C&C Shipping Solutions S.r.l CONDIZIONI GENERALI DI ACQUISTO
C&C Shipping Solutions S.r.l CONDIZIONI GENERALI DI ACQUISTO
Premessa
Le condizioni di acquisto qui riportate, formanti parte integrante dei singoli ordini emessi da C&C Shipping Solutions S.r.l. (nel prosieguo anche “C&C”) o dei contratti di acquisto dalla stessa stipulati, sono le uniche che disciplinano i rapporti con il Fornitore, salve le eventuali e specifiche pattuizioni contenute nel singolo contratto.
Qualsiasi modifica e aggiunta, nonché qualsiasi condizione di vendita del Fornitore diversa in tutto o in parte dalle presenti condizioni di acquisto, sarà valida soltanto se espressamente accettata dalla C&C.
All’uopo, il Fornitore concorda che l’accettazione dell'ordine d'acquisto proveniente dalla C&C costituisce espressa rinuncia da parte sua alle condizioni di vendita e, al contempo, espressa accettazione dei termini e delle condizioni qui stabiliti. Il contratto ha ad oggetto esclusivamente i beni e le prestazioni specificate e descritte nell’offerta e nell’accettazione d’ordine.
L'ordine d'acquisto consiste nell'accettazione dell’offerta manifestata dalla C&C per l'acquisto di materiali, macchinari, beni di qualunque natura o servizi di ogni genere (di seguito "beni") in conformità alle Condizioni Generali di acquisto previste nel presente documento.
Il Fornitore accetta tale Ordine di Acquisto, confermandolo secondo le modalità sotto riportate
1. Validità dell'ordine di acquisto
1.1 Xxxxxx, contratti e richieste di consegna o di fornitura così come modifiche o aggiunte agli stessi dovranno essere formulati per iscritto.
1.2 La validità di eventuali accordi verbali, incluse modifiche e integrazioni alle presenti condizioni di acquisto, è subordinata alla tassativa conferma scritta da parte di C&C secondo le modalità disciplinate dall’art. 4.
1.3 Qualsiasi modifica al testo dell'ordine, come pure alle presenti condizioni generali, sarà ritenuta valida solo se formalizzata con regolare modifica d'ordine emessa dalla C&C.
SEGUITO
2. Ordine di Priorità
In caso di conflitto fra le Condizioni Generali di Acquisto, l'Ordine di Acquisto, e la Documentazione Tecnica (ove presente), tali documenti prevarranno, con riferimento alle disposizioni in conflitto, secondo l'ordine seguente:
Primo - Documentazione Tecnica (ove disponibile) Secondo - Ordine D'Acquisto
Terzo - Condizioni Generali d'Acquisto
3. Definizioni
3.1 Per Merce si intende quella indicata nell'Ordine di Acquisto e nella Documentazione Tecnica (ove disponibile).
3.2 Per Ordine di Acquisto si intende l'Ordine sottoposto dalla C&C al Fornitore per Merce o Servizi.
3.3 Per Acquirente si intende la Società C&C che effettua un ordine e che intende acquistare Merce ovvero ottenere Servizi dal Fornitore.
3.4 Per Servizi si intende uno dei servizi indicati nell'Ordine di Acquisto e nella Documentazione Tecnica (ove disponibile).
3.5 Per Fornitore si intende la società che fornisce la Merce e/o i Servizi.
3.6 Per Documentazione Tecnica si intende ogni specifica tecnica a cui la Merce o i Servizi devono attenersi.
4. Accettazione dell'ordine
4.1 Ai fini della conclusione del contratto di fornitura, il Fornitore entro 10 giorni (o nel più breve termine previsto nel caso specifico) dovrà inviare alla C&C copia dell'ordine debitamente firmata per accettazione.
4.2 Salvo diverso accordo fra le parti, un ordine sarà considerato definitivo e vincolante con la ricezione da parte della C&C, della conferma dell'ordine da parte del Fornitore. Saranno considerate conferme scritte anche le comunicazioni pervenute tramite fax o per via telematica.
