CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE POLIZZA COLLETTIVA n° 5108/01 – “Alter Ego Duo Plus” per Tutti
CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE POLIZZA COLLETTIVA n° 5108/01 – “Alter Ego Duo Plus” per Tutti
GLOSSARIO
Aderente
Persona fisica che ha aderito alla Polizza.
Assicurato
Soggetto coincidente con l’Aderente per il quale è prestata l’Assicurazione.
Assicurazione
Contratto con il quale la Compagnia presta le coperture assicurative disciplinate nelle Condizioni di Assicurazione.
Attestato di Assicurazione
Documento emesso dalla Compagnia che attesta la conclusione del contratto per effetto del consenso telefonico e l’accesso alla copertura assicurativa.
Attività sportiva professionistica
Attività sportiva remunerata e svolta con continuità da atleti, allenatori, preparatori atletici. La disciplina sportiva deve:
essere regolamentata dal CONI
conseguire la qualificazione dalle Federazioni Sportive Nazionali secondo le norme da loro emanate
essere praticata secondo le direttive del CONI, che distinguono tra attività dilettantistica e attività professionistica.
Beneficiario
Soggetto cui spettano le prestazioni assicurative.
Carenza
Periodo di tempo immediatamente successivo alla Data di Decorrenza dell’Assicurazione, in cui le coperture assicurative sono sospese.
Compagnia
Per tutte le garanzie della Polizza Collettiva n°5108/01 Cardif Assurance Vie – Rappresentanza Generale per l’Italia (d’ora in poi, anche “Cardif Vie”), società soggetta a Direzione e Coordinamento da parte di BNP Paribas Cardif.
Sede legale: Xxxxxx Xxxx Xx Xxxxx, 0, 00000 Xxxxxx
Capitale sociale: 719.167.488,00 euro
P. IVA, CF e iscrizione al Reg. Imprese di Milano: 08916510152
REA: 1254537
PEC: xxxxxxxxx@xxx.xxxxxx.xx
Elenco I annesso all’Albo delle imprese di assicurazione e riassicurazione: I.00010
Autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con D.M del 27.02.1989
Condizioni di Assicurazione
Documento che contiene l’insieme delle clausole dell’Assicurazione.
Contraente
Volkswagen Bank GmbH, con sede legale Braunschweig (D), Gifhorner Strasse, 57 - Succursale di Xxxxxx Xxx Xxxxxxx 00, Iscritta alla n. UE00005460 dell’Elenco degli Intermediari dell’Unione Europea, che stipula le Polizze per conto dei propri clienti che sottoscrivono un finanziamento.
Data di Decorrenza
La data di adesione telefonica alle coperture assicurative, così come riportata nell’Attestato di Assicurazione.
Decesso
Morte dell’Assicurato.
Estinzione Anticipata
Anticipata estinzione del contratto di finanziamento a seguito di rimborso del debito residuo, in un’unica soluzione e prima della scadenza, da parte del soggetto obbligato.
Franchigia
Condizione contrattuale che limita, sul piano quantitativo, la garanzia prestata dalla Compagnia, facendo sì che una parte del danno rimanga a carico dell’Assicurato. Nelle Condizioni di Assicurazione consiste in un
periodo di tempo durante il quale, pur in presenza di un evento indennizzabile, il Beneficiario non ha mai diritto ad alcuna Indennità.
Inabilità Temporanea Totale
Perdita temporanea e totale della capacità dell'Assicurato di svolgere la propria professione o mestiere.
Se l’evento colpisce un Non Lavoratore, l’Inabilità Temporanea Totale è la perdita temporanea e totale della capacità dell'Assicurato di dedicarsi alle occupazioni ordinarie e quotidiane ossia di svolgere e di gestire i propri affari familiari, personali o domestiche.
Indennizzo (o anche Indennità o Prestazione) Somma dovuta al Beneficiario in caso di Sinistro. Indennizzo Ulteriore
Prestazione aggiuntiva liquidata dalla Compagnia, nelle ipotesi di Decesso o Invalidità Permanente, di importo corrispondente all’Indennizzo.
Infortunio
Evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna, che produca lesioni fisiche obiettivamente constatabili.
Invalidità Permanente
Perdita definitiva e irrimediabile, da parte dell’Assicurato, della capacità di svolgere un qualsiasi lavoro proficuo, indipendentemente dalla sua specifica attività lavorativa.
IVASS
Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni, che svolge funzioni di vigilanza nei confronti delle imprese di assicurazione.
Lavoratore Autonomo
Persona fisica che esercita un’attività lavorativa regolare e che, ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), non percepisce un reddito da lavoro dipendente (vedi definizioni di Lavoratore Dipendente Privato e di Lavoratore Dipendente Pubblico) o da pensione. Sono considerati Autonomi anche i lavoratori dipendenti che percepiscono un reddito a fronte di contratti a progetto e di contratti di somministrazione lavoro (ex lavoratori interinali) sia alle dipendenze di aziende o enti di diritto privato sia alle dipendenze di una pubblica amministrazione.
Lavoratore Dipendente Privato
Persona fisica che, in posizione subordinata, presta il proprio lavoro alle dipendenze di individui o aziende o enti di diritto privato, con qualsiasi qualifica o in qualsiasi categoria, in base a un contratto di lavoro dipendente di diritto italiano, con un orario settimanale di almeno 16 ore e un’anzianità minima di 6 mesi ininterrotti presso lo stesso datore di lavoro al momento dell’adesione. Sono considerati Lavoratori Dipendenti Privati anche i lavoratori che, in posizione subordinata, prestano il proprio lavoro, alle dipendenze di individui, aziende o enti di diritto privato, con i seguenti contratti: contratto a tempo determinato; contratto di inserimento (ex contratti di formazione lavoro); contratti di apprendistato; contratti di lavoro intermittente..
