CAPITOLATO SPECIALE PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TELESOCCORSO E TELEASSISTENZA AGLI UTENTI DOMICILIARI DI A.S.P. COMUNI MODENESI AREA NORD
Allegato 2
CAPITOLATO SPECIALE
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TELESOCCORSO E TELEASSISTENZA AGLI UTENTI DOMICILIARI DI A.S.P. COMUNI MODENESI AREA NORD
Periodo 01/01/2014 – 31/12/2016, prorogabile al 31/12/2017
(CIG X890A8B35B)
Premessa
L’A.S.P. è un’azienda pubblica che ha tra le sue finalità statutarie l’organizzazione, la gestione e l’erogazione di servizi sociali e socio-sanitari alle persone anziane, adulte e minori in condizioni di disagio e/o di disabilità e/o di non autosufficienza.
Il servizio in oggetto è rivolto prioritariamente a persone anziane e/o adulte con patologie tipiche dell’età anziana e a disabili a rischio di istituzionalizzazione per cause sociali e/o sanitarie; in generale, il servizio potrà essere utilizzato da tutti coloro per i quali sia stato concordato un progetto personalizzato di assistenza domiciliare, nel quale si renda utile un servizio di telesoccorso e teleassistenza.
Obbiettivo della procedura in oggetto è quello di individuare un unico fornitore per l’erogazione del servizio di telesoccorso e teleassistenza agli anziani e disabili del territorio del Distretto sanitario di Mirandola (comprendente i Comuni di Camposanto, Cavezzo, Concordia s/S, Finale Xxxxxx, Medolla, Mirandola, San Felice s/P, San Possidonio e San Prospero).
Il numero di utenti al 31/12/2012 che usufruiva del servizio di telesoccorso e teleassistenza è di 51; gli utenti sono suddivisi in:
- utenti residenti presso propria abitazione;
- utenti accolti in alloggi comunitari a basso livello di assistenzialità (comunità alloggio, appartamenti protetti), gestiti da A.S.P.;
- utenti residenti in microalloggi privati con zone comunitarie (soggiorno, zona pranzo, ecc.), gestiti da A.S.P..
Le informazioni di cui sopra hanno carattere puramente indicativo, il numero degli utenti può variare in qualunque momento e non potrà costituire causa di revisione delle condizioni del presente capitolato.
ART. 1. PREMESSE E ALLEGATI
La premessa e gli allegati fanno parte integrante e sostanziale del presente capitolato.
ART. 2. OGGETTO DELLA PRESTAZIONE
L’A.S.P. affida al Fornitore, che accetta, il servizio di teleassistenza e telesoccorso verso corrispettivo.
Il numero dei utenti riportato nel presente capitolato è indicativo e non è impegnativo per l’Azienda appaltante, essendo subordinato ad eventualità e circostanze non preventivabili (es. decessi, trasferimenti, ecc. degli utenti, modifiche organizzative del servizio o per qualsiasi decisione autonoma di A.S.P.). Conseguentemente il servizio potrà avvenire anche per quantitativi maggiori o minori rispetto a quelli indicati; ad ogni variazione segnalata da A.S.P. il Fornitore dovrà adeguarsi e il compenso sarà commisurato all’effettivo numero del servizio prestato, fermo il prezzo di aggiudicazione.
Il Fornitore è, comunque, obbligato a effettuare il servizio in parola anche per quantitativi maggiori o minori di quelli previsti, senza dare corso a nessuna variazione sia economica che gestionale.
Il servizio dovrà rispettare le condizioni, i patti e le modalità indicati nel presente capitolato speciale d’appalto.
ART. 3 REQUISITI ESSENZIALI
Il Fornitore deve essere in possesso di tutte le registrazioni e/o autorizzazioni previste dalla normativa vigente per la produzione e/o la commercializzazione dei prodotti a gara.
ART. 4 PRESTAZIONI DEL FORNITORE
Il Fornitore si impegna a fornire le seguenti prestazioni, installando presso le abitazioni dei singoli utenti e/o presso le residenze comunitarie indicate da A.S.P. le eventuali attrezzature necessarie al loro espletamento:
- Telesoccorso: gestione telefonica delle segnalazioni di emergenza sociale e sanitaria, inviate dall’utenza ad una centrale operativa funzionante per 24 ore al giorno, tutti i giorni dell’anno, festivi e festività comprese, in grado di gestire la segnalazione dall’insorgere del bisogno alla conclusione di tale condizione. Il Fornitore dovrà garantire la gestione del trasferimento delle chiamate ai Presidi sanitari, alle Forze dell’ordine, agli operatori socio-sanitari di riferimento della persona interessata alla segnalazione, ai familiari e/o a coloro che sono individuati nell’apposita scheda informativa dell’utente fornita da A.S.P.;
- Teleassistenza: insieme di prestazioni di varia natura previste nel piano di assistenza individuale e concordate tra il Fornitore e A.S.P., rivolte ad accertare: a) l’insorgenza di eventuali necessità di ordine pratico (es. verifica dell’avvenuta assunzione di farmaci); b) lo stato piscologico dell’utente (es. per assenza temporanea di persone significative); c) altri stati di necessità o disagio che andranno segnalati ai competenti servizi territoriali; d) oppure a fornire informazioni sulle opportunità offerte dai servizi della rete territoriale o sui percorsi di accesso ai servizi;
- Telecontrollo: servizio di monitoraggio periodico, di norma a cadenza bisettimanale, che può assumere anche frequenza più intensa su segnalazione dei servizi per particolari esigenze, delle condizioni di benessere della persona, unito alla verifica del buon funzionamento dell’apparecchiatura e alla verifica di capacità di utilizzo dell’attrezzatura da parte dell’utente;
- Telecompagnia: contratti telefonici strutturati e continuativi, con cadenza di norma settimanale, previsti nel piano di assistenza individuale e concordate tra il Fornitori e A.S.P., tesi a stimolare rapporti sociali e a offrire sostegno psicologico per vincere la solitudine e l’isolamento;
Il Fornitore si impegna a fornire l’apparecchiatura adeguata al funzionamento del servizio sia con telefonia fissa che con telefonia mobile e per le strutture comunitarie (comunità alloggio, appartamenti protetti, microalloggi), dove convivono persone non legate da rapporti di parentela e, quindi, con riferimenti familiari diversi.
