SCHEMA DI CONTRATTO
SCHEMA DI CONTRATTO
OGGETTO: “PUNTO UNICO DI ACCESSO SOCIO-SANITARIO DEL MUNICIPIO X” Anno 2022-2023
IMPORTO a base di gara: € 168.151,05 (al netto dell'IVA al 22%)
Oneri della sicurezza pari a zero
CIG 94553712FD
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Xxxxxxx Xxxxxx
IL DIRETTORE
Xxxxxxxx Xxxxx
XXXXXXXX XXXXX
PREMESSA
Il presente appalto decorrerà dalla data di sottoscrizione del contratto per 12 mesi. Alla scadenza del contratto il rapporto si intende risolto di diritto, senza onere né obbligo di disdetta.
Tra
Roma Capitale, Municipio Roma X con sede in Xxxx, xxx X. Xxxxxxxxx, 00 00000 X.X. 00000000000
X. Xxx 00000000000 nella persona del Direttore della Direzione Socio Educativa Xxxx. Xxxxxxxx Xxxxx, nato a Roma 31/01/1960 C.F.VSCMCL60A31H501W ai sensi dell’art. 107, comma 3, lett. c) del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i., in seguito “Roma Capitale”
E
L’Organismo
----------------------------------------------------------------------
Il presente contratto viene sottoscritto dalle parti in modalità elettronica, di conseguenza il rappresentante dell’aggiudicatario dovrà risultare munito di firma digitale.
Ai sensi dell’art. 32 quater Codice Penale il Rappresentante Legale dichiara, come da attestazione agli atti, di avere piena capacità di contrarre con la Pubblica Amministrazione;
con D.D. n. ---- del , l’Amministrazione ha autorizzato l’affidamento.
Tutto ciò premesso tra le parti come sopra costituite
si conviene e stipula quanto segue: Art. 1
OGGETTO DEL CONTRATTO
Il presente contratto ha per oggetto la realizzazione del progetto “PUNTO UNICO DI ACCESSO SOCIO-SANITARIO DEL MUNICIPIO X”Anno 2022-2023 finalizzato all’accoglienza sociale, sanitaria e sociosanitaria. È la porta di accesso alla rete dei servizi e delle risorse territoriali. E’ una nuova modalità organizzativa dei servizi di accoglienza e orientamento tra Distretto Asl Roma 3 e Municipio
X. Istituito per favorire pari opportunità d’accesso alle informazioni riguardanti i servizi sociali, sanitari o sociosanitari, e finalizzato pertanto, ad avviare percorsi di risposta appropriati ai bisogni della persona, superando la settorializzazione degli interventi e favorendo l’accesso ai servizi, in particolare per coloro che richiedono unitariamente prestazioni sanitarie e interventi di natura sociale. Inoltre, in via sperimentale ed innovativa, il servizio è finalizzato anche a fornire una risposta
mirata al bisogno delle cittadine e dei cittadini gay, lesbiche, bisessuali e transessuali che vivono stabilmente o temporaneamente nel territorio del Municipio X.
Il presente contratto disciplina, altresì, le clausole dirette a regolare il rapporto negoziale tra Roma Capitale e l’esecutore in relazione alle caratteristiche del servizio comprese le modalità esecuzione come meglio dettagliate e contenute nel Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale (d’ora innanzi: Capitolato) e negli atti in esso richiamati.
Il presente appalto è regolato inoltre da:
il D. Lgs. n. 50/2016 (d’ora innanzi: Codice);
il D.P.R. n. 207/2010 (d’ora innanzi Regolamento) per le parti ancora in vigore;
il D. Lgs. n. 81/2008 e e xx.xx. e ii. “Tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”; il D. Lgs. n. 159/2011 e xx.xx. e ii. “Codice delle leggi antimafia”;
la L. n. 190/2012 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”;
il D.Lgs. n. 97 del 25 maggio 2016 “Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012 n. 190 e del Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell’articolo 7 della Legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”;
la L. n. 136/2010 “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia” come modificato dall’art. 7 del D.L. n. 187/2010, convertito con modifiche con L. n.217/2010;
il D. Lgs. n. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”;
il D. L. n. 95/2012, come convertito nella L. n. 135/2012 “Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini”;
il D. Lgs. n. 231/2001 e xx.xx. e ii. “Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica”;
il Protocollo d’intesa tra X.X.XX. e Ministero dell’Interno 15 luglio 2014 “Prime linee guida per l'avvio di un circuito collaborativo tra X.X.XX. - Prefetture-U.T.G. e Enti locali per la prevenzione dei fenomeni di corruzione e l'attuazione della trasparenza amministrativa”;
Il Protocollo d’intesa 28 gennaio 2015 “seconde linee guida per l’applicazione alle imprese delle misure straordinarie di gestione, sostegno e monitoraggio a fini antimafia e anticorruzione, previste dall’art. 32 del D.L. 24 giugno 2014, n. 90”.
il “Protocollo d’intesa” ai fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture – sottoscritto in data 21 luglio 2011 tra la Prefettura U.T.G. di Roma e Roma Capitale;
il “Protocollo di integrità” di cui alla deliberazione della Giunta Capitolina n. 40 del 27 febbraio 2015 modificato con il P.T.P.C.T. 2022-2023-2024 approvato con Deliberazione di Giunta Capitolina n. 139 del 29 aprile 2022;
il “Protocollo di azione – vigilanza collaborativa con Roma Capitale” stipulato con l’A.N.A.C. in data 29 luglio 2015;
il Capitolato Generale che disciplina tutti gli appalti che si eseguono per conto del Comune di Roma, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 6126 del 17 novembre 1983;
la Legge 328/200;
il “Regolamento di contabilità” di Roma Capitale ai sensi a della deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 25 gennaio 1996 e ss. mm. e ii.
norme del codice civile per quanto non regolato dalle disposizioni di cui ai precedenti punti; il Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale configurato per il presente appalto; l’offerta tecnica presentata dal concorrente risultato aggiudicatario definitivo.
Art. 2
DURATA DELL’APPALTO E MODALITA’ DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO
Il presente contratto decorrerà dalla data di sottoscrizione del contratto per 12 mesi. Alla scadenza del contratto il rapporto si intende risolto di diritto, senza onere né obbligo di disdetta.
È esclusa la possibilità di rinnovo tacito o automatico.
L’affidatario del servizio eseguirà le prestazioni contrattuali del presente appalto a regola d’arte per tutta la durata del contratto, secondo le modalità espressamente individuate nel Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale.
Il servizio “Punto Unico di Accesso sociosanitario e Segretariato Sociale” pone i seguenti obiettivi strategici:
1. accoglienza, ascolto attivo, informazione e orientamento e accompagnamento dei soggetti più fragili e vulnerabili verso i servizi sociali, sanitari, sociosanitari e socio educativi territorialmente competenti;
2. decodifica della domanda/bisogno effettuando, pertanto, una prevalutazione della situazione;
3. identificazione e attivazione dei percorsi più appropriati da proporre all’utente e avvio della presa in carico che potrà essere immediata se si tratta di casi semplici;
Questi obiettivi prevedono una serie di attività, quali:
1. registrazione dell’utente tramite scheda d’accesso;
2. invio ai servizi competenti territorialmente per i casi di natura prettamente sociale e prettamente sanitaria;
3. inoltrare la richiesta di valutazione multidimensionale, attraverso UVMD/ équipe integrata multidisciplinare, per le situazioni sociosanitarie complesse affinché siano attivati i servizi in modo integrato al fine di superare la frammentazione degli stessi e utilizzare al meglio le reciproche competenze;
4. mappare le risorse del territorio e aggiornarle periodicamente, elaborare report ai fini della progettazione e della gestione dei servizi sociosanitari territoriali;
5. raccogliere dati per il monitoraggio e la valutazione delle richieste dei cittadini, dei bisogni rilevati e dei percorsi effettuati;
6. registrazione sul SIGESS di tutte le informazioni dei singoli cittadini che accedono al servizio;
7. raccolta domande di accesso ai servizi e inoltro al Protocollo del Municipio
8. consulenza legale per casi complessi
9. consulenza cittadini stranieri
10. sportello sulle persone LGBT con attività di orientamento e informazione
11. punto informazione care giver sulle procedure per l’accesso alle prestazioni assistenziali offerte dal sistema integrato ed orientamento alle diverse opportunità e misure di sostegno per il “caregiver familiare”.
12. attività di informazione sulle associazioni rappresentative di promozione sociale e di volontariato attive sul territorio per la tutela del caregiver familiare
Il PUA fungerà anche da raccordo comunicativo sia con i Medici di Medicina Generale e i Pediatri di Libera Scelta sia per la mappa delle risorse territoriali attivabili nei processi di aiuto.
Il servizio dovrà essere articolato su due livelli- Front Office e Back Office- garantendo l’attuazione degli interventi di seguito descritti:
Attività di Front Office:
Sono le attività svolte con l’utente negli orari di apertura al pubblico.
Le funzioni di Front Office sono competenza di tutte le figure professionali secondo la propria specificità e prevedono:
1. accoglienza e ascolto;
2. informazione e orientamento;
3. prevalutazione, analisi dei bisogni, counseling;
4. attivazione delle risorse in base ai bisogni.
Attività di Back Office:
Sono tutte le attività svolte fuori dagli orari di apertura all’utenza e si differenziano in fase di I Livello e II livello:
Back Office di I Livello: è il lavoro che si svolge per ogni richiesta accolta al PUA che necessiti dell’attivazione di un processo di aiuto. Nel caso dei casi “semplici” direttamente risolvibili, agli operatori del PUA compete l’orientamento e/o l’invio ai servizi specialistici ritenuti necessari. Sono interventi basati su colloqui, valutazione dei bisogni e una serie di atti amministrativi finalizzati ad attivare i servizi sanitari e/o sociali. Per i casi “semplici” è richiesta una documentazione individuale che generalmente si apre e si chiude nello stesso giorno o al massimo 72 ore lavorative. Per le situazioni “complesse” che non richiedono una presa incarico integrata o l’attivazione di più servizi ma sono riconducibili a uno specifico servizio di pertinenza, gli operatori PUA provvedono ad avviare il percorso di presa in carico, attivando direttamente i servizi necessari. Anche queste situazioni comprendono colloqui, valutazione dei bisogni e una serie di atti amministrativi finalizzati ad attivare i servizi sanitari e/o sociali e richiedono una documentazione individuale che generalmente si apre e si chiude in più di 24 ore e non oltre 6 giorni lavorativi.