Lavoratore Dipendente Pubblico
Persona fisica che, in posizione subordinata, presta il proprio lavoro alle dipendenze di una pubblica amministrazione italiana, con qualsiasi qualifica o in qualsiasi categoria. Per pubbliche amministrazioni si intendono tutte le amministrazioni dello Stato, compresi gli istituti e le scuole di ogni genere e grado e le istituzioni educative, le aziende e amministrazioni dello Stato a ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità Montane e loro consorzi e associazioni, le Istituzioni Universitarie, gli Istituti Autonomi Case Popolari, le Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio Sanitario Nazionale, l’Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al D.lgs. 30.7.1999 n. 300. Sono considerati Dipendenti Pubblici anche i dipendenti degli enti sottoposti alla disciplina del
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Condizioni di Assicurazione – Ed 02.2017
parastato come da L. 70/1975.
Sono considerati Lavoratori Dipendenti Pubblici anche i lavoratori che, in posizione subordinata, prestano il proprio lavoro alle dipendenze di una pubblica amministrazione in base ai seguenti contratti: contratto a tempo determinato; contratto di inserimento (ex contratti di formazione lavoro); contratti di apprendistato; contratto di lavoro intermittente.
Malattia
Alterazione dello stato di salute non dipendente da Infortunio.
Massimale
La somma massima che la Compagnia paga come Indennizzo.
Non Lavoratore
Persona fisica che non è né Lavoratore Autonomo, né Lavoratore Dipendente Privato, né Lavoratore Dipendente Pubblico. È considerato Non Lavoratore anche chi lavora da meno di sei mesi e non ha ancora superato il periodo di prova, i pensionati (anche se contestualmente svolgono un’attività lavorativa), i lavoratori dipendenti con contratti di lavoro a chiamata con un orario settimanale inferiore a 16 ore o con contratti di lavoro accessorio o occasionale o con contratti di lavoro stipulati all’estero (se non regolati dalla legge italiana).
Polizza
La Polizza Collettiva n° 5108/01 stipulata fra Contraente e Compagnia.
Polizza collettiva
Contratto di assicurazione stipulato da un soggetto Contraente per conto di più Aderenti.
Portabilità
L’esercizio, da parte dell’Aderente, della facoltà di surrogazione prevista per legge, con conseguente trasferimento del contratto di finanziamento a un altro finanziatore.
Premio
Costo della copertura assicurativa, cioè la somma che si paga alla Compagnia per avere diritto alle prestazioni previste dall’Assicurazione. Prescrizione
Estinzione del diritto alla Prestazione, se non è fatto valere entro i termini di legge.
Ricovero Ospedaliero
Degenza ininterrotta che richiede il pernottamento in un ospedale, una clinica universitaria, o una casa di cura regolarmente autorizzati all'erogazione di prestazioni sanitarie, riabilitative e comunque al ricovero dei malati, e che sia necessaria per svolgere accertamenti e/o terapie che non si possono svolgere in day hospital o in ambulatorio.
Sinistro
Evento dannoso coperto dall'Assicurazione.
NORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE
Art. 1 Cosa e chi copre la Polizza?
La Polizza copre i rischi che potrebbero impedire all'Assicurato di rimborsare il finanziamento, e cioè il Decesso, l’Invalidità Permanente, e l’Inabilità Temporanea Totale. Le garanzie Decesso, Invalidità Permanente e Inabilità Temporanea Totale hanno effetto sempre e immediatamente. Il dettaglio delle condizioni e delle prestazioni per ogni garanzia è indicato all’art. 7. Può acquistare queste garanzie solo insieme e quindi con un'unica dichiarazione telefonica di adesione.
GARANZIE DELLA POLIZZA | |
Decesso | |
Invalidità Permanente | |
Inabilità Temporanea Totale | |
Art. 2 Chi si può assicurare?
Per potersi assicurare è necessario che l’Assicurato, al momento dell’adesione:
non abbia più di 68 anni
non sia portatore di uno stato di Invalidità Permanente riconosciuto, di grado uguale o superiore a 34% (non rilevano le Invalidità Permanenti riconosciute per patologie mentali/psichiatriche)
non riceva una pensione di invalidità o, comunque, non abbia presentato domanda per ottenerla (non rilevano le pensioni di invalidità riconosciute per patologie mentali/psichiatriche)
E’ inoltre necessario che sia stato sottoscritto un Finanziamento che scada prima che l’Assicurato compia il 72° anno di età.
Art. 3 A quali condizioni opera l’Assicurazione?
3.1 Condizioni al momento dell’Adesione
L’Assicurazione può essere conclusa se, al momento dell’adesione:
l’Assicurato ha il proprio domicilio abituale in Italia
l’Aderente o l’Assicurato non sono cittadini di Stati sottoposti a sanzioni finanziarie/embarghi disposti dall’ONU e dagli Stati Uniti d’America
l’Aderente o l’Assicurato non facciano parte di liste di restrizione all'operatività nazionali o internazionali (ivi comprese le liste OFAC - Office of Foreign Assets Control > xxx.xxxxxxxx.xxx)
l’Aderente ha la propria residenza in Italia.
