SCRITTURA PRIVATA
SCRITTURA PRIVATA
affidamento della fornitura in opera di tappeti/nastri trasportatori nei poli turistici invernali della Regione Friuli Venezia Giulia.
Codice Identificativo Gara: 7611085209 Codice Unico di Progetto: D41E17000080002
Il presente affidamento è conferito ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera b) del D.lgs. 50/2016 ed in base alle risultanze della Gara appositamente esperita.
Tra
PromoTurismoFVG, con sede legale in Trieste, Via Locchi n. 19, C.F. e P.IVA: 01218220323, di seguito definita “Committente”, in persona del suo Direttore generale e Xxxxxx rappresentante xxxx. Xxxxx Xxxxxxx
e
la società xxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxx, Cod. Fiscale n. xxxxxxxxxx e Part. IVA n. xxxxxxxxxxxxx, di seguito
denominata “Fornitore”, nella persona del suo legale rappresentante xxxxxxxxxxxxxxxxxxx
P R E M E S S O
a) con autorizzazione a contrarre n. xx del xx/xx/2018 è stata autorizzata la fornitura di cui all’oggetto;
b) che il presente affidamento è vincolato nella sua efficacia all’esito di tutti i controlli previsti dalla vigente legislazione;
c) che la Committente intende procedere con l’affidamento della fornitura in opera di tappeti/nastri trasportatori nei poli turistici invernali della Regione Friuli Venezia Giulia;
d) che per l’affidamento in oggetto è stata esperita procedura di gara mediante ricorso alla procedura negoziata di cui all’art. 36 comma 2 lettera b) del D.lgs. 50/2016 nei settori speciali, all’esito della quale il Fornitore ha presentato l’offerta economicamente più vantaggiosa;
e) che la gestione del presente contratto è affidata al per.ind. Xxxxx Xxxxxxxxxxx;
f) che il Fornitore è disponibile ad effettuare la fornitura in opera succitata;
g) che il Fornitore si impegna fin d'ora a rispettare incondizionatamente il programma di consegna approvato dalla Committente, con l'adozione dei mezzi più opportuni, nessuno escluso, per il mantenimento di detto programma, senza che ciò comporti in alcun caso maggiorazione del corrispettivo;
h) che con deliberazione n. xxxxx del xx.xx.xxxxx del Direttore generale, in esito all’espletamento delle operazioni della gara, è stata
disposta l’aggiudicazione della gara in oggetto nei riguardi della società xxxxxxxxxxxxxxxxx;
SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE
Art. 1 - PREMESSE
Le premesse fanno parte integrante del presente atto e costituiscono la volontà dichiarata dei contraenti.
Art. 2 - OGGETTO DEL CONTRATTO
La Committente, come sopra rappresentata, affida al Fornitore, che a mezzo del sopra citato rappresentante accetta, sulla base dell’offerta tecnica ed economica prodotta che, completa del dettaglio di tutte le forniture in opera, costituisce parte integrante e sostanziale del presente contratto pur non allegandola e che, pertanto, si intende in esso recepita e assunta come obbligo dalle parti.
La fornitura in opera comprende:
a) n. 1 nastro trasportatore per il polo di Forni di Sopra/Sauris (UD) della lunghezza complessiva (motrice + linea + rinvio) pari a ml
100 nella soluzione con copertura;
b) n. 1 nastro trasportatore per il polo di Forni di Sopra/Sauris (UD) della lunghezza complessiva (motrice + linea + rinvio) pari a ml
50 nella soluzione senza copertura;
Art. 3 - PARTI INTEGRANTI DEL CONTRATTO
Fa parte integrante del presente contratto anche se non allegata:
o l’offerta tecnica ed economica del Fornitore. Altri documenti, quali:
o il Piano Operativo di Xxxxxxxxx presentato dal Fornitore
o le polizze assicurative;
saranno reciprocamente trasmessi dalle parti separatamente e secondo competenza.
Art. 4 – COMPENSO
Il totale complessivo del presente atto, fisso e omnicomprensivo per le forniture sintetizzate all’Art. 2 è pari ad Euro xxxxx.xxxxx,00 (xxxxxxxxxxxxxxxxxx/00), IVA esclusa, di cui Euro 4.800,00 (quattromilaottocento/00) per oneri della sicurezza da interferenza, così come da offerta economica formulata in sede di gara. Tutti gli importi sono da intendersi IVA di legge esclusa.
