NEOSPERIENCE S.P.A.
NEOSPERIENCE S.P.A.
PROCEDURA RELATIVA ALLA TENUTA DEL REGISTRO INSIDER DELLE PERSONE CHE HANNO ACCESSO A INFORMAZIONI PRIVILEGIATE
Milano, dicembre 2018
Premessa
In applicazione del combinato disposto dell’art. 31 del Regolamento Emittenti AIM Italia – Mercato
Alternativo del Capitale (il “Regolamento Emittenti AIM Italia”), dell’art. 18 del Regolamento
596/2014/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio nonché del Regolamento di Esecuzione
347/2016/UE della Commissione Europea (il “Regolamento”), il Consiglio di Amministrazione di Neosperience S.p.A. (di seguito “Neosperience” o la “Società”), nella riunione del 19 novembre 2018 ha approvato la presente procedura (di seguito la “Procedura”) per la gestione, la tenuta e l’aggiornamento del Registro Insider delle persone che hanno accesso a informazioni privilegiate (il “Registro Insider”). La presente Procedura entra in vigore a far tempo dalla data di inizio delle negoziazioni delle Azioni della Società (come infra definite) sul sistema multilaterale di negoziazione AIM Italia.
La presente Procedura è collegata alla “Procedura relativa alla comunicazione delle informazioni privilegiate” adottata dalla Società.
Per quanto non esplicitamente previsto nella presente procedura, viene fatto espressamente rinvio alle disposizioni in materia di diffusione dell’informativa price sensitive e di informazione societaria previste dal Regolamento Emittenti AIM Italia, dal Regolamento e dalle disposizioni di legge e regolamentari (anche europee) pro-tempore applicabili.
Articolo 1 Definizioni
I termini e le espressioni in maiuscolo hanno il significato qui di seguito previsto.
“Azioni” indica le azioni ordinarie della Società.
“Collegio Sindacale” indica il collegio sindacale della Società di volta in volta in carica.
“Consiglio di Amministrazione” indica il consiglio di amministrazione della Società di volta in volta in carica.
“Controllate” indica le società controllate dalla Società ai sensi dell’art. 2359 cod. civ.
“Gruppo” indica la Società e le sue Controllate.
“Informazione Privilegiata” indica un’informazione di carattere preciso, che non sia resa pubblica e che riguarda direttamente o indirettamente la Società o una delle sue Controllate o gli Strumenti Finanziari della stessa che, se resa pubblica, potrebbe avere un effetto significativo sui prezzi degli Strumenti Finanziari.
In particolare, si deve intendere quale informazione avente “carattere preciso” quella che:
a) si riferisce a una serie di circostanze esistenti o che si possa ragionevolmente prevedere che verranno a prodursi o a un evento verificatosi o che si possa ragionevolmente prevedere che si verificherà; e
b) è sufficientemente specifica da consentire di trarre conclusioni sul possibile effetto del
complesso di circostanze o dell'evento di cui al punto (a) sui prezzi degli Strumenti Finanziari o dei relativi strumenti finanziari derivati. A tal proposito, nel caso di un processo prolungato volto a
concretizzare una particolare circostanza o un particolare evento o nel caso di un processo
prolungato che li determini, tale futura circostanza o futuro evento, nonché le tappe intermedie del medesimo processo, collegate alla concretizzazione o alla determinazione della circostanza o dell’evento futuri, possono essere considerate come informazioni aventi carattere preciso.
Inoltre, per “informazione che, se resa pubblica, potrebbe avere un effetto significativo sui prezzi degli Strumenti
Finanziari” è da intendersi l’informazione che un investitore ragionevole probabilmente utilizzerebbe come uno degli elementi su cui basare le proprie decisioni di investimento.
“Responsabile Legale” indica il responsabile della funzione Affari Societari.
Articolo 2
Persone fisiche e giuridiche iscritte nel Registro Insider
Il Registro Insider deve contenere l’elenco di tutti coloro che abbiano accesso a Informazioni Privilegiate e di tutti i soggetti con cui la Società o le persone che agiscono in nome o per conto loro abbiano un
rapporto di collaborazione professionale (contratto di lavoro dipendente o altro), e che, nello svolgimento di determinati compiti, abbiano accesso a Informazioni Privilegiate, quali, ad esempio:
I. i componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale del Gruppo:
II. i soggetti che svolgono funzioni di direzione del Gruppo, i dipendenti e i dirigenti che abbiano regolare accesso a Informazioni Privilegiate concernenti, direttamente o indirettamente, il Gruppo e detengono il potere di adottare decisioni che possono incidere sull’evoluzione e sulle prospettive della Società; nonché tutti gli altri soggetti che per doveri d’ufficio partecipano alle riunioni degli organi sociali, in relazione a tutte quelle Informazioni Privilegiate che concernono l’Emittente;
III. i soggetti che svolgono le funzioni di cui alle lettere I e II che precedono in una società
controllata, direttamente “Soggetti Rilevanti”).
o indirettamente, dalla Società (nel prosieguo,
Articolo 3 Struttura del Registro Insider
complessivamente, i
1. Il Registro Insider è diviso in sezioni distinte, una per ciascuna Informazione Privilegiata. Una nuova sezione all'elenco deve essere aggiunta ogni volta che viene individuata una nuova Informazione Privilegiata (“Registri Insider Occasionali”).
Ciascuna sezione del Registro Insider riporta soltanto i dati delle persone aventi accesso all’Informazione Privilegiata contemplata in quella specifica sezione.
2. Ciascuna sezione dell'elenco dei Registri Insider Occasionali deve riportare:
I. la data e l’ora di creazione della sezione dell'elenco ovvero del momento in cui è stata identificata l'Informazione Privilegiata;
II. la data e l’ora dell’ultimo aggiornamento;
III. la data di trasmissione all'autorità competente, se del caso;
IV. il nome, il cognome e il cognome di nascita (se diverso) del Soggetto Rilevante;
V. il numero di telefono professionale del Soggetto Rilevante;
VI. il nome e l’indirizzo della Società;
VII. la funzione e il motivo dell’accesso a Informazioni Privilegiate;
VIII. la data e l’ora in cui il Soggetto Rilevante ha ottenuto l'accesso a Informazioni Privilegiate;
IX. la data e ora in cui il Soggetto Rilevante è stato inserito nella sezione degli accessi occasionali;
X. la data e l’ora in cui il Soggetto Rilevante ha cessato di avere accesso a Informazioni Privilegiate;
XI. la data di nascita del Soggetto Rilevante;
XII. il codice fiscale del Soggetto Rilevante;
XIII. i numeri di telefono privati (casa e cellulare personale) del Soggetto Rilevante; e
XIV. l’indirizzo privato completo (via, numero civico, località, CAP, Stato) del Soggetto Rilevante.
3. Fermo restando quanto
sopra, la Società può aggiungere al Registro
Insider una sezione
supplementare in cui sono riportati i dati delle persone che hanno sempre accesso a tutte le Informazioni Privilegiate (il “Registro Insider Permanente”), i quali, una volta inseriti in tale sezione, non dovranno essere ulteriormente ripetuti nei Registri Insider Occasionali. Sono di norma inclusi nel Registro Insider Permanente i seguenti soggetti:
i. il Presidente del Consiglio di Amministrazione, gli Amministratori esecutivi, il Direttore Generale della Società;
ii. il Chief Financial Officer della Società;
iii. le persone di segreteria e staff a supporto dei soggetti di cui ai precedenti punti (i) e (ii),
individuate dal Presidente del Consiglio di Amministrazione su segnalazione dei rispettivi responsabili che abbiano accesso sempre a tutte le Informazioni Privilegiate;
iv. gli ulteriori soggetti, individuati dal Presidente del Consiglio di Amministrazione anche col supporto del Responsabile Legale, che hanno accesso sempre a tutte le Informazioni Privilegiate.
