EMENDAMENTI ALLA BOZZA DI RIFORMA DEL CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI
EMENDAMENTI ALLA BOZZA DI RIFORMA DEL CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI
Roma, novembre 2022
EMENDAMENTI ALLA BOZZA DI RIFORMA DEL CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI
Rete Nazionale Delle Professioni Dell’area Tecnica E Scientifica
Consiglio nazionale Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori
Federazione Nazionale degli Ordini dei Chimici e dei Fisici
Consiglio nazionale Dottori agronomi e dottori forestali
Consiglio nazionale Geometri e
Geometri laureati Consiglio nazionale Geologi Consiglio nazionale Ingegneri
Collegio nazionale Periti agrari e
Periti agrari laureati
Consiglio nazionale Periti industriali e
Periti industriali laureati
Consiglio dell’Ordine nazionale
Tecnologi alimentari
PREMESSA
A seguito dell’emanazione della legge 21 giugno 2022 n. 78, recante “Delega al Governo in materia di Contratti pubblici “, è stato dato mandato al Consiglio di Stato di predisporre uno schema preliminare di Codice dei Contratti pubblici ai sensi dell’art. 1 della su richiamata legge. Tale schema è stato trasmesso recentemente al Presidente del Consiglio dei Ministri ed al Ministero delle infrastrutture e costituisce base per il Decreto o i Decreti attuativi che saranno emanati dal Governo. I contenuti dello schema Preliminare introducono alcune novità sostanziali sia per quanto riguarda i principi informatori del nuovo Codice, sia per la struttura giuridica innovativa che rinvia ad Allegati regolamentari che consentono una più agile interpretazione ed allo stesso tempo la possibilità di attuare modifiche in maniera più speditiva.
I principi generali contenuti nella Parte I Titolo I dello schema preliminare, sono ritenuti innovativi e condivisibili. In particolare nel comma 1 dell’art. 1 si introduce la definizione di migliore rapporto possibile tra qualità e prezzo nell’affidamento del contratto; per cui si conferma tale rapporto quale principio generale guida del Codice. Si ritiene, pertanto, possibile escludere il ricorso al criterio del prezzo più basso per le prestazioni di natura intellettuale. All’art. 4, del Titolo I si chiarisce che “le disposizioni del codice si interpretano e si applicano in base ai principi di cui agli articoli 1 “Principio del risultato”, 2 “Principio della fiducia” e 3 “Principio dell’accesso al mercato”.
Lo schema presenta, ad avviso di questa Rete, aspetti positivi ed aspetti negativi. Tra i primi è possibile sicuramente includere:
1. I Principi cardine ai quali riferirsi: risultato, fiducia, accesso al mercato (artt. 1 2 3);
2. La Riduzione livelli di progettazione da 3 a 2;
3. La limitazione alle opere complesse dell’affidamento contemporaneo della progettazione e dell’esecuzione dei lavori (anche se andrà ben definito il significato di complessità);
4. La Digitalizzazione programmazione e progettazione;
5. La Valorizzazione dell’istituto del concorso di progettazione;
6. La Verifica contestuale allo sviluppo della progettazione e non a valle della stessa;
7. La Semplificazione delle procedure sottosoglia;
8. La Ridefinizione del ruolo dell’ANAC; Tra gli aspetti negativi, invece, si segnalano:
1. La non esplicita affermazione del divieto di prestazione d’opera intellettuale a titolo gratuito;
2. Il rimando della definizione di molti aspetti dettaglio agli allegati con la conseguente difficoltà di esprimere un giudizio complessivo sul codice in difetto di definizione di tali aspetti;
3. La mancata definizione del riparto di competenze fra gli Uffici tecnici delle Stazioni Appaltanti ed il ruolo dei professionisti tecnici esterni relativo alla progettazione ed alle altre attività ad essa connesse;
4. In merito ai concorsi, la previsione del concorso in unica fase anziché in due fasi.
Si ritiene opportuno precisare, inoltre, che la riduzione dei livelli di progettazione art. 41, così come la gestione informativa dei progetti, introdotta dalla proposta elaborata dal Comitato presso il Consiglio di Stato, comporterà necessariamente una profonda rivisitazione sia dei contenuti dei livelli, sia dei parametri per il calcolo dei compensi, il cui aggiornamento appare non più procrastinabile.
Prima di procedere con l’evidenziare, tramite l’utilizzo di un testo a fronte, le emendazioni proposte dalla Rete delle Professioni Tecniche allo schema di codice dei contratti pubblici nella versione licenziata dalla Commissione istituita presso il Consiglio di Stato, si sintetizza brevemente la ratio delle proposte come di seguito riportate:
Art. 8 | La modifica è volta a sancire il principio in base al quale nessuna prestazione professionale può essere resa gratuitamente. |
Art. 14 | La modifica puntualizza che per i SAI devono essere sempre utilizzati i parametri a base del calcolo che dovranno essere riaggiornati in relazione alle modifiche che saranno apportate al Codice dei Contratti, in particolare la riduzione dei livelli di progettazione da 3 a 2, i nuovi contenuti del PFTE, etc. |
Art. 19 | La modifica precisa che le modalità automatiche di valutazione delle offerte non possono essere applicate a fattori qualitativi ma bensì a quelli quantitativi. |
Art. 21 | La modifica è tesa a meglio chiarire il ciclo di vita digitale dei contratti pubblici. |
Art. 37 | La modifica rende più chiara la successione delle fasi di programmazione a cura e carico della Stazioni appaltanti. In particolare descrive meglio la relazione fra DOCFAP e programma triennale e tra DIP e programma annuale. Inserisce inoltre l’obbligo per le P.A. di individuare i progetti che verranno sviluppati mediante procedura concorsuale. Nel Piano Triennale dovranno essere indicate le opere i cui servizi di Architettura e Ingegneria verranno affidati tramite procedura concorsuale. |
Art. 41 | Le modifiche puntualizzano il rapporto tra i nuovi livelli di progettazione a cura dei professionisti e le programmazioni a cura della P.A. In particolare si chiarisce che il documento di fattibilità delle alternative progettuali individua la soluzione che l’amministrazione intende perseguire e che verrà assunta dal documento di indirizzo della progettazione, il quale conterrà le indicazioni di natura progettuale per la redazione del PFTE. Si specifica meglio il contenuto dei livelli di progettazione, inserendo la lett. i). Si prevede inoltre il divieto di subappalto della progettazione e delle attività ad essa connesse, così come previsto nell’attuale quadro normativo; si specifica che il costo per i servizi di architettura e ingegneria è determinato dai parametri vigenti. In più, è necessario procedere ad un aggiornamento del decreto parametri In ultimo, nel caso di affidamento congiunto dei due livelli di progettazione (per i lavori di manutenzione) il corrispettivo dovrà tener conto anche delle aliquote del livello omesso. |
Art. 42 | La modifica inserisce una precisazione tesa ad una migliore comprensione del testo. |
Art. 44 | Le modifiche puntano a meglio definire i casi in cui è possibile il ricorso all’appalto integrato. Introducono una soglia di importo opere come minima per il ricorso a tale strumento. Ribadiscono che non è possibile procedere con l’appalto integrato per opere di manutenzione indipendentemente dal loro valore. Si specifica che il corrispettivo per la progettazione esecutiva sarà corrisposto dalla stazione appaltante al progettista. |
Art. 45 | La modifica è tesa a specificare il ruolo degli uffici tecnici delle stazioni appaltanti riprendendo il contenuto dell’articolo 113 secondo comma del d.lgs. 50/2016. |
Art. 46 | Le modifiche cambiano sostanzialmente l’articolo innovando l’impianto dei concorsi di progettazione partendo dall’esperienza fatta con l’attuale codice. Viene utilizzata la locuzione “fase” in luogo di “grado” perché l’attuale testo non contiene elementi di dubbio sul significato della parola. Individua le specifiche condizioni per l’utilizzo del concorso in una fase, limitandolo sensibilmente e proponendolo come alternativa di qualità agli affidamenti diretti sotto soglia. Rimanda per la definizione, fra l’altro, delle specifiche organizzative delle piattaforme, della composizione delle giurie, degli elaborati richiesti per le fasi ad un allegato, in via di definizione, che verrà inoltrato congiuntamente a queste note. |
Art. 50 | La modifica esclude la possibilità di utilizzo della modalità di appalto con il prezzo più basso per i servizi di architettura e ingegneri, in accordo con quanto riportato al comma 2 lettera b del successivo articolo 108. |
Art. 51 | La modifica esclude i servizi di architettura e ingegneria dal sistema di garanzia provvisoria. |
Art. 68 | La modifica è tesa a meglio definire i soggetti che possono presentare offerta. |
Art. 74 | La modifica corregge errore materiale. |
Art. 82 | La modifica è tesa a meglio specificare i documenti di gara nel caso dei SAI. |
Art. 83 | la modifica è tesa a meglio specificare i documenti di gara nel caso dei SAI |
Art. 93 | La modifica inserisce la locuzione “giuria di concorso” per differenziarla chiaramente dalle commissioni giudicatrici. Rimanda all’allegato sui concorsi in fase di stesura le specifiche relative alla giuria di concorso. |
Art. 100 | La prima modifica è intesa a sottolineare che per i Servizi di architettura e ingegneria è obbligatoria l’iscrizione all’ordine professionale. La seconda modifica specifica i requisiti per gli appalti di servizi di architettura e ingegneria, prevedendo la possibilità di ricorrere a copertura assicurativa e di considerare il periodo nel quale aver espletato servizi analoghi pari ad anni 15 come riportato nel D.Lgs. 50/2016. |
Art. 106 | La modifica estende a tutti i SIA l’esclusione dell’applicazione della cauzione. |
Art. 108 | I concorsi di progettazione ed idee, vanno valutati solo con elementi di tipo qualitativo e non quantitativo economico. |
Art. 114 | Le modifiche sono tese a specificare che nel caso di affidamento congiunto della DL e CSE, il corrispettivo per quest’ultimo è sempre dovuto. Inoltre, si specifica la determinazione del corrispettivo nel caso di affidamento della DL a dipendenti della SA o di altre amministrazioni. |
Art. 116 | La modifica specifica la determinazione del corrispettivo nel caso di affidamento del collaudo a dipendenti della SA o di altre amministrazioni. |
Art. 119 | La modifica è tesa ad escludere dal subappalto le relazioni geologiche e geoidrologiche. |
Art. 153 | La modifica aggiunge il concorso di progettazione nell’elenco delle tipologie di appalto previste per i settori speciali. |
Art. 155 | La modifica aggiunge il concorso di progettazione nell’elenco delle procedure previste per i settori speciali. |
Art. 158 | La modifica semplifica il testo eliminando rischi di possibili interpretazioni riduttive circa la possibilità di affidamento mediante procedura negoziata senza pubblicazione di bando al termine di un concorso di progettazione. |
Art. 167 | La modifica è tesa a garantire la possibilità alle stazioni appaltanti di nominare alternativamente alla commissione giudicatrice una giuria di concorso. |
Art. 220 | La modifica è volta a inserire gli ordini e i collegi territoriali e i consigli nazionali fra i soggetti titolati a inoltrare domande di pre-contenzioso presso ANAC. |
Art. 222 | La modifica, nel prendere atto del ruolo attribuito ad XXXX nella definizione dei documenti tipo per gli appalti (tra cui anche i bandi per l’affidamento dei SAI per i concorsi), mira a rendere obbligatoria la consultazione dei Consigli nazionali da parte di ANAC per una definizione condivisa dei contenuti. |
Allegato 1 - art. 3 | La modifica è tesa a precisare che concorsi di progettazioni prevedono sempre premi da distribuire. |
Di seguito, si riporta un testo a fronte essenziale attraverso il quale è possibile agilmente comprendere quali le modifiche testuali proposte.
