P R O V I N C I A D I O R I S T A N O
COMUNE DI BOSA
P R O V I N C I A D I O R I S T A N O
XXXXX XXXXXXXXX x. 0 – C.A.P. 08013 Tel. 0000 000000 – Fax 0.785 373949
C.F. 83000090916 – P.I. 00202690913 – C.C.P. 11870086
AREA AMBIENTE, EDILIZIA, URBANISTICA, GRANDI OPERE SUAP
CAPITOLATO TECNICO
PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SUOLO PUBBLICO PER L’INSTALLAZIONE DI DISTRIBUTORI AUTOMATICI DI ACQUA ALLA SPINA
Art. 1 Oggetto d’Appalto
Il Comune di Bosa intende procedere all’affidamento in concessione di suolo pubblico per l’installazione di distributori automatici di acqua alla spina naturale e gassata refrigerata. Le aree individuate sono le seguenti:
⮚ presso Piazza Dante;
⮚ presso Piazza del Xxxxxxx;
⮚ presso Piazza Togliatti (Bosa Marina-fermata bus).
il tutto come meglio evidenziate nelle allegate planimetrie.
L’iniziativa risulta essere di interesse collettivo e si sviluppa con l’intento di potenziare e valorizzare l’utilizzo dell’acqua di rete, in modo da ridurre il consumo dell’acqua minerale in bottiglie di plastica e vetro e abbassare, di conseguenza, gli impatti ambientali.
È facoltà della Ditta aggiudicataria procedere all’installazione anche di un solo distributore di acqua alla spina, nell’area scelta tra quelle individuate dall’Amministrazione.
In ogni area individuata l’occupazione è limitata ad una superficie di mq.5 (basamento per mq.3 – camminamento per mq.2) per l’installazione di un distributore automatico di acqua alla spina e per la vendita diretta al consumatore finale, da assoggettarsi al pagamento della tassa di occupazione di spazi ed aree pubbliche.
L’esatta posizione della casa dell’acqua dovrà essere concordata con l’amministrazione comunale prima della concessione dell’area, al fine di evitare eventuali interferenze o possibili pericoli per l’incolumità pubblica.
Il Comune autorizza il concessionario ad installare su dette aree distributori automatici di acqua alla spina, aventi le seguenti caratteristiche minime:
- Struttura prefabbricata composta da almeno due vani distinti che permettano, per ognuno,
l’erogazione di acqua alla spina naturale e gassata refrigerata;
- Sistema di pagamento dell’acqua prelevata tramite tessera servizi gratuita fornita direttamente dalla Ditta o prepagata con carico del credito sulle tessere suddette e con accettatore di monete e banconote.
Gli impianti dovranno essere debitamente certificati.
Il soggetto aggiudicatario (di seguito denominato “concessionario”) deve pertanto progettare, realizzare e gestire, a propria cura e spesa, più punti per la distribuzione pubblica di acqua proveniente dall’acquedotto. Le "case dell’acqua" dovranno essere realizzate su aree in disponibilità del Comune di Bosa e da questo concesse a titolo oneroso.
Articolo 2 — Localizzazione delle strutture
Le aree potenziali identificate per installare gli impianti, tutte di proprietà comunale, sono le seguenti, su ciascuna delle quali può essere realizzata una sola casa dell’acqua:
⮚ presso Piazza Dante;
⮚ presso Piazza del Xxxxxxx;
⮚ presso Piazza Togliatti (Bosa Marina-fermata bus).
il tutto come da planimetrie allegate a questo capitolato per costituirne parte integrante e sostanziale
[allegato “A”].
Il concessionario, in sede di offerta, deve indicare su quali aree intende realizzare le case dell’acqua, avendo cura che la stessa non crei intralcio o danno alla circolazione veicolare, alle infrastrutture o alle attività esistenti sull’area stessa.
L’esatta posizione della casa dell’acqua dovrà essere concordata con l’amministrazione comunale prima della concessione dell’area, al fine di evitare eventuali interferenze o possibili pericoli per l’incolumità pubblica.
Il concessionario può realizzare la casa dell’acqua su tutte o parte delle aree di cui al presente articolo.
Articolo 3 — Durata della concessione
La durata della concessione è fissata in anni 7 (sette) decorrenti dalla sottoscrizione del relativo contratto.
Non oltre 3 (tre) mesi antecedenti la scadenza del contratto, le parti possono concordare il rinnovo della concessione per ulteriori 7 (sette) anni, qualora la normativa al momento vigente lo consenta.
Articolo 4 — Termine di esecuzione dei lavori
La realizzazione delle “case dell’acqua” dovrà avvenire nel più breve tempo possibile e comunque
entro 12 (dodici) mesi dalla data dell’atto di concessione.