Back Office di II Livello: le situazioni ritenute più articolate e complesse, invece, saranno riesaminate nel Back Office da una équipe composta dai 2 Responsabili Tecnici del PUA (Sanitario e Sociale); Per le situazioni sociosanitarie complesse, che necessitano di percorsi multidisciplinari di presa in carico, i due Responsabili Tecnici provvederanno a richiedere al Direttore del Distretto Sanitario e al Direttore della Direzione Socio Educativa l’attivazione delle UVMD sulla base della scheda PUA della documentazione, e delle relazioni tecniche necessarie per la valutazione (UVMD/ presa in carico integrati).
Sono previste anche delle riunioni organizzative:
riunione, a cadenza regolare, di Coordinamento Socio-Sanitario tra i Responsabili Tecnici dei servizi coinvolti;
riunione ogni tre mesi di Coordinamento tra il Direttore del Distretto ASL Roma 3 e il Direttore della Direzione Socio-Educativa del Municipio X o loro delegati, per il monitoraggio e la valutazione sia dei percorsi attivati che del grado di integrazione tra i servizi sociali e sanitari.
Il servizio si svolgerà facendo riferimento alle metodologie e gli strumenti propri del Servizio Sociale professionale, quali: colloqui, visite domiciliari, lavoro in équipe e di rete, riunioni professionali di
Servizio Sociale, predisposizione e conservazione delle cartelle sociali valutazione, analisi del bisogno, monitoraggio delle situazioni prese in carico.
Il servizio di gestione dello sportello di ascolto e consulenza Antiomofobia e Transfobia per persone LGBT+ dovrà provvedere alla realizzazione delle attività fondamentali come di seguito indicato:
a) Interventi di primo livello: contatto, ascolto dei bisogni, accoglienza e attività di primo contatto con le/gli utenti. Tali attività dovranno essere svolte sia attraverso canali di contatto telefonici, sia attraverso l’apertura di uno sportello fisico dove gli utenti possano recarsi personalmente se lo dovessero ritenere opportuno.
b) Interventi di secondo livello: orientamento, assistenza e consulenza anche con la collaborazione e/o con l’attivazione e l’intervento di ulteriori servizi di orientamento, assistenza e consulenza (di ambito legale, sindacale, psicologico, medico, ecc.)
Considerata la vastità del territorio e della popolazione ivi residente, si prevede una sede PUA articolata in due presidi, individuati dalla stazione appaltante, con i seguenti orari di apertura al pubblico complessivi:
1. Lunedì dalle 9:00 alle 12:00
2. Martedì dalle 9:00 alle 12:00 e dalle ore 15.00 alle ore 17.00
3. Mercoledì dalle 9:00 alle 12:00 - sportello per persone LGBTQ+
4. Giovedì dalle 9:00 alle 12:00 e dalle ore 15.00 alle ore 17.00
5. Venerdì dalle 9:00 alle 12:00
Ogni sede dovrà essere funzionalmente dotata di idonei programmi e sistemi informativi compatibili con la rete in uso secondo i programmi e indicazioni della stazione appaltante.
L’Organismo provvederà alla fornitura della strumentazione necessaria all’operatività, quale: cancelleria e materiale di consumo, 2 stampanti laser con scanner e toner, personal computer per ciascun operatore, 1 cellulare con scheda SIM attiva, webcam per pc, nonché eventuali dispositivi di prevenzione dal Covid-19.
Tale dotazione, al termine dell’affidamento del progetto, resterà di pertinenza della Direzione Socio-Educativa
I mezzi e/o i costi degli spostamenti necessari per gli operatori saranno a carico dell’Organismo affidatario.
Sarà compito dell’organismo aggiudicatario allestire i locali assegnati al PUA sito in base a quanto successivamente viene concordato con l’Amministrazione.
Ogni sede PUA deve essere dotata di personale tecnico ed amministrativo. E’ loro compito:
adottare, in sinergia, provvedimenti a garantire la qualità e la continuità del servizio, il conseguimento nei tempi stabiliti degli obiettivi specifici programmati, la risoluzione di eventuali problemi di natura tecnica, organizzativa e gestionale;
valutare le richieste di attivazione dell’UVMD.
Il personale impiegato nelle funzioni PUA deve essere in possesso di:
- capacità relazionali, in particolare di ascolto e accoglienza;
- competenza nella raccolta e registrazione delle informazioni utili per una prima definizione del bisogno e per una funzione di screening della fragilità;
- conoscenza dei diritti esigibili;
- conoscenza della mappa dei servizi territoriali e delle modalità di attivazione;
- competenze relative alla prevalutazione;
- capacità di lavoro in gruppo multiprofessionale;
- competenze relative alla gestione delle informazioni attraverso il corretto utilizzo di strumenti informativi e informatici.
L’organismo affidatario è tenuto a compilare regolarmente il report per le verifiche necessarie all’andamento de progetto che risponda alle esigenze del servizio e dei cittadini interessati.
L’affidatario del Servizio eseguirà le prestazioni contrattuali del presente appalto a regola d’arte per tutta la durata del contratto secondo le nuove e diverse modalità proposte dall’affidatario medesimo in sede di offerta migliorativa che saranno all’uopo analiticamente specificate ed articolate.
L’Organismo si impegna al rispetto della clausola sociale secondo il piano di riassorbimento presentato in sede di Offerta.
Art. 3 CORRISPETTIVO CONTRATTUALE
Il corrispettivo dovuto da Roma Capitale all’esecutore per il pieno e perfetto adempimento degli obblighi tutti assunti con il presente appalto comprensivo delle prestazioni proposte dal
contraente medesimo in sede di offerta migliorativa al netto del ribasso proposto e per il periodo innanzi indicato, ammonta ad € ------------------ al netto dell’I.V.A., per un totale di € IVA
inclusa).
Art. 4
ONERI A CARICO DELL’ESECUTORE
Sono a carico dell’esecutore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui all’art. 3, tutti gli oneri, le spese ed i rischi relativi all’esecuzione del servizio complessivamente inteso come individuato nel presente schema di contratto, e nel relativo Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale, nonché ogni attività che dovesse rendersi necessaria per lo svolgimento dello stesso e per un corretto e completo adempimento di tutte obbligazioni previste.
L’esecutore/affidatario si obbliga a eseguire tutte le prestazioni contrattuali a perfetta regola d’arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente schema di contratto, nel Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale e nell’offerta tecnica presentata dal concorrente risultato aggiudicatario definitivo.
Le prestazioni contrattuali dovranno essere conformi alle caratteristiche tecniche e alle specifiche tecniche indicate nel Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale e indicate in modo sintetico nel seguente schema:
L’esecutore è tenuto altresì a rispettare:
- obblighi riferiti all’avvio delle prestazioni;
- obblighi di comunicazione del personale impiegato nell’esecuzione dell’appalto e dei relativi titoli professionali;
- obblighi afferenti il pagamento delle spese contrattuali;
- obblighi afferenti la tracciabilità dei flussi finanziari;
- obblighi afferenti il rispetto dei protocolli d’intesa e di integrità;
- obblighi assicurativi e previdenziali;
L’esecutore si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative alla buona e corretta esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite da Roma Capitale.
L’esecutore si impegna a comunicare tempestivamente a Roma Capitale, nel corso del servizio, ogni modificazione intervenuta negli assetti societari, nella struttura di impresa e negli organismi tecnici ed amministrativi.
L’esecutore si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, previdenza, assicurazione, sicurezza ed infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.
In particolare l’esecutore si impegna a rispettare, nell’esecuzione delle obbligazioni derivanti dal presente contratto, tutte le norme di cui al D. Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii.
L’esecutore è tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionali e territoriali in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni.
L’esecutore si obbliga a cooperare con Roma Capitale in sede di verifica della conformità delle prestazioni contrattuali, con particolare riferimento alle verifiche in corso di esecuzione.
Art. 5
SOSPENSIONI O RIPRESE DELL’ESECUZIONE DEL CONTRATTO
Ai sensi dell’art. 107 comma 1 del Codice, qualora ricorrano circostanze speciali, non prevedibili al momento della stipulazione del contratto, che impediscono in via temporanea che le prestazioni oggetto del presente appalto procedano utilmente a regola d’arte il Direttore dell’esecuzione del contratto, su indicazione del R.U.P., secondo le indicazioni presenti nelle Linee guida dell’A.N.A.C., ovvero il R.U.P., ne ordina la sospensione compilando apposito verbale nel quale devono essere indicate le ragioni della sospensione delle prestazioni, l’imputabilità delle medesime, le prestazioni già effettuate le eventuali cautele per la ripresa dell’esecuzione del contratto senza che siano richiesti eccessivi oneri, i mezzi e gli strumenti esistenti che rimangono eventualmente nel luogo dove l’attività contrattuale era in corso di svolgimento.
Il verbale deve essere sottoscritto dall’esecutore ed inviato al R.U.P.
In caso di sospensione, il termine per l’esecuzione dell’appalto viene calcolato in considerazione della durata della sospensione e degli effetti prodotti.
Ai sensi dell’art. 107, comma 2 del Codice, la sospensione può, altresì, essere disposta dal R.U.P. per ragioni di necessità o di pubblico interesse, tra cui l'interruzione di finanziamenti per esigenze sopravvenute di finanza pubblica disposta con atto motivato da Roma Capitale. Qualora la sospensione, o le sospensioni, durino per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista per l'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, o comunque quando superino sei mesi complessivi, l'esecutore può chiedere la risoluzione del contratto senza indennità; se Roma Capitale si oppone, l'esecutore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti. Nessun indennizzo è dovuto all'esecutore negli altri casi.
