CONTRATTO DI COMODATO GRATUITO DI BENI MOBILI REGISTRATI
TIMBRO E FIRMA LEGGIBILE
(Allegato 5)
Per presa visione e accettazione
CONTRATTO DI COMODATO GRATUITO DI BENI MOBILI REGISTRATI
di n. 1 AUTOVEICOLO appositamente attrezzato per il trasporto di persone svantaggiate
L’anno , il giorno , del mese di , in ,
a seguito dell’ “Accordo per la fornitura in comodato gratuito di un automezzo attrezzato per il trasporto di anziani e disabili per il territorio di ” del , con la presente scrittura privata valida a tutti gli effetti di legge
tra
L’ Associazione / Il Comune di , Indirizzo , tel e fax ,
Indirizzo PEC ,
Indirizzo e-mail , Codice Fiscale e Partita IVA , in persona del/della Suo/a , Sig./Sig.ra , nato/a a , il ,
di seguito nel presente atto denominato anche semplicemente “Ente Beneficiario”
e
la Società , con sede legale a in via , iscritta nel registro delle Imprese di nr. ,REA ,
C.F. , P. IVA , in nome e per conto della quale interviene il , di seguito nel presente atto denominato/a anche semplicemente “Parte comodante”;
Premesso
- che la sottoscrizione del “Accordo per la fornitura in comodato gratuito di un automezzo attrezzato per il trasporto di anziani e disabili…” è presupposto necessario per la validità del presente Contratto di comodato gratuito e ne forma parte integrante;
Tutto ciò premesso e considerato, tra le parti sopra descritte si conviene e stipula quanto segue:
Art. 1 - PREMESSE
Le premesse costituiscono parte integrante del presente Contratto di comodato gratuito.
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Art. 2 - OGGETTO
Per presa visione e accettazione
2.a) La Società dà in comodato gratuito all’Ente Beneficiario, che accetta e si impegna ad utilizzarlo con la dovuta diligenza, nr. 1 (uno) autoveicolo di marca modello , come da verbale di consegna che sarà parte integrante del presente contratto, idoneo per caratteristiche tecniche al trasporto di nr. passeggeri (autista escluso) ed attrezzato, con elevatore omologato a norma di legge, per il trasporto di nr. sedie a rotelle.
2.b) tutte le spese derivanti dall’utilizzo del suddetto bene sono completamente a carico di parte comodante, ma l’Ente Beneficiario si impegna a mantenerlo nello stesso stato di conservazione in cui lo ha ricevuto. Pertanto, l’Ente Beneficiario si obbliga al rispetto dello scadenziario predisposto dalla casa costruttrice relativo al rilascio dei tagliandi periodici di manutenzione, anche in relazione alla manutenzione dell’allestimento come omologato. Si precisa che il contratto di assicurazione RCA continuerà ad essere intestato al proprietario comodante e le tasse di possesso continueranno a riportare l’indicazione del comodante, in quanto proprietario ai sensi di legge del veicolo.
Art. 3 – DESTINAZIONE DELL’AUTOVEICOLO
3.a) L’autoveicolo si intende concesso in comodato gratuito esclusivamente per il trasporto di persone svantaggiate. Il comodatario potrà disporre liberamente del veicolo per tutti gli usi consentiti dalla legge e dal presente contratto. Il comodatario si obbliga a non utilizzare il bene comodato per scopi differenti e ad utilizzare il bene con la massima diligenza.
3.b) il comodatario si obbliga a custodire con cura la cosa comodata ed a non cederla a terzi se non previa autorizzazione scritta del comodante. Il comodatario si obbliga a restituire il bene secondo la previsione di cui all’art. 9 della presente scrittura, nelle condizioni in cui è stato consegnato, salvo il normale deperimento d’uso.
3.c) Il comodatario si impegna all’utilizzo del veicolo attrezzato, per gli usi consentiti, prevalentemente sul territorio del Comune di e, comunque, non al di fuori del territorio nazionale, salvo il consenso scritto di Parte Comodante o di una Società partner del “Progetto,” per l’intero periodo pattuito nel presente contratto.
Art. 4 – PERSONE SVANTAGGIATE
Per persone svantaggiate si intendono anziani, i disabili e comunque coloro che risultano svantaggiati in ragione di condizioni fisiche, psichiche, sociali o familiari.
