CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO DELLE ATTIVITA' FERROVIARIE
CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO DELLE ATTIVITA' FERROVIARIE
Addì 16 aprile 2003 in Roma
tra
- AGENS e la Delegazione delle Imprese esercenti Attività ferroviarie, con l’assistenza di CONFINDUSTRIA
e
- FILT/CGIL, FIT/CISL, UILTRASPORTI/UIL e lo SMA,
con l’assistenza delle Confederazioni Sindacali CGIL, CISL, UIL
- UGL Ferrovie, con l’assistenza della Confederazione Sindacale UGL
è stato sottoscritto il presente Accordo per la definizione del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro.
C.C.N.L.
delle ATTIVITA’ FERROVIARIE
C.C.N.L. delle Attività Ferroviarie
I N D I C E
Premessa
Campo di applicazione Decorrenza e durata
Capitolo 1 – DISCIPLINA DEL SISTEMA DI RELAZIONI INDUSTRIALI
Art. | 1 - | Sistema delle Relazioni Industriali |
A. Organismi Paritetici | ||
B. Livelli, fasi e materie dell’informativa sindacale | ||
Art. | 2 - | Comitati Aziendali Europei |
Art. | 3 - | Assetti contrattuali – Procedura di rinnovo del Contratto collettivo nazionale di |
lavoro | ||
Art. | 4 - | Procedura di rinnovo dell’Accordo aziendale |
Art. | 5 - | Rappresentanze sindacali unitarie e Rappresentanti dei lavoratori per la |
sicurezza | ||
Art. | 6 - | Assemblea |
Art. | 7 - | Diritto di affissione |
Art. | 8 - | Locali |
Art. | 9 - | Permessi per motivi sindacali e cariche elettive |
Art. | 10 - | Contributi sindacali |
Art. | 11 - | Appalti |
Art. | 12 - | Ristrutturazione e riorganizzazione aziendale |
Art. | 13 - | Trasferimento d’azienda |
Capitolo 2 – COSTITUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO
Art. | 14 - | Assunzione |
Art. | 15 - | Periodo di prova |
Art. | 16 - | Contratto a tempo parziale |
Art. | 17 - | Contratto di formazione e lavoro |
Art. | 18 - | Contratto di apprendistato |
Art. | 19 - | Contratto a tempo determinato |
Art. | 20 - | Contratto di fornitura di lavoro temporaneo |
Capitolo 3 – CLASSIFICAZIONE PROFESSIONALE
Art. 21 - Classificazione Professionale
Capitolo 4 – ORARIO DI LAVORO
Art. 22 - Orario di lavoro Art. 23 - Lavoro straordinario
Art. 24 - Riposo settimanale e Giorni festivi Art. 25 - Ferie
Capitolo 5 – SVOLGIMENTO DEL RAPPORTO DI LAVORO
Art. 26 - Malattia e infortunio non sul lavoro
Art. 27 - Infortunio sul lavoro e malattia professionale Art. 28 - Tutela della maternità e della paternità
Art. 29 - Tossicodipendenza e alcooldipendenza Art. 30 - Persone con handicap
Art. 31 - Lavoratori affetti da virus HIV Art. 32 - Volontariato
Art. 33 - Facilitazioni per i lavoratori studenti
Art. 34 - Congedi per formazione e per formazione continua Art. 35 - Congedo per gravi motivi familiari
Art. 36 - Permessi
Art. 37 - Permessi per donatori di sangue e di midollo osseo Art. 38 - Servizio militare o Servizio civile sostitutivo
Art. 39 - Assenze non retribuite Art. 40 - Trasferimenti individuali Art. 41 - Mobilità individuale
Art. 42 - Trasferimenti individuali interaziendali Art. 43 - Formazione professionale
Art. 44 - Ambiente, igiene e sicurezza del lavoro Art. 45 - Divisa
Art. 46 - Pasti aziendali
Art. 47 - Tutela legale e copertura assicurativa
Art. 48 - Risoluzione del rapporto di lavoro con preavviso Art. 49 - Fondo pensione complementare
Art. 50 - Assistenza sanitaria integrativa Art. 51 - Doveri del personale
Art. 52 - Sanzioni disciplinari
Art. 53 - Mancanze punibili con il rimprovero verbale o scritto Art. 54 - Mancanze punibili con la multa
Art. 55 - Mancanze punibili con la sospensione dal servizio e dalla retribuzione da uno a quattro giorni
Art. 56 - Mancanze punibili con la sospensione dal servizio e dalla retribuzione da cinque a sette giorni
Art. 57 - Mancanze punibili con la sospensione dal servizio e dalla retribuzione da otto a dieci giorni
Art. 58 - Mancanze punibili con il licenziamento con preavviso Art. 59 - Mancanze punibili con il licenziamento senza preavviso Art. 60 - Sospensione cautelare non disciplinare
Art. 61 - Procedimento disciplinare
Art. 62 - Collegio di conciliazione e arbitrato
Capitolo 6 – RETRIBUZIONE
Art. 63 - Retribuzione
Art. 64 - Aumenti periodici di anzianità
Art. 65 - Tredicesima e Quattordicesima mensilità Art. 66 - Indennità di funzione
Art. 67 - Salario professionale Art. 68 - Premio di risultato
Art. 69 - Compenso per lavoro straordinario Art. 70 - Indennità per lavoro notturno
Art. 71 - Indennità per lavoro domenicale o festivo
Art. 72 - Trasferta e altri trattamenti per attività fuori sede Art. 73 - Indennità di trasferimento
Art. 74 - Reperibilità e disponibilità Art. 75 - Indennità per maneggio denaro Art. 76 - Indennità di turno
Art. 77 - Indennità per lavorazioni in condizioni disagiate Art. 78 - Indennità diverse
Art. 79 - Trattamento di fine rapporto Allegato A - Una tantum
PREMESSA
Il presente contratto collettivo nazionale di lavoro, per riconoscimento comune delle parti, assume gli indirizzi e i contenuti del “Protocollo sulla politica dei redditi e dell’occupazione, sugli assetti contrattuali, sulle politiche del lavoro e sul sostegno al sistema produttivo” del 23 luglio 1993.
Il contratto collettivo dà attuazione nel settore ferroviario alle indicazioni contenute nei punti 4.4 e 4.5 del “Patto sulle politiche di concertazione e sulle nuove regole delle relazioni sindacali per la trasformazione e l’integrazione europea del sistema dei trasporti” del 23 dicembre 1998, con particolare riferimento alla ricerca di soluzioni contrattuali in linea con le esigenze di nuove regole conseguenti ai processi di liberalizzazione e di apertura al mercato derivanti dall’applicazione delle normative europee.
In questo ambito il presente contratto rappresenta la realizzazione del comune impegno in direzione di una semplificazione e razionalizzazione del sistema contrattuale nel settore dei trasporti.
Il contratto rappresenta l’esigenza, condivisa dalle parti, di una disciplina contrattuale collettiva che si rivolge alla pluralità di imprese operanti nell’esercizio delle attività ferroviarie a fronte della necessità di disporre di risposte tempestive, flessibili e qualificate all’evoluzione del mercato, in relazione all’affermarsi dei processi competitivi imposti dall’Unione Europea, dalle leggi nazionali e dalle leggi regionali che intervengono sul trasporto ferroviario.
Le parti, ferme restando le distinzioni dei rispettivi ruoli e responsabilità, riconoscono l’esigenza di valorizzare la risorsa lavoro anche attraverso la ricerca di modelli di tipo partecipativo, con l’obiettivo di qualificare i rapporti tra le parti ai vari livelli, con gli strumenti contrattualmente riconosciuti.
Per quanto sopra le parti riconoscono la necessità di favorire le modifiche e le integrazioni delle normative contrattuali che si possono rendere necessarie considerata la rapida evoluzione dei processi di liberalizzazione del settore, le innovazioni tecnologiche e le attese innovazioni normative europee e nazionali.
Le parti stipulanti rilevano congiuntamente che le imprese operanti nel settore individuato dal “Campo di applicazione” potranno essere interessate da processi di sviluppo tecnologico e organizzativo di cambiamento dei contesti di mercato e di quadro regolatorio in relazione ai quali riconoscono la comune esigenza, sia per le imprese del settore che per i loro dipendenti, di sviluppare nel periodo di vigenza del contratto, stipulato tra le parti stesse, una attività di monitoraggio delle normative definite, affinché con modalità non conflittuali sia possibile individuare modifiche ed integrazioni delle discipline contrattuali in grado di fornire soluzioni adeguate rispetto alle innovazioni tecnologiche e normative che abbiano rilevanti conseguenze sull’organizzazione del lavoro, sulle condizioni di svolgimento delle prestazioni di lavoro e sull’occupazione.
Le ipotesi saranno individuate nell’ambito di una apposita Commissione paritetica formata da sei componenti per la parte di rappresentanza delle imprese e dai sei componenti per la parte di rappresentanza dei lavoratori.
Le ipotesi di modificazione così individuate formeranno oggetto di esame fra le parti stipulanti in occasione delle fasi con finalità negoziali previste dal contratto collettivo in sede nazionale, allo scopo di valutare i positivi effetti che ne potrebbero derivare per il settore e di delineare i futuri sviluppi degli esiti dell’attività di monitoraggio.
La prima fase della attività di monitoraggio sarà avviata entro sei mesi dalla sottoscrizione del presente contratto, in occasione di uno specifico incontro che sarà convocato per iniziativa congiunta ovvero su richiesta di una delle parti.
CAMPO DI APPLICAZIONE
Il presente contratto collettivo nazionale di lavoro si applica ai dipendenti delle imprese che esercitano le attività ed i servizi connessi (quali, la manutenzione e la riparazione dei rotabili, la manovra, la vendita, ecc.) per il trasporto di persone e merci su ferrovia, i servizi ferroviari alle imprese di trasporto ferroviario, nonché le attività di gestione della rete infrastrutturale ferroviaria, assicurandone il mantenimento in efficienza, la sicurezza e lo sviluppo.
DECORRENZA E DURATA
In applicazione di quanto previsto dal Protocollo del 23 luglio 1993, il contratto collettivo nazionale di lavoro ha durata quadriennale per la parte normativa e biennale per la parte retributiva.
Ferme restando le diverse decorrenze per singoli istituti ove specificamente previste, il CCNL decorre dal 1° gennaio 2003 ed avrà durata sino al 31 dicembre 2006 con scadenza della parte economica al 31 dicembre 2004 ai sensi di quanto previsto dal Protocollo del 23 luglio 1993.
CCNL delle Attività Ferroviarie
Capitolo 1
DISCIPLINA DEL SISTEMA DI RELAZIONI INDUSTRIALI
ART. 1 - SISTEMA DELLE RELAZIONI INDUSTRIALI
1. Le parti, coerentemente con i principi affermati in “Premessa” al CCNL, che ne costituisce parte integrante, e nella consapevolezza dell’importanza del ruolo delle relazioni industriali, intendono sviluppare un sistema di relazioni industriali e della partecipazione negli organismi paritetici di cui alla successiva lettera A, articolato sui livelli di informazione indicati alla lettera B, fondato sul reciproco riconoscimento dei ruoli e sul rispetto delle distinte prerogative e caratterizzato da sistematicità di rapporti su specifici temi individuati di comune interesse per esaminarne le evoluzioni e le ricadute specifiche nelle diverse realtà aziendali.
2. Le parti individuano, a tal fine, i seguenti strumenti relazionali, costituiti da organismi congiunti e paritetici, da realizzare entro 3 mesi dalla sottoscrizione del CCNL, orientati alla creazione delle condizioni utili alla conoscenza del settore anche al fine di prevenire l’insorgenza di conflitti sia attraverso la più ampia diffusione degli obiettivi d’impresa in funzione dello sviluppo produttivo e dei nuovi scenari organizzativi, tecnologici e di mercato, sia attraverso il coinvolgimento delle istanze di rappresentanza.
3. Il sistema della partecipazione negli organismi paritetici potrà essere ulteriormente articolato nei gruppi societari e nelle realtà aziendali più complesse nel rispetto dei distinti ruoli e responsabilità.
A. ORGANISMI PARITETICI
OSSERVATORIO NAZIONALE
Entro il termine previsto al precedente punto 2 verrà costituito a livello nazionale un Osservatorio, formato pariteticamente da un rappresentante per ciascuna Organizzazione Sindacale stipulante e da un identico numero complessivo di componenti di parte imprenditoriale, quale sede di analisi, verifica e confronto sistematici sulle seguenti aree tematiche: situazione economico sociale del trasporto ferroviario, formazione professionale, ambiente e sicurezza del lavoro.
In particolare, in tale sede, ed in relazione alle aree tematiche sopra individuate, saranno affrontati i seguenti argomenti:
a) andamento delle imprese di servizi di trasporto su ferro, nazionali e comunitarie, del mercato e della produzione anche in relazione ai dati congiunturali e di lungo periodo relativi agli altri settori del trasporto (su strada, aereo, marittimo);
b) evoluzione dell'assetto organizzativo del mercato delle attività ferroviarie, rispetto all'evoluzione internazionale e nazionale del settore, avendo riguardo alle realtà territoriali di cui all’obiettivo 1 quale definito nella normativa comunitaria, ed in particolare al Mezzogiorno;
c) linee di sviluppo tecnologico del settore, con riferimento alle possibili applicazioni ed alle connesse opportunità di mercato;
d) andamento della normativa di circolazione con particolare riguardo ai sistemi di sicurezza e alla formazione professionale;
e) dinamiche congiunturali e di lungo periodo dei principali indicatori economici del settore rilevati dai dati di bilancio delle imprese relativi all'andamento complessivo del comparto produttivo, delle retribuzioni e del costo del lavoro, anche con riferimento al mercato internazionale;
f) andamento dell’occupazione e del mercato del lavoro del settore distinti per sesso con analisi e valutazione della dimensione occupazionale delle imprese, dei flussi in entrata e in uscita, delle tipologie dei rapporti di lavoro, delle prospettive di sviluppo delle articolazioni professionali interne, dell'andamento dei salari di fatto e delle dinamiche degli orari effettivi in rapporto all’orario contrattuale;
g) formazione e riqualificazione professionale, con particolare riferimento alle dinamiche evolutive delle esigenze formative connesse alle innovazioni tecnologiche ed alle trasformazioni organizzative, normative e professionali;
h) tematiche relative alla sicurezza del lavoro e agli ambienti di lavoro connesse alle particolari caratteristiche del trasporto ferroviario, anche con riferimento ai rapporti con le Istituzioni ed all’evoluzione delle normative nazionali e comunitarie in materia, alla costituzione dei RLS e alle iniziative formative realizzate;
i) andamento delle relazioni industriali e del sistema della partecipazione negli organismi paritetici nelle imprese del settore.
Ai fini dell’analisi e valutazione dei flussi occupazionali verrà costituita presso l’Osservatorio stesso una banca dati destinata a raccogliere informazioni relative all’andamento dell’occupazione e del mercato del lavoro del settore, ai flussi in entrata e in uscita, alle tipologie dei rapporti di lavoro; la raccolta dei dati avverrà nel pieno rispetto della vigente disciplina sulla tutela della privacy.
L’Osservatorio Nazionale potrà realizzare specifiche iniziative di approfondimento, studio e ricerca su materie ed argomenti individuati di comune accordo tra le parti e nell’ambito delle aree tematiche sopra definite.
A tal fine potranno essere costituite commissioni con lo scopo di elaborare studi o documenti da sottoporre alle parti contraenti, atti ad individuare soluzioni a questioni di particolare rilevanza per il settore. A tale scopo l’Osservatorio potrà avvalersi, per lo svolgimento dei propri compiti, anche del contributo di esperti ovvero di strutture professionali esterne, scelti di comune accordo dalle parti.
Entro tre mesi dalla stipula del presente CCNL le parti definiranno con apposito accordo le modalità costitutive ed operative per l'avvio ed il corretto funzionamento dell'Osservatorio per renderlo operativo nei termini previsti al punto 2 del presente articolo.
COMITATO PER LE PARI OPPORTUNITA'
Le parti convengono di costituire il Comitato Paritetico Nazionale per le Pari Opportunità con il compito di individuare e proporre alle parti stipulanti strumenti e iniziative dirette a promuovere comportamenti e azioni positive coerenti con i principi di parità di cui alla legge 9.12.1977, n. 903 e alla legge 10.4.1991, n. 125 e successive modifiche ed integrazioni, nonché i principi di pari opportunità nell'accesso al lavoro, nelle organizzazioni e condizioni di impiego, e nella formazione di percorsi professionali.
Il Comitato Paritetico per le Pari Opportunità sarà composto da una rappresentante per ciascuna Organizzazione Sindacale stipulante il CCNL e da un eguale numero complessivo di componenti di parte imprenditoriale.
Il Comitato opera:
1) studiando le caratteristiche del mercato del lavoro e l'andamento dell'occupazione femminile nel settore con riferimento alle diverse tipologie di rapporto di lavoro (contratti di formazione e lavoro, contratti part-time, apprendistato, tempo determinato ecc.) ed all'utilizzo degli strumenti atti a favorire l'inserimento e lo sviluppo del lavoro femminile e per fronteggiare crisi, ristrutturazioni, riorganizzazioni o conversioni aziendali, utilizzando i dati dell'Osservatorio Nazionale al quale potrà partecipare con un proprio rappresentante in qualità di uditore;
2) seguendo l'evoluzione della legislazione italiana ed estera in materia di pari opportunità nel lavoro anche in riferimento al programma di azione dell’Unione Europea 1991-1995 e successivo, nonché al programma di azione per l'attuazione della Carta dei Diritti Sociali Fondamentali dell'Unione Europea;
con il compito di:
a) analizzare le caratteristiche della presenza femminile nel settore ed individuare iniziative in materia di orientamento e formazione professionale al fine di agevolare l'incontro tra domanda ed offerta di lavoro, favorire la diversificazione delle scelte lavorative e l'accesso a nuove professionalità, con particolare attenzione alle realtà aziendali interessate da processi di ristrutturazione e riorganizzazione;
b) promuovere indirizzi generali idonei a facilitare il reinserimento delle lavoratrici dopo l'assenza per maternità e a salvaguardare la professionalità;
c) individuare iniziative volte a favorire l'occupazione femminile anche in ruoli connessi alle nuove tecnologie;
d) mantenere il collegamento e la diffusione di informazioni e progetti con i CPO aziendali ove costituiti;
e) raccogliere e segnalare alle parti stipulanti il presente CCNL le iniziative di azioni positive adottate nelle aziende ferroviarie con l'indicazione dei risultati che ne sono conseguiti;
f) individuare orientamenti ed indirizzi generali in materia di informazione e formazione per promuovere comportamenti coerenti con i principi di pari opportunità nel lavoro;
g) proporre iniziative ai fini della prevenzione di forme di molestie sessuali nei luoghi di lavoro anche attraverso ricerche sulla diffusione e le caratteristiche del fenomeno. Al fine di promuovere comportamenti coerenti con gli obiettivi di tutela della dignità delle donne e degli uomini nell'ambiente di lavoro si terrà conto dei principi espressi dalla Unione Europea nella risoluzione del Consiglio del 29 maggio 1990 e nella raccomandazione della Commissione del 27 novembre 1991 in materia.
Il Comitato si riunisce di norma trimestralmente o su richiesta di una delle parti, presieduto a turno da un componente dei due gruppi, delibera per l'attuazione dei compiti sopraindicati ed annualmente riferisce sulla propria attività alle parti che hanno stipulato il presente CCNL.
Esso si potrà avvalere, per lo svolgimento dei propri compiti, del contributo di esperti nominati di comune accordo.
Le proposte del CPO saranno oggetto di esame tra le parti stipulanti al fine di valutare le eventuali iniziative conseguenti.
Tre mesi prima della scadenza del presente CCNL, il Comitato terminerà i propri lavori presentando un rapporto conclusivo completo dei materiali raccolti ed elaborati: in questa sede verranno presentate tanto le proposte deliberate quanto le eventuali valutazioni che costituiscono le posizioni di una delle componenti.
Con le stesse finalità e con i compiti e le modalità di funzionamento indicati, salvo ulteriori specificazioni in relazione alle diverse realtà di impresa, si potranno costituire i CPO aziendali.
Nel caso di aziende che facciano parte di Gruppi societari, qualora il Gruppo societario occupi complessivamente almeno 1.200 dipendenti nell'intero Gruppo potrà essere costituito un solo CPO.
Sono fatti salvi gli assetti in atto alla data di stipula del presente CCNL.
B. LIVELLI, FASI E MATERIE DELL'INFORMATIVA SINDACALE
Le parti allo scopo di rafforzare il sistema di relazioni industriali, convengono di dare sistematicità ai livelli, alle fasi e alle materie di informazione, disciplinandone le modalità al fine di esaminare l'andamento specifico delle singole aziende.
INFORMATIVA A LIVELLO NAZIONALE
Con cadenza annuale e, di norma, entro il primo trimestre, nel corso di un apposito incontro, l’Agens fornirà alle Segreterie Nazionali delle Organizzazioni Sindacali stipulanti, anche alla luce di risultati e valutazioni svolte nell’ambito dell’Osservatorio Nazionale e del Comitato Paritetico Nazionale per le Pari Opportunità, elementi conoscitivi riguardanti le seguenti materie:
• scenari evolutivi del mercato del trasporto, nazionale e comunitario, con riferimento al quadro istituzionale e normativo conseguente ai processi di liberalizzazione e alle strategie competitive;
• linee strategiche di riorganizzazione in relazione a fenomeni di evoluzione tecnologica, di mutamento di scenario macroeconomico e di mercato;
• andamento dei livelli occupazionali e delle relative dinamiche interne correlate anche agli strumenti di politica attiva del lavoro ed ai fenomeni connessi all’introduzione di tecnologie innovative;
• linee di tendenza dei principali indicatori economici del settore valutati con riferimento al mercato interno ed esterno, e in particolare alle tendenze qualitative e quantitative degli investimenti ed alle dinamiche del costo del lavoro;
• fabbisogni formativi, con particolare riguardo ai mutamenti correlati ad esigenze connesse alle trasformazioni settoriali, tecnologiche, organizzative e professionali in atto, nonché alle abilitazioni obbligatorie connesse alla sicurezza dell’esercizio;
• pari opportunità, con specifica attenzione all’andamento qualitativo e quantitativo dell’occupazione femminile ed alle problematiche ad essa connesse;
• sicurezza del lavoro e tutela dell’ambiente anche con riferimento al rapporto con le Istituzioni nonché con le problematiche poste dal recepimento delle direttive UE in materia.
