del suddetto Decreto, deve inoltre attestare:
a) la nomina del responsabile del servizio di prevenzione e protezione aziendale di cui all'articolo 2, comma 1, lett. f) e all’art. 32 del D. Lgs. 81/2008;
b) la nomina del medico competente di cui all'articolo 2, comma 1, lett. h) del D. Lgs. 81/2008, nei casi previsti dall'articolo 41 del decreto stesso;
c) la redazione del documento di valutazione dei rischi ai sensi dell'articolo 28 del Decreto medesimo;
d) adeguata e documentata formazione dei propri lavoratori in materia di sicurezza e di salute, ai sensi dell’art. 37 del D.Lgs. 81/2008;
Per i subappalti di importo inferiore a 150.000 €:
15. Attestazione di qualificazione per la categoria e classifica dei lavori in appalto emessa da una SOA autorizzata oppure dichiarazione (resa nei modi di cui alla legge 127/97 e s.m. e i.) attestante di essere in possesso dei requisiti previsti dall’art.90 del Regolamento ex DPR 207/2010;
Per i subappalti di importo compreso fra i 150.000 € ed inferiore al controvalore in € di 5.000.000 di DSP:
16. Attestazione di qualificazione per la categoria e classifica dei lavori in appalto emessa da una SOA autorizzata.
CASALP provvederà alla richiesta d’ufficio del Documento Unico di Regolarità Contributiva.
CASALP provvederà inoltre alla richiesta d’ufficio del Certificato generale del Casellario Giudiziario e Certificato dei carichi Pendenti, in data non anteriore a 6 mesi per ciascuno dei soggetti indicati all’art. 80 comma 1e 2 del D.Lgs 50/2016 e precisamente:
a. del Titolare e Direttore Tecnico se IMPRESA INDIVIDUALE
b. dei Soci e Direttore Tecnico se SOCIETA’ in N.C.
c. dei Soci e Direttore Tecnico se SOCIETA’ in ACCOMANDITA SEMPLICE
d. degli Amministratori muniti di poteri di rappresentanza e Direttore Tecnico di altro tipo di Società o Consorzio.
Ad esclusione della Certificazione di cui al Punto H), secondo capoverso, in sostituzione dei certificati e della documentazione sopra richiesta prodotta direttamente dall’Impresa, potrà essere presentata dichiarazione sostitutiva ai sensi della legge 127/97 e s.m. e i.
2) Responsabilità in materia di subappalto
ll contraente principale e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.
L'aggiudicatario è responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276. Nelle ipotesi di cui al comma 13, lettere a) e c) dell’art.105 del Dlgs.50/2016 l'appaltatore è liberato dalla responsabilità solidale di cui al primo periodo.
L'affidatario è tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni. E', altresì, responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto.
L'affidatario e, per suo tramite, i subappaltatori, trasmettono alla stazione appaltante prima dell'inizio dei lavori la documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, ove presente, assicurativi e antinfortunistici, nonché copia del piano di cui al comma 17 del Dlgs.50/2016. Ai fini del pagamento delle prestazioni rese nell'ambito dell'appalto o del subappalto, la stazione appaltante acquisisce d'ufficio il documento unico di regolarità contributiva in corso di validità relativo all'affidatario e a tutti i subappaltatori.
In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'esecutore o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, nonché in caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 30, commi 5 e 6 del Dlgs. 50/2016.
Nel caso di formale contestazione delle richieste di cui al comma precedente, il responsabile del procedimento inoltra le richieste e delle contestazioni alla direzione provinciale del lavoro per i necessari accertamenti.
L’Appaltatore resta in ogni caso responsabile nei confronti dell’Amministrazione appaltante per l’esecuzione
delle opere oggetto di subappalto, sollevando l’Amministrazione appaltante medesima da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all’esecuzione di lavori subappaltati.
Il Direttore dei lavori ed il Responsabile del procedimento, nonché il Coordinatore per l’esecuzione in materia di sicurezza, provvedono a verificare, ognuno per la propria competenza, il rispetto di tutte le condizioni di ammissibilità e del subappalto.
In caso di inadempimento accertato direttamente ai sensi di legge dalla Stazione Appaltante o ad essa segnalato dagli Enti competenti, si procederà secondo quanto previsto al Punto 4.1.5 del presente Capitolato Speciale.
Il subappalto non autorizzato comporta le sanzioni previste dal D.lgs. 29/4/95 n° 139, convertito dalla legge 28/6/95 n° 246.
3) Pagamento dei subappaltatori
La stazione appaltante corrisponderà direttamente al subappaltatore, al cottimista, al prestatore di servizi ed al fornitore di beni o lavori, l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei seguenti casi:
a) quando il subappaltatore o il cottimista è una microimpresa o piccola impresa;
b) in caso inadempimento da parte dell'appaltatore;
c) su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente.
A tal proposito l’appaltatore comunicherà alla Stazione appaltante la parte delle prestazioni eseguite dal subappaltatore con la specificazione del relativo importo e con proposta motivata di pagamento.
Le fatture emesse dal subappaltatore dovranno essere intestate all’aggiudicatario e CASALP provvederà al pagamento nei confronti del subappaltatore stesso per conto dell’aggiudicatario.
In tutti gli altri casi l’Amministrazione appaltante non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori e dei cottimisti; l’Appaltatore è obbligato a trasmettere all’Amministrazione appaltante, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato a proprio favore, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti ai medesimi subappaltatori o cottimisti, con l’indicazione delle eventuali ritenute di garanzia effettuate.
La Stazione appaltante provvederà ai pagamenti a favore dell’Appaltatore solo a seguito di apposita verifica della permanenza della regolarità contributiva - mediante acquisizione del documento unico di regolarità contributiva (DURC) ed assicurativa dell’impresa sub-appaltatrice, ai sensi dell’art. 17, comma 2 della
L.R.T. 38/2007 e succ. modif. ed integr.
La Stazione appaltante si riserva di avvalersi della cauzione definitiva prevista dalla normativa vigente e dal presente capitolato Speciale in caso di danni derivanti da inadempimento agli obblighi di cui sopra.
