CONTRATTO DI ASSICURAZIONE
CONTRATTO DI ASSICURAZIONE
CORPI VEICOLI TERRESTRI (AUTOVETTURE) SENZA SATELLITARE FC PPV FTEK NOSAT
IL PRESENTE FASCICOLO INFORMATIVO, CONTENENTE:
a) Nota informativa;
b) Condizioni di assicurazione;
c) Glossario;
d) Modulo di proposta
DEVE ESSERE CONSEGNATO AL CONTRAENTE PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO O DOVE PREVISTO DELLA PROPOSTA DI ASSICURAZIONE.
PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE LEGGERE ATTENTAMENTE LA NOTA INFORMATIVA.
Il presente fascicolo è aggiornato alla data del 07.06.2016
NOTA INFORMATIVA
A. INFORMAZIONI SULL’IMPRESA DI ASSICURAZIONE 1
1. Informazioni generali 1
2. Informazioni sulla situazione patrimoniale di Lloyd’s 1
B. INFORMAZIONI SUL CONTRATTO 2
3. Coperture assicurative offerte – Limitazioni ed esclusioni 2
4. Dichiarazioni dell’assicurato in ordine alle circostanze del rischio – Nullità 2
5. Aggravamento e diminuzione del rischio 3
6. Premi 4
7. Rivalse 4
8. Diritto di recesso 4
9. Prescrizione e decadenza dei diritti derivanti dal contratto 4
10. Legge applicabile al contratto 5
11. Regime fiscale applicabile al contratto 5
C. INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI 5
12. Sinistri – Liquidazione dell’indennizzo 5
13. Reclami 5
14. Arbitrato 6
CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE GLOSSARIO
MODULO DI PROPOSTA
NOTA INFORMATIVA
L a presente Nota informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall’ISVAP (ora IVASS), ma il suo
contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell’ISVAP (ora IVASS).
Il Contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione della polizza
* * * * *
A . INFORMAZIONI SULL’IMPRESA DI ASSICURAZIONE
1. Informazioni generali
a. Lloyd’s è un ente (“Society”) costituito come società costituita per legge da una Legge del Parlamento del Regno Unito di Gran Bretagna del 1871. I membri della Society sono per legge assicuratori e possono assumere rischi assicurativi per proprio conto. Gli Assicuratori di questo contratto sono alcuni membri di Lloyd’s che aderiscono ai Sindacati identificati nella Scheda di Polizza (e ogni altro assicuratore identificato nella Scheda di Polizza)
La responsabilità di ogni Assicuratore è disgiunta e non solidale con quello degli altri Assicuratori. Ogni Assicuratore è responsabile solo per la quota di rischio che ha assunto. Ogni Assicuratore non è responsabile per la quota di responsabilità assunta da qualsiasi altro Assicuratore.
Nel caso di Sindacato, ogni membro del Sindacato (e non il Sindacato stesso) è un Assicuratore. Ogni membro assume una quota di responsabilità dell’entità complessiva che viene specificata in relazione al Sindacato (essendo l’entità complessiva la somma delle quote di responsabilità assunte da tutti i membri del Sindacato considerati globalmente). La responsabilità di ciascun membro del Sindacato è disgiunta e non solidale. Ogni membro è responsabile solo per la sua quota. Un membro non è responsabile in solido per la quota degli altri membri. Né qualsiasi membro è altrimenti responsabile per qualsiasi obbligazione assunta da ogni altro membro per lo stesso contratto.
La quota di responsabilità assunta da un Assicuratore (o, in caso di un Sindacato, l’ammontare totale delle quote di tutti gli Assicuratori membri del Sindacato considerati globalmente) è specificata nel contratto e, in mancanza, può essere accertata mediante richiesta scritta da inviarsi presso la sede secondaria italiana di Lloyd’s sotto indicata. Parimenti, mediante richiesta scritta inviata alla medesima sede secondaria è possibile accertare i nomi di ciascuno degli Assicuratori del Sindacato e le rispettive quote di responsabilità.
b. Lloyd’s ha la sua sede legale in Xxx Xxxx Xxxxxx, Xxxxxx, XX0X 0XX, Xxxxx Xxxxx, che è anche il domicilio di ciascun membro di Lloyd’s.
c. In Italia Lloyd’s ha sede secondaria in Xxxxxx, XXX 00000, Xxxxx Xxxxxxxxx, 00.
d. Il recapito telefonico, l’indirizzo e-mail e il sito internet di Lloyd’s sono, rispettivamente: x00 000000000, xxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxx.xxx e xxx.xxxxxx.xxx.
e. I membri di Lloyd’s che assumono rischi assicurativi sono autorizzati all’esercizio dell’attività assicurativa in forza della legge inglese. L’Associazione di Assuntori di rischi assicurativi nota come Lloyd’s svolge attività in Italia in regime di libero stabilimento (Iscrizione al n°.I.00008 dell’elenco dell’IVASS delle imprese di assicurazione con sede legale in un altro Stato Membro ammesse ad operare in Italia in regime di stabilimento) e, nel Regno Unito, è soggetta al controllo della Prudential Regulation Authority, con sede in 00 Xxxxxxxx, Xxxxxx, XX0X 0XX.
2. Informazioni sulla situazione patrimoniale di Lloyd’s
Come riportato a pag. 65 del Rapporto Annuale di Lloyd’s del 2015* il capitale del mercato di Lloyd’s ammonta ad EUR 32,934 miloni** ed è composto dai Fondi dei membri presso Lloyd’s di EUR 24.262 milioni, dai Bilanci dei membri di EUR 6.274 milioni e da riserve centrali di EUR 2.398 milioni.
Il mercato di Lloyd’s ha un indice di solvibilità complessivo, non suddiviso per ramo vita e ramo danni. L’indice di solvibilità complessivo del mercato di Lloyd’s al 31.12.2015 era il 16660%. Tale percentuale è il risultato del rapporto tra il totale degli attivi centrali, ammontanti ad EUR 4.532 milioni e la somma dei deficit di solvibilità dei singoli membri. Quest’ultimo importo è stato determinato tenendo conto del margine minimo di solvibilità, ammontante ad EUR 27 milioni, calcolato in base alla vigente normativa inglese. Gli importi della solvibilità (espressi in sterline inglesi) possono essere letti a pag. 92 del Rapporto Annuale di Lloyd’s del 2015*.
** Tasso di cambio al 31.12.2015: EUR 1,00 = GBP 0,73529 (fonte: London Financial Times).
L’aggiornamento annuale delle Informazioni sulla situazione patrimoniale di Lloyd’s è consultabile al seguente link:
xxxx://xxx.xxxxxx.xxx/xxxxxx/xxxxxxx/xxxxxx/xxxxxx/xxxxxxxx-x-xxxxxx-xx-xxxxxx
(Art. 37, Regolamento ISVAP (ora IVASS) n. 35/2010).
B. INFORMAZIONI SUL CONTRATTO
Durata e proroga del contratto
La durata prevista dal contratto è espressamente indicata in polizza. Il contratto, in mancanza di disdetta da inviare entro 15 giorni prima della dara di scadenza, si rinnova automaticamente. Art.15 delle Condizioni Particolari.
3. Coperture assicurative offerte – Limitazioni ed esclusioni
Il presente contratto di assicurazione Corpi Veicoli Terrestri è un prodotto multigaranzia che tutela il proprietario e/o il conducente dagli eventi imprevisti, che possono causare la perdita totale o il danneggiamento parziale del veicolo.
Le coperture del contratto, sempre operanti, e circostanziate dall’Art. 1 delle Condizioni Particolari di Assicurazione, i cui disposti devono essere oggetto di un’approfondita lettura da parte del Contraente, sono le seguenti:
Incendio;
Fumo o caligine;
Eventi naturali;
Rottura di vetri;
Furto e rapina;
Atti vandalici, tumulti e sommosse civili;
Collisione (valido solo se la garanzia Collisione è operativa e inserita nella Scheda di Copertura);
Kasko (valido solo se la garanzia Kasko è operativa e inserita nella Scheda di Copertura).
Avvertenza
Esclusioni e limiti delle coperture assicurative
Il contratto prevede alcune limitazioni ed esclusioni alle coperture assicurative, regolarmente esplicitate dalle
Condizioni Generali e Particolari di Assicurazione, e più precisamente nei seguenti Articoli:
Art. 1 delle Condizioni Generali “Esclusioni”;
Art. 3 delle Condizioni Particolari “Esclusioni”;
Art. 4 delle Condizioni Particolari “Esclusione Speciale”;
Art. 21 delle Condizioni Particolari “Estensione Territoriale”
Presenza di franchigie, scoperti e massimali (massimo limite d’indennizzo)
La massima somma assicurata relativa alle garanzie sopra elencate è riportata sul Modulo.