Ciascuna sezione dell'elenco del Registro Insider Permanente deve riportare:
I. la data e l’ora di creazione della sezione dell'elenco ovvero del momento in cui è stata identificata l'informazione privilegiata;
II. la data e ora dell’ultimo aggiornamento;
III. la data di trasmissione all'Autorità competente, se del caso;
IV. il nome, il cognome e il cognome di nascita (se diverso) del Soggetto Rilevante;
V. il numero di telefono professionale del Soggetto Rilevante;
VI. il nome e l’indirizzo della Società del Soggetto Rilevante;
VII. la funzione e motivo dell’accesso ad Informazioni Privilegiate su base permanente;
VIII. la data e ora in cui il Soggetto Rilevante è stato inserito nella sezione degli accessi permanenti;
IX. la data di nascita del Soggetto Rilevante;
X. il codice fiscale del Soggetto Rilevante;
XI. il numero di telefono privato del Soggetto Rilevante; e
XII. l’indirizzo privato completo (via, numero civico, località, CAP, Stato) del Soggetto Rilevante.
4. Fermo restando quanto precede, il contenuto dei Registri Insider Occasionali e del Registro
Insider Permanente (ove istituito) deve essere conforme ai modelli allegati alla rispettivamente, sub Allegato B e Allegato C.
Articolo 4
presente Procedura,
Modalità di tenuta del Registro Insider
1. Il Registro Insider deve essere tenuto con modalità elettroniche e consiste in un sistema accessibile via Internet/Intranet protetto da adeguati sistemi di sicurezza e filtri d’accesso e credenziali di accesso.
2. Il Registro Insider deve garantire:
I. la riservatezza delle informazioni ivi contenute;
II. l'esattezza delle informazioni riportate nell'elenco; nonché
III. l'accesso e il reperimento delle versioni precedenti dell'elenco.
3. Il Registro Insider è unico per il Gruppo ed è tenuto dal Responsabile Legale (il “Responsabile”). Oltre alle funzioni individuate in altre parti della Procedura, il Responsabile cura i criteri e le modalità da adottare per la tenuta, la gestione e la ricerca delle informazioni contenute nel Registro Insider, in modo da assicurarne agevolmente l’accesso, la gestione, la consultazione, l’estrazione e la stampa.
Articolo 5
Aggiornamento, conservazione e trasmissione dei dati del Registro Insider
1. Il Registro Insider deve essere aggiornato tempestivamente senza indugio dal Responsabile,
aggiungendo la data e l’ora dell’aggiornamento in questione, qualora:
i. cambi la ragione per cui la persona è iscritta nel Registro Insider, ivi incluso il caso in cui si debba
procedere allo spostamento dell’iscrizione della Persona da una sezione
Insider;
all’altra del Registro
ii. una nuova persona debba essere iscritta nel Registro Insider in quanto ha accesso a Informazioni Privilegiate;
iii. una persona iscritta nel Registro Insider non abbia più accesso a Informazioni Privilegiate,
precisando la data a decorrere dalla quale l’accesso non ha più luogo.
2. Xxxxx restando i poteri delle autorità competenti, l’accesso al Registro Insider è riservato (i) al
Responsabile e (ii) al Presidente del Consiglio di Amministrazione, al fine di vigilare sulla corretta
applicazione della presente Procedura, avvalendosi, se del caso, delle competenti strutture aziendali.
3. Gli elenchi relativi ai Soggetti Rilevanti iscritti nel Registro Insider sono conservati dalla Società per i cinque anni successivi al venir meno delle circostanze che ne hanno determinato l’iscrizione o l’aggiornamento.
4. Il Responsabile trasmette in forma elettronica non appena possibile il Registro Insider alle Autorità competenti, qualora queste ne facciano richiesta.
Articolo 6
Informativa alle persone iscritte nel Registro Insider
1. Subito dopo l’iscrizione di un Soggetto Rilevante nel Registro Insider, il Responsabile provvede a informare lo stesso in merito:
i. alla sua iscrizione nel Registro Insider;
ii. agli obblighi giuridici e regolamentari derivanti dall’accesso a Informazioni Privilegiate; e
iii. alle sanzioni applicabili in caso di compimento degli illeciti di abuso di Informazioni Privilegiate e manipolazione di mercato o nel caso di diffusione non autorizzata delle Informazioni Privilegiate.
2. L’informativa è resa per iscritto, mediante invio di posta elettronica certificata, posta raccomandata o comunicazione a mani.
3. Il Responsabile rende, altresì, noti ai Soggetti Rilevanti già iscritti nel Registro Insider anche gli eventuali aggiornamenti che li riguardino, con comunicazione conforme in forma scritta, inviata via posta elettronica certificata o posta raccomandata o consegna a mani, nonché provvede a comunicare l’eventuale loro cancellazione dal Registro Insider, con comunicazione inviata anch’essa via posta elettronica certificata o posta raccomandata o consegna a mani.
4. Il Responsabile conserva su supporto duraturo copia delle comunicazioni inviate per garantire la prova e la tracciabilità dell’avvenuto adempimento degli obblighi informativi.
5. Il Responsabile consegna ai Soggetti Rilevanti che ne facciano richiesta copia cartacea delle informazioni che le riguardano contenute nel Registro Insider.
Articolo 7
Comunicazioni delle persone al Responsabile
Ogni Soggetto Rilevante è tenuto a:
i. restituire, firmata per ricevuta, copia della presente Xxxxxxxxx, accettandone così i contenuti, mediante consegna all’Ufficio del Responsabile Legale della lettera di accettazione di cui all’Allegato A;
ii. ottemperare alle disposizioni in essa contenute.
Articolo 8 Trattamento dei dati personali
1. Per le finalità di cui alla Procedura, la Società sarà tenuta a trattare determinati dati personali dei Soggetti Rilevanti. Non è richiesto a Soggetti Rilevanti di esprimere il consenso al trattamento dei rispettivi dati personali, da parte della Società ovvero di responsabili e/o persone autorizzate, in quanto il trattamento è richiesto per adempiere a un obbligo di legge e per dare esecuzione al rapporto contrattuale. I dati personali verranno trattati ai sensi e nei termini del Regolamento (UE) 2016/679 (“GDPR”) e di ogni altra disposizione normativa dell’Unione Europea o degli Stati membri applicabile in materia, incluse le successive modifiche; i Soggetti Rilevanti sono portati a conoscenza di quanto segue:
i. la finalità, la base giuridica e le modalità del trattamento cui sono destinati i dati;
ii. la natura obbligatoria comunicazione di tali dati;
del conferimento dei dati e le possibili conseguenze della mancata
iii. i destinatari, o le categorie di destinatari, ai quali i dati possono essere comunicati e l’ambito di diffusione dei dati medesimi;
iv. l’intenzione di trasferire
i dati a un paese terzo o a un’organizzazione
internazionale e
l’esistenza o l’assenza di una decisione di adeguatezza o il riferimento alle garanzie
appropriate od opportune e i mezzi per ottenere una copia di tali dati o il luogo dove sono stati resi disponibili;
v. il periodo di conservazione dei dati oppure i criteri utilizzati per determinarlo;
vi. i diritti di cui agli artt. 15 – 22 del GDPR;
xxx.xx nome e il cognome, la denominazione o la ragione sociale e il domicilio, la residenza e la sede del titolare: Neosperience S.p.A.
2. Con la consegna all’Ufficio del Responsabile Legale della lettera di accettazione di cui all’Allegato A, il Soggetto Rilevante conferma di aver preso visione dell’informativa sul trattamento dei suoi dati personali.
