CONTO CORRENTE IN DIVISA UBI NON CONSUMATORI
CONTO CORRENTE IN DIVISA UBI NON CONSUMATORI
NORME CONTRATTUALI
Avvertenza
Il testo qui pubblicato comprende:
• le norme contrattuali risultanti dalle modifiche unilaterali proposte con la comunicazione di UBI Banca e Intesa Sanpaolo datata 15 gennaio 2021, alla quale si rinvia per ogni effetto di legge;
• le altre norme presenti nel contratto utilizzato da Intesa Sanpaolo; esse contengono in parte disposizioni analoghe del contratto fra UBI Banca e il cliente, in parte disposizioni non presenti nel contratto fra UBI Banca e il cliente.
Intesa Sanpaolo applicherà anche queste altre norme in quanto non sfavorevoli per il cliente rispetto a quanto risultante dal contratto fra UBI Banca e il cliente stesso.
Ricordiamo che il cliente ha diritto di recedere dal contratto oggetto delle proposte di modifiche unilaterali secondo quanto indicato nella suddetta comunicazione di UBI Banca e Intesa Sanpaolo.
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Articolo 0. Ambito di applicazione
1. In caso di contrasto tra le disposizioni della presente Sezione e quelle delle Sottosezioni prevarranno queste ultime, ad eccezione degli artt. 13bis, 16 e 18 che prevarranno in ogni caso.
Articolo 1. Diligenza della Banca nel rapporto con il Cliente
1. Nel rapporto con il Cliente la Banca opera con diligenza professionale, secondo quanto previsto dall'art. 1176 cod. civ. e nel rispetto del D. Lgs. n. 385/1993 (Testo Unico Bancario).
Articolo 2. Modalità di firma dei documenti nei rapporti Banca-Cliente
1. La Banca, il Cliente e le persone autorizzate a rappresentarli sottoscrivono i documenti con modalità compatibili con i sistemi operativi della Banca; la Banca può adottare sistemi operativi che utilizzano esclusivamente documenti informatici.
2 I documenti informatici sono sottoscritti utilizzando gli strumenti di firma elettronica messi a disposizione dalla Banca. Tipologia e caratteristiche di questi strumenti di firma sono indicate nel “Foglio Informativo - Servizi vari” disponibile sul sito internet della Banca e presso le filiali.
Articolo 3. Conto cointestato
1. I cointestatari sono responsabili in solido verso la Banca, anche per le obbligazioni derivanti da atto o fatto di uno solo di essi e, in particolare, per le obbligazioni derivanti da concessioni di fido o altre forme di finanziamento .
2. I cointestatari indicano nel contratto se intendono operare sul conto congiuntamente (firme congiunte) oppure separatamente (firme disgiunte).
Articolo 4. Conto cointestato con firme congiunte
1. Quando il conto è cointestato con firme congiunte, i cointestatari devono disporre congiuntamente qualsiasi operazione, compresa la chiusura del conto.
Articolo 5. Conto cointestato con firme disgiunte
1. Quando il conto è cointestato con firme disgiunte, ciascun cointestatario può disporre separatamente qualsiasi operazione, compresa la chiusura del conto, con piena liberazione della Banca anche nei confronti degli altri cointestatari.
2. Il cointestatario che dispone la chiusura del conto deve informare tempestivamente gli altri cointestatari.
3. La facoltà di firme disgiunte può essere modificata o revocata solo con comunicazione scritta alla Banca firmata da tutti i cointestatari.
4. In caso di morte o di sopravvenuta incapacità di agire di uno dei cointestatari del conto, ciascuno degli altri conserva il diritto di disporne separatamente. Analogo diritto spetta agli eredi del cointestatario, che sono però tenuti ad esercitarlo tutti insieme, ed al legale rappresentante dell'incapace. La Banca deve pretendere il concorso di tutti i cointestatari e degli eventuali eredi e del legale rappresentante dell'incapace, quando da uno di essi le sia stata comunicata esplicita opposizione alla prosecuzione dell'operatività del conto con firme disgiunte.
Articolo 6. Conferimento del potere di rappresentanza
1. Il Cliente deve indicare per iscritto le persone autorizzate a rappresentarlo nel rapporto con la Banca, precisando gli eventuali limiti del potere conferito. Se il potere di rappresentanza è conferito a più persone, le medesime, in mancanza di specifiche indicazioni, possono operare con firme disgiunte.
2. Quando il conto è intestato a più soggetti, le persone autorizzate devono essere nominate da tutti i cointestatari.
3. Salvo disposizione contraria, l'autorizzazione a rappresentare il Cliente non determina la revoca implicita di precedenti autorizzazioni.
Articolo 7. Cessazione e modifica del potere di rappresentanza
1. La revoca e la modifica del potere conferito alle persone autorizzate, o la rinuncia da parte delle medesime, devono essere comunicate alla Banca e sono opponibili alla Banca stessa trascorso un giorno lavorativo da quello di ricezione della comunicazione e ciò anche quando tali atti siano stati resi di pubblica ragione.
2. La morte o la sopravvenuta incapacità di agire del Cliente determinano la cessazione del potere di rappresentanza e sono opponibili alla Banca dal momento in cui essa ne ha notizia legalmente certa.
3. Quando il conto è intestato a più persone:
• la revoca del potere di rappresentanza può essere effettuata, in deroga all'art. 1726 cod. civ., anche da uno solo dei cointestatari mentre la modifica dei poteri deve essere fatta da tutti. Il cointestatario che dispone la revoca deve informare tempestivamente gli altri cointestatari e la persona cui è revocata la rappresentanza;
• la morte o la sopravvenuta incapacità di agire di uno solo dei cointestatari non determina la cessazione del potere di rappresentanza.
Articolo 8. Comunicazioni della Banca al Cliente
1. Le comunicazioni scritte della Banca al Cliente (quali, ad esempio, lettere, invio di estratti conto, notifiche) devono essere effettuate all'indirizzo indicato nel contratto oppure a quello successivamente fatto conoscere per iscritto alla Banca dal Cliente.
2. Quando il conto è intestato a più persone, le comunicazioni della Banca sono effettuate all'indirizzo indicato nel contratto, oppure a quello successivamente fatto conoscere per iscritto alla Banca, con pieno effetto nei confronti di tutti i cointestatari. Eventuali modifiche dell'indirizzo:
• devono essere comunicate alla Banca da tutti i cointestatari, se il conto è cointestato con firme congiunte;
• possono essere comunicate alla Banca anche da uno solo dei cointestatari - il quale deve informare tempestivamente gli altri cointestatari - se il conto è cointestato con firme disgiunte.
Articolo 9. Comunicazioni del Cliente alla Banca
1. Le comunicazioni del Cliente alla Banca (quali, ad esempio, lettere, dichiarazioni, incarichi, opposizioni, revoche o modifiche dei poteri di rappresentanza) devono essere effettuate per iscritto alla filiale presso cui è aperto il conto e compilate in modo chiaro, completo e leggibile.
Articolo 10. Esecuzione di incarichi conferiti dal Cliente
1. La Banca deve eseguire gli incarichi del Cliente secondo le indicazioni contenute nei documenti con cui gli incarichi sono conferiti. Tuttavia, qualora ricorra un giustificato motivo, la Banca può non accettare l'incarico richiesto, dandone tempestiva comunicazione al Cliente.
2. In assenza di particolari istruzioni del Cliente, la Banca determina le modalità di esecuzione degli incarichi tenendo conto degli interessi del Cliente e della natura degli incarichi stessi.