Il servizio, all’inizio del periodo contrattuale, è sottoposto alla condizione dell’esito positivo di un periodo di prova della durata di 6 mesi a partire dalla data del predetto inizio. Qualora sulla base delle risultanze provenienti dal Direttore dell’Esecuzione del Contratto e/o del Responsabile Unico del Procedimento, tale periodo di prova desse esito negativo, è facoltà di questa Stazione Appaltante di recedere dal contratto senz’altra formalità che quella di trasmettere il proprio giudizio a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, entro il mese successivo al compimento del periodo di prova. La ditta appaltatrice rimane comunque impegnata a proseguire il servizio su richiesta della Stazione Appaltante almeno fino al subentro del nuovo soggetto.
CAPO 5 - ESECUZIONE DEL CONTRATTO E PAGAMENTO DEL CORRISPETTIVO
5.1 SCELTA DEI CINQUE OPERATORI ECONOMICI PER L’INSERIMENTO ALL’INTERNO DELL’ACCORDO QUADRO E DEFINIZIONE DITTA VINCITRICE
Il presente Capitolato riguarda la conclusione di un Accordo Quadro con più operatori economici (individuati in numero di 5), senza riapertura del confronto competitivo, come definito ai sensi dell’art. 54 comma 4, lett.
a) del codice dei contratti (D. Lgs, 50/2016) in base al quale affidare in appalto l’esecuzione del servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti tecnologici di tipo centralizzato siti all’interno di n. 59 condomini in gestione da CASALP posti nel territorio dei comuni di Livorno e Collesalvetti, oltre alla sede Aziendale.
La prestazione sarà così ripartita:
- L’attività di tipo manutenzione ordinaria e programmata ed i servizi di reperibilità e gestione contabilizzazione del calore, come dettagliato al punto 2.2.1, al punto 2.2.2 e al punto 2.2.4 verrà assegnata in via esclusiva, all’operatore economico 1° classificato.
- Le attività di tipo manutenzione straordinaria, come sopra dettagliato al punto 2.2.3 verranno assegnate agli operatori economici classificati 1°, 2°, 3°, 4°e 5° con il criterio della rotazione e nei limiti di capienza contrattuale determinata proporzionalmente al punteggio ottenuto dai medesimi, all’esito della procedura di gara.
In via eccezionale ed in casi di particolari necessità, dettate da eventi imprevedibili e non programmabili o qualora l’esecuzione da parte del vincitore sia ritenuta insufficiente a garantire un adeguato livello manutentivo, nei limiti di capienza contrattuale determinata proporzionalmente al punteggio ottenuto dai medesimi all’esito della procedura di gara, gli operatori economici classificati 2°, 3°, 4°e 5°, potranno avere incarichi anche riguardanti la manutenzione ordinaria e programmata (punti 2.2.1 e 2.2.2 del CSA), oltre a gestire reperibilità e la contabilizzazione del calore (punti 2.1 e 2.2.4 del CSA).
Resta inteso che – come meglio specificato al punto 5.6 – il mancato rispetto dei termini impartiti e previsti, costituirà inadempimento e quindi motivo di attivazione della procedura di risoluzione dell’accordo quadro col singolo operatore economico inadempiente.
CON LA STIPULA DEL PRESENTE ACCORDO QUADRO NESSUNO DEGLI OPERATORI QUALIFICATI ACQUISISCE IL DIRITTO DI ESCLUSIVITÀ NELL’ESECUZIONE DELLA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI, POICHÉ L’ENTE APPALTANTE SI RISERVA LA FACOLTÀ DI INCARICARE ULTERIORI OPERATORI, NEL RISPETTO DEL PRINCIPIO DI TRASPARENZA, ECONOMICITÀ E PARITÀ DI TRATTAMENTO, RICONOSCIUTI NELL’ELENCO DELL’AZIENDA PER FAR FRONTE A PARTICOLARI PROBLEMATICHE DI NATURA SPECIALISTICA, DI EMERGENZA O DI MARGINALE INTERESSE ECONOMICO.
5.2 MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO
Tutti gli interventi di manutenzione ordinaria indicati nei paragrafi 2.2.1 e 2.2.2, saranno a cura della ditta aggiudicataria dell’Accordo Quadro identificabile come Terzo Responsabile del servizio, potranno essere svolti in autonomia, previa comunicazione di intervento ed autorizzazione da parte della stazione appaltante. Il conseguente ristoro economico si ritiene soddisfatto con il pagamento del canone mensile di cui al Capo 3.
I rimanenti interventi di carattere straordinario di cui al punto 2.2.3 ed eccezionalmente quelli riferiti all’attività conferita al terzo responsabile non eseguiti/eseguibili nell’immediatezza e comunque a discrezione del Direttore per l’esecuzione del contratto, saranno commissionati dalla stazione appaltante attraverso le procedure di affidamento descritte al presente paragrafo.
In via eccezionale gli incarichi di cui sopra potranno essere conferiti per le vie brevi (telefono, fax, e–mail o altro) o tramite il servizio di reperibilità telefonica come descritto al punto 2.1: in tal caso l’ordine formale seguirà nel più breve tempo possibile per iscritto con apposita comunicazione di necessità di intervento.
Ogni impresa qualificata all’interno dell’Accordo Quadro, dovrà pertanto nominare un referente dedicato alla esecuzione del contratto, con la comunicazione dei recapiti alla stazione appaltante.
Il terzo responsabile dovrà inoltre dotarsi di un apparecchio telefonico mobile su cui installare la scheda di rete fornita da CASA L.P. capace esclusivamente di ricevere e dedicata unicamente all’espletamento del servizio.
La ditta vincitrice dell’Accordo Quadro si impegna ad effettuare, per la durata del contratto, oltre agli adempimenti previsti all’art. 11 del D.P.R. 412/93, tutte le operazioni, i controlli e gli interventi necessari all’esercizio in piena efficienza e sicurezza degli impianti definiti nell’elaborato “Elenco impianti Livorno e Collesalvetti”, inoltre si impegna alla redazione di tutte le pratiche necessarie alla tenuta in ordine delle documentazioni a corredo degli impianti oggetto del presente contratto, previste dalla legge e dal presente capitolato.