Articolo 5 — Oneri a carico del concessionario
Il concessionario deve assicurare, a propria cura e spese, le seguenti prestazioni:
a. progettare, installare, mettere in esercizio e mantenere efficienti i punti di erogazione dell’acqua, provvedendo alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere e delle attrezzature, e garantire le normali condizioni igienico–sanitarie e di sicurezza degli impianti. Le manutenzioni previste e necessarie devono inoltre garantire la perfetta funzionalità delle strutture e degli impianti installati per lo svolgimento del servizio in concessione. Il concessionario deve inoltre garantire l’idoneità delle strutture dal punto di vista igienico–sanitario, nel rispetto della normativa di settore vigente, nonché l’idoneità al consumo umano dell’acqua erogata;
b. dimensionare le strutture dal punto di vista tecnico e costruttivo al fine di limitare il più possibile l’impatto ambientale, garantendo il corretto inserimento architettonico e urbanistico delle stesse. Le “case dell’acqua” non dovranno comportare l’emissione verso l’esterno di rumore oltre i limiti previsti dalla normativa vigente. Le strutture dovranno essere idoneamente coibentate, dovranno disporre della ventilazione necessaria ai macchinari contenuti all’interno e dovranno essere progettate per sopportare il carico della neve. A tal fine dovrà essere successivamente fornita, in sede di ottenimento di tutti i permessi e autorizzazioni necessari dal lato urbanistico, apposita documentazione tecnica;
c. provvedere alla realizzazione di tutti gli allacci necessari alla funzionalità degli impianti (a puro titolo di esempio: energia elettrica, acqua potabile, fognatura, telefono), curando le relative pratiche di richiesta agli enti gestori. A tal fine si comunica, dai dati a disposizione, che le reti interessate sono localizzate nelle vicinanze dei punti previsti per la realizzazione delle “case dell’acqua”, a una distanza non superiore a metri 50;
x. xxxxxxxxxx, a seguito dell’aggiudicazione della concessione, all’ottenimento di tutti i permessi, le autorizzazioni e i nulla osta necessari per la realizzazione delle case dell’acqua, la gestione degli impianti e la distribuzione e vendita dell’acqua;
e. garantire il funzionamento continuo dell’impianto h 24;
f. provvedere al pagamento del canone di occupazione dell’area in concessione;
g. concedere al Comune la possibilità di utilizzare parte delle pareti laterali delle strutture per campagne di informazione istituzionali. Il concessionario potrà usare le pareti libere delle strutture realizzate come spazi pubblicitari da gestire in proprio. Nel caso il concessionario non intenda effettuare un uso pubblicitario delle pareti menzionate, dovrà espressamente comunicare per iscritto, in sede di offerta, tale scelta. Sulle pareti delle strutture realizzate è vietata ogni pubblicità avente natura o carattere di propaganda politica. Il Comune si riserva la possibilità di vietare altresì l’esposizione di messaggi che, a suo insindacabile giudizio, risultino in contrasto con norme imperative e di ordine pubblico, del buon costume ovvero lesive dei diritti costituzionali e della dignità delle persone o in conflitto con gli interessi del Comune. Il Comune ha la facoltà di chiedere la rimozione, entro 24 ore, della pubblicità contestata in base ai principi sopra citati; in caso di inadempimento, il Comune provvederà direttamente con addebito delle spese al concessionario;
h. assumere a proprio carico tutti i costi inerenti il funzionamento degli impianti e in particolare il consumo di acqua potabile, dell’energia elettrica e dell’anidride carbonica (CO2) da addizionare all’acqua erogata;
i. effettuare, a propria cura e spese, presso istituto autorizzato e con frequenza almeno semestrale, le analisi chimico-fisiche e microbiologiche previste dalla normativa vigente per le acque a uso potabile. I risultati delle analisi devono essere trasmessi in copia al Comune, per la successiva pubblicazione sul sito Internet, nonché resi visibili al pubblico mediante affissione degli stessi, su ogni struttura installata, in appositi pannelli;
j. collaborare fattivamente con il Comune per la promozione del progetto anche mediante iniziative di comunicazione pubblicitaria che favoriscano la diffusione dell’utenza (a puro titolo di esempio: realizzazione di chiavette elettroniche personalizzate, fornitura di bottiglie in vetro, distribuzione di cestelli);
k. adottare un prezzo di vendita dell’acqua — liscia o gasata — non superiore a € 0,05 per litro, prezzo che dovrà restare invariato per almeno i primi 24 mesi dalla concessione prevista. In caso di rinnovo, potranno essere riviste le tariffe applicate all’utenza per i prelievi idrici, dietro approvazione da parte dell’amministrazione comunale;
l. garantire, in caso di guasto o di mal funzionamento delle strutture installate, un intervento tecnico tempestivo, sia per l’analisi della problematica presente sia per la risoluzione della stessa. In caso di malfunzionamento delle attrezzature il concessionario dovrà provvedere a ripristinarne la funzionalità immediatamente e comunque entro le 36 ore successive al verificarsi dell’anomalia. Qualora l’attrezzatura in avaria non sia riparabile o sia riparabile in tempi superiori alle 72 ore, l’impresa è tenuta all’immediata sostituzione della stessa, al fine di garantire il corretto svolgimento del servizio;
m. fornire un numero telefonico da contattare in caso di segnalazioni o guasti;
n. smantellare le strutture e ripristinare lo stato dei luoghi allo scadere della concessione, ovvero dietro richiesta motivata dell’amministrazione, per gravi inadempienze contrattuali e/o negligenze nella gestione del servizio, se a tal proposito l’Impresa non provvederà dopo diffida scritta, potrà provvedere il Comune stesso con addebito dei costi;
o. rendersi disponibile a valutare l’installazione di eventuali ulteriori punti di distribuzione alle stesse condizioni di questo capitolato in caso ciò si rendesse necessario in futuro.