Il Fornitore riconosce tale importo remunerativo, avendo preso esatta cognizione della natura della fornitura in opera e di tutte le circostanze, generali e particolari, che possono influire sulla stessa, sulla determinazione dei prezzi e sulle condizioni contrattuali, come qui confermato. Il predetto importo è comprensivo di qualsiasi onere, spettanza, spesa a qualsiasi titolo ed in qualsiasi misura conseguente o inerente al conferimento dell’appalto e al suo svolgimento.
Art. 5 – DURATA - TERMINI DI ESECUZIONE – PENALE PER RITARDO – INCAPACITÁ DI COMPLETARE LE FORNITURE
Il presente atto è valido dalla data di stipula al 30.11.2018.
Il Fornitore si obbliga a effettuare la prestazione di cui al precedente art. 2 con le seguenti modalità e tempistiche, nonché nella piena e scrupolosa osservanza delle modalità di concretizzazione delle forniture previste nelle offerte che qui si richiamano integralmente pur non allegandole:
o le forniture in opera identificate ai punti 4a) e 4b) dell’Art. 4, dovranno essere rese funzionanti/avviate entro il 30.11.2018 operative per la stagione invernale 2018/2019;
Il Fornitore riconosce che i termini per le forniture hanno per la Committente carattere essenziale, derivandone che, ove le stesse non siano completate nei tempi previsti, il contratto salvo il verificarsi di casi di forza maggiore tempestivamente comunicati alla Committente e riconosciuti come tali, potrà essere risolto di diritto dalla Committente oltre all’applicazione di una penale giornaliera pari al 1 per mille dell’importo contrattuale relativo alla fornitura non completata.
L’importo delle penali non potrà superare il 10% dell’ammontare netto contrattuale. In caso di superamento di tale limite potrà essere
disposta la risoluzione dell’affidamento per grave inadempimento.
In tal caso il Fornitore dovrà sgombrare il cantiere entro 48 ore dalla comunicazione di intervenuta risoluzione del contratto e sarà tenuta a rimborsare alla Committente tutti i costi che essa dovrà sostenere fino al completamento delle opere e a risarcirle i danni anche indiretti ad essa derivanti.
Art. 6 - ONERI A CARICO DELLA COMMITTENTE
Sono a carico della Committente i seguenti oneri:
o indicazioni preliminari dello stato di fatto
o direzione ed assistenza dei cantieri
o permessi ed autorizzazioni
o scarico e trasporto dei materiali da piazzale camionabile a cantieri
o assistenza alla logistica per lo stoccaggio del materiale, mediante l’individuazione degli spazi idonei alla movimentazione degli stessi
o trasporti su terreni innevati nei casi di impraticabilità od inaccessibilità della viabilità di lavoro
o alimentazioni elettriche
o coordinamento della sicurezza dei cantieri.
Art. 7 - ONERI A CARICO DEL FORNITORE
Sono a completo carico del Fornitore le seguenti obbligazioni il cui mancato adempimento, anche parziale, comporterà automaticamente il diritto per la Committente, di sospendere i pagamenti delle somme già maturate relativamente al lotto oggetto di inadempimento, in applicazione all'art. 1460 C.C., fermo e riservato ogni diritto al risarcimento degli eventuali danni:
o osservanza di tutte le norme pratiche prescritte dalla Committente che metteranno a disposizione le eventuali specifiche interne per l'esecuzione a regola d'arte delle forniture in opera, ferma restando l'imprescindibile ed autonoma responsabilità del Fornitore medesimo circa il risultato di quanto affidato;
o nei casi di interventi su installazioni successivamente interessate da fasi di collaudo, personale del Fornitore dovrà presenziare a tali operazioni secondo le richieste dei referenti della Committente;
o esecuzione di tutte le prove, secondo le normative in vigore ed a richiesta specifica della Committente;
o fornitura in opera di tutti i materiali, con trasporto al cantiere a cura della Committente e messa a disposizione da parte del Fornitore, del personale specializzato per la definizione della installazione;
o applicazione nei confronti dei propri dipendenti, occupati nelle forniture in questione, di un trattamento normativo e retributivo non inferiore a quello risultante dai contratti collettivi per i lavoratori del settore competente nelle località in cui si svolgono i lavori ed il rispetto di tutti gli obblighi assicurativi ed assistenziali;
o accollo dei danni provocati a terzi ed a proprietà di terzi dalla circolazione di mezzi propri, o da esso utilizzati, dall'uso di attrezzature ed apparecchiature in genere;
o accollo oltre al costo del personale, di ogni altro onere per lavori ed organizzazione generale (viaggi e trasferte) necessari alle esecuzioni di propria competenza;
o organizzazione degli interventi di competenza in modo da non generare intralci ed interferenze con gli altri lavori in corso nei cantieri interessati, ferma la facoltà dei referenti della Committente di apportare, a loro insindacabile giudizio e con opportuno preavviso, variazioni alla successione programmatica, senza che per ciò il Fornitore abbia diritto a richiedere variazione dei prezzi o qualsiasi altro compenso, rinunciando essa ad esercitare la facoltà di cui all'art. 1660 II comma C.C. qualora la variazione programmatica comporti significativi condizionamenti operativi, è facoltà del Fornitore di richiedere la dilazione dei tempi di consegna.
