PROTOCOLLO D’INTESA
Allegato 1
PROTOCOLLO D’INTESA
PER LA REALIZZAZIONE DI UNA RETE DI INFRASTRUTTURE DI RICARICA
– IDR - PER VEICOLI ELETTRICI
Tra
Comune di Fano con sede legale Via …………….., codice fiscale ………………… in questo atto rappresentata da XXXXXXXX in qualità di Procuratore Speciale domiciliato per la carica ed ai fine del presente atto ove sopra (di seguito per brevità COMUNE) – da una parte –
e
………., con sede legale in ………………… via …………………………………..……., Codice Fiscale e Partita IVA …………………………………………………….. , rappresentata da ………………………………., in qualità di Amministratore Delegato (di seguito più brevemente denominata “LA CONTROPARTE”), – dall’altra parte –
di seguito definite congiuntamente le “Parti”.
PREMESSO CHE
• con Deliberazione della Giunta Comunale n.144 del 19/04/2018 l'Amministrazione Comunale ha stabilito di promuovere la diffusione e valorizzazione delle modalità di trasporto elettrico ecosostenibile dotandosi di alcuni punti di ricarica per veicoli elettrici da posizionarsi su suolo pubblico al fine di sviluppare un sistema diffuso per la ricarica dei veicoli;
• che la stessa Deliberazione sopra richiamata demanda al Settore Lavori Pubblici
l'emanazione di un avviso pubblico di manifestazione di interesse volto all'individuazione di soggetti interessati alla realizzazione di una rete di ricarica per la mobilità elettrica comunale secondo un Protocollo d'intesa da sottoscrivere tra il Comune di Fano e la Controparte
SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE:
OGGETTO
Con il presente Protocollo (di seguito “Protocollo”) le Parti intendono disciplinare i reciproci obblighi in merito alla realizzazione di una rete di ricarica elettrica in ambito urbano.
IMPEGNI DELLA CONTROPARTE
La Controparte si impegna a provvedere a propria cura e spese, direttamente o attraverso sue società controllate e/o collegate, alle seguenti attività:
a) individuare, congiuntamente al Comune di Fano, le aree dedicate alle stazioni di ricarica per veicoli elettrici;
b) progettare le “Aree dedicate”, composte dalle Infrastrutture di Ricarica (IdR) e dagli stalli riservati alle auto durante l’erogazione del servizio;
c) richiedere le autorizzazioni necessarie alla installazione di almeno n.1 IdR, nel corso del 2018, e di un massimo di n. ……. IdR la cui installazione dovrà essere completata entro i 3 anni successivi alla sottoscrizione del presente Protocollo;
d) provvedere alla fornitura ed installazione delle IdR, che restano di proprietà della controparte;
e) esercire e gestire le IdR da remoto tramite piattaforma sviluppata dalla controparte medesima garantendo l'applicazione del principio di interoperabilità al fine di assicurare la libera concorrenza attraverso il modello multivendor;
f) provvedere al collegamento delle IdR con la rete elettrica pubblica;
g) provvedere all'esecuzione di tutti i lavori di scavo e di ripristino e di tutti gli interventi di adeguamento dell’area dedicata all’interno del parcheggio, necessari per l'installazione della infrastruttura assicurando il pieno rispetto delle norme a tutela dei lavoratori e dei luoghi di lavoro di cui al D.lgs. 81/2008;
h) garantire la continuità del servizio assicurando il pronto intervento in caso di guasto entro 24 ore dalla segnalazione, pena l'applicazione della procedura indicata al paragrafo successivo “REVOCA”, e garantire gli interventi di manutenzione dell’IdR secondo quanto previsto dal relativo piano allegato all'offerta;
i) provvedere alla realizzazione di opportuna segnaletica orizzontale e verticale;
j) depositare presso il Comune il Certificato di collaudo o di Regolare esecuzione, previsti dalle norme, prima dell'attivazione delle IdR;
k) assolvere ad ogni obbligo ed onere, tassa ed imposta relativa alla posa delle Infrastrutture di Ricarica;
l) rimuovere le IdR e ripristinare lo stato dei luoghi entro 30 giorni naturali e consecutivi nel caso in cui riceva richiesta scritta dal Comune di Fano laddove sia subentrato un fatto nuovo o imprevedibile, imposto da legge o regolamento;
m) comunicare i dati relativi all'utilizzo delle IdR (numero di erogazioni, quantità di energia erogata, ecc.) almeno 1 volta all'anno o a semplice richiesta del Comune utili per programmare eventuali sviluppi del sistema di infrastrutture.
