Protocollo regionale congiunto in materia di emergenza sanitaria da “COVID-19”
Direzione Regionale del Piemonte
Protocollo regionale congiunto in materia di emergenza sanitaria da “COVID-19”
Visto l’Accordo per la definizione delle misure di prevenzione e la sicurezza dei dipendenti pubblici in ordine all’emergenza sanitaria da “Covid-19” siglato a livello centrale il 30 aprile 2020 e il Protocollo d’intesa per la definizione delle misure di prevenzione e la sicurezza dei dipendenti pubblici in ordine all’emergenza sanitaria da “Covid-19” siglato a livello centrale il 3 maggio 2020, i rappresentanti della Direzione Regionale del Piemonte e le XX.XX. regionali firmatarie del presente documento convengono quanto segue.
Premessa
L’Agenzia delle Entrate – Direzione Regionale del Piemonte (di seguito Agenzia), in relazione alle situazioni di pericolo venutesi a creare con la diffusione del COVID-19 ed in conformità alle recenti disposizioni legislative, sta adottando tutte le misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del nuovo virus negli ambienti di lavoro, disciplinando con il presente piano i criteri minimi da seguire per porre in essere, nelle sedi dipendenti, tutte le misure di sicurezza anticontagio.
Si precisa che tutte le indicazioni fornite nel Protocollo di Sicurezza Anticontagio rispecchiano le previsioni normative vigenti, l’accordo sindacale del 30 aprile 2020, il protocollo del 3 maggio e le direttive fornite dall’OMS e dall’ISS in materia di contenimento dell’epidemia del COVID-19. Tutte le misure in esso contenute sono state concordate con le XX.XX. regionali e sono state oggetto di specifico confronto. Eventuali aggiornamenti del protocollo, dovuti all’evolversi della crisi epidemiologica nella nostra regione, su proposta del Tavolo Regionale Permanente (di seguito TRP) istituito a seguito del accordo del 30 aprile, potranno essere concordati dall’Agenzia e dalle XX.XX. e saranno tempestivamente comunicati ai Datori di lavoro (di seguito DL) ed ai dipendenti.
Modalità di ingresso del personale dipendente
Nel rispetto delle indicazioni normative non è consentito l’accesso al personale con sintomatologia da infezione respiratoria e febbre (maggiore di 37,5° C). È fatto obbligo di
rimanere presso il proprio domicilio e limitare al massimo i contatti sociali, contattando il proprio medico curante.
Qualora la sintomatologia suindicata si presentasse durante l’orario di servizio, il dipendente rimarrà temporaneamente isolato nella propria stanza, non dovrà recarsi al Pronto Soccorso e/o nella infermeria di sede, ma dovrà contattare nel più breve tempo possibile il proprio medico curante e seguire le sue indicazioni.
Il DL informa tempestivamente il medico competente (di seguito MC) e l’RSPP al fine di intraprendere le opportune misure volte a limitare l’eventuale contagio.
Il DL informa preventivamente il personale, e chi intende fare ingresso in sede, della preclusione dell’accesso a chi, negli ultimi 14 giorni, abbia avuto contatti con soggetti risultati positivi al COVID-19.
L’ingresso in sede di lavoratori già risultati positivi all’infezione da COVID-19 dovrà essere preceduto da una preventiva comunicazione avente ad oggetto la certificazione medica da cui risulti la “avvenuta negativizzazione” del tampone secondo le modalità previste e rilasciata dal dipartimento di prevenzione territoriale di competenza.
Qualora, per prevenire l’attivazione di focolai epidemici, nelle aree maggiormente colpite dal virus, l’autorità sanitaria competente disponga misure aggiuntive specifiche, come ad esempio, l’esecuzione del tampone per i lavoratori, il DL fornirà la massima collaborazione. Al momento della stesura del presente documento, sentito da parte dell’Agenzia il parere del MC, si ritiene di non adottare la misurazione della temperatura in ingresso in tutti gli uffici. Tuttavia, vista l’attuale situazione epidemiologica del Piemonte e il possibile incremento di afflusso di utenti a seguito dell’allentamento delle misure restrittive alla circolazione delle persone, la possibilità di introdurre, come ulteriore misura di prevenzione, la misurazione della temperatura corporea sarà oggetto di specifico confronto in sede di TRP, anche al fine di individuare le possibili modalità di esecuzione della misurazione e garantirne con tempestività l’effettuazione qualora dovessero evidenziarsi emergenze sul territorio regionale.
In tutti gli Uffici, a tutela degli addetti alla prima informazione, dovranno essere adottate tutte le misure necessarie ad evitare assembramenti all'interno dei locali.
