DISCIPLINARE DI GARA
DISCIPLINARE DI GARA
GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO
1. PREMESSE
Con delibera del Consiglio di Amministrazione del 22 settembre 2021 la Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense ha deciso di affidare il servizio di brokeraggio assicurativo.
L’affidamento avverrà mediante procedura aperta ed aggiudicazione secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi degli artt. 60 e 95 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 – Codice dei Contratti Pubblici (in seguito: Codice).
Il luogo di svolgimento del servizio è Italia codice Nuts IT
CIG: 899320645D
Il Responsabile del procedimento, ai sensi dell’art. 31 del Codice, è il Xxxx. Xxxxxxx Xxxxxxxxx. L’oggetto dell’appalto è analiticamente descritto nel capitolato tecnico di gara.
2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI.
2.1 DOCUMENTI DI GARA
La documentazione di gara comprende:
1) Progetto ai sensi dell’art. 23 commi 14 e 15 del Codice comprensivo dei seguenti documenti: Capitolato speciale e schema di contratto;
2) Bando di gara;
3) Disciplinare di gara;
4) DGUE;
5) DUVRI;
6) Domanda di partecipazione e scheda attestazione requisiti;
7) Scheda per l’offerta tecnica;
8) Scheda per l’offerta economica;
9) Procedura “Modalità di accesso agli atti”.
La documentazione di gara è disponibile sul sito internet: xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxx- pubbliche/bandi-di-gara e sulla piattaforma telematica di seguito specificata.
2.2 CHIARIMENTI
É possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare esclusivamente a mezzo della piattaforma telematica, come di seguito specificato, almeno 10 giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte.
Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Ai sensi dell’art. 74 comma 4 del Codice, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite almeno 6
giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante pubblicazione in forma anonima sul sito della Stazione Appaltante, sezione Bandi di Gara, all’indirizzo internet xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxx-xxxxxxxxx/xxxxx-xx-xxxx
Non sono ammessi chiarimenti telefonici.
2.3 COMUNICAZIONI
Le comunicazioni di cui all’art. 76, comma 5, del Codice si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese attraverso l’AREA COMUNICAZIONI della citata piattaforma telematica.
I concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, l’indirizzo PEC o, solo per i concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l’indirizzo di posta elettronica, da utilizzare ai fini delle comunicazioni di cui al precedente capoverso, qualora vi siano eventuali problemi con l’utilizzo della richiamata AREA COMUNICAZIONI della piattaforma telematica.
Eventuali modifiche dell’indirizzo PEC/posta elettronica o problemi temporanei nell’utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate alla stazione appaltante; diversamente la medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.
In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.
In caso di consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b e c del Codice, la comunicazione recapitata al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.
In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all’offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.
In caso di subappalto, la comunicazione recapitata all’offerente si intende validamente resa a tutti i subappaltatori.
3. OGGETTO DELL’APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI
La presente procedura non viene suddivisa in lotti in quanto le prestazioni oggetto di affidamento, singolarmente considerate, non presentano una propria autonomia o delle caratteristiche diversificate alle quali è necessario far fronte con incarichi differenziati. Da un punto di vista organizzativo, inoltre, la presenza di più operatori economici nell’esecuzione dell’appalto determinerebbe problemi di coordinamento ed efficienza del servizio.
Tabella n. 1 – Oggetto dell’appalto
n. | Descrizione servizi/beni | CPV | P (principale) S (secondaria) | Importo |
1 | Servizio di brokeraggio assicurativo | 66518100-5 | P | 1.860.000,00 |
L’importo a base di gara è al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze.
L’importo degli oneri per la sicurezza da interferenze è pari a zero.
4. DURATA DELL’APPALTO, OPZIONI E RINNOVI
4.1 DURATA
L’appalto ha per oggetto l’affidamento del servizio di brokeraggio assicurativo per anni 3 decorrenti dalla data di stipula del contratto.
La durata del contratto in corso di esecuzione potrà essere modificata per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l’individuazione del nuovo contraente. In tal caso l’appaltatore è tenuto all’esecuzione delle prestazioni previste dal contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la stazione appaltante.
5. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell’art. 45 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli.
Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice.
È vietato ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete).
È vietato al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di partecipare anche in forma individuale.
È vietato al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di imprese di rete, di partecipare anche in forma individuale. Le imprese retiste non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata.
I consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; qualora il consorziato designato sia, a sua volta, un consorzio di cui all’articolo 45, comma 2, lettera b), è tenuto anch’esso a indicare, in sede di offerta, i consorziati per i quali concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.
Nel caso di consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice le consorziate designate dal consorzio per l’esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l’esecuzione.
Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all’art. 45, comma 2 lett. f) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare:
a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto), l’aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell’organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L’organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto), l’aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell’organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L’organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l’aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).
Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell’affidamento (cfr. Determinazione ANAC
n. 3 del 23 aprile 2013).
Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un consorzio di cui all’art. 45, comma 1, lett. b), c) ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un’aggregazioni di imprese di rete.
A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell’art. 48 comma 12 del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.
Ai sensi dell’art. 186-bis, comma 6 del X.X. 00 xxxxx 0000, x. 000, (xxxx come novellato dall’art. 2 legge 55 del 2019) l’impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.
6. REQUISITI GENERALI
Sono esclusi dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all’art. 80 del Codice.
Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell’art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001 n. 165.
7. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA
I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei commi seguenti. I documenti richiesti agli operatori economici ai fini della dimostrazione dei requisiti devono essere trasmessi mediante AVCpass in conformità alla delibera ANAC n. 157 del 17 febbraio 2016.
Ai sensi dell’art. 59, comma 4, lett. b) del Codice, sono inammissibili le offerte prive della qualificazione richiesta dal presente disciplinare.
a) Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.
Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all’art. 83, comma 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.
b) Iscrizione al registro unico degli intermediari assicurativi e riassicurativi di cui all’art. 109, comma 2 lett. b) del X.X.xx 209/2005 e del regolamento IVASS n. 5 del 16/10/2006 - sezione B - Broker ovvero iscrizione equipollente per le società che risiedono in altri Stati.
Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all’art. 83, co 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.
Per la comprova del requisito la stazione appaltante acquisisce d’ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell’operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.
7.2 REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA
a) Xxxxxxxx, nel triennio 2018, 2019, 2020 di un fatturato da provvigioni per un importo complessivo non inferiore ad euro 1.860.000,00.
Si precisa che il requisito di partecipazione relativo al fatturato specifico viene richiesto per il valore elevato dell'appalto e in relazione alla sua complessità e specificità. Il servizio oggetto di affidamento, infatti, è caratterizzato da un notevole tecnicismo e richiede il possesso di competenze elevate nel campo dell'intermediazione assicurativa. Inoltre, tra le polizze oggetto di intermediazione, alcune hanno valori molto elevati e richiedono, per la loro gestione, un'organizzazione solida e strutturata.
La comprova del requisito è fornita, ai sensi dell’art. 86, comma 4 e all. XVII parte I, del Codice
- per le società di capitali mediante i bilanci approvati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte corredati della nota integrativa;
- per gli operatori economici costituiti in forma d’impresa individuale ovvero di società di persone mediante il Modello Unico o la Dichiarazione IVA;
Ove le informazioni sui fatturati non siano disponibili, per le imprese che abbiano iniziato l’attività da meno di tre anni, i requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo di attività.