3.2 Condizioni durante l’Assicurazione
L’Assicurazione opera fin tanto che, nel corso della sua durata:
l’Assicurato mantiene il proprio domicilio abituale in Italia
gli Stati di cui l’Aderente e l’Assicurato erano cittadini al momento dell’adesione continuano a non essere sottoposti a sanzioni finanziarie/embarghi disposti dall’ONU e dagli Stati Uniti d’America oppure gli Stati di cui l’Aderente e l’Assicurato acquisiscono la cittadinanza dopo l’adesione non sono sottoposti a sanzioni finanziarie/embarghi disposti dall’ONU e dagli Stati Uniti d’America
l’Aderente continua a non essere residente in uno Stato sottoposto a sanzioni finanziarie/embarghi disposti dall’ONU e dagli Stati Uniti d’America.
L’Assicurato e l’Aderente si obbligano a comunicare la perdita di uno o più di questi requisiti nel corso della durata dell’Assicurazione. La copertura assicurativa cessa dal momento della
perdita del requisito e la Compagnia le restituirà la parte di Premio relativa al periodo residuo da quel momento alla scadenza originaria, al netto delle imposte. Se non ha comunicato tempestivamente la perdita del requisito, la Compagnia potrà applicare una penale corrispondente ai costi sostenuti per la gestione della Polizza nel tempo in cui non era a conoscenza della sua cessazione. Si ricorda, quindi, che l’Assicurazione non opera per i Sinistri che accadono dopo il trasferimento, al di fuori dell’Italia, del domicilio abituale dell’Assicurato, oppure dopo l’acquisizione della cittadinanza di Stati sottoposti a sanzioni finanziarie/embarghi disposti dall’ONU e dagli Stati Uniti d’America (o l’applicazione di tali sanzioni finanziarie/embarghi disposti dall’ONU e dagli Stati Uniti d’America allo Stato di cittadinanza originaria dell’Aderente o dell’Assicurato). In nessun caso la Compagnia può pagare importi a cittadini di Stati sottoposti a sanzioni finanziarie/embarghi disposti dall’ONU e dagli Stati Uniti d’America.
Art. 4 Come assicurarsi?
Per concludere l’Assicurazione l’Aderente deve prestare oralmente il suo consenso nel corso della telefonata di collocamento.
Art. 5 Quanto durano le garanzie?
5.1 Quando iniziano?
Decorrono, cioè entrano in vigore, dalle ore 24 della Data di Decorrenza, cioè la data di adesione telefonica alle coperture assicurative indicata sull’Attestato di assicurazione.
5.2 Quando cessano?
Le garanzie cessano:
alla naturale scadenza dell’Assicurazione, cioè alla data di scadenza dell’ultima rata prevista dal piano di rimborso del finanziamento, e comunque non oltre 72 mesi dalla data di erogazione. Prima della naturale scadenza dell’Assicurazione, le garanzie possono cessare inoltre:
se lei recede dal contratto nei termini previsti da queste Condizioni di Assicurazione, con effetto dalla data indicata
in caso di Decesso, dalla data dell’evento
se viene liquidata l’Indennità per Invalidità Permanente
se l’Assicurato perde il domicilio abituale in Italia, con effetto dalla data del trasferimento del domicilio
se l’Aderente trasferisce la propria residenza in Stati sottoposti a sanzioni finanziarie/embarghi disposti dall’ONU e dagli Stati Uniti d’America, con effetto dalla data del trasferimento della residenza (o anche se vengono applicate sanzioni finanziarie/embarghi disposti dall’ONU e dagli Stati Uniti d’America allo Stato in cui l’Aderente ha trasferito, dopo l’adesione, la propria residenza originaria)
se l’Aderente o l’Assicurato acquisiscono la cittadinanza di Stati sottoposti a sanzioni finanziarie/embarghi disposti dall’ONU e dagli Stati Uniti d’America con effetto dall’acquisizione della cittadinanza oppure se vengono applicate sanzioni finanziarie/embarghi disposti dall’ONU e dagli Stati Uniti d’America allo Stato di cittadinanza originaria dell’Aderente o dell’Assicurato, con effetto dalla data di applicazione.
5.3 Che cosa succede se estinguo il finanziamento in anticipo o se con la Portabilità trasferisco il contratto a un altro finanziatore? In caso di Estinzione Anticipata o di Portabilità del finanziamento le garanzie rimangono in vigore fino al termine del piano di rimborso definito in fase di sottoscrizione del finanziamento, secondo il piano originariamente sottoscritto.
Art. 6 Si può recedere dall’Assicurazione?
6.1 Il suo recesso
Lei può cambiare idea sull’adesione e recedere dall’Assicurazione entro 60 giorni dalla Data di Decorrenza, ma deve comunicarlo telefonicamente alla Compagnia al numero indicato sull’Attestato di Assicurazione o con
raccomandata A/R ai recapiti indicati all’art. 15. La copertura assicurativa cessa dalle ore 24 del giorno di spedizione della raccomandata. In caso di recesso, le verranno ridotte dalla Contraente la durata e/o le rate del finanziamento per un importo corrispondente al Premio versato al netto delle imposte e della parte di Premio relativa al periodo per il quale la copertura ha avuto effetto. In questo caso, la Compagnia è da lei espressamente liberata da ogni ulteriore obbligo di restituzione del Premio.
In caso di durata poliennale dell’Assicurazione, a fronte della riduzione di Premio che le è stata concessa nella misura indicata nell’Attestato di Assicurazione, può anche recedere annualmente dal contratto, purché siano trascorsi almeno 5 anni dalla Data di Decorrenza. Per recedere, deve comunicarlo alla Compagnia con un preavviso di 60 giorni ai recapiti indicati all’art. 15. Il recesso ha effetto dalla fine dell’annualità assicurativa in corso. Se la durata poliennale è inferiore a 5 anni il recesso annuale non è consentito.