Il concessionario deve certificare che i materiali e gli apparecchi utilizzati sono rispondenti ai requisiti essenziali previsti dalle direttive Europee e dalla normativa nazionale vigente, in particolare dalla direttiva 2004/108/CE “Direttiva di compatibilità elettromagnetica”, dalla direttiva 2006/95/CE “Direttiva bassa tensione” e dal D.M. 174/04 “Regolamento concernente i materiali egli oggetti che possono essere utilizzati negli impianti fissi di captazione, trattamento, adduzione e distribuzione delle acque destinate al consumo umano”.
Il concessionario ha facoltà di utilizzare le strutture costruite, con l’assenso del Comune di Bosa e previo ottenimento di tutte le autorizzazioni necessarie, per l’installazione di distributori automatici di prodotti diversi dall’acqua.
Articolo 6 — Oneri a carico del Comune
Il Comune di Bosa riconosce al concessionario, a fronte di tutti i costi sostenuti, la totalità degli incassi derivanti dal servizio oggetto di concessione.
Nessun onere dovrà essere previsto a carico del Comune di Bosa. Articolo 7 — Domicilio e responsabilità
Il concessionario sarà sempre considerato come unico ed esclusivo responsabile verso l’amministrazione comunale e verso i terzi per qualunque danno arrecato alle proprietà e alle persone, siano o meno addette al servizio, in dipendenza degli obblighi derivanti dal presente contratto.
La ditta deve eleggere domicilio in Bosa; presso tale domicilio la civica amministrazione potrà effettuare tutte le comunicazioni e le notificazioni relative al presente capitolato. cuneo
Articolo 8 — Osservanza delle leggi e dei regolamenti
E’ fatto obbligo alla ditta appaltatrice di osservare e far osservare, costantemente, tutte le leggi, i regolamenti, le ordinanze, emanate ed emanande, che abbiano attinenza con il servizio assunto.
Articolo 9 — Obblighi a carico del concessionario
Il concessionario si impegna a vendere l’acqua, sia minerale che gassata, al prezzo massimo di €. 0,05 al litro (IVA compresa) o il prezzo offerto in sede di gara ed a mantenere invariato tale prezzo per mesi 24 dall’inizio dell’erogazione.
Allo scadere del termine suindicato, durante il quale il prezzo dovrà rimanere invariato, questo potrà essere aumentato sino a raggiungere l’importo massimo di €. 0,10/litro (IVA compresa). Pertanto il prezzo dell’acqua alla spina, sia naturale che gassata, non potrà mai essere superiore a
€. 0,10/litro (IVA compresa).
In tale periodo il concessionario, previa autorizzazione del Comune e in funzione di comprovati incrementi dei costi di gestione relativi all’acqua, all’energia elettrica e della CO2, potrà aggiornare il prezzo al litro. L’incasso dei proventi derivanti dalla vendita di acqua saranno di pertinenza del concessionario.
Oltre agli altri obblighi previsti nel presente capitolato, la ditta appaltatrice è tenuta a segnalare immediatamente al Comune tutte le circostanze e gli inconvenienti riscontrati nell’espletamento delle prestazioni in parola che, ad avviso della ditta medesima, possano costituire impedimento al regolare e puntuale funzionamento del servizio.