La sospensione è disposta per il tempo strettamente necessario. Cessate le cause della sospensione, il RUP dispone la ripresa dell’esecuzione e indica il nuovo termine contrattuale.
Ove successivamente alla consegna dei lavori insorgano, per cause imprevedibili o di forza maggiore circostanze che impediscano parzialmente il regolare svolgimento delle prestazioni, l'esecutore è tenuto a proseguire le parti di servizio eseguibili, dando atto in apposito verbale della sospensione parziale delle prestazioni non eseguibili. Le contestazioni dell'esecutore in merito alle sospensioni delle parti di servizio, sono iscritte a pena di decadenza nei verbali di sospensione e di ripresa dell’esecuzione dei servizi, salvo che per le sospensioni inizialmente legittime, per le quali è sufficiente l'iscrizione nel verbale di ripresa dei servizi; qualora l'esecutore non intervenga alla firma dei verbali o si rifiuti di sottoscriverli, deve farne espressa riserva sul registro di contabilità. Quando la sospensione supera il quarto del tempo contrattuale complessivo, il responsabile del procedimento dà avviso all'X.X.XX.
I verbali di ripresa dell'esecuzione dei servizi, da redigere a cura del direttore dell'esecuzione non appena sono venute a cessare le cause della sospensione, sono firmati dall'esecutore ed inviati al Responsabile unico del procedimento.
Nel verbale di ripresa il direttore dell’esecuzione del contratto indica il nuovo termine ultimo di esecuzione del contratto, individuato dal R.U.P. secondo le indicazioni presenti nelle linee guida dell’A.NA.C., calcolato tenendo in considerazione la durata della sospensione e gli effetti da questa prodotti.
Ai sensi dell’art. 107, comma 5 del Codice, l'esecutore che per cause a lui non imputabili non sia in grado di ultimare le prestazioni oggetto del presente contratto nel termine fissato può richiederne la proroga, con congruo anticipo rispetto alla scadenza del termine contrattuale. In ogni caso la sua concessione non pregiudica i diritti spettanti all'esecutore per l'eventuale imputabilità della maggiore durata a fatto della stazione appaltante. Xxxx'istanza di proroga decide il Responsabile del procedimento, sentito il direttore dell’esecuzione del contratto, entro trenta giorni dal suo ricevimento. L'esecutore deve ultimare le prestazioni oggetto del presente contratto nel termine stabilito dagli atti contrattuali, decorrente dalla data del verbale di consegna ovvero, in caso di consegna parziale dall'ultimo dei verbali di consegna.
È ammessa, ai sensi dell’art. 106 comma 11 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., la proroga limitatamente al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure per l’individuazione di un nuovo contraente.
L'ultimazione delle prestazioni oggetto del presente contratto, appena avvenuta, ai sensi dell’art. 107, comma 5 del Codice, è comunicata dall'esecutore per iscritto al D.E.C. il quale procede subito alle necessarie constatazioni in contraddittorio. L'esecutore non ha diritto allo scioglimento del contratto né ad alcuna indennità qualora le prestazioni oggetto del presente contratto, per qualsiasi
causa non imputabile alla stazione appaltante, non siano ultimati nel termine contrattuale e qualunque sia il maggior tempo impiegato.
Art. 6 OFFERTA MIGLIORATIVE
In sede di offerta tecnica, è stata proposta come offerta migliorativa e/o aggiuntiva senza oneri per l’Amministrazione Pubblica: ------------------------------
Termini di esecuzione
Art. 7
TERMINI DI ESECUZIONE E PENALITÀ'
L’affidatario dovrà eseguire le prestazioni contrattuali secondo quanto previsto dal capitolato speciale descrittivo prestazionale.
Penali
In caso di inadempimento o di adempimento parziale degli obblighi contrattuali assunti, saranno applicate le seguenti penali in conformità alla progettazione a base di gara ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 298, comma 1 e 145, comma 3 del Regolamento:
a) salvo che non costituisca causa di risoluzione del contratto, una penale in misura giornaliera pari all’ 1 per mille dell'ammontare netto contrattuale per ogni giorno di ritardo nell’avvio dell’esecuzione del contratto sulla base delle indicazioni del R.U.P o del D.E.C.;
b) una penale in misura giornaliera pari all’ 1 per mille dell'ammontare netto contrattuale per ogni giorno di ritardo nella esecuzione del servizio, anche parziale, rispetto ai termini previsti nel presente articolo;
c) una penale in misura pari all’1 per mille dell'ammontare netto contrattuale per ciascuna rilevazione di non conformità risultante dalle attività di verifica delle prestazioni contrattuali, incluse eventuali prestazioni migliorative proposte dal concorrente risultato aggiudicatario definitivo;
d) una penale in misura giornaliera pari all’1 per mille dell'ammontare netto contrattuale per la mancata o ritardata osservanza degli ordini/direttive impartiti dal R.U.P. o dal D.E.C.;
e) una penale in misura giornaliera pari all’ 1 per mille dell'ammontare netto contrattuale per ogni giorno di ritardo nella ripresa del servizio a seguito di una sospensione, rispetto agli ordini impartiti dal R.U.P. o dal D.E.C.;
f) una penale del 5% del valore del contratto nel caso di violazione da parte dell'operatore economico
- sia in veste di concorrente che di aggiudicatario - di uno degli impegni anticorruzione assunti con l'accettazione del patto di integrità di cui al successivo art. 17;
In caso di mancato rispetto delle prestazioni contrattuali migliorative proposte dal concorrente risultato aggiudicatario definitivo, nel nuovo schema di contratto che sarà approvato con la determinazione dirigenziale di aggiudicazione definitiva da parte dell’Ufficio proponente di Roma Capitale che ha indetto la gara, verranno configurate apposite penali.
Il Municipio si riserva di disporre verifiche e controlli di rispondenza e di qualità, circa la piena conformità del servizio reso, agli obblighi di cui al presente appalto.
Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle penali di cui al presente articolo, saranno contestati per iscritto da Roma Capitale all’esecutore; l’esecutore dovrà comunicare in ogni caso per iscritto le proprie deduzioni/giustificazioni a Roma Capitale, nel termine massimo di 5 (cinque) giorni naturali e consecutivi a decorrere dalla data di ricezione della contestazione. Nel caso di mancato accoglimento delle giustificazioni addotte dall’esecutore, a seguito di giudizio insindacabile di Roma Capitale, anche per tardività delle stesse, saranno applicate all’esecutore le penali come sopra indicate a decorrere dall’inizio dell’inadempimento.
È ammessa, su motivata richiesta dell’esecutore, la totale o parziale disapplicazione delle penali, quando si riconosca che il ritardo non è a lui imputabile.
Sull'istanza di disapplicazione delle penali decide Roma Capitale, su proposta del Responsabile del procedimento, sentito il D.E.C.
L’incameramento delle penali sarà effettuato nell’ambito del conseguente provvedimento di liquidazione della relativa fattura, ovvero anche di fatture successive, nel caso in cui l’importo della stessa dovesse eccedere il valore del servizio oggetto di contestazione.
La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso l’esecutore dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale.
L’esecutore prende atto che l’applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto di Roma Capitale di richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.
Art. 8 CONTABILIZZAZIONE DEI SERVIZI A MISURA
Il presente appalto è dato a misura. Le relative prestazioni saranno liquidate secondo le indicazioni presenti nel successivo articolo afferente la liquidazione dei corrispettivi a misura.
Le prestazioni contrattuali saranno liquidate solo dopo che, per la parte a misura, verrà espletata la relativa verifica di conformità secondo le indicazioni di cui all’art. 11 del presente schema di contratto.
Art. 9 LIQUIDAZIONE DEI CORRISPETTIVI
La contabilità del presente appalto è regolamentata, per quanto compatibile con la normativa vigente, secondo quanto previsto dal “regolamento di contabilità” di Roma Capitale ai sensi della deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 25 gennaio 1996 e xx.xx. e ii.
È previsto l’obbligo di Roma Capitale di pagare, con le modalità sotto indicate, entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della fattura o della richiesta di pagamento.
I pagamenti sono disposti previo accertamento, da parte del D.E.C., confermato dal R.U.P., della verifica di conformità e del conseguente rilascio del certificato/attestazione di regolare esecuzione del servizio, così come previsto nel presente schema di contratto e nel Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale.
Fatti salvi i precedenti punti, Roma Capitale provvederà a liquidare il prezzo dovuto all’esecutore a seguito di presentazione, al termine della prestazione, di regolare fattura.
Per il pieno e perfetto adempimento degli obblighi tutti assunti con il presente schema di contratto, è versato il corrispettivo al contraente, al netto dell’I.V.A. in conformità alle aliquote disposte dalla normativa vigente.
Ai sensi dell’art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972, così come introdotto dall’art. 1, comma 629, lettera
b) della Legge n. 190/2014, laddove applicabile, l’imposta non verrà liquidata all’appaltatore ma verrà versata, con le modalità stabilite nel D.M. 23 gennaio 2015, direttamente all’Erario da Roma Capitale.
Di tale adempimento verrà data annotazione in ciascuna relativa fattura, comunque da emanarsi e registrarsi rispettivamente ai sensi degli articoli 21, 21 bis e 23 del D.P.R. n. 633/1972.
Nel caso di ritardato pagamento resta fermo quanto previsto dal D. Lgs. n. 231/2002 (Attuazione della direttiva 2000/35/CE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali) come modificato dal D. Lgs. n. 192/2012.
Gli interessi moratori, ai sensi dell’art. 4 del D. Lgs. n. 231/2002 decorrono dal giorno successivo alla scadenza del termine previsto per il pagamento.
Ai sensi dell’art. 30, comma 5 del Codice, in caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva (DURC) relativo a personale dipendente dell'esecutore impiegato nell’esecuzione del contratto, l’Amministrazione trattiene dal certificato di pagamento l’importo corrispondente all’inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi.
