Contract
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XXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX SCHEMI del Corso di DIRITTO PRIVATO - ad uso degli studenti – vietata la riproduzione- (Avvertenza- Gli schemi costituiscono una traccia delle lezioni svolte. Possono servire per un ripasso della materia. Non sono sufficienti per la preparazione dell’esame). |
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La disciplina generale del contratto, contenuta nel Libro IV del codice civile, verrà trattata in tre parti (tre capitoli, nel Manuale). 1) Nozione e formazione 2) Effetti e disciplina 3) Invalidità e rimedi |
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OTTAVA 8 LEZIONE |
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DIRITTO PRIVATO Xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx Contratti in generale NOZIONE E FORMAZIONE |
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IL CONTRATTO La formazione del contratto Le TRATTATIVE I rapporti giuridici preparatori Ottava lezione |
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Argomenti Il contratto e il libro IV. Nozioni introduttive – Classificazione dei contratti e terminologia - Disposizioni preliminari La formazione del contratto Le trattative e la responsabilità precontrattuale I rapporti giuridici preparatori Gli elementi essenziali del contratto Il contratto condizionato La produzione di massa e le condizioni generali di contratto |
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IL CONTRATTO E IL I LIBRO IV DEL CODICE. Nozioni introduttive |
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CONTRATTI IN GENERALE: TEMI IL CONTRATTO Il contratto. La formazione del contratto Le trattative e i rapporti giuridici preparatori Elementi essenziali del contratto. Le condizioni generali di contratto e la produzione di massa. GLI EFFETTI DEL CONTRATTO E L’INTERPRETAZIONE Gli effetti del contratto L’interpretazione del contratto LA RAPPRESENTANZA. IL CONTRATTO E I TERZI La rappresentanza Il contratto e i terzi L’INVALIDITÀ DEL CONTRATTO Nullità. Annullabilità Simulazione I RIMEDI Rescissione. Risoluzione. |
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Il contratto nella sistematica del Libro IV del codice civile e nel sistema delle fonti delle obbligazioni Al contratto è dedicato il titolo secondo del libro quarto del codice civile. Il contratto è disciplinato subito dopo le obbligazioni, (Titolo I del Libro IV, art. 1173-1320) in quanto fonte principe (1173) delle obbligazioni. La disciplina del contratto è articolata in due Titoli. Il Titolo II è a sua volta suddiviso in quattordici Capi. Il Titolo III è suddiviso in 26 Capi, corrispondenti a ventisei contratti tipici |
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Art. 1321. Nozione Il contratto è l'accordo di due o più parti per costituire, regolare, estinguere tra loro un rapporto giuridico patrimoniale. |
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I CONTRATTI SONO REGOLATI NEL LIBRO IV DEL CODICE CIVILE (Titolo II - art. 1321 - 1469) |
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-Parte generale (Titolo II) art. 1321/1469 Capo I Disposizioni preliminari Capo II Dei requisiti del contratto – Sez.I Dell'accordo delle parti – Sez.II Della causa del contratto – Sez.III Dell'oggetto del contratto – Sez.IV Della forma del contratto Capo III Della condizione del contratto Capo IV Dell'interpretazione del contratto Capo V Degli effetti del contratto Capo VI Della rappresentanza Capo VII Del contratto per persona da nominare |
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Capo VIII Della cessione del contratto Capo IX Del contratto a favore di terzi Capo X Della simulazione Capo XI Della nullità del contratto Capo XII Della annullabilità del contratto Capo XIII Della rescissione del contratto Capo XIV Della risoluzione del contratto – Sez.I Della risoluzione per inadempimento – Sez.II Dell'impossibilità sopravvenuta – Sez.III Dell'eccessiva onerosità -Contratti speciali (Titolo III) da art. 1470 (vendita) a art. 1986 (cessione beni ai creditori). |
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CONTRATTI IN GENERALE CLASSIFICAZIONE DEI CONTRATTI E TERMINOLOGIA |
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•REALI •CONSENSUALI |
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classificazione dei contratti i contratti che si formano con il consenso delle parti i contratti che si formano con il consenso e la consegna della cosa |
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CONTRATTI •AD EFFETTI REALI •AD EFFETTI OBBLIGATORI |
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classificazione dei contratti ad effetti reali: i contratti che producono l’effetto traslativo contratti ad effetti obbligatori: i contratti che producono l’effetto di far sorgere obbligazioni in capo ad uno o ad entrambi i contraenti |
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CONTRATTI •ONEROSI •GRATUITI |
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classificazione dei contratti onerosi. Sono contratti a titolo oneroso i contratti con i quali un contraente acquista un vantaggio verso un correlativo sacrificio contratti gratuiti. Sono contratti a titolo gratuito i contratti con i quali un contraente acquista un vantaggio senza un correlativo sacrificio |
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►Ulteriori classificazioni. I contratti tipici sono classificati come segue, in relazione alle finalità economiche perseguite dalle parti: |
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Xxxxx accezioni del termine "contratto" 1.- Contratto significa consenso negoziale, e cioè il momento creativo o genetico dell'accordo. 2.- Contratto significa "rapporto giuridico" che consegue alla formazione del consenso negoziale. Si tratta dell'assetto negoziale nel suo momento funzionale (particolarmente evidente nei contratti c.d. di durata). 3.- Contratto significa il "documento" che incorpora la genesi del rapporto e della sua regolazione. |
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DISPOSIZIONI II PRELIMINARI |
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CONTRATTI IN GENERALE Le norme di apertura DISPOSIZIONI PRELIMINARI (art. 1321 -1324) |
contratti di scambio | do ut des (vendita; permuta) do ut facias (locazione; lavoro; appalto; trasporto) |
contratti di cooperazione | mandato; commissione |
contratti di concessione di credito | mutuo; conto corrente |
contratti aleatori | gioco; scommessa; assicurazione; rendita vitalizia |
contratti diretti a costituire una garanzia | fideiussione; anticresi |
contratti diretti a dirimere una controversia | transazione |
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il Titolo II del Libro IV si apre con quattro norme di fondamentale importanza, contenute nelle disposizioni preliminari (articoli 1321, 1322, 1323 e 1324) |
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Disposizioni preliminari sul contratto ➢Art. 1321 nozione ➢Art. 1322 Autonomia contrattuale ➢Art. 1323 Norme regolatrici dei contratti ➢Art. 1324 Norme applicabili agli atti unilaterali |
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CONTRATTI IN GENERALE LA NOZIONE DI CONTRATTO |
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Definizione di contratto (art. 1321) IL CONTRATTO È L'ACCORDO DI DUE O PIÙ PARTI PER COSTITUIRE, REGOLARE O ESTINGUERE TRA LORO UN RAPPORTO GIURIDICO PATRIMONIALE |
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Nozione di contratto L’articolo 1321 definisce il contratto come l'accordo di due o più parti per costituire, regolare o estinguere tra loro un rapporto giuridico patrimoniale. E' raro trovare definizioni nel codice. D'altra parte le definizioni "stanno strette" al legislatore come a chiunque. Un "buon" legislatore, di regola, si guarda bene dal farle. Qui, anche per ragioni storiche, si è voluto fare una eccezione. |
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Il contratto di matrimonio e il contratto di separazione di Mme de Pompadour Un “contratto” che oggi non sarebbe qualificabile come contratto |
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Nozione di contratto la definizione data dall'art. 1321 è una definizione "parziale", che va integrata con l'art. 1325. L'art.1325 indica i requisiti del contratto, che, ai sensi del successivo art. 1418, sono stabiliti a pena di nullità. In altre parole, se manca uno dei requisiti elencati nell'art. 1325, il contratto è nullo. |
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AUTONOMIA CONTRATTUALE art. 1322 |
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art. 1322 Art. 1322 Autonomia contrattuale Le parti possono liberamente determinare il contenuto del contratto nei limiti imposti dalla legge. Le parti possono anche concludere contratti che non appartengano ai tipi aventi una disciplina particolare, purché siano diretti a realizzare interessi meritevoli di tutela secondo l’ordinamento giuridico. |
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CONTRATTI TIPICI ED ATIPICI (norme regolatrici dei contratti) art. 1323 |
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art. 1323 Art. 1323 Norme regolatrici dei contratti Tutti i contratti ancorché non appartengano ai tipi che hanno una disciplina particolare, sono sottoposti alle norme generali contenute in questo titolo. |
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ATTI UNILATERALI (norme applicabili agli atti unilaterali) art. 1324 |
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art. 1324 Art. 1324 Norme applicabili agli atti unilaterali Salvo diverse disposizioni di legge, le norme che regolano i contratti si osservano, in quanto compatibili, per gli atti unilaterali tra vivi aventi contenuto patrimoniale. |
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III LA FORMAZIONE CONTRATTO | DEL |
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1. CONTRATTI IN GENERALE FORMAZIONE DEL CONTRATTO (art. 1326) |