Ai sensi dell’art. 86, comma 4, del Codice l’operatore economico, che per fondati motivi non è in grado di presentare le referenze richieste può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante un qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla stazione appaltante.
b) Impegno, in caso di aggiudicazione, a presentare una polizza assicurativa di RC professionale con massimale non inferiore a euro 5.000.000,00, stipulata conformemente alle vigenti disposizioni di legge, a garanzia della responsabilità professionale verso terzi dell’impresa nonché dei suoi dipendenti e/o collaboratori, anche occasionali, con il preciso obbligo di tenere in essere detta polizza, per tutta la durata dell’incarico.
Tale copertura è richiesta in considerazione della complessità dei servizi forniti, dei relativi rischi e dei danni potenzialmente provocabili.
La comprova di tale requisito è fornita mediante l’esibizione della relativa polizza in copia conforme.
7.3 REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE
a) Intermediazione, nel triennio 2018, 2019, 2020, di premi assicurativi per polizze stipulate da Enti pubblici e/o privati per un valore complessivo non inferiore a € 93.000.000,00;
La comprova del requisito, è fornita secondo le disposizioni di cui all’art. 86 e all’allegato XVII, parte II, del Codice.
In caso di servizi/forniture prestati a favore di pubbliche amministrazioni o enti pubblici mediante una delle seguenti modalità:
- originale o copia conforme dei certificati rilasciati dall’amministrazione/ente contraente, con l’indicazione dell’oggetto, dell’importo e del periodo di esecuzione;
In caso di servizi/forniture prestati a favore di committenti privati, mediante una delle seguenti modalità:
- originale o copia autentica dei certificati rilasciati dal committente privato, con l’indicazione dell’oggetto, dell’importo e del periodo di esecuzione.
b) Possesso di una valutazione di conformità del proprio sistema di gestione della Qualità alla norma UNI EN ISO 9001:2015 idonea, pertinente e proporzionata all’oggetto della gara.
La comprova del requisito è fornita mediante un certificato di conformità del sistema di gestione della qualità alla norma UNI EN ISO 9001:2015.
Tale documento è rilasciato da un organismo di certificazione accreditato ai sensi della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17021-1 per lo specifico settore e campo di applicazione/scopo del certificato richiesto, da un Ente nazionale unico di accreditamento firmatario degli accordi EA/MLA oppure autorizzato a norma dell’art. 5, par. 2 del Regolamento (CE), n. 765/2008.
Al ricorrere delle condizioni di cui all’articolo 87, comma 1 del Codice, la stazione appaltante accetta anche altre prove relative all’impiego di misure equivalenti, valutando l’adeguatezza delle medesime agli standard sopra indicati.
7.4 INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE
I soggetti di cui all’art. 45 comma 2, lett. d), e), f) e g) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.
Alle aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che deve essere assimilata alla mandataria.
Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese sia una sub- associazione, nelle forme di un RTI costituito oppure di un’aggregazioni di imprese di rete, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.
I requisiti relativi all’iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato di cui al punto 7.1 lett. a) e il requisito relativo all’autorizzazione IVASS di cui al punto 7.1. lett b) devono essere posseduto da:
a. ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande o GEIE;
b. ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.
Il requisito relativo al fatturato di cui al punto 7.2 lett. a) deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo nel complesso; detto requisito deve essere posseduto in misura maggioritaria dalla mandataria.
In merito al requisito di cui al punto 7.2 lett. b), si specifica che, in caso di aggiudicazione, la polizza RC deve essere intestata alla mandataria per il massimale minimo indicato con copertura estesa a tutti gli operatori del raggruppamento
Il requisito riguardante i servizi analoghi relativo all’intermediazione di polizze di cui al precedente punto
7.3 lett. a) deve essere posseduto in misura maggioritaria dalla mandataria e ciascun componente il raggruppamento deve possedere il requisito in relazione alle prestazioni che intende eseguire.
Il requisito di cui al punto 7.3 lett. b), deve essere posseduto da ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande o GEIE.
7.5 INDICAZIONI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E I CONSORZI STABILI
I soggetti di cui all’art. art. 45 comma 2, lett. b) e c) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.
I requisiti relativi all’iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato di cui al punto 7.1 lett. a) e il requisito relativo all’autorizzazione IVASS di cui al punto 7.1. lett b) devono essere posseduti dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici.
I requisiti di capacità economica e finanziaria nonché tecnica e professionale, ai sensi dell’art. 47 del Codice, devono essere posseduti:
a. per i consorzi di cui all’art. 45, comma 2 lett. b) del Codice, direttamente dal consorzio medesimo, salvo che quelli relativi alla disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d’opera nonché all’organico
medio annuo che sono computati in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate;
b. per i consorzi di cui all’art. 45, comma 2 lett. c) del Codice dal consorzio ovvero dai singoli consorziati secondo quanto previsto dall’art 47 del Codice.
8. AVVALIMENTO
Ai sensi dell’art. 89 del Codice, l’operatore economico, singolo o associato ai sensi dell’art. 45 del Codice, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all’art. 83, comma 1, lett. b) e c) del Codice avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento.
Non è consentito l’avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale [ad esempio: iscrizione alla CCIAA ,…].
Ai sensi dell’art. 89, comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall’ausiliaria.
Il concorrente e l’ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.
È ammesso l’avvalimento di più ausiliarie. L’ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.
Ai sensi dell’art. 89, comma 7 del Codice, a pena di esclusione, non è consentito che l’ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l’ausiliaria che l’impresa che si avvale dei requisiti.
L’ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.
L’ausiliaria di un concorrente può essere indicata, quale subappaltatore, da altro concorrente.
Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all’esclusione del concorrente e all’escussione della garanzia ai sensi dell’art. 89, comma 1, ferma restando l’applicazione dell’art. 80, comma 12 del Codice.
Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l’ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la stazione appaltante impone, ai sensi dell’art. 89, comma 3 del Codice, al concorrente di sostituire l’ausiliaria.
In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell’ausiliaria, la commissione comunica l’esigenza al RUP, il quale richiede per iscritto, secondo le modalità di cui al punto 0, al concorrente la sostituzione dell’ausiliaria, assegnando un termine congruo per l’adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell’ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento da parte del concorrente, il DGUE della nuova ausiliaria nonché il nuovo contratto di avvalimento). In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la stazione appaltante procede all’esclusione del concorrente dalla procedura.
È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell’offerta.
La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall’impresa ausiliaria non è sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.
9. SUBAPPALTO
Il concorrente indica all’atto dell’offerta le parti del servizio/fornitura che intende subappaltare o concedere in cottimo nei limiti previsti dalla normativa vigente, in conformità a quanto previsto dall’art. 105 del Codice.
I subappaltatori devono possedere i requisiti previsti dall’art. 80 del Codice.
Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all’art. 105, comma 3 del Codice.
10. GARANZIA PROVVISORIA
L’offerta è corredata da:
1) una garanzia provvisoria, come definita dall’art. 93 del Codice, pari al 2% (due per cento) dell’importo complessivo a base d’asta e precisamente di importo pari ad Euro 37.200,00 (trentasettemiladuecento/00) salvo quanto previsto all’art. 93, comma 7 del Codice.
2) una dichiarazione di impegno, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all’art. 93, comma 3 del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva ai sensi dell’articolo 93, comma 8 del Codice, qualora il concorrente risulti affidatario. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti.
Ai sensi dell’art. 93, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto, dopo l’aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all’affidatario o all’adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del d. lgs. 6 settembre 2011, n.
159. Sono fatti riconducibili all’affidatario, tra l’altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali; la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula del contratto. L’eventuale esclusione dalla gara prima dell’aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all’art. 89 comma 1 del Codice, non comporterà l’escussione della garanzia provvisoria.
