Contract
CONTRATTO DI SPONSORIZZAZIONE TECNICA TRA IL CONSIGLIO REGIONALE DELLA TOSCANA E PROPONENTE/LEGALE RAPPRESENTANTE/PROCURATORE DELLA PERSONA GIURIDICA PER LA MANUTENZIONE DELLE AREE INTERNE SCOPERTE A VERDE PRESENTI NEI PALAZZI SEDE DEL CONSIGLIO REGIONALE DELLA TOSCANA E PER IL RELATIVO DECORO FLOREALE
Nell’anno 2018 il giorno XX del mese di XXXXXX in Xxxxxxx, Xxx Xxxxxx 00
TRA
CONSIGLIO REGIONALE DELLA TOSCANA, partita IVA n. 01386030488, con sede legale in Xxxxxxx, Xxx Xxxxxx 0, rappresentato da , nato a il domiciliato presso la sede dell’Ente, il quale interviene nella sua qualità di dirigente del “Settore Provveditorato, gare, contratti e manutenzione sedi”, competente per materia, nominato dal Segretario generale del Consiglio regionale, con decreto n. _ del , autorizzato ad impegnare legalmente e formalmente il Consiglio per il presente atto, il cui schema è stato approvato con proprio decreto n. del , esecutivo a norma di legge;
E
con sede legale in via n. codice fiscale e partita IVA n.
, iscritta nel Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. di rappresentata dal sig. , nato a
il , nella sua qualità di legale rappresentante, domiciliato per il presente atto presso la sede della
, secondo quanto risulta dal certificato della C.C.I.A.A., di agli atti d’ufficio;
PREMESSO CHE
- obiettivo dell’Amministrazione regionale è la valorizzazione del proprio patrimonio attraverso interventi mirati alla riqualificazione e manutenzione delle aree interne scoperte a verde;
- con decreto n. del è stata avviata una procedura per la ricerca di sponsorizzazione tecnica per la manutenzione delle aree interne scoperte a verde presenti nei palazzi sede del Consiglio regionale della Toscana e per il relativo decoro floreale;
- con il suddetto decreto è stato approvato anche lo schema del presente contratto;
- in data è stato pubblicato l’avviso pubblico volto alla ricerca dello sponsor sul sito istituzionale del Consiglio regionale della Toscana;
- in data l’avviso è stato pubblicato anche sul Bollettino ufficiale della Toscana (BURT) n. ;
- con decreto n. del si è provveduto ad approvare il verbale di gara e, a seguito dei controlli eseguiti sulle dichiarazioni rese ai sensi del DPR445/2000, ad aggiudicare la sponsorizzazione in oggetto alla .
- il presente contratto è stipulato mediante scrittura privata in modalità elettronica con firma digitale.
TUTTO CIO’ PREMESSO
Le parti, dandosi reciprocamente atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto, convengono e stipulano quanto segue:
Art. 1 - DEFINIZIONI
1. Le parti contraenti Consiglio regionale della Toscana e come sopra individuate, ai fini del presente contratto, sono denominate rispettivamente “sponsee” e “sponsor”.
Art. 2 - OGGETTO DEL CONTRATTO
1. Il presente contratto ha per oggetto il rapporto di collaborazione, sotto forma di sponsorizzazione tecnica, intercorrente tra lo sponsee e lo sponsor, per la progettazione e la realizzazione di:
a) interventi di manutenzione ordinari, di valorizzazione e /o di nuova sistemazione e allestimento delle aree interne scoperte a verde presenti nei palazzi istituzionali;
b) interventi di decoro floreale dei medesimi palazzi.
2. Ai fini del presente contratto si intende, in particolare:
a) per manutenzione ordinaria di area verde, l’esecuzione di tutti gli interventi volti alla conservazione e alla tutela del patrimonio verde attraverso l’esecuzione di interventi programmati di mantenimento allo scopo di evitare situazioni di degrado estetico e
funzionale. Gli interventi minimi di manutenzione sono definiti, in relazione alla periodicità e alla tipologia, al paragrafo 4 del disciplinare tecnico, allegato al presente atto (Allegato D);
b) per valorizzazione, sistemazione e allestimento di area verde, l’esecuzione di interventi volti alla riqualificazione delle aree ovvero al nuovo allestimento delle stesse mediante la messa a dimora di fiori, alberi, arbusti e/o siepi mediante il riuso obbligatorio dei vasi in cotto di proprietà dell’ente attualmente non utilizzati. Gli interventi di valorizzazione sono da ritenersi comprensivi degli oneri di manutenzione e di adeguamento degli allestimenti effettuati;
c) per interventi di decoro floreale, gli interventi di valorizzazione, come descritti alla lettera b), e comprensivi degli allestimenti floreali durante le iniziative disciplinate con l.r. 9 aprile 2015, n. 46 (Disciplina delle iniziative istituzionali del Consiglio regionale per la valorizzazione delle finalità statutarie. Abrogazione della l.r. 26/2001) e dettagliatamente elencate al paragrafo 1 dell’avviso pubblico di sponsorizzazione con indicazione delle date di svolgimento, nonché durante le manifestazioni di “Palazzo Aperto”.