Schema preliminare di Codice dei contratti pubblici in attuazione dell’articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante “Delega al Governo in materia di contratti pubblici” | |
LIBRO I DEI PRINCIPI, DELLA DIGITALIZZAZIONE, DELLA PROGRAMMAZIONE E DELLA PROGETTAZIONE | |
PARTE I DEI PRINCIPI | |
Titolo I – I principi generali | |
Articolo 8. Principio di autonomia negoziale. Divieto di prestazioni d’opera intellettuale a titolo gratuito. 2. Le prestazioni d’opera intellettuale non possono essere rese dai professionisti gratuitamente. In tali casi la pubblica amministrazione garantisce comunque l’applicazione del principio dell’equo compenso. Resta ferma la facoltà dell’amministrazione di affidare incarichi a titolo gratuito a soggetti diversi da quelli indicati al primo periodo in presenza di un interesse economico dell’affidatario. 3. Le pubbliche amministrazioni possono ricevere per donazione beni o prestazioni rispondenti all’interesse pubblico senza obbligo di gara. Restano ferme le disposizioni del codice civile inmateria di forma, revocazione e azione di riduzione delle donazioni. | Articolo 8. Principio di autonomia negoziale. Divieto di prestazioni d’opera intellettuale a titolo gratuito. 2. Le prestazioni d’opera intellettuale, dachiunque e in qualunque modo rese, non possono essere gratuite 3. Le pubbliche amministrazioni possono eccezionalmente ricevere per donazione beni o prestazioni, fatta eccezione per quelle di cui al comma 2, rispondenti all’interesse pubblico senza obbligo di gara. Restano ferme le disposizioni del codice civile in materia di forma, revocazione e azione di riduzione delle donazioni. |
COMMENTO: la modifica è volta a sancire il principio che nessuna prestazione professionale può essere resa gratuitamente | |
LIBRO I DEI PRINCIPI, DELLA DIGITALIZZAZIONE, DELLAPROGRAMMAZIONE E DELLA PROGETTAZIONE | |
PARTE I DEI PRINCIPI | |
Titolo II – L’ambito di applicazione, il responsabile unico e le fasi dell’affidamento | |
Articolo 14. Soglie di rilevanza europea e metodi di calcolo del valore stimato degli appalti. 4. Il calcolo del valore stimato di un appalto pubblico | Articolo 14. Soglie di rilevanza europea e metodi di calcolo del valore stimato degli appalti. 4. Il calcolo del valore stimato di un appalto pubblico |
di lavori, servizi e forniture è basato sull'importo totale pagabile, al netto dell'IVA, valutato dalla stazione appaltante. Il calcolo tiene conto dell'importo massimo stimato, ivi compresa qualsiasi forma di eventuali opzioni o rinnovi del contratto esplicitamente stabiliti nei documenti di gara. Quando la stazione appaltante prevede premi o pagamenti per i candidati o gli offerenti, ne tiene conto nel calcolo del valore stimato dell'appalto. 14. Per gli appalti pubblici di servizi, il valore da porrecome base per il calcolo del valore stimato dell'appalto, a seconda del tipo di servizio, è il seguente: a) per i servizi assicurativi il premio da pagare ealtre forme di remunerazione; b) per i servizi bancari e altri servizi finanziarigli onorari, le commissioni da pagare, gli interessi e altre forme di remunerazione; c) per gli appalti riguardanti la progettazione gli onorari, le commissioni da pagare e altre forme di remunerazione; d) per gli appalti pubblici di servizi che non fissano un prezzo complessivo: | di lavori, servizi e forniture è basato sull'importo totale pagabile, al netto dell'IVA, valutato dalla stazione appaltante. Il calcolo tiene conto dell'importo massimo stimato, ivi compresa qualsiasi forma di eventuali opzioni o rinnovi del contratto esplicitamente stabiliti nei documenti di gara. Quando la stazione appaltante prevede premi o pagamenti per i candidati o gli offerenti, ne tiene conto nel calcolo del valore stimato dell'appalto. 14. Per gli appalti pubblici di servizi, il valore da porrecome base per il calcolo del valore stimato dell'appalto, a seconda del tipo di servizio, è il seguente: a) per i servizi assicurativi il premio da pagare ealtre forme di remunerazione; b) per i servizi bancari e altri servizi finanziarigli onorari, le commissioni da pagare, gli interessi e altre forme di remunerazione; c) per i servizi di architettura e ingegneria d) per gli appalti pubblici di servizi che non fissano un prezzo complessivo: |
COMMENTO: La modifica è tesa a puntualizzare che per i SAI devono essere sempre utilizzati i parametri a base del calcolo che dovranno essere riaggiornati in relazione alle modifiche che saranno apportate al Codice dei Contratti, in particolare la riduzione dei livelli di progettazione da 3 a 2, i nuovi contenuti del PFTE etc. | |
LIBRO I DEI PRINCIPI, DELLA DIGITALIZZAZIONE, DELLAPROGRAMMAZIONE E DELLA PROGETTAZIONE | |
PARTE II DELLA DIGITALIZZAZIONE DEL CICLO DI VITA DEI CONTRATTI | |
Articolo 19. Principi e diritti digitali. 7. Ove possibile e in relazione al tipo di procedura di | Articolo 19. Principi e diritti digitali. 7. Ove possibile e in relazione al tipo di procedura di |
affidamento, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti ricorrono, a procedure automatizzate nella valutazione delle offerte ai sensi dell’articolo 30. | affidamento, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti ricorrono, a procedure automatizzate nella valutazione degli aspetti quantitativi delle offerte ai sensi dell’articolo 30. |
COMMENTO: la modifica precisa che le modalità automatiche di valutazione delle offerte non possono essere applicate a fattori qualitativi ma bensì a quelli quantitativi. | |
LIBRO I DEI PRINCIPI, DELLA DIGITALIZZAZIONE, DELLAPROGRAMMAZIONE E DELLA PROGETTAZIONE | |
PARTE II DELLA DIGITALIZZAZIONE DEL CICLO DI VITA DEI CONTRATTI | |
Articolo 21. Ciclo di vita digitale dei contratti pubblici. 1. Il ciclo di vita digitale dei contrattipubblici, di norma, si articola in programmazione, progettazione, pubblicazione, affidamento ed esecuzione. | Articolo 21. Ciclo di vita digitale dei contratti pubblici. 1. Il ciclo di vita digitale dei contrattipubblici, di norma, si articola in programmazione, progettazione, pubblicazione, affidamento, |
COMMENTO: la modifica è tesa a meglio chiarire il ciclo di vita digitale dei contratti pubblici. | |
LIBRO I | |
DEI PRINCIPI, DELLA DIGITALIZZAZIONE, DELLAPROGRAMMAZIONE E DELLA PROGETTAZIONE | |
PARTE III DELLA PROGRAMMAZIONE | |
Articolo 37. Programmazione dei lavori e degli acquisti di beni e servizi. 0.Xx programma triennale dei lavori pubblici e i relativiaggiornamenti annuali contengono i lavori, compresi quelli complessi e da realizzare tramite concessione o partenariato pubblico-privato, il cui | Articolo 37. Programmazione dei lavori e degli acquisti di beni e servizi. 0.Xx programma triennale dei lavori pubblici e i relativi aggiornamenti annuali contengono i lavori, compresi quelli complessi e da realizzare tramite concessione o partenariato pubblico-privato, il cui |
importo si stima pari o superiore a 150.000 euro. I lavori di importopari o superiore a 1.000.000 di euro sono inseriti nell’elenco triennale dopo l’approvazione del documento di fattibilità delle alternative progettuali e nell’elenco annuale dopo l’approvazione del documento di indirizzo della progettazione. I lavori di manutenzione ordinaria superiori alla soglia indicata nel periodo precedente vengono inseriti nell’elenco triennale anche in assenza del documento di fattibilità delle alternative progettuali. | importo si stima pari o superiore a 150.000 euro. I lavori di importo pari o superiore a 1.000.000 di euro sono inseriti nell’elenco triennale dopo l’approvazione del documento di fattibilità delle alternative progettuali (DOCFAP) e nell’elenco annuale dopo l’approvazione del documento di indirizzo della progettazione (DIP) che recepisce le indicazioni contenute nel documento di fattibilità delle alternative progettuali (DOCFAP). I lavori di manutenzione ordinaria superiori alla soglia indicata nel periodo precedente vengono inseriti nell’elenco triennale anche in assenza del documento difattibilità delle alternative progettuali. I lavori da realizzare tramite concorsi di progettazione. |
COMMENTO: la modifica rende più chiara la successione delle fasi di programmazione a cura e carico della S.A.. In particolare descrive meglio la relazione fra DOCFAP e programma triennale e tra DIP e programma annuale. Inserisce inoltre l’obbligo per le P.A. di individuare i progetti che verranno sviluppati mediante procedura concorsuale. Nel Piano Triennale dovranno essere indicate le opere i cui servizi di Architettura e Ingegneria verranno affidati tramite procedura concorsuale. | |
LIBRO I DEI PRINCIPI, DELLA DIGITALIZZAZIONE, DELLAPROGRAMMAZIONE E DELLA PROGETTAZIONE | |
PARTE IV DELLA PROGETTAZIONE | |
Articolo 41. Livelli di progettazione. 1. La progettazione in materia di lavori pubblici, si articola in due livelli di successivi approfondimenti tecnici: il progetto di fattibilità tecnico-economica e ilprogetto esecutivo. Essa è volta ad assicurare: a) il soddisfacimento dei fabbisogni della collettività; b) la conformità alle norme ambientali, urbanistiche e di tutela dei beni culturali e paesaggistici, nonché il rispetto di quanto previsto dalla normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza delle costruzioni; | Articolo 41. Livelli di progettazione. 1. La progettazione in materia di lavori pubblici, svolta sulla base del documento di indirizzo alla progettazione (DIP) redatto a cura della stazione appaltante, si articola in due livelli di successivi approfondimenti tecnici: il progetto di fattibilità tecnico-economica e il progetto esecutivo. Essa è volta ad assicurare: a) il soddisfacimento dei fabbisogni della collettività; b) la conformità alle norme ambientali, urbanistiche e di tutela dei beni culturali e paesaggistici, nonché |