Articolo 10 — Cauzione definitiva
In caso di aggiudicazione, l'impresa affidataria della concessione deve costituire una garanzia fideiussoria ai sensi dell’articolo 113 — comma 1 — del Codice.
Detta garanzia fideiussoria deve essere conforme allo schema tipo 1.2 del D.M. 12 marzo 2004, n. 123.
La mancata costituzione della garanzia fideiussoria determina la revoca dell'affidamento da parte della stazione appaltante, che aggiudica l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.
La garanzia copre gli oneri per il mancato o inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo successivamente alla verifica di conformità, espletata dal direttore dell’esecuzione del contratto, che accerta la regolare esecuzione delle prestazioni rispetto alle condizioni e ai termini stabiliti nel contratto.
Articolo 11 — Vigilanza e controlli
In ordine al rigoroso rispetto, da parte del concessionario, degli obblighi derivanti dal presente capitolato, la civica amministrazione si riserva la facoltà di procedere in qualsiasi momento, direttamente o a mezzo di propri delegati, ad ogni forma di controllo ritenuta necessaria, idonea e opportuna.
Il concessionario è tenuto a fornire agli incaricati del Comune la propria incondizionata collaborazione, consentendo, in ogni momento, il libero accesso alle strutture e disponendo altresì che il personale comunque preposto al servizio fornisca ogni chiarimento, notizia o documentazione che gli venisse richiesta in merito al servizio, alle strutture allestite, agli impianti installati o ai prodotti impiegati.
Articolo 12 — Penalità
Ove siano accertati fatti, comportamenti od omissioni che costituiscano violazione del presente capitolato ovvero violazione di norme o di regolamenti che possano condurre a disservizio, il Comune contesterà gli addebiti prefiggendo un termine congruo.
Qualora la ditta appaltatrice non provveda ovvero le giustificazioni non risultassero sufficientemente valide, il Comune, valutate la natura e la gravità dell’inadempimento, le circostanze di fatto e le controdeduzioni eventualmente presentate dalla ditta, potrà infliggere — con atto motivato — una penalità, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 20.
Le penalità per le infrazioni agli obblighi contrattuali sono determinate in misura variabile tra € 50,00 e € 500,00 a seconda della gravità di ciascuna inadempienza, fatto salvo il risarcimento degli eventuali maggiori danni.
Qualora il concessionario non provveda al ripristino della piena funzionalità degli impianti nei tempi indicati all’articolo 5 di questo bando, viene applicata una penale di € 200,00, oltre al rimborso di eventuali spese sostenute dall’amministrazione comunale a causa del disservizio.
In caso di mancato svolgimento periodico delle analisi dell’acqua erogata viene applicata una penale
di € 300,00.
L'ammontare della penalità può essere prelevato, a insindacabile giudizio dell’amministrazione, dal
deposito cauzionale.
Articolo 13 — Responsabilità
La gestione del servizio si intende esercitata a completo rischio e pericolo del concessionario e sotto la sua piena ed esclusiva responsabilità.
Il concessionario è considerato come unico ed esclusivo responsabile verso l’amministrazione comunale e verso i terzi per qualunque danno arrecato alle proprietà e alle persone, siano o meno addette alla concessione, in dipendenza degli obblighi derivanti dal presente appalto.
Il concessionario è responsabile, civilmente e penalmente, dell'incolumità e della sicurezza del proprio personale, di quello dell'amministrazione comunale e di terzi presenti presso gli erogatori pubblici in esame, tenendo sollevato il Comune di Bosa da ogni responsabilità e conseguenza derivante da infortuni avvenuti in dipendenza dell'esecuzione del servizio oggetto del presente appalto; a tal fine dovrà adottare, nell'esecuzione del servizio, tutti gli accorgimenti, le cautele e le provvidenze necessari allo scopo.
Al Comune non possono essere imputate responsabilità di sorta e non possono essere richiesti indennizzi per eventuali ritardi autorizzativi o per il mancato rilascio di permessi, licenze o nulla osta ovvero ancora per blocchi di cantiere.
Il concessionario si impegna a tenere, altresì, sollevato il Comune da ogni e qualsiasi responsabilità derivante da infortuni sul lavoro o danni al concessionario stesso e al suo personale a causa del mancato rispetto delle norme antinfortunistiche e d’igiene sul lavoro, di quelle ambientali, di quelle sui rifiuti, del Codice della strada e di tutte quelle leggi, regolamenti, istruzioni che, pur non essendo esplicitamente citate, il concessionario deve conoscere e attuare d’iniziativa per l’esecuzione del contratto; medesime condizioni valgono per la custodia e il deposito di materiali e mezzi del concessionario depositati su aree pubbliche o di terzi.
