PROGRAMMA FURTO INCENDIO Soluzione HYUNDAI
È un servizio esclusivo per i clienti:
PROGRAMMA FURTO INCENDIO Soluzione HYUNDAI
INFORMATIVA PRIVACY E SULLE TECNICHE DI COMUNICAZIONE A DISTANZA 3
GLOSSARIO 4
CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE 5
Art. 1 - INCENDIO E FURTO 5
Art. 2 - ATTI VANDALICI - EVENTI SOCIOPOLITICI - EVENTI NATURALI 7
Art. 3 - KASKO LIMITATA ALLA COLLISIONE 7
Art. 4 - NORME COMUNI ALLE GARANZIE INCENDIO E FURTO, ATTI VANDALICI , EVENTI SOCIOPOLITICI ED EVENTI NATURALI, XXXXX LIMITATA ALLA COLLISIONE 8
Art. 5 - CRISTALLI 11
Art. 6 - GARANZIA PLUS: ASSISTENZA FURTO 12
Art. 7 - NORME COMUNI A TUTTE LE GARANZIE 13
Hyundai Finance e Soluzione Hyundai sono marchi di proprietà Hyundai Motor Company Italy SRL. Il prodotto assicurativo Soluzione Hyundai è un prodotto esclusivo per i clienti Hyundai Motor Company Italy SRL e intermediato da Santander Consumer Bank, Iscritta al Registro Unico Intermediari Assicurativi e Riassicurativi tenuto dall'IVASS - Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni al n. D000200005.
SERVIZIO CONSULENZA ON-LINE
Per ogni eventuale informazione sui contenuti delle Condizioni Generali di Polizza, Allianz metterà a disposizione un Servizio “On line”.
Il Servizio è operativo dal lunedì al venerdì, esclusi i festivi, dalle ore 9:00 alle ore 19:00 attraverso il numero verde:
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INFORMATIVA PRIVACY E SULLE TECNICHE DI COMUNICAZIONE A DISTANZA
Per rispettare la normativa in materia di protezione dei dati personali La informiamo sull’uso dei Suoi dati personali e sui Suoi diritti1. La nostra azienda deve acquisire (o già detiene) alcuni dati che La riguardano.
UTILIZZO DEI DATI PERSONALI PER SCOPI ASSICURATIVI2
I dati forniti da Lei stesso o da altri xxxxxxxx0 sono utilizzati dalla Allianz S.p.A., da società del Gruppo Allianz e da terzi a cui essi verranno comunicati al fine di:
• dare esecuzione al servizio assicurativo e/o fornirLe il prodotto assicurativo, nonché servizi e prodotti connessi o accessori, che ci ha richiesto;
• ridistribuire il rischio mediante coassicurazione e/o riassicurazione anche mediante l’uso di fax, del telefono anche cellulare, della posta elettronica o di altre tecniche di comunicazione a distanza.
In particolare i Suoi dati sono utilizzati per fornirLe i servizi assicurativi conseguenti all’adesione, in qualità di assicurato, a polizze assicurative stipulate da Santander Consumer Bank S.p.A. con Allianz S.p.A., ai fini di garanzia del finanziamento erogatoLe.
Le chiediamo quindi, di esprimere il consenso per il trattamento dei Suoi dati strettamente necessari per la fornitura di servizi e prodotti assicurativi da Lei richiesti, ivi inclusi i dati necessari per valutare l’adeguatezza dei prodotti e servizi al suo profilo.
Per i servizi e prodotti assicurativi abbiamo necessità di trattare anche dati “sensibili4” strettamente strumentali all’erogazione degli stessi. Come nel caso di perizie mediche per la sottoscrizione di polizze vita o per la liquidazione dei sinistri. Il consenso che Le chiediamo, pertanto, riguarda anche tali dati per queste specifiche finalità.
Per tali finalità i Suoi dati potrebbero essere comunicati ai seguenti soggetti che operano come autonomi titolari: Santander Consumer Bank S.p.A. quale contraente delle polizze suddette e/o società del suo Gruppo bancario, collegate o controllanti, altri assicuratori, coassicuratori, riassicuratori, consorzi ed associazioni del settore, broker assicurativi, banche, SIM, Società di
Gestione del Risparmio.
Il Suo consenso riguarda, pertanto, anche l’attività svolta dai suddetti soggetti il cui elenco, costantemente aggiornato, è disponibile gratuitamente chiedendolo ad Allianz S.p.A. - Servizio Clienti – X.xx Xxxxxx 00, 00000 Xxxxxx o al numero verde 800686868.
Senza i Suoi dati, non potremmo fornirLe i servizi e i prodotti in tutto o in parte.
Alcuni dati, poi, devono essere comunicati da Lei o da terzi per obbligo di legge, lo prevede ad esempio la disciplina antiriciclaggio.
1 Art. 13 del Codice in materia di protezione dei dati personali (D.Lgs. n. 196/2003).
2 Le finalità assicurative richiedono, come indicato nella raccomandazione del Consiglio d’Europa REC (2002) 9, che i dati siano trattati, tra l’altro, anche per la prevenzione, individuazione e/o perseguimento di frodi assicurative.
3 Altri soggetti che effettuano operazioni che La riguardano o che, per soddisfare una Sua richiesta forniscono alla azienda informazioni commerciali, finanziarie, professionali ecc.
4 Sono considerati sensibili i dati relativi , ad es. al Suo stato di salute, alle Sue opinioni politiche e sindacali e alle Sue convinzioni religiose (art. 4, comma 1, lett. d) del Codice in materia di protezione dei dati personali).
GLOSSARIO
Aggravamento del rischio: modifica delle caratteristiche iniziali del rischio con aumento della probabilità di danno su cui si basa il calcolo del premio; in questo caso l’Impresa può richiedere l'adeguamento del premio o recedere dal contratto.
Alienazione: trasferimento a qualsiasi titolo della proprietà del veicolo; come nel caso di vendita, permuta, donazione o per successione a causa di morte.
Assicurato: soggetto destinatario delle prestazioni assicurative.
Assicurazione: insieme di garanzie prestate all'assicurato tramite la polizza.
Attestazione dello stato del rischio: certificato emesso dall’Impresa, i cui dati consentono di ricostruire la rischiosità della polizza in base ai sinistri provocati dall’assicurato.
Centrale Operativa: struttura telefonica messa a disposizione dall'Impresa per il funzionamento delle garanzie d’assistenza.
Circolazione: movimento, fermata e sosta del veicolo.
Concorrenza (fino alla concorrenza): raggiungimento.
Contraente: Santander Consumer Bank S.p.A., con sede legale in via Nizza, 262 – 10126 Torino, Iscritta al Registro intermediari assicurativi presso l’ISVAP (ora IVASS) al n. D000200005, che stipula la Polizza per conto dei propri clienti (Aderenti/Assicurati) che sottoscrivono un contratto di Credito Finalizzato concesso dalla stessa Contraente o da altre società da essa controllate.