4.3 La mancata conferma dell'ordine entro 10 (dieci) giorni conferirà alla C&C il diritto di annullare l'ordine. Qualunque condizione contenuta nella conferma dell'ordine che modifichi, contrasti o contraddica alcuno dei termini e condizioni presenti, sarà considerata invalida e non applicabile se non espressamente accettata per iscritto dalla C&C. In caso contrario sarà facoltà della C&C considerare non concluso il contratto. In ogni caso l'esecuzione dell'ordine comporta automaticamente accettazione delle presenti condizioni da parte del Fornitore.
S4E.4GUIITpOreventivi avranno forza vincolante e non daranno luogo a compensi di nessun genere a favore del Fornitore, salvo diverse disposizioni concordate in maniera esplicita tra il Fornitore e C&C.
5. Modifiche all'ordine
5.1 Sarà facoltà della C&C richiedere al Fornitore -nel corso dell'esecuzione del contratto- di apportare le modifiche che saranno ritenute necessarie al contenuto dell'ordine.
5.2 Il Fornitore informerà prontamente la C&C di ogni modifica del prezzo o della tempistica resa necessaria dai cambiamenti richiesti dalla stessa C&C; tali modifiche saranno concordate per iscritto tra le parti contrattuali dando luogo a una modifica dell'ordine di acquisto o a nuovo ordine di acquisto sottoscritto da entrambe le parti contrattuali.
6. Consegna dei beni / Fornitura di servizi
6.1 Il Fornitore prende atto ed accetta che i termini indicati da C&C nell’ordine, termini relativi ai tempi di consegna della merce, sono da considerarsi essenziali.
6.2 Le date ed i termini concordati per iscritto sono vincolanti per il Fornitore. L’adempimento puntuale alle date di consegna è determinato dalla data di ricezione da parte di C&C della merce. Il Fornitore provvederà al trasporto dei beni presso l'indirizzo indicato nell'ordine di acquisto ovvero, in mancanza di tale indicazione, all'indirizzo della C&C.
6.3 Consegne o forniture difformi dalle specifiche indicate nell’ordine o nel contratto sono ammissibili solo previo consenso scritto di C&C. Il Fornitore dovrà consegnare unicamente le quantità richieste nell'ordine. C&C ha la facoltà di respingere le eventuali quantità in eccesso. Nella documentazione di consegna (DDT) dovrà obbligatoriamente essere indicato il numero d’ordine di C&C: in mancanza C&C si riserva la facoltà di respingere la consegna.
6.4 Il Fornitore dovrà fornire i piani di produzione e consegna a richiesta della C&C e dovrà informare ragionevolmente la C&C nel caso in cui siano previsti dal Fornitore ritardi in uno di tali piani. Nel caso in cui il Fornitore sia incorso in ritardi, lo stesso terrà la C&C prontamente informata circa i termini di consegna se variati.
6.5 Se il Fornitore è responsabile per l’installazione o la messa in funzione e salvo che non sia diversamente concordato, saranno a carico del Fornitore tutti i costi indiretti connessi, come ad esempio le spese viaggio e di trasporto, la fornitura di attrezzi e rimborsi spese.
6.6 Se il Fornitore non provvede a fornire la Merce ovvero ad espletare i Servizi entro il tempo specificato nell'Ordine di Acquisto, la C&C potrà, fatto salvo ogni suo diritto a far valere e tutelare le proprie pretese in altre sedi e con differenti strumenti di tutela:
(i) richiedere il pagamento di penali per ritardata consegna pari al 2% (due per cento) del corrispettivo della Merce e dei Servizi interessati per ciascun giorno di calendario successivo alla data originariamente prevista per la consegna fino a un massimo del 10%: a scelta della C&C, detto ammontare sarà dedotto dal pagamento correlato alla fornitura o a futuri
SpEaGgUaITmOenti operati della C&C o rimborsato dal Fornitore. Qualora detto ritardo comporti ulteriori e maggiori costi di spedizione (ad esempio via aerea), questi ultimi saranno ad esclusivo carico del Fornitore.