Il contratto prevede l’applicazione di franchigie e/o scoperti e/o massimali alle coperture assicurative di cui al presente punto della Nota Informativa. La loro applicazione può comportare la riduzione o il mancato pagamento dell’indennizzo.
Tali franchigie, scoperti e massimali opportunamente evidenziati sulle Condizioni Generali e Particolari di Assicurazione trovano la loro collocazione sul Modulo e negli specifici articoli/sezioni di seguito riportati:
Art. 1 delle Condizioni Particolari “Oggetto dell’Assicurazione”;
Art. 5 delle Condizioni Particolari “Franchigie e Scoperti”.
Esempio 1: Applicazione di Franchigia:
limite massimo d’indennizzo: 5.000,00€ danno accertato: 1.000,00€
franchigia prevista in polizza : 250,00€ per sinistro
importo liquidato: 750,00€ (1.000,00€ - 250,00€ = 750,00€)
Esempio 2: Applicazione di Scoperto:
Limite massimo d’indennizzo; 10.000,00€ Danno accertato: 12.000,00€
Franchigia prevista in polizza: 200,00€ per sinistro
Importo liquidato: 9.800,00 €(10.000,00€ - 200,00 € =9.800,00€) poiché il limite di indennizzo è di
€ 10.000,00, l’importo liquidabile (12.000,00€ -200,00€ = 11.800,00€) non può essere superiore.
Esempio 3: Applicazione di Scoperto con il minimo:
limite massimo d’indennizzo: 50.000,00€ danno accertato: 10.000,00€
scoperto previsto in polizza: 20% con il minimmo di 1.549,37€ per sinistro
importo liquidato: 8.000,00€ (10.000,00€ -20% = 8.000,00€ poiché il 20% di 10.000,00 Euro è €2.000,00 ed è superiore al minimo di 1.549,37€)
Avvertenza
Pagamento del premio
Se alle scadenze convenute il Contraente/Assicurato non paga i premi successivi, ai sensi dell’Art 1901 C.C. l’Assicurazione resta sospesa dalle ore 24.00 del giorno di scadenza, e riprende vigore dalle ore 24.00 del giorno in cui il Contraente/Assicurato paga quanto da lui dovuto, ferme restando le scadenze successive contrattualmente stabilite ed il diritto degli Assicuratori al pagamento dei premi scaduti.
Avvertenza
E’ condizione essenziale per il diritto di risarcimento che, quando il Veicolo Assicurato e’ in uso, ma lasciato temporaneamente incustodito/inoccupato, tutte le aperture vengano chiuse per mezzo dei dispositivi approvati dalla Casa Automobilistica produttrice e che, qualora il Veicolo sia provvisto di antifurto e/o immobilizzatore, tale antifurto e/o immobilizzatore sia messo in funzione. Qualsiasi domanda di risarcimento per perdita o danno deve essere supportata da evidenti segni di scasso.
Specificatamente:
All’Artt. 2a e 2b delle Condizioni Particolari “Condizione Essenziale - Mezzi di Chiusura” e “Allarme e Protezioni”.
4. Dichiarazioni dell’Assicurato in ordine alle circostanze del rischio – Nullità
Avvertenza
Ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 C.C. le dichiarazioni non veritiere, inesatte o le reticenze del Contraente/Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo nonché la stessa cessazione dell’Assicurazione, così come disposto dall’Art. 2 delle Condizioni Generali.
5. Aggravamento e diminuzione del rischio
Il Contraente e/o l’Assicurato devono dare comunicazione scritta agli Assicuratori di ogni aggravamento del Rischio. Gli aggravamenti di Rischio non comunicati o non accettati dagli Assicuratori possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’Indennizzo nonché la cessazione dell’Assicurazione ai sensi dell’Art. 1898
C.C. Nel caso di diminuzione del Rischio gli Assicuratori sono tenuti a ridurre il Premio o le rate di Premio successivi alla comunicazione del Contraente o dell’Assicurato (art. 1897 Codice Civile) e rinunciano al relativo diritto di recesso (Artt. 4 e 5 delle Condizioni Generali).
6. Premi
Il contratto, salvo diversa pattuizione fra le parti, è stipulato con frazionamento annuale, dove per frazionamento deve intendersi la periodicità di pagamento del Premio. Il Premio è comunque sempre interamente dovuto anche se è stato concordato il frazionamento in più rate. Il pagamento del Premio è effettuato per il tramite dell’intermediario che gestisce il contratto.
Gli intermediari possono ricevere dal contraente, a titolo di pagamento dei premi assicurativi (D.Lgs. 7 settembre 2005, N. 209 – Codice delle assicurazioni private):
a. assegni bancari, postali o circolari, muniti della clausola di non trasferibilità, intestati all’impresa per conto della quale operano o a quella di cui sono distribuiti i contratti, oppure all’intermediario, espressamente in tale qualità;
b. ordini di bonifico, altri mezzi di pagamento bancario o postale, sistemi di pagamento elettronico, che abbiano quale beneficiario uno dei soggetti indicati alla precedente lettera a).
Per i contratti di assicurazione contro i danni, di cui all’articolo 2, comma 3 del decreto, il divieto di pagamento in contanti riguarda i premi di importo superiore a settecentocinquanta euro annui per ciascun contratto.
7. Rivalse
Avvertenza
Il contratto assicurativo non prevede ipotesi di rivalsa nei confronti degli assicurati da parte degli Assicuratori, salvo le ipotesi di legge, disciplinate all’ art. 1916 Codice Civile.
Gli Assicuratori hanno la facoltà di assumere e di gestire con piena discrezione la difesa, la composizione od il procedimento di ogni richiesta di risarcimento e di dare mandato a legali di propria scelta in procedimenti civili e/o penali, derivanti da qualsiasi evento coperto dalla presente Assicurazione (Art. 13 delle Condizioni Particolari).
8. Diritto di recesso
Avvertenza
Il contratto inoltre prevede la facoltà per entrambe le parti di esercitare il diritto di recesso relativamente alle circostanze e nelle modalità descritte nell’Art. 8 delle Condizioni Generali .
9. Prescrizione e decadenza dei diritti derivanti dal contratto
I diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda (Art. 2952 C.C. 2° comma, così come modificato dalla Legge 27 ottobre 2008, n. 166), fermo restando quanto stabilito dal primo comma dell’art. 2952 del c.c.
Se l’assicuratore non agisce legalmente per la riscossione del Premio non pagato, entro sei mesi dal giorno in cui avrebbe dovuto avvenire il pagamento, il contratto è risolto automaticamente a norma di legge, fermo il diritto dell’assicuratore all’incasso del Premio in corso. Siffatta risoluzione a norma di legge, è denominata “decadenza”.
10. Legge applicabile al contratto
Il contratto è regolato dalla legge italiana
11. Regime fiscale applicabile al contratto
Gli oneri fiscali relativi all’assicurazione sono a carico del Contraente. Al contratto si applicano le imposte in vigore. Sul modulo di polizza sono riportati oltre al Premio totale anche i premi imponibili di rata e le relative imposte applicate.
C. INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI
12. Sinistri – Liquidazione dell’indennizzo
Avvertenza
Per gli aspetti inerenti il dettaglio della modalità di termini per la denuncia del sinistro, delle eventuali spese per la ricerca e stima del danno, e delle procedure liquidative, si fa riferimento agli Artt. 7, 11, 12 e 13 delle Condizioni Generali ed agli Artt. 11, 17, 18 delle Condizioni Particolari.
13. Reclami
Ogni reclamo relativo alla gestione del Contratto d’Assicurazione o alla liquidazione dei sinistri dovrebbe essere indirizzato al broker del Contraente per essere a tale fine assistiti.
Gli eventuali reclami possono anche essere inoltrati per iscritto al seguente indirizzo: Ufficio Italiano di Lloyd’s
All’attenzione del Responsabile dell’ufficio “Regulatory & Compliance” Xxxxx Xxxxxxxxx, 00
00000 Xxxxxx
Fax n. 00 00000000
E-mail xxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxx.xxx
Il reclamo dovrà contenere l’indicazione del numero del contratto assicurativo cui si riferisce.