Gli adempimenti normativi attinenti l’attività di manutenzione e controllo degli impianti termici sono a carico del Terzo Responsabile, il quale ha inoltre l’obbligo di provvedere e trasmettere all’Agenzia Regionale Recupero Risorse (ARRR) il rapporto di controllo di efficienza energetica (RCEE) ai sensi del DPGR n. 25/R del 03.03.2015, rispettando le relative cadenze temporali ed il versamento del bollino in funzione della potenzialità nominale dell’impianto.
Nello specifico, le attività che sarà chiamata a svolgere prioritariamente la ditta 1° classificata nell’Accordo Quadro, saranno quelle specificate nei punti 2.1, 2.2.1, 2.2.2, 2.2.4.
Per il buon andamento dei lavori regolati dal presente Accordo Quadro, è essenziale il pieno rispetto della calendarizzazione per quanto riguarda le attività di tipo “Manutenzione Programmata e Manutenzione Ordinaria” degli edifici amministrati da Casalp.
Del servizio ordinario, descritto ai punti dal 2.2.1 e 2.2.2, successivamente alla sottoscrizione del verbale di consegna e la raccolta del cronoprogramma periodico delle attività, sarà tenuto a cura della ditta 1° classificata nell’Accordo Quadro, apposito giornale delle attività prestazionali che relaziona con cadenza settimanale i servizi resi, le eventuali cause di impossibilità alla esecuzione, l’esito delle verifiche sul posto, eventuali modifiche o programmazioni dei vari servizi anche a parziale e periodica rettifica di quanto convenuto nel cronoprogramma delle attività. Tale documento sarà sottoposto a cadenza settimanale al Direttore per l’Esecuzione del Contratto, il quale verifica l’esattezza delle annotazioni ed aggiunge le osservazioni, le prescrizioni e le avvertenze che ritiene opportune apponendo con la data la sua firma, di seguito all’ultima annotazione.
Sarà inoltre cura dell’appaltatore fornire prova dell’avvenuta prestazione attraverso sottoscrizione di apposito giustificativo da parte del referente dell’area di intervento, se nominato, o da uno dei residenti presenti, adeguatamente identificato.
Per gli interventi straordinari si devono rispettare le regole dettagliate dalla procedura riportata al successivo punto 5.3, con particolare attenzione alle tempistiche esposte ed impartite in fase di incarico, in modo da
garantire un canale, più possibile, diretto e continuo tra personale tecnico e operatori, al fine di garantire snellezza e trasparenza delle comunicazioni, nello spirito della massima collaborazione, controllo dei lavori e celerità anche dei pagamenti di quanto dovuto alle imprese operanti.
Gli interventi di tipo straordinario di cui al punto 5.3, potranno avere carattere di immediatezza ed essere richiesti in esecuzione in giorni ed orari straordinari e festivi.
Tutte le comunicazioni con l’impresa avverranno attraverso caselle di posta elettronica dedicate per le varie fasi e tipi di comunicazioni, richieste e/o notifiche così da tracciare ogni avvenuta corrispondenza quale: avvenuto affidamento d’incarico, notifiche di accettazione, apposizione di riserve eventuali, richiami, contestazioni, definizione contabilità, comunicazione di avvenuto pagamento ecc. alle imprese titolari del presente accordo quadro.
5.3 METODI DI INCARICO ED ACCETTAZIONE
Per le attività di tipo ordinario, affidate all’operatore economico primo classificato, previa sottoscrizione del necessario verbale di inizio del servizio, si ritiene immediatamente operativo allo svolgimento delle prestazioni descritte ai punti dal 2.2.1, 2.2.2 e 2.2.4 nel rispetto delle schede allegate agli elaborati di gara.
Per le attività di tipo straordinario, descritte ai precedenti al punto 2.2.3, saranno affidate mediante conferimento di singolo ordinativo di lavoro con le modalità di seguito dettagliate:
I singoli lavori saranno affidati dal tecnico responsabile CASALP mediante INCARICO DI LAVORO elaborato e definito nell’apposita procedura, notificato attraverso mail dalla casella di posta elettronica xxxxxxxxx@xxxxxx.xx, in cui verrà specificato:
1. L’esatta ubicazione del luogo di intervento;
2. La descrizione sommaria dei lavori;
3. Il temine temporale di esecuzione dei lavori (data inizio e fine lavori);
4. L’importo stimato delle opere;
5. Documentazione fotografica.
L’Impresa esecutrice entro il termine di 48 ore, inoltrerà a CASALP, specifica NOTIFICA DI ACCETTAZIONE in risposta alla mail di incarico.
La Notifica conterrà:
▪ La data di inizio effettivo dei lavori (se già stabilita);
▪ La data prevista di fine dei lavori (congrua e compatibile con il termine temporale indicato nell’Incarico di lavoro);
▪ I mezzi e la manodopera impiegati per l’esecuzione del lavoro;
▪ Le eventuali riserve su date ed importi.
Eventuali riserve sull’importo e/o sul termine temporale dovranno essere indicate dall’Impresa nella Notifica di Accettazione. Il Tecnico responsabile CASALP valuterà le riserve indicate dall’Impresa nella Notifica di accettazione, e fornirà immediato riscontro scritto alle medesime.
L’apposizione di riserve, non autorizza l’impresa alla sospensione delle attività, che si intendono decorrenti dalla data specificata nell’incarico di lavoro.
Nessuna variazione potrà essere apportata ai termini temporali ed economici indicati nell’Incarico di lavoro, senza che questa sia stata accettata per scritto da CASALP. In assenza delle eccezioni di cui sopra, le condizioni si intendono approvate e pertanto costituiranno oggetto di inosservanza nel caso siano disattese.
In caso di impossibilità ad accettare l’incarico, entro lo stesso termine di 48 ore , l’Impresa in risposta alla mail di incarico inoltrerà a CASALP, specifica e giustificata MOTIVAZIONE, che sarà valutata dal tecnico del servizio manutenzione, responsabile del relativo incarico.