(ii) in caso di ritardo ( in toto o in parte ) oltre 15 giorni dalla data di consegna concordata, senza alcun ulteriore costo o spesa di qualsivoglia natura a suo carico, dichiarare risolto il contratto, con diritto all’acquisizione delle penali già maturate ed al risarcimento degli ulteriori danni eventualmente sofferti o acquistare le stesse o simili Merci ovvero richiedere gli stessi o simili Servizi altrove: in questo caso il Fornitore dovrà, su richiesta della C&C, emettere una nota di credito in favore della C&C dell'importo pari alle eventuali somme da quest'ultima già pre-pagate e rimborsare immediatamente la C&C delle somme pre-pagate. La C&C potrà inoltre addebitare al Fornitore eventuali differenze di prezzo e ulteriori spese ragionevoli sostenute in relazione a quanto sopra.
6.7 L’accettazione incondizionata di una consegna di beni o fornitura di servizi tardive non comporterà e non potrà in alcun modo essere intesa ed equiparata come una rinunzia da parte di C&C alla richiesta di risarcimento di danni.
6.8 Di regola, consegne o forniture parziali non sono ammesse salvo che la C&C non le abbia espressamente accettate per iscritto.
6.9 Faranno fede, ai fini di eventuali reclami, le quantità, i pesi e le dimensioni rilevate da C&C in fase di accettazione dei beni.
6.10 Sarà facoltà della C&C denunciare al Fornitore, anche posteriormente all'utilizzo ed eventuale installazione in opera, ed anche se le fatture ad essa relative fossero già state pagate, entro il termine di 60 giorni dalla loro scoperta, materiale consegnato non conforme a quanto ordinato o che presenti vizi o difetti occulti. In tal caso è obbligo e onere del Fornitore sostituirlo nei tempi strettamente tecnici, avendo riguardo alle esigenze di programmazione del lavoro della C&C. Nel caso in cui la C&C eccepisca, nel corso dell'esecuzione dell'opera, eventuali vizi dei beni, eventuali costi aggiuntivi saranno a carico del Fornitore e la C&C potrà decurtarli direttamente dagli importi dovuti al Fornitore previo avviso scritto.
6.11 È onere del Fornitore, contestualmente all’effettuazione della fornitura, consegnare a C&C tutta la documentazione necessaria ed idonea al suo regolare utilizzo.
6.12 Gli standard di prestazione desiderati da C&C, le configurazioni e gli scopi specificati dalla stessa, non esimeranno il Fornitore dal suo obbligo di fornire soluzioni tecnicamente
SpErGivUeITOdi difetti. Il Fornitore dovrà tempestivamente informare C&C se gli standard di prestazione, le configurazioni o gli scopi di cui sopra siano in conflitto con tale soluzione, o se modifiche o migliorie nell’oggetto o nello scopo della prestazione siano necessari o appropriati per altri motivi.
Servizi aggiuntivi o modifiche eseguiti senza la previa autorizzazione scritta di C&C non potranno essere addotti quale fondamento di pretese da parte del Fornitore.
6.13 C&C dovrà essere informata immediatamente nel caso in cui diritti di proprietà industriale o intellettuale di terzi siano necessari per l’esecuzione dell’ordine, anche solo se ve ne sia il rischio.
6.14 I servizi devono essere eseguiti in conformità con l’oggetto del contratto e lo scopo della prestazione. Il Fornitore dovrà osservare la normativa regolamentare applicabile, le prassi di sicurezza e le relative misure, compresa le norme di sicurezza di C&C.
6.15 Nell’esecuzione dell’ordine il Fornitore si impegna a rispettare gli interessi di C&C, adottando e ponendo in essere tutti i provvedimenti a tutela della C&C.
6.16 Resteranno a carico del Fornitore tutti i rischi connessi alla perdita dei beni durante il trasporto fino alla consegna presso l'indirizzo indicato nell’ordine di acquisto, o in mancanza di tale specifico indirizzo, all'indirizzo della C&C. Si specifica che i beni oggetto di acquisto diventeranno di proprietà della C&C al momento della loro ricezione e scioglimento della riserva.