Art. 8 - OSSERVANZA DELLE NORME RELATIVE ALL’IGIENE, ALL’AMBIENTE DI LAVORO ED ALLA PREVENZIONE DI INFORTUNI SUL LAVORO (D.Lgs. 81/08)
Premesso che le funzioni in materia di sicurezza dei lavoratori saranno così definite:
o Committente - PromoTurismoFVG nella persona del legale Rappresentante xxxx. Xxxxx Xxxxxxx;
o Responsabile Unico del Procedimento – per. ind. Xxxxx Xxxxx di PromoTurismoFVG;
o Responsabile dei lavori per la Committenza – per. ind. Xxxxx Xxxxx di PromoTurismoFVG;
o Coordinatore per la sicurezza in fase esecutiva: da individuare,
La Committente verificherà nel rispetto dell’articolo 26 del D.Lgs 81/2008 l’idoneità tecnico professionale del Fornitore richiedendo la autocertificazione attestante la sua l’idoneità tecnico professionale ed il Documento di Valutazione dei Rischi relativo alle lavorazioni oggetto dell’accordo.
Si precisa che sarà obbligatorio inserire nel D.U.V.R.I. il nominativo del referente tecnico della Committente ed il responsabile tecnico per conto del Fornitore. Tale documento conterrà la valutazione dei rischi e l’indicazione delle misure adottate per eliminare o, ove ciò non è possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze, ciò anche in considerazione dei rischi specifici e specialistici.
Il responsabile del Fornitore curerà l’informazione, la formazione e l’addestramento, anche diffuso, dei propri dipendenti e sarà inoltre responsabile del coordinamento dei lavori di sua competenza e del corretto impiego del proprio personale impiegato nell’esecuzione.
Il Fornitore si obbliga a osservare e far osservare scrupolosamente al proprio personale le norme per la salute e la sicurezza sul lavoro, ad applicare le misure di prevenzione e protezione previste nel documento unico di valutazione dei rischi interferenti e a dotarlo di tutti i presidi antinfortunistici e DPI necessari alla prevenzione degli infortuni, in conformità alle vigenti norme in materia; inoltre si obbliga ad uniformarsi a quanto indicato nel documento di valutazione dei rischi interferenti allegato al presente accordo quadro.
In particolare e nell’ottica della collaborazione e cooperazione fra imprese per la sicurezza sui luoghi di lavoro valgono le seguenti obbligazioni:
o Il Fornitore prima di iniziare i lavori, dovrà adottare sotto la propria personale responsabilità ogni provvedimento, per evitare infortuni e danni e dovrà preventivamente assicurarsi e costantemente vigilare che per l’esecuzione dei lavori vengano impiegate macchine
ed attrezzature idonee, adeguate ed in perfette condizioni;
o Il Fornitore, in base ai rischi preventivamente valutati ed alle misure di prevenzione e protezione adottate, si assicura che il proprio personale sia qualificato alla mansione, sia sottoposto a regolare sorveglianza sanitaria e sia dotato degli idonei DPI;
o Il Fornitore non potrà iniziare i lavori o dovrà sospenderli immediatamente, se il rischio di infortunio sorgesse già in fase di esecuzione, dando tempestiva comunicazione alla Committente, qualora, anche per cause ad essa non imputabili, non fosse in grado di provvedere con tempestiva efficacia e sicurezza a quanto convenuto con il presente articolo.
Art. 9 - CLAUSOLA DI MANLEVA
Il Fornitore resta responsabile di ogni danno eventualmente arrecato a persone o cose, e terrà sollevata ed indenne la COMMITTENTE da ogni controversia e da eventuali oneri che possano derivare da contestazioni, riserve o pretese risarcitorie di terzi in ordine a quanto abbia diretto o indiretto riferimento all’esecuzione delle forniture in opera oggetto del presente atto.