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Argomenti della lezione Formazione del contratto Accordo delle parti Proposta ed accettazione Cause di caducazione della proposta Oltre il consenso negoziale Tempo e luogo della formazione del contratto Ipotesi particolari – minute – puntazioni |
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Come ? si forma un contratto? |
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Dei requisiti del contratto Art. 1325. Indicazione dei requisiti I requisiti del contratto sono: – 1) l'accordo delle parti; – 2) la causa; – 3) l'oggetto; – 4) la forma, quando risulta che è prescritta dalla legge sotto pena di nullità. |
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L'accordo delle parti e la conclusione del contratto (art. 1326) IL CONTRATTO È CONCLUSO NEL MOMENTO IN CUI CHI HA FATTO LA PROPOSTA HA CONOSCENZA DELL'ACCETTAZIONE DELL'ALTRA PARTE |
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Xxxx XX Dei requisiti del contratto Sezione I Dell'accordo delle parti Art. 1326. Conclusione del contratto Il contratto è concluso nel momento in cui chi ha fatto la proposta ha conoscenza dell'accettazione dell'altra parte. L'accettazione deve giungere al proponente nel termine da lui stabilito o in quello ordinariamente necessario secondo la natura dell'affare o secondo gli usi. Il proponente può ritenere efficace l'accettazione tardiva, purché ne dia immediatamente avviso all'altra parte. Qualora il proponente richieda per l'accettazione una forma determinata, l'accettazione non ha effetto se è data in forma diversa. Un'accettazione non conforme alla proposta equivale a nuova proposta. |
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La conclusione del contratto proposta A consenso B proponente negoziale Xxxxxx (accettante) accettazione |
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REQUISITI DEL CONTRATTO ACCORDO INCONTRO DELLE VOLONTA’ DEI CONTRAENTI DICHIARAZIONE ESPRESSA La volontà è manifestata con segni MANIFESTAZIONE espressivi idonei ad esprimere DI VOLONTA’ immediatamente e direttamente la Disputa sulla rilevanza volontà. della volontà interna (Teoria della volontà) o della volontà esterna (Teoria della DICHIARAZIONE TACITA dichiarazione) (Comportamento concludente) Comportamento dal quale possibile desumere in modo univoco la volontà negoziale. |
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2. CONTRATTI IN GENERALE FORMAZIONE DEL CONTRATTO PROPOSTA e ACCETTAZIONE (Sez.I - art. 1326 -1342) |
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La revocabilità della proposta e della accettazione PROPOSTA ED ACCETTAZIONE SONO ATTI REVOCABILI. SI PUÒ REVOCARE LA PROPOSTA, E L'ACCETTAZIONE, FINCHÉ IL CONTRATTO NON È CONCLUSO. E poiché il contratto si conclude quando chi ha fatto la proposta ha conoscenza dell'accettazione dell'altra parte, la proposta e l'accettazione possono essere revocate fino a quando l'accettazione non giunge all'indirizzo del proponente |
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L'ACCORDO DELLE PARTI E IL CONSENSO NEGOZIALE (ART. 1326) IL CONSENSO NEGOZIALE SI FORMA QUANDO SI SOVRAPPONGONO LA VOLONTÀ DEL PROPONENTE E QUELLA DELL'ACCETTANTE (DETTO OBLATO). CHI FORMULA LA PROPOSTA È DETTO PROPONENTE. CHI LA ACCETTA È DETTO ACCETTANTE O OBLATO. TRA LA VOLONTÀ DEL PROPONENTE E QUELLA DELL'OBLATO VI DEVE ESSERE PERFETTA CONGRUENZA |
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Cos’è la ? proposta? Cosa deve contenere? |
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La proposta La proposta di concludere un contratto costituisce un atto giuridico di natura negoziale diretto a provocarne l'accettazione da parte del destinatario. Essa presuppone la volontà del proponente di impegnarsi contrattualmente; detta volontà -che vale a distinguere la proposta dalla semplice manifestazione della disponibilità a trattare- è di norma implicitamente desumibile dal fatto che il proponente abbia indirizzato al destinatario un atto che abbia un contenuto idoneo ad essere assunto come contenuto del contratto |
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CARATTERISTICHE DELLA PROPOSTA LA PROPOSTA DEVE CONTENERE GLI ELEMENTI NECESSARI E SUFFICIENTI A DETERMINARE, CON L’ACCETTAZIONE, IL CONSENSO NEGOZIALE |
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Che ? differenza c’è tra proposta e invito ad offrire? |
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• PROPOSTA • INVITO AD OFFRIRE |
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Cos’è la ? accettazione? |
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La accettazione L'ACCETTAZIONE È UNA DICHIARAZIONE CON LA QUALE IL DESTINATARIO DELLA PROPOSTA (DETTO "OBLATO) DICHIARA DI ACCETTARLA |
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Il meccanismo proposta-accettazione Il meccanismo proposta-accettazione è alla base del processo di formazione del contratto. Per l'ordinamento è indifferente chi formuli la proposta (il proponente) e chi manifesti la accettazione (l'oblato). Ciò che conta è la perfetta identità tra le due dichiarazioni. E' dunque indifferente, nella vendita per esempio, che proponente sia il venditore o il compratore |
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Il meccanismo proposta-accettazione attenzione ! ► V'è un solo caso nel quale il proponente deve necessariamente essere una parte specifica: la donazione. Nella donazione (art. 782) solo il donante può essere proponente. Dispone infatti l'art. 782, 2° comma che la donazione è perfetta quando l'accettazione è notificata al donante |
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Donazione di Xxxxxxxxxx X, imperatore (306-337), a xxxx Xxxxxxxxx X (314-335) - affresco - |
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Cosa succede ? se l’accettazione non è conforme alla proposta??? |
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accettazione non conforme alla proposta art. 1326(ultimo comma) “un’accettazione non conforme alla proposta equivale a nuova proposta” |
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Accettazione non conforme alla proposta Proposta Accettazione difforme A (vale come nuova proposta) Accettazione (Consenso negoziale) | B |
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accettazione non conforme alla proposta art. 1326(ultimo comma) proposta accettazione difforme consenso negoziale accettazione |
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Accettazione non conforme alla proposta Una accettazione non conforme alla proposta equivale a nuova proposta (che va accettata a sua volta). Se l'accettazione difforme non è a sua volta accettata il contratto non si conclude |
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3. CONTRATTI IN GENERALE FORMAZIONE DEL CONTRATTO Cause di caducazione della proposta (Sez.I - art. 1326 -1342) |
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Una proposta ? resta valida all’infinito? Oppure ad un certo momento cade? Quali sono le cause di caducazione della proposta |
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Xxxxx di caducazione della proposta art. 1326(secondo comma) La proposta non può rimanere vincolante all'infinito per il proponente. Ad un certo momento, se non è accettata, la proposta cade |
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Sono cause di caducazione della proposta -IL TERMINE -LA REVOCA -MORTE DEL PROPONENTE -LA SOPRAVVENUTA INCAPACITÀ DEL PROPONENTE |
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4. CONTRATTI IN GENERALE FORMAZIONE DEL CONTRATTO Presunzione di conoscenza (art. 1335) |
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PRESUNZIONE DI CONOSCENZA (art. 1335) Art. 1335 Presunzione di conoscenza La proposta, l’accettazione, la loro revoca e ogni altra dichiarazione diretta a una determinata persona si reputano conosciute nel momento in cui giungono all’indirizzo del destinatario, se questi non prova di essere stato, senza sua colpa, nell’impossibilità di averne notizia. |
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la presunzione di conoscenza art. 1335 La conoscenza e’ un evento difficilmente verificabile. La legge fissa una presunzione di conoscenza delle dichiarazioni giunte all’indirizzo del destinatario |
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l’efficacia degli atti unilaterali art. 1334 LA PROPOSTA, L’ACCETTAZIONE, LA LORO REVOCA E OGNI ALTRA DICHIARAZIONE DIRETTA A UNA DETERMINATA PERSONA SI REPUTANO CONOSCIUTE NEL MOMENTO IN CUI GIUNGONO ALL’INDIRIZZO DEL DESTINATARIO |
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5. CONTRATTI IN GENERALE FORMAZIONE DEL CONTRATTO Proposta irrevocabile (art. 1329) |
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PROPOSTA IRREVOCABILE (art. 1329) Art. 1329 Proposta irrevocabile Se il proponente si è obbligato a mantenere ferma la proposta per un certo tempo, la revoca è senza effetto. Nell’ipotesi prevista dal comma precedente, la morte o la sopravvenuta incapacità del proponente non toglie efficacia alla proposta, salvo che la natura dell’affare o altre circostanze escludano tale efficacia. |
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6. CONTRATTI IN GENERALE FORMAZIONE DEL CONTRATTO Oltre il consenso negoziale (Sez.I - art. 1326 -1342) Contratti che si formano con l'esecuzione prima della risposta dell'accettante (1327). Contratti con obbligazioni del solo proponente (1333) |
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Il meccanismo proposta + accettazione sembra contraddetto dagli art. 1327 (Esecuzione prima della proposta dell'accettante) e 1333 (Contratto con obbligazioni del solo proponente). ➢ Contratti che si formano con l'esecuzione prima della risposta dell'accettante (1327) ➢ Contratti con obbligazioni del solo proponente (1333) |
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X.- Contratti che si formano con l'esecuzione prima della risposta dell'accettante (1327) Vi sono alcuni contratti che richiedono un meccanismo spedito. L'oblato, non appena riceve l'ordine, esegue, senza inviare l'accettazione, e quindi senza aspettare che l'accettazione giunga al domicilio del proponente, secondo i principi di cui all'art. 1326. Tale modo di formazione è eccezionale, e può avvenire solo in tre ipotesi: ➢ □ espressa richiesta del proponente ➢ □ per la natura dell'affare ➢ □ secondo gli usi In tali casi, il contratto si forma con la proposta più l'inizio dell'esecuzione. |