Danno: modifica in senso peggiorativo di un bene che sia valutabile in denaro: vi può quindi essere un danno arrecato a persone o cose.
Degrado/Deprezzamento: diminuzione di valore del veicolo o di sue parti dovuta all'uso dello stesso e/o al trascorrere del tempo. Degrado/Deprezzamento (tabelle di) : contengono la percentuale di diminuzione di valore del veicolo o di sue parti dovuta all'uso dello stesso e/o al trascorrere del tempo stabilita convenzionalmente al momento della stipula del contratto che l’Impresa si obbliga ad applicare .
Sono due diverse fra loro (tabella A - Tabella B) e – in caso di perdita del veicolo per danno totale - vengono applicate in dipendenza della scelta di acquistare o meno un nuovo veicolo, liberamente fatta dall’assicurato.
Demolizione: Messa fuori uso del veicolo mediante rottamazione.
Disdetta: atto con cui il contraente o l’Impresa comunicano la volontà di far cessare il rapporto.
Distruzione: danni al veicolo tali da ridurlo a relitto.
Esclusioni (di garanzia): situazioni, specificamente richiamate nel contratto, che l’Impresa dichiara non essere comprese nelle garanzie assicurative.
Franchigia fissa e assoluta: quota parte prestabilita del danno risarcibile, che rimane a carico dell'assicurato nel contratto di Responsabilità Civile Automobilistica.
Furto: impossessamento di cosa altrui allo scopo di trarne profitto.
Impresa o Compagnia: Allianz S.p.A.
Incendio: combustione, con fiamma, di beni o materiali al di fuori di appropriato focolare che può autoestendersi e autopropagarsi.
Indennizzo/indennità: somma dovuta dall’Impresa al proprio assicurato, in caso di sinistro.
Infortunio: evento derivante da una causa fortuita, violenta, ed esterna, che produca lesioni fisiche obiettivamente constatabili, oppure la morte.
Massimale: limite economico massimo entro il quale l’Impresa può essere chiamata a prestare la propria garanzia nel caso si verifichi il fatto dannoso per il quale è prestata l'assicurazione.
Nuovo veicolo : è il veicolo il cui acquisto consente l’applicazione della tabella “B” (vedi le voci “Degrado” e seg. e l’ art 4.2 - Determinazione dell’ammontare del danno). Deve essere di marca Hyundai il cui valore non sia inferiore a quello del veicolo perduto, calcolato sulla base di quanto previsto dall’art. 4.1 – Valore assicurato - e al lordo di eventuali scoperti applicabili a norma dell’art. 4.4 – Franchigie e scoperti.
Polizza: documento che prova l'esistenza del contratto di assicurazione.
Premio: prezzo delle garanzie assicurative, il cui pagamento è indispensabile per rendere efficace la polizza.
Proporzionale (regola proporzionale): se al momento del sinistro i beni danneggiati risultano assicurati per un valore inferiore a quello reale, le somme dovute saranno proporzionalmente ridotte.
Quotazione: quantificazione monetaria del valore di un veicolo ad una determinata data.
Rapina: impossessamento della cosa altrui, sottraendola mediante violenza o minaccia, al fine di trarne profitto.
Relitto: ciò che resta del veicolo in seguito a incendio o furto dello stesso.
Ricovero: degenza comportante pernottamento in Istituto di cura. Risarcimento: compensazione in moneta di un danno materiale o morale. Rischio: eventualità sfavorevole legata all'attività umana o alla vita delle persone.
Risoluzione: scioglimento anticipato di un contratto per volontà delle parti o per legge.
Rivalsa (azione di rivalsa): diritto dell’Impresa di richiedere all'assicurato il rimborso di quanto pagato, nei casi previsti da determinate pattuizioni.
Satellitare (antifurto): impianto elettronico di localizzazione del veicolo ad emissione d’onda.
Scoperto: parte percentuale del danno - con eventuale limite minimo espresso in valore assoluto - che rimane a carico dell'assicurato nei casi previsti dalle condizioni di polizza.
Sinistro: verificarsi dell’evento dannoso per il quale è prestata l'assicurazione.
Surrogazione: principio per il quale l'Impresa che ha pagato il danno si sostituisce nei diritti dell'assicurato verso i responsabili.
Terzi: persone, fisiche o giuridiche, estranee al contratto di assicurazione.
Transazione: accordo con cui le parti mettono fine ad una controversia (già iniziata o da iniziarsi) facendosi concessioni reciproche.
Valore commerciale/Valore di mercato: prezzo che sarebbe possibile realizzare vendendo il veicolo ad una certa data.
Valore intero: forma di assicurazione contro i danni. Copre la totalità delle cose assicurate e quindi deve essere fatta per l'intero loro valore; se risulti limitata ad un valore inferiore, l'assicurato, in caso di sinistro, dovrà sostenere una parte proporzionale dei danni.
CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE FURTO ED INCENDIO Soluzione HYUNDAI
Si riportano qui di seguito le possibili combinazioni tra le quali l’Assicurato in fase di adesione può scegliere:
AUTOVETTURE CLASSIC
Garanzie: Furto (totale e parziale) a valore intero, con scoperto accessori inclusi Incendio (totale e parziale) a valore intero, senza scoperto accessori inclusi Cristalli
Atti vandalici/eventi sociopolitici/eventi naturali Assistenza Furto Base
AUTOVETTURE TOP
Garanzie: Furto (totale e parziale) a valore intero, con scoperto accessori inclusi Incendio (totale e parziale) a valore intero, senza scoperto accessori inclusi Cristalli
Atti vandalici/eventi sociopolitici/eventi naturali Kasko limitata a collisione
Assistenza Furto Base
Art. 1 - INCENDIO E FURTO
INCENDIO
Art. 1.1 – Oggetto dell'assicurazione Incendio
Sono indennizzabili i danni subiti dal veicolo assicurato – escluse le cose trasportate – a seguito di incendio totale o parziale dello stesso, nonché a seguito di esplosione o di scoppio compresi quelli prodotti dall’impianto di alimentazione, anche se azionato da gas liquido.
Se compresi nel valore del veicolo sono inclusi nella garanzia:
- gli optionals e gli accessori, ovvero le dotazioni stabilmente fissate al veicolo – compresi gli apparecchi audiofonovisivi di serie ad installazione fissa, quali apparecchi radio, televisori, lettori di CD/MP3/DVD, i mangianastri, i registratori, i radiotelefoni, gli impianti di antifurto satellitare, i navigatori satellitari e altre apparecchiature simili – fornite ed installate, senza maggiorazione del prezzo di listino, dalla casa costruttrice.
Gli optional e gli accessori stabilmente fissati sul veicolo, non compresi nel prezzo di listino e fatturati con prezzo aggiuntivo al momento dell’acquisto del veicolo stesso, si intendono assicurati fino a concorrenza di un importo che, complessivamente per ogni sinistro, non potrà superare il 20% del prezzo di listino del veicolo.