6.17 La Merce dovrà essere imballata in modo da essere chiaramente identificata e dovrà altresì evidenziare la quantità di ogni collo, il riferimento dell'Ordine di Acquisto, nonché ogni parte o codice dell'Articolo della C&C e ogni lotto o numero di partita del Fornitore. L'imballaggio della Merce dovrà essere adeguato al tipo di Merce e alla sua finalità
6.18 I Servizi saranno prestati all'indirizzo indicato nell'Ordine di Acquisto ovvero, in mancanza di tale indicazione, all'indirizzo della C&C.
6.19 Gli imballi sono da considerarsi a carico del Fornitore e devono essere dimensionati e progettati per evitare ogni danneggiamento durante il trasporto e consegna a terra e durante l'eventuale l'imbarco e lo smistamento a bordo o la consegna in cantiere.
6.20 Le maggiori spese che dovessero derivare alla C&C dall'inosservanza di quanto sopra saranno portate a carico del Fornitore.
SEGUITO
7. Forza maggiore
7.1 In caso di forza maggiore, controversie sindacali, interruzioni delle attività al di fuori del controllo di C&C, sommosse, provvedimenti governativi ed altri eventi inevitabili, la C&C è libera dall’obbligo di accettare la merce e/o servizi, secondo le scadenze pianificate per tutta la durata di tali eventi. Durante tali eventi, e per le 2 (due) settimane successive, C&C avrà la facoltà –impregiudicato ogni altro suo diritto– di recedere in tutto o in parte dal contratto di fornitura qualora tali eventi siano pregiudizievoli in riferimento alla fornitura in oggetto.
8. Documentazione contrattuale – Certificazione Antimafia
Il Fornitore prende atto e conviene che la C&C potrà richiedere -anche in via preventiva- la produzione di certificati tecnici o professionali attestanti particolari idoneità o qualifiche del Fornitore stesso. Analoga richiesta potrà essere formulata relativamente alle c.dd. “Certificazioni antimafia”.
9. Divieto di cessione del contratto
È vietato al Fornitore cedere o trasferire il contratto a terzi, salvo che C&C non manifesti il proprio consenso per iscritto alla cessione o al trasferimento.
10. Divieto di cessione dei crediti
In deroga agli artt. 1260 e ss. c.c., è fatto espresso divieto al Fornitore di cedere i crediti afferenti l’ordine della C&C, salvo che la C&C non manifesti il proprio consenso scritto alla cessione.
11. Divieto di subappalto
11.1 I Servizi dovranno essere eseguiti sotto l'esclusiva responsabilità del Fornitore e da suo personale adeguatamente preparato.
11.2 I lavori non potranno essere in nessun caso oggetto di affidamento in subappalto, salvo espressa autorizzazione scritta di C&C.
S1E1G.3UITOL'eventuale autorizzazione all'affidamento in subappalto dovrà essere rilasciata esclusivamente dalla C&C prima dell'inizio di qualsiasi lavorazione. Per ottenere tale autorizzazione preventiva, il Fornitore dovrà evidenziare alla C&C stessa i motivi tecnici che inducono a ricorrere al subappalto. Il Fornitore dovrà inoltre indicare il nominativo dell'impresa subappaltatrice e tutti gli altri dati atti ad identificare la stessa, nonché fornire
l'elenco del personale impiegato. L'autorizzazione non esonera il Fornitore dalle responsabilità derivanti dalle leggi vigenti e dal contratto in essere tra le Parti.
11.4 Il Fornitore si impegna a rendere operanti anche nei confronti del personale delle imprese sub-appaltatrici tutte le norme prescritte per i propri dipendenti.
12. Collaudo
12.1. Il Fornitore prende atto della possibilità che i beni oggetto dell'ordine debbano essere sottoposti a collaudo.
12.2 Il collaudo, ove previsto, dovrà essere eseguito a cura del Fornitore dagli Enti incaricati nel testo dell'ordine, secondo le norme previste da tali Istituti, oppure da organi interni del Fornitore all'uopo incaricati, con rilascio in tal caso del relativo certificato privato.