Trascorsi inutilmente 48 ore dall’inoltro dell’incarico di lavoro senza che sia trasmessa la notifica di accettazione, ovvero valida motivazione circa la possibilità di accettare l’incarico, la società provvederà senza ulteriore avviso ad incaricare altra ditta nell’ambito del seguente accordo quadro accertando eventuali maggiori costi che saranno addebitati all’impresa ritenuta inadempiente.
Qualora non già comunicata all’atto della notifica di accettazione, l’Impresa dovrà comunicare con almeno 12 ore di anticipo l’inizio dei lavori mediante la medesima procedura operativa. (mail a xxxxxxxxx@xxxxxx.xx).
La tempistica di svolgimento delle opere, imposta sull’incarico di lavoro, decorre dalla data di accettazione, e comunque a partire dalle 24 ore, o primo giorno utile, successivo all’incarico pertanto il ritardo nell’inoltro della notifica di accettazione, non potrà essere considerato valido motivo per la concessione di proroghe.
Durante il periodo di svolgimento dei lavori CASALP procederà ad effettuare verifiche sul luogo di intervento (vedi punto 5.4).
L’appaltatore dovrà dare tempestiva comunicazione su eventuali varianti alla programmazione trasmessa oltre a tutte le giustificazioni o specifiche per consentire il massimo controllo tecnico ed economico dell’intervento eseguito o in esecuzione. Xxxxxxx accettate comunicazioni telefoniche, qualora l’impedimento alla prosecuzione dei lavori sopravvenisse in modo imprevisto ed imprevedibile, che dovranno comunque essere formalizzate nella forma scritta sopra richiamata, entro il giorno lavorativo successivo all’evento.
La fine dei lavori, che dovrà avvenire entro il termine temporale indicato nell’incarico di lavoro, dovrà essere comunicata, attraverso messaggio di posta elettronica alla casella xxxxxxxxxxxxxx@xxxxxx.xx, con riferimento all’incarico di lavoro affidato.
L’ente appaltante eseguirà verifiche sulla esecuzione delle opere/servizi, mediante visite sul territorio, nei periodi di esecuzione comunicati nel cronoprogramma.
L’eventuale visita sui luoghi oggetto di intervento, effettuata nei periodi programmati che desse esito negativo a causa dell’assenza degli operatori, senza fondata e giustificata motivazione, costituirà motivo valido ed ostativo alla contabilizzazione dei lavori eseguiti e darà luogo all’applicazione delle penali previste.
Le verifiche, gli accertamenti e le eventuali documentazioni fotografiche effettuati saranno registrati a cura del tecnico responsabile o suo delegato e costituiranno una documentazione utile in occasione di eventuale contraddittorio durante le operazioni contabili di fine lavori.
Qualora circostanze speciali impediscano in via temporanea che le attività procedano utilmente a regola d'arte, CASALP, d'ufficio o su segnalazione dell’impresa incaricata, può ordinare la sospensione dei lavori stessi, disponendone la ripresa quando sia cessato l’impedimento. In questo caso il periodo di sospensione costituisce corrispondente differimento del termine previsto per l'ultimazione dei lavori.
Nel caso di sospensione di cui sopra non spetta all’esecutore nessun compenso aggiuntivo o indennizzo.
L’esecutore, qualora per cause a lui non imputabili non sia in grado di ultimare i lavori nel termine fissato, può chiedere con domanda motivata proroghe che, se riconosciute giustificate, possono essere concesse dal Committente purché le domande pervengano prima della scadenza del termine anzidetto.
5.6 TEMPI DI ESECUZIONE, PROVVEDIMENTI E PENALI
Per quanto concerne gli interventi di tipo ordinario, a seguito di segnalazioni specifiche e successive verifiche da parte del Servizio Manutenzione Ordinaria o della Stazione Appaltante, per ogni inadempimento accertato, verrà redatta specifica contestazione scritta con evidenziato le tempistiche stabilite per eliminare l’inadempimento rilevato.
Per gli interventi di tipo straordinario il tecnico responsabile dell’intervento, dopo aver analizzato la situazione e stabilito la tipologia di intervento necessaria, propone l’incarico di lavoro e assegna un tempo massimo di esecuzione.
Ferme restando le modalità di incarico ed accettazione dettagliate nel punto 5.3, l’Impresa incaricata accetta le tempistiche o propone la tempistica occorrente. Concordato un tempo massimo di esecuzione dell’intervento, questo risulta improrogabile se non per giustificate motivazioni comunicate alla stazione appaltante prima della prevista scadenza, con le modalità descritte in precedenza.
La tempistica di svolgimento delle opere, imposta sull’incarico di lavoro, decorre dalla data di accettazione, e comunque a partire dalle 48 ore successive all’incarico, pertanto il ritardo nell’inoltro della notifica di accettazione, non potrà essere considerato valido motivo per la concessione di proroghe.
L’esecutore, salve le ulteriori conseguenze di legge e/o contrattuali andrà soggetto a Provvedimenti in caso di ritardo nella effettuazione delle comunicazioni previste, ed a Penali in caso di ritardo nell’esecuzione degli interventi affidatigli, rispetto ai termini concordati nell’incarico di lavoro.
Il mancato rispetto dei termini temporali assegnati per l’esecuzione di un lavoro di cui al presente Accordo quadro, determinerà l’applicazione di una penale stabilita nella misura dell’0,5 ‰ dell’importo dell’intervento per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo, con i limiti previsti dalla normativa vigente.
La scadenza dei termini assegnati per la fine lavori decorrerà sempre dalla data di fine lavori riportata nell’incarico di cui al paragrafo 5.3.
Ai fini della variazione del termine temporale assegnato saranno considerate esclusivamente proroghe e/o Sospensioni concesse da CASALP in forma scritta ed a seguito di specifica richiesta inoltrata dall’Impresa esecutrice nei tempi e nei modi descritti nei Paragrafi precedenti.
Le penali saranno contabilizzate in detrazione in occasione del pagamento relativo all’opera eseguita in ritardo.
Nel caso in cui i ritardi nell’esecuzione si riferiscano ad interventi giudicati Urgenti da compiere nell’immediato, questa stazione appaltante, previa formale costituzione in mora dell’esecutore inadempiente, avrà la facoltà di provvedere ai lavori in economia in danno dell’esecutore stesso.