RELAZIONI INDUSTRIALI DI SECONDO LIVELLO
Il sistema di relazioni industriali è strutturato altresì su un secondo livello di norma corrispondente all’ambito aziendale.
In tale ambito le relazioni industriali potranno essere disciplinate da specifici Protocolli che dovranno essere coerenti con gli assetti e la disciplina generale fissati dal presente CCNL.
INFORMATIVA A LIVELLO AZIENDALE
Annualmente e, di norma, entro il primo trimestre, le Imprese che occupano complessivamente più di 200 dipendenti, nel corso di uno specifico incontro anche su richiesta delle Organizzazioni Sindacali stipulanti il presente contratto, forniranno una informativa riguardante:
• proiezioni relative alle prospettive produttive, ai programmi di investimento, allo sviluppo ed inserimento di nuove tecnologie ed ai conseguenti impatti sull’organizzazione del lavoro;
• tendenze occupazionali relative a: flussi in entrata ed in uscita, occupazione giovanile, andamento dell’occupazione femminile, iniziative ed attività di formazione e/o qualificazione professionale;
• problematiche occupazionali connesse alle esigenze di ristrutturazione produttiva o innovazione tecnologica. Per tali aspetti le cadenze dell’informazione saranno quelle richieste dagli specifici progetti;
• principali indicatori aziendali di redditività e di economicità;
• documenti di programmazione aziendale derivanti dal piano di impresa o da piani di attività, nonché il bilancio di esercizio.
In caso di successive modifiche significative dei programmi aziendali riferiti alle materie oggetto dell'informativa, sarà fornito, anche su richiesta delle Organizzazioni Sindacali stipulanti, un ulteriore aggiornamento integrativo dell’informativa aziendale.
ART. 2 - COMITATI AZIENDALI EUROPEI
Le parti, con riferimento al D.Lgs. 2.4.2002, n. 74, emanato in attuazione della Direttiva dell’Unione Europea n. 45/1994 convengono, nei casi in cui ne ricorrano i presupposti, di attivarsi per l’istituzione di un Comitato Aziendale Europeo (CAE) o di una procedura per l’informazione e la consultazione dei lavoratori dipendenti da imprese e gruppi di imprese di dimensioni comunitarie.
In tali casi, nel rispetto del D.Lgs. n. 74/2002, a livello aziendale le parti definiranno il campo di applicazione, la composizione della delegazione speciale di negoziazione, le attribuzioni, le modalità di funzionamento e di finanziamento nonché la durata del mandato del CAE ovvero le modalità di attuazione della procedura per l’informazione e la consultazione ai sensi di quanto stabilito dal citato D.Lgs. n. 74/2002.
Su richiesta di una delle parti stipulanti il presente CCNL, sarà esperita una verifica congiunta a livello nazionale in ordine all’applicazione del D.Lgs. n. 74/2002.
ART. 3 - ASSETTI CONTRATTUALI - PROCEDURA DI RINNOVO DEL CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO
1. Le parti confermano di voler realizzare, con il presente CCNL, gli assetti contrattuali indicati dal Protocollo 23 luglio1993 e dal “Patto sulle politiche di concertazione e sulle nuove regole delle relazioni sindacali per la trasformazione e l’integrazione europea del sistema dei trasporti” del 23.12.1998 ed articolati su due livelli:
• il contratto collettivo nazionale di lavoro di categoria;
• un secondo livello di contrattazione destinato ad operare secondo le modalità e negli ambiti di applicazione che saranno definiti dal CCNL.
Il CCNL ha durata quadriennale per la materia normativa e biennale per la materia retributiva.
2. Il livello nazionale disciplina, salvo quanto demandato a livello aziendale, tutti gli elementi del rapporto di lavoro, costituendo fonte esclusiva di regolamentazione degli aspetti normativi e del trattamento retributivo base del personale dipendente dalle imprese cui si applica il nuovo CCNL.
3. La dinamica degli effetti economici del CCNL sarà individuata secondo quanto previsto dal Protocollo 23 luglio1993.
4. La piattaforma per il rinnovo del CCNL sarà presentata in tempo utile per consentire l’apertura delle trattative tre mesi prima della scadenza del contratto.
Durante i tre mesi antecedenti e nel mese successivo alla scadenza del CCNL, e comunque per un periodo complessivamente pari a quattro mesi dalla data di presentazione della piattaforma di rinnovo, se successiva, le parti non assumeranno iniziative unilaterali né procederanno ad azioni dirette.
Le parti si danno atto che in caso di mancato accordo, dopo tre mesi dalla scadenza del CCNL e comunque dopo tre mesi dalla data di presentazione della piattaforma di rinnovo se successiva alla scadenza del contratto, verrà corrisposto ai lavoratori dipendenti un apposito elemento provvisorio della retribuzione denominato “indennità di vacanza contrattuale”, alle condizioni, con le modalità e secondo i criteri specificatamente previsti dal Protocollo 23 luglio1993.
5. La violazione del periodo di raffreddamento di cui al precedente punto 4 comporta come conseguenza a carico della parte che vi ha dato causa l’anticipazione o lo slittamento di tre mesi del termine a partire dal quale decorre la suddetta indennità di vacanza contrattuale, secondo quanto previsto dal citato Protocollo.
6. La contrattazione aziendale riguarda materie ed istituti diversi e non ripetitivi rispetto a quelli propri del CCNL, ai sensi di quanto previsto al punto 1 del presente articolo.
In conformità a quanto specificatamente previsto dal Protocollo 23 luglio 1993, le erogazioni economiche del livello di contrattazione aziendale saranno strettamente correlate ai risultati conseguiti nella realizzazione di programmi, concordati tra le parti, aventi come obiettivo incrementi di produttività, di qualità ed altri elementi di competitività, sulla base di parametri definiti tra le parti.
La relativa disciplina è contenuta nell'art. 68 (Premio di risultato).
7. Sono soggetti della contrattazione a livello aziendale congiuntamente le strutture territoriali delle Organizzazioni Sindacali stipulanti e le RSU costituite ai sensi dell'Accordo Interconfederale 20 dicembre 1993 ovvero, per le aziende più complesse e secondo la prassi esistente, le Organizzazioni Sindacali nazionali e le RSU. Le aziende sono assistite e rappresentate dalle Associazioni Industriali territoriali cui sono iscritte o conferiscono mandato.
ART. 4 - PROCEDURA DI RINNOVO DELL’ACCORDO AZIENDALE
1. L'accordo aziendale, relativo alle erogazioni economiche di cui all’art. 3, punto 6, comma 2, secondo quanto previsto dal Protocollo 23 luglio 1993, ha durata quadriennale ed è rinnovabile nel rispetto del principio dell'autonomia dei cicli negoziali, al fine di evitare sovrapposizioni con i tempi di rinnovo del CCNL relativamente al primo biennio economico.
2. Le piattaforme di rinnovo dell’accordo di cui al comma precedente dovranno essere presentate in tempo utile per consentire l’apertura delle trattative due mesi prima della scadenza dell’accordo.
3. La parte che ha ricevuto le proposte di rinnovo dovrà dare riscontro entro 20 giorni decorrenti dalla data di ricevimento delle stesse. Durante i due mesi decorrenti dalla data di presentazione della piattaforma le parti non assumeranno iniziative unilaterali né procederanno ad azioni dirette. Ove il negoziato per il rinnovo dell'accordo aziendale sia in corso alla scadenza del suddetto periodo di due mesi, lo stesso periodo sarà prorogato per un ulteriore mese.
ART. 5 - RAPPRESENTANZE SINDACALI UNITARIE E RAPPRESENTANTI DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA
1. In applicazione dell’Accordo Interconfederale del 20.12.1993 e secondo quanto previsto dal presente CCNL, le Rappresentanze Sindacali Unitarie (RSU) – congiuntamente alle strutture territoriali delle Organizzazioni Sindacali stipulanti il CCNL – hanno la capacità di partecipare alle trattative e la facoltà di sottoscrivere accordi collettivi in sede aziendale negli ambiti, per le materie, con le procedure e i criteri stabiliti dal presente CCNL.
2. Le Rappresentanze Sindacali Unitarie (RSU) vengono costituite in ciascuna unità produttiva sulla base del Protocollo del 23.7.1993, come disciplinato dall’Accordo Interconfederale del 20.12.1993. Le modalità di elezione (individuazione delle RSU e del numero dei componenti la RSU, composizione delle liste, effettuazione delle operazioni elettorali) saranno oggetto di specifici accordi aziendali che dovranno, comunque, tener conto di quanto stabilito nel predetto Accordo Interconfederale.
Sono fatte salve eventuali intese esistenti a livello aziendale alla data di stipula del presente CCNL.
3. Le Organizzazioni Sindacali firmatarie dell’Accordo Interconfederale del 20.12.1993, del presente contratto o comunque aderenti alla disciplina contenuta nello stesso Accordo Interconfederale e negli accordi aziendali di cui al punto precedente, partecipando alla procedura di elezione delle RSU rinunciano formalmente ed espressamente a costituire le Rappresentanze Sindacali Aziendali (RSA).
4. I componenti le RSU sono titolari in via esclusiva dei diritti, dei poteri, dei permessi, delle libertà sindacali e delle tutele stabiliti dalle disposizioni di cui al titolo III della legge 20.5.1970, n. 300, con particolare riferimento a quelle previste per situazioni di trasferimento e di risoluzione del rapporto di lavoro a qualsiasi titolo.
5. Per quanto riguarda l’individuazione, il numero e le competenze dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) nonché per ciò che attiene agli organismi di natura pattizia di cui al D.Lgs. 19.9.1994, n. 626 e successive modifiche e integrazioni, le parti fanno riferimento alle disposizioni dell’Accordo Interconfederale del 22.6.1995.
Resta confermato che agli RLS, per l’espletamento della loro attività, saranno attribuite 40 ore di permesso retribuito per ciascun anno.
Sono fatte salve le eventuali diverse intese esistenti a livello aziendale alla data di stipula del presente CCNL.
Per i RLS valgono le tutele previste all'art. 19 del D.Lgs. 19.9.1994, n. 626.
ART. 6 - ASSEMBLEA
1. Le Organizzazioni Sindacali stipulanti il presente contratto e/o le RSU possono indire, nelle singole unità produttive, assemblee del personale dipendente su materie di interesse sindacale e del lavoro, ai fini dell’esercizio del diritto di assemblea di cui all’art. 20 della legge 20.5.1970, n. 300.
2. La richiesta dovrà essere presentata all’azienda con un preavviso minimo di due giorni rispetto alla data prevista. Conseguentemente l’azienda metterà a disposizione locali idonei a tale scopo.
A queste assemblee possono partecipare, previo preavviso, dirigenti esterni del Sindacato.
3. Le assemblee indette durante l’orario di lavoro, nei limiti complessivi di 10 ore annue retribuite, si terranno preferibilmente all'inizio o al termine della prestazione lavorativa giornaliera. Al riguardo sono fatti salvi specifici accordi a livello aziendale.
Lo svolgimento delle assemblee durante l’orario di lavoro dovrà comunque avere luogo con modalità che consentano di garantire la sicurezza delle persone, la salvaguardia degli impianti e la regolare circolazione dei treni.
Nel caso in cui l’attività del personale interessato si svolga a turni e/o in presenza di specifiche esigenze di presidio del servizio, l’assemblea potrà essere articolata in almeno due riunioni nell’arco di sei giorni consecutivi.
Ai lavoratori che garantiscono quanto previsto al precedente 2° comma del presente punto 3 e che non possono presenziare all’assemblea se non intaccando il proprio periodo di riposo, verrà riconosciuto il recupero del periodo di riposo corrispondente alle ore documentate di presenza ad altra assemblea esclusivamente a titolo di recupero, secondo modalità che saranno definite tra le parti a livello aziendale.
4. Potranno essere indetti referendum, secondo modalità orarie compatibili con la continuità del servizio, in locali di cui l’azienda abbia disponibilità ed aventi caratteristiche tali da consentire la segretezza e la sicurezza del voto. I referendum dovranno riguardare le materie inerenti l’attività sindacale di cui all’art. 21 della legge 20.5.1970, n.300. Ulteriori modalità di svolgimento potranno essere definite tra le parti a livello aziendale.
5. Il personale interessato da processi di ristrutturazione e/o riorganizzazione e temporaneamente sospeso dal lavoro potrà partecipare alle assemblee e ai referendum indetti in azienda.
ART. 7 - DIRITTO DI AFFISSIONE
In applicazione dell’art. 25 della legge 20.5.1970, n. 300 le aziende, all’interno di ciascuna unità produttiva, metteranno a disposizione delle Organizzazioni Sindacali stipulanti e delle RSU appositi spazi comuni, in luoghi accessibili e visibili ai lavoratori, per l’affissione di comunicazioni riguardanti materie di interesse sindacale.
I volantini, o comunque il materiale informativo, devono recare il nome e la relativa istanza della/e struttura/e sindacale/i che lo ha/hanno redatto.
Il materiale va affisso solo negli spazi assegnati.
Ferme restando le norme di legge per il materiale esposto correttamente, le aziende provvederanno a deaffiggere il materiale di informazione e propaganda affisso al di fuori degli appositi spazi assegnati.
ART. 8 - LOCALI
1. Ai sensi dell’art. 27 della legge 20.5.1970, n. 300 le aziende, nelle unità produttive con almeno 200 dipendenti, metteranno a disposizione delle RSU per l’esercizio delle loro funzioni un idoneo locale comune, opportunamente attrezzato, all’interno di ciascuna unità produttiva o nelle immediate vicinanze di essa.
2. Nelle unità produttive con meno di 200 dipendenti, le RSU potranno usufruire, ove ne facciano richiesta, di un locale idoneo per le loro riunioni.
In questo caso la richiesta dei locali dovrà essere inoltrata dalla RSU al responsabile dell’unità produttiva almeno due giorni prima della data fissata per la riunione.
3. In base a specifiche intese aziendali si potrà prevedere, ove le aziende ne abbiano disponibilità, di utilizzare locali aziendali per le Organizzazioni Sindacali firmatarie del presente CCNL.
ART. 9 - PERMESSI PER MOTIVI SINDACALI E CARICHE ELETTIVE
1. I componenti le RSU hanno diritto, per l’espletamento del loro mandato, a permessi in conformità a quanto previsto dagli artt. 23 e 24 della legge 20.5.1970, n. 300 e dell’Accordo Interconfederale del 20.12.1993.
2. Ai lavoratori che siano componenti degli organismi direttivi nazionali e regionali/territoriali, anche confederali, delle Organizzazioni Sindacali stipulanti, saranno concessi permessi retribuiti giornalieri fino ad un massimo di 10 giorni per ciascun anno per il disimpegno delle loro funzioni.
3. Tali permessi potranno essere fruiti consecutivamente per un massimo di tre giornate lavorative.
4. Le Organizzazioni Sindacali stipulanti il presente CCNL avanzeranno la richiesta di fruizione di detti permessi per iscritto almeno due giorni prima della data prevista dell’assenza, al fine di consentire le necessarie sostituzioni per garantire la regolare circolazione dei treni. A fronte di eventi eccezionali o non prevedibili (a titolo esemplificativo: calamità naturali, elevata concentrazione di eventi morbosi), l’azienda dovrà motivare l’eventuale diniego del permesso con comunicazione scritta alla Organizzazione Sindacale richiedente almeno 24 ore prima della data prevista dell’assenza.
5. L’appartenenza agli organismi direttivi di cui al precedente punto 2 e le relative variazioni dovranno essere comunicate per iscritto dalle Organizzazioni Sindacali stipulanti il presente CCNL alle Associazioni Industriali territoriali e alle aziende interessate.
6. Ai lavoratori chiamati a funzioni pubbliche elettive o a ricoprire cariche sindacali nazionali o territoriali si applicano le disposizioni di cui all’art. 31 della legge 20.5.1970, n. 300 ed al T.U. approvato con X.Xxx. 18.8.2000, n. 267.
7. I permessi di cui al presente articolo non sono cumulabili con quelli stabiliti allo stesso titolo da accordi aziendali, nonché con quelli che dovessero derivare da disposizioni di legge. Sono fatti salvi gli accordi relativi ai permessi sindacali stipulati tra le parti a livello aziendale.
8. I permessi sindacali retribuiti (ore o giornate) saranno liquidati in base alla retribuzione di cui al punto 1.1 ed alle lettere c), d), o) del punto 1.2 dell’art. 63 (Retribuzione) del presente CCNL e sono utili ai fini del passaggio al parametro retributivo superiore nell’ambito dello stesso livello professionale, nonché a tutti gli altri fini contrattuali.
ART. 10 - CONTRIBUTI SINDACALI
1. Nei confronti dei lavoratori che ne facciano richiesta mediante una specifica delega debitamente sottoscritta consegnata all'azienda, o direttamente dal lavoratore, o tramite l'Organizzazione Sindacale stipulante cui aderisce il lavoratore, l’azienda stessa provvederà alla trattenuta dei contributi sindacali in favore delle suddette Organizzazioni Sindacali stipulanti il presente CCNL.
2. La delega dovrà contenere l’indicazione dell’Organizzazione Sindacale stipulante a cui l’azienda dovrà versare i contributi.
In costanza di rapporto di lavoro la delega avrà validità permanente, salvo revoca da parte del lavoratore, che potrà intervenire in qualsiasi momento.
Gli effetti dell’eventuale revoca si produrranno dal 1° gennaio dell’anno successivo a quello in cui viene presentata.
3. Il contributo sindacale è pari allo 0,55% da calcolare sulle seguenti voci retributive:
- minimo contrattuale, di cui al punto 4 dell’art. 63,
- aumenti periodici di anzianità, di cui all’art. 64,
- salario professionale, di cui all’art. 67
e viene applicato anche sulla 13a e sulla 14a mensilità, di cui all’art. 65.
4. L’azienda verserà mensilmente gli importi della trattenuta su conto corrente bancario o postale secondo le indicazioni che verranno fornite dalle Organizzazioni Sindacali stipulanti di cui ai precedenti punti 1 e 2.
Eventuali variazioni delle modalità di versamento dovranno essere comunicate all’azienda per iscritto e con un preavviso di almeno tre mesi.
5. Le deleghe di sottoscrizione del contributo sindacale devono prevedere sul modulo, in conformità alla normativa di cui alla legge 31.12.1996, n. 675, la dicitura:
“Ricevuta l’informativa sull’utilizzazione dei miei dati personali, ai sensi dell’art. 10 della legge 675/96, consento al loro trattamento nella misura necessaria per il perseguimento degli scopi statutari. Consento anche che i dati riguardanti l’iscrizione sindacale siano comunicati al datore di lavoro e da questi trattati nella misura necessaria all’adempimento di obblighi previsti dalla legge o dai contratti”.
In caso di omessa dicitura o dichiarazione, la delega di iscrizione non potrà essere inoltrata ai fini dei successivi adempimenti e verrà restituita al lavoratore che l’ha sottoscritta.
6. A richiesta delle Organizzazioni Sindacali stipulanti, l’azienda fornirà entro e non oltre 20 giorni e nel rispetto della legge 31.12.1996, n. 675, i dati relativi agli iscritti all'Organizzazione Sindacale richiedente, funzionali al perseguimento degli scopi statutari dell'Organizzazione stessa.
ART. 11 - APPALTI
Le aziende manterranno al proprio interno le attività proprie del ciclo produttivo.
Qualora ricorrano le condizioni per l’appalto, le aziende dovranno pertanto porre particolare attenzione al mantenimento al proprio interno delle conoscenze ed esperienze professionali acquisite su metodi di lavoro e tecnologie, nonché al rapporto tra qualità del servizio ed economicità di gestione. Le aziende informeranno le Organizzazioni Sindacali stipulanti sulle linee, gli indirizzi, le tipologie e i volumi dei lavori complessivi da dare in appalto.
Nel rapporto con le aziende appaltatrici, le aziende opereranno nell’osservanza di tutte le disposizioni di legge vigenti in materia di appalti e nel rispetto dei diritti dei lavoratori delle imprese appaltatrici per quanto attiene all’applicazione delle disposizioni di cui al D.Lgs. 19.9.1994, n. 626 e successive modifiche ed integrazioni, in tema di sicurezza sul lavoro, consentendo inoltre, ai dipendenti dell’azienda appaltatrice, la conoscenza delle procedure e delle tecnologie applicate, con particolare riguardo alle attività connesse con l’innovazione tecnologica e con gli strumenti innovativi avanzati.
Al fine di conseguire una più efficace tutela dei lavoratori, le aziende appaltanti, conformemente alle disposizioni di legge, inseriranno nei contratti di appalto apposite clausole che impegnino le imprese appaltatrici al rispetto di tutte le normative vigenti in materia di sicurezza e igiene del lavoro, nonché al riconoscimento dei trattamenti individuati dalla disciplina contrattuale applicabile nel settore merceologico di riferimento, ivi compresa la possibilità per i lavoratori delle aziende appaltatrici di fruire dei servizi di mensa, ove esistenti, previe opportune intese tra l’azienda appaltante e l’azienda appaltatrice.
ART. 12 - RISTRUTTURAZIONE E RIORGANIZZAZIONE AZIENDALE
Le parti, al fine di consentire alle aziende del settore di poter disporre di adeguati strumenti per la gestione delle ricadute sul personale dei processi di ristrutturazione o riorganizzazione aziendale, convengono di istituire una Commissione paritetica con il compito di formulare proposte, entro sei mesi dalla data di istituzione e comunque non oltre nove mesi dalla data di stipula del presente CCNL, nell’ambito di quanto previsto al comma 28 dell’art. 2 della legge 23.12.1996, n. 662, per la definizione di politiche attive del lavoro e di sostegno al reddito.
In tale ambito saranno individuate le procedure sindacali da attivare per la gestione delle ricadute sul personale dei processi di ristrutturazione o riorganizzazione e per l’attivazione degli strumenti di sostegno alle politiche attive del lavoro ed al reddito.
Restano in vigore gli accordi aziendali in materia.
ART. 13 - TRASFERIMENTO D’AZIENDA
Le parti si danno atto che nei casi previsti per il trasferimento d’azienda si applicano l’art. 2112 c.c. e l’art. 47 della legge 29.12.1990, n. 428, come modificati dal D.Lgs. 2.2.2001, n.
18.