Per garantire un’efficace protezione dell’utenza collegata, il Fornitore deve garantire:
- il tempestivo contatto telefonico con l’abbonato tramite il sistema “viva voce” o, se non si ottiene risposta, l’attivazione con la massima rapidità del soccorritore di prima istanza, individuato nella scheda dell’utente fornita da A.S.P.;
- qualora fosse necessaria, l’attivazione dei competenti presidi assistenziali, sociali, sanitari e di sicurezza sulla base delle necessità emerse dal contatto con l’abbonato e dalle indicazioni di A.S.P.;
- le segnalazioni al Medico di base degli interventi effettuati sugli abbonati e l’attivazione del medesimo, relativamente ai bisogni dell’utente;
- la segnalazione ai parenti, all’A.S.P. e al soccorritore di prima istanza, del ricovero ospedaliero o di altri interventi attivati in favore e dell’abbonato;
- l’intervento in caso di emergenza con l’attivazione dei presidi preposti;
- la verifica dell’esito dell’intervento di tutte le prestazioni previste conseguenti ad allarmi, con conseguente informazione a tutti i soggetti interessati.
Il servizio di collegamento telefonico dovrà essere garantito per 24 ore al giorno per tutti i giorni dell’anno, festivi e festività comprese.
Il Fornitore dovrà garantire l’attivazione di una centrale operativa remota capace di realizzare collegamenti rapidi e certi con i singoli apparecchi periferici terminali, da fornire in uso gratuito agli utenti ed installare presso il domicilio degli stessi.
La centrale operativa di ricezione del segnale deve essere attiva su due sedi in due distretti telefonici diversi per fornire la massima garanzia di ricezione dei segnali di allarme, anche in caso di traffico intenso o di black out. Deve essere, altresì, fornito agli utenti un radio comando con caratteristiche tecniche tali da consentirne un uso facilitato e semplice, capace di inviare segnali di allarme all’apparecchio periferico terminale e la stazione base deve inviare detto messaggio alla centrale.
Il Fornitore si impegna a fornire entro 3 giorni naturali consecutivi dalla segnalazione da parte di A.S.P. il materiale necessario all’allacciamento; in caso di allacciamenti urgenti, il Fornitore si impegna a procedere entro 1 giorno naturale.
L’istallazione e la rimozione dell’apparato al domicilio dell’utente verranno effettuate direttamente dagli operatori dei servizi domiciliari; la dotazione di scorta delle apparecchiature sarà data in comodato d’uso gratuito ad A.S.P.. Un tecnico indicato dal Fornitore è tenuto, nelle fasi iniziali della fornitura del servizio, e ogni qualvolta sarà richiesta una consulenza, ad addestrare gli operatori sulla corretta procedura di attivazione e disattivazione delle apparecchiature. In caso di malfunzionamento dell’apparecchiatura rilevato da A.S.P. o dalla centrale operativa stessa, questa sarà sostituita da A.S.P. con una funzionante a casa dell’utente e richiesta la sostituzione dell’apparecchiatura malfunzionante al Fornitore, al quale sarà restituita tramite un corriere scelto da A.S.P., con spesa a carico del Fornitore, che provvederà a reintegrare la scorta di apparecchi in gestione ad A.S.P. entro 7 giorni lavorativi.
Il Fornitore è tenuto a creare un proprio archivio anagrafico dell’utenza sulla base delle schede e dei dati forniti da A.S.P., da tenere continuamente aggiornato in base ai dati ricevuti dallo stesso utente, dalla sua famiglia o da A.S.P.
In caso di cambiamento dei dati delle schede di cui sopra o all’atto dell’attivazione di un nuovo utente, A.S.P., attraverso il proprio referente incaricato, ne darà tempestiva comunicazione tramite fax o posta elettronica. All’atto della ricezione dei nuovi dati o della nuova scheda, sarà cura del Fornitore provvedere alle modifiche nell’archivio di gestione dell’utenza e a darne conferma all’operatore del servizio di riferimento dell’utente, il quale curerà l’istallazione dell’apparecchiatura, effettuandola direttamente o accordandosi con il tecnico incaricato dal Fornitore.
Sono a carico del Fornitore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale, tutti gli oneri e i rischi relativi alla prestazione delle attività e dei servizi oggetto del presente appalto, nonché ad ogni altra attività che si rendesse necessaria per la prestazione degli stessi o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi quelli relativi ad eventuali spese di imballaggio, trasporto, consegna e dimissione per il personale addetto all’esecuzione del contratto.
In ogni caso, il Fornitore deve garantire l’esecuzione di tutte le prestazioni a perfetta regola d’arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente capitolato, pena la risoluzione di diritto del rapporto.
Per l’esecuzione di tutto quanto previsto nel presente capitolato il Fornitore designerà, con comunicazione scritta, uno o più referenti, che avranno il compito di mantenere i rapporti con gli uffici dell’A.S.P..