6.2 Il recesso della Compagnia
La Compagnia può recedere dall’Assicurazione se l’Aderente o l’Assicurato entrano a far parte di liste di restrizione all'operatività nazionali o internazionali (ivi comprese le liste OFAC - Office of Foreign Assets Control > xxx.xxxxxxxx.xxx). La copertura assicurativa cessa dalle ore 24 del giorno in cui è stata ricevuta la comunicazione di recesso. In nessun caso la Compagnia può pagare importi a soggetti inclusi nelle liste di restrizione all'operatività nazionali o internazionali (ivi comprese le liste OFAC - Office of Foreign Assets Control > xxx.xxxxxxxx.xxx).
La Compagnia può, inoltre, recedere dall’Assicurazione qualora le dichiarazioni rilasciate dall’Assicurato in sede di sottoscrizione dell’Assicurazione, con l’Attestato di Assicurazione oppure nell’ambito delle formalità assuntive previste, risultano inesatte e reticenti.
Art. 7 Quali sono i rischi considerati e le prestazioni per ogni garanzia?
7.1 Decesso
Assicurati garantiti | Rischio | Prestazione |
Tutti | Decesso, per qualsiasi causa, in ogni caso nei limiti di quanto previsto all’art. 8 (eventi o situazioni esclusi dalla copertura) | Indennità pari al debito residuo in linea capitale alla data del Decesso, secondo il piano di rimborso definito alla sottoscrizione del finanziamento, esclusi eventuali importi di rate scadute e non pagate. |
La Compagnia, in aggiunta all’Indennità di cui sopra, liquida inoltre anche un Indennizzo Ulteriore di importo pari all’Indennità medesima. | ||
Per i Massimali > art. 9 |
7.2 Invalidità Permanente
Tutti | Invalidità Permanente non inferiore al 60% dovuta a Infortunio o Malattia, verificatisi dopo la Data di Decorrenza, in ogni caso nei limiti di quanto previsto all’art. 8 (eventi o situazioni esclusi dalla copertura). La valutazione dell'invalidità non tiene conto di eventuali stati di invalidità già presenti al momento dell'adesione. | Indennità pari al debito residuo in linea capitale alla data del Sinistro, secondo il piano di rimborso definito alla sottoscrizione del finanziamento. L'Indennità è al netto di eventuali altri indennizzi già pagati per lo stesso evento dalla garanzia Inabilità Temporanea Totale e di eventuali importi di rate scadute e non pagate. La Compagnia, in aggiunta all’Indennità di cui sopra, liquida inoltre anche un Indennizzo Ulteriore di importo pari all’Indennità medesima. |
Per i Massimali > art. 9 |
Per data del Sinistro si intende:
- In caso di Invalidità Permanente da Malattia: il giorno in cui si è stabilizzato il quadro clinico secondo la relazione medico-legale. Se questa non ci fosse, il giorno di presentazione della domanda alla ASL, all'INPS o all'INAIL.
- In caso di Invalidità Permanente da Infortunio: il giorno in cui è successo.
Il grado di Invalidità Permanente si calcola in base alle tabelle INAIL sull’indennizzo del danno biologico (art. 13 del D. Lgs 38/2000 e successive modifiche e integrazioni).
Tutti | Inabilità Temporanea | Se l'Assicurato è |
Totale dovuta a | ancora inabile dopo | |
Infortunio o Malattia, | che è trascorso il | |
in ogni caso nei limiti | periodo di Franchigia, | |
di quanto previsto | riceve un'Indennità | |
all’art. 8 (eventi o | pari alle rate mensili | |
situazioni esclusi | del finanziamento che | |
dalla copertura). | scadono durante il | |
restante periodo di | ||
inabilità, secondo il | ||
piano di rimborso | ||
definito alla | ||
sottoscrizione del | ||
finanziamento, | ||
esclusa la maxirata | ||
finale. | ||
Se l'Assicurato | ||
riprende l'attività | ||
lavorativa o riacquista | ||
la capacità di | ||
dedicarsi alle |
7.3 Inabilità Temporanea Totale
Assicurati garantiti | Rischio | Prestazione |
Assicurati garantiti | Rischio | Prestazione |
Inabilità Temporanea Totale | 1.800 euro per ciascuna rata mensile del finanziamento, per un massimo di 12 rate mensili per singolo Sinistro e 36 rate mensili per l'intera durata della copertura |
occupazioni ordinarie e quotidiane ed entro 60 giorni deve di nuovo interrompere la propria attività per la stessa Malattia o Infortunio, la copertura viene ripristinata senza alcun periodo di Franchigia. Se invece la causa è diversa rispetto all'interruzione precedente, viene preso in considerazione un nuovo periodo di Franchigia. Per i Massimali > art. 9 |
Franchigia: 30 giorni, a partire dal primo giorno di inattività lavorativa oppure dal giorno della perdita della capacità di dedicarsi alle occupazioni ordinarie e quotidiane, indicato sul certificato medico.
Art. 8 Quali eventi o situazioni sono esclusi dalle coperture?
Per tutte le garanzie:
dolo dell'Assicurato, dell’Aderente o del Beneficiario
sinistri legati a una guerra, dichiarata o non dichiarata, compresi (in via esemplificativa ma non esaustiva) guerra civile, insurrezione, atti di terrorismo, occupazione militare, invasione), tranne i sinistri avvenuti nei primi 14 giorni dall’inizio degli eventi bellici, sempre che l'Assicurato si trovasse già sul posto al momento di tale inizio
sinistri legati ad azioni intenzionali dell’Assicurato, ad eccezione del suicidio, quali: atti autolesivi; mutilazione volontaria; Sinistri provocati volontariamente dall’Assicurato; sinistri dovuti all'uso di stupefacenti o di medicine in dosi non terapeutiche o non prescritte dal medico o a stati d'alcolismo acuto o cronico
sinistri legati a un incidente aereo, se l'Assicurato viaggiava su un aereo non autorizzato al volo o con pilota senza brevetto idoneo
partecipazione a corse di velocità e relativi allenamenti, con qualsiasi mezzo a motore
sinistri che siano diretta conseguenza di stati depressivi, minorazioni
Attenzione: con la Garanzia Inabilità Temporanea Totale lei riceverà un'Indennità di importo pari alle rate mensili del finanziamento che scadono durante il periodo di inabilità, ma solo per il numero massimo di rate indicato in tabella (e non per tutte le rate restanti del finanziamento, se di numero superiore).
