CONVENZIONE OPERATIVA
Agenzia Regionale per lo Sviluppo
e l’Innovazione dell’Agricoltura del Lazio
CONVENZIONE OPERATIVA
Art. 3 Accordo quadro ARSIAL – Dipartimento di Scienze Agrarie e Forestali (di seguito DAFNE) approvato con Delibera CdA n. 65 del 18.12.2019.
CUP F85B18003830009
Proposta scientifica ed analisi dei costi per la caratterizzazione molecolare di varietà locali del Lazio di pomodoro, sedano e brassiche
TRA
Agenzia Regionale per lo Sviluppo e l'Innovazione dell'Agricoltura del Lazio (d’ora innanzi denominata ARSIAL), nella persona del Direttore Generale xxxx. Xxxxxxxx Xxxxx nato a (omissis) e domiciliato per la carica presso ARSIAL, xxx Xxxxxxx Xxxxxxxx, 00 00000 Xxxx – P. IVA 04838391003, Indirizzo PEC xxxxxx@xxx.xxxxxxxxx.xx
E
Dipartimento di Scienze Agrarie e Forestali dell’Università degli Studi della Tuscia (d’ora innanzi denominato DAFNE), con sede legale in via S. Xxxxx in Gradi n.4 e sede operativa in Xxx X. Xxxxxxx xx Xxxxxx xxx, 00000 Xxxxxxx, Codice Fiscale 80029030568, Partita IVA 00575560560, rappresentato dal Direttore,
Professore Xxxxxx Xxxxxxxx, nato a (omissis), domiciliato per la carica presso la sede del DAFNE, Indirizzo PEC xxxxx@xxx.xxxxxx.xx
PREMESSO CHE:
- ARSIAL e DAFNE hanno stipulato in data 18.12.2019 un Accordo-Quadro con cui “si impegnano a collaborare al fine di realizzare gli obiettivi comuni consistenti nell’attuazione di uno o più progetti che, coerentemente con quanto previsto dal Piano Settoriale di Intervento per la tutela delle risorse genetiche autoctone del Lazio, di interesse agrario e con i conseguenti Piani Operativi Annuali, si propongono di approfondire l’attività di censimento, caratterizzazione genetica, biochimica, e morfologica delle predette risorse ed altre attività finalizzate alla loro tutela, conservazione e valorizzazione.
- l’art. 2 del predetto Accordo - Quadro prevede che “le attività oggetto del presente accordo verranno definite a mezzo di Convenzioni Operative che verranno predisposte dalla struttura di gestione e si potranno estendere, con apposito atto, a quelle altre che potranno essere successivamente e congiuntamente individuate.
Le Convenzioni Operative dovranno contenere le descrizioni specifiche di:
a) attività da svolgere
b) obiettivi da realizzare
c) termini e condizioni di svolgimento
d) tempi di attuazione
e) risorse umane e strumentali da impiegare e messe a disposizione dalle parti
f) definizione degli oneri finanziari relativi alle singole attività tecnico-scientifiche e delle loro modalità di erogazione;”
- al fine di rispondere alla necessità di una caratterizzazione genetico- molecolare delle accessioni di specie ortive, tra cui sedano, pomodoro e diverse brassiche, collezionate nel corso del censimento svolto da ARSIAL nell’ambito delle attività previste dalla Legge Regionale n. 15/2000 “Tutela delle risorse genetiche autoctone di interesse agrario” verranno avviate ricerche per la loro caratterizzazione a livello molecolare;
- le predette ricerche risultano basilari sia al fine di individuare opportune strategie per la conservazione in situ/on farm delle varietà locali di specie ortive già tutelate (pomodoro, sedano e brassiche), sia in vista di una loro possibile iscrizione come “varietà da conservazione” al Registro Nazionale;
- risulta necessario approfondire gli studi sulla loro variabilità genetica al fine di mettere in evidenza la diversità intra ed inter-varietà locale, nonché la distinguibilità delle accessioni del Lazio da quelle di regioni limitrofe o commerciali;
- con la presente convenzione operativa ARSIAL e DAFNE intendono collaborare al progetto di ricerca, allegato alla presente convenzione, denominato “Proposta scientifica ed analisi dei costi per la caratterizzazione molecolare di varietà locali del Lazio di pomodoro, sedano e brassiche”.