Sulla base delle prassi relazionali vigenti e nel rispetto della procedura prevista dall’art. 47
L. 428/90 come modificata dal citato D.Lgs. n. 18/2001, le aziende devono dare comunicazione alle Rappresentanze Sindacali competenti e alle Organizzazioni Sindacali stipulanti il presente CCNL dei motivi dei programmati trasferimenti d’azienda, delle loro conseguenze giuridiche, economiche e sociali per i lavoratori interessati e delle eventuali misure previste nei confronti di questi ultimi.
Il rapporto di lavoro continua con il cessionario che è tenuto ad applicare i trattamenti economici e normativi previsti dal CCNL e dagli accordi territoriali ed aziendali vigenti alla data del trasferimento, nell’ambito e nel rispetto del comma 3 dell’art. 2112 c.c. sopra richiamato.
CCNL delle Attività Ferroviarie
Capitolo 2
COSTITUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO
ART. 14 - ASSUNZIONE
1. L’assunzione del lavoratore avviene in conformità alle vigenti leggi in materia, tenendo conto anche della legge 10.4.1991, n. 125, come modificata dal D.lgs. 23.5.2000, n. 196.
2. L’assunzione viene comunicata con lettera nella quale sono contenuti, ai sensi dell’art. 9 bis, legge 28.11.1996, n. 608 e del D.Lgs. 26.5.1997, n. 152:
- l’identità delle parti;
- la forma e la durata del rapporto di lavoro, specificando se si tratta di rapporto di lavoro a tempo pieno e a durata indeterminata ovvero di un altro tipo di rapporto di lavoro subordinato;
- la sede di lavoro;
- la data di assunzione;
- il livello e parametro, il profilo e la figura professionale;
- la retribuzione;
- la durata del periodo di prova, se previsto;
- i dati della registrazione effettuata a libro matricola;
- il rinvio al presente CCNL per quanto non previsto nella lettera di assunzione.
3. All’atto dell’assunzione il lavoratore deve produrre i seguenti documenti:
- documento di identità;
- libretto di lavoro;
- titolo di studio;
- posizione nei riguardi degli obblighi di leva;
- codice fiscale,
e, ove richiesto dalla natura dell’incarico o dal tipo di mansione da svolgere:
- certificato o diploma degli studi compiuti oppure diploma o attestato dei corsi di specializzazione, addestramento, frequentati ovvero dei tirocini compiuti;
- attestato di conoscenza di una o più lingue estere se richieste dalla natura dell’incarico da svolgere.
Il datore di lavoro potrà chiedere ogni altro documento che ritenga utile e necessario in relazione alle mansioni cui è assegnato il lavoratore.
Inoltre, il lavoratore deve dichiarare la residenza ed il domicilio e dovrà notificarne tempestivamente i successivi cambiamenti.
4. Prima dell’assunzione, il lavoratore potrà essere sottoposto a visita medica al solo scopo di certificare l’idoneità alla qualifica di assunzione. E’ vietata, ai sensi di legge, la richiesta di esami particolari, quali i test di gravidanza e HIV.
Le parti si danno reciprocamente atto che le procedure di assunzione dovranno avvenire nel rispetto della vigente legislazione in materia di tutela della privacy.
ART. 15 - PERIODO DI PROVA
1. Il lavoratore assunto in servizio potrà essere soggetto ad un periodo di prova che deve risultare dalla lettera di assunzione.
2. La durata del periodo di prova è:
- di sei mesi, per i livelli professionali A - B - C;
- di tre mesi, per i livelli professionali D - E;
- di due mesi per i livelli professionali F - G - H.
3. Non sono ammesse né la protrazione né il rinnovo del periodo di prova, salvo giustificata assenza dovuta a malattia o infortunio, nei quali casi il lavoratore sarà ammesso a completare il periodo di prova stesso, qualora sia in grado di riprendere il servizio entro tre mesi.
Nei casi di infortunio sul lavoro il lavoratore sarà ammesso a completare il periodo di prova al termine del periodo di infortunio.
4. Durante il periodo di prova, nonché al termine dello stesso, ciascuna delle parti può recedere in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso.
In caso di risoluzione del rapporto di lavoro durante il periodo di prova o al termine dello stesso, la retribuzione verrà corrisposta per il solo periodo di servizio prestato.
5. Decorso il periodo di prova il lavoratore si intende confermato in servizio se nessuna delle parti abbia dato disdetta per iscritto.
In tal caso il periodo di prova è utilmente considerato a tutti gli effetti contrattuali e previdenziali.
ART. 16 - CONTRATTO A TEMPO PARZIALE
1. Le aziende possono procedere all’assunzione con contratto a tempo parziale ai sensi dell’art. 1 del D.Lgs. 25.2.2000, n. 61 e successive modifiche e integrazioni, ovvero trasformare il rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale secondo le modalità di seguito stabilite.
2. Caratteri generali del contratto a tempo parziale
2.1 Il contratto di lavoro a tempo parziale dovrà essere stipulato per iscritto e dovrà contenere, oltre a quanto previsto dall'art. 14 (Assunzione):
a) il periodo di prova per i nuovi assunti, come definito all'art. 15 (Periodo di prova);
b) la durata della prestazione lavorativa ridotta con riferimento al giorno, alla settimana, al mese e all'anno e le relative modalità di attuazione.
2.2 Il tempo parziale può essere realizzato:
a) con articolazione della prestazione di servizio ridotta rispetto all’orario giornaliero normale di lavoro (part-time orizzontale);
b) con articolazione della prestazione di servizio a tempo pieno limitatamente ad alcuni periodi della settimana, del mese o dell’anno (part-time verticale);
c) con articolazione della prestazione che realizzi una combinazione delle modalità di cui alle precedenti lettere a) e b) e preveda giornate o periodi a tempo pieno alternati a giornate o periodi ad orario ridotto o di non lavoro (part-time misto).
2.3 La durata della prestazione individuale, stabilita tra datore di lavoro e lavoratore sia nei contratti a tempo indeterminato che in quelli a tempo determinato, sarà:
• non inferiore al 50% di quella ordinaria, nei casi di trasformazione del rapporto di lavoro da full-time a part-time;
• non inferiore al 67% di quella ordinaria nei casi di assunzione con contratto a tempo parziale.
Nei casi di cui alla lettera b) del precedente punto 2.2, in relazione a specifiche situazioni tecniche, produttive o organizzative, le parti a livello aziendale potranno definire articolazioni di orario inferiori e comunque non al di sotto dei 4 mesi in ragione d’anno.
2.4 Il trattamento economico e normativo seguirà i criteri di proporzionalità all’entità della prestazione lavorativa rispetto ai lavoratori a tempo pieno comparabili in conformità a quanto previsto dall'art. 4 del D.Lgs. n. 61/2000.
Sono esclusi dall’applicazione del criterio di proporzionalità i trattamenti specificatamente connessi alla collocazione della prestazione, secondo quanto disciplinato nel presente CCNL.
3. Lavoro supplementare
3.1 Per lavoro supplementare si intende quello prestato oltre il limite dell’orario di lavoro concordato tra le parti sino al raggiungimento dell’orario di lavoro del personale a tempo pieno.
3.2 Le ore di lavoro supplementare sono retribuite come ore di lavoro ordinario.
3.3 In considerazione delle specifiche caratteristiche dei processi produttivi delle aziende, esposti al verificarsi di situazioni che determinano modifiche alla programmazione delle attività, è consentita, con l’accordo del lavoratore, la prestazione di lavoro supplementare nella misura massima del 10%, da calcolarsi su base settimanale.
3.4 Ai sensi dell'art.3, comma 3, del D. Lgs. n. 61/2000 l'eventuale rifiuto del lavoratore ad eseguire prestazioni di lavoro supplementare non costituisce infrazione disciplinare né integra gli estremi del giustificato motivo di licenziamento.
3.5 Nel rapporto di lavoro a tempo parziale di tipo verticale è consentito lo svolgimento di prestazioni lavorative straordinarie secondo le modalità previste dal presente contratto per i lavoratori a tempo pieno.
4. Trasformazione del contratto da tempo pieno a tempo parziale
4.1 Il personale di tutti i settori e profili professionali che abbia superato il periodo di prova e conseguite le abilitazioni obbligatorie, può chiedere la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale.
4.2 L’impresa, compatibilmente con le esigenze aziendali e in funzione della possibile utilizzazione del lavoratore interessato, potrà accogliere le domande per la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale fino al raggiungimento del limite del 10% della forza lavoro della unità produttiva interessata.
4.3 Nella valutazione delle domande, l’azienda terrà conto dei seguenti criteri di preferenza:
a) dipendente che deve seguire terapie mediche a carattere continuativo oppure terapie di recupero per tossicodipendenza e/o etilismo;
b) dipendente che deve assistere il coniuge ovvero il convivente nelle coppie di fatto ovvero un ascendente o un discendente sino al 2° grado oppure altro
familiare (per quest’ultimo purché convivente) che sia portatore di handicap ovvero tossicodipendente;
c) dipendente che deve assistere per grave malattia o infermità il coniuge ovvero un ascendente o un discendente sino al 2° grado oppure altro familiare (per quest’ultimo purché convivente);
d) dipendente genitore con bambini di età non superiore a 13 anni, con riferimento al numero dei figli compresi nella stessa fascia di età, dando priorità al genitore unico;
e) per la frequenza di corsi di studio regolari in scuole statali, parificate o legalmente riconosciute ovvero abilitate a rilasciare titoli di studio legali o di corsi di aggiornamento e riqualificazione professionale;
f) attività di volontariato sociale, debitamente documentata.
In caso di parità di condizioni, ferma comunque la priorità delle esigenze aziendali e la fungibilità del lavoratore interessato, si farà riferimento all’anzianità di servizio.
4.4 In casi di gravi necessità del lavoratore e compatibilmente con le esigenze aziendali, l'impresa valuterà la possibilità di trasformare il contratto a tempo pieno in contratto tempo parziale per un periodo predeterminato, di durata non inferiore a 6 mesi e non superiore a 24 mesi.
In tal caso è consentita, ai sensi dell'art. 23 della legge 28.2.1987, n. 56, l'assunzione di personale con contratto a tempo determinato per completare il normale orario di lavoro giornaliero, settimanale, mensile o annuale fino a quando l'interessato osserverà il tempo di lavoro parziale.
Il personale assunto con la causale di cui al presente punto non viene computato nella percentuale di limite complessivo di cui all’art. 18 (Contratto a tempo determinato) del presente CCNL.
4.5 In caso di assunzioni di personale a tempo pieno con contratto a tempo indeterminato le aziende applicheranno quanto previsto al comma 2, dell'art. 5, D.Lgs. n. 61/2000 sopra citato, come modificato dalla lettera c) del punto 1 dell’art. 1 del D.Lgs. 26.2.2001, n. 100, dando priorità a coloro che, già dipendenti, avevano trasformato il lavoro da tempo pieno a tempo parziale.
5. Flessibilità della prestazione di lavoro a tempo parziale (clausole elastiche)
5.1 A seguito di accordo scritto tra lavoratore e azienda, a fronte di obiettive esigenze di servizio potrà essere concordato tra le parti lo svolgimento del rapporto di lavoro a tempo parziale secondo modalità elastiche che consentano la variazione della collocazione temporale della prestazione lavorativa inizialmente concordata. Il datore di lavoro comunicherà con un preavviso di almeno 10 giorni la variazione della collocazione temporale della prestazione.
In relazione a quanto sopra è facoltà del lavoratore richiederne la riconsiderazione in applicazione di quanto previsto all’art. 3 punto 10 del D.Lgs. 61/2000, come modificato dal D.Lgs. 100/2001, anche con riferimento a esigenze di studio o di formazione funzionali all’acquisizione di più elevate capacità professionali.
5.2 Le condizioni obiettive che consentono la variazione della collocazione temporale della prestazione ricorrono al verificarsi di situazioni che determinano modifiche alla programmazione delle attività.
5.3 Il lavoratore che sia chiamato ad effettuare la propria prestazione in regime di flessibilità avrà diritto ad una indennità giornaliera pari a € 10,00.
ART. 17 - CONTRATTO DI FORMAZIONE E LAVORO
1. In applicazione dell’Accordo Interconfederale 31 gennaio 1995 e delle vigenti disposizioni di legge le parti definiscono la presente disciplina per il contratto di formazione e lavoro.
2. Fatti salvi i limiti minimo di 18 anni e massimo di 32 anni, l’assunzione con contratto di formazione e lavoro potrà riguardare, al fine del pieno utilizzo dei benefici contributivi:
a) giovani di età inferiore a 25 anni al momento dell’assunzione;
b) giovani fino a 29 anni di età compiuti, se laureati;
c) giovani fino a 32 anni di età se disoccupati da più di 1 anno;
d) assunzioni che determinano un incremento netto di occupati dell'impresa
3. Le parti definiscono:
- “elevate” le professionalità dei livelli C - D;
- “intermedie” le professionalità dei livelli E - F - G . Pertanto sono conformi alla presente regolamentazione:
- i progetti che, per i contratti di formazione e lavoro finalizzati all’acquisizione di professionalità “elevate” come sopra definite, prevedano almeno 170 ore di formazione da effettuarsi in luogo della prestazione lavorativa per 24 mesi di durata;
- i progetti che, per i contratti di formazione e lavoro finalizzati all’acquisizione di professionalità “intermedie” come sopra definite, prevedono un numero di ore di formazione da effettuarsi in luogo della prestazione lavorativa, di almeno 120 ore per 18 mesi di durata.
Con riferimento alle ore di formazione, previste per i progetti di cui sopra, 30 ore dovranno riguardare la disciplina del rapporto di lavoro, l’organizzazione del lavoro nonché gli aspetti connessi alla sicurezza e all’igiene dei luoghi di lavoro.
4. I progetti di formazione e lavoro da sottoporre all’approvazione di idoneità da parte degli organismi competenti, saranno portati a conoscenza delle Organizzazioni Sindacali stipulanti il presente CCNL.
5. Il lavoratore assunto con contratto di formazione e lavoro è inserito convenzionalmente, per la durata dello stesso, nel livello d’inquadramento/parametro retributivo inferiore rispetto a quello previsto per il profilo/figura professionale da conseguire, con attribuzione dei trattamenti economici aggiuntivi connessi allo svolgimento delle mansioni proprie del profilo/figura professionale da conseguire.
6. Il periodo di prova, a decorrere dall'assunzione in CFL, è di due mesi di prestazione effettiva.
7. Il rapporto di formazione e lavoro durante il suo svolgimento ovvero alla sua conclusione può essere convertito in rapporto a tempo indeterminato e, conseguentemente:
• si intende assolto il periodo di prova;
• il lavoratore dovrà essere utilizzato in attività corrispondenti alla formazione conseguita;
• il periodo di formazione e lavoro verrà computato nell’anzianità di servizio, oltre che ai fini degli istituti previsti dalla legge a norma di quanto previsto dall’art. 3 legge 19.12.1984, n. 863, ai fini di tutti gli istituti introdotti e disciplinati da accordi interconfederali e dal presente CCNL, con esclusione degli aumenti di anzianità.
8. In caso di una o più interruzioni del servizio dovute a malattia o infortunio non sul lavoro, il lavoratore non in prova ha diritto alla conservazione del posto per un periodo complessivo di 120 gg. nell'arco dell'intera durata del CFL.
Il periodo complessivo di conservazione del posto è di 180 gg. di calendario nell'arco dell'intera durata del CFL nei seguenti casi:
a) unica malattia di durata non superiore a 120 gg. con ricaduta entro il periodo massimo di 30 giorni di calendario decorrenti dalla cessazione della malattia stessa;
b) pluralità di malattie per una durata complessiva non superiore a 120 gg. con ricaduta entro il periodo massimo di 30 giorni di calendario decorrenti dalla cessazione dell'ultima di tali malattie e di cui la ricaduta costituisce continuazione.
I periodi di conservazione del posto previsti nel presente punto si intendono riferiti ai contratti di formazione e lavoro di 24 mesi e vengono proporzionalmente ridotti per i contratti di durata di 18 mesi.
Nel caso di interruzione del servizio dovuto a maternità o ad aspettativa per l'espletamento del servizio militare di leva, il CFL è prolungato di un periodo corrispondente al periodo di interruzione del servizio.
ART. 18 - CONTRATTO DI APPRENDISTATO
1. Possono essere assunti con contratto di apprendistato giovani di età non inferiore a 16 anni e che abbiano assolto l’obbligo scolastico e non superiore a 24 anni.
Tale limite è elevato a 26 anni nelle aree di cui agli obiettivi 1 e 2 del Regolamento CEE n. 2081 del 20 luglio 1993 e successive modifiche ed integrazioni.
Qualora l’apprendista sia portatore di handicap i limiti di età di cui al presente comma sono elevati di 2 anni.
2. Con contratto di apprendistato saranno assunti i lavoratori nei profili professionali per i quali occorra un addestramento pratico ed un insegnamento tecnico-professionale, ai sensi delle normative di legge.
3. I percorsi formativi per ciascun profilo professionale si articoleranno in formazione esterna e formazione sul lavoro.
La formazione esterna, che nel primo anno dovrà riguardare anche la disciplina del rapporto di lavoro, l’organizzazione del lavoro e le misure di prevenzione per la tutela della salute e della sicurezza sul luogo di lavoro, verrà svolta presso centri esterni qualificati ai sensi di legge e sarà normalmente pari a 120 ore medie annue.
La formazione interna, oltre alla conoscenza necessaria all’acquisizione della qualifica, sarà finalizzata anche all’acquisizione di specifiche conoscenze professionali utili all’impiego in posizioni riferibili allo stesso livello professionale previsto dal contratto, nonché in funzione di futuri sviluppi professionali. La formazione interna prevederà una formazione teorico-pratica in misura non inferiore a 40 ore retribuite annue.
I contenuti dei percorsi formativi e la durata della formazione esterna, nel rispetto dei limiti sopra indicati, saranno definiti con specifiche intese aziendali, tenendo conto di quanto previsto al punto 7 dell'art. 3 (Assetti contrattuali).
4. La formazione dell’apprendista sarà seguita da un tutore aziendale che curerà l'addestramento sul lavoro e il raccordo tra l'apprendimento sul lavoro e la formazione teorico-pratica.
Il tutore deve essere un lavoratore qualificato di livello superiore o pari a quello in cui l'apprendista sarà inquadrato al termine del contratto.
Il tutore ha il compito di affiancare l'apprendista durante il periodo di tirocinio al fine di trasmettergli le competenze necessarie allo svolgimento della prestazione e di favorire l'integrazione tra formazione esterna e formazione aziendale.
Il tutore valuta le competenze acquisite dall'apprendista nel corso del tirocinio al fine della attestazione di idoneità.
In relazione a specifiche situazioni, a livello aziendale potranno essere meglio definiti tra le parti, nel rispetto di quanto previsto al presente punto, il ruolo e i compiti del tutore.
5. Le parti convengono di stabilire che la durata del contratto di apprendistato è fissata in:
• 48 mesi per i livelli professionali F - G;
• 36 mesi per i livelli professionali D – E.
Per gli apprendisti in possesso di diploma post-obbligo o di attestato di qualifica professionale idonei rispetto all'attività da svolgere, le sopraddette durate sono ridotte a:
• 36 mesi per i livelli professionali F - G;
• 30 mesi per i livelli professionali C - D - E;
• 24 mesi per il livello professionale B.
6. I periodi di servizio prestati in qualità di apprendista presso più datori di lavoro si cumulano ai fini del computo della durata massima del periodo di apprendistato di cui al precedente punto 5, purché i suddetti periodi non siano separati da interruzioni superiori ad un anno e si riferiscano alle stesse attività.
7. La retribuzione base dell’apprendista viene determinata applicando alla retribuzione prevista al punto 4 dell’art. 63 (Retribuzione) del presente CCNL le percentuali di seguito riportate:
1° anno | 2° anno | 3° anno | 4° anno |
78% | 84% | 90% | 95% |
8. Il periodo di prova è di 30 giorni di servizio effettivo dalla data di assunzione.
9. All’apprendista spettano annualmente:
- 30 giorni di ferie se ha un’età anagrafica non superiore a 16 anni;
- in tutti gli altri casi un numero di giorni di ferie pari a quello spettante ai lavoratori a tempo indeterminato ai sensi dell'art. 25 (Ferie) del presente CCNL.
10. All'apprendista si applicano le limitazioni previste dalla legge in materia di divieto per il lavoro notturno.
11. Qualora al termine del periodo di apprendistato non sia data disdetta a norma dell'art. 2118 del Codice Civile, l'apprendista è mantenuto in servizio con la qualifica conseguita mediante le prove di idoneità e il rapporto di lavoro verrà trasformato in contratto a tempo indeterminato. In tal caso il periodo di prova si intende assolto ed il
periodo di apprendistato verrà computato nell'anzianità di servizio, oltre che ai fini degli istituti previsti dalla legge, ai fini di tutti gli istituti disciplinati dal presente CCNL, ad esclusione degli aumenti di anzianità.
12. Per quanto non specificatamente disciplinato dal presente articolo, valgono per gli apprendisti le disposizioni normative e retributive previste dal presente CCNL.
ART. 19 - CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO
1. Le parti stipulanti si richiamano all’accordo europeo UNICE-CEEP-CES 18 marzo 1999 dove, nel riconoscere che i contratti di lavoro a tempo indeterminato sono e continueranno ad essere la forma comune dei rapporti di lavoro, si afferma che i contratti a tempo determinato rappresentano una caratteristica dell’impiego in alcuni settori, occupazioni ed attività, atta a soddisfare le esigenze sia delle aziende che dei lavoratori.
2. Ai sensi del presente articolo, che disciplina gli ambiti affidati alla contrattazione collettiva, sono soggetti a limiti quantitativi di utilizzo, nella misura del 10% in media annua dei lavoratori occupati con contratto a tempo indeterminato in forza al 1° gennaio dell’anno in corso nell’unità produttiva o nell’intera azienda nel caso di aziende con personale in forza mediamente inferiore, nei 12 mesi precedenti, a 1.300 unità, i contratti a tempo determinato conclusi:
a) per incrementi di produzione non ricorrenti;
b) per l’esecuzione di un’attività o di un servizio non definiti o non predeterminati nel tempo aventi carattere straordinario o occasionale;
c) per copertura di necessità straordinarie connesse all’introduzione di innovazioni tecnologiche ovvero a processi produttivi soggetti a riorganizzazione e riconversione;
d) per far fronte a più commesse concomitanti, anche in aree geografiche distinte, per le quali risulti inefficace l’attivazione di processi di mobilità interna;
e) per sostituzione di lavoratori assenti per i quali le vigenti normative ferroviarie connesse alla circolazione non consentono ai fini della sicurezza una generalizzazione dell’istituto nei confronti del personale appartenente al medesimo impianto considerato.