Qualora il reclamante non si ritenga soddisfatto dell’esito del reclamo, oppure decorsi 45 giorni senza che sia stato dato riscontro al reclamo, se il reclamante è un Consumatore o un piccolo imprenditore, intendendosi per tale un imprenditore con un giro d’affari inferiore ad EUR 2.000.000,00 e con meno di 10 dipendenti, potrà anche presentare il proprio reclamo avvalendosi della procedura per liti transfrontaliere “Fin-net”, trasmettendo il proprio reclamo all’IVASS e facendo richiesta di applicazione di tale procedura oppure rivolgendosi direttamente al sistema competente nel Regno Unito: Financial Xxxxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxx Xxxx Xxxxx, 000 Xxxxx Xxxx, Xxxxxx, X00 0XX, Xxxxx Xxxxx; telefono x00 (0) 00 0000 0000; xxxxxxxxx.xxxx@financial- xxxxxxxxx.xxx.xx.
La procedura di reclamo fa salvo il diritto di promuovere azioni legali o iniziare procedure alternative di risoluzione delle controversie, in conformità alle previsioni contrattuali.
14. Arbitrato
Avvertenza
Qualora per la risoluzione di eventuali controversie si dovesse ricorrere in arbitrato, così come regolamentato dall’Art. 11 delle Condizioni Generali di Assicurazione, si rammenta la possibilità in ogni caso di rivolgersi all’Autorità Giudiziaria.
* * * * *
Gli assuntori di rischi assicurativi di Lloyd’s sono responsabili della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota Informativa.
Il Rappresentante Generale per l’Italia di Lloyd’s Xxxxxxxx Xxxxx
FC PPV FTEK NOSAT CONDIZIONI GENERALI
DEFINIZIONI
Assicurazione: Il contratto di assicurazione; Contraente: Il soggetto che stipula l’assicurazione; Assicurato: Il soggetto che stipula l’assicurazione;
Assicuratori: Alcuni membri dei Lloyd’s, sottoscrittori della presente Assicurazione;
Premio: La somma dovuta dal Contraente agli Assicuratori;
Sinistro: Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa;
Rischio: La probabilità che si verifichi il sinistro e l’entità dei danni che possono derivarne;
Indennizzo: La somma dovuta dagli Assicuratori in caso di sinistro.
Art. 1 ESCLUSIONI
La presente Assicurazione non copre:
1.1 i danni direttamente e indirettamente dovuti o causati da scioperi, sommosse, tumulti popolari, atti di terrorismo o di sabotaggio, occupazioni, serrate, nonché colpi di stato civili e militari, guerre, invasioni, ostilità (sia che la guerra sia dichiarata o meno), guerre civili, rivoluzioni, insurrezioni, potere militare o usurpato, legge marziale, confisca, nazionalizzazione, requisizione, distruzione o danneggiamento di beni derivanti da atti o disposizioni delle Pubbliche Autorità sia Centrali che Regionali o Locali.
1.2 I danni direttamente o indirettamente dovuti o causati da trombe d’aria, uragani, terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, mareggiate, maremoti o frane.
1.3 I danni direttamente o indirettamente dovuti o causati da dolo o colpa grave dell’Assicurato o delle Persone delle quali egli deve rispondere a norma di Legge.
1.4 I danni direttamente o indirettamente dovuti o causati anche solo parzialmente da radiazioni Ionizzanti o contaminazione radioattiva sviluppata da combustioni nucleari o da scorie nucleari derivanti da fenomeni di trasmutazione del nucleo dell’atomo nonché da proprietà radioattive, tossiche, esplosive o da altre caratteristiche pericolose di apparecchiature nucleari o suoi componenti.
1.5 Qualunque danno che non sia materiale e diretto, salvo specifico patto in deroga.
Art. 2 DICHIARAZIONI INESATTE E RETICENZE
Gli Assicuratori determinano il premio in base alle dichiarazioni dell’Assicurato e/o Contraente, i quali sono obbligati a dichiarare tutti i fatti rilevanti ai fini della valutazione del rischio da parte degli Assicuratori.
Le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell’Assicurato e/o Contraente relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo, nonché la stessa cessazione dell’assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile. Tali disposizioni si applicato anche ad ogni estensione, proroga rinnovo o appendice.
Art. 3 FORMA DELL’ASSICURAZIONE
Le eventuali modifiche, proroghe, rinnovi e sostituzioni della presente assicurazione debbono essere provati per iscritto.
Art. 4 AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO
Il Contraente e/o l’Assicurato devono dare comunicazione scritta agli Assicuratori di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non comunicati o non accettati dagli
Assicuratori possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo nonché la cessazione dell’assicurazione ai sensi dell’Art. 1898 C.C.
In caso di recesso gli Assicuratori rimborseranno la parte di premio, al netto dell’imposta, dalla data in cui la comunicazione del recesso prende efficacia sino alla scadenza del contratto.
Art. 5 DIMINUZIONE DEL RISCHIO
Nel caso di diminuzione del rischio tale che se fosse stata conosciuta al momento del perfezionamento dell'assicurazione avrebbe portato alla pattuizione di un premio minore, gli Assicuratori ridurranno proporzionalmente il premio o le rate di premio successive alla comunicazione dell' Assicurato o del Contraente ai sensi dell'Art. 1897 C.C. e rinunciano al diritto di recesso.
Art. 6 ASSICURAZIONE PRESSO DIVERSI ASSICURATORI
Se sullo stesso interesse e per il medesimo rischio coesistono più assicurazioni, l’Assicurato o il Contraente deve dare agli Assicuratori comunicazione scritta degli altri contratti stipulati. In caso di sinistro l’Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori ed è tenuto a richiedere a ciascuno di essi l’indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato. Qualora la somma di tali indennizzi – escluso dal conteggio l’assicuratore insolvente – superi l’ammontare del danno, gli Assicuratori della presente copertura assicurativa saranno tenuti a pagare soltanto la propria quota proporzionale in ragione dell’indennizzo calcolato secondo il proprio contatto, esclusa comunque ogni obbligazione solidale con gli altri assicuratori. Gli Assicuratori, entro 30 giorni dalla ricezione della comunicazione, possono recedere dalla presente assicurazione con preavviso di 15 giorni.
Art. 7 OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO
In caso di sinistro, l’Assicurato e/o Contraente, prima di aver diritto a qualsiasi indennizzo dovranno:
a) darne avviso agli Assicuratori appena ragionevolmente possibile e comunque, non oltre dieci giorni da quello in cui il sinistro si è verificato o l’Assicurato o il Contraente ne ha avuto conoscenza;
b) fornire agli Assicuratori o ai periti incaricati quelle informazioni e prove al riguardo che gli Assicuratori possano ragionevolmente richiedere.
Art. 8 RECESSO IN CASO DI SINISTRO
Dopo ogni sinistro, denunciato a termini di contratto, e fino al 60° giorno del pagamento o rifiuto dell’indennizzo, il Contraente o gli Assicuratori possono recedere dall’assicurazione. In caso di recesso esercitato dagli Assicuratori questo ha effetto dopo 30 giorni e gli Assicuratori entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborseranno la parte di premio, al netto dell’imposta, relativa al periodo di rischio non corso.
Art. 9 RICHIESTA FRAUDOLENTA
Qualora l’Assicurato o il Contraente avanzasse una richiesta intenzionalmente falsa o fraudolenta, sia per quanto riguarda l’importo richiesto sia altrimenti, egli decadrà del diritto all’indennizzo di cui alla presente assicurazione.
Art. 10 COMUNICAZIONI
Tutte le comunicazioni fra le Parti dovranno essere inviate per lettera raccomandata, telex. Telefax o per telegramma:
a) per quanto riguarda le comunicazioni dirette agli Assicuratori: al Coverholder dei Lloyd’s tramite il quale è stata effettuata l’assicurazione o al Rappresentante Generale per l’Italia dei Lloyd’s.
b) per quanto riguarda le comunicazioni all’Assicurato all’ultimo indirizzo conosciuto dagli Assicuratori.