La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell’art. 89, comma 1 del Codice, anche le dichiarazioni mendaci rese nell’ambito dell’avvalimento.
La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente:
a. in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della stazione appaltante; il valore deve essere al corso del giorno del deposito;
b. fermo restando il limite all’utilizzo del contante di cui all’articolo 49, comma l del decreto legislativo 21 novembre 2007 n. 231, in contanti, con bonifico, in assegni circolari, con versamento presso il seguente IBAN: XX00X0000000000000000000X00;
c. fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di cui all’art. 93, comma 3 del Codice. In ogni caso, la garanzia fideiussoria è conforme allo schema tipo di cui all’art. 103, comma 9 del Codice.
Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell’autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:
- xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxxxxxxxx/xxxxx.xxxx
- xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxx-xxx/xxxxxxxx-xxxxxxxxxxx/
- xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxx-xxx/xxxxxxxx-xxx- legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf
- xxxx://xxx.xxxxx.xx/xxxxx/xxxxxxx_xxx/XxxxXxxx.xxx
In caso di prestazione di garanzia fideiussoria, questa dovrà:
1) contenere espressa menzione dell’oggetto e del soggetto garantito;
2) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/costituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all’art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, al solo consorzio;
3) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 19 gennaio 2018 n. 31 (GU del 10 aprile 2018 n. 83) contenente il “Regolamento con cui si adottano gli schemi di contratti tipo per le garanzie fideiussorie previste dagli artt. 103 comma 9 e 104 comma 9 del d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50”;
4) avere validità per almeno 180 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell’offerta;
5) prevedere espressamente:
a. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all’art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
b. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all’art. 1957 del codice civile;
c. la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
6) contenere l’impegno a rilasciare la garanzia definitiva, ove rilasciata dal medesimo garante;
7) essere corredata dall’impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell’art. 93, comma 5 del Codice, su richiesta della stazione appaltante per ulteriori 180 giorni, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l’aggiudicazione.
La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere sottoscritte da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere prodotte in una delle seguenti forme:
- in originale o in copia autentica ai sensi dell’art. 18 del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445;
- documento informatico, ai sensi dell’art. 1, lett. p) del d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 sottoscritto con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante;
- copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall’art. 22, commi 1 e 2, del d.lgs. 82/2005. In tali ultimi casi la conformità del documento all’originale dovrà esser attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale (art. 22, comma 1, del d.lgs. 82/2005) ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale (art. 22, comma 2 del d.lgs. 82/2005).
In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell’offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell’offerta.
L’importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto secondo le misure e le modalità di cui all’art. 93, comma 7 del Codice.
Per fruire di dette riduzioni il concorrente segnala e documenta nell’offerta il possesso dei relativi requisiti fornendo copia dei certificati posseduti.
In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del sistema di qualità di cui all’articolo 93, comma 7, si ottiene:
a. in caso di partecipazione dei soggetti di cui all’art. 45, comma 2, lett. d), e), f), g), del Codice solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della predetta certificazione;
b. in caso di partecipazione in consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, solo se la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio e/o dalle consorziate.
Le altre riduzioni previste dall’art. 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, da parte del consorzio e/o delle consorziate.
È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell’impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costituiti prima della presentazione dell’offerta. È onere dell’operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte. Ai sensi dell’art. 20 del d.lgs. 82/2005, la data e l’ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es.: marcatura temporale).
È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al RTI, carenza delle clausole obbligatorie, etc.).
Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.
11. SOPRALLUOGO
In considerazione della natura del servizio, non è previsto alcun sopralluogo.
12. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL’ANAC.
I concorrenti effettuano, a pena di esclusione, il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell’Autorità Nazionale Anticorruzione per un importo pari a € 140,00 secondo le modalità di cui alla delibera ANAC n. 1197 del 18/12/2019 pubblicata sul sito dell’ANAC nella sezione “contributi in sede di gara” e allegano la ricevuta ai documenti di gara.
In caso di mancata presentazione della ricevuta la stazione appaltante accerta il pagamento mediante consultazione del sistema AVCpass.
Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema, la mancata presentazione della ricevuta potrà essere sanata ai sensi dell’art. 83, comma 9 del Codice, a condizione che il pagamento sia stato già effettuato prima della scadenza del termine di presentazione dell’offerta.
In caso di mancata dimostrazione dell’avvenuto pagamento, la stazione appaltante esclude il concorrente dalla procedura di gara ai sensi dell’art. 1, comma 67 della l. 266/2005.
13. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA
La presente procedura è gestita integralmente con modalità telematiche e, pertanto, verranno ammesse solo le offerte presentate attraverso la piattaforma telematica ADEPP-Cassa Forense come di seguito meglio indicata.
Non saranno ritenute valide offerte presentate in forma cartacea o a mezzo pec o con altre modalità. Per partecipare alla procedura i soggetti interessati dovranno:
1. collegarsi all’indirizzo IP xxxxx://xxxxx-xxxxxxx.xxxxxxxxxxxxx.xx/XxxxxxxXxxxxxx/xx/xxxxxxxx.xx? e registrarsi al Portale Appalti attivando la funzione “Registrati” presente nella sezione “Area Riservata Fornitori”.
2. accedere alla sezione “Area Riservata Fornitori” con le credenziali ottenute in fase di registrazione al Portale di cui al punto precedente;
3. prendere visione delle istruzioni per partecipare alla gara telematica fornite nella sezione “Istruzioni e Manuali”;
4. Dopo l’autenticazione accedere alla propria area personale dove è reperibile la documentazione della gara in oggetto e il link per la presentazione dell’offerta.
Il firmatario della documentazione e dell’offerta (rappresentante legale, procuratore ecc…) deve essere in possesso di una firma digitale valida.
Per l’ammissione alla selezione gli interessati devono presentare la documentazione prevista dal presente Disciplinare che dovrà essere sottoscritta con firma digitale.
Gli interessati dovranno far pervenire il plico telematico mediante l’utilizzo della piattaforma telematica, raggiungibile dal profilo committente di Cassa Forense all’indirizzo IP:
xxxxx://xxxxx-xxxxxxx.xxxxxxxxxxxxx.xx/XxxxxxxXxxxxxx/xx/xxxxxxxx.xx? entro il giorno 04/01/2022 ore 12:00.
Il termine di 35 giorni è stato previsto, secondo il disposto dell’articolo 60 comma 1 del d.lgs. 50/2016, vista la particolare complessità relativa alla formulazione dell’offerta e al fine di garantire la massima partecipazione alla procedura.
Oltre il predetto termine la piattaforma inibirà la presentazione di qualsivoglia offerta. Si ribadisce che non saranno accettate offerte pervenute con differenti modalità.
Il plico telematico dovrà essere costituito da:
• “Documentazione amministrativa”
• “Offerta tecnica”
• “Offerta economica”
Per i concorrenti aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell’Unione europea, le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000; per i concorrenti non aventi sede
legale in uno dei Paesi dell’Unione europea, le dichiarazioni sostitutive sono rese mediante documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.
Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, ivi compreso il DGUE, la domanda di partecipazione, l’offerta tecnica e l’offerta economica devono essere sottoscritte digitalmente dal rappresentante legale del concorrente o suo procuratore.
Le dichiarazioni potranno essere redatte sui modelli predisposti e messi a disposizione all’interno della sezione “Documentazione di gara” della presente procedura.
La documentazione, ove non richiesta espressamente in originale, potrà essere prodotta in copia autentica o in copia conforme, ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19 del d.p.r. 445/2000. Ove non diversamente specificato è ammessa la copia semplice.