Il servizio comprende quanto necessario allo svolgimento di tutte le attività descritte nel presente capitolato.
ART. 5 CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO
Le apparecchiature necessarie all’espletamento del servizio in oggetto dovranno essere di elevata qualità, dovranno possedere le caratteristiche minime sotto riportate e, in ogni caso, essere in tutto conforme a quanto previsto dalle vigenti disposizioni in materia e dovranno possedere il marchio CE. Le apparecchiature dovranno corrispondere alle caratteristiche indicate nelle schede tecniche fornite in sede di gara.
Tutte le apparecchiature periferiche installate presso il domicilio degli abbonati e tutte le apparecchiature di centrale installate presso le sedi del Fornitore e utilizzate per la ricezione degli allarmi devono possedere i seguenti requisiti minimi:
- omologazione del Ministero dello Sviluppo economico – Divisione per le comunicazioni, conformità alle norme di compatibilità elettromagnetica e alle norme che regolamentano le caratteristiche degli apparecchi di telecomunicazione (ETSI EN 300 220-2);
- dotazione di sistema a viva voce la cui portata sia tale da poter comunicare da tutti i punti di un’abitazione di media dimensione; l’apparato deve inviare segnali di allarme su “Linea verde” a carico dell’impresa, senza alcun onere aggiuntivo a carico dell’abbonato e dell’A.S.P.;
- frequenza di trasmissione dell’apparecchio periferico di 433 Mhz;
- dotazione di radio comando impermeabile per consentirne l’utilizzo all’abbonato anche durante la cura dell’igiene personale;
- capacità di funzionare anche nel caso di temporanea interruzione dell’energia elettrica;
- in caso di cessato utilizzo del servizio da parte di un abbonato per qualsiasi ragione o causa, provvedere a propria cura e spese al ritiro dell’apparecchiatura installata;
- provvedere gratuitamente alla dovuta assistenza e alla manutenzione ordinaria periodica delle suddette apparecchiature, intendendosi come tale l’intervento determinato da semplice usura o vizio di origine o evento naturale;
- riparare o quando necessario sostituire, a propria cura e spese, entro 4 giorni naturali consecutivi, l’apparecchiatura in caso di guasto, mancato o difettoso funzionamento. Per questo l’appaltatore dovrà disporre di una congrua scorta di apparecchi di teleassistenza pari almeno al 10% degli abbonati collegati.
Le apparecchiature installate dovranno essere rispondenti alle norme vigenti in materia antinfortunistica, di sicurezza degli impianti, di prevenzione incendi; dovranno, inoltre, possedere il marchio CE ed essere sottoposti a manutenzione con periodicità stabilita dalla normativa in materia.
Ogni apparecchio deve essere corredato delle necessarie informazioni per garantirne un’utilizzazione sicura; deve essere fornita in gara la scheda tecnica dell’apparecchiatura.
La consegna non solleva la Ditta aggiudicatrice dalla responsabilità delle proprie obbligazioni in ordine ai vizi e alle quantità consegnate.
All’atto della consegna, l’apparecchiatura dovrà essere sempre accompagnata da regolare documento di trasporto, dal quale risulti la quantità e la qualità dei prodotti consegnati.
ART. 6 PRESTAZIONE DEL COMMITTENTE
A.S.P. si impegna a:
- individuare i soggetti che usufruiranno del servizio e a comunicarli al Fornitore precisando per ciascun nominativo indicato: i dati esatti relativi alle generalità, l’indirizzo di abitazione e il numero telefonico, richiamando il rispetto delle disposizioni previste dal D.Lgs. 196/2003;
- installare e disinstallare del apparecchiature necessarie al funzionamento del servizio presso il domicilio degli utenti;
- agevolare il collegamento della centrale operativa di Telesoccorso con la rete civica, fornendo al Fornitore le necessarie informazioni anche in ordine ad eventuali protocolli d’intesa stipulati tra i vari Enti;
- comunicare tempestivamente le nuove attivazioni, il numero degli utenti del servizio, il cambio dei dati contenuti nelle schede degli abbonati e quant’altro influenzi l’esecuzione della prestazione.
L’A.S.P. designerà per ogni punto di consegna un referente, che manterrà i rapporti con gli uffici del Fornitore.
ART. 7 PRESTAZIONE DELL’AGGIUDICATARIO
Il Fornitore si impegna a:
- mantenere fisso ed invariato il prezzo (prezzo giornaliero per utente) offerto in gara;
- a garantire a totale suo carico la consegna con scarico presso il domicilio/residenza di ogni utente del servizio;
- fornire nominativo di un referente incaricato alla supervisione della corretta esecuzione delle forniture;
- impiegare un numero di personale adeguato alla quantità dei casi trattati, che sia stabile nel tempo, opportunamente formato e aggiornato attraverso opportuni corsi finalizzati ad ottenere un elevato livello qualitativo e di professionalità;
- garantire la disponibilità all’implementazione e allo sviluppo dei sistemi hardware e software della propria centrale operativa;
- mettere a disposizione tutta la propria organizzazione tecnologica e gestionale per favorire sperimentazioni graduali e forme innovative, tendenti alla sempre maggiore qualificazione del servizio;
- mettere a disposizione le capacità informative e relazionali degli operatori/trici della centrale operativa per comunicare agli utenti messaggi o informazioni di interesse degli Enti del Distretto sanitario di Mirandola, forniti da A.S.P.;
- subentrare nella gestione di tutti gli utenti già allacciati entro 10 giorni dalla data di aggiudicazione. Nel caso in cui, per motivi non imputabili al Fornitore (es. assenza da casa, impossibilità di entrare nelle abitazioni, periodo festivo, ecc.), tale termine non venisse rispettato, A.S.P. potrà autorizzare un’eventuale proroga. Il costo di tale operazione deve essere compreso nel canone di abbonamento; in particolare, le modalità di trasferimento degli utenti, dovranno essere concordate con il precedente gestore e con il singolo utente, senza nessuna interruzione nell’erogazione del servizio. È data facoltà al Fornitore subentrante di avvalersi dei servizi resi dalla Ditta uscente per evitare ogni interruzione del servizio e, in tal caso, i rapporti saranno regolati tra le ditte private. Nessun onere aggiuntivo sarà posto a carico di A.S.P. o degli utenti per tale operazione.