Articolo 14 — Cautele
Quando si eseguono operazioni di realizzazione, manutenzione e gestione delle infrastrutture, degli impianti e delle attrezzature il concessionario deve predisporre le cautele necessarie e osservare le norme vigenti in materia in modo da non arrecare soggezioni alle attività esistenti, all’esercizio del servizio di trasporto pubblico locale o alla circolazione stradale, né causare incidenti o danni.
In occasione di interventi comportanti scavi in genere, demolizioni, o operazioni similari, il concessionario dovrà provvedere alla ricerca e alla scoperta di eventuali cavi elettrici, telefonici, telefoni di stato, fibre ottiche, di segnalamento e simili, nonché di condotte idriche e di flussi di gas o liquidi in genere, e adottare modalità atte a evitare il loro danneggiamento. Il mantenimento della continuità e funzionalità di detti impianti, per il tempo delle prestazioni, resta a carico del concessionario con i relativi oneri, come anche gli interventi per il ripristino dei luoghi nelle condizioni originarie.
Per la gestione, il controllo, la conduzione e l’esecuzione delle prestazioni a regola d’arte rimane esclusivamente responsabile solo il concessionario che provvederà anche a sorvegliare, assistere e dirigere i lavori e a eseguire le incombenze contrattuali, così come richiesto dal presente bando e relativi allegati, con personale idoneo e abilitato.
Il Comune si riserva il diritto di effettuare, con qualsiasi mezzo che riterrà opportuno, gli accertamenti di danni e inadempienze.
Articolo 15 — Assicurazione
Il concessionario è tenuto a sottoscrivere, presso una compagnia di primaria importanza, una polizza di assicurazione per la responsabilità civile verso terzi (R.C.T.) a fronte di tutti gli oneri a carico del concessionario stesso stabiliti nel presente capitolato speciale.
Il contratto assicurativo dovrà prevedere:
— l’inclusione della responsabilità personale degli addetti (dipendenti e/o collaboratori) al servizio e
nell’esercizio delle attività svolte per conto della ditta appaltatrice;
— l’estensione ai danni derivanti al Comune di Bosa o a terzi da incendio di cose della ditta appaltatrice o dalla stessa detenute;
— l’individuazione del Comune di Bosa, compresi amministratori e dipendenti dello stesso, quale terzo assicurato.
Il massimale della R.C.T. non potrà essere inferiore a € 2.000.000,00 per sinistro, a € 1.000.000,00 per danni a ogni persona e a € 500.000,00 per danni a cose e/o animali.
Il concessionario dovrà inoltre sottoscrivere, oltre alla copertura assicurativa obbligatoria stabilita da disposizioni di legge in favore del proprio personale (vedasi art. 18) una polizza di assicurazione per la Responsabilità Civile verso i prestatori di lavoro (R.C.O.).
Il massimale della R.C.O. non potrà essere inferiore a € 2.000.000,00 per sinistro e a € 1.000.000,00 per danni ad ogni pestatore.
La polizza (R.C.T./R.C.O.) dovrà essere mantenuta in vigore per tutta le durata della concessione.
Il contratto sarà stipulato solo dopo la consegna di copia della polizza o di altro documento
assicurativo rilasciato dall’assicuratore al concessionario, riportante le garanzie sopra richieste. L'esistenza di tale polizza non libera la ditta dalle proprie responsabilità, avendo essa solo lo scopo di ulteriore garanzia.
Articolo 16 — Esecuzione d’ufficio
In caso di interruzione totale o parziale del servizio di cui al presente capitolato, qualsiasi ne sia la causa, anche di forza maggiore e ivi compreso lo sciopero delle maestranze, il Comune avrà facoltà di provvedere alla gestione del servizio medesimo, sino a quando saranno cessate le cause che hanno determinato la circostanza, sia direttamente che indirettamente, a rischio e spese della ditta appaltatrice, avvalendosi, eventualmente, anche dell’organizzazione dell’impresa e ferme restando a carico della stessa tutte le responsabilità derivanti dall’avvenuta interruzione.
Articolo 17 — Personale
Il concessionario deve assicurare il servizio con proprio personale.
Tutto il personale impiegato per il servizio deve possedere adeguata professionalità e conoscere le fondamentali norme di sicurezza e prevenzione degli infortuni sul lavoro.
Il concessionario è tenuto all’osservanza del segreto sul contenuto degli atti e dei documenti, sui fatti e sulle notizie riguardanti l’attività dell’amministrazione di cui sia venuto a conoscenza per ragioni di servizio. Qualsiasi oggetto ritrovato dovrà essere consegnato al responsabile comunale.