La presenza in cantiere del responsabile della Committente, ovvero la sorveglianza da parte della stessa non limitano, né riducono in alcun modo la responsabilità del Fornitore.
Art. 10 - PAGAMENTO DEL PREZZO
Il corrispettivo di cui al precedente art. 4 è liquidato al Fornitore come segue:
o una quota pari al 80% alla consegna delle forniture;
o una quota pari al 20% alla fine della prima stagione invernale di attivazione delle forniture.
Il pagamento avverrà a 60 giorni fine mese dalla data di presentazione di una o più fatture previo accertamento delle prestazioni rese
rispetto alle previsioni contrattuali, mediante l’espressione dell’attestazione di conformità da parte della Committente. Le fatture emesse dal Fornitore dovranno:
o essere intestate a PromoTurismoFVG – sede legale: Via Locchi 19 – Trieste, cod. fisc. 01218220323 e P.IVA IT01218220323.
o essere emesse esclusivamente in formato elettronico. Le fatture elettroniche, predisposte come documenti digitali XML (eXtensible Markup Language), secondo il formato della FatturaPA, e firmate digitalmente dovranno essere trasmesse tramite canale (PEC, SDICOPP, SPCCOOP, SDIFTP, WEB) al Sistema di interscambio (SDI);
o contenere i riferimenti del presente accordo quadro, il numero d’ordine, il CUP e CIG, il Codice Univoco Ufficio: 5YPJ0H – Divisione Promotur fatturazione elettronica.
I documenti s’intenderanno ricevuti da PromoTurismoFVG solo a fronte della notifica della ricevuta di consegna da parte del SDI e saranno saldate a 60 giorni fine mese data fattura;
PromoTurismoFVG, ai sensi dell’art. 17-ter del DPR 633/1972, è soggetta al regime di split-payment. Provvederà pertanto a versare l’IVA, esposta nelle fatture ricevute dai propri fornitori, non più al fornitore stesso ma direttamente all’erario.
Preliminarmente ad ogni pagamento, la Committente acquisirà d’ufficio il DURC (documento unico di regolarità contributiva) aggiornato. Di conseguenza il pagamento avverrà esclusivamente successivamente al ricevimento dello stesso oppure alla verifica dei dati del DURC eventualmente ancora in corso di validità.
La mancanza in fattura delle informazioni richieste o l’assenza dei documenti previsti come allegato di fattura determinerà la sospensione dei termini di pagamento, sino all’avvenuto controllo amministrativo, senza alcun obbligo di interessi in capo alla Committente e senza che ciò possa essere ritenuto causa di danno da parte del Fornitore.
Art. 11 - CAUSA DI FORZA MAGGIORE
Nel caso di sospensione o cessazione delle forniture in opera per cause di forza maggiore riconosciute dalla Committente l’arresto avrà effetto dalla data di comunicazione ed in pari data sarà redatto lo stato di avanzamento ad ogni effetto contrattuale per quanto risulti già eseguito, purché accettabile dalla Committente.
In tal caso al Fornitore sarà corrisposto esclusivamente il prezzo delle forniture in opera perfezionate alla data di sospensione o cessazione sulla base dello stato di avanzamento come sopra definito.
Art. 12 - VARIAZIONE DELLE FORNITURE
Potranno essere oggetto dell'accordo, forniture non espressamente citate nel presente atto, su richiesta della Committente, accettate dal Fornitore, compatibili con i limiti operativi dello stesso. Rimangono invariate le condizioni economiche ed operative di riferimento.
Art. 13 - INVARIABILITÀ DEI PREZZI
I prezzi sono, in ogni caso, comprensivi di tutte le spese per viaggi e trasferte, mezzi d'opera e per assicurazione di ogni genere, dei materiali di consumo occorrenti, delle spese generali, degli utili del Fornitore, dotazioni personali, cartellonistica, ecc. nonché di tutte le spese di trasporto e scarico presso i Poli di destinazione.
Nello stabilire il prezzo, si è tenuto conto di tutti gli oneri e obblighi specificati negli articoli del presente contratto.
I prezzi, come già detto, si intendono fissi ed invariabili ed accettati dal Fornitore in base a calcoli di sua convenienza.