3. Tenuto conto della specificità ferroviaria e delle particolari mansioni che possono comportare i maggiori rischi per la circolazione e per l’incolumità del lavoratore e di soggetti terzi, è escluso il ricorso al contratto di lavoro a tempo determinato per le mansioni di seguito elencate:
• addetti alla condotta dei rotabili;
• addetti alla circolazione treni con funzioni di dirigenza movimento e dirigenza convoglio;
• operatori addetti alla protezione cantieri.
4. La fase di avvio di nuove attività che consente, ai sensi di legge, la stipulazione di contratti a tempo determinato, è individuata in un periodo di tempo di 10 mesi, prolungabile ulteriormente, mediante verifica in sede aziendale, a fronte di specifiche esigenze riferibili all’area geografica dell’unità organizzativa interessata e/o alle caratteristiche produttive e di mercato del comparto merceologico al quale l’unità stessa appartiene.
5. Nel caso in cui nell’unità produttiva interessata si applichino i contratti a tempo determinato per le tipologie di cui al precedente punto 2 in aggiunta al ricorso ai contratti di lavoro temporaneo di cui al successivo art. 20, la percentuale complessiva di lavoratori utilizzabili con le suddette tipologie di rapporto di lavoro non potrà superare il 13 %.
6. A livello aziendale la direzione informerà annualmente le Organizzazioni Sindacali stipulanti il presente CCNL sulle dimensioni quantitative, sulle tipologie di attività e sui profili professionali dei contratti a tempo determinato. Le aziende informeranno le RSU sulle quantità dei contratti da stipulare.
Le aziende forniranno ai lavoratori assunti con contratto a tempo determinato informazioni in merito ai posti vacanti che si rendessero disponibili nell’impresa e considereranno in via prioritaria le eventuali richieste di assunzione a tempo indeterminato.
7. I lavoratori con contratto a tempo determinato usufruiranno di interventi informativi/formativi sia riguardo alla sicurezza sia con riferimento al processo lavorativo, adeguati all’esperienza lavorativa e alla tipologia dell’attività.
Nell’ambito dell’Osservatorio nazionale di cui all’art. 1 (Sistema delle relazioni industriali) del presente CCNL sarà istituita una specifica Commissione con il compito di definire strumenti e modalità specifici diretti ad agevolare l’accesso dei lavoratori a tempo determinato ad opportunità di formazione adeguata, per aumentarne la qualificazione al fine di un ottimale impiego professionale.
8. Ai lavoratori a tempo determinato il premio di risultato di cui all’art. 68 (Premio di risultato) del presente CCNL verrà riconosciuto con i criteri e le modalità definiti tra le parti a livello aziendale in proporzione al lavoro prestato.
ART. 20 - CONTRATTO DI FORNITURA DI LAVORO TEMPORANEO
1. Il contratto di fornitura di lavoro temporaneo di cui alla legge 24.6.1997, n. 196 e successive modifiche e integrazioni, può essere concluso oltre che nei casi previsti dal 2° comma dell’art. 1, lettere b) e c), della legge stessa, anche nelle seguenti ipotesi:
a) incrementi produttivi a carattere temporaneo;
b) per difficoltà contingenti, organizzative e gestionali del lavoro derivanti da eventi non prevedibili e non altrimenti superabili;
c) esecuzione di specifiche commesse e/o servizi e/o collaborazioni, definiti e determinati nel tempo, cui non sia possibile fare fronte con i normali assetti produttivi;
d) esecuzione di particolari commesse, di durata temporanea, che, per la specificità del servizio richiesto, comportino l'utilizzo di professionalità e specializzazioni non previste dagli attuali assetti professionali.
2. Tenuto conto dei recenti sviluppi normativi in materia di cui all'art. 64, 1° comma, lett. b), della legge 23.12.1999, n. 488, considerando in particolare le mansioni che possono comportare i maggiori rischi per la salute del lavoratore e di soggetti terzi, è escluso il ricorso al contratto di lavoro temporaneo, oltre che nei casi previsti al 4° comma dell'art. 1, della citata legge n. 196/1997, per le mansioni di seguito elencate:
• addetti alla condotta dei rotabili, dei mezzi di manovra e delle tradotte;
• agenti che esplicano servizio a bordo treni con funzioni di capo treno/capo servizi treno;
• addetti alla circolazione treni con funzioni di dirigenza movimento, deviatori in cabina e responsabili posto di blocco;
• addetti xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx x/x xxxx xxxxxxx;
• operatori con il compito di accertare che il treno si trovi in condizioni di sicurezza;
• addetti agli apparati di sicurezza, operatori addetti alla protezione cantieri, responsabili (livello A) di attività complesse nella manutenzione dei rotabili.
3. Come definito dall'Accordo Interconfederale del 16.4.1998, a livello aziendale, nel rispetto di quanto previsto dal presente CCNL, sono stabilite le modalità ed i criteri per la determinazione e la corresponsione ai lavoratori temporanei delle erogazioni economiche previste dall’art. 68 (Premio di risultato) del CCNL, correlate ai risultati conseguiti dall’impresa e/o all’andamento economico della stessa.
4. L’azienda comunicherà, di norma almeno 10 giorni prima, alla Rappresentanza Sindacale Unitaria il numero dei lavoratori temporanei, la qualifica, le modalità e la durata di utilizzo nonché i motivi del ricorso al lavoro temporaneo. Ove ricorrano motivate ragioni di urgenza e necessità la predetta comunicazione è fornita entro i 3 giorni successivi alla stipula del contratto di fornitura.
5. Nella comune condivisione dell’importanza da attribuire alla tutela della sicurezza sul lavoro, relativamente all’utilizzo del lavoro temporaneo si richiamano le disposizioni dell’art. 6 della legge n. 196/1997, in particolare per quanto previsto dal D.Lgs. 19.9.1994, n. 626 e successive modificazioni ed integrazioni.
6. I lavoratori temporanei hanno diritto di esercitare presso le imprese utilizzatrici i diritti di libertà e attività sindacale previsti dalla legge 20.5.1970, n. 300.
7. I lavoratori inseriti con contratto di fornitura di lavoro temporaneo, nelle ipotesi e nelle fattispecie previste, non potranno superare il 9% in media annua dei lavoratori occupati a tempo indeterminato nell’unità produttiva calcolato al 1° gennaio dell’anno in corso. Per le aziende con personale in forza mediamente inferiore, nei dodici mesi precedenti, a 1.300 unità, la percentuale suddetta è riferita alla totalità dell’azienda.
8. A livello aziendale le parti potranno individuare maggiori percentuali di ricorso al contratto di lavoro temporaneo, rispetto a quella prevista al precedente punto 7, entro il limite del 14% in media annua dei lavoratori occupati a tempo indeterminato al 1° gennaio dell’anno in corso nell’unità produttiva ovvero nell’azienda.
CCNL delle Attività Ferroviarie
Capitolo 3
CLASSIFICAZIONE PROFESSIONALE
ART. 21 - CLASSIFICAZIONE PROFESSIONALE
1. Premessa
1.1 I lavoratori sono inquadrati in un’unica scala classificatoria articolata su 8 livelli professionali, cui corrispondono 11 parametri e i relativi valori dei minimi retributivi di cui all’art. 63 (Retribuzione) del presente CCNL, nei termini di seguito indicati:
Livelli professionali Parametri
H Operatori H
G 2
G Operatori qualificati
G 1
F 2
F Operatori specializzati
F 1
E Tecnici E
D 2
D Tecnici specializzati
D 1
C Direttivi C
B Quadri B
A Quadri A
1.2 L’inquadramento del lavoratore è effettuato secondo la declaratoria di livello, il profilo professionale e sulla base della rispettiva figura professionale, così come individuati nel presente articolo.
La declaratoria esprime il contenuto delle competenze professionali richieste, il profilo professionale le capacità necessarie, la figura professionale le mansioni da svolgere.
1.3 I lavoratori devono essere adibiti alle mansioni proprie per le quali sono stati assunti o a quelle corrispondenti al livello professionale superiore che abbiano successivamente acquisito.
Nel caso di assegnazione a mansioni di livello superiore i lavoratori hanno diritto al trattamento corrispondente alle mansioni svolte e l’assegnazione stessa diviene definitiva, ove la medesima non abbia avuto luogo per sostituzione di lavoratore assente con diritto alla conservazione del posto, dopo un periodo comunque non superiore a tre mesi.
1.4 Per comprovate esigenze tecniche, organizzative e produttive il lavoratore, anche a domanda, può svolgere temporaneamente mansioni diverse nell’ambito delle figure professionali dello stesso profilo o di profilo professionale equivalente, purché in possesso delle abilitazioni e dei requisiti richiesti e purché ciò non comporti un mutamento sostanziale della sua posizione professionale. Permanendo tali esigenze per più di 18 mesi l’assegnazione diventa definitiva ove le parti interessate lo convengano.
1.5 Le parti stipulanti il presente CCNL convengono di incontrarsi al fine di concordare gli opportuni adeguamenti della disciplina contrattuale in materia qualora lo sviluppo tecnico organizzativo del settore, le esigenze produttive delle aziende o gli accordi aziendali applicativi del presente CCNL evidenziassero la necessità di individuare nuove figure professionali.
2. Xxxxxxx, profili e figure professionali Livello H - Operatori
• Declaratoria
Appartengono a questo livello i lavoratori che svolgono attività a contenuto prevalentemente manuale, per le quali occorrono conoscenze professionali elementari.
Rientrano in tale livello:
a) Operatori
b) Operatori Navi Traghetto.
• Profili professionali
a) Operatori
Lavoratori che svolgono, anche alle dirette dipendenze di un lavoratore di livello superiore, attività manuali e/o generiche, di sorveglianza di impianti e/o strutture, per le quali occorrono conoscenze professionali elementari.
• Figure professionali
Manovale
b) Operatori Navi Traghetto
Lavoratori che svolgono la loro attività in attuazione delle disposizioni legislative ed amministrative vigenti nel settore marittimo delle Navi Traghetto.
• Figure professionali
Mozzo
Allievo comune polivalente Piccolo di cucina
Piccolo di camera
Livello G – Operatori Qualificati
• Declaratoria
Appartengono a questo livello i lavoratori che, in applicazione di metodi operativi predefiniti e secondo procedure codificate, espletano attività di carattere operativo anche amministrativo, previo addestramento tecnico e pratica operativa, anche attraverso l’acquisizione delle abilitazioni di base.
Rientrano in tale livello:
a) Ausiliari
b) Operatori Qualificati
c) Operatori Qualificati Navi Traghetto.
• Profili professionali
a) Ausiliari
Lavoratori che, anche in possesso delle prescritte abilitazioni e sulla base delle conoscenze acquisite attraverso un adeguato addestramento o pratica maturata nel livello inferiore, nell’ambito dei rispettivi settori di attività, concorrono alla realizzazione del processo lavorativo.
• Figure professionali
Ausiliario
b) Operatori Qualificati
Lavoratori che, inseriti nel ciclo produttivo, svolgono attività operative che richiedono un adeguato addestramento pratico necessario all’acquisizione delle relative conoscenze professionali.
• Figure professionali
Operatore qualificato
c) Operatori Qualificati Navi Traghetto
Lavoratori che svolgono la loro attività in attuazione delle disposizioni legislative ed amministrative vigenti nel settore marittimo delle Navi Traghetto.
• Figure professionali
Carbonaio Giovanotto di coperta Garzone di camera Garzone di cucina Cameriere (1)
(1) Per questa figura professionale l’inquadramento viene effettuato esclusivamente nel parametro G 1.
• Passaggio di parametro
Il passaggio dal parametro retributivo G 2 al parametro retributivo G 1 avviene dopo tre anni di svolgimento dell’attività lavorativa nel parametro G 2.
Livello F – Operatori Specializzati
• Declaratoria
Appartengono a questo livello i lavoratori che, sulla base di conoscenze professionali specifiche e di adeguata esperienza acquisita nell’esercizio delle proprie mansioni, ovvero attraverso specifici percorsi formativi, svolgono attività operative, tecniche ed amministrative con autonomia operativa, nell’ambito di metodi e procedure predefiniti, comprese attività di addestramento al lavoro e di semplice coordinamento di personale di livello pari o inferiore.
Rientrano in tale livello i lavoratori che, in possesso delle prescritte abilitazioni e sulla base delle conoscenze acquisite attraverso moduli formativi di specializzazione e/o esperienza professionale maturata nei livelli inferiori, nell’ambito dei rispettivi settori di attività concorrono alla realizzazione dei processi produttivi in attività complesse, anche attraverso il coordinamento dei processi e delle attività di personale di livello pari o inferiore.
Rientrano in tale livello:
a) Operatori Specializzati
b) Operatori Specializzati Amministrativi e Commerciali
c) Operatori Specializzati Sanitari
d) Operatori Specializzati Navi Traghetto.
• Profili professionali
a) Operatori Specializzati
Lavoratori che, in possesso delle prescritte abilitazioni e della necessaria esperienza, svolgono attività pratico-operative relative a:
o installazione, riparazione, manutenzione, verifica sugli impianti e sulle strutture, sulle apparecchiature, sul materiale rotabile, nonché sulla sede e sull’armamento, svolgendo altresì le mansioni di uso comune comprese le operazioni amministrative connesse; effettuano, altresì, la messa in esercizio dei mezzi di trazione (Operatore Specializzato Manutenzione);
o manovra degli scambi e dei segnali di istradamento mediante l’uso di appositi dispositivi ed apparati di sicurezza, manovra di composizione e scomposizione dei convogli ferroviari, condotta di locomotive da treni/manovra, limitatamente a manovre nell’ambito di un impianto di servizio (stazione, scalo, ecc.) e ad interventi tecnici sui mezzi di trazione e sul materiale rimorchiato (Operatore Specializzato Circolazione);
o manutenzione e conduzione di automezzi di servizio su gomma, comprese le operazioni amministrative connesse, in possesso delle patenti prescritte (Autista);
o coordinamento e controllo di squadre di lavoratori di livello inferiore, compresa l’effettuazione delle attività amministrative connesse (Capo Squadra Ausiliari).
• Figure professionali
Operatore Specializzato Manutenzione Operatore Specializzato Circolazione Autista
Capo Squadra Ausiliari
b) Operatori Specializzati Amministrativi e Commerciali
Lavoratori che, anche seguendo istruzioni su specifiche apparecchiature e sistemi informatici, svolgono mansioni di supporto alle attività degli uffici e, in possesso della necessaria formazione o delle prescritte abilitazioni, svolgono attività di assistenza alla clientela, accompagnamento notte, con compiti di supporto alle attività dei lavoratori di livello superiore.
• Figure professionali
Operatore Specializzato Uffici Operatore Specializzato di Bordo
c) Operatori Specializzati Sanitari
Lavoratori che, in possesso della qualificazione professionale necessaria, svolgono attività operative e pratiche in assistenza e a supporto del personale medico e paramedico.
• Figure professionali
Operatore sanitario specializzato Infermiere
d) Operatori Specializzati Navi Traghetto
Lavoratori che svolgono la loro attività in attuazione delle disposizioni legislative ed amministrative vigenti nel settore marittimo delle Navi Traghetto.
• Figure professionali
Ingrassatore Marinaio Dispensiere (2)
(2) Per questa figura professionale l’inquadramento viene effettuato esclusivamente nel parametro retributivo F 1.
• Passaggio di parametro
Il passaggio dal parametro retributivo F 2 al parametro retributivo F 1 avviene dopo sette anni di svolgimento dell’attività lavorativa nel parametro F 2.
Livello E – Tecnici
• Declaratoria
Appartengono a questo livello i lavoratori che svolgono con autonomia operativa, nell’ambito di procedure e istruzioni ricevute, attività richiedenti un qualificato livello di professionalità e competenze tecniche, specialistiche, commerciali e/o gestionali finalizzate alla realizzazione dei processi produttivi, anche attraverso l’addestramento al lavoro, il controllo di attività operative ed il coordinamento di personale di livello pari o inferiore.
Rientrano in tale livello i lavoratori che, in possesso delle prescritte abilitazioni e sulla base delle capacità acquisite attraverso un adeguato livello di formazione o esperienza professionale maturata anche nei livelli inferiori, nell’ambito dei
rispettivi settori di attività concorrono alla realizzazione dei processi produttivi anche attraverso il coordinamento ed il controllo delle attività di personale di livello pari o inferiore.
Rientrano in tale livello:
a) Tecnici Operativi
b) Tecnici Amministrativi/Commerciali
c) Tecnici Sanitari
d) Tecnici Navi Traghetto.
• Profili professionali
a) Tecnici Operativi
Lavoratori che, in possesso delle abilitazioni previste e/o di qualificate competenze tecniche, operano nell’ambito delle manutenzioni dei rotabili, delle infrastrutture e degli impianti, della circolazione e della condotta dei mezzi di trazione, ed in particolare svolgono attività:
o tecnico-operative di installazione e manutenzione degli impianti, degli apparati e del materiale rotabile, anche attraverso l’utilizzo di schemi, disegni e tecnologie complesse, realizzando, inoltre, il connesso controllo amministrativo (Tecnico della Manutenzione);
o di circolazione e/o di controllo e sorveglianza su determinati apparati di sicurezza operando con autonomia operativa relativamente agli istradamenti, ovvero collabora alle attività gestionali di stazione in stazione ferroviaria di non elevato traffico (Tecnico della Circolazione);
o di condotta di mezzi di trazione con relativo materiale rimorchiato, su treni che circolano su tratti di linea per i quali le responsabilità sul convoglio sono definite dai regolamenti e dalle normative emanati dai singoli gestori dell’esercizio e le cui competenze alla condotta vengono certificate congiuntamente dalla Società di trasporto e dalla Motorizzazione Civile del Ministero delle Infrastrutture; effettua controlli tecnici sul mezzo di trazione e sul materiale rimorchiato, nonché la prova del freno nei casi previsti (Tecnico di Macchina);
o tecniche, di controllo e verifica sul materiale rotabile, negli impianti ed in linea, nel rispetto di norme e regolamenti prefissati, al fine di garantire il rispetto delle norme di sicurezza e circolazione emanate dal gestore dell’infrastruttura (Tecnico di Verifica);
o operative/tecnico-pratiche/amministrativo-contabili, nel rispetto di norme e regolamenti prefissati, con specifica preparazione professionale in relazione ai processi di gestione del materiale rotabile e della formazione dei convogli ed in coerenza con le norme di sicurezza e circolazione emanate dal gestore dell’infrastruttura (Tecnico Formazione Treno);
o di condotta di mezzi di trazione da manovra secondo specifiche regolamentazioni, limitatamente a manovre negli scali o nelle stazioni, di tradotte su tratti di linea specificatamente autorizzate nonché, previa
abilitazione al mezzo di trazione, effettua tradotte tra impianti della stessa località con locomotive da treni/manovra, locomotori isolati o accoppiati tra gli scali e/o gli impianti di una stessa località; coadiuvano, altresì, l’attività del macchinista; ove previsto, operano inoltre con autonomia operativa relativamente alla manovra, ai dispositivi di frenatura automatica sulle selle di lancio, nonché attraverso il coordinamento e la sorveglianza di più squadre di manovra (Tecnico di Manovra e Condotta).
• Figure professionali
Tecnico della Manutenzione Tecnico della Circolazione Tecnico di Macchina Tecnico di Verifica
Tecnico Formazione Treno Tecnico di Manovra e Condotta
b) Tecnici Amministrativi/Commerciali
Lavoratori che, in possesso di adeguate competenze tecniche, commerciali e amministrative, svolgono singole attività nei rispettivi settori di competenza:
o attività specifica di natura tecnica e/o amministrativa anche operando su sistemi informatici (Tecnico di Ufficio);
o attività di assistenza alla clientela con compiti di controlleria/vendita biglietti a bordo treno (Tecnico Commerciale).
• Figure professionali
Tecnico di Ufficio Tecnico Commerciale
c) Tecnici Sanitari
Lavoratori che, in possesso delle qualificazioni professionali necessarie, sulla base delle norme vigenti e di apposite istruzioni svolgono attività operative di natura tecnico-sanitaria ed amministrativa, nonché quelle connesse all’accertamento psico-attitudinale e per l’ergonometria.
• Figure professionali
Tecnico sanitario
d) Tecnici Navi Traghetto
Lavoratori che svolgono la loro attività in attuazione delle disposizioni legislative ed amministrative vigenti nel settore marittimo delle Navi Traghetto.
• Figure professionali
Elettricista Motorista Carpentiere Operaio di Coperta
Livello D – Tecnici Specializzati
• Declaratoria
Appartengono a questo livello i lavoratori che espletano, con margini di autonomia e discrezionalità nell’ambito di procedure e istruzioni ricevute, attività richiedenti un elevato livello di conoscenza nonché professionalità e competenze tecniche, specialistiche, commerciali e/o gestionali o che hanno un contenuto professionale di maggior rilievo, finalizzate alla realizzazione di processi produttivi, anche attraverso l’addestramento al lavoro, il controllo delle attività e dei processi produttivi ed il coordinamento di personale di livello pari o inferiore.
Rientrano in questo livello i lavoratori che, in possesso delle prescritte abilitazioni e sulla base delle competenze acquisite attraverso una specifica formazione o esperienza professionale maturata anche nei livelli inferiori, nell’ambito dei rispettivi settori di attività concorrono alla realizzazione dei processi produttivi anche attraverso il coordinamento ed il controllo dei processi e delle attività di personale di livello pari o inferiore.
Rientrano in tale livello:
a) Tecnici Specializzati Operativi
b) Tecnici Specializzati Amministrativi/Commerciali e Commerciali-Operativi
c) Tecnici Specializzati Sanitari
d) Tecnici Specializzati Navi Traghetto.