Sono anche indennizzabili:
- i sinistri verificatisi in conseguenza di tumulti, manifestazioni turbolente o violente, scontri con la polizia, risse;
- i danni materiali e diretti provocati ai terzi, agli animali nonché ai mobili ed agli immobili dei terzi, nei casi di responsabilità civile dell’assicurato in conseguenza di incendio del veicolo descritto in polizza ed esplosione e/o scoppio del carburante del veicolo stesso, a patto che il veicolo non si trovi in circolazione ed entro il limite massimo di € 200.000 per sinistro.
Non è indennizzabile il danno derivante da atto di danneggiamento volontario (c.d. atto vandalico).
FURTO
Art. 1.2 – Oggetto dell'assicurazione Furto
In caso di furto o rapina tentati o consumati, è indennizzabile, con gli scoperti previsti dal contratto, la perdita totale del veicolo o di sue singole parti.
L'operatività della garanzia è subordinata alle seguenti condizioni:
il veicolo lasciato incustodito fuori rimessa, deve essere chiuso a chiave, con i vetri alzati e con gli eventuali sistemi di antifurto in funzione.
Se compresi nel valore del veicolo sono inclusi nella garanzia:
- gli optionals e gli accessori, ovvero le dotazioni stabilmente fissate al veicolo – compresi gli apparecchi audiofonovisivi di serie ad installazione fissa, quali apparecchi radio, televisori, lettori di CD/MP3/DVD, i mangianastri, i registratori, i radiotelefoni, gli impianti di antifurto satellitare, i navigatori satellitari e altre apparecchiature simili – fornite ed installate, senza maggiorazione del prezzo di listino, dalla casa costruttrice.
Gli optional e gli accessori stabilmente fissati sul veicolo, non compresi nel prezzo di listino e fatturati con prezzo aggiuntivo al momento dell’acquisto del veicolo stesso, si intendono assicurati fino a concorrenza di un importo che, complessivamente per ogni sinistro, non potrà superare il 20% del prezzo di listino del veicolo.
Sono inoltre assicurati:
- i danni subiti dal veicolo durante la circolazione abusiva conseguente al furto o alla rapina. Restano comunque esclusi i danni meccanici, elettrici ed all’impianto idraulico, non direttamente conseguenti ad urto, collisione o ribaltamento, nonché i danni causati da cose trasportate;
- i danni conseguenti al tentativo di furto.
Non è indennizzabile il danno derivante da atto di danneggiamento volontario (c.d. atto vandalico).
Art. 1.3 – Esclusioni riguardanti l'assicurazione Incendio e Furto
L'assicurazione non vale nel caso di sinistri verificatisi in conseguenza di:
• dolo o colpa grave (qual è ad esempio la sottrazione del veicolo assicurato con le chiavi originali) dell'assicurato, delle persone con lui conviventi, dei suoi dipendenti o delle persone da lui incaricate alla guida, riparazione o custodia del veicolo assicurato e dei trasportati;
• appropriazione indebita;
• partecipazione da parte del conducente a gare o competizioni sportive e alle relative prove ufficiali;
• guerre, rivoluzioni, insurrezioni, rivolte, occupazioni militari, atto di danneggiamento volontario (c.d. atto vandalico);
• tumulti, manifestazioni turbolente o violente, scontri con le Forze dell’Ordine, risse, limitatamente alla garanzia furto;
• movimenti tellurici, eruzioni vulcaniche, inondazioni e allagamenti;
• semplici bruciature non seguite da incendio, sinistri agli impianti elettrici dovuti a fenomeno elettrico comunque manifestatosi, aspirazione di acqua nel motore;
• rischio atomico (trasformazione dell'atomo e/o radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche). Per i veicoli con antifurto LoJack, che usufruiscano del relativo sconto indicato nel Modulo di Adesione, la garanzia furto, a seguito di perdita totale del veicolo, opera con lo scoperto aggiuntivo pari al 20% dell’ammontare del danno - che deve essere sommato agli altri scoperti eventualmente indicati dal contratto nonché di quelli previsti al successivo Art. 4.4 - “Franchigie e scoperti”– nei casi di:
• installazione dell’antifurto senza attivazione dell’abbonamento ai servizi di sicurezza (se previsto) valido per la durata del rapporto di assicurazione;
• mancata consegna della documentazione tecnica di installazione e funzionamento dell’impianto;
• guasto dell’impianto; l’Impresa va informata tramite fax del guasto e del tempo necessario alla riparazione. Il periodo della riparazione è equiparato al guasto agli effetti dello scoperto.
Art. 2 - ATTI VANDALICI - EVENTI SOCIOPOLITICI - EVENTI NATURALI
Art. 2.1 – Oggetto dell’assicurazione atti vandalici , eventi sociopolitici ed eventi naturali
L’Impresa indennizza, con gli scoperti previsti dal contratto – nei limiti del valore assicurato – i danni materiali e diretti subiti del veicolo assicurato, provocati da:
- atti di danneggiamento volontario (c.d. xxxx xxxxxxxxx);
- tumulti popolari, atti di terrorismo, scioperi, sommosse;
- atti di sabotaggio o comunque dolosi
L’Impresa indennizza, con gli scoperti previsti dal contratto – con il limite massimo di indennizzo di € 3.000,00 per evento – i danni materiali e diretti subiti del veicolo assicurato, provocati da:
- grandine;
- trombe d’aria, tempeste ed uragani che generino raffiche di vento di almeno 90 km orari;
- alluvioni, inondazioni;
- allagamenti purchè determinati da alluvioni o straripamento di corsi d’acqua;
- frane, smottamenti del terreno, valanghe, slavine, purchè non derivanti da movimenti tellurici ed eruzioni vulcaniche.
Art. 2.2 – Esclusioni riguardanti l’assicurazione Atti Vandalici – Eventi sociopolitici – Eventi naturali L'assicurazione non vale nel caso di sinistri verificatisi in conseguenza di:
- dolo dell'assicurato, dei suoi conviventi, dipendenti o delle persone da lui incaricate alla guida, riparazione o custodia del veicolo assicurato e dei trasportati;
- danni causati al veicolo per motivi di ritorsione e/o vendetta;
- partecipazione da parte del conducente a gare o competizioni sportive e alle relative prove ufficiali;
- guerre, rivoluzioni, insurrezioni, rivolte, occupazioni militari;
- sinistri agli impianti elettrici dovuti a fenomeno elettrico comunque manifestatosi;
- allagamenti non determinati da alluvioni o straripamento di corsi d’acqua;
- danneggiamenti dovuti ad aspirazione di acqua nel motore;
- danni causati da urto con oggetti trasportati dal vento non avvenuti in concomitanza con trombe d’aria, tempeste ed uragani;
- caduta neve da tetti non avvenuta in concomitanza con trombe d’aria, tempeste ed uragani;
- movimenti tellurici, eruzioni vulcaniche;
- rischio atomico (trasformazione dell'atomo e/o radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche). In generale sono esclusi tutti i danni che non siano conseguenza diretta degli eventi garantiti in polizza.