12.3 Sono a carico del Fornitore tutte le spese relative ai collaudi, ivi comprese eventuali ripetizioni, nonché‚ le parcelle degli Agenti degli Enti esterni per i collaudi eseguiti nelle officine del Fornitore e dei suoi sub-fornitori, nonché‚ qualora prescritto, per il collaudo negli stabilimenti C&C od a bordo di navi in costruzione o riparazione. A prescindere dal collaudo prescritto, la C&C si riserva il diritto di verificare, in qualunque momento e con i sistemi che riterrà più opportuni, la perfetta corrispondenza alle prescrizioni dell'ordine sia delle parti di responsabilità del Fornitore sia di quelle dei suoi eventuali sub-fornitori.
13. Avanzamento lavori
13.1 Per ordini che prevedano consegne differenziate, sia che si tratti di beni che di servizi o appalti, dovrà essere inviato dal Fornitore un programma dettagliato dell'avanzamento dei lavori e delle consegne parziali. Per controllare tale avanzamento e la qualità delle lavorazioni, ferma restando ogni responsabilità del Fornitore in proposito, dovrà essere concesso il libero accesso alle sue officine ed a quelle dei suoi sub- fornitori agli incaricati della C&C ed a quelli dei suoi Committenti.
S1E3G.2UITTOali incaricati avranno il diritto di eseguire tutte le prove che riterranno opportune al fine di verificare la corrispondenza alle prescrizioni dell'ordine sia delle parti fornite sia di quelle sub-fornite.
13.3 Tutte le spese materiali per le prove saranno a carico del Fornitore.
13.4 I responsabili della C&C e dei suoi committenti avranno infine diritto di assistere alle prove di collaudo.
14. Garanzia
14.1 Il Fornitore assume nei confronti della C&C la piena garanzia della progettazione (ove di sua competenza) e dell'esecuzione della fornitura sia per la corrispondenza dei dati tecnici e di funzionamento, sia per la qualità dei materiali impiegati, la lavorazione ed il funzionamento di ogni sua parte e di tutto l'insieme.
14.2 Tale garanzia avrà durata di 12 mesi dalla data di consegna o, in caso di forniture di beni o servizi destinati al settore della cantieristica navale, 15 mesi dopo la consegna della nave all'Armatore da parte del Cantiere.
14.3 Per adempiere alle obbligazioni inerenti ed a seguito di esplicita richiesta, il Fornitore sarà tenuto a riparare e/o a sostituire nel più breve tempo possibile a sue spese, negli stabilimenti della C&C od altrove, qualsiasi parte della fornitura che dovesse manifestare vizi o difformità purché gli stessi vengano segnalati entro 60 giorni dal loro rilevamento.
14.4 Le parti riparate e/o sostituite saranno garantite, alle stesse condizioni della fornitura principale, per un ulteriore periodo di 12 mesi dalla data in cui la parte riparata e/o nuova sostituita sarà stata nuovamente consegnata o messa in opera a bordo e ne sarà stata verificata e attestata la conformità all'ordine e alla specifica contrattuale.
14.5 Qualora non si sia (ossia entro 15 giorni da formale richiesta della C&C o nel più breve termine richiesto dal caso) provveduto alla corretta eliminazione dei vizi e/o difformità, la C&C avrà la facoltà, fermo restando ogni altro suo diritto, di provvedere in merito direttamente o a mezzo di terzi, senza obbligo di ulteriori avvisi, addebitando tutte le spese relative al Fornitore inadempiente.
S1E4G.6UITOOve fosse necessario provvedere a quanto sopra prima della denuncia la C&C avrà gli stessi diritti e facoltà sopracitati.
