Decreto del Direttore generale nr. 212 del 19/12/2021
Decreto del Direttore generale nr. 212 del 19/12/2021
Proponente: Xxxxx Xxxxxxxx Affari Generali
Pubblicità/Pubblicazione: Atto soggetto a pubblicazione integrale (sito internet) Visto per la pubblicazione - Il Direttore generale: Xxxx. Xxxxxx Xxxxxxxxx Responsabile del procedimento: Xxxxx Xxxxxxxx
Estensore: Xxxxx Xxxxxxxx
Oggetto: Approvazione dello schema di accordo quadro di collaborazione con l'Università degli studi di Pisa, per l'attività congiunta di ricerca e sviluppo
ALLEGATI N.: 1
Denominazione | Pubblicazione | Tipo Supporto |
Allegato A - Accordo quadro con l'Università degli studi di Pisa | sì | digitale |
Natura dell'atto: non immediatamente eseguibile
Trattamento dati personali: Sì Numerosità degli interessati: 1 - 1.000
Il Direttore generale
Vista la L.R. 22 giugno 2009, n. 30 e s.m.i., avente per oggetto "Nuova disciplina dell’Agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana (ARPAT)” ;
Richiamato il decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 74 del 23.3.2021, con il quale il sottoscritto è nominato Direttore generale dell'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale della Toscana;
Considerata la decorrenza dell'incarico di cui sopra dal 1° maggio 2021;
Dato atto che con decreto del Direttore generale n. 238 del 13.09.2011 è stato adottato il Regolamento di organizzazione dell’Agenzia (approvato dalla Giunta Regionale Toscana con delibera n. 796 del 19.09.2011), successivamente modificato con decreti n.1 del 04.01.2013 e n. 108 del 23.07.2013;
Visto l’“Atto di disciplina dell’organizzazione interna” approvato con decreto del Direttore generale n. 270/2011 (ai sensi dell’articolo 4, comma 3, del Regolamento organizzativo dell’Agenzia), modificato ed integrato con decreti n. 87 del 18.05.2012 e n. 2 del 04.01.2013;
Considerato che ARPAT, ai sensi della Legge Regionale n. 30 del 22 giugno 2009, concorre alla promozione dello sviluppo sostenibile e contribuisce al mantenimento e al miglioramento dell’ambiente in Toscana, mediante lo svolgimento delle funzioni pubbliche di tutela dell’ambiente e della salute;
Considerato che ARPAT è Ente dotato di autonomia tecnico giuridica, amministrativa e contabile
incaricato di svolgere le attivita di interesse della Regione Toscana ricomprese nella Legge
Regionale di istituzione di ARPAT (L.R. n.30/2009), tra cui le attivita di ricerca applicata
finalizzata al miglioramento della conoscenza ambientale e dell’efficienza dei processi di tutela, ai fini di uno svolgimento ottimale delle attività istituzionali dell’Agenzia, anche in collaborazione con altri Enti;
Considerato altresì che ARPAT ai fini dello svolgimento ottimale delle attività istituzionali, ai sensi dell’art. 6 della L.R. del 22 giugno 2009, n. 30, “collabora con ...omissis ... nonché con altri Enti
pubblici ed istituzioni, anche per la partecipazione all’attivita di ricerca applicata, finalizzata in
particolare al miglioramento della conoscenza sull’ambiente ed al miglioramento dell’efficienza dei processi di tutela”;
Considerato che l'Università degli Studi di Pisa, nell’ambito delle proprie finalità istituzionali, quale sede naturale della ricerca, è interessata a valorizzare i risultati derivanti dalla sua primaria attività e le proprie competenze in ambito formativo promuovendo e sviluppando le forme di collaborazione con le imprese e il trasferimento tecnologico;
Considerato altresì che sia l'Università di Pisa che ARPAT, sono interessate a proseguire un rapporto di reciproca e continuativa collaborazione, già sviluppato tramite appositi atti convenzionali a partire dal 2005 e fino al 2013, integrando le rispettive e peculiari competenze, al fine di individuare e porre in essere iniziative congiunte nel campo della protezione ambientale con riferimento ai settori della ricerca, della formazione e della elaborazione e diffusione della conoscenza;