In caso di mancato rispetto dei tempi imposti per la esecuzione dei lavori ripetuta per oltre 5 incarichi, nonché la ritardata o mancata rendicontazione degli interventi ordinari e straordinari da parte dell’impresa, nel rispetto della procedura di rendicontazione di cui al successivo paragrafo 5.7, ripetuta per oltre 5 interventi, potranno configurare inadempimento contrattuale ai sensi dell’art. 108 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.
5.7 RENDICONTAZIONE DEGLI INTERVENTI ESEGUITI (RAPPORTO DI LAVORO)
Tutti gli interventi eseguiti nell’ambito del contratto di servizio di conduzione e manutenzione degli impianti a gas metano regolamentato dal presente Capitolato Speciale di Appalto, saranno annotati quotidianamente a cura dell’appaltatore sul giornale relativo allo svolgimento del servizio, depositato c/o il servizio manutenzione di Casalp, tenuto dal Direttore per l’esecuzione del Contratto, che provvede con cadenza settimanale alla verifica e sottoscrizione.
Il pagamento del servizio reperibilità avverrà mediante la presentazione della fattura mensile d’importo pari ad 1/30 dell’importo contrattuale relativo alla stessa al netto del ribasso offerto, previa verifica dell’effettiva prestazione svolta, annotata sul giornale relativo allo svolgimento del servizio e ritenuta idonea per quantità e risultato.
La fatturazione riferita al servizio reperibilità, avverrà in forma unica con cadenza mensile al termine del periodo che dovrà contenere l’oggetto dei lavori, il mese di riferimento del servizio e l’imponibile al netto del ribasso d’asta.
Il pagamento del servizio di contabilizzazione del calore avverrà mediante la presentazione della fattura mensile d’importo definito sulla base delle letture effettivamente svolte ed accettate del Direttore per l’esecuzione del servizio, nel rigoroso rispetto di quanto riportato al paragrafo dedicato 2.2.4., al netto del ribasso offerto. In caso di mancanza della effettiva lettura sui condomini affidati, per cause non imputabili alla stazione appaltante, e a discrezione del Direttore per l’esecuzione del servizio, saranno applicate ulteriori trattenute, commisurate alla mancata possibile rendicontazione dei consumi a carico degli assegnatari/condomini serviti.
La fatturazione riferita al servizio di contabilizzazione avverrà in forma unica con cadenza mensile al termine del periodo e dovrà contenere il dettaglio dei condomini effettivamente serviti con il relativo singolo imponibile, il mese di riferimento ed il ribasso applicato.
Per tutti gli altri tipi di intervento eseguiti (manutenzione straordinaria di cui al punto 2.2.3), l’Impresa è obbligata all’invio alla casella di posta elettronica dedicata (xxxxxxxxxxxxxx@xxxxxx.xx), per ciascun intervento affidato con le modalità descritte ai punti 5.2 e 5.3, specifico mod. PG1801 “rapporto di lavoro”, scaricabile sul sito internet xxx.xxxxxx.xx / Modulistica / Modulistica fornitori, previsto dalla procedura di qualità per il servizio di manutenzione ordinaria e pronto intervento, entro e non oltre 7 giorni naturali e consecutivi dalla ultimazione dell’intervento (che risulterà dalla comunicazione di fine lavori ovvero da verifiche effettuate da CASALP).
Unitamente al rapporto di lavoro, dovrà essere trasmessa in un unico file in formato pdf, adeguata e sintetica documentazione fotografica raccolta durante l’esecuzione dei lavori, il giustificativo della mano d’opera impiegata sottoscritta dal richiedente o condomini intervenuti, oltre alla contabilità dettagliata redatta in conformità all’Elenco Prezzi unitari di riferimento di cui al precedente punto 4.1.
La carenza della documentazione sopraesposta o l’invio di documentazione non ritenuta idonea, potrà generare decurtazioni dalla contabilità delle opere non verificabili.
Tale documentazione sarà accettata o comunque contestata entro e non oltre 15 gg dall’avvenuta trasmissione.
Il Servizio relazioni di Casalp, provvede alla raccolta e registrazione dei rapporti di lavoro ricevuti e provvederà, in seguito all’accettazione della documentazione a cura del servizio manutenzione, ad inviare per mail, attraverso la casella dedicata (xxxxxxxxxxxxxx@xxxxxx.xx), specifica lettera di congruità dei prezzi applicati dettagliata dei vari interventi rendicontati, utile all’emissione della fattura da parte dell’impresa.
Il pagamento degli interventi eseguiti avverrà a trenta giorni dalla registrazione della fattura, regolarmente emessa in conformità alla congruità prezzi inviata.
Non sarà in alcun caso ammesso il pagamento di interventi, se non espressamente richiesti da CASALP o dalla medesima autorizzati.
Con cadenza mensile l’appaltatore provvederà ad inviare a Casalp l’elenco delle attività effettivamente svolte nel mese trascorso cosi dettagliate:
o Reperibilità, con l’importo calcolato in funzione degli impianti in esercizio, al netto del ribasso offerto;
o Canone per il servizio di contabilizzazione, con l’importo calcolato in funzione degli impianti in esercizio e delle letture effettivamente rilevate e trasmesse su apposito file fornito da CASALP, al netto del ribasso offerto;
o L’elenco dettagliato dei materiali approvvigionati presso il fornitore indicato, facendo riferimento al numero di richiesta di fornitura, con allegata ricevuta di avvenuto ritiro sottoscritta, predisposta dal fornitore;
La carenza del dettaglio nella documentazione di cui sopra sarà condizione ostativa al pagamento dell’operato nel mese rendicontato.
Alla presentazione del rendiconto mensile si intende chiuso il periodo precedente, pertanto l’appaltatore non potrà pretendere il compenso per l’esecuzione di interventi eseguiti da oltre un mese.
Per quanto riguarda gli interventi di manutenzione straordinaria di cui al punto 2.2.3, affidati con le modalità descritte ai punti 5.2 e 5.3, una volta pervenuto il mod. PG1801 “rapporto di lavoro”, secondo le modalità di cui al punto 5.7.