3. Le citate iniziative possono svolgersi nel periodo intorno alla data di svolgimento e
non necessariamente nella data stessa. In particolare, per quanto riguarda la Festa della Toscana gli eventi possono protrarsi fino a febbraio dell’anno successivo. Gli interventi di decoro floreale sono richiesti anche in occasione delle manifestazioni di “Palazzo Aperto” deliberate di volta in volta dall’Ufficio di presidenza del Consiglio regionale. Le date indicate nel paragrafo 1 dell’avviso pubblico sono da considerarsi ineludibili al fine dell’assolvimento della prestazione.
Art. 3 – DURATA DEL CONTRATTO
1. Il presente contratto avrà durata pari a 24 mesi decorrenti dalla sua sottoscrizione. Art. 4 - OBBLIGHI A CARICO DELLO SPONSOR
1. Lo sponsor si impegna a realizzare il progetto e ad eseguire o a far eseguire a totale sua cura e spese gli interventi oggetto della sponsorizzazione tecnica.
2. In particolare lo sponsor si impegna:
a) a realizzare il progetto che illustri le varie fasi degli interventi identificando in maniera dettagliata tipologia, qualità, e caratteristiche;
b) a fornire mezzi, materiali e manodopera necessari alla corretta esecuzione degli interventi progettati;
c) a garantire, altresì, le operazioni di manutenzione ordinaria, anche se non espressamente indicate, normalmente necessarie per mantenere in buono stato le aree e gli allestimenti floreali.
d) ad acquisire tutte le autorizzazioni, i permessi, i nulla-osta prescritti dalla normativa vigente;
e) a produrre polizza assicurativa RC con massimale non inferiore a € 500.000,00 che per il periodo di durata del contratto tenga indenne lo sponsee da tutti i rischi di esecuzione delle prestazioni da qualsiasi causa determinati.
3. Il valore stimato per le prestazioni ammonta a euro . I tempi e le modalità di esecuzione degli interventi di cui trattasi sono indicati nella proposta tecnica progettuale.
4. Interventi straordinari possono essere effettuati a cura e spese dello sponsor solo previo accordo con lo sponsee.
5. L’amministrazione regionale è sollevata senza eccezioni o riserve da ogni forma di responsabilità per danno o altro che dovessero derivare a persone o cose in conseguenza delle prestazioni in oggetto. Lo sponsor pertanto dovrà adottare tutti i provvedimenti e le cautele necessarie, con l’obbligo di controllo, al fine di garantire condizioni di sicurezza e prevenzione degli infortuni nella realizzazione di tutti gli interventi.
ART. 5 - IMPEGNI DELLO SPONSEE
1. Lo sponseé si impegna:
a) a consentire allo sponsor di promuovere la propria immagine a fini pubblicitari associando al proprio nome, al proprio logo, alla propria immagine, al proprio marchio o alla propria attività, gli interventi sponsorizzati utilizzando sia i canali informativi dell’Amministrazione regionale, sia i canali informativi propri, in forme compatibili con il carattere istituzionale ed il decoro degli immobili e per i periodi di tempo indicati dettagliatamente nel paragrafo 7 dell’avviso di sponsorizzazione cui si rinvia;
b) a consentire allo sponsor la collocazione sugli allestimenti floreali e nelle aree interne scoperte a verde di segnaletica che pubblicizzi l’intervento con questa formula: “L’allestimento
floreale/la sistemazione dell’area, volto/a a valorizzare il decoro del Palazzo è stato/a realizzato/a da
c) a consentire allo sponsor di pubblicare e divulgare l’iniziativa su giornali, media e altri mezzi di comunicazione secondo forme e modalità concordate;
d) a consentire allo sponsor lo svolgimento di attività formative di giardinaggio sulle aree interessate dagli interventi di sponsorizzazione;
e) a fornire allo sponsor il sostegno per la procedura finalizzata all’acquisizione dei permessi di ingresso e transito nella zona a traffico limitato;
f) ad assicurare allo sponsor - limitatamente al tempo di realizzazione degli interventi e della successiva manutenzione - l’utilizzo di un posto auto previa autorizzazione del Settore competente;
g) a far utilizzare allo sponsor gratuitamente le sale di rappresentanza presenti nelle sedi istituzionali per un numero massimo di tre eventi nell’arco di due anni dalla data di conclusione del contratto di sponsorizzazione e nel rispetto delle disposizioni di cui alla Parte II, Titolo I, della deliberazione dell’Ufficio di presidenza n. 38/2015;
h) ad esaminare proposte dello sponsor relative ad altre forme di pubblicità e divulgazione della
sponsorizzazione.