• Profili professionali
a) Tecnici Specializzati Operativi
Lavoratori che, in possesso delle specifiche abilitazioni e della necessaria preparazione professionale in virtù delle rispettive specializzazioni, svolgono attività:
o tecnico-operative / organizzative / amministrative / gestionali e contabili finalizzate alla realizzazione ed al controllo dei processi produttivi nelle officine, nei laboratori, in linea, negli impianti e nei cantieri (Capo Tecnico);
o di dirigenza del movimento, di sorveglianza e coordinamento tecnico/pratico/amministrativo/gestionale in ambito stazione e nei settori relativi all’andamento dei treni, di applicazione delle norme regolamentari dell’esercizio e dell’attività di ripartizione dei veicoli (Capo Stazione);
o di condotta di mezzi di trazione con relativo materiale rimorchiato, su treni che circolano sull’intera infrastruttura ferroviaria nazionale, o su tratti di linea della stessa specificatamente autorizzati, con le responsabilità sul convoglio definite in base ai regolamenti e alle normative previste dal gestore dell’infrastruttura e le cui competenze alla condotta sulla infrastruttura ferroviaria nazionale vengono certificate congiuntamente dalla Società di trasporto e dal gestore dell’infrastruttura individuato dalle discipline legislative in materia. Effettuano visite di controllo e di accertamento tecnico sui mezzi di trazione ed intervengono sui mezzi medesimi e, nei casi previsti, sul materiale rimorchiato. Eseguono la prova freno sui mezzi di trazione e, nei casi previsti, anche sui treni (Macchinista).
• Figure professionali
Capo Tecnico Capo Stazione Macchinista
b) Tecnici Specializzati Amministrativi/Commerciali e Commerciali-Operativi
Lavoratori che, in possesso della necessaria preparazione professionale ed anche utilizzando specifiche tecnologie, svolgono attività amministrative, contabili, finanziarie, di gestione, commerciali, di analisi, di programmazione, di collaudo e verifica, richiedenti conoscenze professionali e/o specialistiche in virtù delle rispettive specializzazioni e, in particolare:
o amministrative, gestionali, di supporto e collaborazione, di studio, di ricerca e di coordinamento; specialistiche tecnico-amministrative, contabili, di controllo, verifica e collaudo, di disegno, misurazione e rilievo, di partecipazione alla progettazione nonché di collaborazione e coordinamento di particolari attività (Specialista Tecnico/Amministrativo);
o tecnico/contabili/amministrative, di revisione e controllo, da effettuarsi anche mediante l’uso di procedure informatizzate nonché di coordinamento di particolari attività (Analista Contabile);
o atte alla risoluzione completa ed integrata di procedure informative aziendali secondo indirizzi di progetto e di procedure applicative (Analista Programmatore);
o relative alla dirigenza, sorveglianza e responsabilità del convoglio relativamente alla circolazione, anche con interventi sul materiale, ivi compresa l’effettuazione della prova freno nei casi previsti, sulla base dei regolamenti e della normativa emanati dal gestore dell’infrastruttura; alla
compilazione e conservazione dei documenti di viaggio, al coordinamento del personale di scorta, alla sorveglianza e controllo sulla regolarità del servizio viaggiatori e sui servizi svolti da terzi a bordo treno nell’ambito delle rispettive responsabilità, alla emissione e controllo di biglietti di viaggio, alla assistenza e informazione della clientela, al controllo ed intervento nelle attività di manovra e scambi in particolari situazioni, di coadiutore del macchinista nei casi previsti (Capo Treno/Capo Servizi Treno);
o relative alla promozione, alla vendita nonché alla realizzazione del contratto di trasporto, di sorveglianza e coordinamento tecnico, pratico, amministrativo e contabile, di collaudo e verifica dei materiali, di assistenza alla clientela (Specialista Tecnico Commerciale).
• Figure professionali
Specialista Tecnico/Amministrativo Analista Contabile
Analista Programmatore
Capo Treno/Capo Servizi Treno Specialista Tecnico Commerciale
c) Tecnici Specializzati Sanitari
Lavoratori che, in possesso delle qualificazioni professionali necessarie, svolgono attività tecnico-sanitarie nell’ambito delle mansioni previste dalla vigente normativa per l’infermiere professionale e coadiuvano il medico sulla base di apposite istruzioni negli accertamenti clinico-strumentali, oppure svolgono le operazioni connesse all’esecuzione di esami radiologici, di analisi cliniche, chimiche e microbiologiche, di igiene industriale e di riabilitazione.
• Figure professionali
Coadiutore medico
Tecnico Sanitario Specializzato
d) Tecnici Specializzati Navi Traghetto
Lavoratori che svolgono la loro attività in attuazione delle disposizioni legislative ed amministrative vigenti nei settori marittimi dei Capi Servizio e dello Stato Maggiore delle Navi Traghetto.
• Figure professionali
Nostromo
Capo Elettricista Capo Motorista Ufficiale Navale (3)
Ufficiale di Macchina (3) Ufficiale (3)
(3) Per queste figure professionali l’inquadramento viene effettuato esclusivamente nel parametro retributivo D 1.
• Passaggio di parametro
Il passaggio dal parametro retributivo D 2 al parametro retributivo D 1 avviene dopo sei anni di svolgimento dell’attività lavorativa nel parametro D 2.
Livello C – Direttivi
• Declaratoria
Appartengono a questo livello i lavoratori che, in possesso di più elevata professionalità, competenze, esperienze e formazione specialistica rispetto al livello inferiore, espletano con discrezionalità e facoltà di iniziativa attività per l’attuazione di obiettivi produttivi che richiedono specifiche competenze e conoscenze professionali specialistiche, anche attraverso il coordinamento e la gestione di altro personale e/o di risorse affidate di livello pari o inferiore.
Rientrano in tale livello i lavoratori che svolgono funzioni specialistiche e/o direttive inerenti la realizzazione di risultati produttivi anche attraverso il coordinamento ed il controllo dei processi produttivi e/o di attività di personale.
Rientra in tale livello:
a) Esperto.
• Profili professionali
Esperto
Lavoratori amministrativi e tecnici che con specifica preparazione e/o competenza professionale acquisita rispetto al sistema di conoscenze richiesto nell’ambiente organizzativo di appartenenza, sono adibiti ad attività specialistiche e/o con funzioni direttive.
• Figure professionali
Impiegato Direttivo
Livello B – Quadri
• Declaratoria
Appartengono a questo livello i lavoratori che, ai sensi della legge 13.5.1985, n. 190, svolgono, con autonomia decisionale, facoltà di iniziativa e discrezionalità nell’attuazione delle direttive aziendali, attività che richiedono alta professionalità, competenze ed esperienze per la gestione ed il coordinamento organizzativo e funzionale di specifici ambiti amministrativi, commerciali e tecnici, nonché i lavoratori in possesso di alta professionalità che sulla base di
specifici indirizzi realizzano, nell’ambito della loro attività, studi, progettazione, pianificazione ed attuazione operativa, per il conseguimento degli obiettivi aziendali.
Rientrano in tale livello professionale i quadri con responsabilità diretta sui risultati e nella gestione di linee/unità operative amministrative, commerciali e tecniche o nella realizzazione di specifici programmi aziendali ad elevato contenuto specialistico:
a) Responsabili di linea/unità operativa-tecnica
b) Professional
c) Professional Sanitari
d) Primi Ufficiali Navi Traghetto.
• Profili professionali
a) Responsabili di linea/unità operativa-tecnica
Lavoratori che, operando sulla base di obiettivi assegnati, sono responsabili di linea/unità operativa-tecnica e gestiscono risorse umane, economiche, tecniche ed organizzative nell'ambito di uno dei seguenti settori aziendali di appartenenza: manutenzione, circolazione, condotta, servizi di bordo, marketing, assistenza alla clientela, vendita, amministrazione e contabilità, tecnico-amministrativo.
• Figure professionali
Responsabile linea/unità operativa-tecnica
b) Professional
Lavoratori che, sulla base di direttive aziendali e con la necessaria conoscenza ed esperienza in uno dei seguenti settori aziendali: manutenzione, circolazione, condotta, servizi di bordo, marketing, assistenza alla clientela, vendita, approvvigionamenti, logistica, amministrazione e contabilità, tecnico-amministrativo, finanza, pianificazione e controllo, personale e organizzazione, nel loro campo di attività realizzano studi di ricerca, di progettazione o di pianificazione operativa finalizzati al conseguimento degli obiettivi aziendali, anche attraverso l’utilizzo di sistemi e metodologie innovativi, nonché i lavoratori che curano la supervisione o concorrono all’attuazione operativa dei programmi aziendali e dei processi produttivi, anche con funzioni di coordinamento nell’ambito di strutture operative complesse o esercitando funzioni di rappresentanza.
• Figure professionali
Progettista Professional
c) Professional Sanitari
Lavoratori che, in possesso dei prescritti titoli professionali, di elevata professionalità ed esperienza operativa, svolgono le attività tecnico- sanitarie previste dalla vigente normativa di riferimento coordinando altresì il personale tecnico-sanitario dei livelli inferiori.
• Figure professionali
Professional Sanitario
d) Primi Ufficiali Navi Traghetto
Lavoratori che, in possesso dei prescritti titoli professionali, svolgono la loro attività in attuazione delle disposizioni legislative e amministrative vigenti nel settore marittimo dello Stato Maggiore delle Navi Traghetto.
• Figure professionali
Primo Ufficiale Navale Primo Ufficiale di Macchina Primo Ufficiale
Livello A - Quadri
• Declaratoria
Appartengono a questo livello i lavoratori che, ai sensi della legge 13.5.1985, n. 190, svolgono funzioni che implicano ampia autonomia decisionale e potere discrezionale e per le quali è richiesto un altissimo livello di professionalità, competenze, esperienze, iniziativa, capacità progettuale e responsabilità per la gestione di strutture amministrative, commerciali e tecniche complesse, nonché i lavoratori che in possesso di altissima professionalità e competenze forniscono contributi altamente specializzati e rilevanti per la definizione e la realizzazione degli obiettivi dell’azienda.
Rientrano in tale livello professionale i quadri con responsabilità diretta sui risultati anche attraverso il governo delle variabili interne ed esterne all’azienda che comportano la gestione di strutture operative amministrative, commerciali e tecniche complesse, nonché i quadri che, in possesso di altissima professionalità e spiccata conoscenza dei settori aziendali di riferimento, forniscono contributi altamente specializzati e di particolare rilevanza per la realizzazione degli obiettivi aziendali:
a) Responsabili di Struttura Operativa
b) Professional Senior
c) Responsabili Navi Traghetto.
• Profili professionali
a) Responsabili di Struttura Operativa
Lavoratori che, in possesso di notevole esperienza e di elevatissime competenze tecniche e gestionali organizzano e coordinano, in strutture operative articolate e complesse e con ampi margini di discrezionalità ed iniziativa, le risorse di uno dei seguenti settori: manutenzione dell’infrastruttura, manutenzione e verifica dei rotabili, circolazione treni, condotta rotabili, servizi di bordo, servizi di vendita, di marketing, di assistenza clienti, di amministrazione e contabilità e tecnico-amministrativi.
• Figure professionali
Responsabile Struttura Operativa
b) Professional Senior
Lavoratori che, in coerenza con la missione aziendale e sulla base delle sole direttive generali, con una spiccata conoscenza di uno dei seguenti settori aziendali: manutenzione, circolazione, condotta, servizi di bordo, marketing, assistenza alla clientela, vendita, approvvigionamenti, logistica, amministrazione e contabilità, tecnico-amministrativo, finanza, pianificazione e controllo, personale e organizzazione, nell’ambito del loro campo di attività realizzano studi di ricerca, di progettazione e/o di pianificazione operativa finalizzati al conseguimento degli obiettivi aziendali, nonché l’attuazione operativa, con ampi margini di discrezionalità e iniziativa, dei programmi prestabiliti ricercando e utilizzando, ove necessario, sistemi e metodologie innovativi, anche con funzioni di coordinamento ed esercitando funzioni di rappresentanza.
• Figure professionali
Professional Senior
c) Responsabili Navi Traghetto
Lavoratori che, in possesso dei prescritti titoli professionali, svolgono la loro attività in attuazione delle disposizioni legislative ed amministrative vigenti nel settore marittimo dello Stato Maggiore delle Navi Traghetto.
• Figure professionali
Comandante
Direttore di Xxxxxxxx.
CCNL delle Attività Ferroviarie
Capitolo 4
ORARIO DI LAVORO
ART. 22 - ORARIO DI LAVORO
1. Disciplina generale
1.1 L’orario ordinario di lavoro settimanale è fissato in 38 ore.
Per i lavoratori che operano nei turni di cui alla lettera a) del successivo punto
1.6 l’orario settimanale di 38 ore si calcola come media nello sviluppo del turno, di norma nel mese, nei limiti massimi e minimi programmati.
Per i lavoratori che operano nei turni di cui alla lettera b) del successivo punto
1.6 si rinvia a quanto definito ai successivi punti 2 (Disciplina speciale per il personale di macchina e bordo) e 3 (Personale Navigante).
1.2 Per i lavoratori di cui alle lettere c) e d) del successivo punto 1.6, a livello aziendale potrà essere definito un regime di flessibilità nell’anno articolato in due distinti periodi, ciascuno di durata non inferiore a 4 settimane e non superiore a 14 settimane, nei quali la durata settimanale di 38 ore dell’orario di lavoro è da calcolarsi come media in ciascuno dei due periodi, nel corso dei quali potranno essere previste settimane con durata dell’orario di lavoro fino al limite di 44 ore settimanali, cui corrisponderanno settimane con durata dell’orario di lavoro non inferiore a 32 ore settimanali.
La modulazione di tale regime e la sua collocazione temporale saranno oggetto di una specifica procedura negoziale a livello aziendale con le strutture sindacali interessate delle Organizzazioni Sindacali stipulanti il presente CCNL, da attivarsi almeno due mesi prima della sua applicazione e da completarsi entro 30 giorni dalla data di avvio del confronto.
Qualora entro tale termine non si pervenga alla definizione di specifiche intese, le aziende potranno realizzare tale regime di flessibilità per un solo periodo e per non meno di 4 e non più di 8 settimane.
A conclusione di ciascun periodo di flessibilità la media settimanale dovrà comunque essere pari a 38 ore.
Durante i periodi di flessibilità, i lavoratori interessati percepiranno la retribuzione mensile ordinaria sia nei periodi di superamento che in quelli di corrispondente riduzione dell’orario di lavoro.
1.3 La distribuzione giornaliera dell’orario di lavoro settimanale si realizza in funzione delle esigenze tecniche, produttive e organizzative del servizio.
La distribuzione e le variazioni di tale distribuzione saranno oggetto di specifica negoziazione a livello aziendale, da completarsi, di norma, entro i 30 giorni successivi alla loro presentazione alle strutture sindacali competenti.
1.4 L’orario giornaliero di lavoro non sarà superiore a 10 ore, anche nel caso in cui siano adottate le flessibilità di cui al precedente punto 1.2.
Ove la prestazione giornaliera interessi il periodo 0.00-5.00 la durata massima della stessa non potrà essere superiore a 8 ore, salvo una diversa maggiore durata, comunque entro il limite massimo di 9 ore, definita tra le parti a livello aziendale per i lavoratori operanti nei turni di cui alla lettera a) del successivo punto 1.6.
1.5 L’orario di lavoro settimanale è ripartito, di norma, su 5 giorni.
In relazione a specifiche esigenze di carattere tecnico, produttivo od organizzativo l’orario di lavoro settimanale potrà essere ripartito su 6 giorni.
L’articolazione dell’orario di lavoro settimanale su 6 giorni sarà oggetto di specifico accordo a livello aziendale con le strutture sindacali interessate delle Organizzazioni Sindacali stipulanti il presente CCNL, nell’ambito di una procedura negoziale da attivarsi almeno due mesi prima della sua applicazione e da concludersi entro 30 giorni.
1.6 L’orario di lavoro giornaliero può essere articolato:
a) in turni avvicendati nelle 24 ore;
b) in turni non cadenzati nelle 24 ore (ad es.: personale impiegato in attività di condotta o di scorta, ovvero navigante);
c) in turni avvicendati su 2 periodi giornalieri (turni in seconda);
d) su prestazione unica giornaliera.
La prestazione giornaliera di cui alla precedente lettera d) può articolarsi in orario spezzato nei termini previsti al successivo punto 1.7, ovvero in orario misto (prestazione con orario continuativo alternato con prestazione con orario spezzato).
1.7 Per orario spezzato di cui alla lettera d) del precedente punto 1.6, si intende l’orario giornaliero che preveda un intervallo non retribuito.
La durata di ciascuno dei due periodi di prestazione giornaliera non sarà inferiore a 3 ore; la durata dell’intervallo tra i due periodi stessi non sarà inferiore a 30 minuti e non sarà superiore a 2 ore.
In relazione a specifiche esigenze di carattere tecnico, produttivo od organizzativo, le parti a livello aziendale potranno definire una maggiore durata
dell’intervallo tra le due prestazioni che, comunque, non potrà essere superiore a 3 ore.
1.8 Nel caso del lavoro a turni, di cui alle lettere a) e c) del precedente punto 1.6, per prestazioni che richiedono continuità di presenza il lavoratore del turno cessante può lasciare il posto di lavoro solo quando sia sostituito.
Il lavoratore ha facoltà di lasciare il servizio trascorsa un’ora dal completamento della prestazione programmata e, di conseguenza, le aziende programmeranno la sostituzione entro lo stesso termine.
1.9 Si considera lavoro notturno ai fini delle maggiorazioni stabilite dall’art. 70 (Indennità per lavoro notturno) del presente CCNL quello compreso tra le ore
22.00 e le ore 6.00.
Si considera servizio notturno quello compreso tra le ore 0.00 e le ore 5.00. I limiti numerici al servizio notturno sono i seguenti:
a) due tra due riposi settimanali;
b) 10 per mese;
c) 80 per anno.
Per le attività di manutenzione delle infrastrutture ferroviarie, a livello aziendale le parti potranno elevare il limite di cui alla precedente lettera a) fino a 3 notti, purché la terza non sia consecutiva.
1.10 Il riposo giornaliero non potrà essere inferiore a 11 ore consecutive nel corso di ogni periodo di 24 ore.
Ai fini dell’articolazione dell’orario di lavoro nei turni di cui alle lettere a) e c) del precedente punto 1.6, a livello aziendale le parti, in sede di negoziazione dei turni di servizio, potranno stabilire durate inferiori del riposo giornaliero, fino ad un minimo di 8 ore consecutive, ferma restando la misura minima di 11 ore medie nell’arco del mese.
Allo stesso livello le parti potranno altresì, per le attività di manutenzione delle infrastrutture ferroviarie interessanti l’arco notturno, definire lo stesso limite minimo di 8 ore consecutive, ferma restando la misura minima di 11 ore medie tra 2 riposi settimanali.
1.11 Il riposo minimo settimanale, come definito al punto 1 dell’art. 24 (Riposo settimanale e giorni festivi) del presente CCNL, non potrà essere inferiore a 48 ore consecutive a decorrere dal termine dell’ultima prestazione lavorativa, comprendente un’intera giornata solare.
Nel caso di articolazione dell’orario settimanale su 6 giorni, il riposo minimo settimanale non potrà essere inferiore a 35 ore consecutive a decorrere dal termine dell’ultima prestazione lavorativa, comprendente sempre un’intera giornata solare.
Ai fini di cui sopra, qualora il servizio precedente il riposo settimanale termini nel periodo compreso tra le ore 22.00 e le ore 6.00, al termine del riposo settimanale la ripresa del servizio non potrà comunque essere disposta prima delle ore 6.00.
1.12. Fatto salvo quanto definito al successivo punto 2.12 per i lavoratori di cui alla lettera b) del precedente punto 1.6, ove la prestazione giornaliera superi le 6 ore continuative dovrà essere prevista una pausa di 15 minuti, considerando utili a tali fini anche le pause per la refezione e ogni altro spazio temporale nel quale il lavoratore, pur essendo a disposizione del datore di lavoro, non sia nell’esercizio delle sue attività o delle sue funzioni, nonché, per i lavoratori la cui prestazione giornaliera è articolata ai sensi del precedente punto 1.7, l’intervallo collocato tra i due periodi di lavoro.
A livello aziendale le parti definiranno, in funzione della specificità del servizio, le modalità di fruizione dell’istituto in coerenza con quanto definito nel presente punto.
2. Disciplina speciale per il personale di macchina e bordo
2.1 Per i dipendenti in questione, l’orario di lavoro giornaliero comprende, oltre all’attività di condotta (per il personale di macchina) e all’attività di scorta (per il personale di bordo), tutte le prestazioni accessorie e complementari, a tali attività funzionalmente connesse o per l’esecuzione delle quali il lavoratore è nell’esercizio delle sue attività e delle sue funzioni.
2.2 L’orario di lavoro di cui al precedente punto è costituito da:
- il tempo intercorrente tra l'ora di partenza programmata e l'ora di arrivo reale o, se antecedente, programmata di un treno comprendente la marcia del treno, le eventuali manovre e le soste durante le quali il personale è tenuto a presenziare il rotabile su cui presta servizio (cosiddette "condotta” e “scorta");
- le operazioni da eseguire prima della partenza e dopo l’arrivo dei treni (cosiddetti “tempi accessori/di stazionamento”);
- il tempo nel quale il personale in servizio sul rotabile rimane a disposizione del movimento prima della partenza del treno e dopo l'arrivo del treno (cosiddetti “tempi medi”);
- le esecuzioni delle operazioni connesse al cambio di personale con consegna diretta (cosiddetti “tempo supplementare”, “cambi diretti”);
- l'intervallo fra due servizi di scorta o fra un servizio di scorta ed un viaggio fuori servizio o viceversa (cosiddetto “tempo intermedio”);
- gli spostamenti comandati da effettuare in vettura o con altri mezzi non in servizio di condotta o di scorta (cosiddetti “viaggi fuori servizio”);
- gli spostamenti comandati per recarsi anche con mezzi extraferroviari da un impianto ad un altro di una stessa località (cosiddetta “xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx”);
- la presenza nell’impianto a disposizione per l’effettuazione di eventuali servizi (cosiddetta “riserva”);
- l'intervallo fra due successivi servizi di un periodo lavorativo durante il quale il personale rimane a disposizione negli impianti dell’Azienda (cosiddetta “sosta di servizio”).
2.3 Le sopra elencate fattispecie saranno quantificate e ulteriormente specificate a livello aziendale, anche in relazione all’evoluzione della tecnologia, dell’organizzazione del lavoro, delle caratteristiche dell’infrastruttura e del materiale rotabile.