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Art. 1327. Esecuzione prima della risposta dell'accettante [1] Qualora, su richiesta del proponente o per la natura dell'affare o secondo gli usi, la prestazione debba eseguirsi senza una preventiva risposta, il contratto è concluso nel tempo e nel luogo in cui ha avuto inizio l'esecuzione. [2] L'accettante deve dare prontamente avviso all'altra parte dell'iniziata esecuzione e, in mancanza, è tenuto al risarcimento del danno. |
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II.- Contratti con obbligazioni del solo proponente (1333) Xxx contratti da cui derivino obbligazioni solo per il proponente il contratto si forma con la proposta più il mancato rifiuto. |
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Art. 1333. Contratto con obbligazioni del solo proponente [1] La proposta diretta a concludere un contratto da cui derivino obbligazioni solo per il proponente è irrevocabile appena giunge a conoscenza della parte alla quale è destinata. [2] Il destinatario può rifiutare la proposta nel termine richiesto dalla natura dell'affare o dagli usi. In mancanza di tale rifiuto, il contratto è concluso. |
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IV LE TRATTATIVE E LA RESPONSABILITA’ PRECONTRATTUALE |
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Argomenti della Lezione Le trattative e la responsabilità precontrattuale Le trattative. Responsabilità precontrattuale (1337). |
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1. CONTRATTI IN GENERALE TRATTATIVE |
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LE TRATTATIVE Alcuni contratti si perfezionano istantaneamente, non appena raggiunta l'intesa a contrarre. Altri contratti richiedono, per contro, complesse e, qualche volta, estenuanti trattative La fase precontrattuale, durante la quale le parti si studiano, cercando di negoziare un assetto contrattuale conveniente, è detta "fase delle trattative". |
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TRATTATIVE La stipulazione di un contratto può essere preceduta da una fase di trattative. Durante le trattative le parti sono libere di concludere o no il contratto, ma debbono comportarsi secondo buona fede. Se violano tale dovere incorrono nella responsabilità precontrattuale |
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2. CONTRATTI IN GENERALE TRATTATIVE Responsabilità precontrattuale |
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art. 1337 c.c. 1337. Trattative e responsabilità precontrattuale. — 1. Le parti, nello svolgimento delle trattative e nella formazione del contratto, devono comportarsi secondo buona fede |
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La buona fede va intesa in senso oggettivo, come serio intento a contrarre |
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La responsabilità precontrattuale La parte che nelle trattative viola l’obbligo di comportarsi secondo buona fede incorre nella responsabilità precontrattuale. I danni risarcibili sono riconosciuti nei limiti del cosiddetto "interesse negativo" |
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“interesse negativo” I danni risarcibili sono Si intende per riconosciuti nei limiti del “interesse negativo” cosiddetto “interesse l’interesse che la parte negativo” di buona fede aveva a che le trattative non avessero avuto inizio |
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L'interesse negativo comprende i danni rappresentati: Xxxxxx spese sostenute, Ðdalle perdute occasioni di stringere altro valido contratto, Xxxxx'attività sprecata nelle trattative e sottratta ad altre utili applicazioni |
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INTERESSE NEGATIVO COMPRENDE I DANNI RAPPRESENTATI DALLE SPESE, DALLE PERDUTE OCCASIONI DI STRINGERE ALTRO VALIDO CONTRATTO, DALLA ATTIVITÀ SPRECATA NELLE TRATTATIVE |
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attenzione ! ► La responsabilità precontrattuale va tenuta distinta dalla responsabilità contrattuale per inadempimento che include il danno emergente e il lucro cessante. |
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Xxx chi vuole un po’ di giurisprudenza in tema di responsabilità precontrattuale |
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1. Cass., sez. III, 29-03-2007, n. 7768 Perché possa ritenersi integrata la responsabilità precontrattuale, è necessario che tra le parti siano in corso trattative; che le trattative siano giunte ad uno stadio idoneo a far sorgere nella parte che invoca l’altrui responsabilità il ragionevole affidamento sulla conclusione del contratto; che la controparte, cui si addebita la responsabilità, le interrompa senza un giustificato motivo; che, infine, pur nell’ordinaria diligenza della parte che invoca la responsabilità, non sussistano fatti idonei ad escludere il suo ragionevole affidamento sulla conclusione del contratto; la verifica della ricorrenza di tutti i suddetti elementi, risolvendosi in un accertamento di fatto, è demandato al giudice di merito ed è incensurabile in sede di legittimità se adeguatamente motivato. 96 |
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2. Cass., sez. I, 01-03-2007, n. 4856
L’invito rivolto al comune, successivo alla sospensione delle trattative, a procedere alla stipula della compravendita di un fabbricato da destinare a scuola pubblica con un prezzo
«rivalutato», incidendo su di un elemento essenziale del contratto e integrando una nuova proposta, comporta la ripetizione della procedura per pervenire alla conclusione del contratto: il successivo silenzio dell’ente locale non vale dunque ad integrare una ipotesi di responsabilità precontrattuale.
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3. Cass., sez. II, 05-02-2007, n. 2479
Non costituisce ipotesi di responsabilità precontrattuale la fattispecie in cui l’accordo tra le parti si è formato, ma a condizioni diverse da quelle che si sarebbero avute se la parte venditrice non avesse tenuto nei confronti degli acquirenti un comportamento contrario alla buona fede, in quanto la configurabilità della responsabilità precontrattuale è preclusa dalla intervenuta conclusione del contratto.
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4. Cass., sez. III, 07-02-2006, n. 2525
La responsabilità precontrattuale è configurabile in tutti i casi in cui un soggetto abbia compiuto azioni o sia incorso in omissioni contrastanti con i principi della correttezza e della buona fede, alla cui osservanza sono tenuti anche la p.a. e gli enti pubblici, nell’ambito del rispetto dei principi garantiti dall’art. 2043 c.c.; pertanto, ai fini dell’affermazione di tale responsabilità, è sufficiente il comportamento non intenzionale o meramente colposo della parte che - senza giusto motivo - abbia interrotto le trattative eludendo così le aspettative della controparte, la quale, confidando nella conclusione del contratto, sia stata indotta a sostenere spese o abbia rinunciato ad occasioni più favorevoli; in caso di violazione della norma di cui all’art. 1337 c.c. il risarcimento del danno è limitato al c.d. «interesse negativo», con la conseguenza che esso è cumulabile con risarcimento del maggior danno previsto dall’art. 1591 c.c.
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5. Cass., sez. III, 05-08-2004, n. 15040
Non è legittimamente configurabile un’ipotesi di responsabilità contrattuale tutte le volte in cui la rottura delle trattative e la mancata conclusione del contratto siano state in anticipo programmate, e costituiscano, pertanto, l’esercizio di una facoltà legittima da parte del recedente.
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Cass., sez. III, 18-01-2005, n. 910
Ai fini della configurabilità di un definitivo vincolo contrattuale è necessario che tra le parti sia raggiunta l’intesa su tutti gli elementi dell’accordo, non potendosene ravvisare pertanto la sussistenza là dove, raggiunta l’intesa solamente su quelli essenziali ed ancorché riportati in apposito documento (c.d. «minuta» o «puntuazione»), risulti rimessa ad un tempo successivo la determinazione degli elementi accessori; peraltro, anche in presenza della completa regolamentazione di un determinato assetto negoziale può risultare integrato un atto meramente preparatorio di un futuro contratto, come tale non vincolante tra le parti, in difetto dell’attuale effettiva volontà delle medesime di considerare concluso il contratto, il cui accertamento, nel rispetto dei canoni ermeneutici di cui agli art. 1362 seg. c.c., è rimesso alla valutazione, del giudice di merito, incensurabile in cassazione ove sorretta da motivazione congrua
SEGUE 101
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Cass., sez. III, 18-01-2005, n. 910
ed immune da vizi logici e xxxxxxxxx (nell’affermare il suindicato principio, la corte di cassazione ha cassato l’impugnata sentenza rilevando che, nel ritenere perfezionato un accordo transattivo tra le parti di un giudizio per effetto di duplice missiva inviata dal legale di una delle parti e considerata accettata dal difensore di controparte, il giudice di merito avesse peraltro nel caso del tutto omesso di valutare il comportamento complessivo delle parti, in particolare quello mantenuto successivamente alla supposta conclusione dell’accordo transattivo, non considerando che dopo lo scambio delle suindicate lettere il difensore di una delle parti aveva dichiarato in udienza avanti al giudice istruttore essere ancora pendenti trattative tra le parti per la formalizzazione di un accordo, al cui esito si riservava di chiedere la revoca della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto; e che nel prosieguo del giudizio le parti avevano in entrambi i gradi di merito formulato opposte conclusioni).