L’Impresa pertanto dovrà emettere specifica fattura per ogni singolo intervento, sulla scorta della specifica lettera di congruità dei prezzi applicati dettagliata dei vari interventi rendicontati, sempre secondo le modalità di cui al punto 5.7.
Il pagamento dei corrispettivi, a titolo di acconto e/o saldo sarà subordinata all’accertamento della regolarità contributiva e retributiva (DURC) della ditta appaltatrice.
La fatturazione, in conclusione, dovrà avvenire distintamente per:
o Il canone mensile per la reperibilità;
o Il canone mensile per il servizio di contabilizzazione, (proporzionalmente ai prospetti trasmessi)
o Una fattura per ogni singolo intervento manutentivo svolto.
Le fatture emesse in conformità all’autorizzazione di cui sopra saranno raccolte presso Casa L.P., che provvederà al pagamento delle stesse entro 45 gg dalla presentazione.
CAPO 6 - NORME DI SICUREZZA
Le cinque ditte inserite all’interno dell’Accordo Quadro, sono tenute a rispettare la normativa vigente in materia di salute e sicurezza dei lavoratori anche in caso di impiego di breve durata, ai sensi dell’art.37 del D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.e ii., come nel caso di lavoratori interinali. Altresì, il personale è dotato di opportune protezioni individuali secondo quanto previsto dal documento di valutazione dei rischi (DVR) in adempimento alla normativa vigente in materia di sicurezza dei lavoratori.
Ogni Ditta, considerata la natura del servizio da eseguire, provvederà prima dell'inizio dei lavori, a trasmettere il proprio DVR in corso di validità e prova documentale dell’avvenuta formazione di cui al precedente capoverso.
Nel caso sia inevitabile la presenza contemporanea di più imprese in cantiere, sarà cura dell’impresa dare immediata comunicazione al tecnico responsabile dell’incarico di lavoro, in modo da consentire la nomina del coordinatore che provveda alla redazione di un Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC), oltre alla necessaria notifica preliminare alle autorità competenti.
Nell’ambito della esecuzione dei lavori cosiddetti straordinari, tra i quali, a mero titolo esemplificativo, lavori in quota o con una elevata componente di rischio per l’operatore, ad insindacabile giudizio del Servizio Manutenzione, la Ditta è tenuta alla consegna di specifico piano operativo della sicurezza (POS), contenente le soluzioni operative e gli apprestamenti e/o DPI che si intendono adottare.
In ogni caso la Ditta esecutrice del lavoro dovrà provvedere in piena autonomia e responsabilità alla pianificazione di ogni singolo lavoro, al fine di garantire che le opere vengano eseguite nel pieno rispetto della sicurezza per i lavoratori.
La Ditta incaricata dei lavori dovrà considerare all’interno dell’attività anche le misure di sicurezza per il contenimento e la diffusione di rischi epidemiologici.
L’esecutore deve, in ogni caso, osservare e fare osservare ai propri dipendenti nonché ad eventuali subappaltatori tutte le norme di cui sopra e prendere di propria iniziativa tutti quei provvedimenti che ritenga opportuni per garantire la sicurezza e l’igiene del lavoro.
L'Appaltatore è tenuto a consentire ispezioni ed accertamenti anche alle autorità di vigilanza fornendo tutte le informazioni e la documentazione del caso.
L'Appaltatore non può iniziare o continuare l’espletamento del servizio, qualora sia inadempiente nell'applicazione di quanto stabilito nel presente articolo.
L’Appaltatore è tenuto, prima della firma del verbale di inizio del servizio, a presentare al Direttore per l’esecuzione del contratto, un Piano Operativo di Sicurezza (in seguito denominato P.O.S.) così come previsto dall’art. 89 comma 1 lett. H del D.L. n. 81/2008, per la categoria di cui trattasi, con particolare attenzione agli interventi in elevazione o che coinvolgono in modo particolare la sicurezza del personale dipendente.
Le imprese individuali o lavoratori autonomi chiamati a svolgere il loro operato, sono comunque sottoposti alla redazione di una istruzione operativa che dettagli i metodi di intervento ed i mezzi od utensili utilizzati.
In ogni intervento, la tacita accettazione dell’ordine di lavoro implica il rispetto del relativo POS depositato. L’appaltatore o l’eventuale subappaltatore dovrà provvedere ad integrare il POS qualora si rendessero necessarie ulteriori lavorazioni originariamente non previste.
CAPO 7 - SPESE, OBBLIGHI E RESPONSABILITA’ DELL’OPERATORE ECONOMICO
7.1 SPESE ED ONERI A CARICO DELL’APPALTATORE
Sono a carico della Ditta incaricata del servizio, e compresi nei prezzi di cui all'Elenco Prezzi Unitari, gli oneri connessi all’esecuzione degli interventi ed in particolare:
a) spese per il conseguimento di eventuali autorizzazioni necessarie per l’espletamento dell’incarico;
b) spese per eventuali collaudi di impianti elettrici e di riscaldamento, collaudi in corso d'opera, in genere richiesti dal Servizio Manutenzione, ispezioni ed accertamenti relativi al rispetto delle norme di sicurezza e d'igiene;
c) oneri e spese per conferimento di inerti a discarica e per lo smaltimento di rifiuti, ivi compresi quelli speciali di qualsiasi genere e natura;
d) tutte le spese ed oneri per opere, diritti, rimborsi, ecc. spettanti agli enti erogatori per allacciamenti di cantiere per luce, forza motrice, telefono, acqua e gas, nonché per eventuali danni che dovessero essere arrecati a tutte le condutture esistenti;
e) aggiornamento quotidiano del giornale relativo allo svolgimento del servizio, e del registro degli apprestamenti, tenuti a cura del Direttore per l’Esecuzione del Contratto depositato presso il servizio manutenzione di Casalp.
f) Oneri 412/93
Si precisa che il ristoro degli oneri derivanti dal pagamento del bollino SIERT per un totale di € 9.900,00, avverrà dietro presentazione dell’effettivo pagamento degli stessi da parte del Terzo Responsabile. L’importo relativo all’assolvimento del pagamento dei bollini non sarà soggetto a ribasso contrattuale, sarà a cura del terzo responsabile del servizio e sarà conteggiato per un importo di € 3.300,00 per ogni annualità (€ 9.900,00/3).