Art. 5 – TITOLARITÀ GIURIDICA
L’Ente Beneficiario non potrà avanzare alcuna pretesa sull’autoveicolo descritto al precedente art. 2 e i creditori dello stesso non potranno esperire alcuna azione esecutiva sull’autoveicolo per soddisfare i loro diritti di credito.
Art. 6 - CONSEGNA DELL’AUTOVEICOLO
La consegna dell’autoveicolo avverrà presso la sede dell’Ente Beneficiario a cura di Parte comodante e ne farà fede il relativo verbale. La consegna avverrà nella mani di personale dell’Ente all’uopo incaricato.
Art. 7 – DURATA DEL CONTRATTO
Il Contratto avrà la durata di 8 anni (2+2+2+2) a partire della data della consegna del mezzo.
Nel caso in cui lo ritenga opportuno, l’Ente Beneficiario potrà manifestare la propria disponibilità al rinnovo, dandone comunicazione alla Comodante almeno 24 (ventiquattro) mesi prima della scadenza del Contratto, che valuterà la fattibilità di detto rinnovo e ne darà comunicazione all’Ente.
In caso di rinnovo le parti procederanno a sottoscrivere il contratto ed i relativi allegati nei 24 (ventiquattro) mesi precedenti alla scadenza del Contratto. Nel caso in cui la tempistica della raccolta pubblicitaria necessaria al finanziamento del mezzo ed alla sua conservazione dovesse superare i termini di scadenza del precedente contratto, l’Ente potrà optare per richiedere una proroga temporanea del comodato del veicolo (che altrimenti verrebbe ritirato), il cui accoglimento rimarrà ad insindacabile discrezione di Progetti di Utilità Sociale srl.
Tale durata 8 (otto anni), come già previsto dall’art. 4 bis dell’Accordo, è subordinata al rispetto delle condizioni previste negli articoli 3 e 4 dello stesso Accordo, che forma parte integrante della presente
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scrittura, ad eccezione di quanto previsto dalle “fasi antecedenti alla stipula dell’accordo” ed ovviamente dalla stipula del contratto di comodato, che è già in essere. Pertanto, alla scadenza del primo periodo di durata del “progetto” di due anni dalla sottoscrizione del contratto di comodato, salvo il diritto di recesso unilaterale di cui di seguito, le parti dovranno adempiere agli obblighi ed alle condizioni di realizzazione del nuovo “progetto” con riferimento al secondo periodo, di analoga durata, come descritte all’art. 3 dell’Accordo, ivi compresa la restituzione del mezzo per il tempo necessario per apporre le nuove pubblicità. Stessa procedura verrà applicata per i successivi periodi in cui si articola il presente contratto. Restano fermi e confermati, pertanto, per ciascuno dei periodi di durata del “progetto”, anche i termini, le facoltà concesse al Comodante, nonchè le condizioni di realizzazione dello stesso come descritte dall’art. 4 e 4bis dell’Accordo.
Art. 8 – RECESSO DAL CONTRATTO
Le parti concordano che Parte Comodante possa recedere unilateralmente dopo i primi 2 anni o dopo i primi 4 o dopo i primi 6 anni (a seconda di quale Progetto non dovesse realizzarsi) in caso non si realizzi la condizione di cui al punto 4 e 4bis dell’Accordo, previo invio di lettera raccomandata A/R o Pec, rispettando un termine di preavviso di mesi tre e con esclusione di qualunque diritto di rivalsa o di risarcimento in favore dell’ente Beneficiario. In tal caso l’Ente dovrà procedere alla restituzione del veicolo allo scadere del termine di preavviso secondo le modalità di cui al successivo art. 9.
Art. 9 – RESTITUZIONE DELL’AUTOVEICOLO
L’autoveicolo comodato sarà restituito nello stato in cui viene consegnato, salvo il normale deterioramento per effetto dell’uso. La restituzione da parte dell’Ente Beneficiario dovrà avvenire presso la sede dell’Ente Beneficiario.
Art. 10 – CLAUSOLA PENALE
Nel caso in cui il Comodatario, al termine della durata del presente contratto, ritardi la restituzione dell’autoveicolo comodato, sarà dovuta in favore della Parte comodante una penale che le parti convengono fin d’ora pari ad euro 100,00 (cento/00) per ogni giorno di ritardo.