Art. 10 Chi ha diritto all'Indennità in caso di Xxxxxxxx?
Per tutte le garanzie, ad eccezione del Decesso, è l'Aderente ad avere diritto all'Indennità. Per la garanzia Decesso, Beneficiario dell'Indennità è la persona che, al momento del Decesso dell'Assicurato, risulta essere, nell'ordine:
1.l’erede testamentario dell’Aderente
0.xx non ci sono eredi testamentari:
l'erede legittimo dell’Aderente.
In ogni caso, non possono essere Beneficiari i cittadini o i residenti di Stati sottoposti a sanzioni finanziarie/embarghi disposti dall’ONU e dagli Stati Uniti d’America o comunque i soggetti inclusi nelle liste di restrizione all'operatività nazionali o internazionali (ivi comprese le liste OFAC - Office of Foreign Assets Control > xxx.xxxxxxxx.xxx).
L'Aderente rinuncia espressamente, nei confronti di Cardif Vie, al proprio diritto a revocare la designazione dei Beneficiari in caso di Decesso. Solo in caso di Portabilità è possibile indicare come Beneficiaria la banca che subentra nel finanziamento (Regolamento Isvap 35/2010). Il Beneficiario riceve l'Indennità direttamente dalla Compagnia oppure attraverso la Contraente.
Art. 11 Come si calcola e come si paga il Premio?
Garanzie | Formula di Calcolo | |||
PARTE | 4,67% * importo | Totale | ||
VITA | Decesso, | della rata di rimborso | premio | |
Invalidità | del finanziamento * | parte | ||
Permamente | mesi di durata del finanziamento | Vita | TOTALE PREMIO 5,00% | |
PARTE DANNI | Inabilità | 0,33% * importo della rata di rimborso | Totale premio | |
Temporanea | del finanziamento * | parte | ||
Totale | mesi di durata del | Danni | ||
finanziamento |
Il Premio è unico e anticipato e l’ammontare dipende dall’importo della rata di rimborso del finanziamento e dalla durata del finanziamento e si ottiene come indicato in tabella:
dell’integrità psichica, affezioni psichiatriche o neuropsichiatriche o dell’assunzione in via continuativa di farmaci psicotropi a scopo terapeutico
sinistri conseguenza diretta o indiretta di esplosioni o radiazioni atomiche
sinistri conseguenza diretta di Attività Sportive Professionistiche, di paracadutismo o di sport aerei.
Per la sola garanzia Inabilità Temporanea Totale:
interruzioni di lavoro dovute a gravidanza.
Art. 9 A quanto ammonta l'Indennità massima per ogni garanzia?
GARANZIA | MASSIMALI |
Decesso | 80.000 euro |
Invalidità Permanente | 80.000 euro |
Per esempio:
Per un finanziamento con rata di 100 euro che dura 72 mesi, il premio totale per la PARTE VITA è di 336,24 euro (4,67%*72*100) e per la PARTE DANNI di 23,76
euro (0,33%*72*100), per un ammontare totale di 360,00 euro.
Il Premio, comprensivo dell’imposta di assicurazione, sarà anticipato dalla Contraente e da quest’ultima addebitato in frazioni mensili, contestualmente alla rata mensile di finanziamento, per un periodo pari ai
mesi di durata residua del finanziamento. stesso.
Sull’Attestato di assicurazione è indicato l’importo di ciascuna frazione periodica di Premio, comprensivo dell’eventuale imposta di assicurazione, ed il numero delle frazioni complessive. È riconosciuta in media all'intermediario una quota parte pari a 48% del premio al netto delle tasse; ad esempio, su un premio imponibile di Euro 100 la remunerazione dell’intermediario è pari ad Euro 48,00.
Se l’Assicurazione ha durata poliennale, al Premio si applica una riduzione rispetto alla corrispondente tariffa annuale.
Il Premio indicato nell’Attestato di Assicurazione comprende già questa riduzione.
Art. 12 Come si denuncia un Sinistro?
Appena si verifica il Sinistro, deve comunicarlo immediatamente scrivendo alla Compagnia, a mezzo posta o fax ai seguenti recapiti: Cardif – Back Office Protezione - Ufficio Sinistri
Xxxxxxx Xxxxxxx 000
00000 Xxxxxx
fax 00 00000000
Per avere maggiori informazioni sulla denuncia del Sinistro, sui documenti necessari alla denuncia (di seguito indicati) e per conoscere lo stato della pratica di Xxxxxxxx può telefonare al Servizio Clienti
800.636.386 (lunedì - venerdì 8.30 -19.00; sabato 9.00 - 13.00)
Può inoltre denunciare online il Sinistro sul sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxxx.xx.