3. Ai sensi dell'art. 1717 cod. civ., il Cliente autorizza la Banca a farsi sostituire da un proprio corrispondente, anche non bancario.
4. Ai sensi dell'art. 1373 cod. civ., il Cliente può revocare l'incarico conferito finché il medesimo non abbia avuto un principio di esecuzione, compatibilmente con le modalità dell'esecuzione medesima.
5. Se nell'esecuzione di un incarico la Banca entra in relazione con altri soggetti (quali, ad esempio, portatori di assegni, beneficiari di disposizioni di pagamento) essa procede alla loro identificazione valutando l'idoneità dei documenti di identità da questi esibiti.
Articolo 11. Utilizzo del conto in divisa
1. Le operazioni di versamento e prelievo devono essere effettuate nella divisa di riferimento, indicata nel paragrafo B del contratto.
2. Eventuali operazioni da eseguire sul Conto in una divisa diversa da quella in cui il conto è espresso, sono effettuate dalla Banca con applicazione di un cambio determinato in base a quello rilevato sul mercato al momento di esecuzione dell'operazione, salvo diverso accordo stabilito con il Cliente.
3. Il Cliente non può apporre la clausola "effettivo" di cui all'art. 1279 cod. civ., o altra equivalente, alle disposizioni impartite in utilizzo del conto, ivi comprese quelle mediante assegni. Se ciononostante il Cliente appone la predetta clausola ad operazioni da eseguire con pagamenti per cassa, la Banca può proporre al beneficiario modalità di pagamento alternative, senza assunzione di responsabilità qualora tali modalità di pagamento non siano accettate.
4. Se il Cliente chiede di eseguire un'operazione per cassa in divisa a suo stesso favore, la Banca ha facoltà di adempiere a tale richiesta ponendo a disposizione l'importo richiesto dal Cliente presso una banca nel Paese in cui la divisa stessa ha corso legale, con esonero da ogni altra obbligazione. La predetta operazione è effettuata dalla Banca nei limiti consentiti dalla normativa, in particolare valutaria, e dalle disposizioni di Autorità emanate in Italia o all'estero.
Articolo 12. Utilizzo del conto mediante assegni bancari
1. Le disposizioni con assegni sul conto si effettuano mediante l'uso di moduli per assegni forniti dalla Banca. Per la consegna dei moduli il Cliente deve rilasciare la dichiarazione prevista dall'art. 124 del R.D. n. 1736/1933 ed eleggere lo speciale domicilio ai fini delle comunicazioni previste dall'art. 9-bis della L. n. 386/1990.
2. Il Cliente deve custodire con ogni cura i moduli per assegni e i relativi moduli di richiesta. Il Cliente non è responsabile nei confronti della Banca delle conseguenze dannose derivanti dall'uso abusivo o illecito dei predetti moduli dal momento in cui la Banca ha ricevuto dal Cliente comunicazione scritta della perdita o sottrazione degli stessi, ferma restando, anche prima di tale momento, la responsabilità della Banca nel pagamento degli assegni secondo il principio della diligenza professionale.
3. La Banca non è obbligata al pagamento di assegni tratti su un conto con disponibilità insufficiente. Pertanto il Cliente, prima di disporre del conto, deve verificare che le operazioni non rendano la disponibilità insufficiente al pagamento degli assegni già tratti sul conto stesso e non ancora addebitati.
4. Qualora il Cliente abbia tratto un assegno su un conto con disponibilità insufficiente, la Banca provvede al pagamento dell'assegno utilizzando eventuali fondi disponibili su altro conto intestato al Cliente solo a condizione che il medesimo - insieme agli eventuali cointestatari dell'altro conto, se con firme congiunte - dia alla Banca istruzioni scritte in tempo utile a consentire il pagamento dell'assegno.
5. La Banca addebita gli assegni emessi dal Cliente con valuta data di emissione, salvo il caso di assegno postdatato che è addebitato con valuta data di pagamento, se il titolo è presentato alla Banca, o data di negoziazione, se l'incasso avviene tramite altra banca.
6. La Banca addebita sul conto gli assegni o i titoli cambiari emessi o accettati dal Cliente, anche se questi presentino firme di girata non leggibili o incomplete.
Articolo 13. Utilizzo a debito del conto
1. Il Cliente può utilizzare il conto a debito solo previo accordo con la Banca per la concessione di fido.
2. L’eventuale utilizzo, o comunque l’addebito, di somme di denaro in mancanza di fido, in eccedenza rispetto al saldo del conto che la Banca ritenesse comunque di consentire (cosiddetto “sconfinamento in assenza di fido”) non comporta la concessione di fido o altre forme di finanziamento neppure per l’importo dello sconfinamento. Tale importo, unitamente alle commissioni spese e oneri, deve essere rimborsato, anche senza espressa richiesta della Banca:
• entro il termine di 10 giorni dalla data in cui si è verificato lo sconfinamento in assenza di fido, se il Cliente è consumatore,
• entro il termine di 1 giorno dalla data in cui si è verificato lo sconfinamento in assenza di fido, se il Cliente è non consumatore.
3. Se sul conto è concesso un fido, l’eventuale utilizzo, o comunque l’addebito, di somme di denaro in eccedenza rispetto all’importo del fido che la Banca ritenesse comunque di consentire non comporta l’aumento di tale importo e deve essere anch’esso rimborsato , unitamente alle commissioni spese e oneri, come previsto nel comma 2 (salvo diversa previsione del contratto difido).
4. Nei casi previsti nei precedenti commi 2 e 3, il Cliente dovrà corrispondere gli interessi debitori. Articolo 13bis – Accrediti sul conto
La Banca ha facoltà di eseguire ogni disposizione del Cliente o di terzi , destinata ad affluire sul conto del Cliente, mediante accredito sul conto della Banca e successivo accredito sul conto del Cliente, decurtando quest’ultimo accredito degli importi compensabili in forza del successivo art. 16. Un’eventuale mancata decurtazione non pregiudica il diritto della Banca di avvalersi successivamente della compensazione medesima.
Se il Cliente è consumatore, ogni addebito sul suo conto per crediti della Banca sarà parimenti decurtato degli importi a suo credito, compensabili in forza del successivo art. 16. Un’eventuale mancata decurtazione non pregiudica il diritto del Cliente di avvalersi successivamente della compensazione medesima.
Articolo 14. Versamento in conto di assegni e altri titoli
1. Il versamento in conto di assegni e altri titoli è regolato come segue:
a) gli assegni bancari tratti su banche in Italia, gli assegni circolari emessi in Italia, gli assegni di altro genere e i titoli postali sono accreditati con riserva di verifica e salvo buon fine; il relativo importo è disponibile appena decorsi i termini di disponibilità economica indicati in contratto;
b) gli assegni tratti o emessi sull'estero, gli effetti, le ricevute bancarie e i documenti similari, sono accreditati con riserva di verifica e salvo buon fine; il relativo importo è disponibile solo dopo che la Banca ne abbia effettuato la verifica o l'incasso e che dell'avvenuto incasso abbia avuto conoscenza la filiale accreditante.
2. La valuta applicata all'accredito determina unicamente la decorrenza degli interessi senza attribuire al Cliente alcun diritto circa la disponibilità economica dell'importo.
3. La Banca può consentire al Cliente di utilizzare, in tutto o in parte, l'importo accreditato:
• prima che siano decorsi i termini di disponibilità economica, per i titoli di cui al punto a),
• prima di averne effettuato l'incasso, per i titoli di cui al punto b),
senza che ciò comporti affidamento di analoghe concessioni per il futuro, e questo ancorché sull'importo sia iniziata la decorrenza degli interessi.