ART. 8 DURATA DEL SERVIZIO
Il servizio avrà la durata di tre (3) anni, con decorrenza dall’01/01/2014.
In caso di scadenza naturale od anticipata del servizio, il Fornitore, su richiesta dell’A.S.P., si impegna ad assicurare la prosecuzione delle attività per un periodo massimo di tre (3) mesi, e comunque fino all’aggiudicazione della nuova gara o fino all’attivazione del nuovo servizio, alle stesse condizioni del contratto.
L’affidamento del servizio cesserà automaticamente qualora vengano meno i requisiti essenziali di cui all’art. 3 del presente capitolato.
Le disposizioni del presente capitolato potranno essere prorogate, alle stesse condizioni, di un ulteriore anno; l’intenzione di prorogare il contratto dovrà essere manifestata dall’A.S.P. almeno un mese prima della prima scadenza.
ART. 9 OBBLIGHI ED ONERI
Il Fornitore dovrà osservare l’obbligo di diligenza nella esecuzione del servizio. Sono a carico della Ditta, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale:
- tutte le spese ed oneri necessari per l’espletamento dell’incarico;
- tutte le spese inerenti e conseguenti alla sottoscrizione del contratto, senza diritti di rivalsa.
Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni tecniche e di sicurezza, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula del contratto, resteranno ad esclusivo carico del Fornitore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale e lo stesso non potrà, pertanto, avanzare pretese di compensi, a tal titolo, nei confronti dell’A.S.P..
Il Fornitore si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne l’A.S.P. da tutte le conseguenze derivanti dalle eventuali inosservanze delle norme e prescrizioni tecniche e di sicurezza vigenti.
ART. 10 CORRISPETTIVO
Il corrispettivo dovuto al Fornitore per le prestazioni oggetto del presente capitolato è rappresentato dalla spesa giornaliera per utente, indicata nell’offerta economica, per il numero delle giornate di effettivo collegamento dell’utente al servizio.
Il predetto corrispettivo si riferisce all’esecuzione dei servizi prestati a perfetta regola d’arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali.
Tutti gli obblighi e gli oneri derivanti al Fornitore dall’esecuzione del capitolato e dall’osservanza di leggi e regolamenti, nonché da disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità, sono compresi nel corrispettivo contrattuale.
Il corrispettivo è stato determinato a proprio rischio dal Fornitore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, e sono, pertanto, fissi e invariabili indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità, facendosi carico di ogni relativo rischio e/o alea. Il Fornitore, pertanto, non potrà vantare diritto ad altri compensi, ovvero ad adeguamenti o aumenti del corrispettivo indicato nell’offerta.
ART. 11 RITENUTA “A GARANZIA”
La fornitura oggetto del presente capitolato è somministrazione di servizi, in quanto il Fornitore si obbliga, verso corrispettivo, a eseguire a favore dell’A.S.P. una prestazione periodica e continuativa; l’A.S.P., pertanto, è tenuta a praticare sull’importo delle prestazioni la ritenuta “a garanzia” pari allo 0,5%, come prescritto dall’art. 4, comma 3 del DPR 207/2010 per tutti i contratti relativi a forniture.
A.S.P. tratterrà detta percentuale sul totale delle fatture periodiche presentate (base imponibile + IVA), pagando al Fornitore la differenza tra il totale e l’importo dello 0,5%.
L’importo delle ritenute sarà svincolato in sede di liquidazione finale, alla conclusione del contratto, dopo l’approvazione dell’attestazione di regolare esecuzione del contratto, previa verifica del Documento Unico di Regolarità Contabile.
ART. 12 PAGAMENTI
Il Fornitore emetterà mensilmente fattura riepilogativa di tutte le posizioni degli utenti allacciati, intestata ad
A.S.P. Azienda pubblica dei Servizi alla Persona Comuni Modenesi Area Nord, con sede legale in Xxx Xxxxxx x/X, Xxx Xxxxxxxx, 000, e indirizzata alla sede amministrativa provvisoria in Xxxxxxxxx, Xxx X. Xxxxxxxxx, 0.
Il pagamento avverrà con bonifico bancario entro 90 (novanta) giorni fine mese data fattura.
Scaduto il termine di pagamento di cui sopra l’A.S.P. non potrà essere considerata in mora se non dopo l'inutile decorso di 60 giorni dal ricevimento di raccomandata A.R. di sollecito, affidata alle poste, dopo la scadenza di pagamento. In ogni caso, il tasso applicato sarà quello legale.
Resta inteso che in nessun caso, ivi compreso il caso di ritardi nei pagamenti dei corrispettivi dovuti, il Fornitore potrà sospendere il servizio e, comunque, lo svolgimento delle attività previste dal presente capitolato. In caso di inadempienza a tale obbligo, il contratto potrà essere risolto con dichiarazione unilaterale da comunicarsi con lettera raccomandata A/R.