Articolo 18 — Osservanza delle norme di C.C.N.L., previdenziali, assistenziali ed assicurative obbligatorie per legge
Il concessionario è tenuto all'osservanza di tutte le norme contenute nei contratti collettivi di lavoro nonché nelle leggi e nei regolamenti in materia di assicurazioni sociali e previdenziali, prevenzione infortuni, tutela dei lavoratori, igiene del lavoro e, in generale, di tutte le norme vigenti in materia di personale o che saranno emanate nel corso dell'appalto, restando fin d'ora l'ente committente esonerato da ogni responsabilità al riguardo.
Il concessionario è pertanto obbligato ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti o, se cooperative, nei confronti dei soci, condizioni contrattuali e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro in vigore alla data di stipulazione del contratto di appalto, per il livello e nella località di Bosa, nonché quelle risultanti da eventuali successive modifiche e integrazioni.
I suddetti obblighi vincolano la ditta anche nel caso in cui questa non sia aderente ad una delle parti stipulanti il contratto ovvero receda da esse.
In caso di violazione degli obblighi di cui sopra, accertata dall'ente appaltante o segnalata dal competente Ispettorato dei lavoro e/o dagli istituti competenti, l'amministrazione comunale si riserva la facoltà di effettuare un prelievo, nel limite massimo dei 20%, dalla cauzione definitiva, previa diffida alla ditta appaltatrice a corrispondere, entro un breve termine, quanto ancora dovuto ovvero a definire la vertenza insorta, senza che possa essere per tutto ciò avanzata dal concessionario stesso alcuna pretesa a titolo di risarcimento danni o per pagamento di interessi in ordine alla somma trattenuta a titolo cautelativo ovvero per qualunque altra ragione o causa.
La somma trattenuta sarà restituita solo quando l'ente previdenziale o assistenziale creditore avrà comunicato l'ottemperanza del concessionario alle disposizioni di legge.
Tenuto conto della gravità delle inadempienze il Comune si riserva la facoltà di risolvere il contratto.
Articolo 19 — Norme per la gestione delle problematiche sulla sicurezza del lavoro
Il concessionario è tenuto all'osservanza delle norme previste dal decreto legislativo decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 s.m.i. «Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro». L'impresa dovrà ottemperare alle norme sulla prevenzione degli infortuni dotando il personale di indumenti e mezzi atti a garantire la massima sicurezza in relazione ai servizi svolti.
Il committente provvederà alla verifica dell’idoneità tecnico professionale del concessionario, ai sensi
dell’articolo 26 — comma 1, lettera a) — del citato testo unico.
Ove specificatamente previsto verrà predisposto il documento di valutazione dei rischi da interferenza.
Articolo 20 — Spese contrattuali
Le spese di contratto — che sotto forma di atto pubblico amministrativo verrà rogato dal Segretario generale del Comune di Bosa — e di registro, i diritti e ogni altra spesa accessoria sono a carico dell’aggiudicatario, che dovrà effettuare per esse un congruo deposito all'atto della firma dello stesso. La liquidazione delle spese è fatta, in base alle tariffe vigenti, dal dirigente dell'ufficio Contratti.
Sono pure a carico dell'affidatario tutte le spese di bollo inerenti agli atti occorrenti per la gestione della concessione.
Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità, ai sensi dell’articolo 118 — comma 1 — del Codice.
Articolo 21 — Novazione soggettiva
All’infuori di quanto previsto dall’articolo 116 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 s.m.i.
«Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi, forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE», non è ammessa alcuna novazione soggettiva delle parti del contratto cui il presente capitolato è riferito.
Articolo 22 — Risoluzione del contratto
Il Comune ha facoltà di risolvere il contratto, ai sensi dell’articolo 1456 c.c., e fatto salvo l’eventuale
risarcimento dei danni, nei seguenti casi:
— abituale deficienza e negligenza nell’espletamento del servizio, allorché la gravità e la frequenza delle infrazioni commesse, debitamente accertate e notificate, compromettano il funzionamento del servizio medesimo o di una qualsiasi delle sue parti;
— eventi di frode o sentenze passate in giudicato, accertate dalla competente autorità giudiziaria;
— apertura di una procedura concorsuale a carico dell’impresa aggiudicataria o di un’impresa facente parte del raggruppamento temporaneo;
— inadempienza alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale nonché alle norme previdenziali;
— sospensione del servizio da parte del concessionario senza giustificato motivo;
— ritardo superiore a 6 mesi rispetto ai tempi previsti dall’articolo 4 del presente capitolato e relativi
al termine per l’esecuzione dei lavori connessi alla realizzazione delle case dell’acqua;
— messa in liquidazione o altri casi di cessazione di attività del soggetto aggiudicatario;
— mancato pagamento dei premi assicurativi della polizza R.C.T./R.C.O.