4. Con riguardo ai titoli di cui al punto a), prima della scadenza dei termini di disponibilità giuridica indicati in contratto, la Banca ha il diritto di addebitare sul conto in qualsiasi momento l'importo dei titoli accreditati nonché di esercitare - in caso di mancato incasso - tutti i diritti e le azioni, compresi quelli di cui all'art. 1829 cod. civ.
5. Per i titoli di cui al punto b), la Banca ha il diritto di addebitare sul conto in qualsiasi momento l'importo dei titoli accreditati nonché di esercitare - in caso di mancato incasso - tutti i diritti e le azioni, compresi quelli di cui all'art. 1829 cod. civ. e ciò anche nel caso in cui abbia consentito al Cliente di utilizzare anticipatamente l'importo medesimo. Inoltre, poiché le banche degli Stati Uniti d'America e di altri Paesi esigono dai cedenti di assegni e di effetti cambiari la garanzia del rimborso qualora, anche dopo il pagamento, venga comunque contestata la regolarità formale del titolo o l'autenticità o la completezza di una girata apposta sul medesimo, il Cliente che versi sul conto uno di tali titoli deve rimborsarli alla Banca in qualunque tempo, a semplice richiesta, se la Banca riceva analoga domanda dal suo corrispondente o dal trattario. Il Cliente è obbligato ad accettare, a legittimazione e prova della suddetta richiesta di rimborso, i documenti idonei a tale scopo secondo la rispettiva legge estera, anche se sostitutivi del titolo di credito.
6. La Banca non accetta il versamento in conto di titoli che risultino tagliati nell'angolo superiore sinistro.
Articolo 15. Diritto di garanzia
1. La Banca ha diritto di ritenzione sui titoli o valori di pertinenza del Cliente - comunque detenuti dalla Banca o che pervengano a essa successivamente
- a garanzia di qualunque suo credito presente o futuro, anche non liquido ed esigibile ed ancorché assistito da altra garanzia reale o personale, rappresentato da saldo passivo di conto corrente o dipendente da qualunque operazione bancaria. Il diritto di ritenzione può essere esercitato sui predetti titoli o valori fino a concorrenza del credito vantato dalla Banca.
2. Quando il credito della Banca è vantato nei confronti di più soggetti condebitori, il diritto di ritenzione può essere esercitato, sino a concorrenza dell'intero credito della Banca, anche su conti, depositi o altri rapporti intestati solo ad alcuni dei condebitori.
Articolo 16. Compensazione
1. Quando tra il Cliente e la Banca esistono più rapporti di conto, di deposito o di altro genere, ha luogo in ogni caso la compensazione di legge, che viene comunque pattuita anche in relazione agli interessi creditori e debitori esigibili dovuti in forza del rapporto di conto e di qualsiasi altro rapporto in essere tra le parti; dette compensazioni sono evidenziate nell’estratto conto di cui all’art. 19.
2. Al verificarsi di una delle ipotesi previste dall'art. 1186 cod. civ., la Banca, senza necessità di pronunzia giudiziale di insolvenza, ha altresì il diritto di valersi della compensazione ancorché i crediti, seppure in monete differenti, non siano liquidi ed esigibili e ciò in qualunque momento senza obbligo di preavviso o formalità, fermo restando che dell'intervenuta compensazione la Banca dà tempestiva comunicazione scritta al Cliente.
3. Se il conto è cointestato a più persone e presenta un saldo creditore, la Banca può effettuare su tale conto la compensazione di cui ai commi 1 e 2, sino a concorrenza dell'intero suo credito, anche se il debito nei suoi confronti è di pertinenza di uno soltanto dei cointestatari.
4. Se il conto è cointestato a più persone e presenta un saldo debitore, la Banca può effettuare la compensazione di cui ai commi 1 e 2, sino a concorrenza dell'intero suo credito, anche su conti, depositi o altri rapporti intestati solo ad alcuni dei cointestatari.
5. La facoltà di compensazione prevista nel comma 2 è esclusa se il Cliente è consumatore.
Articolo 17. Compensazione e pagamento di assegni
1. La Banca, quando si avvale della compensazione di legge di cui al comma 1 dell'articolo 16, non è obbligata a pagare gli assegni presentati in data posteriore a quella della compensazione, qualora, a seguito dell'intervenuta compensazione, sia venuta meno la provvista necessaria al pagamento degli assegni.
2. La Banca, quando si avvale della compensazione di cui al comma 2 dell'articolo 16, non è obbligata a pagare gli assegni presentati in data posteriore a quella di ricezione, da parte del Cliente, della comunicazione della Banca di valersi dell'intervenuta compensazione, qualora, a seguito della compensazione, sia venuta meno la provvista necessaria al pagamento degli assegni.
3. Nei casi di cui ai commi 1 e 2, il Cliente deve costituire senza ritardo i fondi necessari al pagamento anche degli assegni tratti in data anteriore a quella della compensazione, per i quali non sia ancora scaduto il termine di presentazione.
4. Il presente articolo si applica anche nel caso di conti cointestati a più persone.
Articolo 18. Contabilizzazione e regolamento degli interessi
1. Gli interessi creditori e debitori maturati sul saldo del conto sono conteggiati il 31 dicembre di ogni anno e comunque alla chiusura definitiva del conto o del fido concesso tramite apertura di credito regolata in conto per cui sono dovuti.
2. Gli interessi creditori sono accreditati in conto al 31 dicembre di ogni anno e comunque alla chiusura definitiva del conto.
3. Il saldo risultante dalla chiusura contabile al 31 dicembre produce interessi, creditori o debitori, secondo la misura indicata nelle condizioni economiche del contratto o successivamente modificata.
4. Gli interessi debitori sui fidi concessi tramite aperture di credito regolate in conto e sugli sconfinamenti (in presenza o meno di un fido) maturati al 31 dicembre di ogni anno diventano esigibili il primo marzo dell’anno successivo a quello in cui sono maturati o, immediatamente, in caso di chiusura definitiva del conto del fido regolato in conto per cui sono dovuti. Tali interessi devono essere pagati alla Banca alla data in cui diventano esigibili; in caso di mancato pagamento alla data di esigibilità, tali interessi producono interessi di mora nella misura indicata nelle condizioni economiche di questo contratto o successivamente modificata.
5. Se non pagati diversamente, i predetti interessi debitori esigibili potranno essere, in tutto o in parte, compensati in base agli artt. 13bis e 16.1 (anche con il saldo attivo del conto) oppure addebitati quale sorte capitale sul conto del Cliente con saldo debitore (in presenza di fido o meno) purché, in quest’ultimo caso, egli abbia autorizzato in tal senso la Banca; a seguito dell’addebito sul conto debitore, tali interessi sono considerati sorte capitale ed il saldo risultante produce pertanto ulteriori interessi secondo la misura indicata nelle condizioni economiche del contratto o successivamente modificata.
6. Per ogni conto corrente, la scelta del Cliente di autorizzare o meno la Banca, ai fini di cui al precedente comma 5, è unica e riguarda tutti gli interessi debitori scaduti (e relativi interessi di mora); tale scelta risulta nella Sezione “Dichiarazioni conclusive e firme” di questo contratto e può essere modificata in ogni momento dal Cliente, mediante firma di apposito modulo cartaceo o informatico; la revoca deve pervenire prima che l’addebito abbia avuto luogo. Articolo 18 bis Regolamento periodico delle commissioni spese e oneri
1. Il regolamento in conto delle commissioni, spese e oneri anche fiscali (così detta chiusura contabile) avviene con la periodicità indicata nelle condizioni economiche di questo contratto o successivamente modificata.