Pulizia
Il DL assicura l’igienizzazione giornaliera dei locali, degli ambienti, delle postazioni di lavoro e delle aree comuni con prodotti specifici a base di cloro o alcool. Controlla, inoltre, l’esatto adempimento della prestazione secondo le prescrizioni attualmente vigenti, sia direttamente che per il tramite di suoi incaricati.
Nel caso di presenza di una persona con COVID-19 all’interno dei locali, si procede alla pulizia e sanificazione dei suddetti secondo le disposizioni della circolare n. 5443 del 22 febbraio 2020 del Ministero della Salute nonché alla loro ventilazione.
Per quanto attiene alle sanificazioni periodiche di cui all’Accordo del 30 aprile 2020, queste verranno poste in essere con cadenza bimestrale, salvo diversa necessità dovuta a presenza di persona con COVID-19. Con la stesse tempistiche si procederà a sanificazione degli impianti di climatizzazione.
Precauzioni igieniche
È obbligatorio che le persone presenti nella sede adottino tutte le precauzioni igieniche, di seguito elencate:
1 Il mantenimento dell'igiene delle mani (lavare spesso le mani con acqua e sapone o con soluzioni alcoliche) e delle vie respiratorie (starnutire o tossire in un fazzoletto o con il gomito flesso, indossare la mascherina per evitare di contagiare le persone vicine).
2 Evitare il contatto ravvicinato con chiunque mostri sintomi di malattie respiratorie come tosse e starnuti.
3 Mantenere la scrivania sgombera da carte per un migliore pulizia.
4 Arieggiare i locali al mattino e durante la giornata lavorativa.
5 Mantenere puliti i locali con particolare attenzione ai servizi igienici e sale comuni.
Il DL mette a disposizione idonei prodotti detergenti per le mani.
I detergenti per le mani devono essere accessibili a tutti i lavoratori e collocati in punti facilmente individuabili, anche grazie a specifici dispenser ad erogazione automatica che verranno installati non appena disponibili. In via temporanea e come misura compensativa di sicurezza saranno posizionati dispenser non automatici.
Protezione individuale
L’adozione delle misure di igiene e di protezione individuale indicati nel Protocollo di Sicurezza Anticontagio è fondamentale e, vista l’attuale situazione di emergenza, è evidentemente legata alla disponibilità in commercio di adeguati prodotti. Per questi motivi le mascherine dovranno essere utilizzate in conformità a quanto previsto dalle indicazioni normative, ordinanze regionali o Direttive Centrali o Regionali.
Qualora il lavoro imponga di lavorare a distanza interpersonale minore di un metro e non siano possibili altre soluzioni organizzative è comunque indispensabile l’uso delle mascherine, e altri dispositivi di protezione (guanti). conformi alle disposizioni delle autorità scientifiche e sanitarie.
In attuazione dell’Accordo del 30 aprile e del Protocollo del 3 maggio, a tutto il personale in servizio, in special modo ai dipendenti a diretto contatto con l’utenza, vengono messe a disposizione quotidianamente mascherine chirurgiche ad alto potere filtrante con marchio CE (o del tipo FFP2), guanti in nitrile monouso (o, in caso di oggettiva indisponibilità degli stessi, in vinile ipoallergenici – latex free) e soluzione disinfettante. Tutti i dispositivi qualificati monouso devono essere sostituiti e messi a disposizione giornalmente. Solo in caso di oggettiva impossibilità o difficoltà di reperimento delle mascherine sopra citate, le stesse potranno essere sostituite, temporaneamente e previa trasmissione al TRP e ai RLS di idonea documentazione che ne attesti l’efficacia, da mascherine chirurgiche equivalenti così come normato dall’art. 34 del DL n. 9/2020 e artt. 15 e 16 comma 1 del DL 18/2020.
Gestione spazi comuni
L’accesso agli spazi comuni, comprese le sale ristoro o bar interni, e le aree fumatori deve essere contingentato, con la previsione di una ventilazione continua dei locali, di un tempo ridotto di sosta all’interno di tali spazi e con il mantenimento della distanza di sicurezza di almeno 1 metro tra le persone che li occupano, fermo restando l’obbligo di utilizzo di mascherina.
È garantita la pulizia giornaliera, con appositi detergenti dei locali ristoro, delle tastiere dei distributori di bevande e snack.
In tutti gli spazi comuni nonché nei locali front office vengono installati o messi a disposizione flaconi di soluzione detergente, anche con erogatori automatici non appena disponibili.
Sorveglianza sanitaria/Medico Competente/RLS
Il MC segnala al DL situazioni di particolare fragilità e patologie attuali o pregresse dei dipendenti e il DL provvede alla loro tutela nel rispetto della privacy. Parimenti, il DL sensibilizza il personale sull’opportunità di segnalare potenziali situazioni di particolare fragilità al DL stesso che provvederà a trasmetterle al MC.