Art. 3 - KASKO LIMITATA ALLA COLLISIONE
Art. 3.1 – Oggetto dell’assicurazione kasko limitata alla collisione
L’Impresa si impegna ad indennizzare, con gli scoperti previsti dal contratto, i danni materiali e diretti subiti dal veicolo assicurato a seguito di collisione con veicolo identificato, verificatisi durante la circolazione.
Art. 3.2 – Esclusioni riguardanti l’assicurazione Kasko limitata alla collisione L'assicurazione non vale nel caso di sinistri verificatisi a seguito di:
- dolo dell'assicurato, dei suoi conviventi, dipendenti o delle persone da lui incaricate alla guida, riparazione o custodia del veicolo assicurato e dei trasportati;
- partecipazione da parte del conducente a gare o competizioni sportive e alle relative prove ufficiali;
- guerre, rivoluzioni, insurrezioni, rivolte, occupazioni militari;
- tumulti, manifestazioni turbolente o violente, risse, atti di danneggiamento volontario;
- movimenti tellurici, eruzioni vulcaniche, inondazioni, trombe d’aria, grandine, sviluppo - comunque insorto, controllato o meno - di energia nucleare o di radioattività;
- ebbrezza e/o intossicazione da alcool e/o uso volontario di droghe e/o stupefacenti e/o psicofarmaci da parte del conducente;
- circolazione del veicolo condotto da conducente non abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore e, nel caso di patente scaduta, solo se la stessa, dopo il sinistro, non venga rinnovata;
- utilizzo del veicolo difforme da quanto previsto dalla carta di circolazione con particolare riguardo alle modalità di trasporto di persone o cose , salvo che l’assicurato non provi che il danno non è in relazione con tale fatto;
- traino attivo o passivo, da manovre a spinta o a mano; nonché i guasti meccanici, elettrici e all’impianto idraulico non direttamente conseguenti a urto, collisione o ribaltamento;
- danni cagionati dalle e/o alle cose trasportate;
- circolazione avvenuta su sede stradale non specificatamente destinata alla circolazione dei veicoli (ad esempio mulattiere, sentieri di campagna, sentieri di montagna) indipendentemente dall’asfaltatura o meno del fondo stradale.
- atto di danneggiamento volontario (c.d. atto vandalico).
Inoltre non vale per i danni:
- subiti da cerchi e pneumatici (salvo il caso di perdita totale); limitatamente ai danni ai cerchi, gli stessi saranno indennizzati in caso risulti danneggiata, nello stesso sinistro, altra parte del veicolo assicurato esclusi i pneumatici;
- subiti dagli impianti elettrici, se dovuti a fenomeno elettrico comunque manifestatosi
- causati da aspirazione di acqua nel motore se non determinati da urto, collisione, ribaltamento o uscita di strada;
- subiti da accessori/optional non dichiarati in polizza e non stabilmente incorporati nel veicolo.
Art. 4 - NORME COMUNI ALLE GARANZIE INCENDIO E FURTO, ATTI VANDALICI , EVENTI SOCIOPOLITICI ED EVENTI NATURALI, KASKO LIMITATA ALLA COLLISIONE
Art. 4.1 – Valore assicurato
Il veicolo si intende assicurato, per il valore indicato nel “Modulo di Adesione”, completo degli optionals e degli accessori stabilmente fissati sul veicolo – compresi gli apparecchi audiofonovisivi di serie ad installazione fissa - costituenti dotazione di serie essendo inclusi, senza maggiorazione, nel prezzo di listino del veicolo.
Possono essere assicurati anche gli optionals e gli accessori stabilmente fissati sul veicoli - compresi gli apparecchi audiofonovisivi - non compresi nel prezzo di listino del veicolo e fatturati con prezzo aggiuntivo al momento dell'acquisto. In questo caso, l'indennizzo non sarà mai superiore al 20% del prezzo di listino del veicolo e, pertanto, anche il valore assicurato da indicare nel Modulo di Adesione dovrà essere proporzionalmente aumentato al massimo del 20% rispetto al prezzo di listino del veicolo (es.: prezzo di listino del veicolo 10.000 €, optionals e accessori non compresi nel prezzo di listino per un valore aggiunto complessivo di
3.000 €, valore assicurato totale 12.000 €).
Art. 4.2 – Determinazione dell’ammontare del danno
In caso di perdita totale: in caso di sinistro che provochi la perdita totale del veicolo, l’Impresa determina l’ammontare del danno applicando al valore assicurato del veicolo e degli eventuali optionals e accessori – compresi gli apparecchi audiofonovisivi - al momento della decorrenza delle garanzie le percentuali di degrado indicate nella tabella “A” di seguito riportata. Si considera perdita totale un danno superiore al 75% del valore del veicolo. A richiesta dell'Impresa l'assicurato dovrà produrre il certificato di radiazione al PRA o prestarsi a compiere tutte le formalità relative al trasferimento di proprietà del veicolo ad un soggetto indicato dall'Impresa stessa.
In caso di sinistro che abbia causato la perdita del veicolo per danno totale e qualora l’assicurato acquisti presso il Concessionario un nuovo veicolo di marca Hyundai il cui valore non sia inferiore a quello calcolato sulla base di quanto previsto dall’art. 4.1 – Valore assicurato - e al lordo di eventuali scoperti applicabili a norma dell’art. 4.4 – Franchigie e scoperti, l’ Impresa applicherà la più favorevole tabella di quantificazione percentuale del degrado d’uso denominata “tabella B”.
TABELLA “A” – Percentuali di degrado applicabili in caso di danno totale non seguito dal riacquisto di un nuovo veicolo
VEICOLI | DI | PRIMA IMMATRICOLAZIONE |
Vetustà del veicolo | Percentuale di degrado | |
0-6 mesi | 0-6 mesi: valore “a nuovo” del veicolo (0%) | |
7-12 | 10% | |
13-24 | 25% | |
25-36 | 35% | |
37-48 | 45% | |
49-60 | 55% | |
61-72 | 60% | |
73-84 | 65% |
VEICOLI USATI | |
Mesi successivi alla decorrenza della polizza | Percentuale di degrado |
0-12 | 10% |
13-24 | 25% |
25-36 | 35% |
37-48 | 45% |
49-60 | 55% |
61-72 | 60% |
73-84 | 65% |
TABELLA “B” – Percentuali di degrado applicabili in caso di danno totale seguito dal riacquisto di un nuovo veicolo
VEICOLI | DI | PRIMA IMMATRICOLAZIONE |
Vetustà del veicolo | Percentuale di degrado | |
0-24 mesi | valore “a nuovo” del veicolo (0%) | |
25-36 | 35% | |
37-48 | 45% | |
49-60 | 55% | |
61-72 | 60% | |
73-84 | 65% |
VEICOLI USATI | |
Mesi successivi alla decorrenza della polizza | Percentuale di degrado |
0-24 | 0% |
25-36 | 35% |
37-48 | 45% |
49-60 | 55% |
61-72 | 60% |
73-84 | 65% |
In caso di danno parziale: l’ammontare del danno è dato dal costo della riparazione. Qualora la riparazione comporti la sostituzione di parti del veicolo danneggiate e/o sottratte, nel calcolare il costo della riparazione si tiene conto del deprezzamento di dette parti dovuto al degrado d’uso.