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Xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx
Cass., sez. III, 14-07-2006, n. 16118
In tema di minuta o di puntuazione del contratto, l’indagine del giudice deve accertare se le parti abbiano inteso porre realmente in essere il rapporto contrattuale sin dal momento dell’accordo, oppure se la loro intenzione sia stata quella di differire la conclusione del contratto ad una manifestazione successiva di volontà; a tal fine, la valutazione del giudice deve prevalentemente incentrarsi sul documento in ordine al quale si è formato l’accordo delle parti, fermo restando che la parte ha la più ampia facoltà di provare con elementi extratestuali il mancato perfezionamento del contratto e che le risultanze istruttorie, comunque ottenute e quale che sia la parte ad iniziativa della quale sono formate, concorrono tutte ed indistintamente alla formazione del convincimento del giudice.
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Xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx
Cass., sez. II, 07-04-2004, n. 6871
In tema di minuta o di puntuazione del contratto, qualora l’intesa raggiunta dalle parti abbia ad oggetto un vero e proprio regolamento definitivo del rapporto - l’accertamento del quale è riservato all’apprezzamento del giudice di merito e non è sindacabile in sede di legittimità se non per vizio di motivazione - non è configurabile un impegno con funzione meramente preparatoria di un futuro negozio, dovendo ritenersi formata la volontà attuale di un accordo contrattuale (la corte, nel formulare il principio surrichiamato, ha confermato la sentenza impugnata che, in considerazione della reciprocità delle concessioni, pattuite dalle parti in modo manifesto e definitivo, aveva ritenuto perfezionatasi una vera e propria transazione e non semplicemente un impegno ancora in itinere).
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V
I RAPPORTI GIURIDICI PREPARATORI
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CONTRATTI IN GENERALE
RAPPORTI GIURIDICI PREPARATORI
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I RAPPORTI GIURIDICI PREPARATORI.
La categoria dei rapporti giuridici preparatori.
– 1. Il contratto preliminare. —
– 2. L'opzione. —
– 3. La proposta irrevocabile. —
– 4. La prelazione. —
– 5. La prenotazione.
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RAPPORTI GIURIDICI PREPARATORI
SI INTENDONO PER RAPPORTI GIURIDICI PREPARATORI QUEI RAPPORTI DIRETTI A FERMARE UN AFFARE, IL CUI ASSETTO DEFINITIVO VIENE POSTICIPATO NEL TEMPO
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Tipi di rapporti giuridici preparatori contratto preliminare (1351-2932) ► il contratto preliminare è un contratto con il quale le parti si obbligano a stipulare un futuro contratto, detto contratto definitivo opzione (1331) ► l'opzione è un contratto nel quale le parti convengono che una di esse rimane vincolata dalla propria dichiarazione (che è una proposta irrevocabile ex art. 1331) mentre l'altra si riserva le facoltà di accertarla o meno patto di prelazione ► con il patto di prelazione una parte si obbliga a preferire un determinato soggetto ad altri, a parità di condizioni, se ed in quanto si deciderà a contrarre proposta irrevocabile (1329) ► il proponente qualifica la propria proposta come "irrevocabile" per un determinato periodo di tempo, rimanendo così obbligato a contrarre prenotazione ► |
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1. CONTRATTI IN GENERALE PROPOSTA IRREVOCABILE |
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PROPOSTA IRREVOCABILE (art. 1329) Art. 1329 Proposta irrevocabile Se il proponente si è obbligato a mantenere ferma la proposta per un certo tempo, la revoca è senza effetto. Nell’ipotesi prevista dal comma precedente, la morte o la sopravvenuta incapacità del proponente non toglie efficacia alla proposta, salvo che la natura dell’affare o altre circostanze escludano tale efficacia. |
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2. CONTRATTI IN GENERALE CONTRATTO PRELIMINARE |
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CONTRATTO PRELIMINARE CON LA STIPULAZIONE DEL CONTRATTO PRELIMINARE LE PARTI SI OBBLIGANO A STIPULARE UN FUTURO CONTRATTO, DETTO CONTRATTO DEFINITIVO |
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Che risultato ? xxxxxxx si vuole ottenere quando si stipula un contratto preliminare? |
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le parti possono CONTRATTO operare una scelta PRELIMINARE fra un contratto definitivo e un rapporto giuridico verso preparatorio CONTRATTO DEFINITIVO A TERMINE E/O CONDIZIONATO |
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contratto preliminare (OBBLIGO A CONTRARRE) UNILATERALE BILATERALE |
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CONTRATTO PRELIMINARE BILATERALE UNILATERALE Con il contratto Nel contratto preliminare bilaterale preliminare unilaterale entrambe le parti si una sola delle parti si obbligano a contrarre obbliga a stipulare in futuro il contratto definitivo, e l'altra è libera di stipulare o meno |
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nel caso di contratto preliminare di compravendita l'effetto traslativo è determinato soltanto dal contratto definitivo (cfr. Xxxxxxxxxx xxxxxx , xxx. XX, 00 febbraio 2008, n. 4522) |
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Forma del contratto preliminare Dispone l'art. 1351 che "il contratto preliminare deve essere posto in essere nella stessa forma del contratto definitivo". Un contratto preliminare di vendita immobiliare dovrà avere, quindi, la forma scritta a pena di nullità. |
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Xxxx. civ., Sez. II, 02/04/2009, n. 8038 SI PUÒ STIPULARE UN Il contratto in virtù del quale le parti si PRELIMINARE DI obblighino a stipulare un successivo PRELIMINARE ????? contratto ad effetti obbligatori (ovvero un contratto preliminare di preliminare) è nullo per difetto di causa, non essendo meritevole di tutela l'interesse di obbligarsi ad obbligarsi, in quanto produttivo di una inutile complicazione. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che - in relazione ad una proposta irrevocabile di acquisto di un immobile, con la quale il proponente si era obbligato alla stipulazione di un successivo contratto preliminare - aveva ritenuto che tale proposta fosse priva di effetti giuridici vincolanti). (Rigetta, App. Milano, 14/03/2003) |
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UN
Cass. civ., Sez. I, 04/02/2009, n. 2720
In tema di minuta o di puntuazione del contratto, qualora l'intesa raggiunta dalle parti abbia ad oggetto un vero e proprio regolamento definitivo del
PRELIMINARE è rapporto - l'accertamento del quale è riservato all'apprezzamento del
giudice di merito e non è sindacabile in sede di legittimità, se non per vizio
UN
di motivazione - non è configurabile un impegno con funzione meramente preparatoria di un futuro negozio, dovendo ritenersi
PRELIMINARE, valutazione, ben può il giudice far ricorso ai criteri interpretativi de
formata la volontà attuale di un accordo contrattuale; per tale
ttati
UNA
dagli artt. 1362 e segg. cod. civ., i quali mirano a consentire la ricostruzione della volontà delle parti, operazione che non assume
PUNTUAUZIONE contenuto, di verificare anzitutto se le parti abbiano inteso esprimere un
carattere diverso quando sia questione, invece che di stabilirne il
assetto d'interessi giuridicamente vincolante, dovendo il giudice accertare,
O UN al di là del "nomen iuris" e della lettera dell'atto, la volontà negoziale con riferimento sia al comportamento, anche successivo, comune delle parti,
CONTRATTO sia alla disciplina complessiva dettata dalle stesse, interpretando le clausole le une per mezzo delle altre.
DEFINITIVO (La Corte, nel formulare il principio suindicato, ha confermato la sentenza
impugnata che, nonostante l'apposizione all'atto del titolo "lettera
????? d'intenti", aveva reputato concluso un contratto definitivo, alla luce dell'assetto di interessi complessivo emergente dal tenore della scrittura,
ed, in particolare, della presenza di una clausola compromissoria, dell'inizio dell'esecuzione e dell'assenza di una clausola che escludesse espressamente il carattere vincolante della scrittura).
(Rigetta, App. Roma, 2 luglio 2002)
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È VALIDO UN
Cass. civ., Sez. I, 18/06/2008, n. 16597
PRELIMINARE DI Il contratto preliminare di società, che non
SOCIETÀ SENZA è nullo per indeterminatezza
identifichi il tipo di società da costituire,
INDICAZIONE DEL TIPO SOCIALE ?????
dell'oggetto, a nulla valendo che sia stato specificato trattarsi di società a base personale; a tale insufficiente specificazione, infatti, non potrebbe comunque sopperire il giudice exart. 2932 cod. civ., potendo tale pronuncia tenere luogo del contratto, ma non sostituirsi alle parti nella definizione del contenuto negoziale incompleto.