ART. 13 OBBLIGHI DI TRACCIABILITA’
L’Appaltatore si impegna ad assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010 e ss. Mm., e a fornire all’A.S.P. ogni informazione utile a tal fine e, in particolare:
- a utilizzare un conto corrente dedicato, acceso presso banche o Poste Italiane S.p.a., ovvero altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni finanziarie, comunicati all’Azienda tempestivamente e, comunque, entro sette (7) giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative al presente contratto, nonché negli stessi termini, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi, impegnandosi a comunicare ogni eventuale modifica relativa ai dati trasmessi;
- a registrare tutti i movimenti finanziari relativi all’appalto su detto conto;
- ad effettuare tutti i movimenti finanziari mediante bonifico bancario o postale ovvero con gli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni finanziarie, riportando il codice identificativo di gara (CIG), fatto salvo quanto previsto all’art. 3, comma 3, della citata legge.
Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale, ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni finanziarie costituisce causa di risoluzione del contratto (art. 9bis, L. 136/2010). Per quanto non espressamente previsto nel presente capitolato, si applicano le disposizione dell’art. 3 della L. 136/2010 e ss. mm..
ART. 14 ASSICURAZIONE
L’Appaltatore deve fornire un’adeguata copertura assicurativa, stipulata con primario Assicuratore, e mantenerla in vigore per tutta la durata del presente contratto, suoi rinnovi e proroghe. La copertura deve valere contro:
A) i rischi da responsabilità civile verso terzi (RCT) e dai rischi da responsabilità Civile verso Prestatori di Lavoro (RCO), per danni arrecati a terzi (tra i quali il l’Ente) o cose derivanti dall’esecuzione del servizio oggetto dell’appalto, con un massimale unico (RCT e RCO) non inferiore a € 1.500.000,00.
Le polizze dovranno prevedere le seguenti estensioni di garanzia:
- RCO comprensiva della garanzia per il cd. danno biologico con estensione della garanzia ai prestatori di lavoro parasubordinati (ai sensi del D.Lgs. 38/2000) o dei quali il Fornitore si avvalga nelle forme previste dalla vigente legislazione in materia di rapporto o prestazione di lavoro, compresi i prestatori d’opera utilizzati in forza di contratti di somministrazione di lavoro temporaneo.
- RC derivante al Fornitore e suoi dipendenti e/o preposti ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni;
- RC personale di dipendenti e prestatori d’opera a qualunque titolo;
- RC per danni provocati da persone non in rapporto di dipendenza della cui opera si avvalga il Fornitore per l’esecuzione del servizio;
- RC per danni alle cose trovantisi nell’ambito di esecuzione dei lavori;
- RC per danni derivanti da incendio di cose del Fornitore o dallo stesso detenute;
- RC per danni da mezzi sotto carico o scarico;
- RC per danni da interruzione o sospensione, totale o parziale, di attività di terzi;
- Estensione del novero dei terzi ai non dipendenti che partecipano ai lavori oggetto dell’appalto.
B) Responsabilità Civile Prodotti (RCP): per danni arrecati a terzi, persone e/o cose (animali compresi) da difetto dei prodotti (anche se fabbricati da terzi) oggetto del presente contratto così come stabilito dalla legislazione Europea in vigore, con massimale “unico” di garanzia non inferiore ad Euro 2.000.000,00.
L’operatività o meno delle coperture assicurative tutte, così come l’eventuale inesistenza o non operatività di polizze di Responsabilità Civile non esonerano l’appaltatore stesso dalle responsabilità di qualunque genere su di esso incombenti né dal rispondere di quanto non coperto – in tutto o in parte - dalle suddette coperture assicurative.
Qualora le coperture sopra descritte prevedano scoperti e/o franchigie per sinistro, resta inteso che gli importi delle stesse restano ad esclusivo carico dell’Appaltatore; pertanto, gli importi degli indennizzi eventualmente dovuti ai danneggiati verranno risarciti integralmente.
L’aggiudicatario è obbligato a consegnare copia delle polizze complete (condizioni generali, particolari, speciali, quietanza di pagamento del premio, ecc..) al Servizio Affari generali e legali di A.S.P. al momento dell’aggiudicazione definitiva e comunque sette (7) giorni prima della data fissata per la sottoscrizione del contratto.
In ogni caso A.S.P. non risponde di eventuali danneggiamenti alle apparecchiature o del loro smarrimento.
ART. 15 DANNI A PERSONE O COSE
Il Fornitore sarà sempre direttamente responsabile dei danni eventualmente causati ai suoi dipendenti e alle attrezzature; il Fornitore sarà sempre direttamente responsabile di danni di qualunque natura, che risultino arrecati a persone o a cose dal proprio comportamento.
ART. 16 CONTROLLI
La verifica qualitative del materiale fornito avverrà da parte dell’A.S.P. all’atto dell’utilizzo, rifiutando di utilizzare materiale che non risulti conforme ai requisiti qualitativi corrispondenti a quanto indicato in sede di gara e alle caratteristiche garantite in offerta.
Il Fornitore si impegna a sostituire entro il termine massimo di 48 ore dalla segnalazione (effettuata a mezzo posta elettronica) il materiale che, a un controllo del personale addetto dell’A.S.P., risulti non conforme o che presenti difetti che possono comprometterne l’uso, la funzionalità o la sicurezza.