Nei primi cinque anni dalla data di immatricolazione del veicolo (in Italia o all’Estero) non si considera il degrado d’uso per tutte le parti dello stesso. Sono esclusi gli pneumatici, le batterie e l’impianto di scarico per i quali l’inapplicabilità del degrado d’uso è limitata ai primi 6 mesi.
Sia in caso di perdita totale che in caso di danno parziale:
L’ammontare del danno così determinato ai sensi del presente articolo non può superare il valore del veicolo al momento del sinistro, così come determinato dalla tabella “A” – percentuali di degrado, al netto del valore del relitto.
Non sono indennizzabili le spese per modifiche, aggiunte o migliorie apportate al veicolo in occasione della riparazione, le spese di deposito, i danni da mancato godimento o uso ed altri pregiudizi.
Se l’assicurazione copre soltanto una parte del valore che il veicolo aveva al momento del sinistro, l’Impresa risponde dei danni in proporzione al rapporto tra il valore al momento del sinistro e quello assicurato, secondo quanto disposto dall’Art. 1907 del Codice Civile.
Resta ferma l’applicazione delle franchigie e/o degli scoperti previsti dal contratto
Art. 4.3 – Accertamento e liquidazione del danno
La liquidazione dei danni ha luogo mediante accordo diretto tra le parti. Qualora non vi sia accordo, le parti hanno facoltà di conferire mandato di decidere a due periti nominati rispettivamente dall’Impresa e dall’Assicurato.
I periti, in caso di disaccordo, ne eleggono un terzo e le loro decisioni sono prese a maggioranza dei voti. Se i periti non si accordano sulla nomina del terzo, la scelta sarà fatta - a richiesta della parte più diligente che si obbliga a notificare l’istanza anche all’altra parte - dal Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione si trova la residenza dell’Assicurato.
I periti devono:
a) verificare l’esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate, determinando il valore che le cose medesime avevano al momento del sinistro;
b) procedere alla stima e alla liquidazione del danno.
I risultati sono vincolanti per le parti le quali rinunciano a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di errore, violenza, dolo nonché di violazione di patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente l’indennizzabilità del danno.
Ciascuna delle parti sostiene le spese del proprio perito; quelle del terzo perito sono a carico dell’Impresa e dell’Assicurato in parti uguali.
I periti sono dispensati dall’osservanza di ogni formalità giudiziaria.
Art. 4.4 – Franchigie o scoperti
L’Impresa corrisponderà all’Assicurato l’ammontare del danno determinato a termini di polizza, deducendo lo scoperto sotto specificato a carico dell’Assicurato per ciascun sinistro:
La garanzia Incendio è prestata senza l’applicazione di alcuno scoperto e/o franchigia;
La garanzia Furto è prestata con l’applicazione dello scoperto del 10% ed il minimo di € 500,00.
Le garanzie Atti vandalici, Eventi sociopolitici ed Eventi naturali sono prestate con l’applicazione dello scoperto del 10% ed il minimo di € 250,00.
La garanzia Kasko limitata a collisione è prestata con l’applicazione dello scoperto del 10% ed il minimo di € 500,00.
Art. 4.5 – Recuperi nel caso di Furto del veicolo
L’Assicurato ha l’obbligo, non appena abbia notizia del ritrovamento del veicolo rubato o di parti di esso, di informare subito l’Impresa.
Qualora il recupero sia avvenuto:
- prima della corresponsione dell’indennizzo: se trattasi di perdita totale, l’importo indennizzabile verrà determinato come previsto dall’art. 4.2 – Determinazione dell’ammontare del danno
- dopo la corresponsione dell’indennizzo, l’assicurato potrà optare se:
a) procedere alla vendita del veicolo tramite l’impresa;
b) rientrare in possesso del veicolo restituendo all’impresa l’indennizzo corrisposto.
Art. 4.6 – Obblighi in caso di sinistro - Modalità per la denuncia dei sinistri
I sinistri devono essere denunciati in ogni caso entro e non oltre 3 giorni dal verificarsi del sinistro, salvo il caso di oggettiva e comprovata impossibilità. Nei casi di furto il termine si intende ridotto a 24 (ventiquattro) ore.
L’Assicurato deve inoltrare denuncia scritta specificando: la data, il luogo, le cause, la narrazione del sinistro e gli eventuali testimoni ad Allianz -,Customer Service piazza Velasca 7/9 – 00000 Xxxxxx, ovvero inviando la denuncia:
- via email all'indirizzo xxxxxxxx.xxxxxxxxxx@xxxxxxx.xx,
- via fax al numero 00.0000.0000.
L’Assicurato dovrà astenersi inoltre, salvo che per le riparazioni di prima urgenza, dall'effettuare riparazioni, alienare o rottamare il mezzo, prima della verifica dei danni effettuato da un tecnico di fiducia dell'Impresa.
A seguito della denuncia devono essere fatti pervenire tempestivamente, e con raccomandata A/R all’Impresa Allianz – Back Office Corporate - Xxxxxx Xxxxxxx 0/0 00000 Xxxxxx:
Per i sinistri conseguenti a incendio, furto totale o parziale, rapina o danneggiamenti del veicolo assicurato a seguito di atti di danneggiamento volontario (c.d. atto vandalico), la corresponsione dell'indennizzo è subordinata alla presentazione della denuncia da parte dell'assicurato all'Autorità di Polizia Giudiziaria competente per territorio.
Se il furto totale è avvenuto all'estero, la denuncia deve essere reiterata all'Autorità di Polizia Giudiziaria Italiana. Copia autenticata della denuncia deve essere consegnata all'Impresa. Ai fini della corresponsione dell'indennizzo, l'Impresa potrà inoltre richiedere all'assicurato, a spese di quest'ultimo, i documenti di seguito elencati:
In caso di furto totale o rapina:
- copia del verbale di denuncia resa alle Autorità del luogo ove si verificato il sinistro, se il furto totale è avvenuto all’estero, la denuncia deve essere reiterata all’Autorità di Polizia Giudiziaria Italiana;
- originale della Carta di circolazione, se disponibile;
- ove la Carta di Circolazione non fosse disponibile, Certificato Cronologico del P.R.A. con annotata la perdita di possesso o la cessazione della circolazione;
- originale del Certificato di Proprietà con annotata la Perdita di possesso;
- dichiarazione di detraibilità / non detraibilità dell’I.V.A.;
- copia fattura d’acquisto dell’autovettura;
- procura speciale a vendere Notarile
- conteggio di anticipata estinzione del contratto di leasing/finanziamento con l’indicazione del numero di canoni pagati alla data del furto;
- dichiarazione di estinzione di eventuali crediti privilegiati o del fermo amministrativo;
- tutte le chiavi e/o i dispositivi di avviamento originali del veicolo;
- eventuale denuncia integrativa in mancanza di una o più chiavi o della carta di circolazione
- copia conforme del verbale di constatazione dei danni, redatto dall’Autorità di Polizia Giudiziaria (in caso di ritrovamento del veicolo rubato)
Inoltre :
solo in caso di sinistro che abbia causato la perdita del veicolo per danno totale e qualora l’assicurato acquisti un nuovo veicolo (art 4.2 – Determinazione dell’ammontare del danno) presso il Concessionario, l’Impresa applicherà la più favorevole tabella di quantificazione percentuale del degrado d’uso denominata “Tabella B” (per maggiori dettagli fare riferimento all’ Art. 4.2 – Determinazione dell’ammontare del danno).