(Rigetta, App. Palermo, 29 Dicembre 2004)
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Art. 2932. Esecuzione specifica
art. 2932, c.c
—
dell'obbligo di concludere un contratto.
1. Se colui che è obbligato a concludere un
contratto non adempie l'obbligazione, l'altra
parte, qualora sia possibile e non sia escluso
dal titolo, può ottenere una sentenza che
produca gli effetti del contratto non
concluso.
oggetto il trasferimento della proprietà di una
2. Se si tratta di contratti che hanno per
cosa determinata o la costituzione o il
trasferimento di un altro diritto, la domanda non
può essere accolta, se la parte che l'ha
proposta non esegue la sua prestazione o non
ne fa offerta nei modi di legge, a meno che la
prestazione non sia ancora esigibile.”
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COSA SUCCEDE SE MANCANO I DOCUMENTI SULLA REGOLARITÀ URBANISTICA ED È INIZIATA UNA AZIONE EX 2932 ?????
Cassazione civile sez. un. 11 novembre 2009 n. 23825
Obbligazioni e contratti - Esecuzione specifica dell'obbligo di concludere un contratto - Preliminare di compravendita - Produzione dei documenti attestanti la regolarità urbanistica dell'immobile ovvero effettuazione della dichiarazione di cui all'art. 40 l. n. 47 del 1985 - Inadempienza del promittente alienante - Conseguenze - Produzione documentale ovvero effettuazione della dichiarazione da parte del promissario acquirente - Ammissibilità - Fondamento.
In tema di esecuzione specifica dell'obbligo di concludere un contratto di compravendita di un immobile, nel caso in cui il promittente alienante, resosi inadempiente, si rifiuti di produrre i documenti attestanti la regolarità urbanistica dell'immobile ovvero di rendere la dichiarazione sostitutiva di atto notorio di cui all'art. 40 l. 28 febbraio 1985 n. 47, deve essere consentito al promissario acquirente di provvedere a tale produzione o di rendere detta dichiarazione al fine di ottenere la sentenza ex art. 2932 c.c., dovendo prevalere la tutela di quest'ultimo a fronte di un inesistente concreto interesse pubblico di lotta all'abusivismo, sussistendo di fatto la regolarità urbanistica dell'immobile oggetto del preliminare di compravendita
COSA SUCCEDE SE IL PROMIT- TENTE VENDITORE SI DIMENTICA DI CANCELLARE L’IPOTECA SULL’IM- MOBILE ?????
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Cass. civ., Sez. II, 10/03/2009, n. 5781 QUAL È L’OGGETTO L'oggetto della domanda giudiziale DELL’AZIONE EX 2932 prevista dall'art. 2932 cod. civ., diretta
????? all'esecuzione in forma specifica di un
contratto preliminare di compravendita,
che dà luogo ad un'azione di carattere personale, non è costituito dal bene o dai beni compromessi in vendita, bensì da quella particolare obbligazione di "facere", consistente nel trasferimento dei beni o dei diritti che avrebbero dovuto essere trasferiti con il contratto definitivo non concluso, con la conseguenza che il relativo effetto traslativo può investire (come verificatosi nella specie) anche i diritti di comproprietà su di un bene.
(Cassa con rinvio, App. Bari, 23/05/2003)
Cass. civ., Sez. II, 29/05/2008, n. 14424
In tema di preliminare di compravendita immobiliare, l'inadempimento del promittente venditore all'obbligo di provvedere alla cancellazione di una ipoteca iscritta sul bene oggetto del contratto, anche agli effetti del regolamento della caparra confirmatoria (articolo 1385 cod. civ.), non viene meno per la sola circostanza del pagamento del debito garantito in quanto il permanere dell'iscrizione ipotecaria determina un intralcio al commercio giuridico del bene non potendo, il promissario acquirente, invocare il pagamento come fatto estintivo della garanzia reale.
(Xxxxx e decide nel merito, App. L'Aquila, 14 Dicembre 2005)
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TRASCRIZIONE DEL PRELIMINARE
IL CONTRATTO PRELIMINARE DI COMPRAVENDITA DI IMMOBILI PUÒ ESSERE TRASCRITTO ai sensi
dell’art. 2645 bis.
La possibilità di trascrivere il contratto preliminare è stata introdotta, probabilmente per ragioni fiscali, dal
D.L. 31 dicembre 1996 n. 699 (un decreto collegato alla legge finanziaria per il 1997).
Gli effetti della trascrizione del preliminare cessano entro un anno dalla data prevista per la stipulazione del definitivo, e comunque entro tre anni dalla trascrizione del preliminare stesso.
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Cass. civ., Sez. III, 10/10/2008, n. 25016
COSA Xxx il promittente venditore di un bene immobile, SUCCEDE SE IL prima della stipula del definitivo, si spogli della PROMITTENTE proprietà del bene promesso in vendita attraverso
un atto opponibile al promissario acquirente
VENDITORE perché trascritto anteriormente alla
TRASCRIVE LA trascrizione della domanda di esecuzione in
forma specifica dell'obbligo di contrarre, il
VENDITA A UN promissario acquirente ha diritto non solo alla
TERZO PRIMA restituzione delle somme versate a titolo di
acconto, ma anche al risarcimento del lucro
DELL’AZIONE cessante consistente nella differenza tra il prezzo
EX 2932 ????? d'acquisto pattuito al momento della stipula del
preliminare ed il maggior valore commerciale
acquisito dall'immobile al momento in cui l'inadempimento del promittente venditore è diventato definitivo (momento da identificarsi nella trascrizione dell'atto di vendita a terzi dell'immobile già promesso in vendita).
(Cassa con rinvio, App. Roma, 29 luglio 2004)
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FORMA DEL CONTRATTO PRELIMINARE
Art. 1351. Contratto preliminare
[1] Il contratto preliminare è nullo, se non è fatto nella stessa forma che la legge prescrive per il contratto definitivo.
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e per finire … IL PRELIMINARE È SOGGETTO A REVOCATORIA
(ordinaria) ?????
Cass. civ., Sez. III, 16/04/2008, n. 9970
Il contratto preliminare di vendita, che ha una portata dispositiva solo potenziale e futura, non è soggetto a revocatoria, potendosi compiutamente valutare l'esistenza dell'eventus damni solo al momento della stipula del definitivo.
Non sono soggetti a revoca ai sensi dell'art. 2901 cod. civ. gli atti compiuti in adempimento di un'obbligazione (cosiddetti atti dovuti) e, quindi, anche i contratti conclusi in esecuzione di un contratto preliminare o di un negozio fiduciario, salvo che sia provato il carattere fraudolento del negozio con cui il debitore abbia assunto l'obbligo poi adempiuto, essendo la stipulazione del negozio definitivo l'esecuzione doverosa di un "pactum de contrahendo" validamente posto in essere ("sine fraude") cui il promissario non potrebbe unilateralmente sottrarsi. (Nella specie la S.C., in applicazione del riportato principio, ha confermato la sentenza impugnata di rigetto della domanda ex art. 2901 cod. civ. proposta in relazione ad un contratto di vendita di un immobile stipulato in esecuzione di un precedente contratto preliminare, evidenziando che la verifica della sussistenza dell'"eventus damni" va compiuta con riferimento alla stipulazione definitiva mentre il presupposto soggettivo del "consilium fraudis" va valutato con riferimento al contratto preliminare).
(Rigetta, App. Roma, 15 Aprile 2003) (
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3.