c) la rispondenza ai requisiti di qualità architettonica e tecnico-funzionale, nonché il rispetto dei tempi e dei costi previsti; d) il rispetto di tutti i vincoli esistenti, con particolare riguardo a quelli idrogeologici, sismici, archeologici e forestali; e) l’efficientamento energetico e la minimizzazione dell’impiego di risorse materiali non rinnovabili nell’intero ciclo di vita delle opere; f) il rispetto dei principi della sostenibilità economica, territoriale, ambientale e sociale dell’intervento, anche per contrastare il consumo del suolo, incentivando il recupero, il riuso e la valorizzazione del patrimonio edilizio esistente e dei tessuti urbani; g) la razionalizzazione delle attività di progettazione e delle connesse verifiche attraverso il progressivo uso di metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni di cui all’articolo 43; h) l’accessibilità e l’adattabilità secondo quanto previsto dalle disposizioni vigenti in materia di barriere architettoniche. 2. L’allegato XII definisce i contenuti dei due livelli di progettazione e stabilisce il contenuto minimo del quadro delle necessità e del documento di indirizzo della progettazione che le stazioni appaltanti e gli enti concedenti devono predisporre. L’allegato ha natura regolamentare ed è sostituito, integrato e modificato, ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici. 4. La stazione appaltante o l’ente concedente, in funzione della specifica tipologia e dimensione dell’intervento, indica le caratteristiche, i requisiti e gli elaborati progettuali necessari per la definizione di ogni fase della relativa progettazione. Per gli interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria può essere omesso il primo livello di progettazione a condizione che il progetto esecutivo contenga tutti gli elementi previsti per il livello omesso. 5. Il progetto di fattibilità tecnico-economica: | il rispetto di quanto previsto dalla normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza delle costruzioni; c) la rispondenza ai requisiti di qualità architettonica e tecnico-funzionale, nonché il rispetto dei tempi e dei costi previsti; d) il rispetto di tutti i vincoli esistenti, con particolare riguardo a quelli idrogeologici, sismici, archeologici e forestali; e) l’efficientamento energetico e la minimizzazione dell’impiego di risorse materiali non rinnovabili nell’intero ciclo di vita delle opere; f) il rispetto dei principi della sostenibilità economica, territoriale, ambientale e sociale dell’intervento, anche per contrastare il consumo del suolo, incentivando il recupero, il riuso e la valorizzazione del patrimonio edilizio esistente e dei tessuti urbani; g) la razionalizzazione delle attività di progettazione e delle connesse verifiche attraverso il progressivo uso di metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni di cui all’articolo 43; h) l’accessibilità e l’adattabilità secondo quanto previsto dalle disposizioni vigenti in materia di barriere architettoniche i) la compatibilità geologica, geomorfologica, idrogeologica dell’opera; Il Ministro della giustizia, di concerto con il MIMS, approva, con proprio decreto, da emanare entro e non oltre sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente codice, sentita la Rete delle Professioni Tecniche, le tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni e delle attività richieste. I predetti corrispettivi devono essere utilizzati dalle stazioni appaltanti ai fini dell’individuazione dell’importo a porre a base di gara dell'affidamento. 2. L’allegato XII definisce i contenuti dei due livelli di progettazione e stabilisce il contenuto minimo del quadro delle necessità e del documento di indirizzo della progettazione (DIP) che le stazioni appaltanti e gli enti concedenti devono predisporre a seguito dell’individuazione |
a) individua, tra più soluzioni possibili, quella che esprime il rapporto migliore tra costi e benefici per la collettività in relazione alle specifiche esigenze da soddisfare e alle prestazioni da fornire; 8. In caso di affidamento esterno di entrambi i livelli di progettazione, l’avvio della progettazione esecutiva è condizionato alla determinazione delle stazioni appaltanti e degli enti concedenti sul progetto di fattibilità tecnico-economica. In sede di verifica della coerenza tra le varie fasi della progettazione, si applica quanto previsto dall’articolo 42 comma 1. 12.Per i contratti relativi a lavori, servizi e forniture, il costo del lavoro è determinato annualmente, in apposite tabelle, dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali sulla base dei valori economici definiti dalla contrattazione collettiva nazionale tra le organizzazioni sindacali e le organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative, delle norme in materia previdenziale ed assistenziale, dei diversi settori merceologici e delle differenti aree territoriali. In mancanza di contratto collettivo applicabile, il costo del lavoro è determinato in relazione al contratto collettivo del settore merceologico più affine a quello preso in considerazione. Per i contratti relativi a lavori, il costo dei prodotti, delle attrezzature e delle lavorazioni è determinato facendo riferimento ai prezzi correnti alla data dell’approvazione del progetto riportati nei prezzari predisposti annualmente dalle regioni e dalle province autonome o adottati dalle stazioni appaltanti e dagli enti concedenti. In mancanza di prezzari aggiornati, il costo è determinato facendo riferimento ai listini ufficiali o ai listini delle locali camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura oppure, in difetto, ai prezzi correnti di mercato in base al luogo di effettuazione degli interventi. | dell’alternativa progettuale scelta tra quelle contenute nel documento di fattibilità delle alternative progettuali (DOCFAP). Il progetto di fattibilità tecnico-economica e il progetto esecutivo devono contenere, quale parte integrante obbligatoria e inderogabile, la relazione geologica e geoidrologica. L’allegato ha natura regolamentare ed è sostituito, integrato e modificato, aisensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici. 4. La stazione appaltante o l’ente concedente, in funzione della specifica tipologia e dimensione dell’intervento, indica nel DIP le caratteristiche, i requisiti e gli elaborati progettuali necessari per la definizione di ogni fase della relativa progettazione. Per gli interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria può essere omesso il primo livello di progettazione a condizione che il progetto esecutivo contenga tutti gli elementi previsti per il livello omesso, salvaguardando la qualità della progettazione, fermo restando che per la determinazione del corrispettivo occorrerà tener conto anche delle aliquote del livello omesso. 5. Il progetto di fattibilità tecnico-economica: a) è sviluppato secondo le indicazioni del DIP; 8. Gli incarichi inerenti i Servizi di Architettura e Ingegneria devono essere conferiti secondo le procedure di cui al presente codice e, in caso di importo inferiore alla soglia di cui all’art. 50, co. 1, lett. b), affidati in via diretta. L’affidatario non può avvalersi del subappalto, fatta eccezione per indagini geologiche, geotecniche e sismiche, sondaggi, rilievi, misurazioni e picchettazioni, predisposizione di elaborati specialistici e di dettaglio, analisi chimiche e chimico fisiche, con esclusione delle relazioni geologiche, nonché per la sola redazione grafica degli elaborati progettuali. Il progettista può affidare a terze |
attività di consulenza specialistica inerenti ai settori energetico, ambientale, acustico e ad altri settori non attinenti alle discipline dell’ingegneria e dell’architettura per i quali siano richieste apposite certificazioni o competenze, rimanendo ferma la responsabilità del progettista anche ai fini di tali attività. In caso di affidamento esterno di entrambi i livelli di progettazione, l’avvio della progettazione esecutiva è condizionato all’approvazione 12.Per i contratti relativi a lavori, servizi e forniture, il costo del lavoro è determinato annualmente, in apposite tabelle, dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali sulla base dei valori economici definiti dalla contrattazione collettiva nazionale tra le organizzazioni sindacali e le organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative, delle norme in materia previdenziale ed assistenziale, dei diversi settori merceologici e delle differenti aree territoriali. In mancanza di contratto collettivo applicabile, il costo del lavoro è determinato in relazione al contratto collettivo del settore merceologico più affine a quello preso in considerazione. Per i contratti relativi a lavori, il costo dei prodotti, delle attrezzature e delle lavorazioni è determinato facendo riferimento ai prezzi correnti alla data dell’approvazione del progetto riportati nei prezzari predisposti annualmente dalle regioni e dalle province autonome o adottati dalle stazioni appaltanti e dagli enti concedenti. In mancanza di prezzari aggiornati, il costo è determinato facendo riferimento ai listini ufficiali o ai listini delle locali camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura oppure, in difetto, ai prezzi correnti di mercato in base al luogo di effettuazione degli interventi. Per i servizi di architettura e ingegneria il costo è determinato dai parametri professionali vigenti. |