Per ottenere tale beneficio l’assicurato dovrà consegnare copia della carta di circolazione comprovante l’immatricolazione di un nuovo veicolo a suo nome.
Acquisita la documentazione di cui sopra, l’Impresa liquiderà il danno, se indennizzabile.
A richiesta dell’assicurato, l’impresa potrà liquidare il danno applicando la tabella di quantificazione percentuale del degrado d’uso standard , denominata “Tabella A” (per maggiori dettagli fare riferimento all’Art. 4.2 – Determinazione dell’ammontare del danno), salvo conguaglio – se dovuto - da corrispondere all’assicurato stesso una volta ottenuta la copia della carta di circolazione relativa al nuovo veicolo.
L’Impresa applicherà la più favorevole tabella di quantificazione percentuale del degrado d’uso denominata “tabella B” anche nel caso in cui il nuovo veicolo sia intestato a persona convivente con l’assicurato ferme tutte le altre condizioni di applicabilità; in
quest’ultimo caso, oltre alla copia della carta di circolazione indicata sopra, l’assicurato consegnerà copia dello stato di famiglia dal quale risulti la coabitazione.
Resta comunque ferma l’applicazione delle franchigie e/o degli scoperti previsti dal contratto.
L’Impresa è autorizzata ad inviare le chiavi e/o dispositivi di avviamento originali del veicolo, consegnati dal Cliente, alla casa costruttrice. L’Impresa è autorizzata ad acquisire gli esiti della verifica del contenuto della memoria interna ed ottenere la lista dei duplicati richiesti e prodotti.
L’autorizzazione, data all’Impresa, viene sottoposta alla specifica approvazione scritta da parte dell’Assicurato nella sezione della polizza dedicata alle clausole rilevanti ai sensi ed agli effetti degli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile.
In ogni caso l'Impresa ha facoltà di acquistare ciò che resta del veicolo dopo il sinistro; a richiesta della Società , quindi, l’Assicurato dovrà prestarsi per tutte le formalità relative al trasferimento di proprietà del veicolo ad un soggetto indicato dalla Società stessa.
Inoltre, in caso di furto totale, prima di corrispondere l'indennizzo l’Impresa può richiedere, quando lo ritenga necessario, il certificato di chiusa istruttoria.
Art. 5 - CRISTALLI
Art. 5.1 – Cristalli
L'Impresa assicura i cristalli del veicolo indicato in polizza contro i danni materiali e diretti per rottura dovuta a causa accidentale o a fatto di terzi, esclusi i danni da atto di danneggiamento volontario (c.d. atto vandalico).
Non sono indennizzabili le rigature, le segnature, le screpolature e simili, né i danni provocati ad altre parti del veicolo dalla rottura dei cristalli; sono inoltre esclusi dalla garanzia i danni agli specchietti retrovisori interni ed esterni ed alla fanaleria in genere.
La garanzia opera con il limite massimo di indennizzo di € 516,00 per evento.
E’ previsto uno scoperto fisso pari a 100 €, che si applica anche nel caso di sinistro con danno inferiore al limite massimo di indennizzo.
In altri termini:
se il danno - detratto lo scoperto - risulta pari o superiore al limite massimo di indennizzo, si procede alla liquidazione di quest’ultimo;
se il danno – detratto lo scoperto – risulta inferiore al limite massimo di indennizzo, l’importo da liquidare è dato dall’ammontare del danno meno l’applicazione dello scoperto di 100 €.
Il limite massimo di indennizzo si intende per ogni evento, indipendentemente dal numero di cristalli danneggiati e previa esibizione di fattura.
Qualora l’assicurato opti per la gestione del sinistro (riparazione o sostituzione del/dei cristallo/i) tramite i riparatori di cristalli convenzionati con l’impresa , l’applicazione dello scoperto di cui sopra avverrà nel seguente modo:
- riparazione del/dei cristallo/i: nessuno scoperto;
- sostituzione del/dei cristallo/i:
nessuno scoperto, a condizione che l’intervento di sostituzione sia stato ritenuto tecnicamente necessario dagli incaricati ; applicazione dello scoperto di 100 € se la sostituzione – non tecnicamente necessaria a giudizio degli incaricati – sia stata richiesta esplicitamente dall’assicurato in luogo della riparazione del/dei cristallo/i proposta.
Modalità del servizio
Per beneficiare delle predette condizioni l’assicurato, fornendo il numero di polizza e la data di sinistro, può rivolgersi direttamente ad uno dei riparatori cristalli convenzionati con l’impresa.
Il personale incaricato provvede a:
- far compilare e sottoscrivere all’assicurato la denuncia di sinistro comprensiva della delega all’incasso;
- effettuare la sostituzione/riparazione richiesta;
- emettere fattura intestata al cliente, effettuarne fotocopia e consegnarla all’assicurato unitamente a copia della denuncia-delega. La Direzione dell’Impresa provvede al pagamento del sinistro direttamente al riparatore convenzionato intervenuto, mentre rimane a carico dell’assicurato la somma eccedente il massimale previsto dalla garanzia.
In ogni caso l’assicurato è libero di rivolgersi ad un proprio riparatore di fiducia diverso; in tal caso il sinistro deve essere denunciato ad Allianz - Customer Service, Piazza Velasca 7/9 – 00000 Xxxxxx, ovvero inviando la denuncia:
- via email all'indirizzo xxxxxxxx.xxxxxxxxxx@xxxxxxx.xx
- via fax al numero 00.0000.0000
come previsto dal precedente Art. 4.6 “Obblighi in caso di sinistro –Modalità per la denuncia dei sinistri”.
Art. 6 - ASSISTENZA FURTO BASE
cosa assicura
Le garanzie ed i servizi di Assistenza di seguito precisati sono prestati dalla Società tramite la Centrale Operativa di AGA Service Italia S.c.a.r.l. con sede operativa in Xxx Xxxxxx x. 00, 00000 Xxxxxx e sede legale in Xxxxxxxx Xxxx 0, 00000 Xxxxxx - in funzione 24 ore su 24, tutti i giorni dell'anno, di seguito indicata col proprio marchio commerciale “Mondial Assistance”.