2. Il Cliente può in ogni momento prelevare il saldo creditore disponibile. La Banca può chiedere in ogni momento il rimborso del saldo debitore che eventualmente risulti a seguito della chiusura contabile del conto, salvo quanto diversamente previsto in caso di fido.
Articolo 19. Estratto conto, rendiconto interessi e loro approvazione
1. La Banca invia l’estratto conto a seguito di ogni regolamento periodico di cui all’art.18bis indicando separatamente l’ammontare degli interessi maturati. L’estratto conto del periodo di regolamento che si chiude al 31 dicembre di ogni anno e comunque alla chiusura definitiva del conto o del rapporto regolato in conto, riporta il rendiconto degli interessi di cui all’art. 18. Ciascun estratto conto si considera ricevuto entro il ventottesimo giorno successivo alla data cui è riferito, qualora il Cliente non denunci per iscritto alla Banca, entro i successivi 30 giorni, la sua mancata consegna.
2. Trascorsi 60 giorni dalla data di ricevimento dell'estratto conto senza che sia pervenuto alla Banca per iscritto un reclamo specifico, l'estratto conto si intende approvato dal Cliente.19.3 Nel caso di errori di scritturazione o di calcolo, omissioni o duplicazioni di partite, il Cliente può chiedere la rettifica di tali errori o omissioni nonché l’accredito con pari valuta degli importi erroneamente addebitati o omessi entro il termine di prescrizione ordinaria, decorrente dalla data di ricevimento dell’estratto conto. Entro il medesimo termine e a decorrere dalla data di invio dell’estratto conto, la Banca può chiedere la restituzione di quanto a essa dovuto per le stesse causali e per indebiti accrediti.
Articolo 20. Recesso e chiusura definitiva del conto
1. Il Cliente e la Banca possono recedere in qualsiasi momento dal contratto di conto corrente o anche solo dalla inerente convenzione di assegno mediante comunicazione scritta da darsi:
• in caso di recesso della Banca, con preavviso minimo al Cliente di due mesi se questi è consumatore, di 10 giorni se è non consumatore; il preavviso è sempre di almeno 10 giorni nel caso di recesso dalla convenzione di assegno; i soggetti rientranti nella categoria delle “Microimprese” di cui al D. Lgs. n. 11/2010 sono equiparati ai consumatori;
• in caso di recesso del Cliente con preavviso alla Banca di almeno 3 giorni.
2. Nel caso in cui sussista un giustificato motivo, ognuna delle parti può recedere senza necessità di preavviso, dandone pronta comunicazione scritta all'altra.
3. Alla data di efficacia del recesso si determina la chiusura definitiva del conto, con conseguente obbligo per ognuna delle parti di corrispondere all'altra quanto dovuto. La Banca procede al calcolo del saldo di chiusura del conto non appena disponga dei dati di tutte le operazioni addebitabili sul conto, effettuate dal Cliente con assegni o con altra modalità.
4. In caso di recesso della Banca o del Cliente dal contratto di conto corrente o dalla convenzione di assegno, la Banca non è obbligata a pagare gli assegni tratti con data posteriore a quella in cui il recesso è divenuto efficace. L'eventuale emissione di assegni, a seguito della cessazione della convenzione di assegno, determina gli effetti stabiliti dall'art. 9 della legge n. 386/1990 per l'emissione di assegni senza autorizzazione. Il Cliente deve restituire alla Banca i moduli di assegni non utilizzati.
Articolo 21. Solidarietà e indivisibilità delle obbligazioni assunte dal Cliente
1. Tutte le obbligazioni del Cliente verso la Banca, e in particolare quelle dipendenti da eventuali concessioni di fido e altre forme di finanziamento , si intendono assunte in via solidale e indivisibile, pure in caso di cointestazione, anche per gli aventi causa del Cliente a qualsiasi titolo.
Articolo 22. Modifica unilaterale delle condizioni contrattuali
1. La Banca si riserva la facoltà di modificare unilateralmente le norme e le condizioni economiche applicate al rapporto, nel rispetto dei criteri e delle modalità stabilite dall’art. 118 del D. Lgs. n. 385/1993 (Testo Unico Bancario).
2. Se la Banca esercita la suddetta facoltà, il Cliente ha diritto di recedere dal conto, senza spese, entro la data prevista per l’applicazione delle modifiche, e di ottenere, in occasione della liquidazione del rapporto, l’applicazione delle condizioni precedentemente praticate.
Articolo 23. Commissioni, spese e oneri
1. Il Cliente è tenuto a pagare le commissioni, le spese e gli oneri, anche fiscali, inerenti o conseguenti al conto. Sono altresì a carico del Cliente le spese eventualmente sostenute dalla Banca in dipendenza di pignoramenti o sequestri operati sui valori del Cliente.
Articolo 24. Reclami e procedure di risoluzione stragiudiziale delle controversie
1. Il Cliente può presentare un reclamo alla Banca con le modalità indicate nel Foglio Informativo disponibile nelle Filiali e sul sito Internet della Banca.
2. Se il Cliente non è soddisfatto della risposta ricevuta o non ha ricevuto risposta entro i termini indicati nel Foglio Informativo, prima di ricorrere al giudice può rivolgersi all’Arbitro Bancario Finanziario (ABF); per sapere come rivolgersi all’Arbitro e l’ambito della sua competenza si può consultare il sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx, chiedere presso le Filiali della Banca d’Italia, oppure chiedere alla Banca.
3. Il Cliente e la Banca, per l’esperimento del procedimento di mediazione nei termini previsti dalla normativa vigente, possono ricorrere:
• al Conciliatore BancarioFinanziario – Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie – ADR; il Regolamento del Conciliatore BancarioFinanziario può essere consultato sul sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx o chiesto alla Banca;
• oppure a un altro organismo iscritto nell’apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia e specializzato in materia bancaria e finanziaria.
4. La Banca d'Italia esercita la vigilanza sulla attività svolta dalla Banca in base al presente contratto. Il Cliente ha diritto di presentare esposti alla Banca d'Italia.
Articolo 25. Lingua del contratto – Copia del contratto - Sanzioni
1. La lingua del contratto e delle comunicazioni inerenti il rapporto è quella italiana.
2. Il Cliente ha diritto di ottenere, a richiesta, copia del contratto e del documento di sintesi aggiornato.
3. Per eventuali violazioni della disciplina in materia di servizi di pagamento sono applicabili a carico degli intermediari sanzioni amministrative ai sensi dell'art. 32 del D. Lgs. n. 11/2010 e degli artt. 130 e xx. xxx X. Xxx. x. 000/0000 (Xxxxx Unico Bancario).
Articolo 26. Legge applicabile
1. Il contratto è regolato dalla legge italiana.
Articolo 27. Foro competente
1. Per qualunque controversia che dovesse sorgere in dipendenza del presente contratto si applica il Foro indicato nel documento contrattuale originariamente sottoscritto. Nel caso in cui il Cliente rivesta la qualifica di consumatore ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. 206/2005, sarà competente il Foro nella cui circoscrizione si trova la residenza o il domicilio elettivo del Cliente stesso.