Art. 6 – CONTROLLI
1. Lo sponsee ha facoltà di verificare in qualsiasi momento, durante l’esecuzione degli interventi oggetto della sponsorizzazione, il regolare ed esatto adempimento delle prestazioni.
Art. 7 - RISOLUZIONE
1. La risoluzione del presente contratto è disciplinata ai sensi degli articoli 1454 e segg. del codice civile.
2. Nelle ipotesi in cui lo sponsor abbia proposto gli allestimenti floreali per le date elencate al paragrafo 1 dell’avviso pubblico, l’inadempimento delle obbligazioni assunte costituisce clausola risolutiva espressa ai sensi dell’articolo 1456 del codice civile. In tal caso, l’Amministrazione regionale potrà richiedere la prestazione ad altro esecutore, con oneri a carico dello sponsor inadempiente e fatto comunque salvo il diritto al risarcimento del maggior danno.
3. Costituisce clausola risolutiva espressa anche la previsione di cui all’articolo 9, comma 2, del presente contratto.
Art. 8 – RECESSO
1. Lo sponsee si riserva la facoltà di recedere dal contratto di sponsorizzazione prima della scadenza convenuta, qualora intervengano motivi di pubblico interesse.
Art. 9 – DIVIETO DI CESSIONE
1. E’ vietata la cessione, anche parziale, del contratto.
2. L’inosservanza di tale divieto costituisce clausola risolutiva espressa ai sensi dell’articolo 1456 del codice civile.
Art. 10 – VALORE DELLA SPONSORIZZAZIONE
1. Il valore del presente contratto di sponsorizzazione è di € , di cui € per il valore degli interventi e € per IVA.
2. Lo sponsor provvederà a fatturare allo sponsee la spesa per gli interventi sponsorizzati che risulta pari a complessivi € di cui € per la realizzazione degli interventi e €
per IVA.
3. Lo sponsee, al ricevimento della fattura da parte dello sponsor, provvederà ad emettere fattura per il valore della prestazione resa a titolo di sponsorizzazione pari ad un importo corrispondente a quello fatturato dallo sponsor.
4. Per effetto della normativa sulla scissione dei pagamenti, lo sponsor dovrà corrispondere allo sponsee l’importo dell’IVA, mentre lo sponsee dovrà corrispondere l’IVA all’Agenzia delle entrate.
Art. 11- CONTROVERSIE
1. Eventuali controversie relative al presente contratto o comunque allo stesso anche indirettamente connesse, saranno definite in via amichevole. Nel caso in cui si riscontrasse l’impossibilità di comporre la controversia, le parti dichiarano di eleggere competente, in via esclusiva, il Foro di Firenze.
Art. 12 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
1. Ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 13 del d.lgs. 30.06.2003 n. 196, i dati personali forniti dallo sponsor, obbligatori per le finalità connesse alla stipula e gestione del contratto, saranno trattati dall’Amministrazione in conformità alle disposizioni contenute nella normativa medesima. I dati saranno comunicati ai sensi della predetta normativa, ai soggetti aventi titolo in virtù di leggi o regolamenti, solo per motivi inerenti la stipula e la gestione del contratto.
Art. 13- REGISTRAZIONE E SPESE CONTRATTUALI
1. Il presente contratto, composto da n. pagine sarà registrato solo in caso d’uso.
2. Tutte le spese, imposte e tasse relative alla stipulazione ed all’eventuale registrazione del presente contratto sono a carico dello sponsor.
Art. 14– APPROVAZIONE IN FORMA SPECIFICA
1. Con la firma del contratto lo sponsor dichiara di avere attentamente letto e valutato e di approvare
specificamente ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1341 del codice civile le seguenti disposizioni:
- articolo 2, comma 3;
- articolo 4;
- articolo 7, comma 2;
- articolo 9;
- articolo 11.
Art. 15 - DISPOSIZIONI GENERALI
1. Per quanto non previsto dal presente contratto si fa rinvio alle leggi, regolamenti e disposizioni normative vigenti in materia.
2. Le parti si danno reciprocamente atto che sono da considerarsi parti integranti del presente contratto, benché ad esso non materialmente allegati, l’avviso pubblicato il sul sito istituzionale del Consiglio regionale della Toscana e l’offerta di sponsorizzazione tecnica presentata dallo sponsor in data prot. n. conservata agli atti dell’ufficio.
LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE
Per lo sponsor Per l’Amministrazione
Il legale rappresentante Il dirigente responsabile