In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; si applicano gli articoli 83, comma 3, 86 e 90 del Codice.
Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.
In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione dei documenti contenuti nella busta telematica “Documentazione amministrativa”, si applica l’art. 83, comma 9 del Codice.
Le offerte tardive saranno escluse in quanto irregolari ai sensi dell’art. 59, comma 3, lett. b) del Codice. L’offerta vincolerà il concorrente ai sensi dell’art. 32, comma 4 del Codice per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell’offerta.
Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, la stazione appaltante potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell’art. 32, comma 4 del Codice, di confermare la validità dell’offerta sino alla data che sarà indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.
Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante sarà considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.
14. SOCCORSO ISTRUTTORIO
Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l’incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all’offerta economica e all’offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all’art. 83, comma 9 del Codice.
L’irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l’esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell’offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole:
- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina l’esclusione dalla procedura di gara;
- l’omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della
domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell’offerta;
- la mancata presentazione di elementi a corredo dell’offerta (es. garanzia provvisoria e impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell’offerta;
- la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell’offerta, che hanno rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti del servizio/fornitura ai sensi dell’art. 48, comma 4 del Codice) sono sanabili.
Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.
Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione.
In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all’esclusione del concorrente dalla procedura.
Al di fuori delle ipotesi di cui all’articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della stazione appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.
15. CONTENUTO DELLA BUSTA “A” – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA
La busta A contiene la domanda di partecipazione e le dichiarazioni integrative, il DGUE nonché la documentazione a corredo, in relazione alle diverse forme di partecipazione.
15.1 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E ATTESTAZIONE REQUISITI
La domanda di partecipazione è redatta preferibilmente secondo il modello “Domanda partecipazione e scheda attestazione requisiti” predisposto e messo a disposizione all’interno della sezione “Documentazione di gara” della procedura di cui trattasi nella predetta piattaforma telematica e contiene tutte le seguenti informazioni e dichiarazioni.
Il concorrente indica la forma singola o associata con la quale l’impresa partecipa alla gara (impresa singola, consorzio, RTI, aggregazione di imprese di rete, GEIE).
In caso di partecipazione in RTI, consorzio ordinario, aggregazione di imprese di rete, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascuna impresa (mandataria/mandante; capofila/consorziata).
Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all’art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara; qualora il consorzio
non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.
La domanda è sottoscritta digitalmente:
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti, dalla mandataria/capofila.
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;
- nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. In particolare:
a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell’art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell’art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall’impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;
c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall’impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla gara.
Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all’art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, la domanda è sottoscritta dal consorzio medesimo.
Il concorrente allega:
a) copia fotostatica di un documento d’identità del sottoscrittore;
b) copia conforme all’originale della procura oppure nel solo caso in cui dalla visura camerale del concorrente risulti l’indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, la dichiarazione sostitutiva resa dal procuratore attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura.
15.2 DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO
Il concorrente compila il DGUE di cui allo schema allegato al DM del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 18 luglio 2016 o successive modifiche messo a disposizione sulla predetta piattaforma telematica in formato editabile. Il DGUE dovrà essere compilato, firmato digitalmente e trasmesso attraverso la predetta piattaforma, all’interno della documentazione amministrativa, secondo quanto di seguito indicato.
Parte I – Informazioni sulla procedura di appalto e sull’amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore
Il concorrente rende tutte le informazioni richieste relative alla procedura di appalto.
Parte II – Informazioni sull’operatore economico
Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.
In caso di ricorso all’avvalimento si richiede la compilazione della sezione C
Il concorrente indica la denominazione dell’operatore economico ausiliario e i requisiti oggetto di avvalimento.
Il concorrente, per ciascuna ausiliaria, allega:
1) DGUE, a firma dell’ausiliaria, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, alla parte IV, in relazione ai requisiti oggetto di avvalimento, e alla parte VI;
2) dichiarazione sostitutiva di cui all’art. 89, comma 1 del Codice, sottoscritta dall’ausiliaria, con la quale quest’ultima si obbliga, verso il concorrente e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell’appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
3) dichiarazione sostitutiva di cui all’art. 89, comma 7 del Codice sottoscritta dall’ausiliaria con la quale quest’ultima attesta di non partecipare alla gara in proprio o come associata o consorziata;
4) originale o copia autentica del contratto di avvalimento, in virtù del quale l’ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata dell’appalto. A tal fine il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, ai sensi dell’art. 89 comma 1 del Codice, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall’ausiliaria;
5) PASSOE dell’ausiliaria.
In caso di ricorso al subappalto si richiede la compilazione della sezione D
Il concorrente, pena l’impossibilità di ricorrere al subappalto, indica l’elenco delle prestazioni che intende subappaltare con la relativa quota percentuale dell’importo complessivo del contratto.
Parte III – Motivi di esclusione
Il concorrente dichiara di non trovarsi nelle condizioni previste dal punto 6 del presente disciplinare (Sez. A-B-C-D).
Parte IV – Criteri di selezione
Il concorrente dichiara di possedere tutti i requisiti richiesti dai criteri di selezione barrando direttamente la sezione «α» ovvero compilando quanto segue:
a) la sezione A per dichiarare il possesso del requisito relativo all’idoneità professionale di cui par.
7.1 del presente disciplinare;
b) la sezione B per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità economico-finanziaria di cui al par. 7.2 del presente disciplinare;
c) la sezione C per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità professionale e tecnica di cui al par. 7.3 del presente disciplinare;
d) la sezione D per dichiarare il possesso del requisito relativo ai sistemi di garanzia della qualità e di gestione della sicurezza delle informazioni cui al par. 7.3 del presente disciplinare.
Parte VI – Dichiarazioni finali
Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.
Il DGUE deve essere presentato:
- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l’intera rete partecipa, ovvero dall’organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre;
In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d’azienda, le dichiarazioni di cui all’art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. l) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all’art. 80 comma 3 del Codice che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l’azienda nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.
15.3 DICHIARAZIONI INTEGRATIVE E DOCUMENTAZIONE A CORREDO
15.3.1 Dichiarazioni integrative
Ciascun concorrente rende le seguenti dichiarazioni, anche ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, con le quali:
1. dichiara di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all’art. 80, comma 5 lett. f-bis) e f-ter) del Codice;
2. dichiara i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) dei soggetti di cui all’art. 80, comma 3 del Codice, ovvero indica la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell’offerta;
3. dichiara remunerativa l’offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso atto e tenuto conto:
a) delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere svolti i servizi;
b) di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla prestazione dei servizi, sia sulla determinazione della propria offerta;
4. accetta, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione gara;
5. dichiara di essere edotto degli obblighi derivanti dal Modello di Organizzazione Gestione e Controllo ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231 adottato dalla stazione appaltante reperibile al seguente indirizzo internet xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxx/0000/xxxxx-xxxxxxx-xxxxxxx-000- parte-generale-cda-5-dicembre-2019.pdf e si impegna, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto;
6. accetta, ai sensi dell’art. 100, comma 2 del Codice, i requisiti particolari per l’esecuzione del contratto nell’ipotesi in cui risulti aggiudicatario;
7. si impegna, in caso di aggiudicazione, a presentare una polizza assicurativa di RC professionale con massimale non inferiore a euro 5.000.000,00, stipulata conformemente alle vigenti disposizioni di legge, a garanzia della responsabilità professionale verso terzi dell’impresa nonché dei suoi dipendenti
e/o collaboratori, anche occasionali, con il preciso obbligo di tenere in essere detta polizza, per tutta la durata dell’incarico;
Per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia
8. si impegna ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 del d.p.r. 633/1972 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;
9. indica i seguenti dati: domicilio fiscale …………; codice fiscale ……………, partita IVA
………………….; indica l’indirizzo PEC oppure, solo in caso di concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l’indirizzo di posta elettronica ………………
10.autorizza qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli atti”, la stazione appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara oppure non autorizza, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli atti”, la stazione appaltante a rilasciare copia dell’offerta tecnica e delle spiegazioni che saranno eventualmente richieste in sede di verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto tecnico/commerciale. Tale dichiarazione dovrà essere adeguatamente motivata e comprovata ai sensi dell’art. 53, comma 5, lett. a), del Codice;
11. Xxxxxxx di aver preso visione dell’informativa ai sensi del Regolamento Generale sulla protezione dei dati UE 2016/679 e del D.Lgs. 101/2018 in cui è indicato che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito della presente gara, nonché dell’esistenza dei diritti di cui all’art. 13 e agli artt. da 15 a 21 del Regolamento.