Art. 6.1 – Validità territoriale
L'assicurazione, salvo eventuali limitazioni indicate all’interno delle singole garanzie, vale per il territorio degli Stati dell'Unione Europea, della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino, nonché per il territorio della Norvegia, dell’Islanda, della Croazia, della Svizzera, del Principato di Monaco e di Andorra. L’assicurazione vale altresì per tutti gli altri Stati che fanno parte del sistema della Carta Verde e le cui sigle internazionali, indicate sulla Carta Verde stessa, non siano barrate.
Art. 6.2 – Ambito di operatività della garanzia “Assistenza Furto Base”
Le prestazioni assicurative sono erogate a favore del veicolo indicato in polizza.
Art. 6.3 – Oggetto dell’assicurazione “Assistenza Furto Base”
6.3.1 Invio taxi a seguito di furto del veicolo
La garanzia opera a seguito di furto del veicolo assicurato.
L’Assicurato, nel caso necessiti di un mezzo per recarsi a casa o presso una stazione di Polizia o caserma dei Carabinieri per denunciare il furto, oppure presso altra destinazione di sua scelta, ha diritto all’invio di un taxi od al rimborso autorizzato del costo sostenuto per lo stesso fino al massimale complessivo di € 50,00 per evento.
6.3.2 Disbrigo pratiche furto
Al fine di consentire all’Assicurato l’interruzione del pagamento dei tributi inerenti il veicolo e la richiesta di indennizzo per il furto del veicolo (ove assicurato con specifica copertura), la Centrale Operativa, in nome e per conto dell’Assicurato, provvede al reperimento dei seguenti documenti, tenendone a carico le relative spese:
- Estratto Cronologico del P.R.A.
- Certificato di perdita di possesso
- eventuale Certificato di chiusa inchiesta penale.
I certificati saranno trasmessi all’indirizzo indicato dall’Assicurato entro 60 giorni dal momento della richiesta alla Centrale Operativa.
Per attivare la prestazione, l’Assicurato dovrà fornire alla Centrale Operativa la seguente documentazione:
- denuncia di furto in originale e copia conforme (che indichi anche l’eventuale sottrazione dei documenti del veicolo rubato) o, in caso di furto avvenuto all’estero, ripresentazione della denuncia di furto alle Autorità Giudiziarie Italiane;
- documenti del proprio veicolo (libretto d’immatricolazione, foglio complementare, certificato di proprietà) se non rubati;
- delega dell’Assicurato che autorizzi AGA Service Italia a richiedere i documenti;
- copia di un documento d’identità fronte-retro del proprietario o della persona che ha presentato denuncia alla Pubblica Autorità;
- ogni altro documento richiesto dalla Centrale Operativa, necessario ai fini dell’espletamento della prestazione.
Art. 6.4 – Delimitazione e precisazioni relative a tutte le prestazioni Sono escluse prestazioni richieste in dipendenza di:
- guerre, scioperi, rivoluzioni, sommosse o movimenti popolari;
- terremoti, tsunami o fenomeni atmosferici aventi caratteristiche di calamità naturali;
- dolo dell'Assicurato;
- abuso di alcolici e psicofarmaci e l'uso non terapeutico di stupefacenti e allucinogeni;
- fenomeni di trasmutazione dell'atomo o radiazioni provocate dalla accelerazione artificiale di particelle atomiche;
Sono inoltre escluse le prestazioni in quei Paesi che si trovassero in stato di belligeranza e nei casi in cui le autorità locali impongano un divieto o rendano impossibile l’intervento di assistenza.
Le prestazioni sono fornite per la durata contrattuale e secondo quanto previsto nelle singole garanzie; all’estero esclusivamente per soggiorni non superiori a 60 giorni consecutivi.
Art. 6.5 –Istruzioni per la richiesta di assistenza
Per permettere l'intervento immediato della Centrale Operativa l'Assicurato deve comunicare tramite:
- Linea Verde 000 00 00 00
- Telefono (anche per chiamate dall’estero) x00 00 00 000 000
- Fax x00 00 00 000 000
indicando con precisione:
- tipo di Assistenza di cui necessita;
- nome, cognome e targa del veicolo;
- indirizzo e luogo da cui chiama;
- eventuale recapito telefonico.
La richiesta di rimborso delle spese sostenute, sempreché autorizzate dalla Centrale Operativa di AGA Service Italia S.c.a.r.l., dovrà essere inoltrata accompagnata dai documenti giustificativi in originale a:
Ufficio Liquidazione Sinistri Assistenza AGA Service Italia S.c.a.r.l
Xxxxxxxx Xxxx, 0
00000 XXXXXX (XX)
Le spese sostenute e non preventivamente autorizzate dalla Centrale Operativa non saranno rimborsate. Inoltre l'Assicurato dovrà
- farsi rilasciare dall'operatore che ha risposto alla sua richiesta di Assistenza il numero di autorizzazione necessario per ogni eventuale rimborso successivo;
- comunicare, insieme alla documentazione del danno, il proprio codice IBAN (riferimenti bancari) e Codice Fiscale.
Art. 7 - NORME COMUNI A TUTTE LE GARANZIE
Art. 7.1 – Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio – Aggravamento del rischio
Ai sensi delle disposizioni di cui agli artt. 1892, 1893 e 1898 del Codice Civile, nel caso di dichiarazioni inesatte e reticenti dell’Assicurato rese al momento della stipulazione del contratto, relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, o nel caso di mancata comunicazione di ogni variazione delle circostanze stesse che comporti aggravamento di rischio (come la variazione di residenza del proprietario del veicolo o del locatario in caso di leasing o la variazione delle caratteristiche tecniche del veicolo), il pagamento del danno non è dovuto o è dovuto in misura ridotta in proporzione alla differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato altrimenti determinato.
Art. 7.2 –Estensione territoriale
L'Assicurazione è valida per sinistri verificatisi nei seguenti paesi:
Italia, Repubblica di San Marino, Città del Vaticano, Albania, Algeria, Andorra, Austria, Belgio, Bielorussia, Bosnia Erzegovina, Bulgaria, Croazia, Danimarca, Egitto, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Gibilterra, Grecia, Irlanda, Islanda, Liechtenstein, Lettonia, Libia, Lituania, Lussemburgo, Macedonia, Malta, Marocco, Moldavia, Principato di Monaco, Norvegia, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Repubblica Ceca, Romania, Russia, Serbia e Montenegro, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Svizzera, Tunisia, Turchia, Ucraina e Ungheria.
Art. 7.3 – Decorrenza e durata delle garanzie
Le garanzie prestate, in base alla combinazione prescelta risultante nel Modulo di Adesione, decorrono dalle ore 24.00 del giorno di adesione e hanno durata pari a quella indicata nel Modulo di Adesione stesso.
La copertura assicurativa non sarà soggetta a tacito rinnovo e la sua efficacia si protrarrà fino alla sua naturale scadenza.