In qualsiasi momento, nel corso dell’appalto, l’A.S.P. si riserva il diritto di verificare la corrispondenza tra le schede tecniche presentate in gara e la fornitura effettuata. In caso di esito negativo dei controlli, il costo delle verifiche verrà addebitato integralmente al Fornitore, al quale verrà, inoltre, comminata una sanzione di
€ 500,00 (cinquecento/00) per ogni episodio, secondo le procedure previste nel successivo art. 18, fatta salva la facoltà di A.S.P. di risolvere il contratto in danno all’appaltatore.
Sull’esecuzione del contratto vigila il Direttore dell’esecuzione del contratto, nella persona del Responsabile del Procedimento, D.ssa Xxxxxx Xxxxxxx, coadiuvato dai Coordinatori di struttura in quanto Referenti dell’esecuzione del contratto.
Il Direttore dell’esecuzione effettuerà la verifica di conformità tramite controlli annuali sulle modalità di effettuazione della fornitura, sulla sua corrispondenza a quanto proposto nel progetto di gara e a quanto contrattualmente stabilito e sulla conformità dei prodotti consegnati, al fine di constatarne la rispondenza
rispetto a quelli offerti in sede di gara. Il Direttore dell’esecuzione redigerà verbale di verifica di conformità, che verrà trasmessa anche tramite posta elettronica, al Fornitore.
Nel caso vi fossero da evidenziare al Fornitore eventuali segnalazioni, osservazioni e/o richieste di chiarimenti e/o prescrizioni, alla stessa sarà assegnato un temine di dieci (10) giorni per la presentazioni delle proprie precisazioni e/o per il compimento delle prescrizioni cui è richiesto di uniformarsi. Nel caso, invece, tale valutazione fosse negativa a causa di rilevante inadempienza contrattuale, l’A.S.P. procederà a formalizzare la relativa contestazione, secondo le modalità di cui al successivo articolo.
ART. 17 DEPOSITO CAUZIONALE
A garanzia dell’esatto e puntuale adempimento contrattuale, il Fornitore dovrà effettuare un deposito cauzionale definitivo, pari al 10% dell’importo di aggiudicazione, ai sensi dell’art. 113 del D.Lgs. 163/2006.
Tale garanzia deve essere rilasciata da impresa di assicurazione debitamente autorizzata all’esercizio del ramo cauzioni e deve prevedere espressamente la seguente clausola: “la società si impegna ad effettuare il pagamento a semplice richiesta dell’Ente garantito, senza opporre eccezioni, comprese quelle dell’art. 1945 c.c., sino ad integrale soddisfacimento degli obblighi inerenti al contratto per il quale è prestata la presente garanzia, rinunciando espressamente a valersi della decadenza prevista dall’art. 1957 x.x., 0x xxxxx”.
Xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx determina la decadenza dell’affidamento e l’acquisizione della cauzione del 2%, presentata in sede d’offerta.
La cauzione definitiva si intende estesa a tutti gli accessori del debito principale ed è prestata a garanzia dell’esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni del Fornitore, anche future, ai sensi del presente capitolato.
In particolare, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l’applicazione delle penali e, pertanto, resta espressamente inteso che A.S.P. ha diritto a rivalersi direttamente sulla cauzione e quindi sulla fideiussione per l’applicazione delle penali.
Il deposito cauzionale deve coprire l’intera durata contrattuale e sarà svincolato, previa deduzione di eventuali crediti di A.S.P., a seguito della piena ed esatta esecuzione delle obbligazioni contrattuali e secondo quanto previsto al successivo art. 20 del presente atto.
Qualora l’ammontare della garanzia dovesse ridursi per effetto dell’applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, il Fornitore dovrà provvedere al reintegro entro il termine di 10 giorni dal ricevimento della relativa richiesta.
ART. 18 PENALI
Il Fornitore dovrà scrupolosamente osservare, nella erogazione del servizio, tutte le disposizioni riportate nel presente capitolato.
A tale scopo i controlli, di cui all’art. 16, saranno indirizzati, oltre che sugli aspetti tecnici dell’erogazione, come la funzionalità delle apparecchiature e la continuità del servizio, anche sulla qualità delle relazioni tenute tra il personale di centrale e gli utenti del servizio (professionalità, affabilità, capacità di ascolto, ecc.) rilevate tramite interviste agli stessi utenti.
Se durante lo svolgimento del servizio fossero rilevate inadempienze rispetto a quanto previsto nel capitolato, si procederà all’applicazione della penale nella misura generale del 10% sull’importo medio giornaliero della fornitura relativa a quei giorni di disagio generatisi. Si considerano, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quali inadempienze idonee all’applicazione delle specifiche penali, le situazioni di seguito indicate:
- € 50,00 al giorno per ritardi nell’installazione degli apparecchi;
- € 50,00 al giorno per istallazione di apparecchi mal funzionanti;
- € 100,00 al giorno per mancata risposta agli allarmi;
- € 100,00 al giorno per mancato funzionamento della centrale nelle 24 ore e nei 365 giorni annuali. Qualora le inadempienze, causa delle penali, si ripetessero, per ognuno dei casi sopra previsti, più di tre volte nel corso di ogni anno di contratto, l’A.S.P., fatto salvo quanto previsto all’articolo “Risoluzione del contratto” e/o più gravi e diverse sanzioni previste dalle norme di legge, potrà proseguire nell’applicazione delle penali raddoppiate rispetto quanto sopra previsto.
L’applicazione delle penalità dovrà essere preceduta da regolare contestazione dell’inadempienza, alla quale l’A.S.P. avrà la facoltà di presentare le sue controdeduzione entro e non oltre 2 giorni dalla notifica anche per posta elettronica della contestazione. Qualora le deduzioni non siano accoglibili a giudizio dell’A.S.P., ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, sono applicate al Fornitore le penali di cui sopra a decorrere dall’inizio dell’inadempimento.