L’esecutore del contratto è obbligato a costituire garanzia fideiussoria a copertura degli oneri per il mancato o inesatto adempimento della prestazione, ai sensi di quanto previsto dall’art. 103 del D. Lgs 50/2016.
Resta salvo quanto previsto all’art. 93, c. 7 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.
La garanzia fideiussoria di cui sopra, resterà vincolata per tutta la durata del contratto e fino alla conclusione del rapporto contrattuale, dopo che sarà stato accertato l’adempimento degli obblighi contrattuali.
7.3 OBBLIGHI A CARICO DELLA DITTA INCARICATA DEL LAVORO
L’Appaltatore garantisce l'esecuzione del servizio a perfetta regola d'arte, ed è, a norma dell'art. 1667 del C.C., in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, la sola responsabile delle difformità dell'opera compiuta, nonché, a norma dell'art. 1669 del C.C., dei difetti e della sua eventuale rovina.
L'Appaltatore ha l’obbligo di agire anche in autonomia ed urgenza all’adozione di ogni attività utile a scongiurare, o eventualmente limitare l’inquinamento ambientale, in particolare se derivante da materiali altamente inquinanti, comprese le attività di segnalazione obbligatoria alle autorità competenti in materia di antinquinamento, in applicazione delle normative vigenti.
L’Appaltatore si obbliga ad attuare nei confronti dei lavoratori dipendenti occupati nello svolgimento del servizio costituente l'oggetto dell'appalto, e se Cooperative anche nei confronti dei soci, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili, alla data dell'offerta, alla categoria e nella località in cui si svolge il servizio, nonché le condizioni risultanti dalle successive modifiche ed integrazioni, ed in genere da ogni altro contratto collettivo applicabile nella località, successivamente stipulato per la categoria.
L'Appaltatore si obbliga altresì a continuare ad applicare i su indicati contratti collettivi anche dopo la scadenza e fino a loro sostituzione, tenendo presente la obbligatorietà dell'osservanza circa le clausole dei patti nazionali e provinciali.
I suddetti obblighi vincolano l'Appaltatore anche nel caso che non sia aderente alle Associazioni stipulanti o receda da esse.
L’Appaltatore è tenuto inoltre all'osservanza ed all'applicazione di tutte le norme relative alle assicurazioni obbligatorie ed antinfortunistiche, previdenziali ed assistenziali, nei confronti del proprio personale dipendente e dei soci lavoratori nel caso di Cooperative.
L’Appaltatore inoltre, fermi restando gli obblighi di cui alla vigente normativa, si obbliga in particolare ad adempiere a quanto di seguito indicato:
1. Presentare, le documentazioni relative alla denuncia agli Enti previdenziali ed assistenziali, inclusa la Xxxxx Xxxxx nonché attestare la regolarità contributiva e previdenziale.
2. Obbligo di osservanza delle norme derivanti dalle vigenti leggi e decreti relativi all'assunzione degli operai ed alle assicurazioni varie degli operai stessi contro gli infortuni sul lavoro, la disoccupazione involontaria, invalidità e vecchiaia, contro la tubercolosi, e di tutte le altre disposizioni in vigore o che potranno intervenire durante l’esecuzione dei lavori.
3. Eventuale custodia del luogo di esecuzione dei lavori e di tutti i materiali in esso esistenti.
4. Fornitura e manutenzione di cartelli di avviso e di fanali di segnalazione notturna, necessari ai fini della sicurezza.
5. Adozione, nell'esecuzione di tutti i lavori, dei procedimenti e delle cautele necessarie per garantire la vita e l'incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché per evitare danni ai beni pubblici e privati, osservando le disposizioni contenute nel D. Lgs. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni. Adozione delle necessarie misure a tutela dei residenti nel fabbricato oggetto di lavori e dei loro beni.
6. Effettuazione, ove richiesto da CASALP, di sopralluoghi e verifiche a norma del regolamento di Utenza.
7. Comunicazione tempestiva a CASALP di ogni informazione relativa a situazioni di pericolosità o comunque a lavori necessari, dei quali la Ditta incaricata sia venuta a conoscenza nel corso dell’esecuzione dei lavori ordinati.
8. Collaborazione, anche con rilascio di attestazioni e dichiarazioni, alle eventuali pratiche per risarcimento danni promosse da CASALP nei confronti della propria compagnia assicuratrice in dipendenza dei guasti e malfunzionamenti sui quali la Ditta è intervenuta
La stazione Appaltante, in caso di violazione di cui ai commi precedenti, previa contestazione all'Appaltatore delle inadempienze da essa accertate o ad essa denunciate dall'Ispettorato del Lavoro, sospenderà i
pagamenti fino all’eliminazione della suddetta violazione e/o fino a che l'Ispettorato suddetto non avrà accertato che è stato corrisposto ai dipendenti quanto loro dovuto, ovvero che la vertenza è stata definita.
Per tale sospensione o ritardo di pagamenti l'Appaltatore non può opporre eccezioni alla Stazione Appaltante, né richiedere risarcimento dei danni.
La Stazione Appaltante non è responsabile dei danni, eventualmente causati ai dipendenti ed alle attrezzature dell'Impresa aggiudicataria, che possono derivare da comportamenti di terzi estranei all'organico dell'amministrazione.
L'Impresa è direttamente responsabile dei danni derivanti da cause a lei imputabili di qualunque natura, che risultino arrecati dal proprio personale, a persone e/o a cose.
All’atto della sottoscrizione del contratto di affidamento, quale civilmente responsabile ai sensi del Codice Civile e della normativa vigente, la ditta aggiudicataria assumerà l’obbligo di rimborsare eventuali danni cagionati a terzi, ivi compresa la Stazione Appaltante, in conseguenza di fatti imputabili alla ditta stessa - e/o al suo personale dipendente e/o preposto e/o a qualsiasi soggetto del cui operato debba rispondere - derivanti dall’espletamento delle attività e dei servizi affidati.