Art. 11 PROCEDURA PER LA VALUTAZIONE DEL DANNO
L’ammontare del danno sarà determinato con le seguenti modalità:
a) dagli Assicuratori, o da un perito da questi incaricato con il Contraente o persona da lui designata; oppure, a richiesta di una delle Parti;
b) fra due periti nominati uno dagli Assicuratori ed uno dal Contraente con apposito atto unico. Nel caso in cui le parti abbiano nominato due periti che non abbiano raggiunto un accordo, questi potranno nominare un terzo perito e le decisioni saranno prese a maggioranza di voti. Il terzo perito, su richiesta anche di uno solo dei periti, dovrà essere nominato anche prima che si verifichi il disaccordo. Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio perito o se i periti non si accordano su quella del terzo perito, tale nomine vengono demandate, su iniziativa della parte più diligente, al presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto. A richiesta di una delle Parti, il terzo perito deve essere scelto fuori dalla provincia dove è avvenuto il sinistro. Ciascuna delle parti sostiene la spesa del proprio perito; quello del terzo è per metà a carico dell’Assicurato che conferisce agli Assicuratori la facoltà di pagare detta spesa e di prelevare la sua quota dall’indennizzo dovutogli.
Art. 12 MANDATO DEI PERITI
I Periti devono:
a) indagare sulle circostanze di tempo e luogo e sulle modalità del sinistro;
b) verificare l’esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che avessero mutato il rischio se non fossero state comunicate;
c) verificare se il Contraente o l’Assicurato ha adempiuto agli obblighi di cui all’Art.7);
d) procedere alla stima ed alla liquidazione del danno e delle spese. Nel caso di procedura per la valutazione del danno effettuata ai sensi dell’Art.11 lettera b) i risultati delle operazioni peritali devono essere raccolti in apposito verbale, (con allegate le stime dettagliate), da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti. I risultati delle suddette operazioni peritali sono vincolanti per le Parti salvo gli errori di conteggio che dovranno essere rettificati. Le Parti rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errore, violenza, nonché di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente l’indennizzabilità del danno. La perizia collegiale è valida anche se un Perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definito di perizia. I Periti sono dispensati dall’osservanza di ogni formalità giudiziaria.
Art. 13 PAGAMENTO DELL’INDENNIZZO
Verificata l’operatività della garanzia e valutato il danno, gli Assicuratori provvederanno al pagamento dell’indennizzo entro 60 giorni. In aso di accertamento giudiziale del danno, il pagamento dell’indennità resta sospeso sino alla data di esecutività della sentenza.
Art. 14 DOMANDE GIUDIZIALI
La rappresentanza processuale passiva è stata conferita dagli Assicuratori dei Lloyd’s al Rappresentante Generale per l’Italia dei Lloyd’s. Pertanto, ogni domanda giudiziale relativa a quanto stabilito nella presente Assicurazione dovrà essere proposta contro: “Gli Assicuratori dei Lloyd’s, che hanno assunto il rischio derivante dal Contratto di Assicurazione n°....................... in persona del Rappresentante Generale per l’Italia dei Lloyd’s."
Art. 15 ONERI FISCALI
Gli oneri fiscali presenti e futuri derivanti all’Assicurazione sono a carico del Contraente.
Art. 16 RINNOVO ALLE NORME DI LEGGE
Per quanto non diversamente stabilito si applicano le disposizioni di legge italiana
Data L’ASSICURATO /CONTRAENTE
.......................................... ............................................................................................
Ai fini degli artt. 1341 e 1342 del Cod. Civ. l’Assicurato sottoscritto dichiara di aver attentamente letto e di approvare espressamente le disposizioni contenute nei seguenti articoli delle Condizioni Generali:
Art.6 Assicurazione presso diversi Assicuratori; Art. 8 Recesso in caso di sinistro; Art.11 Procedura per la valutazione del danno; Art.12 Mandato dei periti; Art.13 Pagamento dell’indennizzo.
L’ASSICURATO /CONTRAENTE
............................................................................................
Mod. IT2249B
CONDIZIONI PARTICOLARI FTEK NOSAT
Le Condizioni che seguono prevalgono sulle condizioni a stampa dell’allegato Modello XX0000X XXXXXXX CIRCOLAZIONE
Art. 1 Oggetto dell’Assicurazione
La presente Polizza, in considerazione del Premio, capitali o massimali per cui e’ emessa, copre qualsiasi PERDITA O DANNO MATERIALE E DIRETTO al Veicolo descritto nella Scheda di Copertura verificatosi durante il periodo del contratto di Assicurazione e soggetto ai seguenti termini, condizioni ed esclusioni.
Per PERDITA O DANNO MATERIALE E DIRETTO si intende:
- incendi che si verifichino per qualsiasi causa, fulmini, esplosioni ed implosioni ed azioni effettuate allo scopo di impedire o arrestare l’incendio;
- fumo o caligine dovuti ad improvviso, inusuale e difettoso funzionamento di qualsiasi dispositivo di calore che serva i locali in cui si trova il Veicolo Assicurato;
- terremoti, crolli, smottamenti, tempeste di vento, grandine, danni d’acqua, alluvioni, piogge e neve;
- danno accidentale per qualsiasi causa;
- furto, rapina, o tentati furto o rapina;
- oggetti cadenti di qualsiasi descrizione;
- atti vandalici, tumulti e sommosse civili;
- Collisione:
o Collisione con un veicolo identificato (valido solo se la garanzia Collisione è operativa e inserita nella Scheda di Copertura);
- Kasko:
o collisione, ribaltamento, urto od uscita di strada del Veicolo Assicurato (valido solo se la garanzia Kasko è operativa e inserita nella Scheda di Copertura);
- rottura di vetri fino ad EUR 1.000,00 per singolo Sinistro e EUR 1.500,00 per anno se la sostituzione/riparazione del cristallo avviene nei centri convenzionati Carglass, altrimenti il limite per anno è EUR 750,00 con scoperto del 20%;
- Cristalli Extra: aumento massimale a EUR 2.500,00 per singolo Sinistro e per anno previa autorizzazione ad un costo di EUR 120,00
Sempre soggetto alle esclusioni degli Artt. 3 e 4 delle Condizioni Particolari. Art.2a Condizione Essenziale Mezzi di Chiusura
E’ condizione essenziale per il diritto al risarcimento che, quando il Veicolo Assicurato e’ in uso, ma
lasciato temporaneamente incustodito/inoccupato, tutte le aperture vengano chiuse per mezzo dei dispositivi approvati dalla Casa Automobilistica produttrice e che qualora il Veicolo sia provvisto di antifurto e/o immobilizzatore, tale antifurto e/o immobilizzatore sia messo in funzione
Qualsiasi domanda di risarcimento per perdita o danno deve essere supportata da evidenti segni di scasso.
Art. 2b Allarme e Protezioni
Se esiste un allarme a protezione del luogo in cui il Veicolo Assicurato viene ricoverato, e’ condizione essenziale per il diritto al risarcimento che:
a) l’allarme sia attivato ogni qualvolta la proprieta’ viene lasciata incustodita;
b) l’Assicurato faccia quanto necessario per mantenere l’allarme in buon stato di funzionamento;
c) i sistemi di protezione non vengano eliminati o modificati a detrimento dell’interesse degli Assicuratori, senza il loro preventivo consenso scritto.
Art. 3 Esclusioni
Questa Assicurazione non copre il danno o la perdita che risulti da:
a) Urto, collisione o rebaltamento (tranne dove è richiesta la copertura Kasko e/o Collisione e il relative Premio addizionale sia stato pagato);
b) atti dolosi dell’ Assicurato o di qualsiasi membro del Consiglio di Amministrazione o Socio, qualora l’ Assicurato sia di una Società;
c) deterioramento, logorio, difetto proprio, ruggine, ossidazione , tarme od animali nocivi;
d) lavori condotti durante manutenzione, riparazione, rinnovamento, restauro o processo similare;
e) perdita di godimento o deprezzamento;
f) responsabilità legali di qualsiasi natura;
g) uso del Veicolo Assicurato per attività illecite;
h) uso del Veicolo Assicurato da parte di una persona che non è munita di patente o la cui patente è stata sospesa;
i) partecipazione del Veicolo Assicurato a gare, prove di velocità o simili;
j) uso del Veicolo Assicurato da parte di persona sotto l’effetto di droghe od alcolici;
k) danni o perdite derivanti da furto o tentato furto nei seguenti casi:
o veicolo e’ lasciato incustodito con una o più portiere non chiuse a chiave;
o le chiavi di accensione sono state lasciate inserite o in ogni caso lasciate a bordo del veicolo incustodito;
o veicolo e’ stato lasciato incustodito con uno o più vetri e/o il tetto apribile aperti.
l) Esclusione Rischi Guerra e Terrorismo (NMA 2918)
A rettifica di qualunque norma in senso contrario contenuta nel testo di polizza o clausole aggiuntive, viene convenuto che il contratto di assicurazione esclude la copertura di qualunque perdita, danno, costo o spesa di qualsivoglia natura causati direttamente o indirettamente, oppure risultanti da od in connessione ad uno dei seguenti eventi, indipendentemente da qualunque altra causa o evento che contribuiscano o concorrano agli altri aspetti del sinistro:
1) Guerra, invasione, atti ostili di nemici stranieri, ostilità od atti di guerra (dichiarata o meno), guerra civile, rivolta, insurrezione, agitazione popolare avente dimensione o conseguenze di sommossa, colpo di stato militare o meno; oppure:
2) Qualunque atto di terrorismo. Ai fini della presente clausola si intende per atto di terrorismo qualunque atto, inclusi anche e non solo quelli che presuppongano ricorso alla forza o violenza e/o alla minaccia, compiuto da qualunque persona o gruppo/i di persone, agenti in proprio o per conto o in connessione con qualunque organizzazione o governo ed ispirati da finalità politiche, religiose, ideologiche o simili compreso lo scopo di influenzare le scelte di governo e/o, ancora, di porre in soggezione o timore il popolo o parte di esso.