Le visite mediche periodiche si svolgeranno secondo la seguente procedura condivisa con il MC per la sorveglianza sanitaria:
• I lavoratori devono accedere alla sala dove verranno effettuati gli accertamenti sanitari in modo tale da mantenere la distanza di almeno 1,5 metri tra loro e con gli operatori sanitari, ad eccezione delle procedure strettamente necessarie;
• I lavoratori dovranno accedere alle sale dove verranno effettuate visite mediche muniti di guanti e mascherina;
• I lavoratori dovranno accedere alla sala dove si effettueranno le visite ad intervalli tali da evitare assembramenti, circa 1 ogni 20 minuti;
• Mettere a disposizione del medico 1 sala destinata esclusivamente a questo uso con bagno contiguo o in alternativa gel per la disinfezione delle mani per medico e lavoratori;
• Garantite le condizioni di sicurezza per operatori e lavoratori.
Organizzazione interna
Come indicato nell’accordo siglato a livello centrale il 30 aprile 2020, con particolare riferimento alle misure organizzative, in via generale, tenuto conto di quanto disposto dal DPCM del 26 aprile, si ritiene che non sia necessario introdurre particolari cambiamenti rispetto alla situazione attualmente in essere in Agenzia, rinviando a specifici provvedimenti organizzativi le disposizioni necessarie per garantire la continuità di servizi indispensabili, ferma restando la previsione di turnazioni per ridurre al minimo la presenza fisica di personale negli uffici. Il lavoro a distanza continua ad essere mantenuto anche nella fase di progressiva riattivazione delle attività. Occorre, quindi, proseguire il ricorso alla modalità agile della prestazione lavorativa, contemperandola con l’erogazione dei servizi da fornire ai
contribuenti attraverso l’interazione da remoto, con modalità ad hoc sul territorio, sia nella fase di richiesta dei servizi che in quella successiva della loro lavorazione.
Per coloro che dovranno necessariamente, con criteri di rotazione, recarsi in ufficio, gli spazi di lavoro saranno rimodulati nell’ottica del distanziamento sociale e anche l’articolazione del lavoro potrà essere ridefinita con orari differenziati, riducendo il numero di presenze in contemporanea nel luogo di lavoro e in modo da evitare il più possibile i contatti tra colleghi sia in entrata che in uscita.
Non potranno in ogni caso svolgere lavorazioni in presenza coloro che sono affetti dalle particolari patologie a rischio indicate dal Ministero della Salute (come ad esempio pazienti immunodepressi - persone con immunodeficienze congenite o secondarie - le persone trapiantate, le persone affette da malattie autoimmuni in trattamento con farmaci ad azione immuno-soppressiva, così come le persone con malattie oncologiche o oncoematologie), né coloro che convivono con persone affette da tali patologie o con persone anziane ultraottantenni.
Resteranno limitati al minimo indispensabile gli spostamenti all’interno della sede e sospese tutte le attività di trasferta, fino a nuove disposizioni.
Le riunioni dovranno avvenire con forme di collegamento da remoto. Qualora fossero necessarie riunioni in presenza, le stesse potranno avvenire solo se è possibile garantire un adeguato distanziamento e riducendo al minimo il numero di partecipanti.
Qualora si renda necessario, per esigenze sopravvenute, procedere a rivedere le disposizioni organizzative, i DL procederanno, ai sensi del vigente CCNL, a informare tempestivamente le OOSS le RSU e i RLS per l’attivazione della necessaria contrattazione.
Aggiornamento del DVR
Ogni DL provvederà ad aggiornare tempestivamente il DVR tenendo conto dell’andamento dell’epidemia. Il “Protocollo di sicurezza anticontagio” sarà allegato al DVR come documento attestante i criteri adottati dall’Agenzia per porre in essere le misure di prevenzione e protezione nei luoghi di lavoro.
Personale dipendente
Verificare, nell’ottica di un aumento del personale durante la fase 2, la possibilità di alternare le presenze nelle stanze con apposite turnazioni. In ogni caso, nei vani di modesta metratura, non è ammessa la presenza di più di una persona per stanza.
Considerazioni finali
Il presente Protocollo recepisce tutte le norme, ordinanze regionali e disposizioni centrali vigenti al momento della sua sottoscrizione ed è propedeutico all’instaurazione delle trattative a livello negoziale di sede RSU previste dall’Accordo del 30 aprile 2020. Qualsiasi evoluzione futura dei citati atti superiori o criticità emergente dagli accordi locali sarà oggetto di disamina da parte del TRP.
Torino, 19 maggio 2020
PARTE PUBBLICA PARTE SINDACALE FIRMATO CGIL FIRMATO
CISL FIRMATO
UIL FIRMATO
FLP FIRMATO
CONFSAL/UNSA FIRMATO CONFINTESA FIRMATO USB FIRMATO