2.4 Le aziende garantiranno gli spostamenti non comandati che il personale effettua in residenza per fare ritorno, a servizio compiuto, all’impianto di partenza quando questo sia diverso da quello di arrivo, con i mezzi necessari.
2.5 Per i lavoratori di cui al presente punto 2, l’orario settimanale di 38 ore di cui al precedente punto 1.1, in programmazione si calcola e si intende realizzato come media nel turno, con il limite massimo di 44 ore ed il limite minimo di 32 ore settimanali. In tale ambito la programmazione dovrà garantire su base mensile il rispetto delle 38 ore settimanali e le aziende dovranno realizzare le condizioni per il rispetto del limite dell’orario settimanale ordinario rapportato a mese.
A livello aziendale, con le modalità definite al successivo punto 2.14, il limite massimo di 44 ore e quello minimo di 32 ore di cui al capoverso precedente potranno essere, rispettivamente elevato e ridotto di 2 ore settimanali.
2.6 Lavoro giornaliero
2.6.1 La durata massima della prestazione giornaliera è pari a 10 ore per i servizi di andata e ritorno collocati nella fascia oraria 5.00 – 24.00, prolungabile a livello aziendale sino alle ore 1.00, con le modalità definite al successivo punto 2.14, per i treni viaggiatori e, limitatamente ai servizi che prevedono il ritorno non in attività di condotta dopo l’8a ora di prestazione, per i treni merci.
2.6.2 Fatto salvo quanto previsto al successivo punto 2.6.4, per i servizi programmati di andata e ritorno interessanti la fascia oraria 24.00 – 5.00, la durata massima della prestazione giornaliera è fissata in 8 ore per il personale di bordo ed in 7 ore per il personale di macchina.
2.6.3 Per i servizi programmati di sola andata o di solo ritorno con riposo fuori residenza (RFR), la durata massima della prestazione giornaliera è fissata in 7 ore.
Tale limite è elevabile a 8 ore, con le modalità definite al successivo punto 2.14, nei seguenti casi:
- per il personale di bordo (PdB) per tutte le prestazioni collocate nella fascia 5.00 – 24.00 e per le prestazioni che terminano entro le ore 1.00 solo se seguite da RFR relative a treni viaggiatori a media-lunga percorrenza;
- per il personale di macchina (PdM) per tutte le prestazioni collocate nella fascia 5.00 – 24.00 e per le prestazioni che terminano entro le ore
1.00 solo se seguite da RFR relative a treni viaggiatori a media-lunga percorrenza e a treni merci.
2.6.4 Per il personale di cui al presente punto 2 i servizi di andata e ritorno ad agente unico di condotta e con un solo agente di scorta riguardanti treni del trasporto regionale e locale effettuati nella fascia oraria 5.00 – 24.00 con i mezzi autorizzati ed omologati dal Gestore dell’infrastruttura, la durata massima della prestazione giornaliera è fissata in 7 ore, sia per il PdM che per il PdB, sempreché lo sviluppo chilometrico totale del servizio interessi per almeno il 30% l’infrastruttura ferroviaria nazionale.
A livello aziendale, con le modalità definite al successivo punto 2.14 e mantenendo i limiti massimi della prestazione giornaliera di cui al precedente capoverso, sarà possibile ampliare la fascia 5.00 – 24.00 estendendola alle fasce orarie 4.00-5.00 e 24.00 – 1.00, nonché estendere la durata massima della prestazione lavorativa fino a 8 ore per servizi collocati nella fascia oraria 5.00 – 1.00.
2.6.5 L’assenza dalla residenza, determinata dalla sequenza prestazione (andata)
+ riposo fuori residenza + prestazione (ritorno) non potrà essere programmata per periodi superiori a 24 ore.
2.7 Riposo giornaliero in residenza
2.7.1 Il riposo minimo giornaliero in residenza è fissato in 16 ore.
Tale limite è riducibile a livello aziendale fino ad un minimo di 11 ore, con le modalità definite al successivo punto 2.14, solo per i servizi di andata e ritorno diurni di trasporto regionale e locale collocati su due giornate solari ed entrambi nella fascia oraria 6.00 – 22.00; con le medesime modalità di cui al successivo punto 2.14, sempre a livello aziendale potrà essere previsto l’ampliamento della fascia oraria 6.00 – 22.00 alla fascia oraria 5.00 - 24.00.
2.7.2 Nel caso di servizi che terminano in residenza nella fascia oraria 24.00 – 5.00, il riposo minimo giornaliero seguente il servizio sarà invece modulato come segue:
servizio fino a 1 ora nella fascia oraria 24.00 – 1.00 =
18 ore consecutive di riposo giornaliero;
servizio da 1 ora e 1 minuto e fino a 2 ore nella fascia oraria 24.00 – 2.00 =
19 ore consecutive di riposo giornaliero;
servizio da 2 ore e 1 minuto e fino a 3 ore nella fascia oraria 24.00 – 3.00 =
20 ore consecutive di riposo giornaliero;
servizio da 3 ore e 1 minuto e fino a 4 ore nella fascia oraria 24.00 – 4.00 =
21 ore consecutive di riposo giornaliero;
servizio da 4 ore e 1 minuto e fino a 5 ore nella fascia oraria 24.00 – 5.00 =
22 ore consecutive di riposo giornaliero.
2.7.3 Nel caso di servizi con inizio in residenza nelle fasce orarie 24.00 – 2.00 e
4.00 – 5.00 il riposo minimo giornaliero in residenza seguente il servizio è di 22 ore consecutive, elevate a 23 ore nel caso di servizio con inizio in residenza nella fascia oraria 2.00 – 4.00.
2.7.4 Nel caso di due servizi consecutivi entrambi interessanti la fascia oraria
24.00 – 5.00, il riposo minimo giornaliero dopo il secondo servizio è di almeno 22 ore consecutive, ovvero di almeno 23 ore consecutive nel caso previsto al precedente punto 2.7.3.
2.7.5 Fermi restando i limiti minimi del riposo giornaliero in residenza di cui al presente punto, la riutilizzazione a seguito di una prestazione non potrà in ogni caso essere prevista, d’intesa con il personale interessato, in presenza di eccezionali ed indifferibili esigenze di servizio, prima della fruizione del riposo minimo giornaliero di 11 ore, così come previsto dalla Direttiva UE n. 2000/34/CE.
2.8 Riposo giornaliero fuori residenza
2.8.1 Il riposo giornaliero minimo fuori residenza (RFR) è fissato in 7 ore consecutive comunque interessanti la fascia oraria 24.00 – 5.00, riducibile
a 6 ore quando il RFR è collocato per almeno 4 ore nella fascia oraria 24.00 – 5.00.
A livello aziendale, con le modalità definite al successivo punto 2.14, le parti potranno prevedere la possibilità di programmare a 6 ore RFR non interessanti la fascia oraria 24.00 – 5.00 nel caso in cui entrambe le prestazioni lavorative afferenti lo stesso RFR sono collocate nella fascia oraria 5.00 – 24.00 della stessa giornata solare e sono programmate entro il limite massimo di cui al 1° capoverso del precedente punto 2.6.3.
2.8.2 Il limite massimo del riposo giornaliero fuori residenza è di 9 ore consecutive, elevabile a livello aziendale fino al limite massimo di 11 ore consecutive per 1 dei RFR mensili di cui al successivo punto 2.8.4 e, con le modalità definite al successivo punto 2.14, per un ulteriore riposo.
2.8.3 La durata dei riposi giornalieri fuori residenza come definita nei precedenti punti è da intendersi al netto del tempo necessario per recarsi o tornare dalle strutture atte alla fruizione del riposo fuori residenza e comprende la eventuale fruizione del pasto, fatto salvo quanto previsto al successivo punto 2.12.
2.8.4 I riposi fuori residenza non possono essere: più di 2 tra due riposi settimanali, più di 5 mensili per il personale di macchina e più di 4 mensili per il personale di bordo, computati a livello aziendale con le modalità definite al successivo punto 2.14.
2.9 Riposo settimanale
2.9.1 Il riposo minimo settimanale, come definito al punto 1 dell’art. 24 (Riposo settimanale e giorni festivi) del presente CCNL, non potrà essere inferiore a 48 ore consecutive a decorrere dal termine dell’ultima prestazione lavorativa, comprendente un’intera giornata solare ed il riposo giornaliero.
Ai fini di cui sopra, qualora il servizio precedente il riposo settimanale termini nel periodo compreso tra le ore 22.00 e le ore 6.00, al termine del riposo settimanale la ripresa del servizio non potrà comunque essere disposta prima delle ore 6.00.
2.9.2 Il riposo settimanale viene programmato di norma il 6° giorno ed è spostabile dal 4° al 7° giorno garantendo comunque, nella programmazione dei turni, la fruizione di 3.538 ore annue di riposo.
2.10 Servizio di condotta
2.10.1 Il limite massimo di condotta giornaliero, al netto delle soste programmate, è di 4 ore e 30 minuti di condotta effettiva nei servizi di
sola andata o solo ritorno con RFR, elevabile a livello aziendale fino a 5 ore, con le modalità definite al successivo punto 2.14, per i servizi viaggiatori a media-lunga percorrenza collocati nella fascia oraria 5.00 –
1.00 e per i servizi merci collocati nella fascia oraria 5.00 – 24.00.
2.10.2 Per i servizi di andata e ritorno il limite massimo di condotta giornaliera, al netto delle soste programmate, è di 7 ore, elevabile a livello aziendale fino a 7 ore e 30 minuti, con le modalità definite al successivo punto 2.14, per tutti i servizi viaggiatori collocati nella fascia oraria 5.00 – 1.00 e per i servizi merci collocati nella fascia oraria 5.00 – 24.00.
2.10.3 Per i servizi ad agente unico dei treni del trasporto regionale e locale effettuati con i mezzi autorizzati ed omologati dal Gestore dell’infrastruttura, sempreché lo sviluppo chilometrico totale del servizio interessi per almeno il 30% l’infrastruttura ferroviaria nazionale, i limiti massimi di condotta effettiva, che dovrà essere comunque collocata nella sola fascia oraria 5.00 – 24.00, sono fissati in:
a) 2 ore e 30 minuti al netto delle soste programmate per i servizi di sola andata o di solo ritorno con RFR, elevabile a livello aziendale fino ad un massimo di 3 ore, con le modalità definite al successivo punto 2.14;
b) 3 ore e 30 minuti al netto delle soste programmate per i servizi di andata e ritorno, elevabile a livello aziendale fino ad un massimo di 4 ore, con le modalità definite al successivo punto 2.14.
2.11 Lavoro notturno
Per i lavoratori di cui al presente punto 2 si applica la disciplina generale di cui al 1° ed al 2° capoverso del precedente punto 1.9.
I limiti numerici al servizio notturno, invece, sono fissati in:
a) due tra due riposi settimanali;
b) 11 per mese;
c) 80 per anno.
In relazione a specifiche esigenze di carattere tecnico, produttivo od organizzativo, sono fatte salve le specifiche intese tra le parti realizzate a livello aziendale nell’applicazione del presente CCNL relativamente alle modalità di calcolo dei limiti numerici annui di cui alla precedente lettera c).
2.12 Pause
Per i servizi interessanti le fasce orarie 11.00 – 15.00 e/o 18.00 – 22.00 nella programmazione dei turni dovrà essere prevista una pausa di almeno 30 minuti
continuativi per fruire del pasto; tale pausa è assorbita dall’eventuale RFR qualora interessi le fasce orarie 11.00 – 15.00 e/o 18.00 – 22.00.
In tutti gli altri casi, ove la prestazione giornaliera superi le 6 ore, nella programmazione dei turni dovrà essere comunque prevista una pausa di 15 minuti continuativi, considerando utili a tale fine anche le soste programmate.
2.13 Termine del servizio
2.13.1 Il lavoratore in servizio di condotta o di scorta ha la facoltà di lasciare il servizio non prima di 2 ore oltre il termine programmato dello stesso e, comunque, non oltre 1 ora rispetto ai limiti massimi della prestazione giornaliera di cui al precedente punto 2.6.
2.13.2 Il lavoratore dovrà comunicare la circostanza al referente dell’impresa di trasporto di appartenenza almeno 2 ore prima rispetto ai limiti della prestazione giornaliera programmata e potrà lasciare il servizio alla prima stazione utile predefinita come tale dal Gestore dell’infrastruttura entro i termini di cui al precedente punto 2.13.1.
Le aziende realizzeranno prioritariamente le azioni necessarie per portare il treno a destino ovvero alla prima stazione utile per la fruizione del riposo secondo le seguenti modalità:
- in caso di prestazione di sola andata seguita da RFR, entro l’ora successiva rispetto ai limiti di cui al precedente punto 2.13.1 e comunque non oltre un’ora oltre il limite massimo delle prestazioni giornaliere di cui al precedente punto 2.6, nella località prevista ovvero in una idonea stazione intermedia purchè sia consentita la ripresa del turno;
- in caso di servizio di andata e ritorno, sempre entro i limiti di cui al precedente alinea, il rientro in residenza.
A tal fine, il Gestore dell’infrastruttura fornirà alle organizzazioni stipulanti il presente CCNL il reticolo aggiornato delle stazioni in cui è possibile effettuare il ricovero dei treni così come riportato nella documentazione di servizio in dotazione al personale di macchina e di bordo.
2.13.3 Per i servizi che terminano tra le ore 24.00 e le ore 1.00, concordati tra le parti in applicazione dei precedenti punti 2.6.1, 2.6.3 e 2.6.4, il limite di cui ai precedenti punti 2.13.1 e 2.13.2 è fissato non oltre le ore 1.00.
2.13.4 Qualora il lavoratore non eserciti la facoltà di cui al precedente punto 2.13.1, la prosecuzione del servizio non potrà in ogni caso determinare il superamento per più di 2 ore, in attività di condotta o di scorta, dei limiti della prestazione massima giornaliera definita in applicazione del
precedente punto 2.6, cui vanno aggiunti, in tal caso, i tempi necessari per raggiungere la località di fruizione del riposo giornaliero.
2.14 Ferma restando la disciplina sull’orario di lavoro stabilita dal presente articolo, l’articolazione dei turni programmati per l’utilizzazione del personale di macchina e di bordo sarà definita tra le parti a livello aziendale nel corso di una specifica procedura negoziale, la cui durata non dovrà essere superiore a 30 giorni.
Tale procedura, nelle realtà aziendali più complesse, potrà articolarsi a livello nazionale e/o territoriale/di unità produttiva, e potrà definire, in relazione alle modalità convenute dalle parti a livello aziendale, le flessibilità di cui ai precedenti punti 2.6.1, 2.6.3, 2.6.4, 2.7.1, 2.8.1, 2.8.2, 2.8.4, 2.10.1, 2.10.2,
2.10.3.a, 2.10.3.b, 2.11.c nonché al 2° capoverso del precedente punto 2.5.
Nelle realtà aziendali più complesse la procedura di cui al presente punto potrà svilupparsi nel termine massimo di 60 giorni.
Qualora al termine della procedura negoziale di cui sopra non sia stata raggiunta un’intesa tra le parti, le aziende attueranno i progetti di turnificazione, nel rispetto della normativa contrattuale e delle relative modalità attuative convenute tra le parti stesse a livello aziendale.
2.15 Relativamente al servizio di accompagnamento notte, la cui specifica disciplina è definita dalle parti a livello aziendale, le parti stipulanti il presente CCNL convengono di incontrarsi al fine di concordare gli opportuni adeguamenti alle discipline aziendali in essere qualora lo sviluppo tecnico-organizzativo dell’attività, le esigenze produttive delle aziende o gli accordi applicativi del presente CCNL ne evidenziassero la necessità.
3. Le Parti stipulanti convengono di costituire entro il 1° ottobre 2003 una Commissione tecnica paritetica che esamini gli aspetti applicativi della nuova disciplina contrattuale in materia di orario di lavoro, allo scopo di individuare le possibilità di introdurre una riduzione dell'orario annuo a favore di specifiche figure professionali, da realizzare entro la vigenza del presente CCNL.
La Commissione presenterà entro il 31 ottobre 2004 le sue proposte alle Parti stipulanti, che le valuteranno in occasione del rinnovo della parte economica del CCNL, in scadenza al 31 dicembre 2004.
4. Personale navigante
Per il personale navigante del settore navi traghetto rimane confermata la specifica vigente disciplina in materia, che potrà essere oggetto di verifica tra le parti a livello aziendale per le eventuali integrazioni e/o modifiche coerenti con quanto definito nel presente articolo.
ART. 23 - LAVORO STRAORDINARIO
1. Il ricorso al lavoro straordinario deve avere carattere eccezionale; esso deve trovare obiettiva giustificazione in necessità imprescindibili, indifferibili e di durata temporanea e tali da non ammettere correlativi dimensionamenti di organico.
2. Ferme restando le esclusioni previste dalla legge e dal presente CCNL, nessun lavoratore può esimersi dall’effettuare il lavoro straordinario, nei seguenti casi:
a) malattia improvvisa di un dipendente durante il disimpegno della sua attività lavorativa;
b) mancata sostituzione di un dipendente per le cause di cui alle seguenti lettere e) ed f), ovvero per altre cause accidentali, con esclusione, per queste ultime, del personale di condotta e di bordo in relazione alle specifiche discipline in materia;
c) ritardo dei treni anche per motivi non dipendenti dalle cause di cui alle seguenti lettere e) ed f), fermo restando quanto stabilito al punto 2.13 dell’art. 22 (Orario di lavoro) del presente CCNL;
d) prestazione in regime di pronto intervento per il personale reperibile;
e) interruzione della circolazione per disastri, svii, alluvioni, frane, nevicate, ecc.;
f) calamità pubblica,
e, salvo giustificati e documentati motivi di impedimento, in tutti gli altri casi di eventi imprevedibili.
3. Fermo restando l’orario di lavoro settimanale definito in applicazione del punto 1.1 dell’art. 22 (Orario di lavoro) del presente CCNL, le prestazioni straordinarie risultanti dall’applicazione della disciplina di seguito definita, saranno retribuite mensilmente con i compensi orari previsti all’art. 69 (Compenso per lavoro straordinario) del presente CCNL, operando con le modalità di seguito indicate.
Ai fini della corresponsione, nella sommatoria risultante dal computo complessivo mensile la frazione di ora sino a 29 minuti si arrotonda a 30 minuti; la frazione di ora superiore a 30 minuti si arrotonda ad 1 ora.
3.1 Nel caso delle prestazioni di cui alle lettere a), c) e d) del punto 1.6 dell’art. 22 (Orario di lavoro) del presente CCNL, è considerato lavoro straordinario quello eccedente la prestazione giornaliera programmata definita in applicazione dei punti 1.1, 1.2 e 1.3 del citato art. 22 (Orario di lavoro), ovvero le prestazioni rese in giornate di riposo lavorate e non recuperate.
Entro il mese successivo a quello nel quale sono state rese prestazioni straordinarie è facoltà dell’azienda far recuperare e del lavoratore accettare l’eventuale recupero totale o parziale e, analogamente, del lavoratore richiedere permessi compensativi compatibilmente con le esigenze di servizio. Al riguardo
le parti potranno procedere a livello aziendale alla definizione di diverse soluzioni.
In tali casi le maggiori prestazioni recuperate saranno considerate feriali diurne ed ai lavoratori verrà comunque corrisposta l’eventuale differenza tra la maggiorazione oraria prevista rispettivamente per il lavoro straordinario feriale notturno, festivo diurno e festivo notturno e la maggiorazione oraria prevista per il lavoro straordinario feriale diurno come stabilite all’art. 69 (Compenso per lavoro straordinario) del presente CCNL.
3.2 Nel caso dei turni non cadenzati del personale di macchina e di bordo di cui alla lettera b) del punto 1.6 dell’art. 22 (Orario di lavoro) del presente CCNL, il calcolo delle prestazioni da retribuire con le maggiorazioni orarie previste all’art. 69 (Compenso per lavoro straordinario) del presente CCNL sarà effettuato su base mensile.
In ogni caso verranno comunque retribuite con i compensi orari previsti all’art.
69 (Compenso per lavoro straordinario) del presente CCNL, operando gli arrotondamenti per ciascun evento giornaliero ai sensi di quanto definito al 2° comma del precedente punto 3 e secondo la prevalenza di ciascuna tipologia di straordinario, le prestazioni giornaliere che eccedono le prestazioni massime giornaliere come definite al punto 2.6 dell’art. 22 (Orario di lavoro) del presente CCNL.
Per il computo mensile verranno considerate, complessivamente, le prestazioni giornaliere effettivamente rese, al netto delle eccedenze giornaliere già riconosciute in applicazione del comma precedente, la cui somma, nel mese, risulti maggiore dell’orario di lavoro settimanale di cui al comma 1 del punto 1.1 dell’art. 22 (Orario di lavoro) del presente CCNL, rapportato al mese di riferimento, come di seguito indicato:
- orario settimanale (art. 22, x.xx 1.1, comma 1) x 4 (per il mese con 28 gg.);
- orario settimanale (art. 22, x.xx 1.1, comma 1) x 4,14 (per il mese con 29 gg.);
- orario settimanale (art. 22, x.xx 1.1, comma 1) x 4,29 (per i mesi con 30 gg.);
- orario settimanale (art. 22, x.xx 1.1, comma 1) x 4,42 (per i mesi con 31 gg.).
Le assenze dal lavoro per ferie, malattia, infortunio, riposi compensativi di cui al punto 2 dell’art. 24 (Riposo settimanale e giorni festivi) nonché le altre assenze espressamente disciplinate nel presente CCNL, determinano una riduzione della somma mensile dell’orario di lavoro di cui al precedente comma, pari al lavoro programmato da turno nella giornata di assenza. Per il personale non inserito in turno il valore di tale riduzione per ogni giornata di assenza è pari ad 1/5 dell’orario settimanale di cui al comma 1 del punto 1.1 dell’art. 22 (Orario di lavoro) del presente CCNL.
Le maggiori prestazioni eventualmente risultanti in applicazione di quanto previsto ai commi precedenti saranno retribuite con i compensi orari previsti all’art. 69 (Compenso per lavoro straordinario) del presente CCNL. A tali fini verranno determinate le differenze tra le prestazioni giornaliere effettuate e quelle programmate nel mese considerato e, a concorrenza delle maggiori prestazioni individuate in applicazione di quanto previsto ai commi precedenti, verranno contabilizzate, nell’ordine, le prestazioni festive notturne, quelle festive diurne, quelle feriali notturne e, infine, le prestazioni feriali diurne.