La presente clausola esclude inoltre la copertura di perdite, costi o spese di qualsiasi natura causati direttamente o meno, o risultanti da o in connessione a qualsiasi azione intrapresa al fine di controllare, prevenire, sopprimere o comunque relativamente a quanto elencato ai punti 1) e 2).
Nel caso in cui l’assicuratore eccepisca l’accadimento dei fatti o atti di cui sopra e neghi il risarcimento dei danni, perdite, costi o spese, l’onere di provare l’insussistenza di quanto deciso dall’assicuratore graverà sull’assicurato.
Qualora parte del contenuto della presente clausola venisse dichiarato nullo o inefficace da parte degli organi giudiziari o amministrativi competenti, tale nullità o inefficacia non pregiudicherà la validità del resto della clausola;
m) Esclusione di Contaminazione Radioattiva
La presente copertura assicurativa non copre nessun danno o perdita direttamente o indirettamente derivanti da reazioni nucleari, radiazioni nucleari o contaminazioni radioattive in qualunque modo tali fatti possano essere stati causati. Tuttavia se l'incendio fosse una garanzia assicurata ed un incendio si verifichi direttamente o indirettamente in conseguenza di una reazione nucleare, radiazione nucleare o contaminazione radioattiva, qualsiasi danno o perdita derivanti dall'incendio (soggetto alle condizioni di questa polizza) sarà coperto, escludendo comunque tutti i danni e le perdite causati dalla reazione nucleare, radiazione nucleare o contaminazione radioattiva derivanti direttamente o indirettamente da tale incendio.
Nota: se l'incendio non è una garanzia assicurata con la presente copertura, non si deve tener conto della parte della clausola ad esso relativa.
n) Clausola Sanzioni, Limitazioni ed Esclusioni (LMA 3100 15.03.2010)
Nessun assicuratore sarà tenuto a fornire copertura e nessun assicuratore sarà obbligato a pagare alcun sinistro o fornire alcuna prestazione in virtù del presente contratto nella misura in cui la fornitura di tale copertura, pagamento di tale sinistro o fornitura di tale prestazione esporrebbe l’assicuratore a qualsiasi sanzione, divieto o restrizione derivanti da risoluzioni delle Nazioni Unite o sanzioni economiche e commerciali, leggi o disposizioni dell’Unione Europea, Regno Unito o Stati Uniti d’America.
o) Clausola Istituzionale di Esclusione di Attachi Cibernetici (CL 000 00.00.00)
1.1 Fermo restando quanto previsto dalla clausola 1.2 che segue, in nessun caso la presente assicurazione coprirà perdite, danni, passività o spese causate o a cui abbia contribuito o derivanti,direttamente o indirettamente, dall’uso di o da operazioni compiute, al fine di arrecare danno, a mezzo di computer, sistema informatico, programma di software, codice vandalico, virus, processo o altro sistema elettronico.
1.2 Ove la presente clausola sia parte di polizze che coprono rischi derivanti da guerra, guerra civile rivoluzione, ribellione, insurrezione o conflitto civile, o da qualsiasi atto ostile da parte di o nei confronti di una potenza belligerante, terrorismo o persona che agisca per motivi politici, la Clausola 1.1 non opererà nel senso di escludere perdite (che sarebbero altrimenti coperte) derivanti dall’uso di qualsiasi computer, sistema informatico o programma software, o di altro sistema elettronico nel sistema di lancio e/o comando e/o dispositivo di fuoco di qualsiasi arma o missile.
p) Clausola Istituzionale di Esclusione di Contaminazione Radioattiva, Armi Chimiche, Biologiche, Biochimiche ed Elettromagnetiche (CL 370 10/11/2003)
La presente clausola è di importanza essenziale e prevale su ogni disposizione contraria contenuta nella presente assicurazione.
In nessun caso la presente assicurazione coprirà perdite, danni, passività o spese direttamente o indirettamente causate, o a cui abbia contribuito, o derivanti:
a) da radiazioni ionizzanti o contaminazione radioattiva da combustibile o scorie nucleari o dalla combustione di combustibile nucleare;
b) dalle proprietà radioattive, tossiche, esplosive o comunque pericolose o contaminanti di impianti, reattori nucleari o altri elementi assemblati o componenti nucleari degli stessi;
c) armi o congegni che utilizzino la fissione e/o fusione atomica o nucleare, o altra reazione, forza o materia simile;
d) dalle proprietà radioattive, tossiche, esplosive o comunque pericolose o contaminanti di materiale radioattivo. L’esclusione prevista nella presente sub-clausola non si estende agli isotopi radioattivi diversi dal combustibile nucleare ove tali isotopi siano preparati, trasportati, immagazzinati o usati per scopi commerciali, agricoli, medici, scientifici o per altri scopi pacifici simili; da armi chimiche, biologiche, biochimiche o elettromagnetiche;
q) Esclusione della Lettura di dati Elettronici (NMA 2802 17.12.1997)
La Presente assicurazione non copre qualsiasi perdita, danno, costo, sinistro o spesa, sia preventiva, correttiva o di altro genere, derivante direttamente o indirettamente da o relativa a:
A) il calcolo, la comparazione, la differenziazione, la messa in sequenza o l’ elaborazione dei dati che comporti il cambiamento della data per l’ anno 2000, o altro cambiamento di data, inclusi i calcoli relativi agli anni bisestili, relativamente a qualunque sistema informatico, hardware, programma o software e/o qualsiasi microchip, circuito integrato o dispositivo analogo presente nell’ apparecchiatura informatica o non informatica, di proprietà dell’ assicurato o non;
ovvero
B) qualsiasi cambiamento, variazione, o modifica che comporti il cambiamento di data per l’ anno 2000, o altro cambiamento di data, inclusi i calcoli relativi agli anni bisestili, ad uno qualsiasi di tali sistemi informatici, hardware, programma o software e/o qualunque microchip, circuito integrato o dispositivo analogo presente nell’ apparecchiatura informatica o non informatica, di proprietà dell’ assicurato o non.
Questa clausola si applica indipendentemente da qualsiasi altra causa o evento che contribuisca contemporaneamente o in qualsiasi sequenza alla perdita, danno, costo, sinistro o spesa
Al fine di evitare malintesi le esclusioni g), h), i), e j) sopracitate non sono valide nel caso in cui il Veicolo Assicurato sia nelle mani di ladri e loro complici.
Art. 4 Esclusione Speciale
La presente Assicurazione non copre la perdita di o il danno ad accessori speciali o che non sono di serie nel Veicolo Assicurato, né la perdita di o il danno a verniciature speciali o che non sono di serie, a meno che tali voci non siano specificate, riportate sulla Polizza, comprovate da ricevuta ed un Premio addizionale non sia stato richiesto dagli Assicuratori.
Accessori speciali e non di serie inclusi e non limitati a:
A) pneumatici più larghi di quelli di serie, nonché pneumatici da corsa;
B) cerchi in lega;
C) verniciature, modellature del telaio e finestrini non di serie;
D) radio-stereo, CD player, televisione e accessori usati per la riproduzione del suono;
E) walkie-talkie e strumenti simili, usati per ricevere o trasmettere segnali radio.
Art. 5 Franchigie e Scoperti
Le franchigie e gli scoperti, indicati nella Scheda di Copertura, si applicano ad ogni Sinistro.
Art. 6 Total Loss Clause
In caso di perdita totale del Veicolo Assicurato ai termini della presente Polizza, l’intero Premio annuale verra’ considerato come Premio comunque dovuto.