Considerata la particolare natura delle prestazione l’A.S.P. si riserva la facoltà di affidare a terzi l’effettuazione delle prestazioni per qualsiasi motivo non rese dall’A.S.P. con addebito alla stessa dell’interno costo sopportato e degli eventuali danni.
L’importo delle penali verrà detratta direttamente dal primo pagamento utile; in caso di insufficienza di tale importo, l’A.S.P. si rivarrà sulla cauzione.
L’applicazione delle penalità di cui sopra è indipendente dall’applicazione delle altre sanzioni previste dal capitolato per le eventuali violazioni contrattuali da parte del Fornitore, essendo così fatta salva ogni azione civile volta ad ottener risarcimento (in via contrattuale o extracontrattuale) e/o risolvere o rescindere i contratti.
L'applicazione delle penali non esclude la risoluzione contrattuale nonché qualsiasi altra azione legale che l’A.S.P. intenda eventualmente intraprendere.
La richiesta e/o il pagamento delle penali non esonera in nessun caso il Fornitore dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale.
Gli inadempimenti che determinino un importo massimo della penale superiore al 10% dell’importo del contratto o la recidiva comportano la risoluzione di diritto del contratto, fatte salve le penali e il risarcimento dei danni subiti dall’A.S.P., per i quali la stessa si rivarrà incamerando la cauzione a titolo di risarcimento danni e di penale, senza che per ciò occorra citazione in giudizio, pronuncia di Giudice o altra formalità, previa comunicazione al Fornitore con le modalità di cui sopra.
ART. 19 INADEMPIENZA DEL FORNITORE
L’Azienda si riserva, nel caso di ritardi o mancata effettuazione del servizio in oggetto, la facoltà di recedere dal contratto in qualsiasi momento e con semplice preavviso di dieci (10) giorni, per comprovata inadempienza, anche solo parziale, da parte della ditta aggiudicataria, delle clausole contrattuali, ovvero per ragioni di forza maggiore anche conseguenti al mutare degli attuali presupposti giuridici e legislativi.
L’A.S.P. ha diritto al risarcimento di eventuali danni subiti, tenuto conto della natura dell’incarico, nei termini indicati dalla vigente normativa ed imputabili a negligenze, errori od omissioni del Fornitore.
Trattandosi di servizio continuativo necessario all’A.S.P., nel caso di inadempienza del Fornitore nel prestare in tutto o in parte il servizio alle condizioni riportate nel presente capitolato e a quelle dell’offerta, oppure in caso di aumento dei costi della fornitura senza accettabile o giustificabile motivazione, o qualora l’A.S.P. non ritenesse soddisfacente il rapporto, la stessa potrà, a suo insindacabile giudizio, risolvere il contratto, per cause imputabili al Fornitore, prima della scadenza e al verificarsi dei suddetti fatti e con preavviso di almeno venti (20) giorni.
E’ fatta salva la possibilità per l’A.S.P. di rivolgersi, in caso di risoluzione anticipata del servizio, al secondo miglior offerente per l’assegnazione del servizio. E’ fatto salvo ogni diritto di procedere per i danni subiti.
ART. 20 ATTESTAZIONE DI REGOLARE ESECUZIONE
A conclusione del contratto il Direttore dell’esecuzione emette l’attestazione di regolare esecuzione del contratto, a seguito della quale:
- si provvede al saldo delle prestazioni eseguite;
- allo svincolo della cauzione prestata dal Fornitore;
- allo svincolo, previa verifica della regolarità contabile, di quanto accantonato a titolo di ritenuta “a garanzia”, ai sensi dell’art. 4, comma 3, DPR 207/2010.
ART. 21 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
L’A.S.P. potrà risolvere di diritto, ai sensi dell’art. 1456 Codice Civile, previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con raccomandata con ricevuta di ritorno, il contratto nei seguenti casi:
• mancato adempimento delle prestazioni contrattuali a perfetta regola d’arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente capitolato;
• difformità tra le caratteristiche del servizio e quelle dichiarate nell’offerta;
• qualora si verificassero da parte del Fornitore comportamenti tali da rendere insoddisfacente il servizio in funzione dei particolari scopi cui è destinato, comprovate da almeno tre (3) lettere di contestazione;
• in caso di apertura di una procedura di fallimento a carico del Fornitore;
• in caso di cessione ad altri, in tutto o in parte, sia direttamente che per interposta persona, dei diritti e degli obblighi inerenti al presente capitolato;
• in caso di mancata osservanza del divieto di subappalto;
• per interruzione non motivata del servizio;
• per cessazione anticipata del servizio, anche dovuta a cause di forza maggiore;
• qualora disposizioni legislative, regolamentari e autorizzative non consentano la prestazione del servizio, in tutto o in parte.
In ogni caso resta fermo il diritto di A.S.P. di procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento dell’eventuale danno.
Il contratto verrà risolto di diritto nel caso in cui venga attivata, successivamente alla sua stipula, una convenzione delle centrali d’acquisto nazionale (CONSIP) o regionale (Intercent-ER).
ART. 22 RECESSO
L’A.S.P. ha diritto di recedere dal contratto, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, con preavviso di almeno trenta (30) giorni, da comunicare al Fornitore con raccomandata con ricevuta di ritorno, nei seguenti casi:
a) giusta causa;
b) mutamento di carattere organizzativo, quali a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, accorpamento e/o trasferimento dei servizi dell’A.S.P..