Articolo 9 Disposizioni finali
1. Il Responsabile ha il compito di curare l’aggiornamento della Procedura alla luce delle evoluzioni della normativa sul Registro Insider e delle altre disposizioni normative di tempo in tempo applicabili e dell’esperienza applicativa maturata, sottoponendo al Presidente del Consiglio di Amministrazione, le proposte di modifica e/o di integrazione della Procedura ritenute necessarie od opportune.
2. Il Responsabile provvederà senza indugio a comunicare per iscritto ai Soggetti Rilevanti le
modifiche e/o le integrazioni della Procedura di cui al presente Articolo e a ottenere l’accettazione dei nuovi contenuti della Procedura nelle forme e con le modalità indicate nel precedente Articolo 7.
ALLEG TO A – LETTERA DI ACCETTAZIONE
Notifica di iscrizione Registro Insider e informativa sul trattamento dei dati personali degli interessati soggetti all’obbligo di iscrizione nel Registro delle persone che possono avere accesso a informazioni privilegiate ai sensi del Regolamento 596/2014/EU e del Regolamento (UE) 2016/679 (“GDPR”)
La scrivente Neosperience S.p.A. (“Società” o “Titolare”), nel rispetto di quanto previsto all’art. 31 del Regolamento Emittenti AIM Italia – Mercato Alternativo del Capitale (il “Regolamento Emittenti AIM
Italia”), all’art. 18 del Regolamento 596/2014/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio (il
“Regolamento MAR”) nonché
al Regolamento di Esecuzione 347/2016/UE
della Commissione
Europea, ha provveduto a istituire il registro delle persone che hanno accesso a informazioni privilegiate ai sensi dell’art. 7 del Regolamento MAR (il “Registro Insider”).
La informiamo che i Suoi dati personali sono stati inseriti in detto Registro Insider per la motivazione comunicatale a mezzo mail.
La preghiamo inoltre di leggere attentamente le disposizioni contenute nella presente lettera e nell’Allegato 1 recante la trasposizione di alcune norme del Regolamento MAR nonché le disposizioni dettate dal D. Lgs. n. 58/1998, come successivamente modificato (“TUF”) rilevanti in materia di abusi di mercato.
La informiamo infine che, ove richiesto, la Società è tenuta a trasmettere il Registro Insider all’autorità competente.
* * * * *
INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
In conformità a quanto disposto dall’art. 13 del GDPR, intendiamo informarLa che i dati personali da Lei forniti alla Società, ovvero altrimenti acquisiti dalla medesima, potranno formare oggetto di trattamento nel rispetto della normativa applicabile (che comprende il GDPR e ogni altra disposizione normativa dell’Unione Europea o degli Stati membri applicabile in materia, incluse le successive modifiche).
Si tenga presente che per trattamento deve intendersi, secondo la normativa vigente, qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l’ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati personali, come la raccolta, la registrazione, l’organizzazione, la strutturazione,
la conservazione, l’adattamento o la modifica, l’estrazione, la consultazione, l’uso, la comunicazione
mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l’interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione.
La presente informativa Le permette di conoscere in dettaglio il trattamento dei Suoi dati personali che verranno inseriti all’interno del Registro Insider.
1. DATI PERSONALI TRATTATI
Di seguito, riportiamo l’elenco dei Suoi dati personali che il Titolare potrà trattare:
(a) dati anagrafici (nome, cognome, cognome di nascita se diverso, data di nascita, indirizzo di residenza privato completo);
(b) dati fiscali (codice fiscale);
(c) altri elementi di identificazione (funzione e motivo dell’accesso, data e ora di inserimento nella sezione degli accessi, data e ora di accesso e cessazione dell’accesso ove applicabili, numero di telefono professionale, numeri di telefono personali e elementi identificativi della società di appartenenza).
2. FINALITÀ DEL TRATTAMENTO E NATURA DEL CONFERIMENTO DEI DATI
I dati personali, richiesti o acquisiti al fine di procedere alla Sua iscrizione nell’apposito Registro Insider, saranno trattati dal Titolare per le seguenti finalità:
(a) gestire efficacemente gli adempimenti legati agli oneri derivanti dalla normativa italiana ed
europea ovvero ottemperare ad obblighi di natura fiscale, adempiere ad obblighi imposti da
disposizioni impartite da Autorità a ciò legittimate dalla legge e da organi di vigilanza e controllo (tale trattamento trova la base giuridica nell’adempimento di un obbligo legale al quale è soggetto il Titolare, ai sensi dell’art. 6, para. 1, lett. c) GDPR);
(b) dare esecuzione al rapporto contrattuale (tale trattamento trova la base giuridica
nell’esecuzione di un contratto di cui l’interessato è parte, ai sensi dell’art. 6, para. 1, lett. b) GDPR);
(c) far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria (ad es., inadempimenti contrattuali, diffide, transazioni, recupero crediti, arbitrati, controversie giudiziarie), anche da parte di un terzo (il trattamento trova la base giuridica nel perseguimento di un legittimo interesse del Titolare, ai sensi dell’art. 6, para. 1, lett. f) GDPR).
A tal riguardo La informiamo che la comunicazione dei Suoi dati è obbligatoria e non richiede di acquisire il Suo consenso. L’eventuale mancata o errata comunicazione di tali dati potrebbe determinare, tra l’altro, l’impossibilità per la Società di:
• verificare ed assicurare l’adempimento degli obblighi imposti dalla normativa europea su cui il trattamento è basato;
• instaurare o proseguire correttamente il rapporto contrattuale con Xxx, nei limiti in cui tali dati sono necessari all'esecuzione dello stesso.
3. MODALITÀ DEL TRATTAMENTO E DURATA DI CONSERVAZIONE
Il Titolare tratterà i Suoi dati personali svolgendo ogni operazione necessaria mediante strumenti cartacei e informatici, nel pieno rispetto delle condizioni di legge e di misure di sicurezza adeguate, come indicato
dall’art. 32 GDPR e garantendo la riservatezza, pertinenza e non eccedenza risp tto alle finalità sopra descritte.
In ogni caso, i Suoi dati non potranno essere conservati per un periodo superiore a cinque (5) anni dalle circostanze che ne hanno determinato l’iscrizione o l’aggiornamento, al fine di ottemperare agli obblighi di legge derivanti dalla normativa europea in materia di abuso di mercato, decorso il quale verranno eliminati o resi in forma anonima.
4. DESTINATARI O CATEGORIE DI DESTINATARI DEI DATI PERSONALI E AMBITO DI DIFFUSIONE
I Suoi dati potranno essere trattati, nei limiti delle finalità indicate nella presente informativa, da personale interno autorizzato (dirigenti, amministratori e sindaci, uffici di segreteria interni, addetti alla contabilità e alla fatturazione, addetti alla commercializzazione dei servizi/prodotti, addetti all'assistenza tecnica dei clienti) e soggetti terzi titolari autonomi o responsabili esterni del trattamento, il cui elenco è liberamente accessibile previa specifica richiesta scritta da formulare al Titolare. Le persone fisiche o giuridiche che potrebbero ricevere i Suoi dati personali fanno parte delle seguenti categorie:
• soggetti nei confronti dei quali la comunicazione e la diffusione dei dati sia prescritta o consentita per legge, regolamento o normativa comunitaria entro i limiti necessari allo specifico scopo;
• società controllanti, controllate e collegate al Titolare e ai loro dipend nti o consulenti per l’adempimento di obblighi di legge o per attività relative o conseguenti alla gestione, sotto ogni profilo contrattuale, del rapporto instaurato con Xxx;
• soggetti cui siano affidati adempimenti posti a carico della Società e/o inerenti al Suo rapporto contrattuale, con particolare riferimento agli obblighi contabili;
• manutentori esterni del nostro sistema informativo e/o dei software da noi in uso, in caso di loro guasti o problemi alla sicurezza dei trattamenti, per il tempo strettamente necessario al ripristino delle funzionalità;
• soggetti che hanno necessità di accedere ai Suoi dati per garantire il corretto svolgimento del rapporto contrattuale, nei limiti strettamente necessari per svolgere compiti ausiliari (ad esempio, gli istituti di credito, gli spedizionieri ecc.).