IMPEGNI DEL COMUNE
Il Comune di Fano s’impegna a:
a) individuare le aree idonee, sia dal punto di vista funzionale sia dal punto di vista della visibilità, alla collocazione e installazione delle Infrastrutture di Ricarica da parte della Controparte;
b) mettere a disposizione a titolo gratuito (nel rispetto degli indirizzi e dei principi
dettati dalla Deliberazione di Giunta n.144 del 19/04/2018) le porzioni di suolo pubblico necessarie all’utilizzo delle IdR;
c) assicurare la necessaria collaborazione relativa al rilascio delle autorizzazioni necessarie per l’installazione e gestione a cura, spese e responsabilità della Controparte medesima con la finalità di rispettare le scadenze congiuntamente convenute tra le parti;
d) fare quanto in suo potere affinché gli stalli riservati al servizio di ricarica vengano occupati esclusivamente da veicoli elettrici in ricarica.
DURATA
Il presente Protocollo è efficace dalla data di sottoscrizione e avrà durata di 8 anni, fatto salvo quanto previsto alla lettera “l” del Paragrafo “IMPEGNI DELLA CONTROPARTE” in caso di richiesta di rimozione da parte del Comune. Le parti si riservano sin d’ora la facoltà di rinnovare o prorogare, per un periodo comunque inferiore alla durata del Protocollo, dopo una valutazione dei risultati raggiunti con la presente collaborazione, la durata di detto accordo con modalità e formalità da concordare tra le Parti.
REVOCA
Nel caso di accertate inadempienze della Controparte, da parte del Comune, nella conduzione e gestione delle IdR (manutenzione carente o mancante, frequenti interruzioni nell'erogazione del servizio, ecc., adeguatamente documentati) il Comune ordinerà, con comunicazione inviata per iscritto, la rimozione delle IdR ed il ripristino dello stato dei luoghi entro un termine non superiore a 10 giorni dalla comunicazione con l'avvertenza che, in difetto, si provvederà d'ufficio con spese a carico dell'interessato medesimo.
COSTI
I costi derivanti dal presente Protocollo restano completamente a carico della Controparte,
restando esclusa qualsiasi partecipazione del Comune. In particolare tutti i costi inerenti la realizzazione ed il funzionamento delle IdR per veicoli elettrici (allacci, armadi contenitori, contratti, fornitura infrastruttura, installazione colonnine, scavi necessari e ripristini, opere complementari, gestione, manutenzione ed eventuale sostituzione, segnaletica verticale e orizzontale) saranno a carico della Controparte. Saranno inoltre a carico della Controparte i costi relativi ai pareri, autorizzazioni o quant'altro necessario per la posa in opera delle stazioni di ricarica.
Le spese di stipulazione, scritturazione, registrazione, quelle per bolli, nonché qualsiasi altra spesa inerente o conseguente al Protocollo o all'accordo, saranno a carico della Controparte.
PUBBLICITÀ
Le “Aree dedicate”, composte dalle IdR e dagli stalli riservati alle auto durante l'erogazione del servizio, non potranno essere oggetto di alcuna forma di pubblicità di soggetti terzi, salvo l’eventuale marchio di fabbrica e/o logo ed indirizzo del soggetto sottoscrittore con i contatti da attivare in caso di guasto o malfunzionamento.