Visto l'accordo quadro, allegato “A”, che con il presente atto si intende approvare, che definisce i principi generali e le linee guida che informeranno la cooperazione nel raggiungimento degli obiettivi sopra descritti e dal quale potranno discendere convenzioni attuative, predisposte allo scopo di porre in essere diverse ed articolate tipologie di iniziative ;
Visto il decreto del Direttore generale n.192 del 30.12.2015 avente ad oggetto "Modifica del decreto del Direttore generale n. 138 del 26.09.2013 e adozione del "Disciplinare interno in materia di gestione dei rapporti tra le strutture di ARPAT ed il Collegio dei revisori";
Visto il parere positivo di regolarità contabile in esito alla corretta quantificazione ed imputazione degli effetti contabili del provvedimento sul bilancio e sul patrimonio dell'Agenzia espresso dal
Responsabile del Settore Xxxxxxxx e contabilità riportato in calce;
Visto il parere positivo di conformità alle norme vigenti, espresso dal Responsabile del Settore Affari generali, riportato in calce;
Visti i pareri espressi in calce dal Direttore amministrativo e dal Direttore tecnico;
decreta
1. di approvare lo schema dell'accordo quadro tra ARPAT e la Università degli Studi di Pisa, allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale ( allegato "A" );
2. di dare atto che il suddetto accordo quadro avra
durata
quadriennale, rinnovabile per il
medesimo periodo con accordo espresso delle Parti, fatte salve le previsioni di durata contenute nelle specifiche convenzioni che discenderanno dal presente accordo;
3. di dare che il presente provvedimento non comporta spese;
4. di individuare quale responsabile del procedimento la Dr.ssa Xxxxx Xxxxxxxx, responsabile Settore Affari generali, ai sensi dell’art. 4 della L. n. 241 del 07.08.1990 e s.m.i..
Il Direttore generale Xxxx. Xxxxxx Xxxxxxxxx *
* “Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs 82/2005. L'originale informatico è stato predisposto e conservato presso ARPAT in conformità alle regole tecniche di cui all'art. 71 del D.Lgs 82/2005. Nella copia analogica la sottoscrizione con firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile secondo le disposizioni di cui all'art. 3 del D.Lgs 39/1993.”
Il Decreto è stato firmato elettronicamente da:
• Xxxxx Xxxxxxxx , responsabile del settore Affari generali in data 16/12/2021
• Xxxxxx Xxxxx , responsabile del settore Bilancio e Contabilità in data 16/12/2021
• Xxxxx Xxxxxxxx , il proponente in data 16/12/2021
• Xxxxx Xxxxxx , Direttore amministrativo in data 16/12/2021
• Xxxxxxxx Xxxxx Xxxxx , Direttore tecnico in data 17/12/2021
• Xxxxxx Xxxxxxxxx , Direttore generale in data 19/12/2021
ACCORDO QUADRO DI COLLABORAZIONE PER ATTIVITÀ CONGIUNTA DI RICERCA E SVILUPPO
TRA L’UNIVERSITÀ DI PISA
nel contesto del presente atto denominata più semplicemente “Università” con sede in Xxxxxxxx Xxxxxxxxx, 00 – 56126 PISA, Partita IVA 00286820501, rappresentata dal Xxxx. Xxxxx Xxxxx Xxxxxxxxxx, in qualità di Rettore, nato a Gallarate il 08 Novembre 1959, e domiciliato per la carica in Pisa, Xxxxxxxx Xxxxxxxxx 00 – 00000 Xxxx
E
L’AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE AMBIENTALE DELLA TOSCANA
nel contesto del presente atto denominata più semplicemente “ARPAT”, avente sede legale a Firenze, in Via X. Xxxxxxx n° 22, Partita IVA 04686190481 rappresentata dal Direttore generale Xxxx. Xxxxxx Xxxxxxxxx nato a Firenze il 21/11/1961, e domiciliato per la carica in Xxxxxxx, xxx X. Xxxxxxx xx 00;
di seguito individuate come le Parti,
PREMESSO CHE
a) ARPAT, ai sensi della Legge Regionale del 22 giugno 2009, n. 30 “Nuova disciplina dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana (ARPAT)”, in attuazione di quanto previsto dalla l. 132/2016, concorre al perseguimento degli obiettivi dello sviluppo sostenibile, della salvaguardia e della promozione della qualità dell’ambiente, anche in relazione agli obiettivi nazionali e regionali di
promozione della salute
b) XXXXX collabora con altri enti pubblici e istituzioni, anche per la partecipazione all’attività di ricerca applicata, finalizzata in particolare al miglioramento della conoscenza sull’ambiente ed al miglioramento dell’efficienza dei processi di tutela.