15. Sicurezza di Sostanze / Preparati / Prodotti / Materiali: Fornitura
15.1 Il Fornitore garantisce espressamente a C&C la corrispondenza dei materiali forniti alle vigenti norme in materia di sicurezza dei prodotti in particolare per quanto concerne il rispetto delle disposizioni di cui al:
- D.lgs. 3 febbraio 1997 n. 52 e successive modifiche;
- Regolamento (CE) N. 1907/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2006 così come recepito dal D.lgs. 28 luglio 2008, n. 145;
- D.lgs. 14 settembre 2009, n. 133;
- L.n. 257/1992.
15.2 Tutte le sostanze, i preparati, i prodotti ed i materiali forniti a C&C che sono classificati come Agenti Chimici Pericolosi ai sensi del D.lgs. 3 febbraio 1997 n. 52 e/o del D.lgs. 14 marzo 2003 n. 65 o che pur non essendo classificabili come pericolosi possono comportare un rischio a causa di loro proprietà chimico-fisiche, chimiche, chimico-tecnologiche devono essere accompagnati dalle Schede di Sicurezza previste dalle leggi vigenti che indichino i componenti principali delle sostanze o dei prodotti, le modalità di impiego e le norme di prevenzione da adottarsi.
15.3 Ad integrazione delle informazioni contenute nella “Scheda informativa di Sicurezza” nella documentazione tecnica allegata all’offerta dovrà essere specificatamente evidenziata la presenza di preparati, prodotti o materiali in cui siano presenti sostanze appartenenti alla categoria degli “Agenti Chimici Pericolosi” classificate R40 - R45 - R46 – R47 e R49.
15.4 Le Schede di Sicurezza devono essere consegnate o inviate anche su supporto informatico al competente Servizio di Stabilimento.
L’asporto di tali prodotti ed il loro trasporto nei luoghi autorizzati sono a cura e spese del Fornitore.
S1E5G.5UITQOualora per qualsiasi ragione anche a richiesta di C&C i prodotti e materiali oggetto di fornitura dovessero essere sostituiti o subire variazioni tali da modificare la loro “classificazione ai fini della valutazione dei rischi lavorativi e per l’ambiente” il Fornitore è tenuto a trasmettere preventivamente una scheda informativa aggiornata.
15.6 I preparati nonché i prodotti e materiali pronti all’uso oggetto della fornitura non potranno essere classificati come “Agenti Chimici Pericolosi” con “Frasi di Rischio” R45 - R46 – R47 e R49.
16. Fatturazione - Prezzi
16.1 Le fatture devono essere intestate a: C&C Shipping Solutions S.r.l., Via Borzoli 109 Q/r, 16153 GENOVA, P.IVA IT01324770997, codice destinatario SUBM70N
16.2 Le fatture dovranno essere assoggettate al regime fiscale I.V.A. indicato nell'ordine.
16.3 Nel caso in cui sia indicato che le fatture debbano essere emesse in regime di non imponibilità I.V.A., esse dovranno essere assoggettate al bollo di legge e dovranno contenere la seguente dicitura:
"Operazione non imponibile I.V.A. ai sensi dell'Art. … (vedi ordine)
16.4 Su ogni fattura, oltre agli altri dati previsti per legge, dovranno essere riportati i seguenti dati di riferimento:
- numero di commessa (rilevabile dalla prima pagina dell'ordine).
- numero d'ordine.
- posizione d'ordine (solo per le fatture che non coprono interamente l'ordine).
- modalità di pagamento, così come indicate nell'ordine.
- descrizione sintetica ma comprensibile del materiale.
16.5 I prezzi indicati sull'ordine si intendono fissi e non soggetti ad alcuna revisione fino a totale espletamento del contratto, anche in deroga agli artt. 1467 e 1664 I e II co. del c.c.
SEEsGsUiITOsono validi per materiali nazionali o nazionalizzati resi franco destino, imballo compreso.
17. Errata documentazione
Eventuali oneri, anche di natura fiscale, che dovessero derivare alla C&C a seguito di errori od omissioni su documentazioni presentate dal Fornitore (fatture, bolle di accompagnamento, ecc.) saranno portati a carico del Fornitore stesso.