Art. 7 Copertura di Veicolo Addizionale o Sostitutivo
La presente Assicurazione copre solo il veicolo identificato nella Proposta o i veicoli elencati nel Modulo.
Un eventuale veicolo addizionale o sostitutivo acquisito dall’Assicurato durante il periodo del contratto di Assicurazione non verrà automaticamente coperto.
Qualora la copertura fosse richiesta, l’Assicurato deve innanzitutto informare gli Assicuratori dei dettagli del veicolo.
Gli Assicuratori considereranno, senza alcuna obbligazione, se ed a quali termini e condizioni offrire copertura.
Questa, ad ogni modo, non avrà effetto fino a che termini e condizioni non vengano quotati dagli Assicuratori nonché accettati dall’Assicurato.
Art. 8 Assicurazione per conto di chi spetta
La presente Assicurazione e’ contratta dall’Assicurato per conto di sé stesso e di ogni terzo interessato. Tuttavia, in caso di Sinistro, questi non verranno in alcun modo coinvolti nella liquidazione dello stesso.
Art. 9 Diritto di Recupero
In caso di Sinistro, gli Assicuratori hanno la facoltà di risarcire il danno pagando la cifra indicata nel Modulo, detratta la franchigia. Tale pagamento autorizzerà gli Assicuratori all’eventuale recupero che seguirebbe il Sinistro.
Art.10 Limiti di Età
Per quanto riguarda la garanzia Kasko e/o Collisione, in caso di conducente con età inferiore ai 27 anni, i sinistri verranno liquidati con una franchigia del 10% con un minimo di EUR 3.000,00.
Art.11 Liquidazione dei Sinistri e Base di Valutazione
(I) In caso di perdita totale o distruzione del Veicolo Assicurato a seguito di un evento non escluso dalla presente Assicurazione, l’importo massimo pagabile dagli Assicuratori corrisponderà al prezzo di acquisto per i primi 6 mesi dalla data di acquisto, dopodiché il prezzo riportato nell’Eurotax giallo sarà accettato da tutte le parti.
(II) In caso di perdita parziale del o di danneggiamento al Veicolo Assicurato a seguito di un evento non escluso dalla presente Assicurazione, l' importo massimo pagabile dagli Assicuratori corrisponderà ai costi di riparazione, ma in nessun caso gli Assicuratori dovranno rispondere per un importo superiore al valore indicato nell’Art. (I) sopraccitato.
Art. 12 Diligenza dell’Assicurato
L’Assicurato, o chi per lui, assume l’impegno di mantenere il Veicolo Assicurato in buon stato di manutenzione e di fare tutto quanto e’ ragionevolmente praticabile per eliminare e/o diminuire le conseguenze di un evento non escluso dalla presente Assicurazione.
Art. 13 Azione Surrogatoria
Il contratto assicurativo non prevede ipotesi di rivalsa nei confronti degli assicurati da parte degli Assicuratori, salvo le ipotesi di legge, disciplinate all’art.1916 Codice Civile.
Gli Assicuratori hanno la facoltà di assumere e di gestire con piena discrezione la difesa, la composizione od il procedimento di ogni richiesta di risarcimento e di dare mandato a legali di propria scelta in procedimenti civili e/o penali, derivanti da qualsiasi evento coperto dalla presente Assicurazione.
Art. 14 Tacito Rinnovo, Adeguamento Automatico del Valore, Disdetta
In mancanza di disdetta da inviare entro 15gg prima della data di scadenza, è previsto il tacito rinnovo del contratto.
Alla scadenza annuale della polizza il valore del veicolo verrà automaticamente adeguato secondo la valutazione della rivista EUROTAX GIALLO / Sez. 6.1 – 6.4
L’Assicurato prende atto che in caso di rinnovo i membri dei Sindacati Lloyd’s che hanno assunto il rischio di cui al presente contratto assicurativo potrebbero cambiare.
La presente Assicurazione può essere disdetta dall’Assicurato in ogni momento mediante comunicazione scritta o restituzione del presente Certificato agli Assicuratori.
La presente Assicurazione può anche essere cancellata dai o per conto degli Assicuratori, mediante consegna od invio (tramite lettera raccomandata o telegramma) all’ Assicurato, presso l’ indirizzo riportato sul Modulo, di comunicazione scritta che notifichi la data di validità della disdetta stessa, in ogni caso con decorrenza non anteriore ai 30 giorni da tale data. L’invio di tale comunicazione costituirà sufficiente prova di notifica e l’ Assicurazione terminerà alla data ed all’ora specificate.
In caso di annulamento da parte degli Assicuratori questi avranno la facoltà di trattenere il relativo pro-rata del Premio per il periodo in cui la copertura e’ stata effettivamente prestata.
In caso di richiesta di annullamento da parte dell'Assicurato verrà rimborsato all'Assicurato la parte di Premio, al netto delle imposte, come da seguente tabella:
Numero giorni in cui è stata in vigore la copertura | Percentuale del Premio Netto annuo trattenuta dall'Assicuratore | Numero giorni in cui è stata in vigore la copertura | Percentuale del Premio Netto annuo trattenuta dall'Assicuratore | ||||
1 | 5 | 154 | - | 156 | 53 | ||
2 | 6 | 157 | - | 160 | 54 | ||
3 | - | 4 | 7 | 161 | - | 164 | 55 |
5 | - | 6 | 8 | 165 | - | 167 | 56 |
7 | - | 8 | 9 | 168 | - | 171 | 57 |
9 | - | 10 | 10 | 172 | - | 175 | 58 |
11 | - | 12 | 11 | 176 | - | 178 | 59 |
13 | - | 14 | 12 | 179 | - | 182 | 60 |
15 | - | 16 | 13 | 183 | - | 187 | 61 |
17 | - | 18 | 14 | 188 | - | 191 | 62 |
19 | - | 20 | 15 | 192 | - | 196 | 63 |
21 | - | 22 | 16 | 197 | - | 200 | 64 |
23 | - | 25 | 17 | 201 | - | 205 | 65 |
26 | - | 29 | 18 | 206 | - | 209 | 66 |
30 | - | 32 | 19 | 210 | - | 214 | 67 |
33 | - | 36 | 20 | 215 | - | 218 | 68 |
37 | - | 40 | 21 | 219 | - | 223 | 69 |
41 | - | 43 | 22 | 224 | - | 228 | 70 |
44 | - | 47 | 23 | 229 | - | 232 | 71 |
48 | - | 51 | 24 | 233 | - | 237 | 72 |
52 | - | 54 | 25 | 238 | - | 241 | 73 |
55 | - | 58 | 26 | 242 | - | 246 | 74 |
59 | - | 62 | 27 | 247 | - | 250 | 75 |
63 | - | 65 | 28 | 251 | - | 255 | 76 |
66 | - | 69 | 29 | 256 | - | 260 | 77 |
70 | - | 73 | 30 | 261 | - | 264 | 78 |
74 | - | 76 | 31 | 265 | - | 269 | 79 |
77 | - | 80 | 32 | 270 | - | 273 | 80 |
81 | - | 83 | 33 | 274 | - | 278 | 81 |
84 | - | 87 | 34 | 279 | - | 282 | 82 |
88 | - | 91 | 35 | 283 | - | 287 | 83 |
92 | - | 94 | 36 | 288 | - | 291 | 84 |
95 | - | 98 | 37 | 292 | - | 296 | 85 |
99 | - | 102 | 38 | 297 | - | 301 | 86 |
103 | - | 105 | 39 | 302 | - | 305 | 87 |
106 | - | 109 | 40 | 306 | - | 310 | 88 |
110 | - | 113 | 41 | 311 | - | 314 | 89 |
114 | - | 116 | 42 | 315 | - | 319 | 90 |
117 | - | 120 | 43 | 320 | - | 323 | 91 |
121 | - | 124 | 44 | 324 | - | 328 | 92 |
125 | - | 127 | 45 | 329 | - | 332 | 93 |
128 | - | 131 | 46 | 333 | - | 337 | 94 |
132 | - | 135 | 47 | 338 | - | 342 | 95 |
136 | - | 138 | 48 | 343 | - | 346 | 96 |
139 | - | 142 | 49 | 347 | - | 351 | 97 |
143 | - | 146 | 50 | 352 | - | 355 | 98 |
147 | - | 149 | 51 | 356 | - | 360 | 99 |
150 | - | 153 | 52 | 361 | - | 365 | 100 |
Art. 15 Pagamento del Premio, Operatività delle Garanzie
Le garanzie del presente contratto sono operative dalle ore 24.00 del giorno indicato sul Modulo, allegato al contratto, se il Premio o la rata di Premio sono stati pagati, altrimenti ha effetto dalle ore
24.00 del giorno di pagamento. Se il Contraente/Assicurato non paga il Premio o le rate di Premio successivi, la garanzia resta sospesa salle ore 24.00 del quindicesimo giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24.00 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze (art. 1901 C.C.).