I documenti da consegnare alla Compagnia in caso di Sinistro sono, per ogni garanzia:
Decesso
Per liquidare il Sinistro:
certificato di morte
certificato medico che precisi le esatte cause della morte
se la causa del Decesso è una malattia, qualora ci sia stato un Ricovero Ospedaliero è necessaria la copia della cartella clinica del ricovero in cui è stata diagnosticata per la prima volta la malattia che ha portato al Decesso oppure, in alternativa, è sufficiente la copia della cartella clinica dell’ultimo ricovero, a condizione però che contenga una “anamnesi patologica remota e prossima”, cioè il quadro di tutte le informazioni utili alla diagnosi, sia per quanto riguarda il passato dell'Assicurato sia per quanto riguarda la malattia che ha portato al Decesso
copia del verbale redatto dalle autorità intervenute se il decesso è avvenuto a seguito di incidente stradale
copia del referto autoptico, se è stata effettuata l'autopsia Per individuare chi ha diritto all'Indennità:
1. l’erede testamentario dell’Aderente
copia autenticata del testamento, se c'è, e copia autenticata dell’atto sostitutivo di notorietà dove risulta che il testamento è l’ultimo ritenuto valido e non impugnato; se i Beneficiari sono gli eredi, l'atto deve indicarli con le loro generalità, l’età e la capacità di agire
2. se non ci sono eredi testamentari:
l'erede legittimo dell’Aderente.
copia autenticata dell’atto sostitutivo di notorietà dove risulta che l’Assicurato non ha lasciato testamento e che indica generalità, età e capacità di agire di tutti gli eredi
Invalidità Permanente
certificazione di Invalidità Permanente emessa dagli enti preposti (quali INAIL, INPS, ASL o commissioni mediche di verifica) o da un medico legale
se la causa dell’Invalidità Permanente è una malattia, qualora ci sia stato un Ricovero Ospedaliero è necessaria la copia della cartella clinica del ricovero in cui è stata diagnosticata per la prima volta la malattia da cui deriva l’Invalidità;
copia del verbale redatto dalle autorità intervenute se l’invalidità è
conseguente ad incidente stradale e della cartella clinica relativa all’eventuale Ricovero Ospedaliero subito a seguito dell’incidente Inabilità Temporanea Totale
dichiarazione del medico curante
qualora ci sia stato un Ricovero Ospedaliero, certificato di ricovero oppure copia della cartella clinica contenente una “anamnesi patologica remota e prossima”, cioè il quadro di tutte le informazioni utili alla diagnosi, sia per quanto riguarda il passato dell'Assicurato sia per quanto riguarda la malattia che ha portato all’Inabilità Temporanea Totale
Per verificare prima il diritto all'Indennità e poi per liquidare il Sinistro, la Compagnia dovrà ricevere tutta la documentazione. Potrà anche richiederle documentazione integrativa o di sottoporsi ad accertamenti medici.
Attenzione: In relazione alla richiesta della cartella clinica in caso di Decesso la Compagnia le ricorda che il Decreto Legge 30 giugno 2003 n. 196 (il “Codice Privacy”) attribuisce la possibilità di accedere ai dati personali di persone decedute a coloro che, come il Beneficiario di questa Assicurazione, hanno un “interesse proprio”. A lei e ai suoi familiari spetta invece:
sciogliere da ogni riserbo i medici curanti
consentire indagini, accertamenti e visite mediche da parte di consulenti medici di fiducia della Compagnia, che ne sosterranno tutti i costi
Solo quando la Compagnia riceve tutta la documentazione, la denuncia è considerata completa e può partire la pratica di liquidazione.
Art. 13 Quando riceverò l'Indennità?
Entro 30 giorni dalla data in cui la Compagnia avrà ricevuto tutta la documentazione richiesta.
Tutti i pagamenti della Compagnia, effettuati a qualunque titolo, sono:
in euro
versati su un conto corrente di un Istituto di credito con sede nell’Unione Europea e, comunque, intrattenuto presso un’Agenzia che si trova in uno Stato membro dell’Unione Europea.
Art. 14 Quale legge si applica e qual è la lingua di questo contratto?
La legge è quella italiana.
La lingua in cui sono comunicate le condizioni contrattuali e le informazioni preliminari e con cui le Parti effettueranno qualsivoglia comunicazione per la durata della copertura assicurativa è l’italiano.
Art. 15 Come comunico con la Compagnia?
Tranne che per i sinistri (> art. 12), per i reclami (> art. 19) e per la privacy (art. 20), può inviare le sue comunicazioni, a mezzo posta, fax o e-mail, ai seguenti recapiti:
Cardif – Back Office Protezione – Post Vendita Xxxxxxx Xxxxxxx 000
00000 Xxxxxx
fax 00 00000000
email: xxxxxxxxxxxx@xxxxxx.xxx
La Compagnia le scriverà all'indirizzo di posta che ha fornito, o per email se ha dato l'autorizzazione.
Sul sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxxx.xx può accedere alla sua area riservata per consultare la sua posizione assicurativa secondo le modalità previste dall'IVASS.
Al primo accesso, in occasione della registrazione, le verranno forniti user name e password, che potrà definire di volta in volta.
Art. 16 Posso cedere la mia copertura assicurativa a terzi?
No, non può, in alcun modo e per nessuna ragione.
Art. 17 Le mie dichiarazioni possono incidere sul diritto
all'Indennità?
Sì, per questo è importante che al momento dell'adesione lei fornisca informazioni vere e precise, soprattutto per quanto riguarda il suo stato di salute. Dichiarazioni inesatte e reticenze possono influire sulla valutazione del rischio e comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennità, o persino la cessazione dell'Assicurazione (art. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile).
Art. 18 Qual è il foro competente in caso di controversia?
Per qualunque controversia sull'applicazione o l'interpretazione della Polizza che può nascere tra la Compagnia o la Contraente (o entrambe) da una parte, e l'Aderente o l'avente diritto dall'altra, il foro competente è quello del luogo di residenza o domicilio dell'Aderente o dell'avente diritto.