I Suoi dati non verranno diffusi, salvo che ciò sia necessario per adempiere a obblighi previsti dalla legge, regolamenti o richieste delle autorità.
5. TRASFERIMENTO ALL’ESTERO
La informiamo, inoltre, che attualmente non viene effettuata una circolazione dei Suoi dati personali al di fuori del territorio dello Spazio Economico Europeo. Ove la Società intenda effettuare il trasferimento all’estero dei dati, provvederà a richiedere il Suo specifico consenso, ovvero a verificare la presenza di decisioni di adeguatezza, iscrizione al Privacy Shield o a verificare l’esistenza di garanzie appropriate o opportune (per esempio stipulando idonei accordi con i terzi, anche utilizzando le clausole contrattuali standard di volta in volta approvate a livello europeo).
Copia di tali dati è disponibile inviando una specifica richiesta scritta al Titolare
6. I SUOI DIRITTI
La informiamo infine che in qualsiasi momento e senza alcuna formalità potrà esercitare nei confronti del Titolare i diritti che la normativa Le riconosce, tra cui ottenere:
(a) l’accesso ai dati personali che La riguardano, inclusa la conferma della loro esistenza o meno – anche se non ancora registrati – e la loro comunicazione in forma intelligibile;
(b) l’indicazione dell’origine dei Suoi dati personali, delle finalità e modalità del trattamento, della logica applicata in caso di utilizzo di strumenti elettronici, degli estremi identificativi dei
responsabili e del rappresentante nazionale designato, se necessario, dei soggetti o delle
categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di responsabili o persone autorizzate;
(c) l’aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l’integrazione dei Suoi dati, la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei Suoi dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati e l’attestazione che tali operazioni sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati
sono stati comunicati o diffusi, ad eccezione del caso in cui tale adempimento si riveli
impossibile o comporti un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato;
(d) la limitazione del trattamento che La riguarda, ove ricorrano le condizioni ai sensi dell’art. 18, GDPR;
(e) la portabilità dei Suoi dati personali, ove ricorrano le condizioni indicate ai sensi dell’art. 20, GDPR.
Fermo quanto sopra, Lei potrà in ogni momento opporsi al trattamento dei Suoi dati personali, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa. Lei ha il diritto di proporre reclamo a un’autorità di controllo.
7. TITOLARE DEL TRATTAMENTO
Il Titolare del trattamento è Neosperience S.p.A., con sede legale in Xxx Xxxxxxxxx 00, Xxxxxxx, iscritta al Registro delle Imprese di Brescia al n. 02792030989.
Il Responsabile della tenuta del Registro Insider
Per accettazione ----------------------------------------
ALLEGATO 1
Disposizioni normative in
materia di sanzioni applicabili in c
so di abuso di
informazioni privilegiate e di comunicazione illecita di informazioni privilegiate
Riportiamo di seguito un estratto degli articoli del Regolamento MAR e del TUF aventi ad oggetto le sanzioni previste in caso di abusi di mercato.
Nota redazionale:
Nel testo sono stati intenzionalmente omessi alcuni passaggi della normativa richiamata in quanto non direttamente rilevanti ai fini della presente comunicazione.
1. Regolamento (UE) n. 596/2014
Articolo 2 - Ambito di applicazione
1. Il presente regolamento si applica:
a) agli strumenti finanziari ammessi alla negoziazione su un mercato regolamentato o per i quali è stata presentata una richiesta di ammissione alla negoziazione su un mercato regolamentato;
b) agli strumenti finanziari negoziati su un MTF, ammessi alla negoziazione su un MTF o per i quali è stata presentata una richiesta di ammissione alla negoziazione su un MTF;
c) agli strumenti finanziari negoziati su un OTF;
d) agli strumenti finanziari non contemplati dalle lettere a, b o c, il cui prezzo o valore dipende da uno strumento finanziario di cui alle suddette lettere, ovvero ha un effetto su tale
prezzo o valore, compresi, ma non in via esclusiva, i credit default
finanziari differenziali. ( )
swap e i contratti
3. Il presente regolamento si applica a qualsiasi operazione, ordine di compravendita o condotta relativi agli strumenti finanziari di cui ai paragrafi 1 e 2, indipendentemente dal fatto che tale operazione, ordine di compravendita o condotta avvenga in una sede di negoziazione.
4. I requisiti e divieti contenuti nel presente regolamento si applicano alle attività e alle omissioni nell’Unione e in un paese terzo in relazione agli strumenti di cui ai paragrafi 1 e 2.
Articolo 3 - Definizioni
1. Ai fini del presente regolamento si intende per:
1 «strumento finanziario»: uno strumento finanziario quale definito nell’articolo 4,
paragrafo 1, punto 15, della direttiva 2014/65/UE;
(...)
6 «mercato regolamentato»: un mercato regolamentato quale definito nell’articolo 4, paragrafo 1, punto 21, della direttiva 2014/65/UE;
7 «sistema multilaterale di negoziazione» o «MTF»: un sistema multilaterale quale definito nell’articolo 4, paragrafo 1, punto 22, della direttiva 2014/65/UE;
8 «sistema organizzato di negoziazione» o «OTF»: un sistema o meccanismo nell’Unione quale definito nell’articolo 4, paragrafo 1, punto 23, della direttiva 2014/65/UE;
(...)
21 «emittente»: un soggetto giuridico di diritto privato o pubblico, che emette o si propone di emettere strumenti finanziari che, in caso di certificati rappresentativi di strumenti finanziari, corrisponde all’emittente dello strumento finanziario rappresentato;
Articolo 7 - Informazioni privilegiate
1. Ai fini del presente regolamento per informazione privilegiata si intende:
a) un’informazione avente un carattere preciso, che non è stata resa pubblica, concernente,
direttamente o indirettamente, uno o più emittenti o uno o più strumenti finanziari, e che, se resa pubblica, potrebbe avere un effetto significativo sui prezzi di tali strumenti finanziari o sui prezzi di strumenti finanziari derivati collegati;
(...)
d) nel caso di persone incaricate dell’esecuzione di ordini relativi a strumenti finanziari, s’intende anche l’informazione trasmessa da un cliente e connessa agli ordini pendenti in strumenti finanziari
del cliente, avente un carattere preciso e concernente, direttamente o indirettamente, uno o più
emittenti o uno o più strumenti finanziari e che, se comunicata al pubblico, potrebbe avere un effetto significativo sui prezzi di tali strumenti finanziari, sul prezzo dei contratti a pronti su merci collegati o sul prezzo di strumenti finanziari derivati collegati.
2. Ai fini del paragrafo 1, si considera che un’informazione ha un carattere preciso se essa fa
riferimento a una serie di circostanze esistenti o che si può ragionevolmente ritenere che vengano a prodursi o a un evento che si è verificato o del quale si può ragionevolmente ritenere che si verificherà e se tale informazione è sufficientemente specifica da permettere di trarre conclusioni sul possibile effetto di detto complesso di circostanze o di detto evento sui prezzi degli strumenti finanziari o del relativo strumento finanziario derivato, dei contratti a pronti su merci collegati o dei prodotti oggetto d’asta sulla base delle quote di emissioni. A tal riguardo, nel caso di un processo prolungato che è inteso a concretizzare, o che determina, una particolare circostanza o un particolare evento, tale futura circostanza o futuro evento, nonché le tappe intermedie di detto processo che sono collegate alla concretizzazione o alla determinazione della circostanza o dell’evento futuri, possono essere considerate come informazioni aventi carattere preciso.