Art. 14 - SOSPENSIONE DELLE FORNITURE
La Committente, a suo insindacabile giudizio, si riserva in ogni momento la facoltà di ordinare la sospensione temporanea delle forniture, con un preavviso di 20 giorni.
Nel caso in cui la sospensione comunicata ecceda di 4 volte la durata del periodo contrattuale, è data facoltà al Fornitore di addivenire ad una chiusura concordata dell’atto e alla stessa sarà corrisposto esclusivamente il prezzo delle forniture già accettate alla data di sospensione sulla base di uno stato di avanzamento approvato dalla Committente.
Art. 15 - GARANZIA DEFINITIVA
Il Fornitore ha presentato, contestualmente alla stipula del presente atto, una garanzia definitiva rilasciata da xxxxxxxxxxxxxx per l’importo di euro xxxxxxxxxx, che prevede l’espressa rinuncia al beneficio della preventiva escussione ed il pagamento entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della Committente. L’importo è commisurato a quanto definito dal combinato disposto degli artt. 93 e 103 del D.Lgs n° 50/2016 e correlato al valore di affidamento.
Art. 16 - ASSICURAZIONI E GARANZIE
Il Fornitore consegna contestualmente all’accettazione del presente atto, una polizza di assicurazione di Responsabilità Civile verso Terzi che tiene indenne la Committente da tutti i rischi di esecuzione che causino danni materiali e diretti alle cose assicurate, a partire dal momento dello scarico dai mezzi di trasporto a piè d’opera e fino alla messa in opera e oltre, nel periodo di garanzia.
Il Fornitore dichiara che la polizza tiene altresì indenne lo stesso Fornitore, la Committente, i Subappaltatori, i Fornitori terzi, il Responsabile del procedimento, sino alla fine lavori dichiarata, di quanto questi siano tenuti a pagare, quali civilmente responsabili ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interesse, spese) di danni involontariamente cagionati a terzi per morte, lesioni e danneggiamenti a cose in relazione ai lavori assicurati, che si siano verificati durante l’esecuzione dei lavori stessi, nel luogo dove questi vengono eseguiti e nel corso della durata dell’appalto periodo di garanzia incluso.
Il Fornitore dichiara che l’assicurazione di cui sopra include i seguenti massimali:
o € 500.000,00 e scadenza minima al periodo di cessazione della garanzia offerta per le opere oggetto del presente affidamento, incluse le eventuali spese di demolizione e sgombero, per le opere preesistenti e per tutti i danni materiali causati da evento accidentale e/o dall’operato del fornitore dei suoi sub appaltatori, senza esclusioni
o € 2.000.000,00 e scadenza minima al periodo di cessazione della garanzia offerta per persone danneggiata compresi i dipendenti della impresa stessa.
Garanzie accessorie
Il Fornitore assicura su quanto eseguito a regola d’arte, 24 (ventiquattro) mesi di garanzia decorrenti dalla data di accettazione dell’opera
nella sua interezza.
Con l’obbligo di Garanzia, il Fornitore si impegna contrattualmente ad eliminare vizi, difetti qualitativi e funzionali della fornitura in opera, da qualunque causa originatisi, che possano compromettere e comunque menomare la sicurezza, le caratteristiche e l’utilizzabilità dell’opera.
Il ripristino sarà a regola d’arte e sarà eseguito a titolo completamente gratuito, entro un termine congruo, in funzione delle caratteristiche della fornitura e comunque entro 30 giorni al massimo dalla richiesta di intervento da parte della Committente.
Art. 17 - SUBAPPALTI/SUBAFFIDAMENTI
In presenza di lavorazioni che richiedano tale soluzione, il subappalto/subaffidamento dovrà risultare formalmente richiesto o comunicato secondo le norme in vigore, compresa la verifica dell’idoneità tecnico professionale del subappaltatore/subaffidatario, rimanendo comunque il Fornitore responsabile unico, compresi gli aspetti legati alla Sicurezza nei luoghi di lavoro Rif. Art. 8.
Art. 18 - TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI
Il Fornitore, pena nullità assoluta del presente affidamento, assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’articolo 3
della legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i..