SERVIZI DI PAGAMENTO
Sottosezione (A) - NORME GENERALI
Articolo 28. Definizioni
1. Nella sezione Servizi di pagamento si intende per:
a) Beneficiario: soggetto destinatario di Pagamenti a debito del Conto;
b) Conto: il rapporto bancario utilizzato per l’effettuazione e la ricezione di Pagamenti; i dati identificativi del Conto sono indicati nella parte B del presente contratto;
c) Giorno Lavorativo: un giorno nel quale la Banca è operativa nella prestazione dei servizi di Pagamento; l’elenco dei giorni considerati Giorni Lavorativi è disponibile presso le filiali;
d) Identificativo Unico: combinazione di lettere, numeri o simboli che individuano un conto interessato dall’operazione di Pagamento o il Beneficiario (ad esempio, il codice IBAN);
e) Intermediario del Beneficiario: il prestatore di servizi di pagamento scelto dal Beneficiario; tale ruolo può essere rivestito dalla Banca;
f) Intermediario del Pagatore: il prestatore di servizi di pagamento scelto dal Pagatore; tale ruolo può essere rivestito dalla Banca;
g) Paese E.E.A.: Stato appartenente all’Area Economica Europea (European Economic Area – E.E.A.); ne fanno attualmente parte gli Stati dell’Unione Europea nonché Norvegia, Islanda e Liechtenstein
h) Pagamento: operazione comportante il trasferimento di fondi; ove non diversamente precisato, indica operazioni sia a debito che a credito del Conto; non rientrano in tale ambito le operazioni previste all’art. 2, comma 2 del D. Lgs. n. 11/2010, fra cui i pagamenti mediante assegni, titoli cambiari e vaglia cambiari;
i) Pagamento in divisa Extra E.E.A.: Pagamento rientrante fra quelli indicati al comma 1 lett. a) e b) dell’art. 29 ma che, a differenza di quelli indicati ai commi 2 e 3 dello stesso articolo, è in una divisa diversa dall’euro e da una delle divise dei Paesi E.E.A. (ad esempio, Pagamento in dollari a credito del Conto se l’Intermediario del Pagatore è situato in un Paese E.E.A.; Pagamento in dollari a debito del Conto se l’Intermediario del Beneficiario è situato in un Paese E.E.A.);
j) Pagamento Paese Extra E.E.A.: Pagamento in qualsiasi divisa, rientrante tra quelli indicati al comma 1 lett. a) e b) dell’art. 29, ove l’altro Intermediario coinvolto è situato in un paese diverso da un Paese E.E.A. (ad esempio, Pagamento in euro a credito del Conto se l’Intermediario del Pagatore è situato negli Stati Uniti d’America; Pagamento in dollari a debito del Conto se l’Intermediario del Beneficiario è situato negli Stati Uniti d’America);
k) Pagatore: soggetto che effettua un Pagamento a credito del Conto;
l) Terza Parte: prestatore di servizi pagamento, diverso dalla Banca, che presta uno o più dei seguenti servizi: servizi di informazione sui conti, servizi di disposizione di ordini di pagamento.
Articolo 29. Ambito di applicazione
1. Le norme contenute nella presente sottosezione si applicano ai seguenti servizi di Pagamento relativi al Conto:
a) Pagamenti disposti dal Cliente a debito del Conto,
b) Pagamenti a credito del Conto, incluso il versamento di contante.
2. Se la divisa di riferimento del Conto è quella di un Paese E.E.A. si applicano le norme delle sottosezioni (A), (B) e (C) quando:
• il Pagamento è nella divisa del Conto o in un’altra divisa di un Paese E.E.A. e
• l’Intermediario del Beneficiario per i Pagamenti di cui al comma 1 sub a) o l’Intermediario del Pagatore per i Pagamenti di cui al comma 1 sub b) è situato in un Paese E.E.A.
Relativamente al servizio Bonifico Europeo Unico Area SEPA (BEU tali norme si applicano anche ai Pagamenti in cui l’altro Intermediario coinvolto è situato in uno dei Paesi indicati nel Foglio informativo.
3. Se la divisa di riferimento del Conto è diversa da quella di un Paese E.E.A. si applicano le norme delle sottosezioni (A), (B) e (C) quando:
• il Pagamento è in euro o in un’altra divisa di un Paese E.E.A. e
• l’Intermediario del Beneficiario per i Pagamenti di cui al comma 1 sub a) o l’Intermediario del Pagatore per i Pagamenti di cui al comma 1 sub b) è situato in un Paese E.E.A.
Relativamente al servizio Bonifico Europeo Unico (BEU) tali norme si applicano anche ai Pagamenti in cui l’altro Intermediario coinvolto è situato in uno dei Paesi indicati nel Foglio informativo.
4. Per i Pagamenti di cui ai commi precedenti, i soggetti rientranti nella categoria delle “Microimprese” di cui al D. Lgs. n. 11/2010, sono equiparati ai consumatori.
Le norme della sottosezione (D) si applicano:
ai Pagamenti diversi da quelli di cui ai commi 3 e 4;
5. Le norme della sottosezione (E) si applicano nel caso in cui il Cliente o la persona autorizzata a rappresentarlo nel rapporto con la Banca si avvalga dei servizi di informazione sui conti prestati da una Terza Parte in relazione al Conto.
Articolo 30. Esecuzione dei Pagamenti – Informazioni preliminari all’esecuzione di Pagamenti
1. Ciascun Pagamento è eseguito a condizione che:
- nell’ordine di Pagamento il Conto sia correttamente individuato, secondo quanto richiesto per la specifica tipologia di Pagamento;
- gli altri dati necessari per l’esecuzione del Pagamento, secondo quanto indicato nel Foglio Informativo, siano esatti, completi e non contraddittori;
- per l’ordine di Pagamento disposto tramite Terza Parte, sia rispettato quanto previsto all’art. 40bis.
2. Per i Pagamenti a debito del Conto occorre che sul medesimo vi siano disponibilità sufficienti per l’esecuzione integrale del Pagamento e non vi siano ragioni che impediscano il loro utilizzo. Non sarà pertanto effettuata un’esecuzione parziale del Pagamento.
3. Se nell’ordine è stato indicato un Identificativo Unico, l’esecuzione può avvenire esclusivamente sulla base di questo Identificativo Unico; la Banca non è tenuta ad effettuare ulteriori verifiche con riguardo agli eventuali altri dati forniti.
4. Prima della esecuzione del Pagamento il Cliente può chiedere informazioni specifiche sui tempi massimi di esecuzione e sulle spese del Pagamento stesso. La Banca fornisce le informazioni in filiale verbalmente.
Articolo 31. Sospensione e rifiuto di Pagamenti da parte della Banca
1. La Banca può sospendere o rifiutare l’esecuzione di un Pagamento se non sono soddisfatte le condizioni previste dal presente contratto o per altro giustificato motivo.
2. La Banca comunica la sospensione o il rifiuto al Cliente verbalmente (anche per via telefonica) o tramite posta elettronica, indicandole relative motivazioni, salvo che ciò sia vietato dalla legge o ricorrano altri giustificati motivi ostativi in base a disposizioni di legge o di regolamento. A tal fine il Cliente deve comunicare alla Banca un proprio recapito telefonico o di posta elettronica.
3. In caso di sospensione, ai fini dell’esecuzione l’ordine si intende ricevuto dalla Banca quando vengano meno le ragioni della sospensione stessa.
Articolo 32. Richiesta di rettifica
1. Nel caso di Pagamento non autorizzato o eseguito in modo inesatto oppure nel caso di mancata esecuzione di un Pagamento, il Cliente può richiederne la rettifica a condizione di comunicare la circostanza alla Banca secondo quanto previsto ai commi seguenti.