Art. 19 A chi devo inviare un eventuale reclamo? Reclami alla Compagnia
Se il reclamo riguarda il comportamento della Compagnia o la violazione da parte della stessa Compagnia di norme cui è soggetta (per es. reclami sul contenuto delle coperture assicurative o sulla gestione dei sinistri), lei deve inviare una comunicazione scritta per email, posta o fax all'Ufficio Reclami della Compagnia, al seguente recapito:
Cardif - Ufficio Reclami Xxxxxx Xxxx Xx Xxxxx 0 00000 Xxxxxx
e-mail xxxxxxx@xxxxxx.xxx fax 00.00.000.000
La Compagnia si impegna a risponderle entro 45 giorni da quando ha ricevuto il reclamo. Se non lo facesse o se lei non fosse soddisfatto della risposta, può rivolgersi all'IVASS, con le modalità sotto riportate per i reclami presentati direttamente all’Istituto, allegando sia il reclamo sia l'eventuale risposta della Compagnia.
Reclami all’IVASS
Se ritiene che non sia stata rispettata la normativa di settore, deve rivolgersi, a mezzo PEC, posta o fax, direttamente all'IVASS:
IVASS - Servizio tutela del consumatore Xxx xxx Xxxxxxxxx 00
00000 Xxxx xxxxx@xxx.xxxxx.xx fax 00.00000000
Per la stesura del reclamo presentato all’IVASS potrà utilizzare il modello disponibile sul sito xxx.xxxxx.xx e sul sito della Compagnia xxx.xxxxxxxxxxxxxxxx.xx, nella sezione dedicata ai reclami.
Il reclamo deve indicare con chiarezza:
il suo nome, cognome e xxxxxxxxx
la Compagnia, l’intermediario o i soggetti nei confronti dei quali lei presenta il reclamo
i motivi del reclamo e la documentazione a supporto.
In ogni caso, può anche chiedere una mediazione (come da procedura disciplinata dal Decreto Legislativo n° 28 del 4 marzo 2010) e rivolgersi all’Autorità Giudiziaria.
Se il reclamo è nei confronti di una compagnia assicurativa che ha sede in un altro paese Ue e lei risiede in Italia, può presentare il reclamo a:
l’autorità di vigilanza o al sistema competente del Paese in cui ha sede legale la compagnia (può individuarla su xxx.xx.xxxxxx.xx/xxx- net)
l’IVASS, che lo inoltrerà all'Autorità estera informandola per conoscenza
L'autorità di vigilanza del Paese della Compagnia è ACPR (Autorité de Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx et de Résolution). Può inviare il reclamo all'ACPR seguendo le indicazioni del sito
xxxx://xxxx.xxxxxx-xxxxxx.xx/xx/xxxxxxxxxx-xx-xx-xxxxxxxxx/xxxxxxx- contacter-lacp.html
Art. 20 Come sono tutelati i miei dati personali?
Ai sensi dell'art. 13 del Decreto Legislativo n. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali, di seguito il “Codice”), la informiamo che la Compagnia, quale Titolare, effettua il trattamento dei dati personali relativi alla sua persona e agli eventuali Assicurati e Beneficiari, unicamente nei limiti e con le modalità necessarie ad attivare e gestire le coperture assicurative richieste, a fornire le correlate prestazioni e ad assolvere ai correlati adempimenti normativi (dettati da leggi, regolamenti, normativa comunitaria, disposizioni di autorità e organi di vigilanza e di controllo, da normative in materia assicurativa, di antiriciclaggio e contrasto al terrorismo, di prevenzione delle frodi tramite furto di identità). Il trattamento dei dati personali da lei forniti od acquisiti anche da altri soggetti (quali ad es. contraenti e intermediari), avviene con strumenti manuali e procedure anche automatizzate, in forma cartacea e/o elettronica, con modalità strettamente correlate alle finalità indicate e in modo tale da garantirne la sicurezza, la protezione e la riservatezza. Per le predette finalità collegate all’attivazione delle coperture assicurative da lei richieste ed alla fornitura delle correlate prestazioni, il conferimento dei suoi dati personali è necessario e, in alcuni casi, obbligatorio per gli evidenziati adempimenti di legge. In assenza di tali dati, la Compagnia non sarebbe quindi in grado di rilasciare la polizza e fornire correttamente i servizi richiesti.
Nello svolgimento di tali attività possono essere da lei forniti alcuni suoi dati sensibili (come, ad esempio, informazioni sullo stato di salute) qualora siano indispensabili per garantire la copertura dei rischi oggetto della polizza assicurativa, nonché per la liquidazione del sinistro od erogazione delle altre prestazioni richieste. Per tali dati le sarà comunque richiesto di rilasciare il suo consenso per iscritto. Eventuali dati giudiziari, ove eventualmente acquisiti nel corso del rapporto, saranno trattati per le finalità autorizzate dal Garante Privacy e nel rispetto delle relative prescrizioni in materia.
Per le suddette finalità, i suoi dati personali potranno essere conosciuti dai dipendenti, strutture o collaboratori anche esterni che, in qualità di Responsabili od Incaricati del trattamento dei dati personali, svolgono per conto della Compagnia del Gruppo BNP Paribas Cardif, attività, servizi, compiti tecnici, di supporto (servizi legali, servizi informatici, spedizioni) e di controllo aziendale, nonché servizi di gestione delle aree riservate al cliente sul sito web della Compagnia del medesimo Gruppo.