3. Una tappa intermedia in un processo prolungato è considerata un’informazione privilegiata se risponde ai criteri fissati nel presente articolo riguardo alle informazioni privilegiate.
4. Ai fini del paragrafo 1, per informazione che, se comunicata al pubblico, avrebbe probabilmente un effetto significativo sui prezzi degli strumenti finanziari, degli strumenti finanziari derivati, dei contratti a pronti su merci collegati o dei prodotti oggetto d’asta sulla base di quote di emissioni, s’intende un’informazione che un investitore ragionevole probabilmente utilizzerebbe come uno degli elementi su cui basare le proprie decisioni di investimento.
(...)
Articolo 8 - Abuso di informazioni privilegiate
1. Ai fini del presente regolamento, si ha abuso di informazioni privilegiate quando una persona in
possesso di informazioni privilegiate utilizza tali informazioni acquisendo o cedendo, per conto
proprio o per conto di xxxxx, direttamente o indirettamente, gli strumenti finanziari cui tali informazioni si riferiscono. È considerato abuso di informazioni privilegiate anche l’uso di dette informazioni tramite annullamento o modifica di un ordine concernente uno strumento finanziario al quale le
informazioni si riferiscono quando tale ordine è stato inoltrato prima che la entrasse in possesso di dette informazioni privilegiate. (...)
persona interessata
2. Ai fini del presente regolamento, si ha raccomandazione che un’altra persona compia abusi di informazioni privilegiate o induzione di un’altra persona a compiere abusi di informazioni privilegiate quando la persona è in possesso di informazioni privilegiate e:
a) raccomanda, sulla base di tali informazioni, che un’altra persona acquisisca o ceda strumenti finanziari a cui tali informazioni si riferiscono o induce tale persona a effettuare l’acquisizione o la cessione; ovvero
b) raccomanda, sulla base di tali informazioni, a un’altra persona di cancellare o modificare un ordine concernente uno strumento finanziario cui si riferiscono le informazioni o induce tale persona a effettuare la cancellazione o la modifica.
3. Il ricorso a raccomandazioni o induzioni di cui al paragrafo 2 è inteso come abuso di informazioni
privilegiate ai sensi del presente articolo quando la persona che ricorre alla all’induzione sa o dovrebbe sapere che esse si basano su informazioni privilegiate.
raccomandazione o
4. Il presente articolo si applica a qualsiasi persona che possieda informazioni privilegiate per il fatto che:
a) è membro di organi amministrativi, di direzione o di controllo dell’emittente o partecipante al mercato delle quote di emissioni;
b) è una partecipazione al capitale dell’emittente o un partecipante al mercato delle quote di emissioni;
c) ha accesso a tali informazioni nell’esercizio di un’occupazione, di una professione o di una funzione; oppure
d) è coinvolto in attività criminali.
Il presente articolo si applica anche a qualsiasi persona che possieda informazioni privilegiate per circostanze diverse da quelle di cui al primo comma, quando detta persona sa o dovrebbe sapere che si tratta di informazioni privilegiate.
5. Quando una persona è una persona giuridica, il presente articolo si applica, conformemente al diritto
nazionale, anche alle persone fisiche che partecipano alla decisione di effettuare l’acquisto, la
cessione, la cancellazione o la modifica di un ordine per conto della persona giuridica in questione.
Articolo 10 - Comunicazione illecita di informazioni privilegiate
1. Ai fini del presente regolamento, si ha comunicazione illecita di informazioni privilegiate quando una persona è in possesso di informazioni privilegiate e comunica tali informazioni a un’altra persona,
tranne quando la comunicazione avviene durante il normale esercizio di professione o una funzione.
un’occupazione, una
Il presente paragrafo si applica a qualsiasi persona fisica o giuridica nelle situazioni o nelle circostanze di cui all’articolo 8, paragrafo 4,
2. Ai fini del presente regolamento, la comunicazione a terzi delle raccomandazioni o induzioni di cui all’articolo 8, paragrafo 2, si intende come comunicazione illecita di informazioni privilegiate ai sensi del presente articolo allorché la persona che comunica la raccomandazione o l’induzione sa o dovrebbe sapere che esse si basano su informazioni privilegiate.
Articolo 12 – Manipolazione del mercato
1. Ai fini del presente regolamento, per manipolazione del mercato si intendono le seguenti attività:
a) l’avvio di un’operazione, l’inoltro di un ordine di compravendita o qualsiasi altra condotta che:
i) invii, o è probabile che invii, segnali falsi o fuorvianti in merito all’offerta, alla domanda o al prezzo di uno strumento finanziario, di un contratto a pronti su merci collegato o di un prodotto oggetto d’asta sulla base di quote di emissioni; oppure
ii) consenta, o è probabile che
consenta, di fissare il prezzo di mercato di
uno o più strumenti
finanziari, di un contratto a pronti su merci collegato o di un prodotto oggetto d’asta sulla base di quote di emissioni a un livello anormale o artificiale;
a meno che la persona che avvia un’operazione, inoltra un ordine di compravendita o ha posto in essere qualsiasi altra condotta stabilisca che tale operazione, ordine o condotta sono giustificati da legittimi motivi e sono conformi a una pratica di mercato ammessa (...);
b) l’avvio di un’operazione, l’inoltro di un ordine di compravendita o qualsiasi altra attività o condotta che incida, o sia probabile che incida, sul prezzo di uno o più strumenti finanziari, di un contratto a pronti su merci collegato o di un prodotto oggetto d’asta sulla base di quote di emissioni, utilizzando artifici o qualsiasi altra forma di raggiro o espediente;
c) la diffusione di informazioni tramite i mezzi di informazione, compreso Internet, o tramite ogni altro mezzo, che forniscano, o siano idonei a fornire, segnali falsi o fuorvianti in merito all’offerta, alla domanda o al prezzo di uno strumento finanziario, di un contratto a pronti su merci collegato (...) o che consentano, o è probabile che consentano, di fissare il prezzo di mercato di uno o più strumenti finanziari o di contratti a pronti su merci collegati (...) a un livello anormale o artificiale, compresa la diffusione di voci, quando la persona che ha proceduto alla diffusione sapeva, o avrebbe dovuto sapere, che le informazioni erano false o fuorvianti;
(...)