Si intende per “giusta causa”, a titolo esemplificativo e non esaustivo:
1. qualora sia stata depositata contro il Fornitore un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia, di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell’indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari dell’Appaltatore;
2. qualora il Fornitore perda i requisiti minimi richiesti per l’affidamento di forniture e appalti di servizi pubblici e, comunque, quelli specificamente previsti nel bando per la partecipazione alla gara relativi alla procedura attraverso la quale è stato scelto il Fornitore stesso;
3. qualora, essendosi aggiudicato il servizio una ditta o una società, taluno dei componenti l’organo di amministrazione o l’amministratore delegato o il direttore generale o il responsabile tecnico del Fornitore siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la pubblica amministrazione, l’ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia;
4. ogni altra fattispecie che faccia venire meno il rapporto di fiducia sottostante il contratto.
Il Fornitore potrà recedere dall'incaricato solo con preavviso tre (3) mesi e per giustificato motivo.
Dalla data di efficacia del recesso, il Fornitore dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno all’A.S.P..
In caso di recesso, il Fornitore ha diritto al pagamento delle prestazioni eseguite, purché eseguite correttamente e a regola d’arte secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, e ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto previsto dall’art. 1671 del Codice Civile.
ART. 23 RISERVATEZZA
Il Fornitore ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e/o, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione dell’appalto.
L’obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del presente appalto.
L’obbligo di cui al comma 1 non concerne i dati che siano e/o divengano di pubblico dominio.
Il Fornitore è responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori degli obblighi di segretezza anzidetti.
In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, l’A.S.P. ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto, fermo restando che l’Appaltatore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare.
Il Fornitore potrà citare i termini essenziali del contratto, nei casi in cui fosse condizione necessaria per la partecipazione stessa del fornitore a gare o appalti.
Il Fornitore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal D.Lgs. 196/03 e s.m. ed i. e dai regolamenti di attuazione in materia di riservatezza.
ART. 24 SICUREZZA
L’Azienda non è tenuta a fornire copia del DUVRI in quanto trattasi di mera fornitura di materiali (art. 26 c. 3 D.Lgs. 81/08, e art. 32, capo 1, comma 3bis D. Lgs. 69/13)
Pertanto, i costi della sicurezza derivanti dall’eliminazione dei rischi da interferenza risultano essere pari a zero.
È comunque onere della ditta aggiudicataria elaborare, relativamente ai costi della sicurezza afferenti all’esercizio della propria attività, il documento di valutazione dei rischi e di provvedere all’attuazione delle misure di sicurezza necessarie per eliminare o ridurre al minimo i rischi specifici connessi all’attività svolta dallo stesso.
Nel caso comunque in cui, nel corso dell’esecuzione contrattuale, possano emergere, rischi da interferenza, anche su segnalazione del fornitore, l’Azienda procederà alla redazione del DUVRI.
ART. 25 DIVIETO DI SUB-APPALTO E CESSIONE DEL CONTRATTO E DEI CREDITI
Il sub-appalto non è consentito.
Non è consentita la cessione, nemmeno parziale del contratto, a pena la nullità dello stesso.
E’ fatto divieto al Fornitore di cedere a terzi i crediti della fornitura senza specifica autorizzazione da parte dell’A.S.P..
In caso di inadempimento da parte del Fornitore degli obblighi di cui ai commi precedenti, l’A.S.P., fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto.
ART. 26 CONTROVERSIE
Per ogni eventuale controversia tra l’A.S.P. e l’Appaltatore sorta in conseguenza all’esecuzione o all’interpretazione del presente appalto la competenza è del Foro di Modena.
ART. 27 NORME FINALI
Per tutto quanto non previsto in questo capitolato si rinvia alle disposizioni di legge.
AVVERTENZE: Ai sensi del combinato disposto degli articoli 7 e 13 del D.Lgs. n. 196 del 2003 sul trattamento dei dati personali, si forniscono le informazioni di seguito indicate:
a) I dati richiesti sono raccolti per le finalità inerenti alla procedura disciplinata dalla legge per l’affidamento di appalti e servizi;
b) Il conferimento dei dati richiesti ha natura obbligatoria. A tale riguardo, si precisa che: per i documenti e le dichiarazioni da presentare ai fini dell’ammissione alla gara, il concorrente è tenuto a rendere i dati e la documentazione richiesta, a pena di esclusione dalla gara medesima; per i documenti e le dichiarazioni da presentare ai fini dell’eventuale aggiudicazione e conclusione del contratto, il concorrente che non presenterà documenti o non fornirà i dati richiesti, sarà sanzionato con la decadenza dall’aggiudicazione.
c) I dati raccolti potranno essere oggetto di comunicazione: al personale dipendente dell’Azienda, responsabile del procedimento o, comunque, in esso coinvolto per ragioni di servizio; ad altri soggetti pubblici, in presenza di una norma di legge o di regolamento, ovvero quando tale comunicazione sia comunque necessaria per lo svolgimento di funzioni istituzionali;
d) a privati o enti pubblici economici qualora ciò sia previsto da una norma di legge o regolamento.
e) Il trattamento dei dati avverrà con strumenti prevalentemente informatici, e con logiche pienamente rispondenti alle finalità da perseguire anche mediante: verifiche dei dati contenuti nelle dichiarazioni con altri dati in possesso del Comune di San Felice sul Xxxxxx; verifiche dei dati contenuti nelle dichiarazioni con dati in possesso di altri organismi (quali, ad esempio, istituti previdenziali, assicurativi, camere di commercio ecc.)
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