c) l’Università di Pisa, nell’ambito delle proprie finalità istituzionali, quale sede naturale della ricerca, è interessata a valorizzare i risultati derivanti dalla sua primaria attività e le proprie competenze in ambito formativo promuovendo e sviluppando le forme di collaborazione con le imprese e il trasferimento tecnologico;
d) le Parti, nell’ambito dei rispettivi settori di attività, sono interessate al proseguire un rapporto di reciproca e continuativa collaborazione, già sviluppato tramite appositi atti convenzionali integrando le rispettive e peculiari competenze, al fine di individuare e porre in essere iniziative congiunte nel campo della protezione ambientale con riferimento ai settori della ricerca, della formazione e della elaborazione e diffusione della conoscenza;
e) con il presente Accordo Quadro, anche tenendo conto della possibilità di porre in essere diverse ed articolate tipologie di iniziative, le Parti intendono definire i principi generali e le linee guida che informeranno la loro cooperazione nel raggiungimento degli obiettivi sopra descritti.
f) Dal presente Accordo quadro discenderanno Convenzioni attuative allo scopo predisposte che avranno conseguentemente valenza di contratti operativi.
TUTTO CIÒ PREMESSO SI STIPULA E SI CONVIENE QUANTO SEGUE
Art. 1 OGGETTO
Con il presente Accordo Quadro le Parti instaurano una continuativa collaborazione, finalizzata all’individuazione ed allo svolgimento di iniziative congiunte nel settore della ricerca, della formazione e della elaborazione e diffusione della conoscenza nel campo della protezione dell’ambiente e della conservazione delle sue componenti specifiche da concretizzarsi attraverso convenzioni operative.
Art. 2 REFERENTI DELLA CONVENZIONE
Ciascuna Parte, entro un mese dalla stipula del presente Accordo Quadro, provvederà a designare un referente all’interno della propria struttura. I referenti avranno il compito di definire annualmente le linee di attività che avranno attuazione con la stipula delle convenzioni attuative fra le varie articolazioni dell’Agenzia e dell’Università.
Art. 3 ESCLUSIVA
Con l’Accordo Quadro le Parti non intendono creare alcun rapporto di dipendenza, agenzia, associazione, consorzio, joint-venture o altra forma di stabile organizzazione.
L’Accordo Quadro non riveste carattere di esclusività per alcuna delle Parti.
Art. 4 ATTIVITÀ DI RICERCA
Con il presente Accordo Quadro le Parti intendono favorire la nascita di attività di collaborazione nel campo della ricerca, dell’innovazione e
del trasferimento tecnologico, con riferimento alla protezione dell’ambiente e alla conservazione delle sue componenti specifiche, migliorando la comunicazione e lo scambio di informazioni fra imprese e strutture di ricerca.
Per attuare le iniziative di volta in volta emergenti, potranno essere stipulati tra le Parti e terzi — quali dipartimenti universitari e/o consorzi partecipati dall'Università — convenzioni su progetti singoli di ricerca applicata in cui siano determinate specifiche modalità di attuazione.
La titolarità dei risultati della ricerca applicata e la proprietà intellettuale saranno oggetto di specifica disciplina nelle convenzioni di ricerca, in relazione alle particolari caratteristiche delle stesse, così come gli eventuali diritti di proprietà industriale, qualora le attività di ricerca fossero suscettibili di risultati brevettabili nel rispetto di quanto indicato all’art. 7 Proprietà intellettuale.
Art. 5 ATTIVITÀ FORMATIVE
Le parti si dichiarano disponibili a concordare le attività da sviluppare in ambito formativo. Queste attività potranno prevedere, previa accettazione del dipendente e fuori orario di lavoro, la partecipazione di personale di XXXXX alle attività didattiche istituzionali dell’Università di Pisa, anche con incarichi di insegnamento, a titolo gratuito o attraverso incarichi retribuiti dall'Università a seguito di bandi pubblici. Queste attività potranno anche comprendere lo svolgimento di tirocini curriculari e non, lo sviluppo di tesi di laurea e di dottorato e stage formativi post-laurea presso ARPAT. È inoltre
prevista, con separato accordo, l’istituzione di borse di studio da parte dell’Università presso le strutture aziendali.