2. La richiesta di rettifica deve essere presentata alla Banca con le modalità indicate nel Foglio Informativo senza indugio non appena il Cliente è in grado di rilevare il Pagamento non autorizzato o eseguito in modo inesatto oppure la mancata esecuzione del Pagamento. Se il Cliente presenta la richiesta di rettifica per un Pagamento non autorizzato in un Giorno non Lavorativo o in un Giorno Lavorativo dopo il limite orario indicato nel Foglio Informativo, tale richiesta si considera ricevuta dalla Banca il Giorno Lavorativo successivo. La richiesta di rettifica deve essere effettuata in ogni caso entro 13 mesi dalla data di addebito o accredito.
3. Se il Cliente è non consumatore, il termine di cui al comma 2 è di 60 giorni dalla data di ricevimento dell’estratto conto.
Articolo 33. Pagamenti non autorizzati
- Se il Pagamento risulta non autorizzato, la Banca - entro il Xxxxxx Xxxxxxxxxx successivo a quello in cui prende atto del Pagamento o riceve la richiesta di rettifica del Cliente ai sensi dell’art. 32 - riporta il Xxxxx nello stato in cui si sarebbe trovato se il Pagamento non avesse avuto luogo, salvo che abbia motivato sospetto di frode, assicurando che la data valuta dell’accredito non sia successiva a quella dell’addebito del Pagamento. La Banca ha il diritto di ottenere la restituzione dell’importo rimborsato qualora sia
successivamente dimostrato che il Pagamento era stato autorizzato, ripristinando la situazione del Conto come se l’operazione di rimborso non avesse avuto luogo.
Articolo 34. Mancata o inesatta esecuzione di Pagamenti
1. In caso di mancata o inesatta esecuzione di un Pagamento a debito del Conto, la Banca è responsabile nei confronti del Cliente a meno che sia in grado di provare che l’Intermediario del Beneficiario ha ricevuto l’importo del Pagamento, nel termine indicato dall’art. 44.
2. Nel caso in cui la Banca sia responsabile in base al comma 1, se l’importo del Pagamento è stato già addebitato sul Conto, a seguito della richiesta del Cliente ai sensi dell’art. 32 la Banca ripristina la situazione del Conto come se l’addebito non avesse avuto luogo; applicando una data valuta non successiva a quella di addebito in Conto dell’importo del Pagamento. in caso di esecuzione inesatta, il Cliente, in alternativa al ripristino della situazione del Conto, può richiedere di mantenere l’esecuzione e ottenere l’eventuale rettifica.
3. In caso di mancata o inesatta esecuzione di un Pagamento a credito del Conto, la Banca è responsabile nei confronti del Cliente se è dimostrato che essa ha ricevuto l’importo del Pagamento dall’Intermediario del Pagatore; questa responsabilità decorre dal momento in cui la Banca ha ricevuto l’importo del Pagamento.
4. Nel caso in cui sia responsabile in base al comma 3, la Banca accredita l’importo del Pagamento sul Conto con data valuta non successiva a quella che sarebbe stata attribuita in caso di esecuzione corretta del Pagamento.
5. La Banca è inoltre responsabile di eventuali spese e interessi imputati al Cliente per la mancata o inesatta esecuzione del Pagamento.
6. La responsabilità della Banca non sussiste se la mancata o inesatta esecuzione è imputabile al Cliente oppure se ricorre un caso di esclusione di responsabilità previsto dalla legge.
7. Se il Cliente è non consumatore, i commi 2, 4 e 5 non si applicano.
Articolo 35. Imputazione delle spese del Pagamento
1. Il Cliente non può disporre:
- l’addebito al Beneficiario di spese inerenti il Pagamento dovute alla Banca
- né l’addebito a proprio carico di spese inerenti il Pagamento dovute all’Intermediario del Beneficiario.
2. Se il Cliente dispone un Pagamento con imputazione delle spese secondo modalità non consentite in base al comma 1, la Banca può rifiutare il Pagamento oppure eseguirlo applicando le spese secondo quanto previsto dal presente contratto.
Articolo 36. Comunicazione della avvenuta esecuzione
1. La comunicazione dell’avvenuta esecuzione di ciascun Pagamento è effettuata dalla Banca mediante messa a disposizione del Cliente, presso la filiale ove è intrattenuto il Conto, delle informazioni relative al Pagamento. Il Cliente può chiedere che la comunicazione dell’avvenuta esecuzione di Pagamenti sia effettuata dalla Banca mediante messa a disposizione, all’inizio di ciascun mese solare, presso la filiale ove è intrattenuto il Conto, delle informazioni relative ai Pagamenti eseguiti nel mese solare precedente su supporto cartaceo o altro supporto durevole. Tali informazioni sono disponibili per i due mesi solari successivi a quello a cui si riferiscono.
2. Se il Cliente è non consumatore il comma 1 non si applica; la messa a disposizione di una comunicazione della avvenuta esecuzione e i contenuti della stessa sono subordinati ad apposito accordo a parte.
Articolo 37. Recesso dai servizi di Pagamento
1. Il Cliente e la Banca possono recedere da ciascuno dei servizi di Pagamento regolati nella presente sezione secondo quanto previsto dall’articolo 20. L’esercizio di tale facoltà determina automaticamente il recesso anche dal Conto.
Articolo 38. Modifica unilaterale delle condizioni contrattuali
1. La Banca si riserva la facoltà di modificare unilateralmente le norme della presente sezione “Servizi di pagamento” e le condizioni economiche dei servizi disciplinati nella stessa sezione.
2. La facoltà di modifica è esercitata nel rispetto dei criteri e delle modalità stabilite dall’art. 126–sexies del D. Lgs. n. 385/1993 (Testo Unico Bancario) e con almeno due mesi di anticipo rispetto alla data di applicazione indicata nella proposta; se il Cliente è una Microimpresa, nei suoi confronti non si applica il rinvio al Codice del Consumo contenuto nel comma 4bis dell’art. 126–sexies. La modifica proposta dalla Banca si ritiene accettata salvo che, prima della data indicata nella proposta per la sua applicazione, il Cliente comunichi alla Banca che non intende accettarla; tale comunicazione equivale a recesso dal contratto.
3. Se la modifica riguarda tassi di interesse o di cambio, essa può essere applicata con effetto immediato e senza preavviso. Se la modifica è in senso sfavorevole per il Cliente, l’applicazione immediata e senza preavviso è possibile solo se la modifica stessa dipende dalla variazione di tassi di riferimento convenuti nel contratto; il Cliente è informato della modifica in senso sfavorevole dei tassi di interesse nell’ambito delle comunicazioni periodiche relative al Conto inviate dalla Banca.
4. Se il Cliente è non consumatore:
- il comma 2 non si applica;
- la modifica è comunicata con un preavviso di 10 giorni; la modifica proposta dalla Banca si ritiene accettata salvo che, prima della data prevista per la sua applicazione, il Cliente comunichi alla Banca che non intende accettarla; tale comunicazione equivale a recesso dal contratto;
- il comma 3 si applica; la Banca tuttavia non è tenuta in nessun caso a comunicare le modifiche sfavorevoli.
Articolo 38bis. Consenso del Cliente all’accesso, al trattamento e alla conservazione dei propri dati personali
1. Il Cliente presta il proprio consenso all’accesso, al trattamento e alla conservazione, da parte della Banca, dei propri dati personali necessari alla prestazione dei servizi di pagamento oggetto del contratto
Sottosezione (B) - PAGAMENTI DISPOSTI DAL CLIENTE A DEBITO DEL CONTO
Articolo 39. Caratteristiche
1. La presente sottosezione si applica ai Pagamenti disposti dal Cliente a debito del Conto attraverso un apposito ordine alla Banca (ad es. bonifici).