Il Fornitore si impegna a dare immediata comunicazione alla Committente e alla Prefettura-Ufficio territoriale del Governo della Provincia
di Udine della notizia dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
Art. 19 - RISERVATEZZA E PRIVACY – Regolamento UE n. 679/2016 (RGDP)
L’Ente tratterà i dati per finalità connesse e strumentali alla gestione del presente accordo quadro, nonché alla gestione dei conseguenti rapporti contrattuali con persone fisiche e giuridiche nell’ambito degli appalti di lavori, servizi e forniture (gare e contratti d’appalto), nei rapporti di concessione, somministrazione, nei contratti d’opera ed in genere in ogni rapporto connesso all’attività del Titolare; per verifica delle dichiarazioni sostitutive degli amministratori della vostra società, verifica dei carichi pendenti come previsto dalla legge, per attività di pubblicazione degli atti e delle informazioni nella sezione Amministrazione Trasparente (D.Lgs. 33/13) ed altre pubblicazioni sul sito Web previste da normative e regolamenti; attività di gestione obblighi L 190/12, gestione istanze di accesso, accesso civico, accesso generalizzato agli atti, per gestire l’archiviazione e la conservazione di dati, informazioni, comunicazioni anche elettroniche e documenti inerenti il procedimento. Tali attività avvengono ai sensi dell’Art. 6 comma 1 lett. E GDPR (esercizio di pubblici poteri), dell’Art. 6 comma 1 lett. B GDPR (Adempimento di un contratto) e Art. 6 comma 1 lett. C GDPR (Trattamento necessario per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento). Si potranno esercitare diritti previsti dagli art. 15 e ss del GDPR, con apposita istanza. L’apposita istanza all’Ente è presentata utilizzando gli apposti moduli presenti sul sito istituzionale dell’Ente.
Art. 20 – CODICE DI COMPORTAMENTO
Il Fornitore dichiara di aver preso atto del Codice di comportamento dell’Ente messogli a disposizione sul sito istituzionale e si impegna a rispettarlo e a farlo rispettare ai propri dipendenti e collaboratori.
Il Fornitore prende atto che la Committente potrà adottare anche nei confronti dell’operato dello stesso azioni di monitoraggio e misure di
controllo atte a prevenire comportamenti distorsivi.
L'osservanza di tutto quanto sopra è considerata parte essenziale, anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c., delle obbligazioni assunte con il presente contratto.
Art. 21 – RESPONSABILE DELL’ESECUZIONE DEL CONTRATTO
21.1 Il responsabile dell’esecuzione del presente affidamento per parte PromoTurismoFVG è nominato nella persona del per. ind. Xxxxx Xxxxx.
21.2 Ogni altro riferimento legale relativo a sedi, indirizzi, indirizzi PEC ecc. è disponibile sul sito istituzionale della Committente - www. xxxxxxxxxxxx.xxx.xx.
Art. 22 - ELEZIONE DI DOMICILIO
Per tutti gli effetti del documento la Committente elegge il suo domicilio presso la Direzione generale e amministrativa di Xxxxxxxxxx xxx Xxxxxx (XX), Xxx Xxxxx, x. 0 e il Fornitore elegge il domicilio presso la propria sede in xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.
Art. 23 - FORO COMPETENTE
Ferme le forme alternative previste per legge, il foro competente, beninteso solo in caso di invalidità e/o inapplicabilità delle stesse, per la
risoluzione delle eventuali controversie derivanti dall’applicazione del presente atto, è quello di Udine.
Art. 24 - SPESE
Tutte le spese, diritti di segreteria, imposte e tasse inerenti e conseguenti al presente atto - eccetto l’IVA - sono ad esclusivo carico del Fornitore.
La Committente PromoTurismoFVG il Direttore generale xxxx. Xxxxx Xxxxxxx
Il Fornitore Xxxxxxxxxxxxxxxx
Il legale rappresentante xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000,
n. 445, del D.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.
Ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 1341 del Codice Civile, si approvano specificatamente i seguenti articoli:
o Art. 4 - COMPENSO
o Art. 5 - DURATA - TERMINI DI ESECUZIONE – PENALE PER RITARDO – INCAPACITÁ DI COMPLETARE LE FORNITURE
o Art. 6 - ONERI A CARICO DELLA COMMITTENTE
o Art. 7 - ONERI A CARICO DEL FORNITORE
o Art. 9 - CLAUSOLA DI MANLEVA
o Art. 24 - SPESE
Il Fornitore xxxxxxxxxxxxxxxx Legale rappresentante xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
A tal fine viene apposta una seconda firma digitale ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000,
n. 445, del D.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.
PromoTurismoFVG - bollo assolto in modo virtuale - autorizzazione n. 141/2015 del 08.01.2015 – Agenzia delle Entrate – Ufficio Territoriale di Trieste.