12. Dichiara di prestare il consenso di cui all’art. 71 comma 4 del DPR 28.12.00 n° 445 per l’accertamento dei requisiti di ordine generale effettuato dalla Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense;
Per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all’art. 186 bis del R.D. 00 xxxzo 1942, n. 267
13. indica, ad integrazione di quanto indicato nella parte III, sez. C, lett. d) del DGUE, i seguenti estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare ………… rilasciati dal Tribunale di nonché dichiara di non partecipare alla
gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell’art. 186 bis, comma 6 del R.D. 00 xxxzo 1942, n. 267.
Le suddette dichiarazioni potranno essere rese o sotto forma di allegati alla domanda di partecipazione ovvero quali sezioni interne alla domanda medesima debitamente compilate e sottoscritte dagli operatori dichiaranti nonché dal sottoscrittore della domanda di partecipazione secondo il modello “Domanda di partecipazione e scheda attestazione requisiti” predisposto e messo a disposizione all’interno della sezione “Documentazione di gara”.
15.3.2 Documentazione a corredo
Il concorrente allega:
14. PASSOE di cui all’art. 2, comma 3, lett. b) della delibera ANAC n. 157/2016, relativo al concorrente; in aggiunta, nel caso in cui il concorrente ricorra all’avvalimento ai sensi dell’art. 49 del Codice, anche il PASSOE relativo all’ausiliaria; in caso di subappalto anche il PASSOE dell’impresa subappaltatrice;
15. documento attestante la garanzia provvisoria con allegata dichiarazione di impegno di un fideiussore di cui all’art. 93, comma 8 del Codice;
Per gli operatori economici che presentano la cauzione provvisoria in misura ridotta, ai sensi dell’art. 93, comma 7 del Codice
16. copia conforme della certificazione di cui all’art. 93, comma 7 del Codice che giustifica la riduzione dell’importo della cauzione;
17. Ricevuta di pagamento del contributo a favore dell’ANAC.
15.3.3 Documentazione e dichiarazioni ulteriori per i soggetti associati
Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo sono sottoscritte secondo le modalità di cui al punto 15.1.
Per i raggruppamenti temporanei già costituiti
- copia autentica del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata.
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell’art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.
Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti
- atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE, in copia autentica, con indicazione del soggetto designato quale capofila.
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell’art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.
Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti
- dichiarazione attestante:
a. l’operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
b. l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell’art. 48 comma 8 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all’impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
c. dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell’art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.
Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica
- copia autentica o copia conforme del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005, con indicazione dell’organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
- dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell’organo comune, che indichi per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione che indichi le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.
Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica
- copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell’art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005;
- dichiarazione che indichi le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizi indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.
Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del RTI costituito o costituendo:
- in caso di RTI costituito: copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005 con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l’indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio o della fornitura, ovvero della percentuale in caso di servizi indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell’art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato deve avere la forma dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005;
- in caso di RTI costituendo: copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:
a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
b. l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
c. le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizi indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.
Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla mandataria con scrittura privata.
Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell’art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato dovrà avere la forma dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005.
Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo 15.3.3 potranno essere rese o sotto forma di allegati alla domanda di partecipazione ovvero quali sezioni interne alla domanda medesima.
16. CONTENUTO DELLA BUSTA B – OFFERTA TECNICA
La busta “B – Offerta tecnica” contiene, a pena di esclusione, i seguenti documenti:
a) relazione tecnica dei servizi/forniture offerti come indicato nel capitolato speciale;
b) scheda tecnica redatta preferibilmente secondo il modello già predisposto ed allegato al presente disciplinare nonché reperibile - nella citata piattaforma telematica - all’interno della sezione “Documentazione di gara” della procedura in oggetto.
La relazione tecnica dovrà essere redatta in un unico documento costituito complessivamente da massimo 20 pagine solo fronte (il curriculum vitae del Referente non contribuisce al numero massimo delle pagine indicate), formato A4 interlinea 1,5, carattere 12 libero, ed essere strutturata in modo da rispettare la cronologia (sequenza) numerica dei criteri e sub-criteri di valutazione di seguito trattati.
Riguardo ai criteri di valutazione tabellari (1.2, 1.3, 2.2, 2.3, 2.4, 3.1, 3.2, 3.3 e 4.1) dovrà essere completata l’allegata scheda d’offerta tecnica.
La valutazione sarà effettuata sommando i valori attribuiti alle varie voci ed assegnando il punteggio
massimo di 75 con le modalità previste dal capitolato speciale.
L’offerta deve rispettare le caratteristiche minime stabilite nel Capitolato speciale, pena l’esclusione dalla procedura di gara, nel rispetto del principio di equivalenza di cui all’art. 68 del Codice.
L’offerta può essere presentata anche da un procuratore o da un funzionario munito di poteri di firma con indicazione ed allegazione della procura.
Nel caso di concorrenti associati, l’offerta dovrà essere sottoscritta con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di cui al punto 15.1.
17. CONTENUTO DELLA BUSTA C – OFFERTA ECONOMICA
La busta “C – Offerta economica” contiene, a pena di esclusione, l’offerta economica redatta preferibilmente secondo il modello già predisposto ed allegato al presente disciplinare nonché reperibile
- nella citata piattaforma telematica - all’interno della sezione “Documentazione di gara” della procedura in oggetto.
L’offerta economica è così strutturata:
L'offerta economica è valutata massimo 25 punti ed è così strutturata:
Sub-criterio | Sub-puntggio MAX |
1.1) percentuale provvigione con base d’asta pari al 5% per un valore del premio complessivo fino a 2.000.000,00 di euro | 1 |
1.2) percentuale provvigione a base d’asta pari al 3% per un valore del premio complessivo da 2.000.000,01 fino a 10.000.000,01 di euro | 3 |
1.3) percentuale provvigione a base d’asta pari a 2% con un valore del premio complessivo superiore a 10.000.000,01 di euro | 21 |
I sub/punteggi di cui sopra saranno attribuiti mediante la seguente formula matematica:
Provvigione più bassa
x il relativo sub-punteggio
Provvigione Offerta
Si specifica che il punteggio economico sarà dato dalla somma dei punteggi ottenuti in 1.1) + 1.2) + 1.3) della predetta tabella 1 applicando per ogni provvigione offerta la suddetta formula matematica.
Una volta terminata la predetta procedura di attribuzione del punteggio economico, qualora nessun concorrente ottenga il punteggio massimo di 25, si procederà attribuendo il punteggio massimo di 25 al concorrente che ha ottenuto il punteggio complessivo più alto e proporzionando a tale punteggio le altre offerte.