Art. 11 – DIRITTI ED OBBLIGHI DELLA COMODANTE
11.a – Parte comodante provvederà al pagamento della tassa di possesso annuale, degli eventuali oneri e tasse connesse alla circolazione dello stesso, del premio annuale delle assicurazioni obbligatorie per legge, R.C., dell’assicurazione Kasko, della copertura furto e incendio, atti vandalici ed eventi naturali (ad eccezione delle franchigie che rimangono a carico dell’Ente Beneficiario), dei tagliandi previsti dalla casa di produzione. In relazione al pagamento dei tagliandi da parte della Comodante, si precisa che il pagamento avverrà solo previa approvazione scritta tramite pec o fax del relativo preventivo che l’Ente dovrà far pervenire a mezzo fax o Pec. Tutte le spese di ordinaria e straordinaria manutenzione saranno sopportate da parte comodante, comprese le spese necessarie per la sostituzione degli pneumatici quando necessario in base al chilometraggio effettuato. Parte comodante si impegna, all’atto della consegna dell’autoveicolo e ad ogni successiva scadenza, a fornire all’Ente Beneficiario il tagliando dell’assicurazione.
11.b – Parte comodante si impegna nei confronti dell’Ente Beneficiario a sostituire l’autoveicolo nel caso in cui quest’ultimo perisca per causa ad esso non imputabile. Ai fini del presente Contratto e a solo titolo esemplificativo si intende perimento dell’autoveicolo per causa non imputabile all’Ente, il furto, la completa distruzione, ovvero il danneggiamento che ne impedisca qualsiasi riparazione.
11.c – Parte comodante si impegna nei confronti dell’Ente Beneficiario, in caso di sinistro, a riparare l’autoveicolo, sempre che l’evento del danneggiamento sia contemplato tra i rischi coperti dalle polizze assicurative stipulate ovvero non sia imputabile al produttore dell’autoveicolo. Ai fini del presente Contratto si intende danneggiamento dell’autoveicolo qualunque evento che comporta la riduzione delle funzionalità dello stesso ovvero l’impossibilità dell’utilizzo e i cui effetti dannosi sono eliminabili grazie a riparazione.
11.d – Parte comodante si impegna a non apporre sull’autoveicolo messaggi pubblicitari che per la loro natura possano risultare in contrasto con le finalità dell’Ente Beneficiario e l’interesse degli utenti, che si possono così qualificare: messaggi contrari all’ordine pubblico, al buon costume,
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con contenuto politico e qualsiasi altro messaggio che possa ledere la dignità del cittadino o dell’Ente Beneficiario. Rimane diritto esclusivo di Parte comodante apporre, sostituire, eliminare dalle superfici dell’autoveicolo i messaggi pubblicitari.
Art. 12 – DIRITTI E OBBLIGHI DEL COMODATARIO
12.a – L’Ente Beneficiario, a cui viene concesso in uso l’autoveicolo, si obbliga ad utilizzarlo sempre nel rispetto della destinazione disposta dall’art. 3 del presente Contratto.
12.b – È fatto divieto all’Ente Beneficiario di concedere l’autoveicolo in noleggio a pagamento, concessione o prestito a terzi di qualunque natura; con riferimento alle Associazioni di Volontariato o Aziende convenzionate con l’Ente Beneficiario, e comunque aventi lo scopo di prestare assistenza alle persone svantaggiate, identificate al precedente art. 4, Parte comodante, previa richiesta scritta da parte dell’Ente Beneficiario, si riserva la facoltà di rilasciare autorizzazione per iscritto. In ogni caso, ai fini della predetta autorizzazione, l’Ente Beneficiario si impegna a segnalare tempestivamente e per iscritto a Parte comodante i dati relativi al soggetto al quale verrà concesso l’impiego dell’autoveicolo (denominazione, indirizzo, recapito telefonico, responsabile, ecc.).
12.c – L’Ente Beneficiario si obbliga ad utilizzare l’autoveicolo e conservarlo con la diligenza del buon padre di famiglia. L’Ente Beneficiario si impegna a mantenere in ordine l’autoveicolo, rispettando le norme di manutenzione consigliate dal produttore.