CONSIDERATO CHE
- l’art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”, prevede che le Amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune e che per tali accordi si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni previste dall’art. 11, commi 2 e 3, della medesima legge;
- l’art. 5, comma 6, del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 – Codice dei Contratti Pubblici - , prevede che gli accordi conclusi tra due o più amministrazioni non rientrano nell’ambito di applicazione del Codice dei Contratti di cui al medesimo Codice quando sono soddisfatte le seguenti condizioni: a) l’accordo stabilisce una cooperazione tra le Amministrazioni finalizzata a garantire che i servizi pubblici, che le stesse sono tenute a svolgere, siano prestati per il conseguimento di obiettivi comuni; b) la cooperazione è retta esclusivamente dall’interesse pubblico; c) le Amministrazioni svolgono sul mercato meno del 20% delle attività oggetto della cooperazione;
- conformemente alle finalità ed agli obiettivi che “il Piano Settoriale di intervento per la tutela delle risorse genetiche autoctone di interesse agrario - Triennio 2018 – 2020” si propone (punti 1a e 1b; punto 2), ovvero il perseguimento di finalità più generali direttamente correlate con l’interesse dell’intera comunità, la presente convenzione stabilisce che i risultati della
ricerca non possono formare oggetto di alcun diritto di uso esclusivo o prioritario, né di alcun vincolo di segreto o riservatezza e di conseguenza la presente convenzione non rientra nelle previsioni dell’art 158 c. 1 lettera a) e b), D. Lgs. 50/2016, poiché i risultati delle ricerche da effettuare sono pubblici e non appartengono esclusivamente all'amministrazione aggiudicatrice affinché li usi nell'esercizio della sua attività;
- il progetto di ricerca, oggetto della presente convenzione rientra appieno nelle pubbliche finalità affidate dal legislatore statale e regionale, alle predette parti e le stesse soddisfano pubblici interessi in materia di tutela e valorizzazione della biodiversità di interesse agrario del Lazio;
- la collaborazione oggetto della presente convenzione consente di creare sinergie per il raggiungimento dei predetti obiettivi comuni e di pubblico interesse;
- non configurandosi quale pagamento di corrispettivo, comprensivo di un margine di guadagno, l’onere finanziario a carico di ARSIAL derivante dalla presente convenzione, nell’ottica di una reale condivisione di compiti e responsabilità, rappresenta un contributo alle spese effettivamente sostenute dal DAFNE.
TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE
Art. 1 Premessa
La premessa e le considerazioni sono parte integrante della presente Convenzione.
Attività da svolgere
Art. 2 Oggetto e durata
Le parti si impegnano a collaborare alla realizzazione delle attività previste nel progetto di ricerca, allegato alla presente convenzione denominato “Proposta scientifica ed analisi dei costi per la caratterizzazione molecolare di varietà locali del Lazio di pomodoro, sedano e brassiche”.
Obiettivi da realizzare
Tale studio si pone come obiettivo di caratterizzare a livello molecolare il germoplasma autoctono della regione Lazio di pomodoro, sedano e brassiche, al fine di mettere in evidenza la diversità intra ed inter-varietà locale, nonché la distinguibilità delle accessioni del Lazio da quelle di regioni limitrofe o commerciali.
L’analisi della variabilità interna alle popolazioni locali è proposta sia al fine di individuare opportune strategie per la conservazione in situ/on farm, sia al fine di verificare la possibile iscrizione come “varietà da conservazione” al Registro Nazionale.
ARSIAL gestisce e coordina la Rete di Conservazione e Sicurezza (Rete), a cui aderiscono i detentori delle risorse genetiche autoctone, favorendo la conservazione in situ/on farm delle varietà locali e la riproduzione/moltiplicazione di tali materiali
anche al fine di renderlo disponibile agli operatori agricoli che ne facciano richiesta.