Ai sensi dell’art. 30, comma 6 del Codice in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'esecutore, il Responsabile unico del procedimento invita per iscritto il
soggetto inadempiente, ed in ogni caso l’affidatario, a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, l’Amministrazione paga anche in corso d’opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all’affidatario del contratto inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto ai sensi dell’articolo 105 del Codice. Eventuali atti di cessione di credito o procure all’incasso saranno regolati ai sensi della deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 25 gennaio 1996 e xx.xx. e ii.
Ai sensi dell’art. 106 comma 13 del Codice si applicano le disposizioni di cui alla legge 21 febbraio 1991 n. 52.
Ove ricorra cessione di credito, l’Amministrazione provvede a dare immediata notizia a tutti i soggetti interessati e la cessione del credito non ha, in ogni caso, efficacia se non per effetto di provvedimento formale d’adesione intervenuto nei termini di legge. I pagamenti effettuati a favore dei cessionari e dei procuratori sono subordinati all’acquisizione, da parte dei competenti Uffici della Ragioneria Generale, del relativo certificato antimafia previsto dalle norme di legge. Nelle more dell’adozione del provvedimento, ove il cedente non richieda espressamente la sospensione dei pagamenti, gli stessi sono effettuati in favore dei beneficianti, senza tenere conto di cessioni non riconosciute.
Le cessioni di crediti possono essere effettuate a banche o intermediari finanziari disciplinati dalle leggi in materia bancaria e creditizia, il cui oggetto sociale preveda l'esercizio dell'attività di acquisto di crediti di impresa.
Ai sensi del predetto art. 106 comma 13 del Codice ai fini dell'opponibilità a Roma Capitale, le cessioni di crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alle amministrazioni debitrici.
Le cessioni di crediti da corrispettivo di appalto sono efficaci e opponibili a Roma Capitale qualora non vengano rifiutate con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro quarantacinque giorni dalla notifica della cessione. In ogni caso Roma Capitale cui è stata notificata la cessione può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al presente contratto con questo stipulato.
Art. 10
CONTROLLI – LIVELLI DI QUALITÀ’ DELLE PRESTAZIONI
Durante il periodo di espletamento del servizio, il direttore dell’esecuzione del contratto, in collaborazione con il R.U.P., provvederà ad una valutazione del soddisfacimento del livello di qualità preteso per l’esecuzione prestazioni tenendo presenti, tra l’altro, i seguenti parametri:
1. numero di reclami/solleciti da parte dell’utenza valutati dal responsabile unico del procedimento;
2. non conformità per gravità e ripetitività delle prestazioni effettuate rispetto alle prescrizioni tecniche del Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale;
3. non conformità per gravità e ripetitività delle prestazioni effettuate rispetto alle indicazioni del direttore dell’esecuzione ovvero del R.U.P.;
4. numero delle penali, eventualmente applicate nel corso di 3 mesi;
5. esiti negativi dei controlli del presente articolo;
6. numero degli infortuni verificatisi nel corso di 3 mesi;
7. numero di irregolarità riscontrate nel corso delle verifiche in corso d’esecuzione.
Eventuali irregolarità che venissero riscontrate da parte di Roma Capitale, devono essere notificate all’esecutore ai sensi dell’articolo 7 del presente schema di contratto afferente le penali.
Le suddette irregolarità riscontrate in relazione ad uno o più dei suddetti parametri, potranno concorrere alla valutazione dei comportamenti dell’esecutore concretizzanti grave inadempimento e tali da compromettere la buona riuscita delle prestazioni contrattuali ai fini dell’applicazione dell’art. 108, comma 3 del Codice.
Art. 11
SPECIFICHE MODALITÀ’ E TERMINI DI VERIFICA DELLE PRESTAZIONI COMPETENZA SPECIFICHE DEL DIRETTORE DELL’ESECUZIONE DEL CONTRATTO (D.E.C.)
Il D.E.C. è soggetto diverso dal R.U.P.
Il R.U.P. ai sensi dell’art. 102, comma 1 del Codice controlla l’esecuzione del contratto congiuntamente al D.E.C. ai sensi dell’art. 111, comma 2 del Codice il D.E.C. provvede al coordinamento, alla direzione e al controllo tecnico-contabile dell'esecuzione del contratto stipulato dalla stazione appaltante assicurando la regolare esecuzione da parte dell'esecutore, in conformità ai documenti contrattuali.
Competono al D.E.C. le seguenti attività: svolge, in coordinamento con il R.U.P. le azioni dirette a verificare, anche attraverso la richiesta di documentazione, attestazioni e dichiarazioni il rispetto, da parte dell'esecutore, delle norme sulla sicurezza e sulla salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro, della normativa sul lavoro e dei contratti collettivi, della sicurezza ambientale.
Si attiva nelle fasi procedurali relative alla risoluzione del contratto ai sensi degli artt. 108, commi 3 e 4 del Codice; riferisce tempestivamente al responsabile del procedimento in merito agli eventuali ritardi nell'esecuzione rispetto alle prescrizioni contrattuali; su autorizzazione del R.U.P. dà avvio
all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto; accerta le prestazioni effettuate dall’esecutore, in termini di quantità e qualità, rispetto alle prescrizioni previste nei documenti contrattuali, previa conferma da parte del responsabile del procedimento; ordina la sospensione delle prestazioni oggetto del contratto qualora circostanze particolari impediscano temporaneamente la regolare esecuzione, indicando le ragioni e l'imputabilità delle medesime; redige i verbali di ripresa dell'esecuzione del contratto non appena sono venute a cessare le cause della sospensione; a seguito di apposita comunicazione dell'intervenuta ultimazione delle prestazioni da parte dell’esecutore, effettua i necessari accertamenti e rilascia il certificato attestante l'avvenuta ultimazione delle prestazioni.
Il R.U.P. controlla l’esecuzione del contratto congiuntamente al direttore dell’esecuzione del contratto.
Le attività di verifica di conformità sono dirette a certificare che le prestazioni contrattuali siano state eseguite a regola d'arte sotto il profilo tecnico e funzionale, in conformità e nel rispetto delle condizioni, modalità, termini e prescrizioni del contratto, nonché nel rispetto delle eventuali leggi di settore.
Le attività di verifica hanno, altresì, lo scopo di accertare che i dati risultanti dalla contabilità e dai documenti giustificativi corrispondano fra loro e con le risultanze di fatto, fermi restando gli eventuali accertamenti tecnici previsti dalle leggi di settore.
La verifica di conformità delle prestazioni contrattuali è avviata entro 15 giorni dall’ultimazione delle prestazioni ed è conclusa entro il termine di 30 giorni dall’ultimazione dell’esecuzione delle prestazioni contrattuali.
Esaminati i documenti acquisiti ed accertatane la completezza, il Responsabile Unico del procedimento congiuntamente al D.E.C. rilascia il Certificato di Regolare Esecuzione.
All'esito positivo della verifica di conformità il Responsabile unico del procedimento rilascia il certificato di pagamento ai fini dell'emissione della fattura da parte dell'appaltatore. Il certificato di pagamento è rilasciato non oltre il novantesimo giorno dall'emissione del certificato di regolare esecuzione e non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile.
Art. 12 GARANZIA DEFINITIVA
L'appaltatore per la sottoscrizione del contratto è obbligato a costituire la garanzia definitiva.
Ai sensi dell’art. 103 del Codice, l’importo della garanzia è fissato nella misura del 10% dell'importo contrattuale. In caso di aggiudicazione con ribasso d’asta superiore al 10%, la garanzia da costituire è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti la predetta percentuale di ribasso
del 10%. Ove il ribasso sia superiore al 20% l’aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%.
La garanzia definitiva a scelta dell’appaltatore può essere prodotta sotto forma di cauzione o fidejussione secondo le seguenti modalità:
a) mediante bonifico SEPA, versamento in contanti (solo qualora l’importo sia inferiore a € 3.000,00), o con assegni circolari non trasferibili presso tutte le filiali UniCredit sul conto corrente bancario operativo presso la Tesoreria Capitolina, intestato a Roma Capitale – Ragioneria Generale - Depositi Cauzionali – IT 69 P 02008 05117 000400017084, indicando il predetto codice iban e il codice ente n. 5;
b) in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al xxxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxxxx, xxxxxx xx Xxxxxxxxx Provinciale o presso Aziende autorizzate;
c) mediante garanzia fidejussoria di pari importo rilasciata da imprese bancarie che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano l’attività;
d) mediante garanzia fidejussoria di pari importo rilasciata da imprese assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano l’attività;
e) mediante garanzia fidejussoria di pari importo rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998,
n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.
La garanzia fidejussoria di cui alle lettere c), d) ed e) dovrà contenere anche le sottoindicate condizioni:
“Il sottoscritto Istituto ………………….………(bancario, assicurativo o intermediario finanziario) si obbliga sin da ora ed incondizionatamente alla rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all’art. 1944 del codice civile, alla rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957 comma 2 del codice civile, nonché ad effettuare, entro 15 giorni dalla richiesta dell’Amministrazione e senza alcuna riserva, il versamento della somma garantita a beneficio di “Roma Capitale” presso la “Tesoreria Capitolina” .
Il sottoscritto Istituto ………………….………(bancario, assicurativo o intermediario finanziario) e l’affidatario dell’appalto dichiarano, inoltre, di ben conoscere ed accettare ladisciplina relativa alla cauzione definitiva contenuta negli artt.11 e 52 del Capitolato Generale dei LL.PP. del Comune di Roma (ed. 1983).
La sottoscrizione del garante dovrà, altresì, essere autenticata dal Notaio, il quale dovrà parimenti attestare i poteri di firma del garante medesimo.
La cauzione è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore.
La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di verifica di conformità o del certificato di regolare esecuzione.
La stazione appaltante può richiedere al soggetto aggiudicatario la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore.
Alla garanzia definitiva si applicano le riduzioni previste dall'articolo 93, comma 7 del Codice per la garanzia provvisoria e precisamente: nel caso in cui l’importo della garanzia sia ridotto del 50%, l’aggiudicatario dovrà presentare – a pena di esclusione - la certificazione di qualità conforme alle norme europee della serie ISO 9001:2008 in originale ovvero in copia fotostatica, riportante l’attestazione “conforme all’originale” rilasciata da una Pubblica Amministrazione o da un notaio in corso di validità.