Si specifica altresì che il calcolo della provvigione sarà effettuato sul valore complessivo ed assoluto del premio con riferimento ad ogni singola polizza e che la provvigione verrà riconosciuta esclusivamente per i prodotti assicurativi in cui sia previsto un pagamento del premio a carico dell’Ente e fino alla scadenza del contratto.
Pertanto il calcolo non avverrà per scaglioni ma a titolo esemplificativo: per una polizza con importo triennale pari a 3.000.000,00 che prevede il pagamento di un premio annuo di 1.000,000,00 di euro verrà riconosciuta su ogni singolo premio annuale una provvigione pari a quella offerta al punto 1.2 della suddetta tabella 1 così come per una polizza che prevede un premio complessivo triennale (o di qualsiasi altra durata) di 15.000.000,00 di euro verrà riconosciuta una provvigione pari a quella offerta al punto 1.3 della suddetta tabella 1 sui singoli frazionati pagamenti periodici del premio complessivo.
Sono inammissibili le offerte economiche che siano pari o superiori anche a una singola percentuale a base d’asta.
Tutti gli elementi dell’offerta economica sono essenziali all’erogazione del servizio e, pertanto, la mancata indicazione anche di una sola provvigione a base d’asta comporta l’esclusione dalla gara.
Trattandosi di un servizio di natura intellettuale personalizzato secondo le richieste dell’Ente, che non prevede caratteristiche standardizzate, non è richiesta l’indicazione dei costi di cui all’art. 95, co. 10 del D.Lgs. 50/2016.
L’offerta economica, a pena di esclusione, è sottoscritta digitalmente con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di cui al paragrafo 15.1.
18. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
L’appalto è aggiudicato in base al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 2 del Codice.
La valutazione dell’offerta tecnica e dell’offerta economica sarà effettuata in base ai seguenti punteggi:
CRITERIO | PUNTEGGIO MASSIMO |
Offerta Tecnica | 75 |
Offerta Economica | 25 |
TOTALE | 100 |
Tutti i punteggi relativi ai criteri e agli elementi delle suddette offerte saranno troncati alla terza cifra decimale.
18.1 CRITERI DI VALUTAZIONE DELL’OFFERTA TECNICA
L’offerta tecnica sarà valutata fino ad un massimo di 75 punti così ripartiti:
Criterio di valutazione | Subcriterio di valutazione | Punti Discr. max | Punti Tab. max | ||
descrizione delle modalità di redazione dell’analisi dei rischi, di | |||||
1.1 | predisposizione del piano assicurativo, di gestione del servizio e di | 10 | |||
Valutazione dell’analisi dei | rendicontazione dei sinistri. | ||||
1 | rischi/ predisposizione piano assicurativo/gestione del servizio: fino a 25 punti | ||||
1.2 | tempo occorrente per la redazione dell’analisi dei rischi/piano assicurativo (fermo restando max 60 gg) entro: Giorni solari Punteggio tecnico ≤45 punti 1 ≤30 punti 3 | 7 | |||
≤20 punti 7 |
1.3 | numero delle risorse oltre al Referente dedicate al servizio con piùdi 5 anni di esperienza nel settore: unità Punteggio tecnico ≤ 1 punti 0 2 punti 1 3 punti 2 4 punti 3 5 punti 6 6 e più punti 8 | 8 | |||
• Modalità di assistenza/consulenza | |||||
nella predisposizione dei documenti di | |||||
gara e in particolare, il disciplinare, il | |||||
capitolato e relativa documentazione da | |||||
2.1 | allegare (scheda offerta tecnica, scheda offerta economica, ecc.). Modalità di | 10 | |||
assistenza nella fase della procedura di | |||||
gara, dal suo avvio fino alla stipula | |||||
della/e conseguente/i polizza/e. | |||||
• numero delle risorse oltre al | |||||
Referente e diverse da quelle del punto | |||||
1.3 dedicate al servizio con più di 5 | |||||
Valutazione dell’attività di | anni di esperienza nelle procedure di evidenza pubblica relative al settore assicurativo: | 6 | |||
consulenza e | 2.2 | unità Punteggio tecnico | |||
2 | assistenza offerta in occasione di gare o | ≤ 1 punti 0 2 punti 1 | |||
procedure selettive | 3 punti 2 | ||||
per i servizi | 4 punti 3 | ||||
assicurativi: | 5 punti 5 | ||||
fino a 30 punti | 6 e più punti 6 | ||||
tempo occorrente per la redazione degli atti di gara dalla richiesta (fermo | 7 | ||||
2.3 | restando max 30 gg) entro: Giorni solari Punteggio tecnico | ||||
≤25 punti 1 | |||||
≤20 punti 3 | |||||
≤15 punti 7 | |||||
tempo occorrente per la risposta ai | |||||
quesiti formulati dalle società partecipanti alla gara dalla richiesta | 7 | ||||
2.4 | (fermo restando max 4 gg) entro: Giorni solari Punteggio tecnico | ||||
3 punti 1 | |||||
2 punti 3 | |||||
1 punti 7 |
3 | Valutazione delle modalità di gestione del servizio: fino a 15 punti | 3.1 | elaborazione di specifici pareri da rendere all’Ente dalla richiesta (fermo restando max 14 gg) entro: Giorni solari Punteggio tecnico 11 punti 1 10 punti 2 9 punti 3 8 punti 4 7 o inferiori punti 5 | 5 | |
3.2 | Frequenza delle riunioni di durata minima di 60 minuti a richiesta di Cassa Forense (fermo restando numero minimo garantito di 10 all’anno): Num. Compl.. riunioni anno Punt. tecnico 11 punti 1 12 punti 2 13 punti 3 14 punti 4 15 punti 5 | 5 | |||
3.3 | attività di aggiornamento a favore del personale dell’Ente in ordine alle problematiche d’interesse sulla legislazione concernente la materia assicurativa: Numero di riunioni di durata minima 60 minuti riferito al triennio per Formazione e aggiornamento a richiesta della Cassa (fermo restando il numero minimo garantito di 2 all’anno): Totale riunioni Punteggio tecnico 3≤4 punti 1 ≤6 punti 2 ≤8 punti 4 9 e più punti 5 | 5 | |||
4 | Valutazione del curriculum vitae del Referente del servizio: fino a 5 punti | 4.1 | • Referente (1 c.v.): • esperienze maturate nel settore oggetto della presente procedura di gara; con il seguente criterio di assegnazionein base agli anni di esperienza: > 15 anni 5 punti ≥7-15 anni 2 punti <7 anni 0 punti | 5 |
Per la valutazione dei soli criteri e/o sub-criteri qualitativi (discrezionali) ovvero 1.1 e 2.1: verrà attribuito da ciascun commissario della Commissione Giudicatrice, un giudizio a cui corrisponde un coefficiente di cui alla successiva “Tabella – Giudizio”.
Quindi la Commissione giudicatrice calcolerà la media dei coefficienti assegnati dai singoli componenti
per ogni criterio e/o sub-criterio qualitativo (discrezionale). Tale media sarà moltiplicata per il punteggio massimo disponibile per ciascuno criterio e/o sub-criterio qualitativo-discrezionale.