COMMENTO: le modifiche puntualizzano il rapporto tra i nuovi livelli di progettazione a cura dei professionisti e le programmazioni a cura della P.A. In particolare chiarisce che il documento di fattibilità delle alternative progettuali individua la soluzione che l’amministrazione intende perseguire e che verrà assunta dal documento di indirizzo della progettazione, il quale conterrà le indicazioni di natura progettuale per la redazione del PFTE. Si specifica meglio il contenuto dei livelli di progettazione, inserendo la lett. i). Si prevede inoltre il divieto di subappalto della progettazione e delle attività ad essa connesse, così come previsto nell’attuale quadro normativo. Inoltre, è necessario procedere ad un aggiornamento del decreto parametri. In ultimo si specifica che il costo per i servizi di architettura e ingegneria è determinato dai parametri vigenti. In ultimo, nel caso di affidamento congiunto dei due livelli di progettazione, per i lavori di manutenzione, il corrispettivo dovrà tener conto anche delle aliquote del livello omesso. | |
LIBRO I DEI PRINCIPI, DELLA DIGITALIZZAZIONE, DELLAPROGRAMMAZIONE E DELLA PROGETTAZIONE | |
PARTE IV DELLA PROGETTAZIONE | |
Articolo 42. Verifica della progettazione 1. Nei contratti relativi ai lavori la stazione appaltante e l’ente concedente verificano la rispondenza del progetto alle esigenze espresse nel documento d’indirizzo e la sua conformità alla normativa vigente. Laverifica ha luogo durante lo sviluppo della progettazione in ciascuno dei suoi livelli. In caso di affidamento congiunto di progettazione ed esecuzione, la verifica del progetto di fattibilità tecnico-economica è completata prima dell’avvio della procedura di affidamento, e la verifica del progetto esecutivo redatto dall’aggiudicatario è effettuata prima dell'inizio dei lavori. 3. La verifica accerta la conformità del progetto alle prescrizioni eventualmente impartite dalle amministrazioni competenti prima dell’avvio della fase di affidamento e, se ha esito positivo, assolve a tutti gli obblighi di deposito e di autorizzazione per le costruzioni in zone sismiche, nonché di denuncia dei lavori all’ufficio del genio civile. I progetti, corredati dalla attestazione dell’avvenuta positiva verifica, sono depositati con modalità telematica interoperabile presso l’Archivio informatico nazionale delle opere del Ministero delle | Articolo 42. Verifica della progettazione 1. Nei contratti relativi ai lavori la stazione appaltante e l’ente concedente verificano la rispondenza del progetto alle esigenze espresse nel documento d’indirizzo e la sua conformità alla normativa vigente. La verifica ha luogo durante lo sviluppo della progettazione in ciascuno dei suoi livelli. In caso di affidamento congiunto di progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori, la verifica del progetto di fattibilità tecnico-economica è completata prima dell’avvio della procedura di affidamento, e la verifica del progetto esecutivo redatto dall’aggiudicatario è effettuata prima dell'inizio dei lavori. 3. La verifica accerta la conformità del progetto alle prescrizioni eventualmente impartite dalle amministrazioni competenti prima dell’avvio della fase di affidamento e, se ha esito positivo, depositati con modalità telematica interoperabile |
infrastrutture e della mobilità sostenibile. | presso l’Archivio informatico nazionale delle opere pubbliche del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibile. |
COMMENTO: la modifica inserisce una precisazione per migliore comprensione del testo. | |
LIBRO I DEI PRINCIPI, DELLA DIGITALIZZAZIONE, DELLA PROGRAMMAZIONE E DELLA PROGETTAZIONE | |
PARTE IV DELLA PROGETTAZIONE | |
Articolo 44 Appalto integrato. 1. Negli appalti di lavori complessi, con la decisione di contrarre, la stazione appaltante o l’ente concedente, se qualificata, può stabilire che il contratto abbia per oggetto la progettazione esecutiva e l’esecuzione dei lavori sulla base di un progetto di fattibilità tecnico-economica approvato. Tale facoltà non può essere esercitata per gli appalti di opere con valore inferiore a €…,00 e, indipendentemente dal loro valore, di opere di manutenzione ordinaria e straordinaria. 4. L'offerta è valutata con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, individuatasulla base del miglior rapporto qualità/prezzo. L’offerta ha ad oggetto sia il progetto esecutivo che il prezzo, e indica distintamente il corrispettivo richiesto per la progettazione e per l'esecuzione dei lavori. | Articolo 44. Appalto integrato. 1. Negli appalti di lavori complessi, e comunque quelli in cui l'elemento tecnologico o innovativo delle opere oggetto dell'appalto sia nettamente prevalente rispetto all'importo complessivo dei lavori, con la decisione di contrarre, la stazione appaltante o l’ente concedente, se qualificata, può stabilire che il contratto abbia per oggetto la progettazione esecutiva e l’esecuzione dei lavori sulla base di un progetto di fattibilità tecnico- economica approvato. Tale facoltà non può essere esercitata per gli appalti di opere con valore inferiore alla soglia di cui all’art. 14 4. L'offerta è valutata con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo. L’offerta ha ad oggetto la proposta tecnica sarà corrisposto dalla stazione appaltante |
direttamente ai progettisti. e per l'esecuzione dei lavori. | |
COMMENTO: Le modifiche puntano a meglio definire i casi in cui è possibile il ricorso all’appalto integrato. Introducono una soglia di importo opere come minima per il ricorso a tale strumento. Ribadiscono che non è possibile procedere con l’appalto integrato per opere di manutenzione indipendentemente dal loro valore. Specifica che il corrispettivo per la progettazione esecutiva sarà corrisposto dalla stazione appaltante al progettista. | |
Articolo 45. Incentivi alle funzioni tecniche. 2. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti destinano risorse finanziarie per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti specificate nell’allegato XIV di cui al comma 1 e per le finalità indicate al comma 5, a valere sugli stanziamenti di cui al comma 1, in misura non superiore al 2 per cento dell'importo dei lavori, dei servizi e delle forniture, posto a base delle procedure di affidamento. Il presente comma si applica anche agli appalti relativi a servizi o forniture nel caso in cui è nominato il direttore dell’esecuzione. È fatta salva, ai fini dell’esclusione dall’obbligo di destinazione delle risorse di cui al presente comma, la facoltà delle stazioni appaltanti e degli enti concedenti di prevedere una modalità diversa di retribuzione delle funzioni tecniche svolte dai propri dipendenti. | Articolo 45. Incentivi alle funzioni tecniche. 2. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti destinano risorse finanziarie per le funzioni tecniche, ad esclusione della progettazione, svolte dai dipendenti specificate nell’allegato XIV di cui al comma 1 e per le finalità indicate al comma 5, a valere sugli stanziamenti di cui al comma 1, in misura non superiore al 2 per cento dell'importo dei lavori, dei servizi e delle forniture, posto a base delle procedure di affidamento. Il presente comma si applica anche agli appalti relativi a servizi o forniture nel caso in cui è nominato il direttore dell’esecuzione. È fatta salva, ai fini dell’esclusione dall’obbligo di destinazione delle risorse di cui al presente comma, la facoltà delle stazioni appaltanti e degli enti concedenti di prevedere una modalità diversa di retribuzione delle funzioni tecniche svolte dai propri dipendenti. |
Commento: La modifica è tesa a specificare il ruolo degli uffici tecnici delle stazioni appaltanti riprendendo il contenuto dell’articolo 113 secondo comma del d.lgs. 50/2016. | |
LIBRO I DEI PRINCIPI, DELLA DIGITALIZZAZIONE,DELLA PROGRAMMAZIONE E DELLA PROGETTAZIONE | |
PARTE IV DELLA PROGETTAZIONE |
Articolo 46. Concorsi di progettazione. 1. Ai concorsi di progettazione si applica la disciplina del capo II della Direttiva 2014/24/UEe, per i settori speciali, la disciplina del capo II della Direttiva 2014/25/UE. 2. Il concorso di progettazione relativo al settore dei lavori pubblici si svolge di regola in una sola fasee ha ad oggetto progetti o piani con livello di approfondimento corrispondente al progetto di fattibilità tecnica ed economica. Con adeguata motivazione, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti possono bandire un concorso in due fasi. Nella prima fase vengono selezionate le proposte ideative. Nella seconda fase viene elaborato un progetto di fattibilità tecnica ed economica delle proposte selezionate. Qualora il concorso di progettazione riguarda un intervento da affidare in concessione, la proposta ideativa contiene anche la redazione di uno studio economico finanziario per la sua costruzione e gestione. 3. Con il pagamento del premio le stazioni appaltanti e gli enti concedenti acquistano la proprietà del progetto vincitore. Il bando del concorso può prevedere che il progetto esecutivosia affidato con procedura negoziata senza previapubblicazione del bando o, nei settori speciali, senza indizione di gara al vincitore o ai vincitori del concorso di progettazione, se in possesso dei requisiti previsti dal bando. In tali casi, nel computo della soglia di rilevanza europea, è calcolato il valore complessivo dei premi e pagamenti, compreso il valore stimato al netto dell’IVA dell’appalto pubblico di servizi che potrebbe essere successivamente aggiudicato conla procedura di cui al comma 2. 4. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai concorsi di idee finalizzati all'acquisizione di una proposta ideativa da remunerare con il riconoscimento di un congruo premio. A tali concorsi possono partecipare, oltre ai soggetti ammessi ai concorsi di progettazione, anche i lavoratori subordinati abilitati all'esercizio della professione e iscritti all’ordine professionale | Articolo 46. Concorsi di progettazione. 1. Ai concorsi di progettazione si applica la disciplina del capo II della Direttiva 2014/24/UE e, per i settori speciali, la disciplina del capo II della Direttiva 2014/25/UE. Per la progettazione di opere di rilevanza sotto il profilo architettonico, ambientale, paesaggistico, storico-artistico, nonché di valore sociale e culturale, le stazioni appaltanti adottano la procedura del concorso di progettazione di cui al presente articolo e con le specificazioni contenute nell’Allegato XXYY. 2. Il concorso di progettazione ha ad oggetto progetti o piani con livello di approfondimento corrispondente al progetto di fattibilità tecnica ed economica. Il concorso di progettazione è disciplinato da specifico bando, si svolge in forma anonima ed è articolato in due fasi: la fase delle idee e la fase del progetto. Nella prima fase la giuria di concorso valuta le proposte di idee presentate e seleziona, senza formazione di graduatorie di merito, quelle da ammettere alla seconda fase. Nella seconda fase la stessa giuria di concorso valuta gli approfondimenti progettuali delle proposte di idee ammesse e redige una graduatoria per l'assegnazione dei premi. Il vincitore del concorso, entro il termine indicato nel bando, perfeziona il progetto di fattibilità tecnica ed economica. 3.Con il pagamento del premio le stazioni appaltanti e gli enti concedenti acquistano la proprietà del progetto vincitore. Il bando del concorso può prevedere che il progetto esecutivo sia affidato con |