Anche per queste prestazioni si conferma quanto previsto al 2° e 3° comma del precedente punto 3.1.
Ove dalla sommatoria delle prestazioni individuali da turno risultasse eccezionalmente una media settimanale, nel mese, superiore a 38 ore, tali eccedenze di orario, calcolate con i criteri di cui ai precedenti comma del presente punto 3.2, saranno retribuite convenzionalmente con il compenso per lavoro straordinario di cui al punto 1, lettera b), dell’art. 69 del presente CCNL.
Qualora il lavoratore entro il giorno 5 del mese di riferimento richieda il recupero delle eccedenze di orario di cui al comma precedente, il recupero stesso sarà disposto dalle aziende entro lo stesso mese, compatibilmente con le esigenze produttive e/o organizzative.
3.3 Per il personale navigante le modalità di riconoscimento del lavoro straordinario sono definite tra le parti a livello aziendale.
4. Per i Quadri collocati nei livelli professionali A e B della scala classificatoria di cui all’art. 21 (Classificazione professionale) del presente CCNL trovano applicazione in sostituzione dei precedenti punti del presente articolo gli specifici trattamenti economici previsti all’art. 66 (Indennità di funzione) del presente CCNL.
In considerazione della compensazione realizzata al precedente comma e date la specificità del settore ferroviario e le esigenze di assicurare la regolarità e la continuità della circolazione dei treni e delle attività ad essa strumentali, per le figure professionali appartenenti alle categorie dei Quadri operanti su attività preordinate e predeterminate di cui alle lettere a), b), c) del punto 1.6 dell’art. 22 del CCNL nonché per quelle dell’esercizio con prestazione unica giornaliera ad esse assimilabili per tipologia di impiego, con esclusione pertanto di coloro che svolgano attività esclusivamente amministrative, le prestazioni eccedenti che superino le 6 ore, computate su base mensile con le modalità di cui al precedente punto 3.1, saranno retribuite con un compenso orario corrispondente ai trattamenti previsti all’art. 69 del presente CCNL.
Qualora per esigenze tecniche, organizzative e produttive, il Quadro sia chiamato a svolgere, su richiesta dell’azienda e pertanto per ragioni non riconducibili all’autonomia e discrezionalità dell’interessato, una prestazione aggiuntiva in giornata
libera dal servizio, al medesimo viene riconosciuto un compenso orario corrispondente ai trattamenti previsti all’art. 69 del presente CCNL.
5. I limiti massimi delle prestazioni straordinarie, oltre ai casi eccezionali di cui al precedente punto 2, sono fissati in 250 ore annuali e 80 ore trimestrali.
6. Al fine di realizzare gli opportuni interventi di carattere collettivo riguardanti l’unità produttiva, volti a rispondere alle necessità di cui al precedente punto 1, le parti a tale livello concorderanno le soluzioni più idonee utilizzando l’insieme degli strumenti così come definiti dal presente CCNL e dagli eventuali accordi aziendali, anche al fine di contenere il ricorso al lavoro straordinario.
ART. 24 - RIPOSO SETTIMANALE E GIORNI FESTIVI
1. Riposo settimanale
1.1 Agli effetti del presente contratto si considera riposo settimanale la domenica. Nell’articolazione dei turni tale riposo può essere individuato in un diverso giorno della settimana.
1.2 Nei casi in cui i lavoratori siano chiamati eccezionalmente a svolgere la prestazione lavorativa giornaliera nella domenica o nel diverso giorno della settimana destinato al riposo settimanale, essi godranno del prescritto riposo in altro giorno nella stessa settimana o, eccezionalmente, in quella successiva, a seguito della comunicazione al lavoratore con un preavviso di almeno 48 ore.
Il riposo suddetto può essere differito per una sola volta nel mese.
2. Giorni festivi
2.1 Agli effetti del presente contratto sono considerati giorni festivi: 1° gennaio – Capodanno
6 gennaio – Epifania
lunedì dopo Pasqua
25 aprile – Anniversario della Liberazione 1° maggio – Festa del Lavoro
2 giugno – Festa della Repubblica
29 giugno – Xxxxx Xxxxxx e Paolo, in sostituzione del Santo Patrono; 15 agosto – Assunzione
1° novembre – Ognissanti
8 dicembre – Immacolata Concezione 25 dicembre – Natale
26 dicembre – X. Xxxxxxx
2.2 Al lavoratore la cui prestazione giornaliera ricada in una delle festività di cui al punto 2.1 per effetto dei differenti regimi di orario previsti al punto 1.6 dell’art. 22 del CCNL, competono quanto previsto al punto 4 dell’art. 71 (Indennità per lavoro domenicale o festivo) del presente CCNL ed una giornata di riposo da godere entro 30 giorni dalla data della festività lavorata, ovvero anche oltre tale termine su richiesta scritta del lavoratore formulata entro il predetto termine di 30 giorni.
Ove per esigenze produttive e/o organizzative non sia possibile la fruizione del riposo nei termini suddetti, al lavoratore verrà corrisposta, in aggiunta all’indennità di cui al precedente comma, una giornata di retribuzione di cui al punto 4 dell’art. 63 (Retribuzione), all’art. 64 (Aumenti di anzianità) e all’art. 67 (Salario professionale) del presente CCNL.
2.3 Al lavoratore che, per esigenze di servizio, venga chiamato a svolgere la prestazione giornaliera in una delle festività di cui al punto 2.1, competono quanto previsto al punto 4 dell’art. 71 (Indennità per lavoro domenicale o festivo) del presente CCNL ed una giornata di riposo da godere entro 90 giorni dalla data della festività lavorata. In caso di mancata fruizione la stessa verrà liquidata con il compenso per lavoro straordinario feriale diurno di cui all’art. 69 del presente CCNL.
2.4 A decorrere dalla data di stipula del presente CCNL, ove una festività di cui al punto 2.1 coincida con la domenica o con il diverso giorno della settimana destinato al riposo settimanale, il lavoratore ha diritto ad un’altra giornata di riposo da fruire entro 90 giorni.
Ove per esigenze produttive e/o organizzative non sia possibile la fruizione dell’ulteriore giornata di riposo entro il termine suddetto, al dipendente verrà corrisposta una giornata di retribuzione di cui al punto 4 dell’art. 63 (Retribuzione), all’art. 64 (Aumenti di anzianità) e all’art. 67 (Salario professionale) del presente CCNL.
2.5 Al lavoratore che, per esigenze di servizio, svolga la prestazione giornaliera in una delle festività di cui al punto 2.1 coincidente con la domenica o il diverso giorno della settimana destinato al riposo settimanale, competono quanto previsto al punto 4 dell’art. 71 (Indennità per lavoro domenicale o festivo) del presente CCNL e due riposi compensativi da fruire il primo con le modalità di cui al precedente punto 1.2 ed il secondo con le modalità di cui al precedente punto 2.3.
2.6 Nei casi di cui ai precedenti punti 2.2, 2.3 e 2.5 ove si verifichi la parziale coincidenza delle festività, al lavoratore verrà assicurato, entro i 90 giorni successivi alla festività, il recupero della stessa nella misura di un’intera giornata se la prestazione resa nel giorno festivo sia superiore a 3 ore, oppure nella misura di mezza giornata quando la prestazione resa nel giorno festivo sia pari o inferiore a 3 ore.
Per i lavoratori di cui alla lettera b) del punto 1.6 dell’art. 22 del presente CCNL, nel computo della prestazione resa si considera anche l’eventuale riposo giornaliero fuori residenza (RFR).
Ove per esigenze tecniche, produttive od organizzative non sia possibile la fruizione dei suddetti recuperi nel termine previsto, al lavoratore verrà corrisposto, oltre all’indennità per lavoro festivo nei termini di cui al punto 4 dell’art. 71 (Indennità per lavoro domenicale o festivo), il 100% o il 50% del valore di una giornata di retribuzione come individuata al richiamato punto 2.2 del presente articolo.
2.7 Le aziende, nella programmazione dei recuperi di cui ai precedenti punti 2.2, 2.4, 2.5 e 2.6, terranno conto, compatibilmente con le esigenze produttive e/o organizzative, delle eventuali richieste avanzate dal lavoratore.
2.8 Per il personale di cui alle lettere a), b) e c) del punto 1.6 dell’art. 22 del presente CCNL, qualora la festività di cui al precedente punto 2.1 coincida con il riposo a recupero di maggiori prestazioni rese, il riposo stesso deve essere spostato in altra giornata.
3. Le giornate comunque non lavorative (riposo settimanale e festività) cadenti in un periodo di assenza per motivi diversi dalle ferie o dai permessi retribuiti di cui agli artt. 36 (Permessi) e 37 (Permessi per donatori di sangue e di midollo osseo) del presente CCNL sono assorbite dalle assenze stesse.
4. In sostituzione delle soppresse festività religiose di cui alla legge 5.3.1977, n. 54 e del relativo trattamento, ai lavoratori spettano quattro giorni di permesso individuale retribuito non frazionabili nel corso di ciascun anno.
La fruizione di detti permessi individuali retribuiti sarà garantita dall’azienda nell’anno di riferimento. Detti permessi saranno fruiti in via prioritaria rispetto alle ferie.
In caso di inizio o cessazione del rapporto di lavoro nel corso dell’anno, o di assenze non valide agli effetti del servizio prestato, i predetti giorni di permesso verranno ridotti in proporzione ai mesi di servizio prestati.
ART. 25 - FERIE
1. Ai lavoratori spetta per ogni anno di servizio, nei termini di seguito riportati, un periodo di ferie retribuito pari a:
a) per i lavoratori fino a 8 anni di anzianità di servizio:
• 20 giorni lavorativi, se l’articolazione dell’orario settimanale è su 5 gg.;
• 24 giorni lavorativi, se l’articolazione dell’orario settimanale è su 6 gg.;
b) per i lavoratori con più di 8 anni di servizio:
• 25 giorni lavorativi, se l’articolazione dell’orario settimanale è su 5 gg.;
• 29 giorni lavorativi, se l’articolazione dell’orario settimanale è su 6 gg.
Per l’anno di assunzione ai dipendenti spetta un periodo di ferie, con riferimento alle quantità annue sopra individuate, in proporzione ai mesi da lavorare, considerando mese intero le frazioni superiori a 15 giorni.
2. Le ferie hanno normalmente carattere continuativo per almeno 18 giornate di calendario.
Il periodo di fruizione continuativa delle ferie sarà stabilito dall’azienda, di norma nel periodo dal 15 giugno al 15 settembre, sulla base di criteri definiti tra le parti a livello aziendale e tali da garantire annualmente la rotazione dei lavoratori nei periodi di fruizione, compatibilmente con le esigenze di servizio e tenuto conto, ove possibile, delle domande dei lavoratori.
Il programma annuale di fruizione delle ferie continuative sarà comunicato dalle aziende alle RSU entro il 31 marzo di ciascun anno.
Al di fuori del periodo di cui sopra le ferie, su richiesta del lavoratore, possono essere frazionate fino a mezza giornata e godute compatibilmente con le esigenze di servizio.
3. Ove le esigenze produttive non legate alla circolazione dei treni rendano opportuna la previsione di chiusura degli impianti in determinati periodi dell’anno, le aziende potranno disporre ferie collettive di norma per un massimo di 6 giornate continuative di calendario anche frazionabili in due distinti periodi nell’anno, previa informativa alle RSU interessate almeno 2 mesi prima. Le parti a livello aziendale definiranno le modalità applicative e potranno concordare soluzioni diverse in rapporto a quanto sopra previsto.
4. Le ferie devono essere godute normalmente nel corso dell’anno di maturazione.
Nel caso in cui particolari esigenze di servizio non ne abbiano reso possibile il godimento, le ferie potranno essere fruite entro il 30 settembre dell’anno successivo.
5. Le ferie sono interrotte qualora sia sopraggiunta una malattia.
L'effetto sospensivo si determina a condizione che il lavoratore assolva tempestivamente agli obblighi di comunicazione, di certificazione ed ogni altro adempimento previsto dalle norme di legge e contrattuali vigenti, anche ai fini dell'espletamento della visita di controllo dello stato di infermità previsti dalla legge e
dalle disposizioni contrattuali vigenti. Qualora non sia stato espressamente autorizzato a fruire in prosecuzione del periodo di ferie da recuperare, il lavoratore avrà l'obbligo di presentarsi in servizio al termine del periodo di ferie originariamente fissato, oppure al termine, se successivo, della malattia o dell'infortunio. In tal caso il lavoratore fruirà successivamente dei periodi di ferie da recuperare.
6. Durante le ferie al dipendente compete la retribuzione di cui al punto 1.1 ed alle lettere c), d), o) del punto 1.2 dell’art. 63 (Retribuzione) del presente CCNL.
7. In caso di risoluzione del rapporto di lavoro, il lavoratore ha diritto alla liquidazione dei dodicesimi di ferie proporzionali ai mesi dell’anno lavorati; le frazioni superiori a 15 giorni saranno computate come mese intero.
Ove il lavoratore abbia fruito delle ferie in misura maggiore rispetto a quelle effettivamente maturate, si provvederà al recupero della retribuzione corrispondente, ad esclusione delle ferie disposte direttamente dalle aziende e di quelle fruite dal lavoratore deceduto.
8. Per i lavoratori di cui alle lettere a) e c) del punto 1.6 dell’art. 22 (Orario di lavoro) del presente CCNL, la giornata di ferie è pari ad un periodo di 24 ore libere dal servizio ricomprendenti la singola prestazione considerata.
9. Per i lavoratori di cui alla lettera b) del punto 1.6 dell’art. 22 (Orario di lavoro) del presente CCNL , la giornata di ferie è pari ad un periodo di 24 ore libere dal servizio a decorrere dal termine programmato del riposo giornaliero o del riposo settimanale, come definiti rispettivamente ai punti 2.7 e 2.9 dell’art. 22 sopracitato.
E’ facoltà del lavoratore optare per la ripresa del turno programmato anticipando i termini di cui sopra. In tale caso è ammessa la frazionabilità a mezza giornata delle ferie.
CCNL delle Attività Ferroviarie
Capitolo 5
SVOLGIMENTO DEL RAPPORTO DI LAVORO
ART. 26 - MALATTIA E INFORTUNIO NON SUL LAVORO
1. Il lavoratore malato deve avvertire di norma l’azienda prima dell'inizio del suo orario di lavoro e comunque entro il primo giorno di assenza, specificando il recapito del luogo in cui il lavoratore stesso si trova ammalato, se diverso dalla propria abitazione. Entro tre giorni dall’inizio dell’assenza il lavoratore deve inviare all’azienda il certificato medico attestante la malattia da cui risulti la data di inizio della malattia e la relativa prognosi.
2. L’eventuale prosecuzione dello stato di incapacità al lavoro deve essere comunicata all’azienda entro il primo giorno in cui il lavoratore avrebbe dovuto riprendere servizio e deve essere attestata da successivi certificati medici che il lavoratore deve inviare all’azienda entro il secondo giorno dalla scadenza del periodo di assenza indicato nel certificato medico precedente.
3. Il lavoratore malato non può allontanarsi dal luogo comunicato all’azienda. Qualora il lavoratore durante il periodo di malattia debba recarsi in altra località, lo stesso deve avvisare preventivamente l’azienda, anche telefonicamente, specificando il recapito presso il quale è a disposizione per il controllo di cui al successivo punto 4.
4. Il lavoratore è tenuto a trovarsi a disposizione nel luogo comunicato all’azienda nelle seguenti fasce orarie giornaliere:
- dalle ore 10 alle ore 12 antimeridiane;
- dalle ore 17 alle ore 19 pomeridiane.
5. Salvo il caso di forza maggiore o di giustificato motivo, debitamente documentato, l’inosservanza di quanto previsto ai precedenti punti 1, 2, 3 e 4 comporta l’irrogazione a carico del lavoratore della sanzione disciplinare prevista dall’art. 54 (Mancanze punibili con la multa) del presente CCNL.
6. Il lavoratore assente per malattia ha diritto alla conservazione del posto, con il riconoscimento dell’anzianità a tutti gli effetti, anche ai fini del passaggio al parametro retributivo superiore nell’ambito dello stesso livello professionale, per un periodo di comporto di 12 mesi; durante tale periodo le aziende corrisponderanno al lavoratore assente per malattia o infortunio non sul lavoro un trattamento economico pari al 100% della retribuzione di cui al punto 1.1 ed alle lettere c), d) del punto 1.2 dell’art. 63 (Retribuzione) per i primi 9 mesi ed all’80% della retribuzione di cui al punto 1.1 ed alle lettere c), d) del punto 1.2 dell’art. 63 (Retribuzione) per i successivi 3 mesi. L’eventuale prestazione economica dovuta da parte degli Istituti previdenziali a norma di legge è anticipata direttamente dall’azienda contestualmente all’integrazione dalla stessa dovuta.
Qualora l’ultimo evento morboso in atto al termine del periodo di comporto risulti di durata superiore a 40 giorni, il periodo di comporto sarà pari a 15 mesi e durante tale prolungamento il lavoratore ha diritto al 50% della retribuzione di cui al punto 1.1 ed alle lettere c), d) del punto 1.2 dell’art. 63 (Retribuzione).
Nel computo dei periodi di comporto di cui al presente punto non si tiene conto delle assenze dovute ai periodi di degenza ospedaliera continuativa di durata superiore a 35 giorni.
7. Nel caso di più assenze per malattia, anche in relazione a diversi eventi morbosi, il suddetto periodo di conservazione del posto si intende riferito alle assenze complessivamente verificatesi in un arco temporale di 36 mesi consecutivi.
8. Nei casi di assenze dovute a malattie oncologiche, sclerosi multipla, distrofia muscolare, morbo di Xxxxxx ovvero periodi di degenza ospedaliera determinati da trapianti chirurgici, il periodo di comporto di cui al precedente punto 6 sarà elevato a 30 mesi nell’arco temporale di 36 mesi consecutivi, durante i quali verrà corrisposto al lavoratore il 100% della retribuzione di cui al punto 1.1 ed alle lettere c), d) del punto
1.2 dell’art. 63 (Retribuzione) per i primi 18 mesi ed il 70% della retribuzione di cui al punto 1.1 ed alle lettere c), d) del punto 1.2 dell’art. 63 (Retribuzione) per i successivi 12 mesi.
9. Prima che siano superati i limiti di comporto, il lavoratore a tempo indeterminato, perdurando lo stato di malattia, può richiedere un periodo non retribuito di aspettativa per motivi di salute della durata massima di 12 mesi, commisurato a quanto indicato nella certificazione medica.
Qualora l’ultimo evento morboso in atto al termine del periodo di comporto risulti di durata superiore a 2 mesi, il periodo di aspettativa di cui al precedente comma sarà elevato fino a 16 mesi.
L'azienda concederà tale aspettativa al termine del periodo di comporto, al fine di agevolare la guarigione e il rientro in servizio del lavoratore.
Il suddetto periodo di aspettativa non retribuita non è comunque considerato utile ad alcun effetto contrattuale.
10. I casi di donazione di organi, debitamente certificati, sono considerati malattia a tutti gli effetti contrattuali e non rientrano, in ogni caso, nel computo del periodo di 12 mesi di cui al precedente punto 6.
11. Superato il periodo di comporto, oppure scaduto il periodo di aspettativa, il datore di lavoro potrà risolvere il rapporto di lavoro corrispondendo al lavoratore il trattamento di fine rapporto e l’indennità sostitutiva di preavviso.
12. Relativamente alle particolari categorie di lavoratori per i quali sono prescritte specifiche abilitazioni, nei casi in cui sia eventualmente accertato e certificato, con le modalità stabilite dai Decreti ministeriali e dagli ulteriori provvedimenti amministrativi adottati dal Gestore dell’Infrastruttura ferroviaria nazionale, che lo stato patologico abbia determinato una invalidità parziale che non consenta al
lavoratore di svolgere i compiti precedentemente affidatigli, l'azienda individuerà, soluzioni di impiego conformi con la ridotta capacità del lavoratore compatibilmente con le esigenze organizzative e dandone informativa alle RSU. A tal fine l'azienda provvederà agli opportuni interventi di riqualificazione professionale, qualora necessari.
A livello aziendale le parti potranno definire condizioni di miglior favore.
Ai lavoratori di cui al presente punto che rientrano nel campo di applicazione della legge 12.3.1999, n. 68 e del regolamento attuativo di cui al DPR 10.10.2000 n. 333, si applicheranno le disposizioni di cui agli artt. 3 e 4 della stessa legge n. 68/99 con riferimento alle quote di riserva per il collocamento dei lavoratori disabili ed ai relativi criteri di computo.
ART. 27 - INFORTUNIO SUL LAVORO E MALATTIA PROFESSIONALE
1. Ferme restando le disposizioni di legge in materia di obblighi assicurativi, previdenziali e assistenziali, l'infortunio sul lavoro deve essere denunciato immediatamente e comunque entro 24 ore, salvo casi di forza maggiore, dal lavoratore interessato tramite comunicazione, anche telefonica, nel caso di infortunio intervenuto fuori dalla propria sede di lavoro, al superiore diretto, al fine di provvedere alle dovute denunce di legge.
A tale specifico riguardo analoga denunzia dovrà essere resa dal lavoratore in caso di infortunio in itinere, intendendosi per tale l’infortunio eventualmente occorso al lavoratore negli specifici casi disciplinati dall’art. 12 del D.Lgs. 23.2.2000, n. 38.
2. Il lavoratore infortunato ha diritto alla conservazione del posto:
- in caso di malattia professionale, per un periodo pari a quello per il quale egli percepisca l’indennità per inabilità temporanea prevista dalla legge;
- in caso di infortunio sul lavoro, fino alla guarigione clinica comprovata con rilascio del certificato medico definitivo da parte del Servizio competente.
3. Durante il periodo di infortunio o malattia professionale al dipendente non in prova compete, per l'intero periodo di assenza come sopra determinato, il trattamento economico spettantegli in adempimento degli obblighi di legge di cui al precedente punto 1 ed il periodo stesso è utile ai fini del passaggio al parametro retributivo superiore nell’ambito dello stesso livello professionale.
Per tutta la durata del periodo di conservazione del posto di cui al precedente punto 2 l’azienda provvederà ad integrare mensilmente il trattamento di cui sopra al 100% della retribuzione calcolata come media degli ultimi tre mesi precedenti l’assenza, ad eccezione del compenso per lavoro straordinario, della trasferta, dell’indennità di trasferimento e dell’indennità di mobilità individuale.