NON ESCLUSIVITÀ
Ciascuna Parte è libera di discutere o implementare programmi analoghi a quelli di cui al Protocollo con terze Parti o altri Enti Pubblici, così che il Comune di Fano potrà incrementare, con nuovi soggetti richiedenti, il numero di infrastrutture di ricarica per realizzare una distribuzione diffusa in tutto il territorio comunale.
COMUNICAZIONE
Le Parti si impegnano a sviluppare congiuntamente un adeguato piano di comunicazione in relazione all’infrastruttura di ricarica di cui al presente Protocollo. Pertanto, nessuna Parte farà alcuna comunicazione, annuncio pubblico, conferenza o comunicato stampa riguardo all’esistenza, contenuto, esecuzione né userà marchi o loghi dell’altra Parte o qualsiasi altro elemento identificativo di una Parte o relativo al presente Protocollo, senza
aver prima ottenuto il consenso dell’altra Parte.
DIRITTI DI PROPRIETA’ INDUSTRIALE E INTELLETTUALE
Il Comune di Fano prende atto e accetta che la Controparte è il solo e unico titolare del know how relativo alla tecnologia e ai sistemi, brevettati o meno, riguardanti la ricarica dei veicoli elettrici, compresa l’Infrastruttura di Ricarica (inclusi tutti i dati tecnici, i disegni, i progetti, il design, le specifiche funzionali e tecniche, il software, il know-how, i brevetti, gli eventuali modelli di utilità, oltre a qualsiasi documento tecnico che faccia riferimento a quanto detto), che saranno rispettivamente sviluppati e fatti evolvere dalla Controparte anche in relazione al presente Protocollo. Allo stesso modo, il Comune di Fano è e resterà l’esclusivo titolare dei dati, delle informazioni, commerciali e logistiche, riguardanti l’area di parcheggio di cui al presente Protocollo.
Pertanto ogni dato o informazione scambiato tra le Parti ai fini dell’esecuzione del Protocollo resterà di esclusiva titolarità della Parte che lo ha fornito o divulgato all’altra.
Le Parti si impegnano a rispettare scrupolosamente le prescrizioni normativamente applicabili in materia di tutela e protezione di dati, informazioni e diritti industriali, sia nelle attività oggetto del presente Protocollo che in quelle da esso discendenti.
RISERVATEZZA
Il presente Protocollo, come pure tutte le informazioni e i dati che verranno scambiati tra le Parti relativamente alle rispettive aziende/prodotti/servizi e/o dei quali ciascuna delle Parti dovesse venire a conoscenza in virtù del suddetto Protocollo, sono strettamente confidenziali e ciascuna delle Parti si obbliga a non utilizzarli e a non divulgarne il contenuto a terzi in assenza del preventivo benestare scritto dell'altra Parte. Quanto sopra non si applica a quelle informazioni già disponibili al pubblico precedentemente alla data di sottoscrizione del Protocollo.
Ciascuna delle Parti in relazione agli obblighi di riservatezza sopra richiamati si obbliga a:
- utilizzare tali informazioni e dati esclusivamente per le finalità previste dal presente Protocollo;
- restituire o distruggere i dati riservati al termine del presente Protocollo e comunque in qualsiasi momento l'altra Parte ne dovesse fare richiesta;
- imporre i medesimi obblighi anche ai propri dipendenti ed ai terzi ausiliari utilizzati per l'adempimento del presente Protocollo:
- adottare ogni altra misura necessaria per garantire il loro rispetto.
Laddove per legge (quindi anche in caso di richiesta da parte di un Organo Giudiziario o di altra Autorità Pubblica) una Parte sia obbligata a fornire a terzi informazioni confidenziali attinenti all’altra Parte, la Parte obbligata a fornire tali informazioni dovrà:
- informare appena legalmente possibile di ciò per iscritto l’altra parte;
- limitarsi a fornire esclusivamente le informazioni richieste.