secondo l'ordinamento nazionale di appartenenza, con esclusione dei dipendenti della stazione appaltante o dell’ente concedente che bandisce il concorso. L'idea o le idee premiate sono acquisite in proprietà dalla stazione appaltante o ente concedente, previa eventuale definizione degli assetti tecnici, e possono essere poste a base di un concorso di progettazione o di un appalto di servizi di progettazione, a cui possono partecipare i premiati qualora in possesso dei relativi requisiti soggettivi. | procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando o, nei settori speciali, senza indizione di gara al vincitore o ai vincitori del concorso di progettazione, se in possesso dei requisiti previsti dal bando. In tali casi, nel computo della soglia di rilevanza europea, è calcolato il valore complessivo dei premi e pagamenti, compreso il valore stimato al netto dell’IVA dell’appalto pubblico di servizi che potrebbe essere successivamente aggiudicato con la procedura di cui al comma 2. 4.Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai concorsi di idee finalizzati all'acquisizione di una proposta ideativa da remunerare con il riconoscimento di un congruo premio. A tali concorsi possono partecipare, oltre ai soggetti ammessi ai concorsi di progettazione, anche i lavoratori subordinati abilitati all'esercizio della professione e iscritti all’ordine professionale secondo l'ordinamento nazionale di appartenenza, con esclusione dei dipendenti della stazione appaltante o dell’ente concedente che bandisce il concorso. L'idea o le idee premiate sono acquisite in proprietà dalla stazione appaltante o ente concedente, previa eventuale definizione degli assetti tecnici, e possono essere poste a base di un concorso di progettazione o di un appalto di servizi di progettazione, a cui possono partecipare i premiati qualora in possesso dei relativi requisiti soggettivi. 3. Per motivate esigenze della stazione appaltante e degli enti concedenti legate alla dimostrata impossibilità temporale di acquisire il finanziamento dell’opera, si può procedere con un concorso costituito dalla sola fase del progetto. Per i casi più semplici ovvero in alternativa all’affidamento diretto per garantire la qualità dell’opera e favorire la partecipazione di giovani professionisti, si può procedere con un concorso costituito dalla sola fase delle idee, avente un approfondimento utile al fine di consentire alla stazione appaltante di valutare le caratteristiche specifiche della proposta progettuale. 3.bis Il vincitore del concorso, entro il termine indicato nel bando, perfeziona il progetto di fattibilità tecnica ed economica. |
3.ter Al fine di promuovere una maggiore apertura del mercato e favorire la partecipazione di giovani professionisti, il disciplinare del Concorso prevede che il vincitore, a valle dell’aggiudicazione, fermi restando i requisiti di ordine generale, può dimostrare il possesso dei requisiti prescritti per l’affidamento dei successivi servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria tramite costituzione di un raggruppamento temporaneo di soggetti di cui all’art. 66, purché non abbiano partecipato al Concorso, oppure attraverso l’istituto dell’avvalimento Se previsto l'affidamento dei livelli successivi della progettazione, il bando deve prevedere i requisiti richiesti al vincitore. 4. Qualora il concorso di progettazione riguardi un intervento da affidare in concessione, l’approfondimento progettuale contiene anche la redazione di uno studio economico finanziario per la sua costruzione e gestione. 5. Con il pagamento del premio le stazioni appaltanti e gli enti concedenti acquistano la proprietà del progetto vincitore e dispongono l’affidamento del progetto esecutivo e della direzione lavori, con procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando o, nei settori speciali, senza indizione di gara, al vincitore del concorso di progettazione, se in possesso dei requisiti previsti dal bando. In tali casi, nel computo della soglia di rilevanza europea è calcolato il valore complessivo dei premi e pagamenti, compreso il valore stimato al netto dell’IVA dell’appalto pubblico di servizi che viene successivamente aggiudicato. 6. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai concorsi di idee finalizzati all'acquisizione di una proposta ideativa da remunerare con il riconoscimento di un congruo premio. A tali concorsi possono partecipare, oltre ai soggetti ammessi ai concorsi di progettazione, anche i lavoratori subordinati abilitati all'esercizio della professione e iscritti all’ordine professionale secondo l'ordinamento nazionale di appartenenza, con esclusione dei dipendenti della stazione appaltante o dell’ente concedente che bandisce il concorso. L'idea o le idee premiate sono acquisite in |
proprietà dalla stazione appaltante o ente concedente, previa eventuale definizione degli assetti tecnici, e possono essere poste a base di un concorso di progettazione o di un appalto di servizi di progettazione, a cui possono partecipare i premiati qualora in possesso dei relativi requisiti soggettivi. | |
COMMENTO: Le modifiche cambiano sostanzialmente l’articolo innovando l’impianto dei concorsi di progettazione partendo dall’esperienza fatta con l’attuale codice. Viene utilizzata la locuzione “fase” in luogo di “grado” perché l’attuale testo non contiene elementi di dubbio sul significato della parola. Individua le specifiche condizioni per l’utilizzo del concorso in una fase, limitandolo sensibilmente e proponendolo come alternativa di qualità agli affidamenti diretti sotto soglia. Rimanda per la definizione fra l’altro delle specifiche organizzative delle piattaforme, della composizione delle giurie, degli elaborati richiesti per le fasi ad un allegato, in via di definizione, che verrà inoltrato congiuntamente a queste note. | |
LIBRO II DELL’APPALTO | |
PARTE I DEI CONTRATTI DI IMPORTO INFERIORE ALLE SOGLIE EUROPEE | |
Articolo 50. Procedure per l’affidamento. 4. Per gli affidamenti di cui al comma 1, lettere c) e d) ed e), le stazioni appaltanti procedono all'aggiudicazione dei relativi appalti sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa oppure, fatti salvi i contratti ad alta intensità di manodopera, del prezzo più basso. Per i settori speciali si applica l’articolo ex 114. | Articolo 50. Procedure per l’affidamento. 4. Per gli affidamenti di cui al comma 1, lettere c) e d) ed e), le stazioni appaltanti procedono all'aggiudicazione dei relativi appalti sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa oppure, fatti salvi i contratti ad alta intensità di manodopera e i Servizi di Architettura e Ingegneria, del prezzo più basso. Per i settori speciali si applica l’articolo ex 114. Per gli affidamenti di cui al comma 1 lettera b) le stazioni appaltanti procedono senza l’applicazione dei criteri di aggiudicazione di cui al presente articolo. |
COMMENTO: La modifica esclude la possibilità di utilizzo della modalità di appalto con il prezzo più basso per i servizi di architettura e ingegneri, in accordo con quanto riportato al comma 2 lettera b del successivo articolo 108. | |
LIBRO II DELL’APPALTO |
PARTE I DEI CONTRATTI DI IMPORTO INFERIORE ALLE SOGLIE EUROPEE | |
Articolo 53. Garanzie a corredo dell’offerta e garanziedefinitive. 1. Nelle procedure di affidamento di cuiall’articolo 50, comma 1, la stazione appaltante non richiede le garanzie provvisorie di cui all’articolo ex 93 (garanzie per la partecipazione alla procedura), salvo che, nelle procedure di cui alle lettere c), d)ed e) dello stesso comma 1, in considerazione della tipologia e specificità della singola procedura, ricorrano particolari esigenze che ne giustifichino la richiesta. Le esigenze particolari sono indicate nella decisione di contrarre oppure nell’avviso di indizione della procedura o in altro atto equivalente. | Articolo 53. Garanzie a corredo dell’offerta e garanzie definitive. 1. Nelle procedure di affidamento di cui all’articolo 50, comma 1, la stazione appaltante non richiede le garanzie provvisorie di cui all’articolo e) dello stesso comma 1 con l’esclusione dei servizi di cui al comma 11 dello stesso articolo 106, in considerazione della tipologia e specificità della singola procedura, ricorrano particolari esigenze che negiustifichino la richiesta. Le esigenze particolari sono indicate nella decisione di contrarre oppure nell’avviso di indizione dellaprocedura o in altro atto equivalente. |
COMMENTO: la modifica al comma 1 esclude i servizi di architettura e ingegneria dal sistema di garanzia provvisoria. | |
LIBRO III DELL’APPALTO | |
PARTE III DEI SOGGETTI | |
Titolo II Gli operatori economici | |