CONTRATTI IN GENERALE
OPZIONE
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OPZIONE
L’OPZIONE E’ UN CONTRATTO NEL QUALE LE PARTI CONVENGONO CHE UNA DI ESSE RIMANE VINCOLATA DALLA PROPRIA DICHIARAZIONE MENTRE L’ALTRA SI RISERVA LA FACOLTÀ DI ACCETTARLA O MENO
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Art. 1331. Opzione [1] Quando le parti convengono che una di esse rimanga vincolata alla propria dichiarazione e l'altra abbia facoltà di accettarla o meno, la dichiarazione della prima si considera quale proposta irrevocabile per gli effetti previsti dall'articolo 1329. [2] Se per l'accettazione non è stato fissato un termine, questo può essere stabilito dal giudice. |
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Che differenza ? c’è tra opzione e proposta irrevocabile? |
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Xxxx. civ., Sez. I, 26/10/2006, n. 23022 COME LA Il patto di opzione è un negozio CASSAZIONE giuridico bilaterale che dà luogo ad DEFINISCE una proposta irrevocabile cui L’OPZIONE ????? corrisponde la facoltà di una delle parti di accettarla, e configura uno degli elementi di una fattispecie a formazione progressiva, costituita inizialmente dall'accordo avente ad oggetto l'irrevocabilità della proposta e, successivamente, dall'accettazione definitiva del promissario che, saldandosi con la proposta, perfeziona il contratto. . (in Giur. It., 2007, 8-9, 1968 ) |
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COME SI Cass. civ. Sez. II 11.10.1986 n. 5950 Il contratto preliminare unilaterale è un DISTINGUE UN contratto in sé perfetto ed autonomo, ancorché PRELIMINARE con l'obbligazione di concludere il contratto definitivo posta a carico di una sola delle parti, (UNILATERALE) mentre l'opzione non è che uno degli elementi di DA UNA una fattispecie a formazione successiva costituita inizialmente da un accordo avente ad OPZIONE ????? oggetto l'irrevocabilità della proposta e successivamente dall'accettazione definitiva del promissario, per cui mentre nel primo caso gli effetti definitivi si producono solo a seguito di un successivo incontro di dichiarazioni tra le parti contraenti, nel secondo è sufficiente la semplice dichiarazione unilaterale di accettazione della parte non obbligata. Giur. It., 1987, I,1, 1626 |
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Xxxx. civ., Sez. II, 25/02/1998, n. 2017 L’OPZIONE L'istituto dell'opzione di cui all'art. 1331 si CONFIGURA UNA inserisce nell'ambito di una più FATTISPECIE A complessa fattispecie a formazione progressiva, costituita inizialmente da un FORMAZIONE accordo avente ad oggetto la irrevocabilità PROGRESSIVA????? della proposta del promittente, e, successivamente, dalla (eventuale) accettazione del promissario che, saldandosi con la precedente proposta, perfeziona il nuovo negozio giuridico, così che soltanto successivamente alla conclusione del contratto di opzione il promissario, con riferimento al contratto definitivo, può incorrere in responsabilità precontrattuale, se abbia ingenerato il ragionevole affidamento nella conclusione di tale contratto rifiutandone, poi, la stipulazione |
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Xxxx. civ., Sez. II, 06/11/1996, n. 9675 COME FUNZIONA IL Il patto di opzione previsto dall'art. 1331 PATTO c.c. impone nella compravendita ad una D’OPZIONE????? delle parti l'obbligo incondizionato ed irrevocabile di vendere o di comprare, attribuendo contestualmente all'altra parte il diritto di conseguire la vendita o l'acquisto del bene o di rinunciarvi a sua insindacabile scelta, di guisa che per rendere eseguibile il patto è sufficiente la dichiarazione di volontà del promissario essendo quella del proponente già manifestata, vincolante e per lui irrevocabile ed essendo il proponente stesso liberato dal vincolo derivante dall'opzione solo se l'accettazione della proposta intervenga dopo la scadenza del termine all'uopo fissato |
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Xxxx. civ., Sez. III, 01/12/2003, n. 18321 E SE L’OPZIONE È Il terzo, a favore del quale sia stato convenuto il CONCESSA AL diritto di opzione per l'acquisto di un bene immobile e che di detto autonomo diritto non TERZO ????? può realizzare l'attuazione con la doverosa collaborazione del promettente, è direttamente legittimato a fare valere nei confronti dello stesso promettente la pretesa della stipulazione del contratto di vendita per il quale l'opzione è stata concessa. Ciò in applicazione della regola generale secondo cui in caso di contratto a favore del terzo lo stesso acquista verso il promettente un personale diritto, dotato di autonomia e direttamente da lui azionabile, con la conseguenza che in caso di inadempimento della controparte, egli è protetto da analoga, autonoma azione, senza la necessità di chiedere l'ausilio dello stipulante, controparte del promettente . (in Guida al Diritto, 2004, 5, 72; Notariato, 2005, 2, 147) |
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4. CONTRATTI IN GENERALE PATTO DI PRELAZIONE |
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PATTO DI PRELAZIONE CON IL PATTO DI PRELAZIONE IL PROMITTENTE SI OBBLIGA A PREFERIRE, SE DECIDERÀ DI STIPULARE, UN DETERMINATO CONTRAENTE AD ALTRI, A PARITÀ DI CONDIZIONI |
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Il patto di prelazione si distingue dagli altri rapporti giuridici preparatori in quanto non crea un obbligo a contrarre, ma più semplicemente crea un obbligo a preferire un determinato soggetto ad altri, a parità di condizioni, se ed in quanto si deciderà di contrarre |
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attenzione ! ► Il patto di prelazione non va confuso con il diritto di prelazione (che nasce dalla legge e non da contratto). |
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LA PRELAZIONE FA Cass. civ., Sez. III, SORGERE UN 19/05/1988, n. 3466 OBBLIGO A La prelazione convenzionale CONTRARRE????? non ha natura reale, ma obbligatoria, e non essendo riconducibile alla promessa di stipulare è insuscettibile di esecuzione coattiva |
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CHE NATURA HA LA Cass. civ., Sez. II, 21/11/2006, x. XXXXXXXXXX E 24687 COSA SUCCEDE LE Il patto di prelazione ha efficacia LA PRELAZIONE È soltanto obbligatoria, per cui in VIOLATA E IL BENE caso di inosservanza il contraente VENDUTO ???? che avrebbe dovuto essere preferito non può esercitare alcuna azione contro gli acquirenti o subacquirenti del bene, ma può solo agire contro l'alienante per il risarcimento del danno |
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COME SI CALCOLA Cass. civ., Sez. II, IL DANNO PER 21/11/2006, n. 24687 VIOLAZIONE DELLA Il danno derivante dalla PRELAZIONE ???? violazione del patto di prelazione può essere liquidato in via equitativa, con riferimento alla differenza tra il valore reale degli immobili, oggetto del patto, ed il prezzo di vendita pagato dal terzo acquirente e risultante dal relativo atto |
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5. CONTRATTI IN GENERALE PRENOTAZIONE |
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La prenotazione come rapporto giuridico preparatorio Con il contratto di prenotazione una parte si obbliga a tenere a disposizione di un altra un bene o un servizio, senza corrispettivo |
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PRENOTAZIONE ALBERGHIERA La prenotazione alberghiera è un contratto atipico, consensuale, unilaterale, essenzialmente gratuito. |
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Nella disciplina del turismo, soprattutto alberghiero, ma non solo, la prenotazione assume una importanza fondamentale Con il contratto di prenotazione un esercizio alberghiero si obbliga a tenere a disposizione di un viaggiatore prenotato un alloggio, alle condizioni di cui alle modalità dell'esercizio stesso. Con il contratto di prenotazione il viaggiatore acquista il diritto alla prestazione dell'albergatore, e cioè il diritto di stipulare il contratto definitivo di alloggio. |
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Il contratto di prenotazione alberghiera si inquadra, come si è detto, nell'ambito dei rapporti giuridici preparatori. Esso, infatti, è diretto alla stipulazione di un futuro contratto di alloggio. La prenotazione alberghiera è un contratto atipico, consensuale, unilaterale, essenzialmente gratuito. |
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VI GLI ELEMENTI ESSENZIALI DEL CONTRATTO |
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DIRITTO PRIVATO Contratti in generale IL CONTRATTO ELEMENTI ESSENZIALI ELEMENTI ACCIDENTALI |
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Argomenti Elementi essenziali del contratto – La causa (1343 – 1345). – L’oggetto (1346 – 1349). – La forma (1350 -1353). Forma degli atti e onere della prova. Atto pubblico (2699 - 2701) e scrittura privata (2702 – 2708). Gli elementi accidentali del contratto e il contratto condizionato (1353 – 1361). |
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Elementi essenziali del contratto sono l'accordo delle parti, la causa, l'oggetto e la forma. La mancanza di anche uno solo di tali elementi determina la nullità del contratto. Elementi accidentali sono la condizione, il termine e il modo |
Xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx | ||
Dei requisiti del contratto Art. 1325. Indicazione dei requisiti I requisiti del contratto sono: – 1) l'accordo delle parti; – 2) la causa; – 3) l'oggetto; – 4) la forma, quando risulta che è prescritta dalla legge sotto pena di nullità. |
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1. ELEMENTI ESSENZIALI DEL CONTRATTO LA CAUSA ( Art. 1343 – 1345) … la causa è la funzione economico sociale del contratto, lo scopo pratico del negozio … |