Le Parti convengono che qualsiasi comunicazione al pubblico o pubblicità che comprenda la citazione del presente Protocollo o comunque l’indicazione del rapporto costituito tra le Parti in relazione a quanto previsto del presente Protocollo, potrà avvenire solo previo accordo scritto tra le Parti circa la modalità ed il contenuto di tale pubblicità o comunicazione al pubblico.
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi e per gli effetti del D.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 (“Codice Privacy”), le Parti si autorizzano reciprocamente al trattamento dei dati personali, anche con l’ausilio di mezzi elettronici e/o automatizzati, unicamente per le attività necessarie e strettamente connesse alla corretta esecuzione del presente Protocollo.
LEGISLAZIONE APPLICABILE, CONTROVERSIE, FORO E VARIE
Il presente Protocollo sarà governato e interpretato secondo la legge italiana. Qualsiasi
controversia tra le Parti che non possa essere risolta amichevolmente relativa all’interpretazione, esecuzione, violazione, risoluzione o applicazione del presente Protocollo o che in qualsiasi modo sorga in relazione allo stesso, è devoluta alla competenza esclusiva del Tribunale di Pesaro.
Qualsiasi modifica o deroga del presente Protocollo dovrà essere apportata per iscritto dalle Parti.
Il Protocollo, che è stato liberamente negoziato tra le Parti in ogni suo patto e clausola, verrà sottoscritto in due originali, uno per ciascuna Parte.
RINVIO ALLE LEGGI
Per quanto non previsto dal presente Protocollo, si fa rinvio alle leggi ed ai regolamenti vigenti in materia.
REGISTRAZIONE
Il presente Protocollo è assoggettato ad Imposta di registro, ai sensi dell’art. 5, co. 4 della Tariffa Parte Prima allegata al Testo Unico delle disposizioni concernenti l’imposta del registro approvato con D.P.R 26 aprile 1986 n. 131 che saranno a carico della Controparte.
COMUNICAZIONI TRA LE PARTI
Ogni necessario avviso, domanda o altro tipo di comunicazione richiesta o prevista del presente Protocollo dovrà essere inviata per iscritto e sarà considerata consegnata non appena ricevuta ai seguenti indirizzi
Per ……………..:
Sig.
E-mail:
Numero di telefono:
Per il Comune:
Sig.
E-mail:
Numero di telefono:
RESPONSABILITA’ AMMINISTRATIVA, CODICE ETICO E MODELLO 231
In coerenza con le norme ed i principi del decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231, del codice penale italiano, dell’US Foreign Corrupt Practices Act, dello UK Xxxxxxx Xxx 0000, dei trattati internazionali anti-corruzione quali la Convenzione dell’Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico sulla lotta alla corruzione dei pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche internazionali e la Convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione nonché di ogni altra normativa anticorruzione comunque applicabile alle Parti, ciascuna delle Parti si impegna ad astenersi dall’offrire, promettere, elargire o pagare, direttamente o indirettamente, denaro o altra utilità ad un pubblico ufficiale o a qualsivoglia altro terzo, con lo scopo, in relazione allo svolgimento delle attività di cui al Protocollo, di conseguirne un vantaggio o beneficio improprio e/o per influenzarne un atto, una decisione o un’omissione.
Con riguardo all’esecuzione del Protocollo, ciascuna delle Parti si impegna altresì ad astenersi dall’accettare offerte e/o promesse, comunque denominate, di denaro o altra utilità in violazione delle norme e convenzioni citate al precedente comma.
L’inosservanza, anche parziale, delle pattuizioni di cui al presente articolo costituirà grave inadempimento del Protocollo e darà facoltà a ciascuna Parte non inadempiente di risolverlo, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1456 del codice civile, mediante lettera raccomandata a/r. In tale evenienza la Parte inadempiente terrà l’altra Parte indenne e
manlevata avverso qualsiasi danno, costo onere o spesa, comunque denominato, in cui essa dovesse incorrere, anche per effetto di pretese i terzi, in conseguenza dell’inadempimento.
Fano, ../../….
………………………………. COMUNE_DI_FANO