Al fine di garantire una maggiore tutela della Stazione Appaltante e dei terzi/utenti del servizio, la ditta dovrà stipulare - od in alternativa dimostrare di possedere - una polizza assicurativa di Responsabilità Civile per danni a persone e/o cose che preveda esplicitamente nella descrizione del rischio - o mediante apposita appendice di estensione su polizza base - l’efficacia delle garanzie prestate per ogni e qualsiasi rischio derivante dall’espletamento delle attività e/o dei servizi oggetto del presente capitolato.
Si precisa in proposito che:
la polizza dovrà prevedere le seguenti caratteristiche minime:
⮚ Responsabilità Civile verso Terzi (RCT): € 2.000.000,00 unico per sinistro
⮚ Resp. Civile verso i Prestatori d’Opera (RCO): € 2.000.000,00 unico per sinistro
⮚ Massimale in caso di sinistro che interessi entrambe le garanzie RCT ed RCO: € 3.000.000,00 unico per sinistro
⮚ Responsabilità civile postuma per le attività previste dal Decreto Ministeriale n. 37/2008 (installatori, manutentori, riparatori)
La garanzia è operante per la responsabilità civile derivante all’Assicurato per danni - anche derivanti da incendio - cagionati a terzi, dopo l’ultimazione dei lavori di installazione e/o manutenzione e/o riparazione di impianti, effettuati nel periodo di validità del contratto e in conseguenza di errata esecuzione degli stessi.
La garanzia è prestata per le attività previste dal D.M. 37/08 e purché l’Assicurato sia in possesso dell’abilitazione richiesta dallo stesso D.M. all’Art. 3 e a condizione che i danni si siano verificati in vigenza di contratto e comunque entro 2 anni dalla consegna dei lavori;
In considerazione della tipologia di servizio affidato, la polizza dovrà prevedere esplicitamente l’efficacia delle garanzie per i seguenti rischi:
• danni ai locali e alle cose trovantesi nell’ambito di esecuzione dei servizi e/o lavori;
• danni arrecati alle cose in consegna e custodia, esclusi i danni da furto
• Operazioni in edifici occupati
• Danni provocati da persone non dipendenti, inclusi subappaltatori, di cui l’appaltatore si avvalga nell’esercizio dell’attività prevista dal presente contratto
• Danni subiti da persone non dipendenti, inclusi subappaltatori, di cui l’appaltatore si avvalga nell’esercizio dell’attività prevista dal presente contratto
• Danni a cose di Xxxxx derivanti da Incendio di cose dell’Assicurato o dallo stesso detenute, quando opera presso Terzi
• Rinuncia alla rivalsa
• Estensione novero terzi a Tecnici, Dipendenti e Amministratori CASALP
l’eventuale inoperatività totale o parziale delle coperture non esonererà in alcun modo la Ditta aggiudicataria dalle responsabilità di qualsiasi genere eventualmente ad essa imputabili ai sensi di legge, lasciando in capo alla stessa la piena soddisfazione delle pretese dei danneggiati, e pertanto:
• l’Ente sarà sempre tenuto indenne per eventuali danni non coperti – o coperti parzialmente - dalla polizza assicurativa (garanzie escluse / limiti di indennizzo e quanto altro);
• le eventuali franchigie e/o scoperti presenti nel contratto per specifiche garanzie non potranno in nessun caso essere opposti ai danneggiati o imputati all’Ente.
• La polizza dovrà contenere espressa Xxxxxxxx con la quale la Compagnia Assicuratrice si impegna a segnalare tempestivamente (e cioè entro il quindicesimo giorno dalla scadenza del contratto) a mezzo PEC o lettera Raccomandata) l’eventuale mancato pagamento del premio.
Il contratto assicurativo dovrà avere efficacia per l’intero periodo di durata del servizio affidato, pertanto sino alla scadenza contrattuale, ed una fotocopia integrale dei documenti contrattuali di compagnia (condizioni generali complete corredate da eventuali condizioni integrative od aggiuntive) dovrà essere presentata agli uffici competenti prima dell’inizio del servizio, per verifica ed approvazione da parte dell’Amministrazione Appaltante.
Nel caso di durata pluriennale del servizio, la Ditta aggiudicataria si impegna inoltre a fornire per tempo all’Ente una copia quietanzata dei documenti (atti di quietanza / appendici contrattuali) comprovanti i successivi rinnovi annuali (o per rate di durata inferiore) sino alla definitiva scadenza.
L’Impresa in ogni caso dovrà provvedere senza indugio a proprie spese alla riparazione e sostituzione delle parti o degli oggetti danneggiati.
L'accertamento dei danni sarà effettuato dal Direttore per l’esecuzione del Contratto, alla presenza dell’appaltatore. Tale constatazione costituirà titolo sufficiente al fine del risarcimento dei danni che dovrà essere corrisposto dall'Impresa.
7.5 INADEMPIENZE CONTRATTUALI
Qualora l’Impresa aggiudicataria risultasse inadempiente nella esecuzione del servizio, CASALP procederà alla risoluzione del contratto ai sensi delle norme vigenti, riservandosi la facoltà di cui all’art. 110 del D. Lgs 50/2016 di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato all’originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per il completamento dello svolgimento del servizio.
7.6 OSSERVANZA DI LEGGI, REGOLAMENTI E CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO
Per quanto non previsto e non diversamente disposto dal presente Capitolato Speciale d’Appalto, l'esecuzione del servizio è soggetta all'osservanza delle norme di legge e di regolamento del settore, oltre ai Regolamenti Edilizi Comunali e quant’altro applicabile, nonché a quanto prescritto nel D. Lgs 50/2016 e del
D.P.R. 207/2010 s.m.i, nel D.L. 76/2020 convertito con Legge n. 120/2020 e nel D.L. 77/2021 convertito con Legge n. 108/2021.
In particolare l'esecuzione del servizio sarà soggetta al rispetto di quanto sancito dalla normativa italiana ed europea in tema di protezione dei dati personali e, in particolare, a quanto stabilito dal Regolamento UE 679/2016 per quanto riguarda la comunicazione, elaborazione, estrazione, archiviazione e in generale per ogni tipologia di trattamento di dati che potrà essere realizzata.