12.e – L’Ente Beneficiario si obbliga, nell’utilizzo dell’autoveicolo, ed anche in caso di autorizzazione per la concessione e/o prestito a terzi come previsto dal precedente art. 12.b, ad impiegare esclusivamente personale che si trovi in possesso dei requisiti di legge allo scopo dell’utilizzo previsto dal presente contratto e, così, che sia in possesso di tutte le autorizzazioni e patenti necessarie alla guida del particolare tipo di autoveicolo. Il conducente deve avere 21 anni compiuti e possedere la patente da almeno 1 (un) anno. Al conducente dell’autoveicolo è fatto espresso divieto di chiedere, a qualsiasi titolo, compensi ai passeggeri dell’autoveicolo.
Ai passeggeri ed al conducente è fatto espresso divieto di:
- gettare oggetti dal veicolo sia fermo che in movimento;
- pretendere che il trasporto venga reso in violazione alle norme di sicurezza previste dal vigente codice della strada.
Sono a carico dell’Ente Beneficiario le spese relative al personale addetto alla guida dell’autoveicolo o al personale impiegato in qualsiasi attività relativa al suo utilizzo.
12.f – L’Ente Beneficiario risponderà in proprio per le eventuali infrazioni commesse in violazione delle norme che disciplinano la circolazione stradale, sostenendo gli oneri per le relative contravvenzioni oltre alle spese. È fatto obbligo al Comodatario di trasmettere a parte comodante copia della quietanza di pagamento delle eventuali sanzioni entro 15 (quindici) giorni dal pagamento della stessa. Qualora la società proprietaria del veicolo o altra società partner dovessero sostenere il pagamento delle contravvenzioni comminate, l’Ente Beneficiario dovrà immediatamente rimborsare, a prima richiesta, e comunque non oltre 15 giorni dalla stessa, l’importo di dette contravvenzioni oltre alle spese sostenute, anche per la presentazione di eventuali ricorsi all’autorità competente.
12.f bis – Nel caso in cui la copertura assicurativa del veicolo concesso in comodato gratuito con la presente scrittura comprenda il diritto di rivalsa da parte della Compagnia di Assicurazioni nei confronti di Parte comodante, quest’ultima , a sua volta, eserciterà l’azione di rivalsa nei confronti dell’Ente Beneficiario nei casi che di seguito vengono descritti e nonostante sia intervenuta l’autorizzazione di cui all’art. 12.b:
- se il conducente non è abilitato alla guida a norma delle vigenti disposizioni di legge;
- in caso di danni subiti dai terzi trasportati, qualora il trasporto non è effettuato in conformità alle vigenti disposizioni di legge e/o in conformità alle indicazioni della carta di circolazione;
- in caso di guida con patente idonea ma scaduta;
- in caso di guida del conducente in stato di ebbrezza o sotto l’effetto dell’uso di stupefacente.
12.g – È incombenza dell’Ente Beneficiario richiedere, alle autorità competenti, l’eventuale rilascio dell’autorizzazione per il transito nelle “Zone a traffico limitato” ed il parcheggio nelle “Zone a sosta limitata”, simboleggiata dallo specifico “Contrassegno invalidi” da applicare
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sull’automezzo.
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12.h – In caso di sinistro, l’Ente Beneficiario si obbliga ad informare immediatamente, oltre la Compagnia Assicurativa, anche parte comodante. L’Ente Beneficiario sarà comunque responsabile della perdita, distruzione o sottrazione del veicolo o di parti dello stesso, nonché degli eventi dannosi per i quali non abbia inoltrato regolare denuncia alla Compagnia Assicurativa entro il temine massimo concesso o per i quali, per sua colpa, non verrà liquidato l’indennizzo. In tali casi l’Ente Beneficiario sarà obbligato a ripristinare il veicolo nella sua condizione originaria, a sostituire le parti con pezzi originali o a pagarne il valore.
12.i – È fatto divieto all’Ente Beneficiario di rimuovere o manomettere i messaggi pubblicitari installati, né tanto meno di apporne di diversi. L’Ente Beneficiario è, altresì, obbligato ad informare parte comodante di qualsivoglia irregolarità ovvero difformità che insorga nello spazio promozionale durante l’uso dell’autoveicolo, tale da ridurre in qualche modo la “visibilità” e la capacità di diffondere il messaggio promozionale ai potenziali consumatori. Parte comodante si riserva, altresì, di trasmettere all’Ente Beneficiario, in caso di danneggiamento, rimozione e/o in ogni altro caso in cui gli spazi all’interno dei quali si rende necessaria l’apposizione di nuovi messaggi pubblicitari, di trasmettere alla parte comodataria, a mezzo posta, il messaggio/i di cui si sia resa, per qualunque causa, necessaria la nuova apposizione. In tali casi, parte comodataria, provvederà direttamente al ripristino e/o nuova installazione del messaggio promozionale.