In caso di costituendo Raggruppamento Temporaneo di Imprese o di consorzi ordinari di concorrenti ai sensi dell’art. 48, comma 8 del Codice ovvero di Raggruppamento Temporaneo di Imprese già formalmente costituito o di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, la suddetta certificazione dovrà essere presentata – a pena di esclusione - da ciascun soggetto del raggruppamento/consorzio ordinario e da tutte imprese aderenti al suddetto contratto di rete.
Qualora l’aggiudicatario si avvalga delle ulteriori riduzioni di cui al citato articolo 93, comma 7 del Codice dovrà presentare:
ai fini dell’ottenimento del beneficio dell’ulteriore riduzione del 30% - qualora in possesso della registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit - “Certificato di Registrazione” rilasciato dal Comitato Ecolabel – Ecoaudit comprovante la registrazione EMAS;
ovvero in alternativa
ai fini dell’ottenimento del beneficio dell’ulteriore riduzione del 20%, certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001 in originale ovvero in copia fotostatica, riportante l’attestazione “conforme all’originale” rilasciata da una Pubblica Amministrazione o da un notaio in corso di validità. Qualora l’aggiudicatario sviluppi un “inventario di gas ad effetto serra” o “un’impronta climatica (carbon footprint) di prodotto” e si avvalga della riduzione del 15% di cui al citato articolo 93, comma 7 del Codice dovrà presentare rispettivamente: certificazione ai sensi della norma UNI EN ISO
14064-1 o certificazione ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067; tali certificazioni dovranno essere presentate in originale ovvero in copia fotostatica, riportante l’attestazione “conforme all’originale” rilasciata da una Pubblica Amministrazione o da un notaio in corso di validità.
L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30 per cento, non cumulabile con le riduzioni di cui ai punti precedenti, per gli operatori economici:
a) in possesso del rating di legalità;
b) o della attestazione del modello organizzativo, ai sensi del decreto legislativo n. 231/2001;
c) o di certificazione social accountability 8000;
d) o di certificazione del sistema di gestione a tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori;
e) o di certificazione XXXXX 00000;
f) o di certificazione UNI CEI EN ISO 50001 riguardante il sistema di gestione dell'energia o UNI CEI 11352 riguardante la certificazione di operatività in qualità di ESC (Energy Service Company) per l'offerta qualitativa dei servizi energetici e per gli operatori economici in possesso della certificazione ISO 27001 riguardante il sistema di gestione della sicurezza delle informazioni.
Per beneficiare della riduzione del 30 per cento, nei casi di cui alle lett. b), c), d), e), f) sopra riportate l’aggiudicatario dovrà presentare – a pena di esclusione – le relative certificazioni/attestazioni in originale ovvero in copia fotostatica, riportante l’attestazione “conforme all’originale” sottoscritta dal/i titolare/i o dal/i legale/i rappresentante/i o da altra/e persona/e munita/e di specifici poteri di firma e corredata da copia fotostatica del documento di identità del medesimo in corso di validità.
Per beneficiare della riduzione del 30 per cento, nel caso di cui alla lett. a) di cui sopra dovrà a pena di esclusione risultare iscritto nell’elenco di cui all’art. 8 della Delibera AGCM del 14 novembre 2012, n.24075 - Regolamento attuativo in materia di rating di legalità (come da ultimo modificato dalla delibera n. 26166 del 13 luglio 2016).
L’Amministrazione ha il diritto di valersi della cauzione, nei limiti dell'importo massimo garantito, per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento delle prestazioni, nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore e ha il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei prestatori di servizio comunque presenti nei luoghi dove viene prestato il servizio. L’Amministrazione può incamerare la garanzia per provvedere al pagamento di quanto dovuto dal soggetto aggiudicatario per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica degli esecutori.
La mancata costituzione della garanzia definitiva determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria presentata in sede di offerta da parte dell’Amministrazione che aggiudica l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.
La garanzia definitiva è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80 per cento dell'iniziale importo garantito. L'ammontare residuo della cauzione definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di verifica di conformità o del certificato di regolare esecuzione. Lo svincolo è automatico, senza necessità di nulla osta del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore, degli stati di avanzamento del servizio o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione. Sono nulle le pattuizioni contrarie o in deroga. Il mancato svincolo nei quindici giorni dalla consegna degli stati di avanzamento o della documentazione analoga costituisce inadempimento del garante nei confronti dell'impresa per la quale la garanzia è prestata.
Il pagamento della rata di saldo è subordinato alla costituzione di una cauzione o di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa pari all'importo della medesima rata di saldo secondo le indicazioni di cui all’art. 103, comma 6 del Codice maggiorato del tasso di interesse legale applicato per il periodo intercorrente tra la data di emissione del certificato di verifica di conformità o del certificato di regolare esecuzione e l'assunzione del carattere di definitività dei medesimi coincidente con la determinazione dirigenziale di approvazione del certificato medesimo.
In caso di raggruppamenti temporanei di imprese o consorzi ordinari di concorrenti o G.E.I.E. le garanzie fideiussorie e le garanzie assicurative sono presentate, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti con responsabilità solidale.
In caso di costituendo raggruppamento temporaneo di imprese o nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete il deposito cauzionale definitivo, dovrà, altresì, essere espressamente intestato a tutte le imprese facenti parte del costituendo raggruppamento medesimo o dell’aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete.
Art. 13
ASSICURAZIONI A CARICO DELL’ESECUTORE
L’aggiudicatario assume in proprio ogni responsabilità in caso di infortuni ed in caso di danni arrecati alle persone ed alle cose, tanto dell’Amministrazione che dei terzi, che si dovessero verificare in dipendenza dell’appalto, qualunque ne sia la natura o la causa.
È a carico dell’aggiudicatario l’adozione, nella esecuzione delle prestazioni del presente appalto, di tutte le cautele necessarie per garantire l’incolumità delle persone addette all’esecuzione e dei terzi;
ogni più ampia responsabilità al riguardo ricadrà, pertanto, sull’impresa appaltatrice restandone del tutto esonerata Roma Capitale.
L'esecutore dell’appalto è obbligato, in analogia a quanto disposto dall'articolo 103, comma 7 del Codice, a stipulare una polizza di assicurazione che assicuri la stazione appaltante contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell’esecuzione dell’appalto.
Il massimale per l'assicurazione contro la responsabilità civile verso terzi è pari a 500.000,00 euro. La mancata consegna della polizza di cui sopra rappresenta causa di decadenza dall’aggiudicazione.
La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dell’appalto e cessa alla data di emissione del certificato di verifica di conformità o di regolare esecuzione.
Il contraente trasmette alla stazione appaltante copia della polizza di cui al presente articolo almeno dieci giorni prima della consegna dell’appalto.
L’omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio o di commissione da parte dell’esecutore non comporta l’inefficacia della garanzia nei confronti della stazione appaltante.
Art. 14
DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO – SUBAPPALTO
Non è ammesso il subappalto in quanto trattasi di appalto di servizi socio assistenziali con funzioni di tutela dei minori, data la natura complessa del servizio e a garanzia della qualità dello stesso.
Art. 15
TRACCIABILITA’ FLUSSI FINANZIARI
Al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali, il contraente si obbliga all’osservanza del disposto di cui all’art. 3 della L. 13 agosto 2010 n. 136 recante: “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normati va antimafia”, così come sostituito dall’art. 7 del D. L. 12 novembre 2010 n. 187, convertito con modificazioni con L. 17 dicembre 2010 n. 217.
Ai sensi dell’art. 3, comma 9 –bis della citata L. n. 136/2010, il mancato utilizzo degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto.
L’esecutore del contratto si obbliga a comunicare a Roma Capitale gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati entro sette giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Gli stessi soggetti provvedono, altresì, a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi.
Qualora le relative transazioni siano eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane S.P.A., il contratto si intende risolto di diritto, secondo quanto previsto dall’art. 3, comma 8, della L.
n. 136/2010 come sostituito dall’art. 7 del D. L. n.187/2010, convertito con modificazioni dalla L. n. 217/2010.
Art. 16
PROTOCOLLO D’INTESA TRA LA PREFETTURA – UTG DI ROMA E ROMA CAPITALE DEL 21 LUGLIO 2011 “PREVENZIONE DEI TENTATIVI DI INFILTRAZIONE DELLA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA NEL SETTORE DEI CONTRATTI PUBBLICI DI LAVORI SERVIZI E FORNITURE”
Ai sensi del Protocollo d’Intesa tra la Prefettura – UTG di Roma e Roma Capitale del 21 luglio 2011, ai fini della prevenzione e del contrasto delle infiltrazioni della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici delle prestazioni di lavori servizi e forniture soprattutto nelle attività considerate maggiormente “a rischio”, ovvero quelle che si pongono a valle dell’aggiudicazione e della valorizzazione delle forme di controllo delle attività più vulnerabili legate al ciclo di realizzazione del servizio, le verifiche e le cautele antimafia vanno estese all’intera filiera degli esecutori e dei fornitori, i quali vanno sottoposti alle verifiche antimafia ai sensi dell’art. 91 del D. Lgs. n. 159/2011, per le attività sensibili che potrebbero essere oggetto del servizio.
È obbligo dell’aggiudicatario comunicare a Roma Capitale–Municipio X Direzione Socio Educativa l’elenco delle imprese coinvolte nel piano di affidamento, nonché ogni eventuale variazione dello stesso elenco, successivamente intervenuta per qualsiasi motivo.
È obbligo di Roma Capitale comunicare al Prefetto l’elenco delle imprese di cui al paragrafo precedente al fine di consentire le necessarie verifiche antimafia di cui al D. Lgs. n. 159/2011.