2. Le seguenti condotte sono considerate, tra le altre, manipolazione del mercato:
a) la condotta di una o più persone che agiscono in collaborazione per acquisire una posizione dominante sull’offerta o sulla domanda di uno strumento finanziario, di contratti a pronti su merci collegati (...) che abbia, o è probabile che abbia, l’effetto di fissare, direttamente o indirettamente, i prezzi di acquisto o di vendita o ponga in atto, o è probabile che lo faccia, altre condizioni commerciali non corrette;
b) l’acquisto o la vendita di strumenti finanziari all’apertura o alla chiusura del mercato, con
l’effetto o il probabile effetto di fuorviare gli investitori che agiscono sulla base dei prezzi esposti, compresi i prezzi di apertura e di chiusura;
c) l’inoltro di ordini in una sede di negoziazione, comprese le relative cancellazioni o modifiche, con
ogni mezzo disponibile di negoziazione, anche attraverso mezzi elettronici, come le strategie di
negoziazione algoritmiche e ad alta frequenza, e che esercita uno degli effetti di cui al paragrafo 1, lettere a) o b), in quanto:
i) interrompe o ritarda, o è probabile che interrompa o ritardi, il funzionamento del sistema di negoziazione della sede di negoziazione;
ii) rende più difficile per gli altri gestori individuare gli ordini autentici sul sistema di negoziazione della sede di negoziazione, o è probabile che lo faccia, anche emettendo ordini che risultino in un sovraccarico o in una destabilizzazione del book di negoziazione (order book) degli ordini; oppure
iii) crea, o è probabile che crei, un segnale falso o fuorviante in merito all’offerta, alla domanda o al prezzo di uno strumento finanziario, in particolare emettendo ordini per avviare o intensificare una tendenza;
d) trarre vantaggio da un accesso occasionale o regolare ai mezzi di informazione tradizionali o elettronici diffondendo una valutazione su uno strumento finanziario, un contratto a pronti su merci collegato (...) (o indirettamente sul suo emittente) dopo aver precedentemente preso delle posizioni su tale strumento finanziario, contratto a pronti su merci (...), beneficiando successivamente dell’impatto della valutazione diffusa sul prezzo di detto strumento, contratto a pronti su merci collegato (...), senza aver contemporaneamente comunicato al pubblico, in modo corretto ed efficace, l’esistenza di tale conflitto di interessi;
(...)
Articolo 14 - Divieto di abuso di informazioni privilegiate e di comunicazione illecita di informazioni privilegiate
Non è consentito:
a) abusare o tentare di abusare di informazioni privilegiate;
b) raccomandare ad altri di abusare di informazioni privilegiate o indurre altri ad abusare di informazioni privilegiate; oppure
c) comunicare in modo illecito informazioni privilegiate.
2. Testo Unico della Finanza - D.Lgs. 58/1998
TITOLO I-BIS - ABUSI DI MERCATO
CAPO II - SANZIONI PENALI
Art. 184 (Abuso di informazioni privilegiate)
1. È punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro ventimila a euro tre milioni chiunque, essendo in possesso di informazioni privilegiate in ragione della sua qualità di membro di organi di amministrazione, direzione o controllo dell'emittente, della partecipazione al capitale dell'emittente, ovvero dell'esercizio di un'attività lavorativa, di una professione o di una funzione, anche pubblica, o di un ufficio:
a) acquista, vende o compie altre operazioni, direttamente o indirettamente, per conto proprio o per conto di terzi, su strumenti finanziari utilizzando le informazioni medesime;
b) comunica tali informazioni ad altri, al di fuori del normale esercizio del lavoro, della professione,
della funzione o dell'ufficio o regolamento (UE) n. 596/2014
di un sondaggio di mercato effettuato ai sensi dell’articolo 11 del
c) raccomanda o induce altri, sulla base di esse, al compimento di taluna delle operazioni indicate nella lettera a).
2. La stessa pena di cui al comma 1 si applica a chiunque essendo in possesso di informazioni privilegiate a motivo della preparazione o esecuzione di attività delittuose compie taluna delle azioni di cui al medesimo comma 1.
3. Il giudice può aumentare la multa fino al triplo o fino al maggiore importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dal reato quando, per la rilevante offensività del fatto, per le qualità personali del colpevole o per l'entità del prodotto o del profitto conseguito dal reato, essa appare inadeguata anche se applicata nel massimo.
3-bis. Nel caso di operazioni relative agli strumenti finanziari di cui all’articolo 180, comma 1, lettera a), numeri 2), 2-bis)e 2-ter), limitatamente agli strumenti finanziari il cui, limitatamente agli strumenti finanziari il cui prezzo o valore dipende dal prezzo o dal valore di uno strumento finanziario di cui ai numeri 2) 2-bis) ovvero ha un effetto su tale prezzo o valore, o relative alle aste su una piattaforma d’asta autorizzata come un mercato regolamentato di quote di emissioni, la sanzione penale è quella dell’ammenda fino a euro centotremila e duecentonovantuno e dell’arresto fino a tre anni.
4. …omissis…
Art. 185 (Manipolazione del mercato)
1. Chiunque diffonde notizie false o pone in essere operazioni simulate o altri artifizi concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro ventimila a euro cinque milioni.
1-bis. Non è punibile chi ha commesso il per il tramite di ordini di compravendita o operazioni effettuate per motivi legittimi e in conformità a prassi di mercato ammesse, ai sensi dell’articolo 13 del regolamento (UE) n. 596/2014.
2. Il giudice può aumentare la multa fino al triplo o fino al maggiore importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dal reato quando, per la rilevante offensività del fatto, per le qualità personali del colpevole o per l'entità del prodotto o del profitto conseguito dal reato, essa appare inadeguata anche se applicata nel massimo.
2-bis. Nel caso di operazioni relative agli strumenti finanziari di cui all’articolo 180, comma 1, lettera a), numeri 2), 2-bis) e 2-ter), limitatamente agli strumenti finanziari il cui prezzo dipende dal prezzo o dal valore di uno strumento finanziario di cui ai cui ai numeri 2) e 2-bis) ovvero ha un effetto su tale prezzo o valore, o relative alle aste su una piattaforma d’asta autorizzata come un mercato regolamentato di quote di emissioni, la sanzione penale è quella dell’ammenda fino a euro centotremila e duecentonovantuno e dell’arresto fino a tre anni.
2-ter. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche:
a) ai fatti concernenti i contratti a pronti su merci che non sono prodotti energetici all’ingrosso, idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo zione del prezzo o del valore degli strumenti finanziari di cui all’articolo 180, comma 1, lettera a);
b) ai fatti concernenti gli strumenti finanziari, compresi i contratti derivati o gli strumenti derivati per il trasferimento del rischio di credito, idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo o del valore di un contratto a pronti su merci, qualora il prezzo o il valore dipendano dal prezzo o dal valore di tali strumenti finanziari; valore di tali strumenti finanziari;
c) ai fatti concernenti gli indici di riferimento (benchmark).
Art. 186 (Pene accessorie)
1. La condanna per taluno dei delitti previsti dal presente capo importa l’applicazione delle pene accessorie previste dagli articoli 28, 30, 32-bis e 32-ter del codice penale per una durata non inferiore
a sei mesi e non superiore a due anni, nonché la pubblicazione della sentenza su almeno due
quotidiani, di cui uno economico, a diffusione nazionale.
Art. 187 (Confisca)
1. In caso di condanna per uno dei reati previsti dal presente capo è disposta la confisca del prodotto o del profitto conseguito dal reato e dei beni utilizzati per commetterlo.
2. Qualora non sia possibile eseguire la confisca a norma del comma 1, la stessa può avere ad oggetto una somma di denaro o beni di valore equivalente.
3. Per quanto non stabilito nei commi 1 e 2 si applicano le disposizioni dell'articolo 240 del codice penale.
CAPO III - SANZIONI AMMINISTRATIVE
Art. 187-bis (Abuso e comunicazione illecita di informazioni privilegiate)
1. Salve le sanzioni penali quando il fatto costituisce reato, è punito con la sanzione amministrativa
pecuniaria da ventimila euro
a cinque milioni di euro chiunque viola il
divieto di abuso di
informazioni privilegiate e di comunicazione illecita di informazioni privilegiate di cui all’articolo 14 del regolamento (UE) n. 596/2014.
2. …omissis…
3. …omissis…
4. …omissis…
5. Le sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente articolo sono aumentate fino al triplo o fino al maggiore importo di dieci volte il profitto conseguito ovvero le perdite evitate per effetto dell’illecito quando, tenuto conto dei criteri elencati all’articolo 194-bis e della entità del prodotto o del profitto dell’illecito, esse appaiono inadeguate anche se applicate nel massimo.