GIUDIZIO (attribuito ad ogni aspetto qualitativo-discrezionale, per ciascun criterio (o sub-criterio) | Coefficiente |
Non trattato | 0,00 |
Inadeguato | 0,20 |
Insufficiente | 0,40 |
Sufficiente | 0,60 |
Buono | 0,80 |
Ottimo | 1,00 |
Unica riparametrazione
Una volta terminata la procedura di attribuzione dei coefficienti e dei punteggi tabellari, al fine di non alterare i rapporti stabiliti nel bando di gara tra i pesi dei criteri, qualora nessun concorrente ottenga, per l’intera offerta tecnica, il punteggio massimo attribuibile (pari a 75 punti), sarà effettuata la “riparametrazione” del punteggio complessivo ottenuto, assegnando il peso totale dell’offerta tecnica (pari a 75 punti) al concorrente che ha ottenuto il massimo punteggio quale somma dei punteggi dei singoli criteri (o sub- criteri ove previsti) e alle altre offerte un punteggio proporzionale decrescente.
Ai sensi dell’art. 95 comma 8, del d.lgs 50/2016, saranno esclusi dalla gara e, pertanto, non si procederà all’apertura della loro offerta economica, i concorrenti il cui punteggio non riparametrato dell’offerta tecnica non sia pari o superiore a 40 punti (soglia di sbarramento).
Si precisa che, in caso di un unico concorrente, la relativa offerta tecnica sarà ammessa qualora la commissione la ritenga conveniente e idonea in relazione all’oggetto del contratto.
Per ciascun criterio (o sub-criterio ove previsto) dell’offerta tecnica non indicato/valorizzato/trattato dal concorrente verrà assegnato un punteggio pari a “0” (zero).
18.2 METODO PER IL CALCOLO DEI PUNTEGGI
Il servizio sarà aggiudicato al concorrente che avrà raggiunto il punteggio complessivo maggiore ottenuto quale somma del punteggio attribuito, secondo le suddette modalità, all’ Offerta tecnica ed economica.
19. SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA: APERTURA DELLA BUSTA A – VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA
La prima seduta pubblica mediante la sopramenzionata piattaforma telematica avrà luogo il giorno
18/01/2022, alle ore 10:00.
Tale seduta pubblica, se necessario, sarà aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, nella data e negli orari che saranno comunicati ai concorrenti a mezzo piattaforma telematica almeno due giorni prima della data fissata.
Parimenti le successive sedute pubbliche saranno comunicate ai concorrenti a mezzo piattaforma informatica almeno due giorni prima della data fissata.
La Commissione giudicatrice procederà, nella prima seduta pubblica, a verificare il tempestivo deposito e l’integrità dei plichi telematici inviati dai concorrenti e, una volta aperti, a controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata.
Successivamente la Commissione giudicatrice procederà a:
a) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;
b) attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente punto 14;
c) redigere apposito verbale relativo alle attività svolte;
d) adottare il provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni dalla procedura di gara.
Ai sensi dell’art. 85, comma 5, primo periodo del Codice, la stazione appaltante si riserva di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.
Tale verifica avverrà, ai sensi degli artt. 81 e 216, comma 13 del Codice, attraverso l’utilizzo del sistema AVCpass, reso disponibile dall’ANAC, con le modalità di cui alla delibera n. 157/2016.
20. COMMISSIONE GIUDICATRICE
La commissione giudicatrice è nominata, ai sensi dell’art. 216, comma 12 del Codice, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari di membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l’oggetto del contratto. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell’art. 77, comma 9, del Codice. A tal fine i medesimi rilasciano apposita dichiarazione alla stazione appaltante.
La commissione giudicatrice, che ha la facoltà di riunirsi e svolgere i lavori (incluse le sedute riservate) a distanza in videoconferenza mediante collegamento informatico, è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti e fornisce ausilio al RUP nella valutazione della congruità delle offerte.
La stazione appaltante pubblica, sul profilo di committente, la composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti, ai sensi dell’art. 29, comma 1 del Codice.
21. APERTURA DELLE BUSTE B E C – VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE
Una volta effettuato il controllo della documentazione amministrativa, la commissione giudicatrice, in seduta pubblica mediante la sopracitata piattaforma telematica, procederà all’apertura della busta concernente l’offerta tecnica ed alla verifica della presenza dei documenti richiesti dal presente disciplinare.
In una o più sedute riservate la commissione procederà all’esame ed alla valutazione delle offerte tecniche e all’assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nella documentazione di gara.
Successivamente, in seduta pubblica mediante la predetta piattaforma telematica, la commissione indicherà i punteggi, già riparametrati, attribuiti alle singole offerte tecniche e darà atto delle eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti.
Nella medesima seduta, o in una seduta pubblica successiva, la commissione procederà all’apertura della busta contenente l’offerta economica e quindi alla relativa valutazione, che potrà avvenire anche in successiva seduta riservata, secondo i criteri e le modalità descritte al punto 18.
La stazione appaltante procederà dunque all’individuazione dell’unico valore numerico finale per la formulazione della graduatoria ai sensi dell’art. 95 comma 9 del codice.
Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, sarà collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull’offerta tecnica.
Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l’offerta tecnica, si procederà mediante sorteggio in seduta pubblica. All’esito delle operazioni di cui sopra, la commissione, in seduta pubblica telematica, redige la graduatoria e procede ai sensi di quanto previsto al punto 23.
Qualora individui offerte che superano la soglia di anomalia di cui all’art. 97, comma 3 del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l’offerta appaia anormalmente bassa, la commissione, chiude la relativa seduta pubblica dando comunicazione al RUP, che procederà secondo quanto indicato al successivo punto 22.
In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte tecniche ed economiche, la commissione provvede a comunicare a mezzo piattaforma telematica, ai sensi dell’art. 76, comma 5, lett. b) del Codice l’esclusione da disporre per:
- mancata separazione dell’offerta economica dall’offerta tecnica, ovvero l’inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti contenuti nelle buste A e B;
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative nonché irregolari, ai sensi dell’art. 59, comma 3, lett. a) del Codice, in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche;
- presentazione di offerte inammissibili, ai sensi dell’art. 59, comma 4 lett. a) e c) del Codice, in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all’importo a base di gara.
22. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE.
Al ricorrere dei presupposti di cui all’art. 97, comma 3, del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l’offerta appaia anormalmente bassa, il RUP, avvalendosi, se ritenuto necessario, della commissione, valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse.
Si procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala. È facoltà della stazione appaltante procedere contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le offerte anormalmente basse.
Il RUP richiede per iscritto al concorrente la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni, se del caso indicando le componenti specifiche dell’offerta ritenute anomale.
A tal fine, assegna un termine non inferiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.
Il RUP, con il supporto della commissione, esamina in seduta riservata le spiegazioni fornite dall’offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l’anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo per il riscontro.
Il RUP esclude, ai sensi degli articoli 59, comma 3 lett. c) e 97, commi 5 e 6 del Codice, le offerte che, in base all’esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili e procede ai sensi del seguente articolo 23.
23. AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO
All’esito delle operazioni di cui sopra la commissione – o il RUP, qualora vi sia stata verifica di congruità delle offerte anomale – formulerà la proposta di aggiudicazione in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta, chiudendo le operazioni di gara e trasmettendo al RUP tutti gli atti e documenti della gara ai fini dei successivi adempimenti.
Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto, la stazione appaltante si riserva la facoltà di non procedere all’aggiudicazione ai sensi dell’art. 95, comma 12 del Codice.
La Cassa si riserva la facoltà di annullare o di revocare e non aggiudicare in ogni momento l’intera procedura per sopravvenute ragioni organizzative o per la modifica di circostanze di fatto o dei presupposti giuridici su cui la procedura si basa, come anche di non procedere, a suo insindacabile giudizio, all’aggiudicazione qualora ritenga che nessuna delle offerte pervenute sia conveniente o rispondente alle proprie esigenze, così come previsto dall’art. 95 del D.Lgs. 50/2016 o venga valutata negativamente ex art. 97 del DLgs 50/2016.