Termini e condizioni di svolgimento
La presente convenzione decorre dalla data di sottoscrizione e termina 31 dicembre del 2021, potrà essere rinnovata previo atto scritto fra le Parti, da comunicare almeno un mese prima della data di scadenza. In nessun caso è ammesso il ricorso al tacito rinnovo.
Tempi di attuazione
Considerando lo sviluppo del progetto su un orizzonte temporale di 16 mesi (set- 2020 / dic-2021), si prevede di svolgere le attività come descritto nel diagramma di Gantt, salvo cause di forza maggiore e/o eventi climatici che possano suggerire una diversa articolazione delle tempistiche.
Specie | Azione | Mesi di progetto | |||||||||||||||
set-20 | ott-20 | nov-20 | dic-20 | gen-21 | feb-21 | mar-21 | apr-21 | mag-21 | giu-21 | lug-21 | ago-21 | set-21 | ott-21 | nov-21 | dic-21 | ||
Brassiche | Scelta delle accessioni e dei marcatori | ||||||||||||||||
Estrazione del DNA e sviluppo dei marcatori | |||||||||||||||||
Cura ed elaborazione dei dati | |||||||||||||||||
Sedano | Scelta delle accessioni e dei marcatori | ||||||||||||||||
Estrazione del DNA e sviluppo dei marcatori | |||||||||||||||||
Cura ed elaborazione dei dati | |||||||||||||||||
Pomodoro | Scelta delle accessioni e dei marcatori | ||||||||||||||||
Estrazione del DNA e sviluppo dei marcatori | |||||||||||||||||
Cura ed elaborazione dei dati | |||||||||||||||||
Presentazione dei risultati |
Art. 3
Coordinamento ed esecuzione dell’attività
L’attività di coordinamento è svolta dai seguenti responsabili:
- per ARSIAL: dott.ssa Xxxxx Xxxxxxx
- per DAFNE: xxxx. Xxxxxx Xxxxxxxxx
I responsabili cureranno i rapporti tra le parti, coordineranno le attività nei rispettivi ambiti di competenza, constateranno inoltre l’effettiva attività svolta e autorizzeranno la richiesta di rimborso per il ristoro delle spese sostenute da parte del DAFNE secondo la quantificazione e nel rispetto del massimale di cui all’art. 4.
Risorse umane e strumentali da impiegare e messe a disposizione dalle parti ARSIAL metterà a disposizione i propri tecnici, n. 2 risorse per circa 5 giornate, che, in ciascun periodo interessato delle diverse fasi del progetto, collaboreranno con il DAFNE alle attività riguardanti la scelta dei materiali nelle diverse specie e di:
- individuazione e reperimento delle accessioni di pomodoro delle varietà locali in collezione ARSIAL (per un totale di 128 campioni da analizzare) sia conservate ex situ che presso gli agricoltori in situ/on farm;
- individuazione delle accessioni della varietà locale Sedano bianco di Sperlonga (circa n.5-6) e reperimento della semente presso gli agricoltori della Rete;
- individuazione e reperimento delle accessioni del genere Brassica (circa n.12) presenti nella collezione ARSIAL;
- realizzazione presso l’azienda sperimentale ARSIAL di Alvito (FR) di parcelle vetrina dove coltivare le accessioni collezionate per un’analisi morfologica del materiale oggetto di studio;
- organizzazione di visite con i ricercatori, tecnici e gli agricoltori della Rete, per osservare in campo le principali varietà locali già iscritte al RVR;
- attività di animazione locale e divulgazione tecnica dei risultati con la restituzione alla comunità di agricoltori dei risultati conseguiti con la caratterizzazione genetica molecolare;
- aggiornamento schede descrittive delle varietà locali già iscritte al RVR e loro integrazione per una eventuale iscrizione come “varietà da conservazione” al Registro Nazionale delle varietà.