4. Superato il termine di conservazione del posto come sopra determinato, qualora il lavoratore non riprenda il servizio entro il giorno lavorativo successivo al rilascio del certificato di guarigione, lo stesso sarà considerato in assenza ingiustificata ed incorrerrà nelle sanzioni disciplinari previste dal presente CCNL.
5. Relativamente alle particolari categorie di lavoratori per i quali sono prescritte specifiche abilitazioni, nei casi in cui, a seguito di infortunio sul lavoro o di malattia professionale, questi riportino una invalidità parziale, accertata e certificata con le modalità stabilite dai Decreti ministeriali e dagli ulteriori provvedimenti amministrativi adottati dal Gestore dell’Infrastruttura ferroviaria, che non consenta al lavoratore di svolgere i compiti precedentemente affidatigli, l'azienda individuerà soluzioni di impiego conformi con la ridotta capacità del lavoratore anche in settori diversi rispetto a quello di appartenenza, dandone informativa alla RSU. A tal fine
l'azienda provvederà agli opportuni interventi di riqualificazione professionale, qualora necessari.
Ai lavoratori di cui al precedente comma che rientrano nel campo di applicazione della legge 12.3.1999, n. 68 e del regolamento attuativo di cui al DPR 10.10.2000 n. 333, si applicheranno le disposizioni di cui agli artt. 3 e 4 della stessa legge n. 68/99 con riferimento alle quote di riserva per il collocamento dei lavoratori disabili ed ai relativi criteri di computo.
ART. 28 - TUTELA DELLA MATERNITA’ E DELLA PATERNITA’
1. Congedo di maternità e congedo parentale
1.1 Ai sensi delle vigenti norme di legge in materia, raccolte nel Testo Unico emanato con X.Xxx. 26.3.2001, n. 151, durante lo stato di gravidanza e puerperio la lavoratrice usufruirà di un periodo di astensione obbligatoria:
a) per i due mesi precedenti la data presunta del parto indicata nel certificato medico di gravidanza;
b) per il periodo intercorrente tra la data presunta del parto e il parto stesso;
c) per i tre mesi dopo il parto.
1.2 Qualora il parto avvenga in data anticipata rispetto a quella presunta, i giorni non goduti di astensione obbligatoria prima del parto di cui al precedente punto 1.1 vengono aggiunti al periodo di astensione obbligatoria dopo il parto, fino a concorrenza del periodo complessivo di 5 mesi, previa presentazione da parte della lavoratrice, entro trenta giorni, del certificato medico attestante la data del parto.
1.3 Ferma restando la durata complessiva dell’astensione obbligatoria di cui al punto 1.1, le lavoratrici hanno la facoltà di astenersi dal lavoro a partire dal mese precedente la data presunta del parto e nei quattro mesi successivi al parto.
Per l’esercizio di tale facoltà è necessario che il medico specialista del Servizio Sanitario Nazionale o con esso convenzionato e il medico competente ai fini della prevenzione e tutela della salute nei luoghi di lavoro attestino che l’opzione della lavoratrice non arrechi pregiudizio alla salute della gestante e del nascituro.
1.4 Il diritto ad assentarsi dal lavoro per il periodo di cui al punto 1.1, lettera c), è riconosciuto al padre lavoratore in caso di morte o di grave infermità della madre ovvero di abbandono da parte della madre, nonché in caso di affidamento esclusivo del bambino al padre.
Per l’esercizio del diritto, il lavoratore deve presentare all’azienda la documentazione che attesti le condizioni sopra citate e, nel caso di abbandono, rilascia una dichiarazione ai sensi dell’art. 4, legge 4.1.1968, n. 15 come modificato dall'art. 47 del DPR 28.12.2000, n. 445.
1.5 Nei primi otto anni di vita del bambino ciascun genitore ha diritto di assentarsi dal lavoro, anche contemporaneamente all’altro, previo un preavviso che dovrà essere comunicato per iscritto al datore di lavoro almeno 15 giorni prima dell'astensione, per un periodo continuativo o frazionato non superiore a sei mesi. Le astensioni dei genitori non possono comunque eccedere complessivamente il limite di dieci mesi.
Nel caso vi sia un solo genitore, questi usufruirà di un periodo di astensione continuativo o frazionato non superiore a dieci mesi.
Qualora il padre usufruisca di un periodo di astensione facoltativa non inferiore a tre mesi, il suo limite individuale massimo di sei mesi è elevato a sette e, conseguentemente, il limite complessivo di dieci mesi dei congedi parentali dei genitori è elevato a undici.
1.6 I periodi di astensione obbligatoria sono computati nell'anzianità di servizio a tutti gli effetti economici e normativi.
L'astensione facoltativa è computata nell'anzianità di servizio a tutti gli effetti economici e normativi, ad esclusione degli effetti relativi alle ferie.
A livello aziendale le parti potranno definire eventuali condizioni integrative e di armonizzazione.
1.7 Ai sensi del 1° comma dell’art. 53 del T.U. approvato con X.Xxx. 26.3.2001, n. 151, è vietato adibire le donne al lavoro, dalle ore 24.00 alle ore 6.00, dall’accertamento dello stato di gravidanza fino al compimento di 1 anno di età del bambino.
Non sono inoltre obbligati a prestare lavoro notturno i lavoratori ai sensi di quanto previsto ai commi 2 e 3 dell’art. 53 del T.U. sopra richiamato.
1.8 Ai sensi e nei limiti previsti dagli artt. 6 e 7 del T.U. approvato con X.Xxx. 26.3.2001, n. 151, è vietato adibire la lavoratrice, durante il periodo di gravidanza e fino a sette mesi di età del bambino, al trasporto e al sollevamento di pesi, nonché ai lavori faticosi, pericolosi e insalubri come indicati dall’art. 5 del DPR 25.11.1976, n. 1026 e riportati negli allegati A e B al sopracitatoT.U..
1.9 La sostituzione delle lavoratrici e dei lavoratori assenti dal lavoro in virtù delle disposizioni di cui al T.U. – D.Lgs. 26.3.2001, n. 151, può avvenire con le modalità previste all’art. 4 del medesimo T.U.
Ai sensi del comma 2 dello stesso art. 4, tali sostituzioni possono essere anticipate anche fino a tre mesi prima l’inizio dell’astensione.
2. Trattamento economico
2.1 Durante il periodo di astensione obbligatoria la lavoratrice madre e, nei casi previsti dall’art. 28 del T.U. – X.Xxx. n. 151/2001, il lavoratore padre hanno diritto a percepire un trattamento economico pari al 100% della retribuzione di cui al punto 1.1 ed alle lettere c), d), o) del punto 1.2 dell’art. 63 (Retribuzione) del presente CCNL.
L’eventuale prestazione economica dovuta da parte degli Istituti previdenziali a norma di legge è anticipata direttamente dall’azienda contestualmente all’integrazione dalla stessa dovuta.
2.2 Durante il periodo di astensione facoltativa la madre lavoratrice e il padre lavoratore hanno diritto, fino al terzo anno di età del bambino, ad un trattamento economico pari al 30% della retribuzione di cui al punto 1.1 ed alle lettere c), d),
o) del punto 1.2 dell’art. 63 (Retribuzione), per un periodo massimo complessivo, tra i due genitori, di sei mesi.
A livello aziendale le parti potranno definire eventuali condizioni integrative e di armonizzazione.
Dal terzo anno sino al compimento dell’ottavo anno di età del bambino e comunque per il restante periodo di astensione facoltativa, la madre lavoratrice e il padre lavoratore hanno diritto alla prestazione economica di cui al comma precedente del presente punto 2.2 a condizione che il reddito individuale dell’interessato sia inferiore a 2,5 volte l’importo del trattamento minimo di pensione a carico dell’assicurazione generale obbligatoria.
2.3 Nessuna ulteriore indennità è dovuta dal datore di lavoro per tutto il periodo di assenza obbligatoria e facoltativa, fatto salvo quanto previsto al successivo punto.
2.4 Per i periodi di assenza obbligatoria e facoltativa l’azienda corrisponderà integralmente l’importo dovuto a titolo di tredicesima mensilità, ovvero integrerà sino al 100%, ove previsto, il trattamento anticipato in forza di norme di legge o disposizioni regolamentari, ed i periodi di assenza sono utili ai fini del passaggio al parametro retributivo superiore nell’ambito dello stesso livello professionale.
3. Malattia del bambino
3.1 Entrambi i genitori hanno diritto, alternativamente, ad assentarsi dal lavoro per i periodi corrispondenti alla durata della malattia del bambino di età non superiore a tre anni e, per un’età compresa tra i tre e gli otto anni, entro il limite di cinque giorni lavorativi all’anno per ciascun genitore.
3.2 La malattia del bambino che dia luogo a ricovero ospedaliero, a richiesta del genitore interrompe il decorso del periodo di ferie in godimento per i periodi di cui al precedente punto 3.1.
3.3 Ai fini dell’esercizio del diritto di cui ai punti 3.1 e 3.2, la lavoratrice o il lavoratore sono tenuti a presentare il certificato medico rilasciato da un medico specialista del Servizio Sanitario Nazionale o con esso convenzionato nonché una dichiarazione rilasciata ai sensi dell’art. 4, legge 4.1.1968, n. 15 come modificato dall'art. 47 del citato D.P.R. n. 445/2000 che attesti che l’altro genitore non è in astensione da lavoro nello stesso periodo per il medesimo motivo.
3.4 I periodi di assenza di cui al presente punto 3 saranno computati agli effetti dell’anzianità di servizio, esclusi gli effetti relativi alle ferie e alla tredicesima mensilità.
A livello aziendale le parti potranno definire eventuali condizioni integrative e di armonizzazione.
4. Riposi giornalieri
4.1 Ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, il datore di lavoro deve consentire alle lavoratrici madri, durante il primo anno di vita del bambino, due periodi di riposo, anche cumulabili, durante la giornata. Il riposo è uno solo quando l’orario giornaliero di lavoro è inferiore a sei ore.
4.2 Detti periodi di riposo hanno durata di un’ora ciascuno e comportano il diritto della lavoratrice madre ad uscire dall’azienda; sono di mezz’ora ciascuno quando la lavoratrice voglia usufruire della camera di allattamento o dell’asilo nido, ove istituiti dal datore di lavoro nelle dipendenze dei locali di lavoro.
4.3 I periodi di riposo di cui ai precedenti punti 4.1 e 4.2 e i relativi trattamenti economici sono riconosciuti al padre lavoratore:
a) nel caso in cui i figli siano affidati al solo padre;
b) in alternativa alla madre che non se ne avvalga;
c) nel caso in cui la madre non sia lavoratrice dipendente;
d) in caso di morte o di grave infermità della madre.
Nell’ipotesi di cui alla lettera b), il lavoratore è tenuto a presentare una dichiarazione rilasciata ai sensi dell’art. 4, legge 4 gennaio 1968, n. 15 come modificato dall'art. 47 del citato D.P.R. n. 445/2000 che attesti che la lavoratrice non gode nello stesso periodo dei riposi medesimi.
4.4 In caso di parto plurimo, i periodi di riposo di cui ai precedenti punti 4.1 e 4.2 sono raddoppiati e le ore aggiuntive possono essere utilizzate anche dal padre.
4.5 Per detti riposi è dovuto un trattamento economico pari all’intero ammontare della retribuzione relativa ai riposi stessi.
L’indennità è anticipata, ove previsto, dal datore di lavoro ed in tali casi è portata a conguaglio con gli importi dovuti all’ente assicuratore, ai sensi dell’art. 8 della legge 9.12.1977, n. 903.
5. Adozione e affidamento
Con riferimento all'applicazione delle disposizioni di cui ai precedenti punti 1, 2, 3 e 4, in caso di adozione e affidamento, anche nelle ipotesi di preadozioni internazionali, si applicano le specifiche disposizioni di cui al T.U. - D. Lgs. 26.3.2001, n. 151.
6. Disposizioni varie
6.1 La lavoratrice in stato di gravidanza ha l’obbligo di esibire al datore di lavoro il certificato rilasciato dall’Ufficiale sanitario o da un medico del Servizio Sanitario Nazionale e il datore di lavoro è tenuto a darne ricevuta.
6.2 Per usufruire dei benefici connessi al parto ed al puerperio la lavoratrice è tenuta ad inviare al datore di lavoro, entro il trentesimo giorno successivo al parto, il certificato di nascita del bambino.
6.3 Ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, è fatto divieto di licenziamento della lavoratrice dall'inizio del periodo di gravidanza, attestato da regolare certificato medico, fino al termine dei periodi di interdizione dal lavoro nonché fino al compimento di un anno di età del bambino, salvo le eccezioni previste dalla legge.
Analogamente è fatto divieto di licenziamento del lavoratore in caso di fruizione del periodo di astensione obbligatoria di cui al precedente punto 1.4 e fino al compimento di un anno di età del bambino.
Nel caso di dimissioni volontarie presentate durante il periodo di cui sopra, il dipendente ha diritto alle indennità previste da disposizioni di legge e contrattuali per il caso di licenziamento.
Il lavoratore provvederà alla convalida preventiva delle dimissioni presso il Servizio Ispettivo della Direzione Provinciale del Lavoro competente.
6.4 La ripresa del lavoro da parte della lavoratrice determina di diritto lo scioglimento senza preavviso del rapporto di lavoro della persona assunta in sua sostituzione, purché a questa sia stata data notizia, all’atto dell’assunzione, del carattere provvisorio del rapporto stesso.
6.5 Per quanto non previsto dal presente contratto in materia di gravidanza e puerperio valgono le norme di legge ed i regolamenti vigenti.
6.6 Le disposizioni del presente articolo saranno applicate nel rispetto della legge n. 675/1996 in materia di riservatezza di dati personali.
NOTA A VERBALE
In relazione a quanto previsto dall’art. 21, comma 4, legge n. 210/85 e dall’art. 1, comma 43, legge n. 537/93, si conferma l’obbligo di erogare i trattamenti previsti agli artt. 26 (Malattia e infortunio non sul lavoro) e 28 (Tutela della maternità e della paternità), in applicazione del presente CCNL, da parte dei soggetti datori di lavoro che alla data di stipula dello stesso siano a ciò tenuti.
ART. 29 - TOSSICODIPENDENZA E ALCOOLDIPENDENZA
1. Ai sensi del D.P.R. 9.10.1990, n. 309 i lavoratori assunti a tempo indeterminato, dei quali sia stato accertato dalle competenti strutture pubbliche lo stato di tossicodipendenza e che intendano accedere ai programmi terapeutici e di riabilitazione presso i servizi sanitari delle A.S.L. o di altre strutture terapeutico- riabilitative e socio-assistenziali, hanno diritto alla conservazione del posto di lavoro per il tempo in cui la sospensione delle prestazioni lavorative è dovuta all’esecuzione del trattamento riabilitativo e, comunque, per un periodo non superiore a tre anni.
2. L’assenza di lungo periodo per il trattamento terapeutico-riabilitativo è considerata, ai fini normativi, economici e previdenziali, quale aspettativa non retribuita, senza corresponsione della retribuzione e senza decorrenza di anzianità.
3. Il dipendente che intenda avvalersi di detto periodo di aspettativa è tenuto a presentare all’azienda la documentazione di accertamento dello stato di tossicodipendenza rilasciata dal servizio pubblico per le tossicodipendenze ed il relativo programma terapeutico-riabilitativo ai sensi dell’art. 122, del citato D.P.R. n. 309/1990. Il trattamento dei relativi dati avverrà nel rispetto di quanto previsto dalla legge 31.12.1996, n. 675.
4. Il dipendente interessato dovrà inoltre far pervenire con periodicità mensile, la documentazione rilasciata dalla struttura presso la quale esegue il programma terapeutico, attestante l’effettiva prosecuzione del programma stesso.
5. Il rapporto di lavoro si intende risolto qualora il lavoratore non riprenda servizio entro sette giorni dal completamento della terapia di riabilitazione certificato dalla struttura presso la quale è stato eseguito il programma riabilitativo ovvero dalla scadenza del periodo massimo di aspettativa.
Ove il lavoratore interrompa volontariamente il programma terapeutico-ribilitativo, il rapporto di lavoro si intenderà risolto qualora il lavoratore stesso non riprenda servizio entro il giorno successivo all'interruzione del programma.
6. I lavoratori, familiari di un tossicodipendente, possono chiedere di essere posti in aspettativa non retribuita per concorrere al programma terapeutico e socio-riabilitativo del familiare tossicodipendente qualora il servizio per le tossicodipendenze ne attesti la necessità, ai sensi dell'art. 4, legge 8.3.2000, n. 53 e delle relative disposizioni regolamentari di attuazione.
7. Per la sostituzione dei lavoratori di cui ai punti 1 e 6 è consentito il ricorso all’assunzione a tempo determinato.
8. Ai sensi dell'art. 125 del citato D.P.R. n. 309/1990, in caso di accertamento dello stato di tossicodipendenza nel corso del rapporto di lavoro il datore di lavoro è tenuto a far
cessare il lavoratore dall’espletamento della mansione che comporta rischi per la sicurezza, l’incolumità e la salute dei terzi.
9. Nei casi in cui il percorso terapeutico-riabilitativo non richieda l'allontanamento dal lavoro, al fine di favorire l'accesso alla terapia di recupero le aziende potranno utilizzare il lavoratore in attività lavorative la cui articolazione oraria agevoli l'accesso alla terapia di recupero, tenendo anche conto delle indicazioni delle strutture sanitarie presso cui il lavoratore è in cura.
10. Ai lavoratori affetti da patologie alcoolcorrelate si applicano le disposizioni di cui all'art. 15 della legge 30.3.2001, n. 125.
ART. 30 - PERSONE CON HANDICAP
1. Le disposizioni del presente articolo si applicano ai lavoratori anche qualora l’altro genitore non ne abbia diritto nonché ai genitori ed ai familiari lavoratori che assistono con continuità e in via esclusiva un parente o un affine entro il terzo grado con handicap, ancorché non convivente, nei limiti previsti dalla legge.
2. La lavoratrice madre o, in alternativa, il lavoratore padre, anche adottivi, di minore con handicap in situazione di gravità accertata ai sensi dell’art. 4, comma 1, della legge 5.2.1992, n. 104, hanno diritto al prolungamento fino a tre anni del periodo di astensione facoltativa dal lavoro di cui all’art. 7 della legge 30.12.1971, n. 1204, a condizione che il bambino non sia ricoverato a tempo pieno presso istituti specializzati.
3. I soggetti di cui al precedente punto 2 possono chiedere ai rispettivi datori di lavoro che applicano il presente CCNL di usufruire, in alternativa al prolungamento fino a tre anni del periodo di astensione facoltativa, di due ore di permesso giornaliero retribuito fino al compimento del terzo anno di vita del bambino.
4. Successivamente al compimento del terzo anno di vita del bambino, la lavoratrice madre o, in alternativa, il lavoratore padre, anche adottivi, di minore con handicap in situazione di gravità, nonché il lavoratore o la lavoratrice che assista un parente o affine entro il terzo grado con handicap in situazione di gravità, hanno diritto a tre giorni di permesso retribuito mensile, fruibili anche in maniera continuativa, a condizione che la persona con handicap in situazione di gravità non sia ricoverata a tempo pieno.
5. Ai permessi retribuiti di cui ai punti 3 e 4, che si cumulano con quelli previsti dall’art. 7 della citata legge n. 1204 del 1971, si applicano le disposizioni di cui all’ultimo comma del medesimo art. 7, nonché quelle contenute negli artt. 7 e 8 della legge 9 dicembre 1977, n. 903, e i permessi medesimi sono utili ai fini del passaggio al parametro retributivo superiore nell’ambito dello stesso livello professionale.
6. Ai sensi dell'articolo 4, comma 4 bis, della legge 8.3.2000, n. 53 la lavoratrice madre o, in alternativa, il lavoratore padre, anche adottivi, o, dopo la loro scomparsa, uno dei fratelli o delle sorelle conviventi di soggetto con handicap in situazione di gravità accertata da almeno cinque anni e che abbiano titolo a fruire dei benefici di cui all'articolo 33, della l. n. 104/92 per l'assistenza del figlio, hanno diritto a fruire del congedo previsto dall'art. 4, comma 2, della legge n. 53/2000.
Durante il periodo di congedo il richiedente ha diritto a percepire un'indennità corrispondente all'ultima retribuzione e il periodo medesimo è coperto da contribuzione figurativa; l'indennità e la contribuzione figurativa spettano fino ad un importo complessivo per il congedo di durata annuale fissato, per l’anno 2002, in € 37.128,09 e rivalutato annualmente secondo le indicazioni dell’INPS sulla base della
variazione dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati.
7. Ai sensi dell'art. 33 della citata legge n. 104/92 il genitore o il familiare lavoratore di cui al precedente punto 4 che assista con continuità ed esclusività un parente o un affine entro il terzo grado con handicap, ha diritto di scegliere, ove possibile, anche con adeguamento professionale, la sede di lavoro più vicina al proprio domicilio e non può essere trasferito senza il suo consenso ad altra sede.
8. Il lavoratore con handicap in situazione di gravità può usufruire alternativamente dei permessi retribuiti di cui ai punti 3 e 4, e ha diritto di scegliere, ove possibile, anche con adeguamento professionale, la sede di lavoro più vicina al proprio domicilio e non può essere trasferita in altra sede senza il proprio consenso.
9. Quanto stabilito ai precedenti punti 2, 3, 4, 5, 6 e 7 si applica anche agli affidatari di persone con handicap in situazione di gravità.
10. Le disposizioni del presente articolo saranno applicate nel rispetto della legge n. 675/1996 in materia di riservatezza di dati personali.
ART. 31 - LAVORATORI AFFETTI DA VIRUS HIV
1. Ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, è vietato al datore di lavoro lo svolgimento di indagini volte ad accertare nei dipendenti o in persone prese in considerazione per l'instaurazione di un rapporto di lavoro l'esistenza di uno stato di sieropositività.
2. Nel caso in cui i soggetti sopra menzionati svolgano o dovessero svolgere mansioni che possono comportare rischi per la salute dei terzi sono ammessi accertamenti sanitari a tutela del bene della salute costituzionalmente tutelato.
3. Ai lavoratori affetti dal virus HIV si applica quanto previsto all'art. 35 (Congedo per gravi motivi familiari) del presente CCNL.