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. La causa si riflette nella funzione del negozio. Essa consiste nella funzione economico sociale, nella funzione concreta obiettiva del contratto. Causa del contratto è lo scopo pratico del negozio |
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La causa La causa è la funzione economico sociale del contratto Trattano della "causa" gli articoli 1343, 1344 e 1345. L’'importanza" sistematica della causa deriva dall'art. 1325, che qualifica la causa come requisito del contratto con l'accordo, l'oggetto e la forma. L'art.1325 va poi letto in relazione all'art.1418 2° comma. |
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La causa non va confusa con il motivo CAUSA MOTIVO La causa è la funzione Il motivo è la ragione economico sociale del interna per la quale il contratto soggetto si induce al negozio. I motivi sono, di regola, irrilevanti per il diritto |
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Xxxxxxx per mancanza di causa Un negozio senza causa è nullo |
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Art. 1343. Causa illecita La causa è illecita quando è contraria a norme imperative, all'ordine pubblico o al buon costume |
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Art. 1344. Contratto in frode alla legge Si reputa altresì illecita la causa quando il contratto costituisce il mezzo per eludere l'applicazione di una norma imperativa |
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MOTIVO ILLECITO Art. 1345 “IL CONTRATTO E’ ILLECITO QUANDO LE PARTI SI SONO DETERMINATE A CONCLUDERLO ESCLUSIVAMENTE PER UN MOTIVO ILLECITO COMUNE AD ENTRAMBE” |
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Art. 1345. Motivo illecito Il contratto è illecito quando le parti si sono determinate a concluderlo esclusivamente per un motivo illecito comune ad entrambe imperativa |
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Art. 1345 MOTIVO •ILLECITO •DETERMINATE •COMUNE ALLE PARTI |
Xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx | ||
Motivo illecito: ► contrario alla legge, all'ordine pubblico o al buon costume Determinante: ►motivo unico del contratto: le parti si sono determinate a concluderlo esclusivamente per un motivo illecito Comune alle parti: ►il motivo illecito è comune ad entrambe le parti |
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2. ELEMENTI ESSENZIALI DEL CONTRATTO L’OGGETTO … L'oggetto del contratto è il contenuto concreto del singolo rapporto contrattuale … |
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L'oggetto del contratto è il contenuto concreto del singolo rapporto contrattuale, il contenuto sostanziale del contratto. "Quella" cosa compravenduta; "quell'immobile" locato. Consiste nelle prestazioni addotte nel contratto. Per esempio: causa della compravendita il trasferimento della proprietà di una cosa -un immobile, per esempio- verso il corrispettivo di un prezzo. Oggetto di "quella" compravendita è il fondo corneliano |
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Art. 1346. Requisiti L'oggetto del contratto deve essere possibile, lecito, determinato o determinabile |
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REQUISITI Art. 1346 “L’OGGETTO DEL CONTRATTO DEVE ESSERE POSSIBILE, LECITO, DETERMINATO O DETERMINABILE.” |
possibile | La possibilità dell’oggetto comporta la possibilità delle prestazioni. Ad impossibilia nemo tenetur |
lecito | È lecito l’oggetto conforme al diritto. Esso non deve essere contrario a norme imperative, all’ordine pubblico e al buon costume |
determinato | È determinato l’oggetto del contratto nel quale sono esattamente individuate le prestazioni. |
o determinabile | Alla determinatezza equivale la determinabilità. È determinabile l’oggetto che può essere identificato facendo riferimento ad elementi prestabiliti dalle parti. |
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Cose future Di regola, sono oggetto del contratto cose esistenti (quel fondo; quella automobile). Ma possono esserlo anche, in qualche caso cose future (1348). |
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3. ELEMENTI ESSENZIALI DEL CONTRATTO FORMA (art. 1350 – 1353) … Requisito essenziale del contratto è la forma, quando risulta prescritta dalla legge sotto pena di nullità… |
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Art. 1350. Atti che devono farsi per iscritto Devono farsi per atto pubblico (2699 ss.) o per scrittura privata (2702 ss.), sotto pena di nullità…. |
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Forma del consenso negoziale e principio generale della libertà della forma Il "consenso", per essere efficace, deve manifestarsi: uscire cioè dalla sfera interna delle parti. Il contratto, per venire ad esistenza, deve assumere una "forma". La forma è dunque il modo in cui si estrinseca, ed è resa certa, la manifestazione di volontà. |
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Forma del consenso negoziale e principio generale della libertà della forma Il principio generale è quello della libertà della forma. Ciò significa in pratica che ogni contratto (salvo quelli di cui all'art. 1350, che vedremo) può essere stipulato "senza forma" scritta, e cioè, per esempio, oralmente. E ciò in realtà avviene tutte le volte che il contratto è a esecuzione immediata e avvenga cioè o la "traditio" della cosa, o l'immediato soddisfacimento dell'interesse delle parti |
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LA FORMA si distingue tra: • forma ad substantiam • forma ad probationem |
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AD PROBATIONEM
FORMA
AD SUBSTANTIAM
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FORMA • AD SUBSTANTIAM • AD PROBATIONEM costituisce un non è indispensabile ai elemento essenziale fini della validità del del contratto, il quale contratto, e la sua non è valido se non è mancanza comporta espresso in quella solo una limitazione su forma terreno della prova |
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Forma ad substantiam: atti che devono farsi per iscritto (art. 1350) Ai sensi dell'art. 1350 devono farsi per iscritto, per atto pubblico (2699 ss.) o per scrittura privata (2702 ss.), sotto pena di nullità:
1) i contratti che trasferiscono la proprietà di beni immobili (812);
2) i contratti che costituiscono, modificano o trasferiscono il diritto di usufrutto (978 ss.) su beni immobili, il diritto di superficie (952 ss.), il diritto del concedente e dell'enfiteuta (957 ss.);
3) i contratti che costituiscono la comunione (1100 ss.) di diritti indicati dai numeri precedenti;
4) i contratti che costituiscono o modificano le servitù prediali (1027 ss.), il diritto di uso su beni immobili, il diritto di abitazione (1021 ss.);
5) gli atti di rinunzia ai diritti indicati dai numeri precedenti;
6) i contratti di affrancazione del fondo enfiteutico (971);
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Forma ad substantiam: atti che devono farsi per iscritto (art. 1350) Ai sensi dell'art. 1350 devono farsi per iscritto, per atto pubblico (2699 ss.) o per scrittura privata (2702 ss.), sotto pena di nullità:
7) i contratti di anticresi (1960 ss.);
8) i contratti di locazione di beni immobili per una durata superiore a nove anni (1571-72);
9) i contratti di società (2247 ss.) o di associazione (12, 2549 ss.) con i quali si conferisce il godimento di beni immobili o di altri diritti reali immobiliari per un tempo eccedente i nove anni o per un tempo indeterminato;
10) gli atti che costituiscono rendite perpetue (1861 ss.) o vitalizie (1872 ss.), salve le disposizioni relative alle rendite dello Stato;
11) gli atti di divisione (713 ss., 1111) di beni immobili e di altri diritti reali immobiliari;
12) le transazioni (1965 ss.) che hanno per oggetto controversie relative ai rapporti giuridici menzionati nei numeri precedenti;
13) gli altri atti specialmente indicati dalla legge.
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Forma ad substantiam: atti che devono farsi per iscritto (art. 1350
n. 13): "gli altri atti specialmente indicati dalla legge"
-l'atto costitutivo delle fondazioni e delle associazioni (14);
-l'atto di elezione di domicilio (47);
-le convenzioni matrimoniali (162);
-la costituzione di un fondo patrimoniale tra coniugi (167);
-l'accettazione dell'eredità con beneficio d'inventario (484);
-la dichiarazione di rinuncia all'eredità (519);
-il patto di famiglia (768 ter)
-la donazione (782);
-il regolamento del consorzio volontario (918, 2° comma);
-il saggio degli interessi superiori alla misura legale (1284, 3° comma);
-la vendita di eredità (1543);
-il contratto di cessione dei beni ai creditori (1978);
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Forma ad substantiam: atti che devono farsi per iscritto (art. 1350
n. 13): "gli altri atti specialmente indicati dalla legge"
-il patto di non concorrenza del prestatore di lavoro (2125);
-l'atto costitutivo della società per azioni (2328);
-l'atto costitutivo della società a responsabilità limitata (2475);
-l'atto di trasformazione di società aventi personalità giuridica (2498);
-l'atto costitutivo di una cooperativa (2518);
-l'atto costitutivo di un consorzio (2603);
-le modificazioni ad un contratto di consorzio (2607);
-l'atto di concessione di ipoteca (2821);
-l'atto di rinunzia all'ipoteca (2879);
-la vendita di navi (249 c. navig.);
-la vendita di aereomobili (864 c. navig.);
-i contratti agrari (mezzadria);
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Atti che richiedono la forma ad probationem
transazione (1967); cfr. Cass., 30 luglio 1983, n. 5246. la vendita di azienda (2556);
trasferimento di diritti di utilizzazione dell'opere dell'ingegno (2581);
assicurazione (1888);
agenzia (1742, 2° comma)
trasporto marittimo di persone (396 c. navig.) e di cose (420 c. navig.)
trasporto aereo di persone (940 c. navig.) e di cose (950 c. navig.).
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4.