Le attività imprenditoriali “sensibili” tra quelle individuate nella direttiva del Ministro dell’Interno 23 giugno 2010 richiamata nel Protocollo d’Intesa sono le seguenti, qualora ricorrenti nella fattispecie:
- trasporto di materiali a discarica;
- trasporto e smaltimento rifiuti;
- fornitura e trasporto di terra e materiali inerti;
- fornitura e trasporto di calcestruzzo;
- fornitura e/o trasporto di bitume;
- noli a freddo di macchinari;
- fornitura di ferro lavorato;
- fornitura con posa in opera;
- noli a caldo;
- autotrasporti;
- guardiania di cantieri.
Nel caso di informativa interdittiva del Prefetto si procederà automaticamente alla revoca dell’autorizzazione del sub-contratto e alla risoluzione del vincolo contrattuale.
È prevista una penale pari al 10% del valore del sub-contratto, a titolo di liquidazione forfettaria dei danni, salvo maggior danno, da attivare nel caso di risoluzione automatica del vincolo contrattuale.
Art. 17
PROTOCOLLO DI INTEGRITÀ’ DI CUI ALLA DELIBERAZIONE DI GIUNTA CAPITOLINA N. 40 DEL 27 FEBBRAIO 2015 MODIFICATO CON IL P.T.P.C.T. 2022-2023-2024 approvato con
Deliberazione di Giunta Capitolina n. 139 del 29 aprile 2022; P.T.P.C.T. 2022-2023-2024 approvato con Deliberazione di Giunta Capitolina n. 139 del 29 aprile 2022;
Roma Capitale in data 27 febbraio 2015, con deliberazione della Giunta Capitolina n. 40, ha approvato il “Protocollo di Integrità”.
Ambito di applicazione
1. Il Patto di Integrità reca la disciplina dei comportamenti degli operatori economici e dei dipendenti dell’Ente Roma Capitale nell'ambito delle procedure di affidamento e gestione degli appalti di lavori, servizi e forniture, e si deve altresì considerare allegato alla documentazione di gara di cui costituisce parte integrante e sostanziale.
2. Il Patto stabilisce la reciproca e formale obbligazione tra l'Amministrazione appaltante e gli operatori economici, secondo la definizione del nuovo Codice dei contratti pubblici, D.Lgs. n. 50/2016, al precipuo fine di conformare il proprio agire non solo ai principi di legalità, trasparenza e correttezza, ma specificatamente alle norme poste a garanzia dell’integrità dei comportamenti dei dipendenti pubblici, che sono vincolati, espressamente, a non accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio.
3. Il Patto di Integrità costituisce parte integrante anche dei contratti stipulati da tutti gli organismi partecipati da Roma Capitale.
4. Per i consorzi ordinari o raggruppamenti temporanei d’impresa l’obbligo riguarda tutti i consorziati o partecipanti al raggruppamento o consorzio.
5. L'espressa accettazione dello stesso costituisce condizione di ammissione a tutte le procedure di affidamento di pubblici lavori, servizi e forniture.
6. Ai fini della partecipazione alla procedura di affidamento, è richiesta agli operatori economici nei modi previsti nella lex specialis di gara, una apposita dichiarazione di accettazione del latto di Integrità da parte del legale rappresentante dell’impresa/società, resa ai sensi del DPR n. 445/2000 e s.m.i..
Obblighi degli operatori economici nei confronti della Stazione Appaltante:
Con l’accettazione del Patto d’integrità, l’operatore economico:
1.1. si obbliga a non ricorrere ad alcuna mediazione o altra opera di terzi finalizzata all'aggiudicazione e/o gestione del contratto;
1.2. dichiara di non avere influenzato il procedimento amministrativo diretto a stabilire il contenuto del bando o di altro atto equipollente al fine di condizionare le modalità di scelta del contraente da parte dell’Amministrazione appaltante;
1.3. dichiara, altresì, di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno - e s'impegna a non corrispondere né promettere di corrispondere ad alcuno - direttamente o tramite terzi, ivi compresi i soggetti collegati o controllati, somme di denaro o altra utilità finalizzate a facilitare l'aggiudicazione e/o gestione del contratto;
1.4. dichiara, di non avere in corso né di avere concluso intese e/o pratiche restrittive della concorrenza e del mercato vietate ai sensi della normativa vigente – ivi inclusi gli artt. 101 e segg. del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (TFUE) e gli artt. 2 e segg. della L. n. 287/1990, l’art. 57, comma 4 lett.
d) della Direttiva n. 24/14 U.E. l’art. 80, comma 5 lett. c del D.Lgs. n. 50/2016 – e che l'offerta è stata, o sarà predisposta nel pieno rispetto della predetta normativa;
1.5. dichiara altresì, di non aver concluso e di non voler concludere accordi con altri partecipanti alla procedura volti ad alterare e/o limitare la concorrenza e di non trovarsi in situazioni di controllo o di collegamento (formale e/o sostanziale) con altri concorrenti;
1.6. si impegna a segnalare all'Amministrazione appaltante qualsiasi illecito tentativo da parte di terzi di turbare o distorcere le fasi di svolgimento della procedura di affidamento e/o l'esecuzione del contratto;
1.7. si impegna a segnalare all'Amministrazione appaltante qualsiasi illecita richiesta o pretesa da parte dei dipendenti dell'Amministrazione o di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla procedura di affidamento o all'esecuzione del contratto;
1.8. si impegna, altresì, a collaborare con l'autorità giudiziaria denunciando ogni tentativo di corruzione, estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale (richieste di tangenti, pressioni per indirizzare l'assunzione di personale o l'affidamento di subappalti a determinate imprese, danneggiamenti/furti di beni personali o in cantiere, etc);
1.9. si impegna al rigoroso rispetto delle disposizioni vigenti in materia di obblighi sociali e di sicurezza del lavoro, pena la risoluzione del contratto, la revoca dell'autorizzazione o della concessione o la decadenza dal beneficio;
1.10. dichiara di essere consapevole che gli obblighi di condotta del Codice di Comportamento nazionale (D.P.R.16.04.2013, n. 62) e/o del Codice di Comportamento dell’Ente (adottato con
deliberazione G.C. n. 141 del 30 dicembre 2016 e pubblicato sul sito istituzionale di Roma Capitale) si estendono, per quanto compatibili, anche al personale delle società/imprese che, a qualsiasi titolo, collaborano con Roma Capitale e a tutti gli organismi partecipati da Roma Capitale;
1.11. dichiara, altresì, di essere consapevole che non possono essere offerti regali o vantaggi economici o altra utilità al personale dipendente di Roma Capitale, per il quale vigono le disposizioni di cui all’art. 7 del Codice di Comportamento di Roma Capitale;
1.12. si impegna, in tutte le fasi dell'appalto, anche per i propri dipendenti, consulenti, collaboratori e/o subappaltatori operanti per l’esecuzione del contratto e per qualunque soggetto coinvolto a qualunque titolo nella stessa: ad evitare comportamenti e dichiarazioni pubbliche che possano nuocere agli interessi e all'immagine di Roma Capitale, dei dipendenti e degli Amministratori; a relazionarsi con i dipendenti dell’Amministrazione Capitolina e di tutti gli organismi partecipati da Roma Capitale con rispetto, evitando alterchi e comportamenti ingiuriosi o minacciosi;
1.13. si obbliga ad acquisire, con le stesse modalità e gli stessi adempimenti previsti dalla normativa vigente in materia di subappalto, preventiva autorizzazione da parte dell’Amministrazione aggiudicatrice, anche per i subaffidamenti relativi alle seguenti categorie:
A. trasporto di materiali a discarica per conto di terzi;
B. trasporto, anche transfrontaliero, e smaltimento rifiuti per conto terzi;
C. estrazione, fornitura e trasporto terra e materiali inerti;
D. confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e di bitume;
E. noli a freddo di macchinari;
F. forniture di ferro lavorato;
G. noli a caldo;
H. autotrasporti per conto di terzi;
I. guardiania dei cantieri.
1.14. Nelle fasi successive all'aggiudicazione, gli obblighi si intendono riferiti all'aggiudicatario il quale avrà l'onere di pretenderne il rispetto anche dai propri subcontraenti. A tal fine, la clausola che prevede il rispetto degli obblighi di cui al presente patto dovrà essere inserita nei contratti stipulati dall'appaltatore con i propri subcontraenti.
2. L’operatore economico si obbliga altresì a inserire identiche clausole di integrità e anti-corruzione nei contratti di subappalto di cui al precedente paragrafo, ed è consapevole che, in caso contrario, le eventuali autorizzazioni non saranno concesse.
Obblighi dell'Amministrazione appaltante
1. L'Amministrazione appaltante si obbliga a rispettare i principi di lealtà, trasparenza e correttezza e ad attivare i procedimenti disciplinari nei confronti del personale a vario titolo intervenuto nel
procedimento di affidamento e nell'esecuzione del contratto in caso di violazione di detti principi e, in particolare, qualora riscontri la violazione del Codice di Comportamento nazionale (D.P.R.16.04.2013, n. 62) e/o del Codice di Comportamento dell’Ente (adottato con deliberazione
G.C. n. 141 del 30 dicembre 2016).
2. Nessuna sanzione potrà essere comminata all'Impresa che segnali, sulla base di prove documentali, comportamenti censurabili di dipendenti e/o di soggetti che collaborano con l'Amministrazione.
3. Le stazioni appaltanti di Roma Capitale, ai sensi dell’art. 42, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016, prevedono misure adeguate per contrastare le frodi e la corruzione, nonché per prevenire e risolvere in modo efficace ogni ipotesi di conflitto d’interesse nello svolgimento delle procedure di aggiudicazione degli appalti e delle concessioni, in modo da evitare qualsiasi distorsione della concorrenza e garantire la parità di trattamento di tutti gli operatori economici.
Violazione del “Patto di Integrità”
1. La violazione è dichiarata all'esito del relativo procedimento di verifica nel corso del quale viene garantito il contraddittorio con l'operatore economico interessato.