18. Riservatezza- Proprietà intellettuale
Il Fornitore si impegna a non riprodurre ed a non trasmettere ad altri i disegni ed i modelli messi a disposizione dalla C&C per la realizzazione della fornitura, a non vendere a terzi i materiali costruiti su tali disegni o modelli, a limitare la fabbricazione ai quantitativi segnati nell'ordine ed a distruggere gli eventuali scarti.
19. Clausola risolutiva espressa
19.1. Oltre ai casi previsti in altre disposizioni delle Condizioni Generali d'Acquisto, la C&C avrà diritto di cancellare l'ordine d'acquisto, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, senza pagare al Fornitore alcuna penalità e fermo restando il diritto della C&C al risarcimento del danno in caso di inadempimento del Fornitore, prima della conferma dell'ordine da parte del Fornitore a norma del precedente art. 4.
Inoltre, il contratto si risolverà di diritto nel caso si verifichi una delle seguenti ipotesi:
(i) il Fornitore non rispetti gli impegni derivanti dalla garanzia;
(ii) il Fornitore rifiuti senza motivo di prestare il proprio consenso a modifiche dell'ordine d'acquisto in conformità al precedente art. 5;
(iii) il Fornitore sia inadempiente ad uno degli obblighi derivanti dalle Condizioni Generali d'Acquisto o da un contratto fra le Parti al quale l'ordine d'acquisto è soggetto, e tale inadempienza non sia sanata nel termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento della contestazione scritta dell'inadempienza da parte della C&C;
(iv) si verifichi un evento che costituisca circostanza di forza maggiore secondo l’articolo 7 che dia luogo ad un ritardo superiore a tre mesi dalla data di consegna stabilita.
S(vEG) UIIlTOFornitore venga dichiarato fallito ovvero attivi (o venga attivata) una procedura di liquidazione volontaria o di estinzione della società ovvero venga ammesso ad una procedura concorsuale o stipuli un qualsivoglia accordo o concordato con i suoi creditori ovvero al Fornitore venga nominato un curatore di tutti o una parte dei suoi beni o attività commerciali.
19.2 Inoltre, fatto salvo il disposto della clausola seguente e salvo che sia diversamente concordato per iscritto, la C&C si riserva il diritto di cancellare in qualsiasi momento l'ordine parzialmente o totalmente tramite fax e successiva lettera Raccomandata A/R giustificando tale decisione. Al ricevimento della cancellazione dell'ordine di acquisto il Fornitore interromperà immediatamente ogni lavorazione relativa a tale ordine d'acquisto, non piazzerà alcun ordine ne assumerà alcun impegno ulteriore per materiali o servizi necessari per terminare il lavoro, e adotterà ogni ragionevole misura per minimizzare i costi e le perdite dovute alla cancellazione.
19.3 In caso di cancellazione non attribuibile a colpe del Fornitore, il Fornitore avrà diritto a richiedere un indennizzo, l'ammontare del quale sarà deciso mediante mutuo accordo della Parti tenendo conto del momento della cancellazione, delle quantità di lavoro già svolte e dei costi e spese già sostenuti dal Fornitore in relazione all'ordine d'acquisto cancellato, salva la possibilità che il Fornitore venda i Beni ad altri acquirenti.
20. Trattamento dei dati personali
La C&C e il Fornitore concordano che i dati ricevuti da ciascuna delle parti in relazione al presente contratto, all'Ordine di Acquisto e alla Documentazione Tecnica (ove presente) dovranno essere utilizzati solo per l'esecuzione del presente contratto ovvero dell'Ordine di Acquisto. I suddetti dati non potranno essere divulgati in alcun modo e ad alcuno salvo ai soggetti che devono conoscere detti dati in relazione all'esecuzione del presente contratto ovvero dell'Ordine di Acquisto (per esempio, trasportatori, contabili, consulenti ecc.). Il ricevimento dei dati è necessario ai fini del presente contratto. Ciascuna delle Parti può:
S-EcGhUiITeOdere al responsabile per il trattamento dei dati riservati nominato dall'altra Parte di avere accesso, modificare o cancellare alcuni dati;
- opporsi all'uso dei suddetti dati ai sensi e per gli effetti dell'art. art. 7 del D.Lgs. 196/2003, che ciascuna delle Parti dichiara di conoscere.