La facoltà di risoluzione è esercitata dal Comune con il semplice preavviso scritto di trenta giorni, senza che la ditta abbia nulla a pretendere all'infuori del pagamento dei corrispettivi dovuti per le prestazioni e i servizi regolarmente effettuati fino il giorno della risoluzione.
Con la risoluzione del contratto sorge per il Comune il diritto di affidare a terzi il servizio in danno del concessionario.
La risoluzione per inadempimento e l'esecuzione in danno non pregiudicano il diritto del Comune al risarcimento dei maggiori danni subiti e non esimono la ditta dalle responsabilità civili e penali in cui la stessa è eventualmente incorsa, a norma di legge, per i fatti che hanno determinato la risoluzione.
Verificandosi l’ipotesi di cui al comma precedente, l’amministrazione si riserva la facoltà, qualora la normativa al momento vigente non lo vieti, di procedere all'aggiudicazione al secondo classificato, fermo restando il diritto all'integrale risarcimento di tutti i danni, con eventuale rivalsa sulla cauzione definitiva prestata.
La concessione può altresì essere revocata per esigenze di pubblico interesse, nel qual caso il Comune è tenuto a corrispondere al concessionario un indennizzo, secondo i criteri di cui all'articolo 24 del testo unico delle leggi sull'assunzione diretta dei pubblici servizi da parte dei Comuni e delle Province, approvato con Regio Decreto 15 ottobre 1925, n. 2578 s.m.i..
Articolo 23 — Recesso
Ai sensi dell’articolo 21–sexies della legge 7 agosto 1990, n. 241 s.m.i., la stazione appaltante può recedere dal contratto:
a. per sopravvenute esigenze di interesse pubblico;
b. laddove il fornitore, pur dando corso all’esecuzione della fornitura, dimostri di non essere in condizioni di poter idoneamente eseguire le obbligazioni discendenti dal contratto.
Qualora i contenuti imposti da eventuali provvedimenti normativi o regolamentari ovvero di pubbliche autorità che esercitano il controllo sul servizio oggetto di questo capitolato non siano suscettibili di inserimento automatico nel contratto, ovvero qualora per effetto di provvedimenti di pubbliche autorità o altri eventi a essi conseguenti vengano meno o risultino modificati i presupposti considerati dalle parti per la determinazione delle condizioni tecnico – economiche contrattualmente pattuite in modo da incidere sostanzialmente sull’equilibrio delle rispettive prestazioni, le parti provvederanno di comune accordo a formulare le clausole integrative o modificative, sul presupposto di un equo contemperamento dei relativi interessi, al fine di ottemperare ai provvedimenti di cui sopra entro 60 (sessanta) giorni dalla richiesta di una parte all’altra; in difetto di accordo entro tale termine, la parte che vi abbia interesse può recedere.
Il recesso è comunicato da parte della stazione appaltante al concessionario — per le ipotesi previste al comma 1 — e dalla parte che vi abbia interesse — per l’ipotesi prevista al comma 2 — con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari consecutivi.
In caso di recesso, al concessionario non spetta alcun risarcimento, indennizzo, rimborso oristoro,
anche in deroga a quanto previsto dall’articolo 1671 del codice civile.
Il recesso di cui al comma 1, lettera b), determina l’escussione integrale della cauzione definitiva.
Articolo 24 — Fallimento, successione e cessione di azienda
La stazione appaltante, in caso di fallimento dell'appaltatore o di liquidazione coatta o concordato preventivo dello stesso o di risoluzione del contratto ai sensi degli articoli 135 e 136 del Codice o di recesso dal contratto ai sensi dell'articolo 11 — comma 3 — del D.P.R. 3 giugno 1998, n. 252 s.m.i., potranno interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato all’originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del servizio. Si procede all'interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta, fino al quinto migliore offerente escluso l'originario aggiudicatario.
L'affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede in offerta.
L'appalto si intende risolto in caso di fallimento, anche a seguito di concordato preventivo, della ditta aggiudicataria. In caso di decesso del titolare della ditta aggiudicataria l'amministrazione può
consentire la prosecuzione del rapporto contrattuale da parte degli eredi e dei successori oppure, a suo insindacabile giudizio, dichiarare con provvedimento amministrativo risolto l'impegno assunto dal de cuius. Il consenso scritto dell'amministrazione è analogamente necessario per il prosieguo del rapporto contrattuale in caso di cessione, fusione, incorporazione, trasformazione dell'azienda.