6. Per le fattispecie previste dal presente articolo il tentativo è equiparato alla consumazione.
Art. 187-ter (Manipolazione del mercato)
1. Salve le sanzioni penali quando il fatto costituisce reato, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da ventimila euro a cinque milioni di euro chiunque viola il divieto di manipolazione del mercato di cui all’articolo 15 del regolamento (UE) n. 596/2014.
2. Si applica la disposizione dell’articolo 187-bis, comma 5.
3. …omissis….
4. Non può essere assoggettato a sanzione amministrativa ai sensi del presente articolo chi dimostri di avere agito per motivi legittimi e in conformità alle prassi di mercato ammesse nel mercato interessato
5. …omissis…
6. …omissis…
7. …omissis…
Art. 187-ter.1 (Sanzioni relative alle violazioni delle disposizioni del regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014)
1. Nei confronti di un ente o di una società, in caso di violazione degli obblighi previsti dall’articolo 16, paragrafi 1 e 2, dall’articolo 17, paragrafi 1, 2, 4, 5 e 8, del regolamento (UE) n. 596/2014, dagli atti delegati e dalle relative norme tecniche di regolamentazione e di attuazione, nonché dell’articolo 114, comma 3, del presente decreto, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da cinquemila euro fino a duemilionicinquecentomila euro, ovvero al due per cento del fatturato, quando tale importo è superiore a duemilionicinquecentomila euro e il fatturato è determinabile o e il fatturato è determinabile ai sensi dell’articolo 195, comma 1-bis.
2. Se le violazioni indicate dal comma 1 sono commesse da una persona fisica, si applica nei confronti di quest’ultima una sanzione amministrativa pecuniaria da cinquemila euro fino a un milione di euro.
3. Fermo quanto previsto dal comma 1, la sanzione indicata dal comma 2 si applica nei confronti degli esponenti aziendali e del personale della società o dell’ente responsabile della violazione, nei casi previsti dall’articolo 190-bis, comma 1, lettera a).
4. Nei confronti di un ente o di una società, in caso di violazione degli obblighi previsti dall’articolo 18, paragrafi da 1 a 6, dall’articolo 19, paragrafi 1, 2, 3, 5, 6, 7 e 11, dall’articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 596/2014, dagli atti delegati e dalle relative norme tecniche di regolamentazione
e di attuazione, si applica una milione di euro. di euro.
sanzione amministrativa pecuniaria da cinquemila euro fino a un
5. Se le violazioni indicate dal comma 4 sono commesse da una persona fisica, si applica nei confronti di quest’ultima una sanzione amministrativa pecuniaria da cinquemila euro fino a cinquecentomila euro.
6. Fermo quanto previsto dal comma 4, la sanzione indicata dal comma 5 si applica nei confronti degli esponenti aziendali e del personale della società o dell’ente responsabile della violazione, nei casi previsti dall’articolo 190-bis, comma 1, lettera a).
7. Se il vantaggio ottenuto dall’autore della violazione come conseguenza della violazione stessa è superiore ai limiti massimi indicati nel presente articolo, la sanzione amministrativa pecuniaria è elevata fino al triplo dell’ammontare del vantaggio ottenuto, purché tale ammontare sia determinabile.
8. La Consob, anche unitamente alle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente articolo, può applicare una o più delle misure amministrative previste dall’articolo 30, paragrafo 2, lettere da a) a g), del regolamento (UE) n. 596/2014.
9. Quando le infrazioni sono connotate da scarsa offensività o pericolosità, in luogo delle sanzioni pecuniarie previste dal presente articolo, la Consob, ferma la facoltà di disporre la confisca di cui all’art. 187-sexies, può applicare una delle seguenti misure amministrative:
a) un ordine di eliminare le infrazioni contestate, con eventuale indicazione delle misure da adottare e del termine per l’adempimento, e di astenersi dal ripeterle;
b) una dichiarazione pubblica avente ad oggetto la violazione commessa e il soggetto responsabile, quando l’infrazione contesta è cessata.
10. L’inosservanza degli obblighi prescritti con le misure di cui all’articolo 30, paragrafo 2, del
regolamento (UE) n. 596/2014, entro il termine stabilito, importa l’aumento fino ad un terzo della sanzione amministrativa pecuniaria irrogata ovvero l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria prevista per la violazione originariamente contestata aumentata fino ad un terzo.
11. Alle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente articolo non si applicano gli articoli 6, 10, 11 e 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689.
Art. 187-quater (Sanzioni amministrative accessorie)
1. L’applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dagli articoli 187-bis e 187-ter importa:
a) l’interdizione temporanea dallo svolgimento di funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso soggetti autorizzati ai sensi del presente decreto, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, o presso fondi pensione;
b) l’interdizione temporanea dallo svolgimento di funzioni di amministrazione, direzione e controllo di società quotate e di società appartenenti al medesimo gruppo di società quotate;
c) la sospensione dal Registro, ai sensi dell’articolo 26, commi 1, lettera d), e 1-bis, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, del revisore legale, della società di revisione legale o del responsabile dell’incarico;
d) la sospensione dall’albo di all’offerta fuori sede;
cui all’articolo 31, comma 4, per i consulenti finanziari abilitati
e) la perdita temporanea dei requisiti di onorabilità per i partecipanti al capitale dei soggetti indicati alla lettera a).
1-bis. Fermo quanto previsto dal comma 1, la Consob, con il provvedimento di applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall’articolo 187-ter.1, può applicare le sanzioni amministrative accessorie indicate dal comma 1, lettere a) e b).
2. Le sanzioni amministrative accessorie di cui ai commi 1 e 1-bis hanno una durata non inferiore a due mesi e non superiore a tre anni.
2-bis. Quando l’autore dell’illecito ha già commesso, due o più volte negli ultimi dieci anni, uno dei reati previsti nel Capo II ovvero una violazione, con dolo o colpa grave, delle disposizioni previste dagli articoli 187-bis e 187-ter, si applica la sanzione amministrativa accessoria dell’interdizione permanente dallo svolgimento delle funzioni di amministrazione, direzione e controllo all’interno dei soggetti indicati nel comma 1, lettere a) e b), nel caso in cui al medesimo soggetto sia stata già applicata l’interdizione per un periodo complessivo non inferiore a cinque anni.
3. Con il provvedimento di applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente capo la Consob, tenuto conto della gravità della violazione e del grado della colpa, può intimare ai
soggetti abilitati, ai gestori del
mercato, agli emittenti quotati e alle società
di revisione di non
avvalersi, nell'esercizio della propria attività e per un periodo non superiore a tre anni, dell'autore della violazione, e richiedere ai competenti ordini professionali la temporanea sospensione del soggetto iscritto all'ordine dall'esercizio dell'attività professionale, nonché applicare nei confronti dell’autore della violazione l’interdizione temporanea dalla conclusione di operazioni, ovvero alla immissione di ordini di compravendita in contropartita diretta di strumenti finanziari, per un periodo non superiore a tre anni.
Art. 187-quinquies (Responsabilità dell'ente)
1. L’ente è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da ventimila euro fino a quindici milioni di euro, ovvero fino al quindici per cento del fatturato, quando tale importo è superiore a quindici milioni di euro e il fatturato è determinabile ai sensi dell’articolo 195, comma 1-bis, nel caso in cui sia
commessa nel suo interesse o a suo vantaggio una violazione del divieto di cui all’articolo 14 o del divieto di cui all’articolo 15 del regolamento (UE) n. 596/2014:
a) da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria o funzionale nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso;
b) da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui alla lettera a).