Sempre per le finalità sopra indicate, la Compagnia può comunicare i suoi dati personali anche ad alcuni soggetti appartenenti alla c.d. “catena assicurativa” (intermediari, riassicuratori, coassicuratori) e ad altri soggetti quali:
società che svolgono servizi bancari finanziari o assicurativi
società del Gruppo BNP Paribas Cardif e BNP Paribas, per finalità amministrative, contabili, di controllo e per adempimenti in tema di antiriciclaggio, antiterrorismo e prevenzioni delle frodi
società che forniscono servizi informatici
soggetti che svolgono attività di lavorazione e trasmissione delle comunicazioni alla/dalla clientela
soggetti che svolgono attività di archiviazione della documentazione
soggetti che prestano attività di assistenza alla clientela
soggetti che gestiscono sistemi nazionali e internazionali per il controllo delle frodi
consulenti esterni per attività di tipo legale, amministrativo, fiscale, contabile
soggetti che svolgono attività di controllo, revisione e certificazione delle attività della Compagnia, anche nell’interesse della clientela
società di recupero crediti.
L’elenco completo ed aggiornato dei suddetti soggetti che, in Italia o all’estero, possono utilizzare i dati personali in qualità di autonomi titolari o di responsabili del trattamento, è disponibile gratuitamente presso la sede
della Compagnia in Xxxxxx Xxxx Xx Xxxxx, 0 - 00000 Xxxxxx. In nessun caso i dati personali saranno trasferiti per finalità diverse da quelle necessarie per attuare le obbligazioni relative alla copertura assicurativa né saranno oggetto di diffusione.
Le facciamo presente, inoltre, che alcuni suoi dati (es.: recapito telefonico) potranno essere utilizzati da nostri incaricati per ricontattarla al fine di svolgere verifiche sulla correttezza del processo di vendita dei nostri prodotti assicurativi e sull’osservanza da parte dei nostri intermediari e addetti delle norme di riferimento. Tali dati, ivi inclusi altri recapiti da lei forniti (es.: indirizzo postale e casella e-mail), potranno essere trattati dalla nostra Società, anche dopo la cessazione del rapporto assicurativo, per comunicazioni attinenti ad analoghi prodotti e servizi degli stessi rami assicurativi. Lei può opporsi, in ogni momento (subito od anche successivamente), all’invio di tali comunicazioni, inviando la sua richiesta alla Compagnia, ai recapiti sotto indicati.
Ogni interessato – Aderente, Assicurato, Beneficiario – ha diritto di conoscere, in ogni momento, quali sono i propri dati personali trattati presso la Compagnia e come vengono utilizzati; ha inoltre il diritto di eventualmente chiederne l’aggiornamento, la rettifica o integrazione se inesatti od incompleti, la cancellazione od il blocco se trattati in violazione di legge, ovvero opporsi ad un loro particolare utilizzo e comunque all’invio di comunicazioni commerciali, nonché esercitare gli altri diritti previsti dall'art. 7 del Codice, rivolgendosi alla Compagnia, quale Titolare del trattamento dati, ai recapiti di seguito indicati:
PER COMPRENDERE MEGLIO LA TABELLA DELLE INVALIDITÀ
Il grado di Invalidità Permanente si calcola in base alle tabelle INAIL sull’indennizzo del danno biologico (art. 13 del D. Lgs 38/2000 e successive modifiche e integrazioni).
Di seguito alcuni esempi sulla differente % di valutazione di invalidità permanente tra tabelle INAIL e Tabelle INPS
Definizione del Danno (come da tabelle INPS) | Tabelle INAIL | Tabelle INPS |
Anchilosi cervicale o artrodesi cervicale in posizione favorevole, in funzione dei metameri interessati | dal 20% al 33% | dal 21% al 30% |
Amputazione di gamba, a prescindere dal livello, non protesizzabile | 65% | 60% |
Limitazione di 1/4 dei movimenti dell'anca | 12% | 10% |
Diabete mellito tipo insulino dipendente (in buon compenso e senza segni di ripercussioni sistemiche) | dal 13% al 20% | dal 11% al 20% |
Disturbo d'ansia generalizzato | non previsto | 10% |
SITUAZIONI ESEMPLIFICATIVE PER COMPRENDERE IL FUNZIONAMENTO DELLA POLIZZA 5108/01
DECESSO
Xxxxx ha sottoscritto una copertura per 5 anni per capitale pari a 25.000 euro Trascorsi 3 anni, Xxxxx muore in un incidente.
Cardif a seguito del Decesso dell’Assicurato liquiderà ai beneficiari una somma
pari al 200% debito residuo da piano di ammortamento.
Es: Debito Residuo del finanziamento (alla data del sinistro): 16.000 euro
Importo rimborsato dalla Compagnia per il sinistro: 32.000 euro
INVALIDITÀ PERMANENTE
Al momento della stipula del prestito Xxxx si assicura per 30.000 euro. A seguito di una malattia gli viene riconosciuta un’invalidità pari all’80%
Cardif liquiderà a Xxxx una somma pari al 200% del debito residuo da piano di ammortamento.
Es: Debito Residuo del finanziamento (alla data del sinistro): 12.000 euro
Importo rimborsato dalla Compagnia per il sinistro: 24.000 euro
INABILITÀ TEMPORANEA TOTALE
Xxxx riporta una frattura scomposta al femore.
Nei successivi 8 mesi viene sottoposta a più operazioni.
Xxxxxx liquiderà ad Xxxx una somma pari alle rate mensili del finanziamento che perdurano nel periodo di inabilità, al netto della franchigia di 30 giorni.
Es: Periodo di inabilità 8 mesi
Rate del finanziamento: 200 euro x 7 indennità = 1.400 euro
Importo rimborsato dalla Compagnia per il sinistro: 1.400 euro
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Condizioni di Assicurazione – Ed 02.2017