2. Nel caso di violazione da parte dell'operatore economico - sia in veste di concorrente che di aggiudicatario - di uno degli impegni anticorruzione assunti con l'accettazione del presente Patto di Integrità, saranno applicate le seguenti sanzioni:
a. l'esclusione dalla procedura di affidamento e l'incameramento della cauzione provvisoria ovvero, qualora la violazione sia riscontrata in un momento successivo all'aggiudicazione, l'applicazione di una penale del 5% del valore del contratto fatta salva la prova dell’esistenza di un danno maggiore;
b. la revoca dell'aggiudicazione, la risoluzione di diritto del contratto eventualmente sottoscritto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del codice civile e l'incameramento della cauzione definitiva; a tal proposito si fa presente che l'Amministrazione appaltante può non avvalersi della risoluzione del contratto qualora la ritenga pregiudizievole agli interessi pubblici, quali indicati dall'art. 121, comma 2, D.Lgs.104/2010. Sono fatti salvi, in ogni caso, l'eventuale diritto al risarcimento del danno e l'applicazione di eventuali penali;
b1. Roma Capitale si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui all’art. 1456 c.c. ogni qualvolta, nei confronti dell’imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell’impresa con funzioni specifiche relative all’affidamento alla stipula e all’esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317,318, 319 e 319 bis, ter, quater, 320, 322 e 322 bis, 346 bis, 353 e 353 bis del c.p..
3. In ogni caso alla dichiarazione di violazione consegue la segnalazione del fatto all'Autorità Nazionale Anticorruzione ed alle altre competenti Autorità, nonché all’Autorità Antitrust in caso di violazioni delle disposizioni in materia di concorrenza.
4. L'Amministrazione appaltante terrà conto della violazione degli impegni anticorruzione assunti con l'accettazione del presente Patto di Integrità anche ai fini delle future valutazioni relative all'esclusione degli operatori economici dalle procedure di affidamento previste dall’art. 80, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016.
Efficacia del “Patto di Integrità”
1. Il presente Patto di Integrità per gli affidamenti di lavori, per la fornitura di beni e di servizi dispiega i suoi effetti fino alla completa esecuzione del contratto conseguente ad ogni specifica procedura di affidamento, anche esperita con procedura negoziata.
2. Nel caso di mancato rispetto degli impegni assunti con la sottoscrizione del Patto di Integrità, comunque accertato dall’Amministrazione e da tutti gli organismi partecipati da Roma Capitale, sarà applicata l’esclusione del concorrente dalle gare indette dal Comune di Roma Capitale e da tutti gli organismi partecipati da Roma Capitale, per 5 anni.
3. Il presente Patto di Integrità e le relative sanzioni applicabili resteranno in vigore sino alla completa esecuzione del contratto assegnato, sia a seguito della gara, sia con procedura negoziata. L’applicazione delle sanzioni comprende, altresì, la fase della liquidazione delle somme relative alla prestazione del contraente.
4. Ogni controversia relativa all’interpretazione ed esecuzione del presente patto d’integrità fra Roma Capitale, gli Enti del “Gruppo Roma Capitale” e gli organismi partecipati, e i concorrenti e tra gli stessi concorrenti sarà devoluta all’Autorità Giudiziaria competente.
Art. 18 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
In relazione alla risoluzione del contratto, si applica per quanto compatibile, l’art. 108 del Codice.
In particolare Roma Capitale può risolvere il presente contratto, in presenza di una o più delle seguenti condizioni:
a) il contratto ha subito una modifica sostanziale che avrebbe richiesto una nuova procedura di appalto ai sensi dell'articolo 106 del Codice, cioè quando la modifica sostanziale altera considerevolmente gli elementi essenziali del contratto originariamente pattuiti. In ogni caso, una modifica è considerata sostanziale se una o più delle seguenti condizioni sono soddisfatte:
a.1) la modifica introduce condizioni che, se fossero state contenute nella procedura d'appalto iniziale, avrebbero consentito l'ammissione di offerenti diversi da quelli inizialmente
selezionati o l'accettazione di un'offerta diversa da quella inizialmente accettata, oppure avrebbero attirato ulteriori partecipanti alla procedura di aggiudicazione;
a.2) la modifica cambia l'equilibrio economico del contratto a favore dell'aggiudicatario in modo non previsto nel contratto iniziale;
a.3) la modifica estende notevolmente l'ambito di applicazione del contratto;
a.4) se un nuovo contraente sostituisce quello cui l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore aveva inizialmente aggiudicato l'appalto in casi diversi dai seguenti:
a.4.1) all'aggiudicatario iniziale succede, per causa di morte o per contratto, anche a seguito di ristrutturazioni societarie, comprese rilevazioni, fusioni, scissioni, acquisizione o insolvenza, un altro operatore economico che soddisfi i criteri di selezione qualitativa stabiliti inizialmente, purché ciò non implichi altre modifiche sostanziali al contratto e non sia finalizzato ad eludere l'applicazione del Codice;
b) con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 106, comma 1, lettere b) del Codice (servizi supplementari da parte del contraente originale che si sono resi necessari e non erano inclusi nell'appalto iniziale) e 106, comma 1, lett. c) del Codice (varianti in corso d'opera) è stata superata la soglia pari al 50 per cento del valore del contratto iniziale;
b1) con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 106, comma 2 del Codice (modifiche a seguito di errori o omissioni del progetto a base di gara), il valore della modifica superi entrambi i seguenti valori:
b.1.1) la soglia comunitaria;
b.1.2.) il 10 per cento del valore iniziale del contratto;
c) l'aggiudicatario si è trovato, al momento dell'aggiudicazione dell'appalto in una delle situazioni di cui all'articolo 80, comma 1 del Codice e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla procedura di appalto;
d) l'appalto non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una grave violazione degli obblighi derivanti dai trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea in un procedimento ai sensi dell'articolo 258 TFUE, o di una sentenza passata in giudicato per violazione del Codice.
Il contratto, ai sensi dell’art. 108, comma 2 del Codice, sarà comunque risolto durante il periodo di efficacia dello stesso qualora nei confronti dell'appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80 del Codice.
Risoluzione del contratto per grave inadempimento
Quando il D.E.C. accerta che comportamenti dell'appaltatore concretano grave inadempimento alle obbligazioni di contratto tale da compromettere la buona riuscita dell’appalto, invia al responsabile unico del procedimento una relazione particolareggiata, corredata dei documenti necessari, indicando la stima delle prestazioni eseguite regolarmente e che devono essere accreditate all'appaltatore.
Su indicazione del responsabile unico del procedimento il D.E.C. formula la contestazione degli addebiti all'appaltatore, assegnando un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni al responsabile unico del procedimento.
Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l'appaltatore abbia risposto Roma Capitale, su proposta del responsabile unico del procedimento, delibera la risoluzione del contratto.
Risoluzione del contratto per grave ritardo
Nel caso in cui l'esecuzione delle prestazioni ritardi per negligenza dell'appaltatore rispetto alle previsioni del contratto, il direttore dei lavori gli assegna un termine che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a dieci giorni entro i quali l'appaltatore deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato e redatto processo verbale in contraddittorio con l'appaltatore, qualora l'inadempimento permanga, la stazione appaltante risolve il contratto fermo restando il pagamento delle penali. Il termine decorre dal giorno di ricevimento della comunicazione.
Nel caso di risoluzione del contratto l'appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai servizi regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.
Provvedimenti successivi alla risoluzione del contratto
Il R.U.P. nel comunicare all’appaltatore la determinazione di risoluzione del contratto dispone, con preavviso di venti giorni, che il D.E.C. curi la redazione dello stato di consistenza delle prestazioni già eseguite e la relativa presa in consegna.
La Commissione incaricata della verifica della conformità procede a redigere lo stato di consistenza, un verbale di accertamento tecnico e contabile con il quale è accertata la corrispondenza tra quanto eseguito fino alla risoluzione contratto ed ammesso in contabilità e quanto previsto nel progetto posto a base di gara.
Infine, in sede di liquidazione finale del contratto, è determinato l’onere da porre a carico dell’appaltatore inadempiente in relazione alla maggiore spesa sostenuta per affidare ad altra impresa il presente contratto, ove Roma Capitale non si sia avvalsa della facoltà prevista dall’art. 110 del Codice.
Ulteriori casi di risoluzione del contratto
Oltre alle fattispecie di risoluzione sopra riportate afferenti la tracciabilità dei flussi finanziari, il “Protocollo d’Intesa”, il “Protocollo di Integrità”, le ipotesi di cui all’art. 108 del Codice, si potrà procedere alla risoluzione nei casi di seguito elencati.
In esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Comunale n. 160 del 22 luglio 1996 e n. 133 del 31 luglio 2000, il mancato rispetto delle norme previste dalla Legge n. 68/1999, e l’inosservanza delle clausole contenute nei C.C.N.L. e delle prescrizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, previa diffida dell’Amministrazione Capitolina rimasta senza esito, provocherà la risoluzione di diritto del contratto.
L’esecutore è tenuto a seguire le istruzioni e le direttive fornite da Roma Capitale per l’avvio dell’esecuzione del contratto; qualora l’esecutore non adempia, Roma Capitale si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto.
Risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 1456 del codice civile
Si procederà alla risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 1456 del codice civile nei seguenti casi: per mancato avvio dell’esecuzione del contratto sulla base delle indicazioni del R.U.P. (o del D.E.C.) entro 7 giorni lavorativi dalla avvenuta consegna.
Art. 19 QUINTO D’OBBLIGO
Ai sensi dell’art. 106 comma 12 del Codice Roma Capitale, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso l'appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto.
Art. 20
INTERPELLO IN ANALOGIA A QUANTO DISPOSTO DALL’ART. 110 DEL CODICE
In analogia a quanto disposto dall’art. 110 del Codice Roma Capitale, successivamente alla stipula del contratto o alla eventuale consegna d’urgenza, in caso di fallimento dell’appaltatore, di liquidazione coatta e concordato preventivo (salvo il caso di concordato preventivo con continuità aziendale cui all'articolo 186-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267) ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione dell'appaltatore, o di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 108 del Codice ovvero di recesso dal contratto ai sensi dell'articolo 88, comma 4-ter del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura
di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento delle prestazioni oggetto del presente.