Art. 16 Ricorso Terzi da Incendio
S'intende assicurata la responsabilità civile per i danni diretti involontariamente cagionati a terzi da Incendio o da Scoppio del veicolo indicato in Polizza, quando lo stesso non è in circolazione ai sensi del codice delle assicurazioni private (D.Lgs 209/2005) e fino a concorrenza per capitali, interessi e spese di EUR 100.000,00 ogni Sinistro ed EUR 250.000,00 ogni anno assicurativo.
La garanzia non comprende i danni alle cose mobili in uso, custodia o possesso dell'Assicurato e i danni da inquinamento dell'acqua, dell'aria e del suolo.
Art. 17 Obblighi dell’Assicurato in caso di Sinistro: Notifica agli Assicuratori
Al verificarsi di qualunque evento che possa determinare un Sinistro risarcibile ai termini della presente Assicurazione, l’Assicurato, o chi per lui, ne darà immediata - per quanto ragionevolmente possibile - comunicazione scritta agli Assicuratori e, in caso di atti punibili penalmente, immediata denuncia all’Autorità competente, ma non potrà, se non a proprie spese, offrire o pagare qualunque cifra per il ricovero del Veicolo Assicurato. Tale comunicazione dovrà contenere particolari sufficienti all’identificazione di tale veicolo.
Art.18 Obblighi dell’Assicurato in caso di Sinistro: Prova
Al verificarsi di qualunque evento che possa determinare un Sinistro risarcibile ai termini della presente Assicurazione, l’Assicurato, o chi per lui, ne darà immediata - per quanto ragionevolmente possibile - comunicazione scritta agli Assicuratori.
Entro 60 giorni dalla data del Sinistro, a meno che tale periodo non sia stato esteso per iscritto dagli Assicuratori, l’Assicurato dovrà fornire agli Assicuratori una dichiarazione firmata in fede dall’Assicurato, indicante il luogo, la data e la causa di tale Sinistro, l’interesse dell’Assicurato, e/o di chiunque altra persona, sulla proprietà oggetto dell’Assicurazione, il suo valore in buono stato e l’importo del Sinistro sofferto, gli eventuali gravami sul diritto di proprietà e tutte le eventuali altre assicurazioni, che siano o meno valide ed esigibili, che coprano la detta proprietà.
L’Assicurato dovrà rispondere alle domande degli Assicuratori o di chi da loro designato ed in fede sottoscriverle.
In caso di danno dovuto ad atto penalmente punibile, l’Assicurato dovrà produrre:
A) in caso di perdita totale, l’estratto cronologico del P.R.A. relativo al veicolo ed il certificato dell’annotazione al P.R.A. della perdita di possesso, nonché consegna di tutte le chiavi in dotazione del veicolo;
B) in caso di furto seguito da ritrovamento del veicolo, l’Assicurato deve darne avviso all’Assicuratore appena ne abbia notizia e far pervenire allo stesso copia del verbale di ritrovamento e riconsegna rilasciato da parte delle Autorità.
Art. 19 Pagamento dell’Indennizzo
A parziale deroga dell’Art. 13 delle Condizioni Generali, si conviene che il pagamento dell’indennizzo verrà effettuato entro un massimo di 30 giorni dalla data dell’atto di liquidazione amichevole.
Il pagamento è comunque subordinato, in caso di furto totale, a quanto riportato al punto A) dell’Art.18 delle Condizioni Particolari.
Salvo casi precedentemente concordati con l’Ufficio a cui è appoggiato il contratto, l’Asicuratore corrisponde l’indennizzo anche senza il documento di chiusa istruttoria, fermo restando l’obbligo da parte dell’Assicurato di pervenire successivamente e di restituire il dovuto, nel caso che dallo stesso risulti che il Sinistro ricada fra le esclusioni previste dal presente contratto.
Art. 20 Alienazione del Veicolo Assicurato
Qualora in corso di contratto il veicolo assicurato venisse alienato, gli Assicuratori restituiranno all’Assicurato la parte di Premio pagato, al netto dell’imposta, relativa al periodo di assicurazione non goduto, a condizione che, nel periodo antecedente l’alienazione, l’Assicurato non abbia presentato alcuna denuncia di Sinistro.Nel caso in cui nel periodo antecedente l’alienazione l’Assicurato avesse presentato denuncia di Sinistro, nessuna restituzione di Premio sarà dovuta da parte degli Assicuratori.
Art. 21 Estensione Territoriale
La copertura assicurativa è garantita ovunque entro i confini dei Paesi riportati sulla Carta Internazionale di Assicurazione veicoli a motore (Carta Verde) con esclusione dell’Albania e Russia.
La copertura assicurativa è garantita anche per i Paesi Gibilterra, Principato di Monaco, Repubblica di San Marino, Stato Città del Vaticano.
Art. 22 European Disclosure Notice
Le parti hanno facoltà di scegliere la legge applicabile al presente Contratto di Assicurazione. Tuttavia, a meno che contrariamente deciso, esso sarà soggetto alla Legge Italiana.
Qualsiasi informazione o lamentela dovrebbe essere indirizzata, in primo luogo, al Vostro Coverholder Lloyd’s.
Qualora non foste soddisfatti con il modo in cui la lamentela e’ stata gestita, potrete rivolgerVi all’Ufficio del Rappresentante Generale dei Lloyd’s di Londra per l’Italia:
Xxxxx Xxxxxxxxx, 00 - 00000 Xxxxxx - Tel. (00) 0000000 per riferire il Vostro caso, senza pregiudizio ai Vostri diritti, al Complaints and Advisory Department al Lloyd’s in London.
Art. 23 Appendice di Vincolo
La presente Polizza è vincolata a tutti gli effetti a favore della società indicata e pertanto, gli Assicuratori si obbligano:
1. a riconoscere il presente vincolo come l’unico ad esso dichiarato e ad esso riconosciuto;
2. nel caso di una Perdita totale di non liquidare alcun Indennizzo se non in confronto e con il consenso dell’Istituto Vincolatario;
3. a notificare tempestivamente all’Istituto Vincolatario, a mezzo raccomandata, l’eventuale mancato pagamento dei premi frazionati, ed a considerare valida a tutti gli effetti l’assicurazione fino a quando non siano trascorsi 15 giorni dalla data in cui la lettera raccomandata di cui sopra è stata consegnata all’Ufficio Postale;
4. a non apportare alla Polizza alcuna variazione senza il preventivo consenso scritto dell’Istituto Vincolatario ed a notificare all’Istituto stesso tutte le eventuali circostanze che menomassero o potessero menomare la validità dell’Assicurazione.
Art. 24 Clausola di Responsabilità Disgiunta (LMA 5096)
La responsabilità di un assicuratore nell'ambito del presente contratto è disgiunta e non solidale con altri assicuratori che partecipano al presente contratto. Un assicuratore è responsabile soltanto per la parte di responsabilità che ha sottoscritto. Un assicuratore non è solidalmente responsabile per la parte di responsabilità sottoscritta da un altro assicuratore. Un assicuratore non è altresì responsabile per qualsiasi responsabilità assunta da un altro assicuratore che possa aver sottoscritto il presente contratto.
La parte di responsabilità nell'ambito del presente contratto sottoscritta da un assicuratore (oppure, nel caso di un Sindacato dei Lloyd's, il totale delle quote sottoscritte dall'insieme dei membri del Sindacato) è indicata nel presente contratto.
Nel caso di un Sindacato dei Lloyd's, ogni membro del Sindacato (e non il Sindacato stesso) è considerato un assicuratore. Ogni membro ha sottoscritto una parte del totale riferito al Sindacato (tale somma corrisponde all'ammontare delle parti sottoscritte dalla totalità dei membri del Sindacato stesso). La responsabilità di ogni membro del Sindacato è disgiunta e non solidale con altri membri. Ogni membro risponde soltanto per la parte di cui si è reso responsabile. Ogni membro non è solidalmente responsabile per la parte di qualsiasi altro membro. Ogni membro non è altresì responsabile per la parte di responsabilità di ogni altro assicuratore che possa sottoscrivere il presente contratto.
