CONTRATTO DI COMODATO D'USO DI BENI MOBILI REGISTRATI
CONTRATTO DI COMODATO D'USO DI BENI MOBILI REGISTRATI
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Con la presente scrittura privata, da valersi ad ogni effetto di legge,
TRA
La Diocesi di San Benedetto del Tronto – Ripatransone – Montalto - Oratori con sede in Xxxxxx Xxxxxxx xx0, 00000 Xxx Xxxxxxxxx xxx Xxxxxx(X.X.), in persona del Vescovo Xxxxx Xxxxxxxxx , Cod. Fiscale 91002210440, “comodante”, da una parte;
E
Parrocchia , con sede in ,cap.
, prov. di , via/viale/piazza , n° , tel.
, fax , P.Iva n° , C.F.:
, in persona del suo Presidente/legale rappresentante Sig.
, nato il , a , cap.
, prov. di , cittadino , residente in
, cap. , prov. di , via/viale/piazza
, n° , carta d’identità n° , C.F.:
, professione , tel./cell.
, di seguito denominata “comodataria”, dall’altra parte;
E
SI STIPULA E SI CONVIENE QUANTO SEGUE ART. 1
/ , e.mail
Il comodante dà e concede in comodato d'uso alla comodataria che accetta il seguente bene:
autovettura per trasporto persone, marca OPEL, modello VIVARO, targata EK 187ZJ;
ART. 2
La comodataria dichiara di aver esaminato i beni oggetto, di averli trovati in perfetto stato di manutenzione ed efficienza, esenti da vizi e del tutto idonei alla loro funzione, e si impegna a mantenerli nello stesso stato di conservazione in cui li ha ricevuti.
ART. 3
La comodataria si impegna a non utilizzare la cosa comodata per scopi e usi diversi da quelli propri, a custodire il suindicato bene con la massima cura e diligenza e a restituirlo immediatamente a richiesta del proprietario nelle condizioni in cui gli è stato consegnato, salvo il normale deperimento d’uso.
ART. 4
Tutte le spese derivanti dall'utilizzo dei suddetti mezzi/beni sono completamente a carico della comodataria, così come tutte le spese per la manutenzione ordinaria e straordinaria ed ogni altro onere derivante dalla disponibilità e dall'uso dei suindicati beni.
ART. 5
La comodataria potrà liberamente disporre del bene comodato per tutti gli usi consentiti dalla legge.
ART. 6
Il contratto di assicurazione R.C.A. continuerà ad essere intestato al proprietario comodante e le tasse di possesso continueranno a riportare l'indicazione del comodante, in quanto proprietario ai sensi di legge dei mezzi concessi in comodato.
ART. 7
La comodataria si impegna a non cedere a terzi a qualsiasi titolo il godimento o l’uso in tutto o in parte dei beni comodati, neppure temporaneamente e senza il consenso del comodante.
ART. 8
La durata del presente contratto è di n° giorni a partire dalla data di stipula.
Qualora durante il termine convenuto sopraggiunga un urgente ed imprevisto bisogno al comodante questi potrà esigere la restituzione immediata della cosa comodata.
ART. 9
Il perimento del bene oggetto di comodato è ad esclusivo rischio della comodataria salvo il caso fortuito e la forza maggiore.
ART. 10
l comodatario costituito custode del ene de quo ed direttamente ed esclusi amente responsabile verso il comodante ed i terzi per danni derivanti da ogni altro abuso o trascuratezza nell'uso del bene.
ART. 11
In caso di inadempimento da parte del comodatario degli obblighi di cui agli articoli precedenti, il comodante ha facoltà di chiedere l’immediata restituzione del bene, oltre al risarcimento degli eventuali danni.
ART. 12
Il presente contratto di comodato è a titolo gratuito e ad esso si applicano le disposizioni degli articoli 1803 e seguenti del Codice Civile.
ART. 13
Tutti i patti contrattuali soprariportati sono validi ed efficaci se non modificati da leggi speciali in materia di comodato in quanto applicabili.
ART. 14
l presente atto soggetto a registrazione solo in caso d’uso ai sensi del n. ; le spese inerenti l’imposta di ollo del presente atto saranno a carico del comodante.
ART. 15
Per quanto non contemplato nel presente contratto si fa riferimento alle norme del Codice Civile e delle altre leggi in vigore a cui le parti si rimettono.
ART. 16
A pena di nullità, qualunque altra modifica al presente contratto dovrà essere inderogabilmente apportata con atto scritto, sottoscritto da entrambe le parti.
ART. 17
Le Parti si impegnano a sottoporre ogni eventuale controversia in materia di diritti e obblighi, interpretazione e applicazione derivanti dalla presente convenzione ad amichevole composizione; le Parti convengono, poi, che, non perfezionata tale amichevole composizione, ogni controversia in materia di diritti e obblighi, interpretazione e applicazione della presente convenzione, sarà sottoposta al Foro di Ascoli Xxxxxx.
Luogo e data
Letto, approvato e sottoscritto
Il comodante
Il comodatario
Le parti dichiarano di aver preso piena ed esatta visione a e cognizione delle obbligazioni tutte
precisate nelle sopracitate clausole ed in particolare quelle distinte ai nn° e, ai sensi
degli artt. 1341 e 1342 cod. civ., dichiarano di approvarle specificamente intendendole come sottoscritte una per una.
Il comodante
Il comodatario