Articolo 68. Raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari di operatori economici. 1. È consentita la presentazione di offerte da parte dei soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettera e) e art.66, anche se non ancora costituiti, e lettera e). In tal caso l'offerta deve essere sottoscritta da tutti gli operatori economici che costituiranno i raggruppamenti temporanei o i consorzi ordinari di concorrenti, e deve contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicare in sede di offerta e qualificato come mandatario, il quale | Articolo 68. Raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari di operatori economici. 1. È consentita la presentazione di offerte da parte dei soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettera e) e lettera f) e all’art. 66, comma 1, lettera f) e lettera g) anche se non ancora costituiti, conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicare in sede di |
stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti. | offerta e qualificato come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti. |
COMMENTO: la modifica è tesa a meglio definire i soggetti che possono presentare offerta. | |
Articolo 74. Dialogo competitivo. 4. Prima dell’avvio del dialogo le stazioni appaltanti possono organizzare una consultazione con gli operatori economici selezionati sulla base della documentazione posta a base di gara e sulle modalità di svolgimento del dialogo. Nei 30 giorni successivi alla conclusione della conferenza i partecipanti selezionati possono recedere dal dialogo. | Articolo 74. Dialogo competitivo. 4. Prima dell’avvio del dialogo le stazioni appaltanti possono organizzare una consultazione con gli operatori economici selezionati sulla base della documentazioneposta a base di gara e sulle modalità di svolgimento del dialogo. Nei 30 giorni successivi alla conclusione della consultazione |
COMMENTO: la modifica corregge errore materiale. | |
LIBRO II DELL’APPALTO | |
PARTE V DELLO SVOLGIMENTO DELLE PROCEDURE | |
Titolo I Gli atti preparatori | |
Articolo 82. Documenti di gara. 1. Costituiscono documenti di gara, in particolare: a) il bando o l’avviso di gara; b) il disciplinare di gara; c) il capitolato speciale; d) le condizioni contrattuali proposte. In caso di contrasto o contraddittorietà tra le disposizioni contenute nei predetti documenti prevalgono quelle inserite nel bando o nell’avviso di | Articolo 82 Documenti di gara. 1. Costituiscono documenti di gara, in particolare: a) il bando o l’avviso di gara; b) il disciplinare di gara; c) il calcolo dell’importo a base di gara d) il capitolato speciale o il capitolato prestazionale nel caso di servizi di architettura e ingegneria; e) le condizioni contrattuali proposte. |
gara. | In caso di contrasto o contraddittorietà tra le disposizioni contenute nei predetti documenti prevalgono quelle inserite nel bando o nell’avviso di gara. |
COMMENTO: la modifica è tesa a meglio specificare i documenti di gara nel caso dei SAI. | |
Articolo 83 Bandi e avvisi: contenuti e modalità di redazione. 2. I bandi, gli avvisi di pre-informazione e gli avvisi relativi agli appalti aggiudicati, contengono le infomazioni rispettivamente indicate nell’allegato XXIII. I bandi di gara indicano altresì la durata del procedimento di gara, nel rispetto dei termini massimi di cui all’articolo 17, comma 3, e i criteri ambientali minimi di cui all’articolo 57, comma 2. | Articolo 83 Bandi e avvisi: contenuti e modalità di redazione. 2. I bandi, gli avvisi di pre-informazione e gli avvisi relativi agli appalti aggiudicati, contengono le infomazioni rispettivamente indicate nell’allegato XXIII, tra cui è sempre compreso il calcolo dell’importo a base di gara, quando l’avviso o il bando riguarda l’affidamento di servizi di architettura e ingegneria. I bandi di gara indicano altresì la durata del procedimento di gara, nel rispetto dei termini massimi di cui all’articolo 17, comma 3, e i criteri ambientali minimi di cui all’articolo 57, comma 2. |
COMMENTO: la modifica è tesa a meglio specificare i documenti di gara nel caso dei SAI. | |
LIBRO II DELL’APPALTO | |
PARTE V DELLO SVOLGIMENTO DELLE PROCEDURE | |
Titolo IV – I requisiti di partecipazione e la selezione dei partecipanti Capo I – La commissione giudicatrice | |
Articolo 93. Commissione giudicatrice. | Articolo 93. Commissione giudicatrice. 8. Nei concorsi di progettazione è nominata una giuria di concorso composta da un numero dispari di componenti, in numero massimo di cinque, almeno tre dei quali esperti nello specifico settore cui si riferisce l’oggetto del concorso e ai quali si applicano le disposizioni in materia di incompatibilità e astensione di cui al comma 5. I |
componenti della giuria di concorso vengono indicati direttamente nel bando o nel disciplinare o, in alternativa, con successivo provvedimento della stazione appaltante, comunque prima dell’avvio delle procedure concorsuali. Le modalità di nomina, l’organizzazione i compiti e i ruoli della giuria sono disciplinati dall’Allegato XXYY | |
COMMENTO: la modifica inserisce la locuzione “giuria di concorso” per differenziarla chiaramente dalle commissioni giudicatrici. Rimanda all’allegato sui concorsi in fase di stesura le specifiche relative alla giuria di concorso. | |
LIBRO II DELL’APPALTO | |
PARTE V DELLO SVOLGIMENTO DELLE PROCEDURE | |
Titolo IV – I requisiti di partecipazione e la selezione dei partecipanti | |
Capo III – Gli altri requisiti di partecipazione alla gara | |
Articolo 100. Requisiti di ordine speciale. 3. Per le procedure di aggiudicazione di appalti di lavori, servizi e forniture le stazioni appaltanti richiedono l’iscrizione nel registro della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura o nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato o presso i competenti ordini professionali per un’attività pertinente anche se non coincidente con l’oggetto dell’appalto. All’operatore economico di altro Stato membro non residente in Italia è richiesto di dichiarare ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445 di essere iscritto in uno dei registri professionali o commerciali di cui all’allegato XXIX. 11. Fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui ai commi 4, 7 e 8, per le procedure di aggiudicazione di appalti di servizi e forniture, le stazioni appaltanti possono richiedere agli operatori economici quale requisito di capacità economica e finanziaria un fatturato globale maturato nell’anno precedente a quello di indizione | Articolo 100. Requisiti di ordine speciale. 3. Per le procedure di aggiudicazione di appalti di lavori, servizi e forniture le stazioni appaltanti richiedono l’iscrizione nel registro della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura o nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato. Per i Servizi di Architettura e Ingegneria ed altri servizi tecnici, le Stazioni appaltanti richiedono l’iscrizione presso i competenti ordini professionali per un’attività pertinente 11. Fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui ai commi 4, 7 e 8, per le procedure di aggiudicazione di appalti di servizi e forniture, le stazioni appaltanti possono richiedere agli operatori economici quale requisito di capacità economica e finanziaria un fatturato globale |
della procedura non superiore al doppio del valore stimato dell’appalto. In caso di procedure di aggiudicazione suddivise in pluralità di lotti, salvo diversa motivata scelta della stazione appaltante, il fatturato è richiesto per ciascun lotto. Le stazioni appaltanti possono, altresì, richiedereagli operatori economici quale requisito di capacità tecnica e professionale di aver eseguito nel precedente triennio dalla data di indizione della procedura di gara contratti analoghi a quello in affidamento anche a favore di soggetti privati. | maturato nell’anno precedente a quello di indizione della procedura non superiore al Nei SAI i requisiti economico-finanziari sono prioritariamente dimostrati tramite una copertura assicurativa con massimale pari al 10% dell’importo opere o, in alternativa, con adeguata motivazione, da un fatturato globale maturato negli ultimi 10 anni precedenti a quello di indizione della procedura e non superiore al valore stimato dell’appalto, mentre per i requisiti di capacità tecnica e professionale di aver eseguito nei 15 anni precedenti contratti analoghi a quelli in affidamento anche a favore di soggetti privati. |
COMMENTO: la prima modifica è intesa a sottolineare che per i Servizi di architettura ed ingegneria ed altri servizi tecnici è obbligatoria l’iscrizione all’ordine professionale. La seconda modifica specifica i requisiti per gli appalti di servizi di architettura e ingegneria ed altri servizi tecnici, prevedendo la possibilità di ricorrere a copertura assicurativa e di considerare il periodo nel quale aver espletato servizi analoghi pari ad anni 15 come riportato nel D.Lgs. 50/2016. | |
LIBRO II DELL’APPALTO | |
PARTE V DELLO SVOLGIMENTO DELLE PROCEDURE | |
Titolo IV – I requisiti di partecipazione e la selezione dei partecipanti | |
Capo III – Gli altri requisiti di partecipazione alla gara | |
Articolo 106. Garanzie per la partecipazione alla procedura 11. Il presente articolo non si applica agli appalti di servizi aventi ad oggetto la redazione della progettazione e del piano di sicurezza e coordinamento e ai compiti di supporto alle attività del RUP. | Articolo 106. Garanzie per la partecipazione alla procedura 11. Il presente articolo non si applica agli appalti di del RUP. Servizi di architettura e ingegneria. |
Commento: la modifica estende a tutti i SIA l’esclusione dell’applicazione della cauzione. | |
LIBRO II DELL’APPALTO | |
PARTE V DELLO SVOLGIMENTO DELLE PROCEDURE | |
Titolo V – La selezione delle offerte | |