La sede commerciale di ciascun membro è presso i Lloyd's, Xxxx Xxxxxx 0, Xxxxxx ЕСЗМ 7HA. L'identità di ciascun membro di un Sindacato dei Lloyd's e l'entità della rispettiva partecipazione possono essere richieste al Market Services dei Lloyd's, all'indirizzo sopra menzionato.
Sebbene in vari punti della presente clausola ci si riferisca al "presente contratto" al singolare, dove le circostanze lo richiedano tale espressione deve essere letta come riferita a più contratti, quindi in forma plurale.
Il Corrispondente dei Lloyd’s L’Assicurato o il Contraente
...................……………………… .....................................……………..
Ai fini degli Art. 1341 e 1342 del Codice Civile l'Assicurato dichiara di avere attentamente letto e di approvare espressamente le disposizioni contenute negli articoli delle Condizioni Particolari:
ART. 2a Condizione Essenziale Mezzi di Chiusura; ART. 2b Allarme e Protezioni;
ART. 3l Esclusione Rischi Guerra e Terrorismo (NMA 2918); ART. 3m Esclusione Contaminazione Radioattivite;
ART. 3n Clausola Sanzioni, Limitazioni ed Esclusioni (LMA 3100); ART. 3o Clausola di Esclusione Attacchi Cibernetici (CL380);
ART. 3p Clausola Istituzionale di Esclusione di Contaminazione Radioattiva, Armi Chimiche, Biologiche, Biochimiche ed Elettromagnetiche (CL370);
ART. 3q Esclusione della Lettura di Dati Elettronici (NMA 2802); ART. 5 Franchigie e Scoperti;
ART. 14 Liquidazione dei Sinistri e Base di Valutazione;
ART. 17 Tacito Rinnovo, Adeguamento Automatico del Valore, Disdetta ART. 18 Pagamento del Premio, Operatività delle Garanzie;
ART. 20 Obblighi dell’Assicurato in caso di Sinistro: Notifica agli Assicuratori; ART. 21 Obblighi dell’Assicurato in caso di Sinistro: Prova;
ART. 22 Pagamento dell’Indennizzo; ART. 24 Estensione Territoriale; ART. 26 Appendice di vincolo.
ART. 27 Clausola di Responsabilità Disgiunta (LMA 5096)
Il Corrispondente dei Lloyd’s L’Assicurato o il Contraente
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Glossario
(le definizioni relative a termini espressi al singolare valgono, con significato al plurale, anche per i medesimi termini espressi al plurale)
Assicurato: il soggetto il cui interesse è protetto dall’Assicurazione;
Assicuratore: il membro o membri di Lloyd’s, che hanno accettato di assumere il rischio coperto dal Contratto d’Assicurazione e, in caso di coassicurazione, le imprese di assicurazione menzionate nel Contratto di Assicurazione;
Bilanci dei membri: l’utile/(la perdita) da distribuire/(da recuperare) da parte dei Sindacati a favore di/(dai) membri di Lloyd’s;
Consumatore: è la persona fisica che agisce per scopi estranei all’attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta;
Contratto d’ Assicurazione: il contratto in forza del quale l’Assicuratore assume, nei limiti, termini e condizioni ivi previsti, i rischi nello stesso specificati:
Contraente: Il soggetto che stipula il Contratto d’Assicurazione ed il cui interesse può essere protetto dall’Assicurazione;
Fondi dei membri presso Lloyd’s: i fondi depositati e detenuti in via fiduciaria presso Lloyd’s a garanzia dei contraenti e per sostenere l’attività assuntiva di rischi complessiva di un membro;
Franchigia: Importo prestabilito che, in caso di Sinistro, rimane a carico dell’Assicurato. Tale importo va a ridurre l’ammontare dell’indennizzo/risarcimento che sarebbe spettato se tale franchigia non fosse esistita.
Massimale: l’ammontare che rappresenta l’entità massima dell’obbligazione di pagamento dell’Assicuratore in forza del Contratto d’Assicurazione;
Premio: Il corrispettivo dovuto dal Contraente all’Assicuratore;
Scheda di Polizza: il documento allegato al Contratto d’Assicurazione che contiene i dati del Contraente e dell’Assicurato, il Massimale, i Sottolimiti, la decorrenza, il premio, i Sindacati il cui membro o membri hanno accettato di assumere il rischio coperto dal Contratto d’Assicurazione, gli eventuali altri dettagli del Contratto d’Assicurazione;
Scoperto: Importo che rimane a carico dell’Assicurato, espresso in misura percentuale sull’ammontare dell’indennizzo/risarcimento che spetterebbe in assenza dello scoperto stesso;
Sindacato: è definito Sindacato il membro di Lloyd’s o il gruppo di membri di Lloyd’s, che assumono rischi attraverso un agente gestore al quale è attribuito un numero di sindacato dal “Council” di Lloyd’s;
Sinistro: Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa
Sottolimite: l’ammontare che rappresenta l’entità massima dell’obbligazione di pagamento dell’Assicuratore in forza del Contratto d’Assicurazione in relazione ad uno specifico rischio: tale ammontare non si somma a quello del Massimale, ma è una parte dello stesso.
31/05/14
LSW1694D-12
SCHEDA INFORMATIVA (AUTOVETTURE) - FC PPV FTEK PF1 (CORPI VEICOLI TERRESTRI SENZA SATELLITARE)
CONTRAENTE (PERSONA FISICA O GIURIDICA)
COGNOME E NOME/ RAGIONE SOCIALE…………………………………………….................……………………....
C.F./P.IVA…………………………………………………...............................................................................................
VIA………………………………………………………........................................................................…..….NR......…..
CAP…………………………………CITTA’………………………………………..... PROV..................................……...
TELEFONO…………….........………............... FAX……………………………….. E-MAIL…..................……………
DATI IDENTIFICATIVI VETTURA
MARCA ………………………..........……….. MODELLO ………....………………… TARGA …….....………….……..
DATA PRIMA IMMATRICOLAZIONE………………………………………………..
VALORE DA ASSICURARE auto nuova: €…..............…….....…………….. DI CUI ACCESSORI € .....………….....
VALORE DA ASSICURARE auto usata: € ……………...................……........….
INDIRIZZO DEL RICOVERO......................................................................................................................................
STRADA.......... BOX........... GARAGE PUBLICO.......... AREA RECINTATA...........
VINCOLO
SOCIETA’…….....................…………………………………………………………………………………………………
SCADENZA…………......................…………………………………………………………………………………………
QUESTIONARIO
-
- Il contraente ha subito danni da incendio, furto, eventi (negli ultimi 5 anni)? SI NO
Se SI, fornire dettagli ……………...……………………………………………..................………………………………..
Se prevista la garanzia kasko:
-
- Il contraente ha avuto sinistri danni accidentali (kasko) negli ultimi 5 anni? SI NO
Se SI, fornire dettagli ..………………………………………………………………………...................…………………..
Opzione 1 Incendio, Furto, Rapina, Eventi naturali, Atti vandalici, Tumulti e Sommosse Civili.
Cristalli massimale fino a 1.000,00€ | SI | NO |
Cristalli massimale fino a 2.500,00€ | SI | NO |
Opzione 2 Opzione 1 + Kasko | SI | NO |
Opzione 3 Opzione 1 + Colisione | SI | NO |
Per quanto è a conoscenza del Contraente, le informazioni contenute in questo questionario sono veritiere ed esatte e non sono state omesse o alterate o sottaciute alcune circostanze in rapporto al questionario stesso. Per quanto precede il Contraente prende atto che le dichiarazioni inesatte o le reticenze relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo nonché la cessione stessa dell’assicurazione, ai sensi degli art.1892,1893,1984 del Codice Civile. Qualora gli assicuratori accettino di prestare le coperture prescelte, il Contraente, con la firma del presente documento, si impegna alla sottoscrizione della relativa polizza ed al versamento del corrispondente premio.
DATA IL CONTRAENTE
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AI SENSI E PER GLI EFFETTI DEL’ART.32, COMMA SECONDO, REGOLAMENTO ISVAP 26 MAGGIO 2010.N.35. IL SOTTOSCRITTO CONTRAENTE DICHIARA DI AVER RICEVUTO I SINGOLI DOCUMENTI CHE COMPONGONO IL FASCICOLO INFORMATIVO E SEGNATAMENTE:
A) NOTA INFORMATIVA
B) CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE;
C) GLOSSARIO;
D) MODULO DI PROPOSTA
DATA
IL CONTRAENTE
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