L'affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede di offerta.
Art. 21 RECESSO
Roma Capitale si riserva la facoltà di recedere unilateralmente dal contratto previo il pagamento delle prestazioni relative ai servizi eseguiti, oltre al decimo dell'importo dei servizi non eseguiti. Il decimo dell'importo dei servizi non eseguiti è calcolato sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti del prezzo posto a base di gara, depurato del ribasso d'asta e l'ammontare netto dei servizi eseguiti. L'esercizio del diritto di recesso è preceduto da una formale comunicazione all'appaltatore da darsi con un preavviso non inferiore a venti giorni, decorsi i quali Roma Capitale prende in consegna i servizi ed effettua la verifica di conformità.
I materiali, il cui valore è riconosciuto da Roma Capitale sono soltanto quelli già accettati dal direttore dell'esecuzione del contratto, se nominato, o del R.U.P. in sua assenza, prima della comunicazione del preavviso di cui sopra. .
L'appaltatore deve rimuovere dai magazzini i materiali non accettati dal direttore dell’esecuzione del contratto se nominato o dal R.U.P. e deve mettere i magazzini a disposizione di Roma Capitale nel termine stabilito; in caso contrario lo sgombero è effettuato d'ufficio e a sue spese.
Ai sensi dell’art. 1 comma 13 del D. L. n. 95/2012, come convertito con modificazioni, nella L. n. 135/2012 Roma Capitale, una volta validamente stipulato il relativo contratto, ha diritto di recedere in qualsiasi tempo dal contratto, previa formale comunicazione all'appaltatore con preavviso non inferiore a quindici giorni e previo pagamento delle prestazioni già eseguite oltre al decimo delle prestazioni non ancora eseguite, nel caso in cui, tenuto conto anche dell'importo dovuto per le prestazioni non ancora eseguite, i parametri delle convenzioni stipulate da Consip S.p.A. ai sensi dell'articolo 26 comma 1 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, successivamente alla stipula del predetto contratto, siano migliorativi rispetto a quelli del contratto stipulato e l'appaltatore non acconsenta ad una modifica delle condizioni economiche tale da rispettare il limite di cui all'articolo 26 comma 3 della legge 23 dicembre 1999, n. 488.
Ogni patto contrario alla presente disposizione è nullo.
Allorquando la normativa consente di procedere anche in assenza della informativa antimafia ovvero nei casi di urgenza ai sensi dell’art. 92 comma 3 del D. Lgs. n. 159/2011 e ss. mm. e ii., i contributi, i finanziamenti, le agevolazioni e le altre erogazioni di cui all’art. 67 del D. Lgs. n. 159/2011 e ss. mm. e ii. sono corrisposti sotto condizione risolutiva e Roma Capitale recede dai contratti, fatto salvo
il pagamento del valore delle prestazioni già eseguite e il rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione del rimanente, nei limiti delle utilità conseguite.
La revoca e il recesso di cui sopra si applicano anche quando gli elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa siano accertati successivamente alla stipula del contratto.
Art. 22
OBBLIGO DI RISERVATEZZA E PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
I dati personali saranno raccolti e registrati su supporti cartacei, elettronici e/o informatici e/o telematici protetti e saranno trattati con modalità idonee a garantire la sicurezza e la riservatezza nel rispetto delle disposizioni del Regolamento Europeo 679/2016 (“GDPR”) e del Decreto Legislativo 196/2003 (“Codice Privacy”).
Tutti i dati raccolti saranno utilizzati per finalità strettamente connesse e strumentali all’esecuzione della prestazione. L’aggiudicatario deve nominare un Responsabile del trattamento dei dati personali, per quanto riguarda i trattamenti di seguito specificati di cui è titolare Roma Capitale.
Vengono affidati all’aggiudicatario i seguenti compiti:
- organizzazione, gestione e supervisione di tutte le operazioni di trattamento dei dati personali relativi all’appalto che verrà eseguito;
- organizzazione, gestione e supervisione di tutte le operazioni di trattamento dei dati personali che si riferiscono ai fruitori relativi all’appalto che verrà eseguito e di tutti i dati personali di cui l’aggiudicatario può venire in possesso nell’espletamento dell’appalto.
L’aggiudicatario dichiara di essere consapevole che i dati che tratterà nell’espletamento dell’incarico ricevuto sono dati personali, sensibili o giudiziari e, come tali, sono soggetti all’applicazione del codice per la protezione dei dati personali.
L’aggiudicatario dichiara di ottemperare agli obblighi previsti dalla normativa vigente e si impegna ad organizzare le operazioni di trattamento affidategli in modo che esse vengano effettuate nel rispetto delle disposizioni di legge, con particolare riferimento alle norme relative alla adozione delle misure di sicurezza.
In caso di raggruppamento temporaneo di imprese, consorzi ordinari di concorrenti ai sensi dell’art. 45, comma 2, lett. e) del Codice o G.E.I.E. le disposizioni del presente articolo si applicano a ciascuna impresa costituente il raggruppamento, il consorzio o il gruppo di interesse economico. L’aggiudicatario deve altresì nominare un Responsabile della protezione dei dati ai sensi del nuovo Regolamento Europeo n.679/2016.
Al termine dell’incarico tutti i dati trattati per conto dell’Amministrazione, sia su supporto informatico che cartaceo, relativi agli utenti seguiti ed agli interventi effettuati saranno restituiti all’Amministrazione Comunale titolare del trattamento.
Art. 23
CLAUSOLA PERIODICA DI REVISIONE DEI PREZZI
È vietato il rinnovo tacito dei contratti per i servizi ricorrenti nel presente appalto. I contratti stipulati in violazione del predetto divieto sono nulli.
La revisione dei prezzi non potrà operare prima del decorso del primo anno di durata contrattuale, non ha efficacia retroattiva ed ha cadenza annuale. L’adeguamento, operato sulla base di apposita istruttoria condotta dal Dirigente preposto all’Ufficio proponente, tendente a comparare il prezzo pattuito con quello di mercato, decorrerà dall’inizio dell’anno contrattuale successivo al primo e sarà formalizzata in apposita determinazione dirigenziale.
L’Osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, operativo presso l’Autorità Nazionale Anticorruzione, determina annualmente costi standardizzati per tipo di servizio e fornitura in relazione a specifiche aree territoriali, facendone oggetto di una specifica pubblicazione, avvalendosi dei dati forniti dall'ISTAT, e tenendo conto dei parametri qualità prezzo di cui alle convenzioni stipulate dalla CONSIP, ai sensi dell'articolo 26, legge 23 dicembre 1999, n. 488.
Al fine della determinazione dei costi standardizzati l'ISTAT, avvalendosi, ove necessario, delle Camere di commercio, cura la rilevazione e la elaborazione dei prezzi di mercato dei principali beni e servizi acquisiti dalle amministrazioni aggiudicatrici, provvedendo alla comparazione, su base statistica, tra questi ultimi e i prezzi di mercato. Gli elenchi dei prezzi rilevati sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, con cadenza almeno semestrale, entro il 30 giugno e il 31 dicembre.
Nella determinazione dei costi standardizzati si tiene conto del costo del lavoro determinato annualmente, ai sensi dell’art. 23, comma 16 del Codice, in apposite tabelle, dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali sulla base dei valori economici definiti dalla contrattazione collettiva nazionale tra le organizzazioni sindacali e le organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentativi, delle norme in materia previdenziale ed assistenziale, dei diversi settori merceologici e delle differenti aree territoriali.
In mancanza di contratto collettivo applicabile, il costo del lavoro è determinato in relazione al contratto collettivo del settore merceologico più vicino a quello preso in considerazione.
Fino all'adozione delle tabelle di cui sopra, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui ai decreti ministeriali già emanati in materia.
Per il calcolo degli aggiornamenti del prezzo, qualora non siano disponibili i costi standardizzati, editi dall’Osservatorio di cui all’art. 213 del Codice, potrà essere utilizzato quale strumento comparativo, l’indice ISTAT FOI (indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati).
Art. 24
SPESE DI CONTRATTO ED ACCESSORIE A CARICO DELL’AGGIUDICATARIO
Le spese e tutti gli oneri connessi e conseguenti alla stipulazione del presente contratto sono a carico dell’esecutore
Art. 25 CLAUSOLE VESSATORIE
Si approvano espressamente, ai sensi dell’art. 1341 del codice civile le seguenti clausole contenute nell’art. 13, commi 1 e 2 “Assicurazioni a carico dell’esecutore” e nell’art. 22 comma 1 “Recesso dal contratto” del presente schema di contratto.
Art. 13: “L’aggiudicatario assume in proprio ogni responsabilità in caso di infortuni ed in caso di danni arrecati alle persone ed alle cose, tanto dell’Amministrazione che dei terzi, che si dovessero verificare in dipendenza dell’appalto, qualunque ne sia la natura o la causa”.
“È a carico dell’aggiudicatario l’adozione, nell’esecuzione delle prestazioni del presente appalto, di tutte le cautele necessarie per garantire l’incolumità delle persone addette all’esecuzione e dei terzi; ogni più ampia responsabilità al riguardo ricadrà, pertanto, sull’impresa appaltatrice, restandone del tutto esonerata Roma Capitale”.
Art. 22: “Roma Capitale, ai sensi dell’art. 109 del Codice si riserva la facoltà di recedere unilateralmente dal contratto in qualunque tempo, previo il pagamento delle prestazioni relative ai servizi eseguiti nonché del valore dei materiali utili esistenti in magazzino, oltre al decimo dell'importo dei servizi non eseguiti”.
Art. 26
MODALITÀ DI RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE
Tutte le controversie che dovessero eventualmente insorgere nell’interpretazione e nell’esecuzione del presente contratto, saranno devolute alla giurisdizione dell’Autorità Giudiziaria ordinaria. Per tutte le controversie sarà competente esclusivamente il Foro di Roma.
È escluso, nella fattispecie, il ricorso al giudizio arbitrale di cui agli artt. 806 e seguenti del c.p.c.
Il Legale Rappresentante
Il Direttore
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