Art. 6 ATTIVITÀ DI ELABORAZIONE E DIFFUSIONE DELLA CONOSCENZA
Con il presente Accordo Quadro le Parti intendono favorire la nascita di attività di collaborazione nel campo dell’elaborazione e diffusione della conoscenza.
Per attuare le iniziative di volta in volta emergenti, potranno essere stipulati tra le Parti e terzi — quali dipartimenti universitari e/o consorzi partecipati dall’Università — convenzioni su progetti singoli su tali temi in cui siano determinate specifiche modalità di attuazione.
Art. 7 PROPRIETÀ INDUSTRIALE E INTELLETTUALE
7.1 – Titolarità del Background –
Ciascuna parte è e rimane esclusiva titolare del proprio background. Le parti potranno consentire l’accesso al proprio background, a titolo gratuito e non esclusivo, soltanto nella misura necessaria al raggiungimento dei risultati di ciascun programma di ricerca congiunto e in ogni caso, non oltre la durata.
Le parti si danno reciprocamente atto che niente di quanto previsto in questa Convenzione deve considerarsi direttamente o indirettamente come implicante la cessione di alcun diritto sul proprio Background.
7.2 – Titolarità del Foreground –
Ciascuna Parte è esclusiva Titolare del Foreground generato autonomamente dal proprio personale utilizzando le proprie strutture. Le Parti sono contitolari del Foreground generato congiuntamente da
XXXXX e dall’Università secondo le quote di titolarità che saranno definite in buona fede tra le Parti con apposito accordo scritto, che terranno conto del contributo inventivo e dell’apporto economico e strumentale prestato da ciascuna parte.
7.3 – Comunicazione di conseguimento di un’Invenzione –
Ciascuna Parte si impegna a comunicare all’altra per iscritto e in via confidenziale, il conseguimento di ogni risultato costituente Foreground suscettibile di tutela brevettuale.
7.4 – Uso del Foreground –
Ciascuna Parte potrà gestire il proprio Foreground in maniera autonoma, depositando le relative domande di brevetto a proprio nome e a proprie spese, nonché di sfruttarlo a propria discrezione anche mediante la concessione di licenze a terzi.
A seguito della comunicazione di alcuni al precedente art. 7.3, le Parti valuteranno di comune accordo se procedere al deposito di una domanda di brevetto congiunta. In caso di interesse le parti si impegneranno alla stipula di un accordo scritto - per la definizione delle quote di titolarità detenute e per definire gli aspetti della gestione e valorizzazione del Brevetto - che tenga conto dei delle Linee guida e dei Regolamenti delle rispettive Parti.
Fatti salvi gli obblighi di riservatezza di cui al successivo art. 10, e purché l’utilizzo non sia di detrimento del diritto dell’altra, ciascuna Parte ha diritto di usare il Foreground Congiunto per i propri scopi di ricerca e di didattica. Le modalità di concessione di licenze d’uso a terzi saranno concordate tra le Parti nell’accordo di gestione
congiunta.
Art. 8 PUBBLICAZIONI
8.1 - Le Parti si impegnano reciprocamente affinché i soggetti di Arpat e dell’Università coinvolti nei Programmi di Ricerca Congiunti dichiarino espressamente la reciproca collaborazione nelle pubblicazioni scientifiche e ne diano adeguato risalto nelle comunicazioni con l’esterno anche avvalendosi della collaborazione degli uffici a ciò dedicati.
8.2 - Le Parti avranno diritto di pubblicare congiuntamente e/o disgiuntamente i risultati derivanti dai Programmi di Ricerca Congiunti a terzi, purché la parte che propone la divulgazione abbia precedentemente fornito all’altra copia dell’atto di divulgazione con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni prima della data di pubblicazione prevista, per consentire alla Parte che riceve la proposta di verificare che il documento non contenga Informazioni Confidenziali o Foreground suscettibile di protezione.
8.3 - Se durate i trenta giorni di cui al comma precedente, la Parte ricevente notifica all’altra che:
-la pubblicazione contiene proprie Informazioni Confidenziali, la Parte proponente le dovrà rimuovere dalla Pubblicazione;
-la pubblicazione contiene Foreground suscettibile di protezione brevettuale, la Parte Proponente dovrà differire la pubblicazione per un periodo massimo di 60 (sessanta) giorni per consentire il deposito ufficiale della domanda di brevetto.