XXXXX provvederà allo svolgimento delle attività previste nel progetto allegato al presente atto e dettagliatamente descritte per ciascuna delle specie interessate sulla base del progetto allegato e dell’articolazione temporale di cui all’art. 2.
Art. 4
Oneri del progetto e modalità di rimborso
Definizione degli oneri finanziari relativi alle singole attività tecnico-scientifiche e delle loro modalità di erogazione
Per la realizzazione del progetto, oggetto della presente convenzione, Arsial corrisponderà al DAFNE € 66.217,00 (sessantaseimiladuecentodiciasette,00) a titolo di rimborso per le spese effettivamente sostenute per le singole attività tecnico- scientifiche dettagliatamente riportate nel progetto, allegato al presente atto, ai seguenti punti:
Voci di spesa | Costo previsto | IVA (22%) | Costo totale |
Spese per personale | 25.685 | - | 25.685 |
Spese missioni | 3.400 | - | 3.400 |
Divulgazione | 2.800 | - | 2.800 |
Predisposizione materiale divulgativo | 4.000 | 880 | 4.880 |
Esecuzione di prelievi e analisi di laboratorio | 11.920 | 2.622 | 14.542 |
Acquisto beni (prezzi comprensivi di IVA) | 14.910 | - | 14.910 |
Totale | 66.217 |
Non configurandosi quale pagamento di corrispettivo, comprensivo di un margine di guadagno, l’onere finanziario derivante dalla presente convenzione, nell’ottica di una reale condivisione di compiti rappresenta un contributo alle spese effettivamente sostenute.
ARSIAL si impegna ad erogare la quota di contributo a favore di XXXXX con le modalità di seguito indicate:
• Prima anticipazione: pari al 40% e corrispondente a € 26.486,80 verrà erogato come anticipazione per l’avvio del progetto, alla stipula della
• Seconda anticipazione: pari al 30% e corrispondente a € 19.865,10 verrà erogato nel corso del 2021 su richiesta del DAFNE, previa rendicontazione delle spese effettuate con la prima anticipazione e presentazione di una relazione sullo stato di avanzamento delle attività;
• Saldo: pari al 30% e corrispondente a € 19.865,10 a conclusione delle attività progettuali, riportate in una dettagliata relazione tecnico scientifica finale con i risultati ottenuti e corredata dalla rendicontazione generale delle spese effettivamente sostenute, da presentare entro il 31/12/2021.
• In caso di proroga, fermo restando l’importo complessivo previsto, il rimborso spese e le modalità di erogazione dello stesso saranno successivamente indicati con atto scritto e sottoscritto da ambo le parti.
DAFNE concorderà con ARSIAL le modalità e i formati necessari per la formalizzazione dei report tecnici e delle rendicontazioni finanziarie conformemente al Reg. (UE) 1305/2013, alla delibera della Giunta Regionale n. 147/2016 del 5 aprile 2016 ed alla Determinazione del Direttore della Direzione Generale Agricoltura n. G03831 del 15.04.2016, sono ammesse a rendicontazione esclusivamente le spese connesse alla realizzazione del progetto e inerenti a:
- personale a tempo determinato assunto per lo svolgimento delle attività previste dal presente progetto;
- assegni di ricerca, borse di studio, borse di dottorato istituiti per lo svolgimento delle attività previste dal presente progetto;
- missioni;
- attrezzature tecniche sia di campo che di laboratorio;
- spese per divulgazione risultati e partecipazione a convegni;
- produzione e stampa di materiale informativo e formativo, siti web;
- commesse e consulenze;
- materiali di consumo;
- spese generali.
La presente convenzione non potrà determinare in alcun modo il sorgere di rapporti contrattuali o di dipendenza tra il personale di ARSIAL e del DAFNE.