Art. 7.4 – Risoluzione anticipata del contratto di assicurazione
In caso di vendita, o consegna in conto vendita, demolizione, distruzione, esportazione definitiva, furto, cessazione della circolazione del veicolo assicurato, si determina la risoluzione anticipata del contratto assicurativo rispetto alla scadenza pattuita.
In questo caso è necessario:
- restituire i documenti assicurativi relativi al veicolo,
- consegnare la documentazione utile a provare l’evento che determina la risoluzione anticipata del contratto (ad esempio copia dell’atto di vendita del veicolo).
Il contratto è risolto dalla data di consegna dei predetti documenti, ovvero dal giorno successivo alla data di denuncia nel caso di furto del veicolo; la Compagnia restituirà all’assicurato Cliente la parte di premio pagata e non goduta (al netto delle imposte) relativa alle eventuali annualità seguenti a quella in cui è avvenuta la risoluzione anticipata del contratto di assicurazione.
In caso di sinistro e comunque dietro esplicita richiesta da parte della Compagnia, la Contraente si impegna a mettere a disposizione della Compagnia stessa la documentazione comprovante l’avvenuta adesione alle coperture assicurative, anche successivamente alla data di risoluzione anticipata e per tutta la durata originaria della copertura.
Art. 7.5 – Arbitrato
In caso di disaccordo tra l'Assicurato e l'Impresa in merito all'interpretazione del contratto e/o gestione del sinistro, la decisione può essere demandata ad un arbitro designato di comune accordo dalle Parti o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale competente a conoscere la controversia. L'arbitro provvede secondo equità. L'impresa avvertirà l'Assicurato del suo diritto di avvalersi di tale procedura.
Le spese arbitrali saranno così ripartite:
- in caso di esito favorevole per l'Assicurato rimarranno integralmente a carico dell'Impresa;
- in caso di esito favorevole per l'Impresa saranno ripartite al 50% per ciascuna delle parti.
Art. 7.6– Foro Competente
Foro competente è esclusivamente quello di residenza o domicilio elettivo del Contraente o dell’Assicurato.
Art. 7.7 – Imposte e tasse
Gli oneri fiscali e tutti gli altri oneri stabiliti per legge relativi all’assicurazione sono a carico dell’Assicurato.
Art. 7.8– Rinvio alle norme di legge
Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.
Mod. 13/04
Modulo di Adesione al programma Soluzione HYUNDAI
Il presente Xxxxxx di Adesione deve essere compilato dal concessionario ed immediatamente inviato a Santander Consumer Bank S.p.A.
MODULO ADESIONE N°
DATA INIZIO
DATA SCADENZA
CONCESSIONARIO
VIA
N.
LOCALITA'
PROVINCIA
C.A.P.
N. TELEFONO
N.FAX
DATI ANAGRAFICI DELL'ASSICURATO
SESSO
F
M
COGNOME
NOME
COMUNE DI NASCITA
PROFESSIONE
DATA DI NASCITA
STATO CIVILE
COMUNE DI RESIDENZA
C.A.P.
PROVINCIA
CODICE FISCALE O PARTITA IVA
N. TELEFONO/FAX/E-MAIL
FAC-SIMILE
DATI DEL VEICOLO
TARGA
TELAIO
MARCA
MODELLO/ALLESTIMENTO
DATA PRIMA IMMATRICOLAZIONE
Furto ed Incendio Danni Parziali, Cristalli, Atti Vandalici ed Eventi Naturali, Assistenza Furto, 24m di VALORE A NUOVO, Kasko Collision
Furto ed Incendio Danni Parziali, Cristalli, Atti Vandalici ed Eventi Naturali, Assistenza Furto, 24m di VALORE A NUOVO
GARANZIE PRESTATE CLASSIC
TOP
€
VALORE ASSICURATO
€
PREMIO COMPRENSIVO DI IMPOSTE
ore 24,00 del giorno di adesione riportato in calce alla presente
DATA DECORRENZA GARANZIE
Finanziato
MODALITA' DI PAGAMENTO
MESI
DURATA DELLA COPERTURA
E' ESCLUSO OGNI TACITO RINNOVO
Il pagamento del premio verrà effettuato da Santander Consumer Bank S.p.A. ad Allianz S.p.A. con le modalità previste nella Convenzione. il premio è finanziabile da Santander Consumer Bank, ed in tal caso è corrisposto anticipatamente dalla stessa - in qualità di Contraente - alla Compagnia, in un’unica soluzione, per tutta la durata dell’Assicurazione, mediante bonifico bancario.
Firma / Timbro del Concessionario Firma dell'Assicurato
SI RICHIAMA L'ATTENZIONE DELL'ASSICURATO SULLA NECESSITA' DI LEGGERE ATTENTAMENTE IL CONTRATTO PRIMA DI SOTTOSCRIVERLO
Dichiaro di essere a conoscenza che SANTANDER CONSUMER BANK S.p.A. ha sottoscritto per conto dei propri clienti, la Convenzione Assicurativa Soluzione Hyundai con Allianz S.p.A. il cui premio, ripartito nelle quote indicate, ammonta a quanto riportato nel presente Xxxxxx d'Adesione.
Dichiaro di aver preso visione della Documentazione Informativa Precontrattuale di cui all’art. 49 del Regolamento ISVAP n. 5/2006.
Dichiaro inoltre di aver letto e ricevuto le Condizioni Generali di Assicurazione, contenenti le norme contrattuali che disciplinano il rapporto convenuto a mio favore tra Santander Consumer Bank e Allianz S.p.A, e di accettarle in ogni loro parte.
DICHIARO DI AVER PRESO NOTA E DI ACCETTARE QUANTO SOPRA L’Assicurato (firma leggibile)
L'assicurato dichiara di aver ricevuto "l'informativa privacy e sulle tecniche di comunicazione a distanza" fornita da Allianz S.p.A., di averne preso atto e di acconsentire ai trattamenti dei suoi dati personali, compresi gli eventuali trasferimenti all'estero e le comunicazioni, effettuate da Allianz S.p.A. e dagli altri soggetti manzionati nella stessa informativa.
L’Assicurato (firma leggibile)
Dichiaro di approvare specificatamente, ai sensi degli Artt.1341 secondo comma e 1342 C.C. i seguenti articoli:
art. 1.3 Esclusioni riguardanti l’assicurazione incendio e furto, art. 2.2 Esclusioni riguardanti l’assicurazione Atti Vandalici – Eventi sociopolitici – Eventi naturali, art. 3.2 Esclusioni riguardanti l’assicurazione Kasko limitata alla collisione, art. 4.4 Franchigie o scoperto, art. 4.5 Recuperi nel caso di furto del veicolo, art. 4.6 Obblighi in caso di sinistro – modalità per la denuncia dei sinistri, art. 6.4 Delimitazione e precisazioni relative a tutte le prestazioni, art.6.5 Istruzioni per la richiesta di assistenza, art. 7.1 Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio - Aggravamento del rischio, art. 7.4 Risoluzione anticipata del contratto di assicurazione.
Luogo e data L’Assicurato (firma leggibile)