COMUNE DI PIANEZZA
COMUNE DI PIANEZZA
CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO
DETERMINA N. 527 |
DEL 30 dicembre 2020 |
SETTORE AFFARI GENERALI
OGGETTO: | ACCORDO DI TRANSAZIONE EX ART. 1965 E SS. COD. CIV TRA IL COMUNE DI PIANEZZA ED IL DIPENDENTE XXXXX. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE |
IL RESPONSABILE DI SETTORE
Premesso che:
- xxxxx è alle dipendenze del Comune di Pianezza a far data dal 30.12.2002 ed è attualmente inquadrato nel ruolo di Funzionario Direttivo assegnato al xxxxx;
- in relazione all’ esercizio delle sue funzioni è stato coinvolto in un procedimento penale conclusosi con la sentenza di piena assoluzione emessa dal Tribunale di Torino in data 27.03.2014 ;
- a detto dipendente è stato riconosciuto il rimborso dell’ intera somma corrisposta al proprio legale di fiducia in pagamento delle spese legali sostenute;
- il dipendente ha però lamentato, fin dal 2014 con diverse note inviate all’ Amministrazione comunale, il mancato riconoscimento del rimborso delle spese legali sostenute a fronte del conferimento dell’incarico ad un secondo legale di fiducia sempre all’interno dello stesso procedimento giudiziario;
- l’ Amministrazione comunale non ha mai accolte tali richieste e da ultimo ha esplicitate all’ interessato le proprie ragioni a fondamento di tale diniego con nota prot. n. 10475 del 14.05.2019;
- in data 15.07.2000, prot. n. 13283 è pervenuta da parte dell’avv. Cresta dello Studio Cresta & Associati di Torino una nota dai toni fortemente critici riguardo l’ operato dell’ Amministrazione con invito perentorio e contestuale diffida a rimborsare al dipendente xxxxx la somma di € 11.359,16 dallo stesso anticipate per il secondo componente del collegio difensivo oltre interessi legali ;
- in data 12.10.2020 con nota interna inviata al Sindaco ed al Vice Sindaco il Segretario generale, al fine di tutelare la posizione del Comune di Pianezza, riteneva “.., in prima battuta, controbattere alla diffida pervenuta in data 15.07.2020 con un un nuovo diniego sulle pregresse motivazioni con l’ accortezza però, in caso di reiterata richiesta, di valutare attentamente un’ ipotesi transattiva che
tenga indenne l’ Amministrazione da rischi di causa i cui esiti ritengo per nulla scontati a ns. favore”;
- in data 13.10.2020 prot. n. 19709 l’ Amministrazione comunale pertanto rispondeva all’avvocato Xxxxxx segnalando che “ Dall’ esame svolto , anche con l’ assistenza del Segretario generale dell’ Ente ed in ragione delle valutazioni già note espresse dagli uffici con nota prot. n. 10475 del 14.05.2019 , non emergono motivazioni che possano permettere di ottemperare alla richiesta di rimborso presentata “;
- in data 21.10.2020 prot. n. 20329 l’ avv. Cresta rimarcando la fragilità, a suo avviso, delle argomentazioni in diritto di quanto addotto dall’Amministrazione comunale a preteso fondamento della nota di diniego prot. n. 10475 del 14.05.2019 ed al fine di evitare di trascinare la vertenza in sede giudiziaria con sicuro aggravio di costi ed oneri invitava l’ Amministrazione stessa ad aderire ad una coltivanda procedura conciliativa / di transazione stragiudiziale ;
- in data 04.11.2020 prot. n. 21199 il Sindaco invitava l’ avv. Cresta a contattare direttamente il Segretario generale xxxx. Xxxxx individuato dall’ Amministrazione comunale quale soggetto competente al fine della definizione di un possibile accordo transattivo della vicenda;
- a seguito dei colloqui intercorsi tra le parti, il Segretario generale xxxx. Xxxxx in occasione della seduta di Giunta dell’11.12.2020 ha relazionato sui pro e i contro di una ipotesi conciliativa, a seguito del quale nella medesima seduta la Giunta comunale ha valutato di accogliere l’ ipotesi di un accordo transattivo stragiudiziale dando mandato al Segretario generale di comunicare all’avvocato Xxxxxx la disponibilità dell’Amministrazione ad accogliere la richiesta di rimborso a favore del dipendente nella misura complessiva di € 8.500,00 .
Preso atto che, in risposta alla proposta dell’ Amministrazione, con nota pervenuta in data 22.12.2020 prot. n. 23855 l’ avvocato Xxxxxx ha trasmesso un accordo di transazione ex artt. 1965 e seg.ti Cod. Xxx. proponendo a sua volta all’Amministrazione il pagamento a favore del dipendente della somma globale ed onnicomprensiva di € 9.000,00 entro e non oltre il termine essenziale ed inderogabile del 31.01.2021.
Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 224 del 29.12.2020 con la quale è stato approvato l’ accordo di transazione tra il Comune di Pianezza e xxxxx ex artt. 1965 e seg.ti Cod. Civ. proposto dall’ avv. Xxxxxxx Xxxxxx dello Studio Cresta & Associati di Torino pervenuto in data 22.12.2020 prot. n. 23855, riconoscendo un rimborso per spese legali pari ad € 9.000,00.
Rilevato che l'art. 28 del C.C.N.L. del 14 settembre 2000, recependo il sistema già delineato dall’art. 67 del DPR n. 268/1987 , stabilisce che “il Comune, a tutela dei propri diritti e interessi, ove si verifichi l’apertura di un procedimento di responsabilità civile o penale nei confronti di un suo dipendente per fatti o atti direttamente connessi all’espletamento del servizio e all’adempimento dei compiti d’ufficio, assumerà a proprio carico, a condizione che non sussistita conflitto di interessi, ogni onere di difesa sin dall’apertura del procedimento, facendo assistere il dipendente da un legale di comune gradimento (…). In caso di sentenza di condanna esecutiva, per fatti commessi con dolo o colpa grave, l’ente ripeterà dal dipendente tutti gli oneri sostenuti dalla sua difesa (…)”. Pertanto, secondo un regime solo parzialmente diverso da quello previsto per gli impiegato dello Stato e fermo restando il presupposto della mancanza di un conflitto di interesse, l'Ente Locale può direttamente accollarsi le spese per la difesa del dipendente sottoposto ad un “procedimento” civile, contabile o penale, nominando “un legale di comune gradimento”: diversamente, qualora l'interessato voglia tutelarsi con il ministero di un legale di fiducia, i relativi oneri restano carico del dipendente il quale solo nel caso di una “conclusione favorevole del
procedimento”, potrà esercitare il diritto al rimborso (Corte dei conti, Sez. II Giur. Centrale d’Appello, sent. n. 522 del 9 dicembre 2010).
Ritenuto necessario, alla luce delle valutazioni effettuate e al fine di ottemperare agli obblighi assunti con la stipulazione dell'accordo transattivo, procedere al rimborso delle spese legali al dipendente xxxxx nella misura di € 9.000,00, impegnando la spesa sul cap. 53 del bilancio per l’esercizio 2020, dando atto che lo stesso libera, sostanzialmente, il Comune dall'assunzione di qualsivoglia onere ed obbligazione, e che la compensazione delle spese legali, in esso stabilita, può considerarsi la naturale e ricorrente conseguenza di ogni accordo transattivo.
Ritenuto, pertanto, di liquidare al dipendente in oggetto la somma di € 9.000,00 per far fronte a suddetto rimborso.
Visto l’articolo 107 del Testo Unico sull’ordinamento degli Enti Locali, adottato con D.Lgs.267/2000.
Rilevata la propria competenza in qualità di responsabile del Settore Affari Generali, come nominata con decreto sindacale n. 4 del 21.05.2019.
D E T E R M I N A
1. Di richiamare la premessa narrativa a far parte integrante del presente dispositivo.
2. Di corrispondere, quale assolvimento dell'obbligo assunto dal Comune in virtù della stipulazione dell'accordo transattivo, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 224 del 29.12.2020, al dipendente xxxxx il rimborso delle spese legali nella misura di € 9.000,00.
3. Di impegnare e liquidare la suddetta somma di € 9.000,00 sul cap. 53/0 codice 01.1.110 "Rimborso spese legali sostenute da dipendenti comunali" del bilancio per l'esercizio in corso, a favore del dipendente xxxxx.
4. Di omettere, nella pubblicazione all’Albo pretorio il nominativo del dipendente interessato nel rispetto del principio di minimizzazione dei dati di cui all’art. 5 del Regolamento Ue 679/2016.
5. La presente determinazione diventa esecutiva con l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell’art. 151, comma 4, del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali approvato con il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
A norma dell'art. 8 della Legge 241/90 e s.m.e i. si rende noto che il Responsabile del Procedimento è la D.ssa Xxxxxxxx Xxxxxxx, Responsabile del Settore Affari Generali.
IL RESPONSABILE DI SETTORE
X.xx XXXXXXX Dott.ssa Xxxxxxxx
Estremi Contabili
Accertamento | |
Prenotazione Impegno | |
Impegno | |
◆ Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa impegnata e con le regole di finanza pubblica | |
Pianezza, 30 dicembre 2020 | IL RESPONSABILE VICARIO SETTORE FINANZIARIO-INFORMATICO XXXXXXXXXXXX Xxxx. Xxxxxxxx |
IL RESPONSABILE D'UFFICIO
Per istruttoria: XXXXXXX XXXXXXXX
Proposta Determinazione n. 110
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
La presente determinazione viene pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune per quindici giorni consecutivi
dal 26 gennaio 2021
Xxxxxxxx, xx 00 gennaio 2021 | IL SEGRETARIO COMUNALE X.xx Xxxx. XXXXX Xxxxx |