Nei raggruppamenti di imprese, nel caso di fallimento dell'impresa mandataria o, se trattasi di impresa individuale, in caso di morte, di interdizione o inabilitazione del titolare, l'amministrazione ha facoltà di recedere dal contratto o di proseguirlo con altra impresa del gruppo o altra ditta, in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, entrata nel gruppo in dipendenza di una delle cause predette, alla quale sia stato conferito, con unico atto, mandato speciale con rappresentanza da parte delle singole imprese facenti parte del gruppo risultato aggiudicatario della gara e designata quale capogruppo.
Tale mandato deve risultare da scrittura privata autenticata; la procura è conferita al legale rappresentante dell'impresa capogruppo.
Si applica l’articolo 116 del Codice nei casi di cessione di azienda e atti di trasformazione, fusione e scissione societaria.
Articolo 25 — Inefficacia del contratto
Il contratto si considererà inefficace tra le parti esclusivamente a seguito di pronuncia del giudice amministrativo, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 121 e 122 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 s.m.i. «Attuazione dell'articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo».
Articolo 26 — Varianti
Non sono ammesse varianti rispetto al Capitolato speciale d’appalto.
Sono ammesse le varianti al contratto nei termini e con le modalità previsti dall’articolo 114 —
comma 2 — del Codice e dell’articolo 311 del Regolamento.
Articolo 27 — Controversie
Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto saranno devolute al Giudice Ordinario — Foro competente di Oristano. Come previsto dall'articolo 241 — comma 1bis — del Codice, il contratto non conterrà la clausola compromissoria.
Articolo 28 — Riservatezza dei dati
Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 s.m.i. «Codice in materia di protezione dei dati personali» si informa che:
— la richiesta di dati è finalizzata all’espletamento della procedura in oggetto;
— il conferimento dei dati ha natura obbligatoria;
— l’eventuale rifiuto di ottemperare a quanto sopra comporta l’esclusione dalla partecipazione alla
presente procedura concorsuale;
— i soggetti o le categorie di soggetti cui possono essere comunicati i dati sono: 1) il personale dell’ente coinvolto nel procedimento; 2) gli eventuali partecipanti alla procedura di gara; 3) ogni altro soggetto interessato ai sensi della legge 7 agosto 1990 n. 241 s.m.i.; 4) altri soggetti del Comune;
— i diritti dell’interessato sono quelli previsti dall’articolo 7 del D.Lgs 196/2003 s.m.i.;
— titolare del trattamento è il Comune, legalmente rappresentata dal Sindaco. Responsabili sono i dirigenti dei settori interessati.
Articolo 29 — Tracciabilità dei flussi finanziari
Il concessionario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 s.m.i. In particolare si impegna a comunicare all’ente, nei termini di legge, gli estremi identificativi del conto corrente dedicato alla commessa pubblica di cui all’oggetto, da utilizzare per l’effettuazione di tutti i movimenti finanziari relativi ai lavori, servizi e forniture connessi all’affidamento in oggetto. A tal fine l’impresa affidataria si obbliga a effettuare i pagamenti esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, salvo le eccezioni previste dallo stesso articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 s.m.i.,
purché siano effettuati con strumenti idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per
l’intero importo dovuto.
Il concessionario s’impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante e alla Prefettura- Ufficio Territoriale del Governo della provincia competente — della notizia dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
Qualora il concessionario non assolva gli obblighi previsti dall’articolo 3 della legge n. 136/2010
s.m.i. per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all’appalto, il contratto si risolve di diritto ai sensi del comma 8 del medesimo articolo 3.
L’amministrazione comunale verifica, in occasione di ogni pagamento al concessionario e con interventi di controllo ulteriori, l’assolvimento, da parte dello stesso, degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.
L'aggiudicazione e l'esecuzione dell'appalto in oggetto è soggetta alla normativa vigente in materia di lotta alla delinquenza mafiosa.
Articolo 30 — Rinvio
Per quanto non espressamente previsto nel presente capitolato, le parti faranno riferimento alle leggi, regolamenti e disposizioni ministeriali, emanati od emanandi, nulla escluso o riservato in materia di appalti di servizi, nonché, per quanto applicabili, alle norme del Codice Civile.
Articolo 31 — Responsabile del Procedimento
Il Responsabile del Procedimento, ai sensi dell'articolo 10 del Codice e degli articoli 273 e 274 del Regolamento, è l’Xxx. Xxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxx, dell’Area Ambiente edilizia privata —
tel. 0000000000 — fax 0000000000— e-mail: xxxxxxxxxxx@xxxxxx.xxxx.xx.xx.