21. Conformità a norme e principi (Compliance)
21.1 Il Fornitore dovrà rispettare le norme di legge riguardanti il trattamento dei dipendenti, la tutela ambientale e la salute e sicurezza sul posto di lavoro e impegnarsi a minimizzare gli effetti negativi delle proprie attività sull’uomo e sull'ambiente.
21.2 Nel caso in cui il Fornitore violi ripetutamente la legge e/o violi la legge nonostante sia stato opportunamente preavvisato, e non sia in grado di dimostrare che a tale violazione ha posto rimedio nei limiti del possibile e che ha adottato le opportune precauzioni per evitare violazioni future, la C&C si riserva il diritto di recedere o risolvere il contratto di fornitura senza preavviso.
22. Norme da seguire per lavori da eseguire all'interno del Cantiere Il Fornitore è in ogni caso tenuto a rispettare e adeguarsi alle normative di comportamento e in materia di sicurezza in vigore all'interno del cantiere navale.
23. Controversie
Per quanto non indicato nelle presenti condizioni generali ed in quelle particolari dell'ordine valgono le leggi dello Stato italiano. Per ogni e qualsiasi controversia sarà competente il Foro di Genova.
24. Generali
24.1 Nullità parziale.
Nell’eventualità che una o più clausole delle Condizioni Generali di Acquisto fossero per qualunque ragione nulle, annullate, invalide, illegali o inapplicabili a qualsiasi titolo, esse si avranno per non scritte e ciò non inficerà la validità e l’applicabilità di alcun altra disposizione delle Condizioni Generali d’Acquisto.
24.2 Osservanza di leggi e regolamenti.
SIEl GUFIToOrnitore si impegna a conoscere e rispettare pienamente ogni legge, decreto e regolamento emanato dalle autorità locali o da altre autorità, ed ogni norma e regolamento emanato da organizzazioni private o pubbliche e concernenti la sua attività nell’ambito dell’adempimento dell’Ordine di Acquisto. Il Fornitore, in particolare, dovrà sopportare le conseguenze economiche e/o amministrative subite dall’C&C come conseguenza del mancato rispetto da parte del Fornitore, il suo personale, i suoi agenti o fabbricanti, delle disposizioni di dette leggi, decreti, regolamenti o altri testi summenzionati.
24.3 Acquiescenza.
La rinuncia di una Parte all’esercizio dei propri diritti nell’eventualità di un inadempimento dell’altra Parte ai termini delle Condizioni Generali d’Acquisto non costituirà rinuncia per alcun successivo inadempimento. Il fatto che una Parte non faccia valere un termine o una condizione delle Condizioni Generali d’Acquisto non costituisce rinuncia a tale termine o condizione in un secondo tempo.
Genova, il Il Fornitore
Ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 1341 c.c., il Fornitore approva specificamente per iscritto le condizioni di cui agli articoli precedenti ed in particolare: Capoverso 3 delle Premesse, 4.3 (Diritto di annullare l'ordine); 5.1, 5.2, 5.3. (Modifiche all'ordine); 6.6 (Xxxxxxx nella consegna di beni o fornitura di servizi e penali)¸6.10 (Denuncia tardiva materiali non conformi e/o vizi e difetti), 6.21 (Maggiori spese per inosservanza obblighi di cui all'art.6); 7. (Forza maggiore); 9. (Divieto di cessione del contratto);
10. (Divieto di cessione dei crediti); 11.2 (Divieto di subappalto); 12.3 (Onere spese di collaudo); 14. (Garanzia); 17. (Oneri per errori ed omissioni); 19. (Clausola risolutiva espressa); 22. Norme da seguire per lavori da eseguire all'interno del Cantiere; 23 (Controversie); 24.3 (Acquiescenza).
SEGUITO
Genova, il Il Fornitore