2. Le specifiche caratteristiche di ciascun tipo di Pagamento sono descritte nei Fogli Informativi.
Articolo 40. Ordine di Pagamento
1. L’ordine di Pagamento è impartito allo sportello mediante presentazione – a seconda del tipo di Pagamento richiesto – di un modulo predisposto dalla Banca o dall’Intermediario del Beneficiario oppure di un altro tipo di documento avente analogo contenuto; l’ordine deve essere firmato dal Cliente e, se previsto, compilato a cura dello stesso.
2. Alcuni ordini di Pagamento possono essere disposti tramite un servizio per operare a distanza di cui il Cliente sia titolare, se previsto dalle funzionalità del servizio medesimo.
Per alcuni Pagamenti è possibile disporre l’esecuzione in via permanente, vale a dire l’effettuazione in via continuativa a date prestabilite (ordine permanente).
Articolo 40bis. Ordine di Pagamento disposto tramite Terza Parte
1. Alcuni ordini di Pagamento possono essere disposti tramite una Terza Parte che presta servizi di disposizione di ordini di pagamento, se ricorrono le seguenti condizioni:
- il Cliente o la persona autorizzata a rappresentarlo nel rapporto con la Banca è titolare presso la Banca stessa di un servizio per operare a distanza tramite internet a cui il Conto è collegato in modalità dispositiva e ha già effettuato il primo accesso a tale servizio;
- il Conto è intestato o cointestato al Cliente a firme disgiunte;
- ogniqualvolta sia disposto un Pagamento, la Terza Parte si identifica e comunica in maniera sicura con la Banca in conformità alla normativa applicabile.
2. Gli ordini di Pagamento che possono essere disposti tramite Terza Parte sono indicati nel Foglio Informativo.
3. La Banca può rifiutare l’accesso al Conto alla Terza Parte per giustificate e comprovate ragioni connesse all’accesso fraudolento o non autorizzato al Conto medesimo da parte della Terza Parte, compresi i casi di ordini di Pagamento fraudolenti o non autorizzati. In tali casi, prima che l’accesso sia rifiutato o al più tardi immediatamente dopo, la Banca comunica il rifiuto al Cliente o alla persona autorizzata a rappresentarlo nel rapporto con la Banca verbalmente (anche per via telefonica) o tramite posta elettronica indicando le relative motivazioni, salvo che ciò sia vietato dalla legge o ricorrano altri giustificati motivi ostativi in base a disposizioni di legge o di regolamento. A tal fine, il Cliente e la persona autorizzata a rappresentarlo nel rapporto con la Banca devono comunicare alla Banca stessa un proprio recapito telefonico o di posta elettronica. La Banca consente l’accesso al Conto alla Terza Parte al venir meno delle ragioni che hanno portato al rifiuto.
4. In ogni caso la Banca, se riceve dal Cliente o dalla persona autorizzata a rappresentarlo nel rapporto con la Banca la revoca del consenso alla prestazione dei servizi di disposizione di ordini di pagamento, rifiuta senza indugio l’accesso al Conto alla Terza Parte. Il Cliente o la persona autorizzata a rappresentarlo nel rapporto con la Banca può disporre tale revoca nei casi e con le modalità indicate nella guida del servizio per operare a distanza tramite internet a cui il Conto è collegato in modalità dispositiva.
5. La Banca è estranea ai rapporti intercorrenti tra il Cliente o la persona autorizzata a rappresentarlo nel rapporto con la Banca e la Terza Parte relativi ai servizi di disposizione di ordine di pagamento prestati da quest’ultima. Il Cliente e la persona autorizzata a rappresentarlo nel rapporto con la Banca si impegnano quindi a risolvere direttamente con la Terza Parte eventuali contestazioni inerenti la prestazione di tali servizi.
Articolo 41. Dati necessari per l’esecuzione del Pagamento
1. A seconda del tipo di Pagamento richiesto può essere necessaria l’indicazione sull’ordine da parte del Cliente:
- dell’Identificativo Unico e/o
-di altri dati richiesti nel documento con cui è impartito l’ordine di Pagamento o nell’ambito del servizio utilizzato per impartire l’ordine.
Articolo 42. Ricezione dell’ordine
1. L’ordine di Pagamento presentato allo sportello si considera ricevuto dalla Banca nella stessa data della sua presentazione o, se tale data non è un Giorno Lavorativo, il Giorno Lavorativo successivo.
2. Se il Cliente presenta allo sportello più di dieci ordini di Pagamento su supporto cartaceo nelle due ore precedenti l’orario di chiusura finale dello sportello stesso, tali ordini si considerano ricevuti il Xxxxxx Xxxxxxxxxx successivo.
3. Il comma 1 si applica anche all’ordine di Pagamento presentato tramite uno sportello automatico abilitato o tramite i servizi per operare a distanza (anche quando l’ordine sia disposto tramite Terza Parte). Tuttavia se l’ordine è presentato oltre determinati limiti orari - riportati nella documentazione relativa al servizio per operare a distanza - l’ordine si considera ricevuto il Giorno Lavorativo successivo. . I limiti orari riportati nella documentazione relativa al servizio per operare a distanza si applicano anche in caso di ordine di Pagamento disposto tramite Terza Parte.
4. Nei casi di cui ai commi 2 e 3, la Banca può comunque considerare gli ordini ricevuti oltre il limite orario come ricevuti nello stesso Xxxxxx Xxxxxxxxxx di presentazione.
5. Per alcuni tipi di Pagamento, il Cliente può indicare nell’ordine che esso deve essere accreditato all’Intermediario del Beneficiario in una determinata data futura. In tal caso, indipendentemente dalla data di presentazione, l’ordine si considera ricevuto quattro Giorni Lavorativi precedenti la data indicata dal Cliente per l’accredito all’Intermediario del Beneficiario.
6. Per alcuni tipi di Pagamento la Banca può consentire al Cliente di indicare nell’ordine che l’esecuzione dello stesso sia avviata in una data futura; se il Cliente esercita tale scelta, l’ordine si considera ricevuto nella data indicata se questa coincide con un Xxxxxx Xxxxxxxxxx, oppure il primo Xxxxxx Xxxxxxxxxx successivo
7. Dalla data di ricezione dell’ordine la Banca può addebitare il relativo importo sul Conto.
8. La Banca, dal momento della presentazione dell’ordine con data futura o oltre il limite orario di cui al comma 3, può rendere indisponibile l’importo necessario all’esecuzione del Pagamento. Se il Cliente ne fa richiesta, la Banca gli comunica verbalmente l’eventuale esercizio della suddetta facoltà. Articolo 43. Revoca dell’ordine
1. L’ordine di Pagamento non può essere revocato dal Cliente, salvo che si tratti di un ordine con data futura (inclusi gli ordini permanenti) oppure che la Banca vi consenta.
2. L’ordine con data futura può essere revocato dal Cliente entro il Giorno Lavorativo precedente la data di ricezione come definita all’art. 42, comma 5.
3. La revoca deve essere richiesta in filiale per iscritto oppure mediante altra modalità consentita dalla Banca.
4. Nel caso di ordine permanente, il Cliente deve indicare se intende revocare solo il primo ordine di Pagamento successivo oppure tutti i Pagamenti da eseguire dopo la revoca stessa. In mancanza di indicazione, la revoca fa cessare l’esecuzione anche di tutti i Pagamenti da eseguire dopo la revoca stessa.