FORMA
ATTO PUBBLICO e
SCRITTURA PRIVATA
(art. 2699 / 2702)
… …
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LA FORMA si distingue tra: atto pubblico (art.2699) scrittura privata (art.2702) |
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ATTO PUBBLICO FORMA SCRITTURA PRIVATA |
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ATTO PUBBLICO Art. 2699. Atto pubblico. — 1. L'atto pubblico è il documento redatto, con le richieste formalità da un notaio o da altro pubblico ufficiale autorizzato ad attribuirgli pubblica fede nel luogo dove l'atto è formato |
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Art. 2699. Atto pubblico [1] L'atto pubblico è il documento redatto, con le richieste formalità, da un notaio o da altro pubblico ufficiale autorizzato ad attribuirgli pubblica fede nel luogo dove l'atto è formato. |
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SCRITTURA PRIVATA Art. 2702. Efficacia della scrittura privata. — 1. La scrittura privata fa piena prova, fino a querela di falso, della provenienza delle dichiarazioni da chi l'ha sottoscritta, se colui contro il quale la scrittura è prodotta ne riconosce la sottoscrizione, ovvero se questa è legalmente considerata come riconosciuta |
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Art. 2702. Efficacia della scrittura privata [1] La scrittura privata fa piena prova, fino a querela di falso, della provenienza delle dichiarazioni da chi l'ha sottoscritta, se colui contro il quale la scrittura è prodotta ne riconosce la sottoscrizione, ovvero se questa è legalmente considerata come riconosciuta. |
FORMA
ATTO PUBBLICO
SCRITTURA PRIVATA
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VII IL CONTRATTO CONDIZIONATO |
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ELEMENTI ACCIDENTALI DEL CONTRATTO ELEMENTI ACCIDENTALI … gli elementi accidentali del contratto sono la condizione, il termine e il modo… |
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Subito dopo la disciplina dei requisiti del contratto, contenuta nel titolo II del Libro IV, il codice si occupa della condizione del contratto (Capo III - art. 1353-1361). |
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gli elementi accidentali del negozio (accidentalia negotii) sono condizione ► la condizione è un avvenimento futuro e incerto al cui verificarsi si producono, o vengono meno, gli effetti del contratto termine ► il termine consiste in un avvenimento futuro e certo dal quale o fino al quale debbono prodursi gli effetti del negozio. Come si ricorderà, il termine può essere: a) iniziale o b) finale modo ► il modo è il peso che si appone a una liberalità allo scopo di limitarla |
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1. ELEMENTI ACCIDENTALI DEL CONTRATTO CONDIZIONE … gli elementi accidentali del contratto sono la condizione, il termine e il modo… |
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Il contratto condizionato (1353). Le parti possono subordinare l'efficacia o la risoluzione del contratto o di un singolo patto ad un avvenimento futuro e incerto |
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LA CONDIZIONE PUÒ ESSERE: •SOSPENSIVA •RISOLUTIVA |
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SOSPENSIVA CONDIZIONE RISOLUTIVA |
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condizione • LA CONDIZIONE E’ • LA CONDIZIONE E’ SOSPENSIVA RISOLUTIVA se gli effetti del se gli effetti del negozio negozio non si si verificano subito, ma verificheranno che cesseranno all’eventuale all’avverarsi della verificarsi della condizione condizione |
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LA CONDIZIONE PUÒ ESSERE: •CAUSALE •POTESTATIVA •MISTA |
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LA CONDIZIONE MERAMENTE POTESTATIVA CONSISTE IN UN FATTO IL CUI COMPIMENTO O LA CUI OMISSIONE NON DIPENDE DALLA VOLONTÀ DEL TERZO, MA DAL MERO ARBITRIO (SE VORRÒ) la condizione meramente potestativa è nulla |
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Il contratto condizionato (art. 1353) Ai sensi dell'art. 1353, le parti possono subordinare l'efficacia o la risoluzione del contratto o di un singolo patto ad un avvenimento futuro e incerto. In altre parole gli effetti del contratto possono essere subordinati al verificarsi di un avvenimento futuro e incerto (la laurea; il matrimonio, un trasferimento ad altra sede). Oppure le parti possono stabilire che gli effetti del contratto si producono subito, ma verranno meno al verificarsi di un avvenimento futuro e incerto |
CONDIZIONE
SOSPENSIVA
RISOLUTIVA
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Pendenza della condizione (art. 1356/1358) Durante il periodo di pendenza della condizione, sospensiva o risolutiva, nei negozi obbligatori o traslativi, è imposto dall'art. 1358 a colui che si è obbligato o che ha alienato un diritto sotto condizione risolutiva, l'obbligo di comportarsi secondo buona fede per conservare integre le ragioni dell'altra parte, mentre la parte controinteressata all'avveramento della condizione non deve ostacolare il libero svolgimento del fatto, da cui dipende la efficacia o la risoluzione del contratto. In pendenza della condizione le parti possono compiere atti conservativi |
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2. ELEMENTI ACCIDENTALI DEL CONTRATTO TERMINE … gli elementi accidentali del contratto sono la condizione, il termine e il modo… |
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IL TERMINE IL TERMINE CONSISTE IN UN AVVENIMENTO FUTURO E CERTO DAL QUALE -O FINO AL QUALE- DEBBONO PRODURSI GLI EFFETTI DEL NEGOZIO |
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3. ELEMENTI ACCIDENTALI DEL CONTRATTO MODO … gli elementi accidentali del contratto sono la condizione, il termine e il modo… |
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IL MODO IL MODO E’ IL PESO CHE SI APPONE A UNA LIBERALITÀ ALLO SCOPO DI LIMITARLA. |
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VIII LA PRODUZIONE DI MASSA E LE CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO |
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Argomenti Le condizioni generali di contratto e la produzione di massa. • La produzione di massa e i contratti per adesione. • Condizioni generali e moduli o formulari. • Clausole vessatorie. • Contratti del consumatore e clausole vessatorie. |
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I contratti per adesione Si dicono contratti per adesione i contratti predisposti unilateralmente da una parte (di regola un’impresa) per regolare una serie indefinita di rapporti, ai quali l’oblato (di regola la parte economicamente più debole) si limita a prestarvi adesione |
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1. CONTRATTI IN GENERALE I CONTRATTI per ADESIONE I contratti di massa |
condizioni generali di contratto e contratti conclusi mediante moduli o formulari stipulate tra imprese ⇒ | si applicano gli articoli 1341 e 1342 del Codice civile |
condizioni generali di contratto e contratti conclusi mediante moduli o formulari in contratti conclusi tra impresa e consumatori ⇒ | si applica il Codice del consumo |
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NORME DI RIFERIMENTO CODICE CIVILE 1341 condizioni generali di contratto 1342 contratti conclusi mediante moduli o formulari 1370 interpretazione contro l'autore della clausola 1679, 3° comma: trasporto (pubblici servizi di linea) 2211 poteri di deroga dei commessi alle condizioni generali di contratto 2965 nullità dei termini di decadenza che rendono eccessivamente difficile l'esercizio del diritto. CODICE DEL CONSUMO |
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I contratti per adesione nella disciplina di diritto privato La nozione di contratto per adesione include sia i contratti stipulati con rinvio a condizioni generali sia i contratti stipulati con utilizzo di moduli o formulari. La categoria dei contratti per adesione è quindi una categoria generale. contratti per adesione: – ⇒ contratti stipulati con condizioni generali di contratto – ⇒ contratti stipulati con moduli o formulari |
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2. CONTRATTI IN GENERALE CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO |
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Le condizioni generali di contratto Le condizioni generali di contratto sono il regolamento negoziale predisposto da un contraente per la regolazione di una serie infinita di successivi rapporti |
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CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO (art. 1341) ART. 1341. Condizioni generali di contratto. LE CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO PREDISPOSTE DA UNO DEI CONTRAENTI SONO EFFICACI NEI CONFRONTI DELL’ALTRO, SE AL MOMENTO DELLA CONCLUSIONI DEL CONTRATTO QUESTI LE HA CONOSCIUTE O AVREBBE DOVUTO CONOSCERLE USANDO L’ORDINARIA DILIGENZA. |
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3. CONTRATTI IN GENERALE XXXXXXXX XXXXXXXXXX (art. 1341 2° comma; art. 1342 2° comma) |
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Clausole vessatorie Le clausole vessatorie sono clausole che aggravano la posizione del contraente per adesione rispetto alla disciplina generale del contratto |
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Xxxxxxxx vessatorie (art. 1341 2 comma) In ogni caso non hanno effetto, se non sono specificamente approvate per iscritto, le condizioni che stabiliscono, a favore di colui che le ha predisposte, limitazioni di responsabilità, facoltà di recedere dal contratto o di sospenderne l'esecuzione, ovvero sanciscono a carico dell'altro contraente decadenze, limitazioni alla facoltà di opporre eccezioni, restrizioni alla libertà contrattuale nei rapporti coi terzi, tacita proroga o rinnovazione del contratto, clausole compromissorie o deroghe alla competenza dell'autorità giudiziaria |
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• limitazioni di responsabilità, • facoltà di recedere dal contratto o di sospenderne l'esecuzione, ovvero • sanciscono a carico dell'altro contraente decadenze, • limitazioni alla facoltà di opporre eccezioni, • restrizioni alla libertà contrattuale nei rapporti coi terzi, • tacita proroga o • rinnovazione del contratto, • clausole compromissorie o • deroghe alla competenza dell'autorità giudiziaria |