2. Se, in seguito alla commissione degli illeciti di cui al comma 1, il prodotto o il profitto conseguito dall'ente è di rilevante entità, la sanzione è aumentata fino a dieci volte tale prodotto o profitto.
3. L'ente non è responsabile se dimostra che le persone indicate nel comma 1 hanno agito
esclusivamente nell'interesse proprio o di terzi.
4. In relazione agli illeciti di cui al comma 1 si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 6, 7, 8 e 12 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231. Il Ministero della giustizia formula le osservazioni di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, sentita la Consob, con riguardo agli illeciti previsti dal presente titolo.
Art. 187-sexies (Confisca)
1. L’applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente capo importa la confisca del prodotto o del profitto dell’illecito.
2. Qualora non sia possibile eseguire la confisca a norma del comma 1, la stessa può avere ad oggetto somme di denaro, beni o altre utilità di valore equivalente.
3. In nessun caso può essere disposta la confisca di beni che non appartengono ad una delle persone cui è applicata la sanzione amministrativa pecuniaria.
Art. 187-septies (Procedura sanzionatoria)
1. Le sanzioni amministrative
previste dal presente capo sono applicate
dalla Consob con
provvedimento motivato, previa contestazione degli addebiti agli interessati, da effettuarsi entro
centottanta giorni dall'accertamento ovvero entro trecentosessanta giorni se l'interessato risiede o ha la sede all'estero. I soggetti interessati possono, entro trenta giorni dalla contestazione, presentare deduzioni e chiedere un'audizione personale in sede di istruttoria, cui possono partecipare anche con l'assistenza di un avvocato.
2. Il procedimento sanzionatorio è retto dai princìpi del contraddittorio, della conoscenza degli atti istruttori, della verbalizzazione nonché della distinzione tra funzioni istruttorie e funzioni decisorie.
3. …omissis…
4. Avverso il provvedimento che applica la sanzione è ammesso ricorso alla corte d'appello nella cui circoscrizione è la sede legale o la residenza dell'opponente. Se l'opponente non ha la sede legale o la residenza nello Stato, è competente la corte d'appello del luogo in cui è stata commessa la violazione. Quando tali criteri non risultano applicabili, è competente la corte d'appello di Roma. Il ricorso è notificato, a pena di decadenza, all'Autorità che ha emesso il provvedimento nel termine di trenta
giorni dalla comunicazione del provvedimento impugnato, ovvero sessanta giorni se il ricorrente
risiede all'estero, ed è depositato in cancelleria, unitamente ai documenti offerti in comunicazione, nel termine perentorio di trenta giorni dalla notifica.
5. L'opposizione non sospende l'esecuzione del provvedimento. La corte d'appello, se ricorrono gravi motivi, può disporre la sospensione con ordinanza non impugnabile.
6. Il Presidente della corte d'appello designa il giudice relatore e fissa con decreto l'udienza pubblica per la discussione dell'opposizione. Il decreto è notificato alle parti a cura della cancelleria almeno sessanta giorni prima dell'udienza. L'Autorità deposita memorie e documenti nel termine di dieci
giorni prima dell'udienza. Se alla prima udienza l'opponente non si presenta senza addurre alcun
legittimo impedimento, il giudice, con ordinanza ricorribile per Cassazione, dichiara il ricorso improcedibile, ponendo a carico dell'opponente le spese del procedimento.
6-bis. All'udienza la corte d'appello dispone, anche d'ufficio, i mezzi di prova che ritiene necessari, nonché l'audizione personale delle parti che ne abbiano fatto richiesta. Successivamente le parti procedono alla discussione orale della causa. La sentenza è depositata in cancelleria entro sessanta giorni. Quando almeno una delle parti manifesta l'interesse alla pubblicazione anticipata del dispositivo rispetto alla sentenza, il dispositivo è pubblicato mediante deposito in cancelleria non oltre sette giorni dall'udienza di discussione.
6-ter. Con la sentenza la corte d'appello può rigettare l'opposizione, ponendo a carico dell'opponente le spese del procedimento o accoglierla, annullando in tutto o in parte il provvedimento o riducendo l'ammontare o la durata della sanzione.
7. Copia della sentenza è trasmessa, a cura della cancelleria della corte d'appello, all'Autorità che ha emesso il provvedimento, anche ai fini della pubblicazione prevista dall'articolo 195- bis.
8. Alle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente capo non si applica l'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689.
***
ALLEGATO B
n
Elenco delle persone aventi accesso a informazio un evento]
i privilegiate — Sezione su [indicare l'informazione privilegiata specifica a un contratto o relativa a
Data e ora (di creazione della presente sezione dell'elenco ovvero quando è stata identificata l'informazione privilegiata): [ aaaa-mm-gg, hh:mm UTC (tempo universale coordinato) ]
Data e ora (ultimo aggiornamento): [ aaaa-mm-gg, hh:mm UTC (tempo universale coordinato) ] Data di trasmissione all'autorità competente: [ aaaa-mm-gg ]
Nome del titolare dell'accesso | Cognome d el titolare dell'accesso | Cognome di nascita del titolare dell'accesso (se diverso) | Numeri di telefono professional i (linea telefonica professional e diretta fissa e mobile) | Nome e indirizzo dell'impres a | Funzione e motivo dell'accesso a informazio ni privilegiate | Ottenuto(d ata e ora in cui il titolare ha ottenuto l'accesso a informazio ni privilegiate) | Cessato (da ta e ora in cui il titolare ha cessato di avere accesso a informazio ni privilegiate) | Data di nascita | Numero di identificazi one nazionale (s e applicabile) | Numeri di telefono privati (cas a e cellulare personale) | Indirizzo privato completo (v ia, numero civico, località, CAP, Stato) |
[testo] | [testo] | [testo] | [numeri (senza spazi)] | [indirizzo dell'emittente] | [descrizione del ruolo, della funzione e del motivo della presenza nell'elenco] | [aaaa-mm-gg, hh:mm UTC] | [aaaa-mm-gg, hh:mm UTC] | [aaaa-mm-gg] | [numero e/o testo] | [numeri (senza spazi)] | [indirizzo privato completo del titolare dell'accesso —via e numero civico — località — CAP — Stato] |
ALLEGATO C
Sezione degli accessi permanenti dell'elenco delle persone aventi accesso a informazioni privilegiate
Data e ora (di creazione della sezione degli accessi permanenti) [aaaa-mm-gg, hh:mm UTC (tempo universale coordinato)]
Data e ora (ultimo aggiornamento): [ aaaa-mm-gg, hh:mm UTC (tempo universale coordinato) ]
[
Data di trasmissione all'autorità competente: aaaa-mm-gg ]
Nome del titolare dell'accesso | Cognome del titolare dell'accesso | Cognome di nascita del titolare dell'accesso (se diverso) | Numeri di telefono professionali (linea telefonica professionale diretta fissa e mobile) | Nome e indirizzo dell'impresa | Funzione e motivo dell'accesso a informazioni privilegiate | Inserito (data e ora in cui il titolare è stato inserito nella sezione degli accessi permanenti) | Data di nascita | Numero di identificazio ne nazionale (se applicabile) | Numeri di telefono privati (casa e cellulare personale) | Indirizzo privato completo (via, numero civico, località, CAP, Stato) |
[testo] | [testo] | [testo] | [numeri (senza spazi)] | [indirizzo dell'emittente] | [descrizione del ruolo, della funzione e del motivo della presenza nell'elenco] | [aaaa-mm-gg, hh:mm UTC] | [aaaa-mm-gg] | [numero e/o testo] | [numeri (senza spazi)] | [indirizzo privato completo del titolare dell'accesso — via e numero civico — località — CAP — Stato] |