12.l L’Ente Beneficiario manleva la Comodante dall’assolvimento degli obblighi derivanti dal pagamento dell’imposta comunale sulla pubblicità
Art 12bis - VADEMECUM DI GESTIONE DEL MEZZO E PROCEDURE CONNESSE AL CONTRATTO DI COMODATO
Allegato al presente contratto di comodato d’uso e parte integrante dello stesso, è contemplato documento denominato “Vademecum di gestione del mezzo e procedure connesse al contratto di comodato”. Le parti convengono che detto allegato è parte integrante del presente contratto e l’Ente si impegna a rispettarlo.
Art. 13 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
Il mancato adempimento di uno degli obblighi di cui al presente Contratto ed, in particolare, degli obblighi imposti dai precedenti artt. 11 e 12 e 12bis, costituiscono giusta causa di risoluzione del Contratto.
Art. 14 – CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA
Ai sensi dell’art. 1456 c.c., si conviene espressamente che il presente contratto di comodato si risolverà di diritto nel caso in cui il comodatario non sia più nelle condizioni di perseguire gli scopi sociali istituzionali e/o utilizzi l’autoveicolo per un uso diverso da quello pattuito (Art. 3). In detti casi parte comodante potrà esigere l’immediata restituzione dell’autoveicolo con esclusione di qualsivoglia diritto di rivalsa o indennizzo a favore dell’Ente Beneficiario. L’Ente Beneficiario, comunque, si impegna a individuare e proporre una struttura che abbia le caratteristiche e le capacità di proseguire il servizio, già concorde nel proseguirlo alle stesse condizioni.
Art. 15 – MODIFICHE CONTRATTUALI
Qualsiasi modifica al presente accordo non sarà valida e vincolante, ove non risulti da atto scritto firmato da ciascuna delle Parti.
Art. 16 – COMUNICAZIONI E NOTIFICHE
Qualsiasi comunicazione richiesta o consentita dalle disposizioni del presente accordo dovrà essere effettuata per iscritto e si intenderà efficacemente e validamente eseguita al ricevimento della stessa, se effettuata per lettera raccomandata A/R o PEC all’indirizzo sopra indicato delle Parti.
Art. 17 – FORO COMPETENTE
Tutte le controversie riguardanti l’interpretazione, esecuzione, validità o applicazione del presente Contratto saranno rimesse alla competenza esclusiva del Foro di Milano.
Art. 18 – DISCIPLINA DEL PRESENTE ACCORDO
Per tutto quanto non previsto nel presente Contratto si applicano gli articoli 1803 e seguenti del codice civile.
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Art. 19 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi del D.Lgs. n.196 del 30 giugno 2003, e successive modifiche, le parti dichiarano che i dati personali contenuti nel presente Contratto verranno trattati esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l’assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti comunali in materia.
Si allega a far parte integrante del presente contratto VADEMECUM DI GESTIONE DEL MEZZO
Letto, confermato e sottoscritto a , il
L’ENTE BENEFICIARIO
Timbro
Legale Rappresentante Pro Tempore o Procuratore con potere di firma
LA SOCIETA’
Timbro
Legale Rappresentante Pro Tempore o Procuratore con potere di firma
(Nome e Cognome in stampatello) (Nome e Cognome in stampatello)
(Firma leggibile per esteso) (Firma leggibile per esteso)
A norma degli artt. 1341 e 1342 c.c., le parti dichiarano di approvare specificamente le clausole contenute negli articoli 3, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14 e 17.
L’ENTE BENEFICIARIO
Timbro
Legale Rappresentante Pro Tempore o Procuratore con potere di firma
LA SOCIETA’
Timbro
Legale Rappresentante Pro Tempore o Procuratore con potere di firma
(Nome e Cognome in stampatello) (Nome e Cognome in stampatello)
(Firma leggibile per esteso) (Firma leggibile per esteso)
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