Articolo 108. Criteri di aggiudicazione degli appalti 1. Fatte salve le disposizioni legislative, regolamentari o amministrative relative al prezzo di determinate forniture o alla remunerazione di servizi specifici, le stazioni appaltanti procedono all'aggiudicazione degli appalti e all'affidamento dei concorsi di progettazione e dei concorsi di idee sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo o sulla base dell'elemento prezzo o del costo, seguendo un criterio di comparazione costo/efficacia quale il costo del ciclo di vita, conformemente a quanto previsto dall’allegato XXV. 5. L'elemento relativo al costo, anche nei casi di cui alle disposizioni richiamate al comma 1, può assumere la forma di un prezzo o costo fisso sulla base del quale gli operatori economici competeranno solo in base a criteri qualitativi. | Articolo 108. Criteri di aggiudicazione degli appalti 1. Fatte salve le disposizioni legislative, regolamentari o amministrative relative al prezzo di determinate forniture o alla remunerazione di servizi specifici, le stazioni appaltanti procedono all'aggiudicazione degli appalti 5. L'elemento relativo al costo, anche nei casi di cui alle disposizioni richiamate al comma 1, può assumere la forma di un prezzo o costo fisso sulla base del quale gli operatori economici competeranno solo in base a criteri qualitativi. Tale dispositivo si applica ai concorsi di progettazione e ai concorsi di idee. |
Commento: I concorsi di progettazione ed idee, vanno valutati solo con elementi di tipo qualitativo e non quantitativo economico. | |
LIBRO II DELL’APPALTO | |
PARTE VI - DELL’ESECUZIONE |
Articolo 114. Direzione dei lavori e dell’esecuzione dei contratti 4. Nel caso di contratti di importo non superiore un milione di euro e comunque in assenza di lavori complessi e di rischi di interferenze, il direttore dei lavori, se in possesso dei requisiti richiesti dalla normativa vigente sulla sicurezza, svolge anche le funzioni di coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione. Se il direttore dei lavori non può svolgere tali funzioni, la stazione appaltante designa almeno un direttore operativo in possesso dei requisiti, individuato con le modalità previste dal codice. In tal caso il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione assume la responsabilità per le funzioni ad esso assegnate dalla normativa sulla sicurezza, operando in piena autonomia. 6. Salvo che non sia diversamente previsto nel bando di gara per la progettazione, le stazioni appaltanti che sono amministrazioni pubbliche affidano l’attività di direzione dei lavori ai propri dipendenti; in mancanza, la affidano ai dipendenti di centrali di committenza o di altre amministrazioni pubbliche, previo accordo ai sensi dell’articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 o intesa o convenzione di cui all'articolo 30 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Qualora le amministrazioni di cui al periodo precedente non dispongano delle competenze o del personale necessario ovvero nel caso di lavori complessi o che richiedano professionalità specifiche, ovvero qualora la stazione appaltante non sia una amministrazione pubblica, l’incarico è affidato con le modalità previste dal codice. | Articolo 114. Direzione dei lavori e dell’esecuzione dei contratti 4. Nel caso di contratti di importo non superiore un milione di euro e comunque in assenza di lavori complessi e di rischi di interferenze, il direttore dei lavori, se in possesso dei requisiti richiesti dalla normativa vigente sulla sicurezza, svolge anche le funzioni di coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, previo apposito incarico dalla Stazione Appaltante. Se il direttore dei lavori non può svolgere tali funzioni, la stazione appaltante designa almeno un direttore operativo in possesso dei requisiti, individuato con le modalità previste dal codice. In tal caso il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione assume la responsabilità per le funzioni ad esso assegnate dalla normativa sulla sicurezza, operando in piena autonomia. 6. Salvo che non sia diversamente previsto nel bando di gara per la progettazione, le stazioni appaltanti che sono amministrazioni pubbliche possono affidare Qualora le amministrazioni di cui al periodo precedente non dispongano delle competenze o del personale necessario ovvero nel caso di lavori di particolare rilevanza |
Commento: Le modifiche sono tese a specificare che nel caso di affidamento congiunto della DL e CSE, il corrispettivo per quest’ultimo è sempre dovuto. Inoltre, si specifica la determinazione del corrispettivo nel caso di affidamento della DL a dipendenti della SA o di altre amministrazioni. | |
LIBRO II DELL’APPALTO |
PARTE VI - DELL’ESECUZIONE | |
Articolo 116. Collaudo e verifica di conformità. 4. Per effettuare le attività di collaudo dei lavori le stazioni appaltanti che sono amministrazioni pubbliche nominano da uno a tre collaudatori scelti tra i propri dipendenti o tra i dipendenti di altre amministrazioni pubbliche, con qualificazione rapportata alla tipologia e caratteristica del contratto, in possesso dei requisiti di moralità, competenza e professionalità. I collaudatori dipendenti della stessa amministrazione appartengono a strutture funzionalmente indipendenti. Il compenso spettante per l'attività di collaudo è contenuto, per i dipendenti della stessa amministrazione, nell'ambito dell'incentivo di cui all'articolo 45, mentre per i dipendenti di altre amministrazioni pubbliche è determinato ai sensi della normativa applicabile alle stazioni appaltanti e nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 61, comma 9, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. Tra i dipendenti della stazione appaltante oppure tra i dipendenti delle altre amministrazioni è individuato anche il collaudatore delle strutture per la redazione del collaudo statico. Per accertata carenza nell'organico della stazione appaltante, oppure di altre amministrazioni pubbliche, o nei casi di particolare complessità tecnica la stazione appaltante affida l’incarico con le modalità previste dal codice. 7. Con l’allegato XXX sono disciplinati e definiti le modalità tecniche e i tempi di svolgimento del collaudo, nonché i casi in cui il certificato di collaudo dei lavori e il certificato di verifica di conformità possono essere sostituiti dal certificato di regolare esecuzione. | Articolo 116. Collaudo e verifica di conformità. 4. Per effettuare le attività di collaudo dei lavori le stazioni appaltanti che sono amministrazioni pubbliche nominano da uno a tre collaudatori scelti tra i propri dipendenti o tra i dipendenti di altre amministrazioni pubbliche, con qualificazione rapportata alla tipologia e caratteristica del contratto, in possesso dei requisiti di moralità, competenza e professionalità. I collaudatori dipendenti della stessa amministrazione appartengono a strutture funzionalmente indipendenti. Il compenso spettante per l'attività di collaudo è contenuto, dell’amministrazione appaltante, 7. Fermo restando quanto stabilito all’art. 50 comma 7, con l’allegato XXX sono disciplinati e definiti le modalità tecniche e i tempi di svolgimento del collaudo, nonché i casi in cui il certificato di collaudo dei lavori e il certificato di verifica di conformità possono essere sostituiti dal certificato di regolare esecuzione. |
Commento: La modifica specifica la determinazione del corrispettivo nel caso di affidamento del collaudo a dipendenti della SA o di altre amministrazioni. | |
LIBRO II DELL’APPALTO |
PARTE VI - DELL’ESECUZIONE | |
Articolo 119 Subappalto 21. È, in ogni caso, vietato sia il subappalto sia l'affidamento da parte dell’appaltatore a lavoratori autonomi, ai sensi dei precedenti commi, della relazione geologica e geoidrologica. | |
COMMENTO la modifica è tesa ad escludere dal subappalto le relazioni geologiche e geoidrologiche. | |
LIBRO III DELL’APPALTO NEI SETTORI SPECIALI | |
PARTE II DELLE PROCEDURE DI SCELTA DEL CONTRAENTE | |
Articolo 153. Norme applicabili. 1. Con riferimento alle procedure di scelta del contraente, le stazioni appaltanti o gli enti concedenti nei settori speciali applicano i seguenti articoli del Libro III, parte …: d) Artt. 66, 67, 68, 69; | Articolo 153. Norme applicabili. 1. Con riferimento alle procedure di scelta del contraente, le stazioni appaltanti o gli enti concedenti nei settori speciali applicano i seguenti articoli del Libro III, parte …: d) Artt. 46, 66, 67, 68, 69; |
COMMENTO: la modifica aggiunge il concorso di progettazione nell’elenco delle tipologie di appalto previste per i settori speciali | |
LIBRO III DELL’APPALTO NEI SETTORI SPECIALI | |
PARTE II DELLE PROCEDURE DI SCELTA DEL CONTRAENTE | |
Articolo 155. Tipi di procedure. 1. Per l’aggiudicazione di appalti pubblici, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti utilizzano procedure di affidamento aperte, ristrette o negoziate precedute da indizione di gara, dialoghi competitivi o partenariati per l’innovazione, in conformità alle disposizioni della presenteParte. | Articolo 155. Tipi di procedure. 1.Per l’aggiudicazione di appalti pubblici, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti utilizzano procedure di affidamento aperte, ristrette o negoziate precedute da indizione di gara, concorsi di progettazione, dialoghi competitivi o partenariati per l’innovazione, in conformitàalle disposizioni della presente Parte. |
COMMENTO: la modifica aggiunge il concorso di progettazione nell’elenco delle procedure previste per i settori speciali | |
LIBRO III DELL’APPALTO NEI SETTORI SPECIALI | |
PARTE II DELLE PROCEDURE DI SCELTA DEL CONTRAENTE | |