La Cassa si riserva, a suo insindacabile giudizio, di non procedere all’affidamento del servizio ovvero di stralciare parti del servizio al momento dell’affidamento ovvero dell’esecuzione dello stesso, senza che ciò possa costituire diritto o titolo a rimborsi o risarcimenti o indennizzi di sorta da parte dei partecipanti o dell’aggiudicatario.
In questo caso la presente procedura sarà interrotta e/o non si procederà con l’aggiudicazione, le Società concorrenti non potranno pretendere alcun rimborso per le eventuali spese sostenute che rimarranno a loro carico
La verifica dei requisiti generali e speciali avverrà, ai sensi dell’art. 85, comma 5 Codice, sull’offerente cui la stazione appaltante ha deciso di aggiudicare l’appalto.
Prima dell’aggiudicazione, la stazione appaltante, ai sensi dell’art. 85 comma 5 del Codice, richiede al concorrente cui ha deciso di aggiudicare l’appalto di presentare i documenti di cui all’art. 86 del Codice, ai fini della prova dell’assenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 e del rispetto dei criteri di selezione di cui all’art. 83 del medesimo Codice. Tale verifica avverrà attraverso l’utilizzo del sistema AVCpass.
Ai sensi dell’art. 95, comma 10, la stazione appaltante prima dell’aggiudicazione procede, laddove non effettuata in sede di verifica di congruità dell’offerta, alla valutazione di merito circa il rispetto di quanto previsto dall’art. 97, comma 5, lett. d) del Codice.
La stazione appaltante, previa verifica ed approvazione della proposta di aggiudicazione ai sensi degli artt. 32, comma 5 e 33, comma 1 del Codice, aggiudica l’appalto.
L’aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell’art. 32, comma 7 del Codice, all’esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti.
In caso di esito negativo delle verifiche, la stazione appaltante procederà alla revoca dell’aggiudicazione, alla segnalazione all’ANAC nonché all’incameramento della garanzia provvisoria. La stazione appaltante aggiudicherà, quindi, al secondo graduato procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati.
Nell’ipotesi in cui l’appalto non possa essere aggiudicato neppure a favore del concorrente collocato al secondo posto nella graduatoria, l’appalto verrà aggiudicato, nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.
La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia, fatto salvo quanto previsto dall’art. 88 comma 4-bis e 89 e dall’art. 92 comma 3 del d.lgs. 159/2011.
Ai sensi dell’art. 93, commi 6 e 9 del Codice, la garanzia provvisoria verrà svincolata, all’aggiudicatario, automaticamente al momento della stipula del contratto; agli altri concorrenti, verrà svincolata tempestivamente e comunque entro trenta giorni dalla comunicazione dell’avvenuta aggiudicazione.
Trascorsi i termini previsti dall’art. 92, commi 2 e 3 d.lgs. 159/2011 dalla consultazione della Banca dati, la stazione appaltante procede alla stipula del contratto anche in assenza di dell’informativa antimafia, salvo il successivo recesso dal contratto laddove siano successivamente accertati elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all’art. 92, comma 4 del d.lgs. 159/2011.
Il contratto, ai sensi dell’art. 32, comma 9 del Codice, non potrà essere stipulato prima di 35 giorni dall’invio dell’ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione.
La stipula avrà luogo entro 60 giorni dall’intervenuta efficacia dell’aggiudicazione ai sensi dell’art. 32, comma 8 del Codice, salvo il differimento espressamente concordato con l’aggiudicatario.
All’atto della stipulazione del contratto, l’aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull’importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall’art. 103 del Codice.
Il contratto sarà stipulato in modalità elettronica mediante scrittura privata.
Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 13 agosto 2010, n. 136.
Nei casi di cui all’art. 110 comma 1 del Codice la stazione appaltante interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l’affidamento dell’esecuzione o del completamento del servizio.
Le spese relative alla pubblicazione del bando e dell’avviso sui risultati della procedura di affidamento, ai sensi dell’art. 216, comma 11 del Codice e del d.m. 2 dicembre 2016 (GU 25.1.2017 n. 20), sono a carico dell’aggiudicatario e dovranno essere rimborsate alla stazione appaltante entro il termine di sessanta giorni dall’aggiudicazione.
L’importo presunto delle spese di pubblicazione è pari a € 9.000,00. La stazione appaltante comunicherà all’aggiudicatario l’importo effettivo delle suddette spese, nonché le relative modalità di pagamento.
L’accesso agli atti sarà regolamentato dalla Procedura “Modalità di accesso agli atti”, approvata dal Consiglio di Amministrazione di Cassa Forense nella riunione dell’8 novembre 2018 pubblicata sul sito dell’Ente e riportata in allegato alla documentazione di gara.
In particolare, si evidenzia che, ai sensi dell’art. 12 del predetto regolamento per la riproduzione cartacea e/o digitale degli atti è dovuto il pagamento dei diritti di ricerca e visura pari a € 25,00 per ogni singolo documento richiesto. Inoltre, il rilascio di copia del documento è subordinato alla corresponsione di € 0,25 per ogni pagina formato A4 cartaceo e/o digitale.
Sono a carico dell’aggiudicatario anche tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.
Ai sensi dell’art. 105, comma 2, del Codice l’affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l’importo e l’oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell’inizio della prestazione.
L’affidatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all’art. 105, comma 3, lett. c bis) del Codice.
24. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE
Per le controversie derivanti dal contratto è competente il Foro di Roma, rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri.
25. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Informativa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento Generale sulla Protezione dei dati UE 2016/679 e DLgs 101/2018
La Cassa Forense, in qualità di Titolare del trattamento, è tenuta a fornire informazioni riguardanti l’utilizzo dei dati personali in suo possesso.
I dati personali in possesso della Cassa sono raccolti direttamente dai concorrenti alla presente procedura di gara e vengono trattati nel rispetto degli obblighi di correttezza, liceità e trasparenza imposti dalla citata normativa, tutelando la riservatezza e i diritti degli interessati.
Il trattamento dei dati personali è finalizzato allo svolgimento della presente procedura di gara, nonché all’adempimento di eventuali obblighi previsti dalla normativa vigente o di richieste della pubblica autorità.
Il conferimento dei dati è necessario allo svolgimento della procedura di gara di cui l’interessato è parte e il loro eventuale rifiuto pregiudicherebbe la sua attuazione.
I dati personali comunicati dai concorrenti potranno essere comunicati ad altri concorrenti che esercitino il diritto di accesso alla documentazione di gara, in conformità alla normativa vigente in materia di affidamento dei contratti pubblici.
In relazione alle indicate finalità, il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali e/o informatici con logiche di organizzazione ed elaborazione strettamente correlate alle finalità stesse e comunque in modo da garantire la sicurezza, l’integrità e la riservatezza dei dati stessi.
L’interessato può esercitare i diritti ai sensi degli articoli 13, comma 2, lettere (b) e (d), nonché da 15 a 21 del Regolamento UE n. 2016/679.
L’esercizio dei suindicati diritti potrà avvenire attraverso l’invio di una richiesta all’indirizzo PEC xxx.xxxxxxx@xxxx.xxxxxxxxxxxx.xx
L’interessato ha il diritto di proporre un reclamo al Garante per la Protezione dei Dati Personali, con sede in Xxxx Xxxxxx Xxxxxxx 00 (tel. x00 00000000), seguendo le procedure e le indicazioni pubblicate sul sito web dell’Autorità xxx.xxxxxxxxxxxxxx.xx.