5. L’ordine di Pagamento disposto tramite Terza Parte non può essere revocato dal Cliente, salvo che la Banca e la Terza Parte vi consentano oppure che si tratti di un ordine con data futura; in quest’ultimo caso, la revoca può essere disposta dal Cliente entro il termine di cui al comma 2.
Articolo 44. Tempi di esecuzione del Pagamento
1. L’ordine di Pagamento è eseguito mediante accredito del relativo importo all’Intermediario del Beneficiario entro il quarto Giorno Lavorativo dalla data di ricezione ai sensi dell’art. 42.
Sottosezione (C) - PAGAMENTI A CREDITO DEL CONTO
Articolo 45. Termini di accredito se il Conto è in una divisa di un Paese E.E.A.
1. I termini di accredito dei Pagamenti sono i seguenti:
- se il Pagamento è nella stessa divisa di riferimento del Conto, il relativo importo è a disposizione del Cliente non appena è ricevuto dalla Banca, tenuto conto dei tempi tecnici necessari;
- se il Pagamento è nella divisa di un Paese E.E.A. diversa da quella di riferimento del Conto, il relativo importo è a disposizione del Cliente, previa conversione, entro il quarto Giorno Lavorativo successivo a quello in cui l’importo medesimo è ricevuto dalla Banca.
Articolo 45bis. Termini di accredito se il Conto è in una divisa diversa da quella di un Paese E.E.A.
1.I termini di accredito dei Pagamenti sono indicati nel Foglio Informativo.
Sottosezione (D) – PAGAMENTI IN DIVISA EXTRA E.E.A. E PAGAMENTI PAESE EXTRA E.E.A.
Articolo 46. Rinvio alle norme delle sottosezioni precedenti
1. 46.1 Ai Pagamenti in diviisa Extra E.E.A. si applicano i seguenti articoli della presente Sezione: 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 40bis, 41 e 42 (ad eccezione del comma 5).
2. Ai Pagamenti Paese Extra E.E.A. si applicano i seguenti articoli della presente Sezione: 28, 29, 30, 31, 32, 33, 36, 37, 38, 39, 40, 40bis, 41 e 42 (ad eccezione del comma 5)
Articolo 47. Mancata o inesatta esecuzione di Pagamenti
1. A seguito della richiesta di rettifica del Cliente ai sensi dell’art. 32, se è dimostrata la responsabilità della Banca:
- in caso di mancata esecuzione di un Pagamento a debito del Conto, se il Conto è stato comunque addebitato, la Banca rimborsa al Cliente l’importo addebitato;
- in caso di esecuzione inesatta di un Pagamento, la Banca effettua la rettifica.
2. In caso di mancata esecuzione di un Pagamento a credito del Conto, se è dimostrata la sua responsabilità la Banca accredita sul Conto l’importo del Pagamento.
Articolo 48. Pagamenti disposti dal Cliente in data futura
1. Per alcuni tipi di Pagamento, il Cliente può indicare nell’ordine che esso deve essere accreditato all’Intermediario del Beneficiario in una determinata data futura. Nel Foglio Informativo è indicato per ciascun tipo di Pagamento quando la Banca, indipendentemente dalla data di presentazione, considera ricevuto l’ordine.
Articolo 49. Revoca dell’ordine di Pagamento
1. L’ordine di Pagamento con data futura può essere revocato dal Cliente entro il Giorno Lavorativo precedente la data di ricezione ai sensi dell’art. 48.
2. Si applica l’art. 43 commi 1 (ad eccezione del riferimento agli ordini permanenti), commi 3 e 5.
Articolo 50. Esecuzione del Pagamento se il Conto è in una divisa di un Paese E.E.A.
1. Nel Foglio Informativo sono indicati, per ciascun tipo di Pagamento, I termini per:
- l’accredito all’Intermediario del Beneficiario dell’importo del Pagamento a debito del Conto
- l’accredito sul Conto dell’importo del Pagamento in divisa Extra E.E.A. o del Pagamento Paese Extra E.E.A. in una divisa diversa da quella di riferimento del Conto o da quella di un Paese E.E.A.
in caso di Pagamento Paese E.E.A. a credito nella medesima divisa di riferimento del Conto o in una divisa di un Paese E.E.A. si applica l’art. 45.
Articolo 51. Esecuzione del Pagamento se il Conto è in una divisa diversa da quella di un Paese E.E.A.
1. Nel Foglio Informativo sono indicati, per ciascun tipo di Pagamento, i termini per:
- l’accredito all’Intermediario del Beneficiario dell’importo del Pagamento a debito del Conto;
- l’accredito sul Conto dell’importo del Pagamento in divisa Extra E.E.A. o del Pagamento Paese Extra E.E.A. in euro o in una divisa un Paese E.E.A.
2. In caso di Pagamento a credito del Conto nella stessa divisa di riferimento del Conto, il relativo importo è a disposizione del Cliente non appena è ricevuto dalla Banca, tenuto conto dei tempi tecnici necessari.
Sottosezione (E) – TERZE PARTI - SERVIZI DI INFORMAZIONE SUI CONTI
Articolo 52. Servizi di informazione sui conti
1 Il Cliente o la persona autorizzata a rappresentarlo nel rapporto con la Banca può avvalersi dei servizi di informazione sui conti prestati da una Terza Parte in relazione al Conto se ricorrono le seguenti condizioni:
a) il Cliente o la persona autorizzata a rappresentarlo nel rapporto con la Banca è titolare presso la Banca stessa di un servizio per operare a distanza tramite internet cui il Conto è collegato e ha già effettuato il primo accesso a tale servizio;
b) per ogni sessione di comunicazione, la Terza Parte si identifica e comunica in maniera sicura con la Banca in conformità alla normativa applicabile.
2. Le informazioni sul Conto che possono essere richieste tramite Terza Parte sono quelle indicate nel Foglio Informativo.
3. La Banca può rifiutare l’accesso al Conto alla Terza Parte per giustificate e comprovate ragioni connesse all’accesso fraudolento o non autorizzato al Conto medesimo da parte della Terza Parte. In tali casi, prima che l’accesso sia rifiutato o al più tardi immediatamente dopo, la Banca comunica il rifiuto al Cliente o alla persona autorizzata a rappresentarlo nel rapporto con la Banca verbalmente (anche per via telefonica) o tramite posta elettronica indicando le relative motivazioni, salvo che ciò sia vietato dalla legge o ricorrano altri giustificati motivi ostativi in base a disposizioni di legge o di regolamento. A tal fine, il Cliente e la persona autorizzata a rappresentarlo nel rapporto con la Banca devono comunicare alla Banca un proprio recapito telefonico o di posta elettronica. La Banca consente l’accesso al Conto alla Terza Parte al venir meno delle ragioni che hanno portato al rifiuto.
4. In ogni caso la Banca, se riceve dal Cliente o dalla persona autorizzata a rappresentarlo nel rapporto con la Banca la revoca del consenso alla prestazione dei servizi di informazione sui conti, rifiuta senza indugio l’accesso al Conto alla Terza Parte. Il Cliente o la persona autorizzata a rappresentarlo nel rapporto con la Banca può disporre tale revoca nei casi e con le modalità indicate nella guida del servizio per operare a distanza tramite internet a cui il Conto è collegato.
5. La Banca è estranea ai rapporti intercorrenti tra il Cliente o la persona autorizzata a rappresentarlo nel rapporto con la Banca e la Terza Parte relativi ai suddetti servizi di informazione sui conti. Il Cliente e la persona autorizzata a rappresentarlo nel rapporto con la Banca si impegna quindi a risolvere direttamente con la Terza Parte eventuali contestazioni inerenti l’esecuzione di tali servizi.