Articolo 158. Procedura negoziata senza pubblicazione di un bando. 2. Le stazioni appaltanti o gli enti concedenti possono ricorrere a una proceduranegoziata senza indizione di gara nei seguenticasi: l) quando l'appalto di servizi consegue a un concorso di progettazione organizzato secondo le disposizioni del codice ed è destinato, in base alle norme previste nel concorso di progettazione, a essere aggiudicato al vincitore o a uno dei vincitoridi tale concorso; in tal caso, tutti i vincitori del concorso di progettazione sono invitati apartecipare alle negoziazioni. | Articolo 158. Procedura negoziata senza pubblicazione di un bando. 2. Le stazioni appaltanti o gli enti concedenti possono ricorrere a una proceduranegoziata senza indizione di gara nei seguenticasi: l) quando l'appalto di servizi consegue a un concorso di progettazione organizzato secondo le disposizioni del codice sono invitati apartecipare alle negoziazioni |
COMMENTO: la modifica semplifica il testo eliminando rischi di possibili interpretazioni riduttive circa la possibilità di affidamento mediante procedura negoziata senza pubblicazione di bando al termine di un concorso di progettazione. | |
LIBRO III DELL’APPALTO NEI SETTORI SPECIALI | |
PARTE IV | |
DELLA SELEZIONE DEI PARTECIPANTI E DELLE OFFERTE | |
Articolo 167. Ulteriori disposizioni applicabili nella scelta del contraente. 1. Per la selezione dei partecipanti e delle offerte nelle procedure di scelta del contraente nei settori speciali si applicano leseguenti disposizioni: a) le stazioni appaltanti o gli enticoncedenti che sono amministrazioni pubbliche nominano una commissionegiudicatrice; | Articolo 167. Ulteriori disposizioni applicabili nella scelta del contraente. 1. Per la selezione dei partecipanti e delle offerte nelle procedure di scelta del contraente nei settori speciali si applicano leseguenti disposizioni: a) le stazioni appaltanti o gli enticoncedenti che sono amministrazioni pubbliche nominano una commissione giudicatrice o una giuria di concorso; |
Commento: |
la modifica è tesa a garantire la possibilità alle stazioni appaltanti nominare alternativamente alla commissione giudicatrice una giuria di concorso | |
LIBRO V DEL CONTENZIOSO E DELL’AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUIZIONE. DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE | |
PARTE I DEL CONTENZIOSO | |
Titolo II - I rimedi alternativi alla tutela giurisdizionale | |
Articolo 220. Pareri di pre-contenzioso dell'Anac. 1. Su iniziativa della stazione appaltante, dell’ente concedente o di una o più delle altre parti, l'ANAC esprime parere, previo contraddittorio, relativamente a questioni insorte durante lo svolgimento delle procedure di gara, entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta. L’operatore economico che abbia richiesto il parere o vi abbia aderito può impugnare il parere esclusivamente per violazione delle regole di diritto relative al merito della controversia. La stazione appaltante o l’ente concedenteche non intende conformarsi al parere comunica, con provvedimento da adottare entro quindici giorni, le relative motivazioni alle parti interessate e all’ANAC, che puòproporre il ricorso di cui al comma 4. | Articolo 220. Pareri di pre-contenzioso dell'Anac. 1. Su iniziativa della stazione appaltante,dell’ente concedente o di una o più delle altre parti, tra cui gli ordini e i collegi professionali territoriali ed ordini, collegi e federazioni nazionali nel caso di affidamento di prestazioni d’opera intellettuali, l'ANAC esprime parere, previo contraddittorio, relativamente a questioni insorte durante lo svolgimento delle procedure di gara, entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta. L’operatore economico che abbia richiesto il parere o vi abbia aderito può impugnare ilparere esclusivamente per violazione delle regole di diritto relative al merito della controversia. La stazione appaltante o l’ente concedente che non intende conformarsi al parere comunica, con provvedimento da adottare entro quindici giorni, le relative motivazioni alle parti interessate e all’ANAC, che può proporre il ricorso di cui al comma 4. |
COMMENTO: la modifica è volta a inserire gli ordini e i collegi territoriali e i consigli, collegi e federazioni nazionali fra i soggetti titolati a inoltrare domande di pre-contenzioso presso ANAC. | |
LIBRO V DEL CONTENZIOSO E DELL’AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUIZIONE. DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE | |
PARTE II DELLA GOVERNANCE |
Articolo 222. Autorità nazionale anticorruzione 2. L'ANAC, attraverso bandi-tipo, capitolati-tipo, contratti-tipo e altri atti amministrativi generali, garantisce la promozione dell'efficienza, della qualità dell'attività delle stazioni appaltanti, cui fornisce supporto anche facilitando lo scambio di informazioni e la omogeneità dei procedimenti amministrativi e favorisce lo sviluppo delle migliori pratiche. Trasmette alle Camere, immediatamente dopo la loro adozione, gli atti di cui al precedente periodo ritenuti maggiormente rilevanti in termini di impatto, per numero di operatori potenzialmente coinvolti, riconducibilità a fattispecie criminose, situazioni anomale o comunque sintomatiche di condotte illecite da parte delle stazioni appaltanti. Resta ferma l'impugnabilità delle decisioni e degli atti assunti dall'ANAC innanzi ai competenti organi di giustizia amministrativa. L'ANAC, per l'adozione dei bandi- tipo, dei capitolati-tipo, dei contratti-tipo e degli atti amministrativi di indirizzo, si dota, nei modi previsti dal proprio ordinamento, di forme e metodi di consultazione , di analisi e di verifica dell'impatto della regolazione, di adeguata pubblicità, anche sulla Gazzetta Ufficiale, in modo che siano rispettati la qualità della regolazione e il divieto di introduzione o di mantenimento di livelli di regolazione superiori a quelli minimi richiesti dalla legge n. 11 del 2016 e dal presente codice. I bandi-tipo, i capitolati-tipo e i contratti-tipo sono, altresì, pubblicati sul sito istituzionale dell’Autorità e dallo stesso scaricabili con modalità tale da garantirne l’autenticità. | Articolo 222. Autorità nazionale anticorruzione 2. L'ANAC, attraverso bandi-tipo, capitolati-tipo, contratti-tipo e altri atti amministrativi generali, garantisce la promozione dell'efficienza, della qualità dell'attività delle stazioni appaltanti, cui fornisce supporto anche facilitando lo scambio di informazioni e la omogeneità dei procedimenti amministrativi e favorisce lo sviluppo delle migliori pratiche. Trasmette alle Camere, immediatamente dopo la loro adozione, gli atti di cui al precedente periodo ritenuti maggiormente rilevanti in termini di impatto, per numero di operatori potenzialmente coinvolti, riconducibilità a fattispecie criminose, situazioni anomale o comunque sintomatiche di condotte illecite da parte delle stazioni appaltanti. Resta ferma l'impugnabilità delle decisioni e degli atti assunti dall'ANAC innanzi ai competenti organi di giustizia amministrativa. L'ANAC, per l'adozione dei bandi- tipo, dei capitolati-tipo, dei contratti-tipo e degli atti amministrativi di indirizzo, si dota, nei modi previsti dal proprio ordinamento, di forme e metodi di consultazione , di analisi e di verifica dell'impatto della regolazione, di adeguata pubblicità, anche sulla Gazzetta Ufficiale, in modo che siano rispettati la qualità della regolazione e il divieto di introduzione o di mantenimento di livelli di regolazione superiori a quelli minimi richiesti dalla legge n. 11 del 2016 e dal presente codice. I bandi-tipo, i capitolati-tipo e i contratti-tipo sono, altresì, pubblicati sul sito istituzionale dell’Autorità e dallo stesso scaricabili con modalità tale da garantirne l’autenticità. In caso di affidamento di servizi di opere intellettuali, per l'adozione dei bandi- tipo, dei capitolati-tipo, dei contratti-tipo e degli atti amministrativi di indirizzo, ANAC consulta preventivamente i consigli, collegi e federazioni nazionali delle professioni coinvolte. |
COMMENTO: la modifica, nel prendere atto del ruolo attribuito ad ANAC nella definizione dei documenti tipo per gli appalti (tra cui anche i bandi per l’affidamento dei SAI per i concorsi), mira a rendere obbligatoria la consultazione dei Consigli, Collegi e Federazioni nazionali da parte di ANAC per una definizione condivisa dei contenuti. | |
ALLEGATO I – |
Definizioni dei soggetti, dei contratti, delle procedure e degli strumenti | |
Articolo 3. Definizioni delle procedure e degli strumenti. 1. Nel codice si intende per: g-ter) “concorsi di progettazione”, le procedure intese a fornire alle stazioni appaltanti, nel settore dell'architettura, dell'ingegneria, del restauro e della tutela dei beni culturali e archeologici, della pianificazione urbanistica e territoriale, paesaggistica, naturalistica, geologica, del verde urbano e del paesaggio forestale agronomico, nonché nel settore della messa in sicurezza e della mitigazione degli impatti idrogeologici ed idraulici e dell'elaborazione di dati, un piano o un progetto, selezionato da una commissione giudicatrice in base a una gara, con o senza assegnazione di premi; | Articolo 3. Definizioni delle procedure e degli strumenti. 1. Nel codice si intende per: g-ter) “concorsi di progettazione”, le procedure intese a fornire alle stazioni appaltanti, nel settore dell'architettura, dell'ingegneria, del restauro e della tutela dei beni culturali e archeologici, della pianificazione urbanistica e territoriale, paesaggistica, naturalistica, geologica, del verde urbano e del paesaggio forestale agronomico, ambientale e delle risorse idriche o idropotabili, nonché nel settore della messa in sicurezza e della mitigazione degli impatti idrogeologici ed idraulici e dell'elaborazione di dati, un piano o un progetto, selezionato da una commissione giudicatrice in base a una gara, |
Commento La modifica è tesa ad ampliare il novero dei concorsi di progettazione e a precisare che concorsi di progettazioni prevedono sempre premi da distribuire. |