Art. 5 Controversie
La Parti si impegnano a concordare, in uno spirito di reciproca collaborazione, eventuali procedure e adempimenti non specificati nella presente convenzione che si rendano tuttavia necessari per un ottimale conseguimento degli obiettivi e a definire consensualmente eventuali controversie che possano sorgere nel corso del rapporto di collaborazione. In caso di mancata risoluzione amichevole è competente in via esclusiva il TAR del Lazio.
Art. 6
Proprietà ed utilizzazione dei risultati
Tutti i risultati parziali e finali direttamente o indirettamente derivanti dalla presente convenzione sono pubblici, non possono formare oggetto di alcun diritto di uso esclusivo o prioritario, né di alcun vincolo di segreto o riservatezza. Le Parti,
nell'ambito dei propri compiti istituzionali, potranno liberamente utilizzare le relazioni e/o i risultati derivanti dall’attività oggetto del presente contratto, con l’obbligo di notiziare l’altra Parte e di citare, nelle eventuali pubblicazioni di carattere tecnico/scientifico, che tali risultati sono scaturiti dalla collaborazione con l’altra Parte. Tuttavia, salvo specifici accordi scritti tra le parti, è escluso l’utilizzo diretto dei nomi e/o dei loghi delle Parti per scopi pubblicitari.
Art. 7
Riservatezza e trattamento dei dati personali
Le Parti si impegnano a garantire il completo riserbo da parte propria e dei propri collaboratori su tutte le informazioni ed i prodotti di natura esplicitamente riservata.
Le Parti della presente convenzione garantiscono il rispetto delle disposizioni di cui al Reg. (UE) 2016/679 e Decreto Legislativo n. 196/2003 e s.m.i. (Codice in materia di protezione dei dati personali).
Art. 8 Responsabilità
Ciascuna delle Parti dichiara di avere idonea polizza assicurativa a copertura dei rischi per la responsabilità civile verso terzi per danni a persone e cose, dei quali sia eventualmente tenuta a rispondere.
Ciascuna parte garantisce, altresì, che il personale assegnato per lo svolgimento delle attività di cui alla presente convenzione gode di valida copertura assicurativa contro gli infortuni presso l’INAIL o altra compagnia assicuratrice.
Art. 9 Diritto di recesso
Le Parti hanno la facoltà, in caso di sopravvenute esigenze di diritto pubblico o di sopravvenienze normative nazionali inerenti la propria organizzazione o a causa di una rivalutazione dell’interesse pubblico originario, di recedere unilateralmente, in tutto o in parte, dalla presente convenzione con preavviso di almeno 30 giorni solari, da comunicarsi con posta elettronica certificata – PEC. In tal caso sono fatte salve le spese già sostenute ed impegnate fino al momento di ricevimento della comunicazione di recesso.
Art. 10
Spese contrattuali e di registrazione
Le Parti danno atto che la presente convenzione, non avendo per oggetto prestazioni a contenuto patrimoniale, sarà registrata in caso d'uso ai sensi dell'art. 4 - Tariffa - parte II del DPR 131 del 26/04/1986 a cura e spese della parte che richiede la registrazione stessa.
La presente convenzione è soggetta ad imposta di bollo sin dall’origine (art. 2, Xxxxxxx, Allegato A, Parte I – D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 642 e successive modificazioni e integrazioni) che viene assolta dal DAFNE con apposizione di contrassegno telematico.
Art.11 Norme finali
La presente convenzione è impegnativa per le parti contraenti in conformità delle leggi vigenti. Per tutto quanto non espressamente regolato dai precedenti articoli, riguardo ai rapporti tra XXXXX e ARSIAL si applicano le disposizioni del Codice Civile, in quanto compatibili.
Quanto sopra è letto, approvato e sottoscritto dalle Parti.
La presente convenzione viene sottoscritta unicamente in forma digitale, ai sensi dell’articolo 15, comma 2-bis. della legge n. 241/90, e trasmesso tramite posta elettronica certificata.
Per ARSIAL Il Direttore Generale (xxxx. Xxxxxxxx Xxxxx) | Per il DAFNE Il Direttore (Xxxx. Xxxxxx Xxxxxxxx) |