8.4 - E’ fatto salvo in ogni caso il diritto morale di Autori e Inventori.
8.5 - Al di fuori dei casi indicati al punto 8.3 il consenso alla Pubblicazione non può essere negato senza giusta causa.
Art. 9 UTILIZZO DEI RISPETTIVI LOGHI E DENOMINAZIONI
ARPAT ed Università di Pisa sono autorizzate all’utilizzo congiunto dei rispettivi loghi e denominazioni, per le finalità connesse alla presente collaborazione e alla divulgazione delle attività oggetto dell'accordo.
Art. 10 RISERVATEZZA
L'Università si impegna ad osservare e a far osservare la riservatezza su fatti, documenti, disegni, elaborati e qualsiasi altra informazione proveniente da ARPAT di cui il proprio personale possa venire a conoscenza durante le collaborazioni, salvo esplicita autorizzazione scritta di XXXXX. L'Università si riserva, altresì, la facoltà di far sottoscrivere a personale non direttamente dipendente dall’Università un analogo impegno.
Parimenti, XXXXX si impegna ad osservare e a far osservare la riservatezza su fatti, documenti, disegni, elaborati o qualsiasi altra informazione proveniente dall’Università di cui il proprio personale possa venire a conoscenza durante le collaborazioni.
Le Parti si impegnano a concordare le forme di pubblicità relative alle iniziative congiunte concernenti il presente Accordo Quadro.
Art. 11 PROTEZIONE DEI DATI
Le Parti dichiarano di essere informate sull'utilizzo dei propri dati personali e ne autorizzano il trattamento su supporti informatici e/o cartacei per la stipulazione e l'esecuzione del presente Accordo
quadro e per adempiere agli obblighi di legge, anche in caso di comunicazione a terzi, laddove previsto per l'esecuzione del contratto o in virtù di disposizioni normative, in conformità agli standard di protezione dei dati previsti dal Regolamento UE n. 679/2016.
Art. 12 DURATA
Il presente Accordo Quadro avrà durata quadriennale dalla data della sua sottoscrizione, e sarà suscettibile di essere rinnovata per il medesimo periodo con accordo espresso e scritto delle Parti.
Sono fatte salve le previsioni di durata contenute nelle specifiche convenzioni che discenderanno dal presente accordo.
Art. 13 TENTATIVO DI COMPOSIZIONE DI CONTROVERSIE E FORO
12.1- In caso di controversie relative alla presente Convenzione, comprese quelle relative alla sua validità, efficacia, interpretazione, esecuzione e risoluzione, le parti si impegnano ad addivenire ad una composizione amichevole delle stesse controversie.
In casi di mancato raggiungimento di un accordo a seguito del tentativo di composizione amichevole della controversia, le Parti saranno libere di adire il giudice di volta in volta competente per la risoluzione della controversia.
Art. 14 PERFEZIONAMENTO, XXXXX E REGISTRAZIONE
Il presente Accordo Quadro è firmato digitalmente, in unico originale, ex art. 24, commi 1 e 2 del C.A.D. - Codice dell'amministrazione digitale - Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e si perfeziona mediante invio a mezzo posta elettronica certificata ai seguenti
indirizzi:
ARPAT: arpat.protocollo@postacert Università di Pisa: xxxxxxxxxx@xxx.xxxxx.xx
“L'imposta di bollo pari a € 32,00 (trentadue/00), è assolta in quota parte per € 16,00 (sedici/00), da ARPAT, in modo virtuale giusta autorizzazione dell'Ufficio Territoriale di Firenze prot. n. 61558 del 14/07/2016 ed in quota parte, per € 16,00 (sedici/00), dall'Università di Pisa, in modo virtuale, giusta autorizzazione dell'Agenzia delle entrate n. 27304 del 7 giugno 2016. Il presente Accordo Quadro verrà registrata solo in caso d’uso con spese a carico della parte richiedente.
Xxxxx, approvato e sottoscritto
Per l'Agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana Il Direttore Generale*
Per l’Università di Pisa, il Rettore**
*Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs 82/2005. L'originale informatico è stato predisposto e conservato presso ARPAT in conformità alle regole tecniche di cui all'art. 71 del D.Lgs 82/2005. Nella copia analogica la sottoscrizione con firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile secondo le disposizioni di cui all'art. 3 del D.Lgs 39/1993.
**Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.
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